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la vigilanza degli alunni - Istituto Comprensivo di Pisogne
1
LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI:
FUNZIONI, ADEMPIMENTI E
RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE
DELLA SCUOLA
Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Università degli Studi di Bergamo
Breno, 10 dicembre 2014
2
Contenuti
• Premessa
• Il quadro normativo di riferimento
• Le responsabilità nella scuola e
della scuola
• Casistica
• Conclusioni
3
Premessa
Prima di entrare nel merito della materia, occorre
evidenziare fin da subito l’esistenza di
una corresponsabilità educativo-formativa dei
genitori e della scuola nel processo di crescita
del minore. Oltre che sul piano della funzione
educativa, la scuola è comunque coinvolta anche
ed in modo giuridicamente importante sul terreno
dell’obbligo di sorveglianza sui minori nel tempo in
cui questi sono ad essa affidati.
4
A chi spetta l’obbligo di vigilanza?
L’obbligo di vigilanza, in generale, spetta ai genitori
ed a coloro cui questi affidano il figlio minorenne
(baby sitter, amici di famiglia, scuola, istruttori
sportivi, ecc.). Problemi giuridici possono quindi
sorgere quando il minore è affidato ad altri (diversi
dai genitori) con ciò essendosi trasferito l’obbligo
di vigilanza dai genitori (soggetti che per legge
agiscono per il minore e che ne rappresentano i
diritti) ad altri soggetti, che pertanto ai primi
devono rispondere.
5
E nella scuola….?
In particolare l'obbligo di vigilanza sui minori fa
capo, in generale, al personale docente e, nei
limiti determinati dagli dalle disposizioni del CCNL
anche al personale ATA, gli obblighi organizzativi
di controllo e dì custodia fanno capo invece al
dirigente scolastico.
Si osserva, in particolare, fra gli obblighi di servizio
imposti al personale docente vi è, certamente,
quello di vigilare sugli allievi.
6
E nella scuola?
In particolare, è ricorrente in giurisprudenza
l'affermazione che l'obbligo si estende dal
momento dell'ingresso degli allievi nei locali
della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass.
5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo
destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n.
2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la
precisazione che l'obbligo assume contenuti
diversi in rapporto al grado di maturità degli
allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).
7
Le responsabilità?
• E’
la soggezione alle conseguenze
sfavorevoli della propria condotta.
• Responsabile è colui che è tenuto a
rispondere e a subire le conseguenze della
propria condotta.
• Il medesimo fatto può anche dare origine a
più forme di responsabilità che si
sovrappongono.
8
Quali responsabilità?
• Responsabilità personale del dipendente
pubblico.
• Responsabilità dell’amministrazione per
fatto (commissivo o omissivo)
dipendente pubblico (art. 28 Cost.).
del
9
Docenti/dipendenti pubblici
Ove si tratti di docenti di una scuola
pubblica, infatti, la responsabilità si
estende alla pubblica amministrazione
in virtù del principio organico ai sensi
dell’art. 28 della Costituzione.
10
Quali responsabilità?
• L’azione o l’omissione (salvo che non sia
dolosa, cioè volontaria o
dipendente
è
azione
all’amministrazione.
• La
inerte) del
imputabile
responsabilità
verso
i
terzi
eventualmente connessa a tale azione è
responsabilità tanto dell’amministrazione
quanto del dipendente (resp. solidale).
11
Il quadro normativo di riferimento
Per procedere con ordine, pare opportuno partire dallo
specifico quadro normativo di riferimento, che è di natura
sia legislativa che contrattuale:
• artt. 2047 e 2048 c.c., oltre all’art. 30 Cost.
• art. 61 L. 312/80
• art. 27 CCNL/03
• Tab. A – profili ATA CCNL/03
12
Art. 2048 codice civile
Art. 2048 - Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei
precettori e dei maestri d'arte
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno
cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e
seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela
(343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa
disposizione si applica all'affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro
vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non avere potuto
impedire il fatto.
13
La funzione educativa
Oltre al primo comma del 2048 c.c., bisogna anche
ricordare il disposto di cui all’art. 30 Cost. a mente del
quale “è dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed)
educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché
l’art. 147 c.c. che, parimenti, prevede “(..) l’obbligo di
(mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto
delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli”. Come si può osservare, la funzione educativa
della scuola ha un ruolo assolutamente residuale,
strumentale alla funzione di istruzione ad essa spettante in
via prioritaria e, di fatto, limitata all’attribuzione di un potere
disciplinare sugli alunni.
14
La funzione educativa
L’obbligo
di
educazione
riguarda
invece
primariamente il rapporto genitore-figlio minorenne
e sopravvive all’affidamento a terzi del minore,
ponendosi quale obbligo non alternativo, bensì
concorrente con quello di vigilanza.
