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ISTITUZIONI DI
DIRITTO ROMANO
La familia
La familia
Dobbiamo affrontare ora altre
suddivisioni presenti all’interno
delle PERSONAE
Gli uomini liberi si dividono
infatti in SUI IURIS e ALIENI
IURIS
La familia
PIENA CAPACITà DI
AGIRE
SUI IURIS
LIMITATA CAPACITà DI
AGIRE
LIBERI
IN POTESTATE
ALIENI IURIS
IN MANU
IN MANCIPIO
La familia
IN TUTELA
DONNE, IMPUBERI
IN CURA
PAZZI, PRODIGHI,
MINORI DI 25 ANNI
LIMITATA
CAPACITà
GIURIDICA
La familia
I SUI IURIS sono coloro i quali
non hanno alcun potere sopra di
loro
Gli ALIENI IURIS sono coloro i
quali hanno invece un potere
sopra di loro (es. pater e filius: il
padre ha un potere sopra il figlio
chiamato PATRIA POTESTAS)
I SUI IURIS
a
loro
volta
si
La familia
suddividono tra coloro i quali
hanno
PIENA
CAPACITà
GIURIDICA e coloro i quali
hanno una limitata capacità di
agire (es. ad es. un neonato
orfano di padre sarà sui iuris
perché non è sottoposto alla
patria potestas di alcuno, ma
allo stesso tempo – essendo
Distinguiamo
la
CAPACITà
GIURIDICA
CAPACITà DI
Ladalla
familia
AGIRE
La CAPACITà GIURIDICA è la
capacità di essere titolare di diritti e
doveri che, nel nostro ordinamento
si acquista al momento della nascita
La CAPACITà DI AGIRE è
l’attitudine
a
compiere
manifestazioni di volontà che
modifichino la propria situazione
giuridica (nel nostro ordinamento
Nel mondo romano i cittadini
romani liberi
sui iuris hanno la
La efamilia
capacità giuridica, ma non tutti
hanno una piena capacità di
agire, cioè la capacità di
costituire,
modificare
o
estinguere rapporti giuridici
Tra coloro i quali hanno una
limitata
capacità
di
agire
distinguiamo
le
persone
sottoposte a TUTELA e quelle
La
familia
merito all’origine della
In
familia
vi sono varie tesi che sono state
avanzate nel corso dei secoli
Una delle più seguite è quella
del
romanista
PIETRO
BONFANTE
Vissuto a cavallo tra 800 e 900
la sua tesi fu influenzata dallo
STATUALISMO
e
Lo
STATUALISMO
è
la
La
familia
convinzione che non possa
esistere società senza stato
L’EVOLUZIONISMO una visione
che parte dal piccolo per
arrivare al grande
Bonfante cioè ipotizzò che la
familia romana fosse un gruppo
preesistente alla civitas e che
fosse sorto per ragioni di
La familia
Bonfante riteneva cioè che la
familia fosse un organismo
politico con finalità e caratteri
statuali
Bonfante riteneva che indizi in
questo senso fossero rinvenibili
1) nei poteri del paterfamilias
che sembravano simili a quelli di
un capo di un gruppo politico
La
familia
fatto che si entrava a far
2) Nel
parte della familia come si entra
a far parte di uno stato o per
nascita o con il sottoporsi alla
potestas del pater perdendo
ogni vincolo con la famiglia
originaria
3) Con il testamento il pater
avrebbe scelto il successore
4) La familia aveva i suoi propri
culti domestici
La familia
5) La familia aveva un suo
tribunale
Per quanto riguarda il punto tre,
in realtà quel che sappiamo non
sembra confermare la tesi di
Bonfante, poiché al momento
della morte del pater tutti i filii
diventavano sui iuris cioè
acquistavano
la
capacità
Lariguarda
familiai poteri del
Per quanto
paterfamilias, Gaio ci dice che
questo potere è proprium civium
romanorum, cioè proprio del
diritto romano e che gli altri
popoli non lo hanno
Sono sottoposti alla
potestas del pater:
patria
1) I filii e i filii dei filiifamilias
2) Le mogli cha abbiano
contratto La
un familia
matrimonio CUM
MANU, cioè un matrimonio col
quale si sottopongono alla patria
potestas del marito diventando
come una figlia rispetto a lui e
come una sorella rispetto ai
propri filii
3) Le mogli dei figli (se sposate
CUM MANU) sono sottoposte
alla potestas del pater
Il potere del paterfamilias era
La
familia
assoluto perché comprendeva:
IUS VITAE AC NECIS (diritto di
vita e di morte)
IUS VENDENDI (il diritto di
vendere il filius)
IUS NOXAE DANDI (il diritto di
cedere ad altri il filius per
liberarsi dalle conseguenze
La familia
IUS EXPONENDI (il diritto di
esporre
il
neonato
consegnandolo alla pubblica
carità: è cioè il diritto di
accogliere o meno un figlio). Il
riconoscimento avveniva con un
atto
chiamato
TOLLERE
LIBEROS e consisteva nel
sollevare il neonato da terra.
