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lez.11.ilprocessomonitorio - Studio Legale Associato Cecchella
Lezione 11/2
Il processo monitorio
Anno accademico 2012/2013
Il processo monitorio, origine storica
I giudizi provocatori del diritto comune: che
muovevano da un ammonimento stragiudiziale
del privato significato all’altra parte, la quale
poteva opporre un giudizio di merito sulla
esistenza del diritto ammonito, oppure prestare
acquiescenza e adempiere.
Probabile origine germanica dell’ordalia, la
provocazione con l’ammonimento del diritto.
Esperienza ottocentesca
L’ammonimento passa necessariamente,
nell’esperienza ottocentesca, con una legge speciale
ispirata da Mortara, attraverso un provvedimento del
giudice che, seppure in forme cognitive sommarie e
agili, accerta l’esistenza della fattispecie costitutiva del
diritto (procedimento monitorio spurio), ma restano
ipotesi in cui il giudice non svolge un accertamento,
limitandosi a valutare la sua competenza e la regolarità
processuale dell’ammonimento, ma da integrale sfogo
all’ammonimento stesso (monitorio puro che denuncia
la sua origine storica)
Monitorio puro
E’ il caso del decreto ingiuntivo a tutela degli
onorari dei liberi professionisti o dei
commercianti, fondati su atti unilaterali
provenienti dalla parte: parcella vistata e fattura
registrata nelle scritture contabili e fiscali.
E’ il caso della convalida di sfratto che è rimasta
monitorio puro: è la sola mancata opposizione
che fonda il provvedimento del giudice.
1. Il procedimento per decreto ingiuntivo
Diritti tutelati
Non trattandosi di un provvedimento cautelare,
ma semplicemente anticipatorio degli effetti
esecutivi della sentenza di condanna all’esito del
merito, è consentito solo in relazione a diritti
tipici (art. 633, 1 comma):
- Credito al pagamento di una somma di denaro o
una determinata somma di cose fungibili;
- Diritto alla consegna di una cosa mobile.
Sono esclude a condanna al rilascio di un bene
immobile e la condanna all’adempimento
dell’obbligo di fare e non fare.
L’ingiunzione monitoria pura
-
-
-
L’art. 633 nn. 2 e 3, nonché l’art. 634, 2 comma e l’art 635 c.p.c., ipotizzano i casi di
ingiunzione monitoria pura:
I crediti nascenti a favore di avvocati, cancellieri e ufficiali giudiziari, in occasione di
un processo (è sufficiente l’affermazione dell’esistenza di un diritto e la produzione
della parcella corredata del parere del Consiglio dell’Ordine, art. 636 c.p.c. );
I crediti per onorari, diritti e rimborsi spettanti a esercenti una libera professione
con tariffa legalmente (è sufficiente l’affermazione dell’esistenza di un diritto e la
produzione della parcella corredata del parere del Consiglio dell’Ordine, art. 636
c.p.c. );
Crediti relativi a somministrazioni di merci o prestazioni di servizi effettuati da
imprenditori, con la semplice affermazione e l’estratto autenticato delle scritture
contabili prescritte dalle leggi tributarie, con regolare iscrizione del documento
fiscale (la fattura);
Crediti dello Stato e degli enti pubblici (affermazione del diritto e suo inserimento
nei libri dei registri della pubblica amministrazione, di cui deve essere resa copia
con attestazione di un funzionario o di un notaio sulla regolare tenuta, art. 635
c.p.c.)
L’ingiunzione monitoria spuria
Art. 633 n. 1 : “Se del diritto fatto valere si da
prova scritta”.
La prova scritta richiesta, non corrisponde alla
scrittura privata che costituisce nel processo a
cognizione piena prova legale, poiché non è
richiesta l’autenticazione o il mancato
disconoscimento nel primo atto difensivo (tra
l’altro non essendoci contraddittorio)
Competenza
Art. 637, coincide con la competenza per il
merito, salvo:
- I crediti nascenti da un processo, ove la
competenza è anche dell’ufficio giudiziario ove
pendeva il processo;
- Per i notai, avvocati e i professionisti appartenenti
a ordini con tariffa legalmente approvata, è
competente anche il giudice del luogo ove ha
sede il Consiglio dell’Ordine ove è iscritto il
professionista.
Domanda
Art. 638, ha la forma del ricorso e quanto ai
contenuti coincide con la formulazione di una
vera e propria domanda di merito (soggetti,
petitum e causa petendi di una domanda di
condanna al pagamento di una somma o alla
consegna di un bene mobile).
