Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
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Diapositiva 1 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Dal bilancio al reddito d’impresa Iter di redazione e approvazione bilancio Adempimento Riferimento Organo normativo preposto Scadenza Art. 2423 Amministratori bilancio Art. 2428 fissato per 30 marzo 29 maggio Amministratori prima di quello fissato per 30 marzo 29 maggio 14 aprile 13 giugno 14 aprile 13 giugno 29 aprile 28 giugno 29 maggio 28 luglio Almeno 15 giorni Art. 2429 sindaci Collegio prima di quello sindacale fissato per l’assemblea Deposito dei bilancio presso la prima di quello l’assemblea Redazione della documenti di prorogato Almeno 30 giorni gestione relazione dei ordinario l’assemblea Redazione della relazione sulla Termine Almeno 30 giorni Redazione del progetto di Termine Almeno 15 giorni Art. 2429 Amministratori prima di quello fissato per l’assemblea società Entro 120 (180) Approvazione del bilancio Art. 2364 giorni dalla Assemblea chiusura dell’esercizio Pubblicazione presso il Registro Art. 2435 Amministratori delle imprese 2 Entro 30 giorni dall’approvazione Maggior termine per convocazione assemblea Fattispecie che giustificano la proroga dei termini: – obbligo di redazione del bilancio consolidato – valutazione delle partecipazioni in altre società e dei relativi risultati, anche se non sussiste l’obbligo di redazione del bilancio consolidato; – riunificazione dei risultati delle diverse sedi, dotate di autonomia gestionale, amministrativa e contabile; – operazioni straordinarie o di ristrutturazione aziendale; – adesione al regime del consolidato fiscale; – dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell’assemblea; – variazioni del sistema informatico tali da imporre nuove procedure; – adozione dei principi contabili internazionali. 3 Limiti per bilancio abbreviato Totale attivo Euro 4.400.000 Totale ricavi Euro 8.800.000 Numero medio dipendenti 50 Verifica limiti anni 2014 e 2015 4 Limiti per bilancio delle micro imprese (dal 2016) Totale attivo Euro 175.000 Totale ricavi Euro 350.000 Numero medio dipendenti 5 Verifica limiti anni 2015 e 2016 5 D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio A norma dell’articolo 12, le disposizioni del Decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da tale data Tuttavia, occorre ricordare che l’art. 2423-ter, comma 5, prevede l’indicazione obbligatoria, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico, della voce corrispondente dell’esercizio precedente, con adattamento delle voci comparabili dell’esercizio precedente N.B. Per cui, anche il bilancio 2015 dovrà essere redatto secondo le nuove disposizioni Lo stesso articolo 12 prevede che l’OIC aggiorni i principi contabili sulla base delle disposizioni contenute nel decreto AGGIORNAMENTO PRINCIPI OIC 6 D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio Le modifiche principali al bilancio di esercizio riguardano: Il modo di rilevare l’acquisto di azioni proprie (art. 2357-ter C.c.): non più come voce dell’attivo con una riserva vincolata iscritta al passivo, ma come voce negativa del patrimonio netto A B Il rendiconto finanziario entra a far parte dei documenti obbligatori di bilancio (art. 2423, c. 1, C.c.); tuttavia, viene introdotto uno specifico esonero per le società che redigono il bilancio abbreviato (art. 2435-bis, c. 2, C.c.) C Ridefiniti i concetti di rilevanza delle informazioni (art. 2423 C.c.) e di sostanza economica dell’operazione (art. 2423-bis C.c.) 7 D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio D Non sono più capitalizzabili i costi di ricerca e di pubblicità; restano i soli costi di sviluppo (art. 2424 C.c.) E Introdotte apposite voci per monitorare i rapporti verso le imprese sottoposte al controllo della stessa controllante F Nell’attivo, al posto delle azioni proprie vengono inseriti gli strumenti finanziari derivati, che vanno valorizzati al «fair value» (art. 2426, n. 11-bis), e quelli passivi vengono rilevati tra i fondi per rischi e oneri. Le svalutazioni e le rivalutazioni di questi strumenti vanno ora in apposite voci della categoria «D» del Conto economico 8 D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio Eliminati i conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale (le relative informazioni sono riportate in Nota integrativa) G H Eliminata l’area «E» dei proventi e oneri straordinari di Conto economico. Da valutare gli effetti ai fini del principio di correlazione IRAP (art. 5, c. 4, D.Lgs. 446/1997) I Per le immobilizzazioni rappresentate da titoli e per i crediti e debiti, il criterio di valutazione è quello del «costo ammortizzato», tenendo conto del tempo e, per i crediti, del presunto valore di realizzo (art. 2426 C.c.). Per le società che redigono il bilancio abbreviato, vi è facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale (art. 2435-bis, c. 7-bis, C.c.). Inoltre, la novità non ha effetto per le voci di operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (art. 12, c. 2 del Decreto) 9 D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio L L’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile e, se questa non è determinabile, il periodo di ammortamento non deve superare i 10 anni. La spiegazione del periodo di ammortamento va indicata in Nota integrativa (art. 2426, n. 6 C.c.). Tale novità può non essere applicata alle voci di operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (art. 12, c. 2 del Decreto) M In Nota integrativa vanno specificati, oltre ai compensi, anche le anticipazioni, i crediti, gli impegni assunti e le garanzie prestate verso amministratori e sindaci N Entrano nella Nota integrativa: a) l’indicazione degli effetti dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio; b) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite O Viene previsto (nuovo art. 2427, c. 2, C.c.) che le informazioni fornite in Nota integrativa relative alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico vanno presentate secondo l’ordine con cui le voci sono indicate in tali documenti 10 D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio P Nel bilancio in forma abbreviata gli ammortamenti e le svalutazioni non sono più sottratte in forma esplicita dalle immobilizzazioni materiali e immateriali Q Introdotta una nuova categoria di imprese e una tipologia di bilancio peculiare per loro (art. 2435-ter C.c.). Si tratta delle «micro imprese», ossia di imprese che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale attivo Stato patrimoniale: € 175.