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Force, giugno 2013
ISTITUTO COMPRENSIVO Force Corso di formazione in materia di «Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro» ai sensi dell’art. 37, commi 1, 2 e 3 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 Formazione generale Force, giugno 2013 Agenda • • • • • • • • Presentazione del corso; Concetti di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione; Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Force, giugno 2013 Docente: Ing. Alessandro Spena 2 Agenda • Presentazione del corso; • • • • • • • • Questionario di ingresso; Concetto di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione; Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Force, giugno 2013 Docente: Ing. Alessandro Spena 3 Presentazione del corso • • • • • • • • Genesi normativa; Destinatari; Organizzazione della formazione; Articolazione del percorso formativo; Contenuti della formazione; Durata per i diversi soggetti partecipanti; Attestato; Aggiornamento. Force, giugno 2013 Docente: Ing. Alessandro Spena 4 Presentazione del corso Genesi normativa Art. 37, commi 1 e 2, DLgs 9 aprile 2008, n. 81 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Force, giugno 2013 5 Presentazione del corso Genesi normativa Art. 37, comma 3 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2. Force, giugno 2013 6 Presentazione del corso Genesi normativa Art. 20, comma 2, lettera h. 2. I lavoratori devono in particolare: … omissis … h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; … omissis … Force, giugno 2013 7 Presentazione del corso Genesi normativa Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Il presente accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.81/08. Force, giugno 2013 8 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Destinatari Lavoratori, le lavoratrici, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs n.81/2008. Force, giugno 2013 9 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Organizzazione della formazione Per ciascun corso si dovrà prevedere: a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; b) un responsabile del progetto formativo. il quale può essere il docente stesso; c) i nominativi dei docenti: d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità; e) il registro di presenza dei partecipanti; f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste, g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Force, giugno 2013 10 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo Primo Modulo Formazione Generale di base uguale per tutti sui concetti generali Formazione generale Corso di 4 ore Secondo Modulo Formazione Specifica in base alla classificazione dei settori ATECO Rischio BASSO Corso di 4 ore Force, giugno 2013 Rischio MEDIO Corso di 8 ore Rischio ALTO Corso di 12 ore 11 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Macro categorie di rischio e corrispondenza ATECO Rischio BASSO Corso di 4 ore Uffici e servizi - Commercio - Artigianato Alberghi, Ristoranti e Turismo Rischio MEDIO Corso di 8 ore Agricoltura - Pesca - Pubblica Amministrazione e istruzione - Trasporti terrestre, Aereo, Marittimo Magazzino e logistica Rischio ALTO Corso di 12 ore Costruzioni - Industrie estrattive - Alimentari -Tessile - Concerie - Legno - Manifatturiero - Energia e gas Smaltimento rifiuti - Raffinerie - Chimico e gomma Sanità - Servizi residenziali Force, giugno 2013 12 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione generale Contenuti: • Concetti di rischio, • Danno, • Prevenzione, • Protezione, • Organizzazione della prevenzione aziendale, • Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, • Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Durata Minima • 4 ore per tutti i settori Force, giugno 2013 13 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione specifica Contenuti: • Rischi infortuni; • Meccanici generali, • Elettrici generali, • Macchine, • Attrezzature, • Cadute dall'alto • Rischi da esplosione, • Rischi chimici, • Nebbie, Oli, Fumi,Vapori, Polveri; Force, giugno 2013 14 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione specifica Contenuti: • Etichettatura, • Rischi cancerogeni, • Rischi biologici, • Rischi fisici, • Rumore, • Vibrazione, • Radiazioni, • Microclima e illuminazione, • Videoterminali, Force, giugno 2013 15 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione specifica Contenuti: • DPI Organizzazione del lavoro, • Ambienti di lavoro, • Stress lavoro-correlato, • Movimentazione manuale carichi, • Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). • Segnaletica, • Emergenze, • Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Force, giugno 2013 16 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione specifica Contenuti: • Procedure esodo e incendi, • Procedure organizzative per il primo soccorso, • Incidenti e infortuni mancati, • Altri Rischi. Durata minima in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 20022007); • 4 ore per i settori della classe di rischio basso; • 8 ore per i settori della classe di rischio medio; • 12 ore per i settori della classe di rischio alto. Force, giugno 2013 17 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione preposti Contenuti: 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti e infortuni mancati; 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sui lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione. Force, giugno 2013 18 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Articolazione del percorso formativo – Formazione preposti La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore. Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti dei percorso formativo. Force, giugno 2013 19 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Durata complessiva per tipologia di soggetto Formazione generale Formazione specifica Formazione aggiuntiva Lavoratore SI SI NO 12 ore Preposto SI SI SI 20 ore Tipologia Force, giugno 2013 Durata 20 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Attestato Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a: • la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori); • la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti). Force, giugno 2013 21 Presentazione del corso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Aggiornamento Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del DLgs n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Force, giugno 2013 22 Agenda Presentazione del corso; • Questionario di ingresso; • • • • • • • Concetto di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione; Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Force, giugno 2013 Docente: Ing. Alessandro Spena 23 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XIX La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX quando si sentì l’esigenza di tentare di arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all’interno delle fabbriche e dall’uso sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle più elementari misure di sicurezza. La legge italiana riprende il modello della legge tedesca, approvata su impulso del cancelliere Bismarck che diede il via alle leggi sociali in Germania. Force, giugno 2013 24 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XIX Legge 11 febbraio 1886, n. 3657 - “Legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici industriali, nelle cave e nelle miniere” che può considerarsi la prima norma, sia nel campo del lavoro in genere che in quello della protezione dei minori in particolare, tendente a limitare lo sfruttamento delle c.d.