Comments
Description
Transcript
la familia pptx
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO La familia La familia Dobbiamo affrontare ora altre suddivisioni presenti all’interno delle PERSONAE Gli uomini liberi si dividono infatti in SUI IURIS e ALIENI IURIS La familia PIENA CAPACITà DI AGIRE SUI IURIS LIMITATA CAPACITà DI AGIRE LIBERI IN POTESTATE ALIENI IURIS IN MANU IN MANCIPIO La familia IN TUTELA DONNE, IMPUBERI IN CURA PAZZI, PRODIGHI, MINORI DI 25 ANNI LIMITATA CAPACITà GIURIDICA La familia I SUI IURIS sono coloro i quali non hanno alcun potere sopra di loro Gli ALIENI IURIS sono coloro i quali hanno invece un potere sopra di loro (es. pater e filius: il padre ha un potere sopra il figlio chiamato PATRIA POTESTAS) I SUI IURIS a loro volta si La familia suddividono tra coloro i quali hanno PIENA CAPACITà GIURIDICA e coloro i quali hanno una limitata capacità di agire (es. ad es. un neonato orfano di padre sarà sui iuris perché non è sottoposto alla patria potestas di alcuno, ma allo stesso tempo – essendo Distinguiamo la CAPACITà GIURIDICA CAPACITà DI Ladalla familia AGIRE La CAPACITà GIURIDICA è la capacità di essere titolare di diritti e doveri che, nel nostro ordinamento si acquista al momento della nascita La CAPACITà DI AGIRE è l’attitudine a compiere manifestazioni di volontà che modifichino la propria situazione giuridica (nel nostro ordinamento Nel mondo romano i cittadini romani liberi sui iuris hanno la La efamilia capacità giuridica, ma non tutti hanno una piena capacità di agire, cioè la capacità di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici Tra coloro i quali hanno una limitata capacità di agire distinguiamo le persone sottoposte a TUTELA e quelle La familia merito all’origine della In familia vi sono varie tesi che sono state avanzate nel corso dei secoli Una delle più seguite è quella del romanista PIETRO BONFANTE Vissuto a cavallo tra 800 e 900 la sua tesi fu influenzata dallo STATUALISMO e Lo STATUALISMO è la La familia convinzione che non possa esistere società senza stato L’EVOLUZIONISMO una visione che parte dal piccolo per arrivare al grande Bonfante cioè ipotizzò che la familia romana fosse un gruppo preesistente alla civitas e che fosse sorto per ragioni di La familia Bonfante riteneva cioè che la familia fosse un organismo politico con finalità e caratteri statuali Bonfante riteneva che indizi in questo senso fossero rinvenibili 1) nei poteri del paterfamilias che sembravano simili a quelli di un capo di un gruppo politico La familia fatto che si entrava a far 2) Nel parte della familia come si entra a far parte di uno stato o per nascita o con il sottoporsi alla potestas del pater perdendo ogni vincolo con la famiglia originaria 3) Con il testamento il pater avrebbe scelto il successore 4) La familia aveva i suoi propri culti domestici La familia 5) La familia aveva un suo tribunale Per quanto riguarda il punto tre, in realtà quel che sappiamo non sembra confermare la tesi di Bonfante, poiché al momento della morte del pater tutti i filii diventavano sui iuris cioè acquistavano la capacità Lariguarda familiai poteri del Per quanto paterfamilias, Gaio ci dice che questo potere è proprium civium romanorum, cioè proprio del diritto romano e che gli altri popoli non lo hanno Sono sottoposti alla potestas del pater: patria 1) I filii e i filii dei filiifamilias 2) Le mogli cha abbiano contratto La un familia matrimonio CUM MANU, cioè un matrimonio col quale si sottopongono alla patria potestas del marito diventando come una figlia rispetto a lui e come una sorella rispetto ai propri filii 3) Le mogli dei figli (se sposate CUM MANU) sono sottoposte alla potestas del pater Il potere del paterfamilias era La familia assoluto perché comprendeva: IUS VITAE AC NECIS (diritto di vita e di morte) IUS VENDENDI (il diritto di vendere il filius) IUS NOXAE DANDI (il diritto di cedere ad altri il filius per liberarsi dalle conseguenze La familia IUS EXPONENDI (il diritto di esporre il neonato consegnandolo alla pubblica carità: è cioè il diritto di accogliere o meno un figlio). Il riconoscimento avveniva con un atto chiamato TOLLERE LIBEROS e consisteva nel sollevare il neonato da terra. La familia La patria potestas venne limitata nel corso del tempo: le XII