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Il processo matrimoniale Introduzione alla prassi e agli atti del

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Il processo matrimoniale Introduzione alla prassi e agli atti del
Il processo matrimoniale
Prassi e atti del processo
Il processo contenzioso per la nullità
matrimoniale prevede tanti momenti e
l’interventi. Lo scopo è quello di garantire la
giustizia minimizzando l’errore.
La presente introduzione tenta di presentare
a grande linea i momenti più importanti per
agevolare la comprensione del processo.
Fasi del processo di nullità
• 1. Fase introduttoria (dal libello al decreto di
ammissione)
• 2. Fase probatoria: (dal decreto d’inizio istruttoria,
al decreto della conclusione in causa)
• 3. Fase discussoria:
– L’Avvocato compone il Restrictus iuris et facti.
– Il Difensore del Vincolo compone le Animadversiones
– Il Promotore di Giustizia compone il votum pro rei
veritate
• 4. Fase decisoria
– I giudici compongono il proprio votum pro rei veritate
– il ponente o relatore compone la sentenza
• 5. Fase d’appello e impugnazione della sentenza
• 6. Esecuzione della sentenza
La fase introduttoria
Dalla presentazione del libello al
decreto di ammissione del libello
Le parti del processo
• Il processo parte dall’iniziativa di una persona, la parte attrice,
normalmente un coniuge (o entrambi) con alle spalle un
matrimonio fallito, che vuole:
–
–
–
–
(i) stabilire la propria libertà per incontrare un nuovo matrimonio, o
(ii) regolarizzare un matrimonio entrato dopo un precedente divorzio, o
(iii) chiarire il proprio statuto dinanzi alla Chiesa, ecc.
L’altra è la parte convenuta.
• Il D.V. è convenuto se i due coniugi sono attori.
• L’interessato si rivolge spesso al proprio parroco, o ad un
avvocato ecclesiastico, oppure direttamente al tribunale
ecclesiastico.
– L’interessato può difendersi da solo o nominare con mandato di difesa
un avvocato (patrono) di fiducia che lo difende, può anche nominare
un procuratore con mandato speciale che lo rappresenta in giudizio
(vedi allegato). Senza mandato autentico l’avvocato/procuratore non
agisce validamente.
– Si può nominare un curatore per incapaci mentali, minori.
– Ogni tribunale tiene un albo degli avvocati legittimati al patrocinio
anche gratuito.
Questioni preliminari
• Stabilire il merito (fumus boni iuris) del caso per essere sottoposto ad
un processo canonico.
– Ogni tribunale deve avere un ufficio o una persona con il compito di
consigliare sulla possibilità e modo di introdurre la causa di nullità
matrimoniale. L’interessato consigliere non può più intervenire nel caso
come giudice o difensore del vincolo (DC, art. 113 §§1-2).
• L’obbligo di tentare riconciliazione: Prima di accettare la causa e ogni
volta che c’è qualche speranza il giudice è pregato di tentare soluzioni
pastorali per ricomporre la convivenza coniugale o, se possibile,
convalidare il matrimonio (can. 1676, DC art. 61 §1).
• La verifica di competenza: Il tribunale deve verificare la propria
competenza sul caso secondo i criteri di competenza stabiliti (can.
1673, DC, artt. 8-10). Alcuni criteri riguardano
competenza/incompetenza assoluta (es. casi riguardanti capi di stato,
grado di giudizio), altri sono relativi (DC, 10).
• Le spese: Il tribunale informa l’interessato del costo della causa, salvo
restando il diritto ad una esenzione completa o parziale per chi non
può pagare il tutto o niente.
Possibili opzioni al processo
contenzioso
• Se il caso lo richiede si possono decidere la nullità attraverso:
– In tutti i casi per procedere si richiede la citazione delle parti,
l’intervento del difensore del vincolo e sentenza del giudice.
• (i) Processo documentale, in questi casi (can. 1686):
– Mancanza di forma
– Impedimenti dirimenti (vincolo matrimoniale precedente – can. 1085,
ordine sacro – can. 1087, voto pubblico perpetuo di castità in un
istituto religioso – can.1088, consanguineità – can.1091, affinità –
can.1092, parentela legale di adozione – can. 1094) .
• (ii) Dissoluzione del vincolo matrimoniale valido e non
sacramentale, in questi casi:
– il privilegio paolino (can. 1143),
– il cosiddetto privilegio petrino in favorem fidei (cann. 1148-1149).