La familia
La patria potestas venne limitata
nel corso del tempo: le XII
Tavole stabilirono il limite delle
tre vendite del filius, pena la
perdita della potestas
Giustiniano abolì il IUS NOXAE
DANDI
e
limitò
il
IUS
VENDENDI ai soli neonati e solo
in caso di estremo bisogno
La familia
Il diritto di vita e morte si
trasformò con Giustiniano solo
in diritto di correzione ed anche
il ius exponendi venne limitato a
casi particolari
I sottoposti alla patria potestas
(ALIENI IURIS) non possono
essere titolari di diritti
La familia
Se compiono negozi giuridici, gli
acquisti si producono in capo al
pater, come accade per gli
schiavi
Se il filius è nominato erede può
accettare solo se il pater gli da il
consenso (IUSSUM)
La familia
Come nel caso degli schiavi, se
il pater abbia preposto il filius ad
un’attività commerciale o navale,
i
terzi
eventualmente
danneggiati possono agire con
l’actio exercitoria, institoria o
quod iussu (nel caso di singolo
negozio)
La familia
PECULIUM: anche rispetto ai filii,
era largamente diffusa l’abitudine di
concedere loro l’amministrazione di
un peculium che rimaneva di
proprietà del padre
Il pater era responsabile dei debiti
contratti
dal
figlio
nei
limiti
dell’ammontare del peculio (ACTIO
DE PECULIO)
La familia
I filii non potevano disporre per
testamento del loro peculium; a
mitigare
questo
aspetto
intervenne Augusto il quale
concesse ai filiifamilias militari,
finché erano in servizio, di
disporre dei beni acquistati
durante e in occasione del
servizio militare
La familia
Questi beni si distinguevano
dagli altri e prendevano il nome
di PECULIUM CASTRENSE
Se il figlio muore senza aver
fatto testamento i beni vanno al
pater
La familia
L’istituto del peculium si diffuse e
vennero
equiparati
al
peculium
castrense anche i guadagni degli
avvocati, dei funzionari dello stato, dei
medici: questi beni sono indicati come
PECULIUM QUASI CASTRENSE
Giustiniano stabilì pure che se il filius
fosse
morto
senza
aver
fatto
testamento, succedessero gli eredi
legittimi del filius
La familia
Dobbiamo ora parlare dei MODI
CON I QUALI SI ENTRA A FAR
PARTE DELLA FAMILIA
1) NASCITA: i nati da matrimonio
legittimo sono sottoposti alla patria
potestas del padre o del nonno se
vivente. Sono membri della famiglia
paterna;
Familia
2) ADROGATIO: è l’ipotesi in cui un
paterfamilias si assoggetti con tutta la
sua familia e i suoi beni alla familia di
un altro pater, divenendo ALIENI IURIS
e figlio di quest’ultimo. L’atto si svolge
davanti alla più antica assemblea del
popolo, i comizi curiati, presieduta dal
pontefice massimo che rivolge al popolo
la richiesta che l’arrogando sia
dichiarato filius dell’arrogatore
Familia
L’arrogatore acquista tutti i diritti
dell’arrogato e la patria potestas su
tutto il gruppo famigliare (è un caso
di successione inter vivos)
Tutto passa al nuovo pater, tranne la
religione domestica: il pontefice
massimo compie una cerimonia
chiamata
DETESTATIO
SACRORUM che estingue i sacra
della familia
Familia
La successione consiste nella
trasmissione dei rapporti giuridici
