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COMUNE DI QUINTO DI TREVISO IMPOSTA UNICA COMUNALE

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COMUNE DI QUINTO DI TREVISO IMPOSTA UNICA COMUNALE
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C.
NORMA ISTITUTIVA
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato» (Legge di stabilità 2014)
(GU n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)
Commi da 639 a 731
ENTRATA IN VIGORE
Comma 749
1 gennaio 2014
I.U.C.
CRONISTORIA
SERVICE TAX
TARES
TRISE
T.U.C.
I.U.C.
«Imposta»? – «Unica»? - Comunale
I.U.C. - Disciplina generale
NORME RICHIAMATE
Potestà regolamentare (comma 702)
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Limiti alla potestà regolamentare:
• Individuazione fattispecie imponibili
• Soggetti passivi
• Aliquota massima
IMPOSTA UNICA COMUNALE
I.U.C.
COMPOSIZIONE / ARTICOLAZIONE
Comma 639
I.U.C.
COMPONENTE
SERVIZI
COMPONENTE
PATRIMONIALE
I.M.U.
TASI
Imposta Municipale
Propria
Tributo per i servizi
indivisibili
TARI
Tassa sui rifiuti, finanzia
i costi del servizio di
raccolta e smaltimento
dei rifiuti
I.U.C.
NOVITA’2014
IMU
TASI
•RESTA IN VIGORE CON
MODIFICHE
•NUOVO TRIBUTO
•SOSTITUISCE TARSU, TIA E
TARES
TARI
I.M.U.
I.M.U.
NOVITA’
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Comma 707
Escluse da IMU:
-Abitazione principale NON classificate in categoria catastale
A/1, A/8 e A/9
-Relative pertinenze, nella misura massima di una unità per
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7
EQUIPARAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
Comma 707
I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
•l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
•l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Comma 708
A decorrere dall’anno 2014 NON E’DOVUTA
L’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale ,
ovvero quei fabbricati destinati a funzioni
produttive connesse alle attività agricole (di
norma quelli classificati in D/10 oppure C/6 e C/7
se richiesta annotazione catastale di ruralità )
TERRENI AGRICOLI –NUOVO MOLTIPLICATORE
Comma 707
TIPOLOGIA: terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola
NUOVO MOLTIPLICATORE: 75 (precedente: 110)
Restano invariati:
-moltiplicatore di 135 per tutti gli altri terreni agricoli
-la rivalutazione del 25% del reddito dominicale risultante in catasto
DETRAZIONI DI IMPOSTA
PER ABITAZIONI PRINCIPALI ACCATASTATE IN A/1-A/8-A/9 E PERTINENZE
Comma 707
MISURA: 200 euro
SUDDIVISIONE: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica
POTERE DEI COMUNI: l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
DETRAZIONI DI IMPOSTA
PER EX-IACP
Comma 707
MISURA: 200 euro
CASI INTERESSATI: agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616
DEDUCIBILITA’ IMU
commi 715 e 716
L‘IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura:
•del 30% per l’anno 2013;
•del 20% dall’anno 2014;
La medesima imposta è indeducibile ai fini dell‘IRAP.
IN PRECEDENZA, il comma 1, art. 14 del D.Lgs. 23/2011, sostituito con il comma
715 della L. 147/2013 prevedeva:
L‘IMU è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall‘IRAP
IMU E IRPEF
Commi 717 e 718
Aggiunta terzo periodo al comma 9 dell’art. 9 del D.Lgs. 23/2011:
Il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello
stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione
principale, assoggettati all‘IMU, concorre alla formazione della
base imponibile dell‘IRPEF e delle relative addizionali nella misura
del 50 per cento.
Effetti: dall’anno di imposta 2013 (comma 718)
La TARI
Tassa sui Rifiuti
DALLA TARES ALLA TARI
La TARES istituita dall’art.14 del D.L. 201/2011 convertito
in L. 214/2011, lascia il posto alla TARI, istituita con
comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, quale
componente della I.U.C.
