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“Da Dirigente ad Imprenditore Sociale”
Profili contabili e tributari delle asd. Le ultime novità fiscali
Roma – 7 novembre 2015
Scuola Regionale dello Sport
Via Flaminia Nuova 830
Celestino Bottoni
DEFINIZIONI
UTILITA’ SOCIALE
• Finalità cui va indirizzata ogni iniziativa economica per
il raggiungimento della maggior quantità di benessere
per il maggior numero di individui (secondo la classica
definizione benthamiana). Secondo l'utilitarismo la
massimizzazione dell'utilità sociale dovrebbe essere il
fine ultimo della società, che dovrebbe quindi tendere
ad ottenere "la felicità maggiore per il maggior
numero di individui" (maximum felicitas).
• Per la Costituzione (art. 41) il progresso economico non
è un fine, ma semplicemente uno strumento per la
realizzazione dei valori fondamentali della persona.
PARETO, INTERESSE E UTILITA’
Massimo di utilità per una collettività = quando non
è possibile apportare un miglioramento al sistema,
cioè non si può migliorare la condizione di un
soggetto senza peggiorare la condizione di un
altro. Fino a che questo punto non è raggiunto, è
possibile aumentare le utilità di alcuni.
Massimo di utilità di una collettività non esiste, non
può essere determinato logicamente.
(vedi però anche teoria” legge 80/20”; i ricchi(20%)
hanno 80% della ricchezza e viceversa il 20% ha 1,40%)
ART. 41 DELLA COSTITUZIONE
• L'iniziativa economica privata è libera.
• Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
• La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica
pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.
ART. 118 DELLA
COSTITUZIONE
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.
La sussidiarietà orizzontale si svolge nell’ambito del rapporto tra
autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei
bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono
direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e
i pubblici poteri intervengono in funzione ‘sussidiaria’, di
programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione.
TRECCANI
Codice Civile
• Art. 2082. Imprenditore.
È imprenditore chi esercita professionalmente una
attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.
• Art. 2083 Piccolo imprenditore
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del
fondo [1647, 2139, 2221] (1), gli artigiani, i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un'attività
professionale organizzata prevalentemente con il
lavoro proprio e dei componenti della famiglia
[1330, 1368, 2202, 2214, 2221; art. 45 Cost.].
Art. 2195 Codice Civile
Imprenditori soggetti a registrazione
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle
imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o
di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle
attività e alle imprese commerciali si applicano, se non
risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo
articolo e alle imprese che le esercitano.
L’ordinamento comunitario
introduce i principi della libera circolazione dei
beni e servizi, la libertà di stabilimento e la
libertà di concorrenza. Pertanto, rapportandosi
all’art. 41 (cost.), che fonda una situazione
soggettiva di libertà individuale, il diritto
comunitario esprime prevalentemente un
modello di relazioni economiche e giuridiche,
richiedendo quindi l’apertura del mercato e la
libera circolazione come premessa per il loro
svolgimento,
reprimendo
limitazioni
e
discriminazioni all’accesso al mercato.
Impresa sociale L.118/2005
Relazione accompagnatoria: “temperare la
rigida dicotomia, attualmente prevista dal
codice civile, fra gli enti di cui al Libro I e quelli
del Libro V a riguardo della possibilità di
esercitare attività commerciali in forma
imprenditoriale”
Art. 1 L. 188/2005 definizione
Impresa sociale: una organizzazione privata
senza scopo di lucro che esercita, in via stabile e
principale, una attività economica di
produzione o di scambio di beni o di servizi
(2082 c.c.) di utilità sociale, diretta a realizzare
finalità di interesse generale (41 cost. )
Ambito dell’utilità sociale
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Assistenza sociale (L. 328/2000)
Assistenza sanitaria (D.P.C.M. 29 novembre 2001)
Assistenza socio-sanitaria (D.P.C.M. 14 febbraio 2001)
Educazione, istruzione e formazione (l. n. 53/2003
Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (l. 308/2004)
Valorizzazione del patrimonio culturale (D.Lgs n. 42/2004)
Turismo sociale (L. 135/2001)
Formazione universitaria e post-universitaria
Ricerca ed erogazione di servizi culturali
Formazione extra-scolastica
Servizi strumentali alle imprese sociali
O.N.L.U.S. art. 10 D.lgs. 460/97
Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità
giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o
registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività
in uno o più dei seguenti settori:
• 1) assistenza sociale e sociosanitaria;
• 2) assistenza sanitaria;
• 3) beneficenza;
• 4) istruzione;
• 5) formazione;
• 6) sport dilettantistico;
• 7) tutela, promozione e valorizzazione delle
• cose d’interesse artistico e storico………
parametri
• Ricavi da impresa sociale > del 70% sul totale
• Rinvio degli UTILI ai fini statutari
• Ammissione ed esclusione dei soci in base al
principio di NON discriminazione
• Coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni
dell’impresa
Scritture contabili
e prospetti di bilancio
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Libro giornale (partita doppia)
Libro degli inventari
Situazione patrimoniale ed economica dell’impresa
BILANCIO SOCIALE :
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•
INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE E SUGLI AMMINISTRATORI,
STRUTTURA, GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE,
OBIETTIVI E ATTIVITA’,
ESAME DELLA SITUZIONE FINANZIARIA,
ALTRE INFORMAZIONI OPZIONALI.
