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Force, giugno 2013

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Force, giugno 2013
ISTITUTO COMPRENSIVO
Force
Corso di formazione in materia di
«Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro»
ai sensi dell’art. 37, commi 1, 2 e 3 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81
Formazione generale
Force, giugno 2013
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
Presentazione del corso;
Concetti di rischio;
Danno;
Prevenzione;
Protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Force, giugno 2013
Docente: Ing. Alessandro Spena
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Agenda
• Presentazione del corso;
•
•
•
•
•
•
•
•
Questionario di ingresso;
Concetto di rischio;
Danno;
Prevenzione;
Protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Force, giugno 2013
Docente: Ing. Alessandro Spena
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Presentazione del corso
•
•
•
•
•
•
•
•
Genesi normativa;
Destinatari;
Organizzazione della formazione;
Articolazione del percorso formativo;
Contenuti della formazione;
Durata per i diversi soggetti partecipanti;
Attestato;
Aggiornamento.
Force, giugno 2013
Docente: Ing. Alessandro Spena
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Presentazione del corso
Genesi normativa
Art. 37, commi 1 e 2, DLgs 9 aprile 2008, n. 81
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma
1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
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Presentazione del corso
Genesi normativa
Art. 37, comma 3
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del
presente Decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in
materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante
l’Accordo di cui al comma 2.
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Presentazione del corso
Genesi normativa
Art. 20, comma 2, lettera h.
2. I lavoratori devono in particolare:
… omissis …
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
… omissis …
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Presentazione del corso
Genesi normativa
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n.
81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione,
nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti
all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la
formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del
medesimo D.Lgs. n.81/08.
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Destinatari
Lavoratori, le lavoratrici, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei
preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui
all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs n.81/2008.
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Organizzazione della formazione
Per ciascun corso si dovrà prevedere:
a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo. il quale può essere il docente stesso;
c) i nominativi dei docenti:
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste,
g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di
provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Articolazione del percorso formativo
Primo Modulo
Formazione Generale di base uguale per tutti sui concetti generali
Formazione generale
Corso di 4 ore
Secondo Modulo
Formazione Specifica in base alla classificazione dei settori ATECO
Rischio BASSO
Corso di 4 ore
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Rischio MEDIO
Corso di 8 ore
Rischio ALTO
Corso di 12 ore
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Macro categorie di rischio e corrispondenza ATECO
Rischio BASSO
Corso di 4 ore
Uffici e servizi - Commercio - Artigianato
Alberghi, Ristoranti e Turismo
Rischio MEDIO
Corso di 8 ore
Agricoltura - Pesca - Pubblica Amministrazione e
istruzione - Trasporti terrestre, Aereo, Marittimo Magazzino e logistica
Rischio ALTO
Corso di 12 ore
Costruzioni - Industrie estrattive - Alimentari -Tessile
- Concerie - Legno - Manifatturiero - Energia e gas Smaltimento rifiuti - Raffinerie - Chimico e gomma Sanità - Servizi residenziali
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Articolazione del percorso formativo – Formazione generale
Contenuti:
• Concetti di rischio,
• Danno,
• Prevenzione,
• Protezione,
• Organizzazione della prevenzione aziendale,
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Durata Minima
• 4 ore per tutti i settori
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Articolazione del percorso formativo – Formazione specifica
Contenuti:
• Rischi infortuni;
• Meccanici generali,
• Elettrici generali,
• Macchine,
• Attrezzature,
• Cadute dall'alto
• Rischi da esplosione,
• Rischi chimici,
• Nebbie, Oli, Fumi,Vapori, Polveri;
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Articolazione del percorso formativo – Formazione specifica
Contenuti:
• Etichettatura,
• Rischi cancerogeni,
• Rischi biologici,
• Rischi fisici,
• Rumore,
• Vibrazione,
• Radiazioni,
• Microclima e illuminazione,
• Videoterminali,
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Articolazione del percorso formativo – Formazione specifica
Contenuti:
• DPI Organizzazione del lavoro,
• Ambienti di lavoro,
• Stress lavoro-correlato,
• Movimentazione manuale carichi,
• Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).
• Segnaletica,
• Emergenze,
• Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Articolazione del percorso formativo – Formazione specifica
Contenuti:
• Procedure esodo e incendi,
• Procedure organizzative per il primo soccorso,
• Incidenti e infortuni mancati,
• Altri Rischi.
Durata minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2
(Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 20022007);
• 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
• 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
• 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Articolazione del percorso formativo – Formazione preposti
Contenuti:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi,
responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il
preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei
lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui
lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro
disposizione.
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Articolazione del percorso formativo – Formazione preposti
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore
di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da
effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze
tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti dei percorso formativo.
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Durata complessiva per tipologia di soggetto
Formazione
generale
Formazione
specifica
Formazione
aggiuntiva
Lavoratore
SI
SI
NO
12 ore
Preposto
SI
SI
SI
20 ore
Tipologia
Force, giugno 2013
Durata
20
Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Attestato
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono
rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:
• la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4
(lavoratori);
• la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento
della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti).
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Presentazione del corso
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Aggiornamento
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di
durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del
DLgs n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima
di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro.
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Agenda
 Presentazione del corso;
• Questionario di ingresso;
•
•
•
•
•
•
•
Concetto di rischio;
Danno;
Prevenzione;
Protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
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Docente: Ing. Alessandro Spena
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XIX
La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale
alla fine del secolo XIX quando si sentì l’esigenza di tentare di
arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza
regole del lavoro all’interno delle fabbriche e dall’uso sempre
più diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle
più elementari misure di sicurezza.
La legge italiana riprende il modello della legge tedesca, approvata su
impulso del cancelliere Bismarck che diede il via alle leggi
sociali in Germania.
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XIX
 Legge 11 febbraio 1886, n. 3657 - “Legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli
opifici industriali, nelle cave e nelle miniere” che può considerarsi la prima norma,
sia nel campo del lavoro in genere che in quello della protezione dei minori in particolare,
tendente a limitare lo sfruttamento delle c.d.“mezze forze”.
 Intanto, con il crescente sviluppo della civiltà industriale, con la diffusione delle macchine e
delle lavorazioni pericolose, aumentava in modo impressionante il numero degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
 Nel 1898 il Legislatore – sulla traccia indicata dai Paesi europei più evoluti – si poneva,
infine, il problema della tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, con la “Legge
sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (L. 12 marzo 1898,
n. 30)”, preoccupandosi di riparare le conseguenze nefaste dell’incidente sul lavoro.
 Soltanto nel 1899 veniva assicurata la tutela della integrità fisica del prestatore
d’opera con il “Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (R.D.
18 giugno 1899, n. 230)”. Purtroppo restavano esclusi dalla disciplina prevenzionistica
tutto il settore del commercio, la maggior parte delle piccole imprese industriali e l’intero
settore dell’agricoltura.
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
L’intervento preventivo era ancora di là da venire ed occorrerà attendere il
1930, quando nel Codice penale (Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n.
1398) sono inseriti alcuni principi basilari che prevedono:
 art. 437: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali
destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li
danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal
fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre
a dieci anni;
 art. 451: Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o
rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un
incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul
lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro
103,00 a Euro 516,00.
