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Lezione 12, Il giudizio in
Cassazione
Anno accademico 2013/2014
1. La storia
L’origine storica
Con la rivoluzione francese è il baluardo del
legislatore al fine di imporre l’applicazione
della legge ai giudici (parlements di provincia
costituiti per lo più da ceti nobiliari ed
ecclesiastici).
Quindi nasce come equilibrio dei poteri, il
potere legislativo e il potere giudiziario.
L’attuale ratio
-
Oggi il profilo storico sullo sfondo prevale, pur nella non introduzione del
precedente vincolante, la funzione di nomofilachia, ovvero di uniforme
interpretazione della legge:
l’assoluto prevalere del controllo di legittimità (art. 360 c.p.c.);
l’introduzione di un motivo di inammissibilità del ricorso quando non sono
offerti motivi tali da giustificare un mutamento di orientamento della Corte di
cassazione (art. 360 bis c.p.c.);
la pronuncia a sezioni unite in caso di difforme interpretazione delle sezioni
semplici (art. 374, 2 comma c.p.c.);
la determinazione del principio di diritto (art. 384, 1 comma c.p.c.);
il ricorso nell’interesse della legge, per il caso della rinuncia delle parti o della
non impugnabilità del provvedimento, per iniziativa del procuratore generale
presso la Corte di cassazione, oppure quando è dichiarato inammissibile il
ricorso proposto da una della parti (art. 363 c.p.c.)
2. L’oggetto
Impugnazioni in senso stretto
Trattasi di un giudizio di impugnazione in
senso stretto, che non ha ad oggetto la
fattispecie e il diritto, bensì la sentenza
impugnata e i vizi di legittimità che hanno
colpito la medesima elencati nell’art. 360
c.p.c.
L’art. 360 c.p.c.
L’art. 360 c.p.c. definisce i vizi cui può essere
affetta la sentenza e che sono denunciabili
innanzi alla Corte di cassazione.
Essi sono enunciabili in due categorie:
- Errori che afferiscono al processo (errores in
procedendo), nn. 1, 2, 4 e 5;
- Errori che afferiscono alla individuazione,
interpretazione e applicazione della norma
giuridica di fonte primaria (errores in iudicando),
n. 3
Difetto di giurisdizione
Il primo motivo nascente da un errore processuale è
relativo al vizio di giurisdizione, qualora non sia già
stato esperito, con decisione definitiva, il regolamento
di giurisdizione (che come è noto è un mezzo
preventivo e non un mezzo di impugnazione).
Sul motivo di giurisdizione la Corte di cassazione
pronuncia sempre a sezioni unite, salvo che nel caso
delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei
conti, quando sulla medesima questione si sono già
pronunciate le sezioni unite (art. 374, 1 comma).
Difetto di competenza
Il secondo motivo è rappresentato da un vizio
concernente le regole sulla competenza; anche in
tal caso quando non sia già stato esperito e
deciso il regolamento di competenza, che abbia
definito in modo irrevocabile il relativo profilo.
Il ricorso ordinario per cassazione potrà essere,
tuttavia, esperito, solo se unitamente al profilo di
competenza viene fatto valere un vizio di
legittimità diverso (altrimenti deve aversi
regolamento necessario, art. 42)
Nullità della sentenza o del
procedimento
Trattasi del quarto motivo, ogni qualvolta la
sentenza abbia violato una qualunque norma
processuale diversa dalla regola sulla
giurisdizione o sulla competenza.
Dovrà trattarsi di un vizio, qualora si tratti di
nullità, tempestivamente sollevato ex art. 157
c.p.c. e coltivato in tutti i gradi (ad eccezione
del caso di nullità assoluta ex art. 162, 2
comma, nell’ipotesi di nullità assoluta)
Per violazione o falsa applicazione di
norma di legge
Ex art. n. 3 c.p.c.:
- falsa applicazione: errore di imputazione del
fatto alla norma;
- violazione: corretta imputazione ma errata
interpretazione;
- fonti primarie, anche comunitarie, ed
estensione all’ambito delle fonti collettive
(contratti e accordi collettivi di lavoro, che
restano contratti di diritto comune)
Vizio di motivazione sul giudizio di
fatto
Il numero cinque contemplava originariamente il
difetto di motivazione espressa nel giudizio di fatto: per
mancanza, per insufficienza, per contraddizione.
In tal modo la Corte di cassazione, sia nell’esperienza
francese e sia nell’esperienza italiana, si era ricavato un
sindacato sul giudizio di fatto, quando il giudice avesse
violato non tanto le regole giuridiche ma le regole di
comune esperienza nell’accertamento del fatto:
valutazioen della prova libera; valutazione della prova
critica.