Es. MADDALONI-SCAMPIA ????
http://www.coni.it/it/video?videoid=wC5hAFO-aa4
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 luglio 2015
Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale.
(15A07120, GU n.224 del 26-9-2015)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, che prevede che il Ministro dello sviluppo
economico può istituire, con proprio decreto, specifici
regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;
Considerata l'esigenza di istituire un apposito regime di
aiuto volto a sostenere, in tutto il territorio nazionale, la
diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale,
attraverso l'agevolazione alla nascita e allo sviluppo di
imprese operanti per il perseguimento di meritevoli
interessi generali e finalità di utilità sociale;
RIFORME AL VARO
• TERZO SETTORE (da metà ottobre, fine anno, a
marzo 2016 ?)
• LEGGI SULLO SPORT (forse con l’inizio
dell’anno ?)
• FISCO E LAVORO (come l’autostrada del sole,
un cantiere sempre aperto ?)
FISCALITA’
IL NUOVO MODELLO INTRA 12
• IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE 2015
• DA PRESENTARE PER GLI ACQUISTI INTRA UE
REGISTRATI NEL SECONDO MESE PRECEDENTE
• OBBLIGO PER I SOGGETTI NON IVA CON ACQUISTI
OLTRE € 10.000
• OBBLIGO PER TUTTI I SOGGETTI IVA, ANCHE ENTI
NON COMMERCIALI, PER ACQUISTI
ISTITUZIONALI INTRA UE
Detrazione forfetaria per prestazioni
di sponsorizzazione
Governo:
Si introduce la percentuale unica di detrazione nella
misura del 50 per cento sia per le prestazioni di pubblicità
che di sponsorizzazione per associazioni senza scopo di
lucro, quelle sportive dilettantistiche, le pro-loco.
Allo stato è previsto un regime forfettario di
determinazione dell’IVA per le imprese spettacolistiche (e
sportive dilettantistiche) in base al quale la detrazione è
stabilita nella misura del 50 per cento dell’imposta
relativa alle operazioni imponibili. Tale detrazione è
tuttavia ridotta a un decimo per le operazioni di
sponsorizzazione.
•
In vigore dal 13 dicembre G.U. 28 novembre 2014 s.g. n. 277
SPLIT PAYMENT – scissione pagamento
Con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) è stato introdotto un particolare
meccanismo di assolvimento dell’IVA nei rapporti con la P.A.
La lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 introduce il nuovo art. 17–
ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato “Operazioni effettuate nei confronti di enti
pubblici”, il quale prevede che per le cessione di beni e prestazioni di servizi
effettuate nei confronti della P.A., i suddetti enti corrispondano ai propri fornitori
esclusivamente il corrispettivo e saranno tenuti direttamente al versamento dell’IVA
all’Erario.
 imponibile, che viene pagato a chi ha emesso la fattura
 IVA, che viene versata dall’Ente direttamente all’Erario (salvo per chi è in
398/91, PER INCASSARE ANCHE L’IVA BISOGNA INSERIRE NOTA
RICHIAMANDO LA NORMATIVA NELLA FATTURA (Opzione per il regime
fiscale di cui Legge 398/91, si richiede il pagamento dell’IVA esposta).