facenti capo ad un soggetto ad un
altro. Normalmente questo avviene
con la morte (successio mortis
causa), ma può anche avvenire tra
viventi, come nel caso dell’adrogatio
L’istituto in origine era usato da chi
non
aveva
discendenti
per
crearsene uno
Familia
3) ADOPTIO: è il caso in cui un
filiusfamilias esce dalla patria potestas
originaria e si sottomette a quella di un
altro pater
Poiché però la patria potestas non è
trasmissibile, bisogna prima estinguere
la prima e poi crearne un’altra
A questo scopo si sfruttò la norma delle
XII tavole relativa al limite delle tre
vendite pena la perdita della patria
Familia
I protagonisti oltre al filius sono tre: il
pater originario, un pater fiduciario e
colui che vuole adottare il filius, il pater
adottante
Il pater originario vende il filius al pater
fiduciario che lo manomette e questo
sino alla terza vendita: a quel punto la
patria potestas si è estinta e il filius si
trova in mancipio del pater fiduciario
Familia
Entra in scena il pater adottante
che cita in giudizio il pater
fiduciario dichiarando come
proprio il filius. Il pater fiduciario
assume un contegno passivo e il
magistrato aggiudica il figlio
all’adottante
Familia
Esiste una variante di questo
schema: dopo le tre vendite e la
perdita della patria potestas da parte
del pater originario, il pater fiduciario
rivende il filius al pater originario che
ne acquista però solo il mancipium
A quel punto entra in scena il pater
adottante che cita in giudizio il pater
originario e tutto si svolge come
prima
Familia
Dalla dichiarazione del magistrato sorge
la patria potestas in capo all’adottante.
L’adottato esce dalla famiglia di origine
con la quale non ha più rapporti di
parentela, mentre entra nella famiglia
adottante acquisendo i rapporti di
parentela: il filius perde i diritti di
successione sul pater originario e li
acquista rispetto al pater adottante
Familia
4) CONVENTIO IN MANUM: se
la donna si sposa con la manus
entra a far parte della famiglia
del marito: se il marito è sui iuris
diventa loco filiae, se il marito è
alieni iuris diventa loco neptis
del pater del marito. La manus si
costituisce in tre modi:
Familia
a)
CONFARREATIO:
cerimonia
religiosa compiuta alla presenza di dieci
testimoni con sacrificio a Giove Farreo
e consisteva nello spezzare un pane di
farro tra gli sposi. Oltre a far sorgere la
manus, produceva altri effetti: solo i figli
dei genitori che si fossero sposati con la
manus potevano diventare sacerdoti.
Con la DIFFARREATIO la manus si
scioglieva
Familia
b) COEMPTIO: consisteva nella
mancipatio della donna, cioè in
una vendita. Se la donna era sui
iuris era lei stessa a vendersi al
marito; se invece era alieni iuris,
veniva venduta dal pater. Con
questo
negozio
il
marito
acquista la manus sulla donna
Familia
c) USUS: una sorta di
usucapione. Il marito dopo un
anno di matrimonio, acquistava
IPSO IURE automaticamente la
manus sulla donna. La donna
poteva impedire il decorso
dell’anno allontanandosi per tre
notti dal marito (TRINOCTII
USURPATIO).
