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Diapositiva 1 - Cisl Funzione Pubblica del Trentino

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Diapositiva 1 - Cisl Funzione Pubblica del Trentino
Incontro delegati FP
23 maggio 2014
Appunti sulla Riforma Monti
Christian Perini
Responsabile Regionale INAS CISL
….. dal 2012
Pro rata dal 2012
quota di pensione per anzianità contributive dal 2012
in poi è calcolata con il sistema contributivo. Quindi
dal 2012 le pensioni saranno calcolate soltanto con il
sistema misto o con quello contributivo
2
….. dal 2012

Decorrenza della pensione
Soppressione regime delle
decorrenze mobili
per chi matura requisiti
dal 2012 in poi
3
….. dal 2012
Per chi matura i requisiti dall’1.1.2012 in poi, sia nel
sistema misto che nel sistema contributivo ci saranno
solo due tipi di pensione:
Pensione di
vecchiaia
Pensione
anticipata
4
….. dal 2012
La legge di riforma introduce il meccanismo
dell’adeguamento dei requisiti pensionistici, sia per
Pensione di Vecchiaia sia per la Pensione Anticipata, in
relazione alla modifica della speranza di vita degli
italiani
5
….. dal 2012
Adeguamento relativo all’incremento della speranza
di vita dall’1.1.2013 (L.122/11) si applica:
A) ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti
pensionistici
B) al requisito contributivo per la pensione anticipata
6
….. dal 2012
Adeguamento con cadenza triennale fino all’anno 2021
2013
2016
2019
2021
Adeguamento con cadenza biennale dall’anno 2021
7
….. dal 2012
2013
2016
2019
2021
+ 3 mesi
+ 4 mesi
+ 4 mesi
+ 4 mesi
8
Pensione Vecchiaia
Uomini e Donne Pubblico Impiego (iscritte INPDAP)
Data maturazione requisiti
Requisiti anagrafici e contributivi
Dall’1.1.2012
66 anni – 20 anni ctb
Dall’1.1.2013 al 31.12.2015
66 anni e 3 mesi età – 20 anni ctb

Per i requisiti anagrafici:



a partire dal 2016 è previsto un adeguamento triennale di ulteriori
4 mesi
dal 2019 è previsto un adeguamento biennale di ulteriori 4 mesi
dal 2021 è previsto un adeguamento di 3 mesi
9
Pensione Vecchiaia dal 2021
Pensione di vecchiaia
Uomini e donne in pensione con decorrenza dal 2021:
almeno 67 anni di età
Se tale età non sarà raggiunta con l’adeguamento alla
speranza di vita, la stessa sarà comunque stabilita, per
effetto di un decreto direttoriale
da emanarsi entro il 31.12.2019
Il suddetto incremento continua ad operare anche
successivamente
10
Pensione Vecchiaia
Ulteriore requisito per i soli assicurati dall’1.1.1996 in poi
(sistema contributivo puro)
IMPORTO DELLA PENSIONE non inferiore ad 1,5 volte assegno sociale
per l’anno 2012.
Si prescinde da tale requisito al compimento dei 70 anni di età, con
almeno 5 anni di ctb effettivi (anche per i 70 anni occorre tener
conto degli adeguamenti alla speranza di vita).
Tale importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione
media quinquennale del PIL: non può mai essere inferiore all’1,5.
11
Pensione Anticipata
Data
maturazione
requisiti
Requisiti donne
Requisiti uomini
2012
41 anni ctb + 1 mese
42 anni di ctb + 1 mese
2013
41 anni ctb + 5 mesi
42 anni ctb + 5 mesi
41 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi
42 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi
41 anni ctb + 6 mesi
42 anni ctb + 6 mesi
41 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi
42 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi
2015
41 anni ctb + 6 mesi
42 anni ctb + 6 mesi
2016
41 anni ctb + 10 mesi
42 anni ctb + 10 mesi
41 anni ctb + 6 mesi + 4 mesi
42 anni ctb + 6 mesi + 4 mesi
2014
Pensione Anticipata
Pensione anticipata nel sistema contributivo puro
(soltanto per chi ha il primo contributo dal 1996 in poi)
Data maturazione requisiti
Requisiti
 Almeno 20 anni di contributi
Dal 1.1.2012
 Almeno 63 anni di età
 Importo non inferiore a 2,8
volte A.S.
Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti
all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013)
13
rispetto
Penalizzazioni
Penalizzazioni sull’importo della Pensione Anticipata
• Almeno 62 anni di età = NO RIDUZIONE
• Prima del 62° anno di età = sulla quota di pensione relativa alle
anzianità contributive maturate ante 1° gennaio 2012 per ogni anno di
anticipo rispetto ai 62 anni si applica una RIDUZIONE:
• dell’1% (con età compresa tra i 60 e i 62 anni)
• del 2% (con età inferiore ai 60 anni)
La riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi effettivi, se
l’anticipo è inferiore all’anno
14
Penalizzazioni
57
anni
58
anni
2%
59
anni
2%
60
anni
2%
10%
61
anni
1%
62
anni
1%
Penalizzazioni
I periodi di lavoro per i quali non vi è stato svolgimetno
dell’attività lavorativa influiscono sulla determinazione della
penalizzazione.
I periodi assimilabili al lavoro dipendente, per i quali non si
applica la penalizzazione , sono:
CASSA INTEGRAZIONE
MALATTIA
SERVIZIO MILITARE
CONGEDO DI MATERNITA’ E PARENTALE
CONGEDI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92
ASSENZE PER DONAZIONE SANGUE
Penalizzazioni
Alcuni esempi di assenze che determinano l’applicazione delle
penalizzazioni:
CONGEDO MATRIMONIALE
PERMESSI PER LUTTO
CONGEDO STUDIO
ASSENZE CONTRATTUALI PER MOTIVI VARI
MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE
Penalizzazioni
Al fine di NON applicare le penalizzazione è necessario lavorare,
oltre il requisito contributivo, pari al numero di giorni delle
assenze utili alla penalizzazione
- Esempio Accesso Pensione Anticipata all’età di 58 anni al 1° marzo 2014
Usufruito nella carriera lavorativa di 15 giorni di congedo
matrimoniale
Accedendo a pensione con la data del 16 marzo 2014 l’INPS (ex
INPDAP) non applicherà la decuratazione %
Deroghe
Soggetti derogati dalla nuova disciplina:
A) Coloro che hanno maturato i requisiti entro il
31.12.11: norma di salvaguardia – possibilità di
certificazione del diritto
B) Donne optanti ex L.243/04
20
Donne optanti ex L.243/04
Possono optare per la
liquidazione della
Pensione con il Sistema Contributivo,
tutte le donne che maturano la finestra di pensione
entro e non oltre il 31 dicembre 2015
21
Donne optanti ex L.243/04
In caso di Opzione al sistema Contributivo si
applicano:
A) Le finestre mobili
B) Incremento dell’età anagrafica in relazione
all’aspettativa di vita
22
Donne optanti ex L.243/04
57 anni età e 35 di contributi
57 anni e 3 mesi di età (dal 2013)
e 35 anni di contributi
+ 12 mesi di finestra mobile
23
Donne optanti ex L.243/04
- Esempio DONNA nata il 12.09.1957 e
35 anni di contributi alla data del 31 luglio 2014
57 anni e 3 mesi al 12.12.2014 + 12 mesi di finestra
= 12 dicembre 2015
DECORRENZA PENSIONE 13 dicembre 2015
(ante 31/12/2015)
24
TOTALIZZAZIONE
DAL 2012 (art.24, c.19)

