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Aspetti procedurali del processo di P.I. (Paolo Creta)

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Aspetti procedurali del processo di P.I. (Paolo Creta)
ASPETTI PROCEDURALI DI UN PROCESSO
DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
27 aprile 2016
avv. Paolo Creta
1
Processo industriale
Esiste un processo industriale?
- applicazione della disciplina processualistica comune
- disciplina integrativa delle norme generali dettata dal
Capo III del c.p.i.
- alcune particolarità rispetto alla procedura civile comune
2
Competenza originaria delle sezioni specializzate
Fin dal 2003 (d.lgs. 168/2003):
- procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale
(marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche,
denominazioni di origine, brevetti, nuove varietà
vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli,
informazioni segrete, ecc.)
- procedimenti in materia di equo premio
- fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela
della proprietà industriale ed intellettuale
3
“Nuova” competenza del Tribunale delle Imprese
Dal 2012 (l. 27/2012):
- controversie in materia di diritto d'autore;
- controversie relative alla violazione della normativa
antitrust nazionale e dell’UE (ivi compresi appalti pubblici di
rilevanza comunitaria);
- controversie in materia societaria (società di capitali)
… nonché tutti i procedimenti che presentino ragioni di
connessione (art. 3 l. 27/2012)
Irrisolta la questione della concorrenza sleale non interferente
4
Cause “internazionali”
Riforma 2014 (l. 9/2014)
- fra le 21 sezioni specializzate in materia di impresa, ne
vengono individuate 11 con competenza internazionale
(competenza “ultradistrettuale”);
- controversie nelle quali è parte, anche nel caso di
connessione, una società con sede all'estero
- possibili profili di illegittimità costituzionale
- questioni processuali
5
Competenza territoriale
Il c.p.i. contiene una serie di regole specifiche di
competenza territoriale
Si tratta di regole sostanzialmente ricognitive di
quelle già previste dal c.p.c., ma presentano
alcune particolarità
6
Forum rei
Si tratta del classico Foro generale del convenuto
Fori generali alternativi:
- Foro di residenza
- Foro di domicilio (effettivo o eletto)
7
Competenza territoriale
Le azioni in materia di proprietà intellettuale:
“si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in
cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi
sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora”
(art. 120, comma 2 c.p.i.)
Criteri sovrapponibili a quelli degli artt. 18-19 c.p.c.
(forum rei, in subordine foro dell’attore)
8
Domicilio nell’azione di nullità
“L’indicazione di domicilio effettuata con la domanda
… e annotata nel registro vale come elezione di
domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della
competenza e di ogni notificazione di atti di
procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali
ordinarie o amministrative …”
“Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con
apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro”
(art. 120, comma 3 c.p.i.)
9
Domicilio nell’azione di nullità
“La competenza territoriale nelle controversie in
materia di nullità di brevetto spetta
inderogabilmente al foro del domicilio del titolare
della privativa ” (Trib. Torino 22/7/2002)
“Il riferimento al domicilio eletto costituisce un
criterio di competenza territoriale inderogabile
con riferimento alle azioni di nullità di brevetto”
(Trib. Venezia 5/10/2009)
10
Fori facoltativi
“Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi
del diritto dell’attore possono essere proposte
anche dinanzi all’autorità giudiziaria dotata di
sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti
sono stati commessi” (art. 120, comma 6 c.p.i.)
È una specificazione dell’art. 20 c.p.c. (locus commissi delicti)
11
Locus commissi delicti
Si tratta del classico Foro facoltativo del luogo
dell’obbligazione
Può essere individuato in alternativa nel:
- Luogo in cui si è verificata l’azione
(tipicamente il luogo di fabbricazione o distribuzione del
prodotto)
- Luogo in cui si è manifestato il danno
(il luogo in cui l’evento ha prodotto direttamente i suoi
effetti dannosi e non il luogo di residenza del danneggiato)
12
Foro nell’accertamento negativo di contraffazione
“Le regole di giurisdizione e competenza di cui al
presente articolo si applicano altresì alle azioni di
accertamento negativo anche proposte in via
cautelare” (art. 120, comma 6-bis c.p.i.)