Familia
Vediamo ora i modi con i quali si
diventa SUI IURIS:
1) Morte o perdita della cittadinanza
romana da parte del paterfamilias. Alla
morte del pater i filii diventano sui iuris e
questo anche quando il pater perde la
cittadinanza. Nel caso, invece, di
captivitas la patria potestas rimane
sospesa perché se il prigioniero ritorna
la riacquista per effetto del postliminium
Familia
Si discuteva ancora al tempo di
Gaio
se
–
morendo
il
paterfamilias in captivitas – il
filius divenisse sui iuris al
momento della cattura del padre
o al momento della sua morte
Familia
2)
EMANCIPAZIONE:
sempre
applicando la norma delle XII tavole
relativa al limite delle tre vendite, se un
pater voleva far uscire un filius dalla
patria potestas lo vendeva ad un pater
di sua fiducia che lo manometteva: alla
terza vendita, il filius è libero dalla patria
potestas e dal mancipium (il pater
fiduciario lo ha manomesso)
Familia
L’emancipato
perdeva
ogni
rapporto anche successorio con
la famiglia di origine. L’istituto di
evolve e nel VI secolo il figlio
non perde più i suoi diritti
successori rispetto alla familia di
origine
Familia
DIFFAREATIO e REMANCIPATIO: la
prima serviva a sciogliere la manus
creata con la confarreatio e consisteva
in una cerimonia religiosa di cui
ignoriamo i dettagli. Con la seconda si
scioglieva la manus creata con la
coemptio e consisteva nella vendita
della donna ad un terzo che,
manomettendola, la faceva diventare
sui iuris
Familia
4)
FLAMEN
DIALIS
e
VESTALE: il pater perde la
patria potestas anche rispetto al
figlio
maschio
che
fosse
divenuto sacerdote e della figlia
divenuta vestale
Familia
Le persone sui iuris hanno,
come detto, piena capacità
giuridica, ma non tutti hanno la
capacità di agire
Le
persone
incapaci
si
distinguono in sottoposti a tutela
e cura
Familia
Sono sottoposti a tutela gli
IMPUBERI, cioè le donne che
non hanno compiuto 12 anni, gli
uomini che non ne abbiamo
compiuto 14 e le DONNE
Familia
sottoposti a cura
Sono
i malati
mentali, i prodighi e i minori di
25 anni
Poiché questi soggetti non sono
capaci di agire, il diritto romano
prevede che una terza persona
(il
tutore
o
il
curatore)
SOSTITUISCANO
o
INTEGRINO l’incapacità del
Familia
IMPUBERI: sono i minori di 12
(F) o 14 (M) che sono sui iuris,
cioè non hanno un pater, ma
sono ritenuti troppo piccoli per
amministrare il loro patrimonio
Familia
Gli impuberi hanno un tutore e in
base al modo in cui viene
designato, distinguiamo:
a) TUTELA TESTAMENTARIA,
cioè è il pater a designare un
tutore per il figlio nel testamento
Familia
b) TUTELA LEGITTIMA: se il
pater non designa un tutore nel
testamento, è la legge a stabilire
in astratto tra chi va scelto: il più
prossimo dei parenti (fratello,
zio, cugino) o
Familia
qualora assenti si nominavano i
gentili, cioè i parenti più lontani
c)
in
assenza
della
testamentaria e legittima, è il
pretore a scegliere un tutore:
questa tutela si chiama DATIVA
Familia
I compiti dei tutori si distinguono
in base all’età dell’impubere
INFANTIA: impubere tra 0 e 7
anni totalmente incapace di
agire
Familia
INFANTIA MAIOR: per coloro
che hanno tra i 7 e 14 anni (M) e
7 e 12 (F)
Nel caso dell’INFATIA il tutore si
SOSTITUISCE all’incapace
Familia
Nel caso dell’INFATIA MAIOR
integra la sua volontà quando
necessaria
L’infans maior può compiere da
solo gli atti che gli facciano
acquistare diritti, non quelli che
peggiorino la sua situazione
Familia
Rispetto all’infans il tutore deve
gestire
il
suo
patrimonio,
compiere negozi giuridici che
producevano effetti in capo al
tutore e non in capo all’infans
Familia
Si dice in proposito che il tutore
è
un
RAPPRESENTANTE
INDIRETTO, cioè gli effetti dei
negozi da lui compiuti a
vantaggio
dell’infans
si
producevano in capo a lui che
era poi obbligato a ritrasferirli
all’infans
Familia
Vi erano degli atti che il tutore
non poteva compiere (c.d. ATTI
PERSONALISSIMI)
come
accettare un’eredità
Non avendo la rappresentanza
diretta dell’infans non avrebbe
potuto, accettando, far sorgere
gli effetti giuridici dell’acquisto in
capo al bambino
Familia
Per risolvere questo problema, si
aspettava che il bambino uscisse
dall’infantia o si faceva accettare
l’eredità dallo SCHIAVO del bambino,
suo rappresentante diretto, il che faceva
sorgere gli effetti direttamente in capo al
dominus
Familia
AUCTORITAS: nel caso dell’infans
maior il tutore integra la volontà del
ragazzo con l’auctoritas
Se il ragazzo compie una vendita, la
proprietà non passa al terzo se è il solo
infans maior ad averla manifestata:
occorre l’auctoritas del tutore
Familia
L’infans maior può compiere solo quegli
atti che comportano acquisti (es.