“mezze forze”. Intanto, con il crescente sviluppo della civiltà industriale, con la diffusione delle macchine e delle lavorazioni pericolose, aumentava in modo impressionante il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Nel 1898 il Legislatore – sulla traccia indicata dai Paesi europei più evoluti – si poneva, infine, il problema della tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, con la “Legge sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (L. 12 marzo 1898, n. 30)”, preoccupandosi di riparare le conseguenze nefaste dell’incidente sul lavoro. Soltanto nel 1899 veniva assicurata la tutela della integrità fisica del prestatore d’opera con il “Regolamento generale per la prevenzione degli infortuni (R.D. 18 giugno 1899, n. 230)”. Purtroppo restavano esclusi dalla disciplina prevenzionistica tutto il settore del commercio, la maggior parte delle piccole imprese industriali e l’intero settore dell’agricoltura. Force, giugno 2013 25 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX L’intervento preventivo era ancora di là da venire ed occorrerà attendere il 1930, quando nel Codice penale (Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398) sono inseriti alcuni principi basilari che prevedono: art. 437: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni; art. 451: Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103,00 a Euro 516,00. Force, giugno 2013 26 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX A tali principi si aggiunsero nel 1942 quelli dettati dal Codice civile (Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262), che definiscono il cosiddetto “obbligo di sicurezza” cui è tenuto l’imprenditore ed in particolare: l’art. 2087 secondo il quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; gli artt. 2214 - 2117 che forniscono disposizioni riguardo agli istituti di previdenza e contengono principi secondo i quali l’imprenditore è tenuto al versamento di contributi agli enti assicuratori e considera nullo qualsiasi patto che eluda le normative in tema antinfortunistico; l’art. 2110 che prevede l’obbligo per l’imprenditore di corrispondere la retribuzione per il periodo di malattia o infortunio del lavoratore. Force, giugno 2013 27 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Con la Costituzione, della Repubblica Italiana, promulgata nel 1948, la tutela della salute e della salubrità dell’ambiente di lavoro assume rilievo pubblicistico grazie alle disposizioni contenute, rispettivamente, nell’art. 32 in base al quale il diritto alla salute ed all’integrità fisica diventa un diritto fondamentale dell’individuo, nell’art. 35 che garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ed, infine, nell’art. 41 in virtù del quale l’iniziativa economica privata, seppur dichiarata libera, “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” Force, giugno 2013 28 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Dopo questi primi interventi legislativi sporadici viene emanata la prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli anni ’50 quando grazie ad una delega contenuta nella Legge 12 febbraio 1955, n. 51, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro. Force, giugno 2013 29 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX L’impianto normativo, che costituiva uno dei due pilastri portanti del nostro sistema legislativo in tema di sicurezza sul lavoro, poggiava essenzialmente sui: D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni); D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, (Norme generali per l’igiene sul lavoro). Force, giugno 2013 30 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Force, giugno 2013 31 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Dopo l’ampia produzione normativa degli anni ’50 inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni ’70 quando nello “Statuto dei lavoratori” viene affermato che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati a: “controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300). Force, giugno 2013 32 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX La sicurezza sul lavoro costituiva uno degli obiettivi principali della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale venne ribadita la necessità della “prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro” (art. 2, n. 2). Da segnalare che nell’art. 24, vi era delega mai esercitata dal Governo per l’emanazione di un T.U. che avrebbe dovuto riordinare e innovare tutta la materia della sicurezza sul lavoro per ovviare alla disomogeneità derivata da una produzione normativa sino ad allora poco coordinata. Force, giugno 2013 33 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Un rilevante impulso alla produzione legislativa nazionale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è derivato dall’applicazione del diritto comunitario, le cui fonti sono indicate nell’art. 249 del Trattato di Nizza. Dagli anni 80 infatti la Comunità Europea intraprende una autonoma attività legislativa proponendo agli stati membri delle direttive da recepire nei singoli ordinamenti nazionali al fine di regolamentare in maniera univoca una materia tanto complessa come quella riguardante la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Force, giugno 2013 34 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Nel 1988 sono state introdotte nell'ordinamento italiano diverse norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento derivante dalle attività industriali quali: il DPR 175/88 sui grandi rischi industriali (meglio conosciuta come Direttiva Seveso; materia attualmente integrata e riordinata dal DLgs 334/99 denominata "Seveso 2"); il DPR 203/88 sul controllo delle emissioni in atmosfera. Nell'ambito della prevenzione degli infortuni un ruolo considerevole è stato riservato alla sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento, tecnologici, con l'avvento della Legge 46 del 05/03/1990 che ha introdotto precise regole nel settore. Force, giugno 2013 35 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Il DLgs 277/91 stabilisce regole precise in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro coinvolgendo i datori di lavoro ed i lavoratori nella valutazione di tali rischi e nell'adozione dei relativi provvedimenti preventivi (amianto, piombo e rumore). Force, giugno 2013 36 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Innovazioni sostanziali nel quadro giuridico della materia sono state apportate con il recepimento della direttiva CEE n. 391 del 1989 (denominata direttiva generale) e delle direttive CEE di essa applicative - n. 654 del 1989 in materia di luoghi di lavoro; n. 655 del 1989 in materia di attrezzature di lavoro; n. 656 del 1989 in materia di dispositivi di protezione individuali; n. 269 del 1990 in materia di movimentazione manuale dei carichi comportanti rischi dorso lombari; n. 270 del 1990 in materia di videoterminali; n. 679 del 1990 in materia di agenti biologici; n. 394 del 1990 in materia di agenti cancerogeni – nel DLgs n. 626 del 19 Settembre 1994 e nelle successive modifiche apportate dal DLgs 242/96. Force, giugno 2013 37 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Le principali novità del DLgs n. 626 del 1994 erano: una maggiore specificazione del contenuto dell’obbligo di sicurezza; la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; la programmazione della gestione della sicurezza e la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione; l’ampliamento del novero dei soggetti interessati alla gestione della sicurezza; una gestione concertata attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Force, giugno 2013 38 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX La materia prevenzionale non è più statica (passiva), ma dinamica (attiva), legata all’evoluzione della tecnologia e dei modi di produzione dei beni e dei servizi ed idonea a consentire un pronto aggiornamento delle misure di sicurezza. Passaggio da un modello di protezione oggettiva, finalizzato a garantire un ambiente di lavoro tecnologicamente sicuro, ad un modello di sicurezza basato essenzialmente su “comportamenti operativi dei lavoratori soggettivamente sicuri Force, giugno 2013 39 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX I principali obiettivi perseguiti con il DLgs 626 del 1994 erano: la valutazione dei rischi; la successiva redazione del piano di sicurezza; l’organizzazione del sistema della sicurezza aziendale; l’adozione di misure di sicurezza individuali o collettive; La pianificazione degli interventi di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza. Force, giugno 2013 40 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX La formazione rientrava tra le misure generali di tutela (art. 3, comma 1, lettera s) e imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all’interno dell’ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne potevano derivare e sulle misure richieste per fronteggiarli. Force, giugno 