Ciò comporta che, accanto all’eventuale culpa in
vigilando dell’istituzione scolastica, ben possa
ravvisarsi anche una culpa in educando dei
genitori.
15
La responsabilità dei genitori
Esiste quindi, è bene sottolineare, la responsabilità dei genitori per
fatti illeciti commessi dai figli. La responsabilità del genitore, ai sensi
dell’art. 2048 c. 1 c.c. e quella del precettore ex art. 2048 c. 2 c.c., per il
fatto commesso dal minore ritenuto capace durante il tempo in cui
esso è affidato ad altri e/o alla scuola, sono infatti responsabilità
concorrenti e non alternative.
L’affidamento a terzi, in effetti, solleva il genitore solo dalla
presunzione di culpa in vigilando e non anche dalla presunzione
di culpa in educando. La famiglia cioè, dovrà dimostrare di aver
impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire la
commissione di illeciti (Cass. n. 12501 del 21.09.2000).
Anche la famiglia, dunque, nei casi prospettati (per consolidato
orientamento giurisprudenziale) deve provare nel concreto di non aver
potuto impedire il fatto.
Come?
16
La responsabilità dei genitori
dimostrando di aver impartito un’educazione adeguata
dimostrando di aver esercitato la vigilanza necessaria a fronte
dell’educazione impartita.
Non occorre, come ovvio, dimostrare un’ininterrotta presenza fisica, ma
solo di avere esercitato la sorveglianza idonea in relazione al
carattere ed all’indole del minore nonché compatibile con
l’educazione impartita in rapporto alle condizioni socio economiche
della famiglia.
1.
2.
Per tornare allo specifico, cioè al mondo della scuola, è bene precisare
che la situazione in cui dovesse trovarsi il minore in presenza delle c.d.
dichiarazioni liberatorie della famiglia non può ritenersi integrare di per
sè il reato di abbandono di minori od incapaci, di cui all’art. 591 c.p.
Perché possa parlarsi correttamente di tale reato, infatti, è sempre
necessaria la presenza dell’elemento soggettivo della volontà di
abbandono. E’ cioè necessaria la consapevolezza di lasciare il minore
che non abbia la capacità di provvedere a sé stesso in una situazione
pericolosa, della quale si sia esattamente coscienti.
17
La nozione di «precettori»
• In
base a giurisprudenza risalente e
consolidata, il personale insegnante delle
scuole, sia private che pubbliche, rientra
nella nozione dei cosiddetti " precettori " di
cui all’art. 2048 , 2° comma del C.C.
• Dunque, gli insegnanti in genere sono
responsabili dei danni causati a terzi "dal
fatto illecito dei loro allievi… nel tempo in
cui sono sotto la loro vigilanza. "
18
Dimostrare di non aver potuto impedire il fatto……
La colpa, quindi, nel giudizio risarcitorio, si presume:
la norma tende cioè a privilegiare la tutela del
danneggiato (l’alunno che ha subito il danno e per
esso, se minorenne, i suoi genitori) facilitando la
strada probatoria. Il soggetto tenuto alla vigilanza (il
“precettore” quindi l’amministrazione scolastica) è
pertanto liberato dalla responsabilità solo se riesce a
provare di “non aver potuto impedire il fatto”, cioè
di aver adottato quelle azioni che – secondo le
circostanze contingenti – apparivano idonee ad evitare
il danno.
19
Dimostrare di non aver potuto impedire il fatto……
Dimostrare cioè, di aver esercitato la sorveglianza
sugli stessi con una diligenza diretta ad impedire il
fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla
prevedibilità di quanto può accadere, con la
conseguenza che, ove manchino anche le più
elementari misure organizzative per mantenere la
disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella
imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da
responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia
possibile evitare l’evento nonostante la sussistenza di
un comportamento di vigilanza adeguato alle
circostanze.
20
Essenzialità delle «cautele»
• Essenzialità delle “cautele” poste in essere per prevenire i
rischi prevedibili. Si tratta generalmente di cautele di tipo
“organizzativo”.
• La responsabilità sussiste tanto nella ipotesi di atti dannosi
compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nella ipotesi di
danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro
condotta.
• La responsabilità viene meno allorché si provi che l'insegnante
non ha potuto impedire il fatto e, quindi, si dimostri che lo
stesso ha esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura
dovuta e che nonostante l'adempimento di tale dovere il fatto
dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia
impedito un tempestivo ed efficace intervento (tra le tante
Cass. Sez. III, 3 giugno 1993, n. 4945).
21
Il quadro normativo di riferimento
Si ricorda, inoltre, che l’art. 10 del D. Lgs.
