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alla società - Ordine Consulenti del Lavoro di Milano

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alla società - Ordine Consulenti del Lavoro di Milano
Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
dell’Ordine di Milano
A.N.C.L.
Sindacato Unitario
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STP – Società tra professionisti.
Opportunità e criticità
19 aprile - Orario
14:00
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Condizioni per iscrizione
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a) Che l’oggetto sociale coincida con l’esercizio in via esclusiva
di una o più attività professionali per le quali sia richiesta
in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordini stico da parte
dei soci.
Tale oggetto deve essere esclusivo;
b) Che in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione
al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare
la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
nelle società cooperative i soci non possono essere inferiori a tre;
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c) Che il venir meno della condizione precedente costituisce
causa di scioglimento della società, se nel termine perentorio di
sei mesi non sia ristabilita la prevalenza dei soci professionisti
rispetto a quelli che tali non sono (al ricorrere di tali ipotesi, il
consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è
iscritta deve procedere alla cancellazione della STP dall’albo;
d) Criteri e modalità per il conferimento e l’esecuzione
dell’incarico in ossequio a quanto stabilito
dal Decreto n. 34/2013;
e) Modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato
cancellato dall’albo professionale in cui risulta iscritto con
provvedimento definitivo. Tale soggetto non può assumere la
qualifica di socio investitore in nessun altra STP.
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f)
La stipula di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi
derivanti derivanti da responsabilità civile per i danni causati alla
clientela dei singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività
professionale;
g)
Una denominazione sociale/ragione sociale che, in qualunque
modo formata contenga l’indicazione di società tra professionisti;
h)
Criteri di incompatibilità con la partecipazione ad altra società tra
professionisti;
i)
L’osservanza da parte dei soci professionisti del codice deontologico
dell’ordine di appartenenza e da parte della STP della deontologia
dell’ordine a cui risulta iscritta;
j)
Che il socio professionista possa opporre agli altri soci il segreto
professionale per le attività a lui affidate.
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Le società multidisciplinari
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Il Decreto n. 34/2013, con riferimento alle società multidisciplinari,
precisa che:
a) E’ consentita la costituzione di società tra professionisti
multidisciplinari, vale a dire società costituite per l’esercizio
di più attività professionali tra quelle regolamentate nel
sistema ordinistico (art. 1, comma primo, lett. b);
b) La società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il
registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività
individuata come prevalente nell’atto costitutivo o nello
statuto (art. 8, comma 2);
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c) Nel caso di illecito disciplinare commesso da un socio iscritto
ad albo differente da quello in cui risulti iscritta la società
ma riconducibile a direttive impartite al socio da
quest’ultima, emerge una responsabilità concorrente del
primo con la seconda (art. 12, comma 2).
Alla luce di tali indicazioni, si può concludere che la costituzione
di società multidisciplinari sia consentita esclusivamente tra
professionisti appartenenti a professioni regolamentate e dunque
preclusa a prestatori d’opera intellettuale non iscritti in albi.
Allo stesso modo, sembra esclusa la possibilità di costituire
società multidisciplinari con appartenenti a professioni
regolamentate fuori dall’ambito di applicazione della normativa
in esame.
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Il regime disciplinare
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a) Il socio professionista è soggetto alle regole deontologiche
dell’ordine a cui sia iscritto;
b) La STP risponde delle violazioni delle regole deontologiche
dell’ordine a cui risulti iscritta, ferma restando la
responsabilità del socio professionista;
c) La responsabilità disciplinare della società concorre con
quella del socio, anche iscritto ad un ordine o ad un collegio
diverso da quello della società, nel caso in cui l’illecito
disciplinare compiuto dal socio sia direttamente
riconducibile a direttive impartite dalla STP medesima.
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Vuoto normativo
L’art. 10 della L. 183/11 non disciplina il tema della
responsabilità professionale, limitandosi a stabilire
alla lett. c) l’obbligatorietà della «stipula di polizza di
assicurazione per la copertura dei rischi derivanti
dalla responsabilità civile per danni causati ai clienti
dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività
professionale”.
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La titolarità del rapporto professionale
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Il tema della responsabilità muove dal problema cruciale della
titolarità del rapporto d’opera professionale.
A chi fa capo il rapporto professionale? Alla società o al singolo
socio professionista esecutore della prestazione?
Il problema sorge dalla scissione tra la formale assunzione
dell’incarico, riconducibile -anche normativamente- alla società
(lett. c: … «incarico professionale conferito alla società» …), e la
sua materiale esecuzione posta in essere -sempre per espressa
disposizione normativa- solo dal socio (“affinchè l’esecuzione
dell’incarico … sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti
per l’esercizio della prestazione).
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Secondo la tesi che pare al momento prevalere fra gli interpreti il
rapporto d’opera professionale si instaura tra la società e il
cliente e il rapporto fiduciario (l’intuitus personae) caratterizza il
rapporto fra società e cliente.
Lo si desume:



Dal dettato normativo (alla lett. c) si fa riferimento all’«incarico
professionale conferito alla società»),
dalla stessa ratio della disciplina, ossia individuare un
soggetto autonomo, diverso dal singolo professionista, che
appaia verso l’esterno come professionista
dal fatto che l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa
grava sulla società.
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La responsabilità professionale della stp
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Se parte del contratto d’opera è la società, che riceve l’incarico e
lo esegue per mezzo dei soci professionisti, allora non può che
esecuessere la società l’unico soggetto legittimato ad esigere il
compenso e dev’essere riconosciuta in capo alla società la
responsabilità contrattuale discendente dall’inesatta
zione dell’incarico ricevuto.
In tal senso una serie di indici normativi quali:
(i) l’obbligo della STP di iscrizione all’ordine professionale di
riferimento;
(ii) L’assoggettamento della STP alle regole disciplinari
conseguenti;
(iii)La stipula del contratto di assicurazione professionale.
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Il rapporto tra stp e socio-professionista
relativo alla prestazione professionale
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Esiste un rapporto di stampo contrattuale, che vincola il socioprofessionista ad eseguire gli incarichi professionali assunti dalla
società.
A seconda del tipo sociale prescelto (società di persone, di
capitali, ecc.), questo rapporto potrà cambiare la propria
configurazione: conferimento d’opera per società di persone e s.r.l.,
prestazione accessoria o attività collegata all’emissione di strumenti
finanziari per le s.p.a., ecc. che verranno disciplinate nel contratto
sociale.
Le parti (società e socio-professionista) potrebbero anche stipulare
patti parasociali o accordi ad hoc per ogni incarico, lasciando libero il
professionista di decidere se eseguirlo o meno.
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Quanti sono gli obbligati all’esecuzione della
prestazione?
All’attuazione della prestazione professionale sono obbligati, sia
la stp verso il cliente, sia il socio- professionista verso la stp: la
prima vincolata dal contratto d’opera professionale, il secondo
per effetto del rapporto obbligatorio che lo lega alla società.
Perciò, una inesatta esecuzione della prestazione può generare una
duplice responsabilità di natura contrattuale: della stp verso il
cliente e del socio-professionista verso la società.
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E’ configurabile una responsabilità diretta verso il
cliente del socio-professionista che esegue
l’incarico assunto dalla stp?
Secondo la tesi che pare oggi prevalente, la risposta
dev’essere affermativa, ancorchè resti controverso il
titolo di tale responsabilità.
Un primo orientamento ricostruisce la fattispecie
risarcitoria come responsabilità
da
“contatto
sociale”, riconducibile al genus della
responsabilità contrattuale Un
secondo
orientamento
la
riconduce alla
responsabilità extracontrattuale (o aquiliana)
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I soci non esecutori possono essere chiamati a
rispondere dei danni verso il cliente?
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Qualora il tipo sociale prescelto sia riconducibile alle società di persone, a
fattispecie quali s.n.c. o s.s. (o nel caso di socio accomandatario di s.a.s.), la risposta
deve essere positiva.
Infatti, ex art. 2267 c.c., «per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e
solidalmente i soci che hanno agito i nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri
soci»; e ex art. 2268 c.c. il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può
domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale.
Si segnala posizione -ancora isolata- in dottrina di chi sostiene l’applicabilità
analogica a tutte le stp della disciplina dettata in materia di società fra avvocati
dall’art. 26 del D.Lgs. 96/01, che stabilisce un’espressa limitazione di responsabilità
per i soci non esecutori, per tutti i casi in cui il cliente sia stato informato
dell’identità del socio professionista esecutore della prestazione.
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RIASSUMENDO
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In relazione al rapporto d’opera professionale si avrà:
-una responsabilità contrattuale della società vs il cliente;
-una
responsabilità
contrattuale
del
socio-professionista
esecutore verso la società;
-una responsabilità del socio-professionista esecutore verso il
cliente (da contatto sociale e quindi di stampo contrattuale o di
natura extracontrattuale);
-una responsabilità di tutti gli altri soci, se tenuti a rispondere
illimitatamente delle obbligazioni sociali (come nel caso dei soci di
s.n.c. o di s.s. o dell’accomandatario nella s.a.s.), nel caso in cui
la società col suo patrimonio non sia in grado di soddisfare le
pretese risarcitorie.
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Responsabilità e scioglimento del rapporto sociale



