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vicende quote società personali
Le vicende della quota nelle società personali A causa dell’ INTUITUS PERSONAE, nelle società di persone le variazioni nella composizione soggettiva della compagine sociale sono apprezzate come vere e proprie modificazioni del contratto sociale e quindi di regola richiedono il CONSENSO UNANIME, salva diversa pattuizione nell’atto costitutivo ( art. 2252 c.c.). Ma non sempre è così: esistono varie eccezioni a questa regola. Vicende della partecipazione sociale nelle società di persone • Trasferimento • Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio • Situazioni di contitolarità - per atto tra vivi - per causa di morte - per recesso - per esclusione - per morte - usufrutto - [pegno]* - comunione - [sequestro]* * Inammissibile secondo dottrina – v. oltre Deroghe all’unanimità dei consensi – 1. Nel trasferimento di quota - La partecipazione del socio accomandante (2322) , salvo patto contrario, può essere ceduta con il consenso della maggioranza del capitale sottoscritto (applicazione della regola capitalistica – potere in società proporzionale al conferimento). Si può estendere questo meccanismo al di fuori del caso di specie? Modificazioni dell’atto costitutivo Perché si possa applicare la regola maggioritaria anche ai mutamenti soggettivi, il contratto sociale deve espressamente prevedere la libera trasferibilità delle quote a maggioranza, e non semplicemente una mera regola di generica modificabilità del contratto sociale a maggioranza. In ogni caso, va assicurato il rispetto dei principi di: esecuzione del contratto in buona fede; Parità di trattamento tra i soci. Problema: se la maggioranza può autorizzare la cessione, divengono volontariamente trasmissibili le quote dei soci che ne fanno parte, mentre il socio di minoranza resta “prigioniero” della società. Deroghe all’unanimità dei consensi – 2. Nello scioglimento parziale del contratto Due istituti si sottraggono dell’unanimità dei consensi: alla regola • A) il recesso (diritto potestativo del socio) • B) l’esclusione per volontà degli altri soci (la decisione è presa a maggioranza per teste) Addirittura nell’esclusione di diritto vi è un’estromissione forzata indipendente da qualsiasi manifestazione di volontà dei soci Scioglimento del singolo rapporto sociale Per il “principio di conservazione della società” (contratto plurilaterale con comunione di scopo) il venir meno di uno o più soci dalla compagine sociale non determina lo scioglimento del contratto ma l’obbligo di definire i rapporti patrimoniali con: il socio uscente (recesso/esclusione); gli eredi del socio defunto. La partecipazione sociale come bene. 1. aspetti generali L’opinione comune di dottrina e giurisprudenza nega che la quota di partecipazione alle società di persone – fatta eccezione per la quota di accomandante di s.a.s. – possa essere trattata come un ordinario bene mobile, a causa dell’ intuitus personae, e quindi nega l’ammissibilità di • Costituzione di diritti reali frazionari (usufrutto) • Costituzione in pegno • Sequestro conservativo, pignoramento ed espropriazione forzata (la società non può accettare che un terzo estraneo subentri nella posizione del socio) La partecipazione sociale come bene – 2. l’usufrutto Che l’usufrutto, anche su una quota di socio illimitatamente responsabile, sia legittimo è confermato dallo stesso legislatore, che ammette espressamente che un minore debitamente autorizzato possa continuare a far parte della società al posto del defunto; in tal caso, al subentro, spetterà ai genitori (o, come spesso accade, all’unico genitore superstite) che esercitano la potestà anche l’usufrutto legale sui beni del figlio, e quindi sulla stessa quota (art. 324 c.c.) La partecipazione sociale come bene – 3. problemi aperti nell’ipotesi di ammissione di diritti frazionari 1. e’ lecito scindere i diritti cosiddetti patrimoniali (agli utili, alla quota di liquidazione) dalla titolarità della quota sociale? 2. Come si concilia una posizione frazionaria con i diritti amministrativi di gestione e di controllo dell’impresa comune? 3. Come si regola in questi casi la responsabilità verso i terzi per i debiti sociali, ai quali il patrimonio presta per legge una garanzia? La partecipazione sociale come bene – 4. la scissione dei diritti: a) legittimità La legge contempla due casi di scissione dei diritti patrimoniali dalla titolarità della quota: -l’incapace per cui agisce il tutore (artt. 371 c.c., 424, 2294 c.c.) - il socio il cui creditore particolare si soddisfi sugli utili (art. 2270, co. 1 c.c.) Sono ammissibili altre ipotesi convenzionali? Problemi di contrasto con il divieto di patto leonino: il socio non può fungere da mero tramite nel percepire gli utili o nel sopportare le perdite. Tuttavia la giurisprudenza ammette comunemente che sia valida ed efficace tra le parti la cessione di quota di società personali; il consenso degli altri soci, in questa Impostazione, serve solo per rendere il trasferimento opponibile alla società e, quando accompagnato da adeguate forme di pubblicità (iscrizione nel registro imprese o altro),anche ai terzi. La partecipazione sociale come bene – 4. la scissione dei diritti: b) i diritti amministrativi L’acquirente il cui acquisto non sia reso opponibile alla società non è mai legittimato ad esercitare alcun diritto di amministrazione, in quanto non entra a far parte della società. Se viene prestato il consenso dei soci e si crea una posizione frazionaria, occorrerà stabilire convenzionalmente quali diritti di amministrazione e controllo spettino al nudo proprietario e quali si trasferiscano al titolare del diritto frazionario. Non va escluso che alcuni possano essere attribuiti cumulativamente ad entrambi (es. diritti di informazione e accesso alle scritture contabili). In ogni caso, conformemente ai principi, spettano al nudo proprietario le decisioni relative alle modificazioni strutturali dell’impresa La partecipazione sociale come bene – 4. la