REGIME SPECIALE – CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 15
DEL 13 APRILE 2015 (punto 2, capoverso 3)
ENTI NON COMMERCIALI – NOTE DI DEBITO PER LE ATTIVITA’ NON COMMERCIALI SI PROSEGUE CON LE NOTE DI DEBITO,
SENZA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (ZANETTI Sottosegretario
Minieconomia, Italia OGGI del 13 marzo 2015)
Sull’argomento vedi anche Interrogazione Parlamentare alla Camera, seduta
n. 389 del 11 marzo 2015, atto n. 5/05002.
Il Ministro PADOAN ha ribadito come che l'introduzione dell'obbligo di
fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di
emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della
stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972.
In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014 non erano tenuti a
emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente,
anche successivamente a tale data non sono obbligati a emettere fattura
elettronica.
Reverse charge – inversione contabile
SERVIZI DI PULIZIA (Circ. 14/2015 Agenzia delle Entrate)
Enti non commerciali.
Se non si svolge attività commerciale il trattamento fiscale è
equiparato ai privati, pertanto più I.V.A.. No reverse charge
Se viene svolta attività commerciale si applica Reverse charge
Se il servizio di pulizia riguarda entrambe le attività
(istituzionale/commerciale) bisogna applicare criteri oggettivi,
per es. mq.
Contestazione per operazioni
inesistenti. Art. 8 D.lgs. n.74/00
• Grava sull’amministrazione provare
l’inesistenza dell’operazione. Art. 54, comma
2, D.P.R. 633/72 e artt. 39 e 40 D.P.R. 600/73.
• Necessita una documentazione, anche
contrattuale, e finanziaria (bonifici/assegni) a
conferma della reale operazione commerciale.
• Attenzione ai controlli automatizzati o
induttivi.
Contestazione per operazioni
inesistenti. Art. 8 D.lgs. n.74/00
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
zzzzzzzzzz
Contestazione per operazioni
inesistenti. Art. 8 D.lgs. n.74/00
123456789
xxxxxxxxxxx
xxxxxxx
zzzzzzzzzz
xxxxxxxxxxxxxx
Se in futuro passerai alla fatturazione elettronica (+nuova contabilità per cassa?)
NON più spesometro e black list ! CHAPEAU !! Legge 212/2000 art. 4. Al
contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni
già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni
pubbliche indicate dal contribuente.
Jobs act 1/2
L’art. 47, comma 1, del “testo organico” si occupa
delle collaborazioni organizzate dal committente,
stabilendo che dal 1° gennaio 2016, si applica la
disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai
rapporti di collaborazione che si concretino in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative, di contenuto ripetitivo e le cui
modalità di esecuzione siano organizzate dal
committente anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro.
Jobs act 2/2
• Il secondo comma del medesimo art. 47 fa
comunque salve:
• a) collaborazioni su accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con discipline
specifiche del trattamento economico e normativo, per particolari
esigenze produttive/organizzative del settore;
• b) collaborazioni nell’esercizio di professioni intellettuali con iscrizione in
appositi albi professionali;
• c) attività prestate nell’esercizio della funzione da componenti organi di
amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e
commissioni;
d) prestazioni a fini istituzionali per associazioni
e società sportive dilettantistiche affiliate a
federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate e enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI.
RIFORMA DEL TERZO SETTORE nello sport ?
….. LE INDENNITA’ ??? DOVE SONO ? I VOLONTARI HANNO
SOLO RIMBORSI DOCUMENTATI, A PIE’ DI LISTA ?
INTEROGAZIONE PARLAEMNTARE DEL 16 APRILE: INPS NELLE
COLLABORAZIONI TECNICHE DI ALTO PROFILO, FORSE E’
SEMPRE STATO GIA’ COSI ?! La premessa del primo comma
DELL. ART. 67 DEL TUIR è che la lettera m) 7.500 etc.. si applica
se non trattasi già di lavoro autonomo (professionisti) o
LAVORO DIPENDENTE !
UN NODO DA SCIOGLIERE ANCHE IN CONSIDERAZIONE
DELL’ART. 38 DELLA COSTITUZIONE “I lavoratori hanno diritto
che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria.” MA, SENZA CASCARE
NELLA MORSA DEI “CONTRIBUTI SILENTI” DELLA L. 335/95
Per le prestazioni co.co.co. tecnico
amministrative necessita la comunicazione
preventiva UNILAV. Art. 67, lett. m) ultimo
comma
Dobbiamo fare molta attenzione all’inquadramento dei volontari
Tenere a portata di mano l’iscrizione al REGISTRO CONI + STATUTO E LIBRI SOCIALI
IN “ORDINE” !!!
