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FPC - 22_03_16 - Slide Dott. Bellanti
Il bilancio di esercizio: nuovi
adempimenti
Dott. Alessandro Bellanti
Il bilancio di esercizio: i nuovi adempimenti in vigore dal 1° gennaio 2016
22/03/2016 Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Novita’ bilancio di esercizio
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Nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2015 si dovranno tenere in
considerazione soprattutto tre nuovi provvedimenti approvati nel corso dell’anno
2015 che contengono disposizioni che effetti sia da un punto di vista contabile che
fiscale. Nello specifico le prime due disposizioni contengono soprattutto
disposizioni fiscali mentre la terza aggiorna la normativa civilistica in materia di
bilancio d’esercizio:
1) D.Lgs 14 settembre 2015 n.147 (decreto internazionalizzazione)
2) Legge di Stabilità 2016
3) D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 pubblicato sulla G.U. del 04/09/2015
Novita’ bilancio di esercizio
Decreto 14/09/2015
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D.Lgs 14 settembre 2015 n.147 (decreto internazionalizzazione). Questa disposizione ha introdotto, fra le altre, due
disposizioni che impattano direttamente sulla redazione dei bilanci chiusi al 31.12.2015.
1) Perdite su crediti: Viene modificato l’art.101 del Tuir, pertanto a partire dal 2015 possiamo avere la deducibilità
immediata della perdite su crediti quando:
A) il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale italiana (fallimento, concordato preventivo,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grande imprese in crisi. Si ritiene inoltre che
possano essere ricomprese nella nozione di «procedure concorsuali» anche se non previsti dal’ art.101 c. 5 Tuir gli
accordi di composizione della crisi da sovra indebitamento e il procedimento di liquidazione del patrimonio del
debitore stante la definizione di procedure concorsuali che ne da la Legge 27 gennaio 2012. n.3
B) il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182-bis del R.D. 16/3/1942
N. 267
C) il debitore ha adottato un piano di risanamento attestato di cui all’ art.67 c. 3 lett d) della L.F.,
D) il debitore è assoggettato ad una procedura estera equivalente prevista in Stato o territori con i quali esiste
un adeguato scambio di informazioni
L’art.101 c.5 stabilisce che per i crediti di modesta entità si considerano automaticamente sussistenti gli
elementi certi e precisi che consentono la contabilizzazione della perdita su crediti quando sia decorso un
periodo di sei mesi dalla scadenza del credito di modesta entità ( non superiore a 5.000 per le imprese di più
rilevante dimensione e non superiore a 2500 euro per le altre imprese). Per la deduzione del credito la perdita va
imputata a CONTO ECONOMICO.
Le disposizioni dell’art.101 vanno comunque coordinate con quanto disposto dallìart.106 comma 2 che
prevede sono deducibili per la parte che eccede le svalutazioni e gli accantonamenti dedotti nei precedenti
esercizi, ovvero: in presenza di un fondo svalutazione crediti fiscale prima si imputa la perdita al fondo
esistente e solo l’eccedenza risulta come costo fiscale deducibile nell’esercizio.
Novita’ bilancio di esercizio
Decreto 14/09/2015
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Secondo quanto previsto dal nuovo comma 5-bis dell'art.101 del TUIR, la deduzione della perdita su
crediti è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successiva al periodo di imposta in
cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero al periodo d'imposta in cui il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale, purché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta
successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto
procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (es. il credito è prescritto, ovvero è stato ceduto o
stralciato).
Vediamo alcuni esempi
Debitore assoggettato a procedura concorsuale : La società X ha un credito commerciale relativo da
una fattura emessa nell’esercizio 2013 di € 12,200 (€ 10.000 + Iva 22%) nei confronti del cliente Z S.r.l. La
società X S.r.l. a seguito di comunicazione del curatore della debitrice Z srl apprende che la Z srl è fallita
nel mese di ottobre 2014. La società creditrice X si insinua allo stato passivo in data 1 febbraio 2015. In fase
di predisposizione del bilancio 2014 il Cda di X S.r.l. svaluta il credito solo parzialmente e contabilizza
svalutazione di € 5.000 La perdita su crediti di € 5.000 è deducibile nell’esercizio 2015. Nel 2017 viene chiuso
il fallimento di Z srl e la società creditrice X srl incassa il 20% del credito originario per un totale di € 2.440
(ossia a € 2.000 di imponibile e a € 440 di Iva). La società creditrice X iscriverà nel 2017 la residua perdita su
crediti pari a € 8.000 ed emetterà nota di accredito per il recupero dell’Iva sulla fattura originaria pari a €
1.760 (pari a € 2.200 - € 440). .
Novita’ bilancio di esercizio
Decreto 14/09/2015
• La modifica introdotta dal Decreto Internazionalizzazione inoltre semplifica
enormemente la gestione delle svalutazioni dei crediti di modesto importo
soprattutto per tutte le imprese che gestiscono i fondi svalutazione crediti
per «masse»
• Infatti l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 26/2013 e 14/2015 aveva
previsto un metodo per la gestione del Fondo svalutazione crediti con
riguardo ai crediti di modesto importo abbastanza complesso
Novita’ bilancio di esercizio
Decreto 14/09/2015
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Facciamo un esempio:
Anno 2014 : Impresa ha crediti verso clienti per 100.000
Fondo svalutazione crediti (sia civile che fiscale) per Euro 5.000
Fra i 100.000 euro di crediti ci sono 10.000 euro di crediti di modesto importo non scaduti
Nel 2015 vengono incassati dei 10.000 euro di modesto importo euro 1.000, i rimanenti Euro 9.000 non
vengono stralciati in quanto ritenuti ancora incassabili.
Con la vecchia normativa in questo caso l’impresa avrebbe dovuto nel 2015 ridurre fiscalmente il fondo di
Euro 5.000 essendosi verificata la condizione per la loro deduzione (erano passati sei mesi infatti erano sorti
nel 2014 ed inoltre c’era stata l’imputazione a conto economico- dato che era stato costituito un fondo e
quindi l’accantonamento era considerato equivalente all’imputazione a conto economico anche se
avvenuto in esercizi precedenti) . Il problema riguardava la restante parte dei crediti ossia Euro 4.000 che
non essendo passati a conto economico non potevano essere dedotti. Si aveva azzeramento fondo fiscale e
residuo fondo civile di Euro 5.000. Se nel 2016 i crediti di modesto importo ancora iscritti in bilancio per
Euro 9.000 venivano incassati in parte per Euro 5.000 si stralciava per Euro 4.000 e si utilizzava il fondo
civilistico per Euro 4.000. Fiscalmente essendoci stato un utilizzo del fondo fiscale per 5.000 andava fatta
una variazione in aumento di Euro 1.000.
Novita’ bilancio di esercizio
Decreto 14/09/2015
• Con la nuova disciplina questi inconvenienti non si verificheranno dato che
con la nuova disciplina le perdite sui crediti di modesto importo si
considerano conseguite con lo stralcio in bilancio e quindi riprendendo
l’esempio precedente nel 2015 non avviene nessun PERDITA FISCALE per il
decorso dei sei mesi e dunque il Fondo non deve essere utilizzato
fiscalmente poi nel 2016 se i crediti pari a Euro 10.000 vengono incassati per
Euro 1.000 si avrà utilizzo del fondo svalutazione crediti sia civile che fiscale
fino a suo esaurimento pari a Euro 5.000 e rilevazione della perdita su crediti
per lo stralcio residuo di Euro 4.000 con rilevanza sia civile che fiscale.
Novita’ bilancio di esercizio
Decreto 14/09/2015
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VEDIAMO ALTRI CASI DI CONTABILIZZAZIONE SECONDO I NUOVI CRITERI
Credito di modesta entità : La società X vanta un credito commerciale di € 1.500 nei confronti della società Z
s.r.l. Al 31 dicembre 2014 il credito non risulta incassato sebbene il termine di pagamento fosse scaduto il 30
aprile 2014. In fase di predisposizione del bilancio d’esercizio 2014 il Cda di X srl non svaluta il credito dato che
ritiene che ci siano ragionevoli certezze di incasso. Successivamente in data del 30 ottobre 2015 viene effettuata
una transazione con il cliente Z che procede al versamento a saldo e stralcio di € 1.000. L’amministrazione però
per errore non contabilizza l’accordo di transazione e quindi lascia iscritto il residuo credito di € 500 al 31.12.2015.
