la vigilanza degli alunni - Istituto Comprensivo di Pisogne
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la vigilanza degli alunni - Istituto Comprensivo di Pisogne
1 LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI: FUNZIONI, ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA Prof. Remo Morzenti Pellegrini Università degli Studi di Bergamo Breno, 10 dicembre 2014 2 Contenuti • Premessa • Il quadro normativo di riferimento • Le responsabilità nella scuola e della scuola • Casistica • Conclusioni 3 Premessa Prima di entrare nel merito della materia, occorre evidenziare fin da subito l’esistenza di una corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola nel processo di crescita del minore. Oltre che sul piano della funzione educativa, la scuola è comunque coinvolta anche ed in modo giuridicamente importante sul terreno dell’obbligo di sorveglianza sui minori nel tempo in cui questi sono ad essa affidati. 4 A chi spetta l’obbligo di vigilanza? L’obbligo di vigilanza, in generale, spetta ai genitori ed a coloro cui questi affidano il figlio minorenne (baby sitter, amici di famiglia, scuola, istruttori sportivi, ecc.). Problemi giuridici possono quindi sorgere quando il minore è affidato ad altri (diversi dai genitori) con ciò essendosi trasferito l’obbligo di vigilanza dai genitori (soggetti che per legge agiscono per il minore e che ne rappresentano i diritti) ad altri soggetti, che pertanto ai primi devono rispondere. 5 E nella scuola….? In particolare l'obbligo di vigilanza sui minori fa capo, in generale, al personale docente e, nei limiti determinati dagli dalle disposizioni del CCNL anche al personale ATA, gli obblighi organizzativi di controllo e dì custodia fanno capo invece al dirigente scolastico. Si osserva, in particolare, fra gli obblighi di servizio imposti al personale docente vi è, certamente, quello di vigilare sugli allievi. 6 E nella scuola? In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). 7 Le responsabilità? • E’ la soggezione alle conseguenze sfavorevoli della propria condotta. • Responsabile è colui che è tenuto a rispondere e a subire le conseguenze della propria condotta. • Il medesimo fatto può anche dare origine a più forme di responsabilità che si sovrappongono. 8 Quali responsabilità? • Responsabilità personale del dipendente pubblico. • Responsabilità dell’amministrazione per fatto (commissivo o omissivo) dipendente pubblico (art. 28 Cost.). del 9 Docenti/dipendenti pubblici Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, infatti, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell’art. 28 della Costituzione. 10 Quali responsabilità? • L’azione o l’omissione (salvo che non sia dolosa, cioè volontaria o dipendente è azione all’amministrazione. • La inerte) del imputabile responsabilità verso i terzi eventualmente connessa a tale azione è responsabilità tanto dell’amministrazione quanto del dipendente (resp. solidale). 11 Il quadro normativo di riferimento Per procedere con ordine, pare opportuno partire dallo specifico quadro normativo di riferimento, che è di natura sia legislativa che contrattuale: • artt. 2047 e 2048 c.c., oltre all’art. 30 Cost. • art. 61 L. 312/80 • art. 27 CCNL/03 • Tab. A – profili ATA CCNL/03 12 Art. 2048 codice civile Art. 2048 - Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. 13 La funzione educativa Oltre al primo comma del 2048 c.c., bisogna anche ricordare il disposto di cui all’art. 30 Cost. a mente del quale “è dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché l’art. 147 c.c. che, parimenti, prevede “(..) l’obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. Come si può osservare, la funzione educativa della scuola ha un ruolo assolutamente residuale, strumentale alla funzione di istruzione ad essa spettante in via prioritaria e, di fatto, limitata all’attribuzione di un potere disciplinare sugli alunni. 14 La funzione educativa L’obbligo di educazione riguarda invece primariamente il rapporto genitore-figlio minorenne e sopravvive all’affidamento a terzi del minore, ponendosi quale obbligo non alternativo, bensì concorrente con quello di vigilanza. Ciò comporta che, accanto all’eventuale culpa in vigilando dell’istituzione scolastica, ben possa ravvisarsi anche una culpa in educando dei genitori. 