 Si può quindi fare riferimento sia a forum rei che a
locus commissi delicti
Prima della riforma (d.lgs. 131/2010): Trib. Venezia 5/10/2009
13
Foro della contraffazione a mezzo Internet
“Il luogo di commissione della contraffazione industrialistica a mezzo
Internet - che radica la competenza territoriale della sezione specializzata in
materia di impresa - si identifica:
a) in quello in cui avviene l'inserimento in un sito Internet dei dati illeciti;
b) in quello di conclusione del contratto di vendita del prodotto
contraffatto, che - di norma, essendo una offerta al pubblico - è quello
della sede del venditore, che ivi ha conoscenza dell'accettazione
dell'acquirente”
(Trib. Torino, ord. 19/01/2016, ma anche Trib. Torino, ord. 19/01/2014)
 Sostanziale riproposizione del criterio del forum rei
Contra: criterio della c.d. “competenza diffusa”
(Trib. Milano, ord. 26/04/2010 e Trib. Milano, sent. 27/03/2013)
14
Cumulo soggettivo
Anche nel processo industriale, ci si può giovare
degli ordinari strumenti di cumulo soggettivo
“Le cause contro più persone che … dovrebbero essere
proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per
l’oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al
giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per
essere decise nello stesso processo” (art. 33 c.p.c.)
15
Limite al cumulo soggettivo
Il cumulo soggettivo può attuarsi qualora il Foro
scelto sia Forum Rei di almeno uno dei convenuti
– Non è possibile giovarsi del cumulo soggettivo qualora il Foro sia
esclusivamente il locus commissi delicti di uno dei convenuti
(cfr. Cass. civ., 16/05/2001, n. 6740)
“In tema di cumulo soggettivo di cause connesse per l'oggetto o per il
titolo, deve ritenersi consentito lo spostamento di competenza in favore di
fori anche differenti da quelli generali di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ.
ove il criterio di collegamento diverso da quello del foro generale sia
comune a tutte le parti convenute, e non soltanto ad alcune di esse …”
(Cass. civ., ord. 21/05/2013, n. 12444; cfr. anche Cass. civ. ord. 13/10/2011,
n. 21192)
16
Limite al cumulo soggettivo
Questione del forum shopping
– limite del convenuto fittizio
“La deroga alla competenza territoriale determinata dal
cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e
radicate presso il Giudice del foro generale di uno dei
convenuti, non trova applicazione allorché l'evocazione in
giudizio di uno di essi appaia artificiosa e preordinata allo
spostamento della competenza” (Trib. Milano 30/10/2014,
ma anche Trib. Milano 13/06/2012, che richiamano Cass.
civ., Sez. VI ,ord. 21/12/2010, n. 25891)
17
Competenza o attribuzione
Questione:
-
Quid iuris se una azione che rientra nella sfera di competenza
della sezione specializzata viene proposta alla sezione civile
ordinaria del medesimo ufficio giudiziario?
-
La ripartizione tra le sezioni specializzate e le sezioni
ordinarie del medesimo Tribunale, può:
o implicare l'insorgenza di una questione di competenza,
o Essere solo una questione di distribuzione degli affari
giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio
18
Competenza o attribuzione
Questione di competenza:
•
•
•
Cass. civ. 24 luglio 2015, n. 15619
Cass. civ. 25 settembre 2009, n. 20690
Cass. civ. 14 giugno 2010, n. 14251:
argomenti:
tenore letterale d.lgs. 168/2003
esigenza omogeneità rispetto alle altre sezioni ordinarie
Mera distribuzione interna degli affari:
•
•
•
Cass. civ. 23 maggio 2014, n. 11448
Cass. civ. 20 settembre 2013, n. 21668
Cass. civ. 22 novembre 2011, n. 24656
argomento:
irragionevole appesantimento
19
Istruttoria
Nel processo industriale (in particolare brevettuale), vi
sono alcune eccezioni al sistema di preclusioni:
-
domanda di conversione del brevetto in modello di utilità, in
ogni stato e grado del giudizio
-
domanda di limitazione del brevetto in ogni stato e grado
-
produzione di nuovi documenti nel corso della CTU
brevettuale
Vi sono alcuni strumenti processuali peculiari, come la discovery
20
Conversione del brevetto
“La domanda di conversione può essere proposta in
ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che
accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto
dispone la conversione del brevetto nullo”
(art. 76, comma 3 c.p.i.)
