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L`ISF e gli oneri previdenziali Tratto da www.informatori.aiisf.it E

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L`ISF e gli oneri previdenziali Tratto da www.informatori.aiisf.it E
L’ISF e gli oneri previdenziali
Tratto da www.informatori.aiisf.it
E’ bene premettere che la figura dell’ISF è una figura non prevista dal codice civile, pertanto tale figura
professionale viene spesso accostata, impropriamente, alla figura dell’agente di commercio.
Tale collocazione giuridica, tuttavia, risulta in evidente contrasto con il riconoscimento giuridico della
figura dell’ISF operata dal Decreto Legislativo 30.12.1992 n.541. Con la predetta norma si chiarisce
esplicitamente che l’ISF non può essere considerato un agente di commercio, avendo il compito di
pubblicizzare al medico le caratteristiche del farmaco che rappresenta, oltre ad un’altra serie di compiti
che nulla hanno a che fare con la commercializzazione.
Tale premessa, ai fini previdenziali, non è per nulla indifferente poichè vi sono due possibilità.
La prima consiste nell’iscrizione alla Camera di Commercio e di conseguenza all’Enasarco (iscrizione
obbligatoria), ciò quando si consideri l’ISF un “agente di commercio”.
La categoria degli agenti di commercio è l’unica soggetta a due distinti trattamenti di previdenza
obbligatoria: Enasarco e Inps.
L’INPS, nella gestione commercianti, pur essendo nata dopo l’Enasarco, è considerata la forma di
previdenza principale, mentre l’Enasarco è definita previdenza integrativa.
La seconda, ovvero l’alternativa all’essere considerato “agente”, consiste nell’essere un “consulente
autonomo”, che richiede l’apertura della partita IVA e l’iscrizione alla gestione separata INPS (qui
l’iscrizione all’Enasarco è solo facoltativa), sottoscrivendo un contratto di “consulenza professionale”.
È proprio la seconda possibilità quella maggiormente in linea con la figura giuridica dell’ISF, che non è un
agente di commercio ma rientra all’interno delle professioni intellettuali non protette, non esistendo un
relativo albo professionale.
L’ISF non è un agente di commercio, infatti, se informa su farmaci etici di classe A,B o H, anche se lo può
essere se informa su farmaci fitoterapici, nutraceutici, omeopatici, cosmoceutici etcc.
È bene precisare, tuttavia, che le caratteristiche della prestazione professionale dell’ISF sono connotate
dal carattere di atipicità e che tale atipicità trova origine quasi certamente nell’assenza di un relativo
albo professionale, lasciando di fatto l’ISF privo specifica tutela giuridica.
Logicamente, dunque, l’onere di contribuzione previdenziale presso l’Enasarco rivestirebbe
esclusivamente un carattere integrativo, ovvero facoltativo, così l’ISF continua ad essere soggetto
obbligato INPS, anche se a gestione separata.
L’Enasarco, fondamentalmente, è molto simile ad una assicurazione sulla vita.
La Fondazione Enasarco è, come detto, un istituto di previdenza integrativo delle prestazioni INPS, nel
senso che eroga agli agenti e rappresentanti di commercio una pensione di invalidità, vecchiaia e
superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613.
Secondo quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 del Regolamento Enasarco, sono obbligatoriamente iscritti al
Fondo di previdenza della Fondazione Enasarco, tutti i soggetti riconducibili alle fattispecie di cui agli
artt. 1742 e 1752 cod. civ. (ovvero gli “agenti”), che operano sul territorio nazionale. Sono altresì tenuti
alla iscrizione gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di
preponenti italiani.
L’obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti che operino individualmente e quelli che
operino in società o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta.
L’Enasarco, con Delibera 18 febbraio 2000, n. 2/2000 (approvata dal Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, con Comunicato del 5 luglio 2000, riportato
nella G.U. n. 197 del 24 agosto 2000), ha varato nuove modifiche al Regolamento della Fondazione che
consistono, fondamentalmente, nell’abrogazione del riferimento all’iscrizione al Ruolo degli agenti e
rappresentanti di commercio, che cessa, pertanto, di essere condizione per l’iscrizione all’Enasarco.
L’Enasarco ha così fissato la nuova regola: si ha l’obbligo di iscrizione all’Enasarco, con conseguente
tutela sul piano previdenziale, in presenza di una prestazione che abbia le caratteristiche proprie del
contratto di agenzia, anche se l’intermediario interessato non risulti iscritto nel Ruolo agenti e
rappresentanti di commercio, tenuto presso la Camera di Commercio.
Tale modifica da parte dell’Enasarco (che recepisce la Direttiva Comunitaria n. 86/653/CEE riguardo agli
agenti di commercio, nonché la Sentenza 13 luglio 2000 della Corte di Giustizia Europea e quando
stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 16 maggio 1999 n. 4817) sancisce la piena validità dei
contratti di agenzia stipulati tramite agente non iscritto al Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio,
nonostante il contrasto sussistente fra la normativa nazionale (artt. 2 e 9 della Legge n. 204/1985) e la
disposizione della normativa comunitaria.