297/94, prevede come il Consiglio di Circolo
e/o di Istituto delibera sull’adozione del
Regolamento
interno
all’istituzione
scolastica, prevedendo anche le concrete
modalità per la vigilanza sugli alunni
durante la giornata scolastica, ivi compresi
l’ingresso e l’uscita da scuola (momenti
particolari della vita scolastica).
22
Gli obblighi organizzativi
Nello specifico, per il Dirigente scolastico l’art. 25 del
D.lgs. n.165/2001 prevede la sussistenza di obblighi
organizzativi di amministrazione e di controllo
sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti
responsabilità in caso di incidente per carenze a lui
imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di
pericolo, non abbia provveduto alla necessaria
regolamentazione dell’ordinato deflusso degli
studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia
provveduto a far approvare un Regolamento di Istituto
dall’Organo collegiale competente, il Consiglio d’Istituto,
previsto dal D.Lgs. 297/94, art.10, lett. a.
23
Art. 61 della legge 312/1980
L’art. 61 della legge 312/80 ha ridotto di molto tale
responsabilità prevedendo che essa sia limitata solo ai
casi di dolo, cioè la volontà di far provocare il danno
dall’alunno o l’assoluta inerzia per evitarlo pur potendolo,
oppure ai casi di colpa grave, cioè negligenza totale nel
controllo degli alunni.
In tali casi, come in quelli di colpa lieve, esiste la
responsabilità diretta dell’amministrazione scolastica;
per tanto il danneggiato può chiamare in giudizio per il
risarcimento del danno, direttamente l’amministrazione;
qualora il danneggiato abbia iniziato la causa contro
l’insegnante, questi ha diritto ad essere sostituito nel
processo dall’amministrazione scolastica che, in caso di
perdita e solo nei casi di dolo o colpa grave, può rivalersi
nei confronti dell’insegnante.
24
Quanto alla responsabilità penale per fatti degli alunni è noto
che essa è strettamente personale.
Pertanto per fatti che possano qualificarsi come delitti o come
contravvenzioni, punibili rispettivamente con la reclusione o la
multa i primi e con l’arresto o l’ammenda i secondi, risponde
direttamente l’alunno avanti al giudice ordinario se ha
compiuto i sedici anni o davanti al Tribunale per i minori se ha
compiuto i quattordici anni.
Se l’alunno autore del fatto ha meno di quattordici anni, egli
non è imputabile penalmente.
In nessun caso di responsabilità penale o di non imputabilità
degli alunni in custodia, risponde l’insegnante.
25
Il sistema delle responsabilità:
gli obblighi contrattuali
Gli allievi sono affidati agli insegnanti statali, di norma, tramite i provvedimenti
adottati dai capi di istituto relativi all’assegnazione dei singoli docenti alle
classi e alla predisposizione dell’orario di insegnamento articolato
settimanalmente o in modo flessibile alla stregua, in particolare, delle norme
connesse all’autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del
Regolamento sull’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni
scolastiche, DPR n. 275/1999) e della disciplina contrattuale (art.24, CCNL del
26.5.99). Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e
rispondono della loro incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di
servizio definiti contrattualmente (cfr. l’art. 41 e 42 , 5° c. del CCNL del
1995 e s.m.i.) e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle
quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed
educativi integrativi, l’assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al
completamento dell’orario di servizio), così come durante i cinque minuti
precedenti l’inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni .
26
Obblighi del personale ATA
Il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza
degli alunni all’interno del reparto assegnato. La Tabella A –
profili di area del personale ATA - allegata al CCNL prevede
che: “….E‘ addetto ai servizi generali della scuola con
compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti
degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e
successivi all'orario delle attività didattiche e durante la
ricreazione, ….. di vigilanza sugli alunni, compresa
l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il
pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza
generica sui locali scolastici, di collaborazione con i
docenti….”
27
La responsabilità della scuola
Alla responsabilità del personale docente, peraltro, può
accompagnarsi quella delle autorità scolastiche, qualora la
mancata vigilanza derivi da carenze nel loro operato.
I “precettori” in senso civilistico, dunque, non si liberano dalle
responsabilità in esame se non dimostrano “in positivo” di aver
adottato “in via preventiva” tutte le cautele idonee ad evitare le
situazioni di pericolo favorevoli al verificarsi di fatti dannosi.
(Regolamento, direttive, ordini di servizio, ecc.)
Si è sinora fatto uso del termine alunni o minori. L’obbligo di
vigilanza sugli allievi, però, non deve far ritenere che la
responsabilità del personale scolastico possa estendersi senza
limiti sino a comprendere situazioni che vedano coinvolti alunni
maggiorenni.
