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Slides Prof. Franzè
LA TARI E LA TASI
SOMMARIO
La TARI:
• Soggetti passivi.
• Oggetto dell’imposizione.
• Le modalità di determinazione della tariffa.
• Le differenze rispetto alla TARES.
• I poteri deliberativi e i regolamenti dei Comuni.
La TASI:
• Soggetti passivi.
• Oggetto dell’imposizione.
• La difficile combinazione di elementi comuni all’IMU ed alla TARI.
• La manovra sulle aliquote e i rapporti con l’IMU.
• I poteri deliberativi e regolamentari dei Comuni.
• Le agevolazioni per l’abitazione principale.
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014).
TARI: art. 1, co. 641 e ss.
TASI: art. 1, co. 669 e ss.
TARI – AMBITO SOGGETTIVO
D’APPLICAZIONE
Soggetto passivo è «chiunque possieda o
detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti».
• In caso di pluralità di possessori o di detentori,
essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria.
• UTILIZZO TEMPORANEO: Se, nello stesso anno
solare, la detenzione non supera i 6 mesi, la TARI
è dovuta soltanto dal possessore a titolo di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie
e non, quindi, dall’utilizzatore.
TARI – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di:
Locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti;
Suscettibili di produrre rifiuti.
 ESCLUSIONI:
i) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili, non operative;
ii)aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c., non
detenute o occupate in via esclusiva;
iii) aree in cui si formano, in via continuativa e
prevalente, rifiuti speciali – al cui smaltimento devono
provvedere a proprie spese i relativi produttori.
TARI – BASE IMPONIBILE
Superficie assoggettabile al tributo – unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano:
Regime transitorio
Regime ordinario
La superficie assoggettabile alla
Tari è costituita da quella
calpestabile dei locali e delle
aree suscettibili di produrre
rifiuti urbani e assimilati. Si
considerano le superfici già
dichiarate o accertate ai fini dei
precedenti prelievi sui rifiuti.
Una volta attuate le procedure di
interscambio di informazioni tra
Comuni ed Agenzia delle Entrate,
la superficie assoggettabile a
tributo sarà pari all’80% della
superficie catastale così come
determinata in base ai criteri
stabiliti dal regolamento di cui al
DPR 23.3.98, n. 138.
N.B. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria si
considera sempre la superficie calpestabile.
TARI – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
La determinazione della tariffa avviene ad opera di ciascun Comune,
secondo due modalità alternative:
 metodo normalizzato: utilizzando i criteri determinati con
regolamento di cui al DPR 158/99;
 determinazione puntuale della tariffa: moltiplicando il costo del
servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per
l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti.
• All’importo dovuto si applica l’addizionale provinciale (in misura
variabile dall’1 al 5% sull’importo della TARI) per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente.
TARI – TARIFFA DI NATURA
CORRISPETTIVA
• In luogo della TARI, i Comuni che hanno optato
per la determinazione puntuale della Tariffa,
possono prevedere, con apposito regolamento,
l’applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva (e, dunque, soggetta ad IVA),
gestita e corrisposta dal soggetto affidatario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani.
TARI – RIDUZIONI TARIFFARIE
 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura
non superiore al 40% della tariffa.
 In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di
effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento
o, ancora, in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili eventi organizzativi che abbiano determinato una situazione
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o
all’ambiente, il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa.
 Ciascun Comune può inoltre prevedere riduzioni tariffarie nei seguenti casi:
 abitazioni con un unico occupante;
 abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo;
 locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o
ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per
più di sei mesi all’anno, all’estero;
 fabbricati rurali ad uso abitativo.
TARI – DIFFERENZE RISPETTO ALLA TARES
 La TARES (abrogata a partire dal 1 gennaio 2014, e che a sua
volta sostituiva la TARSU), era un tributo destinato a coprire sia
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, sia i costi relativi ai servizi
indivisibili dei Comuni (ora suddiviso in TARI e TASI).
 La TARI è modellata sulla falsariga della TARES: soggetti
passivi e presupposto d’imposta coincidono, così come le
modalità di determinazione della base imponibile.
 Le modalità di determinazione della tariffa sono le stesse
previste per la TARES, con l’unica differenza che, per quanto
riguarda la determinazione puntuale della tariffa, mentre per
la TARES i criteri di commisurazione alla quantità e qualità dei
rifiuti prodotti erano ancorati al D.P.R. n. 158/1999, nella TARI
questi ultimi possono essere lasciati alla discrezione di ciascun
Comune.