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
A tali principi si aggiunsero nel 1942 quelli dettati dal Codice civile (Regio
Decreto del 16 marzo 1942, n. 262), che definiscono il cosiddetto “obbligo di
sicurezza” cui è tenuto l’imprenditore ed in particolare:
 l’art. 2087 secondo il quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro;
 gli artt. 2214 - 2117 che forniscono disposizioni riguardo agli istituti di
previdenza e contengono principi secondo i quali l’imprenditore è tenuto al
versamento di contributi agli enti assicuratori e considera nullo qualsiasi patto
che eluda le normative in tema antinfortunistico;
 l’art. 2110 che prevede l’obbligo per l’imprenditore di corrispondere la
retribuzione per il periodo di malattia o infortunio del lavoratore.
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
Con la Costituzione, della Repubblica Italiana, promulgata nel 1948, la
tutela della salute e della salubrità dell’ambiente di lavoro assume rilievo
pubblicistico grazie alle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 32
in base al quale il diritto alla salute ed all’integrità fisica diventa un diritto
fondamentale dell’individuo, nell’art. 35 che garantisce la tutela del lavoro in
tutte le sue forme e applicazioni ed, infine, nell’art. 41 in virtù del quale
l’iniziativa economica privata, seppur dichiarata libera, “non può svolgersi
in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”
Force, giugno 2013
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
Dopo questi primi interventi legislativi sporadici viene emanata la
prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli anni ’50
quando grazie ad una delega contenuta nella Legge 12 febbraio
1955, n. 51, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali
in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il
fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.
Force, giugno 2013
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
L’impianto normativo, che costituiva uno dei due pilastri portanti del
nostro sistema legislativo in tema di sicurezza sul lavoro, poggiava
essenzialmente sui:
 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, (Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro);
 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, (Norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, (Norme generali per l’igiene sul
lavoro).
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
Dopo l’ampia produzione normativa degli anni ’50 inizia un lungo
periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni ’70 quando nello
“Statuto dei lavoratori” viene affermato che i lavoratori, mediante
loro rappresentanze, sono chiamati a:
“controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica” (art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300).
Force, giugno 2013
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
La sicurezza sul lavoro costituiva uno degli obiettivi principali della
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 di riforma del Servizio Sanitario
Nazionale, nella quale venne ribadita la necessità della
“prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di
vita e di lavoro” (art. 2, n. 2).
Da segnalare che nell’art. 24, vi era delega mai esercitata dal
Governo per l’emanazione di un T.U. che avrebbe dovuto riordinare
e innovare tutta la materia della sicurezza sul lavoro per ovviare alla
disomogeneità derivata da una produzione normativa sino ad allora
poco coordinata.
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
Un rilevante impulso alla produzione legislativa nazionale in materia
di sicurezza e igiene sul lavoro è derivato dall’applicazione del
diritto comunitario, le cui fonti sono indicate nell’art. 249 del
Trattato di Nizza.
Dagli anni 80 infatti la Comunità Europea intraprende una autonoma
attività legislativa proponendo agli stati membri delle direttive da
recepire nei singoli ordinamenti nazionali al fine di regolamentare in
maniera univoca una materia tanto complessa come quella
riguardante la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Force, giugno 2013
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
Nel 1988 sono state introdotte nell'ordinamento italiano diverse
norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento derivante dalle
attività industriali quali:
 il DPR 175/88 sui grandi rischi industriali (meglio conosciuta
come Direttiva Seveso; materia attualmente integrata e riordinata
dal DLgs 334/99 denominata "Seveso 2");
 il DPR 203/88 sul controllo delle emissioni in atmosfera.
Nell'ambito della prevenzione degli infortuni un ruolo considerevole
è stato riservato alla sicurezza degli impianti elettrici, di
riscaldamento, tecnologici, con l'avvento della Legge 46 del
05/03/1990 che ha introdotto precise regole nel settore.
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
Il DLgs 277/91 stabilisce regole precise in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro coinvolgendo i datori di
lavoro ed i lavoratori nella valutazione di tali rischi e nell'adozione
dei relativi provvedimenti preventivi (amianto, piombo e rumore).
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
Innovazioni sostanziali nel quadro giuridico della materia sono state
apportate con il recepimento della direttiva CEE n. 391 del 1989
(denominata direttiva generale) e delle direttive CEE di essa
applicative - n. 654 del 1989 in materia di luoghi di lavoro; n. 655
del 1989 in materia di attrezzature di lavoro; n. 656 del 1989 in
materia di dispositivi di protezione individuali; n. 269 del 1990 in
materia di movimentazione manuale dei carichi comportanti rischi
dorso lombari; n. 270 del 1990 in materia di videoterminali; n. 679
del 1990 in materia di agenti biologici; n. 394 del 1990 in materia di
agenti cancerogeni – nel DLgs n. 626 del 19 Settembre 1994 e
nelle successive modifiche apportate dal DLgs 242/96.
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
Le principali novità del DLgs n. 626 del 1994 erano:
 una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di
sicurezza;
 la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 la programmazione della gestione della sicurezza e la
procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;
 l’ampliamento del novero dei soggetti interessati alla gestione
della sicurezza;
 una gestione concertata attraverso la partecipazione attiva dei
lavoratori e dei loro rappresentanti.
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
La materia prevenzionale non è più statica (passiva), ma dinamica
(attiva), legata all’evoluzione della tecnologia e dei modi di
produzione dei beni e dei servizi ed idonea a consentire un pronto
aggiornamento delle misure di sicurezza.
Passaggio da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a
garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un
modello di sicurezza basato essenzialmente su “comportamenti
operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri
Force, giugno 2013
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
I principali obiettivi perseguiti con il DLgs 626 del 1994 erano:
 la valutazione dei rischi;
 la successiva redazione del piano di sicurezza;
 l’organizzazione del sistema della sicurezza aziendale;
 l’adozione di misure di sicurezza individuali o collettive;
 La pianificazione degli interventi di miglioramento continuo delle
condizioni di sicurezza.
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
La formazione rientrava tra le misure generali di tutela (art. 3,
comma 1, lettera s) e imponeva al datore di lavoro di fornire una
formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché
sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all’interno
dell’ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai
possibili danni che ne potevano derivare e sulle misure richieste per
fronteggiarli.
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
Nelle misure generali di tutela era collocata anche l’informazione
dei lavoratori che riguardava:
 i rischi sulla sicurezza individuale e collettiva;
 le misure e gli accorgimenti adottati per la prevenzione e la
protezione;
 i pericoli legati all’uso di sostanze pericolose;
 le procedure di pronto soccorso e di evacuazione in caso di
incendio;
 i nominativi del RSPP e del medico competente.
Force, giugno 2013
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
Nel 1996 vengono emanati:
 il DLgs 242/96, che integra e modifica il DLgs 626/94;
 il DLgs 459/96, in materia di sicurezza delle macchine (Direttiva
Macchine);
 il DLgs 493/96, concernente le prescrizioni minime di sicurezza
e/o di salute sul luogo di lavoro;
 il DLgs 494/96, che prescrive le misure minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei mobili.
Tutti con il comune obbiettivo di stabilire delle nuove regole
fondate sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti nella gestione
della sicurezza aziendale.
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
Successivamente di procede ad integrazioni della normativa fino ad
allora emanata e si predispongono i DM attuativi di disposizioni
contenuti nel DLgs 626/94.