DESTINAZIONE: finanziare i costi del servizio raccolta e
smaltimento rifiuti
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Commi 641 e 642
•il possesso
•la detenzione,
a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani.
ESCLUSIONI
comma 641, secondo periodo
• le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili, non operative
• le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
TARIFFE
Il COMUNE DI QUINTO DI TREVISO ha affidato la gestione del
servizio integrato dei rifiuti al CONSORZIO INTERCOMUNALE
PRIULA, attraverso CONTARINA SPA, che utilizza il sistema di
raccolta differenziata domiciliare spinta, con misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti e l’applicazione di una tariffa di
natura corrispettiva (TIA 2).
Nel rispetto del principio «CHI INQUINA PAGA» , in luogo della TARI
è consentita l’applicazione della suddetta tariffa- corrispettivo che
viene gestita e riscossa dal CONSORZIO PRIULA.
TASI
Tributo per i servizi indivisibili
TASI
Tributo per i servizi indivisibili
Destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili
Natura ibrida: in parte legato alla TARI in parte all’IMU
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
Comma 669
la
detenzione
Il possesso
a qualsiasi titolo di:
fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale
aree edificabili
aree edificabili
come definiti ai
fini IMU
ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli
SOGGETTI PASSIVI
Coobbligati in solido (comma 671)
In caso di pluralità di possessori o di detentori,
rispettivamente per ciascuno di essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria
Differenza rispetto all’IMU:
IMU: corrisposta in base a percentuali di possesso
TASI: corrisposta da un solo soggetto (come la TARI)
SOGGETTI PASSIVI
Locazione finanziaria (comma 672)
SOGGETTO PASSIVO: locatario
PERIODO: a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata
del contratto (cioè: dalla data della stipulazione alla data di riconsegna
del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna)
DISPOSIZIONE IN LINEA CON L’IMU
Detenzione temporanea (comma 673)
TIPOLOGIA: detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare
SOGGETTO PASSIVO: possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie
DISPOSIZIONE IN LINEA CON LA TARI.
SOGGETTI PASSIVI
Multiproprietà e centri commerciali integrati (comma 674)
SOGGETTO PASSIVO: il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree
scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli possessori o detentori
ECCEZIONE: sono fatti salvi nei confronti dei singoli possessori o detentori
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali
e le aree in uso esclusivo.
DISPOSIZIONE IN LINEA CON LA TARI
SOGGETTI PASSIVI
Ripartizione tra occupante e proprietario (comma 681)
Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante
sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi
676 e 677, la restante parte viene corrisposta dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare.
NOVITA’
BASE IMPONIBILE
La base imponibile è quella prevista per
l'applicazione
dell'imposta
municipale
propria (IMU)
CASI PRATICI
ABITAZIONE PRINCIPALE
TIPOLOGIA
IMU
Abitazione principale
R.C. € 650,00
(no lusso)
---
c.s.
TASI
Aliquota 2‰
DETRAZIONI
---
€ 218,40
con 1 figlio
---
€ 193,40
€ 25,00
c.s. per anziani in casa
di riposo e/o presenza
handicap nel nucleo
familiare
---
€ 168,40
€ 50,00
CASI PRATICI
ALTRI FABBRICATI
TIPOLOGIA
IMU
TASI
totale
Uso Gratuito
R.C. € 650,00
aliquota 4,6‰
€ 502,32
aliquota 1,4‰
€ 152,88
€ 655,20
Proprietario: 90% (€ 137,59)
Occupante: 10% (€ 15,29)
Altro fabbricato
aliquota 7,6‰
Negozio R.C. € 1.100,00
€ 482,79
aliquota 1,4‰
€ 88,93
€ 571,72
Proprietario: 90% (€ 80,04)
Occupante: 10% (€ 8,89)
Immobile rurale
strumentale
R.C. € 1.858,00
---
aliquota 1 ‰
€ 126,81
€ 126,81
PROSSIME SCADENZE
ACCONTO TASI
16 ottobre 2014
SALDO TASI
16 dicembre 2014
SALDO IMU
16 dicembre 2014
Fly UP