donazione), ma ha bisogno di integrare
la sua volontà con quella del tutore
quando compie atti che comportino
anche una perdita (es. compravendita)
Familia
L’auctoritas è una forma di GARANZIA,
la garanzia che l’infans non sia stato
raggirato e serve ad aumentare la
capacità di agire dell’infans rendendola
piena: auctoritas viene infatti dalla
stessa radice di augeo (aumentare)
Familia
Al fine di scoraggiare gli adulti a
negoziare con i ragazzi, vige una
regola: se un infans maior compie un
negozio che comporta anche perdite
senza l’auctoritas del tutore, sorge un
NEGOTIUM CLAUDICANS, cioè un
negozio efficace solo nella parte in cui è
vantaggioso per l’infans: non nascono
obblighi in capo all’infans
Familia
TUTELA MULIEBRE: le donne sono
sottoposte a tutela quando sono SUI
IURIS, cioè non siano sottoposte alla
patria potestas del pater, del marito o
del suocero e dura per tutta la vita
Familia
Anche in questo caso, oltre alla tutela
testamentaria,
legittima
e
dativa
troviamo quella OPTIVA
Il tutore OPTIVUS è quello scelto
direttamente dalla donna quando il
pater avesse lasciato a lei la scelta
Familia
L’istituto della tutela muliebre tende a
dissolversi gradualmente nel tempo
Gaio ci dice infatti che i tutori legittimi
(cioè i parenti più prossimi della donna)
avevano interesse a che il patrimonio
non si disperdesse e, pertanto, non
davano l’auctoritas quando la donna
voleva fare testamento e compiere
negozi giuridici
Familia
Gaio afferma anche che questo istituto
non ha più una sua giustificazione nei
confronti delle donne, cioè di coloro che
sono uscite dall’infantia maior
Familia
In effetti, in epoca classica l’auctoritas
del tutore per i negozi compiuti dalla
donna occorreva solo per gli antichi
negozi del ius civile e non per quelli
introdotti dal pretore
Pertanto, all’epoca di Gaio, le donne
puberi trattavano direttamente i loro
affari e solo in alcuni casi era richiesta
l’auctoritas del tutore
Familia
CURA: I furiosi, cioè i pazzi, erano
considerati – sin dalle XII tavole – come
completamente incapaci di agire e, in
ragione di questo, la loro persona e i
loro beni erano sottoposti ad un
curatore (nel caso in cui non fossero
sotto la patria potestas del pater o sotto
tutela in quanto impuberi)
Familia
Il curatore è il prossimo congiunto o, in
mancanza, un parente più lontano
(gentiles). Quindi in origine esistono
solo i curatori legittimi
Si discuteva tra i giuristi romani se
durante i lucidi intervalli il furiosus
potesse compiere negozi
Familia
Giustiniano dispose che la cura fosse
solo sospesa durante i periodi di lucidità
e
riprendesse
non
appena
si
manifestava nuovamente la malattia
In diritto romano non vi era bisogno di
un intervento autoritativo che sancisse
la malattia: con l’insorgere della stessa,
il pazzo era IPSO IURE incapace
Familia
Ai curatori legittimi si aggiunsero in
seguito quelli nominati dal magistrato e
si usò confermare il curatore scelto dal
pater nel testamento, anche se questa
facoltà non era stata esplicitamente
riconosciuta
Familia
PRODIGO: è lo scialacquatore, il
dissipatore del patrimonio. La cura del
prodigus è in origine legittima e quindi
affidata ad adgnati e gentili e in origine
erano forse loro stessi a decidere
l’interdizione di un soggetto
Familia