CENNI SULLE CARATTERISTICHE DEL LAVORO
SUBORDIANTO
Corte di Cassazione sent. N. 7024 dell’8 aprile 2015
• Vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere
organizzativo.
• Potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
• Limitazione, del lavoratore, nell’autonomia ed inserimento
nell’organizzazione aziendale.
• Il lavoratore non ha rischi imprenditoriali ma continuità della
prestazione con osservanza di un orario e relativa retribuzione
(a volte su base oraria, giornaliera o per importi più consoni per
retribuzioni che per mere indennità )
Sull’argomento vedi già Circolare del Ministero del lavoro n. 218 del 14 novembre 1996 e
circolare dell’INPS n. 108 del 2000
REGIME FISCALE DEI MINIMI
una opportunità per i maestri/allenatori/ tecnici sportivi
PER L’ESERCIZIO 2015 VIVE ANCORA IL VECCHIO
REGIME DEI MINIMI (5% IMPOSTA SOSTITUTIVA ,
VOLUME D’AFFARI 30.000) CON TUTTE LE SUE
REGOLE.
Dal primo di gennaio viene varato il nuovo
regime , vedi prospetto successivo, che sarà già
oggetto di modifiche.
COME PRE-ANNUNCIATO è IN ARRIVO LA
MODIFICA
Certificazione UNICA
Con Comunicato Stampa del 12/02/2015, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni
chiarimenti circa l’adempimento dell’invio telematico delle CU2015 indicando che,
solo per quest’anno, vengono introdotte le seguenti semplificazioni:
in presenza di comunicazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, il sostituto
d’imposta l’invio telematico è facoltativo. Quindi se una associazione nel corso del
2014 ha erogato esclusivamente compensi esenti (es: i c.d. “compensi sportivi” tutti
sotto i 7.500 euro) potrà, per questo primo anno di applicazione dell’adempimento,
non inviare telematicamente le certificazioni.
l’invio telematico delle CU2015 contenenti redditi soggetti a ritenuta ma non oggetto
di comunicazione tramite 730 (es: compensi per professionisti con ritenuta)
potranno essere trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo
2015, senza che la circostanza comporti l’applicazione di sanzioni.
Question Times
Interrogazione parlamentare 25.2.2015 n. 5-04817
5-04817 Ruocco: Chiarimenti circa l'applicazione dell'esonero dall'adempimento dell'obbligo di
invio telematico della certificazione unica da parte del sostituto d'imposta
•
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di
presentazione della Certificazione Unica 2015 per comprendere se la presenza di percipienti di
redditi imponibili (ovvero di redditi imponibili o esenti), e contemporaneamente di percipienti con redditi
esenti, obblighi il sostituto d'imposta ad inviare le certificazioni uniche anche in relazione a tali ultimi
soggetti.
Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
La trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni Uniche da parte dei sostituti d'imposta,
come stabilito dall'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, è
finalizzata
all'elaborazione
della
dichiarazione
dei
redditi
precompilata.
Poiché i redditi esenti non devono essere riportati in dichiarazione, le certificazioni uniche contenenti
esclusivamente tali tipologie reddituali possono non essere inviate all'Agenzia delle Entrate, come
riportato nel comunicato stampa del 12 febbraio 2015.
Nell'ipotesi in cui un medesimo sostituto d'imposta abbia rilasciato ai diversi percipienti certificazioni
attestanti sia redditi imponibili che redditi esenti, quest'ultimo dovrà procedere, nei termini
stabiliti, all'invio di tutte le certificazioni contenenti i redditi imponibili, mentre potrà scegliere se inviare
o meno la certificazione relativa al sostituito che abbia percepito esclusivamente redditi esenti.
La semplificazione - TELEMATICA
Abbiamo una speranza, che nulla funzioni !
Per ora ……ma andrà a regime, pensiamoci per tempo
Meglio così ……..
Il 730 pre – complicato
Arriva il ravvedimento 730
Con Circolare 22 ottobre 2015, n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti interpretativi in merito alle corrette modalità con cui sono
tenuti ad operare, relativamente alla dichiarazione dei redditi
precompilata, i CAF e i professionisti.
