Comments
Description
Transcript
FRUIZIONE 6 GIORNI DI FERIE PER MOTIVI
Segreteria Provinciale di Frosinone Frosinone 21 marzo 2014 DOCENTI: FRUIZIONE 6 GIORNI DI FERIE PER MOTIVI PERSONALI - CHIARIMENTI Giungono richieste di chiarimento circa la possibilità del personale docente scolastico di usufruire durante i periodi di attività didattica di sei giorni di ferie per motivi personali CON ONERI AGGIUNTIVI. A tal proposito occorre precisare che la normativa vigente, è chiara nel disciplinare l’istituto in questione. Infatti, come è noto, l’art. 13 del CCNL del comparto scuola, rubricato “Ferie” al comma 9 prevede che “le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la restante parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2” L’art. 15 del contratto, rubricato “Permessi retribuiti”, disciplinando tale diverso istituto, prevede che “il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retributivo per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”. E’ chiaro che i due articoli, disciplinano due differenti istituti ognuno caratterizzato da proprie peculiarità. I sei giorni di ferie ex. Art. 13 possono essere fruiti nel corso dell’anno scolastico a condizione che non si determinino oneri aggiuntivi; i sei giorni ex art. 15, a prescindere da tale condizione. Di recente la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) è intervenuta modificando in parte la disciplina relativa alla fruizione delle ferie. In particolare, l’art. 1, comma 54, ha previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Tale articolo, nella prima parte modifica chiaramente la normativa previgente, disponendo che le ferie si fruiscono durante i giorni di sospensione delle lezioni e non più delle attività didattiche; nella seconda parte, invece, riprende esattamente quanto già disposto dall’art. 13 del CCNL nella parte. La modifica apportata, tuttavia, non interferisce minimamente con il combinato disposto dell’articolo 13, comma 9, e dell’articolo 15, comma 2. Infatti i giorni di ferie utilizzati come permessi retribuiti non trovano limite nel periodo di fruizione: una volta richiesti a tale titolo, infatti, non costituiscono più giorni di ferie ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti. Ogni tesi contraria sarebbe priva di fondamento giuridico nonché logico. I due istituti, sono e vanno tenuti distinti. Distinti sono gli articoli di riferimento e diversa è la norma che li disciplina. E’ quindi evidente che mentre l’istituto delle ferie risulta ad oggi essere stato modificato, nulla cambia per quanto attiene alla fruizione dei sei giorni di ferie ex art. 15 come permessi retribuiti. Pertanto qualsiasi limitazione si intenda porre all’utilizzazione dei sei giorni in questione risulta assolutamente illegittima. Il Segretario Provinciale CislScuola Frosinone Da affiggere all'Albo Sindacale della Scuola, ai sensi dell'art. 25 dell20a l e g g e n . 3 0 0 d e l 2 0 / 5 / 1 9 7 0 Via Marco Tullio Ciceron e, 70 03100 Frosinone Tel. 0775/871816 Fax 0775/872372 [email protected] www.cislscuolafrosinone.it