TARI – POTERI DELIBERATIVI E
REGOLAMENTI COMUNALI
Ciascun Comune, con apposito regolamento, disciplina:
 i criteri di determinazione delle tariffe;
 la classificazione delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti;
 la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 la classificazione delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che
tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti
speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene
svolta.
TASI – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di:
 fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, così
come definita ai fini IMU;
 aree scoperte;
 aree edificabili;
A qualsiasi uso adibiti.
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree
comuni di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.
TASI – AMBITO SOGGETTIVO
D’APPLICAZIONE
Soggetto passivo è «chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo…» le unità immobiliari citate.
• Gli inquilini sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria e sono tenuti a versare la TASI nella misura
compresa tra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo
del tributo, calcolato applicando l’aliquota stabilita. Il titolare
del diritto reale dovrà versare la restante parte (dal 70% al
90%)
N.B. Trattandosi di obbligazioni autonome, non vi è solidarietà
tra detentori e possessori. Tuttavia, in caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido tra loro
all’adempimento dell’obbligazione.
LA DIFFICILE COMBINAZIONE DI
ELEMENTI COMUNI ALL’IMU E ALLA TARI
 Si delineano una serie di problemi interpretativi:
• riguardo all’esatta determinazione dell’oggetto
d’imposta.
• nell’individuazione del soggetto passivo per gli
immobili insistenti su aree demaniali (ad es., gli
stabilimenti balneari)
TASI – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO
BASE IMPONIBILE
ALIQUOTA
Quella prevista per
l’applicazione dell’IMU,
variabile in funzione del tipo
di immobile
posseduto/detenuto.
L’aliquota-base è pari all’1‰.
Il Comune può:
1) Ridurla o azzerarla;
2) Aumentarla fino alla
misura massima del 3,3‰;
LA MANOVRA SULLE ALIQUOTE E I
RAPPORTI CON L’IMU
• Le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del
settore di attività ovvero della tipologia e della destinazione
d'uso degli immobili, con ampie facoltà di variazione del
prelievo.
• La L. 147/2013 stabilisce che la somma delle aliquote di TASI e
IMU per ciascuna categoria di immobili non può eccedere
l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31.12.2013 (fissata al 10,6‰).
• Il tetto massimo del 2,5‰ inizialmente previsto per il 2014 è
stato poi portato al 3,3,‰ ; l’extra gettito dovuto all’aumento
dell’aliquota massima, tuttavia, non sarà impiegato
integralmente per introdurre ulteriori detrazioni dalla TASI
(come invece era stato previsto quando si era deliberato un
primo incremento dello 0,8‰ – c.d. super TASI).
TASI – POTERI DELIBERATIVI E
REGOLAMENTI COMUNALI
• Ciascun Comune disciplina, con apposito
regolamento:
 la disciplina delle riduzioni, che tengano conto
della capacità contributiva della famiglia (ISEE);
 l‘individuazione dei servizi individuali e
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI
è diretta.
TASI – RIDUZIONI ED ESENZIONI
Il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nei casi di:
• abitazioni con un unico occupante;
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od
altro uso limitato e discontinuo;
• locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente;
• abitazioni occupate da soggetti che risiedono o
abbiano la dimora, per più di 6 mesi l’anno, all’estero;
• fabbricati rurali ad uso abitativo;
• superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di
rifiuti e superficie stessa.
LE AGEVOLAZIONI PER L’ABITAZIONE
PRINCIPALE
• A decorrere dal 2014, l’IMU non sarà più dovuta per le
abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione
delle unità immobiliari “di lusso”, censite nelle categorie A/1
(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9
(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
• Per l’anno 2014, la L. 147/2013 attribuisce ai Comuni un
contributo per finanziare l’eventuale introduzione di
detrazioni dalla TASI a favore:
- delle abitazioni principali e delle relative pertinenze;
- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale;
- dei cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (AIRE).
ASPETTI PROCEDURALI TARI/TASI
• La dichiarazione complessiva relativa alla IUC va
presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello di riferimento (salvo proroghe…).
• Il modello dichiarativo è predisposto e messo a
disposizione dal Comune.
• Il Comune stabilisce il numero delle rate e le
scadenze di versamento; la L. 147/2013 si limita a
disporre che i contribuenti devono poter fare
affidamento su almeno due rate semestrali e che è
sempre ammesso il pagamento in un'unica
soluzione, entro il 16 giugno.
ROBERTO FRANZÈ
Professore Aggregato di Diritto Tributario
Via Carlo Pisacane, 53 20129 Milano, Italia
Tel. + 39.02.94368000 Fax + 39.02.94368050 Cell. + 39.340.3928276
[email protected]
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