In particolare, con la Circolare in esame sono state fornite precisazioni
in merito ai seguenti aspetti:
• sanzioni per visto di conformità infedele. Relativamente a ciò, è
stato precisato che, in presenza di un credito inferiore ad euro 30,
l'Agenzia non procede ad alcuna attività di accertamento,
iscrizione a ruolo e riscossione;
• modello 730 rettificati I CAF/professionisti abilitati possono inviare
la dichiarazione rettificativa entro il 10 novembre 2015pagando
solamente la sanzione ridotta e non anche imposte ed interessi;
• tardività dei modelli. Sono considerati tardivi i modelli 730/2015
inviati dopo il termine prorogato, ossia dopo il 23 luglio 2015. In
questo caso troverà applicazione la sanzione per tardiva
presentazione.
La semplificazione – TELEMATICA - Nuovo ISEE la
dichiarazione che sarà oggetto di confronto con la
banca dati dell’ANAGRAFE TRIBUTARIA
• Quota esente relativa a compensi derivanti da
attività sportive dilettantistiche (indicata nel
punto 25 della nuova ISEE;
• Certificazione sostitutiva di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi anno 2014, punto 19.
• Entrambe sono “tracciate” con il codice N);
• Ai fine dell’ISEE i redditi da 7.500 RILEVANO
(sono esenti solo da IRPEF!)
Aumenta la base imponibile degli
utile/dividendi percepiti dagli ENC
(Fondazioni)
Con effetto retroattivo gli utili/dividendi
percepiti dagli ENC non saranno più tassati nella
misura del 5% ma sulla base del 77,74% del
dividendo.
Nulla varie per le ASD e SSD che per opzione
tassino il reddito commerciale in base alla Legge
398/91. L’imponibile fiscale su cui calcolare
l’IRES (pari al 27,50%) rimane pari al 3%
dell’imponibile IVA.
Diminuisce l’aliquota IRAP al 3,90%
per gli ENC –IRES IN DISCESA ?
Già per il 2014 l’aliquota IRAP dovrebbe scendere (il
condizionale è d’obbligo) al 3,90%. Comunque gli
ENC non potranno usufruire del cuneo in quanto
l’imponibile (per il costo del personale) si base già
sul retributivo (imponibile IVS).
L’IRES POTREBBE PASSARE DALL’ODIERNO 27,50%
AL 26% NEL (2016 PER IL 2015?) FINO AL 24% NEL
2017 (PER IL 2016) ..aspettando la UE
Erogazioni liberali alle ONLUS
Dal 1 gennaio 2015 le liberalità alle ONLUS saranno
detraibili (per le persone fisiche) fino ad euro 30.000,
art. 15 del TUIR. (la % è passata da 19 al 24 per il 2013,
al 26% per il 2014).
Stessa cosa per le imprese che potranno arrivare a
recuperare le liberalità fino ad un valore pari al 2% del
volume d’affari e per un massimo di € 30.000 (art. 100
TUIR).
L’Agenzia delle Entrate, con Ris. 89/2014 conferma la
detraibilità al 19% delle liberalità fatte dagli ENC alle
ONLUS (art. 147 del TUIR)
Dal 1 ottobre F24 per tutti ?
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 27/E del 19/09/2014,
ha dato indicazioni sull’obbligo dell’utilizzo del modello F24
“telematico” anche per le persone fisiche prive di partita
IVA.
Modelli F24 a saldo zero potranno essere pagati
unicamente mediante i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate (servizi “F24 web” o
“F24 online”, attraverso i canali telematici Fisconline o
Entratel), direttamente dal contribuente, oppure per il
tramite di un intermediario abilitato (trasmissione delle
deleghe in nome e per conto degli assistiti con servizio “F24
cumulativo” o “F24 addebito unico”)
Dal 1 ottobre F24 per tutti ?
Ad esclusione di …..
• Importi, a gran totale non superiori ad euro 1.000;
• Versamenti oggetto di rateizzazioni precedenti al 1 di
ottobre (persone fisiche);
• Modelli pre-compilati dall’Agenzia delle Entrate privi
di compensazione .
• Possibili emendamenti per eliminare/semplificare
tale adempimento nella prossima legge di stabilità ?