In altri termini, le aziende che usufruiscono delle prestazioni di agenti non iscritti a Ruolo procacciatori
d’affari, debbono iscrivere gli stessi all’Enasarco e versare le quote contributive dovute, se le prestazioni
di detti soggetti risultino non più occasionali.
L’obbligo di contribuzione Enasarco vale dunque solo in presenza di una prestazione che abbia le
caratteristiche proprie del contratto di agenzia.
A sostegno di quanto riportato sopra, la stessa Fondazione Enasarco, chiarisce che, in base alla Delibera
n.2/2000, sopra menzionata:
“Le Ditte mandanti devono iscrivere obbligatoriamente:
• gli Agenti operanti in forma individuale
• gli Agenti costituiti in Società di capitali (s.p.a., s.r.l., accomandita per azioni)
• i soci illimitatamente responsabili e che svolgono effettivamente attività di agenzia, nel caso di Agenti
costituiti in società di persone
• i promotori finanziari.
L'obbligo di iscrizione è a carico della Ditta e nasce nel momento in cui conferisce un mandato di Agenzia
o Rappresentanza Commerciale. All'atto della prima iscrizione la Fondazione accende un conto personale
intestato ad ogni singolo Agente sul quale affluiranno i versamenti effettuati da tutte le Ditte preponenti.
La Fondazione, a richiesta dell'interessato o del suo delegato, rilascia all'Agente il certificato di iscrizione
ad Enasarco.
Chi NON deve essere iscritto alla Fondazione
Tutti coloro che svolgono un'attività che, seppure finalizzata alla promozione/conclusione di contratti, è
attuata senza i necessari requisiti di stabilità e continuatività del rapporto con la Ditta e senza
assunzione in proprio del rischio economico, come previsto dagli Artt. 1742- 1752 del Codice Civile in
materia di contratto di agenzia.
Pertanto NON devono essere iscritti:
• i mediatori
• i procacciatori di affari
• i propagandisti scientifici e gli informatori farmaceutici
• i propagandisti editoriali
• i depositari e i consegnatari di prodotti
• gli agenti assicurativi
• gli agenti immobiliari
• i soci non amministratori o accomandanti delle società di persone
• in generale tutti coloro che nelle società di persone si limitano a percepire gli utili dell'attività senza
partecipare all'attività di agenzia.
A queste figure professionali non si applica la normativa Enasarco e sono quindi escluse dal trattamento
previdenziale della Fondazione. Qualora un soggetto eserciti una molteplicità di funzioni (ad esempio
svolga contemporaneamente attività di agenzia e quella di depositario di merci), l'orientamento della
giurisprudenza e della Fondazione è quello di individuare il corretto connotato giuridico in base
all'attività prevalente.”
E’ quindi la stessa Enasarco che ritiene che l’ISF non è soggetto obbligato alla contribuzione Enasarco,
egli è e continua a rimanere pertanto obbligato alla contribuzione INPS, e solo in via eventuale e con
carattere integrativo può assoggettarsi a contribuzione Enasarco.
In ordine alla specifica questione che riguarda la possibilità del ricongiungimento presso l’Inps della
contribuzione versata presso l’Enasarco, ciò è impossibile poiché il trattamento previdenziale Enasarco
ha natura integrativa e non sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria.
Per il diritto alla ricongiunzione, il presupposto è che, ai sensi della legge n. 29/1979, si tratti di forme di
previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, mentre il trattamento previdenziale
Enasarco ha natura integrativa come espressamente indicato nell’art. 2, comma primo, della legge n.
12/1973 (Cfr. Corte d’Appello di Firenze n. 222 del 18.7.2000).
Già l’art. 29, comma 2, della legge n. 613/1966 aveva attribuito la stessa natura integrativa al
trattamento previdenziale riservato agli agenti e rappresentanti di commercio, per cui riproporre oggi il
problema in relazione all’ISF appare superfluo, posto che l’ISF se svolge mansioni di vero e proprio
informatore scientifico, non essendo qualificabile come “agente”, non è nemmeno soggetto obbligato a
contribuzione Enasarco.
CONCLUDENDO
L’ISF non è un agente di commercio se informa su farmaci etici di classe A,B o H, ma lo può essere se
informa su farmaci fitoterapici, nutraceutici, omeopatici, cosmoceutici etcc.
Ad ogni modo la reale natura dell’ISF è scientifica, egli è appunto informatore scientifico, come previsto
dal D.L. 30.12.1992 n. 541.
Non essendo agente di commercio non è, dunque, soggetto obbligato Enasarco.
La contribuzione Enasarco è una mera facoltà, che non può essere imposta, nemmeno dal datore di
lavoro, rimanendo ex lege obbligato solo ed esclusivamente verso l’INPS, eventuali contratti a
provvigioni con previsione di contribuzione Enasarco, potrebbero addirittura ritenersi irregolari qualora
l’ISF svolgesse solo prestazioni scientifiche.
In ogni caso, la contribuzione ENASARCO non esclude l’obbligo di iscrizione all’INPS con relativa
contribuzione.
Avv. Maria Rita Famà
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