la trasformazione eterogenea di srl in trust: un caso realizzato
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la trasformazione eterogenea di srl in trust: un caso realizzato
ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO UNITARIO DI FIRENZE Le motivazioni della trasformazione e cenni su questioni tributarie Dott. Leopoldo Minicucci TEP Firenze 27 aprile 2011 Questo atto è stato reso possibile dalla riforma del Diritto Societario del 2004 (D.Lgs 6/2003) con l’introduzione degli artt. 2500 septies, 2500 octies e 2500 novies Cod. Civ. Trasformazione c.d. eterogenea ovvero che implica il passaggio da un genus ad un altro (dopo anni di questioni sulla ammissibilità della trasformazione di società commerciale in coop e viceversa!) Adeguamento della normativa alle esigenze del mercato Fondamentale la individuazione della motivazione economica della trasformazione Per giustificare la scelta imprenditoriale Per avere una tutela da eventuali iniziative della Agenzia delle Entrate in tema di applicazione dell’art. 37 bis DPR 600/73 Da eventuali contestazioni in tema di abuso del diritto Altro elemento fondamentale è il mantenimento della attività commerciale per scongiurare il rischio di destinazione del patrimonio a finalità estranee all’esercizio di impresa 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni: a) trasformazioni, ……………………. Le motivazioni del caso di specie si riconnettono al programma imprenditoriale che i soci intendono percorrere: Realizzare un museo e organizzare mostre itineranti aventi ad oggetto arti figurative in particolare scultura, fotografia e cinema La definizione di questo programma implica un lungo periodo di avviamento che potrà durare alcuni anni cosa che lo rende incompatibile con le logiche societarie che impongono degli equilibri di bilancio difficilmente conseguibili in questo caso Riepilogando i fattori che oggettivamente richiedono una fase lunga di avviamento sono: Progettazione delle opere da realizzare ed ottenimento dei relativi permessi Reperimento e catalogazione opere da esporre Esecuzione delle opere di sistemazione della sede di proprietà Sistemazione questioni logistiche connesse alla viabilità Opportuna promozione dell’iniziativa creando collegamenti funzionali con enti culturali pubblici e privati I tempi oggettivamente richiesti non sono compatibili con lo strumento societario infatti il particolare progetto imprenditoriale-culturale è caratterizzato da tempi sicuramente eccedenti i due / tre anni che la consuetudine assegna per la normale attività di avviamento di un’impresa «tradizionale» sia essa commerciale o industriale. Da qui la necessità di utilizzare uno strumento che possa consentire di gestire questa impresa in modo consono alle sue effettive e peculiari caratteristiche. Lo strumento che si è rivelato utile a risolvere questa situazione è stato individuato nel Trust per i seguenti motivi: È utilizzabile per gestire una attività imprenditoriale Non soggiace ai vincoli propri dello strumento societario È il giusto «ponte» tra la logica dell’impresa in senso tradizionale e quella delle nuove frontiere imprenditoriali che si aprono nel settore culturale (in questo senso l’istituzione da alcuni anni del corso di laurea per manager dei beni culturali presso l’Università Bocconi) Aspetti tributari Imposte indirette : Registro su atto di trasformazione Ipotecarie e Catastali in caso di patrimonio immobiliare difformità tra uffici Imposte dirette ed IVA : il trust risultante dalla trasformazione deve essere «commerciale» pena le conseguenze di una destinazione del patrimonio sociale a finalità estranee all’impresa 1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole: c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe ..................... euro 168,00 Evidenziamo il particolare atteggiamento dell’Agenzia Entrate di Firenze 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. (2) 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. Costituiscono inoltre cessioni di beni: 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19; Grazie per l’attenzione