Il processo matrimoniale Introduzione alla prassi e agli atti del
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Il processo matrimoniale Introduzione alla prassi e agli atti del
Il processo matrimoniale Prassi e atti del processo Il processo contenzioso per la nullità matrimoniale prevede tanti momenti e l’interventi. Lo scopo è quello di garantire la giustizia minimizzando l’errore. La presente introduzione tenta di presentare a grande linea i momenti più importanti per agevolare la comprensione del processo. Fasi del processo di nullità • 1. Fase introduttoria (dal libello al decreto di ammissione) • 2. Fase probatoria: (dal decreto d’inizio istruttoria, al decreto della conclusione in causa) • 3. Fase discussoria: – L’Avvocato compone il Restrictus iuris et facti. – Il Difensore del Vincolo compone le Animadversiones – Il Promotore di Giustizia compone il votum pro rei veritate • 4. Fase decisoria – I giudici compongono il proprio votum pro rei veritate – il ponente o relatore compone la sentenza • 5. Fase d’appello e impugnazione della sentenza • 6. Esecuzione della sentenza La fase introduttoria Dalla presentazione del libello al decreto di ammissione del libello Le parti del processo • Il processo parte dall’iniziativa di una persona, la parte attrice, normalmente un coniuge (o entrambi) con alle spalle un matrimonio fallito, che vuole: – – – – (i) stabilire la propria libertà per incontrare un nuovo matrimonio, o (ii) regolarizzare un matrimonio entrato dopo un precedente divorzio, o (iii) chiarire il proprio statuto dinanzi alla Chiesa, ecc. L’altra è la parte convenuta. • Il D.V. è convenuto se i due coniugi sono attori. • L’interessato si rivolge spesso al proprio parroco, o ad un avvocato ecclesiastico, oppure direttamente al tribunale ecclesiastico. – L’interessato può difendersi da solo o nominare con mandato di difesa un avvocato (patrono) di fiducia che lo difende, può anche nominare un procuratore con mandato speciale che lo rappresenta in giudizio (vedi allegato). Senza mandato autentico l’avvocato/procuratore non agisce validamente. – Si può nominare un curatore per incapaci mentali, minori. – Ogni tribunale tiene un albo degli avvocati legittimati al patrocinio anche gratuito. Questioni preliminari • Stabilire il merito (fumus boni iuris) del caso per essere sottoposto ad un processo canonico. – Ogni tribunale deve avere un ufficio o una persona con il compito di consigliare sulla possibilità e modo di introdurre la causa di nullità matrimoniale. L’interessato consigliere non può più intervenire nel caso come giudice o difensore del vincolo (DC, art. 113 §§1-2). • L’obbligo di tentare riconciliazione: Prima di accettare la causa e ogni volta che c’è qualche speranza il giudice è pregato di tentare soluzioni pastorali per ricomporre la convivenza coniugale o, se possibile, convalidare il matrimonio (can. 1676, DC art. 61 §1). • La verifica di competenza: Il tribunale deve verificare la propria competenza sul caso secondo i criteri di competenza stabiliti (can. 1673, DC, artt. 8-10). Alcuni criteri riguardano competenza/incompetenza assoluta (es. casi riguardanti capi di stato, grado di giudizio), altri sono relativi (DC, 10). • Le spese: Il tribunale informa l’interessato del costo della causa, salvo restando il diritto ad una esenzione completa o parziale per chi non può pagare il tutto o niente. Possibili opzioni al processo contenzioso • Se il caso lo richiede si possono decidere la nullità attraverso: – In tutti i casi per procedere si richiede la citazione delle parti, l’intervento del difensore del vincolo e sentenza del giudice. • (i) Processo documentale, in questi casi (can. 1686): – Mancanza di forma – Impedimenti dirimenti (vincolo matrimoniale precedente – can. 1085, ordine sacro – can. 1087, voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso – can.1088, consanguineità – can.1091, affinità – can.1092, parentela legale di adozione – can. 1094) . • (ii) Dissoluzione del vincolo matrimoniale valido e non sacramentale, in questi casi: – il privilegio paolino (can. 1143), – il cosiddetto privilegio petrino in favorem fidei (cann. 1148-1149). • (iii) Dissoluzione del vincolo