L’elezione di domicilio è necessaria per le
notifiche alla parte (ad esempio nell’atto di
opposizione); in difetto vengono effettuate
presso la cancelleria.
Mancanza del contraddittorio
Il procedimento si svolge senza il
contraddittorio dell’altra parte, il quale può
avere sfogo esclusivamente a seguito del
successivo atto di opposizione, quindi il
ricorso non viene notificato alla parte se non
con il provvedimento di merito di
accoglimento della domanda.
Rigetto della domanda
Se il giudice ritiene di non accogliere la
domanda per mancanza di prova, il giudice
può invitare la parte ad integrarla e se la parte
non provvede o non ritira il ricorso o la
domanda comunque non è accoglibile, il
giudice rigetta la domanda con decreto
motivato, che non ha nessun effetto
preclusivo (“tale decreto non pregiudica la
riproposizione della domanda, anche in via
ordinaria”).
Accoglimento della domanda
Art. 641, se il giudice accoglie la domanda
ingiunge alla parte di pagare la somma, di
consegnare la cosa o la quantità di cose chieste
nel termine di 40 giorni con l’espresso
avvertimento che in quel termine può essere
fatta opposizione al decreto.
Nel decreto il giudice liquida le spese e ne
ingiunge il pagamento, salvo il caso che il decreto
ingiuntivo sia fondato su un titolo esecutivo
stragiudiziale (3 comma, norma dichiarata
incostituzionale con la sentenza n. 303/1986)
L’esecuzione provvisoria
Art. 642 c.p.c.:
- Se fondato su un titolo stragiudiziale
(interesse ad agire: per iscrivere ipoteca e per
provocare al giudicato);
- Se la prova è fondata su documento
sottoscritto dal debitore;
- Se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo
(fondamento di natura cautelare)
Notifica
Ai sensi degli artt. 137 e ss., copia autentica del ricorso
e decreto devono essere notificati all’altra parte,
determinandone la litispendenza (3 comma, art. 643).
Ai fini della concorrenza, tuttavia, con un’azione di
accertamento negativo del credito, che qualche volta il
debitore radica presso una sede di tribunale più vicino
e più favorevole in ipotesi di competenze alternative, la
S.C. ha ritenuto che la litispendenza si generasse dal
deposito del ricorso.
Detta notifica deve perfezionarsi entro 60 giorni, in
difetto il decreto perde efficacia, art. 644 c.p.c.
Opposizione
Art. 645 c.p.c., l’opposizione si propone innanzi
all’autorità che ha proposto il decreto, anche se
non competente, ai fini di una declaratoria di
nullità del decreto per incompetenza, mediante
atto di opposizione notificato al domicilio eletto
o, in mancanza, in cancelleria.
L’atto ha forma di citazione o ricorso, a seconda
del rito con il quale è trattato il merito della
controversia e a seconda della forma il termine si
perfeziona dalla notifica (citazione) o dal deposito
(ricorso)
La natura del giudizio di opposizione
Il giudizio di opposizione non è un giudizio di
impugnazione, bensì l’instaurazione del
giudizio di primo grado, secondo le norme di
un processo a cognizione piena, perdendosi
tutti i privilegi che l’attore aveva in forza della
normativa sul procedimento per decreto
ingiuntivo (la prova ha il fondamento che ha
secondo le regole generali).
Mancanza di opposizione
Il decreto ingiuntivo se non opposto passa in
giudicato, con gli effetti tutti dell’art. 2909 c.c.,
quanto ai limiti oggettivi, soggettivi e cronologici.
Esiste un’opinione minoritaria che ammette
l’irrevocabilità dell’accertamento del diritto, ma
non gli effetti ulteriori dei limiti oggettivi costituiti
dall’efficacia riflessa o la efficacia verso il
presupposto logico necessario.
Questa opinione contrasta con la previsione
dell’opposizione di terzo avverso il decreto
ingiuntivo (che fonda l’efficacia riflessa).
La esecutività per difetto di
opposizione: art. 647 c.p.c.
Se l’opposizione non viene introdotta nel
termine, su istanza del ricorrente, il decreto,
che non sia già munito di esecutività, viene
altresì dichiarato esecutivo; tuttavia il giudice
può ordinare la rinotificazione quando risulti o
appaia probabile che l’intimato non abbia
avuto conoscenza del decreto (l’accentuata
tutela del contraddittorio al di là delle forme
di discrezione del giudice, costituisce una
peculiarità del procedimento monitorio).