15 La responsabilità dei genitori Esiste quindi, è bene sottolineare, la responsabilità dei genitori per fatti illeciti commessi dai figli. La responsabilità del genitore, ai sensi dell’art. 2048 c. 1 c.c. e quella del precettore ex art. 2048 c. 2 c.c., per il fatto commesso dal minore ritenuto capace durante il tempo in cui esso è affidato ad altri e/o alla scuola, sono infatti responsabilità concorrenti e non alternative. L’affidamento a terzi, in effetti, solleva il genitore solo dalla presunzione di culpa in vigilando e non anche dalla presunzione di culpa in educando. La famiglia cioè, dovrà dimostrare di aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire la commissione di illeciti (Cass. n. 12501 del 21.09.2000). Anche la famiglia, dunque, nei casi prospettati (per consolidato orientamento giurisprudenziale) deve provare nel concreto di non aver potuto impedire il fatto. Come? 16 La responsabilità dei genitori dimostrando di aver impartito un’educazione adeguata dimostrando di aver esercitato la vigilanza necessaria a fronte dell’educazione impartita. Non occorre, come ovvio, dimostrare un’ininterrotta presenza fisica, ma solo di avere esercitato la sorveglianza idonea in relazione al carattere ed all’indole del minore nonché compatibile con l’educazione impartita in rapporto alle condizioni socio economiche della famiglia. 1. 2. Per tornare allo specifico, cioè al mondo della scuola, è bene precisare che la situazione in cui dovesse trovarsi il minore in presenza delle c.d. dichiarazioni liberatorie della famiglia non può ritenersi integrare di per sè il reato di abbandono di minori od incapaci, di cui all’art. 591 c.p. Perché possa parlarsi correttamente di tale reato, infatti, è sempre necessaria la presenza dell’elemento soggettivo della volontà di abbandono. E’ cioè necessaria la consapevolezza di lasciare il minore che non abbia la capacità di provvedere a sé stesso in una situazione pericolosa, della quale si sia esattamente coscienti. 17 La nozione di «precettori» • In base a giurisprudenza risalente e consolidata, il personale insegnante delle scuole, sia private che pubbliche, rientra nella nozione dei cosiddetti " precettori " di cui all’art. 2048 , 2° comma del C.C. • Dunque, gli insegnanti in genere sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi… nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. " 18 Dimostrare di non aver potuto impedire il fatto…… La colpa, quindi, nel giudizio risarcitorio, si presume: la norma tende cioè a privilegiare la tutela del danneggiato (l’alunno che ha subito il danno e per esso, se minorenne, i suoi genitori) facilitando la strada probatoria. Il soggetto tenuto alla vigilanza (il “precettore” quindi l’amministrazione scolastica) è pertanto liberato dalla responsabilità solo se riesce a provare di “non aver potuto impedire il fatto”, cioè di aver adottato quelle azioni che – secondo le circostanze contingenti – apparivano idonee ad evitare il danno. 19 Dimostrare di non aver potuto impedire il fatto…… Dimostrare cioè, di aver esercitato la sorveglianza sugli stessi con una diligenza diretta ad impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto che, invece, esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l’evento nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze. 20 Essenzialità delle «cautele» • Essenzialità delle “cautele” poste in essere per prevenire i rischi prevedibili. Si tratta generalmente di cautele di tipo “organizzativo”. • La responsabilità sussiste tanto nella ipotesi di atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi quanto nella ipotesi di danni che gli alunni possano procurare a se stessi con la loro condotta. • La responsabilità viene meno allorché si provi che l'insegnante non ha potuto impedire il fatto e, quindi, si dimostri che lo stesso ha esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta e che nonostante l'adempimento di tale dovere il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (tra le tante Cass. Sez. III, 3 giugno 1993, n. 4945). 21 Il quadro normativo di riferimento Si ricorda, inoltre, che l’art. 10 del D. Lgs. 297/94, prevede come il Consiglio di Circolo e/o di Istituto delibera sull’adozione del Regolamento interno all’istituzione scolastica, prevedendo anche le concrete modalità per la vigilanza sugli alunni durante la giornata scolastica, ivi compresi l’ingresso e l’uscita da scuola (momenti particolari della vita scolastica). 