In sede di redazione della dichiarazione dei redditi nel giugno 20156 ci si accorge dell’errore, ma il bilancio è già
stato approvato . In questo caso non è possibile dedurre fiscalmente la perdita su crediti iscritta tardivamente in
contabilità nel 2016 dato che la stessa, in base ai principi contabili, era di competenza dell’esercizio 2015.
Credito di modesta entità e cancellazione dal bilancio nell’esercizio di competenza La società X vanta un
credito commerciale di € 1.500 nei confronti del cliente Z. Al 31 dicembre 2014 il credito non risulta incassato
sebbene il termine di pagamento fosse scaduto il 30 aprile 2014. In fase di predisposizione del bilancio d’esercizio
2014 il Cda di X srl non svaluta il credito ritenendo che ci siano ragionevoli certezze di incasso. In sede di
predisposizione del bilancio al 31 dicembre 2015 il credito risulta ancora non incassato e si ritiene non più
recuperabile, pertanto gli amministratori ritengono di imputare la svalutazione del credito a conto economico. La
perdita su crediti viene dedotta nel periodo di imposta 2015 ed è interamente deducibile
Novita’ bilancio di esercizio
Decreto 14/09/2015
• Altre disposizioni del Decreto Internazionalizzazione si applicheranno
dal 2016 e riguarderanno per esempio i crediti verso soci, le
sopravvenienze attive derivanti da riduzioni dei debiti in sede di
concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o procedure estere
equivalenti, previste in Stati con i quali esista un adeguato scambio di
informazioni, spese di rappresentanza, costi black list
Novita’ bilancio di esercizio
Legge di stabilità 2016
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Legge di Stabilità 2016
I principali novità applicabili già dal bilancio 2015 riguardano:
1) Possibilità di applicare un super – ammortamento pari al 140 % del costo ( Gli effetti
sono solo fiscali e determinano la rilevazione di una variazione in diminuzione del reddito in
dichiarazione dei redditi si viene a creare dunque un doppio binario fra reddito civilistico e
fiscale. La variazione non è temporanea e pertanto non andranno iscritte imposte
differite.
Il beneficio interessa tanto i beni strumentali nuovi acquistati in proprietà quanto quelli
acquisiti in leasing. Sono esclusi dal beneficio, tuttavia, gli investimenti in beni materiali
strumentali nuovi per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di
ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli
investimenti in beni di cui all'allegato 3 della legge di Stabilità 2016.
Novita’ bilancio di esercizio
Legge di stabilità 2016
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Applicazione: il costo sostenuto da imprese e professionisti per la loro acquisizione possa essere
maggiorato del 40% rispetto a quello imputato (in base ai prescritti coefficienti tabellari) nel
conto economico. Godono dell’agevolazione i beni materiali strumentali nuovi. Non rientrano
nell’agevolazione gli investimenti in beni immateriali e gli investimenti in beni “usati”.
L’agevolazione dei super- ammortamenti si applica anche agli acquisti dei beni strumentali
inferiori a Euro 516,16.
L’agevolazione non influenza il calcolo delle plusvalenze/minusvalenze che deve essere
effettuato con i criteri ordinari senza che il super-ammortamento incida sulla rilevazione delle
plusvalenze/minusvalenze.
L’agevolazione riguarda gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 al 31/12/2016. Si fa riferimento alla
data di acquisto pertanto non influisce l’effettiva entrata in funzione del bene. Se per esempio il
bene è stato acquistato e consegnato in ottobre 2016 ed entrato in funzione nel 2017, la società
non inizierà il processo di ammortamento nel 2016 ma nel 2017 pertanto l’agevolazione del 40%
di maggiori ammortamenti spetta ma si calcolerà solo a partire dal 2017 essendo pari a zero gli
ammortamenti 2016
Novita’ bilancio di esercizio
Legge di stabilità 2016
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2) Rivalutazione dei beni d’impresa (va eseguita nel bilancio d’esercizio chiuso
successivamente al 31.12.2014, il cui termine di approvazione scade dopo il 01
gennaio 2016 quindi tipicamente per le imprese con esercizio coincidente con
l’anno solare nel bilancio chiuso al 31/12/2015)
3) Riduzione dell’aliquota IRES (con effetti sulla contabilizzazione delle imposte
differite/anticipate. L’aliquota IRES passerà dal 27,5% al 24% a partire dal 2017.
Devono essere pertanto ricalcolate le imposte anticipate e differite già
contabilizzate e quelle da iscrivere a partire dal 2015 devono tenere conto delle
nuove aliquote IRES)
Novita’ bilancio di esercizio
CALCOLO IMPOSTE
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Ci sono inoltre alcune disposizioni che entrano in vigore con l’esercizio 2015 e che
influenzano il calcolo delle imposte sui redditi 2015 in particolare
A) aumento dal 4% al 4,5% del tasso di rendimento da applicare nel calcolo dell’ACE (AIUTO
ALLA CRESCITA ECONOMICA) quindi aumenta la quota potenzialmente non imponibile del
reddito in presenza di incrementi di patrimonio netto
B) ai fni irap tutto il costo del lavoro del personale assunto a tempo indeterminato diviene
deducibile, anche in questo caso con potenziali effetti riduttivi della base imponibile IRAP (è
stato inserito un apposito campo nel quadro irap rigo IS7)
C) ai fini irap viene introdotto un nuovo credito di imposta pari al 10% dell’irap dovuta dal
modello irap 2016 per le imprese senza dipendenti.. Detto credito d’imposta è fruibile in
compensazione in f24 e andrebbe contabilizzato per il principio di correlazione già nel 2015
mentre fiscalmente (vedi risposta Agenzia Entrate a Telefisco 2015) costituirà una
sopravvenienza tassabile ai fini ires
Novita’ bilancio di esercizio
D.LGS 139/2015
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Il D.Lgs. D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 pubblicato sulla G.U. del 04/09/2015 introduce una serie di modifiche
al Codice Civile che comportano un cambiamento importante da un punto di vista contabile sia per la
redazione del bilancio d’esercizio sia per la redazione del bilancio Consolidato.
Le principali novità riguardano:
1) Avviamento
2) Azioni proprie
3) Abolizione Conti d’Ordine
4) Abolizione parte straordinaria del Conto Economico (voce E)
5) Applicazione del metodo del costo ammortizzato (effetti sugli aggi e disaggi di emissione, sulla
contabilizzazione di Crediti e Debiti, Titoli )
Novita’ bilancio di esercizio
D.LGS 139/2015
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6) Derivati iscritti al fair value e derivati incorporati
7) Eliminazione capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità
8) Obbligatorietà redazione Rendiconto Finanziario
9) Modifica di taluni criteri di valutazione
10) Modifica del contenuto della Nota Integrativa
11) Modifica della relazione sulla Gestione
12) Introduzione della categoria delle Micro-Imprese
Novita’ bilancio di esercizio
D.LGS 139/2015
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Le disposizioni previste dal DLgs. 139/2015 dovranno essere applicate a fare dal
1.1.2016
• E’ prevista una disciplina transitoria che però riguarda solo alcune voci:
• - criteri di valutazione dell’avviamento;
• - criterio del costo ammortizzato da applicare nella valutazione dei titoli, dei crediti e
dei debiti di natura finanziaria.
Per questi criteri è stabilito che le modifiche in esame “possono non essere applicate alle
componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in
bilancio”.
