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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
In base all'articolo 87 della
Costituzione “il Presidente
della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale".
Il Presidente della Repubblica, anche se
formalmente è il capo dello Stato, dal
punto di vista sostanziale non esercita
una sua funzione propria, ma partecipa
e condiziona l'esercizio dei tre poteri
fondamentali dello Stato: il potere
legislativo, il potere esecutivo e il potere
giurisdizionale. Si può dire che ha poteri
di equilibrio e di controllo nei confronti
delle tre funzioni fondamentali dello
Stato.
L'elezione del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica è
eletto dal Parlamento in seduta
comune, cui si aggiungono tre
rappresentanti scelti da ogni
Consiglio regionale (la Val
d'Aosta può delegare un solo
rappresentante)
(art. 83 Cost.).
Nelle prime tre votazioni un
candidato per essere eletto
deve ottenere la
maggioranza qualificata dei
2/3. Dalla quarta votazione in
poi, per essere eletti, è
sufficiente la maggioranza
assoluta
(cioè il 50% +1 dei voti).
La votazione avviene a scrutinio
segreto.
Una volta eletto, il Presidente
della Repubblica, in base
all'articolo 91 della
Costituzione, deve prestare
giuramento “di fedeltà alla
Repubblica e di osservanza
della Costituzione", davanti al
Parlamento in seduta comune.
I requisiti per l'elezione del
Presidente della Repubblica
la cittadinanza italiana
aver compiuto i 50 anni di età
il godimento dei diritti civili e politici (questo significa
che la persona non deve aver riportato condanne penali
gravi, che comportino l'interdizione dei diritti civili e
politici).
Inoltre la carica di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altro incarico di carattere
pubblico o privato (incompatibilità). Ciò significa che,
una volta eletto, il Presidente dovrà dimettersi da ogni
altro incarico pubblico o privato.
La sede ufficiale è il
palazzo del Quirinale a
Roma; il Presidente
dispone anche di sedi
secondarie.
Il mandato, cioè l'incarico del
Presidente, dura sette anni
(art. 85 Cost.).
La persona che ha ricoperto la
carica di Presidente della
Repubblica è rieleggibile; in
caso contrario diventa
automaticamente senatore a
vita.
IMPEDIMENTO E SUPPLENZA
IMPEDIMENTO TEMPORANEO: si tratta di una momentanea
impossibilità da parte del Presidente della Repubblica ad
esercitare le sue funzioni, a causa ad esempio di un viaggio
all'estero o di una malattia non grave. In tale situazione il
Presidente
della
Repubblica
viene
sostituito
temporaneamente dalla seconda carica dello Stato, il
Presidente del Senato ("supplenza") (art. 86 Cost.);
IMPEDIMENTO PERMANENTE: in caso di una malattia grave,
che non permetta al Presidente della Repubblica di
recuperare le proprie funzioni, o in caso di dimissioni o
morte, il Presidente della Camera dei deputati indice entro 15
giorni nuove elezioni per designare un nuovo Presidente
della Repubblica. Il Presidente del Senato nel frattempo
ricopre temporaneamente la carica di Capo dello Stato
(supplenza).
Il Presidente della Repubblica resta
in carica sette anni. All'avvicinarsi
del termine del mandato
presidenziale, trenta giorni prima
della fine del suo incarico, il
Presidente della Camera fissa la data
per una nuova elezione del
Presidente della Repubblica. Il
presidente dimissionario può essere
rieletto; in caso contrario diventa
senatore a vita.
I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA
DAL 1948 AD OGGI
LUIGI EINAUDI
GIOVANNI GRONCHI
ANTONIO SEGNI
GIUSEPPE SARAGAT
GIOVANNI LEONE
SANDRO PERTINI
FRANCESCO COSSIGA
OSCAR LUIGI SCALFARO
CARLO AZEGLIO CIAMPI
GIORGIO NAPOLITANO
GIORGIO NAPOLITANO
Anno di elezione
1948
1955
1962
1964
1971
1978
1985
1992
1999
2006
2013
I poteri del Presidente della Repubblica
POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA
INVIA MESSAGGI AL PARLAMENTO E HA UN POTERE DI
"ESTERNAZIONE";
CONVOCA IN VIA STRAORDINARIA IL PARLAMENTO;
NOMINA I SENATORI A VITA;
PROMULGA LE LEGGI E GLI ALTRI ATTI NORMATIVI;
ESERCITA IL POTERE DI VETO SOSPENSIVO;
EMANA I DECRETI LEGGE E I DECRETI LEGISLATIVI DEL
GOVERNO E GLI ALTRI ATTI DEL GOVERNO;
DISPONE LO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL PARLAMENTO,
TRANNE CHE NEL SEMESTRE BIANCO;
INDICE LE ELEZIONI E I REFERENDUM;
RATIFICA I TRATTATI INTERNAZIONALI;
DICHIARA LO STATO DI GUERRA;
ACCREDITA E RICEVE GLI AMBASCIATORI DEGLI STATI ESTERI;
CONFERISCE LE ONORIFICENZE DELLA REPUBBLICA.