Tavole stabilirono il limite delle tre vendite del filius, pena la perdita della potestas Giustiniano abolì il IUS NOXAE DANDI e limitò il IUS VENDENDI ai soli neonati e solo in caso di estremo bisogno La familia Il diritto di vita e morte si trasformò con Giustiniano solo in diritto di correzione ed anche il ius exponendi venne limitato a casi particolari I sottoposti alla patria potestas (ALIENI IURIS) non possono essere titolari di diritti La familia Se compiono negozi giuridici, gli acquisti si producono in capo al pater, come accade per gli schiavi Se il filius è nominato erede può accettare solo se il pater gli da il consenso (IUSSUM) La familia Come nel caso degli schiavi, se il pater abbia preposto il filius ad un’attività commerciale o navale, i terzi eventualmente danneggiati possono agire con l’actio exercitoria, institoria o quod iussu (nel caso di singolo negozio) La familia PECULIUM: anche rispetto ai filii, era largamente diffusa l’abitudine di concedere loro l’amministrazione di un peculium che rimaneva di proprietà del padre Il pater era responsabile dei debiti contratti dal figlio nei limiti dell’ammontare del peculio (ACTIO DE PECULIO) La familia I filii non potevano disporre per testamento del loro peculium; a mitigare questo aspetto intervenne Augusto il quale concesse ai filiifamilias militari, finché erano in servizio, di disporre dei beni acquistati durante e in occasione del servizio militare La familia Questi beni si distinguevano dagli altri e prendevano il nome di PECULIUM CASTRENSE Se il figlio muore senza aver fatto testamento i beni vanno al pater La familia L’istituto del peculium si diffuse e vennero equiparati al peculium castrense anche i guadagni degli avvocati, dei funzionari dello stato, dei medici: questi beni sono indicati come PECULIUM QUASI CASTRENSE Giustiniano stabilì pure che se il filius fosse morto senza aver fatto testamento, succedessero gli eredi legittimi del filius La familia Dobbiamo ora parlare dei MODI CON I QUALI SI ENTRA A FAR PARTE DELLA FAMILIA 1) NASCITA: i nati da matrimonio legittimo sono sottoposti alla patria potestas del padre o del nonno se vivente. Sono membri della famiglia paterna; Familia 2) ADROGATIO: è l’ipotesi in cui un paterfamilias si assoggetti con tutta la sua familia e i suoi beni alla familia di un altro pater, divenendo ALIENI IURIS e figlio di quest’ultimo. L’atto si svolge davanti alla più antica assemblea del popolo, i comizi curiati, presieduta dal pontefice massimo che rivolge al popolo la richiesta che l’arrogando sia dichiarato filius dell’arrogatore Familia L’arrogatore acquista tutti i diritti dell’arrogato e la patria potestas su tutto il gruppo famigliare (è un caso di successione inter vivos) Tutto passa al nuovo pater, tranne la religione domestica: il pontefice massimo compie una cerimonia chiamata DETESTATIO SACRORUM che estingue i sacra della familia Familia La successione consiste nella trasmissione dei rapporti giuridici facenti capo ad un soggetto ad un altro. Normalmente questo avviene con la morte (successio mortis causa), ma può anche avvenire tra viventi, come nel caso dell’adrogatio L’istituto in origine era usato da chi non aveva discendenti per crearsene uno Familia 3) ADOPTIO: è il caso in cui un filiusfamilias esce dalla patria potestas originaria e si sottomette a quella di un altro pater Poiché però la patria potestas non è trasmissibile, bisogna prima estinguere la prima e poi crearne un’altra A questo scopo si sfruttò la norma delle XII tavole relativa al limite delle tre vendite pena la perdita della patria Familia I protagonisti oltre al filius sono tre: il pater originario, un pater fiduciario e colui che vuole adottare il filius, il pater adottante Il pater originario vende il filius al pater fiduciario che lo manomette e questo sino alla terza vendita: a quel punto la patria potestas si è estinta e il filius si trova in mancipio del pater fiduciario Familia Entra in scena il pater adottante che cita in giudizio il pater fiduciario dichiarando come proprio il filius. Il pater fiduciario assume un contegno passivo e il magistrato aggiudica il figlio all’adottante Familia Esiste una variante di questo schema: dopo le tre vendite e la perdita della patria potestas da parte del pater