• L’entrata in vigore del D.LGS 139/2015 ha conseguenze immediate ai fini
dell’adeguamento del piano dei conti e dell’aggiornamento dei sistemi informativi (che
dovranno consentire, tra l’altro, anche la rilevazione delle movimentazioni finanziarie)
inoltre va valutata anche in relazione al bilancio 2015 se l’applicazione dei nuovi criteri di
valutazione richiede di adottare fin da subito alcun criteri per gli effetti che potrebbero
avere sulla situazione patrimoniale ed economica
Novita’ bilancio di esercizio
D.LGS 139/2015
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I Principi contabili OIC dovranno essere aggiornati e si attende da questi aggiornamenti la
soluzione ad alcuni dubbi applicativi attualmente di non facile soluzione
E’ indubbio che l’introduzione di nuovi principi contabili e criteri di valutazione civilistici
porteranno ad impatti anche da un punto di vista fiscale e pertanto si auspica un
tempestivo intervento normativo di coordinamento delle discipline.
Deve essere ricordato comunque che il legislatore ha espressamente previsto che «non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». E’ auspicabile che
il legislatore fiscale interpreti questi disposizione come la necessità di coordinare le
discipline garantendo un «invarianza di gettito» e che venga garantito anche per le imprese
l’assenza di nuovi o maggiori oneri.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18
agosto 2015 n.139
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Il D.Lgs. 18 agosto 2015 n.139 (pubblicato nella G.U. del 4.9.2015) ha recepito la Direttiva
Europea 2013/34/UE che abroga le precedenti Direttive contabili comunitarie relative la
bilancio d’esercizio e al bilancio consolidato.
Il D.Lgs 139/2016 introduce numerose novità riguardanti le regole da seguire nella
redazione del bilancio modificandone sia i criteri di redazione, sia la struttura e gli
schemi che compongono il bilancio d’esercizio. Numerose modifiche sono state
introdotte anche con riguarda al bilancio consolidato.
Va preliminarmente ricordato che vengono individuate in tema di redazione del bilancio
tre categorie di imprese distinte in base alla loro dimensione:
1) imprese di grande dimensione
2) imprese di piccola dimensione
3) micro – imprese
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139
Grande impresa
Piccola impresa : Non
devono superare due
dei seguenti tre limiti
nel primo esercizio e
per due esercizi
consecutivi
Micro Imprese: Non
devono superare due
dei seguenti tre limiti
nel primo esercizio e
per due esercizi
consecutivi
Totale attivo
> 4.400.000 Euro
<=4.400.000 Euro
Non > 175.000 Euro
Totale ricavi netti
> 8.800.000 Euro
<=8.800.000 Euro
Non > 350.000 Eur0
Numero medio
dipendenti
> 50 unità
<= 50 unità
Non > 5 unità
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139
Grande Impresa:
SCHEMA BILANCIO
ORDINARIO
Piccola Impresa:
SCHEMA BILANCIO
ABBREVIATO
Micro Impresa:
SCHEMA BILANCIO
ABBREVIATO
Stato Patrimoniale
SI
SI
SI
Conto Economico
SI
SI
SI
Nota Integrativa
SI
SI
NO
con indicazione in calce
allo stato patrimoniale
di specifiche
informazioni
Rendiconto Finanziario
SI
NO
NO
Relazione sulla gestione
SI
NO
NO
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MICRO IMPRESE
Le micro – imprese potranno redigere il bilancio in forma abbreviata e avranno altre semplificazioni
(art.2435-ter c.c.):
1) potranno NON redigere la NOTA INTEGRATIVA e dovranno in tal caso indicare in calce allo
Stato Patrimoniale le informazioni di cui all’art.2427 ai numeri 9) (importo complessivo degli
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale) e numero 16)
2) saranno esonerate dal redigere il Rendiconto Finanziario
3) saranno esonerate dal redigere la Relazione sulla Gestione quando in calce allo Stato
Patrimoniale forniscano le informazioni sulle azioni proprie e quote di società controllanti e
sull’acquisto o alienazione di dette azioni o quote avvenute nell’esercizio
4) potranno non applicare il FAIR VALUE per la valutazione degli strumenti finanziari derivati
5) potranno, come le altre società che redigono il Bilancio in forma abbreviata non applicare il
METODO DEL COSTO AMMORTIZZATO nella valutazione dei debiti /crediti finanziari a medio
lungo termine
6) Inoltre, alle micro imprese non sono applicabili: la disposizione di cui all’art. 2423 co. 5 c.c.,
secondo cui: “se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere
applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali
utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato”.
SOCIETA’ DI PERSONE E D.LGS 139/2015
• Un tema che si
sta sviluppando nella dottrina(*) riguarda l’applicazione
dei nuovi criteri di valutazione previsti dal D.LGS 139/2015 alle società di
persone di NON PICCOLE DIMENSIONI stante il richiamo dell’art.2217 2
comma del c.c. all’applicabilità nelle valutazioni di bilancio dei criteri
stabiliti per le SOCIETA’ PER AZIONI. La posizione espressa sulla recente
stampa dal Consigliere Nazionale Marcello è per una non applicazione
automatica, ossia l’applicazione da parte delle società di persone delle
norme delle società di capitali non piccole, è possibile in quanto non
negata né proibita, ma non costituirebbe un obbligo in quanto il codice
civile usa l’espressione sono «APPLICABILI» e non dice «DEVONO ESSERE
APPLICATE»
• (*) (vedi articolo su Quotidiano del Commercialista - Eutekne - del 19/03/2016 a firma Raffaele
Marcello Consigliere Nazionale del CNDCEC con delega ai Principi Contabili)
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
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Principi di redazione
Il D.Lgs. 139/2015 ha modificato gli articoli 2423 e 2423-bis del Codice Civile in particolare viene
data possibilità alle società di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione e informativa di bilancio, quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli
obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società devono però illustrare,
nella nota integrativa, i criteri con i quali hanno dato attuazione a questa disposizione.
Vengono inoltre eliminati i riferimenti contenuti nell’art.2323- bis alla funzione economica degli
elementi dell’attivo e del passivo e viene introdotto il n.1-bis) che prevede la rilevazione e la
presentazione delle voci in base al principio di prevalenza della sostanza dell'operazione o del
contratto sulla forma.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
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L’introduzione dell’obbligatorietà del principio di prevalenza della sostanza sulla forma avrà
ripercussioni pratiche sulle modalità di contabilizzazione e rappresentazione di diverse
operazioni soprattutto in campo finanziario.
Per la contabilizzazione soprattutto dei finanziamenti dovrà essere applicato il principio del
COSTO AMMORTIZZATO attraverso la determinazione del tasso effettivo IRR (Internal
Rate of Return) che sconta i futuri flussi di cassa del finanziamento al netto di tutti i costi di
transazione. Si deve giungere all’individuazione di un tasso di interesse che rappresenti il
rendimento economico effettivo dell’investimento.
Il costo ammortizzato non si discosta dal costo storico quando il valore iniziale e il valore di
rimborso coincidono e gli interessi sono costanti lungo tutto il periodo, in questo caso
infatti interesse nominale e tasso di interesse pagato o incassato coincidono.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
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Se il valore iniziale e il valore di rimborso sono diversi oppure gli interessi non
sono costanti (esempio 1% primo anno, 2% il secondo ecc.) l’interesse
nominale e l’interesse effettivo sono diversi e applicando il metodo del costo
ammortizzato si ottiene un valore di iscrizione in bilancio diverso dal costo
storico in caso di titoli o del valore nominale in caso di debiti o crediti
La formula del COSTO AMMORTIZZATO (IAS 39) è la seguente:
(Valore iniziale) – (rimborso capitale) +/- (ammortamento complessivo della
differenza fra valore iniziale e a termine) - perdita di valore
Nel caso dei finanziamenti le differenze di valutazione sono evidenti:
In base all’OIC 19 gli oneri accessori sostenuti per ottenere un finanziamento
(esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva) vanno capitalizzati e iscritti
alla voce B.I.7 (altre immobilizzazioni immateriali).
