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“Da Dirigente ad Imprenditore Sociale” Profili contabili e tributari delle asd. Le ultime novità fiscali Roma – 7 novembre 2015 Scuola Regionale dello Sport Via Flaminia Nuova 830 Celestino Bottoni DEFINIZIONI UTILITA’ SOCIALE • Finalità cui va indirizzata ogni iniziativa economica per il raggiungimento della maggior quantità di benessere per il maggior numero di individui (secondo la classica definizione benthamiana). Secondo l'utilitarismo la massimizzazione dell'utilità sociale dovrebbe essere il fine ultimo della società, che dovrebbe quindi tendere ad ottenere "la felicità maggiore per il maggior numero di individui" (maximum felicitas). • Per la Costituzione (art. 41) il progresso economico non è un fine, ma semplicemente uno strumento per la realizzazione dei valori fondamentali della persona. PARETO, INTERESSE E UTILITA’ Massimo di utilità per una collettività = quando non è possibile apportare un miglioramento al sistema, cioè non si può migliorare la condizione di un soggetto senza peggiorare la condizione di un altro. Fino a che questo punto non è raggiunto, è possibile aumentare le utilità di alcuni. Massimo di utilità di una collettività non esiste, non può essere determinato logicamente. (vedi però anche teoria” legge 80/20”; i ricchi(20%) hanno 80% della ricchezza e viceversa il 20% ha 1,40%) ART. 41 DELLA COSTITUZIONE • L'iniziativa economica privata è libera. • Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. • La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. ART. 118 DELLA COSTITUZIONE Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. La sussidiarietà orizzontale si svolge nell’ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e i pubblici poteri intervengono in funzione ‘sussidiaria’, di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione. TRECCANI Codice Civile • Art. 2082. Imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. • Art. 2083 Piccolo imprenditore Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo [1647, 2139, 2221] (1), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [1330, 1368, 2202, 2214, 2221; art. 45 Cost.]. Art. 2195 Codice Civile Imprenditori soggetti a registrazione Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano. L’ordinamento comunitario introduce i principi della libera circolazione dei beni e servizi, la libertà di stabilimento e la libertà di concorrenza. Pertanto, rapportandosi all’art. 41 (cost.), che fonda una situazione soggettiva di libertà individuale, il diritto comunitario esprime prevalentemente un modello di relazioni economiche e giuridiche, richiedendo quindi l’apertura del mercato e la libera circolazione come premessa per il loro svolgimento, reprimendo limitazioni e discriminazioni all’accesso al mercato. Impresa sociale L.118/2005 Relazione accompagnatoria: “temperare la rigida dicotomia, attualmente prevista dal codice civile, fra gli enti di cui al Libro I e quelli del Libro V a riguardo della possibilità di esercitare attività commerciali in forma imprenditoriale” Art. 1 L. 188/2005 definizione Impresa sociale: una organizzazione privata senza scopo di lucro che esercita, in via stabile e principale, una attività economica di produzione o di scambio di beni o di servizi (2082 c.c.) di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (41 cost. ) Ambito dell’utilità sociale • • • • • • • • • • • Assistenza sociale (L. 328/2000) Assistenza sanitaria (D.P.C.M. 29 novembre 2001) Assistenza socio-sanitaria (D.P.C.M. 14 febbraio 2001) Educazione, istruzione e formazione (l. n. 53/2003 Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (l. 308/2004) Valorizzazione del patrimonio culturale (D.Lgs n. 42/2004) Turismo sociale (L. 135/2001) Formazione universitaria e post-universitaria Ricerca ed erogazione di servizi culturali Formazione extra-scolastica Servizi strumentali alle imprese sociali O.N.L.U.S. art. 10 D.lgs. 460/97 Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: • 1) assistenza sociale e sociosanitaria; • 2) assistenza sanitaria; • 3) beneficenza; • 4) istruzione; • 5) formazione; • 6) sport dilettantistico; • 7) tutela, promozione e valorizzazione delle • cose d’interesse artistico e storico……… parametri • Ricavi da impresa sociale > del 70% sul totale • Rinvio degli UTILI ai fini statutari • Ammissione ed esclusione dei soci in base al principio di NON discriminazione • Coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni dell’impresa Scritture contabili e prospetti di bilancio • • • • Libro giornale (partita doppia) Libro degli inventari Situazione patrimoniale ed economica dell’impresa BILANCIO SOCIALE : • • • • • • INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE E SUGLI AMMINISTRATORI, STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE, OBIETTIVI E ATTIVITA’, ESAME DELLA SITUZIONE FINANZIARIA, ALTRE INFORMAZIONI OPZIONALI. Es. MADDALONI-SCAMPIA ???? http://www.coni.it/it/video?videoid=wC5hAFO-aa4 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 3 luglio 2015 Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale. (15A07120, GU n.224 del 26-9-2015) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria; Considerata l'esigenza di istituire un apposito regime di aiuto volto a sostenere, in tutto il territorio nazionale, la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, attraverso l'agevolazione alla nascita e allo sviluppo di imprese operanti per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale; RIFORME AL VARO • TERZO SETTORE (da metà ottobre, fine anno, a marzo 2016 ?) • LEGGI SULLO SPORT (forse con l’inizio dell’anno ?) • FISCO E LAVORO (come l’autostrada del sole, un cantiere sempre aperto ?) FISCALITA’ IL NUOVO MODELLO INTRA 12 • IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2015 • DA PRESENTARE PER GLI ACQUISTI INTRA UE REGISTRATI NEL SECONDO MESE PRECEDENTE • OBBLIGO PER I SOGGETTI NON IVA CON ACQUISTI OLTRE € 10.000 • OBBLIGO PER TUTTI I SOGGETTI IVA, ANCHE ENTI NON COMMERCIALI, PER ACQUISTI ISTITUZIONALI INTRA UE Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione Governo: Si introduce la percentuale unica di detrazione nella misura del 50 per cento sia per le prestazioni di pubblicità che di sponsorizzazione per associazioni senza scopo di lucro, quelle sportive dilettantistiche, le pro-loco. Allo stato è previsto un regime forfettario di determinazione dell’IVA per le imprese spettacolistiche (e sportive dilettantistiche) in base al quale la detrazione è stabilita nella misura del 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Tale detrazione è tuttavia ridotta a un decimo per le operazioni di sponsorizzazione. • In vigore dal 13 dicembre G.U. 28 novembre 2014 s.g. n. 277 SPLIT PAYMENT – scissione pagamento Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stato introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell’IVA nei rapporti con la P.A. La lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 introduce il nuovo art. 17– ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”, il quale prevede che per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., i suddetti enti corrispondano ai propri fornitori esclusivamente il corrispettivo e saranno tenuti direttamente al versamento dell’IVA all’Erario. imponibile, che viene pagato a chi ha emesso la fattura IVA, che viene versata dall’Ente direttamente all’Erario (salvo per chi è in 398/91, PER INCASSARE ANCHE L’IVA BISOGNA INSERIRE NOTA RICHIAMANDO LA NORMATIVA NELLA FATTURA (Opzione per il regime fiscale di cui Legge 398/91, si richiede il pagamento dell’IVA esposta). REGIME SPECIALE – CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 15 DEL 13 APRILE 2015 (punto 2, capoverso 3) ENTI NON COMMERCIALI – NOTE DI DEBITO PER LE ATTIVITA’ NON COMMERCIALI SI PROSEGUE CON LE NOTE DI DEBITO, SENZA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (ZANETTI Sottosegretario Minieconomia, Italia OGGI del 13 marzo 2015) Sull’argomento vedi anche Interrogazione Parlamentare alla Camera, seduta n. 389 del 11 marzo 2015, atto n. 5/05002. Il Ministro PADOAN ha ribadito come che l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972. In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014 non erano tenuti a emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati a emettere fattura elettronica. Reverse charge – inversione contabile SERVIZI DI PULIZIA (Circ. 14/2015 Agenzia delle Entrate) Enti non commerciali. Se non si svolge attività commerciale il trattamento fiscale è equiparato ai privati, pertanto più I.V.A.. No reverse charge Se viene svolta attività commerciale si applica Reverse charge Se il servizio di pulizia riguarda entrambe le attività (istituzionale/commerciale) bisogna applicare criteri oggettivi, per es. mq. Contestazione per operazioni inesistenti. Art. 8 D.lgs. n.74/00 • Grava sull’amministrazione