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Istituzioni di diritto romano
Estinzione delle obbligazioni
Estinzione delle obbligazioni
I modi di estinzione delle obbligazioni sono
quei fatti che fanno cessare il rapporto
obbligatorio esistente tra debitore e creditore
Si distinguono due grandi categorie:
Estinzione ipso iure
Estinzione ope exceptionis
Estinzione delle obbligazioni
I modi di estinzione ipso iure erano quei fatti
che estinguevano l’obbligazione sostanziale
I modi ope exceptionis erano quei fatti che non
estinguevano direttamente l’obbligazione, ma
concedevano al debitore una exceptio dinanzi
all’azione intentata dal creditore per
l’adempimento: grazie ad essa veniva assolto
Estinzione delle obbligazioni
I modi di estinzione ipso iure elencati da Gaio
sono: solutio, acceptilatio, liberazione per aes
et libram, novatio e litis contestatio
In origine, poiché il vincolo obbligatorio
sorgeva solo in seguito ad atti solenni,
presumibilmente il diritto romano prevedeva
che potessero sciogliersi solo con altrettanti
atti solenni
Estinzione delle obbligazioni
In tal senso, l’acceptilatio era in origine l’unica
forma con la quale poteva estinguersi una
obbligazione contratta verbis, mentre la
liberazione per aes et libram serviva ad
estinguere un’obbligazione contratta per aes et
libram
Con il termine solutio si indicava anticamente lo
scioglimento del vincolo, sia che la prestazione
fosse stata o meno adempiuta
Estinzione delle obbligazioni
Con il trascorrere del tempo, poiché le
obbligazioni potevano sorgere anche litteris, re e
consensu, l’estinzione dell’obbligazione diviene
indipendente dal compimento degli atti solenni :
se l’obbligazione è stata adempiuta si estingue
L’adempimento diviene un modo di estinzione
delle obbligazioni, anche di quelle formali e
proprio la parola solutio assume il significato di
adempimento
Estinzione delle obbligazioni
I modi di estinzione delle obbligazioni ope
exceptionis erano invece: la compensazione, la
praescriptio, il pactum de non petendo,
l’exceptio rei iudicatae vel in iudicium
deductae
Iniziamo con l’esaminare i modi di estinzione
ipso iure
Estinzione delle obbligazioni
Il primo che viene in considerazione è la
solutio, cioè l’adempimento della prestazione
Se, ad esempio, l’obbligazione aveva ad
oggetto un dare consistente in una somma di
denaro, la solutio si realizzava con il
versamento della somma di denaro
Estinzione delle obbligazioni
L’adempimento doveva essere fatto per intero
altrimenti l’obbligazione non si estingueva
Se il creditore acconsentiva, il debitore poteva
dare in adempimento una cosa diversa da
quella oggetto di obbligazione: si parla al
riguardo di datio in solutum
Estinzione delle obbligazioni
Al riguardo, vi fu una disputa tra Sabiniani e
Proculiani: i primi sostenevano che la datio in
solutum estingueva l’obbligazione, mentre i
secondi ritenevano che questo tipo di
adempimento avrebbe concesso al debitore
una exceptio doli nel caso in cui il creditore
avesse agito in giudizio per l’adempimento
Estinzione delle obbligazioni
Per i Proculiani dunque la datio in solutum
non avrebbe estinto l’obbligazione dal punto
di vista del diritto civile
Tra le due opinioni, prevalse quella dei
Sabiniani, scelta da Giustiniano
Estinzione delle obbligazioni
Per quanto riguarda il luogo dell’adempimento
si distinguono diverse ipotesi. Innanzitutto se:
Luogo
dell’adempimento è
convenuto
Luogo
dell’adempimento
non è convenuto
Estinzione delle obbligazioni
Nel primo caso (luogo dell’adempimento
convenuto) il debitore deve eseguire nel luogo
convenuto, altrimenti l’obbligazione non si
estingue
Se il luogo dell’adempimento non era
convenuto, si distinguevano diverse ipotesi:
Estinzione delle obbligazioni
a) se l’obbligazione consiste in un dare o fare
concernente un bene immobile, il luogo
dell’adempimento coincide sempre con il
luogo dove si trova l’immobile
b) se oggetto della prestazione è un fare, il
luogo è quello utile all’adempimento (es. il
mandatario inviato ad acquistare schiavi
adempirà l’obbligazione al mercato)
Estinzione delle obbligazioni
c) se l’oggetto dell’obbligazione consisteva in un
dare una cosa mobile determinata, il luogo era
quello in cui la cosa si trovava nel momento in cui
l’obbligazione doveva essere eseguita
d) se l’oggetto dell’obbligazione era la
restituzione della cosa (es. nei contratti reali), il
luogo dell’adempimento era quello in cui la cosa
era stata consegnata
Estinzione delle obbligazioni
e) negli altri casi, il debitore
adempiere ovunque volesse
poteva
Per quanto riguarda il tempo, se era stabilito
un termine, il debitore doveva adempiere
entro il termine o prima; se non era stabilito, il