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
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Detti oneri vanno pertanto ammortizzati secondo la durata del finanziamento e
il finanziamento viene iscritto nei debiti in base al valore nominale e al lordo dei
predetti costi inziali
Con l’introduzione dei nuovi principi di prevalenza della sostanza sulla forma il
finanziamento va ora rilevato al netto dei costi iniziali. Successivamente il
debito va rettificato:
in aumento dell’ammortamento della differenza fra gli interessi pagati in base
al tasso nominale e quelli imputati a conto economico calcolati in base al tasso
effettivo (IRR)
E ridotto delle quote di capitale rimborsate
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
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Esempio valutazione di un FINANZIAMENTO in base al criterio del COSTO
AMMORTIZZATO
IMPORTO FINANZIAMENTO Euro 100.000
Spese istruttoria Euro 1.000
Interessi annuali 4%
Flussi cassa attesi Euro 40 (100.000 * 4%)
Applicando il metodo del COSTO AMMORTIZZATO otteniamo
Valore di iscrizione iniziale del finanziamento fra i debiti Euro 999.000
(100.000 – spese di istruttoria)
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
• Per la corretta applicazione del metodo del COSTO
AMMORTIZZATA deve essere determinato l’interesse effettivo
(IRR) che rende uguali i flussi di cassa attesi e il valore iscritto in
bilancio .
• Esistono apposite formula nei fogli elettronici
• Nei fogli elettronici la formula da utilizzare è quella che calcola il
(Tir.cost).
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto 2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
PRESTITO
100.000
SPESE
1.000
INCASSO NETTO
TASSO NOMINALE
ANNO
2016
EROGATO NETTO
-
99.000
5%
RATE ANNUALI
4
RIMBORSO ANNO
5
RIMBORSATO
99.000,00
IRR
INTERESSI
FLUSSI DI INTERESSI
CALCOLATI SU
CASSA NOMINALI PAGATI IRR
5,23246%
DIFFERENZA
INT DA
IMPUTARE A
CONTO
ECONOMICO
IMPORTO DEBITO DA
CONTABILIZZARE
99.000,00
5000
5180,1364
180,14
-
99.180,14
2017
5.000,00
5.000,00
5000
5.189,56
189,56
-
99.369,70
2018
5.000,00
5.000,00
5000
5.199,48
199,48
-
99.569,18
2019
5.000,00
5.000,00
5000
5.209,92
209,92
-
99.779,10
2020
5.000,00
5.000,00
5000
5.220,90
220,90
- 100.000,00
2021
105.000,00
105.000,00
0
TOTALI
125.000,00
26.000,00
25000
26.000,00
1.000
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
•
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•
ESEMPIO SCRITTURE
BANCA C/C INCASSO FINANZIAMENTO
dare
avere
99.000
DEBITO PER FINANZIAMENTO
99.000
AL 31.12
Interessi passivi di competenza
DEBITO PER FINANZIAMENTO
BANCA C/C (per interessi pagati)
5.180,13
180,13
5.000
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
•
•
Il metodo del costo ammortizzato deve essere obbligatoriamente applicato dalle società di
dimensioni maggiori mentre l’art.2435 –bis prevede che «Le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la
facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i
debiti al valore nominale».
L’applicazione del metodo del costo ammortizzato se non armonizzata con apposite
disposizioni potrebbe avere effetti da un punto di vista fiscale in relazione all’art.96
TUIR in materia di deduzione degli interessi passivi. In particolare va coordinata la
disciplina per consentire la deduzione degli interessi contabilizzati per effetto
dell’attualizzazione applicando il tasso IRR.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
L’OIC ha recentemente pubblicato le bozze di aggiornamento del nuovo principio contabile
Crediti OIC -15 e Debiti OIC 19 attualmente ancora in consultazione prevede che «Si può
presumere che gli effetti siano irrilevanti se i debiti siano a breve termine (ossia con scadenza
inferiore ai 12 mesi o se i costi sono di transazione, le commissioni o ogni altra differenza fra
valore iniziale e valore a scadenza sono scarso rilievo rispetto al valore nominale», si può non
applicare il metodo del costo ammortizzato e continuare ad applicare il metodo di
contabilizzazione seguito fino ad oggi come consentito alle società che redigono il bilancio in
forma abbreviata e alle micro imprese. Se non si applica il metodo del costo ammortizzato i
costi iniziali non devono essere portati in diminuzione del finanziamento, ma comunque
devono essere rilevati nei risconti attivi in quote costanti lungo la durata del prestito. Non è
più prevista la possibilità di effettuare la capitalizzazione tra le immobilizzazioni immateriali
come previsto dall’OIC 9 e OIC 24 oggi in vigore
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
• Le nuove bozze di principi contabili prevedono che il criterio costo
ammortizzato si possa applicare a tutti i debiti/crediti contratti a partire dal
1.1.2016. Di detta facoltà va data menzione in nota integrativa.
• Qualora si intenda applicare il metodo del costo ammortizzato anche per
operazioni che sono state stipulate precedentemente all’1.1.2016 detto
metodo va applicato a tutti i debiti/crediti iscritti in bilancio anteriormente
all’01/01/2016 e non solo a singole operazioni
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
•
•
•
Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma consentirà di risolvere la
contabilizzazione ad esempio dei seguenti contratti o situazioni:
Contratto di "riporto». La contabilizzazione dovrà avvenire, come previsto dall’'Oic 11)
rilevando nel bilancio del venditore i titoli oggetto del contrato dato che l'operazione in
base alla sostanza economica costituisce un finanziamento ed il passaggio di proprietà
avviene per garantire il finanziamento.
Lavori eseguiti su immobili condotti in leasing. Qualora il locatario, avendo già deciso di
riscattare l'immobile, esegua ingenti opere sull'immobile oggetto del contratto poco prima
della scadenza del leasing, le spese in oggetto dovrebbero essere ammortizzate insieme
all’immobile aggiungendosi al prezzo pagato per il riscatto dandone menzione nella nota
integrativa.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
•
•
•
Altri casi di applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma
Il nostro legislatore aveva comunque già reso obbligatorio questo principio in alcuni
casi specifici ad esempio:
Contratti di «pronti contro termine». Questo contratto consiste in una operazione
finanziaria con la quale gli investitori, siano imprese e/o persone fisiche, investono disponibilità
liquide acquistando con effetti immediati una determinata quantità di valori mobiliari e
stipulando contemporaneamente con la stessa controparte una vendita a termine di una
medesima quantità degli stessi valori mobiliari fissando il prezzo di vendita già al momento
dell'acquisto.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
•
In tema di rappresentazione in bilancio l’art. 2424-bis: al n.5 prevede che «Le attività
oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono
essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore« e l’art. 2425-bis: n.3 prevede che
« I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di
retrocessione a termine vengano iscritti per le quote di competenza dell'esercizio,
anche per la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti; inoltre l’ art. 2427, punto
6-ter, c.c. statuisce che in nota integrativa deve essere indicato, distintamente per
ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono
l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine. Il Legislatore ha in sostanza
recepito quanto già precedentemente stabilito dalla Banca d'Italia che definiva il
contratto di pronti contro termine formato da due contratti di compravendita distinti,
ma funzionalmente collegati e finalizzati a realizzare un finanziamento. Quindi
prevale non viene contabilizzato il primo acquisto di titoli essendo gli stesi nella
sostanza già venduti a termine; pertanto i titoli rimangono contabilizzati nel
bilancio del venditore e il compratore rileverà solamente il credito nei confronti del
venditore il quale a sua volta contabilizzerà un debito anche se a termine e
pertanto viene rappresentata in tal modo la sostanza di « finanziamento» che
caratterizza questa operazione.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
•
•
•
Il legislatore ha però talvolta preferito criteri contabilizzazione specifici derogando a
questo principio. Questo è il caso del leasing finanziario che rimane disciplinato in
modo specifico e al quale non si applicherà pertanto il nuovo principio.
In tema di leasing finanziario la prassi internazionale prevede l'iscrizione nel bilancio del
locatario (Ias 17 e Framework, par. 51) mentre il Legislatore italiano ha previsto solo di
inserire nella nota integrativa un apposito prospetto dal quale devono risultare:
- il valore attuale delle rate di canone non scadute, determinato utilizzando un tasso di
interesse pari all'onere finanziario effettivo inerente il singolo contratto; - l'onere
finanziario effettivo attribuibile al singolo contratto e riferibile all'esercizio; l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla
data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con
separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero
inerenti 'esercizio. In altre parole, le operazioni che vanno inserite in nota integrativa
prevedono gli stessi conteggi extracontabili che si dovrebbero effettuare inserendo il
bene in leasing nell'attivo del bilancio del locatario.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
•
•
Il nuovo principio si potrà applicare invece ad una serie di casi dibattuti in dottrina quali:
1) Il subentro nel contratto di leasing . In dottrina è dibattuto il tema riguardante la
contabilizzazione del corrispettivo pagato una tantum per subentrare nel contratto .