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. Oltre al rendiconto finanziario e alla relazione sulla gestione (alle stesse condizioni già previste per i bilanci abbreviati), per loro viene meno la Nota integrativa, se in calce allo Stato patrimoniale vengono fornite le informazioni su impegni e garanzie e sui rapporti con amministratori e sindaci (ove nominati). Col superamento di due limiti per due esercizi consecutivi, scatta l’obbligo del bilancio abbreviato (o ordinario). 11 D.Lgs. n. 139/2015: il nuovo bilancio d’esercizio Rendiconto finanziario • Il rendiconto finanziario diventa documento obbligatorio per tutte le società che redigono il bilancio in forma ordinaria (art. 2423 co. 1); • rendiconto di disponibilità liquide con classificazione dei flussi nell’attività operativa, di investimento e di finanziamento (con autonoma indicazione di quelle con i soci) – nuovo art. 2425-ter; • non viene indicato uno schema obbligatorio così come per Stato patrimoniale e Conto economico Riferimento: OIC 10 – Rendiconto finanziario 12 I finanziamenti e gli apporti dei soci OIC N. 28 Versamenti a favore della società Acquisiti definitivamente Obbligo di restituzione PATRIMONIO NETTO FINANZIAMENTO SOCI A VII – ALTRE RISERVE D 3 – DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI ART. 45 TUIR: presunzione di fruttuosità e di percezione degli interessi a meno di prova contraria (clausola statutaria; contratto; bilancio) 13 I finanziamenti e gli apporti dei soci 1. Versamenti in c/aumento di capitale Sono versamenti anticipati delle somme che i soci devono corrispondere per la liberazione dell’aumento di C.S. che sarà deliberato dalla società e che essi intendono sottoscrivere. Tale riserva non può essere utilizzata per altro scopo. Il maggior capitale potrà essere riportato negli atti societari solo a seguito di iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del C.S. Occorre una delibera assembleare. 2. Versamenti in c/futuri aumenti di capitale Anche questi versamenti presentano un vincolo di destinazione ma l’aumento di C.S. non è ancora deliberato. Non possono essere utilizzati per coprire perdite o aumentare gratuitamente il C.S. L’operazione può essere effettuata anche senza una delibera assembleare. 3. Versamenti in c/capitale o a fondo perduto Sono versamenti di tutti o anche di alcuni soci, di solito proporzionali alle quote di partecipazione che non hanno un vincolo di destinazione e che vanno ad incrementare le riserve. L’eventuale aumento di C.S. con utilizzo di tale riserva è da qualificarsi come aumento gratuito per cui ne beneficeranno tutti i soci. 4. Versamenti a copertura di perdite Possono essere utilizzati solo per le coperture delle perdite come alternativa ai procedimenti ex artt. 2446-2447 c.c. Occorre dare adeguata informativa nella nota integrativa. 14 I finanziamenti e gli apporti dei soci DEFINIZIONE DEI FINANZIAMENTI Si tratta di prestiti assimilabili al contratto di mutuo (capitale di credito). La pattuizione del finanziamento lega esclusivamente ciascun socio alla società e può essere stabilita in modo del tutto libera: a) può essere svincolato dalla proporzionalità di partecipazione al Capitale Sociale; b) può essere effettuato tramite semplice scambio di corrispondenza; c) può essere fruttifero o infruttifero. L’eventuale delibera assembleare vincola solo i soci che hanno aderito (Trib. Roma 11/02/1995) 15 I finanziamenti e gli apporti dei soci DELIBERA CICR La raccolta di fondi dai soci non è considerata “raccolta di risparmio tra il pubblico” al verificarsi delle seguenti condizioni previste dalla delibera CICR 19.07.2005: La facoltà sia prevista nello statuto; La raccolta avvenga esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2% del Capitale Sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e siano iscritti a libro soci da almeno 3 mesi; 16 I finanziamenti e gli apporti dei soci LA POSTERGAZIONE ART. 2467 C.C. E ART. 2497-QUINQUIES C.C. “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito” Srl AMBITO SOGGETTIVO: Soc. soggette a direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. CONDIZIONE OGGETTIVA Il finanziamento deve essere stato concesso in condizioni di squilibrio dell’indebitamento rispetto al Patrimonio Netto o in situazioni dove era ragionevole apportare capitale e non prestiti 17 I finanziamenti e gli apporti dei soci AZIONE REVOCATORIA Il curatore fallimentare non è tenuto a dimostrare che il socio conoscesse lo stato di insolvenza in cui versava la società. Azione revocatoria “semplificata” ex art. 2467 Il richiamo delle somme pagate al socio costituisce una fattispecie di inefficacia del diritto di credito del socio finanziatore nei confronti dei terzi rispetto a quello vantato dagli altri creditori sociali Azione revocatoria “ordinaria” ex L.Fall. 18 I finanziamenti e gli apporti dei soci CONTROLLI Rispetto della postergazione in termini di qualificazione del finanziamento sin dall’accensione. Assenza di rimborsi effettuati in situazioni prossime all’insolvenza. Rispetto delle condizioni di cui alla delibera CICR del 19.7.2005. Pagamento se dovuta dell’imposta di registro (3%). Trattamento fiscale ai fini della ritenuta su interessi. 