matrimoniale rato e non consumato (can. 1144, 1697-1706): – La causa di nullità viene sospesa con il consenso delle parti per seguire il processo per la dispensa super rato (can. 1681). Avvio del processo: Il libello (cann. 1501-1504) • Si incomincia con la presentazione del libello di domanda (vedi allegato) da parte dell’attore. Il libello deve: – indicare il giudice (vicario giudiziale), l’oggetto che si contende, e per sommi capi i fondamenti in diritto e in fatto e le prove fondamentali; – Essere sottoscritto dall’attore o suo procuratore (con mandato legittimo – vedi allegato), indicandone il giorno, mese, anno. – Indicare indirizzo dell’attore o procuratore e del convenuto. – si devono allegare documenti rilevanti al matrimonio, prove e lista dei propri testi (credibili, informati), mandati (dell’avvocato, curatore, procuratore). • Una domanda orale (da un attore impedito o per una causa facile o di minor importanza) deve essere redatto dal notaio ed essere approvato e sottoscritto dall’attore. Contenuto in iure e in fatto del libello • Quis: Si presenta l’attore (nome, cognome, domicilio, dato matrimoniale, presentando anche il convenuto (non si dice ex coniuge). • Quid: Conoscenza, fidanzamento, motivo per sposarsi, vita matrimoniale in breve, motivo della rottura, – In vista del capo di nullità – Il petitum: cosa si chiede (dichiarazione nullità matrimoniale). – La causa petendi: la base in diritto della domanda (il capo di nullità). Decreto di nomina dei giudici e del difensore del vincolo (v. allegato) • Ricevuto il libello il Vicario giudiziale, con decreto, nomina il collegio giudicante (oppure il giudice unico) ed il difensore del vincolo. • Il decreto deve essere sottoscritto anche dal cancelliere. • Gli atti della causa finora raccolti vengono consegnati al giudice presidente del collegio giudicante. Decreto ammissione del libello e citazione(v. allegato) • Il giudice presidente del collegio giudicante: – Verifica la competenza del tribunale e dei giudici e la capacità di stare in giudizio dell’attore: • chi può essere attore: coniuge interessato, promotore di giustizia (se nullità è pubblicamente divulgata e impossibile la convalida), curatori, terzi interessati (come figli per risolvere altre questioni giudiziali). – Emana quam primum il decreto (motivato) di ammissione oppure respingere il libello. • È possibile contestare la reiezione del libello oppure emendare e ripresentare il libello difettoso respinto (can. 1505 §1,4). – Nello stesso decreto cita le parti e dif. vinc. per la contestazione della lite (concordanza del dubbio) • Le parti possono rispondere per iscritto oppure coram iudice. – Dopo un messe di silenzio l’attore può esigere il decreto di ammissione, e trascorsi inutilmente altri 10 giorni dall’istanza il libello si ritiene tacitamente ammesso, quindi entro altri 20 giorni il giudice deve citare le parti per la concordanza del dubbio. Fase probatoria Dall’inizio istruttoria alla raccolta delle prove Il decreto di citazione (can. 1507-1509, DC 126-134 ) • Deve essere notificato subito alle parti. • Deve proporre il dubbio secondo il libello sottoponendolo alla considerazione delle parti • Al decreto si allega il libello di domanda – Il giudice può decidere per gravi cause (inquinamento delle prove, cause civili penali) di non allegare il libello alla citazione – Non occorre citare formalmente la parte che si presenta spontaneamente, ma il notaio deve notare questo negli atti • Rende noto i nomi dei giudici e del difensore del vincolo. • Rende pendente la causa, che diventa propria del tribunale – L’omissione degli elementi essenziali o della legittima citazione delle parti attraverso mezzi sicuri rende nullo gli atti del processo – L’impossibilità di sapere l’indirizzo del convenuto dopo indagine diligente deve essere trascritta senza che ciò impedisce il processo. – Il rifiuto di una citazione o notifica non ostacola il processo. • La parte convenuta che non si presenta al giudizio senza legittima giustificazione, con un decreto del preside/ponente, viene dichiarata assente, la causa procede regolarmente. – Può comunque intervenire prima della conclusione della causa