provare l’inesistenza dell’operazione. Art. 54, comma 2, D.P.R. 633/72 e artt. 39 e 40 D.P.R. 600/73. • Necessita una documentazione, anche contrattuale, e finanziaria (bonifici/assegni) a conferma della reale operazione commerciale. • Attenzione ai controlli automatizzati o induttivi. Contestazione per operazioni inesistenti. Art. 8 D.lgs. n.74/00 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zzzzzzzzzz Contestazione per operazioni inesistenti. Art. 8 D.lgs. n.74/00 123456789 xxxxxxxxxxx xxxxxxx zzzzzzzzzz xxxxxxxxxxxxxx Se in futuro passerai alla fatturazione elettronica (+nuova contabilità per cassa?) NON più spesometro e black list ! CHAPEAU !! Legge 212/2000 art. 4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Jobs act 1/2 L’art. 47, comma 1, del “testo organico” si occupa delle collaborazioni organizzate dal committente, stabilendo che dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Jobs act 2/2 • Il secondo comma del medesimo art. 47 fa comunque salve: • a) collaborazioni su accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con discipline specifiche del trattamento economico e normativo, per particolari esigenze produttive/organizzative del settore; • b) collaborazioni nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in appositi albi professionali; • c) attività prestate nell’esercizio della funzione da componenti organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) prestazioni a fini istituzionali per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. RIFORMA DEL TERZO SETTORE nello sport ? ….. LE INDENNITA’ ??? DOVE SONO ? I VOLONTARI HANNO SOLO RIMBORSI DOCUMENTATI, A PIE’ DI LISTA ? INTEROGAZIONE PARLAEMNTARE DEL 16 APRILE: INPS NELLE COLLABORAZIONI TECNICHE DI ALTO PROFILO, FORSE E’ SEMPRE STATO GIA’ COSI ?! La premessa del primo comma DELL. ART. 67 DEL TUIR è che la lettera m) 7.500 etc.. si applica se non trattasi già di lavoro autonomo (professionisti) o LAVORO DIPENDENTE ! UN NODO DA SCIOGLIERE ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL’ART. 38 DELLA COSTITUZIONE “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.” MA, SENZA CASCARE NELLA MORSA DEI “CONTRIBUTI SILENTI” DELLA L. 335/95 Per le prestazioni co.co.co. tecnico amministrative necessita la comunicazione preventiva UNILAV. Art. 67, lett. m) ultimo comma Dobbiamo fare molta attenzione all’inquadramento dei volontari Tenere a portata di mano l’iscrizione al REGISTRO CONI + STATUTO E LIBRI SOCIALI IN “ORDINE” !!! CENNI SULLE CARATTERISTICHE DEL LAVORO SUBORDIANTO Corte di Cassazione sent. N. 7024 dell’8 aprile 2015 • Vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo. • Potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. • Limitazione, del lavoratore, nell’autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale. • Il lavoratore non ha rischi imprenditoriali ma continuità della prestazione con osservanza di un orario e relativa retribuzione (a volte su base oraria, giornaliera o per importi più consoni per retribuzioni che per mere indennità ) Sull’argomento vedi già Circolare del Ministero del lavoro n. 218 del 14 novembre 1996 e circolare dell’INPS n. 108 del 2000 REGIME FISCALE DEI MINIMI una opportunità per i maestri/allenatori/ tecnici sportivi PER L’ESERCIZIO 2015 VIVE ANCORA IL VECCHIO REGIME DEI MINIMI (5% IMPOSTA SOSTITUTIVA , VOLUME D’AFFARI 30.000) CON TUTTE LE SUE REGOLE. Dal primo di gennaio viene varato il nuovo regime , vedi prospetto successivo, che sarà già oggetto di modifiche. COME PRE-ANNUNCIATO è IN ARRIVO LA MODIFICA Certificazione UNICA Con Comunicato Stampa del 12/02/2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti circa l’adempimento dell’invio telematico delle CU2015 indicando che, solo per quest’anno, vengono introdotte le seguenti semplificazioni: in presenza di comunicazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, il sostituto d’imposta l’invio telematico è facoltativo. Quindi se una associazione nel corso del 2014 ha erogato esclusivamente compensi esenti (es: i c.d. “compensi sportivi” tutti sotto i 7.500 euro) potrà, per questo primo anno di applicazione dell’adempimento, non inviare telematicamente le certificazioni. l’invio telematico delle CU2015 contenenti redditi soggetti a ritenuta ma non oggetto di comunicazione tramite 730 (es: compensi per professionisti con ritenuta) potranno essere trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l’applicazione di sanzioni. Question Times Interrogazione parlamentare 25.2.2015 n. 5-04817 5-04817 Ruocco: Chiarimenti circa l'applicazione dell'esonero dall'adempimento dell'obbligo di invio telematico della certificazione unica da parte del sostituto d'imposta • TESTO DELLA RISPOSTA Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di presentazione della Certificazione Unica 2015 per comprendere se la presenza di percipienti di redditi imponibili (ovvero di redditi imponibili o esenti), e contemporaneamente di percipienti con redditi esenti, obblighi il sostituto d'imposta ad inviare le certificazioni uniche anche in relazione a tali ultimi soggetti. Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. La trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni Uniche da parte dei sostituti d'imposta, come stabilito dall'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è finalizzata all'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Poiché i redditi esenti non devono essere riportati in dichiarazione, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente tali tipologie reddituali possono non essere inviate all'Agenzia delle Entrate, come riportato nel comunicato stampa del 12 febbraio 2015. Nell'ipotesi in cui un medesimo sostituto d'imposta abbia rilasciato ai diversi percipienti certificazioni attestanti sia redditi imponibili che redditi esenti, quest'ultimo dovrà procedere, nei termini stabiliti, all'invio di tutte le certificazioni contenenti i redditi imponibili, mentre potrà scegliere se inviare o meno la certificazione relativa al sostituito che abbia percepito esclusivamente redditi esenti. La semplificazione - TELEMATICA Abbiamo una speranza, che nulla funzioni ! Per ora ……ma andrà a regime, pensiamoci per tempo Meglio così …….. Il 730 pre – complicato Arriva il ravvedimento 730 Con Circolare 22 ottobre 2015, n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alle corrette modalità con cui sono tenuti ad operare, relativamente alla dichiarazione dei redditi precompilata, i CAF e i professionisti. In particolare, con la Circolare in esame sono state fornite precisazioni in merito ai seguenti aspetti: • sanzioni per visto di conformità infedele. Relativamente a ciò, è stato precisato che, in presenza di un credito inferiore ad euro 30, l'Agenzia non procede ad alcuna attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione; • modello 730 rettificati I CAF/professionisti abilitati possono inviare la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre 2015pagando solamente la sanzione ridotta e non anche imposte ed interessi; • tardività dei modelli. Sono considerati tardivi i modelli 730/2015 inviati dopo il termine prorogato, ossia dopo il 23 luglio 2015. In questo caso troverà applicazione la sanzione per tardiva presentazione. La semplificazione – TELEMATICA - Nuovo ISEE la dichiarazione che sarà oggetto di confronto con la banca dati dell’ANAGRAFE TRIBUTARIA • Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche (indicata nel punto 25 della nuova ISEE; • Certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, punto 19. • Entrambe sono “tracciate” con il codice N); • Ai fine dell’ISEE i redditi da 7.500 RILEVANO (sono esenti solo da IRPEF!) Aumenta la base imponibile degli utile/dividendi percepiti dagli ENC (Fondazioni) Con effetto retroattivo gli utili/dividendi percepiti dagli ENC non saranno più tassati nella misura del 5% ma sulla base del 77,74% del dividendo. Nulla varie per le ASD e SSD che per opzione tassino il reddito commerciale in base alla Legge 398/91. L’imponibile fiscale su cui calcolare l’IRES (pari al 27,50%) rimane pari al 3% dell’imponibile IVA. Diminuisce l’aliquota IRAP al 3,90% per gli ENC –IRES IN DISCESA ? Già per il 2014 l’aliquota IRAP dovrebbe scendere (il condizionale è d’obbligo) al 3,90%. Comunque gli ENC non potranno usufruire del cuneo in quanto l’imponibile (per il costo del personale) si base già sul retributivo (imponibile IVS). L’IRES POTREBBE PASSARE DALL’ODIERNO 27,50% AL 26% NEL (2016 PER IL 2015?) FINO AL 24% NEL 2017 (PER IL 2016) ..aspettando la UE Erogazioni liberali alle ONLUS Dal 1 gennaio 2015 le liberalità alle ONLUS saranno detraibili (per le persone fisiche) fino ad euro 30.000, art. 15 del TUIR. (la % è passata da 19 al 24 per il 2013, al 26% per il 2014). Stessa cosa per le imprese che potranno arrivare a recuperare le liberalità fino ad un valore pari al 2% del volume d’affari