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COME Mepa - Distretto della Corte d`Appello di Trieste

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COME Mepa - Distretto della Corte d`Appello di Trieste
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Perché MePA
 Artt. 124 e 125 D.Lgs 163/2006
 Artt. 328, 332,335, 336 DPR 207/2010
 LEGGE 7 agosto 2012 , n. 135: Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
Come MePA
 Accredito
 Firma digitale
 punto ordinante e punto istruttore
 Mercato elettronico: ODA vs RDO
MePA: Responsabilità
MePA: Opportunità
Art. 124 163/2006 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia)
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del
presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in
ambito sovranazionale.
2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul
profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66,
comma 7, con le modalità ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di
affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7. (220)
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di
pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie
speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con
le modalità ivi previste, e nell’albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici
connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si
applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma
7, terzo periodo. (221)
Art. 124 163/2006 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia)
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e
documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla
fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando
sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui
alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito,
non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi
siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio
dell’invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può
essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure
aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni
appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine
per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure
ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.
Art. 124 163/2006 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia)
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme
dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli
operatori economici.
8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio
di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può
prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87,
comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica
l’articolo 86, comma 3.
Art. 125 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere
effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso
un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10.
3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e
mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio
delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la
direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni
avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I
lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa
complessiva superiore a 50.000 euro.
Art. 125 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia)
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie
generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad
eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli
articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti; (223)
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di
gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati
dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con
obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei
lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché
sommaria.
Art. 125 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia)
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 130.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 200.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’articolo 28, con lo stesso meccanismo di
adeguamento previsto dall’articolo 248. (224)
Art. 125 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia)
10. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione
all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente
individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo
alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì
consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire
la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non
previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto
medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei
relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Art. 125 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia)
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle
soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti alla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.
Art. 125 163/2006 (Lavori, servizi e forniture in economia)
12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono
essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di
cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza
almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di
manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del
presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla
disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel
rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e
di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.225
Art. 328 DPR 207/2010. Mercato elettronico
1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme
in vigore, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante
può stabilire di procedere all’acquisto di beni e servizi attraverso il mercato
elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il
mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero
dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi
di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di
committenza di riferimento di cui all’articolo 33 del codice.
2. Il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e
telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi organizzativi di seguito
indicati. Le procedure telematiche di acquisto mediante il mercato elettronico
vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di
trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non
discriminazione.
Art. 328 DPR 207/2010. Mercato elettronico
3. Le stazioni appaltanti abilitano al mercato elettronico i fornitori di beni e i prestatori di servizi tramite
uno o più bandi aperti per tutta la durata del mercato elettronico a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i requisiti di abilitazione. I bandi di abilitazione sono pubblicati in conformità della disciplina
applicabile per le procedure sotto soglia di cui all’articolo 124, comma 5, del codice e indicano l'indirizzo
del sito informatico presso il quale è possibile consultare la documentazione della procedura
direttamente e senza oneri. Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene, tra l’altro
a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è organizzato il mercato elettronico;
b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei servizi che devono
possedere i beni e servizi offerti dai fornitori abilitati;
c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i principi
di valutazione delle stesse, nonché l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro
valutazione;
d) la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;
e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con
particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione;
agli strumenti informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per la pubblicazione dei cataloghi
e l'invio delle offerte; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico; alle fattispecie di
sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte
degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza.
Art. 328 DPR 207/2010. Mercato elettronico
4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare
acquisti di beni e servizi sotto soglia:
a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del
mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta
ai fornitori abilitati;
b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II. Nel caso
di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine
sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti
all’articolo 70, comma 1, del codice.
Art. 328 DPR 207/2010. Mercato elettronico
5. Nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di
negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una
graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni
proposte dal sistema stesso. Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può
consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati
digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. La stazione appaltante procede
nei confronti dell’esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della
cauzione definitiva di cui all’articolo 113, del codice, e, nel caso siano stati consultati
fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l’esito della procedura.
6. Gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i
principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n 82, e successive modificazioni, e nel rispetto dell’articolo 77, commi 5 e 6,
del codice. 7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.
Art. 332 DPR 207/2010. Affidamenti in economia
1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi
dell’articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite
elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate
dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del
mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici.
