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Gli obblighi per i professionisti

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Gli obblighi per i professionisti
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Guardia di Finanza
Compagnia Nola
Capitano Giacomo Scilì Bellomo
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
La normativa antiriciclaggio
Gli obblighi dei professionisti
Le sanzioni
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
La normativa antiriciclaggio
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
D.Lgs. n. 231/2007
“Attuazione
della
direttiva
2005/60/CE
concernente la prevenzione dell’utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi
di
attività
criminose
e
di
finanziamento del terrorismo nonché della
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione”.
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
D.Lgs. 231/2007
Razionalizza ed innova la normativa di
prevenzione antiriciclaggio fino a quel
momento regolamentata essenzialmente
da:
Legge 197/91
D.Lgs. 56/2004
Nola, Lunedì 15 aprile2013
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
D.Lgs. 231/2007
composto da 68 articoli suddivisi in 5 titoli
• Titolo I: definizioni, principi generali, Autorità e soggetti destinatari
degli obblighi;
• Titolo II: Obbligo di adeguata verifica, di registrazione e di
segnalazione di operazioni sospette;
• Titolo III: limitazione dell’utilizzo del denaro contante e obbligo di
comunicazione delle relative infrazioni;
•Titolo IV: disposizioni in materia di vigilanza e controllo;
•Titolo V: disposizioni sanzionatorie.
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
D.Lgs. 231/2007
•Aggiorna il novero dei soggetti destinatari degli obblighi
antiriciclaggio;
•Prevede obblighi volti a garantire la tracciabilità delle transazioni
finanziarie (collaborazione passiva);
•Prevede obblighi volti a garantire l’individuazione e la
segnalazione delle operazioni sospette (collaborazione attiva);
•Fissa a 15.000 euro l’importo oltre il quale scatta l’obbligo di
identificazione della clientela e di registrazione dei dati e delle
informazioni.
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Il reato di riciclaggio
Art. 648 bis codice penale
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce
o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da
delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi
altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione
della loro provenienza delittuosa, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro
1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso
nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità
provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica
l'ultimo comma dell'articolo 648.
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
D.Lgs. 231/2007
Definizione di riciclaggio ai fini amministrativi
(Art. 2 comma 1)
Definizione più ampia ed articolata rispetto al codice
penale;
ai fini degli obblighi di cui al D.lgs. 231/2007 si
dovranno ricomprendere anche le ipotesi di
autoriciclaggio e autoreimpiego.
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
D.Lgs. 231/2007
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio
(titolo I, Capo III)
• Intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti
attività finanziaria;
• Professionisti giuridico-contabili e revisori
• Operatori non finanziari
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
I professionisti giuridico contabili e revisori
- soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del
lavoro;
- ogni altro soggetto che rende servizi forniti da periti,
consulenti e altri operatori (CAF e Patronati);
- notai e avvocati;
- prestatori di servizi relativi a società e trust;
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Gli obblighi per i professionisti
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CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
PRINCIPALI ADEMPIMENTI
del d.lgs 231/2007
1. Adeguata verifica della clientela (art. 16)
2. Conservazione dei documenti e registrazione
delle informazioni acquisite (art. 36)
3. Segnalazione alla UIF delle operazioni
sospette (art. 41)
4. Comunicazione al MEF delle infrazioni alle
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore (art. 51)
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA
1) PRESUPPOSTI (QUANDO SCATTA L’OBBLIGO?)
2) CONTENUTO (IN COSA CONSISTE?)
3) MODALITA’ (COSA OCCORRE FARE?)
4) VALUTAZIONE (COSA OCCORRE VALUTARE?)
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
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PRESUPPOSTI (artt. 15-17)




Instaurazione di un rapporto continuativo;
Esecuzione operazioni occasionali di importo
pari o superiore a € 15.000 indipendentemente
che si tratti di una operazione unica o di più
operazioni collegate (art. 1 c. 2 lett. m) o
frazionate (art. 1 c. 2 lett. n);
Sospetto di riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo;
Dubbi su veridicità/ adeguatezza dati ottenuti ai
fini identificazione.
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
CONTENUTO (art. 18-19)
a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla
base di documenti, dati o informazioni ottenuti da
una fonte affidabile e indipendente;
b) identificare il titolare effettivo ed adottare misure
adeguate per verificarne l'identità (per persone
giuridiche e trust comprendere la struttura di
proprietà e di controllo del cliente);
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura
del rapporto/prestazione;
d)
svolgere
un
controllo
costante
sul
rapporto/prestazione (transazioni sono compatibili
con la conoscenza che si ha del cliente?).
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
MODALITA’ (art. 19)

Identificazione e verifica dell’identità del cliente o del
titolare effettivo mediante un documento d’identità
non scaduto. Se il cliente è una società o un ente deve
essere verificata l’effettiva esistenza del potere di
rappresentanza.