Tra i più importanti si ricordano:
 Il DM 10 marzo 1998, ovvero criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
 Il DLgs 25 febbraio 2000 n. 66, attua le direttive 97/42/CE e
1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
 Il DM 2 ottobre 2000, contiene le linee guida d’uso dei
Videoterminali;
 Il DPR 22 ottobre 2001 n. 462, "Regolamento di
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi";
 Il DLgs 2 febbraio 2002 n. 25, attua la direttiva 98/24/CE sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i
rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro
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Evoluzione normativa
Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX
 Nel DLgs 23 giugno 2003 n. 195, (G.U. 29 luglio 2003, n. 174),
sono riportate le modifiche e le integrazioni al DLgs 626/94 per
l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti
agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e
protezione dei lavoratori;
 Il DLgs 8 luglio 2003 n. 235, attua la direttiva 2001/45/CE
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori
Force, giugno 2013
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Agenda
 Presentazione del corso;
 Questionario di ingresso;
• Concetto di rischio;
•
•
•
•
•
•
Danno;
Prevenzione;
Protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Force, giugno 2013
Docente: Ing. Alessandro Spena
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Concetto di RISCHIO
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Che cos’è la sicurezza?
Consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione
(tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate
dall'impresa (datore di lavoro, dirigenti e lavoratori), al fine di migliorare le
condizioni di lavoro e ridurre la possibilità di infortuni.
E che cos'è la salute?
La salute secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità: "Stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza
dello stato di malattia o di infermità (OMS-1948)".
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Definizioni
PERICOLO (hazard)
 proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza,
attrezzo, metodo) avente il potenziale di causare danni;
 fonte di possibili lesioni o danni alla salute (usato in genere
insieme ad altri termini che definiscono la sua origine o la natura del
danno: pericolo di elettrocuzione, di intossicazione, ecc. - Norma EN
292, parte I/1991)
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Pericoli
Pericoli connessi alle attività umane:
 negli ambienti di lavoro;
 in ambiente domestico;
 nelle infrastrutture di trasporto;
 nel tempo libero.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Definizioni
RISCHIO (risk)
 probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle
condizioni di impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del
danno stesso (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi da
lavoro)
 combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni
alla salute in una situazione pericolosa (Norma EN 292, parte I/1991)
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Classificazione del rischio
RISCHIO NATURALE
Possibilità di danno legata ad eventi che esulano dall’arbitrio umano
(uragani, terremoti, ecc.)
RISCHIO TECNOLOGICO
Possibilità di danno legata alle azioni dell’uomo all’interno di un sistema
tecnologico. Deriva dalle interazioni tra i seguenti fattori:
uomo-macchina-ambiente-processo
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Concetto di RISCHIO
Altre definizioni del rischio
Tecnicamente, con il concetto di rischio ci si riferisce a situazioni nelle quali
viene presa una decisione le cui conseguenze dipendono dagli esiti di
eventi futuri aventi probabilità conosciute; tuttavia, nella maggior
parte dei casi, la nostra conoscenza di tali probabilità non è così
esatta e, nel caso in cui risulti errata, o completamente assente, si può
affermare che le decisioni vengono prese in condizioni di
incertezza o ignoranza
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Altre definizioni del rischio
Tecnicamente, con il concetto di rischio ci si riferisce a situazioni nelle quali
viene presa una decisione le cui conseguenze dipendono dagli esiti di
eventi futuri aventi probabilità conosciute; tuttavia, nella maggior
parte dei casi, la nostra conoscenza di tali probabilità non è così
esatta e, nel caso in cui risulti errata, o completamente assente, si può
affermare che le decisioni vengono prese in condizioni di
incertezza o ignoranza.
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Concetto di RISCHIO
I fattori che influenzano l’esposizione al rischio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bisogno;
Percezione del rischio;
Propensione al rischio;
Mancanza di conoscenza;
Senso di onnipotenza;
Fiducia nelle proprie capacità;
Affidamento all’esperienza;
Fretta;
Superficialità;
Inconsapevolezza;
…
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Concetto di RISCHIO
La persona ed i suoi bisogni
BISOGNO: necessità di procurarsi qualche cosa che manca;
mancanza di mezzi, povertà; forte stimolo a compiere un’azione
mirata al suo soddisfacimento.
Vocabolario della lingua italiana, Zingarelli, 1997
 In campo sociale per bisogno si intende la mancanza di qualcosa
che se non soddisfatta fa nascere un problema o uno stato di
disagio. È percepita come la mancanza di qualcosa di determinato
e di circoscritto.
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Concetto di RISCHIO
I bisogni umani di Maslow
Abraham MASLOW (psicologo americano) ha rappresentato i
bisogni umani con una piramide e li ha ordinati partendo da quelli di
base a quelli più complessi tenendo conto che:
non si può passare a soddisfare un livello superiore di bisogno
se prima non si è soddisfatto quello inferiore.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Piramide di Maslow
Bisogni di autorealizzazione
Bisogni dell’Io
Bisogni relazionali
Bisogni di sicurezza
Bisogni fisiologici fondamentali
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Concetto di RISCHIO
La gerarchia dei bisogni
BISOGNI FISIOLOGICI O DI BASE
Sono assolutamente indispensabili per la sopravvivenza fisica
dell’individuo; il loro mancato soddisfacimento, può condurre alla
morte l’individuo in un arco di tempo compreso tra qualche
minuto ed alcune settimane. Questi bisogni prendono il nome di
fisiologici perché individuano il buon funzionamento e
mantenimento dell’organismo dal punto di vista, appunto, fisiologico.
Sono legati alla sopravvivenza a breve termine.
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Concetto di RISCHIO
La gerarchia dei bisogni
I bisogni fisiologici di base comprendono:
 La possibilità di respirare;
 L’introduzione necessaria di alimenti ed acqua;
 La capacità di muoversi;
 La possibilità di riposare e dormire;
 La possibilità di mantenere un buon livello di igiene personale.
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Concetto di RISCHIO
La gerarchia dei bisogni
 Bisogni di sicurezza: soddisfarli deve assicurare alla persona
protezione fisica e ambientale, tranquillità psicologica e sociale.
Sono legati alla sopravvivenza a medio-lungo termine.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
La gerarchia dei bisogni
I bisogni di sicurezza comprendono:
 La libertà da pericoli, minacce e privazioni provocati da danni
fisici, difficoltà economiche, malattia.
Sono i bisogni che danno seguito alla vita:
 sicurezza dell’esistenza;
 protezione;
 previdenza per l’avvenire;
 integrità fisica ……..
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Concetto di RISCHIO
La gerarchia dei bisogni
 Bisogni relazionali: consistono nella necessità di far parte di un
gruppo, di essere amato e di amare e fanno riferimento agli affetti
familiari, alle amicizie, alle relazioni sentimentali. Sono molto
sentiti in adolescenza;
 Bisogni dell’Io: necessità di essere rispettati, approvati, attivi e
produttivi;
 Bisogni di autorealizzazione: esigenza di realizzare e sviluppare la
propria identità, autonomia, aspettative ed occupare una
posizione soddisfacente nel proprio gruppo.
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Concetto di RISCHIO
Sicurezza
La sicurezza è il primo bisogno dell’uomo dopo la sopravvivenza.
Precede ogni altra necessità sociale e senza il soddisfacimento di
questo stadio è praticamente impossibile perseguire bisogni più alti.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Altri fattori di influenza
• La percezione (irrealistica) che la gran parte degli individui ha della
propria
competenza,
professionalità,
esperienza,
eccellenza,
indistruttibilità;
• La scarsa conoscenza dei fattori esterni che possono causare danni da
lievi a gravi a gravissimi;
• La naturale tendenza a differire nel tempo i comportamenti che
sappiamo essere virtuosi perché non corriamo un rischio immediato.
