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1° lezione Relazioni giuridiche

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1° lezione Relazioni giuridiche
10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
IMPRESA
PUO’ ESSERE ESERCITATA IN
FORMA
INDIVIDUALE
L’IMPRENDITORE
TITOLARE è UNA
PERSONA FISICA
COLLETTIVA
ESERCITATA ATTRAVERSO
SOCIETA’ DI PERSONE O DI
CAPITALI AVENTI O MENO
PERSONALITA’ GIURIDICA
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
IMPRESA COLLETTIVA
PUO’ ESSERE ESERCITATA IN
FORMA DI
ASSOCIAZIONE
OPERANO CON CRITERI DI
ECONOMICITA’ E
PERSEGUONO LO SCOPO DI
LUCRO OGGETTIVO
UTILIZZANDO GLI UTILI PER
IL PERSEGUIMENTO DEL
LORO SCOPO IDEALE
SOCIETA’
PERSEGUONO LO
SCOPO DI LUCRO
SOGGETTIVO, CIOE’
MIRANO A
DISTRIBUIRE GLI
UTILI TRA I SOCI
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
IL TERMINE «SOCIETA’» VIENE
UTILIZZATO PER INDICARE:
1)L’ENTE CUI
DANNO VITA I
SOCI
ASSOCIANDOSI
2)IL CONTRATTO
CON CUI DUE O
PIU’ PERSONE SI
ACCORDANO
PER COSTITUIRE
IL NUOVO ENTE
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
1) SOCIETA’ COME ENTE:
LA SOCIETA’ SI DISTINGUE DA TUTTI GLI
ALTRI ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA IN
QUANTO LA SUA FINALITA’ ESCLUSIVA O
PRINCIPALE è LO SVOLGIMENTO DI
UN’ATTIVITA’ ECONOMICA.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
IN TUTTE LE ALTRE ASSOCIAZIONI
RICONOSCIUTE O NON GLI ASSOCIATI PERSEGUONO
SCOPI IDEALI, FILANTROPICI, O ALTRUISTICI.
PER ESEMPIO, COSTITUISCE UN’ASSOCIAZIONE , E NON UNA
SOCIETA’, UN CIRCOLO CHE SI PROPONE FINI RICREATIVI,
CULTURALI O SPORTIVI, E TALE RIMANE ANCHE SE,
SALTUARIAMENTE, E QUINDI NON COME OGGETTO ESCLUSIVO
O PRINCIPALE DELLA SUA ATTIVITA’, ORGANIZZA SPETTACOLI O
TRATTENIMENTI A PAGAMENTO. VICEVERSA COSTITUISCE
UNA SOCIETA’ UN GRUPPO CHE SI ASSOCIA PROPRIO ALLO
SCOPO DI ORGANIZZARE SPETTACOLI (PROPRI O ALTRUI) A
PAGAMENTO.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI
IMPRESA
È frequente il caso in cui un’associazione (che non ha, tra le
sue finalità lo svolgimento di un’attività economica) si dedichi
collateralmente e strumentalmente rispetto all’attuazione dei
suoi scopi all’esercizio professionale di un’attività
imprenditoriale (esempi tipici: un partito politico che pubblica
un giornale , un’associazione culturale che intraprende
un’iniziativa editoriale). In queste ipotesi se l’esercizio
dell’impresa non diventa l’attività esclusiva o principale del
gruppo, questo resta un’associazione , e non si trasforma in
società, mentre distinta rimane l’impresa.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
SOCIETA’C.D. DI «COMODO» E «IMMOBILIARI»
Non sempre e necessariamente le società sono
effettivamente operanti, e si dedicano davvero ad
un’attività imprenditoriale.
Sono molto frequenti, sia le società «di comodo»,
costituite allo scopo di occultare, ai creditori o al fisco,
beni di cui non si vuole risultare ufficialmente titolari, sia
le società «immobiliari», costituite allo scopo di
amministrare beni immobili che si vogliono mantenere
separati dai patrimoni personali dei soci o per rivenderli
più agevolmente o per altri motivi (specie fiscali); sia
società che per svariate ragioni, non si dedicano ancora o
non si dedicano più ad alcuna attività.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
In tutti i casi su indicati, la società una volta che sia stata
regolarmente costituita , esiste come ente autonomo, con un
proprio patrimonio ed una propria organizzazione, e ad essa si
applica tutta la disciplina del «tipo» di società cui essa
appartiene, senza che assuma rilievo la mancanza attuale di
un’impresa sociale.
Sul punto la dottrina e la giurisprudenza non sono unanimi ci
sono orientamenti giurisprudenziali e dottrinari (Galgano) che
propendono per la nullità delle società di comodo in virtu’ della
previsione dell’art 1344 che prevede la nullità di ogni contratto
indiretto stipulato per eludere una norma imperativa.