L’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.)
-
Costituisce speciale ipotesi di rimessione nei
termini, alle condizioni fissate nell’art. 650 c.p.c.:
Per nullità della notifica;
Per irregolarità della notifica;
Per caso fortuito o forza maggiore (che abbia
impedito la conoscenza del decreto);
Per caso fortuito o forza maggiore che abia
impedito di introdurre l’opposizione nonostante
la conoscenza del decreto (sentenza Corte Cost.
n. 120/1976).
Termine per l’opposizione tardiva
L’opposizione tardiva non può essere
introdotta sine die: l’art. 650 introduce il
termine di 10 giorni dal primo atto di
esecuzione, quando la parte viene a
conoscenza della esistenza del decreto
ingiuntivo in modo certo (per atto esecutivo
non si intende notifica del precetto, ma vero e
proprio atto esecutivo)
Provvedimenti anticipatori speciali
Art. 648, in caso di tempestiva opposizione, all’udienza
di trattazione ex art. 183 c.p.c., su istanza di parte il
giudice può concedere provvisoria esecuzione al
decreto ingiuntivo:
- Se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di
pronta soluzione, in riferimento alle eventuali eccezioni
sollevate dall’opponente (ma è necessario che il giudice
apprezzi la fondatezza allo stato degli atti, dei fatti
costitutivi del diritto e della regolarità processuale del
decreto ingiuntivo).
- Su cauzione (la doverosità originaria è stata dichiarata
incostituzionale, sent. n. 137 del 1984).
Sospensione dell’esecuzione
provvisoria (art. 649 c.p.c.)
Per “gravi motivi” l’esecutività provvisoria di cui è
munito ab origine il decreto ingiuntivo (e non
quando l’esecuzione provvisoria è data ex art.
648 in sede di impugnazione, poiché in tal caso
l’ordinanza non è impugnabile e quindi ex art.
177, 3 comma, non sono né modificabili né
revocabili, se non con la sentenza finale).
I gravi motivi lasciano spazio ad una
discrezionalità del giudice da svolgere sul piano
del periculum e del fumus boni iuris
Gli esiti del giudizio di opposizione: la
conciliazione
Ai sensi dell’art. 652 non è munito di
esecutività immediata il verbale di
conciliazione, bensì nella misura risultante
dalla conciliazione, il decreto, con salvezza
della validità ed efficacia degli atti esecutivi
eventualmente posti in essere, nei limiti della
somma o quantità ridotta con la conciliazione.
Segue: l’accoglimento dell’opposizione
-
-
Possono esservi varie ipotesi:
l’opposizione non può mai essere accolta per la semplice carenza dei
presupposti speciali del decreto ingiuntivo (che può avere rilievo solo ai
fini dell’esecutività), poiché il giudizio di opposizione è un giudizio di
merito e l’opponente deve prendere posizione sull’esistenza o inesistenza
del diritto fatto valere e non solamente sulla mancanza dei presupposti
speciali del decreto;
accoglimento dell’opposizione per carenza dei presupposti generali del
processo: il decreto ingiuntivo viene dichiarato nullo e il processo di
opposizione chiuso in rito;
accoglimento dell’opposizione per motivi di merito, il decreto viene
revocato, ma se l’accoglimento è parziale il titolo esecutivo è costituito
dalla sentenza e gli atti del processo esecutivo restano validi ed efficaci nei
limiti della somma o quantità ridotta. La sentenza forma il giudicato per il
merito accertando l’inesistenza del diritto.
Segue: il rigetto dell’opposizione
Se l’opposizione viene rigettata nel merito,
con sentenza provvisoriamente esecutiva, il
decreto che non sia munito di esecutività
l’acquista, ma il giudicato si forma sulla
sentenza e sul suo oggetto (profilo rilevante
agli effetti dei limiti cronologici del giudicato).
Se il giudizio di opposizione viene estinto, si
segue la stessa regola.
Impugnazione del decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo viene opposto e la sentenza del giudizio di
opposizione, come sentenza di primo grado, può essere appellata e
quindi all’esito del giudizio di appello esservi ricorso in cassazione.