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Concetto di RISCHIO
Definizioni
PERCEZIONE DEL RISCHIO
È la capacità di individuare, prima possibile, una fonte di pericolo
PROPENSIONE AL RISCHIO
È l’atteggiamento individuale di fronte al pericolo
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Percezione del rischio
La “percezione del rischio” coinvolge dei meccanismi di tipo psicologico.
In genere la mente umana tende a valutare come “più rischiose” le
situazioni che hanno una maggiore gravità (ovvero le situazioni che
possono provocare la morte), ma che sono meno frequenti, mentre tende
a valutare come “meno rischiose” le situazioni a cui è associata una
gravità minore (ad esempio le situazioni che possono provocare un danno
fisico non irreversibile), ma che sono di gran lunga più frequenti.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Introduzione
La percezione del rischio può essere influenzata da alcuni fattori come:
 La conoscenza effettiva dei pericoli;
 Livello di attenzione (più basso tra giovani e anziani);
 Apprendimento dalla propria esperienza (più efficace);
 Osservazione di situazioni altrui (meno efficace).
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Introduzione
La propensione è l’attitudine ad esporsi a rischi che si conoscono e che si
crede di poter controllare in base ad una serie di fattori di valutazione. Il
rischio è visto quindi non più come qualcosa da evitare a priori, ma come
una situazione che si riesce tanto meglio a gestire quanto più la si
conosce. In altre parole, il rischio viene visto come un pericolo ed al
tempo stesso come un'opportunità.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Introduzione
La propensione al rischio può essere influenzata da alcuni fattori come:
 Vantaggi secondari (risparmio di tempo, energie,“fare meglio”);
 Bias dell’ottimismo ingiustificato;
 Locus of Control (personale e culturale) + percezione di essere adeguati
rispetto alle richieste;
 Fattori sociali (appartenenza al gruppo).
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Bias ottimistico
È parte di un atteggiamento mentale che produce uno scarto di
percezione della realtà (in senso ottimistico).
L’ottimismo irrealistico è quindi un errore di giudizio che produce una
sottostima del rischio che si corre personalmente rispetto a una
generica persona media, riducendo la motivazione ad adottare
precauzioni per proteggersi.
Le persone tendono a credere di avere, in una medesima situazione,
maggiori possibilità di sperimentare eventi positivi rispetto alla maggior
parte delle altre persone ed a ritenere, allo stesso tempo, di avere minori
probabilità degli altri di andare incontro ad eventi negativi, come se si
sentissero superiori alla media, meno vulnerabili.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Locus of control
Un altro meccanismo psicologico che altera la percezione del rischio è
quello per cui generalmente si valutano come meno rischiose le
condizioni di cui si ha il controllo (Locus of control).
Ad esempio, in genere, una persona tende ad essere meno preoccupata se
è essa stessa a guidare rispetto alla situazione in cui l’autista è una seconda
persona.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
L’appartenenza al gruppo
L’influenza del gruppo
Esaminiamo i fattori per cui il gruppo e le sue norme influiscono sul
comportamento.
Le norme del gruppo:
1. Vengono considerate giuste. Il caso più semplice è quello in cui vi
sia un’esatta coincidenza tra l’atteggiamento dell’individuo e quello del
gruppo. In questo caso, anche se una norma è inadeguata alla
situazione rispetto alla sicurezza lavorativa, essa veicola al 100% il
comportamento relativo. Ad esempio, è possibile che un individuo che
non ama indossare indumenti antinfortunistici si trovi a suo agio in un
nuovo gruppo che la pensa esattamente allo stesso modo.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
L’appartenenza al gruppo
2. Sono sanzionatorie del comportamento di alcuni membri del
gruppo: per rimanere sullo stesso esempio, se un individuo ritenesse
opportuno indossare tali indumenti andando contro le abitudini (=
norme) del gruppo, potrebbe andare incontro a derisioni, prese in giro,
continue osservazioni degli altri membri del gruppo. Da sottolineare
che le sanzioni più dolorose, alcune volte, sono quelle associate
alla socialità dell’individuo e al rischio di emarginazione,
conseguenze dirette di una discrepanza tra le aspettative del gruppo
nei confronti del nuovo membro ed i comportamenti/atteggiamenti di
quest’ultimo.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
L’appartenenza al gruppo
3. Sono attivate in modo frequente: chiaramente, se una norma
viene applicata continuamente, essa diviene molto facilmente
accessibile da un punto di vista cognitivo e, di conseguenza,
determina una naturale tendenza al suo quotidiano rispetto.
4. Garantiscono soluzioni adeguate ai problemi: l’attivazione di
norme di gruppo è frequentemente correlata alla loro efficacia nel
risolvere un problema. Laddove per il gruppo un comportamento
sia funzionale al raggiungimento di un obiettivo, esso verrà
ripetuto continuamente, almeno fino a prova contraria.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Soluzioni
Quali sono le possibilità per aumentare la percezione del rischio e
diminuirne la propensione?
 Osservare per rilevare;
 Chiedere per capire (scambio di informazioni, lavoro di gruppo)
 Informare (livello del sapere);
 Formare (livello del saper essere);
 Addestrare (livello del saper fare);
 Rinforzare e sanzionare, con costanza, nel tempo.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Soluzioni
Force, giugno 2013
↑Pe
Addestrare
OK
↓Pe
Informare,
formare,
addestrare
Informare,
formare
↑Pr
↓Pr
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Concetto di RISCHIO
Sicurezza
1. L’insieme dei fattori indicati giustificano e spiegano l’evoluzione
dell’impianto normativo italiano (ed europeo) in materia di
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Spiegano inoltre la presa di coscienza da parte dei lavoratori
rispetto alla tutela della propria incolumità e della propria
salute, contribuendo a consolidare una cultura della sicurezza
come parte del bagaglio personale degli strumenti di
confronto con la realtà.
3. Infine rendono comprensibile alcune considerazioni che
possono dedursi dall’evoluzione del fenomeno infortunistico
degli ultimi anni in Italia.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Esempi
1. Il caso Amianto;
2. Analisi dei dati di infortunio in Italia (2011);
3. Altri esempi (legati al quotidiano).
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
 Amianto : dal greco amiantos “incorruttibile”.
 Asbesto : dal greco asbestos “inestinguibile” .
L'amianto, chiamato quindi anche indifferentemente asbesto, è un
minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso
appartenente alla classe chimica dei silicati.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Tipi di amianto
 ANFIBOLI (silicati di calcio e magnesio), i quali comprendono:





la Crocidolite (amianto blu);
l'Amosite (amianto bruno );
l'Antofillite;
l'Actinolite;
la Tremolite.
 SERPENTINO (silicati di magnesio), il quale comprende:
 Crisotilo (amianto bianco).
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Proprietà dell’amianto
 La struttura fibrosa conferisce all'amianto sia una notevole resistenza
meccanica sia un'alta flessibilità.
 L'amianto resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e
biologici, all'abrasione e all'usura (termica e meccanica).
 È facilmente filabile e può essere tessuto.
 È dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti oltreché termoisolanti.
 Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e
con alcuni polimeri (gomma, PVC).