19 I finanziamenti e gli apporti dei soci LA COMUNICAZIONE DEI BENI ASSEGNATI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI INVIO TELEMATICO all’Agenzia delle Entrate (30.10.2016) per i finanziamenti e gli apporti erogati nel corso del 2015. RICOGNIZIONE della voce finanziamenti soci e delle riserve di capitali derivanti da versamenti a fondo perduto o rinuncia a crediti. VERIFICA delle restituzioni ai soci in corso d’anno perché non eliminano l’obbligo di comunicazione . 20 I finanziamenti e gli apporti dei soci RINUNCIA DEI CREDITI • OIC 28 ammissibile – se valori crediti destinati ad aumentare gratuitamente il capitale sociale o a coprire le perdite subite o attese • Necessaria apposita delibera assembleare – previa rinuncia di ciascun socio al diritto di restituzione QUALSIASI rinuncia a crediti da parte dei soci motivata dall’obiettivo di rinforzare patrimonialmente l’impresa Non transita a Conto economico e incrementa direttamente il patrimonio netto (voce A VII altre Riserve) 21 I finanziamenti e gli apporti dei soci VALUTAZIONE E RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO • Bilancio – classificazione per natura, origine e scadenza – valutazione al valore nominale • Nota integrativa – Art. 2427, n. 19-bis, c.c. indicazione dei finanziamenti soci distinti per scadenza separata indicazione di quelli postergati – OIC 1 distinzione dei finanziamenti che possono essere rimborsati solo dopo la soddisfazione dei creditori diversi dai soci. 22 I finanziamenti e gli apporti dei soci LA PRESUNZIONE DI FRUTTUOSITA’ • Art. 46 TUIR – Le somme versate dai soci si considerano date a mutuo • Art. 1815 c.c. – Il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante • Art. 45, comma 2, TUIR – Gli interessi si presumono percepiti alle scadenze (o nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta) e nella misura pattuite per iscritto (o al saggio legale) Per vincere la presunzione di fruttuosità, è necessaria l'indicazione contraria in forma scritta 23 OIC 28: Il Patrimonio Netto LE RIVALUTAZIONI IN BILANCIO In assenza di una specifica norma di legge, l’operazione di rivalutazione di attività del bilancio può soltanto essere effettuata in presenza di: 2 1 Deroga in caso di incompatibilità con il principio di rappresentazione veritiera e corretta Leggi speciali, generali o di settore Rivalutazioni economiche Rivalutazioni monetarie 24 OIC 28: Il Patrimonio Netto LE RIVALUTAZIONI ECONOMICHE IN BILANCIO 1. La deroga la rivalutazione economica può soltanto essere effettuata in presenza di un caso eccezionale che richiede la disapplicazione delle normali regole civilistiche Requisiti Art. 2423 1 Caso eccezionale 2 La norma civilistica deve essere incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta In presenza di tali condizioni l’esercizio della deroga risulta obbligatoria 25 OIC 28: Il Patrimonio Netto DISCIPLINA DEL “SALDO ATTIVO” La riserva da rivalutazione Il saldo attivo deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non sia imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 c.c. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si possono distribuire utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell’assemblea straordinaria. 26 OIC 28: Il Patrimonio Netto DISCIPLINA DEL “SALDO ATTIVO” La riserva da rivalutazione Opzione per l’affrancamento L’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva consente la distribuzione della riserva senza tassazione in capo alla società. La rilevazione contabile è la seguente: Riserva di rivalutazione ex ……. a Debiti tributari 27 Il trattamento delle perdite di esercizio Perdite d’esercizio fiscali Realizzate nei primi tre periodi d’imposta Realizzate nei periodi d’imposta successivi Riporto illimitato Riporto illimitato Utilizzo illimitato Utilizzo max 80% reddito 28 Il trattamento delle perdite di esercizio Perdite d’esercizio civilistiche < 1/3 capitale sociale > 1/3 capitale sociale entro limite legale > 1/3 capitale sotto limite legale Riduzione facoltativa del capitale SpA: art. 2446 Srl: art. 2482-bis SpA: art. 2447 Srl: art. 2482-ter Amministratori: convocazione senza indugio dell’assemblea Amministratori: convocazione senza indugio dell’assemblea Limite per riduzione capitale sociale: esercizio successivo Contestuale riduzione capitale sociale o trasformazione 29 Il trattamento delle perdite di esercizio LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE Il capitale sociale si riduce di meno di 1/3 Il capitale sociale si riduce di oltre 1/3 Non è superata la soglia critica e non vi è obbligo di intervento È superata la soglia critica Si deve esaminare importo minimo legale del capitale sociale RESTA SOPRA MINIMO 2446 per le spa 2482-bis per le srl 30 VA SOTTO MINIMO 2447 per le spa 2482-ter per le srl Il trattamento delle perdite di esercizio LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE ITER PROCEDURALE Qualora il capitale sociale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo amministrativo deve: − predisporre una situazione patrimoniale; − convocare “senza indugio” l’assemblea dei soci; − redigere la situazione patrimoniale e la relativa relazione illustrativa, unitamente alle osservazioni. Le formalità e gli adempimenti prescritti dall’art. 2446 c.c. sono applicabili anche nella diversa e più grave ipotesi prevista dall’art. 2447 c.c. 31 Il trattamento delle perdite di esercizio LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE COSA SI INTENDE PER “SENZA INDUGIO” La convocazione dell’assemblea debba avvenire nel corso dell’esercizio non appena gli amministratori si rendano conto che si è determinata una perdita del capitale sociale