2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre
elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali può individuare gli operatori
economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori
economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
Art. 332 DPR 207/2010. Affidamenti in economia
3. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti
richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno
annuale.
4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze,
promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi
comuni di operatori economici, nonché l’utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni
appaltanti.
5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso
dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.
Art. 335. Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di
documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere
condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di
negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto
dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione
appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all’articolo 328.
Art. 336. Congruità dei prezzi
1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato
attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all’articolo 7,
comma 5, del codice, la stazione appaltante può (?!?) avvalersi dei cataloghi di beni e servizi
pubblicati sul mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni
aggiudicatrici
DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini Art. 1. Comma 4 e 6
4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e'
aggiunto infine il seguente periodo: "In alternativa, gli stessi Comuni possono
effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da
altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207«
6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato
dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono
essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal
fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con
Consip S.p.A..
LEGGE 7 agosto 2012 , n. 135: Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95
il comma 7 dell’art.1 e' sostituito dal seguente: «7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449
e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa'
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato
elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati….
… RESPONSABILITA’…
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
Per potersi attivare sul MePA come acquirente, si deve procedere dapprima con la “Registrazione base”,
attraverso la quale, a seguito dell’inserimento dei dati anagrafici e dell’associazione
all’ente/amministrazione di appartenenza, l’utente riceverà un nome‐utente e sceglierà la propria
password di accesso al sistema.
Una volta completata la registrazione, l’utente potrà procedere all’“Abilitazione” (link presente nell’Area
personale) e scegliere la procedura relativa al proprio ruolo, Punto Ordinante o Punto Istruttore
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
Registrazione
Il processo di registrazione è composto da 2 fasi distinte e successive:
Registrazione Base (chi sei)
Abilitazione (che fai)
Per acquistare e/o vendere nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. e/o per utilizzare il servizio
Equitalia, è necessario completare sia la Registrazione Base che l’Abilitazione (Fase 1 + Fase 2).
Fase 1: Registrazione Base (chi sei)
Durante la Registrazione Base, dovrai inserire poche informazioni personali e selezionare la Pubblica Amministrazione o
l’Impresa di tua appartenenza.
Al termine della Registrazione Base, otterrai username e password per:
passare alla fase successiva (Abilitazione)
accedere alla tua Area personale
iscriverti alla Newsletter Acquistinretepa
Fase 2: Abilitazione (che fai)
Una volta completata la Registrazione Base, potrai accedere alla procedura di abilitazione per:
fare acquisti come Pubblica Amministrazione
vendere i tuoi prodotti alla P.A. come Impresa
utilizzare il servizio Equitalia di verifica degli inadempimenti
Dopo aver inserito utenza e password, in “Abilitazione” dovrai indicare il ruolo con il quale intendi operare sul sistema, fornire
alcune informazioni aggiuntive e attendere l’esito delle attività di verifica. È consigliato il possesso di Firma digitale.
In qualità di Amministrazione, potrai abilitarti come Punto Ordinante, Punto Istruttore o Operatore di Verifica inadempimenti. In
qualità di Impresa, potrai abilitarti come Rappresentante Legale oppure partecipare a un’iniziativa di tuo interesse dalla vetrina dei
bandi definendo il tuo ruolo (Rappresentante Legale o Operatore delegato) all’interno della procedura.
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
Le pubbliche amministrazioni possono operare nell’ambito del MePA attraverso due soggetti:
•
•
punto ordinante: soggetto con “potere di firma”, ossia titolato ad impegnare la spesa per conto
della Pubblica Amministrazione, che agisce esclusivamente in nome e per conto della p.a. di
appartenenza;
punto istruttore: soggetto che, nominato dal Punto Ordinante, assiste e supporta nello svolgimento
delle attività nell’ambito del Sistema di eProcurement e nell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto.
Per chiedere l’abilitazione al MePA come Punto Ordinante, l’utente deve essere in possesso della firma
digitale. Il Sistema, infatti, dopo l’inserimento di ulteriori dati legati all’ufficio di appartenenza, chiederà
all’utente di scaricare un documento .pdf contenente tutte le dichiarazioni da rilasciare ai fini
dell’abilitazione, di firmare il documento con firma digitale e reinserilo a sistema.
La richiesta di abilitazione del Punto Ordinante è soggetta a verifica da parte di Consip, relativamente alla
verifica di legittimità sia dell’amministrazione a utilizzare il/i servizio/i per cui si richiede l'abilitazione ai
sensi della normativa vigente sia dell’utente a eseguire acquisti in nome e per conto dell'Amministrazione.
