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Stefania Stefanelli
Diritto di famiglia
Università degli Studi di Perugia
Riconoscibilità della
filiazione incestuosa
Profili sistematici
Stefania Stefanelli
Diritto di famiglia
Università degli Studi di Perugia
• Rimozione di ogni residua differenza di
trattamento tra figli, che dipenda da qualità
personali dei genitori quali in primo luogo il
relativo vincolo coniugale, ma anche il
legame di parentela tra gli stessi intercorrenti
• Il riformato art. 251 c.c. realizza la coerente
sterilizzazione degli effetti pregiudizievoli
rispetto al diritto del figlio allo status
conseguenti allo stretto vincolo di parentela
tra i genitori medesimi, attraverso la
mediazione del vaglio giudiziale di
corrispondenza del riconoscimento
all’interesse del figlio incestuoso, in sede di
autorizzazione
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AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO
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Diritto di famiglia
Università degli Studi di Perugia
Art. 251 c.c.
1. Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un
vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea
collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di
affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa
autorizzazione del
giudice avuto riguardo
all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo
stesso
qualsiasi
pregiudizio.
2. Il riconoscimento di una persona minore di età è
autorizzato dal tribunale per i minorenni.
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Diritto di famiglia
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Riconoscibilità della f.
incestuosa
o Commissione Bianca: «Il riconoscimento da parte del
secondo genitore potrà essere autorizzato solo nei
casi eccezionali in cui il figlio, divenuto adulto, sia a
conoscenza della sua identità e il riconoscimento non
lo esponga al pregiudizio di dover subire una
situazione socialmente scandalosa. Si può pensare,
ad esempio, ai casi in cui il secondo genitore sia
malato terminale o il primo genitore sia già
deceduto».
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Stefania Stefanelli
Diritto di famiglia
Università degli Studi di Perugia
Art.564 c.p. Incesto
Chiunque, in modo che ne derivi
pubblico scandalo, commette incesto
con un discendente o un ascendente,
o con un affine in linea retta, ovvero
con una sorella o un fratello, è punito
con la reclusione da uno a cinque
anni.
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Diritto di famiglia
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Il reato è escluso
• Quando manchi pubblico scandalo (contro T.d.M.
Roma 24.12.1985, la gravidanza integra il p.s.)
• Almeno con riguardo a uno dei genitori, vittima di
violenza violenza familiare da cui nasca un figlio
• Trib. Venezia 31.7.2006, riconobbe il risarcimento del
danno alla sorella, convivente more uxorio con la
vittima di un incidente stradale, argomentando
l’esclusione del reato di incesto dall’accettazione
sociale della relazione, testimoniata anche dalla
consuetudine del parroco del luogo di celebrare una
funzione religiosa nell’abitazione della coppia in
occasione dell’Epifania
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Stefania Stefanelli
Diritto di famiglia
Università degli Studi di Perugia
Diritto allo status
• Diritto fondamentale allo status di figlio, garantito
dall’art. 2 Cost. (Corte Cost., 28 novembre 2002, n.
494, Corte Cost. 10 febbraio 2006, n. 50)
• Realizzato attraverso atto volontario dei genitori o
accertamento giudiziale
• Art. 315 bis: contenuto di questo status comune a tutti
i figli. diritto ad avere una famiglia in cui crescere,
mantenendo rapporti significativi coi parenti e diritto
all’ascolto (prima sanciti nelle discipline di settore di
adozione e affidamento condiviso), ma anche diritto a
ricevere dai genitori mantenimento, educazione,
istruzione e assistenza morale, nel rispetto delle
proprie capacità, inclinazioni e aspirazioni
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Stefania Stefanelli
Diritto di famiglia
Università degli Studi di Perugia
Diritto allo status
• Situazioni giuridiche soggettive di diritto in parte di
natura patrimoniale, ma soprattutto patrimonialmente
neutra, la cui violazione giustifica per la
giurisprudenza il risarcimento del danno morale, di
cui è gravato il genitore che non abbia riconosciuto il
figlio, assumendo i doveri nascenti dalla generazione,
riservandosi invece all’altro genitore il risarcimento
del danno patrimoniale patito per aver provveduto,
egli soltanto, alle esigenze del figlio, a far data dalla
nascita.
• Ulteriore pretesa va ancorata ai provvedimenti che il
giudice può assumere, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.,
con riferimento alle pretese risarcitorie in capo al
minore ed all’altro genitore, in relazione al pregiudizio
all’esistenza e qualità del rapporto parentale.
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Stefania Stefanelli
Diritto di famiglia
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Diritto allo status
• Di queste situazioni giuridiche
patrimoniali e patrimonialmente neutre
lo status costituisce dunque il nesso
unificante, quale rapporto che lega il
«figlio» – che sia giuridicamente tale
per dichiarazione o riconoscimento,
ovvero eserciti vittoriosamente le azioni
di accertamento del proprio del diritto
allo stato giuridico – ad altri, singoli,
soggetti, a lui legati da consanguineità,
parentela o affettività.
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