Il Fondamento delle responsabilità è la
violazione dei doveri di vigilanza ed educazione che
presuppongono la minore età degli allievi.
28
Il limite del «tempo»
Sia che si applichi, quindi, l’art. 2048 C.C. o l’art. 2043 C.C., con
l’affidamento degli alunni alla scuola, si attua il trasferimento degli
obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei
minori, obblighi che restano “sospesi” per il periodo di tempo
connesso appunto all’affidamento alla scuola.
Permane, in ogni caso, la responsabilità della scuola per i fatti dannosi
posti in essere da alunni maggiorenni, posto che l’obbligo di vigilanza e
sorveglianza è dettato anche ai fini del mantenimento della disciplina.
La responsabilità della scuola e del suo personale incontra, abbiamo
detto, il limite della TEMPORALITA’.
Per consolidata giurisprudenza, dunque, l’obbligo di sorveglianza si
protrae per tutto il tempo in cui l’alunno è affidato alla scuola. Per
essere chiari: dal momento dell’ingresso nei locali e/o pertinenze
della scuola sino a quello dell’uscita, compreso il tempo del
trasporto alunni casa/scuola e viceversa se organizzato
dall’istituzione scolastica.
29
La responsabilità della scuola
responsabilità dell’Amministrazione scolastica, poi, permane
anche al di fuori dell’orario strettamente scolastico, se è stato
consentito l’ingresso anticipato nella scuola o la sosta dopo la scuola.
Nel lasso di tempo indicato, dunque, rientrerebbero i momenti di
attività didattica e tutti gli altri momenti della vita scolastica:
ricreazione, spostamenti da un locale all’altro della scuola,
servizio mensa, uscite didattiche, viaggi d’istruzione, nonché in
tutti i casi in cui alunni e gruppi di essi siano ai docenti
espressamente affidati per svolgere ogni attività di
insegnamento deliberata in sede di collegio, ecc. (vedi Cass. Civ.,
sentenza 1623 del 19/02/1994).
• L’obbligo di vigilanza/sorveglianza è dell’Istituzione scolastica, e
riguarda quindi (anche) la responsabilità del Dirigente Scolastico: tale
responsabilità è relativa all’organizzazione di tale vigilanza, che
deve essere realizzabile e concreta. Gli allievi, poi, come già rilevato,
sono affidati ai docenti mediante i provvedimenti dei Dirigenti
Scolastici relativi all’assegnazione dei docenti alle classi, ed alla
predisposizione dell’orario di insegnamento.
• Le
30
La responsabilità del personale
Per evitare situazioni foriere di affermazioni di
responsabilità da parte della Magistratura in capo ai
DD.SS. ed al personale della scuola, si suggerisce sempre
di evitare di impartire disposizioni generiche e prive di
oggettive indicazioni organizzative.
Potrebbe pertanto essere opportuno, prima di giungere a
diramare circolari interne relative alla sorveglianza,
coinvolgere gli organi collegiali, i genitori, ed anche il
responsabile per la sicurezza nella scuola.
31
La responsabilità del personale
Si deve rilevare, però, come oggi la scuola sia una realtà
profondamente diversa dal passato, più legata al tessuto e
all’organizzazione sociale. Per questo sarebbe in effetti
auspicabile poter conciliare la funzione di custodia propria
della scuola con la sua funzione più propriamente
educativa e formativa del cittadino. Non dobbiamo allora
dimenticare come la Suprema Corte abbia ritenuto che il
cosiddetto dovere di vigilanza è da intendersi in senso
non assoluto ma relativo. Il contenuto di tale obbligo,
cioè, sarebbe inversamente proporzionale al grado di
maturità degli alunni.
32
Il dovere di vigilanza
Si ritiene, cioè che si debba correlare contenuto
e modalità di esercizio del dovere in modo
inversamente proporzionale all'età ed al
normale grado di maturazione degli allievi, di
modo che con l'avvicinamento di costoro all'età del
pieno discernimento, il suo espletamento non
richiede la continua presenza degli insegnanti,
purché non manchino le più elementari misure
organizzative dirette a mantenere la disciplina tra
gli allievi.
33
Le condizioni ambientali
Criteri a cui riportarsi validamente per attuare un graduale
allentamento dell’obbligo di vigilanza, pertanto, sono non solo
l’età degli alunni ma (da quanto risulta da costante
giurisprudenza) anche il livello di maturità, l’educazione del
soggetto, la volontà del minore e soprattutto le condizioni
ambientali della scuola.
Nell’impartire indicazioni circa l’obbligo di sorveglianza, dunque, i
DD.SS. dovrebbero specificare il contesto ambientale
concreto, che potrebbe far ritenere indispensabili determinate
modalità di rientro a casa. Esempi sono:
a) l’ubicazione della scuola nel suo contesto socio-ambientale
b) il traffico della zona;
c) la lontananza da centri abitati limitrofi.