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
Per chiedere l’abilitazione al MePA come Punto Istruttore, l’utente già registrato non dovrà essere in
possesso di firma digitale. Il Sistema, infatti, dopo l’inserimento di ulteriori dati legati all’ufficio di
appartenenza, chiederà all’utente di ricercare un Punto ordinante abilitato a cui inviare direttamente la
proposta di nomina. Il Punto Ordinante prescelto potrà accettare o rifiutare la richiesta ricevuta, senza
necessità di alcuna validazione da parte di Consip.
I Punti Istruttori possono affiancare il Punto ordinante nella predisposizione degli ordini di acquisto, ma non
possono inviarli al fornitore. Possono altresì predisporre Richiesta di Offerta (RdO) ma non inviarle ai
fornitori e possono partecipare all'esame delle offerte, restando a carico del Punto Ordinante le definitive
attività di aggiudicazione della RdO e successiva stipula del contratto
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
Ruoli e Responsabilità del Punto Ordinante e del Punto Istruttore
PUNTO ORDINANTE (art. 8 Regole del sistema di e-Procurement)
Agisce esclusivamente in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza cui è associato.
Opera (salvo diversa indicazione) anche in qualità di Responsabile delle procedure di affidamento ed
esecuzione dei contratti da questo conclusi attraverso gli Strumenti di Acquisto, ai sensi dell’art. 10
Codice dei Contratti Pubblici;
Nel caso siano abilitati più Punti Ordinanti per un medesimo Soggetto Aggiudicatore, l’attività di ciascun
Punto Ordinante sarà riferibile al Soggetto Aggiudicatore di appartenenza e non avrà effetto nei
confronti degli altri Punti Ordinanti;
Dichiara di conoscere ed accetta le caratteristiche del Sistema di e-Procurement e degli Strumenti di
Acquisto, il loro funzionamento, il Gestore del Sistema, l’attività svolta da Consip nell’ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici, nel Sistema e, in particolare, nell’abilitazione dei
Fornitori e dei relativi Beni e Servizi;
Rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti e, in generale, dei procedimenti di
acquisto posti in essere nel Sistema nei confronti dei Fornitori, degli altri Utenti e, in generale, dei terzi,
anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.;
Agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l’unico responsabile della corretta scelta ed
applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile,
nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti
che si rendessero necessari;
Verifica preventivamente l’applicabilità nei confronti del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza
delle procedure di acquisto che possono essere poste in essere attraverso il Sistema di e-Procurement
e i relativi Strumenti di Acquisto, accertando l’adeguatezza e la conformità dei propri regolamenti
interni a quanto previsto dalla normativa in materia, quale il Codice dei Contratti Pubblici e il
Regolamento di Attuazione, ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti propedeutici per lo
svolgimento di tali procedure;
Nomina il Punto Istruttore
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
Ruoli e Responsabilità del Punto Ordinante e del Punto Istruttore
PUNTO ISTRUTTORE (art. 9 Regole del sistema di e-Procurement)
Il Punto Ordinante può nominare uno o più Punti Istruttori, che assistono il medesimo Punto Ordinante
nello svolgimento delle attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement e nell’utilizzo degli Strumenti
di Acquisto;
Il Punto Istruttore supporta il Punto Ordinante nell’attività di analisi dei Cataloghi, predisposizione
degli ordini di acquisto e, per quanto riguarda la Richiesta di Offerta, può intervenire sia nella fase
di creazione della RdO che nella fase di valutazione delle offerte in gara;
La nomina dei Punti Istruttori da parte del Punto Ordinante avviene attraverso l’apposita procedura
prevista nel Sito e alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
Il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante che nomina il Punto Istruttore si assume
ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all’attività svolta dai Punti Istruttori,
nonché alla riservatezza dell’Account a questi attribuito. Qualsiasi attività compiuta dal Punto
Istruttore, o comunque attraverso il suo Account, sarà dunque di esclusiva imputazione e
responsabilità del Soggetto Aggiudicatore di appartenenza;
La durata della nomina dei Punti Istruttori è stabilita dal Punto Ordinante che l’ha nominato e
comunque l’efficacia della nomina dei Punti Istruttori cessa al cessare della Abilitazione di quest’ultimo.