PAGAMENTI A MEZZO BANCA
I pagamenti a favore di società enti o associazioni
sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e
i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di
importo superiore a € 1.000,00 (era lire 1.000.000) ,
tramite conti correnti bancari o postali a loro
intestati ovvero secondo altre modalità idonee a
consentire all'amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere
stabilite con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. 3.000 ? Forse nel
2016 ?
Riforma dello sport , ddl 1680 art. 2
Responsabilità per le obbligazioni
sociali - Speriamo che sia recepita
anche nella riforma del terzo settore
Le associazioni sportive dilettantistiche senza
personalità giuridica, costituite con scrittura privata
autenticata o per atto pubblico, rispondono per le
obbligazioni sociali nei limiti del fondo comune qualora
le stesse siano iscritte nel registro del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) e si siano conformate agli
obblighi contabili di cui all’articolo 20-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
dovrebbe
Conclusioni
“Con riguardo al comparto degli enti non commerciali si
ribadisce la necessità che le Direzioni Provinciali
concentrino la loro attività nei confronti dei soggetti
che apparentemente si presentano come non profit, ma in
realtà svolgono vere e proprie attività commerciali,
evitando di perseguire situazioni di minima rilevanza,
che nonostante le ridotte dimensioni assumono evidente
rilievo sociale in relazione al contesto in cui operano gli
enti, come nei casi, ad esempio, in cui l’attività
istituzionale riguardi la formazione sportiva per giovani,
oppure sia rivolta ad anziani o a soggetti svantaggiati”
(Circolare n. 25 del 6 Agosto 2014 dell’Agenzia delle
Entrate)
un esempio fuori tema per dimostrare le
certezze del diritto tributario
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2015, n. 90 il D.lgs. 31 marzo
2015, n. 42 con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2008/8/CE contenente la
nuova disciplina IVA "B2C" sulle prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici,
nonché sulle prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione.
In particolare, il Decreto in commento prevede che i servizi elettronici, di
telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a consumatori privati non siano
soggetti a fatturazione né a certificazione fiscale, sia nel regime normale che nel
MOSS.
Tali disposizioni sono applicabili retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio
2015.
Ma come ?!
La legge n. 212/2000 all’ Art. 3 Efficacia temporale delle norme tributarie – così
recita: comma 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni
tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le
modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
PER CONTENZIOSI IN ESSERE - DA VALUTARE CASO
PER CASO E DIETRO INDICAZIONE DEL
PROFESSIONISTA
QUALE SCENARIO FUTURO ?
Tax Expenditures – agevolazioni fiscali
Italia Oggi del 15 aprile 2015
Tax expenditures e clausole di salvaguardia, voci da incubo per imprese e
contribuenti. Se revisione della spesa pubblica e minori agevolazioni fiscali non
riusciranno a far fruttare le risorse necessarie allo stato, l'alternativa per il
Documento economico finanziario appena approvato dal Consiglio die ministri,
rimane l'aumento dell'Iva. Oltre al costo della mancata deducibilità, i piccoli
potrebbero quindi sopportare una maggiore imposta sugli acquisti, che
annullerebbe l'effetto benefico di una minore (o costante) pressione fiscale. I dati
poco confortanti mostrano come, rispetto allo scenario di base, l'azione congiunta
di spending review (circa lo 0,45% del pil) e tax expenditures (pari allo 0,15% del
pil) permetterà una crescita dei consumi dell'1,1% nel 2020, a fronte però di un pil
in calo nel medio periodo (fino al 2025) e di una stima negativa sull'occupazione.
Guardando al Tax shift e agli effetti di una riduzione del cuneo fiscale e di un
incremento della tassazione su rendite e consumi, un aumento del pil e una
migliore prospettiva d'occupazione (+0,5% nel 2020) saranno affiancati da consumi
negativi. L'introduzione di un processo di razionalizzazione delle agevolazioni con
la delega fiscale porterà al recupero di risorse, il cui rientro, insieme con il
controllo stringente antievasione, permetterà la crescita degli attivi e la riduzione
della pressione fiscale. I tagli alle deduzioni e l'incognita Iva, tuttavia, rimarranno a
carico di contribuenti ed impresa.