2013 41 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Nelle misure generali di tutela era collocata anche l’informazione dei lavoratori che riguardava: i rischi sulla sicurezza individuale e collettiva; le misure e gli accorgimenti adottati per la prevenzione e la protezione; i pericoli legati all’uso di sostanze pericolose; le procedure di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio; i nominativi del RSPP e del medico competente. Force, giugno 2013 42 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Nel 1996 vengono emanati: il DLgs 242/96, che integra e modifica il DLgs 626/94; il DLgs 459/96, in materia di sicurezza delle macchine (Direttiva Macchine); il DLgs 493/96, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro; il DLgs 494/96, che prescrive le misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei mobili. Tutti con il comune obbiettivo di stabilire delle nuove regole fondate sulla partecipazione attiva di tutti i soggetti nella gestione della sicurezza aziendale. Force, giugno 2013 43 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Successivamente di procede ad integrazioni della normativa fino ad allora emanata e si predispongono i DM attuativi di disposizioni contenuti nel DLgs 626/94. Tra i più importanti si ricordano: Il DM 10 marzo 1998, ovvero criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro; Il DLgs 25 febbraio 2000 n. 66, attua le direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro Force, giugno 2013 44 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Il DM 2 ottobre 2000, contiene le linee guida d’uso dei Videoterminali; Il DPR 22 ottobre 2001 n. 462, "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"; Il DLgs 2 febbraio 2002 n. 25, attua la direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro Force, giugno 2013 45 Evoluzione normativa Storia della sicurezza sul lavoro – Secolo XX Nel DLgs 23 giugno 2003 n. 195, (G.U. 29 luglio 2003, n. 174), sono riportate le modifiche e le integrazioni al DLgs 626/94 per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori; Il DLgs 8 luglio 2003 n. 235, attua la direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Force, giugno 2013 46 Agenda Presentazione del corso; Questionario di ingresso; • Concetto di rischio; • • • • • • Danno; Prevenzione; Protezione; Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Force, giugno 2013 Docente: Ing. Alessandro Spena 47 Concetto di RISCHIO Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Che cos’è la sicurezza? Consiste in tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione (tecniche, organizzative e procedurali), che devono essere adottate dall'impresa (datore di lavoro, dirigenti e lavoratori), al fine di migliorare le condizioni di lavoro e ridurre la possibilità di infortuni. E che cos'è la salute? La salute secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità: "Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità (OMS-1948)". Force, giugno 2013 48 Concetto di RISCHIO Definizioni PERICOLO (hazard) proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente il potenziale di causare danni; fonte di possibili lesioni o danni alla salute (usato in genere insieme ad altri termini che definiscono la sua origine o la natura del danno: pericolo di elettrocuzione, di intossicazione, ecc. - Norma EN 292, parte I/1991) Force, giugno 2013 49 Concetto di RISCHIO Pericoli Pericoli connessi alle attività umane: negli ambienti di lavoro; in ambiente domestico; nelle infrastrutture di trasporto; nel tempo libero. Force, giugno 2013 50 Concetto di RISCHIO Definizioni RISCHIO (risk) probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione; dimensioni possibili del danno stesso (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi da lavoro) combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa (Norma EN 292, parte I/1991) Force, giugno 2013 51 Concetto di RISCHIO Classificazione del rischio RISCHIO NATURALE Possibilità di danno legata ad eventi che esulano dall’arbitrio umano (uragani, terremoti, ecc.) RISCHIO TECNOLOGICO Possibilità di danno legata alle azioni dell’uomo all’interno di un sistema tecnologico. Deriva dalle interazioni tra i seguenti fattori: uomo-macchina-ambiente-processo Force, giugno 2013 52 Concetto di RISCHIO Altre definizioni del rischio Tecnicamente, con il concetto di rischio ci si riferisce a situazioni nelle quali viene presa una decisione le cui conseguenze dipendono dagli esiti di eventi futuri aventi probabilità conosciute; tuttavia, nella maggior parte dei casi, la nostra conoscenza di tali probabilità non è così esatta e, nel caso in cui risulti errata, o completamente assente, si può affermare che le decisioni vengono prese in condizioni di incertezza o ignoranza Force, giugno 2013 53 Concetto di RISCHIO Altre definizioni del rischio Tecnicamente, con il concetto di rischio ci si riferisce a situazioni nelle quali viene presa una decisione le cui conseguenze dipendono dagli esiti di eventi futuri aventi probabilità conosciute; tuttavia, nella maggior parte dei casi, la nostra conoscenza di tali probabilità non è così esatta e, nel caso in cui risulti errata, o completamente assente, si può affermare che le decisioni vengono prese in condizioni di incertezza o ignoranza. Force, giugno 2013 54 Concetto di RISCHIO I fattori che influenzano l’esposizione al rischio • • • • • • • • • • • Bisogno; Percezione del rischio; Propensione al rischio; Mancanza di conoscenza; Senso di onnipotenza; Fiducia nelle proprie capacità; Affidamento all’esperienza; Fretta; Superficialità; Inconsapevolezza; … Force, giugno 2013 55 Concetto di RISCHIO La persona ed i suoi bisogni BISOGNO: necessità di procurarsi qualche cosa che manca; mancanza di mezzi, povertà; forte stimolo a compiere un’azione mirata al suo soddisfacimento. Vocabolario della lingua italiana, Zingarelli, 1997 In campo sociale per bisogno si intende la mancanza di qualcosa che se non soddisfatta fa nascere un problema o uno stato di disagio. È percepita come la mancanza di qualcosa di determinato e di circoscritto. Force, giugno 2013 56 Concetto di RISCHIO I bisogni umani di Maslow Abraham MASLOW (psicologo americano) ha rappresentato i bisogni umani con una piramide e li ha ordinati partendo da quelli di base a quelli più complessi tenendo conto che: non si può passare a soddisfare un livello superiore di bisogno se prima non si è soddisfatto quello inferiore. Force, giugno 2013 57 Concetto di RISCHIO Piramide di Maslow Bisogni di autorealizzazione Bisogni dell’Io Bisogni relazionali Bisogni di sicurezza Bisogni fisiologici fondamentali Force, giugno 2013 58 Concetto di RISCHIO La gerarchia dei bisogni BISOGNI FISIOLOGICI O DI BASE Sono assolutamente indispensabili per la sopravvivenza fisica dell’individuo; il loro mancato soddisfacimento, può condurre alla morte l’individuo in un arco di tempo compreso tra qualche minuto ed alcune settimane. Questi bisogni prendono il nome di fisiologici perché individuano il buon funzionamento e mantenimento dell’organismo dal punto di vista, appunto, fisiologico. Sono legati alla sopravvivenza a breve termine. Force, giugno 2013 59 Concetto di RISCHIO La gerarchia dei bisogni I bisogni fisiologici di base comprendono: La possibilità di respirare; L’introduzione necessaria di alimenti ed acqua; La capacità di muoversi; La possibilità di riposare e dormire; La possibilità di mantenere un buon livello di igiene personale. Force, giugno 2013 60 Concetto di RISCHIO La gerarchia dei bisogni Bisogni di sicurezza: soddisfarli deve assicurare alla persona protezione fisica e ambientale, tranquillità psicologica e sociale. Sono legati alla sopravvivenza a medio-lungo termine. Force, giugno 2013 61 Concetto di RISCHIO La gerarchia dei bisogni I bisogni di sicurezza comprendono: La libertà da pericoli, minacce e privazioni provocati da danni fisici, difficoltà economiche, malattia. Sono i bisogni che danno seguito alla vita: sicurezza dell’esistenza; protezione; previdenza per l’avvenire; integrità fisica …….. Force, giugno 2013 62 Concetto di RISCHIO La gerarchia dei bisogni Bisogni relazionali: consistono nella necessità di far parte di un gruppo, di essere amato e di amare e fanno riferimento agli affetti familiari, alle amicizie, alle relazioni sentimentali. Sono