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Accredito
punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle operazioni sulla piattaforma telematica, trovano
applicazione le Regole del Sistema di eProcurement, pubblicate e consultabili su www.acquistinretepa.it.
Per le pubbliche amministrazioni e le imprese che intendono operare all’interno del MePA, il possesso di
firma digitale è indispensabile per garantire l’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti e scambiati tra
le parti, ai fini della conclusione dei relativi contratti di appalto.
Nel MePA trovano pertanto applicazione le norme stabilite dal Decreto Legislativo 82/2005 (codice
dell'amministrazione digitale), in particolare al capo II e capo III, in materia di documenti informatici sia per
quanto concerne la firma elettronica sia per le modalità di formazione, gestione e conservazione dei
documenti stessi. Di seguito vengono riportati alcuni significativi elementi delle norma:
• Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la
trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi
e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. L'idoneità del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono
liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità,
sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21 (art. 20);
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Accredito
punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o
digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che
garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento,
ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di
firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
L'apposizione della firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata
basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione,
non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate (art. 21);
La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. L'apposizione di
firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni
e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. Per la
generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al
momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti
revocato o sospeso (art. 24);
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
L’accesso al MePA avviene attraverso il portale www.acquistinretepa.it e l’inserimento
delle credenziali rilasciate al momento della registrazione.
Vediamo come ricercare un prodotto…
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
Acquistiamo una bicicletta?
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
Acquistiamo una bicicletta?
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Accredito
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Mercato elettronico: ODA vs RDO
Acquistiamo una bicicletta?
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Mercato elettronico: ODA vs RDO
Acquistiamo una bicicletta?
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Mercato elettronico: ODA vs RDO
Acquistiamo una bicicletta?
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
Due sono le modalità attraverso le quali le pubbliche amministrazioni abilitate possono
effettuare acquisti sul Mercato elettronico:
•
L’ODA (Ordine Diretto di Acquisto) consente l’acquisto di una o più offerte
disponibili, direttamente a catalogo senza possibilità di modificarne le condizioni
•
La RdO (Richiesta di Offerta) prevede l’acquisizione di una o più offerte attraverso
l’individuazione e descrizione di beni e servizi e la selezione dei fornitori ai quali
inviare l’invito ad offrire.
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
L’ ODA è una procedura di acquisto diretto attivabile quando:
• l’importo dell’acquisto è inferiore al limite dei 40.000 euro previsto per
l’affidamento diretto
• la stazione appaltante deve richiedere la fornitura di un prodotto o servizio
previsti nelle categoria merceologica e che presenta tutte le caratteristiche
qualitative necessarie
• Non occorre acquisire a corredo dei prodotti alcuni servizi che non sono
offerti a catalogo
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Accredito
 Punto ordinante e punto istruttore
 Firma digitale
 Mercato elettronico: ODA vs RDO
Come si esegue un’ODA?
Dopo aver eseguito una ricerca e individuato l'articolo di interesse, il primo passo per la creazione di un
ordine o la predisposizione di una RdO è rappresentato dalla composizione del carrello degli acquisti.
Troverai il bottone Aggiungi a carrello sia nella pagina di Risultati della ricerca, sia nella pagina di Confronto
articoli, sia nella pagina di Dettaglio articolo. Dopo aver inserito nel carrello i prodotti, premere “Crea Ordine»
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Accredito
 Punto ordinante e punto istruttore
 Firma digitale
 Mercato elettronico: ODA vs RDO
…Come si esegue un’ODA?
…e quindi bisogna inserire le quantità corrette da ordinare. La quantità predefinita di un ordine per ciascun
articolo è "1"; per modificarla, immetti laquantità che desideri nel campo Quantità, quindi fai clic su Aggiorna
totali per visualizzare il nuovo totale di spesa.
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Accredito
 Punto ordinante e punto istruttore
 Firma digitale
 Mercato elettronico: ODA vs RDO
…Come si esegue un’ODA?
Ora, se il carrello è già completo e definitivo, si procede premendo il tasto invia Ordine per procedere al
completamento del documento d'ordine.
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Accredito
 Punto ordinante e punto istruttore
 Firma digitale
 Mercato elettronico: ODA vs RDO
…Come si esegue un’ODA?
Note commerciali riferite all’ Acquisto diretto
Il Fornitore ha la possibilità di non provvedere all’evasione dell’ordine nei seguenti casi:
• Importo minimo di consegna: per ciascuna categoria merceologica attiva sul Mercato Elettronico
(associata al relativo Bando di Abilitazione Fornitori) esiste un importo minimo da rispettare per garantire
l’evasione dell’ordine da parte del Fornitore.
