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Obblighi di informazione e trasparenza nei rapporti contrattuali

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Obblighi di informazione e trasparenza nei rapporti contrattuali
Obblighi di informazione e
trasparenza nei rapporti
contrattuali
La disciplina generale del contratto impone alle parti di
qualunque contratto il dovere di comportarsi secondo lealtà
e correttezza durante le trattative (artt. 1337 c.c.).
Un espresso dovere di informazione a carico delle parti
contraenti è sancito dall’art. 1338 c.c.
Regole particolari sono previste per i rapporti B2C.
Diversa rilevanza degli obblighi di
informazione nei contratti B2C
• Nelle relazioni contrattuali tra operatori
economici e consumatori si richiede il rispetto
di standard di correttezza e trasparenza più
elevati: l’art. 2 c. cons. riconosce ai
consumatori il diritto fondamentale alla
correttezza, alla trasparenza ed all’equità.
TRASPARENZA
pilastro del diritto europeo dei
contratti
• Riequilibra la posizione del contraente che
aderisce a condizioni contrattuali predisposte
dall’impresa
• Agevola il controllo da parte di AGCM e tra le
stesse imprese delle pratiche commerciali
scorrette
Fase precontrattuale e conclusione dei
contratti B2C: regole particolari
• Dal generale dovere di correttezza e lealtà imposto
dall’art. 1337 c.c. a tutte le parti contraenti si passa, nei
contratti B2C, a puntuali e più incisivi obblighi di
informazione, i cui elementi di specificità riguardano:
• il momento in cui devono essere adempiuti
• l’oggetto dell’informazione dovuta
• la forma e le modalità in cui le informazioni devono
essere fornite
• la natura spesso vincolante delle informazioni fornite
• Nell’ambito delle contrattazioni di consumo gli
obblighi di informazione non consentono un
approccio unitario e generalizzante ma si
presentano secondo alcune varianti che
richiedono una analisi attenta a coglierne le
differenze anche per individuare le
conseguenze dell’inadempimento
Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei
consumatori
Dir. 2011/83: in generale conferma l’importanza
dell’informazione nella disciplina dei contratti
di consumo ed in particolare distingue
contratti “a rischio” nell’ambito dei quali i
doveri di informazione si fanno più ampi e
incisivi (vendite porta a porta, contratti a
distanza, multiproprietà, vendita di pacchetti
turistici, etc.) dai contratti diversi (art. 5)
• Contratti “a rischio” (non
prevedono la trattativa o
comunque una formazione
dell’accordo nei modi
“tradizionali”)
• L’informazione non
esaurisce ogni effetto nella
fase precontrattuale:
• Art. 49 c. cons. Contratti a
distanza
• Art. 71 c. cons.
Multiproprietà
• Artt. 37-38 c. tur. Vendita
pacchetti turistici
• Contratti “diversi”
• Tutti i contratti di consumo
in cui non vi sono regole di
informazione particolari.
• Livello minimo di
informazione comune a
tutti i contratti B2C (regola
di armonizzazione minima)
• Nel caso di violazione si
applicano le regole di
responsabilità
precontrattuale
• Risarcimento del danno
• Art. 72 c. cons.: le informazioni fornite al
consumatore prima o all’atto della stipula del
contratto costituiscono parte integrante e
sostanziale del contratto.
• Art. 129 c. cons.: nella vendita dei beni di
consumo la “qualità dovuta” del bene si
determina anche in base alle caratteristiche
enunciate nel messaggio pubblicitario.
• Art. 38 c. tur.: le indicazioni fornite nell’opuscolo
informativo sono vincolanti per il tour operator
Contrattualizzazione
dell’informazione
• Con il recepimento della Dir. 2011/83 il meccanismo della
integrazione del contratto per il tramite delle informazioni
precontrattuali è esteso anche ai contratti a distanza ed ai
contratti negoziati fuori dai locali commerciali
• Le informazioni rese prima della conclusione del contratto
sono una sorta di comunicazione anticipata del contenuto
contrattuale: le informazioni questione devono essere
infatti confermate al momento della conclusione del
contratto (artt. 50, 51 c. cons.)