rilevante (cioè superiore ad un terzo), senza attendere quindi la chiusura dell’esercizio Art. 2631 c.c. dispone che la convocazione si dà per omessa se non interviene nei 30 giorni successivi all’evento che ne ha richiesto la convocazione 32 Il trattamento delle perdite di esercizio LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE Si ha la riduzione del capitale se non sono disponibili o sono state già erose le riserve di patrimonio netto ammontare complessivo del patrimonio netto < due terzi del capitale sociale. Utilizzo riserve: si considerano assorbite per prime le riserve non vincolate o meno vincolate 33 Il trattamento delle perdite di esercizio LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE L’INFORMATIVA: SITUAZIONE PATRIMONIALE La “situazione patrimoniale” deve essere costituita dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico. E la Nota integrativa? L’OIC 30 afferma che la sua redazione o l’inclusione delle più rilevanti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c. consente una migliore comprensione della situazione patrimoniale. 34 Il trattamento delle perdite di esercizio LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE GRADO DI AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE La situazione patrimoniale deve essere aggiornata il più possibile rispetto alla data di convocazione dell’assemblea, essa pertanto non deve risalire a 120 giorni antecedenti l’assemblea. La situazione può essere sostituita dal bilancio d’esercizio qualora sia stato chiuso entro i centottanta giorni precedenti l’assemblea. L’organo gestorio è tenuto ad informare l’assemblea sui fatti di rilievo intervenuti successivamente alla data di riferimento della relazione sulla situazione patrimoniale. 35 Il trattamento delle perdite di esercizio LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE CRITERI DI REDAZIONE DELL’INFORMATIVA La “situazione patrimoniale” deve essere costituita da un vero e proprio bilancio redatto secondo i criteri di valutazione stabiliti per il bilancio d’esercizio (es. divieto di effettuare rivalutazioni). La presenza di ingenti perdite può essere accompagnata da una situazione di squilibrio finanziario, per tale ragione, gli amministratori devono valutare la possibilità di applicare il principio di continuità aziendale per la redazione della suddetta situazione patrimoniale. 36 Il trattamento delle perdite di esercizio LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA A conclusione della relazione degli amministratori, risulta appropriata la presentazione delle proposte di delibera che i soci sono chiamati ad assumere. Anche se non obbligatorio è auspicabile che l’organo gestorio prenda una netta posizione in merito alle azioni da porre in essere. 37 Il potenziamento dell’A.C.E. Con l’obiettivo di stimolare un’adeguata capitalizzazione delle imprese E’ detassato un importo pari al rendimento del nuovo capitale proprio Per l’anno 2015 il rendimento nozionale è fissato al 4,5% (4.75% dal 2016) La detassazione si applica sull’incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31/12/2010 L’utile di esercizio genera base ACE a decorrere dall’anno successivo se non distribuito ai soci La parte di ACE non utilizzata può essere convertita in credito d’imposta IRAP 38 Il potenziamento dell’A.C.E. Costituiscono incrementi: gli utili di esercizio non distribuiti, i conferimenti dei soci e le rinunce ai finanziamenti Costituiscono decrementi le attribuzioni anche in natura fatte in favore dei soci (non le perdite) I conferimenti dei soci generano base ACE dal giorno in cui sono stati effettuati (criterio di cassa) Le attribuzioni fatte ai soci riducono la base ACE dall’inizio dell’esercizio nel quale sono state effettuate 39 Perdite su crediti CIRCOLARE 26/E/2013 Gli elementi di certezza e precisione che consentono la deduzione di una perdita su crediti sussistono quando contemporaneamente: Sono decorsi oltre sei mesi dalla scadenza del pagamento (risultante dalla fattura o dal contratto) Il credito è inferiore a € 5.000 per le imprese di rilevante dimensione, ovvero € 2.500 per le altre IL LIMITE DIMENSIONALE E’ POSTO A € 100.000.000 DI VOLUME DI AFFARI 40 Perdite su crediti CIRCOLARE 26/E/2013 Gli elementi di certezza e precisione che consentono la deduzione di una perdita su crediti sussistono in ogni caso quando: Il diritto alla riscossione è prescritto (normalmente dopo dieci anni) IN QUESTO CASO LA DEDUCIBILITA’ FISCALE PRESCINDE DALL’IMPORTO 41 Perdite su crediti CIRCOLARE 26/E/2013 Il termine dei sei mesi dalla scadenza che consente la deducibilità della perdita va considerato come il punto di partenza Dal punto di vista della tecnica contabile la deduzione prescinde dal fatto che il costo venga rilevato come mera svalutazione (anche parziale) In caso di svalutazione del credito, le perdite transitano dal conto economico solo dopo che l’eventuale fondo svalutazione crediti è stato azzerato 42 Perdite su crediti CIRCOLARE 26/E/2013 Elementi di certezza e precisione che consentono comunque la deduzione della perdita indipendentemente dall’importo Assoggettamento del debitore a procedura concorsuale Verbale di pignoramento negativo o irreperebilità del debitore Incapienza patrimoniale del debitore che sconsigli la procedura esecutiva Antieconomicità della procedura esecutiva 43 Perdite su crediti CANCELLAZIONE IN BASE AI PRINCIPI CONTABILI La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101 co. 5 TUIR), in tutti i casi di “cancellazione dei crediti dal bilancio IN APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI” Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal bilancio. Resta fermo il potere dell’A.F. di sindacare l’elusività dell’operazione, ex art. 37bis del DPR 600/73, nonché l’inerenza in presenza di un’operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità (vedi C.M. 26/E/2013). 