molto sentiti in adolescenza; Bisogni dell’Io: necessità di essere rispettati, approvati, attivi e produttivi; Bisogni di autorealizzazione: esigenza di realizzare e sviluppare la propria identità, autonomia, aspettative ed occupare una posizione soddisfacente nel proprio gruppo. Force, giugno 2013 63 Concetto di RISCHIO Sicurezza La sicurezza è il primo bisogno dell’uomo dopo la sopravvivenza. Precede ogni altra necessità sociale e senza il soddisfacimento di questo stadio è praticamente impossibile perseguire bisogni più alti. Force, giugno 2013 64 Concetto di RISCHIO Altri fattori di influenza • La percezione (irrealistica) che la gran parte degli individui ha della propria competenza, professionalità, esperienza, eccellenza, indistruttibilità; • La scarsa conoscenza dei fattori esterni che possono causare danni da lievi a gravi a gravissimi; • La naturale tendenza a differire nel tempo i comportamenti che sappiamo essere virtuosi perché non corriamo un rischio immediato. Force, giugno 2013 65 Concetto di RISCHIO Definizioni PERCEZIONE DEL RISCHIO È la capacità di individuare, prima possibile, una fonte di pericolo PROPENSIONE AL RISCHIO È l’atteggiamento individuale di fronte al pericolo Force, giugno 2013 66 Concetto di RISCHIO Percezione del rischio La “percezione del rischio” coinvolge dei meccanismi di tipo psicologico. In genere la mente umana tende a valutare come “più rischiose” le situazioni che hanno una maggiore gravità (ovvero le situazioni che possono provocare la morte), ma che sono meno frequenti, mentre tende a valutare come “meno rischiose” le situazioni a cui è associata una gravità minore (ad esempio le situazioni che possono provocare un danno fisico non irreversibile), ma che sono di gran lunga più frequenti. Force, giugno 2013 67 Concetto di RISCHIO Introduzione La percezione del rischio può essere influenzata da alcuni fattori come: La conoscenza effettiva dei pericoli; Livello di attenzione (più basso tra giovani e anziani); Apprendimento dalla propria esperienza (più efficace); Osservazione di situazioni altrui (meno efficace). Force, giugno 2013 68 Concetto di RISCHIO Introduzione La propensione è l’attitudine ad esporsi a rischi che si conoscono e che si crede di poter controllare in base ad una serie di fattori di valutazione. Il rischio è visto quindi non più come qualcosa da evitare a priori, ma come una situazione che si riesce tanto meglio a gestire quanto più la si conosce. In altre parole, il rischio viene visto come un pericolo ed al tempo stesso come un'opportunità. Force, giugno 2013 69 Concetto di RISCHIO Introduzione La propensione al rischio può essere influenzata da alcuni fattori come: Vantaggi secondari (risparmio di tempo, energie,“fare meglio”); Bias dell’ottimismo ingiustificato; Locus of Control (personale e culturale) + percezione di essere adeguati rispetto alle richieste; Fattori sociali (appartenenza al gruppo). Force, giugno 2013 70 Concetto di RISCHIO Bias ottimistico È parte di un atteggiamento mentale che produce uno scarto di percezione della realtà (in senso ottimistico). L’ottimismo irrealistico è quindi un errore di giudizio che produce una sottostima del rischio che si corre personalmente rispetto a una generica persona media, riducendo la motivazione ad adottare precauzioni per proteggersi. Le persone tendono a credere di avere, in una medesima situazione, maggiori possibilità di sperimentare eventi positivi rispetto alla maggior parte delle altre persone ed a ritenere, allo stesso tempo, di avere minori probabilità degli altri di andare incontro ad eventi negativi, come se si sentissero superiori alla media, meno vulnerabili. Force, giugno 2013 71 Concetto di RISCHIO Locus of control Un altro meccanismo psicologico che altera la percezione del rischio è quello per cui generalmente si valutano come meno rischiose le condizioni di cui si ha il controllo (Locus of control). Ad esempio, in genere, una persona tende ad essere meno preoccupata se è essa stessa a guidare rispetto alla situazione in cui l’autista è una seconda persona. Force, giugno 2013 72 Concetto di RISCHIO L’appartenenza al gruppo L’influenza del gruppo Esaminiamo i fattori per cui il gruppo e le sue norme influiscono sul comportamento. Le norme del gruppo: 1. Vengono considerate giuste. Il caso più semplice è quello in cui vi sia un’esatta coincidenza tra l’atteggiamento dell’individuo e quello del gruppo. In questo caso, anche se una norma è inadeguata alla situazione rispetto alla sicurezza lavorativa, essa veicola al 100% il comportamento relativo. Ad esempio, è possibile che un individuo che non ama indossare indumenti antinfortunistici si trovi a suo agio in un nuovo gruppo che la pensa esattamente allo stesso modo. Force, giugno 2013 73 Concetto di RISCHIO L’appartenenza al gruppo 2. Sono sanzionatorie del comportamento di alcuni membri del gruppo: per rimanere sullo stesso esempio, se un individuo ritenesse opportuno indossare tali indumenti andando contro le abitudini (= norme) del gruppo, potrebbe andare incontro a derisioni, prese in giro, continue osservazioni degli altri membri del gruppo. Da sottolineare che le sanzioni più dolorose, alcune volte, sono quelle associate alla socialità dell’individuo e al rischio di emarginazione, conseguenze dirette di una discrepanza tra le aspettative del gruppo nei confronti del nuovo membro ed i comportamenti/atteggiamenti di quest’ultimo. Force, giugno 2013 74 Concetto di RISCHIO L’appartenenza al gruppo 3. Sono attivate in modo frequente: chiaramente, se una norma viene applicata continuamente, essa diviene molto facilmente accessibile da un punto di vista cognitivo e, di conseguenza, determina una naturale tendenza al suo quotidiano rispetto. 4. Garantiscono soluzioni adeguate ai problemi: l’attivazione di norme di gruppo è frequentemente correlata alla loro efficacia nel risolvere un problema. Laddove per il gruppo un comportamento sia funzionale al raggiungimento di un obiettivo, esso verrà ripetuto continuamente, almeno fino a prova contraria. Force, giugno 2013 75 Concetto di RISCHIO Soluzioni Quali sono le possibilità per aumentare la percezione del rischio e diminuirne la propensione? Osservare per rilevare; Chiedere per capire (scambio di informazioni, lavoro di gruppo) Informare (livello del sapere); Formare (livello del saper essere); Addestrare (livello del saper fare); Rinforzare e sanzionare, con costanza, nel tempo. Force, giugno 2013 76 Concetto di RISCHIO Soluzioni Force, giugno 2013 ↑Pe Addestrare OK ↓Pe Informare, formare, addestrare Informare, formare ↑Pr ↓Pr 77 Concetto di RISCHIO Sicurezza 1. L’insieme dei fattori indicati giustificano e spiegano l’evoluzione dell’impianto normativo italiano (ed europeo) in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 2. Spiegano inoltre la presa di coscienza da parte dei lavoratori rispetto alla tutela della propria incolumità e della propria salute, contribuendo a consolidare una cultura della sicurezza come parte del bagaglio personale degli strumenti di confronto con la realtà. 3. Infine rendono comprensibile alcune considerazioni che possono dedursi dall’evoluzione del fenomeno infortunistico degli ultimi anni in Italia. Force, giugno 2013 78 Concetto di RISCHIO Esempi 1. Il caso Amianto; 2. Analisi dei dati di infortunio in Italia (2011); 3. Altri esempi (legati al quotidiano). Force, giugno 2013 79 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Amianto : dal greco amiantos “incorruttibile”. Asbesto : dal greco asbestos “inestinguibile” . L'amianto, chiamato quindi anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati. Force, giugno 2013 80 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Tipi di amianto ANFIBOLI (silicati di calcio e magnesio), i quali comprendono: la Crocidolite (amianto blu); l'Amosite (amianto bruno ); l'Antofillite; l'Actinolite; la Tremolite. SERPENTINO (silicati di magnesio), il quale comprende: Crisotilo (amianto bianco). Force, giugno 2013 81 Concetto di RISCHIO Proprietà dell’amianto La struttura fibrosa conferisce all'amianto sia una notevole resistenza meccanica sia un'alta flessibilità. L'amianto resiste al fuoco e al calore, all'azione di agenti chimici e biologici, all'abrasione e all'usura (termica e meccanica). È facilmente filabile e può essere tessuto. È dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti oltreché termoisolanti. Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC). Perciò l'amianto è un minerale praticamente indistruttibile, non infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi, flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile. Force, giugno 2013 82 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto INDUSTRIA isolante termico nei cicli industriali con alte temperature (es. centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica, vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie); isolante termico nei cicli industriali con basse temperature (es. impianti frigoriferi, impianti di condizionamento); isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti elettrici; materiale fonoassorbente. Force, giugno 2013 83 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto EDILIZIA come materiale spruzzato per il rivestimento (ad es. di strutture metalliche, travature) per aumentare la resistenza al fuoco; nelle coperture sotto forma di lastre piane o ondulate, tubazioni e serbatoi, canne fumarie, ecc.. in cui l'amianto è stato inglobato nel cemento per formare il cemento-amianto (eternit); come elementi prefabbricati sia sottoforma di cemento-amianto (tubazioni per acquedotti, fognature, lastre e fogli) sia di amianto friabile; nella preparazione e posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o applicati a cazzuola; nei pannelli per controsoffittature; nei pavimenti costituiti da vinil-amianto in cui tale materiale è mescolato a polimeri. Force, giugno 2013 84 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto PRODOTTI DI USO DOMESTICO in alcuni elettrodomestici (ad es. asciuga-capelli, forni e stufe, ferri da stiro); nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro; nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento come stufe, caldaie, termosifoni; canne fumarie. Force, giugno 2013 85 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto TRASPORTI nei freni; nelle frizioni; negli schermi parafiamma; nelle guarnizioni; nella coibentazione di treni, navi e autobus. Force, giugno 2013 86 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto MATERIALE DI COIBENTAZIONE Force, giugno 2013 87 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto PROTEZIONE ANTINCENDIO Force, giugno 2013 88 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto SERBATOI ACQUA Force, giugno 2013 89 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto COPERTURE Force, giugno 2013 90 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto COMIGNOLI E CANNE FUMARIE Force, giugno 2013 91 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto TUBAZIONI PER ACQUEDOTTI Force, giugno 2013 92 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto TRENI Force, giugno 2013 93 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto FERODI Force, giugno 2013 94 Concetto di RISCHIO Utilizzi dell’amianto PAVIMENTI Force, giugno 2013 95 Concetto di RISCHIO Problemi dell’amianto Abbiamo visto le proprietà caratteristiche dell’uso dell’amianto. A queste aggiungiamo quella relativa alla dimensione delle fibre. Queste sono molto addensate ed estremamente sottili. Infatti se in un centimetro lineare è possibile disporre affiancati 250 capelli, oppure 500 fibre di lana, oppure 1.300 fibre di nylon è anche possibile disporre ben 335.000 fibre di amianto. Quanto descritto fa dell’amianto un materiale indistruttibile ed in grado di penetrare anche in cavità di dimensioni ridottissime. Force, giugno 2013 96 Concetto di RISCHIO Problemi legati all’uso dell’amianto Patologie legate all’amianto Force, giugno 2013 97 Concetto di RISCHIO Problemi legati all’uso dell’amianto CARCINOMA POLMONARE Le fibre di amianto, di dimensioni molto ridotte, riescono a penetrare gli alveoli polmonari attivando un meccanismo a catena che conduce inevitabilmente all’insorgenza del tumore. Responsabili principali di questa patologia sono i materiali contenenti amianto del tipo cosiddetto friabile: amianto spruzzato, guarnizioni, corde, coperte, coibentazioni. L’amianto inglobato invece in una matrice solida (eternit) comporta problemi solo nel lungo periodo, con il deteriorarsi della matrice stessa. Force, giugno 2013 98 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Amianto friabile (ad esempio l’amianto spruzzato) Force, giugno 2013 99 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Amianto compatto (ad esempio eternit) Force, giugno 2013 100 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Fibre di amianto Force, giugno 2013 101 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Ambienti di lavoro Force, giugno 2013 102 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Ambienti di lavoro Force, giugno 2013 103 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Ambienti di lavoro Force, giugno 2013 104 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Ambienti di lavoro Force, giugno 2013 105 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Ambienti di lavoro Force, giugno 2013 106 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Ambienti di lavoro Force, giugno 2013 107 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Ambienti di lavoro Force, giugno 2013 108 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Ambienti di lavoro Force, giugno 2013 109 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Ambienti di lavoro Force, giugno 2013 110 Concetto di RISCHIO Treni all’amianto Il caso Grimaldi. Dal 1971 al 1978 Grimaldi ha lavorato presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino e Firenze, poi fino al 1985 a quelle di Roma, senza che nessun datore di lavoro o responsabile prendesse le dovute cautele o lo informasse della dannosità del materiale con il quale entrava quotidianamente in contatto. Solo dalla metà degli anni Ottanta la scoibentazione si è spostata dalla capitale ad Avellino, precisamente alla Isochimica, vincitrice dell’appalto delle Ferrovie dello Stato. Si racconta che gli ispettori preposti ai controlli sulla sicurezza sul lavoro avessero detto, al ritorno da un controllo “tanto o muoiono di fame, o muoiono di amianto” Force, giugno 2013 111 Concetto di RISCHIO Treni all’amianto Secondo la testimonianza di Grimaldi, dopo aver ricavato le fibre di amianto da lavorare per i manufatti, il pietrisco residuo sarebbe stato utilizzato fra i binari. Quindi fra i binari della nostra rete ferroviaria ci sarebbero tonnellate di residui della lavorazione dell’amianto, frantumati nel Mulino Hazemag di Casale Monferrato. Eternit, purtroppo, non è che la punta dell’iceberg, o, meglio, il punto di partenza di una serie di processi che toglieranno il velo sul dissennato senso degli affari di un’industria i cui vertici sapevano già tutto cinquant’anni fa. Force, giugno 2013 112 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Nel 1992 l'amianto è stato dichiarato fuori legge in Italia, ed a partire dal 1993 ne è stata vietata l'importazione, l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione. Force, giugno 2013 113 Concetto di RISCHIO Il caso Amianto Individuare i fattori che hanno causato la tragedia umana e sociale dell’industria dell’Amianto Force, giugno 2013 114 Concetto di RISCHIO Analisi dei dati di infortunio (2011) Al I° gennaio 2011 i cittadini stranieri residenti in Italia costituivano il 7.0% della popolazione totale. I dati relativi agli infortuni sul lavoro evidenziano la seguente ripartizione: Area provenienza Italia Paesi esteri Paesi Ue Paesi extra Ue Totale 2011 609513 115661 84,1% 15,9% 30502 85159 4,2% 11,7% 725174 100,0% Elaborazione propria di dati INAIL Force, giugno 2013 115 Concetto di RISCHIO Analisi dei dati di infortunio (2011) 100.0% 90.0% 93.0% 84.1% 80.0% 70.0% 60.0% Italia Paesi esteri 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 15.9% 7.0% 10.0% 0.0% Infortuni Force, giugno 2013 Popolazione 116 Concetto di RISCHIO Altri esempi (legati al quotidiano) Vediamo ora alcuni semplici esempi legati alla percezione della nostra eccellenza nel fare le cose, alla scarsa conoscenza ed alla percezione del rischio che ci fa differire nel tempo comportamenti virtuosi: • Utilizzo del telefonino (o di qualsiasi altro aggeggio) alla guida; • Utilizzo delle cinture di sicurezza per i bambini in