 Prima di questa norma (d.lgs. 131/2010) la giurisprudenza
maggioritaria riteneva che la domanda di conversione
andasse proposta entro i termini ex art. 183 c.p.c.
21
Conversione del brevetto
Questione:
-
Una domanda di conversione proposta in stato avanzato del
giudizio, comporta che la domanda di contraffazione del
brevetto per invenzione, proposta tempestivamente in
precedenza, sia riferita anche al brevetto come
eventualmente convertito?
 Trib. Bologna, ord. 5/12/2012 afferma che la domanda di
contraffazione del brevetto come in ipotesi convertito sia tardiva se
proposta oltre l’udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c.
 contra: tesi quantitativa (la domanda di contraffazione
dell’invenzione contiene in sé anche quella del modello di utilità)
22
Limitazione del brevetto
“In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha
facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado
del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni
che rimanga entro i limiti del contenuto della
domanda di brevetto quale inizialmente depositata
e non estenda la protezione conferita”
(art. 79, comma 3 c.p.i.)
23
Limitazione del brevetto
-
-
Sottoscrizione della parte personalmente o di procuratore
speciale, non rientrando la facoltà nello ius postulandi del
difensore (Trib. Milano, ord. 2/12/2014)
Proponibile solo in un giudizio di nullità (domanda di nullità
proposta in via principale o riconvenzionale) e non in
presenza di mera eccezione (Trib. Bologna, 10/01/2012)
Questione:
-
Art. 79, comma 3 c.p.i., applicabile ai giudizi già pendenti alla
data di entrata in vigore (d.lgs. 131/2010)?
 a favore: Trib. Milano, 11/06/2014 (norma processuale)
 contra: Trib. Bologna, 10/01/2012 (norma sostanziale)
24
CTU
“Nella materia di cui al presente codice il
consulente tecnico d’ufficio può ricevere i
documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice
anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli
noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare
anche più di un consulente”
(art. 121, comma 5 c.p.i.)
 Si consente la produzione di documenti nell corso delle
operazioni peritali, oltre i termini ex art. 183 c.p.c.
25
CTU
Questione: sino a quale momento l’art. 121, comma 5 c.p.i.
consente la produzione di nuovi documenti?
“Il comma 5 dell’art. 121 c.p.i. consente … la produzione di documenti nel corso della
CTU, alla sola condizione che essi siano resi noti a tutte le parti e che sia dunque
garantito lo sviluppo di un effettivo contraddittorio, cosicché deve ritenersi
ammissibile la produzione di un documento di anteriorità effettuata dopo la
trasmissione alle parti della prima bozza di consulenza depositata dal CTU…”, purché
si garantisca il contraddittorio (Trib. Milano, 12/11/2013)
“Non è questione di applicazione dell’art. 121.5 c.p.i. attesa l’evidente tardività della
produzione, effettuata non nella fase dell’esame degli atti e documenti di causa in
contraddittorio tra le parti, ma nella fase finale ed ultimativa riservata solo ad
osservazioni tecniche illustrative” (Corte App. Venezia, 22 ottobre 2014; in termini
analoghi Trib. Bologna, 15/03/2016 che ha ritenuto inammissibili in quanto tardivi
documenti prodotti in sede di osservazioni alla relazione preliminare)
26
CTU
“Nel corso di una CTU brevettuale il CTU non può autonomamente introdurre
un documento in contraddizione con l’onere processuale incombente sulla
parte che richiede la pronuncia di nullità del titolo di dare prova dell’esistenza
dei presupposti necessari a tal fine (art. 121.1 c.p.i.), dovendosi in particolare
escludere che il CTU possa dare autonomamente ingresso a documenti non
prodotti dalle parti, diversi da quelli eventualmente afferenti ad un ambito
di conoscenza tecnica generale” (Trib. Milano, 31/01/2013)
“L’agevolazione prevista dall’art. 121, comma 5, c.p.i., non può prescindere dal
pieno assolvimento, da parte di chi intende avvalersi di tale facoltà, degli oneri
di allegazione dei fatti primari inerenti le sue domande o le sue
eccezioni…Perciò lo sfondamento delle preclusioni istruttorie deve ritenersi
circoscritto alle sole produzioni documentali, e a condizione che la parte
interessata abbia compiutamente e tempestivamente allegato i fatti primari
inerenti la questione oggetto della CTU” (Trib. Torino, 27/03/2012, che
prevede l’applicabilità dell’art. 121 n. 5 c.p.i. anche alla CTU contabile)
27
Discovery
“Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza
delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi
o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali
indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione
oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può
ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per
l’identificazione dei soggetti implicati …”
(art. 121, comma 2 c.p.i.)