34
Le condizioni ambientali
I contenuti dell’obbligo di vigilanza, dunque, devono ritenersi
necessariamente correlati al contesto effettivo, che scaturisce
dalle condizioni suesposte.
La responsabilità connessa alla vigilanza, dunque, deve ritenersi
una componente della complessa relazione anche giuridica tra
famiglia e scuola; in questo senso, dunque, la responsabilità del
personale della scuola – eccetto i casi di accertato dolo e/o
colpa grave – deve ritenersi di tipo contrattuale. L’iscrizione a
scuola degli alunni da parte delle famiglie comporta la stipula di
un contratto, anche se di valenza educativa.
Sarà dunque
compito del Giudice valutare se il concreto evento dannoso
sia determinato da causa imputabile alla scuola, mentre la
scuola dal canto suo (D.S. e docenti) dovrà dimostrare:
1. coerenza educativa
2. coerenza organizzativa (così Cass. Sez. Unite n. 9346 del
27.06.03)
35
Il caso del «rientro» da scuola
Come da più parti segnalato è anche opportuno tenere nel
debito conto le trasformazioni sociali intervenute in tempi
recenti, laddove i minori godono di spazi più ampi di
autonomia. In particolare ci si riferisce al tema, oggetto di
numerose richieste di precisazioni, dell’uscita da scuola.
Come da parere dell’Avvocatura dello Stato, infatti, in
nessun caso la scuola può accettare dichiarazioni
“liberatorie” che autorizzino il minore a rientrare da
solo a casa, essendo in realtà sempre necessario
individuare
un
adulto
autorizzato
quale
accompagnatore.
Gli atti impropriamente definiti “liberatorie”, infatti, non
hanno alcuna valenza giuridica in sede di accertamento di
responsabilità di carattere penale.
36
Il caso del «rientro» da scuola
Nel caso più normale di famiglie che consentono al figlio il
rientro a casa da solo, dunque, non può ritenersi
ragionevolmente sussistente una volontà di abbandono,
quanto piuttosto la volontà di consentire il pieno sviluppo
della personalità del minore.
Allo stesso modo, pertanto, dalla situazione suddescritta
non potrebbe farsi discendere l’eventuale accusa di
esercizio “trascurato” o negligente della potestà genitoriale.
Solo nel caso in cui la scuola rilevi ricorrenti e gravi
episodi di esercizio trascurato dei doveri dei genitori e
si evidenzino altri indicatori di disagio, infatti, grava sul D.S.
l’obbligo di segnalazione del caso al competente Tribunale
dei Minori.
37
Cosa fare in concreto?
Da quanto sin qui esposto discendono le seguenti considerazioni
conclusive:
• il D.S. non può apoditticamente rifiutare una dichiarazione
liberatoria dei genitori. Tale rifiuto, infatti, andrebbe motivato.
Possono invece essere rappresentate alle famiglie specifiche
motivazioni, legate sempre al compito educativo della scuola,
proponendo alle famiglie interessate di realizzare insieme una
valutazione del contesto specifico, di cui ho detto più sopra.
• affrontando poi la problematica in esame in sede di riunioni
collegiali, potrebbe rivelarsi opportuno predisporre una
modulistica relativa alle dichiarazioni “liberatorie” che
renda più chiaro e coerente il senso della scelta operata dalla
famiglia.
• le formule usate di solito, ad esempio “libera o solleva da ogni
responsabilità” sono infatti prive di fondamento giuridico
perché, come dimostrato più sopra, la responsabilità relativa
alla sorveglianza permane comunque in capo alla scuola.
38
La cd. Liberatoria
Anche in tali casi, infatti, le dichiarazioni latu senso liberatorie
non hanno (e non possono avere) valore giuridico di
sgravio dalle responsabilità della scuola in ordine alla
vigilanza. Nelle autorizzazioni rilasciate dalle famiglie, dunque,
deve trasparire l’assunzione della responsabilità educativa
insieme alla scuola e la collaborazione scuola famiglia. Possono
ricavarsi indicazioni circa la migliore gestione delle situazioni in
parola anche dall’esame della giurisprudenza più recente. Ad
esempio, la Cass. Sez. III n. 4359/04, ha ritenuto che, nel caso
di accompagnamento studenti con scuolabus, il fatto che
l’accompagnamento del minore dalla fermata a casa competa ai
genitori non scrimina da responsabilità gli addetti al servizio di
trasporto i quali rilevino che nessuno dei familiari è presente alla
fermata dello scuolabus. In tal caso, infatti, rimane a carico di
tali addetti l’onere di adottare le cautele necessarie a garantire
l’incolumità dei minori in relazione alla concrete circostanze di
tempo e luogo.
