Presentazione di PowerPoint - Ordine Avvocati Alessandria
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Presentazione di PowerPoint - Ordine Avvocati Alessandria
Normativa antiriciclaggio: adempimenti ed esercizio del diritto di difesa Alessandria, 2 ottobre 2015 Avv. Roberto Succio Professore a contratto di diritto tributario Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa sede di Alessandria Università del Piemonte Orientale PREMESSE Il sistema antiriciclaggio dell’Italia va inquadrato tenendo conto anche del più ampio quadro internazionale di “tax compliance” (rispetto delle norme fiscali) che ha influito in modo rilevante a riformularne gli obblighi. Nel 2014 tra le diverse iniziative globali relative alla “conformità fiscale” che hanno avuto un considerevole impatto sul sistema AML (Anti-Money Laudering) ci sono: - i reati fiscali definiti quali “reato presupposto” del reato di riciclaggio di denaro da parte delle Financial Action Task Force (FATF) l’organismo intergovernativo che stabilisce gli standard per la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alle altre minacce all’integrità del sistema finanziario internazionale; di conseguenza nel 2015 la nuova IV direttiva europea antiriciclaggio ha recepito tale impostazione; - l’accordo intergovernativo per l’attuazione di FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) firmato il 10 gennaio 2014 tra il ministro italiano dell’Economia e l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e che prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra le autorità fiscali dei due Paesi; il 3 giugno 2015 l’accordo FATCA tra Italia e Stati Uniti d’America è stato definitivamente approvato dal Parlamento italiano; - l’approvazione, il 23 febbraio 2014, da parte dei ministri delle finanze del G20 del “Common Reporting Standard per lo scambio automatico di informazioni fiscali”, che permetterà ai governi aderenti di scambiare informazioni dettagliate e in formati standard sulle proprie istituzioni finanziarie e sulle informazioni fiscali disponibili. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 2 Globalità del fenomeno Città del Vaticano: Regolamento n. 1 in materia di vigilanza prudenziale degli enti finanziari (29 gennaio 2015) Il 29 gennaio 2015 l’unità di informazione finanziaria (AIF) della Città del Vaticano ha pubblicato il Regolamento n. 1 in materia di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria. Il nuovo regolamento AIF risponde agli impegni presi dalla Santa Sede con l’Unione europea e con Moneyval (l’organismo del Consiglio d’Europa che vigila su antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo). Il regolamento definisce tutti i criteri e gli standard di “competenza, onorabilità, gestione del rischio, valutazione del capitale” - e le eventuali sanzioni relative - cui dovranno attenersi lo Ior, l’Apsa e altri organismi che svolgono un’attività finanziaria. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 3 Condotte rilevanti Art. 2 comma 1 D. Lgs. N. 231 del 2007: diversità del concetto rispetto alla nozione penalistica Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: • a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; • b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; • c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; • d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. • Rilevano ad esempio anche le attività commesse in un paese terzo, sia UE che extra UE Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 4 Art. 10. D. Lgs. N. 231 del 2007 Destinatari della disciplina 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 5 Art.12 D.Lgs. N. 231 del 2007 - Professionisti 1.Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: •a) i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro; •b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi; •c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1)il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2)la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3)l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4)l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5)la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; •d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 6 Precisazione riferita a servizi relativi a società e trusts (artt. 12, lett. d, e 1, comma 2, lett. p) Ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: 1. costituire società o altre persone giuridiche; 2. occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un’associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un'altra persona occupi tale funzione; 3. fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o qualsiasi altra entità giuridica; 4. occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione; 5. esercitare il ruolo d’azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti” Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 7 Art.12 D. Lgs. N. 231 del 2007 Esclusione dell’attività di difesa L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 8 Rilevanza per gli avvocati Rilevano per gli avvocati le seguenti attività: - Compiere in nome o per conto del cliente qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare e - Il predisporre atti o realizzare le operazioni di cui ai punti n. 1 – 5 dell’art. 12 D. Lgs. N. 231 del 2007: 1)il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2)la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3)l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4)l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 9 I controlli degli ordini professionali Art. 8, comma 1 D.Lgs.231/2007 Gli Ordini Professionali, secondo i principi e le modalità previste dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza da parte dei professionisti iscritti nei propri albi degli obblighi stabiliti dal D.Lgs.231/2007. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 10 I controlli degli ordini professionali segue Art. 53, comma 3 D.Lgs.231/2007 Gli Ordini Professionali svolgono l’attività di cui all’art. 8 comma 1, fermo restando il potere di eseguire controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria della GdF. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 11 L’evoluzione della responsabilità In materia di lotta al riciclaggio, l’avvocato – nell’evoluzione normativa – vede se stesso rispondere: - non più solo verso il cliente, - ma del cliente, - e infine insieme al cliente Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 12 Destinatari e attività professionale Il dato normativo si riferisce senza dubbio agli avvocati che seguono i loro clienti principalmente in vicende non giudiziali; la loro opera è generalmente estranea ai procedimenti giurisdizionali (resta il dubbio per quanto riguarda gli arbitrati), e alla consulenza che verte sulla eventualità di dar corso o resistere in un procedimento giudiziario (problemi in tema di scudo fiscale e volontary disclosure) Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 13 Origine della disciplina L’origine della disciplina è comunitaria: la seconda direttiva riciclaggio (che giunge dopo l’11 settembre) è la n. 97 del 4 dicembre 2001, e estende gli obblighi in parola “a un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo ai fini di riciclaggio”. Segue la terza direttiva, in attuazione della quale viene introdotto il D. Lgs. N. 231 del 2007 Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 14 Specialità della disciplina per notai e avvocati Va osservato come le categorie di cui alle lett. a), b), d) siano soggetti agli obblighi di collaborazione attiva (verifica della clientela e segnalazione) con riferimento a tutte le prestazioni rese. Per notai e avvocati la sfera di applicazione della disciplina antiriciclaggio è per così dire ridotta: si applica loro soltanto quando realizzano operazioni finanziarie o immobiliari o quando assistono il cliente nella predisposizione o realizzazione di alcune operazioni individuate ex ante. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 15 Nota Si noti che in questo caso non sono previsti limiti minimi né massimi di valore. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 16 Segue: l’adeguata verifica della clientela Gli avvocati osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi (art 16): a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate; c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. A questi fini la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile; d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 17 Attività da compiersi Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività(art 18): a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 18 Segue: il controllo costante A seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà porre in essere uno dei seguenti comportamenti: 1) mantenimento del livello di controllo costante del cliente; 2) aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione; 3) modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo; 4) modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario) con particolare riferimento alla variazione del livello di rischio. Resta fermo che la valutazione di un minor rischio non implica il passaggio all’obbligo semplificato, che si riferisce solo a determinate caratteristiche soggettive, ovvero a determinati prodotti. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 19 Modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio L'adempimento dei menzionati obblighi avviene sulla base delle seguenti modalità (art 19): a)l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'Allegato tecnico al d.lgs., al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere la prestazione professionale. Qualora il cliente sia una società o un ente, deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere; Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 20 Segue: b) il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'avvocato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi (art 20). L'avvocato deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 21 Valutazione del rischio Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, occorre osservare i seguenti criteri generali: a)con riferimento al cliente: 1) natura giuridica; 2) prevalente attività svolta; 3) comportamento tenuto al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b)con riferimento alla prestazione professionale: 5) tipologia della prestazione professionale posta in essere; 6) modalità di svolgimento della prestazione; 7) ammontare; 8) durata della prestazione professionale; 9) ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente; 10) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto della prestazione. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 22 Considerazione critica Infelice è senza dubbio l’articolato testuale: notai ed avvocati non assistono “nella realizzazione”, in quanto spesso non intervengono nel concreto “facere”, vale a dire nella realizzazione, ma nella predisposizione, negoziazione, stesura dell’articolata rete contrattuale che costituisce l’operazione, e nella risoluzione dei problemi giuridici che essa pone. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 23 Una prima conclusione: la professionalità dell’avvocato Art. 12 R.d.L. n. 1578 del 1933: «gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia». Art. 3 comma 2 nuova L.P.F.: «La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza» Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 24 Il codice deontologico forense Preambolo: «L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia». Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 25 conseguenze La professione è quindi la ricerca di un punto di equilibrio, che diventa un delicato e spesso raffinato bilanciamento tra doveri contrastanti Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 26 Art. 41 comma 6 D. Lgs. N. 231 del 2007 “6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo”. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 27 Art. 46 D. Lgs. N. 231 del 2007 Enuncia il c.d. divieto di tipping off e si pone in rotta di collisione con il dovere di lealtà e fedeltà: «1. È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 41 e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal presente decreto. 3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 28 Art. 45 D. Lgs. N. 213 del 2007 5. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla base di protocolli d'intesa e sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni. 6. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, l'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata. 7. L'identità delle persone fisiche può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. 8. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 29 Art. 46 D. Lgs. N. 231 del 2007 segue Resta all’avvocato la possibilità di dissuadere il cliente: «7. Il tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale non concretizza la comunicazione vietata dal comma precedente». Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 30 Art.23 D. Lgs. N. 231 del 2007 1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo ne' eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III. 3. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e inviano immediatamente alla UIF una segnalazione di operazione sospetta. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 31 Art.23 D. Lgs. N. 231 del 2007 segue 5. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 13, non sono obbligati ad applicare il comma 1 nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 32 Il termine “riciclaggio” La “relazione con il riciclaggio” richiesta dalla norma impone l’esame del termine “riciclaggio” in modo assai rigido, ben più rigoroso del termine indicato dal codice per delineare la fattispecie criminosa. Si applica il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. N. 231 del 2007, che dà del fatto di riciclaggio una definizione ben più ampia. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 33 Il termine “riciclaggio” segue Art. 2. - Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 34 Il termine “riciclaggio” segue •b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; •c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; •d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 35 Il termine “riciclaggio” segue •2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. •3. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 36 Obblighi di conservazione dei documenti Gli avvocati conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente (art 36). In particolare: a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale; b) per quanto riguarda le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dalla cessazione della prestazione professionale. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 37 Segue: Vanno conservate in particolare, con riferimento alla prestazione professionale, la data di instaurazione e i dati identificativi del cliente. Le informazioni di cui sopra sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione della prestazione professionale. Gli avvocati devono istituire un archivio informatico, o, in alternativa, un registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. I dati e le informazioni registrati sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta. Qualora gli avvocati svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 38 Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) Il decreto legislativo offre una compiuta definizione - all'art. 3 dell'obbligo di "collaborazione attiva" dell'avvocato, del quale in definitiva la segnalazione di operazioni sospette è corollario. Resta dubbio se la mancata segnalazione possa costituire concorso nel reato o mero favoreggiamento. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 39 Contenuto In particolare si stabilisce che gli Avvocati debbono inviare alla UIF una segnalazione di operazioni sospette quando "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". E' infatti nuova la differenza tra il "sospettare" e "l'aver motivi ragionevoli per sospettare" e pare dunque allargarsi il campo - già vischioso - della latitudine del sospetto. Immutato resta invece il meccanismo di "desunzione" del sospetto, in base alle caratteristiche dell'operazione, tenuto conto della capacità economica del cliente e - ciò che più importa - "in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell'ambito dell'attività nota ovvero a seguito del conferimento di un incarico". L'avvocato dunque non pare doversi trasformare in un investigatore privato e dovrà come è normale - basare il suo giudizio di sospetto sugli elementi che il cliente gli fornirà. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 40 Segue: Su questo ultimo punto - al di là di alcune differenze semantiche, l'art. 41 del decreto legislativo ha identica ratio con il sistema previgente, contenuto all'art. 3 della Legge 5 Luglio 1991 n. 197. Strumenti informativi saranno: - colloquio con il cliente; - acquisizione di documenti presso pubblici registri; - richiesta di esibizione di atti e documenti dal cliente Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 41 Circ. n. 40 del 2007 del Consiglio Nazionale Forense • Verranno emanati - come nel sistema previgente – e periodicamente aggiornati, degli indicatori di anomalia ad hoc per i professionisti, e ciò con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli ordini professionali. • Restano fermi gli obblighi di tempestività della segnalazione e di astensione dal “compiere” l’operazione, tranne nel caso in cui ciò non sia possibile tenuto conto della “normale operatività” o vi possano essere “ostacoli alle indagini”. • Le segnalazioni si trasmettono direttamente all’UIF ovvero agli Ordini, qualora questa ipotesi sia adottata in futuro, sulla base però di una scelta fatta di concerto tra il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Economia • È previsto un flusso di ritorno delle informazioni al segnalante, invero limitato alla comunicazione di archiviazione della stessa segnalazione o all’inoltro di questa agli organi investigativi, e ciò - comunque - sempre che tale flusso di ritorno non rechi pregiudizio alle indagini. In tema poi di formazione del personale l’art. 54 del decreto legislativo stabilisce che sia gli avvocati, sia gli Ordini (e quest’ultimo obbligo è senz’altro una novità) devono adottare “misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori”, chiarendo che tali misure comprendono “programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo”. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 42 Inoltro delle segnalazioni Le modalità di compilazione e di inoltro e iI contenuto informativo delle segnalazioni di operazioni sospette sono disciplinate dal Provvedimento del 4 maggio 2011 della UIF, recante le “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 6, lettera e-bis del d.lgs. 231/2007, e dai relativi allegati tecnici, pubblicati e periodicamente aggiornati sul presente sito internet. Le segnalazioni sono trasmesse in via esclusivamente telematica, tramite il portale Internet dedicato INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Per accedere ai servizi del portale, i segnalanti devono preventivamente iscriversi al sistema di anagrafe dei segnalanti della UIF. L’iscrizione prevede la registrazione al portale e la compilazione e l’invio tramite posta elettronica di un “modulo di adesione”, da corredare in alcuni casi di ulteriore documentazione. Le abilitazioni per l'accesso al portale sono rilasciate, di regola, nelle 48 ore successive alla ricezione della richiesta. Al termine della registrazione, a ciascun segnalante è assegnato un "codice segnalante" che lo identifica in maniera univoca negli archivi della UIF, da utilizzare in tutti gli scambi informativi con l'Unità. Le informazioni di dettaglio sulle procedure di registrazione e la relativa documentazione di supporto sono disponibili nella sezione “Portale INFOSTAT-UIF - Modalità di registrazione” del sito. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 43 Aspetti tipizzanti il sospetto rilevante • Il sospetto è desunto da: • - Aspetti oggettivi dell’operazione (caratteristiche, entità, natura) • - Aspetti soggettivi (capacità economica, attività svolta dal cliente) L’art. 36 del d.l. 78/2010 ha modificato il primo comma dell’art. 41, aggiungendovi il seguente periodo: «È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro». Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 44 Necessarietà di una valutazione complessiva dell’operazione Nella circolare interpretativa n. 297944 dell’11 ottobre 2010, il MEF chiarisce che con l’integrazione dell’art. 41 si è inteso contribuire alla definizione di un indicatore di anomalia che, tuttavia, deve essere considerato nell’ambito di una valutazione complessiva dell’operazione che non può prescindere dai richiamati elementi oggettivi e soggettivi. Dunque, la modifica non trasforma l’impianto generale della norma, essendo più semplicemente finalizzata a “qualificare meglio” i profili di sospetto. È infatti esclusa, a parere del MEF, ogni forma di “oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta”. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 45 Possibili indicatori di anomalia - Rifiuto o riluttanza nel fornire informazioni occorrenti per l’esecuzione della prestazione professionale - Indicazione, da parte dei clienti, di dati inesatti o incompleti - Esistenza di discrasie ingiustificate rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività - Coinvolgimento di controparti insediate in Paesi noti come centri off-shore o caratterizzati da regimi privilegiati sotto l’aspetto fiscale o del segreto bancario, ovvero indicati come non cooperativi dal GAFI non giustificato dall’attività economica del cliente e da altre circostanze - Effettuazione di operazioni apparentemente incongrue rispetto alle finalità dichiarate - Impiego ingiustificato di contante o di mezzi di pagamento anomali rispetto alla prassi comune e alla natura dell’operazione - Effettuazione di operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato - Ricorso ingiustificato al frazionamento delle operazioni - Ingiustificata interposizione di soggetti terzi - Impiego di strumenti societari e fiduciari in modo da limitare la trasparenza della proprietà e della gestione Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 46 Segue: - l'ingresso nella compagine sociale di soggetti che operano in settori diversi o che non svolgono alcuna attività imprenditoriale; - il ricorso a cessioni a valori sensibilmente inferiori a quelli di mercato; - la nomina di nuovi amministratori di non chiara provenienza. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 47 Difesa e funzione L’avvocato non si limita alla “difesa” dell’assistito in funzione privatistica; gli è richiesta anche una funzione sociale di filtro nei confronti dei tentativi scorretti di fuga “scorretta” dalla giurisdizione da parte del singolo. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 48 Difesa e funzione segue L’avvocato è quindi tenuto alla “doppia fedeltà”, nei confronti della legge e del cliente. Nella difesa del suo assistito, allora, il suo esatto e bilanciato adempimento agli obblighi - anche deontologici - è quello di fornire una prestazione eccellente, non un risultato predeterminato. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 49 Difesa e funzione segue Solo così l’avvocato risulta rispettoso della relazione al c.p.c. del 1940 che nel descrivere il ministero dell’avvocato sottolinea come il difensore debba avere “piena coscienza dell’altezza morale e dell’importanza pubblica del suo ministero”. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 50 Difesa e funzione segue Esiste il rischio però che la diminuzione dei principi di riservatezza incida quale grave deminutio sulle facoltà di accesso alla giustizia, con rischio di ingiusta compressione delle tutele dei diritti da parte dei cittadini. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 51 Difesa e funzione segue I dati del 2010 sono indicativi: 36.800 le segnalazioni provenienti da intermediari e altri soggetti che esercitano attività finanziaria, contro le 223 dei professionisti (66 provenienti da notai, 43 dai dottori commercialisti, 12 da parte di avvocati). Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 52 Le novità del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) La c.d. manovra estiva ha aggiunto all’art. 28 due commi: - il comma 7-bis che dispone l’emanazione, da parte del MEF (sentito il CSF), di un decreto contenente l’elencazione dei Paesi a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero nei confronti dei quali manca un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale; Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 53 Le novità del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) segue - il comma 7-ter che impone ai destinatari del decreto di astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo/eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero porre fine al rapporto continuativo/prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 54 Le novità del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) segue Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche diversamente denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 55 Conclusioni, l’una coerente con l’argomento trattato…. Gli avvocati - per quanto giustamente e rigorosamente osservanti della legge civile, penale, e deontologica - non hanno nella loro cifra genetica la funzione a prevenire reati: la loro funzione, come disse P. Calamandrei, è quella di “servire, soffrire, e non tradire”. Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 56 Segue: L’altra consolatoria di fronte alle difficoltà… Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 57 Prof. Avv. Roberto Succio - UPO 58