Se per esempio si tratta di una cessione di leasing immobiliare stipulata poco prima
della scadenza dello stesso: è evidente il che il subentrante intendo acquisire
l'immobile. Conseguentemente l'importo corrisposto a tale titolo (almeno la parte
eccedente i normali canoni) non può essere «spesato» e va «sospeso» fino al momento
del riscatto., solo successivamente, insieme al riscatto, deve essere ammortizzato . Se
il subentro avviene in un periodo intermedia fra l’inizio e la fine del contratto o al limite
all’inizio del contratto dovrebbe prevalere, da parte del subentrante, il desiderio di
godere dell’uso del bene e pertanto l’eventuale importo pagato una tantum per il
subentro andrebbe riscontato secondo la residua durata del contratto. Nell’ipotesi di
subentro intermedio è comunque necessario che detto interesse del subentrante sia
riscontrabile quanto meno nell’atto di subentro per consentire una corretta
contabilizzazione dell’operazione
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
•
•
«Lease back» Il lease back è quell'operazione che è costituita dalla vendita di un bene e
dal successivo riacquisto dello stesso bene tramite leasing. In sostanza si tratta di una di
finanziamento. Gli standard internazionali (Ias 17) prevedono che se un'operazione di
vendita e retro-locazione corrisponde a un leasing finanziario, eventuali eccedenze del
corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile non possono essere rilevate
immediatamente come proventi nel bilancio del venditore-locatore.
Il Legislatore italiano, recependo le indicazioni dell'OIC si è uniformato ai principi
contabili internazionali, e ha previsto che "le plusvalenze derivanti da operazioni di
compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della
durata del contratto di locazione. Non è disciplinato il caso delle minusvalenze, ma
l'Oic ha indicato che qualora si realizzasse una minusvalenza, originata da una
compravendita effettuata a valori di mercato, si ha una perdita di valore e deve essere
imputata a conto economico, se invece la minusvalenza nasce da operazioni non
effettuate a valori di mercato è correlata a canoni inferiori a quelli di mercato e deve
essere ripartita negli esercizi del contratto, indipendentemente dalla natura finanziaria
od operativa del leasing
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
COSTI DI PUBBLICITA’ E RICERCA
•
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A seguito delle modifiche apportate agli artt. 2424 co.1 n.2 e 2427 co.1 n.3 non
possono più essere iscritte nell’attivo di Stato Patrimoniale le spese di pubblicità e
quelle di ricerca
Rimane la possibilità di capitalizzare solo le spese di sviluppo per le quali viene
stabilito un periodo di ammortamento pari alla loro vita utile.
Solo nel caso in cui non sia stimabile in modo attendibile la vita utile è possibile
ricorrere all’ammortamento in un periodo non superiore a 5 anni.
Problema: è opportuno procedere alla capitalizzazione di spese di pubblicità e
ricerca nel 2015 (ricorrendone le condizioni) posto che nel 2016 andranno
necessariamente eliminate dallo Stato Patrimoniale?
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
•
•
•
•
Come andranno eliminate dette spese?
Si dovrà procedere all’evidenziazione di una sopravvenienza passiva e iscrizione a conto
economico? Nel 2016 le operazioni straordinarie non dovranno essere indicate in
bilancio e pertanto andranno iscritte B.10 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
immateriali.
La tesi prevalente in dottrina consiglia di non imputare dette spese a conto economico e di
procedere ad una riduzione del Patrimonio Netto (in tal senso anche lo IAS 38 che indica nel
caso di passaggio dall’applicazione dei principi contabili nazionali a quelli internazionali
l’imputazione delle spese di pubblicità capitalizzate a riduzione di riserve di utili).
Le stesse considerazioni fatte con riguardo ai costi pubblicità sono estensibili ai costi di
ricerca.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
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La normativa fiscale non è stata cambiata.
L’art.108 del Tuir dispone che «Le spese relative a studi ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui
sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto.
Le quote di ammortamento dei beni acquistati in esito agli studi e ricerche sono calcolate sul costo
degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato
o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l’art.88 comma 3».
Fiscalmente pertanto si può scegliere tra:
- imputazione integrale nell’esercizio in cui sono sostenute
- imputazione in quote costanti a partire dall’esercizio in cui sono sostenute e in un numero non
superiore a 5 anni
Dovrà essere coordinata la disciplina per consentire l’adeguamento dei bilanci nella fase
transitoria di eliminazione dei costi di pubblicità e ricerca non ancora totalmente ammortizzati e
in particolare sarà necessaria una modifica legislativa per adeguare le disposizioni dell’art.109
comma 4 lett. A) estendendo quanto già previsto per le società che applicano gli IAS che consente
la deduzione come COSTI delle riduzioni di Patrimonio Netto operate per stornare componenti
dell’attivo.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
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AVVIAMENTO: L’ammortamento dell’avviamento va effettuato in base alla sua vita utile. Nei casi
«eccezionali» in cui non sia possibile attendibilmente stimarne la vita utile l’avviamento è ammortizzato in
un periodo non superiore a 10 anni. In Nota Integrativa dovrà essere data adeguata informativa sul processo
di ammortamento. I piani di ammortamento già in corso potranno essere mantenuti. NON CI SARANNO
EFFETTI FISCALI in quanto le disposizioni tributaria già oggi prevedono un trattamento indipendente
dalla contabilizzazione civilistica.
ATTIVITA’ E PASSIVITA’ IN VALUTA: Viene in sostanza recepito il criterio distintivo previsto dall’ OIC
26 fra poste monetarie e non ; la valutazione delle stesse viene distinta a seconda della categoria di
appartenenza (prima c’era un riferimento generico ad attività e passività in valuta con specifiche
disposizioni per le immobilizzazioni).
- Poste monetarie (liquidità, crediti, debiti,ratei attivi e passivi e i titoli di debito) che dovranno essere
iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio e gli utili/perdite su cambi dovranno essere
imputati a Conto Economico e l’eventuale utile netto accantonato in un’apposita Riserva di Patrimonio
Netto non distribuibile fino al realizzo.
Poste non monetarie (partecipazioni, immobilizzazioni materiali e immateriali, rimanenze, risconti attivi e
passivi ) devono essere iscritte in base al cambio vigente al momento del loro acquisto.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
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STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Il D.Lgs 139/2015 ha recepito in materia di derivati quanto previsto dagli IAS in particolare:
All’art.2426 n.11 è stato aggiunto che il nuovo criterio di valutazione è il FAIR VALUE
Nello Stato Patrimoniale sono state aggiunte le voci STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
ATTIVI nelle voci B.III.4 nelle Immobilizzazioni Finanziarie e nella voce C.III.5 nell’attivo
circolante.
Nel Patrimonio Netto è stata modificata la voce A.VII Riserva per operazioni di copertura
dei flussi finanziari attesi
Nel Passivo è stata inserita fra i Fondi rischi la voce B.3 Strumenti finanziari derivati passivi
Nel Conto Economico alla voce D (rettifiche di valore di attività e passività finanziarie)
sono state aggiunte le seguenti voci:
A) D.18.d rivalutazione di strumenti derivati
B) D.19.d svalutazione di strumenti derivati
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
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Secondo lo IAS 39 uno strumento finanziario si può considerare uno strumento derivato
quando:
- il suo valore varia al variare di un elemento sottostante al contratto
- non è previsto un esborso iniziale o si richiede un investimento iniziale inferiore a quanto
sarebbe richiesto per altri tipo di contratti da cui ci si attenderebbe una risposta simile alle
variazioni del mercato
La regolazione del contratto avverrà in una data futura rispetto alla data del contratto
Tutti i derivati vanno valutati a FAIR VALUE
Il nuovo art.2426 n.11 distingue però fra:
Derivati per proteggersi da rischi di oscillazione del mercato (esempio variazione dei tassi di
interesse, dei cambi o dei prezzi di mercato) : in questo caso la variazione del FAIR VALUE
deve essere imputata a conto economico
Derivati stipulati per coprire il rischio di variazione dei flussi finanziari o di un altro
strumento finanziario: in questo la caso la variazione del FAIR VALUE deve essere rilevata nel
Patrimonio Netto. La riserva verrà girata a conto economico solo quando i flussi di cassa
diventeranno certi.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139 ai criteri di valutazione del bilancio
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•
Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli
strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.
Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di
derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento
finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo
del patrimonio netto per le finalità' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e
2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura
delle perdite.»
Le regole dei derivati si applicheranno anche ai bilanci abbreviati.
Le modifiche introdotte dal D.LGS. 18 agosto
2015 n.139
• Il D.Lgs 139/2015 modifica l’art. 2423 introducendo il PRINCIPIO DI
RILEVANZA
• Viene previsto che:
• Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
• Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture
contabili. Le società devono illustrare nella Nota Integrativa i criteri con
i quali hanno dato attuazione alla disposizione
Le modifiche agli
SCHEMI DI BILANCIO
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Modifiche all’articolo 2424 primo comma del codice civile
STATO PATRIONIALE
ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
VOCE BI 2) COSTI DI SVILUPPO
Pertanto a partire dal 1.1.2016 non è più possibile la capitalizzazione di costi di ricerca e
pubblicità.
Ci si chiede a tutt’oggi se già nel bilancio 2015 sia opportuno procedere alla capitalizzazione
di eventuali costi sostenuti nel 2015 per ricerca e pubblicità.
Inoltre in dottrina si presentano due tesi relativamente ai costi già capitalizzati per
ricerca e sviluppo al 31.12.2015. Si dovrà procedere ad uno storno contabile con
imputazione a conto economico oppure ridurre direttamente il patrimonio netto?
Le modifiche agli
SCHEMI DI BILANCIO
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•
•
•
•
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
La voce 2) Crediti viene modificata
Voce BIII 2d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
La precedente voce altre imprese viene inserita come d-bis e nella lettera d
vengono indicate le cosiddette «società consorelle»
La voce 4) che accoglie azioni proprie viene sostituita da «strumenti finanziari
derivati attivi»
Le azioni proprie non potranno più essere iscritte nell’attivo di Stato
Patrimoniale e viene introdotta nella disciplina civilistica la rilevazione degli
strumenti finanziari derivati in applicazione del principio della prevalenza della
sostanza sulla forma
Le modifiche agli
SCHEMI DI BILANCIO
ATTIVO CIRCOLANTE
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Crediti
Vengono introdotte le voci:
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5- bis) crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5- quater) verso altri
Le voci imposte anticipate e verso altri sono state solo spostate in
precedenza avevano i numeri 4-bis e 4-ter
Le modifiche agli
SCHEMI DI BILANCIO
•
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Attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni
Viene introdotta la voce 3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo
delle controllanti (società consorelle)
La voce 5) viene riformulata con eliminazione delle azione proprie e
introduzione degli «strumenti finanziari derivati attivi»
RATEI E RISCONTI
La voce diventa D) Ratei e risconti sia per la voce dell’attivo che del passivo
(vengono eliminati i riferimenti al disaggio e all’aggio sui prestiti)
Le modifiche agli
SCHEMI DI BILANCIO
•
•
•
PATRIMONIO NETTO
Le modifiche sono conseguenti:
1) all’impossibilità di iscrivere azioni proprie nell’attivo di stato patrimoniale ed in
particolare alla previsione di riduzione del patrimonio netto per l’importo
corrispondente alle azioni proprie;
2) alla nuova disciplina sulla valutazione al «fair value» degli strumenti finanziari
derivati. Gli effetti di questa valutazione, come già detto, possono infatti essere
imputati direttamente a conto economico possono anche essere iscritti in
un’apposita riserva di patrimonio netto qualora lo strumento finanziario derivato
sia stato acceso a copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari attesi o di
un’operazione programmata (cash flow hedge)
Le modifiche agli
SCHEMI DI BILANCIO
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•
•
•
Nel patrimonio netto vengono pertanto modificate le voci da VI a X come segue:
VI Altre riserve, distintamente indicate
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell’esercizio
X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
FONDI RISCHI
Anche questa voce viene modificata conseguentemente alla nuova
rappresentazione degli strumenti finanziari derivati passivi.
Le modifiche agli
SCHEMI DI BILANCIO
•
•
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Le voci che compongono la voce FONDI RISCHI diventano pertanto:
1) per trattamento di quiescenza ed obblighi simili
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri
DEBITI
In questo gruppo, sempre al fine di migliorare la rappresentazione contabile
delle operazioni infragruppo ed in particolare con le società consorelle, viene
inserita la nuova voce
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Le modifiche agli
SCHEMI DI BILANCIO
•
•
•
•
Vengono eliminati dagli schemi di bilancio i CONTI D’ORDINE
Le informazioni sugli impegni, garanzie e passività potenziali dovranno
essere forniti nella NOTA INTEGRATIVA
CONTO ECONOMICO
La modifica più importante riguarda l’eliminazione dell’intera area
straordinaria dal Conto Economico (voce E). Conseguentemente, dopo la
lettera D, si trova il risultato prima delle imposte quale somma algebrica delle
aree (A-B+/- C +/-D).
Le imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate vengono
indicate al numero 20) dello schema di conto economica (prima erano al 21) e
l’ultima voce 21) accoglie l’utile (perdita) dell’esercizio
Le modifiche agli
SCHEMI DI BILANCIO
•
•
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•
•
In conseguenza all’eliminazione dell’area straordinaria anche nella Nota
Integrativa viene soppressa l’indicazione dei proventi e degli oneri straordinari in
caso di apprezzabilità del loro ammontare. Dovranno però essere fornite
informazioni sull’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di
entità o incidenza eccezionali, pertanto l’informazione sui costi/ricavi straordinari
continuerà ad essere fornita all’interno della Nota Integrativa
L’eliminazione dell’area straordinaria richiede che vengano forniti chiarimenti
soprattutto per quanto riguarda la determinazione dell’IRAP.
Ci potranno essere inoltre impatti anche per quanto riguarda il calcolo della
deduzione degli interessi passivi dato che gli elementi straordinari
confluiranno nelle voci A1) ALTRI RICAVI e B 14) ONERI DIVERSI DI
GESTIONE influenzando pertanto il calcolo del ROL.
Altre modifiche allo schema di Conto Economico riguardano:
VOCE C) Proventi e oneri finanziari
Le modifiche agli
SCHEMI DI BILANCIO
SCHEMA BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
•
•
STATO PATRIMONIALE: viene eliminato l’obbligo di esporre nello Stato
patrimoniale l’importo lordo delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
l’importo del fondo rettificativo (per ammortamenti e svalutazioni) e,
conseguentemente, l’importo netto. Si potrà indicare nell’attivo dello Stato
patrimoniale il solo valore netto delle immobilizzazioni, così come previsto per
i soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria.
CONTO ECONOMICO : viene stabilito che le voci dedicate alle rivalutazioni e
alle svalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.18.d e D.19.d) possono
essere aggruppate, rispettivamente, con le altre voci dedicate alle rivalutazioni
e alle svalutazioni di attività finanziarie.
NOTA INTEGRATIVA
•
•
•
•
La prima novità riguarda la presentazione delle informazioni che deve
avvenire rispettando l’ordine in base al quale le voci sono riportate nello
Stato Patrimoniale e nel Conto Economico
Le novità sono le seguenti:
1) al punto 3) non è più richiesta la composizione dei costi ricerca e di
pubblicità, ma solo dei costi di sviluppo. Questa modifica è conseguenza
dell’eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e di
pubblicità
2) al punto 7) la composizione dei «ratei e risconti attivi» e dei «ratei e
risconti passivi» e «altri fondi» deve essere specificata
indipendentemente dal loro ammontare. E’ stato eliminato il riferimento
all’ammontare apprezzabile
NOTA INTEGRATIVA
3) Il punto 9) è stato riformulato ora richiede: «l'importo complessivo degli
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli
impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché
gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché
controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono
distintamente indicati».