oppure appellare o impugnare la sentenza. Decreto della formula del dubbio e inizio istruttoria (cann. 1513-1516; DC artt. 135-137) • Emanato 10 giorni dopo trascorso termine della citazione • Definisce il capo di nullità, oggetto dell’indagine, in seguito alla litis contestatio. • Il dubbio può essere contestato dalle parti entro 10 giorni dalla notifica (v. allegato). • Una nuova formula richiede per la validità un decreto nuovo, emanato per grave motivo su domanda di una delle parti e uditi l’altra parte ed il difensore del vincolo. • Alla scadenza del termine della notifica il preside/ponente decreta l’inizio dell’istruttoria stabilendo data, ora e luogo dell’interrogatorio: – Nella prassi comune s’integrano citazione, formula del dubbio e avvio istruttoria. • Si dispongono i quesiti della parte attrice e testi: – I quesiti dipendono dai capi di nullità e le peculiarità del caso. I quesiti: alcuni elementi utili in relazione al capo di nullità • Circostanze famiglie di origine, crescita, formazione, rapporti, problemi comportamentali, salute, fede. • Adolescenza, amicizie, influssi subiti, lavoro, cambiamenti significativi nell’età adulta, rapporti con la fede, carattere, convinzioni ideologiche, idee sul matrimonio, i figli, la fedeltà coniugale, l’indissolubilità; associazioni e amicizie,ecc. • Fidanzamento: circostanze di conoscenza, inizio e durata, svolgimento, rapporti intimi, problemi e difficoltà, pressioni, incidenti inaspettati, minacce, dubbi, amicizie, salute, ecc. • Il matrimonio: decisione e motivazioni, preparazioni al matrimonio, deliberazioni e influssi al riguardo, le nozze, assistente e testimoni, eventi particolari, la convivenza matrimoniale – svolgimento e durata, difficoltà, relazioni di coppia, rotture, separazione, problemi clinici, divorzio, tentativi e possibilità di riconciliazione, ecc. L’istruttoria • Si raccolgono le prove (utili e lecite) interrogando le parti, i testi e periti: l’onere di prova spetta a chi asserisce. – Le domande devono essere puntuali, intelligenti, non offensive, non indebitamente invasive, né devono suggerire la risposta. Le risposte sono orali. • Il giudice o istruttore interroga preferibilmente in sede tribunale, salvo eccezioni per altri luoghi idonei (cf. DC 161, 162). • Firmano anche il giudice/istruttore, il notaio, il dif. vinc., (e se presenti avvocati e promotore di giustizia). • Il giudice stabilisce il termine entro il quale si debbono presentare le prove (DC 164). Dichiarazione delle parti e testi • Il notaio deve essere presente per redigere le risposte e prendere nota dello svolgimento dell’interrogatorio. • Dif. vinc. e avvocati hanno diritto di essere presente durante l’interrogatorio, salvo eccezioni previste dal diritto (DC 159). Possono suggerire domande all’istruttore. • Le parti e testi devono giurare di dire la verità e alla fine confermare l’integrità della deposizione firmando il documento redatto dal notaio. • Le parti indicano i testi da interrogare. Il giudice può citare alcuni testi ex ufficio, può anche limitare il numero dei testi se troppo elevato. • Dichiarazioni e confessioni delle parti sono da valutare insieme alle altre circostanze, da solo non hanno piena forza probante se contraddetti da altri fatti e circostanze (can. 1536-1538). • Se necessario e opportuno le parti possono essere confrontate per chiare qualche punto di divergenza della loro deposizione. Documenti (cann. 1539-1546) • Documenti pubblici (rilasciati ufficialmente da una persona pubblica, ecclesiastica o civile) fanno fede di ciò che in essi è dichiarato • Documenti privati, riconosciuti tali dall’autore/interessato oppure ammessi dal giudice, hanno valore di confessioni oppure dichiarazioni extragiudiziali. • Devono essere originali oppure esibiti in esemplari autenticati e consegnati alla cancelleria La perizia • Sono necessarie nelle cause riguardanti l’impotenza e incapacità consensuale per anomalia psichica. • Oggetto: il giudice stabilisce l’oggetto dell’indagine e del rapporto del perito, che in genere riguardano: – – – – – – – Esistenza o meno di anomalia psichica della parte Identità dell’anomalia riscontrata Sintomi della malattia Base scientifica