Tax Expenditures – agevolazioni fiscali
Italia Oggi del 6 OTTOBRE 2015
Tagli di tasse e spese: Gutgeld e Perotti non ce l'hanno fatta
In partenza e sulla carta erano di due dossier più attesi, quelli qualificanti la manovra di
bilancio per il 2016. Per la prima volta affidati ad una coppia, Yoram Gutgeld e Roberto
Perotti, davvero insolita nella politica italica: McKinsey più Bocconi. Loro, infatti, i due
commissari nominati dal premier per dare una spallata all'infinita Via Crucis della spending
review fatta di tante tappe, leggasi commissioni e proposte varie negli anni, ma di pochissimi
risultati, leggasi tagli alla spesa corrente. E sempre al professor Perotti, poi, Matteo Renzi
aveva affidato anche il dossier tax expenditures, cioè il taglio alle agevolazioni fiscali
prodotte da decenni di disavanzi di bilancio diventati uno stock di debito pubblico del 132%
per «comprare» le varie lobby parlamentari. E nello stesso modo finirà il capitolo tax
expenditures. Anche qui si potevano facilmente trovare almeno 10 miliardi di coperture dai
tagli alle agevolazioni se il Perotti professore non fosse stato narcotizzato dal Perotti
consigliere del principe. La commissione Ceriani, aveva censito circa 160 miliardi di
agevolazioni fiscali varie, alcune delle quali, ovviamente, non toccabili in quanto parte
fondante di alcune imposte. Ma 60/70 miliardi di tax expenditures erano e sono aggredibili.
Prima dell'estate il realismo politico del governo aveva fissato l'asticella ad appena 1,54
miliardi coinvolgendo 52 diverse agevolazioni. Del resto, ogni esenzione fiscale che tocchi c'è
una lobby che si lamenta e che ti toglie i voti alle prossime elezioni, quindi meglio non
spingere sull'acceleratore. Ora, pare, che neppure questa somma sarà lontanamente
raggiunta perché la legge di stabilità nei fatti si dimenticherà delle tax expenditures
rinviando ogni scelta al futuro, magari a dopo le elezioni politiche del 2017 o del 2018.
La morale è semplice: fare ipotesi da consulenti o da professori è molto semplice, molto
meno facile convincere il principe a fare propri i risultati delle simulazioni quando di mezzo
ci sono i voti da prendere o da perdere. È la politica bellezza, mica un paper per pochi eletti.
L’aumento dell’I.V.A. quale “clausola di
salvaguardia” per quadrare i conti, se non
“quadreranno o se già non dovessero
quadrare”
• C’è da preoccuparsi !?
• Secondo noi (tributaristi) SI ! e già da 3 anni
https://www.youtube.com/watch?v=aN64BaPI3fQ
• speriamo di sbagliarci anche sulle agevolazioni fiscali
• Aumenterà solo l’IVA e i carburanti ? lieviteranno tutti i prezzi
(come già successo) ? NO ! Per il momento
TUTTO A POSTO ! RINVIATO AL. 2017 (LEGGE DI STABILITA’)
CONFIDANDO IN MAMMA RAI E NELLA VOLUNTARY
DISCLOSURE (IL CONDONO DI CHI RIPORTA I SOLDI A CASA)
Addio tesoretto: 1,7 miliardi di entrate a rischio - Spending
review in salita: 4 miliardi in bilico (il SOLE 24 ORE del 23 aprile + 3
novembre il SOLE + Italia Oggi = i conti non quadrano)
Ma allora: NO PROFIT ? O, NON PROFIT ?
Quali PROPOSTE :
• ESENZIONE IVA (in armonia con la direttiva
comunitaria)
• Utilità sociale dello sport come: VANTAGGIO
DELLO SPORT O SVANTAGGIO come già NELLE
ONLUS ………..
• Quale riforma del TERZO SETTORE per lo SPORT ?
• Privilegiare la sostanza sulla forma, premiando
l’eccellenza nello sport.
Art. 71 L. STABILITA’ - Clausola di salvaguardia
relativa alla voluntary disclosure)
1. Le maggiori entrate per l’anno 2016 derivanti dalla proroga
di termini prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 30
settembre 2015, n. 153, quantificate nell’importo di ……….
milioni di euro, affluiscono al Fondo per la riduzione della
pressione fiscale.
2. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1
emerga un andamento che non consenta la realizzazione
integrale dell’importo di ………. milioni di euro, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da
emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a
decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla
Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in
misura tale da assicurare il conseguimento del predetto
ammontare di maggiori entrate.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Celestino Bottoni
335-6776989
06 -2030600
Mail: [email protected]
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