Se il decreto ingiuntivo diventa esecutivo per mancata opposizione,
sono ammessi rimedi straordinari: ma solo i motivi di revocazione
straordinaria nn. 1, 2 e 6 (manca incomprensibilmente il n. 3, ma
vedi infra), e il motivo di revocazione per contrasto di giudicato,
evidentemente per la prevalenza di un giudicato fondato su una
cognizione piena piuttosto che un giudicato fondato su una
cognizione sommaria) e l’opposizione di terzo revocatoria con
esclusione di quella ordinaria (è incostituzionale poiché potrebbe
esserci violazione di un diritto incompatibile nella parte in cui il
decreto ingiuntivo tutela i diritti alla consegna di un bene mobile).
Il mancato richiamo al n. 3 dell’art. 395 può essere recuperato
mediante la norma sulla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
2. Convalida di sfratto
Diritti tutelabili
Si tratta di diritti alla restituzione fondata sul
venir meno di un rapporto che offre ad altro
soggetto un diritto di detenzione:
- per scadenza del contratto di locazione (art. 657
c.p.c);
- per morosità protrattasi oltre venti giorni dalla
scadenza (art. 658 c.p.c.);
- quando è accessoria ad un rapporto di lavoro, per
una qualunque causa di scioglimento di
quest’ultimo (art. 659 c.p.c.).
Rapporti rilevanti
Come precisa l’art. 657 c.p.c., solo la
locazione, l’affitto a coltivatore diretto e i
contratti agrari e associativi, come la
mezzadria o la colonia, ipotesi ormai storiche
dopo la conversione nell’affitto di fondo
rustico.
Condanna in futuro
IL procedimento di convalida (della licenza)
può essere esperito ancor prima del sorgere
del diritto al rilascio della scadenza, come
azione preventiva, a valere qualora alla
scadenza non vi sia rilascio e ha l’effetto
sostanziale di impedire la tacita rinnovazione
(art. 657, 1 comma c.p.c)
Domanda - forma
La forma della domanda, art. 660, 3 comma
c.p.c., è quella della citazione (unica ipotesi di
procedimento speciale introdotto con questa
tecnica), in quanto l’atto deve produrre effetti
di diritto sostanziale e per questa ragione è di
natura ricettizia:
- impedire la tacita rinnovazione della licenza;
- invocare la morosità come inadempimento
rilevante ai fini della risoluzione.
Domanda - contenuto
La citazione deve contenere la domanda di
merito (condanna al rilascio del bene alla
scadenza come effetto della risoluzione), ma
deve contenere altresì, in luogo dell’avviso di
cui all’art. 163 n. 7, lo specifico avviso dell’art.
660, 3 comma c.p.c.: “l’avvertimento che se
non comparisce o, comparendo, non si
oppone, il giudice convalida la licenza e lo
sfratto ai sensi dell’art. 663 “
Competenza
E’ radicata ex art. 661 c.p.c.
inderogabilmente(divieto di patti contrari) la
competenza per territorio del tribunale del
luogo ove si trova la cosa locata.
Il richiamo al tribunale esclude la utilizzabilità
della competenza del Giudice di pace
ancorché ve ne sia spazio sul piano del valore
Notifica
La citazione viene notificata secondo le regole
ordinarie, ai sensi degli artt. 137 e ss. (art.
660, 1 comma c.p.c.), tuttavia – ultimo comma
dell’art. 660 – se la notifica non avviene a
mani proprie dell’effettuata notificazione è
data dall’ufficiale giudiziario notizia
all’intimato mediante lettera raccomandata, a
maggior garanzia del rispetto del
contraddittorio, per gli effetti particolari che
esso genera.
Ulteriori garanzie sulla vocatio
Ad ulteriore garanzia della vocatio:
- La notifica non può essere effettuata
validamente nel domicilio eletto del contratto;
- In udienza ex art. 663, 1 comma c.p.c., il
giudice che abbia il dubbio che l’intimato non
abbia avuto conoscenza della citazione o non
abbia potuto comparire per cause fortuite o
forza maggiore, può ordinare la rinnovazione
anche fuori dai casi di nullità della notifica.
L’udienza
-
L’art. 660, 4 comma c.p.c., impone un termine a difesa
di venti giorni (“liberi”), salvo autorizzazione di
abbreviazione alla metà da parte del giudice.
All’udienza si possono verificare le seguenti
eventualità:
Mancata comparizione dell’attore;
Mancata comparizione del convenuto;
Comparizione del convenuto e mancata opposizione;
Comparizione del convenuto e opposizione
Mancata comparizione dell’attore
Ex art. 662 c.p.c. la mancata comparizione
dell’attore priva di effetti l’intimazione e
dunque il processo si conclude con un
provvedimento di archiviazione (restano
tuttavia gli effetti sostanziali dell’intimazione)
Mancata comparizione del convenuto
Art. 663, 1 comma c.p.c.