Il fenomeno resta, comunque, molto diffuso nonostante i vari
tentativi del legislatore di scoraggiarlo attraverso l’aumento
dell’imposizione fiscale per tutte le «sospette» società di
comodo.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
IN MERITO AL PUNTO 2) L’ART. 2247 CI
FORNISCE LA NOZIONE GENERALE DI
SOCIETA’
CON IL CONTRATTO DI SOCIETA’ DUE O PIU’
PERSONE CONFERISCONO BENI O SERVIZI
PER L’ESERCIZIO IN COMUNE DI UN’ATTIVITA’
ECONOMICA ALLO SCOPO DI DIVIDERNE GLI
UTILI.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
ECCO I SINGOLI ELEMENTI DELLA
DEFINIZIONE LEGLISTATIVA :
1)PLURALITA’
DI SOCI
2)CONFERIMENTO
DI BENI O SERVIZI
3)ESERCIZIO
IN COMUNE
DI
UN’ATTIVITA
’
ECONOMIC
A
4)SCOPO
DELLA
DIVISION
E DEGLI
UTILI
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
1) PLURALITA’ DI SOCI
LA SOCIETA’ RICHIEDE LA PRESENZA DI ALMENO 2
SOCI. LA PLURALITA’ DI SOCI è UN REQUISITO
NECESSARIO NON SOLO NELLA FASE COSTITUTIVA
MA IN TUTTA LA DURATA DELLA SOCIETA’ .IL
LEGLISLATORE HA INTRODOTTO, TUTTAVIA,
RECENTEMENTE LA FIGURA DELLA SOCIETA’
UNIPERSONALE, CHE PUO’ ESSERE COSTITUITA CON
ATTO UNILATERALE.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
2)CONFERIMENTO DI BENI O SERVIZI
NON SI PUO’ DIVENTARE SOCI SENZA CONFERIRE
ALLA SOCIETA’ UN’UTILITA’: O BENI(DENARO,
MERCI, MACCHINE, IMMOBILI, BREVETTI, CREDITI,
ECC) O SERVIZI (IN PRIMO LUOGO LA PROPRIA
OPERA). CON I CONFERIMENTI DEI SOCI SI
COSTITUISCE IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA’, CHE
NON APPARTIENE PIU’ AI SOCI, MA ALLA SOCIETA’
STESSA. QUESTA CARATTERISTICA-C.D.
«AUTONOMIA PATRIMONIALE»- VALE, CON REGOLE
DIVERSE, PER TUTTI I TIPI DI SOCIETA’.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
I BENI POSSONO ESSERE CONFERITI
IN PROPRIETA’
IN GODIMENTO
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
IL CONFERIMENTO DI SERVIZI
HA PER OGGETTO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA CHE
IL SOCIO D’OPERA SI IMPEGNA A COMPIERE A
FAVORE DELLA SOCIETA’.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
3)ESERCIZIO IN COMUNE DI
UN’ATTIVITA’ ECONOMICA
IL MODO CON CUI I SOCI
CONCORRONO ALLA GUIDA DELLA
SOCIETA’ VARIA, SECONDO I TIPI
SOCIALI, MA ESSENZIALE è CHE
CONCORRANO TUTTI I SOCI, CHE
PROPRIO IN QUESTO SENSO
ESERCITANO IN COMUNE UN’ATTIVITA’
ECONOMICA.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
3)ESERCIZIO IN COMUNE DI
UN’ATTIVITA’ ECONOMICA
TUTTI I SOCI SI ASSUMONO, DUNQUE, IL RISCHIO DI IMPRESA E
NEL CONTEMPO CONCORRONO TUTTI ALLA DIREZIONE DELLA
STESSA. QUESTI SONO GLI ASPETTI CHE
CONTRADDISTINGUONO NELL’ECONOMIA CLASSICA LA FIGURA
DELL’IMPRENDITORE:
1)ASPETTO PASSIVO RISCHIO DI IMPRESA
2)ASPETTO ATTIVO POTERE DI DIREZIONE.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
3)ESERCIZIO IN COMUNE DI
UN’ATTIVITA’ ECONOMICA
QUESTI ASPETTI SI MANIFESTANO CON MODALITA’ DIVERSE A
SECONDA DEL TIPO DI SOCIETA’.
IN MERITO AL PRIMO PUNTO CI SONO ALCUNE SOCIETA’ IN
CUI I SOCI RISPONDONO CON TUTTO IL LORO PATRIMONIO
ANCHE PERSONALE (SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ ILLIMITATA),
ALTRE NELLE QUALI RISPONDONO SOLO CON QUANTO HANNO
CONFERITO (SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA).
IN MERITO AL 2° PUNTO è IMPORTANTE EVIDENZIARE IL MODO
DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALLA DIREZIONE DELL’IMPRESA
QUESTO VARIA MOLTO A SECONDA DEL TIPO DI SOCIETA’.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
4)LO SCOPO DELLA DIVISIONE DEGLI
UTILI
Per aversi società non basta l’esercizio in comune di
un’attività di impresa: occorre, che questa attività sia volta
alla realizzazione di utili (lucro oggettivo), i quali dovranno ,
una volta realizzati, essere divisi tra i soci (lucro soggettivo);
occorre, in altre parole, che l’impresa collettiva sia esercitata
a scopo di lucro o di profitto.
Sarebbe, pertanto, incompatibile con lo schema tipo di
contratto societario la previsione statutaria che destinasse gli
eventuali utili a terzi. Sarebbe da considerarsi nulla
l’eventuale clausola che prevedesse l’esclusione di un socio
da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
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10 INTRODUZIONE ALLE SOCIETA’
È perciò necessario per avere una
società , un requisito che è, invece,
superfluo per avere l’impresa: il
perseguimento dello scopo lucrativo.
si può, pertanto, affermare che l’art
2247 non è concepito per
ricomprendere ogni possibile forma
di impresa collettiva ma solo quella
dell’impresa collettiva a scopo di
lucro.
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