44 Perdite su crediti DLGS. INTERNAZIONALIZZAZIONE (d. lgs. n. 147/2015): PERDITE SU CREDITI (ART. 101 NUOVO CO. 5-BIS TUIR) “Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del co. 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”. 45 Interessi passivi e R.O.L. Attenzione ai limiti posti alla deducibilità degli oneri finanziari che eccedono i proventi Gli oneri finanziari che eccedono i proventi sono deducibili nel limite del 30% del R.O.L. R.O.L. = Valore della produzione – Costi della produzione (esclusi ammortamenti e lesing) E’ previsto il riconoscimento figurativo degli interessi attivi sui crediti statali La quota di oneri finanziari non dedotta in un esercizio lo sarà, con gli stessi limiti, in quelli successivi 46 Interessi passivi e R.O.L. LA NORMA DI ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE Art. 1 co. 36 L. 244/2007 … non rilevanza, ai fini dell’art. 96 del TUIR, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. 47 Interessi passivi e R.O.L. LE CONDIZIONI Attività immobiliare DUE CONDIZIONI CONCORRENTI: valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione; ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. 48 Scorporo aree pertinenziali Il valore delle aree pertinenziali o sottostanti ai fabbricati deve essere fiscalmente scorporato da questi ultimi VALORE FORFETTARIO AREA = 30% PER ATTIVITA’ INDUSTRIALI VALORE FORFETTARIO AREA = 20% PER ALTRE ATTIVITA’ Facoltà di riconoscimento del costo del terreno (se inferiore) in caso di acquisto separato dal fabbricato ovvero in caso di indicazione specifica del suo valore nel rogito In ogni caso lo scorporo del terreno va effettuato sui valori al netto di costi incrementativi e rivalutazioni Stesse regole per i leasing immobiliari i cui canoni sono indeducibili per il 20% - 30% 49 OIC 16: immobilizzazioni materiali SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO Voce B.II.1 - Terreni e fabbricati → comprende i terreni su cui insistono i fabbricati OIC 16 § 14 Il valore del fabbricato deve sempre essere scorporato da quello del terreno OIC 16 § 52 Terreno Fabbricato No ammortamento Ammortamento Nessun cambiamento rispetto al precedente OIC 16 50 OIC 16: immobilizzazioni materiali SCORPORO DEL TERRENO SU CUI INSISTE IL FABBRICATO Problematica non affrontata in modo esplicito dall’OIC 16 Fabbricati NON cielo terra “È egualmente plausibile anche qualora un fabbricato sia posto in un edificio” (Fondazione Nazionale dei Commercialisti 28.2.2015) “Nessuno scorporo è necessario se il fabbricato di proprietà consiste in una quota parte del fabbricato, in quanto, in tal caso, l’impresa non possiede (anche) un terreno sottostante” (Guida operativa per la transizione ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, 2005) 51 Scorporo aree pertinenziali IL COMPORTAMENTO 2015 Il caso: area di valore di € 1.000 con fondo formato con ammortamenti pregressi di € 200 (interamente dedotti). 2015 Imputazione a Conto economico della sopravvenienza attiva relativa al fondo. Giroconto al fondo oneri degli ammortamenti pregressi. 52 Scorporo aree pertinenziali IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO NEL 2015 Il caso: area di valore di € 1.000 con fondo formato con ammortamenti pregressi di € 200 (interamente dedotti). Sopravvenienza attiva Non è stata tassata Costo contabile dell’area € 1.000 Costo fiscale dell’area € 800 Cessione dell’area a € 1.500 Plus contabile di € 500 Plus fiscale di € 700 53 Scorporo aree pertinenziali IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO NEL 2015 Il caso: area di valore di € 1.000 con fondo formato con ammortamenti pregressi di € 200 (interamente dedotti). Sopravvenienza attiva È stata tassata Costo contabile dell’area € 1.000 Costo fiscale dell’area € 1.000 Cessione dell’area a € 1.500 Plus contabile di € 500 Plus fiscale di € 500 54 Scorporo aree pertinenziali GIROCONTO A FONDO ONERI NEL 2015 (1/2) Il caso: area di valore di € 1.000 con fondo formato con ammortamenti pregressi di € 200 (interamente dedotti). Giroconto 2015 Nessun impatto fiscale Costo contabile dell’area € 1.000 Costo fiscale dell’area € 1.000 Cessione dell’area a € 1.500 Plus contabile di € 500 Plus fiscale di € 500 55 Il cambio di destinazione degli immobili INDICAZIONE OIC Le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita sono classificate separatamente dalle immobilizzazioni materiali, ossia in un’apposita voce dell’attivo circolante. Tale riclassifica è effettuata se sussistono i seguenti requisiti: • le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l’alienazione; • la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; • l’operazione dovrebbe concludersi nel breve termine. 56 OIC 31: Fondi rischi ed oneri FONDI PER TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI (1/2) Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa Nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili (voce B 1 dello Stato Patrimoniale passivo) rientrano anche gli accantonamenti per le indennità percepite in caso di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra cui sono compresi gli incarichi di amministratore di società. 57 OIC 31: Fondi rischi ed oneri FONDI PER TRATTAMENTO FINE MANDATO AMMINISTRATORI (2/2) Fondi per fine mandato amministratori e oneri contributivi È necessario analizzare quale debba essere il comportamento da adottare in bilancio per quanto riguarda gli oneri contributivi che potrebbero essere dovuti al momento della corresponsione di tale trattamento all’amministratore. Problematica non disciplinata dagli OIC 58 OIC 31: Fondi rischi ed oneri IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO LA PREVISIONE DEL TUIR Art. 105 co. 4 TUIR Consente la deducibilità dell’accantonamento per l’indennità di fine rapporto derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. La quota annua del TFM (facoltativo) può essere assimilata all’accantonamento annuo a titolo di TFR per i dipendenti (obbligatorio). 