Se non compare il convenuto e il giudice non
ritiene opportuno rinnovare la citazione, il
giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone
con ordinanza il rilascio (nella sostanza convalida
al rilascio, fissando il termine per l’esecuzione).
Se lo sfratto è intimato per morosità, la convalida
è subordinata all’attestazione da parte dell’attore
della sua persistenza.
Comparizione, ma mancata
opposizione del convenuto
Se il convenuto non compare, ancora ex art.
663, 1 comma, questa volta senza necessità di
rinnovazione, il giudice convalida lo sfratto e
dispone con ordinanza il rilascio, fissando il
termine per l’esecuzione (nella sostanza un
provvedimento di condanna esecutivo al
rilascio)
Il fondamento della convalida
Si tratta evidentemente di un procedimento
monitorio puro, poiché la convalida dipende
dalla condotta del convenuto, se non compare
o se comparendo non si oppone: dunque il
giudice non deve compiere un accertamento
della fattispecie, neppure nelle forme della
cognizione sommaria ma prendere atto del
comportamento del convenuto
Convalida nonostante opposizione
Se il giudice erroneamente convalida nonostante
l’opposizione dando luogo ad un accertamento
che la legge non gli consente, l’ordinanza di
convalida ha la sostanza di una sentenza e quindi è
appellabile secondo le regole ordinarie.
Effetti della convalida
La convalida, per quanto abbia origine da un
procedimento sommario, è idonea alla stabilità
del giudicato sul diritto al rilascio alla scadenza o
per risoluzione del contratto e offre efficacia
riflessa e accertamento sul presupposto logico
necessario.
Ex art. 669 c.p.c., lascia tuttavia impregiudicata
ogni questione relativa all’esistenza e
all’ammontare dei canoni nello sfratto per
morosità.
Opposizione
Se l’intimato compare e si oppone:
1. Su istanza del locatore può emettere ordinanza
immediatamente esecutiva, subordinabile a
prestazione di cauzione, di rilascio;
2. Se l’intimato non si oppone con eccezioni
fondate su prova scritta (salvo “gravi motivi”),
lasciandosi una maggiore discrezionalità di
valutazione al giudice rispetto alla formula
dell’art. 648 c.p.c. per il decreto ingiuntivo.
Ordinanza di pagamento nello sfratto
per morosità
1. Se nello sfratto per morosità l’intimato si oppone contestando
l’ammontare della somma, il giudice può ordinare il pagamento
della somma non contestata offrendo venti giorni all’intimato per
provvedere, in difetto e all’udienza successiva, convalida (art. 666
c.p.c.)
2. Se invece convalida, può pronunciare con decreto ingiunzione di
pagamento dei canoni scaduti e da scadere sino all’esecuzione dello
sfratto e per le spese relative, con decreto steso in calce alla copia
dell’atto di intimazione notificata presentata dall’istante. Il decreto
è immediatamente esecutivo e può essere opposto (art. 664 c.p.c.)
3. L’intimato può chiedere un termine di grazia nelle locazioni
abitative, ovvero la concessione di un termine per adempire,
sanando la morosità ed impedendo la risoluzione (art. 55, legge n.
392 del 1978).
Mutamento del rito
Innanzi all’opposizione, pronunciati i
provvedimenti di cui all’art. 665, ai sensi
dell’art. 667 c.p.c., il giudice muta il rito
fissando l’udienza di discussione innanzi a sé
secondo le regole del rito locativo (art. 447bis, che richiama l’art. 420 c.p.c.)
Opposizione tardiva
Similmente all’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo
ai sensi dell’art. 668 si ammette opposizione tardiva
entro dieci giorni dal primo atto esecutivo, da
introdurre nelle forme dell’opposizione a decreto
ingiuntivo:
- Nel caso di nullità della notifica;
- Nel caso di irregolarità della notifica;
- Nel caso di mancata conoscenza del decreto per fortuito
o forza maggiore;
- Per estensione dovuta a Corte cost. n. 89 del 1972, per
impossibilità di comparire dovuta a fortuito o forza
maggiore
Impugnazioni straordinarie
Per l’estensione dovuta alla Corte costituzionale,
in difetto di previsione espressa come nel decreto
ingiuntivo, si è ritenuta impugnabile l’ordinanza
per opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.