originario, il pater fiduciario rivende il filius al pater originario che ne acquista però solo il mancipium A quel punto entra in scena il pater adottante che cita in giudizio il pater originario e tutto si svolge come prima Familia Dalla dichiarazione del magistrato sorge la patria potestas in capo all’adottante. L’adottato esce dalla famiglia di origine con la quale non ha più rapporti di parentela, mentre entra nella famiglia adottante acquisendo i rapporti di parentela: il filius perde i diritti di successione sul pater originario e li acquista rispetto al pater adottante Familia 4) CONVENTIO IN MANUM: se la donna si sposa con la manus entra a far parte della famiglia del marito: se il marito è sui iuris diventa loco filiae, se il marito è alieni iuris diventa loco neptis del pater del marito. La manus si costituisce in tre modi: Familia a) CONFARREATIO: cerimonia religiosa compiuta alla presenza di dieci testimoni con sacrificio a Giove Farreo e consisteva nello spezzare un pane di farro tra gli sposi. Oltre a far sorgere la manus, produceva altri effetti: solo i figli dei genitori che si fossero sposati con la manus potevano diventare sacerdoti. Con la DIFFARREATIO la manus si scioglieva Familia b) COEMPTIO: consisteva nella mancipatio della donna, cioè in una vendita. Se la donna era sui iuris era lei stessa a vendersi al marito; se invece era alieni iuris, veniva venduta dal pater. Con questo negozio il marito acquista la manus sulla donna Familia c) USUS: una sorta di usucapione. Il marito dopo un anno di matrimonio, acquistava IPSO IURE automaticamente la manus sulla donna. La donna poteva impedire il decorso dell’anno allontanandosi per tre notti dal marito (TRINOCTII USURPATIO). Familia Vediamo ora i modi con i quali si diventa SUI IURIS: 1) Morte o perdita della cittadinanza romana da parte del paterfamilias. Alla morte del pater i filii diventano sui iuris e questo anche quando il pater perde la cittadinanza. Nel caso, invece, di captivitas la patria potestas rimane sospesa perché se il prigioniero ritorna la riacquista per effetto del postliminium Familia Si discuteva ancora al tempo di Gaio se – morendo il paterfamilias in captivitas – il filius divenisse sui iuris al momento della cattura del padre o al momento della sua morte Familia 2) EMANCIPAZIONE: sempre applicando la norma delle XII tavole relativa al limite delle tre vendite, se un pater voleva far uscire un filius dalla patria potestas lo vendeva ad un pater di sua fiducia che lo manometteva: alla terza vendita, il filius è libero dalla patria potestas e dal mancipium (il pater fiduciario lo ha manomesso) Familia L’emancipato perdeva ogni rapporto anche successorio con la famiglia di origine. L’istituto di evolve e nel VI secolo il figlio non perde più i suoi diritti successori rispetto alla familia di origine Familia DIFFAREATIO e REMANCIPATIO: la prima serviva a sciogliere la manus creata con la confarreatio e consisteva in una cerimonia religiosa di cui ignoriamo i dettagli. Con la seconda si scioglieva la manus creata con la coemptio e consisteva nella vendita della donna ad un terzo che, manomettendola, la faceva diventare sui iuris Familia 4) FLAMEN DIALIS e VESTALE: il pater perde la patria potestas anche rispetto al figlio maschio che fosse divenuto sacerdote e della figlia divenuta vestale Familia Le persone sui iuris hanno, come detto, piena capacità giuridica, ma non tutti hanno la capacità di agire Le persone incapaci si distinguono in sottoposti a tutela e cura Familia Sono sottoposti a tutela gli IMPUBERI, cioè le donne che non hanno compiuto 12 anni, gli uomini che non ne abbiamo compiuto 14 e le DONNE Familia sottoposti a cura Sono i malati mentali, i prodighi e i minori di 25 anni Poiché questi soggetti non sono capaci di agire, il diritto romano prevede che una terza persona (il tutore o il curatore) SOSTITUISCANO o INTEGRINO l’incapacità del Familia IMPUBERI: sono i minori di 12 (F) o 14 (M) che sono sui iuris, cioè non hanno un pater, ma sono ritenuti troppo piccoli per amministrare il loro patrimonio Familia Gli impuberi hanno un tutore e in base al modo in cui viene designato, distinguiamo: a) TUTELA TESTAMENTARIA, cioè è il pater a designare un tutore per il figlio nel testamento Familia b) TUTELA