39
La cd. Liberatoria
Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la
responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni
eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola,
possono costituire avallo e prova della consapevolezza da parte
dell'istituto e dei suoi organi di detta modalità di "uscita" da
scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano
probatorio di un eventuale giudizio risarcitorio in una ammissione
implicita della omissione di vigilanza sugli stessi.
Relativamente al soggetto cui riaffidare gli alunni all'uscita da
scuola, si è già accennato a come esso debba essere
maggiorenne.
Ne consegue ulteriormente che l'istituzione scolastica che
trasferisse la vigilanza sui minori dai propri docenti a soggetto
minorenne, quand'anche questo corrispondesse a precise
disposizioni date dai genitori, verrebbe meno al proprio obbligo
di evitare situazioni potenzialmente pregiudizievoli per il minore.
40
Cosa fare in concreto?
quindi valutarsi l’opportunità che i genitori
interessati compilassero un modulo dal quale si evinca: la
valutazione del livello di maturità del figlio; l’ubicazione della
scuola rispetto all’abitazione; la valutazione del percorso da
compiere; l’effettuata verifica che il minore sia in grado di
compierlo da solo.
• dal medesimo modulo dovrà trasparire l’assicurazione della
famiglia alla scuola che si è provveduto alla necessaria
educazione comportamentale del minore e che pertanto il
medesimo è autorizzato al rientro a casa da solo, oppure alla
partecipazione ai progetti attivati dalla scuola.
• anche la modulistica relativa alla partecipazione ad uscite
didattiche e/o a viaggi di istruzione potrebbe essere rivista nella
stessa ottica.
• Potrebbe
41
Cosa fare in concreto?
La prova liberatoria è rintracciabile nelle cautele poste in essere per prevenire i
rischi prevedibili, non in generiche “liberatorie” firmate dai genitori. Come già
accennato si tratta di cautele di tipo organizzativo, che devono essere
conosciute e seguite da tutti gli operatori scolastici, ma devono essere
soprattutto condivise con i genitori. In particolare per l’uscita da scuola e i rischi
connessi al rientro a casa di alunni non accompagnati vanno considerati
alcuni fattori sui quali basare le scelte organizzative per mettere in atto le
cautele: l’età, il contesto territoriale e quello ambientale, oltre alla presenza di
interventi specifici di tipo educativo (i vari progetti pedibus, a scuola in bici,
ecc.). Una dichiarazione di conoscenza da parte dei genitori di come la scuola
ha organizzato questo particolare momento, oltre ad avere un ruolo giuridico,
assolve anche ad una funzione educativa. Stesse attenzioni vanno riservate a
quelle attività che possono essere più esposte a rischi, come gli intervalli,
le gite e l’attività in palestra. Per quanto riguarda altri casi, sottoposti dai
dirigenti scolastici presenti, come il nuoto o la presenza di esperti esterni,
l’attenzione deve essere posta alla formulazione di contratti e convenzioni con
gli enti esterni da cui dipendono le attività. Devono infatti essere chiaramente
esplicitate le modalità di intervento anche per quanto riguarda la prevenzione di
eventuali rischi e le modalità di sorveglianza.
42
Cosa fare in concreto?
Ciò, pur essendo ben evidente come in certi contesti territoriali (piccoli
centri urbani) e sociali (contesti familiari con genitori entrambi
“lavoratori” per periodi di tempo giornalieri superiori a quelli coincidenti
con l’attività scolastica) il fenomeno del rientro a casa “da soli” degli
alunni sia tanto diffuso quanto ineliminabile.
L’istituto scolastico si trova così di fronte alla necessità di
contemperare le esigenze delle famiglie con l’obbligo di rispettare
il dovere di vigilanza sugli alunni (al fine precipuo di tutelare
l’integrità fisica degli alunni ed a quello concorrente di non esporre
l’amministrazione scolastica al rischio di responsabilità risarcitoria.
Al riguardo, sul piano giuridico, può ritenersi discriminante e congruo
(e, quindi, difendibile anche sull'eventuale terreno giudiziario) un
atteggiamento degli organi dell'istituto scolastico che, seppure non
idoneo a risolvere il problema in via definitiva, passi attraverso:
a) la formale esplicitazione (attraverso, ad esempio, circolari alle
famiglie) della non accettazione da parte della scuola dì
autorizzazioni all'uscita degli alunni non accompagnati;
43
Cosa fare in concreto?
b) la richiesta ai genitori della formale e nominativa
indicazione di soggetti (maggiorenni) cui "delegare" l'attività
di "ritiro" degli alunni da scuola (comprendendo ovviamente
anche i genitori di compagni dì classe);
c) il coinvolgimento della amministrazione locale ove
possibile, al fine della più idonea organizzazione del
servizio di trasporto scolastico;
d) la previsione e gestione di attività didattiche o ricreative
complementari od integrative, che possono essere offerte
anche al fine che ne occupa, oppure di servizi di semplice
e più limitata post-accoglienza degli alunni.