macchina; • Fumo, sollevamento dei carichi, etc. errori Force, giugno 2013 117 Concetto di RISCHIO Uso del telefonino alla guida Supponiamo di essere alla guida di un auto che viaggia a 50 km/h. Questa velocità corrisponde a circa 14 m/s. Immaginiamo una situazione tipo del telefonino sul sedile passeggero o nella tasca od anche sul cruscotto. Il telefono suona e nel prenderlo e verificare la persona chiamante impieghiamo almeno due secondi. I tempi di reazione di una persona in buono stato di salute psicofisica sono circa 0,5 secondi. Un auto che viaggia a 50 km/h impiega circa 12 metri prima di fermarsi. La distanza totale percorsa nel tempo tra il prendere il telefono ed errori il fermarsi è pari a: 47 metri Force, giugno 2013 118 Concetto di RISCHIO Uso del telefonino alla guida Quindi tutto ciò che è fermo entro 47 metri è passibile di essere raggiunto. (albero, curva, pedone, motorino, altro veicolo etc.). In realtà se la distrazione ci porta sull’altra carreggiata, una macchina che viaggia in senso contrario alla nostra stessa velocità può essere raggiunta se dista da noi meno di 100 metri . errori Force, giugno 2013 119 Concetto di RISCHIO Piramide della probabilità di Heinrich Force, giugno 2013 1 infortunio grave o mortale 29 infortuni dichiarati 300 infortuni benigni 3000 eventi senza conseguenze 15000 errori 120 Concetto di RISCHIO Fattori che caratterizzano il rischio Uomo Macchina RISCHIO Ambiente Processo Force, giugno 2013 121 Concetto di RISCHIO Esiti mortali annui per incidenti – Italia (2003) Infortuni sul lavoro 8.00% 40.00% Incidenti stradali Force, giugno 2013 52.00% Incidenti domestici 122 Concetto di RISCHIO Incidenti domestici Uno studio effettuato in Liguria, Marche e Molise sugli incidenti domestici nel periodo 1989-1995), ha riscontrato 22.658 accessi nei 18 punti di Pronto Soccorso monitorati. La ripartizione per regione è la seguente: 1.92% 33.48% MARCHE 64.60% LIGURIA MOLISE Force, giugno 2013 123 Concetto di RISCHIO Incidenti domestici La ripartizione per sesso dell’infortunato è indicata nel grafico seguente: 49.98% 50.02% MASCHIO FEMMINA Force, giugno 2013 124 Concetto di RISCHIO Incidenti domestici Le stime allora prodotte quantificavano in circa 1.800.000 gli accessi al Pronto Soccorso e in circa 270.000 i ricoveri secondari ad incidente in ambiente domestico. Force, giugno 2013 125 Concetto di RISCHIO Incidenti domestici Le stime allora prodotte quantificavano in circa 1.800.000 gli accessi al Pronto Soccorso e in circa 270.000 i ricoveri secondari ad incidente in ambiente domestico. Force, giugno 2013 126 Concetto di RISCHIO Cause incidenti domestici 60.00% 52.50% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 19.30% 14.30% 4.80% 2.70% 2.50% 3.90% 0.00% Force, giugno 2013 127 Concetto di RISCHIO Statistiche Fonte Eventi SISI (1989-1995) Indagine ISTAT sugli incidenti domestici 3301000 (1987-1991) Ministero della Salute - Ufficio statistico (1997/1999) Indagine ISTAT sugli stili di vita e condizioni 4000000 di salute (1998) Indagine ISTAT sulle famiglie (1999) Dati Agenzia Sanitaria Regione Lazio (2000) Dati ISTAT 1998 sulle cause di morte Force, giugno 2013 Accessi P.S. Ricoveri 1800000 270000 978000 266000 Morti 233000 3672000 1200000 250.00 1600000 224000 4198 128 Concetto di RISCHIO Esiti incidenti domestici 60.00% 54.20% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 9.80% 2.50% 0.00% Force, giugno 2013 2.10% 2.30% 0.90% 5.60% 0.10% 1.10% 0.80% 129 Concetto di RISCHIO Esiti incidenti domestici 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 7.80% Force, giugno 2013 5.20% 2.60% 1.40% 0.20% 0.30% 0.80% 1.20% 0.20% 0.90% 130 Concetto di RISCHIO Causa di morte – Probabilità annua per persone esposta Uso motociclo 1 / 2.000 Abuso di fumo (più di 20 sigarette al giorno) 1/ 5.000 Suicidio 1 / 10.000 Uso autovettura 1 / 17.000 Assunzione di pillole contraccettive 1 / 200.000 Annegamento 1 / 400.000 Investimento da autovettura 1 / 500.000 Abuso di alcool 1 / 750.000 Omicidio 1 / 900.000 Cedimento di dighe 1 / 1.000.000 Tornado (midwest USA), terremoto (California, USA) 1 / 2.000.000 Uso dell’aereo 1 / 10.000.000 Caduta di fulmini 1 / 10.000.000 Morso di serpente velenoso 1 / 20.000.000 Uso del treno 1 / 50.000.000 Force, giugno 2013 131 Concetto di RISCHIO Considerazioni Siamo quindi «condannati» a subire la legge del caos (caso, destino, fato sfortuna) senza avere alcuna possibilità di influenzare gli eventi? Ovviamente no! Con lo sviluppo tecnologico, con la formazione, con la preparazione, con l’attenzione, in sostanza con l’evolvere della sicurezza da puro e semplice elemento di costo a fattore culturale connaturato con l’esecuzione di ogni attività umana (lavorativa, del tempo libero, relativa agli hobby), è possibile modificare verso il basso le probabilità di eventi dannosi. Verificando inoltre che ciò comporterà in ultima analisi un notevolissimo risparmio economico. Force, giugno 2013 132 Concetto di RISCHIO Come ridurre il rischio La tecnologia ed i macchinari provocano infortuni “solo” per il 20%: il fattore umano provoca il rimanente 80%! Fortunatamente, ci sono alcuni accorgimenti, ma bisogna tenere sempre presente che, per quanto si possa fare, il cosiddetto rischio-zero (purtroppo) non esiste, quindi: • Attenzione; • Corretta percezione del rischio; • Corretta propensione al rischio; • Formazione; • Amor proprio; • BUON SENSO. Force, giugno 2013 133 Concetto di RISCHIO Come ridurre il rischio Gli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a: • Rischio tollerabile: rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto “rischio non significativo” o “rischio accettabile”. Il rischio tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento. • Rischio residuo: Rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende anche i rischi non identificabili. UNI 11230 – Gestione del rischio Azioni di riduzione: • Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento del rischio; • Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno. Force, giugno 2013 134 Agenda Presentazione del corso; Questionario di ingresso; Concetti di rischio; • Danno; • • • • • Prevenzione; Protezione; Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Force, giugno 2013 Docente: Ing. Alessandro Spena 135 Danno Definizioni DANNO: Lesione fisica o alterazione dello stato di salute. INCIDENTE: evento negativo che si verifica durante lo svolgimento del lavoro. INFORTUNIO: evento negativo che provoca danni alle persone. Nella definizione di infortunio è dunque ricompresa quella di incidente. Force, giugno 2013 136 Danno Quantificazione dei rischi La quantificazione del Rischio (R) deriva dalla possibilità di definire il rischio come prodotto della Probabilità (P) di accadimento per la gravità del Danno (D) atteso: R=PxD Force, giugno 2013 137 Danno Scala di probabilità VALORE 4 LIVELLO PROBABILITÀ MOLTO PROBABILE 3 PIÙ CHE PROBABILE 2 PROBABILE 1 POCO PROBABILE Force, giugno 2013 DEFINIZIONI/CRITERI Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore. La mancata rilevanza può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. Sono frequenti episodi in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe un lieve stupore. La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa. La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o addirittura nessun episodio. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa e incredulità. 138 Danno Scala di gravità del danno VALORE 4 LIVELLO DANNO GRAVISSIMO 3 GRAVE 2 MEDIO DEFINIZIONI/CRITERI Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità totale o letale. Esposizione cronica con effetti del tutto irreversibili e invalidanti. Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica con effetti parzialmente irreversibili e invalidanti. Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili. LIEVE Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Force, giugno 2013 139 1 Danno Quantificazione dei rischi Utilizzando la formula R = P x D si possono a questo punto quantificare tutti i rischi identificati nell’attività aziendale, utilizzando la matrice del rischio: P Force, giugno 2013 4 4 8 12 16 3 3 6 9 12 2 2 4 6 8 1 1 2 3 4 1 2 3 4 D 140 Danno Definizione della priorità degli interventi Le priorità delle azioni correttive derivano come logica conseguenza della valutazione effettuata sul rischio identificato ID LIVELLO DI RISCHIO A 12<R<16 B 6<R<9 C 3R4 Azioni correttive da programmare a medio termine D 1R2 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione Force, giugno 2013 SCALA DEI TEMPI Azioni correttive immediate Azioni correttive da programmare con urgenza 141 Agenda Presentazione del corso; Questionario di ingresso; Concetto di rischio; Danno; • Prevenzione; • • • • Protezione; Organizzazione della prevenzione aziendale; Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Force, giugno 2013 Docente: Ing. Alessandro Spena 142 Introduzione Prevenzione e protezione • Prevenzione: agisce riducendo la probabilità di accadimento del rischio; • Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno. R=PxD Prevenzione Force, giugno 2013 Protezione 143 Prevenzione Definizione Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute, inteso come benessere psico-fisico dell’uomo DEFINIZIONE D.Lgs 81/2008 Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali Prevenzione Primaria Prevenzione Secondaria Force, giugno 2013 144 Prevenzione Prevenzione primaria Insieme di azioni e/o interventi per la riduzione di rischi negli ambienti di lavoro. Esempio: rischio chimico da utilizzo prodotto nocivo. Eliminazione sostanza nociva Modifica processo produttivo Interventi alla sorgente Modifica impianto Modifica organizzazione del lavoro Manutenzione Pulizia Altro Force, giugno 2013 145 Prevenzione Prevenzione primaria Aspirazione localizzata Interventi sulla propagazione Ventilazione generale Modifiche al lay-out Modifica organizzazione del lavoro Delimitazione spazi Force, giugno 2013 146 Prevenzione Prevenzione primaria Dispositivi di protezione individuale Interventi sul lavoratore Modifica organizzazione del lavoro Cambiamento di mansione … Force, giugno 2013 147 Prevenzione Prevenzione secondaria Attuata con la sorveglianza sanitaria per gli esposti a fattori di rischio professionali. • Accertamenti sanitari preventivi da effettuarsi prima dell’assunzione per il rilascio dell’idoneità; • Accertamenti sanitari periodici per la verifica ed il controllo dello stato di salute. Force, giugno 2013 148 Agenda Presentazione del corso; Questionario di ingresso Concetto di rischio; Danno; Prevenzione; • Protezione; • Organizzazione della prevenzione aziendale; • Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; • Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Force, giugno 2013 Docente: Ing. Alessandro Spena 149 Protezione Definizione La protezione è un insieme di azioni che hanno lo scopo di salvaguardare lo stato di salute di un lavoratore inevitabilmente esposto a fattori di rischio. Costituisce una difesa contro ciò che potrebbe recare danno, è un elemento che si interpone tra qualcuno che può subire danno e ciò che lo può causare. Protezione attiva Attivata dagli stessi operatori (estintori, arresti di emergenza) o da indossare (caschi, scarpe, occhiali) Protezione passiva Interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio) Force, giugno 2013 150 Agenda Presentazione del corso; Questionario di ingresso; Concetto di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione; • Organizzazione della prevenzione aziendale; • Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; • Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Force, giugno 2013 Docente: Ing. Alessandro Spena 151 Organizzazione della prevenzione aziendale Il Servizio di prevenzione e protezione - Art. 31 L’insieme di persone, sistemi e mezzi, esterni o interni alla scuola, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori (e per gli studenti equiparati) Force, giugno 2013 152 Organizzazione della prevenzione aziendale Compiti – Art. 33 Azione di supporto e assistenza al DS • Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza e individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti; • Individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro e delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure; • Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi; • Proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori (e degli studenti equiparati); • Erogazione ai lavoratori (e agli studenti equiparati) delle informazioni di cui all’art 36; • Partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro nonché alla riunione periodica. Force, giugno 2013 153 Organizzazione della prevenzione aziendale RSPP - Art. 32 Competenze del RSPP Gestionali. • Programmare, gestire e motivare tutte le risorse interne alla scuola; • Programmare e comunicare le misure di prevenzione e protezione. Tecniche. • Conoscere i rischi tipici del comparto scuola; • Conoscere la normativa in materia di sicurezza. Force, giugno 2013 154 Organizzazione della prevenzione aziendale RSPP - Art. 32 Responsabilità connesse con l’esercizio del ruolo • Nessuna responsabilità penale per quanto riguarda l’ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro; • Responsabilità penali e civili in caso di infortunio per negligenza o imperizia (su decisione della magistratura) Force, giugno 2013 155 Agenda Presentazione del corso; Questionario di ingresso; Concetto di rischio; Danno; Prevenzione; Protezione; Organizzazione della prevenzione aziendale; • Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali; • Organi di vigilanza, controllo e assistenza. Force, giugno 2013 Docente: Ing. Alessandro Spena 156 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Composizione del nuovo testo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro 306 Articoli XIII Titoli LI Allegati Force, giugno 2013 157 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Date di entrata in vigore 15 maggio 2008 per gli aspetti generali; 29 luglio 2008 per la valutazione dei rischi e le relative disposizioni sanzionatorie; 30 aprile 2008 per i campi elettromagnetici; 26 aprile 2010 per le radiazioni ottiche artificiali. Sostituisce completamente il DLgs 626/94 ed altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro. Force, giugno 2013 158 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Abrogazioni DPR 547/1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, DPR 303/1956 - Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 164/1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni DLgs 277/1991 - Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione da agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, DLgs 626/1994 - Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, DLgs 493/1996 - Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro DLgs 494/1996 - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili DLgs 187/2005 - Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche Force, giugno 2013 159 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Integrazioni Legge 6 agosto 2008, n. 133; DLgs 3 agosto 2009, n. 106; Decreto Interministeriale del 6 agosto 2012. Force, giugno 2013 160 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Titoli Titolo I - Disposizioni generali Titolo II - Luoghi di lavoro Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili Titolo V - Segnaletica di sicurezza Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII - Videoterminali Titolo VIII - Agenti fisici (rumore, vibrazioni…) Titolo IX - Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni…) Titolo X - Agenti biologici Titolo XI - Atmosfere esplosive Titolo XII - Disposizioni penali Titolo XIII - Disposizioni finali Force, giugno 2013 161 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Disposizioni generali (Titolo I, Capo I, artt. 1-4) Si descrivono le finalità dell’intero decreto legislativo; Si definiscono i soggetti ed i parametri del sistema di sicurezza e salute; si delimita il campo di applicazione; si determinano i criteri di computo dei lavoratori ai fini dell’applicazione di determinate discipline previste dal decreto medesimo. Force, giugno 2013 162 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 2 - Definizioni Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione …; b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa …; Force, giugno 2013 163 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 2 - Definizioni d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Force, giugno 2013 164 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 