22 Gli obblighi organizzativi Nello specifico, per il Dirigente scolastico l’art. 25 del D.lgs. n.165/2001 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell’ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un Regolamento di Istituto dall’Organo collegiale competente, il Consiglio d’Istituto, previsto dal D.Lgs. 297/94, art.10, lett. a. 23 Art. 61 della legge 312/1980 L’art. 61 della legge 312/80 ha ridotto di molto tale responsabilità prevedendo che essa sia limitata solo ai casi di dolo, cioè la volontà di far provocare il danno dall’alunno o l’assoluta inerzia per evitarlo pur potendolo, oppure ai casi di colpa grave, cioè negligenza totale nel controllo degli alunni. In tali casi, come in quelli di colpa lieve, esiste la responsabilità diretta dell’amministrazione scolastica; per tanto il danneggiato può chiamare in giudizio per il risarcimento del danno, direttamente l’amministrazione; qualora il danneggiato abbia iniziato la causa contro l’insegnante, questi ha diritto ad essere sostituito nel processo dall’amministrazione scolastica che, in caso di perdita e solo nei casi di dolo o colpa grave, può rivalersi nei confronti dell’insegnante. 24 Quanto alla responsabilità penale per fatti degli alunni è noto che essa è strettamente personale. Pertanto per fatti che possano qualificarsi come delitti o come contravvenzioni, punibili rispettivamente con la reclusione o la multa i primi e con l’arresto o l’ammenda i secondi, risponde direttamente l’alunno avanti al giudice ordinario se ha compiuto i sedici anni o davanti al Tribunale per i minori se ha compiuto i quattordici anni. Se l’alunno autore del fatto ha meno di quattordici anni, egli non è imputabile penalmente. In nessun caso di responsabilità penale o di non imputabilità degli alunni in custodia, risponde l’insegnante. 25 Il sistema delle responsabilità: gli obblighi contrattuali Gli allievi sono affidati agli insegnanti statali, di norma, tramite i provvedimenti adottati dai capi di istituto relativi all’assegnazione dei singoli docenti alle classi e alla predisposizione dell’orario di insegnamento articolato settimanalmente o in modo flessibile alla stregua, in particolare, delle norme connesse all’autonomia scolastica (art. 21 L. 59/1997 e gli artt. 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, DPR n. 275/1999) e della disciplina contrattuale (art.24, CCNL del 26.5.99). Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente (cfr. l’art. 41 e 42 , 5° c. del CCNL del 1995 e s.m.i.) e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l’assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell’orario di servizio), così come durante i cinque minuti precedenti l’inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni . 26 Obblighi del personale ATA Il personale ATA coadiuva i docenti nella sorveglianza degli alunni all’interno del reparto assegnato. La Tabella A – profili di area del personale ATA - allegata al CCNL prevede che: “….E‘ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, ….. di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti….” 27 La responsabilità della scuola Alla responsabilità del personale docente, peraltro, può accompagnarsi quella delle autorità scolastiche, qualora la mancata vigilanza derivi da carenze nel loro operato. I “precettori” in senso civilistico, dunque, non si liberano dalle responsabilità in esame se non dimostrano “in positivo” di aver adottato “in via preventiva” tutte le cautele idonee ad evitare le situazioni di pericolo favorevoli al verificarsi di fatti dannosi. (Regolamento, direttive, ordini di servizio, ecc.) Si è sinora fatto uso del termine alunni o minori. L’obbligo di vigilanza sugli allievi, però, non deve far ritenere che la responsabilità del personale scolastico possa estendersi senza limiti sino a comprendere situazioni che vedano coinvolti alunni maggiorenni. Il Fondamento delle responsabilità è la violazione dei doveri di vigilanza ed educazione che presuppongono la minore età degli allievi. 