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La legge delega al vaglio delle esigenze
operative
di Emilio Abruzzese, Dottore Commercialista in Bologna
Commissione IIDD dell’ORDCEC di Bologna
Nell’ambito di:
“I professionisti e la delega della riforma tributaria”
29 Aprile 2014, in Bologna, Facoltà di Giurisprudenza
Organizzato da:
Scuola Europea di Alti Studi Tributari – Professor Adriano Di Pietro
Con la collaborazione di:
• Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili della Prov. di Bologna
• Camera degli Avvocati Tributaristi della Prov. di Bologna, in collab. con UNCAT
I temi
Esperienze ed auspici con riferimento alla legge
delega in tema di:
 Abuso del diritto ed elusione fiscale
 Interpelli
 Collaborazione rafforzata
… alla luce di talune esperienze vissute
Slides predisposte con la collaborazione di Valeria Calabi, Dottore Commercialista in
Bologna – Studio Arienti - Abruzzese
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
2
Dividend Washing e Dividend Stripping
Casistica paradigmatica del progressivo maggior rigore e degli
adattamenti legislativi
Dalle indicazioni del SECIT…
… alla giurisprudenza favorevole ai contribuenti
 Cassazione n. 3879 del 3/04/2000
 Cassazione n. 3445 del 7/03/2002
…alla conseguente Circolare dell’Agenzia n. 87/E del
27/12/2002: «operazioni lecite!»
(“D.W. “= vendita di azioni, per pochi gg, da fondo d’investimento a società italiana; incasso di dividendo,
maturazione del credito d’imposta su dividendi; rivendita al fondo con minus deducibile)
(“D.S.” = costituzione di usufrutto su azioni, per medio periodo (es. 3 anni), da società non residente a favore di
società residente; incasso di dividendo, maturazione del credito d’imposta su dividendi)
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
3
Dividend Washing e Dividend Stripping/2
Dietrofront
… di Cassazione:
 dividend washing
 N. 20398 del 21/10/2005
 N. 20816 del 26/10/2005
 N. 22932 del 14/11/2005
 dividend stripping
 N. 20816 e n. 22932 del 2005
… e conseguentemente dell’Agenzia
 N. 39 del 27/06/2007: «Coltivare e … vincere il contenzioso!»
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
4
Dividend Washing e Dividend Stripping/3
In seguito
 Il Legislatore pone rimedio, con l’introduzione dei commi 6 bis e 7
bis nell’art.14 del TUIR (nella versione prima della riforma del 2004,
per effetto dell’art. 7 bis DL 9/9/92, n. 372):
Il credito di imposta sui dividendi non spetta!
 Il «Nuovo TUIR» (2004) elimina il credito di imposta sui dividendi
come modalità per evitare la doppia imposizione economica…e rende
indeducibile “il costo sostenuto per l'acquisto del diritto
d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell’art. 89”.
 … E successivamente (DL 30/09/2005 n. 203) si introduce il comma
3 bis all’art. 109, TUIR:
Irrilevanza delle minus su partecipazioni «non PEX» a fronte
di dividendi distribuiti nei 36 mesi antecedenti il realizzo
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
5
Operazioni Straordinarie
Dalle «ordinarie» contestazioni di elusività di operazioni
straordinarie …
 Fusioni
•
•
•
irrilevanza fiscale del disavanzo, a scapito delle aspettative di simmetria fiscale
limitazione del riporto perdite (incorporazione di “bare fiscali”). Prime limitazioni normative: Art. 1, D.L.
18 giugno 1986, n. 277, con inserimento nell’art. 17 DPR 598/73
limitazioni del riporto perdite (commercio di “bare fiscali”). Prime limitazioni normative: art. 8, comma 1, lett.
b), D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.
 Scissioni seguite da cessione di quote
 Scissioni non proporzionali e/o non ricomprendenti rami d’azienda
… alle contestazioni più recenti:
 Le operazioni di leveraged buy-out: il disconoscimento della deducibilità
degli interessi passivi (elusione e/o giudizio su inerenza?)