Vizio di motivazione sull’esercizio di un
potere discrezionale
Attraverso il motivo di cui al n. 5 la Corte di
cassazione si è pure ricavato un controllo
sull’esercizio di poteri discrezionali del giudice
nel corso del processo, il quale è consentito
purché motivato (es. ordine di chiamata di un
terzo in causa, ex art. 107 c.p.c.; valutazione
sulla opportunità o meno di ritenere la causa
matura per la decisione per esaurimento
dell’attività istruttoria; compensazione delle
spese giudiziali ex art. 92 c.p.c.)
Vizio di motivazione sull’applicazione
di una norma elastica
Il codice civile è costellato di norme elastiche
che richiamano clausole generali come la
buona fede, la correttezza, la diligenza, ecc.
Essendo lasciato al giudice il potere di
applicare la norma elastica al caso concreto,
purché essa fosse congruamente motivata,
attraverso il controllo di motivazione la Corte
di cassazione sindacava pure tale e esercizio di
potere, concesso dal legislatore, al giudice.
Abrogazione del vizio di motivazione
Con la legge n. 134 del 2012, il legislatore ha
abrogato il n. 5 sostituendolo con un vizio
differente, eliminando il controllo di
motivazione sul giudizio di fatto, sull’esercizio
del potere discrezionale e sulla applicazione di
una norma elastica.
Conseguenze
1. Il controllo di motivazione sul giudizio di fatto e
sull’applicazione delle massime di esperienza,
sarà lasciato alla valutazione più o meno
espansiva della Corte di cassazione, come la
storia ci ha insegnato, alla luce dell’esperienza
ottocentesca.
2. Il controllo della motivazione nell’esercizio del
potere discrezionale o nell’applicazione della
norma elastica transita rispettivamente al n. 4 e
al n. 3 dell’art. 360, come error in procedendo ed
error in iudicando.
Possibile riproposizione
Il vizio di motivazione sul giudizio di fatto
potrebbe rientrare nel vizio di mancanza di
motivazione, a cui potrebbe essere assimilata
almeno la insufficienza (in caso di difetto di
ratio decidendi) attraverso il n. 4 dell’art. 360
n. 5 come nell’esperienza dell’impugnativa del
lodo arbitrale assoggettato a controllo di sola
legittimità e ciononostante sindacato sotto il
profilo del vizio di nullità processuale (n. 7 art.
829)
L’omessa valutazione di un fatto
rilevante
Sarà invece sindacabile in Cassazione l’omesso
esame di un fatto decisivo (nel senso di
rilevante, quindi anche fatto secondario alla
base della prova presuntiva), che è stato
oggetto di espressa controversia tra le parti
(altrimenti ex art. 101 c.p.c. se rilevato
d’ufficio la discussione dovrà essere suscitata),
donde la differenza del fatto pacifico (non
discusso e controverso) che al massimo da
luogo all’errore di fatto revocatorio
Il difetto di giurisdizione verso i giudici
speciali
Ex art. 362 c.p.c. possono essere impugnati in
Cassazione, per motivo di giurisdizione, le
sentenze in grado di appello o in unico grado di
un giudice speciale.
Come anche denunciati i conflitti positivi o
negativi di giurisdizione tra giudizi o i conflitti tra
P.A. e giudice ordinario.
Ruolo della Cassazione come giudice supremo
delle giurisdizioni e dei poteri (esecutivo e
giudiziario)
3. Formalismo del ricorso
Il motivo
Oltre alla specificazione del motivo di censura (indicazione
delle norme di diritto violate e del motivo di cassazione
richiamato), dovuto alla natura di impugnazione in senso
stretto, il legislatore è andato ad onerare maggiormente il
ricorrente imponendo:
1. Nel caso in cui la sentenza impugnata è coerente alla
questione di diritto già pronunciata dalla Corte di
cassazione, la deduzione dei motivi per consentire alla
Cassazione di mutare orientamento (art. 360 bis);
2. Se il vizio è di error in procedendo, l’espressione di un
motivo non manifestamente infondato (art. 360 bis);
3. In ogni caso l’articolazione di un ricorso che eviti la
censura di manifesta infondatezza (art. 375, n. 5)
L’autosufficienza del ricorso
Ex art. 366 n. 6, si impone il richiamo alla
specifica indicazione degli atti e dei documenti
su cui il ricorso si fonda e che la Corte di
cassazione ha interpretato in modo severo
imponendo un richiamo “letterale” dei
contenuti degli atti processuali o dei
documenti che si intendono sottoporre
all’attenzione della Corte (la Corte non si
macchia degli atti processuali e dei documenti
di merito…)
4. Il rito camerale
Art. 375. Casi di decisione in camera di
consiglio
-
-
La Corte pronuncia in camera di Consiglio, ovvero non in udienza
pubblica, nei seguenti casi:
mancanza di motivo specifico ex art. 360 c.p.c.;
violazione dell’art. 360 bis in ordine alla esplicitazione dei motivi
per mutare l’orientamento della Corte che ha già deciso in linea
con la sentenza impugnata (360 bis, n. 1);
manifesta infondatezza (o manifesta fondatezza del ricorso
principale o del ricorso incidentale, anche alla luce dell’art. 360
bis n. 2);
per ordinare l’integrazione del contraddittorio o la notifica
dell’impugnazione ex artt. 331 e 332;
per provvedere sull’estinzione del processo;
per decidere sul regolamento di competenza e di giurisdizione.