• (iii) Dissoluzione del vincolo matrimoniale rato e non consumato
(can. 1144, 1697-1706):
– La causa di nullità viene sospesa con il consenso delle parti per seguire
il processo per la dispensa super rato (can. 1681).
Avvio del processo: Il libello (cann.
1501-1504)
• Si incomincia con la presentazione del libello di domanda
(vedi allegato) da parte dell’attore. Il libello deve:
– indicare il giudice (vicario giudiziale), l’oggetto che si
contende, e per sommi capi i fondamenti in diritto e in fatto e
le prove fondamentali;
– Essere sottoscritto dall’attore o suo procuratore (con mandato
legittimo – vedi allegato), indicandone il giorno, mese, anno.
– Indicare indirizzo dell’attore o procuratore e del convenuto.
– si devono allegare documenti rilevanti al matrimonio, prove e
lista dei propri testi (credibili, informati), mandati
(dell’avvocato, curatore, procuratore).
• Una domanda orale (da un attore impedito o per una
causa facile o di minor importanza) deve essere redatto
dal notaio ed essere approvato e sottoscritto dall’attore.
Contenuto in iure e in fatto del libello
• Quis: Si presenta l’attore (nome, cognome,
domicilio, dato matrimoniale, presentando anche
il convenuto (non si dice ex coniuge).
• Quid: Conoscenza, fidanzamento, motivo per
sposarsi, vita matrimoniale in breve, motivo della
rottura,
– In vista del capo di nullità
– Il petitum: cosa si chiede (dichiarazione nullità
matrimoniale).
– La causa petendi: la base in diritto della domanda (il
capo di nullità).
Decreto di nomina dei giudici e del
difensore del vincolo (v. allegato)
• Ricevuto il libello il Vicario giudiziale, con
decreto, nomina il collegio giudicante (oppure
il giudice unico) ed il difensore del vincolo.
• Il decreto deve essere sottoscritto anche dal
cancelliere.
• Gli atti della causa finora raccolti vengono
consegnati al giudice presidente del collegio
giudicante.
Decreto ammissione del libello e
citazione(v. allegato)
• Il giudice presidente del collegio giudicante:
– Verifica la competenza del tribunale e dei giudici e la capacità di
stare in giudizio dell’attore:
• chi può essere attore: coniuge interessato, promotore di giustizia (se
nullità è pubblicamente divulgata e impossibile la convalida), curatori,
terzi interessati (come figli per risolvere altre questioni giudiziali).
– Emana quam primum il decreto (motivato) di ammissione oppure
respingere il libello.
• È possibile contestare la reiezione del libello oppure emendare e
ripresentare il libello difettoso respinto (can. 1505 §1,4).
– Nello stesso decreto cita le parti e dif. vinc. per la contestazione
della lite (concordanza del dubbio)
• Le parti possono rispondere per iscritto oppure coram iudice.
– Dopo un messe di silenzio l’attore può esigere il decreto di
ammissione, e trascorsi inutilmente altri 10 giorni dall’istanza il
libello si ritiene tacitamente ammesso, quindi entro altri 20 giorni il
giudice deve citare le parti per la concordanza del dubbio.
Fase probatoria
Dall’inizio istruttoria alla raccolta
delle prove
Il decreto di citazione (can. 1507-1509, DC
126-134 )
• Deve essere notificato subito alle parti.
• Deve proporre il dubbio secondo il libello sottoponendolo alla considerazione
delle parti
• Al decreto si allega il libello di domanda
– Il giudice può decidere per gravi cause (inquinamento delle prove, cause civili
penali) di non allegare il libello alla citazione
– Non occorre citare formalmente la parte che si presenta spontaneamente, ma il
notaio deve notare questo negli atti
• Rende noto i nomi dei giudici e del difensore del vincolo.
• Rende pendente la causa, che diventa propria del tribunale
– L’omissione degli elementi essenziali o della legittima citazione delle parti
attraverso mezzi sicuri rende nullo gli atti del processo
– L’impossibilità di sapere l’indirizzo del convenuto dopo indagine diligente deve
essere trascritta senza che ciò impedisce il processo.
– Il rifiuto di una citazione o notifica non ostacola il processo.
• La parte convenuta che non si presenta al giudizio senza legittima
giustificazione, con un decreto del preside/ponente, viene dichiarata assente,
la causa procede regolarmente.
– Può comunque intervenire prima della conclusione della causa oppure appellare o
impugnare la sentenza.