28 Il limite del «tempo» Sia che si applichi, quindi, l’art. 2048 C.C. o l’art. 2043 C.C., con l’affidamento degli alunni alla scuola, si attua il trasferimento degli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei minori, obblighi che restano “sospesi” per il periodo di tempo connesso appunto all’affidamento alla scuola. Permane, in ogni caso, la responsabilità della scuola per i fatti dannosi posti in essere da alunni maggiorenni, posto che l’obbligo di vigilanza e sorveglianza è dettato anche ai fini del mantenimento della disciplina. La responsabilità della scuola e del suo personale incontra, abbiamo detto, il limite della TEMPORALITA’. Per consolidata giurisprudenza, dunque, l’obbligo di sorveglianza si protrae per tutto il tempo in cui l’alunno è affidato alla scuola. Per essere chiari: dal momento dell’ingresso nei locali e/o pertinenze della scuola sino a quello dell’uscita, compreso il tempo del trasporto alunni casa/scuola e viceversa se organizzato dall’istituzione scolastica. 29 La responsabilità della scuola responsabilità dell’Amministrazione scolastica, poi, permane anche al di fuori dell’orario strettamente scolastico, se è stato consentito l’ingresso anticipato nella scuola o la sosta dopo la scuola. Nel lasso di tempo indicato, dunque, rientrerebbero i momenti di attività didattica e tutti gli altri momenti della vita scolastica: ricreazione, spostamenti da un locale all’altro della scuola, servizio mensa, uscite didattiche, viaggi d’istruzione, nonché in tutti i casi in cui alunni e gruppi di essi siano ai docenti espressamente affidati per svolgere ogni attività di insegnamento deliberata in sede di collegio, ecc. (vedi Cass. Civ., sentenza 1623 del 19/02/1994). • L’obbligo di vigilanza/sorveglianza è dell’Istituzione scolastica, e riguarda quindi (anche) la responsabilità del Dirigente Scolastico: tale responsabilità è relativa all’organizzazione di tale vigilanza, che deve essere realizzabile e concreta. Gli allievi, poi, come già rilevato, sono affidati ai docenti mediante i provvedimenti dei Dirigenti Scolastici relativi all’assegnazione dei docenti alle classi, ed alla predisposizione dell’orario di insegnamento. • Le 30 La responsabilità del personale Per evitare situazioni foriere di affermazioni di responsabilità da parte della Magistratura in capo ai DD.SS. ed al personale della scuola, si suggerisce sempre di evitare di impartire disposizioni generiche e prive di oggettive indicazioni organizzative. Potrebbe pertanto essere opportuno, prima di giungere a diramare circolari interne relative alla sorveglianza, coinvolgere gli organi collegiali, i genitori, ed anche il responsabile per la sicurezza nella scuola. 31 La responsabilità del personale Si deve rilevare, però, come oggi la scuola sia una realtà profondamente diversa dal passato, più legata al tessuto e all’organizzazione sociale. Per questo sarebbe in effetti auspicabile poter conciliare la funzione di custodia propria della scuola con la sua funzione più propriamente educativa e formativa del cittadino. Non dobbiamo allora dimenticare come la Suprema Corte abbia ritenuto che il cosiddetto dovere di vigilanza è da intendersi in senso non assoluto ma relativo. Il contenuto di tale obbligo, cioè, sarebbe inversamente proporzionale al grado di maturità degli alunni. 32 Il dovere di vigilanza Si ritiene, cioè che si debba correlare contenuto e modalità di esercizio del dovere in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli allievi, di modo che con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, il suo espletamento non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. 33 Le condizioni ambientali Criteri a cui riportarsi validamente per attuare un graduale allentamento dell’obbligo di vigilanza, pertanto, sono non solo l’età degli alunni ma (da quanto risulta da costante giurisprudenza) anche il livello di maturità, l’educazione del soggetto, la volontà del minore e soprattutto le condizioni ambientali della scuola. Nell’impartire indicazioni circa l’obbligo di sorveglianza, dunque, i DD.SS. dovrebbero specificare il contesto ambientale concreto, che potrebbe far ritenere indispensabili determinate modalità di rientro a casa. Esempi sono: a) l’ubicazione della scuola nel suo contesto socio-ambientale b) il traffico della zona; c) la lontananza da centri abitati limitrofi. 