44
Casistica
• Alcuni
esempi: se il docente ritiene, valutate le
circostanze concrete, che la situazione non sia del tutto
priva di rischi, non deve allontanarsi per recarsi in altra
diversa classe, anche nel caso in cui il collega sia in
ritardo. Ciò perché, contemperato il rischio di incidente
sulla didattica con quello incidente sull’incolumità degli
alunni,
quest’ultimo
deve
ritenersi
prevalente
nell’attenzione dell’amm.ne scolastica.
• Analogo comportamento dovrebbe mantenersi nel caso in
cui il docente avesse terminato il proprio orario di servizio.
Valutato il caso, il docente dovrebbe trattenersi a
scuola sino a segnalare la situazione (assenza del
collega o del genitore) all’amm.ne e permettere alla
medesima di provvedere al riguardo.
45
Casistica
A titolo esemplificativo, si può rilevare che, se il docente,
valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di
maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed
affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap,
caratteristiche ambientali, ecc.) ritiene che la situazione non
sia del tutto priva di rischi, non deve allontanarsi per recarsi
in un’altra classe, anche in caso di ritardo prolungato
dell’insegnante a cui dovrebbe passare "in consegna " gli
alunni. Dinanzi all’alternativa tra sacrificio del diritto allo
studio e tutela dell’incolumità personale dei minori, non
può che soccombere il primo, nonostante le ovvie
conseguenze negative sul piano della didattica ed il possibile
verificarsi di situazioni «paralizzanti», ove due o più
insegnanti, si attendano a vicenda.
46
Casistica
• Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso in cui il docente
avesse cessato il suo orario di servizio e non sarebbe quindi
contrattualmente obbligato a trattenersi nell’istituto scolastico. Anche in
questa ipotesi, la vigilanza sull’incolumità del minore dovrebbe
prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione
all’amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad
organizzare l’affidamento dei minori ad altri docenti a disposizione o,
in mancanza, di predisporre la sorveglianza su di essi con altri mezzi
ritenuti idonei (tra quelli più ricorrenti, la divisione della classe "scoperta"
in piccoli gruppi ripartiti tra più classi).
• Al contrario, il ritardo, anche non comunicato, o l’assenza dell’insegnante
a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe, non costituisce fonte di
responsabilità per il docente, perché è "compito della direzione scolastica
provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale (anche
ausiliario) nei momenti di precaria e temporanea assenza
dell’insegnante" (Cfr. Corte dei Conti, Sez. I, 26 marzo 1992 n. 86, in Riv.
Corte conti, 1992, fasc. 2, 93).
•
47
Casistica
Per quanto riguarda l’intervallo, la giurisprudenza
contabile ha recentemente confermato la sussistenza della
responsabilità "del professore per colpa grave in vigilando
per il danno derivante all’amministrazione scolastica
dall’incidente occorso ad un alunno durante la ricreazione
"(cfr. Corte dei Conti, Reg. Piemonte 11 ottobre 1999
n.1590, in Riv. Corte conti, 2000, fasc. 1, 107; nella
fattispecie l’alunno giocava con i compagni al "lancio del
cancellino"). Si ritiene pertanto comportamento prudente,
sotto la soglia dei quattordici anni, non allontanarsi dalla
classe "affidata" o dal luogo assegnato per l’effettuazione
della vigilanza sugli alunni.
48
Culpa in educando
In particolare, “i genitori di un minore autore di un illecito
aquiliano sono liberati da responsabilità ove dimostrino di aver
impartito al figlio un’educazione normalmente sufficiente ad
impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo
ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità. A tale fine non
rileva il fatto che il figlio sia quasi diciottenne al momento del
fatto, in quanto l’art. 2048, comma 1, cod. civ., si riferisce al figlio
comunque minorenne verso il quale sussiste il dovere
inderogabile ex art. 147 cod. civ. di svolgere una costante opera
educativa, onde realizzare una personalità equilibrata,
consapevole della relazionalità della propria esistenza e di
protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento
consapevolmente illecito” (Cass. civ. - Sez. III - Sent.
22/04/2009 n. 9556).
49
Culpa in educando
La pronuncia della Cass. civ. - Sez. III - Sent.
