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La neve scusa i lavoratori
32 LAVO RO E P R E VI DE NZ A Venerdì 8 Giugno 2012 I chiarimenti del ministero del lavoro. Per i dipendenti p.a. stipendio pieno La neve scusa i lavoratori L’assenza è giustificata, ma l’azienda non paga DI L DANIELE CIRIOLI a «neve» grazia gli impiegati pubblici. Quale causa di mancata prestazione lavorativa, infatti, giustifica in pieno i dipendenti statali, che per il giorno in cui saltano il lavoro (come è successo per cinque giorni a febbraio, nel Lazio), conservano comunque il diritto alla retribuzione. Nel settore privato, invece, la neve giustifica sia i lavoratori (per l’assenza sul lavoro) che le imprese (per la mancata erogazione della retribuzione). Lo precisa il ministero del lavoro nell’interpello n. 15/2012.La «causa neve». I chiarimenti arrivano in risposta all’Ugl che ha chiesto al ministero di sapere se ricorre l’obbligo sul datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro, «causa neve», nell’ambito territoriale di Roma Capitale e delle altre province del Lazio (giornate del 3, 4, 6, 10 e 11 febbraio 2012).Settore pubblico. Con riferimento al settore pubblico, il ministero precisa che la mancata prestazione lavorativa può considerarsi ascrivibile alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al lavoratore. Nello specifico, la fattispecie afferisce al cosiddetto factum principis inteso quale provvedimento autoritativo (ossia l’ordinanza di chiusura degli uffici pubblici causa neve) che impedisce in modo oggettivo e assoluto l’adempimento della prestazione, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa; in tal caso, pertanto, resta fermo l’obbligo per la parte datoriale di corrispondere la retribuzione. Peraltro, aggiunge il ministero, l’interpretazione è sostenuta anche dalla contrattazione collettiva, comparto ministeri, laddove indica tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi retribuiti, anche l’ipotesi di assenza motivata da gravi calamità naturali che rendano oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio.Settore privato. Completamente diverso il discorso per il settore privato dove, invece, il provvedimento autoritativo concernente il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene non costituisce impedimento di carattere asso- DOPPIO TRATTAMENTO La mancata prestazione di lavoro «causa neve» può considerarsi ipotesi di impossibilità Settore sopravvenuta della prestazione, per causa pubblico non imputabile al lavoratore che conserva il diritto alla retribuzione Il divieto di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di catene non è impedimento di Settore carattere assoluto all’effettuazione della privato prestazione lavorativa. L’assenza è giustificabile, ma senza diritto alla retribuzione luto all’effettuazione della prestazione lavorativa, in quanto non preclude la libera scelta del datore di lavoro di continuare a svolgere le attività connesse al settore di appartenenza. In tali casi, tuttavia, precisa il ministero, il mancato raggiungimento del posto di lavoro potrebbe risultare comunque estraneo alla volontà del lavoratore; di conseguenza, la mancata prestazione lavorativa, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore all’azienda, qualora supportata da idonea motivazione, non è qualificabile in termini di inadempimento imputabile al lavoratore. In conclusione, in tali fattispecie l’impossibilità sopravvenuta libera entrambe le parti del rapporto di lavoro: il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione e il datore dall’obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni dei contratti collettivi che, generalmente, contemplano la possibilità per il lavoratore di fruire di titoli di assenza retribuiti al verificarsi di eventi eccezionali. LE PRECISAZIONI DELLA CASSA MEDICI E DELL’INPS Intramoenia, all’Enpam i contributi sui compensi Sui compensi extra è il Fisco a dettare la linea all’Enpam. Quando qualificati come redditi di lavoro dipendente i contributi vanno pagati solo all’Inps, gestione ex Inpdap (redditi indicati ai fini fiscali al punto 1 del Cud); quando qualificati come redditi assimilati, invece, soltanto alla cassa medici (redditi indicati ai fini fiscali al punto 2 del Cud). In altre parole, i contributi vanno all’Enpam ogni volta che il compenso percepito non è assimilabile a «retribuzione». Lo precisa la nota protocollo n. 35081/2012 congiunta di Enpam e Inps, per chiarire le regole sul prelievo contributivo per alcune attività svolte dai dirigenti medici dipendenti pubblici. I CONTRIBUTI E LE ATTIVITÀ • attività non istituzionali, che non rienQuando trano nella libera professione intrai contributi moenia, pagate da amministrazione vanno all’Inps, dello Stato anche diversa da quella gestione di appartenenza ex Inpdap • indennità destinate al fondo perequazione • attività libero professionale intramuraria o assimilata (intramoenia allargata; attività svolta all’interno della struttura per riduzione liste d’attesa; prestazioni aggiuntive per tamponare carenze d’organico; guardia notturna oltre gli Quando obiettivi prestazionali dell’azienda) i contributi • attività non istituzionali, che non vanno rientrano