e dottrinale delle conclusioni del perito Natura, gravità, origine dell’anomalia Influsso sul processo della formazione del consenso Influsso sulla convivenza coniugale, ecc • Il giudice non è tenuto ad aderire alle conclusioni del perito, ma deve motivare la sua decisione. – Non è suo compito dare una diagnosi alternativa né valutare il merito scientifico della perizia. Questioni incidentali • Questione non prevista nel libello ma legata alla causa principale, sollevata da una parte dopo la citazione, – Importante per procedere o decidere la causa, – deve essere risolta speditamente prima o insieme alla decisione del dubbio concordato. – Può trattarsi di un ricorso contro un decreto del giudice. • Non ammette ulteriori ricorsi se respinto (dal collegio, dal giudice unico). • Si propone per iscritto o a voce. • Non deve diventare mezzo per fare ostruzionismo. • Si decide con sentenza giudiziale interlocutoria osservando il processo contenzioso oppure con decreto, anche per maggiore celerità. Decreto di pubblicazione degli atti (can. 1598, DC art. 229-236) • Emanato dal giudice alla fine della raccolta a sufficienza delle prove – invita le parti a prendere visione degli atti che è opportuno vedere. – Il luogo indicato per visionare gli atti è la cancelleria, ma se la distanza è lontana, a tutela del diritto di difesa, si può fare in una sede vicina del tribunale oppure altro luogo idoneo. • Stabilisce il termine entro il quale la visione degli atti deve avvenire. • Da possibilità di completare le prove. – Le prove aggiuntive eventualmente raccolte devono essere a loro volta pubblicate. • La violazione della pubblicazione degli atti rende nulla la sentenza, – Nullità insanabile se violazione ha privato il diritto di difesa. • Se opportuno il giudice può esigere un giuramento di mantenere il segreto come condizione per visionare gli atti. Decreto di conclusione in causa • Emanato dal giudice qualora: – O le parti/diff. vinc. non hanno altro da aggiungere – O è scaduto il tempo stabilito per la visione degli atti – O il giudice ritiene sufficientemente istruita la causa. • Stabilisce un adeguato limite di tempo affinché avvocati e difensore vincolo possano presentare osservazioni ed eventuali repliche. • Giudice può ancora in seguito raccogliere nuove prove se c’è rischio di compromettere la giustizia senza di esse, oppure sentito le parti, per altro grave motivo. • Alla presentazione delle osservazioni può seguire un dibattito orale dinanzi al tribunale giudiziale, – Se utile a giudizio del giudice per chiarire alcuni punti. – Tale dibattito orale può essere verbalizzato dal notaio se il giudice lo ritiene utile e opportuno. Fase discussoria La difesa (Restrictus) dell’avvocato e l’osservazione (animadversiones) del difensore del vincolo • In struttura sono simili ad una sentenza a parte la parte finale dove, invece di una dispositiva rivolgono una petizione al tribunale affinché si pronunci o pro nullitate (l’avvocato) o pro vinculo (difensore del vincolo). • Il DV può rimettersi al giudizio del tribunale se non ha niente da eccepire. Fase decisoria Dalle deliberazioni e voti dei giudici alla pubblicazione della sentenza Decisione della causa • Il giudice unico che arriva alla certezza morale va avanti a redigere la sentenza. Il collegio dei giudici deve riunirsi per decidere la questione nella data stabilita dal presidente. • La discussione inizia con l’invocazione del nome di Dio. • Ogni giudice presenta in forma scritta la propria conclusione in diritto e in fatto a partire dal ponente. • Il collegio si mette d’accordo particolarmente sulla parte dispositiva della sentenza. • Si vota secondo la maggioranza, ma il giudice contrario alla decisione può esigere la trasmissione sub segreto del proprio voto al tribunale superiore. • I voti dei singoli giudici si conserva in una busta da tenere in segreto, insieme agli atti della causa. La sentenza di primo grado • È da redigere dal ponente. • Riporta le motivazioni addotte dai giudici, i quali possono a maggioranza determinare gli argomenti della sentenza. • La stesura finale deve essere approvata da ciascun giudice • Da pubblicare (redigere?) entro un mese