In epoca classica è invece il pretore che
con un decreto vietava al prodigo
l’amministrazione del patrimonio, a
differenza di quanto accadeva con il
furiosus
Il curatore doveva gestire il patrimonio
del prodigo
Familia
In origine la cura riguardava solo i
prodighi che dissipavano un patrimonio
ricevuto ab intestato perché si riteneva
che colui il quale avesse nominato
erede il prodigo, lo aveva in realtà
ritenuto idoneo a gestire il patrimonio
Familia
Successivamente però il pretore colpì
con
l’interdizione
anche
l’erede
testamentario
Il curatore in epoca classica è scelto
dallo
stesso
pretore
all’atto
dell’interdizione ed è quindi dativo
Familia
Il prodigo non era completamente
incapace di agire nel senso che – come
l’infans maior – poteva compiere gli atti
che migliorassero la sua posizione, non
quelli che la peggiorassero per i quali
era necessario il curatore
Familia
In origine i cittadini maschi puberi sui
iuris erano pienamente capaci di agire
In un secondo tempo, però, i romani si
rendono conto della differenza che
intercorre tra un 14enne e un adulto
Viene emanata una lex Plaetoria (o
Laetoria) nel 191 a.C.
Familia
La lex Plaetoria stabiliva un giudizio
contro gli adulti che commerciando con
i minori di 25 anni avessero usato
raggiri a proprio vantaggio
La legge concedeva un’azione al
minore volta alla rescissione del
negozio (actio legis laetoriae o
plaetoriae)
Familia
Grazie al pretore venne poi introdotta la
c.d. exceptio legis letoriae: quando
l’adulto si presentava dal pretore per
chiedere
l’adempimento
dell’obbligazione da parte del minore,
concedeva al minore questa eccezione
che paralizzava l’azione dell’adulto
Familia
Sul finire della Repubblica, infine, il
minore poteva chiedere al pretore entro
un anno dalla conclusione del negozio
di ottenere la RESTITUTIO IN
INTEGRUM OB AETATEM, cioè di
essere posto nella condizione giuridica
in cui si trovava prima della conclusione
del negozio
Familia
Grazie a questi strumenti, pertanto, se
un adulto compiva un negozio giuridico
con un minore di 25 anni, il minore
poteva:
a)
b)
Rescindere il negozio con l’actio
legis Plaetoriae
Paralizzare l’azione del convenuto
con l’exceptio legis Plaetoriae
Familia
c) chiedere di tornare alla condizione
giuridica presente precedentemente alla
stipula del negozio con la restitutio in
integrum
A causa di ciò, però, gli adulti smettono
completamente di negoziare con i
minori
Familia
Per ovviare a ciò, i minori iniziano ad
essere accompagnati da un curatore
che aveva la funzione di garantire che
non vi era stato alcun raggiro
Inizialmente il curatore veniva scelto di
volta in volta, per ogni singolo affare
Familia
Sotto Marco Aurelio la figura del
curatore si stabilizza, nel senso che è
sempre quello scelto dal minore
Con Giustiniano si arriva ad una
obbligatorietà: il minore di 25 anni
pubere sui iuris, pur avendo piena
capacità di agire deve essere
sottoposto obbligatoriamente ad un
curatore
Familia
Giunti a questa fase il curatore
assomiglia sempre più ad un tutore,
poiché in epoca giustinianea, a
differenza che nel passato, il curatore
ha l’amministrazione dei beni del
minore e la volontà del minore deve
essere integrata con il consensus del
curatore che assomiglia all’auctoritas
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