Decreto della formula del dubbio e
inizio istruttoria (cann. 1513-1516; DC
artt. 135-137)
• Emanato 10 giorni dopo trascorso termine della citazione
• Definisce il capo di nullità, oggetto dell’indagine, in seguito alla litis
contestatio.
• Il dubbio può essere contestato dalle parti entro 10 giorni dalla
notifica (v. allegato).
• Una nuova formula richiede per la validità un decreto nuovo,
emanato per grave motivo su domanda di una delle parti e uditi
l’altra parte ed il difensore del vincolo.
• Alla scadenza del termine della notifica il preside/ponente decreta
l’inizio dell’istruttoria stabilendo data, ora e luogo
dell’interrogatorio:
– Nella prassi comune s’integrano citazione, formula del dubbio e avvio
istruttoria.
• Si dispongono i quesiti della parte attrice e testi:
– I quesiti dipendono dai capi di nullità e le peculiarità del caso.
I quesiti: alcuni elementi utili in
relazione al capo di nullità
• Circostanze famiglie di origine, crescita, formazione,
rapporti, problemi comportamentali, salute, fede.
• Adolescenza, amicizie, influssi subiti, lavoro, cambiamenti
significativi nell’età adulta, rapporti con la fede, carattere,
convinzioni ideologiche, idee sul matrimonio, i figli, la fedeltà
coniugale, l’indissolubilità; associazioni e amicizie,ecc.
• Fidanzamento: circostanze di conoscenza, inizio e durata,
svolgimento, rapporti intimi, problemi e difficoltà, pressioni,
incidenti inaspettati, minacce, dubbi, amicizie, salute, ecc.
• Il matrimonio: decisione e motivazioni, preparazioni al
matrimonio, deliberazioni e influssi al riguardo, le nozze,
assistente e testimoni, eventi particolari, la convivenza
matrimoniale – svolgimento e durata, difficoltà, relazioni di
coppia, rotture, separazione, problemi clinici, divorzio,
tentativi e possibilità di riconciliazione, ecc.
L’istruttoria
• Si raccolgono le prove (utili e lecite) interrogando le
parti, i testi e periti: l’onere di prova spetta a chi
asserisce.
– Le domande devono essere puntuali, intelligenti, non
offensive, non indebitamente invasive, né devono
suggerire la risposta. Le risposte sono orali.
• Il giudice o istruttore interroga preferibilmente in
sede tribunale, salvo eccezioni per altri luoghi idonei
(cf. DC 161, 162).
• Firmano anche il giudice/istruttore, il notaio, il dif.
vinc., (e se presenti avvocati e promotore di
giustizia).
• Il giudice stabilisce il termine entro il quale si
debbono presentare le prove (DC 164).
Dichiarazione delle parti e testi
• Il notaio deve essere presente per redigere le risposte e prendere
nota dello svolgimento dell’interrogatorio.
• Dif. vinc. e avvocati hanno diritto di essere presente durante
l’interrogatorio, salvo eccezioni previste dal diritto (DC 159). Possono
suggerire domande all’istruttore.
• Le parti e testi devono giurare di dire la verità e alla fine confermare
l’integrità della deposizione firmando il documento redatto dal
notaio.
• Le parti indicano i testi da interrogare. Il giudice può citare alcuni
testi ex ufficio, può anche limitare il numero dei testi se troppo
elevato.
• Dichiarazioni e confessioni delle parti sono da valutare insieme alle
altre circostanze, da solo non hanno piena forza probante se
contraddetti da altri fatti e circostanze (can. 1536-1538).
• Se necessario e opportuno le parti possono essere confrontate per
chiare qualche punto di divergenza della loro deposizione.
Documenti (cann. 1539-1546)
• Documenti pubblici (rilasciati ufficialmente da
una persona pubblica, ecclesiastica o civile) fanno
fede di ciò che in essi è dichiarato
• Documenti privati, riconosciuti tali
dall’autore/interessato oppure ammessi dal
giudice, hanno valore di confessioni oppure
dichiarazioni extragiudiziali.
• Devono essere originali oppure esibiti in
esemplari autenticati e consegnati alla cancelleria
La perizia
• Sono necessarie nelle cause riguardanti l’impotenza e
incapacità consensuale per anomalia psichica.