Art. 376. La sezione deputata alla
delibazione preliminare
E’ costituita un’apposita sezione che verifica se
esistono i presupposti per l’applicazione del
rito camerale, quando il ricorso è
inammissibile oppure manifestamente
fondato o infondato (artt. 375 n. 1 e n. 5,
anche alla luce dell’art. 360-bis c.p.c.).
Art. 380-bis. Decisione in camera di consiglio per
inammissibilità e/o manifesta fondatezza e/o
infondatezza
Se il relatore della sezione che deliba la
inammissibilità o manifesta infondatezza o
fondatezza del ricorso ritiene fondati tali profili,
deposita in cancelleria una sua relazione e il
presidente fissa un’adunanza della Corte
comunicando, almeno venti giorni prima della
data, decreto e relazione.
Le parti e il P.M. possono presentare conclusioni
scritte e memorie entro cinque giorni e la Corte
decide in camera di consiglio, dovendo anche
sentire le parti se compaiono
Conversione del rito
Se la Corte è di contrario avviso in sede di
camera di consiglio, ritenendo non fondata la
relazione preliminare del giudice relatore,
fissa la causa in pubblica udienza.
Art. 380-ter. Camera di consiglio su regolamento
di giurisdizione e competenza
Il presidente chiede le sue conclusioni al P.M.
e fissa l’udienza notificando conclusioni e
decreto alle parti che hanno facoltà di
presentare memorie non oltre cinque giorni
prima dell’udienza e di comparirvi.
Rito camerale per il caso di integrazione
contraddittorio, notifica impugnazione,
estinzione
Art. 377, il presidente nomina il relatore e
fissa l’udienza in camera di consiglio dandone
comunicazione alle parti almeno venti giorni
prima.
Il relatore deposita in cancelleria la sua
relazione (380-bis, 3 comma, anche la
relazione viene notificata alle parti e si applica
l’art. 380-bis, 2 comma).
Assegnazione ordinaria
sezioni unite
Se la Commissione filtro non chiede il rito
camerale e non vi sono i presupposti, il Primo
presidente assegna alla sezione per il corso
ordinario in pubblica udienza:
- salvo, sezioni unite ex art. 374, 2° c.p.c. su
iniziativa Presidente
- oppure su iniziativa di parte (art. 376, 2° c.)
- oppure del pm o d’ufficio alla udienza (art.
376, 3° c)
Casi di sezioni unite
Le ipotesi di assegnazione alle SU:
- contrasto di sez semplici, particolare
importanza;
- sezione semplice che ritiene di pronunciare in
modo contrastante con le SU;
- questioni di giurisdizione
Introduzione
Con ricorso, sottoscritto da avvocato abilitato,
notificato nei termini e depositato entro venti gg
(artt. 365, 366 e 369)
Costituzione del convenuto, con controricorso
contenente il ricorso incidentale, da notificarsi
entro venti gg. dalla scadenza del termine di
deposito in cancelleria del ricorso e da depositarsi
nei venti giorni successivi (art. 370).
In difetto solo partecipazione alla discussione
orale.
Memorie e discussione
Entro i cinque giorni (liberi) dalla udienza le
parti possono presentare memorie.
Nella udienza di discussione, prima il relatore
effettua la relazione, poi intervengono le parti
e quindi il pm (alle conclusioni di quest’ultimo
solo repliche scritte)
decisioni della Corte
- sulla giurisdizione e competenza (statuisce
agli effetti della traslatio);
- senza rinvio (382, 3, se esclude la
giurisdizione italiana in assoluto,
improponibilità – presenza di un presupposto
processuale insanabile - ; improseguibilità –
presenza di una fattispecie estintiva);
segue
Con rinvio, per il carattere rescindente, al giudice dello
stesso grado di quello che ha pronunciato (art. 383) o
al giudice di appello nel caso di cassazione della
sentenza di primo grado ex art. 348 ter o al giudice di
primo grado nei casi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.
Enuncia in tal caso il principio di diritto (art. 384, 1), a
cui deve attenersi il giudice di rinvio (art. 384, 2).
Le domande restitutorie e riduzioni in pristino vanno
formulate innanzi al giudice di rinvio (art. 389)
segue
Decide nel merito, se non sono necessari
ulteriori accertamenti di merito che implicano
attività istruttoria.
estinzione
Solo per rinuncia e non per inattività : art.
390, sulla quale la Corte pronuncia con
decreto (o sentenza se vi sono altri ricorsi
contestuali da decidere contro lo stesso
provvedimento), art. 391, con il quale si
decide sulle spese
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