 Perciò l'amianto è un minerale praticamente indistruttibile,
non infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi,
flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti,
facilmente friabile.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
INDUSTRIA
 isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (es. centrali
termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria,
ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie);
 isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (es. impianti
frigoriferi, impianti di condizionamento);
 isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti
elettrici;
 materiale fonoassorbente.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
EDILIZIA
 come materiale spruzzato per il rivestimento (ad es. di strutture
metalliche, travature) per aumentare la resistenza al fuoco;
 nelle coperture sotto forma di lastre piane o ondulate, tubazioni e
serbatoi, canne fumarie, ecc.. in cui l'amianto è stato inglobato nel
cemento per formare il cemento-amianto (eternit);
 come elementi prefabbricati sia sottoforma di cemento-amianto
(tubazioni per acquedotti, fognature, lastre e fogli) sia di amianto friabile;
 nella preparazione e posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o
applicati a cazzuola;
 nei pannelli per controsoffittature;
 nei pavimenti costituiti da vinil-amianto in cui tale materiale è mescolato
a polimeri.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
PRODOTTI DI USO DOMESTICO
 in alcuni elettrodomestici (ad es. asciuga-capelli, forni e stufe, ferri
da stiro);
 nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro;
 nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di
riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni;
 canne fumarie.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
TRASPORTI
 nei freni;
 nelle frizioni;
 negli schermi parafiamma;
 nelle guarnizioni;
 nella coibentazione di treni, navi e autobus.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
MATERIALE DI COIBENTAZIONE
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
PROTEZIONE ANTINCENDIO
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
SERBATOI ACQUA
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
COPERTURE
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
COMIGNOLI E CANNE FUMARIE
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
TRENI
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
FERODI
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Utilizzi dell’amianto
PAVIMENTI
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Problemi dell’amianto
Abbiamo visto le proprietà caratteristiche dell’uso dell’amianto. A
queste aggiungiamo quella relativa alla dimensione delle fibre.
Queste sono molto addensate ed estremamente sottili. Infatti se in
un centimetro lineare è possibile disporre affiancati 250 capelli,
oppure 500 fibre di lana, oppure 1.300 fibre di nylon è anche
possibile disporre ben 335.000 fibre di amianto.
Quanto descritto fa dell’amianto un materiale indistruttibile ed in
grado di penetrare anche in cavità di dimensioni ridottissime.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Problemi legati all’uso dell’amianto
Patologie legate all’amianto
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Problemi legati all’uso dell’amianto
CARCINOMA POLMONARE
Le fibre di amianto, di dimensioni molto ridotte, riescono a
penetrare gli alveoli polmonari attivando un meccanismo a catena
che conduce inevitabilmente all’insorgenza del tumore.
Responsabili principali di questa patologia sono i materiali
contenenti amianto del tipo cosiddetto friabile: amianto spruzzato,
guarnizioni, corde, coperte, coibentazioni.
L’amianto inglobato invece in una matrice solida (eternit)
comporta problemi solo nel lungo periodo, con il deteriorarsi della
matrice stessa.
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Amianto friabile (ad esempio l’amianto spruzzato)
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Amianto compatto (ad esempio eternit)
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Fibre di amianto
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Ambienti di lavoro
Force, giugno 2013
102
Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Ambienti di lavoro
Force, giugno 2013
103
Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Ambienti di lavoro
Force, giugno 2013
104
Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Ambienti di lavoro
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Ambienti di lavoro
Force, giugno 2013
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Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Ambienti di lavoro
Force, giugno 2013
107
Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Ambienti di lavoro
Force, giugno 2013
108
Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Ambienti di lavoro
Force, giugno 2013
109
Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Ambienti di lavoro
Force, giugno 2013
110
Concetto di RISCHIO
Treni all’amianto
Il caso Grimaldi.
Dal 1971 al 1978 Grimaldi ha lavorato presso le Officine Grandi
Riparazioni di Torino e Firenze, poi fino al 1985 a quelle di Roma, senza che
nessun datore di lavoro o responsabile prendesse le dovute cautele o lo
informasse della dannosità del materiale con il quale entrava
quotidianamente in contatto.
Solo dalla metà degli anni Ottanta la scoibentazione si è spostata dalla
capitale ad Avellino, precisamente alla Isochimica, vincitrice dell’appalto
delle Ferrovie dello Stato. Si racconta che gli ispettori preposti ai
controlli sulla sicurezza sul lavoro avessero detto, al ritorno da un
controllo “tanto o muoiono di fame, o muoiono di amianto”
Force, giugno 2013
111
Concetto di RISCHIO
Treni all’amianto
Secondo la testimonianza di Grimaldi, dopo aver ricavato le fibre di
amianto da lavorare per i manufatti, il pietrisco residuo sarebbe
stato utilizzato fra i binari. Quindi fra i binari della nostra rete
ferroviaria ci sarebbero tonnellate di residui della
lavorazione dell’amianto, frantumati nel Mulino Hazemag di
Casale Monferrato.
Eternit, purtroppo, non è che la punta dell’iceberg, o, meglio, il punto
di partenza di una serie di processi che toglieranno il velo sul
dissennato senso degli affari di un’industria i cui vertici sapevano
già tutto cinquant’anni fa.
Force, giugno 2013
112
Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Nel 1992 l'amianto è stato dichiarato fuori legge in Italia, ed a
partire dal 1993 ne è stata vietata l'importazione, l'estrazione, la
lavorazione e la commercializzazione.
Force, giugno 2013
113
Concetto di RISCHIO
Il caso Amianto
Individuare i fattori che hanno causato la tragedia umana
e sociale dell’industria dell’Amianto
Force, giugno 2013
114
Concetto di RISCHIO
Analisi dei dati di infortunio (2011)
Al I° gennaio 2011 i cittadini stranieri residenti in Italia costituivano il 7.0%
della popolazione totale.
I dati relativi agli infortuni sul lavoro evidenziano la seguente ripartizione:
Area provenienza
Italia
Paesi esteri
Paesi Ue
Paesi extra Ue
Totale
2011
609513
115661
84,1%
15,9%
30502
85159
4,2%
11,7%
725174
100,0%
Elaborazione propria di dati INAIL
Force, giugno 2013
115
Concetto di RISCHIO
Analisi dei dati di infortunio (2011)
100.0%
90.0%
93.0%
84.1%
80.0%
70.0%
60.0%
Italia
Paesi esteri
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
15.9%
7.0%
10.0%
0.0%
Infortuni
Force, giugno 2013
Popolazione
116
Concetto di RISCHIO
Altri esempi (legati al quotidiano)
Vediamo ora alcuni semplici esempi legati alla percezione della
nostra eccellenza nel fare le cose, alla scarsa conoscenza ed alla
percezione del rischio che ci fa differire nel tempo comportamenti
virtuosi:
• Utilizzo del telefonino (o di qualsiasi altro aggeggio) alla guida;
• Utilizzo delle cinture di sicurezza per i bambini in macchina;
• Fumo, sollevamento dei carichi, etc.
errori
Force, giugno 2013
117
Concetto di RISCHIO
Uso del telefonino alla guida
Supponiamo di essere alla guida di un auto che viaggia a 50 km/h.
Questa velocità corrisponde a circa 14 m/s. Immaginiamo una
situazione tipo del telefonino sul sedile passeggero o nella tasca od
anche sul cruscotto. Il telefono suona e nel prenderlo e verificare la
persona chiamante impieghiamo almeno due secondi.
I tempi di reazione di una persona in buono stato di salute psicofisica sono circa 0,5 secondi.
Un auto che viaggia a 50 km/h impiega circa 12 metri prima di
fermarsi.