• Oggetto: il giudice stabilisce l’oggetto dell’indagine e del
rapporto del perito, che in genere riguardano:
–
–
–
–
–
–
–
Esistenza o meno di anomalia psichica della parte
Identità dell’anomalia riscontrata
Sintomi della malattia
Base scientifica e dottrinale delle conclusioni del perito
Natura, gravità, origine dell’anomalia
Influsso sul processo della formazione del consenso
Influsso sulla convivenza coniugale, ecc
• Il giudice non è tenuto ad aderire alle conclusioni del
perito, ma deve motivare la sua decisione.
– Non è suo compito dare una diagnosi alternativa né valutare
il merito scientifico della perizia.
Questioni incidentali
• Questione non prevista nel libello ma legata alla causa
principale, sollevata da una parte dopo la citazione,
– Importante per procedere o decidere la causa,
– deve essere risolta speditamente prima o insieme alla
decisione del dubbio concordato.
– Può trattarsi di un ricorso contro un decreto del giudice.
• Non ammette ulteriori ricorsi se respinto (dal collegio,
dal giudice unico).
• Si propone per iscritto o a voce.
• Non deve diventare mezzo per fare ostruzionismo.
• Si decide con sentenza giudiziale interlocutoria
osservando il processo contenzioso oppure con decreto,
anche per maggiore celerità.
Decreto di pubblicazione degli atti (can.
1598, DC art. 229-236)
• Emanato dal giudice alla fine della raccolta a sufficienza delle
prove
– invita le parti a prendere visione degli atti che è opportuno vedere.
– Il luogo indicato per visionare gli atti è la cancelleria, ma se la
distanza è lontana, a tutela del diritto di difesa, si può fare in una
sede vicina del tribunale oppure altro luogo idoneo.
• Stabilisce il termine entro il quale la visione degli atti deve
avvenire.
• Da possibilità di completare le prove.
– Le prove aggiuntive eventualmente raccolte devono essere a loro
volta pubblicate.
• La violazione della pubblicazione degli atti rende nulla la
sentenza,
– Nullità insanabile se violazione ha privato il diritto di difesa.
• Se opportuno il giudice può esigere un giuramento di
mantenere il segreto come condizione per visionare gli atti.
Decreto di conclusione in causa
• Emanato dal giudice qualora:
– O le parti/diff. vinc. non hanno altro da aggiungere
– O è scaduto il tempo stabilito per la visione degli atti
– O il giudice ritiene sufficientemente istruita la causa.
• Stabilisce un adeguato limite di tempo affinché avvocati e
difensore vincolo possano presentare osservazioni ed
eventuali repliche.
• Giudice può ancora in seguito raccogliere nuove prove se
c’è rischio di compromettere la giustizia senza di esse,
oppure sentito le parti, per altro grave motivo.
• Alla presentazione delle osservazioni può seguire un
dibattito orale dinanzi al tribunale giudiziale,
– Se utile a giudizio del giudice per chiarire alcuni punti.
– Tale dibattito orale può essere verbalizzato dal notaio se il
giudice lo ritiene utile e opportuno.
Fase discussoria
La difesa (Restrictus) dell’avvocato e
l’osservazione (animadversiones) del
difensore del vincolo
• In struttura sono simili ad una sentenza a
parte la parte finale dove, invece di una
dispositiva rivolgono una petizione al tribunale
affinché si pronunci o pro nullitate (l’avvocato)
o pro vinculo (difensore del vincolo).
• Il DV può rimettersi al giudizio del tribunale se
non ha niente da eccepire.
Fase decisoria
Dalle deliberazioni e voti dei giudici
alla pubblicazione della sentenza
Decisione della causa
• Il giudice unico che arriva alla certezza morale va avanti a
redigere la sentenza. Il collegio dei giudici deve riunirsi per
decidere la questione nella data stabilita dal presidente.
• La discussione inizia con l’invocazione del nome di Dio.
• Ogni giudice presenta in forma scritta la propria
conclusione in diritto e in fatto a partire dal ponente.
• Il collegio si mette d’accordo particolarmente sulla parte
dispositiva della sentenza.
• Si vota secondo la maggioranza, ma il giudice contrario alla
decisione può esigere la trasmissione sub segreto del
proprio voto al tribunale superiore.
• I voti dei singoli giudici si conserva in una busta da tenere in
segreto, insieme agli atti della causa.
La sentenza di primo grado
• È da redigere dal ponente.
• Riporta le motivazioni addotte dai giudici, i quali possono a maggioranza
determinare gli argomenti della sentenza.