• Area di consegna: ciascun Fornitore definisce nel proprio catalogo le zone geografiche in cui si impegna a
consegnare i prodotti (l'informazione è visibile nella scheda di dettaglio di ciascun prodotto, Descrizione
articolo); il Fornitore potrebbe non evadere un ordine emesso da un’Amministrazione non sita all’interno
dell’elenco di province selezionate;
• Lotto Minimo: ciascun Fornitore ha la facoltà di esprimere un lotto minimo ordinabile, ossia un numero
minimo di unità di vendita, es. pezzi, scatole, confezioni, etc., al di sotto del quale non procederà
all’evasione dell’ordine;
• Disponibilità Massima di Periodo: indica il quantitativo garantito di prodotti/servizi abilitati di cui il Fornitore
assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo ai Punti Ordinanti nell’ambito del Mercato Elettronico,
così come indicato nel Capitolato Tecnico e dettagliato nelle Regole di Accesso al MePA. Al di sopra di
tale tetto garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare la richiesta di Ordine Diretto; al raggiungimento
del limite non contribuiscono le unità di prodotto/servizio vendute a seguito dell’accettazione di Richieste
di Offerta;
• Prezzi esposti: i prezzi riportati sul MePA comprendono il bene/servizio oggetto di compravendita
unitamente ai servizi accessori di consegna, garanzia, assistenza e installazione ove previsti e comunque
in conformità a quanto previsto dalla documentazione tecnica di ciascun Bando di abilitazione.
• Ed il Bollo?
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
…Come si esegue un’ODA?
Per indicare un indirizzo di consegna e/o fatturazione diverso da quello impostato, è sufficiente fare clic
sull'icona cambia indirizzo presente accanto a entrambi gli indirizzi. Si accede in tal modo alla pagina di
Rubrica indirizzi, dove potrai selezionare ulteriori indirizzi di consegna e/o fatturazione precedentemente
registrati, oppure procedere a crearne ulteriori Per visualizzare gli ordini emessi, verificarne lo stato ecc ecc il
Punto Istruttore o il Punto Ordinante devono accedere dal Cruscotto nella home page cliccando direttamente
su MePA sotto la voce “Ordini Diretti”
Il processo di autenticazione del documento mediante apposizione di firma digitale è
un'operazione indipendente dall'applicazione e viene effettuata a cura dell’utente in maniera
autonoma
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
La RdO è la procedura da attivare tutte le volte che:
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l’importo dell’acquisto supera il limite dei 40.000 euro previsto per l’affidamento diretto
la stazione appaltante deve richiedere condizioni di fornitura particolari, che divergono da quelle
generali previste per ciascuna categoria merceologica
nell’ambito della categoria merceologica attiva sul MePA non è stata trovata la tipologia di prodotti
di cui si necessita
tra i prodotti offerti a catalogo nessuno presenta tutte le caratteristiche qualitative necessarie
occorre acquisire a corredo dei prodotti alcuni servizi che non sono offerti a catalogo
si ritiene che il proprio potere contrattuale possa attivare nel mondo della fornitura condizioni
migliorative rispetto al catalogo
si ritiene che, per le quantità da acquistare, i prezzi unitari presentati a catalogo possano subire
convenienti riduzioni
si ritiene che la numerosità delle offerte a catalogo non sia sufficiente a garantire una efficace
consultazione del mercato
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Accredito
Punto ordinante e punto istruttore
Firma digitale
Mercato elettronico: ODA vs RDO
Acquistiamo una bicicletta?
Aggiudicazione
definitiva
In ogni caso, la scelta della procedura da adottare (ODA oppure RdO) deve essere fatta nel pieno rispetto
della normativa prevista per l’approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e dei
principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione (ai
sensi dell’art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010).
L’esecuzione delle predette procedure avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del
Punto Ordinante e del relativo Soggetto Aggiudicatore, che sono gli unici responsabili del rispetto delle
procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi ad essi
applicabili. Inoltre la scelta della procedura di acquisto e il corretto svolgimento della medesima, così come
il rispetto dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento
di attuazione, sono di esclusiva competenza e responsabilità dell’Amministrazione.