La distanza totale percorsa nel tempo tra
il prendere il telefono ed
errori
il fermarsi è pari a: 47 metri
Force, giugno 2013
118
Concetto di RISCHIO
Uso del telefonino alla guida
Quindi tutto ciò che è fermo entro 47 metri è passibile di essere
raggiunto. (albero, curva, pedone, motorino, altro veicolo etc.). In
realtà se la distrazione ci porta sull’altra carreggiata, una macchina
che viaggia in senso contrario alla nostra stessa velocità può essere
raggiunta se dista da noi meno di 100 metri .
errori
Force, giugno 2013
119
Concetto di RISCHIO
Piramide della probabilità di Heinrich
Force, giugno 2013
1
infortunio grave o mortale
29
infortuni dichiarati
300
infortuni benigni
3000
eventi senza conseguenze
15000
errori
120
Concetto di RISCHIO
Fattori che caratterizzano il rischio
Uomo
Macchina
RISCHIO
Ambiente
Processo
Force, giugno 2013
121
Concetto di RISCHIO
Esiti mortali annui per incidenti – Italia (2003)
Infortuni
sul lavoro
8.00%
40.00%
Incidenti
stradali
Force, giugno 2013
52.00%
Incidenti
domestici
122
Concetto di RISCHIO
Incidenti domestici
Uno studio effettuato in Liguria, Marche e Molise sugli incidenti domestici
nel periodo 1989-1995), ha riscontrato 22.658 accessi nei 18 punti di
Pronto Soccorso monitorati. La ripartizione per regione è la seguente:
1.92%
33.48%
MARCHE
64.60%
LIGURIA
MOLISE
Force, giugno 2013
123
Concetto di RISCHIO
Incidenti domestici
La ripartizione per sesso dell’infortunato è indicata nel grafico seguente:
49.98%
50.02%
MASCHIO
FEMMINA
Force, giugno 2013
124
Concetto di RISCHIO
Incidenti domestici
Le stime allora prodotte quantificavano in circa 1.800.000 gli accessi al
Pronto Soccorso e in circa 270.000 i ricoveri secondari ad incidente in
ambiente domestico.
Force, giugno 2013
125
Concetto di RISCHIO
Incidenti domestici
Le stime allora prodotte quantificavano in circa 1.800.000 gli accessi al
Pronto Soccorso e in circa 270.000 i ricoveri secondari ad incidente in
ambiente domestico.
Force, giugno 2013
126
Concetto di RISCHIO
Cause incidenti domestici
60.00%
52.50%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
19.30%
14.30%
4.80%
2.70%
2.50%
3.90%
0.00%
Force, giugno 2013
127
Concetto di RISCHIO
Statistiche
Fonte
Eventi
SISI (1989-1995)
Indagine ISTAT sugli incidenti domestici
3301000
(1987-1991)
Ministero della Salute - Ufficio statistico
(1997/1999)
Indagine ISTAT sugli stili di vita e condizioni
4000000
di salute (1998)
Indagine ISTAT sulle famiglie (1999)
Dati Agenzia Sanitaria Regione Lazio (2000)
Dati ISTAT 1998 sulle cause di morte
Force, giugno 2013
Accessi
P.S.
Ricoveri
1800000
270000
978000
266000
Morti
233000
3672000 1200000
250.00
1600000
224000
4198
128
Concetto di RISCHIO
Esiti incidenti domestici
60.00%
54.20%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
9.80%
2.50%
0.00%
Force, giugno 2013
2.10%
2.30%
0.90%
5.60%
0.10%
1.10%
0.80%
129
Concetto di RISCHIO
Esiti incidenti domestici
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
7.80%
Force, giugno 2013
5.20%
2.60%
1.40%
0.20%
0.30%
0.80%
1.20%
0.20%
0.90%
130
Concetto di RISCHIO
Causa di morte – Probabilità annua per persone esposta















Uso motociclo 1 / 2.000
Abuso di fumo (più di 20 sigarette al giorno) 1/ 5.000
Suicidio 1 / 10.000
Uso autovettura 1 / 17.000
Assunzione di pillole contraccettive 1 / 200.000
Annegamento 1 / 400.000
Investimento da autovettura 1 / 500.000
Abuso di alcool 1 / 750.000
Omicidio 1 / 900.000
Cedimento di dighe 1 / 1.000.000
Tornado (midwest USA), terremoto (California, USA) 1 / 2.000.000
Uso dell’aereo 1 / 10.000.000
Caduta di fulmini 1 / 10.000.000
Morso di serpente velenoso 1 / 20.000.000
Uso del treno 1 / 50.000.000
Force, giugno 2013
131
Concetto di RISCHIO
Considerazioni
 Siamo quindi «condannati» a subire la legge del caos (caso, destino,
fato sfortuna) senza avere alcuna possibilità di influenzare gli eventi?
 Ovviamente no! Con lo sviluppo tecnologico, con la formazione, con la
preparazione, con l’attenzione, in sostanza con l’evolvere della sicurezza
da puro e semplice elemento di costo a fattore culturale connaturato
con l’esecuzione di ogni attività umana (lavorativa, del tempo libero,
relativa agli hobby), è possibile modificare verso il basso le probabilità di
eventi dannosi. Verificando inoltre che ciò comporterà in ultima analisi
un notevolissimo risparmio economico.
Force, giugno 2013
132
Concetto di RISCHIO
Come ridurre il rischio
La tecnologia ed i macchinari provocano infortuni “solo” per il 20%: il
fattore umano provoca il rimanente 80%!
Fortunatamente, ci sono alcuni accorgimenti, ma bisogna tenere sempre
presente che, per quanto si possa fare, il cosiddetto rischio-zero
(purtroppo) non esiste, quindi:
• Attenzione;
• Corretta percezione del rischio;
• Corretta propensione al rischio;
• Formazione;
• Amor proprio;
• BUON SENSO.
Force, giugno 2013
133
Concetto di RISCHIO
Come ridurre il rischio
Gli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a:
• Rischio tollerabile: rischio accettato in seguito alla ponderazione del
rischio. Il rischio tollerabile è anche detto “rischio non significativo” o
“rischio accettabile”. Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere
ulteriore trattamento.
• Rischio residuo: Rischio rimanente a seguito del trattamento del
rischio. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili.
UNI 11230 – Gestione del rischio
Azioni di riduzione:
• Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento del rischio;
• Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno.
Force, giugno 2013
134
Agenda
 Presentazione del corso;
 Questionario di ingresso;
 Concetti di rischio;
• Danno;
•
•
•
•
•
Prevenzione;
Protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Force, giugno 2013
Docente: Ing. Alessandro Spena
135
Danno
Definizioni
DANNO: Lesione fisica o alterazione dello stato di salute.
INCIDENTE: evento negativo che si verifica durante lo svolgimento del lavoro.
INFORTUNIO: evento negativo che provoca danni alle persone. Nella
definizione di infortunio è dunque ricompresa quella di incidente.
Force, giugno 2013
136
Danno
Quantificazione dei rischi
La quantificazione del Rischio (R) deriva dalla possibilità di definire il
rischio come prodotto della Probabilità (P) di accadimento per la
gravità del Danno (D) atteso:
R=PxD
Force, giugno 2013
137
Danno
Scala di probabilità
VALORE
4
LIVELLO
PROBABILITÀ
MOLTO
PROBABILE
3
PIÙ CHE
PROBABILE
2
PROBABILE
1
POCO
PROBABILE
Force, giugno 2013
DEFINIZIONI/CRITERI
Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno
ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza
rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno
conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
La mancata rilevanza può provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto. Sono frequenti episodi in cui alla mancanza ha fatto
seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe un lieve
stupore.
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo
automatico e diretto. E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto
seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di
eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun
episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e
incredulità.