20/04/2007 n. 9509, evidenzia, in particolare, come “i
genitori di un minore autore di un fatto illecito, al fine
dell’esonero dalla loro responsabilità, devono offrire la
prova liberatoria richiesta dall’art. 2048 cod. civ. e,
cioè, di non aver potuto impedire il fatto. Tale prova si
concretizza normalmente nella dimostrazione di aver
impartito al minore un’educazione consona alle proprie
condizioni sociali e familiari, nonché di aver esercitato
sul medesimo una vigilanza adeguata all’età”.
50
Culpa in vigilando
E’ stata ritenuta superata la presunzione di responsabilità
per culpa in vigilando, nel caso di una bambina impegnata
in un gioco adeguato all’età, in un luogo privo di pericoli ed
in presenza dell’insegnante (Trib. Bologna – Sez. III –
Sent. 13/11/2003 N. 5319). Ugualmente assolta la prova
liberatoria nel caso di incidente che si verificava malgrado
la vigile presenza dell’insegnante e l’ordinata modalità di
effettuazione del rientro degli allievi verso la classe,
modalità che evocava un contesto di assoluta normalità e
che, ad avviso del giudicante non ha consentito di
apprezzare profili di inadeguata sorveglianza e/o di
inadeguata percezione di una situazione di possibile rischio
da prevenire (Trib. Milano – Sez. X – Sent. 24/02/2003 n.
2287).
51
Responsabilità solidale
“nel procedimento di responsabilità civile promosso per il
risarcimento dei danni cagionati dall’allievo minorenne ad
un compagno nel corso di una lezione, possono essere
convenuti in giudizio sia i genitori dell’autore del danno, a
titolo di "culpa in educando” ex art. 2048 comma 1 c.c., sia
il Ministero della pubblica istruzione per il fatto dannoso del
dipendente responsabile a titolo di "culpa in vigilando” (..)
di talché i convenuti rispondono in via solidale ex art. 2055
c.c. del fatto illecito del minore (..)” (Cass. civ. – Sez. III –
Sent. 21/09/2000 n. 12501).
52
Responsabilità solidale
Parallelamente è stato ritenuto imputabile a culpa in
educando dei genitori e concorrentemente a culpa in
vigilando della scuola il danno provocato da un minore che,
uscito dall’edificio scolastico durante l’orario di lezione,
aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un
compagno senza avere il “patentino”, malgrado la scuola
fosse riuscita a provare in giudizio che ciò era vietato e che
vi fosse un controllo alle uscite per garantire il rispetto del
divieto (Cass. civ. – Sez. III – Sent..26/11/1998 n. 11984
già citata).
53
Obblighi a carico dei docenti
Oltre alla informazione illustrate ed a quant'altro previsto dalle
norme vigenti, si ricorda che i docenti devono (in ogni caso):
- trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, nel caso
in cui l'insegnante non vada a prelevare all'ingresso i propri
alunni;
- assistere all'ingresso ed all'uscita dalla scuola i propri alunni;
- essere presenti in aula sin dall'inizio del tempo di lezione;
- impiegare i tempi strettamente necessari per gli spostamenti da
un'aula all'altra, evitando soste ingiustificate;
- verificare, durante il cambio dell'ora e nella eventualità che la
porta dell'aula fosse ancora chiusa, la presenza del collega
all'interno del locale;
54
Obblighi a carico dei docenti
- comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico/preposto il ritardo
o l'assenza;
- accompagnare e sorvegliare le rispettive classi in occasione di tutti gli
spostamenti necessari;
- allontanarsi dalla classe solo per cause di forza maggiore e disporre,
in tali caso, l'affidamento degli alunni alla sorveglianza del
personale ausiliario o di altro docente;
- fermarsi nell'aula fino al termine delle lezioni, evitando le uscite
anticipate degli alunni;
- educare gli alunni alla cura della propria sicurezza e salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo su cui possono ricadere gli effetti
delle azioni che potrebbero determinare eventi lesivi o danni;
- intervenire sin dall'inizio sulle situazioni che possano comportare
condizioni di rischio (es.: infastidire il compagno di banco; togliere la
sedia; mettere lo sgambetto; ecc);
- informare tempestivamente il Dirigente scolastico nel caso dovessero
verificarsi infortuni agli alunni o a loro stessi.
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In conclusione…..
In conclusione I casi richiamati e i relativi orientamenti
giurisprudenziali permettono di cogliere con chiarezza
come nel processo di crescita del minore assuma rilievo
una vera e propria corresponsabilità educativo-formativa
dei genitori e della scuola, i quali sono chiamati non solo ad
una indispensabile attività di vigilanza e controllo, ma
anche e soprattutto ad una comunicazione e
collaborazione reciproca e costante che consenta nel
modo migliore di perseguire e conseguire congiuntamente i
comuni obiettivi educativi.
56
In conclusione……Buona fortuna!!!!!
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