e per un massimo di € 30.000 (art. 100 TUIR). L’Agenzia delle Entrate, con Ris. 89/2014 conferma la detraibilità al 19% delle liberalità fatte dagli ENC alle ONLUS (art. 147 del TUIR) Dal 1 ottobre F24 per tutti ? L’Agenzia delle Entrate con la circolare 27/E del 19/09/2014, ha dato indicazioni sull’obbligo dell’utilizzo del modello F24 “telematico” anche per le persone fisiche prive di partita IVA. Modelli F24 a saldo zero potranno essere pagati unicamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (servizi “F24 web” o “F24 online”, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel), direttamente dal contribuente, oppure per il tramite di un intermediario abilitato (trasmissione delle deleghe in nome e per conto degli assistiti con servizio “F24 cumulativo” o “F24 addebito unico”) Dal 1 ottobre F24 per tutti ? Ad esclusione di ….. • Importi, a gran totale non superiori ad euro 1.000; • Versamenti oggetto di rateizzazioni precedenti al 1 di ottobre (persone fisiche); • Modelli pre-compilati dall’Agenzia delle Entrate privi di compensazione . • Possibili emendamenti per eliminare/semplificare tale adempimento nella prossima legge di stabilità ? PAGAMENTI A MEZZO BANCA I pagamenti a favore di società enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a € 1.000,00 (era lire 1.000.000) , tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3.000 ? Forse nel 2016 ? Riforma dello sport , ddl 1680 art. 2 Responsabilità per le obbligazioni sociali - Speriamo che sia recepita anche nella riforma del terzo settore Le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora le stesse siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e si siano conformate agli obblighi contabili di cui all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. dovrebbe Conclusioni “Con riguardo al comparto degli enti non commerciali si ribadisce la necessità che le Direzioni Provinciali concentrino la loro attività nei confronti dei soggetti che apparentemente si presentano come non profit, ma in realtà svolgono vere e proprie attività commerciali, evitando di perseguire situazioni di minima rilevanza, che nonostante le ridotte dimensioni assumono evidente rilievo sociale in relazione al contesto in cui operano gli enti, come nei casi, ad esempio, in cui l’attività istituzionale riguardi la formazione sportiva per giovani, oppure sia rivolta ad anziani o a soggetti svantaggiati” (Circolare n. 25 del 6 Agosto 2014 dell’Agenzia delle Entrate) un esempio fuori tema per dimostrare le certezze del diritto tributario È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2015, n. 90 il D.lgs. 31 marzo 2015, n. 42 con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2008/8/CE contenente la nuova disciplina IVA "B2C" sulle prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici, nonché sulle prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. In particolare, il Decreto in commento prevede che i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a consumatori privati non siano soggetti a fatturazione né a certificazione fiscale, sia nel regime normale che nel MOSS. Tali disposizioni sono applicabili retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2015. Ma come ?! La legge n. 212/2000 all’ Art. 3 Efficacia temporale delle norme tributarie – così recita: comma 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. PER CONTENZIOSI IN ESSERE - DA VALUTARE CASO PER CASO E DIETRO INDICAZIONE DEL PROFESSIONISTA QUALE SCENARIO FUTURO ? Tax Expenditures – agevolazioni fiscali Italia Oggi del 15 aprile 2015 Tax expenditures e clausole di salvaguardia, voci da incubo per imprese e contribuenti. Se revisione della spesa pubblica e minori agevolazioni fiscali non riusciranno a far fruttare le risorse necessarie allo stato, l'alternativa per il Documento economico finanziario appena approvato dal Consiglio die ministri, rimane l'aumento dell'Iva. Oltre al costo della mancata deducibilità, i piccoli potrebbero quindi sopportare una maggiore imposta sugli acquisti, che annullerebbe l'effetto benefico di una minore (o costante) pressione fiscale. I dati poco confortanti mostrano come, rispetto allo scenario di base, l'azione congiunta di spending review (circa lo 0,45% del pil) e tax expenditures (pari allo 0,15% del pil) permetterà una crescita dei consumi dell'1,1% nel 2020, a fronte però di un pil in calo nel medio periodo (fino al 2025) e di una stima negativa