Quindi: Art. 124 e 125 del D Lgs 163/2006 e Art. 332 del DPR 207/2010
...Le amministrazione pubbliche di cui all’elenco ISTAT sono tenute ad approvvigionarsi al MePA…
…La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato
recedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilita' di procedere
ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure
di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro
messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti
dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita‘ per il contraente di
adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e
per danno erariale
Come è cresciuto il Mercato elettronico della PA?
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dicembre 2003 Viene effettuata la prima transazione sul Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione (MePA): il Comune di Cinisello Balsamo (MI) acquista, con la modalità dell’ordine
diretto, lampade a incandescenza da un fornitore romano per un valore di 60 euro.
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dicembre 2012 In un solo mese vengono effettuati acquisti sul MePA per oltre 100 milioni di euro,
mentre l’anno appena concluso evidenzia che sono stati stipulati oltre 100.000 contratti telematici per
un valore complessivo di oltre 360 milioni di euro (contro i circa 250 milioni del 2011).
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A oggi, sono complessivamente registrati sul MePA oltre 60.000 utenti delle pubbliche amministrazioni e
sono state abilitate oltre 10.000 imprese, che mettono a disposizione un catalogo complessivo di oltre 1
milione e 300mila offerte di prodotti e servizi.
La verifica dei requisiti
Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RdO, le imprese
devono essere sempre in regola con le dichiarazioni necessarie previste
dal Codice degli Appalti. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di
abilitazione e rinnovate ogni sei mesi, pena la disabilitazione e
l’impossibilità di mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle
RdO. L’onere di verifica delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla
Commissione di abilitazione di Consip e libera le Stazioni appaltanti
dall’acquisizione e dalla verifica delle predette dichiarazioni ai fini
della partecipazione alla Gara.
La verifica dei requisiti
Di seguito l’elenco delle dichiarazioni rilasciate in abilitazione e approvate da Consip:
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Dati dell’impresa (ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la Camera di
Commercio)
Oggetto sociale
Legali rappresentanti e relativi poteri
Amministrazione della società (Amministratori / quote /diritti reali e di godimento)
Nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge 575/1965, e s.m.i. ex art. 9 D.P.R. n. 252/1998
Dichiarazioni relative all’art. 38 (requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti pubblici.
Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il MePA
La verifica dei requisiti
In aggiunta alle suddette dichiarazioni, l’impresa sottoscriverà necessariamente in sede di offerta ‐ il
documento di offerta è generato automaticamente dal sistema ‐ ulteriori dichiarazioni rivolte alla
specifica Stazione appaltante e riferite alla specifica RdO:
•
Dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura allegate dalla
stazione appaltante alla RdO;
•
Dichiarazione di offerta valida, efficace e irrevocabile sino alla “Data ultima stipula” indicata dalla
stazione appaltante;
•
Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e
del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato
CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990;
•
Dichiarazione relativa al 2359 c.c. in merito a situazione di controllo di e/o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta;
•
Dichiarazione dell’intenzione, in caso di aggiudicazione, di affidamento in subappalto di attività
oggetto della gara, con relativa percentuale;
•
Dichiarazione che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della RdO e che non ha commesso un errore
grave nell'esercizio della propria attività professionale.
La verifica dei requisiti
Qualora ne ravvisi la necessità, l’Amministrazione può richiedere particolare
documentazione tecnica a comprova del rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti o
ulteriori elementi di dettaglio dell’offerta economica.
Ulteriori requisiti tecnici o economici: qualora occorra richiedere alle imprese ulteriori
requisiti rispetto a quelli previsti dai Bandi di abilitazione al MePA, è necessario formulare
apposite richieste tecniche o economiche di lotto nella sezione “Richiedi documenti” relativa
al lotto di pertinenza
Contributo all’AVCP: per RdO d’importo superiore a 150.000 euro (IVA esclusa) occorrerà
prevedere, nella sezione “Richiedi documenti” al Passo 2 (lotto), la richiesta del documento
attestante il pagamento della contribuzione dovuta alla AVCP
Il termine dilatorio
Art. 11. 163/2006 (Fasi delle procedure di affidamento)
10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima
delle 33 Comma così modificato all’art. 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 113 del 2007, poi
dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 53 del 2010.
10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi: (35)
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli
inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta
e non sono state tempestivamente proposte impugnazion i del bando o della lettera di invito
o queste impugnazioni risultano già respinte condecisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di
appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60 e nel caso
di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. (36)

Esclusione dall’applicazione del sistema
AVCPass
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