138
Danno
Scala di gravità del danno
VALORE
4
LIVELLO
DANNO
GRAVISSIMO
3
GRAVE
2
MEDIO
DEFINIZIONI/CRITERI
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
totale o letale. Esposizione cronica con effetti del tutto irreversibili
e invalidanti.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale. Esposizione cronica con effetti parzialmente irreversibili e
invalidanti.
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
LIEVE
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti
rapidamente reversibili.
Force, giugno 2013
139
1
Danno
Quantificazione dei rischi
Utilizzando la formula R = P x D si possono a questo punto quantificare
tutti i rischi identificati nell’attività aziendale, utilizzando la matrice del
rischio:
P
Force, giugno 2013
4
4
8
12
16
3
3
6
9
12
2
2
4
6
8
1
1
2
3
4
1
2
3
4
D
140
Danno
Definizione della priorità degli interventi
Le priorità delle azioni correttive derivano come logica conseguenza della
valutazione effettuata sul rischio identificato
ID
LIVELLO DI RISCHIO
A
12<R<16
B
6<R<9
C
3R4
Azioni correttive da programmare a medio termine
D
1R2
Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Force, giugno 2013
SCALA DEI TEMPI
Azioni correttive immediate
Azioni correttive da programmare con urgenza
141
Agenda




Presentazione del corso;
Questionario di ingresso;
Concetto di rischio;
Danno;
• Prevenzione;
•
•
•
•
Protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Force, giugno 2013
Docente: Ing. Alessandro Spena
142
Introduzione
Prevenzione e protezione
• Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento del rischio;
• Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno.
R=PxD
Prevenzione
Force, giugno 2013
Protezione
143
Prevenzione
Definizione
Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute, inteso
come benessere psico-fisico dell’uomo
DEFINIZIONE D.Lgs 81/2008
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per
evitare o diminuire i rischi professionali
Prevenzione Primaria
Prevenzione Secondaria
Force, giugno 2013
144
Prevenzione
Prevenzione primaria
Insieme di azioni e/o interventi per la riduzione di rischi negli ambienti di
lavoro. Esempio: rischio chimico da utilizzo prodotto nocivo.
Eliminazione
sostanza nociva
Modifica processo
produttivo
Interventi alla
sorgente
Modifica impianto
Modifica
organizzazione del
lavoro
Manutenzione
Pulizia
Altro
Force, giugno 2013
145
Prevenzione
Prevenzione primaria
Aspirazione localizzata
Interventi sulla
propagazione
Ventilazione generale
Modifiche al lay-out
Modifica organizzazione
del lavoro
Delimitazione spazi
Force, giugno 2013
146
Prevenzione
Prevenzione primaria
Dispositivi di protezione
individuale
Interventi sul lavoratore
Modifica organizzazione
del lavoro
Cambiamento di
mansione
…
Force, giugno 2013
147
Prevenzione
Prevenzione secondaria
Attuata con la sorveglianza sanitaria per gli esposti a fattori di
rischio professionali.
• Accertamenti sanitari preventivi da effettuarsi prima
dell’assunzione per il rilascio dell’idoneità;
• Accertamenti sanitari periodici per la verifica ed il controllo
dello stato di salute.
Force, giugno 2013
148
Agenda





Presentazione del corso;
Questionario di ingresso
Concetto di rischio;
Danno;
Prevenzione;
• Protezione;
• Organizzazione della prevenzione aziendale;
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Force, giugno 2013
Docente: Ing. Alessandro Spena
149
Protezione
Definizione
La protezione è un insieme di azioni che hanno lo scopo di salvaguardare
lo stato di salute di un lavoratore inevitabilmente esposto a fattori di
rischio. Costituisce una difesa contro ciò che potrebbe recare danno, è un
elemento che si interpone tra qualcuno che può subire danno e ciò che lo
può causare.
Protezione attiva
Attivata dagli stessi operatori (estintori,
arresti di emergenza) o da indossare (caschi,
scarpe, occhiali)
Protezione passiva
Interviene anche senza il comando umano
(impianto rilevazione incendio)
Force, giugno 2013
150
Agenda






Presentazione del corso;
Questionario di ingresso;
Concetto di rischio;
Danno;
Prevenzione;
Protezione;
• Organizzazione della prevenzione aziendale;
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Force, giugno 2013
Docente: Ing. Alessandro Spena
151
Organizzazione della prevenzione aziendale
Il Servizio di prevenzione e protezione - Art. 31
L’insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni alla scuola, finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i
lavoratori (e per gli studenti equiparati)
Force, giugno 2013
152
Organizzazione della prevenzione aziendale
Compiti – Art. 33
Azione di supporto e assistenza al DS
• Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza e individuazione e
caratterizzazione dei soggetti esposti;
• Individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di
lavoro e delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali
misure;
• Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
• Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori (e degli
studenti equiparati);
• Erogazione ai lavoratori (e agli studenti equiparati) delle informazioni di cui
all’art 36;
• Partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro
nonché alla riunione periodica.
Force, giugno 2013
153
Organizzazione della prevenzione aziendale
RSPP - Art. 32
Competenze del RSPP
Gestionali.
• Programmare, gestire e motivare tutte le risorse interne alla scuola;
• Programmare e comunicare le misure di prevenzione e protezione.
Tecniche.
• Conoscere i rischi tipici del comparto scuola;
• Conoscere la normativa in materia di sicurezza.
Force, giugno 2013
154
Organizzazione della prevenzione aziendale
RSPP - Art. 32
Responsabilità connesse con l’esercizio del ruolo
• Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l’ottemperanza alle
norme di sicurezza sul lavoro;
• Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o
imperizia (su decisione della magistratura)
Force, giugno 2013
155
Agenda







Presentazione del corso;
Questionario di ingresso;
Concetto di rischio;
Danno;
Prevenzione;
Protezione;
Organizzazione della prevenzione aziendale;
• Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali;
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Force, giugno 2013
Docente: Ing. Alessandro Spena
156
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Composizione del nuovo testo
Testo Unico in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di
salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori
nei luoghi di lavoro
306 Articoli
XIII Titoli
LI Allegati
Force, giugno 2013
157
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Date di entrata in vigore
 15 maggio 2008 per gli aspetti generali;
 29 luglio 2008 per la valutazione dei rischi e le relative disposizioni
sanzionatorie;
 30 aprile 2008 per i campi elettromagnetici;
 26 aprile 2010 per le radiazioni ottiche artificiali.
Sostituisce completamente il DLgs 626/94 ed altri provvedimenti degli
ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro.
Force, giugno 2013
158
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Abrogazioni
 DPR 547/1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro,
 DPR 303/1956 - Norme generali per l’igiene del lavoro
 DPR 164/1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni
 DLgs 277/1991 - Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione da agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro,
 DLgs 626/1994 - Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro,
 DLgs 493/1996 - Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di
salute sul luogo di lavoro
 DLgs 494/1996 - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri temporanei o mobili
 DLgs 187/2005 - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
Force, giugno 2013
159
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Integrazioni
 Legge 6 agosto 2008, n. 133;
 DLgs 3 agosto 2009, n. 106;
 Decreto Interministeriale del 6 agosto 2012.
