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La neve scusa i lavoratori

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La neve scusa i lavoratori
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LAVO RO E P R E VI DE NZ A
Venerdì 8 Giugno 2012
I chiarimenti del ministero del lavoro. Per i dipendenti p.a. stipendio pieno
La neve scusa i lavoratori
L’assenza è giustificata, ma l’azienda non paga
DI
L
DANIELE CIRIOLI
a «neve» grazia gli impiegati pubblici. Quale causa di
mancata prestazione lavorativa, infatti, giustifica in
pieno i dipendenti statali, che per
il giorno in cui saltano il lavoro
(come è successo per cinque giorni
a febbraio, nel Lazio), conservano
comunque il diritto alla retribuzione. Nel settore privato, invece,
la neve giustifica sia i lavoratori
(per l’assenza sul lavoro) che le imprese (per la mancata erogazione
della retribuzione). Lo precisa il
ministero del lavoro nell’interpello n. 15/2012.La «causa neve». I
chiarimenti arrivano in risposta
all’Ugl che ha chiesto al ministero
di sapere se ricorre l’obbligo sul
datore di lavoro di corrispondere
la retribuzione ai lavoratori che
non hanno potuto raggiungere
il posto di lavoro, «causa neve»,
nell’ambito territoriale di Roma
Capitale e delle altre province
del Lazio (giornate del 3, 4, 6, 10
e 11 febbraio 2012).Settore pubblico. Con riferimento al settore
pubblico, il ministero precisa che
la mancata prestazione lavorativa
può considerarsi ascrivibile alle
ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa
non imputabile al lavoratore. Nello specifico, la fattispecie afferisce
al cosiddetto factum principis inteso quale provvedimento autoritativo (ossia l’ordinanza di chiusura degli uffici pubblici causa neve)
che impedisce in modo oggettivo
e assoluto l’adempimento della
prestazione, ossia l’espletamento
dell’attività lavorativa; in tal caso,
pertanto, resta fermo l’obbligo per
la parte datoriale di corrispondere
la retribuzione. Peraltro, aggiunge
il ministero, l’interpretazione è sostenuta anche dalla contrattazione collettiva, comparto ministeri,
laddove indica tra le motivazioni
per cui possono essere concessi i
permessi retribuiti, anche l’ipotesi di assenza motivata da gravi
calamità naturali che rendano
oggettivamente impossibile il
raggiungimento della sede di
servizio.Settore privato. Completamente diverso il discorso per
il settore privato dove, invece, il
provvedimento autoritativo concernente il divieto di circolazione
dei mezzi privati sprovvisti di
apposite catene non costituisce
impedimento di carattere asso-
DOPPIO TRATTAMENTO
La mancata prestazione di lavoro «causa neve» può considerarsi ipotesi di impossibilità
Settore
sopravvenuta della prestazione, per causa
pubblico
non imputabile al lavoratore che conserva
il diritto alla retribuzione
Il divieto di circolazione dei mezzi privati
sprovvisti di catene non è impedimento di
Settore
carattere assoluto all’effettuazione della
privato
prestazione lavorativa. L’assenza è giustificabile, ma senza diritto alla retribuzione
luto all’effettuazione della prestazione lavorativa, in quanto
non preclude la libera scelta del
datore di lavoro di continuare a
svolgere le attività connesse al
settore di appartenenza. In tali
casi, tuttavia, precisa il ministero, il mancato raggiungimento del
posto di lavoro potrebbe risultare
comunque estraneo alla volontà
del lavoratore; di conseguenza, la
mancata prestazione lavorativa,
in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all’azienda, qualora supportata da idonea
motivazione, non è qualificabile in
termini di inadempimento imputabile al lavoratore.
In conclusione, in tali fattispecie l’impossibilità sopravvenuta libera entrambe le parti del
rapporto di lavoro: il lavoratore
dall’obbligo di effettuare la prestazione e il datore dall’obbligo
di erogare la corrispondente
retribuzione. Restano ferme, in
ogni caso, le disposizioni dei contratti collettivi che, generalmente, contemplano la possibilità per
il lavoratore di fruire di titoli di
assenza retribuiti al verificarsi
di eventi eccezionali.
LE PRECISAZIONI DELLA CASSA MEDICI E DELL’INPS
Intramoenia, all’Enpam i contributi sui compensi
Sui compensi extra è il Fisco
a dettare la linea all’Enpam.
Quando qualificati come redditi
di lavoro dipendente i contributi
vanno pagati solo all’Inps, gestione ex Inpdap (redditi indicati ai
fini fiscali al punto 1 del Cud);
quando qualificati come redditi
assimilati, invece, soltanto alla
cassa medici (redditi indicati ai
fini fiscali al punto 2 del Cud). In
altre parole, i contributi vanno
all’Enpam ogni volta che il compenso percepito non è assimilabile a «retribuzione». Lo precisa
la nota protocollo n. 35081/2012
congiunta di Enpam e Inps, per
chiarire le regole sul prelievo
contributivo per alcune attività
svolte dai dirigenti medici dipendenti pubblici.