34 Le condizioni ambientali I contenuti dell’obbligo di vigilanza, dunque, devono ritenersi necessariamente correlati al contesto effettivo, che scaturisce dalle condizioni suesposte. La responsabilità connessa alla vigilanza, dunque, deve ritenersi una componente della complessa relazione anche giuridica tra famiglia e scuola; in questo senso, dunque, la responsabilità del personale della scuola – eccetto i casi di accertato dolo e/o colpa grave – deve ritenersi di tipo contrattuale. L’iscrizione a scuola degli alunni da parte delle famiglie comporta la stipula di un contratto, anche se di valenza educativa. Sarà dunque compito del Giudice valutare se il concreto evento dannoso sia determinato da causa imputabile alla scuola, mentre la scuola dal canto suo (D.S. e docenti) dovrà dimostrare: 1. coerenza educativa 2. coerenza organizzativa (così Cass. Sez. Unite n. 9346 del 27.06.03) 35 Il caso del «rientro» da scuola Come da più parti segnalato è anche opportuno tenere nel debito conto le trasformazioni sociali intervenute in tempi recenti, laddove i minori godono di spazi più ampi di autonomia. In particolare ci si riferisce al tema, oggetto di numerose richieste di precisazioni, dell’uscita da scuola. Come da parere dell’Avvocatura dello Stato, infatti, in nessun caso la scuola può accettare dichiarazioni “liberatorie” che autorizzino il minore a rientrare da solo a casa, essendo in realtà sempre necessario individuare un adulto autorizzato quale accompagnatore. Gli atti impropriamente definiti “liberatorie”, infatti, non hanno alcuna valenza giuridica in sede di accertamento di responsabilità di carattere penale. 36 Il caso del «rientro» da scuola Nel caso più normale di famiglie che consentono al figlio il rientro a casa da solo, dunque, non può ritenersi ragionevolmente sussistente una volontà di abbandono, quanto piuttosto la volontà di consentire il pieno sviluppo della personalità del minore. Allo stesso modo, pertanto, dalla situazione suddescritta non potrebbe farsi discendere l’eventuale accusa di esercizio “trascurato” o negligente della potestà genitoriale. Solo nel caso in cui la scuola rilevi ricorrenti e gravi episodi di esercizio trascurato dei doveri dei genitori e si evidenzino altri indicatori di disagio, infatti, grava sul D.S. l’obbligo di segnalazione del caso al competente Tribunale dei Minori. 37 Cosa fare in concreto? Da quanto sin qui esposto discendono le seguenti considerazioni conclusive: • il D.S. non può apoditticamente rifiutare una dichiarazione liberatoria dei genitori. Tale rifiuto, infatti, andrebbe motivato. Possono invece essere rappresentate alle famiglie specifiche motivazioni, legate sempre al compito educativo della scuola, proponendo alle famiglie interessate di realizzare insieme una valutazione del contesto specifico, di cui ho detto più sopra. • affrontando poi la problematica in esame in sede di riunioni collegiali, potrebbe rivelarsi opportuno predisporre una modulistica relativa alle dichiarazioni “liberatorie” che renda più chiaro e coerente il senso della scelta operata dalla famiglia. • le formule usate di solito, ad esempio “libera o solleva da ogni responsabilità” sono infatti prive di fondamento giuridico perché, come dimostrato più sopra, la responsabilità relativa alla sorveglianza permane comunque in capo alla scuola. 38 La cd. Liberatoria Anche in tali casi, infatti, le dichiarazioni latu senso liberatorie non hanno (e non possono avere) valore giuridico di sgravio dalle responsabilità della scuola in ordine alla vigilanza. Nelle autorizzazioni rilasciate dalle famiglie, dunque, deve trasparire l’assunzione della responsabilità educativa insieme alla scuola e la collaborazione scuola famiglia. Possono ricavarsi indicazioni circa la migliore gestione delle situazioni in parola anche dall’esame della giurisprudenza più recente. Ad esempio, la Cass. Sez. III n. 4359/04, ha ritenuto che, nel caso di accompagnamento studenti con scuolabus, il fatto che l’accompagnamento del minore dalla fermata a casa competa ai genitori non scrimina da responsabilità gli addetti al servizio di trasporto i quali rilevino che nessuno dei familiari è presente alla fermata dello scuolabus. In tal caso, infatti, rimane a carico di tali addetti l’onere di adottare le cautele necessarie a garantire l’incolumità dei minori in relazione alla concrete circostanze di tempo e luogo. 39 La cd. Liberatoria Simili autorizzazioni, infatti, lungi dal costituire causa esimente la responsabilità dell'Amministrazione scolastica per le lesioni eventualmente subite dall'alunno dopo l'uscita da scuola, possono costituire avallo e prova della consapevolezza da parte dell'istituto e dei suoi organi di detta modalità di "uscita" da scuola degli allievi, con la conseguenza di risolversi sul piano probatorio di un eventuale giudizio risarcitorio in una ammissione implicita della omissione di vigilanza sugli stessi. Relativamente al soggetto cui riaffidare gli alunni all'uscita da scuola, si è già accennato a come esso debba essere maggiorenne. Ne consegue ulteriormente che l'istituzione scolastica che trasferisse la vigilanza sui minori dai propri docenti a soggetto minorenne, quand'anche questo corrispondesse a precise disposizioni date dai genitori, verrebbe meno al proprio obbligo di evitare situazioni potenzialmente pregiudizievoli per il minore. 