...

vicende quote società personali

by user

on
Category: Documents
12

views

Report

Comments

Transcript

vicende quote società personali
Le vicende della quota nelle società
personali
A causa dell’ INTUITUS PERSONAE, nelle
società di persone le variazioni nella
composizione soggettiva della compagine
sociale sono apprezzate come vere e proprie
modificazioni del contratto sociale e quindi di
regola richiedono il CONSENSO UNANIME,
salva diversa pattuizione nell’atto costitutivo (
art. 2252 c.c.). Ma non sempre è così: esistono
varie eccezioni a questa regola.
Vicende della partecipazione sociale
nelle società di persone
• Trasferimento
• Scioglimento del rapporto
sociale limitatamente a un socio
• Situazioni di contitolarità
- per atto tra vivi
- per causa di morte
- per recesso
- per esclusione
- per morte
- usufrutto
- [pegno]*
- comunione
- [sequestro]*
* Inammissibile secondo dottrina – v. oltre
Deroghe all’unanimità dei consensi –
1. Nel trasferimento di quota
- La partecipazione del socio accomandante
(2322) , salvo patto contrario, può essere
ceduta con il consenso della maggioranza
del capitale sottoscritto (applicazione della
regola capitalistica – potere in società
proporzionale al conferimento).
Si può estendere questo meccanismo al di
fuori del caso di specie?
Modificazioni dell’atto costitutivo
Perché si possa applicare la regola maggioritaria anche ai
mutamenti soggettivi, il contratto sociale deve
espressamente prevedere la libera trasferibilità delle
quote a maggioranza, e non semplicemente una mera
regola di generica modificabilità del contratto sociale a
maggioranza. In ogni caso, va assicurato il rispetto dei
principi di:
esecuzione del contratto in buona fede;
Parità di trattamento tra i soci.
Problema: se la maggioranza può autorizzare la
cessione, divengono volontariamente trasmissibili le
quote dei soci che ne fanno parte, mentre il socio di
minoranza resta “prigioniero” della società.
Deroghe all’unanimità dei consensi – 2.
Nello scioglimento parziale del contratto
Due istituti si sottraggono
dell’unanimità dei consensi:
alla
regola
• A) il recesso (diritto potestativo del socio)
• B) l’esclusione per volontà degli altri soci (la
decisione è presa a maggioranza per teste)
Addirittura nell’esclusione di diritto vi è
un’estromissione forzata indipendente da
qualsiasi manifestazione di volontà dei soci
Scioglimento del singolo rapporto sociale
Per il “principio di conservazione della
società”
(contratto plurilaterale con
comunione di scopo) il venir meno di uno o più
soci dalla compagine sociale non determina lo
scioglimento del contratto ma l’obbligo di
definire i rapporti patrimoniali con:
il socio uscente (recesso/esclusione);
gli eredi del socio defunto.
La partecipazione sociale come bene.
1. aspetti generali
L’opinione comune di dottrina e giurisprudenza nega
che la quota di partecipazione alle società di persone –
fatta eccezione per la quota di accomandante di s.a.s. –
possa essere trattata come un ordinario bene mobile, a
causa dell’ intuitus personae, e quindi nega
l’ammissibilità di
• Costituzione di diritti reali frazionari (usufrutto)
• Costituzione in pegno
• Sequestro conservativo, pignoramento ed
espropriazione forzata (la società non può accettare
che un terzo estraneo subentri nella posizione del
socio)
La partecipazione sociale come bene –
2. l’usufrutto
Che l’usufrutto, anche su una quota di socio
illimitatamente responsabile, sia legittimo è confermato
dallo stesso legislatore, che ammette espressamente che
un minore debitamente autorizzato possa continuare a
far parte della società al posto del defunto; in tal caso, al
subentro, spetterà ai genitori (o, come spesso accade,
all’unico genitore superstite) che esercitano la potestà
anche l’usufrutto legale sui beni del figlio, e quindi sulla
stessa quota (art. 324 c.c.)
La partecipazione sociale come bene – 3. problemi
aperti nell’ipotesi di ammissione di diritti frazionari
1. e’ lecito scindere i diritti cosiddetti patrimoniali (agli utili,
alla quota di liquidazione) dalla titolarità della quota
sociale?
2. Come si concilia una posizione frazionaria con i diritti
amministrativi di gestione e di controllo dell’impresa
comune?
3. Come si regola in questi casi la responsabilità verso i terzi
per i debiti sociali, ai quali il patrimonio presta per legge
una garanzia?
La partecipazione sociale come bene –
4. la scissione dei diritti: a) legittimità