sull'occupazione. Guardando al Tax shift e agli effetti di una riduzione del cuneo fiscale e di un incremento della tassazione su rendite e consumi, un aumento del pil e una migliore prospettiva d'occupazione (+0,5% nel 2020) saranno affiancati da consumi negativi. L'introduzione di un processo di razionalizzazione delle agevolazioni con la delega fiscale porterà al recupero di risorse, il cui rientro, insieme con il controllo stringente antievasione, permetterà la crescita degli attivi e la riduzione della pressione fiscale. I tagli alle deduzioni e l'incognita Iva, tuttavia, rimarranno a carico di contribuenti ed impresa. Tax Expenditures – agevolazioni fiscali Italia Oggi del 6 OTTOBRE 2015 Tagli di tasse e spese: Gutgeld e Perotti non ce l'hanno fatta In partenza e sulla carta erano di due dossier più attesi, quelli qualificanti la manovra di bilancio per il 2016. Per la prima volta affidati ad una coppia, Yoram Gutgeld e Roberto Perotti, davvero insolita nella politica italica: McKinsey più Bocconi. Loro, infatti, i due commissari nominati dal premier per dare una spallata all'infinita Via Crucis della spending review fatta di tante tappe, leggasi commissioni e proposte varie negli anni, ma di pochissimi risultati, leggasi tagli alla spesa corrente. E sempre al professor Perotti, poi, Matteo Renzi aveva affidato anche il dossier tax expenditures, cioè il taglio alle agevolazioni fiscali prodotte da decenni di disavanzi di bilancio diventati uno stock di debito pubblico del 132% per «comprare» le varie lobby parlamentari. E nello stesso modo finirà il capitolo tax expenditures. Anche qui si potevano facilmente trovare almeno 10 miliardi di coperture dai tagli alle agevolazioni se il Perotti professore non fosse stato narcotizzato dal Perotti consigliere del principe. La commissione Ceriani, aveva censito circa 160 miliardi di agevolazioni fiscali varie, alcune delle quali, ovviamente, non toccabili in quanto parte fondante di alcune imposte. Ma 60/70 miliardi di tax expenditures erano e sono aggredibili. Prima dell'estate il realismo politico del governo aveva fissato l'asticella ad appena 1,54 miliardi coinvolgendo 52 diverse agevolazioni. Del resto, ogni esenzione fiscale che tocchi c'è una lobby che si lamenta e che ti toglie i voti alle prossime elezioni, quindi meglio non spingere sull'acceleratore. Ora, pare, che neppure questa somma sarà lontanamente raggiunta perché la legge di stabilità nei fatti si dimenticherà delle tax expenditures rinviando ogni scelta al futuro, magari a dopo le elezioni politiche del 2017 o del 2018. La morale è semplice: fare ipotesi da consulenti o da professori è molto semplice, molto meno facile convincere il principe a fare propri i risultati delle simulazioni quando di mezzo ci sono i voti da prendere o da perdere. È la politica bellezza, mica un paper per pochi eletti. L’aumento dell’I.V.A. quale “clausola di salvaguardia” per quadrare i conti, se non “quadreranno o se già non dovessero quadrare” • C’è da preoccuparsi !? • Secondo noi (tributaristi) SI ! e già da 3 anni https://www.youtube.com/watch?v=aN64BaPI3fQ • speriamo di sbagliarci anche sulle agevolazioni fiscali • Aumenterà solo l’IVA e i carburanti ? lieviteranno tutti i prezzi (come già successo) ? NO ! Per il momento TUTTO A POSTO ! RINVIATO AL. 2017 (LEGGE DI STABILITA’) CONFIDANDO IN MAMMA RAI E NELLA VOLUNTARY DISCLOSURE (IL CONDONO DI CHI RIPORTA I SOLDI A CASA) Addio tesoretto: 1,7 miliardi di entrate a rischio - Spending review in salita: 4 miliardi in bilico (il SOLE 24 ORE del 23 aprile + 3 novembre il SOLE + Italia Oggi = i conti non quadrano) Ma allora: NO PROFIT ? O, NON PROFIT ? Quali PROPOSTE : • ESENZIONE IVA (in armonia con la direttiva comunitaria) • Utilità sociale dello sport come: VANTAGGIO DELLO SPORT O SVANTAGGIO come già NELLE ONLUS ……….. • Quale riforma del TERZO SETTORE per lo SPORT ? • Privilegiare la sostanza sulla forma, premiando l’eccellenza nello sport. Art. 71 L. STABILITA’ - Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure) 1. Le maggiori entrate per l’anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, quantificate nell’importo di ………. milioni di euro, affluiscono al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. 2. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell’importo di ………. milioni di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Celestino Bottoni 335-6776989 06 -2030600 Mail: [email protected]