40 Cosa fare in concreto? quindi valutarsi l’opportunità che i genitori interessati compilassero un modulo dal quale si evinca: la valutazione del livello di maturità del figlio; l’ubicazione della scuola rispetto all’abitazione; la valutazione del percorso da compiere; l’effettuata verifica che il minore sia in grado di compierlo da solo. • dal medesimo modulo dovrà trasparire l’assicurazione della famiglia alla scuola che si è provveduto alla necessaria educazione comportamentale del minore e che pertanto il medesimo è autorizzato al rientro a casa da solo, oppure alla partecipazione ai progetti attivati dalla scuola. • anche la modulistica relativa alla partecipazione ad uscite didattiche e/o a viaggi di istruzione potrebbe essere rivista nella stessa ottica. • Potrebbe 41 Cosa fare in concreto? La prova liberatoria è rintracciabile nelle cautele poste in essere per prevenire i rischi prevedibili, non in generiche “liberatorie” firmate dai genitori. Come già accennato si tratta di cautele di tipo organizzativo, che devono essere conosciute e seguite da tutti gli operatori scolastici, ma devono essere soprattutto condivise con i genitori. In particolare per l’uscita da scuola e i rischi connessi al rientro a casa di alunni non accompagnati vanno considerati alcuni fattori sui quali basare le scelte organizzative per mettere in atto le cautele: l’età, il contesto territoriale e quello ambientale, oltre alla presenza di interventi specifici di tipo educativo (i vari progetti pedibus, a scuola in bici, ecc.). Una dichiarazione di conoscenza da parte dei genitori di come la scuola ha organizzato questo particolare momento, oltre ad avere un ruolo giuridico, assolve anche ad una funzione educativa. Stesse attenzioni vanno riservate a quelle attività che possono essere più esposte a rischi, come gli intervalli, le gite e l’attività in palestra. Per quanto riguarda altri casi, sottoposti dai dirigenti scolastici presenti, come il nuoto o la presenza di esperti esterni, l’attenzione deve essere posta alla formulazione di contratti e convenzioni con gli enti esterni da cui dipendono le attività. Devono infatti essere chiaramente esplicitate le modalità di intervento anche per quanto riguarda la prevenzione di eventuali rischi e le modalità di sorveglianza. 42 Cosa fare in concreto? Ciò, pur essendo ben evidente come in certi contesti territoriali (piccoli centri urbani) e sociali (contesti familiari con genitori entrambi “lavoratori” per periodi di tempo giornalieri superiori a quelli coincidenti con l’attività scolastica) il fenomeno del rientro a casa “da soli” degli alunni sia tanto diffuso quanto ineliminabile. L’istituto scolastico si trova così di fronte alla necessità di contemperare le esigenze delle famiglie con l’obbligo di rispettare il dovere di vigilanza sugli alunni (al fine precipuo di tutelare l’integrità fisica degli alunni ed a quello concorrente di non esporre l’amministrazione scolastica al rischio di responsabilità risarcitoria. Al riguardo, sul piano giuridico, può ritenersi discriminante e congruo (e, quindi, difendibile anche sull'eventuale terreno giudiziario) un atteggiamento degli organi dell'istituto scolastico che, seppure non idoneo a risolvere il problema in via definitiva, passi attraverso: a) la formale esplicitazione (attraverso, ad esempio, circolari alle famiglie) della non accettazione da parte della scuola dì autorizzazioni all'uscita degli alunni non accompagnati; 43 Cosa fare in concreto? b) la richiesta ai genitori della formale e nominativa indicazione di soggetti (maggiorenni) cui "delegare" l'attività di "ritiro" degli alunni da scuola (comprendendo ovviamente anche i genitori di compagni dì classe); c) il coinvolgimento della amministrazione locale ove possibile, al fine della più idonea organizzazione del servizio di trasporto scolastico; d) la previsione e gestione di attività didattiche o ricreative complementari od integrative, che possono essere offerte anche al fine che ne occupa, oppure di servizi di semplice e più limitata post-accoglienza degli alunni. 