scissione dei diritti: c) la responsabilità illimitata connessa alla quota sociale Anche se c’è un patto interno che limita la responsabilità del socio, questi continua in ogni caso a garantire i debiti della società. In caso di contitolarità della quota, la soluzione più rigorosa prevede che ciascuno dei contitolari possa essere chiamato a rispondere in solido, in conformità alla regola dettata in tema di comunione dall’art. 1294 c.c.; nel caso invece di usufrutto o pegno, resta responsabile il nudo proprietario. Anche quando il trasferimento della quota è reso noto e opponibile ai terzi, il subentro dell’acquirente non elimina la responsabilità dell’alienante per le obbligazioni sociali precedenti alla data di opponibilità del trasferimento. Ha effetto solo tra le parti la clausola di ripartizione di responsabilità tra alienante ed acquirente: i creditori sociali preesistenti alla cessione sono avvantaggiati perché hanno due patrimoni su cui rivalersi. Un problema particolare • Cosa accade quando venga trasferita la quota di un accomandante che abbia violato il divieto di immistione? La responsabilità illimitata si estende o no all’acquirente? • Soluzione: nella cessione per atto tra vivi no, perché si paralizzerebbero gli scambi di queste partecipazioni e perché si scaricherebbe su un soggetto incolpevole la sanzione; se gli altri soci hanno dato il loro assenso, vuol dire che hanno rinunciato a far valere la causa di esclusione. Morte del socio “Art. 2284 – Morte del socio. Salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”. La norma sancisce l’intrasmissibilità mortis causa della quota sociale; ma per la quota dell’accomandante vige una regola opposta, il naturale trasferimento per causa di morte (art. 2322 comma 1 c.c.) Le alternative alla liquidazione della quota in caso di assenza di clausole nel contratto sociale • Prosecuzione con gli eredi (pattuizione di rinunzia al credito relativo alla quota di liquidazione) con il loro consenso • Scioglimento della società (problema della partecipazione degli eredi alla liquidazione), se non si sono intraprese nuove operazioni (cristallizzazione del valore della quota) LA SCELTA SPETTA ALL’UNANIMITA’ AI SOCI SUPERSTITI CLAUSOLE • Di consolidamento (si accresce la quota dei soci superstiti); lecite, fermo restando il diritto degli eredi alla quota di liquidazione secondo le regole dell’art. 2289 c.c.; • Attributive di diritti di riscatto o prelazione ai soci superstiti al momento del decesso: lecite; • Di successione (ossia, che ammettono la continuazione con gli eredi) Le clausole di successione • Clausole di subentro degli eredi come soci a responsabilità limitata, previa trasformazione (da s.n.c. a s.a.s.): lecita; • Di successione automatica: invalida per contrasto con il diritto successorio (accettazione con beneficio d’inventario); • Facoltative con potere di disdetta a una delle parti (trasferimento libero per causa di morte, con condizione risolutiva potestativa di una delle parti): valide • Facoltative con opzione a favore degli eredi (ingresso con atto tra vivi): valide; • Clausole di subentro obbligatorio: dubbia validità (promessa del fatto del terzo, ma nuova obbligazione a carico dell’erede) Recesso del socio Ogni socio può recedere dalla società: liberamente solo se è contratta a tempo indeterminato – con preavviso di almeno tre mesi; per giusta causa anche se la società è contratta a tempo determinato, comunicata agli altri soci ha effetto immediato; convenzionalmente nei casi e nelle forme previste dal contratto sociale. “Art. 2286 - Esclusione. L’esclusione di un socio può aver luogo per gravi inadempienze che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che sia stata acquistata dalla società.” “Art. 2288 – Esclusione di diritto. E’ escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270.” La partecipazione viene meno per cause “esterne” : non è tecnicamente una “esclusione” del socio. “Art. 2287 – Procedimento di esclusione. Il procedimento di esclusione del socio è deliberato a maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro.” Concorso di cause di scioglimento - 1 • Accade spesso che una richiesta di esclusione del socio, già avanzata in sede giudiziale, venga seguita da una successiva dichiarazione di recesso dello stesso. La questione di quale delle due cause debba prevalere assume rilevanza ai fini di un eventuale risarcimento dei danni. • Regola: prevale la causa che per prima può conseguire i suoi effetti. Concorso di cause di scioglimento - 2 • Concorso tra causa di scioglimento parziale e causa di scioglimento dell’intera società (es. dissidio insanabile lamentato dal socio come giusta causa di recesso, che rileva per l’impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale) Liquidazione della quota del socio In ogni caso in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un socio, la società deve procedere alla liquidazione della quota di partecipazione del socio. Il socio o i suoi eredi hanno diritto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota (anche in caso di conferimento in godimento di beni: art. 2286, co. 2 c.c.), il cui pagamento deve essere effettuato entro 6 mesi dallo scioglimento del rapporto. Il credito di liquidazione ha natura sociale, la responsabilità degli altri soci ha carattere sussidiario rispetto a quella della società. Liquidazione della quota del socio La determinazione del valore della quota è effettuata sulla base di una situazione patrimoniale (bilancio) del giorno in cui si verifica lo scioglimento - deve risultare l’effettiva consistenza economica della quota (compreso l’avviamento, anche se non iscrivibile nello stato patrimoniale). Giurisprudenza: Si considerano le c.d. “plusvalenze latenti” (beni cedibili a valore > del valore di libro, beni totalmente ammortizzati etc.) In caso di operazioni in corso il socio e i suoi eredi partecipano agli utili e alle perdite inerenti a tali operazioni (art. 2289). COMBINAZIONE DI METODO PATRIMONIALE E METODO REDDITUALE