2 - Definizioni f) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); g) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; h) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; i) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; Force, giugno 2013 165 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 3 – Campo di applicazione Estesi, rispetto al precedente DLgs 626/94, gli obblighi e i campi di applicazione: tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio; tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari; lavoratori a progetto ricompresi se il lavoro si svolge nel luogo del committente; lavoratori a domicilio: prevista solo formazione e utilizzo DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) conformi. Force, giugno 2013 166 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Tutela e obblighi (Titolo I, Capo III, sezione I, artt. 15-27) Si individuano le misure generali di tutela nonché gli obblighi specifici di tutti i soggetti del sistema di prevenzione nei luoghi di lavoro (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori subordinati e autonomi, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente). Per quanto concerne gli obblighi del datore di lavoro, si distinguono quelli indelegabili da quelli delegabili, individuandosi altresì i requisiti di validità della delega di funzioni; Si provvede a ridefinire gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione per quanto riguarda i rischi dovuti alle interferenze; Si prevede infine un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. Force, giugno 2013 167 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 15 – Misure generali di tutela a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; Force, giugno 2013 168 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 15 – Misure generali di tutela e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; Force, giugno 2013 169 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 15 – Misure generali di tutela n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. Force, giugno 2013 170 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Artt. 17/18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento previsto (ND); designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (ND); nominare il medico competente; designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza; fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI); richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti; Force, giugno 2013 171 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Artt. 17/18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI; elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno 3 giorni; Force, giugno 2013 172 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Artt. 17/18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro; nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; aggiornare le misure di prevenzione; comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Force, giugno 2013 173 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 e fino a 4500,00 euro; con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750,00 e fino a 6.000,00 euro. Force, giugno 2013 174 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 19 – Obblighi del preposto sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; Force, giugno 2013 175 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 19 – Obblighi del preposto astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. Force, giugno 2013 176 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 56 – Sanzioni per il preposto con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g). Force, giugno 2013 177 Dirigente e preposto Definizione di dirigente Art. 2, DLgs 9 aprile 2008, n. 81 Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Ulteriore specifica: In pratica a secondo del livello dei poteri delegati (implicitamente o esplicitamente) dal Datore di Lavoro, il Dirigente ai fini antinfortunistici condivide con quest’ultimo parte della culpa in eligendo e/o vigilando. Vige sempre il concetto di effettività ovvero: CHI FA È Force, giugno 2013 178 Dirigente e preposto Definizione di preposto Corte Cassazione Penale n. 21593 / 07: ‘Il preposto è colui che sovraintende a determinate attività lavorative e la sua specifica competenza prevenzionale è quella di controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative’ Corte Cassazione Penale 28.05.1999 Preposto: • chi assume una posizione di preminenza tale da poter impartire ordini, istruzioni e direttive di lavoro da eseguire, riconosciuta dal datore di lavoro (filmato); • chi è un soggetto qualificato ad esercitare tale mansione; • non necessariamente chi ha una qualifica superiore ad altri. Force, giugno 2013 179 Dirigente e preposto Differenze Corte Cassazione Penale sez. 4, n. 21593 / 07: Dirigenti: i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente Preposti: sono coloro i quali vigilano sull'attività lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva. Force, giugno 2013 180 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 20 – Obblighi dei lavoratori 1) Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2) I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; Force, giugno 2013 181 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 20 – Obblighi dei lavoratori e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. Force, giugno 2013 182 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 59 – Sanzioni per i lavoratori 1) I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200,00 a 600,00 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 300,00 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3. Force, giugno 2013 183 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 25 – Obblighi del medico competente Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; Force, giugno 2013 184 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 25 – Obblighi del medico competente e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto; h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi. Force, giugno 2013 185 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 58 – Sanzioni per il medico competente 1) Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g); c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l); d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i); e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1 e 41, commi 3, 5 e 6-bis. Force, giugno 2013 186 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Valutazione dei rischi (Titolo I, Capo III, Sezione II, artt. 28-29) Viene definito l’oggetto della valutazione dei rischi nonché il contenuto del documento da redigere all’esito della valutazione; Si stabiliscono inoltre le modalità per l’effettuazione della valutazione anche con riferimento alle imprese di dimensioni minori. Force, giugno 2013 187 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 28 - Valutazione dei rischi Deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Force, giugno 2013 188 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 28 - Valutazione dei rischi Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; Force, giugno 2013 189 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 28 - Valutazione dei rischi d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento; Force, giugno 2013 190 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il documento relativo, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41; Le attività di cui al precedente punto sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Force, giugno 2013 191 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi La valutazione dei rischi e il relativo documento debbono essere rielaborati (in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 e previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate; Il documento di valutazione dei rischi e il DUVRI, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Force, giugno 2013 192 Diritti, doveri e sanzioni dei soggetti aziendali Modelli di organizzazione e di gestione (Titolo I, Capo III, Sezione II, art. 30) Si definisce il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex DLgs n. 231/2001. Force, giugno 2013 193