Onere di proposizione dell’istanza entro i termini ex art. 183,
comma 6, n. 2 c.p.c.
Previsione che il giudice adotti misure idonee a garantire la
tutela delle informazioni riservate (art. 121, comma 3, c.p.i.)
28
Azione di merito
Alcune delle più comuni azioni di merito:
-
Azione di nullità
Azione di decadenza
Azione di accertamento negativo
Azione di contraffazione
Peculiarità di ciascuna rispetto a:
-
legittimazione ad agire
onere della prova
29
Azione di nullità
Azione tesa a far dichiarare la nullità
originaria e genetica di un titolo di
proprietà intellettuale
30
Legittimazione attiva
Principio generale: legittimazione di chiunque abbia interesse
- “L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o
di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere
esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio
dal pubblico ministero” (art. 122, comma 1 c.p.i.)
Declaratorie con efficacia erga omnes:
- “Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà
industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano
dichiarate con sentenza passata in giudicato” (art. 123 c.p.i.)
31
Legittimazione attiva
Per marchi e disegni/modelli, legittimazione differenziata:
- Cause di nullità assolute
- Cause di nullità relative
32
Legittimazione attiva
Cause di nullità assolute:
-
chiunque vi abbia interesse
-
semplice allegazione di essere operatore del
settore di riferimento e di trovare nel titolo
altrui un ostacolo all’esercizio della propria
attività imprenditoriale (Trib. Roma, 29/8/2013;
Trib. Torino, 4/4/2014; Trib. Milano, 11/6/2014)
33
Legittimazione nullità relativa (marchio e design)
“L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un
marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché
l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di
autore … o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il
marchio costituisce violazione del diritto al nome, o al ritratto,
… può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti
anteriori e dal suo avente causa” (art. 122, comma 2 c.p.i.)
“L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un
disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori …
oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del
non avente diritto … può essere rispettivamente esercitata
soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente
causa” (art. 122, comma 3 c.p.i.)
34
Legittimazione passiva
“L’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà
industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che
risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto
titolari di esso” (art. 122, comma 4 c.p.i., modificato da d.lgs. 131/2010)
Questione precedenti titolari:
“In tema di nullità e decadenza del brevetto per invenzione
industriale, sono legittimati passivi, aventi qualità di litisconsorti
necessari, anche coloro che risultino, dall'apposito registro,
precedenti titolari del brevetto stesso”
(Cass. civ. 18 giugno 2014, n. 13915)
35
Onere della prova
“L’onere di provare la nullità o la decadenza del
titolo di proprietà industriale incombe in ogni
caso a chi impugna il titolo” (art. 121 c.p.i.)
- il riferimento al “titolo” esclude un’interpretazione
estensiva della presunzione di validità che possa estendersi
anche ai diritti di privativa cosiddetti “non titolati” o alle
domande di brevettazione o registrazione
36
Onere della prova
Carenza dei requisiti di validità: sarà pieno onere
dell’attore offrire la prova (anche delle anteriorità
invalidanti) - applicazione art. 2697 c.c.
Carenza di capacità distintiva marchi: questione di
diritto che non richiede una vera prova
 ma può esservi un onere attoreo per termini stranieri o
specialistici
Mala fede: sarà pieno onere dell’attore offrirne prova
37
Concessione del titolo
“Se l’azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte
quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può
essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio ha provveduto sulla
domanda di concessione, esaminandola con precedenza”
(art. 120, comma 1 c.p.i.)
“Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la
sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il
medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve
proseguire” (art. 120, comma 1 c.p.i.)
38
Concessione del titolo
Questione: è possibile sospendere il giudizio qualora penda
una opposizione post-grant in sede EPO?
-
-
-
“la sospensione ai sensi dell’art. 120.1 c.p.i. trova applicazione sia nella fase
anteriore alla concessione della privativa … sia nella fase in cui, dopo la
concessione, la privativa fosse oggetto di impugnazione avanti i competenti
organi amministrativi dell’ufficio brevetti (italiano o europeo)” (Trib. Torino, ord.
16/10/2012; Trib. Torino, 6/5/2013);
“la sospensione è obbligata solo quando il brevetto non sia stato ancora
concesso, laddove dopo la concessione … è provvedimento la cui opportunità
deve valutare nel caso concreto” (Trib. Milano, 19/6/2014);
“la pendenza del procedimento di opposizione avanti l’EPO non impone la
sospensione neppure parziale del giudizio a norma dell’art. 120 cpi, attesa
l’autonomia decisionale dell’AGO del singolo Stato europeo circa la validità e
nullità della porzione nazionale di un brevetto EP già concesso” (Trib. Bologna,
15/12/2015)
39
Azione di decadenza
Azione tesa a far dichiarare la sopravvenuta
decadenza di un marchio:
- per volgarizzazione
- per illiceità sopravvenuta
- per non uso
40
Legittimazione attiva
Principio generale: legittimazione di chiunque abbia interesse
- “L’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di
nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata
da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal
pubblico ministero” (art. 122, comma 1 c.p.i.)
Declaratorie con efficacia erga omnes:
- “Le decadenze o le nullità anche parziali di un titolo di
proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti
quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato”
(art. 123 c.p.i.)
41
Onere della prova
“L’onere di provare la nullità o la decadenza del
titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso
a chi impugna il titolo” (art. 121 c.p.i.)
42
Onere nella decadenza per non uso
“La prova della decadenza per non uso può essere
fornita con qualsiasi mezzo, comprese le
presunzioni semplici” (art. 121 c.p.i.)
-
Regime attenuato di onere della prova
-
Evitare l’onere di una prova negativa
cfr. Cass. civ. 29/7/2009, n. 17669; Trib. Bologna,
20/2/2013; Trib. Torino, 21/9/2015
43
Azione di accertamento negativo
Azione tesa ad ottenere l’accertamento
della inesistenza di una violazione
lamentata
44
Legittimazione
Legittimazione attiva:
- soggetto che possa poter potenzialmente aver commesso
la contraffazione contestata
Legittimazione passiva:
- titolare del diritto che si assume violato
45
Interesse ad agire
Interesse ad agire (100 c.p.c.):
- deve sussistere uno stato di incertezza oggettiva;
- tipicamente l’interesse è fondato dalla sussistenza di
contestazioni
 L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento "non implica
necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una
contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva
sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli
obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un
risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se con l'intervento
del giudice" (Cass. civ. 19/2/2014, n. 3885; Trib. Torino 4/4/2014)
 "La sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi in conformità al disposto di
cui all’art. 100 c.p.c. non essendovi alcuna norma speciale di settore che
disciplini le condizioni dell’azione a tutela di diritti di proprietà industriale in
modo difforme" (Trib. Bari 10/4/2015; in termini analoghi App. Bari, 6/6/2012,
secondo cui l’incertezza deve derivare da azioni concrete del convenuto)
46
Azione di contraffazione
Azione tesa a far dichiarare la
l’accertamento della violazione del
diritto di privativa, con conseguenti
sanzioni civili
47
Legittimazione attiva
Titolare del diritto di privativa
- è ammessa la legittimazione anche del titolare
di una domanda di registrazione non ancora
concessa
- tuttavia il giudizio di contraffazione può
pervenire a sentenza solo dopo la concessione
del titolo (art. 132 c.p.i.)
