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La cooperazione giudiziaria in campo penale

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La cooperazione giudiziaria in campo penale
La prospettiva europea di
tutela dei diritti delle
vittime di reato
Olimpia Monaco
Torino 5 giugno 2014
Cosa è stato fatto nell’Unione
Europea in relazione ai diritti
delle vittime di reato?
2
Evoluzione dei diritti delle
Vittime
Conclusioni di Tampere (1999)
Programma dell’Aia (2004)
Programma di Stoccolma (2009)
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TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO
DELL’UNIONE EUROPEA
Art. 82 comma 2
il Parlamento Europeo e il Consiglio
dell’Unione Europea per facilitare il
riconoscimento reciproco delle sentenze e
delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di
polizia e giudiziaria nelle materie penali,
possono stabilire norme minime deliberando
mediante direttive secondo la procedura
legislativa ordinaria
Materie in ambito penale in cui
possono essere adottate le direttive
• a) Ammissibilità reciproca delle prove tra gli
Stati Membri;
• b) Diritti della persona nella procedura penale;
• c) Diritti delle vittime della criminalità;
• d) Altri elementi specifici della procedura penale
individuati dal Consiglio in via preliminare
mediante una decisione;
L’adozione di norme minime non impedisce agli SM
di mantenere o introdurre un livello più elevato di
tutela delle persone
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Diritti indagati/imputati
Diritti vittime
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“Roadmap” per il rafforzamento
dei diritti processuali degli indagati
e imputati nei procedimenti penali
(novembre 2009)
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 traduzione e interpretazione
 informazione sui diritti e informazione
sull’accusa
 assistenza legale e gratuito patrocinio
 comunicazione con i parenti e autorità
consolari
 speciali garanzie per indagati e imputati
vulnerabili
 “Green Paper” sulla custodia cautelare
preventiva
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In risposta
“Roadmap”
agli
obiettivi
della
 Direttiva
2010/64/EU
sul
diritto
all’interpretazione e alla traduzione nei
procedimenti penali;
 Direttiva 2012/13/EU sul diritto di
informazione;
 Direttiva 2013/48/EU sul diritto di accesso
all’avvocato
 Misure ancora in discussione (direttiva sui
minori, presunzione di innocenza ecc…)
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“Roadmap” per il rafforzamento dei
diritti e la protezione delle vittime, in
particolare nei procedimenti penali
(Giugno 2011)
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Stabilire procedure e strutture adeguate ai fini del rispetto della dignità,
integrità personale e psicologica e la privacy della vittima nel procedimento
penale;
Facilitare l'accesso alla giustizia per le vittime di reati, tra cui la promozione
del ruolo dei servizi di sostegno per le vittime;
Progettare strutture e procedure adeguate volte a prevenire la
vittimizzazione secondaria e ripetuta;
Promuovere la fornitura di servizi di interpretazione e traduzione delle
vittime nel procedimento penale;
incoraggiare la partecipazione attiva delle vittime nel procedimento
penale;
rafforzare i diritti delle vittime e dei loro avvocati per ricevere informazioni
tempestive sulle procedure e sul loro esito;
Incoraggiare l'uso della giustizia riparativa e di metodi alternativi di
risoluzione delle controversie che tengano conto degli interessi della
vittima;
prestare particolare attenzione ai minori, come parte del gruppo di vittime
più vulnerabili, e tenere sempre a mente i migliori interessi del bambino;
Assicurarsi che gli Stati membri forniscano una formazione a tutti i
professionisti interessati, o che promuovano la stessa;
Assicurarsi che la vittima ottenga un risarcimento adeguato
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Le norme europee sui diritti delle vittime:
Una storia di successo
- Regolamento (EU) 606/2013 sul mutuo riconoscimento di misure di
protezione in materia civile;
- Direttiva 2012/29/EU che istituisce norme minime in materia di
diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la
Decisione quadro 2001/220/JHA;
- Direttiva 2011/99/EU sull’ordine di protezione europeo;
- Direttiva 2011/92/EU sulla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento
sessuale dei minori e la pedopornografia e che sostituisce la
decisione quadro del Consiglio 2004/68/JHA;
- Direttiva 2011/36/EU sulla prevenzione e la repressione della tratta
degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la
decisione quadro del Consiglio 2002/629/JHA;
- Direttiva 2004/80/EC sulla compensazione delle vittime di reato;
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La Direttiva 2012/29/EU:
I principi
 Diritto di comprendere e di essere compresi: informazioni
scritte o orali in linguaggio semplice e accessibile;
 Diritto di ottenere informazioni sui propri diritti (all’assistenza,
alla protezione, al risarcimento, all’interpretazione, alle
modalità di partecipazione al processo ecc…);
 Diritto di partecipare al procedimento penale;
 Diritto al patrocinio a spese dello Stato;
 Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime (servizi
gratuiti prima, durante e dopo il processo penale);
 Diritto di protezione durante le indagini e il processo;
 Diritto ad ottenere una decisione sul risarcimento;
 Formazione degli operatori
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i servizi di assistenza alle vittime e
l’idea della risposta integrata
• Informazioni, consigli e assistenza in materia di
diritti delle vittime;
• Sostegno emotivo e, ove possibile, psicologico;
• Assistenza pratica (alloggio, piccolo aiuto
finanziario, assistenza medica e legale ecc…);
• Assistenza integrata e mirata in relazione a singole
tipologie di reato (violenze sessuali, violenza di
genere, violenza nelle relazioni strette ecc…)
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Cosa è stato fatto in Italia per i diritti
delle vittime di reato?
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• Norme del codice penale
• Norme del codice di procedura
penale
• Legislazione speciale
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legge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini
vittime del dovere o di azioni terroristiche);
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata);
legge 8 agosto 1995, n. 340 (Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980);
legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di usura);
legge 31 marzo 1998, n. 70 (Benefici per le vittime della cosiddetta banda della "Uno Bianca”);
legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni (Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata);
legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per
le vittime delle richieste estorsive e dell'usura);
legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive modificazioni (Istituzione del Fondo di rotazione per la
solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso);
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
- legge finanziaria 2001), ed in particolare l'articolo 82;
legge 2 aprile 2003, n. 56 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13,
recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);
legge 24 dicembre 2003, n. 369 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre
2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici
all'estero);
legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice);
legge 30 luglio 2004, n. 208 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali);
legge 20 febbraio 2006, n. 91 (Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime
dell'eccidio avvenuto a Kindu l'11 novembre 1961);
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006) ed in particolare l'articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565, con il conseguente D.P.R. 7
luglio 2006, n. 243 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle
vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in
favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23
dicembre 2005, n. 266).
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 Frammentazione della legislazione
 Frammentazione dell’assistenza alle
vittime di reato (servizi di assistenza
tematici)
 Legge di delegazione europea del 6 agosto
2013
 Direttiva 2011/36 (tratta di esseri umani)
recepita con il D.Lgs. 2014/24
 Direttiva 2011/93 (abuso e sfruttamento
sessuale dei minori e pornografia minorile)
recepita con il D.Lgs. 2014/39
 Allo studio il recepimento della Direttiva
2011/99 sull’ordine di protezione europeo e
della Direttiva 2012/29
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Le nuove linee guida dell’UE
 consolidamento dei risultati raggiunti
 emancipazione delle vittime di reato e l’idea
del giusto processo
 ruolo dell’Italia nel determinare il contenuto
delle linee guida
 livello di ambizione delle nuove linee guida
 valore della negoziazione e del processo di
avvicinamento degli ordinamenti degli SM
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!
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