44 Casistica • Alcuni esempi: se il docente ritiene, valutate le circostanze concrete, che la situazione non sia del tutto priva di rischi, non deve allontanarsi per recarsi in altra diversa classe, anche nel caso in cui il collega sia in ritardo. Ciò perché, contemperato il rischio di incidente sulla didattica con quello incidente sull’incolumità degli alunni, quest’ultimo deve ritenersi prevalente nell’attenzione dell’amm.ne scolastica. • Analogo comportamento dovrebbe mantenersi nel caso in cui il docente avesse terminato il proprio orario di servizio. Valutato il caso, il docente dovrebbe trattenersi a scuola sino a segnalare la situazione (assenza del collega o del genitore) all’amm.ne e permettere alla medesima di provvedere al riguardo. 45 Casistica A titolo esemplificativo, si può rilevare che, se il docente, valutate le circostanze concrete (età degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità, presenza o meno di alunni portatori di handicap, caratteristiche ambientali, ecc.) ritiene che la situazione non sia del tutto priva di rischi, non deve allontanarsi per recarsi in un’altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell’insegnante a cui dovrebbe passare "in consegna " gli alunni. Dinanzi all’alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell’incolumità personale dei minori, non può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano della didattica ed il possibile verificarsi di situazioni «paralizzanti», ove due o più insegnanti, si attendano a vicenda. 46 Casistica • Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso in cui il docente avesse cessato il suo orario di servizio e non sarebbe quindi contrattualmente obbligato a trattenersi nell’istituto scolastico. Anche in questa ipotesi, la vigilanza sull’incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il tempo necessario a rendere nota la situazione all’amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere ad organizzare l’affidamento dei minori ad altri docenti a disposizione o, in mancanza, di predisporre la sorveglianza su di essi con altri mezzi ritenuti idonei (tra quelli più ricorrenti, la divisione della classe "scoperta" in piccoli gruppi ripartiti tra più classi). • Al contrario, il ritardo, anche non comunicato, o l’assenza dell’insegnante a cui avrebbe dovuto essere affidata la classe, non costituisce fonte di responsabilità per il docente, perché è "compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale (anche ausiliario) nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante" (Cfr. Corte dei Conti, Sez. I, 26 marzo 1992 n. 86, in Riv. Corte conti, 1992, fasc. 2, 93). • 47 Casistica Per quanto riguarda l’intervallo, la giurisprudenza contabile ha recentemente confermato la sussistenza della responsabilità "del professore per colpa grave in vigilando per il danno derivante all’amministrazione scolastica dall’incidente occorso ad un alunno durante la ricreazione "(cfr. Corte dei Conti, Reg. Piemonte 11 ottobre 1999 n.1590, in Riv. Corte conti, 2000, fasc. 1, 107; nella fattispecie l’alunno giocava con i compagni al "lancio del cancellino"). Si ritiene pertanto comportamento prudente, sotto la soglia dei quattordici anni, non allontanarsi dalla classe "affidata" o dal luogo assegnato per l’effettuazione della vigilanza sugli alunni. 48 Culpa in educando In particolare, “i genitori di un minore autore di un illecito aquiliano sono liberati da responsabilità ove dimostrino di aver impartito al figlio un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità. A tale fine non rileva il fatto che il figlio sia quasi diciottenne al momento del fatto, in quanto l’art. 2048, comma 1, cod. civ., si riferisce al figlio comunque minorenne verso il quale sussiste il dovere inderogabile ex art. 147 cod. civ. di svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e di protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito” (Cass. civ. - Sez. III - Sent. 22/04/2009 n. 9556). 49 Culpa in educando La pronuncia della Cass. civ. - Sez. III - Sent. 20/04/2007 n. 9509, evidenzia, in particolare, come “i genitori di un minore autore di un fatto illecito, al fine dell’esonero dalla loro responsabilità, devono offrire la prova liberatoria richiesta dall’art. 2048 cod. civ. e, cioè, di non aver potuto impedire il fatto. Tale prova si concretizza normalmente nella dimostrazione di aver impartito al minore un’educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari, nonché di aver esercitato sul medesimo una vigilanza adeguata all’età”. 