LEGITTIMA: se il pater non designa un tutore nel testamento, è la legge a stabilire in astratto tra chi va scelto: il più prossimo dei parenti (fratello, zio, cugino) o Familia qualora assenti si nominavano i gentili, cioè i parenti più lontani c) in assenza della testamentaria e legittima, è il pretore a scegliere un tutore: questa tutela si chiama DATIVA Familia I compiti dei tutori si distinguono in base all’età dell’impubere INFANTIA: impubere tra 0 e 7 anni totalmente incapace di agire Familia INFANTIA MAIOR: per coloro che hanno tra i 7 e 14 anni (M) e 7 e 12 (F) Nel caso dell’INFATIA il tutore si SOSTITUISCE all’incapace Familia Nel caso dell’INFATIA MAIOR integra la sua volontà quando necessaria L’infans maior può compiere da solo gli atti che gli facciano acquistare diritti, non quelli che peggiorino la sua situazione Familia Rispetto all’infans il tutore deve gestire il suo patrimonio, compiere negozi giuridici che producevano effetti in capo al tutore e non in capo all’infans Familia Si dice in proposito che il tutore è un RAPPRESENTANTE INDIRETTO, cioè gli effetti dei negozi da lui compiuti a vantaggio dell’infans si producevano in capo a lui che era poi obbligato a ritrasferirli all’infans Familia Vi erano degli atti che il tutore non poteva compiere (c.d. ATTI PERSONALISSIMI) come accettare un’eredità Non avendo la rappresentanza diretta dell’infans non avrebbe potuto, accettando, far sorgere gli effetti giuridici dell’acquisto in capo al bambino Familia Per risolvere questo problema, si aspettava che il bambino uscisse dall’infantia o si faceva accettare l’eredità dallo SCHIAVO del bambino, suo rappresentante diretto, il che faceva sorgere gli effetti direttamente in capo al dominus Familia AUCTORITAS: nel caso dell’infans maior il tutore integra la volontà del ragazzo con l’auctoritas Se il ragazzo compie una vendita, la proprietà non passa al terzo se è il solo infans maior ad averla manifestata: occorre l’auctoritas del tutore Familia L’infans maior può compiere solo quegli atti che comportano acquisti (es. donazione), ma ha bisogno di integrare la sua volontà con quella del tutore quando compie atti che comportino anche una perdita (es. compravendita) Familia L’auctoritas è una forma di GARANZIA, la garanzia che l’infans non sia stato raggirato e serve ad aumentare la capacità di agire dell’infans rendendola piena: auctoritas viene infatti dalla stessa radice di augeo (aumentare) Familia Al fine di scoraggiare gli adulti a negoziare con i ragazzi, vige una regola: se un infans maior compie un negozio che comporta anche perdite senza l’auctoritas del tutore, sorge un NEGOTIUM CLAUDICANS, cioè un negozio efficace solo nella parte in cui è vantaggioso per l’infans: non nascono obblighi in capo all’infans Familia TUTELA MULIEBRE: le donne sono sottoposte a tutela quando sono SUI IURIS, cioè non siano sottoposte alla patria potestas del pater, del marito o del suocero e dura per tutta la vita Familia Anche in questo caso, oltre alla tutela testamentaria, legittima e dativa troviamo quella OPTIVA Il tutore OPTIVUS è quello scelto direttamente dalla donna quando il pater avesse lasciato a lei la scelta Familia L’istituto della tutela muliebre tende a dissolversi gradualmente nel tempo Gaio ci dice infatti che i tutori legittimi (cioè i parenti più prossimi della donna) avevano interesse a che il patrimonio non si disperdesse e, pertanto, non davano l’auctoritas quando la donna voleva fare testamento e compiere negozi giuridici Familia Gaio afferma anche che questo istituto non ha più una sua giustificazione nei confronti delle donne, cioè di coloro che sono uscite dall’infantia maior Familia In effetti, in epoca classica l’auctoritas del tutore per i negozi compiuti dalla donna occorreva solo per gli antichi negozi del ius civile e non per quelli introdotti dal pretore Pertanto, all’epoca di Gaio, le donne puberi trattavano direttamente i loro affari e solo in alcuni casi era richiesta l’auctoritas del tutore Familia CURA: I furiosi, cioè i pazzi, erano considerati – sin dalle XII tavole – come completamente incapaci di agire e, in ragione di questo, la loro persona e i loro beni erano sottoposti ad un curatore (nel caso in cui non fossero sotto la patria potestas del pater o