Per individuazione titolare effettivo è possibile il ricorso
a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque contenti informazioni utili, chiedere ai
propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le
informazioni in altro modo (“formula di chiusura”);

Il controllo costante si attua analizzando le transazioni
nel corso del rapporto valutando se siano compatibili
con la conoscenza che si ha del cliente.
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Identificazione informazioni su
scopo e natura
e verifica
della prestazione
dell’identità
professionale
Cliente
Titolare Effettivo
Rappresentante
DICHIARAZIONE
DEL CLIENTE
Art. 21
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
controllo
costante nel
corso della
prestazione
professionale
ANALIZZANDO
VERIFICANDO
AGGIORNANDO
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
A UN MAGGIOR GRADO DI
RISCHIO CORRISPONDONO
DEGLI OBBLIGHI
RAFFORZATI
ARTICOLO 28
+
Rischio associato al
TIPO DI CLIENTE a
alla PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
-
A UN MINO GRADO DI
RISCHIO CORRISPONDONO
DEGLI OBBLIGHI
SEMPLIFICATI ARTICOLO
25
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
I professionisti devono
essere in grado di
dimostrare agli organi che
controllano l’osservanza
degli obblighi antiriciclaggio,
che LA PORTATA DELLE
MISURE ADOTTATE È
ADEGUATA ALL’ENTITÀ
DEL RISCHIO di riciclaggio
o di finanziamento del
terrorismo
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
OBBLIGHI SEMPLIFICATI - articolo 25
Quando:
Il cliente è
in relazione a
•un intermediario finanziario;
•un ente creditizio o finanziario
comunitario soggetto alla
direttiva
•un ente creditizio o finanziario
extracomunitario soggetto a
obblighi equivalenti a quelli
della direttiva
•ufficio della PA
•contratti di assicurazione sulla
vita entro una certa soglia
•forme pensionistiche
complementari e obbligatorie
•moneta elettronica entro certe
soglie
•prodotti o transazioni
caratterizzati da basso rischi
riciclaggio
•articolo 4 dell’allegato tecnico
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OBBLIGHI SEMPLIFICATI - articolo 25
Non trovano applicazione, salvo che vi siano sospetti di
riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, gli obblighi
di adeguata verifica e di registrazione;
-
-
-
Il professionista dovrà solo:
- Verificare che il cliente appartenga ad una delle
categorie previste;
- verificare l’identità del cliente e l’esistenza del potere
di rappresentanza;
- conservare i documenti da cui risultano le
informazioni necessarie per potere applicare la
semplificazione
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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OBBLIGHI RAFFORZATI - articolo 28
IN PRESENZA DI UN RISCHIO PIÙ ELEVATO DI
RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
QUANDO IL CLIENTE NON È
OPERAZIONE
FISICAMENTE PRESENTE
CON “PEP”
•accertare l’identità tramite
documenti, dati o informazioni
supplementari
•verifica e certificazione dei
documenti forniti
•primo pagamento presso conto
intestato al CL c/o ente creditizio
•adeguate misure per
stabilire l’origine del
patrimonio o dei fondi
impiegati
•controllo continuo e
rafforzato sull’operazione
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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OBBLIGO DI REGISTRARE
CON RIFERIMENTO
AI RAPPORTI CONTINUATIVI
OPERAZIONI PARI O > A
15.000,00 EURO
TEMPESTIVAMENTE
ENTRO 30 GG.
APERT./VARIAZ./
CHIUSURA RAPPORTO
•LA DATA DI INSTAURAZIONE
•I DATI IDENTIFICATIVI DEL
CLIENTE
•LE GENERALITA’ DEI DELEGATI A
OPERARE
•IL CODICE DEL RAPPORTO (OVE
PREVISTO)
ENTRO 30 GG
COMPIMENTO
DELL’OPERAZIONE
•LA DATA
•LA CAUSALE
•L’IMPORTO
•TIPOLOGIA OPERAZIONE
•MEZZI DI PAGAMENTO
•DATI IDENTIFICATIVI
CLIENTE/DELEGATO
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Obbligo di registrazione
Archivio unico informatico
Altri sistemi informatici di cui alcuni
operatori non finanziari sono dotati
nell’esercizio dell’attività
istituzionale
Registro della clientela
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Obbligo di conservare
• Conservare la copia o riferimenti dei documenti richiesti
relativi all’adeguata verifica del cliente per 10 anni (art. 36
co. 1),
• Scritture e registrazioni relative alle operazioni (pari o
superiori a € 15.000), ai rapporti continuativi ed alle
prestazioni professionali (art. 36 co. 2):
• data di instaurazione, dati identificativi del cliente e del
titolare effettivo, generalità delegati ad operare, codice del
rapporto, ove previsto;
• per operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro:
data, causale, importo, tipologia, mezzi di pagamento, dati
identificativi di chi esegue l’operazione e del beneficiario.
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SEGNALAZIONE delle OPERAZIONI
SOSPETTE - articolo 41
QUANDO I PROFESSIONISTI
SANNO
SOSPETTANO
HANNO RAGIONEVOLI MOTIVI PER SOSPETTARE
CHE
Siano in corso
Siano state compiute