Quando la legittimazione e la tutela civilistica
(art.2501 bis c.c.) non sono sufficienti per l’Agenzia
(CTP Milano sent. N. 57 del 27/2/2013, favorevole alla ricorrente)
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
6
Operazioni Straordinarie
Dalla neutralità delle fusioni e scissioni, art. 27 della
L. 23/12/1994, n. 724 (dal 14/1/1995)….
….alla pilatesca “tassa sull’incertezza interpretativa”
della “manovra Dini” (art.21 del DL 23/2/1995, n.41) per le
operazioni pregresse:
“I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da
annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente
al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga
corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei
maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente
ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del
presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe
altrimenti applicabile.”
(Cassazione n. 10473 del 23/4/2008: “La natura di condono premiale dell’art. 21, comma 1, D.L.
41/95”)
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
7
Operazioni Straordinarie
Questo il giudizio della Cassazione su di una legge dello Stato
Sentenza n. 20424 del 28 settembre 2007 (ud. del 4 luglio 2007)
«Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è
pienamente legittima l'iscrizione in bilancio del disavanzo di fusione da annullamento, realizzato
per l'incorporazione di una società che deteneva una partecipazione totalitaria al capitale
dell'incorporata, mediante imputazione alla posta "avviamento" con conseguente deducibilità delle
relative quote di ammortamento.
… Non varrebbe richiamarsi, in contrario, all'art. 21, comma 1, del D.L. 23
febbraio 1995, n. 41 (convertito, con modificazioni, nella L. 22 marzo 1995, n. 85), il
quale stabilisce che i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei
disavanzi di fusioni deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente
riconosciuti a condizione che venga corrisposta una somma pari al 20 per cento dei valori
medesimi. Detta previsione, infatti, è seguita dall'esplicita salvezza
dell'operatività del regime tributario altrimenti applicabile relativamente ai maggiori valori per i
quali non ci si avvalga di detto atipico condono, e, dunque, dichiaratamente, si astiene dal
prendere posizione sull'interpretazione di quel regime, limitandosi ad
offrire al contribuente la possibilità di "fiscalizzare" le plusvalenze da
disavanzo di fusione, mediante una definizione, agevolata che prevenga o
elida le controversie inerenti ai presupposti nel caso concreto del
riconoscimento ai fini tributari di quei maggiori valori.»
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
8
Operazioni Straordinarie
Segue ….
… sulle fusioni ritenute elusive …anche se in realtà il
problema era ben altro: la possibilità di attribuire
rilevanza fiscale al disavanzo da fusione ed in particolare
mediante l’ammortamento dell’avviamento.
Con Circolare n. 49/E del 30/5/2001, l’Agenzia aveva
recepito l’orientamento consolidato di Cassazione,
favorevole ai contribuenti.
(Cass., Sez. trib., 24 luglio 2000, nn. 9663 e 9666, e 13
novembre 2000, n. 14687)
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
9
Le «nuove –forzate– tendenze»:
da un eccesso all’altro…
 Fantomatiche sopravvenienze attive nei
finanziamenti «ascendenti»
 Accertamento annullato da CTR Lombardia 12/09/2012, n.
129/02/12
 Il preteso forzato connubio fra cassa e dividendi:
l’indeducibilità degli interessi da finanziamento,
asseritamente (!) connessi alla distribuzione dei
dividendi (elusione e/o giudizio su inerenza?)
Quanti altri limiti oltre alla «vecchia» thin cap rule
ed all’attuale soglia del 30% del ROL?
 Favorevoli al «fisco»
 CTP Udine, 6/3/2008, n. 187
 CTR Toscana, 25/10/2005, n.73
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
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La sostanza e la forma
 Quando far prevalere la sostanza delle cose sulla
forma… porterebbe all‘annullamento di atti
accertativi
 Il caso del padre del socio, che versa direttamente su conto
societario una somma (5 mln di €) per conto del figlio, per
tentare di evitare il fallimento: sopravvenienza attiva
tassabile!
 Quando è il «fisco» che pretende di far prevalere
la sostanza sulla forma (anche per i soggetti «non
IAS»…)
 Il caso dei contratti di lease-back
 Pro Fisco:
o Cassaz. n. 8481 del 8/04/2009
o Cassaz. n. 21170 del 6/08/2008
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
11
Esterovestizione
Elusione/abuso del diritto o corretta applicazione delle norme
sulla residenza fiscale?