4) Al punto 10) va sempre indicata la ripartizione dei ricavi delle vendite e
prestazioni e secondo aree geografiche, è stata eliminato il riferimento alla
significatività
Le modifiche dei punti 2) e 4) sopra indicati sono in sostanza
eliminazioni formali, in quanto deve essere applicato con riferimento a
tutta la Nota Integrativa il principio generale di RILEVANZA e pertanto
potranno essere escluse dalla NOTA le informazioni irrilevanti
NOTA INTEGRATIVA
•
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5) al numero 13) viene effettuata una modifica in conseguenza dell’eliminazione dei
componenti straordinari dal Conto Economico. Il nuovo testo del n.13 prevede l’indicazione:
«dell’importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza
eccezionale». Quindi non si parla più di componenti straordinari ma di costi e ricavi
«eccezionali» per entità o incidenza.
Vengono ampliate le informazioni riguardanti:
1) al n.16) I rapporti di natura economica intercorrenti tra la società e gli amministratori e
sindaci. Dovranno essere fornite informazioni riguardanti l’ammontare delle anticipazioni e dei
crediti concessi agli stessi soggetti, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli
importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto
per effetto di garanzie di qualsiasi tipo, precisando il totale per ciascuna categoria
2) al n.18) vanno indicati oltre alle azioni di godimento e obbligazioni convertibili anche
warrants e opzione
3) al n.22-bis) vanno indicate le operazioni con parti correlate e viene eliminato l’inciso siano
rilevanti (anche in questo caso dovrebbe applicarsi il PRINCIPIO DI RILEVANZA)
NOTA INTEGRATIVA
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Sono stati inseriti 4 nuovi numeri che richiedono le seguenti informazioni:
«22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico
dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
22-quinquies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio
consolidato dell'insieme piu' grande di imprese di cui l'impresa fa parte in
quanto impresa controllata, nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia
del bilancio consolidato;
22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio
consolidato dell'insieme piu' piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in
quanto impresa controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia
del bilancio consolidato;
22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle
perdite;»;
NOTA INTEGRATIVA
•
L’art.2427-bis amplia la richiesta di informazioni relative agli strumenti
finanziari derivati valutati al FAIR VALUE. In particolare oltre al fair
value e all’informazioni sull’entità e natura degli strumenti derivati
devono essere fornite informazioni su i «termini e le condizioni
significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza
dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano i
modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato
determinato sulla base di evidenze di mercato; le variazioni di valore
iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle
riserve di patrimonio netto; deve essere indicata anche una tabella che
indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.»
A seguito delle modifiche dell’art.2426 sui criteri di valutazione nella Nota
Integrativa deve essere fornita informativa sul periodo di ammortamento
dell’avviamento.
NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA
• Viene riscritto l’art.2435 – bis. Non vengono indicate le voci da
escludere ma quella da comprendere nella nota abbreviata
• RIEPILOGANDO le informazioni da fornire riguarderanno:
• Informazioni complementari per fornire una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria della
società
• Criteri applicativi del PRINCIPIO DI RILEVANZA
• Motivazioni per eventuali deroghe alla disposizioni civilistiche
nonché alla influenza di queste deroghe sulla rappresentazione
patrimoniale ed economica
NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA
• Vengono inserite ulteriori informazione precedentemente non
comprese:
• - i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
• - le indicazioni sull’ammortamento dell’avviamento
• - l’importo e natura dei costi e ricavi di entità o incidenza
eccezionale
•
- le informazioni previste nella nota ordinaria su amministratori e
sindaci
NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA
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Indicazione dei eventuali raggruppamento di voci dello Stato Patrimoniale o
Conto Economico
Indicazione della non comparabilità delle voci dello Stato Patrimoniale o
Conto Economico e eventuale adattamento o impossibilità di effettuarlo
Indicazione di elementi di attivo o passivo di Stato Patrimoniale anche a voci
diverse da quella di iscrizione
Informazioni relativamente al metodo di Patrimonio Netto applicato alle
partecipazioni in imprese controllate e collegate
Spiegazione periodo ammortamento avviamento
Criteri applicati nella valutazione e nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi in origine in moneta avente corso legale
nello Stato
NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA
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Movimenti delle immobilizzazioni
Ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e debiti assistiti
da garanzie reali su beni sociali (non deve essere indicata la ripartizione
geografica)
Ammontare oneri finanziari capitalizzati in voci dell’attivo
Informazioni sugli impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo
Stato Patrimoniale
Importo e natura degli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza
eccezionali
Numero medio dipendenti (si può omettere la ripartizione per categoria)
NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA
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Ammontare compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli
amministratori e ai sindaci, nonché impegni assunti per loro conto per effetto
di garanzie di qualsiasi tipo prestate
Informativa su operazioni con parti correlate, limitatamente alle operazioni
realizzate direttamente o indirettamente con i maggior azionisti e a quelle con i
membri del Cda o del Collegio Sindacale, informazioni sulle operazioni con
imprese partecipate
Natura o obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
anche omettendo le indicazioni sugli effetti patrimoniali, finanziari ed
economici;
Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA
• Nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato
• Informativa sugli strumenti finanziari derivati
• Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono non
applicare il principio del costo ammortizzato continuando ad iscrivere i
titoli al costo di acquisto e i crediti al valore di presunto realizzo e i
crediti al valore nominale
• Gli strumenti finanziari derivati devono essere valutati al fair value e
non sono previste deroghe
RELAZIONE SULLA GESTIONE
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Il D.Lgs. n. 139/2015 ha abrogato il numero n. 5) del comma 3 dell’art. 2428, C.c., e pertanto nella
Relazione sulla gestione non è più richiesta l’informativa relativa ai fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell’esercizio.
Questa è l’unica modifica apportata che è conseguenza dell’aggiunta del nuovo n. 22-quater) al
comma 1 del citato art. 2427, ai sensi del quale la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio vanno ora indicati nella
Nota integrativa.
La Relazione sulla gestione del bilancio dovrà quindi contenere le seguenti informazioni:
- Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del
risultato
della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei
principali rischi e incertezze cui la società è esposta. L’analisi deve essere coerente con l’entità e la
complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della
situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato
finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società,
comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale. L’analisi contiene, ove opportuno,
riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
RELAZIONE SULLA GESTIONE
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Dalla relazione devono risultare:
a) le attività di ricerca e di sviluppo;
b) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime
c) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o
quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di
capitale corrispondente;
d) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o
quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso
dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei
motivi degli acquisti e delle alienazioni;
f) l’evoluzione prevedibile della gestione;
RELAZIONE SULLA GESTIONE
• f-bis) in relazione all’uso da parte della società di strumenti
finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:
•
•
gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del
rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna
principale categoria di operazioni previste;
l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al
rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
• Dalla relazione deve inoltre risultare l’elenco delle sedi secondarie
della società.
RENDICONTO FINANZIARIO
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Il Decreto Legislativo 139/2015, attuativo della Direttiva 2013/34/Ue, ha introdotto a
partire dai bilanci 2016 l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario (art. 2423 c.c.).
Attualmente tale obbligo è in vigore solo per le sole società quotate e dal 2016 si
estenderà a tutte le società di maggiori dimensioni.
Il rendiconto diventa quindi parte integrante del bilancio e ad esso è stato dedicato il
nuovo art. 2425-ter c.c..
Non saranno soggette all’obbligo di redazione del rendiconto finanziario le imprese che
redigono il bilancio in forma abbreviate e le c.d. micro imprese.
RENDICONTO FINANZIARIO
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Il nuovo testo dell’art. 2425-ter c.c. - Rendiconto finanziario recita:
Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio
e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità
liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio
derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di
finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i
soci.