48
Legittimazione attiva
È generalmente riconosciuta la legittimazione del
licenziatario esclusivo
Dubbia la legittimazione del licenziatario non esclusivo e del
distributore:
- “La legittimazione ad agire … spetta non solo al
licenziatario con esclusiva, il quale acquista un diritto di
sfruttamento di contenuto identico a quello del concedente
e fruisce della medesima tutela processuale, ma anche a
chi, subendo gli effetti negativi della contraffazione, abbia
l'interesse a proporre l'azione (ritenuta la legittimazione
della distributrice)” (Cass. civ. 4 luglio 2014, n. 15350)
49
Legittimazione passiva
Chiunque sia parte della filiera contraffattiva
- produttore
- distributore
- dettagliante
50
Onere della prova
Il titolare di un titolo di proprietà industriale concesso
non dovrà provarne la validità
 principio di presunzione di validità
Onere di provare attività contraffattoria e interferenza:
 “… l’onere di provare la contraffazione incombe al titolare…”
(art. 121, comma 1 c.p.i.)
51
Sospensione della causa
Ipotesi di separate cause di nullità e di contraffazione
- in passato la causa di contraffazione veniva
sospesa per “pregiudizialità”
- pratica delle cause “torpedo”
Mutato orientamento nel 2006/2007
- Il giudice della contraffazione conoscerà in via
incidentale della nullità (cfr. Cass. civ., 22/11/2006, n.
24859; Trib. Bologna, 5/3/2012)
52
Sanzioni civili
- inibitoria e ordine di ritiro dal commercio
definitivi (art. 124, c. 1, c.p.i.)
- ordine distruzione prodotti contraffattori o
assegnazione in proprietà (art. 124, c. 2, c.p.i.)
- risarcimento del danno (art. 125 c.p.i.)
- pubblicazione della sentenza (art. 126 c.p.i.)
53
Enforcement e penale di mora
L’inibitoria (art. 124 c.p.i.) è un ordine di
cessazione delle condotte contestate, avente ad
oggetto un obbligo infungibile di non fare (anche a
carico degli intermediari che siano parte del giudizio)
- in quanto tale insuscettibile di esecuzione forzata (non è
sentenza di condanna e non costituisce titolo esecutivo)
- utilizzo di misure coercitive indirette
- le astreinte: somma dovuta dall’obbligato per ogni
violazione o per ogni ritardo nell’adempimento
54
Penalità di mora
“Pronunciando l’inibitoria il giudice può fissare una somma
dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente
constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del
provvedimento” (art. 124, comma 2 c.p.i.)
Problemi di enforcement:
 obbligo di mezzi o di risultato? Che avviene in casi di violazione
dell’inibitoria dovuta a fatto del terzo?
 riscossione delle penale di mora (applicabilità 614-bis c.p.c.
introdotto nel 2009 e mod. con l. 132/2015: cfr. Trib. Milano,
6/6/2014; Trib. Ravenna, 24/2/2015)
 quantificazione della penale di mora: valore di titolo esecutivo
dell’ordinanza
 applicabilità art. 388 c.p.
55
Introduzione del merito post cautelare
Per regola generale i cautelari hanno
strumentale al giudizio di merito
-
natura
termine perentorio non superiore a sessanta giorni per
l’inizio del giudizio di merito
a pena di perdita di efficacia del provvedimento cautelare
Cautelari anticipatori o a strumentalità attenuata
-
stabilità (riforma del 1° marzo 2006) dei provvedimenti
cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di
merito
56
Strumentalità
La strumentalità attenuata dei cautelari
anticipatori crea problemi di compatibilità con la
disciplina comunitaria
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Direttiva 2004/48/CE: “le misure provvisorie … sono revocate su richiesta del
convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad
una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo
di tempo ragionevole determinato dall’autorità giudiziaria che ordina le misure,
se la legislazione di un membro lo consente , o , in assenza di tale
determinazione , entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31
giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo”
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Per la stabilità dell’inibitoria: ex multis, Trib. Venezia, 5/6/2008, Trib. Venezia,
25/11/2008; Trib. Torino, 19/2/2013, Trib. Milano, 1/2/2016;
Per la necessità di introdurre il merito a pena di inefficacia della misura
cautelare di inibitoria: Trib. Firenze, ord. interinale 22/5/2012 (in decisione)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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