nella libera professione inall’Enpam tramoenia, svolte per soggetti diversi dallo Stato (partecipazione a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione; collaborazione a riviste; relazioni a convegni; partecipazioni a comitati scientifici) Dirigenza medica. I chiarimenti riguardano il personale medico con rapporto di lavoro subordinato esclusivo presso le aziende sanitarie, relativo all’area della dirigenza medica e veterinaria, il quale può svolgere attività libero professionale all’interno della struttura di appartenenza. Sono finalizzati a chiarire il regime contributivo che le strutture sanitarie devono applicare sulle predette prestazioni professionali extra retributive. L’Enpam segue il Fisco. Tre le ipotesi di «compensi extra» individuate dalla circolare: le attività libero professionali (in base all’articolo 55 del Ccnl 8 giugno 2000); le attività che non rientrano in quelle di libera professione (in base all’articolo 60 del medesimo Ccnl); gli emolumenti percepiti a titolo di indennità dal fondo di perequazio- b ll’ l 57 del d l Ccnl). C l) In via di d ne ((in base all’articolo principio, la circolare detta un criterio fiscale per verificare a chi su quel compenso va pagata la contribuzione: quando il compenso è assimilabile a retribuzione non si paga all’Enpam (si paga all’Inpdap, oggi Inps); quando il compenso non è assimilabile a retribuzione si paga all’Enpam (e non si paga all’Inps, ex gestione Inpdap). Attività libero professionale. Questo genere di attività, spiega la circolare, è qualifi- cabile fiscalmente come «redditi assimilati a lavoro dipendente» (da indicare al punto 2 del Cud, n non al punto 1 dove è indicata lla retribuzione). Di conseguenza, dal punto di vista contributivo n non è dovuta contribuzione all’ex Inpdap (in quanto non è reddito che concorre a determinare base iimponibile ai fini pensionistici: n non è retribuzione); mentre è dovuta la contribuzione presso lla «quota B» dell’Enpam. A Attività non libero profession nale. Questo genere di attività, spiega la circolare, può avere div verse connotazioni riassumibili iin due ipotesi: incarichi legati all’attività istituzionali oppure conferiti da un’amministrazione dello Stato; incarichi non legatti all’attività istituzionali (non conferiti da un’amministrazion ne dello Stato). Nel primo caso, i redditi vengono considerati come retribuzione ordinaria (da iindicare al punto 1 del Cud) e di conseguenza è dovuta contribuzione all’ex Inpdap. Nel secondo caso, invece, è dovuta contribuzione all’Enpam (e i compensi d vanno indicati al punto 2 del Cud). Fondo di perequazione. Ultima ipotesi riguarda le indennità percepite dal cosiddetto fondo di perequazione, non corrisposte in relazione all’esercizio di attività libero professionale ma quale compenso stabilito in sede di contrattazione integrativa aziendale. Tale indennità è assimilabile a retribuzione e dunque soggetta a contribuzione presso l’Inpdap. Daniele Cirioli INTERPELLO Detassazione inapplicabile ai partiti DI CARLA DE LELLIS Ambasciate, partiti politici e gruppi parlamentari non hanno diritto ad applicare la detassazione dei premi e straordinari, né a effettuare assunzioni con contratto di inserimento, né a fruire del bonus per assunzioni di giovani genitori. Invece, le associazioni per la protezione degli animali non hanno titolo alla detassazione ma possono stipulare contratti di inserimento e fruire anche del bonus per le assunzioni di giovani genitori. Lo precisa il ministero del lavoro nell’interpello n. 14/2012. A chiedere chiarimenti è il consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, con riferimento alla problematica dell’applicabilità ad alcune categorie di soggetti tra i quali le ambasciate, i gruppi parlamentari, i partiti politici e le associazioni per la protezione degli animali, di tre diverse normative: il dl n. 93/2008 e la legge n. 122/2010, per quanto attiene in particolare alle disposizioni sulla detassazione dei premi e degli straordinari; gli articoli 54 e seguenti del dlgs n. 276/2003, che riguardano il contratto di inserimento; il dm n. 19/2010, in ordine agli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani genitori. La risposta è sempre negativa per quanto riguarda ambasciate, gruppi parlamentari e partiti politici; mentre con riferimento alle associazioni per la protezione degli animali, è negativa riguardo alla detassazione mentre è positiva sulla possibilità di stipulare i contratti di inserimento e di fruire del bonus per le assunzioni di giovani genitori. In particolare, con riferimento alle associazioni a scopo di protezione degli animali, il ministero ritiene che possano stipulare contratti di inserimento esclusivamente qualora rientrino nell’ambito delle associazioni socio-culturali o di categoria ovvero siano qualificabili in termini di impresa sociale. In ordine all’estensione dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani genitori, infine, il ministero spiega che le associazioni per la protezione degli animali, nella misura in cui effettivamente abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale, ricorrendone i presupposti possono considerarsi beneficiarie delle agevolazioni. riproduzione riservata