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Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n° 286

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Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n° 286
UN CASO DEL SERT
Paziente T.H. nato nel 1963 in Bulgaria
Emigrato in Italia nel 2000. All’epoca la
Bulgaria non aveva ancora aderito all’UE
(2007) e il sig. T.H. era arrivato in Italia
clandestinamente e così vi era rimasto.
• Non risulta avere una residenza in Italia.
• E’domiciliato a Cesano Boscone, dove
abita in una stanza con bagno comune di
un ente religioso (Sacra Famiglia). E’ un
edificio messo a disposizione in occasione
dell’emergenza profughi e tutt’ora abitato
da singoli e famiglie irregolari.
• Più volte gli sono stati rubati i documenti o
li ha persi. Li ha rifatti tramite Consolato o
Ambasciata, con maggiori difficoltà negli
ultimi anni perché il Consolato di Milano è
stato chiuso ed esiste solo quello di Roma.
• Il Ser.t ha contattato per lui il Consolato e
gli ha consentito di rifare i documenti.
• Da quando ha potuto regolarizzare i
documenti è tornato al proprio paese una
o due volte l’anno. Si muove più
facilmente rispetto al passato, se riesce a
raccogliere soldi sufficienti per prendere il
biglietto di viaggio. In Bulgaria ha ancora
la madre. Non si conoscono altri famigliari.
• “Lavoricchia”: distribuisce pubblicità,
un’attività precaria e poco retribuita. A
volte sta settimane senza lavorare e allora
si arrangia con espedienti.
• Si appoggia anche alla Caritas (generi
alimentari, indumenti e beni di uso
quotidiano).
• Ha un gruppo di amici del suo paese
d’origine in situazione simile alla sua.
• Gli viene diagnosticato un “disturbo da
abuso di alcol”.
• T.H. alterna periodi di astinenza a
ricadute, episodi acuti durante i quali si
presenta al Ser.t ubriaco. La richiesta che
esprime è di avere farmaci (“sono venuto
per la farmacia”). In genere dimostra una
buona capacità di recupero.
Dgr 12621 del 7/4/2003
“Determinazione dei requisiti standard per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dei servizi privati e pubblici per
l'assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite e lecite ( art.12 comma 3 e 4 l.r. 31/97) e indirizzi programmatici e direttive
sull'organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: Progetto Regionale Dipendenze”
In particolare:
Nell’interesse della salute individuale e
collettiva, in presenza di una diagnosi di
dipendenza o di abuso di sostanze, gli
interventi sono erogati a chi li richiede,
indipendentemente dal fatto che il
richiedente sia o meno cittadino italiano o
che dimori nel territorio di competenza
solo temporaneamente.
(pag. 34)
DPR 309 9/10/1990
“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza”
Art. 120. Terapia volontaria e anonimato
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare
dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e
le strutture delle aziende unità sanitarie locali, e con
le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo
116 nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto
il personale addetto o dipendente.
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto
a che la loro scheda sanitaria non contenga le
generalità né altri dati che valgano alla loro
identificazione.
• Prima del 2011, quando esagerava con
l’alcol e stava male, si rivolgeva al Pronto
Soccorso ospedaliero.
• Oltre all’abuso di alcol T.H. soffre di una
epatopatia e di una pancreatite per le quali
necessiterebbe di esami e farmaci.
• Al Ser.t è seguito prevalentemente dal
medico.
• Un invio all’A.S. del servizio, con l’obiettivo
di una presa in carico sociale (situazione
abitativa, residenza, documenti, situazione
giuridica) non ha avuto un esito positivo:
non rispetta gli appuntamenti con l’A.S.
perché la sua richiesta è di avere farmaci
e lavoro e la risposta non è immediata.
• Anche il tentativo di agganciarlo al
Servizio Sociale del Comune di Cesano
Boscone non dà risultati perché la risposta
è che non danno alcun aiuto. La persona
non è residente e a loro “non interessa”.
• T.H. “si fa molto gli affari suoi, protesta in
modo contenuto”
• Nodo problematico: poiché non lavora né
ha un’assicurazione sanitaria T.H. non ha
il tesserino sanitario, né il codice CSCS.
Per esami e farmaci specifici è stato
inviato più volte all’ambulatorio del NAGA
o dell’OSF ma non vi è mai andato.
• Senza la tessera sanitaria o codice CSCS
il Servizio non può prendersi cura delle
patologie correlate che richiedono esami e
farmaci che non sono di pertinenza del
Servizio.
• Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n°
286
"Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero"
Circolare n° 5, 24 marzo 2000
del Ministero della Sanità:
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n° 286.
"Testo Unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero"
Disposizioni in materia di assistenza
sanitaria.
Circolare della regione Lombardia n. 4/2008
“Precisazioni concernenti l’assistenza
sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in
Italia”
Estende ai cittadini comunitari irregolari le
prestazioni elencate nell’art. 35 del TU DLgs
286/1998 (vedi anche Circ. Min. 19/2/2008. Solo
per queste è possibile utilizzare il codice CSCS.
Le due circolari non hanno alcun richiamo alla
Circ. Min. 5/2000 e alle prestazioni connesse
alla tossicodipendenza
Accordo Stato Regioni del 20/12/2012
“Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l’assistenza sanitaria alla
popolazione straniera da parte delle
regioni e province autonome italiane”
Non è stato recepito da Regione Lombardia
Che fare?
1) Cittadino comunitario che
lavora in modo regolare in un altro
paese dell’UE.
E’ assistito dal sistema sanitario di quel paese che, in
quanto lavoratore, lo iscrive al proprio Servizio
Sanitario (ha la tessera sanitaria)
2) Cittadino comunitario che
non lavora in modo regolare in
un altro paese dell’UE, ma è
assistito dal paese d’origine
dove risulta iscritto al Servizio
Sanitario
3) Cittadino comunitario che
non lavora in modo regolare in
un altro paese dell’UE e non è
assistito dal paese d’origine
Usufruirà delle prestazioni, che saranno a carico del
Sistema Sanitario del paese di provenienza (attestato
di diritto dello Stato di provenienza)
A) Deve pagare tutte le prestazioni e farsele
rimborsare dal paese d’origine, in particolare
quando le prestazioni sono di breve durata. Le
prestazioni erogabili sono quelle indicate dall’art. 35
DL 286/98
B) Se la prestazione è di lunga durata o continuativa si fa la
richiesta di verifica nel paese d’origine (all’ente competente)
di sussistenza di diritto (attestato di diritto dello Stato di
provenienza). Alla risposta positiva si torna al caso 2). Alla
risposta negativa potrà essere assegnato il codice CSCS.
Ogni prestazione richiederà una
procedura ad hoc per consentire il
pagamento della prestazione all’ente
erogatore.
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