...

circolare-59-giustificazione assenze sup a 6 giorni

by user

on
Category: Documents
26

views

Report

Comments

Transcript

circolare-59-giustificazione assenze sup a 6 giorni
Via Liguria 9 - 09127 - CAGLIARI- tel. 070-490337 / fax 070-480970
Via Brianza: tel. 070-290697
Sito Web <http://www.liceo-pacinotti.it>
e-mail: [email protected] pec [email protected]
CIRCOLARE N. 59
Cagliari, 6 Ottobre 2015
Agli studenti e loro famiglie
Ai Docenti
E p.c. Al personale Amministrativo
Al Direttore SGA
OGGETTO:
Giustificazione assenze superiori ai cinque giorni
Pervengono numerose richieste, da parte dei docenti e dei genitori in merito alla presentazione di
certificazione medica da parte dell’alunno dopo un’assenza per malattia per più di cinque giorni. La
normativa (art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967) dispone infatti che “l’alunno che sia rimasto
assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico
Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell’Istituto di
una dichiarazione del Medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza”.
Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al sesto giorno non
è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al settimo giorno dall’inizio della
malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno comprese anche le festività e le
giornate prefestive (se non sono previste lezioni) intercorrenti fra due giorni di assenza presumendosi
la permanenza dello stato morboso nei giorni festivi (o di vacanza) intercorrenti tra i due giorni di
assenza.
Circa l’obbligo della presentazione del certificato medico al rientro a scuola dopo un’assenza per più di
cinque giorni si rileva tuttavia che una linea scaturita da un accordo Stato /regioni del 9 febbraio 2006,
che recepiva un documento di un gruppo di lavoro misto Ministero della salute/regioni mirante alla
“semplificazione delle procedure relative ad autorizzazioni e idoneità sanitarie”, prevedeva il
superamento dell’obbligo fissato dal citato D.P.R. 1518/67.
Tale linea ha trovato applicazione solo in alcune regioni italiane (Lombardia e Liguria).
La sentenza ha valore regionale ma costituisce un precedente importante, fa "giurisprudenza" come
dicono gli addetti ai lavori, per i possibili prossimi pronunciamenti avanzati da altre amministrazioni
sparse in tutta Italia.
Pertanto per questo tipo di assenze è indispensabile presentare il certificato medico.
Se l’assenza non è dovuta a malattia e i genitori anticipano la causa dell’assenza (settimana bianca,
viaggio, motivi familiari ecc.) per periodi superiori a 5 giorni con autocertificazione (amministrativa, non
sanitaria) resa dall'avente titolo ( genitore di minore o esercente patria potestà) ai sensi del Dpr
2010/98 n.403, che escluda l’ intervento di una malattia durante l'assenza, è facoltà della Scuola
riammettere l'alunno senza certificazione medica .
In pratica appare non solo lecito ma dovuto riammettere l'alunno assente dal 6° giorno senza
certificazione medica e con dichiarazione, resa nei modi rituali, attestante che l'assenza è dovuta ad
altra causa non di tipo sanitario.
La circolare è anche pubblicata sul sito istituzionale:
http://www.liceo-pacinotti.it
Il Dirigente Scolastico
Valentina Savona
Fly UP