La legge contempla due casi di scissione dei diritti patrimoniali
dalla titolarità della quota:
-l’incapace per cui agisce il tutore (artt. 371 c.c., 424, 2294 c.c.)
- il socio il cui creditore particolare si soddisfi sugli utili (art. 2270,
co. 1 c.c.)
Sono ammissibili altre ipotesi convenzionali? Problemi di contrasto
con il divieto di patto leonino: il socio non può fungere da mero
tramite nel percepire gli utili o nel sopportare le perdite.
Tuttavia la giurisprudenza ammette comunemente che sia valida ed
efficace tra le parti la cessione di quota di società personali; il
consenso degli altri soci, in questa Impostazione, serve solo per
rendere il trasferimento opponibile alla società e, quando
accompagnato da adeguate forme di pubblicità (iscrizione nel
registro imprese o altro),anche ai terzi.
La partecipazione sociale come bene –
4. la scissione dei diritti: b) i diritti
amministrativi
L’acquirente il cui acquisto non sia reso opponibile alla società non è
mai legittimato ad esercitare alcun diritto di amministrazione, in
quanto non entra a far parte della società. Se viene prestato il
consenso dei soci e si crea una posizione frazionaria, occorrerà
stabilire convenzionalmente quali diritti di amministrazione e
controllo spettino al nudo proprietario e quali si trasferiscano al
titolare del diritto frazionario.
Non va escluso che alcuni possano essere attribuiti cumulativamente
ad entrambi (es. diritti di informazione e accesso alle scritture
contabili). In ogni caso, conformemente ai principi, spettano al nudo
proprietario le decisioni relative alle modificazioni strutturali
dell’impresa
La partecipazione sociale come bene – 4. la scissione dei
diritti: c) la responsabilità illimitata connessa alla quota
sociale
Anche se c’è un patto interno che limita la responsabilità del socio,
questi continua in ogni caso a garantire i debiti della società. In caso
di contitolarità della quota, la soluzione più rigorosa prevede che
ciascuno dei contitolari possa essere chiamato a rispondere in solido,
in conformità alla regola dettata in tema di comunione dall’art. 1294
c.c.; nel caso invece di usufrutto o pegno, resta responsabile il nudo
proprietario.
Anche quando il trasferimento della quota è reso noto e opponibile ai
terzi, il subentro dell’acquirente non elimina la responsabilità
dell’alienante per le obbligazioni sociali precedenti alla data di
opponibilità del trasferimento.
Ha effetto solo tra le parti la clausola di ripartizione di responsabilità
tra alienante ed acquirente: i creditori sociali preesistenti alla cessione
sono avvantaggiati perché hanno due patrimoni su cui rivalersi.
Un problema particolare
• Cosa accade quando venga trasferita la quota di
un accomandante che abbia violato il divieto di
immistione? La responsabilità illimitata si estende
o no all’acquirente?
• Soluzione: nella cessione per atto tra vivi no,
perché si paralizzerebbero gli scambi di queste
partecipazioni e perché si scaricherebbe su un
soggetto incolpevole la sanzione; se gli altri soci
hanno dato il loro assenso, vuol dire che hanno
rinunciato a far valere la causa di esclusione.
Morte del socio
“Art. 2284 – Morte del socio. Salvo contraria
disposizione del contratto sociale, in caso di
morte di uno dei soci, gli altri devono
liquidare la quota agli eredi, a meno che
preferiscano sciogliere la società,
ovvero continuarla con gli eredi stessi e
questi vi acconsentano”.
La norma sancisce l’intrasmissibilità mortis
causa della quota sociale; ma per la quota
dell’accomandante vige una regola opposta, il
naturale trasferimento per causa di morte
(art. 2322 comma 1 c.c.)
Le alternative alla liquidazione della
quota in caso di assenza di clausole
nel contratto sociale
• Prosecuzione con gli eredi (pattuizione di rinunzia al
credito relativo alla quota di liquidazione) con il loro
consenso
• Scioglimento della società (problema della
partecipazione degli eredi alla liquidazione), se non si
sono intraprese nuove operazioni (cristallizzazione del
valore della quota)
LA SCELTA SPETTA ALL’UNANIMITA’ AI SOCI SUPERSTITI
CLAUSOLE
• Di consolidamento (si accresce la quota dei
soci superstiti); lecite, fermo restando il
diritto degli eredi alla quota di liquidazione
secondo le regole dell’art. 2289 c.c.;
• Attributive di diritti di riscatto o prelazione ai
soci superstiti al momento del decesso: lecite;
• Di successione (ossia, che ammettono la
continuazione con gli eredi)
Le clausole di successione