• La stesura finale deve essere approvata da ciascun giudice
• Da pubblicare (redigere?) entro un mese dalla decisione (DC 249 §5) e
pubblicare quanto prima (DC, 257§1).
• Non ha alcun valore prima della pubblicazione, neanche con la notificazione
della disposizione (can. 1614; DC 257)
• Risponde in iure e in fatto ai dubbi
• Decide la questione contestata
• Se delcaso, appone un divieto ad una o entrambe delle parti.
• Decide le spese giudiziarie ed eventuali onorari e riparazione dei danni.
• Ammonisce le parti sugli obblighi morali e civili rispetto al sostentamento e
l’educazione della prole.
• Deve essere chiara, precisa e prudente, senza soffermarsi su dettagli inutili o
offensivi, né omettere questioni importanti.
• Indica se la sentenza è definitiva (anche esecutiva) o meno, il modo di
impugnare la sentenza e la trasmissione ex officio della causa al tribunale
d’appello.
• Una valida sentenza definitiva non può essere ritrattata, neanche dai giudici.
Struttura e contenuto della sentenza
(can. 1612; DC art. 253)
• Inizia con l’invocazione del nome di Dio.
• Indica il giudice, il tribunale, nome e indirizzo delle parti
e procuratori, il difensore del vincolo, e all’occorrenza il
promotore della giustizia.
• Poi presenta brevemente la fattispecie riportando i fatti
accertati e le posizioni delle parti rispetto alla questione
contestata formulando i dubbi della causa.
• Seguono le motivazioni in diritto e in fatto che
giustificano la decisione presa, e quindi la parte
dispositiva della sentenza.
• In fine si indica data e luogo della sentenza seguiti dai
nomi e dalle firme dei giudici o del giudice unico e del
notaio.
Pubblicazione della sentenza
• Consiste nella consegna di un esemplare alle
parti o loro procuratori e al difensore del
vincolo oppure al promotore di giustizia se ha
preso parte nella causa.
• Un eventuale errore materiale deve essere
corretta con decreto del tribunale d’origine,
uditi il difensore del vincolo e le parti.
La querela di nullità: la sentenza nulla
• Come atto giuridico per la validità della sentenza ci vogliono il soggetto,
l’oggetto, i presupposti e la solennità necessari: cioè deve
– essere posta da persona abile e
– avere gli elementi costitutivi (can. 124).
• La nullità può essere sanabile oppure insanabile.
• Insanabile se:
– il tribunale è assolutamente incompetente (oggetto, grado, rito, potestà
giudiziale),
– il giudice è costretto con violenza o timore grave;
– manca attore, domanda o convenuta;
– Violazione del diritto di difesa
– parte è incapace di stare in giudizio o procuratore senza mandato legittimo;
– la sentenza non riguarda l’oggetto della controversia.
• Sanabile se:
– difettano dei requisiti essenziali sanabili (poggiata su atti nulli, manca la
motivazione);
– sentenza emanata da numero illegittimo di giudici,
– la parte è stata dichiarata illegittimamente assente;
– manca la solennità della sentenza (anno, mese, luogo).
Querela di nullità: termini e procedura
• Termine proposta di nullità insanabile:
– per modum actionis (libello di domanda) querela entro 10 anni;
• al giudice a quo, ferma il diritto di chiedere sostituzione di un giudice
sospetto,
– per modum exceptionis (eccezione del convenuto contro l’azione) in
perpetuo.
• al giudice che tratta la causa;
• Procedura: si propone
– autonomamente oppure
– insieme all’appello o alla nuova proposizione della causa.
• Termine proposta di nullità sanabile:
– entro 3 mesi dalla notifica sentenza.
• La querela non sospende la sentenza esecutiva.
• La decisione si può appellare.
• La sentenza dichiarata nulla si rimette al tribunale a quo
affinché proceda a norma di legge.
L’appello
• Il ricorso ad un tribunale superiore per chiedere la riforma
di una decisione da parte di chi subisce qualche danno in
virtù della decisione oppure ritiene di poter essere gravato.
• Deve contenere le motivazioni dell’impugnazione.
• L’appello deve essere presentata dalla parte gravata entro
15 giorni dalla pubblicazione della sentenza.
– Deve essere presentato al tribunale a quo e rivolta o al tribunale
ordinario d’appello oppure alla Rota Romana.
• L’appello sospende l’esecuzione della sentenza, tranne in
caso della doppia conformità della sentenza.
