Obblighi di informazione e trasparenza nei rapporti contrattuali
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Obblighi di informazione e trasparenza nei rapporti contrattuali
Obblighi di informazione e trasparenza nei rapporti contrattuali La disciplina generale del contratto impone alle parti di qualunque contratto il dovere di comportarsi secondo lealtà e correttezza durante le trattative (artt. 1337 c.c.). Un espresso dovere di informazione a carico delle parti contraenti è sancito dall’art. 1338 c.c. Regole particolari sono previste per i rapporti B2C. Diversa rilevanza degli obblighi di informazione nei contratti B2C • Nelle relazioni contrattuali tra operatori economici e consumatori si richiede il rispetto di standard di correttezza e trasparenza più elevati: l’art. 2 c. cons. riconosce ai consumatori il diritto fondamentale alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità. TRASPARENZA pilastro del diritto europeo dei contratti • Riequilibra la posizione del contraente che aderisce a condizioni contrattuali predisposte dall’impresa • Agevola il controllo da parte di AGCM e tra le stesse imprese delle pratiche commerciali scorrette Fase precontrattuale e conclusione dei contratti B2C: regole particolari • Dal generale dovere di correttezza e lealtà imposto dall’art. 1337 c.c. a tutte le parti contraenti si passa, nei contratti B2C, a puntuali e più incisivi obblighi di informazione, i cui elementi di specificità riguardano: • il momento in cui devono essere adempiuti • l’oggetto dell’informazione dovuta • la forma e le modalità in cui le informazioni devono essere fornite • la natura spesso vincolante delle informazioni fornite • Nell’ambito delle contrattazioni di consumo gli obblighi di informazione non consentono un approccio unitario e generalizzante ma si presentano secondo alcune varianti che richiedono una analisi attenta a coglierne le differenze anche per individuare le conseguenze dell’inadempimento Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori Dir. 2011/83: in generale conferma l’importanza dell’informazione nella disciplina dei contratti di consumo ed in particolare distingue contratti “a rischio” nell’ambito dei quali i doveri di informazione si fanno più ampi e incisivi (vendite porta a porta, contratti a distanza, multiproprietà, vendita di pacchetti turistici, etc.) dai contratti diversi (art. 5) • Contratti “a rischio” (non prevedono la trattativa o comunque una formazione dell’accordo nei modi “tradizionali”) • L’informazione non esaurisce ogni effetto nella fase precontrattuale: • Art. 49 c. cons. Contratti a distanza • Art. 71 c. cons. Multiproprietà • Artt. 37-38 c. tur. Vendita pacchetti turistici • Contratti “diversi” • Tutti i contratti di consumo in cui non vi sono regole di informazione particolari. • Livello minimo di informazione comune a tutti i contratti B2C (regola di armonizzazione minima) • Nel caso di violazione si applicano le regole di responsabilità precontrattuale • Risarcimento del danno • Art. 72 c. cons.: le informazioni fornite al consumatore prima o all’atto della stipula del contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. • Art. 129 c. cons.: nella vendita dei beni di consumo la “qualità dovuta” del bene si determina anche in base alle caratteristiche enunciate nel messaggio pubblicitario. • Art. 38 c. tur.: le indicazioni fornite nell’opuscolo informativo sono vincolanti per il tour operator Contrattualizzazione dell’informazione • Con il recepimento della Dir. 2011/83 il meccanismo della integrazione del contratto per il tramite delle informazioni precontrattuali è esteso anche ai contratti a distanza ed ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali • Le informazioni rese prima della conclusione del contratto sono una sorta di comunicazione anticipata del contenuto contrattuale: le informazioni questione devono essere infatti confermate al momento della conclusione del contratto (artt. 50, 51 c. cons.) • Per quanto si tratti di comunicazione pubblicitaria, la legge vi riconnette la funzione di comunicare le caratteristiche del bene o del servizio che il professionista si impegna a fornire Contratti bancari • Lo stesso meccanismo è espressamente disciplinato nei contratti bancari: • le clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati sono nulle (art. 117 T.U.B.) • integrazione del contratto: per i prezzi si applicano le condizioni che la banca ha pubblicizzato; per i tassi si farà riferimento a quelli minimi e massimi previsti per i titoli di stato. • Art. 125 bis, co. 6, T.U.B.: le clausole del contratto di credito al consumatore relative a costi a carico di quest’ultimo che non risultino inclusi o siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG comunicato in sede di informazione precontrattuale, sono nulle. Informazione sulla convenienza o sostenibilità dell’operazione • • • • • • • Dal modello della informazione “contrattualizzata” si distingue l’informazione sulla sostenibilità o sulla convenienza dell’operazione economica L’informazione precontrattuale assume nel contratto di credito al consumo una funzione inedita e più incisiva Le informazioni non riguardano solo le complessive caratteristiche e condizioni della operazione economica ma contengono anche elementi valutativi in merito alla convenienza dell’affare. La legge impone al finanziatore o all’intermediario una attività di consulenza Art. 124 TUB: impone al finanziatore di fornire al consumatore “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito” (co. 1) e “chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria (…) (co. 5). Art. 124 bis TUB: prescrive al finanziatore l’obbligo di una preventiva verifica del cd. merito creditizio del consumatore , ricostruito alla stregua delle informazioni fornite dal consumatore stesso o attraverso la consultazione di banche dati Art. 21 TUF: gli intermediari sono chiamati ad agire in modo da “servire al meglio l’interesse dei clienti” • Inadempimento degli obblighi di informazione e responsabilità del professionista Il quadro dei rimedi civilistici nel caso di violazione degli obblighi informativi è piuttosto variegato. • Contratti a distanza: l’informazione incompleta comporta un allungamento del termine per l’esercizio di recesso. Se il professionista non adempie all’obbligo di informare il consumatore sulle spese aggiuntive o altri costi, i costi in questione non saranno dovuti. • Commercializzazione a distanza di servizi finanziari: la legge prevede un rimedio più incisivo: il contratto sarà nullo “nel caso in cui il fornitore (…) viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche” (art. 67-septiesdecies, co. 4, c. cons.) • La ricerca del rimedio per la violazione degli obblighi di informazione dovrà riservare specifica considerazione alla differente rilevanza che essi assumono nella vicenda contrattuale. • I giudici di merito, nei noti casi di vendita di prodotti finanziari il cui valore è stato azzerato dal crac dei soggetti che avevano emesso i titoli, hanno dichiarato nullo il contratto quando la banca, in violazione degli obblighi legali di informazione e di trasparenza particolarmente incisivi in questo tipo di contrattazione, non aveva adeguatamente avvertito il risparmiatore dei rischi connessi all’investimento, pur essendone a conoscenza (nullità virtuale ex art. 1418, co.1, c.c. sul presupposto della natura imperativa della normativa in materia di doveri di informazione, art. 21 TUF). • Posizione critica della dottrina verso questa impostazione che mette in crisi, sotto il profilo sistematico, la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità. • Cass., sez. unite, 19 dicembre 2007, n. 26724 ha ribadito che deve essere mantenuta ferma la tradizionale distinzione tra norme che regolano il comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto : • “la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell’atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità”.