Ugualmente la Corte cost. è intervenuta sull’art.
395 c.p.c. nella parte in cui non contempla la
revocabilità delle ordinanze di convalida per i
motivi di cui ai nn. 4 (errore di fatto revocatorio)
e n. 1 (dolo di una parte ai danni dell’altra)
3. Tutela possessoria
Diritto tutelato
Il diritto al possesso, con le speciali azioni di reintegrazione
(art. 1168) e manutenzione (art. 1170):
- reintegrazione: quando vi è stato spoglio (totale perdita del
possesso), entro l’anno (dalla scoperta dello spoglio)
violento (contro la volontà) od occulto (clandestino), è
esercitabile dal possessore come dal detentore;
- manutenzione: quando non vi è vero e proprio spoglio ma
semplice molestia di fatto, entro l’anno dalla turbativa
oppure quando vi è stato spoglio non violento e
clandestino, purché non sia stato acquistato con violenza o
clandestinità, purché il possesso non sia durato più di un
anno ancorché avente origine in un fatto di violenza o
clandestinità. L’azione è data al solo possessore.
Competenza
E’ competente il giudice del luogo in cui è
avvenuto il fatto denunciato (art. 21, 2 comma
c.p.c.: spoglio o molestia) salvo che penda il
giudizio petitorio (sul diritto reale), poiché in
tal caso prevale la competenza di
quest’ultimo(art. 704, 1 comma c.p.c.)
Differenza tra giudizio possessorio e
giudizio petitorio
Il giudizio possessorio ha ad oggetto il possesso come
situazione soggettiva autonoma rispetto al diritto reale
che si sostanzia ex art. 1140 c.c. nel “potere sulla cosa
che si manifesta in un’attività corrispondente
all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale” (che
non necessariamente coincide con la titolarità di
queste situazioni).
Il giudizio petitorio ha invece ad oggetto il diritto di
proprietà o il diritto reale e prescinde perciò dal
possesso che può essere in capo ad un terzo soggetto
(l’azione di rivendicazione viene esercitata dal titolare
del diritto reale nei confronti del possessore, ex art.
948, 1 comma c.c.)
La prevalenza della domanda
possessoria sulla domanda petitoria
Il convenuto non può difendersi in sede possessoria con
argomenti petitori, né può introdurre un giudizio petitorio
finché il giudizio possessorio non si sia concluso con una
sentenza definitiva e che essa non sia stata eseguita.
Eccezioni:
- che l’esecuzione sia impedita da fatto dell’attore (art. 705, 2
comma);
- che la tutela petitoria non subisca un danno grave e
irreparabile fondante una misura cautelare (corte cost.
1725/1992),
- che già non penda giudizio petitorio, salvo che il giudice del
petitorio debba dare i provvedimenti possessori (art. 704
c.p.c.) o in via d’urgenza il giudice del possessorio.
Il processo possessorio
Per una tradizione risalente al diritto romano,
il processo possessorio è regolato, benché di
natura anticipatoria non cautelare, dalle
regole del processo cautelare uniforme e il
legislatore ha precisato in modo espresso la
reclamabilità dell’ordinanza interinale
provvisoria (art. 703, 2 e 3 comma).
La fase sommaria
La fase sommaria è interamente regolata dal
processo cautelare uniforme sino all’ordinanza
che emette i provvedimenti interinali (art.
1168 c.c) fondati: sulla semplice notorietà del
fatto, senza dilazione”.
Esaurita la fase sommaria, può introdursi la
fase di merito secondo le regole di un rito
ordinario.
Fase di merito
Affinché sia introdotta essa deve essere
preceduta da un’istanza della parte entro 60
giorni dalla comunicazione del provvedimento
interinale (eventualmente emesso in sede di
reclamo), che chieda al giudice la fissazione di
udienza innanzi a sé per la prosecuzione del
giudizio di merito.
Questa udienza è l’udienza di trattazione
dell’art. 183 c.p.c.
Mancata istanza per la introduzione
del merito
Se non viene introdotto il merito, non vi sarà
pronuncia con efficacia di giudicato sul possesso
e il provvedimento interinale conserva solo
l’efficacia instabile di un provvedimento cautelare
anticipatorio, ex art. 669 octies, u.c.
Ratio: impedire che la conduzione del giudizio
petitorio possa essere eccessivamente dilazionata
dalla pendenza del merito sul giudizio
possessorio.
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