Force, giugno 2013
160
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Titoli













Titolo I - Disposizioni generali
Titolo II - Luoghi di lavoro
Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Titolo V - Segnaletica di sicurezza
Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi
Titolo VII - Videoterminali
Titolo VIII - Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
Titolo IX - Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni…)
Titolo X - Agenti biologici
Titolo XI - Atmosfere esplosive
Titolo XII - Disposizioni penali
Titolo XIII - Disposizioni finali
Force, giugno 2013
161
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Disposizioni generali (Titolo I, Capo I, artt. 1-4)




Si descrivono le finalità dell’intero decreto legislativo;
Si definiscono i soggetti ed i parametri del sistema di sicurezza e salute;
si delimita il campo di applicazione;
si determinano i criteri di computo dei lavoratori ai fini dell’applicazione
di determinate discipline previste dal decreto medesimo.
Force, giugno 2013
162
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 2 - Definizioni
Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione …;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa …;
Force, giugno 2013
163
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 2 - Definizioni
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività
lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere
di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi;
Force, giugno 2013
164
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 2 - Definizioni
f) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente
parte del servizio di cui alla lettera l);
g) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora,
secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al
presente decreto;
h) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro;
i) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Force, giugno 2013
165
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 3 – Campo di applicazione
Estesi, rispetto al precedente DLgs 626/94, gli obblighi e i campi di
applicazione:
 tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio;
 tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari;
 lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del
committente;
 lavoratori a domicilio: prevista solo formazione e utilizzo DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale) conformi.
Force, giugno 2013
166
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Tutela e obblighi (Titolo I, Capo III, sezione I, artt. 15-27)
 Si individuano le misure generali di tutela nonché gli obblighi specifici
di tutti i soggetti del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro (datore
di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori subordinati e autonomi,
progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente).
 Per quanto concerne gli obblighi del datore di lavoro, si distinguono
quelli indelegabili da quelli delegabili, individuandosi altresì i requisiti di
validità della delega di funzioni;
 Si provvede a ridefinire gli obblighi connessi ai contratti di appalto o
d’opera o di somministrazione per quanto riguarda i rischi dovuti alle
interferenze;
 Si prevede infine un sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi.
Force, giugno 2013
167
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 15 – Misure generali di tutela
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che
integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e
dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro
riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del
lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in
particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
monotono e di quello ripetitivo;
Force, giugno 2013
168
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 15 – Misure generali di tutela
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o
che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di
lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle
misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
Force, giugno 2013
169
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 15 – Misure generali di tutela
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione
di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave
e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti.
Force, giugno 2013
170
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Artt. 17/18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
 valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del
documento previsto (ND);
 designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi (ND);
 nominare il medico competente;
 designare
preventivamente
i
lavoratori
incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione delle emergenza;
 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale (DPI);
 richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti;
Force, giugno 2013
171
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Artt. 17/18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
 informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi
gravi;
 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento;
 consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI;
 elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della
sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
 comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive
competenze dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno
3 giorni;
Force, giugno 2013
172
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Artt. 17/18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
 consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;
 nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di
subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro;
 aggiornare le misure di prevenzione;
 comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
Force, giugno 2013
173
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente
 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 e fino a 4500,00
euro;
 con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750,00 e
fino a 6.000,00 euro.
Force, giugno 2013
174
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 19 – Obblighi del preposto
 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale
messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
 verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
 richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese
o da prendere in materia di protezione;
Force, giugno 2013
175
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 19 – Obblighi del preposto
 astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave ed immediato;
 segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta;
 frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dall'articolo 37.
Force, giugno 2013
176
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 56 – Sanzioni per il preposto
 con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200
euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
 con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro
per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
Force, giugno 2013
177
Dirigente e preposto
Definizione di dirigente
Art. 2, DLgs 9 aprile 2008, n. 81
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su
di essa.
Ulteriore specifica: In pratica a secondo del livello dei poteri delegati
(implicitamente o esplicitamente) dal Datore di Lavoro, il Dirigente ai
fini antinfortunistici condivide con quest’ultimo parte della culpa in
eligendo e/o vigilando.
Vige sempre il concetto di effettività ovvero: CHI FA È
Force, giugno 2013
178
Dirigente e preposto
Definizione di preposto
Corte Cassazione Penale n. 21593 / 07:
‘Il preposto è colui che sovraintende a determinate attività lavorative e la
sua specifica competenza prevenzionale è quella di controllare
l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni
lavorative’
Corte Cassazione Penale 28.05.1999
Preposto:
• chi assume una posizione di preminenza tale da poter impartire ordini,
istruzioni e direttive di lavoro da eseguire, riconosciuta dal datore di
lavoro (filmato);
• chi è un soggetto qualificato ad esercitare tale mansione;
• non necessariamente chi ha una qualifica superiore ad altri.
Force, giugno 2013
179
Dirigente e preposto
Differenze
Corte Cassazione Penale sez. 4, n. 21593 / 07:
Dirigenti:
i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la
necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa
adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente
Preposti:
sono coloro i quali vigilano sull'attività lavorativa degli altri
dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole
prevenzionali, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini
e istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente)
esecutiva.
Force, giugno 2013
180
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 20 – Obblighi dei lavoratori
1) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.
2) I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di
sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro disposizione;
Force, giugno 2013
181
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 20 – Obblighi dei lavoratori
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d),
nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito
delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo
o comunque disposti dal medico competente.
Force, giugno 2013
182
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 59 – Sanzioni per i lavoratori
1) I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200,00 a 600,00
euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f),
g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro per
la violazione dell'articolo 20 comma 3.
Force, giugno 2013
183
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 25 – Obblighi del medico competente
Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove
necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i
particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative
del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità
sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della
sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di
custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
Force, giugno 2013
184
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 25 – Obblighi del medico competente
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della
cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative
alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va
conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine
previsto da altre disposizioni del presente decreto;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione
dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la
tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza
diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, la indicazione di una
periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini
della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
Force, giugno 2013
185
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 58 – Sanzioni per il medico competente
1) Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro
800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e),
primo periodo;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200
euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600
euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con
riferimento alla valutazione dei rischi, e l);
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la
violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per
la violazione degli articoli 40, comma 1 e 41, commi 3, 5 e 6-bis.
Force, giugno 2013
186
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Valutazione dei rischi (Titolo I, Capo III, Sezione II,
artt. 28-29)
 Viene definito l’oggetto della valutazione dei rischi nonché il contenuto
del documento da redigere all’esito della valutazione;
 Si stabiliscono inoltre le modalità per l’effettuazione della valutazione
anche con riferimento alle imprese di dimensioni minori.
Force, giugno 2013
187
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 28 - Valutazione dei rischi
Deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.
Force, giugno 2013
188
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 28 - Valutazione dei rischi
 Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data
certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e
la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a
seguito della valutazione dei rischi;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
Force, giugno 2013
189
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 28 - Valutazione dei rischi
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;
f) l'individuazione
delle
mansioni
che
eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una
riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento;
Force, giugno 2013
190
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
 Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il
documento relativo, in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei
casi di cui all'articolo 41;
 Le attività di cui al precedente punto sono realizzate previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
Force, giugno 2013
191
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
 La valutazione dei rischi e il relativo documento debbono essere
rielaborati (in collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo
41 e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza),
in occasione di modifiche del processo produttivo o
dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e
della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le
misure di prevenzione debbono essere aggiornate;
 Il documento di valutazione dei rischi e il DUVRI, devono essere
custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la
valutazione dei rischi.
Force, giugno 2013
192
Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali
Modelli di organizzazione e di gestione (Titolo I, Capo III,
Sezione II, art. 30)
Si definisce il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere
efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche ex DLgs n. 231/2001.
Force, giugno 2013
193
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