dalla decisione (DC 249 §5) e pubblicare quanto prima (DC, 257§1). • Non ha alcun valore prima della pubblicazione, neanche con la notificazione della disposizione (can. 1614; DC 257) • Risponde in iure e in fatto ai dubbi • Decide la questione contestata • Se delcaso, appone un divieto ad una o entrambe delle parti. • Decide le spese giudiziarie ed eventuali onorari e riparazione dei danni. • Ammonisce le parti sugli obblighi morali e civili rispetto al sostentamento e l’educazione della prole. • Deve essere chiara, precisa e prudente, senza soffermarsi su dettagli inutili o offensivi, né omettere questioni importanti. • Indica se la sentenza è definitiva (anche esecutiva) o meno, il modo di impugnare la sentenza e la trasmissione ex officio della causa al tribunale d’appello. • Una valida sentenza definitiva non può essere ritrattata, neanche dai giudici. Struttura e contenuto della sentenza (can. 1612; DC art. 253) • Inizia con l’invocazione del nome di Dio. • Indica il giudice, il tribunale, nome e indirizzo delle parti e procuratori, il difensore del vincolo, e all’occorrenza il promotore della giustizia. • Poi presenta brevemente la fattispecie riportando i fatti accertati e le posizioni delle parti rispetto alla questione contestata formulando i dubbi della causa. • Seguono le motivazioni in diritto e in fatto che giustificano la decisione presa, e quindi la parte dispositiva della sentenza. • In fine si indica data e luogo della sentenza seguiti dai nomi e dalle firme dei giudici o del giudice unico e del notaio. Pubblicazione della sentenza • Consiste nella consegna di un esemplare alle parti o loro procuratori e al difensore del vincolo oppure al promotore di giustizia se ha preso parte nella causa. • Un eventuale errore materiale deve essere corretta con decreto del tribunale d’origine, uditi il difensore del vincolo e le parti. La querela di nullità: la sentenza nulla • Come atto giuridico per la validità della sentenza ci vogliono il soggetto, l’oggetto, i presupposti e la solennità necessari: cioè deve – essere posta da persona abile e – avere gli elementi costitutivi (can. 124). • La nullità può essere sanabile oppure insanabile. • Insanabile se: – il tribunale è assolutamente incompetente (oggetto, grado, rito, potestà giudiziale), – il giudice è costretto con violenza o timore grave; – manca attore, domanda o convenuta; – Violazione del diritto di difesa – parte è incapace di stare in giudizio o procuratore senza mandato legittimo; – la sentenza non riguarda l’oggetto della controversia. • Sanabile se: – difettano dei requisiti essenziali sanabili (poggiata su atti nulli, manca la motivazione); – sentenza emanata da numero illegittimo di giudici, – la parte è stata dichiarata illegittimamente assente; – manca la solennità della sentenza (anno, mese, luogo). Querela di nullità: termini e procedura • Termine proposta di nullità insanabile: – per modum actionis (libello di domanda) querela entro 10 anni; • al giudice a quo, ferma il diritto di chiedere sostituzione di un giudice sospetto, – per modum exceptionis (eccezione del convenuto contro l’azione) in perpetuo. • al giudice che tratta la causa; • Procedura: si propone – autonomamente oppure – insieme all’appello o alla nuova proposizione della causa. • Termine proposta di nullità sanabile: – entro 3 mesi dalla notifica sentenza. • La querela non sospende la sentenza esecutiva. • La decisione si può appellare. • La sentenza dichiarata nulla si rimette al tribunale a quo affinché proceda a norma di legge. L’appello • Il ricorso ad un tribunale superiore per chiedere la riforma di una decisione da parte di chi subisce qualche danno in virtù della decisione oppure ritiene di poter essere gravato. • Deve contenere le motivazioni dell’impugnazione. • L’appello deve essere presentata dalla parte gravata entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza. – Deve essere presentato al tribunale a quo e rivolta o al tribunale ordinario d’appello oppure alla Rota Romana. • L’appello sospende l’esecuzione della sentenza, tranne in caso della doppia conformità della sentenza. • Il tribunale d’appello deve essere collegiale ad validitatem (DC 263 §1). Procedura dell’appello • Se la prima sentenza è affermativa (pro nullitate), anche se non impugnata, deve essere trasmessa entro 20 giorni della pubblicazione dal tribunale a quo al tribunale superiore ad quem insieme all’eventuale appello della sentenza e altri atti del primo grado. • Il tribunale d’appello costituisce il collegio dei giudici e nomina il DV. • Studiati gli atti il tribunale costituito può seguire due strade: – con decreto confermare la sentenza di primo grado dopo aver sentito il difensore del vincolo e le parti se hanno da dire, – oppure rimettere la causa all’esame ordinaria. • Questi casi richiedono esame ordinario del tribunale superiore: – sentenza negativa appellata, – sentenza affermativa emanata in secondo o ulteriore grado. • Sia il decreto di conferma sia quello per l’ammissione in esame ordinario devono essere motivati, nel primo caso ad validitatem. • La sentenza di primo grado può essere confermata in una o più dei suoi capi di nullità. • Eventuali nuove prove fornite in appello si ammettono come in primo grado. • La parte può rinunciare all’appello di una prima sentenza negativa. Nova causae propositio (can. 1644, DC 290-294) • Si propone contro una doppia sentenza conforma chiedendo la sua riforma. • Si presenta contro sentenze eseguibili riguardanti lo stato delle persone, – perché tali cause non vanno in giudicato anche quando diventano eseguibili. • Richiede la presentazione di nuovi e gravi argomenti o prove non solo estrinseci (nuove dichiarazioni, testi, perizie, documenti) ma anche intrinseci (applicazione abusiva del diritto, distorsione dei fatti, vizi procedurali). • Si può presentare in qualsiasi momento ma le prove devono essere fornite al tribunale entro 30 giorni dall’istanza di impugnazione. • Il tribunale ad quem dopo un mese dalla presentazione delle nuove prove decreta l’ammissibilità o meno di queste, udito il DV e informata l’altra parte. • Non sospende l’esecuzione della sentenza a meno che, a motivo del probabile merito del ricorso oppure per evitare un danno irreparabile, ciò non venga stabilito dalla legge o dal tribunale (DC 294) • Il tribunale ad quem è quello d’appello competente a trattare le cause in terzo o ulteriore grado di giudizio, ordinariamente la Rota Romana (DC 290). Restitutio in integrum (can. 1645-1648) • Impugnazione di una decisione passata in giudicato. • Un causa passa in giudicato quando – riceve due sentenze conforme (stesse parti, stesso oggetto, stessa causa petendi) – Non viene appellata entro i termini prescritti – L’appello viene rinunciato – La decisione non può essere appellata. • Richiede nuovi elementi (falsità delle prove usate, documenti nuovi e decisivi, il dolo d’una parte contro l’altra, trascuramento d’una legge sostantiva, una previa sentenza contraria passata in giudicato) che, per evitare una palese ingiustizia, esigono la riforma della decisione già emessa validamente. • Va presentata entro 3 mesi dalla conoscenza dei nuovi motivi. • Si presenta al giudice autore della sentenza impugnata oppure al tribunale d’appello se per motivi riguardanti il merito in diritto della decisione oppure la sua contrarietà ad una previa decisione passata in giudicato. • Sospende la sentenza non ancora mandata in esecuzione se il giudice, per evitare l’ostruzionismo della parte, non decida diversamente. Esecuzione della sentenza (DC 300301) • Le sentenze di nullità matrimoniale sono esecutive quando con la doppia conformità della sentenza il giudice con un decreto manda in esecuzione la sentenza. • Ricevuta notifica della doppia sentenza conforme la parte può risposarsi, essendo la decisione di carattere dichiarativa (non costitutiva), a meno che non siano impediti dalla stessa decisione oppure da un disposto dell’Ordinario del luogo che rimette la questione al tribunale ritenendo nulla la sentenza e informando le parti. • Spetta al Vicario giudiziale del tribunale autore della decisione esecutiva notificarla all’Ordinario del luogo della celebrazione del matrimonio. • All’ordinario del luogo della celebrazione del matrimonio compete in primis assicurare che la sentenza viene annotata nei registri del matrimonio e del battesimo.