I CONTRIBUTI E LE ATTIVITÀ
• attività non istituzionali, che non rienQuando
trano nella libera professione intrai contributi
moenia, pagate da amministrazione
vanno all’Inps, dello Stato anche diversa da quella
gestione
di appartenenza
ex Inpdap
• indennità destinate al fondo perequazione
• attività libero professionale intramuraria o assimilata (intramoenia allargata;
attività svolta all’interno della struttura
per riduzione liste d’attesa; prestazioni
aggiuntive per tamponare carenze
d’organico; guardia notturna oltre gli
Quando
obiettivi prestazionali dell’azienda)
i contributi
• attività non istituzionali, che non
vanno
rientrano nella libera professione inall’Enpam
tramoenia, svolte per soggetti diversi
dallo Stato (partecipazione a corsi
di formazione, diplomi universitari e
scuole di specializzazione; collaborazione a riviste; relazioni a convegni;
partecipazioni a comitati scientifici)
Dirigenza medica. I chiarimenti riguardano il personale medico
con rapporto di lavoro subordinato esclusivo presso le aziende
sanitarie, relativo all’area della
dirigenza medica e veterinaria,
il quale può svolgere attività
libero professionale all’interno
della struttura di appartenenza.
Sono finalizzati a chiarire il regime contributivo che le strutture sanitarie
devono applicare sulle predette prestazioni
professionali extra retributive.
L’Enpam segue il Fisco. Tre le ipotesi di
«compensi extra» individuate dalla circolare: le attività libero professionali (in base
all’articolo 55 del Ccnl 8 giugno 2000); le
attività che non rientrano in quelle di libera professione (in base all’articolo 60 del
medesimo Ccnl); gli emolumenti percepiti a
titolo di indennità dal fondo di perequazio-
b
ll’
l 57 del
d l Ccnl).
C l) In via di
d
ne ((in base
all’articolo
principio, la circolare detta un criterio fiscale per verificare a chi su quel compenso va
pagata la contribuzione: quando il compenso è assimilabile a retribuzione non si paga
all’Enpam (si paga all’Inpdap, oggi Inps);
quando il compenso non è assimilabile a
retribuzione si paga all’Enpam (e non si
paga all’Inps, ex gestione Inpdap).
Attività libero professionale. Questo genere di attività, spiega la circolare, è qualifi-
cabile fiscalmente come «redditi
assimilati a lavoro dipendente»
(da indicare al punto 2 del Cud,
n
non al punto 1 dove è indicata
lla retribuzione). Di conseguenza,
dal punto di vista contributivo
n
non è dovuta contribuzione all’ex
Inpdap (in quanto non è reddito
che concorre a determinare base
iimponibile ai fini pensionistici:
n
non è retribuzione); mentre è
dovuta la contribuzione presso
lla «quota B» dell’Enpam.
A
Attività non libero profession
nale. Questo genere di attività,
spiega la circolare, può avere div
verse connotazioni riassumibili
iin due ipotesi: incarichi legati
all’attività istituzionali oppure
conferiti da un’amministrazione
dello Stato; incarichi non legatti all’attività istituzionali (non
conferiti da un’amministrazion
ne dello Stato). Nel primo caso,
i redditi vengono considerati
come retribuzione ordinaria (da
iindicare al punto 1 del Cud) e di
conseguenza è dovuta contribuzione all’ex Inpdap. Nel secondo
caso, invece, è dovuta contribuzione all’Enpam (e i compensi
d
vanno indicati
al punto 2 del Cud).
Fondo di perequazione. Ultima ipotesi
riguarda le indennità percepite dal cosiddetto fondo di perequazione, non corrisposte
in relazione all’esercizio di attività libero
professionale ma quale compenso stabilito
in sede di contrattazione integrativa aziendale. Tale indennità è assimilabile a retribuzione e dunque soggetta a contribuzione
presso l’Inpdap.
Daniele Cirioli
INTERPELLO
Detassazione
inapplicabile
ai partiti
DI
CARLA DE LELLIS
Ambasciate, partiti politici
e gruppi parlamentari non
hanno diritto ad applicare
la detassazione dei premi e
straordinari, né a effettuare assunzioni con contratto
di inserimento, né a fruire
del bonus per assunzioni
di giovani genitori. Invece,
le associazioni per la protezione degli animali non
hanno titolo alla detassazione ma possono stipulare
contratti di inserimento e
fruire anche del bonus per
le assunzioni di giovani genitori. Lo precisa il ministero del lavoro nell’interpello
n. 14/2012.
A chiedere chiarimenti è il
consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, con riferimento alla
problematica dell’applicabilità ad alcune categorie di
soggetti tra i quali le ambasciate, i gruppi parlamentari, i partiti politici e le associazioni per la protezione
degli animali, di tre diverse
normative: il dl n. 93/2008
e la legge n. 122/2010, per
quanto attiene in particolare alle disposizioni sulla
detassazione dei premi e
degli straordinari; gli articoli 54 e seguenti del dlgs
n. 276/2003, che riguardano
il contratto di inserimento;
il dm n. 19/2010, in ordine
agli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani genitori.
La risposta è sempre negativa per quanto riguarda
ambasciate, gruppi parlamentari e partiti politici;
mentre con riferimento
alle associazioni per la protezione degli animali, è negativa riguardo alla detassazione mentre è positiva
sulla possibilità di stipulare i contratti di inserimento e di fruire del bonus per
le assunzioni di giovani genitori. In particolare, con
riferimento alle associazioni a scopo di protezione
degli animali, il ministero
ritiene che possano stipulare contratti di inserimento esclusivamente qualora
rientrino nell’ambito delle
associazioni socio-culturali
o di categoria ovvero siano
qualificabili in termini di
impresa sociale. In ordine
all’estensione dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani
genitori, infine, il ministero spiega che le associazioni per la protezione degli
animali, nella misura in
cui effettivamente abbiano
acquisito la qualifica di impresa sociale, ricorrendone
i presupposti possono considerarsi beneficiarie delle
agevolazioni.
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