Nel Codice Civile non vengono trattati gli aspetti tecnici e pertanto, per
quanto riguarda la predisposizione del rendiconto finanziario, si dovranno
seguire le informazioni già presenti all'interno del nuovo OIC 10, emanato
nell'agosto 2014 dall'Organismo Italiano di Contabilità.
RENDICONTO FINANZIARIO
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L'Oic ha dedicarto al rendiconto finanziario un apposito principio contabile tenuto
conto della sua valenza informativa contenuto nel documento Oic 10.
Sono state stralciate le indicazioni relative al rendiconto finanziario contenute nel
precedente Oic 12.
E' stata prevista una generale raccomandazione nella sua redazione per tutte le
tipologie societarie.
L’ Oic 10 prevede che la risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del
rendiconto sia rappresentata dalle disponibilità liquide; è stata eliminata la risorsa
finanziaria del capitale circolante netto per la redazione del rendiconto, in quanto
considerata obsoleta, poco utilizzata dalle imprese e non prevista dalla prassi
contabile internazionale
Secondo l’OIC "La società o il gruppo presenta il rendiconto finanziario nella nota
integrativa« e pertanto se ne deduce che il rendiconto finanziario rientrerebbe a far
parte del bilancio.
Coerentemente con tale impostazione il nuovo schema di bilancio e nota
integrativa in XBRL prevede l’inserimento del rendiconto finanziario come parte
della nota integrativa.
RENDICONTO FINANZIARIO
• FORMA E CONTENUTO
• il rendiconto finanziario include tutti i flussi finanziari in uscita e in
entrata delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio.
• Lo schema di rendiconto finanziario è costruito secondo una
forma scalare e si compone delle seguenti tre categorie:
• - gestione reddituale;
• - attività di investimento;
• - attività di finanziamento.
RENDICONTO FINANZIARIO
•
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•
•
GESTIONE REDDITUALE: la gestione reddituale del rendiconto finanziario
può essere rappresentata secondo due tecniche alternative:
-metodo indiretto, parte dal risultato economico d'esercizio per correggere
tali poste, eliminando gli effetti economici che non hanno prodotto variazioni
sui flussi finanziari nel corso dell'esercizio;
- metodo diretto, espone direttamente i flussi finanziari, cosi come intesi nel
Principio.
Anche le plusvalenze o minusvalenze derivanti da dismissioni sono imputate
in quest'area.
RENDICONTO FINANZIARIO
• Sebbene il metodo diretto rappresenti probabilmente la tecnica che
rispecchia maggiormente la filosofia e la finalità del prospetto, il criterio più
adottate è quello del metodo indiretto
• Il nuovo modello di bilancio – nota integrativa in XBRL li prevede entrambi
RENDICONTO FINANZIARIO
METODO INDIRETTO
Il flussi finanziario della gestione reddituale è calcolato come segue:
UTILE/PERDITA
+
IMPOSTE
+/INTERESSI
+/Costi/Ricavi non monetari
=
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE
2015
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'es ercizio
Im pos te s ul reddito
Interes s i pas s ivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plus valenze)/Minus valenze derivanti dalla ces s ione di attività
1) Utile (perdita) dell'es ercizio prim a d'im pos te s ul reddito, interes s i, dividendi e plus /m inus valenze da ces s ione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonam enti ai fondi
Am m ortam enti delle im m obilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aum ento/(in dim inuzione) per elem enti non m onetari
Totale rettifiche per elem enti non m onetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
2) Flus s o finanziario prim a delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decrem ento/(Increm ento) delle rim anenze
Decrem ento/(Increm ento) dei crediti vs clienti
Increm ento/(Decrem ento) dei debiti vers o fornitori
Decrem ento/(Increm ento) ratei e ris conti attivi
Increm ento/(Decrem ento) ratei e ris conti pas s ivi
Altri decrem enti/(Altri Increm enti) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flus s o finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interes s i incas s ati/(pagati)
(Im pos te s ul reddito pagate)
Dividendi incas s ati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incas s i/(pagam enti)
Totale altre rettifiche
Flus s o finanziario della ges tione reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flus s i da inves tim enti)
Flus s i da dis inves tim enti
Immobilizzazioni immateriali
(Flus s i da inves tim enti)
Flus s i da dis inves tim enti
Immobilizzazioni finanziarie
(Flus s i da inves tim enti)
Flus s i da dis inves tim enti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flus s i da inves tim enti)
Flus s i da dis inves tim enti
Acquis izione o ces s ione di s ocietà controllate o di ram i d'azienda al netto delle dis ponibilità liquide
Flus s o finanziario dell'attività di inves tim ento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Increm ento/(Decrem ento) debiti a breve vers o banche
Accens ione finanziam enti
(Rim bors o finanziam enti)
Mezzi propri
Aum ento di capitale a pagam ento
Rim bors o di capitale a pagam ento
Ces s ione/(Acquis to) di azioni proprie
Dividendi e acconti s u dividendi pagati
Flus s o finanziario dell'attività di finanziam ento (C)
Increm ento (decrem ento) delle dis ponibilità liquide (A ± B ± C)
Dis ponibilità liquide a inizio es ercizio
Dis ponibilità liquide a fine es ercizio
2014
RENDICONTO FINANZIARIO
• Questo flusso rappresenta l’autofinanziamento potenziale in pratica il
flusso finanziario che l’impresa potrebbe generare se tutti i ricavi e i
costi avessero avuto la loro manifestazione monetaria nell’anno
• Metodo diretto
• Questo metodo è quello preferito a livello internazionale dallo IAS 7
mentre l’OIC nazionale non indica una preferenza.
A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)
Incassi da clienti
Altri incassi
(Pagamenti a fornitori per acquisti)
(Pagamenti a fornitori per servizi)
(Pagamenti al personale)
(Altri pagamenti)
(Imposte pagate sul reddito)
Interessi incassati/(pagati)
Dividendi incassati
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Flussi da investimenti)
Flussi da disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Rimborso di capitale a pagamento
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie
Dividendi e acconti su dividendi pagati
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
RENDICONTO FINANZIARIO
•
•
•
Il Rendiconto Finanziario è un efficace strumento informativo di supporto ad
una oculata gestione finanziaria che deve essere utilizzato in primis dalle
persone che gestiscono l’impresa sia per avere un quadro preciso della
situazione finanziaria, sia in ottica consuntiva che in quella strategica e più
prospettica
Il Rendiconto Finanziario ha inoltre un’indubbia valenza informativa esterna per
consente di apprezzare le dinamiche finanziarie dell’impresa dando preziose
informazioni agli investitori e/o istituti di credito.
Infine anche i sindaci e i revisori possono attraverso l’analisi del Rendiconto
Finanziario apprezzare meglio i propri giudizi sulla situazione reddituale e
finanziaria dell’impresa.
Modifiche alla tassonomia XBRL
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La nuova tassonomia XBRL per il bilancio delle società non-quotate denominata 2015-12-14,
(formato pdf Tassonomia Principi Contabili Italiani 2015-12-14) completa a tassonomia in vigore
2014-11-17.
L’aggiornamento ha riguardato il completamento e l’inserimento di modelli informativi sul
rendiconto finanziario, operazioni in locazione finanziaria ed il miglioramento del modello
proposto per rappresentare la fiscalità differita.
Questa versione è obbligatoria per i bilanci chiusi il 31.12.2015 o successivamente ed approvati
in Assemblea dal 1 marzo 2016.
Nel corso del 2016 sarà invece necessaria un’ulteriore rivisitazione della stessa tassonomia a seguito
del recepimento della direttiva 34/2013 UE che entrerà in vigore per il deposito di bilancio del 2017.
Tutte le tabelle proposte e raccomandate in nota integrativa sono facoltative e modificabili in
parte o in toto a discrezione come previsto dalla normativa vigente. Tutte le tabelle sono state
vagliate e oggetto di parere favorevole a cura dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ad
eccezione delle tabelle relative alla fiscalità differita sviluppate e proposte in via facoltativa da
XBRL Italia in attesa dell’aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali a seguito dell’entrata in
vigore del d.lgs 139/2015.
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