Siano state tentate
OPERAZIONI DI RICICLAGGIO O
DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
DEVONO INVIARE ALLA UIF UNA SEGNALAZIONE
DI OPERAZIONE SOSPETTA
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TREND SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI
SOSPETTE
Più del 95% delle segnalazioni proviene
da banche, poste, imprese assicurative e
intermediari finanziari.
Il contributo dei professionisti e delle
società fiduciarie è inferiore all’1%.
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SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
• È un atto distinto dalla denuncia di fatti
penalmente rilevanti;
• Non è condizionato da limiti quantitativi;
• Va adempiuto con tempestività;
• Non comporta responsabilità di alcun tipo e non
costituisce violazione del segreto professionale;
• Comporta il divieto di darne comunicazione
all’autore dell’operazione;
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SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
I motivi ragionevoli che inducono a sospettare la
provenienza criminosa dei mezzi di pagamento
sono desunti in relazione a:
• Ai connotati oggettivi delle operazioni, ossia alle
loro caratteristiche, entità e natura;
• Ai profili soggettivi del cliente, ossia alla sua
capacità economica ed attività svolta;
• A qualsiasi altra circostanza conosciuta in
ragione delle funzioni esercitate;
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SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
(indicatori di anomalia)
I criteri di orientamento per l’individuazione delle
operazioni sospette sono fissati per i professionisti
Decreto Ministro della Giustizia 16 aprile 2010
• Non rappresentano un riferimento esaustivo
• Gli operatori sono chiamati, quindi, a valutare
con
la
massima
attenzione
ulteriori
comportamenti del cliente che configurano, in
concreto, profili di sospetto.
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Le sanzioni
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Sanzioni penali
Norma
sanzionatoria
Violazione
Entità sanzione
Inosservanza dell’obbligo di
identificazione della clientela
Art. 55, comma 1, Multa da 2.600,00 a
D. Lgs 231/2007
13.000,00 euro
Omessa o falsa indicazione delle
generalità del soggetto per conto
del quale è eseguita l’operazione
Reclusione da 6 mesi
Art. 55, comma 2,
a 1 anno e multa da
D. Lgs 231/2007
500 a 5.000,00 euro
Omesse o false informazioni sullo
scopo e sulla natura della
prestazione professionale
Arresto da 6 mesi a 3
Art. 55, comma 3,
anni e ammenda da
D. Lgs 231/2007
500 a 5.000,00 euro
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CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
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…continua
Violazione
Norma
sanzionatoria
Entità sanzione
Omessa, tardiva o incompleta
Art. 55, comma 4, Multa da 2.600,00 a
registrazione delle informazioni
D. Lgs 231/2007 13.000,00 euro
prescritte dall’art. 36
Reclusione fino ad un
Omesse comunicazioni da parte Art. 55, comma 5,
anno e multa da
degli organi di controllo
D. Lgs 231/2007
100,00 a 1.000,00 euro
Violazione
del
divieto
di
Arresto da 6 mesi a 1
comunicazione
al
soggetto
Art. 55, comma 8, anno o ammenda da
interessato o a terzi dell’avvenuta
D. Lgs 231/2007 5.000,00 euro a 50.000
segnalazione
di
operazione
sospetta
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Principali Sanzioni amministrative
Norma
sanzionatoria
Entità sanzione
Art. 58, comma 1,
D. Lgs 231/2007
Dal
1%
al
40%
dell’importo trasferito
e
comunque
non
inferiore nel minimo a
3.000 euro.
Obbligo di comunicazione al MEF
delle infrazioni alle disposizioni di
cui all’art. 49, comma 1 ed all’art.
50
Art. 58, comma 7,
D. Lgs 231/2007
Dal 3% al 30% importo
operazione, del saldo
del libretto ovvero del
conto e comunque non
inferiore a 3.000 euro
Obbligo di segnalazione sospetta
Art. 57, comma 4,
D. Lgs 231/2007
Dal 1% al 40% importo
dell’operazione
non
segnalata
Violazione
Limitazione all’uso del contante/
assegni/libretti al portatore
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
…continua
Violazione
Irregolare
portatore
Norma sanzionatoria Entità sanzione
tenuta
libretti
al
Art. 58 co. 2 e 3
Dal 30% al 40% del
saldo e comunque
non inferiore nel
minimo a 3.000
euro.
Omessa istituzione del registro Art. 57, comma 3, Da 5.000 a 50.000
della clientela
D. Lgs 231/2007
euro
Obblighi informativi verso la UIF
Art. 57, comma 5, Da 5.000 a 50.000
D. Lgs 231/2007
euro
Mancato rispetto provvedimento di
Art. 57, comma 1, Da 5.000 a 200.000
sospensione dell’operazione da
D. Lgs 231/2007
euro
parte dell’UIF
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
35
CONVEGNO – “Antiriciclaggio. Le responsabilità dei professionisti”
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Guardia di Finanza
Compagnia Nola
Grazie per l’attenzione
Capitano Giacomo Scilì Bellomo
Nola, Lunedì 15 aprile 2013
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