• Clausole di subentro degli eredi come soci a responsabilità
limitata, previa trasformazione (da s.n.c. a s.a.s.): lecita;
• Di successione automatica: invalida per contrasto con il
diritto successorio (accettazione con beneficio
d’inventario);
• Facoltative con potere di disdetta a una delle parti
(trasferimento libero per causa di morte, con condizione
risolutiva potestativa di una delle parti): valide
• Facoltative con opzione a favore degli eredi (ingresso con
atto tra vivi): valide;
• Clausole di subentro obbligatorio: dubbia validità
(promessa del fatto del terzo, ma nuova obbligazione a
carico dell’erede)
Recesso del socio
Ogni socio può recedere dalla società:
liberamente solo se è contratta a tempo
indeterminato – con preavviso di almeno
tre mesi;
per giusta causa anche se la società è
contratta a tempo determinato, comunicata
agli altri soci ha effetto immediato;
convenzionalmente nei casi e nelle forme
previste dal contratto sociale.
“Art. 2286 - Esclusione. L’esclusione di un socio può
aver luogo per gravi inadempienze che derivano
dalla legge o dal contratto sociale, nonché per
l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua
condanna ad una pena che importa l’interdizione,
anche temporanea dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella società la propria
opera o il godimento di una cosa può altresì essere
escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere
l’opera conferita o per il perimento della cosa
dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che si è
obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà
di una cosa, se questa è perita prima che sia stata
acquistata dalla società.”
“Art. 2288 – Esclusione di diritto. E’ escluso di
diritto il socio che sia dichiarato fallito.
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui
confronti un suo creditore particolare abbia
ottenuto la liquidazione della quota a norma
dell’art. 2270.”
La partecipazione viene meno per cause
“esterne” : non è tecnicamente una
“esclusione” del socio.
“Art. 2287 – Procedimento di esclusione. Il
procedimento
di esclusione del socio è deliberato a maggioranza
dei soci, non computandosi nel numero di questi il
socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 giorni
dalla data della comunicazione al socio escluso.
Entro questo termine il socio può fare opposizione
davanti al tribunale, il quale può sospendere
l’esecuzione.
Se la società si compone di due soci, l’esclusione di
uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda
dell’altro.”
Concorso di cause di scioglimento - 1
• Accade spesso che una richiesta di esclusione
del socio, già avanzata in sede giudiziale,
venga seguita da una successiva dichiarazione
di recesso dello stesso. La questione di quale
delle due cause debba prevalere assume
rilevanza ai fini di un eventuale risarcimento
dei danni.
• Regola: prevale la causa che per prima può
conseguire i suoi effetti.
Concorso di cause di scioglimento - 2
• Concorso tra causa di scioglimento parziale e
causa di scioglimento dell’intera società (es.
dissidio insanabile lamentato dal socio come
giusta causa di recesso, che rileva per
l’impossibilità di conseguimento dell’oggetto
sociale)
Liquidazione della quota del socio
In ogni caso in cui il rapporto sociale si sciolga
limitatamente a un socio, la società deve procedere
alla liquidazione della quota di partecipazione del
socio.
Il socio o i suoi eredi hanno diritto a una somma di
denaro che rappresenti il valore della quota (anche in
caso di conferimento in godimento di beni: art. 2286,
co. 2 c.c.), il cui pagamento deve essere effettuato
entro 6 mesi dallo scioglimento del rapporto.
Il credito di liquidazione ha natura sociale, la
responsabilità degli altri soci ha carattere sussidiario
rispetto a quella della società.
Liquidazione della quota del socio
La determinazione del valore della quota è effettuata
sulla base di una situazione patrimoniale (bilancio)
del giorno in cui si verifica lo scioglimento - deve
risultare l’effettiva consistenza economica della quota
(compreso l’avviamento, anche se non iscrivibile nello
stato patrimoniale).
Giurisprudenza: Si considerano le c.d. “plusvalenze
latenti” (beni cedibili a valore > del valore di libro, beni
totalmente ammortizzati etc.)
In caso di operazioni in corso il socio e i suoi eredi
partecipano agli utili e alle perdite inerenti a tali
operazioni (art. 2289).
COMBINAZIONE DI METODO PATRIMONIALE E METODO
REDDITUALE
Fly UP