I poteri del Presidente della Repubblica
POTERI NEI CONFRONTI DELLA FUNZIONE ESECUTIVA
NOMINA IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI;
NOMINA I MINISTRI, SU PROPOSTA DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO;
HA IL COMANDO DELLE FORZE ARMATE;
PRESIEDE IL CONSIGLIO SUPREMO DI
DIFESA.
NOMINA I PIU’ALTI FUNZIONARI DELLO
STATO.
I poteri del Presidente della Repubblica
POTERI NEI CONFRONTI DELLA
FUNZIONE GIURISDIZIONALE
NOMINA 1/3 DEI MEMBRI DELLA
CORTE COSTITUZIONALE;
PRESIEDE IL CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA;
CONCEDE LA GRAZIA E COMMUTA
LE PENE.
AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA
L'amnistia è un provvedimento legislativo con cui lo
Stato rinuncia ad applicare la pena per determinate
categorie di reati, provocando l'estinzione del reato
medesimo. L'indulto è un provvedimento legislativo
con il quale lo Stato condona parte della pena inflitta
(ad esempio nel 2006 lo sconto è stato di tre anni), a
persone già condannate per alcune tipologie di reato.
A differenza dell'amnistia non prevede l'estinzione del
reato. Amnistia e indulto devono essere approvati dal
Parlamento con una maggioranza qualificata dei due
terzi dei componenti.
La grazia è un provvedimento individuale deciso dal
Presidente della Repubblica con cui si annulla la
pena o una parte della pena di un condannato.
Gli atti del Presidente della Repubblica
e la responsabilità
Gli atti del Presidente
solitamente sono firmati dallo
stesso Presidente e riportano
una seconda firma, chiamata
“controfirma” da parte di un
membro del Governo (Presidente
del Consiglio o Ministri).
Gli atti del Presidente della Repubblica
e la responsabilità
Atti formalmente presidenziali e
sostanzialmente governativi:
il contenuto dell'atto viene
deciso dal Ministro o dal
Governo e la responsabilità
politica e giuridica dell'atto
ricade su questi organi.
Gli atti del Presidente della Repubblica
e la responsabilità
Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali:
sono atti adottati dal Presidente della Repubblica
in piena autonomia.
Ad esempio il decreto con cui si dispone lo
scioglimento anticipato del Parlamento, la nomina
dei senatori a vita, la nomina dei cinque giudici
della Corte costituzionale, la nomina del
Presidente del Consiglio; il potere di veto
sospensivo, l'invio di messaggi alle Camere, il
potere di grazia ecc.
Per tali atti, è considerato giuridicamente
responsabile il Presidente.
Gli atti del Presidente della Repubblica
e la responsabilità
In merito alla responsabilità del Presidente,
l'articolo 90 della Costituzione dispone che il
Presidente “non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni,
tranne che per alto tradimento o attentato
alla Costituzione". Questo significa che il
Presidente non può essere considerato
responsabile, e quindi non può essere
processato o costretto alle dimissioni, per gli
atti che compie nell'esercizio dei suoi poteri.
Gli atti del Presidente della Repubblica
e la responsabilità
Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia accusato
di alto tradimento o attentato alla Costituzione, si riunisce
il Parlamento in seduta comune per approvare a
maggioranza assoluta la messa in stato d'accusa
("impeachment"). Se il Parlamento approva la messa in
stato d'accusa, il Presidente della Repubblica viene
processato dalla Corte costituzionale. In tal caso ai 15
giudici membri permanenti della Corte, si aggiungono
anche 16 cittadini estratti a sorte da un elenco preparato
dal Parlamento.
Per i reati commessi dal Presidente “non nell'esercizio
delle proprie funzioni”, il Presidente della Repubblica può
essere processato come qualsiasi comune cittadino.
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