59 OIC 31: Fondi rischi ed oneri IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO TASSAZIONE SEPARATA Art. 17 lett. c) TUIR Concede il beneficio della tassazione separata a condizione che la concessione dell’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. In mancanza di data certa, l’indennità corrisposta all’amministratore sarà soggetta a tassazione ordinaria nell’esercizio di incasso della stessa. 60 OIC 31: Fondi rischi ed oneri IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO LA TESI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’atto di data certa è elemento fondamentale tanto per la deducibilità del costo per competenza quanto per il diritto dell’amministratore a fruire della tassazione separata. 61 OIC 31: Fondi rischi ed oneri IL TRATTAMENTO DI FINE MANDATO LA TESI DELL’ADC Norma di comportamento 180 La deducibilità per competenza dell’accantonamento è svincolata dalla presenza di un atto avente data certa. L’iter e la tempistica di determinazione dell’indennità a favore dell’amministratore pertanto riguarda esclusivamente la possibilità di godere della tassazione separata. 62 OIC 16: immobilizzazioni materiali Giurisprudenza (1/2) Cassazione 17.10.2014 n. 22016 Variazione dei coefficienti di ammortamento Gli accertatori hanno contestato la deduzione di quote di ammortamento relative a beni strumentali. Per alcuni esercizi il contribuente ha applicato coefficienti pari al 50% di quelli stabiliti dal DM 31.12.1988, mentre, a partire da un determinato esercizio, il piano di ammortamento era stato “immotivatamente” modificato, applicando i coefficienti stabiliti dalla medesima normativa in misura massima. La Corte richiama l’art. 2426 co. 1 n. 2 c.c.: “il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”. 63 OIC 16: immobilizzazioni materiali Giurisprudenza (2/2) Cassazione 17.10.2014 n. 22016 Variazione dei coefficienti di ammortamento Secondo la Cassazione, tale omissione implica una violazione che non è meramente formale, ma direttamente contraria all’obbligo di verità e chiarezza nella redazione del bilancio e che non si esaurisce con la prima annualità in cui si determina la variazione, ma permane per tutte le annualità in cui si rileva uno scostamento (nel caso di specie, di importo rilevante) dal criterio di ammortamento originario. La variazione del criterio di valutazione, senza che la Nota Integrativa rechi un’adeguata motivazione, rende nullo il bilancio. Al contribuente non è riconosciuta una piena discrezionalità nel determinare, in sede di UNICO, le quote di ammortamento deducibili, variandole di anno in anno. Le disposizioni civilistiche del bilancio valgono anche ai fini fiscali, l’ammortamento non può che uniformarsi al criterio di sistematicità di cui all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c. 64 Il principio di derivazione LA PREVISIONE DEL TUIR Art. 83 TUIR “Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal Conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione”. 65 Il principio di derivazione CORTE CASSAZIONE 22016/2014: IL CASO Periodo d’imposta X–2 (non è il primo anno) Ammortamento € 10 nei limiti dell’art. 102 del TUIR Periodo d’imposta X–1 Ammortamento € 20 nei limiti dell’art. 102 del TUIR Periodo d’imposta X Ammortamento € 20 nei limiti dell’art. 102 del TUIR 66 Il principio di derivazione CORTE CASSAZIONE 22016/2014: LA SOLUZIONE Ammortamento del periodo d’imposta X - 2 non è deducibile La previsione dell’art. 102 co. 2 del TUIR che riconosce la deducibilità di quote di ammortamento nella misura individuata grazie ai coefficienti tabellari non libera peraltro l'imprenditore dal calcolare l’effettiva quota di ammortamento dei beni imputabile a ciascun esercizio. 67 Il principio di derivazione CORTE CASSAZIONE 22016/2014: CONSIDERAZIONI Regola contabile in assenza di previsione fiscale Regola contabile in presenza di una regola fiscale contrastante Regola contabile in presenza di una regola fiscale che pone dei limiti La regola contabile ha rilevanza anche fiscale La regola contabile non assume rilevanza fiscalmente (vedi slides successiva) La regola contabile assume rilevanza (Corte di Cassazione) 68 Il principio di derivazione CORTE CASSAZIONE 22016/2014: CONSEGUENZE Regola contabile in presenza di una regola fiscale contrastante Esempio: il compenso amministratori è da contabilizzare per competenza ed è deducibile per cassa Periodo d’imposta X-1: non pago, non contabilizzo e non deduco un compenso di competenza Periodo d’imposta X: pago il compenso dell’anno X-1 e lo contabilizzo. È possibile la deduzione per cassa o l’errore contabile inficia la deducibilità? 69 OIC 16: I risvolti fiscali COMPONENT APPROACH Immobilizzazione di valore complessivo di € 1.000 Vi sono le condizioni per considerare “autonomamente” i due componenti AeB L’OBBLIGO È ANCHE FISCALE? Può essere necessaria la stima del contribuente 70 OIC 16: I risvolti fiscali IL CALCOLO DELL’AMMORTAMENTO Immobilizzazione: € 1.000 Componente A: € 100 (10 anni) Componente B: € 900 (5 anni) Immobilizzazione: € 1.000 Ammortamento: Ammortamento: € 100 /10 = € 10 € 900/ 5 = € 180 Totale ammortamento € 190 € 900 /10 = € 90 € 100/ 5 = € 20 Totale ammortamento € 110 Componente A: € 900 (10 anni) Componente B: € 100 (5 anni) 71 Super ammortamenti al 140% LA NORMA (LEGGE 28.12.2015 N. 208) Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. Ipotizzando un investimento di un soggetto IRES il risparmio (spalmato su più anni) è pari al 27,5% del 40% dell’investimento. Quindi è pari al 11% dell’investimento. 