50 Culpa in vigilando E’ stata ritenuta superata la presunzione di responsabilità per culpa in vigilando, nel caso di una bambina impegnata in un gioco adeguato all’età, in un luogo privo di pericoli ed in presenza dell’insegnante (Trib. Bologna – Sez. III – Sent. 13/11/2003 N. 5319). Ugualmente assolta la prova liberatoria nel caso di incidente che si verificava malgrado la vigile presenza dell’insegnante e l’ordinata modalità di effettuazione del rientro degli allievi verso la classe, modalità che evocava un contesto di assoluta normalità e che, ad avviso del giudicante non ha consentito di apprezzare profili di inadeguata sorveglianza e/o di inadeguata percezione di una situazione di possibile rischio da prevenire (Trib. Milano – Sez. X – Sent. 24/02/2003 n. 2287). 51 Responsabilità solidale “nel procedimento di responsabilità civile promosso per il risarcimento dei danni cagionati dall’allievo minorenne ad un compagno nel corso di una lezione, possono essere convenuti in giudizio sia i genitori dell’autore del danno, a titolo di "culpa in educando” ex art. 2048 comma 1 c.c., sia il Ministero della pubblica istruzione per il fatto dannoso del dipendente responsabile a titolo di "culpa in vigilando” (..) di talché i convenuti rispondono in via solidale ex art. 2055 c.c. del fatto illecito del minore (..)” (Cass. civ. – Sez. III – Sent. 21/09/2000 n. 12501). 52 Responsabilità solidale Parallelamente è stato ritenuto imputabile a culpa in educando dei genitori e concorrentemente a culpa in vigilando della scuola il danno provocato da un minore che, uscito dall’edificio scolastico durante l’orario di lezione, aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il “patentino”, malgrado la scuola fosse riuscita a provare in giudizio che ciò era vietato e che vi fosse un controllo alle uscite per garantire il rispetto del divieto (Cass. civ. – Sez. III – Sent..26/11/1998 n. 11984 già citata). 53 Obblighi a carico dei docenti Oltre alla informazione illustrate ed a quant'altro previsto dalle norme vigenti, si ricorda che i docenti devono (in ogni caso): - trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, nel caso in cui l'insegnante non vada a prelevare all'ingresso i propri alunni; - assistere all'ingresso ed all'uscita dalla scuola i propri alunni; - essere presenti in aula sin dall'inizio del tempo di lezione; - impiegare i tempi strettamente necessari per gli spostamenti da un'aula all'altra, evitando soste ingiustificate; - verificare, durante il cambio dell'ora e nella eventualità che la porta dell'aula fosse ancora chiusa, la presenza del collega all'interno del locale; 54 Obblighi a carico dei docenti - comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico/preposto il ritardo o l'assenza; - accompagnare e sorvegliare le rispettive classi in occasione di tutti gli spostamenti necessari; - allontanarsi dalla classe solo per cause di forza maggiore e disporre, in tali caso, l'affidamento degli alunni alla sorveglianza del personale ausiliario o di altro docente; - fermarsi nell'aula fino al termine delle lezioni, evitando le uscite anticipate degli alunni; - educare gli alunni alla cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo su cui possono ricadere gli effetti delle azioni che potrebbero determinare eventi lesivi o danni; - intervenire sin dall'inizio sulle situazioni che possano comportare condizioni di rischio (es.: infastidire il compagno di banco; togliere la sedia; mettere lo sgambetto; ecc); - informare tempestivamente il Dirigente scolastico nel caso dovessero verificarsi infortuni agli alunni o a loro stessi. 55 In conclusione….. In conclusione I casi richiamati e i relativi orientamenti giurisprudenziali permettono di cogliere con chiarezza come nel processo di crescita del minore assuma rilievo una vera e propria corresponsabilità educativo-formativa dei genitori e della scuola, i quali sono chiamati non solo ad una indispensabile attività di vigilanza e controllo, ma anche e soprattutto ad una comunicazione e collaborazione reciproca e costante che consenta nel modo migliore di perseguire e conseguire congiuntamente i comuni obiettivi educativi. 56 In conclusione……Buona fortuna!!!!!