• Il tribunale d’appello deve essere collegiale ad validitatem
(DC 263 §1).
Procedura dell’appello
• Se la prima sentenza è affermativa (pro nullitate), anche se non
impugnata, deve essere trasmessa entro 20 giorni della pubblicazione
dal tribunale a quo al tribunale superiore ad quem insieme
all’eventuale appello della sentenza e altri atti del primo grado.
• Il tribunale d’appello costituisce il collegio dei giudici e nomina il DV.
• Studiati gli atti il tribunale costituito può seguire due strade:
– con decreto confermare la sentenza di primo grado dopo aver sentito il
difensore del vincolo e le parti se hanno da dire,
– oppure rimettere la causa all’esame ordinaria.
• Questi casi richiedono esame ordinario del tribunale superiore:
– sentenza negativa appellata,
– sentenza affermativa emanata in secondo o ulteriore grado.
• Sia il decreto di conferma sia quello per l’ammissione in esame
ordinario devono essere motivati, nel primo caso ad validitatem.
• La sentenza di primo grado può essere confermata in una o più dei
suoi capi di nullità.
• Eventuali nuove prove fornite in appello si ammettono come in primo
grado.
• La parte può rinunciare all’appello di una prima sentenza negativa.
Nova causae propositio (can. 1644, DC 290-294)
• Si propone contro una doppia sentenza conforma chiedendo la sua
riforma.
• Si presenta contro sentenze eseguibili riguardanti lo stato delle
persone,
– perché tali cause non vanno in giudicato anche quando diventano eseguibili.
• Richiede la presentazione di nuovi e gravi argomenti o prove non solo
estrinseci (nuove dichiarazioni, testi, perizie, documenti) ma anche
intrinseci (applicazione abusiva del diritto, distorsione dei fatti, vizi
procedurali).
• Si può presentare in qualsiasi momento ma le prove devono essere
fornite al tribunale entro 30 giorni dall’istanza di impugnazione.
• Il tribunale ad quem dopo un mese dalla presentazione delle nuove
prove decreta l’ammissibilità o meno di queste, udito il DV e informata
l’altra parte.
• Non sospende l’esecuzione della sentenza a meno che, a motivo del
probabile merito del ricorso oppure per evitare un danno irreparabile,
ciò non venga stabilito dalla legge o dal tribunale (DC 294)
• Il tribunale ad quem è quello d’appello competente a trattare le cause
in terzo o ulteriore grado di giudizio, ordinariamente la Rota Romana
(DC 290).
Restitutio in integrum (can. 1645-1648)
• Impugnazione di una decisione passata in giudicato.
• Un causa passa in giudicato quando
– riceve due sentenze conforme (stesse parti, stesso oggetto, stessa causa
petendi)
– Non viene appellata entro i termini prescritti
– L’appello viene rinunciato
– La decisione non può essere appellata.
• Richiede nuovi elementi (falsità delle prove usate, documenti nuovi e
decisivi, il dolo d’una parte contro l’altra, trascuramento d’una legge
sostantiva, una previa sentenza contraria passata in giudicato) che, per
evitare una palese ingiustizia, esigono la riforma della decisione già
emessa validamente.
• Va presentata entro 3 mesi dalla conoscenza dei nuovi motivi.
• Si presenta al giudice autore della sentenza impugnata oppure al
tribunale d’appello se per motivi riguardanti il merito in diritto della
decisione oppure la sua contrarietà ad una previa decisione passata in
giudicato.
• Sospende la sentenza non ancora mandata in esecuzione se il giudice,
per evitare l’ostruzionismo della parte, non decida diversamente.
Esecuzione della sentenza (DC 300301)
• Le sentenze di nullità matrimoniale sono esecutive quando
con la doppia conformità della sentenza il giudice con un
decreto manda in esecuzione la sentenza.
• Ricevuta notifica della doppia sentenza conforme la parte
può risposarsi, essendo la decisione di carattere dichiarativa
(non costitutiva), a meno che non siano impediti dalla stessa
decisione oppure da un disposto dell’Ordinario del luogo
che rimette la questione al tribunale ritenendo nulla la
sentenza e informando le parti.
• Spetta al Vicario giudiziale del tribunale autore della
decisione esecutiva notificarla all’Ordinario del luogo della
celebrazione del matrimonio.
• All’ordinario del luogo della celebrazione del matrimonio
compete in primis assicurare che la sentenza viene annotata
nei registri del matrimonio e del battesimo.
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