• Per quanto si tratti di comunicazione pubblicitaria, la legge
vi riconnette la funzione di comunicare le caratteristiche del
bene o del servizio che il professionista si impegna a fornire
Contratti bancari
• Lo stesso meccanismo è espressamente disciplinato nei contratti
bancari:
• le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati sono nulle (art.
117 T.U.B.)
• integrazione del contratto: per i prezzi si applicano le condizioni che
la banca ha pubblicizzato; per i tassi si farà riferimento a quelli
minimi e massimi previsti per i titoli di stato.
• Art. 125 bis, co. 6, T.U.B.: le clausole del contratto di credito al
consumatore relative a costi a carico di quest’ultimo che non
risultino inclusi o siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG
comunicato in sede di informazione precontrattuale, sono nulle.
Informazione sulla convenienza o
sostenibilità dell’operazione
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Dal modello della informazione “contrattualizzata” si distingue l’informazione sulla sostenibilità o
sulla convenienza dell’operazione economica
L’informazione precontrattuale assume nel contratto di credito al consumo una funzione inedita e
più incisiva
Le informazioni non riguardano solo le complessive caratteristiche e condizioni della operazione
economica ma contengono anche elementi valutativi in merito alla convenienza dell’affare.
La legge impone al finanziatore o all’intermediario una attività di consulenza
Art. 124 TUB: impone al finanziatore di fornire al consumatore “le informazioni necessarie per
consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una
decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito” (co. 1) e
“chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia
adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria (…) (co. 5).
Art. 124 bis TUB: prescrive al finanziatore l’obbligo di una preventiva verifica del cd. merito
creditizio del consumatore , ricostruito alla stregua delle informazioni fornite dal consumatore
stesso o attraverso la consultazione di banche dati
Art. 21 TUF: gli intermediari sono chiamati ad agire in modo da “servire al meglio l’interesse dei
clienti”
•
Inadempimento degli obblighi di
informazione e responsabilità del
professionista
Il quadro dei rimedi civilistici nel caso di violazione degli
obblighi informativi è piuttosto variegato.
• Contratti a distanza: l’informazione incompleta comporta
un allungamento del termine per l’esercizio di recesso. Se il
professionista non adempie all’obbligo di informare il
consumatore sulle spese aggiuntive o altri costi, i costi in
questione non saranno dovuti.
• Commercializzazione a distanza di servizi finanziari: la
legge prevede un rimedio più incisivo: il contratto sarà nullo
“nel caso in cui il fornitore (…) viola gli obblighi di
informativa precontrattuale in modo da alterare in modo
significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche”
(art. 67-septiesdecies, co. 4, c. cons.)
• La ricerca del rimedio per la violazione degli obblighi di
informazione dovrà riservare specifica considerazione alla
differente rilevanza che essi assumono nella vicenda contrattuale.
• I giudici di merito, nei noti casi di vendita di prodotti finanziari il cui
valore è stato azzerato dal crac dei soggetti che avevano emesso i
titoli, hanno dichiarato nullo il contratto quando la banca, in
violazione degli obblighi legali di informazione e di trasparenza
particolarmente incisivi in questo tipo di contrattazione, non aveva
adeguatamente avvertito il risparmiatore dei rischi connessi
all’investimento, pur essendone a conoscenza (nullità virtuale ex
art. 1418, co.1, c.c. sul presupposto della natura imperativa della
normativa in materia di doveri di informazione, art. 21 TUF).
• Posizione critica della dottrina verso questa impostazione che mette
in crisi, sotto il profilo sistematico, la distinzione tra regole di
comportamento e regole di validità.
• Cass., sez. unite, 19 dicembre 2007, n. 26724 ha ribadito
che deve essere mantenuta ferma la tradizionale
distinzione tra norme che regolano il comportamento dei
contraenti e norme di validità del contratto :
• “la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale
quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia
altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può
essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in
una forma di non corretto adempimento del generale
dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione
gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell’atto
negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a
provocarne la nullità”.
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