Dal 1° gennaio 2012

Abolito il requisito minimo di durata (tre anni
di iscrizione in ciascuna gestione)
25
I TRATTAMENTI
DI FINE
SERVIZIO
{
Nel Pubblico Impiego
 indennità di buonuscita (TFS)
 indennità premio di fine servizio (TFS)
 indennità di anzianità (TFS)
 trattamento di fine rapporto (TFR)
TRATTAMENTI DI FINE
SERVIZIO
trattamento di fine servizio L.
122/10
Il trattamento di fine servizio o di TFR per i pubblici dipendenti (indennità
di buonuscita, indennità premio di fine servizio, trattamento di fine
rapporto) e ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum, che
si consegue a seguito di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, è
erogato a decorrere dal 1° dicembre 2010:
Un unico
importo
annuale
Prestazione
pari o
inferiore a
90.000 €
Due importi annuali
Prestazione superiore a
90.000 € ma inferiore a
150.000 €
Primo importo annuale
pari a 90.000 € secondo importo
annuale pari al residuo
Tre importi annuali
Prestazione pari o superiore a
150.000 €
Primo importo annuale pari a
90.000 € - secondo importo
annuale pari a 60.000 € - terzo
importo annuale pari al residuo
N.B.: l’ammontare complessivo della prestazione deve essere considerato al lordo delle
relative trattenute fiscali
trattamento di fine servizio L.
122/10
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente, in
materia di determinazione della prima scadenza utile per il
riconoscimento delle prestazioni:
primo importo annuale
secondo importo dopo dodici mesi
terzo importo dopo ventiquattro mesi dal riconoscimento
del primo importo
Queste disposizioni non si applicano a:
 coloro che sono collocati a riposo d’ufficio per limiti
di età entro la data del 30 novembre 2010;
 coloro che cessano dal servizio sempre entro la data
del 30 novembre 2010, ma a seguito di domande
presentate e "prese d’atto" prima della data di
entrata in vigore del decreto.
trattamento di fine servizio (art.
12, commi 8 - 9)
A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i pubblici dipendenti
in regime di TFS il trattamento di fine servizio si calcola
secondo le norme previste per il TFR
Passaggio da TFS a TFR in
relazione alle modalità di calcolo
A decorrere dal 1° gennaio 2011, i dipendenti
pubblici attualmente in regime di TFS, all’atto della
cessazione dal servizio, avranno diritto ad un unico
trattamento formato da due quote (calcolo prorata)
Anzianità maturata
fino al 31/12/2010
calcolata secondo le
regole
del TFS
Anzianità maturata
dal 01/01/2011
fino alla cessazione
dal servizio
calcolata secondo le
regole del TFR
Passaggio da TFS a TFR in
relazione alle modalità di calcolo
La disposizione non cambia la natura delle prestazioni,
che rimangono trattamenti di fine servizio.
Le voci retributive utilizzate per il calcolo della seconda quota,
restano le stesse utilizzate per il calcolo del TFS.
Anche per la seconda quota, rimangono confermati i
contributi di finanziamento a carico del lavoratore e
del datore di lavoro.
L’importo lordo complessivo delle due quote sarà soggetto al
trattamento fiscale previsto per il TFS
Trattamenti di fine servizio D.L.
138/11
Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine
servizio
fino al 31/12/2011.
NUOVE
Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti
superiori
a 90.000€
VECCHIE
DISPOSIZIONI
DISPOSIZIONI
(D.L. 138/2011 e
L. 214/11)
PENSIONE DI VECCHIAIA
105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
9 mesi
(6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE DI ANZIANITA’
9 mesi
(6 mesi + 3 mesi)
27 mesi
(24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO
105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
9 mesi
(6 mesi + 3 mesi)
PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA
ANZIANITA’
105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
9 mesi
(6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE INABILITA’
105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
PENSIONE REVERSIBILITA’/INDIRETTA
105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
Per chi matura i requisiti dal 13/08/2011.
Scuola: non si applica a chi matura i requisiti entro il 31/12/2011
Trattamenti di fine servizio D.L.
138/11
Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine
servizio
dal 01/01/2012.
Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a 90.000€
NUOVE DISPOSIZIONI
(L. 214/11)
PENSIONE DI VECCHIAIA
9 mesi
(6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE DI ANZIANITA’ / ANTICIPATA
27 mesi
(24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO (40 anni)
27 mesi
(24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE INABILITA’
105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
PENSIONE REVERSIBILITA’/INDIRETTA
105 giorni
(15 giorni + 90 giorni)
Per chi matura i requisiti dal 01/01/2012 in quanto viene meno la possibilità di conseguire il diritto
a pensione con 40 anni di servizio.
CAUSA DI SERVIZIO, EQUO
INDENNIZZO E PENSIONE
PRIVILEGIATA
{
Nel Pubblico Impiego
Causa di servizio
36
DPR
29.10.2001,
n. 461
e L.
133/08ai
A decorrere
dal 1 gennaio
2009, per
i dipendenti

quali viene riconosciuta una malattia dipendente da
causa di servizio, ascrivibile ad una delle categorie
della Tabella A annessa al DPR n.834/1981, sarà
erogato esclusivamente l’equo indennizzo.

Vengono aboliti tutti i benefici economici aggiuntivi
previsti dalle norme previgenti.
 2,50% per infermità ascritte alle prime 6 categorie
 1,25% per le infermità ascritte alla 7° e 8°
categoria
Causa di servizio
37
L. 214/11

Sono abrogati gli istituti relativi all’accertamento:

della dipendenza dell’infermità da causa di servizio,

del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,

dell’equo indennizzo,

della pensione privilegiata.

ESCLUSIONI
I predetti istituti rimangono in vigore esclusivamente per il
personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, pubblico
soccorso e vigili del fuoco.
Causa di servizio
38
L. 214/11
La disposizione che prevede l’abrogazione degli
istituti per l’accertamento della causa di servizio,
dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata
non si applica
ai procedimenti in corso alla data del 6 dicembre
2011, nonché ai procedimenti per i quali, alla stessa
data, non sia ancora scaduto il termine per la
presentazione della domanda.
Causa di servizio
39
L. 214/11
Causa di servizio
Se l’evento che ha determinato
l’insorgenza dell’infermità o
l’avvenuta conoscenza della stessa
si è verificato entro il 5 dicembre
2011, i sei mesi decorrono dalla data
dell’evento (causa di servizio/equo
indennizzo).
Sono tutelati i fatti di servizio
occorsi entro i sei mesi dalla data di
pubblicazione del decreto purché la
relativa domanda venga presentata
nel rispetto del termine di
decadenza dal verificarsi
dall’evento o dalla sua conoscenza.
Pensione
privilegiata
Lo stesso vale anche per la pensione
privilegiata il cui termine massimo
per la presentazione della relativa
domanda è di cinque anni (nessuno
per lo Stato se è già avvenuto un
precedente riconoscimento di causa
di servizio) dalla cessazione dal
servizio.
L’istituto della pensione privilegiata
rimane in vigore in tutti i casi per i
quali, alla data del 5 dicembre 2011,
non sia scaduto il termine
quinquennale per la presentazione
delle domande.
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