72 Super ammortamenti al 140% IL PERIODO AGEVOLATO 31.12.2016 15.10.2015 LE IPOTESI Acquisto: rileva la data di consegna o spedizione (se diverso e successivo il momento in cui si verifica il trasferimento della proprietà). Appalto: rileva il momento di ultimazione della prestazione con accettazione. Leasing: rileva la data di consegna del bene al locatario (ad eccezione di clausole che richiamino l’esito positivo della prova). 73 Super ammortamenti al 140% IL MECCANISMO RISPOSTA DELL’AGENZIA ENTRATE AL TELEFISCO 2016: In considerazione del fatto che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, si ritiene che la stessa vada fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31 dicembre 1988, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene ESEMPIO: Alfa srl acquista un bene agevolabile e sostiene un costo di 10.000. L’ammortamento calcolato secondo corretti principi contabili è 500. Il coefficiente fiscale di ammortamento ex DM 31/12/1988 è il 20%. L’ammortamento fiscalmente deducibile è complessivamente 1.300 (di cui 500 da conto economico civilistico e 800 da variazione in diminuzione in Unico) 74 Riduzione aliquota IRES dal 2017 RIDUZIONE ALIQUOTA IRES L’aliquota IRES scende dal 27,5% al 24% dal 2017 Quali conseguenze immediate sul bilancio 2015 ? La riduzione del debito per imposta differita in relazione alle annualità dal 2017 e successive 75 Riduzione aliquota IRES dal 2017 ESEMPIO Macchinario venduto nel 2014 con plusvalenza di € 100.000 La società decide di rateizzare fiscalmente in 5 anni la plusvalenza Art. 86 co. 4 TUIR 31.12.2014 Imposte differite (E22) (Contabilizzata Ires al 27,5% per gli anni dal 2015 al 2018) a Fondo Imposte Differite (B.2.2.) € 22.000 € 22.000 a Imposte Differite € 1.400 31.12.2015 Fondo Imposte differite (Rettifica per riduzione Ires al 24% dal 2017) 76 € 1.400 LE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO E LA LORO RILEVANZA FISCALE LA PRESUNZIONE DI PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI Art. 47 co. 1 TUIR Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del co. 5 (riserve di capitale) per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta previa distribuzione delle riserve di utili (irrilevanza del comportamento civilistico). 77 LE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO E LA LORO RILEVANZA FISCALE IL POSSIBILE DOPPIO BINARIO Doppio binario civilistico - fiscale 1. Dopo la distribuzione: duplice stratificazione del patrimonio. 2. La norma opera se non abbiamo vincoli civilistici di indistribuibilità (cfr. Assonime 32/04). 3. Presunzione da applicare al momento della delibera. 78 LE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO E LA LORO RILEVANZA FISCALE LA RISERVA LEGALE Accantonamento volontario Accantonamenti di importi superiori al minimo: diventano indisponibili o disponibili ? L’eccedenza rispetto al 20% del capitale sociale è disponibile, anche per aumenti del capitale. Se assemblea soci delibera accantonamenti a riserva legale oltre tale limite per l’eccedenza “disponibile” dovrebbe operare la presunzione dell’art. 47 TUIR. 79 LE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO E LA LORO RILEVANZA FISCALE RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA La presunzione non opera, a meno che non si affranchi la riserva. C.M. 33/E/2005 + 11/E/2009: in seguito al pagamento dell'imposta sostitutiva, nei confronti delle riserve "affrancate" opera la presunzione di cui all'art. 47 co. 1 TUIR. L'affrancamento, infatti, produce l'effetto di rendere le riserve e i saldi attivi di rivalutazione liberamente disponibili al pari di ogni altra riserva di utile. Es. riserva DL 185/2008 (rivalutazione immobili). 80 LE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO E LA LORO RILEVANZA FISCALE DOPPIO BINARIO Per effetto della presunzione dell’art. 47 TUIR, le poste del PN possono avere una duplice natura civilistico – fiscale. Necessità di attestare ai soci la natura fiscale delle riserve distribuite. FAC SIMILE “…attesta che, come da delibera assembleare del…, ha distribuito dividendi, i quali, a norma dell’art. 47, c.1 TUIR, sono da attribuire: - per il …% a riserve di utili; - per il …% a riserve di capitale”. 81 LE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO E LA LORO RILEVANZA FISCALE COORDINAMENTO NORMATIVO ADC NORMA DI COMPORTAMENTO 173 In caso di distribuzione di “riserve di capitale”, si considerano distribuiti per primi l’utile dell’esercizio e le riserve di utili. Tali utili o riserve concorrono a formare il reddito imponibile del socio nella misura del 40%, fino a concorrenza delle riserve di utili prodotte fino all’esercizio in corso al 31.12.2007, e solo per l’eventuale eccedenza, nella misura del 49,72%. 82 LE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO E LA LORO RILEVANZA FISCALE CASI E SOLUZIONI (1) Una società di capitali nel corso del 2013 distribuisce gli utili prodotti negli esercizi successivi al 2007, di importo pari a 100, in presenza anche di utili, sempre di importo pari a 100, prodotti sino all’esercizio 2007, accantonati in una riserva indisponibile o in sospensione d’imposta. Riserva indisponibile sino al 2007: Utili post 2007 distribuiti: 100 100 83 LE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO E LA LORO RILEVANZA FISCALE CASI E SOLUZIONI (1) Assonime 20/2010 La disposizione del DM 2.4.2008 persegue l’obiettivo di rendere la tassazione dei dividendi in capo al socio coerente con l’imposizione degli utili in capo alla società partecipata. La presenza di riserve non disponibili formate da utili prodotti sino al 2007 non può inficiare il ricorso alla presunzione che i dividendi distribuiti originano da utili prodotti negli esercizi ante 2008. Si tratta, infatti, pur sempre di utili assoggettati ad imposizione con aliquota 33% e, dunque, fino a loro capienza, è logico consentire ai soci di fruire della maggiore quota di esclusione da reddito (60% contro 50,28%). 