sotto tutela in quanto impuberi) Familia Il curatore è il prossimo congiunto o, in mancanza, un parente più lontano (gentiles). Quindi in origine esistono solo i curatori legittimi Si discuteva tra i giuristi romani se durante i lucidi intervalli il furiosus potesse compiere negozi Familia Giustiniano dispose che la cura fosse solo sospesa durante i periodi di lucidità e riprendesse non appena si manifestava nuovamente la malattia In diritto romano non vi era bisogno di un intervento autoritativo che sancisse la malattia: con l’insorgere della stessa, il pazzo era IPSO IURE incapace Familia Ai curatori legittimi si aggiunsero in seguito quelli nominati dal magistrato e si usò confermare il curatore scelto dal pater nel testamento, anche se questa facoltà non era stata esplicitamente riconosciuta Familia PRODIGO: è lo scialacquatore, il dissipatore del patrimonio. La cura del prodigus è in origine legittima e quindi affidata ad adgnati e gentili e in origine erano forse loro stessi a decidere l’interdizione di un soggetto Familia In epoca classica è invece il pretore che con un decreto vietava al prodigo l’amministrazione del patrimonio, a differenza di quanto accadeva con il furiosus Il curatore doveva gestire il patrimonio del prodigo Familia In origine la cura riguardava solo i prodighi che dissipavano un patrimonio ricevuto ab intestato perché si riteneva che colui il quale avesse nominato erede il prodigo, lo aveva in realtà ritenuto idoneo a gestire il patrimonio Familia Successivamente però il pretore colpì con l’interdizione anche l’erede testamentario Il curatore in epoca classica è scelto dallo stesso pretore all’atto dell’interdizione ed è quindi dativo Familia Il prodigo non era completamente incapace di agire nel senso che – come l’infans maior – poteva compiere gli atti che migliorassero la sua posizione, non quelli che la peggiorassero per i quali era necessario il curatore Familia In origine i cittadini maschi puberi sui iuris erano pienamente capaci di agire In un secondo tempo, però, i romani si rendono conto della differenza che intercorre tra un 14enne e un adulto Viene emanata una lex Plaetoria (o Laetoria) nel 191 a.C. Familia La lex Plaetoria stabiliva un giudizio contro gli adulti che commerciando con i minori di 25 anni avessero usato raggiri a proprio vantaggio La legge concedeva un’azione al minore volta alla rescissione del negozio (actio legis laetoriae o plaetoriae) Familia Grazie al pretore venne poi introdotta la c.d. exceptio legis letoriae: quando l’adulto si presentava dal pretore per chiedere l’adempimento dell’obbligazione da parte del minore, concedeva al minore questa eccezione che paralizzava l’azione dell’adulto Familia Sul finire della Repubblica, infine, il minore poteva chiedere al pretore entro un anno dalla conclusione del negozio di ottenere la RESTITUTIO IN INTEGRUM OB AETATEM, cioè di essere posto nella condizione giuridica in cui si trovava prima della conclusione del negozio Familia Grazie a questi strumenti, pertanto, se un adulto compiva un negozio giuridico con un minore di 25 anni, il minore poteva: a) b) Rescindere il negozio con l’actio legis Plaetoriae Paralizzare l’azione del convenuto con l’exceptio legis Plaetoriae Familia c) chiedere di tornare alla condizione giuridica presente precedentemente alla stipula del negozio con la restitutio in integrum A causa di ciò, però, gli adulti smettono completamente di negoziare con i minori Familia Per ovviare a ciò, i minori iniziano ad essere accompagnati da un curatore che aveva la funzione di garantire che non vi era stato alcun raggiro Inizialmente il curatore veniva scelto di volta in volta, per ogni singolo affare Familia Sotto Marco Aurelio la figura del curatore si stabilizza, nel senso che è sempre quello scelto dal minore Con Giustiniano si arriva ad una obbligatorietà: il minore di 25 anni pubere sui iuris, pur avendo piena capacità di agire deve essere sottoposto obbligatoriamente ad un curatore Familia Giunti a questa fase il curatore assomiglia sempre più ad un tutore, poiché in epoca giustinianea, a differenza che nel passato, il curatore ha l’amministrazione dei beni del minore e la volontà del minore deve essere integrata con il consensus del curatore che assomiglia all’auctoritas