creditore poteva chiedere l’adempimento in
qualunque momento
Estinzione delle obbligazioni
Acceptilatio: in origine era un modo solenne di
estinzione delle obbligazioni sorte verbis
Successivamente, una volta stabilito che tutte le
obbligazioni
si
estinguevano
attraverso
l’adempimento, divenne un mezzo di rimessione
del debito, cioè l’estinzione era conseguenza di
un accordo tra debitore e creditore senza che la
prestazione venisse eseguita
Estinzione delle obbligazioni
L’acceptilatio consisteva in una solenne
domanda rivolta dal debitore al creditore e in
una congrua risposta da parte di quest’ultimo
In tal modo l’obbligazione si estingueva
Estinzione delle obbligazioni
La liberazione per aes et libram viene definita
da Gaio come imaginaria solutio e si applicava
solo in casi determinati:
a) rimettere obbligazioni sorte con un gestum
per aes et libram;
b) per rimettere le obbligazioni sorte dal
iudicatum;
Estinzione delle obbligazioni
c) nel caso di legato per damnationem, per
estinguere l’obbligazione dell’erede nei
confronti del legatario
Si ritiene che questo modo di estinzione
dell’obbligazione sia collegato all’istituto del
nexum, rapporto obbligatorio che nasceva in
seguito ad un gestum per aes et libram come
la mancipatio
Estinzione delle obbligazioni
La liberazione per aes et libram avrebbe
rappresentato, in tal senso, l’unico modo per
estinguere l’obbligazione sorta e, nel corso del
tempo, così come avvenuto per l’acceptilatio,
sarebbe divenuto un modo di rimessione del
debito
Il debitore teneva la bilancia e pronunciava parole
solenni; percuoteva poi la bilancia con un asse e
consegnava la moneta al debitore
Estinzione delle obbligazioni
La novatio (novazione) consiste nel compiere
una stipulatio ad eseguire quello che è già
dovuto in base ad una precedente
obbligazione con alcune innovazioni
La prima obbligazione viene assorbita nella
seconda e si estingue
Estinzione delle obbligazioni
I requisiti affinché si abbia la novatio sono:
a) esistenza di una precedente obbligazione
civile o naturale;
b) conclusione tra debitore e creditore di una
stipulatio che abbia per oggetto la medesima
prestazione dell’obbligazione precedente e
diretta a far sorgere una nuova obbligazione che
presenti degli elementi nuovi (aliquid novi)
Estinzione delle obbligazioni
L’elemento nuovo può consistere nel
mutamento della persona del debitore o del
creditore, l’apposizione di un termine per
l’adempimento della prestazione o di una
condizione o la loro eliminazione
In epoca giustinianea si aggiunge un nuovo
elemento, necessario affinché si abbia
novatio: l’animus novandi
Estinzione delle obbligazioni
L’animus novandi rappresenta l’effettiva
volontà delle parti di porre in essere una
novazione della precedente obbligazione
estinguendola
Se le parti non hanno questa volontà, la
precedente obbligazione rimarrà in vita e si
avrà solo l’effetto di aver prodotto una
seconda obligatio aggiunta alla prima
Estinzione delle obbligazioni
In epoca giustinianea, dunque, elemento
principale della novatio è rappresentato dalla
volontà delle parti
In merito ai modi di estinzione delle
obbligazioni ope exceptionis, viene in
considerazione innanzitutto la compensazione
Estinzione delle obbligazioni
Si ha compensazione quando due soggetti sono
tra loro debitori e creditori reciprocamente ed il
credito di ciascuno si riduce in proporzione del
debito per cui è tenuto verso l’altro
I giuristi romani conoscevano solo singole ipotesi
di compensazione che determinavano la
estinzione parziale delle obbligazioni (con
sentenza
del
giudice)
o
riduzione
dell’obbligazione
Estinzione delle obbligazioni
I casi erano:
a) nell’ambito dei giudizi di buona fede era il
giudice che valutava l’opportunità della
compensazione;
b) crediti dell’argentarius : l’argentarius era il
banchiere il quale, agendo per il recupero crediti
nei confronti dei clienti, doveva dedurre
l’eventuale ammontare del suo debito verso di
loro e agire solo per la differenza;
Estinzione delle obbligazioni
c) crediti del bonorum emptor: anche lui
poteva agire nei confronti dei debitori
dell’insolvente solo dopo aver dedotto i suoi
debiti
In epoca giustinianea, la compensazione
diviene
un
modo
di
estinzione
dell’obbligazione ipso iure
Estinzione delle obbligazioni
La praescriptio longi temporis era anch’esso un
modo di estinzione delle obbligazioni: tutte le
azioni, anche quelle in personam, si estinguevano
se non erano fatte valere per 30 anni
Se il creditore agiva dopo questo tempo, il
debitore opponeva in giudizio la praescriptio ed
otteneva
assoluzione
ed
estinzione
dell’obbligazione sulla base dell’exceptio
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