84 LE RINUNCE CREDITI DEI SOCI L’ATTUAZIONE DELLA DELEGA (DECORRENZA 2016) Nuovo art. 88 co. 4-bis TUIR Il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. La sopravvenienza attiva relativa alla rinuncia crediti dei soci è non tassata nel limiti dal valore fiscale del credito rimesso. 85 LE RINUNCE CREDITI DEI SOCI LE REGOLE ATTUALI Il creditore L’importo della rinuncia incrementa il costo della partecipazione. Il debitore L’importo della rinuncia non è tassato. Il credito rinunciato Non rileva natura commerciale o finanziaria. Non è necessaria la proporzionalità della rinuncia. Non è rilevante il trattamento contabile. Non rileva il valore fiscale del credito. 86 LE RINUNCE CREDITI DEI SOCI IL CAMBIO DI PROSPETTIVA (DAL 2016) OGGI (SINO AL 2015) FUTURO (DAL 2016) L'intassabilità della rinuncia ai crediti da parte dei soci si giustifica, in virtù della cointeressenza del socio-creditore alle vicende della società partecipata. Non è necessaria la specularità tra situazione del creditore e del debitore. Si crea un rapporto diretto tra regola per il creditore e regola per il debitore. Si supera la logica attuale. 87 LE RINUNCE CREDITI DEI SOCI I CASI DA ANALIZZARE Valore fiscale del credito uguale all’importo rinunciato Le regole rimarranno uguali Valore fiscale del credito inferiore all’importo rinunciato Le regole cambiano 88 Ipotizzando un credito di 100 con valore fiscale di 80, l’irrilevanza reddittuale sarà riconosciuta solo per 80 LE RINUNCE CREDITI DEI SOCI LA DICHIARAZIONE DEL SOCIO Adempimento obbligatorio Al fine di poter riconoscere in capo al debitore il valore fiscale del credito, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore. In assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. 89 LE RINUNCE CREDITI DEI SOCI ENTRATA IN VIGORE La novità è contenuta nel DLgs. 14.9.2015 n. 147 Il co. 2 dell’art. 13 del DLgs. 147/2015 dispone che la disposizione commentata si applichi a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto (il decreto legislativo è entrato in vigore il 7.10.2015) e quindi nella generalità dai casi dal 2016. 90 LE RINUNCE CREDITI DEI SOCI L’IMPATTO DI MAGGIOR RILEVANZA Per poter riconoscere in capo al debitore il valore fiscale del credito, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore. In assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. ATTENZIONE Questa regola vale per tutte le rinunce anche per quelle in cui l’importo della stessa è pari al valore fiscale del credito che deve anche in questo caso essere dichiarato. 91 Rivalutazione beni d’impresa RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA: SINTESI Soggetti IMPRESE Contab. ORDINARIA Contab. SEMPLIFICATA Beni detenuti esercizio in corso al 31.12.2014 Tempistica Beni esistenti esercizio in corso al 31.12.2015 Beni rivalutabili IMMOBILIZZAZIONI materiali e immateriali (anche inferiori a € 516 e completamente ammortizzati) PARTECIPAZIONI di controllo e collegamento 92 Rivalutazione beni d’impresa SOGGETTI società di capitali; società di persone (anche semplificati); imprenditori individuali (anche semplificati e minimi); enti commerciali (enti non commerciali sono per i beni dell’attività “commerciale”); branch italiana di soggetto non residente; esclusi: società semplici, soggetti IAS 8 (che però hanno la possibilità del riallineamento solo fiscale). 93 Rivalutazione beni d’impresa CATEGORIE OMOGENEE Verifica al 31.12.2015 1 Coefficiente e anno (possibile escludere deducibilità limitata) BENI MATERIALI “ORDINARI” Aree non edificabili 2 IMMOBILI Aree edificabili (natura urbanistica) Fabbr. strum. natura Fabbr. strum. destinazione Fabbr. patrimonio fabbr. strum. sia per natura che per destinazione 94 Categoria strumentalità per destinazione Rivalutazione beni d’impresa CATEGORIE OMOGENEE VEICOLI Particolarità per deducibilità NAVI iscritte e nonlimitata iscritte nel registro internazionale 3 Beni mobili registrati AEREI 4 Beni immateriali No categorie Rivalutazione del singolo bene 5 Partecipazioni Medesima società 95 Rivalutazione beni d’impresa METODOLOGIE I Rivalutazione COSTO STORICO II Rivalutazione COSTO STORICO e FONDO di AMMORTAMENTO III Riduzione FONDO di AMMORTAMENTO Informativa in bilancio e organi di controllo 96 Rivalutazione beni d’impresa IMPOSTA SOSTITUTIVA Beni ammortizzabili 16% Beni NON ammortizzabili 12% Da calcolarsi sul SALDO ATTIVO LORDO Versamento in un’unica rata entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2015. 97 Rivalutazione beni d’impresa EFFETTI FISCALI Ammortamenti Valore riconosciuto dal 2018 Plafond spese di manutenzione Valore riconosciuto dal 2019 Cessioni 98 Rivalutazione beni d’impresa CONSEGUENZE RIVALUTAZIONE nel caso di cessione del bene ante 2019, il valore non è riconosciuto, sorge un credito per l’imposta sostitutiva pagata e la riserva è liberata; il saldo va imputato al capitale sociale o allocato in apposita riserva; la riserva è in sospensione moderata e quindi utilizzi “esterni” fanno scattare tassazione (no quelli interni); in caso di riduzione capitale sociale si applica l’art. 2445 (90 giorni); utilizzo per copertura perdite delibera con assemblea straordinaria (senza i 90 giorni). 99 Rivalutazione beni d’impresa IL SALDO ATTIVO possibile l’affrancamento con pagamento di una sostituiva del 10% da pagare in unica soluzione; la riserva in sospensione diventa riserva di utili tassati; si applica la presunzione di cui all’art. 47 co. 1 del TUIR; se distribuisce riserva affrancata soggetto IRES: no tax sulla società – si tax sul socio; se distribuisce riserva affrancata soggetto IRPEF: no tax sulla società – no tax sul socio; se affranco non ho riconoscimento immediato dei valori rivalutati sui beni; non conviene in caso di perdite. 100 GRAZIE E ARRIVEDERCI Dott. Ernesto Gatto