la responsabilità diretta del socio-professionista esecutore
della prestazione per fatti dolosi o colposi non verrà meno per
effetto dell’uscita del socio professionista dalla società o
comunque dello scioglimento del relativo rapporto sociale.
Diverse saranno le conseguenze del venir meno del rapporto
sociale sulla responsabilità gravante in capo al socioprofessionista non esecutore: in caso di società di persone,
l’art. 2290 c.c. stabilisce la responsabilità per le obbligazioni
sorte sino al momento dello scioglimento in capo al socio
uscente o ai suoi eredi anche dopo il venir meno del vincolo.
In caso di fuoriuscita dalla stp del socio-professionista
esecutore, il rapporto d’opera permarrà in capo alla stp, che
manterrà
tutti
i
rapporti
giuridici
a
prescindere
dall’avvicendarsi dei suoi soci.
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Conclusivamente
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
La creazione di una stp non potrà mai costituire un
espediente per eludere la responsabilità del professionista
incaricato né comporterà mai una contrazione delle tutele

Al contrario, la tutela del cliente ne esce rafforzata, essendogli
riconosciuta un’azione verso la società e un’azione verso il
socio esecutore (ex art. 2043 c.c. o ex 1218 c.c.), oltre la
copertura assicurativa.

Il cliente non potrà cumulare le pretese verso la società con
quelle verso il socio esecutore, anche se si deve riconoscere
un concorso fra le varie azioni giudiziali.
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Una riflessione finale
Per usare le parole di illustre dottrina,
parrebbe di capire che «l’unica vera differenza
tra un modello societario e un modello
associativo è la partecipazione capitalistica»
e allora «un dubbio finale è d’obbligo: la
montagna -come potrebbe domandarsi l’uomo
della strada- ha partorito l’ennesimo topolino?»
Consulenti del Lavoro
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F.A.Q.
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1) Sono un Consulente del Lavoro socio di una società che svolge
attività professionale. Possiedo il 90%, l’altro 10% è intestato a
mia moglie che non è professionista. La società applica il
contributo integrativo del 4% sul fatturato. Sono in regola?
R: La posizione non è regolare. L’incarico professionale infatti può
essere assunto solo dal professionista iscritto all’Albo (art. 2231
del c.c.). Nel caso proposto è indispensabile procedere
tempestivamente alla trasformazione della Società in STP. Se la
società continua ad esercitare l’attività professionale con
l’attuale assetto giuridico, i soci concretizzano il reato di
esercizio abusivo della professione che ha rilevanza penale.
Mentre il Consulente del Lavoro rischia un pesante
provvedimento disciplinare che può anche determinare la
sospensione dall’Albo.
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2) Quattro Consulenti del Lavoro esercitano l’attività professionale
con una Società in nome collettivo, che fattura applicando il
contributo integrativo del 4%. E’ corretta questa procedura?
R: La procedura non è regolare. L’art. 10, comma 3, della Legge 12
Novembre 2011, n. 183, “consente la costituzione di società per
l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema
ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI
del codice civile.” Pertanto, per regolarizzare la posizione
descritta è necessario trasformare l’attuale SNC in “SNC
Società tra Professionisti”.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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