Il caso delle società di trasporto con controllate all’estero:
residenza delle controllate estere ricondotta presuntivamente al
territorio dello Stato Italiano
a volte… perdita + perdita = reddito imponibile
 Come la delocalizzazione per motivo di sopravvivenza aziendale
viene – talvolta – sanzionata come indebita scelta fiscale
 Come una imprescindibile politica di controllo può diventare
– talvolta – un suicidio fiscale
Per evitare accertamenti di esterovestizione su controllate
(operative) estere…
… le controllanti è opportuno che lascino «allo sbando» le
controllate, oppure NO? Tutto ciò che fa “buona
amministrazione” porta con sé pericolose presunzioni ?
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
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Esterovestizione
Finanza accentrata
Service della Capogruppo a favore delle
Controllate (a congruo corrispettivo)
Controllo dei conti in tempo reale
Direzione e coordinamento
Rischio esterovestizione
Conseguente (!) applicazione dei principi in
ambito IVA
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
13
Esterovestizione
Dunque, a cosa servono:
La norma antielusiva sulle passive
companies (comma 8 bis art. 167 TUIR; Comma aggiunto
dall'art. 13, comma 1, lett. c), D.L. 1° luglio 2009, n. 78, in vigore dal 1° luglio 2009, convertito dalla L. 3
agosto 2009, n. 102
8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti
controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi
richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero
stati soggetti ove residenti in Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o
dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o
dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o
artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono
controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i
servizi finanziari.
…e…
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
14
Esterovestizione
antielusiva sulla residenza presunta delle società estere controllanti
società italiane (commi 5 bis e 5 ter art.73 TUIR: Commi aggiunti dall'art. 35, comma 13, D.L. 4 luglio
… e la norma
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. Ai sensi dell'art. 35, comma 14, D.L. n. 223/2006, la
disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006).
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede
dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi
dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del
codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di
gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la
situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto
estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
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Imposta di registro: l’art. 20, TUR
Art. 20
Interpretazione degli atti
1. L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti
giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi
corrisponda il titolo o la forma apparente.
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (S.O. n. 1 alla G.U. n. 292 dell'11 novembre 1972) Art. 19
Dalla querelle “effetti economici o giuridici?”…
(Cassazione: Natura intrinseca ed effetti giuridici degli atti - Preminenza
della causa economica reale e complessiva dell'operazione rispetto alle forme
negoziali)…
… a quella: “è norma antielusiva?”
Effetti sulle seguenti problematiche:
 Riscossione provvisoria in pendenza di giudizio? Sì, al 100%!
 Necessità di previo contraddittorio? No.
 Proponibile l’istanza di accertamento con adesione? No.
…anche se gran parte delle motivazioni richiamano eccezioni di
elusività…
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
16
Casistica/1
Art. 20 TUR
 Il caso della realizzazione di un impianto eolico
 + Contratto d’affitto di terreno
+ Costituzione di diritto di superficie
(per l’edificazione delle pale)
Tutto riqualificato
come costituzione
di diritto di
superficie
 Il caso del conferimento d’azienda seguito da cessione
di partecipazioni, anche in caso di cessione parziale delle
stesse partecipazioni!
 Dicotomia con «l’esonero da elusione», ex 3°c. art.176 TUIR
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
17
Casistica/2
Art. 20 TUR
 Il caso della presunta «cessione spezzatino» (definizione
della Cassazione): riqualificazioni anche con cessioni distanziate di
due anni … e di soli macchinari. Da un presunto risparmio di ca.
300.000 €, ad un richiesto carico fiscale (IVA, registro, sanzioni,
sospensione di rimborsi) di oltre 3 mln di €
 Indetraibilità dell’IVA sanzionata come nell’utilizzo di fatture
emesse per operazioni inesistenti!
 Il caso della vendita dell’immobile strumentale alla
società di leasing, correlato ad una cessione di azienda
 L’immobile ricompreso nell’azienda, anche se il cessionario deve
ancora pagare il 95% dei canoni… e l’immobile è della società
di leasing
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
18
Casistica/3
L’imposta sostitutiva sui finanziamenti stipulati all’estero
E’ un problema di elusività o di territorialità?
 I chiarimenti della risoluzione dell’Agenzia n. 20 del 28
marzo 2013:
“Non si parli più di «elusione»!”
 Ma le conseguenze non cambiano… e gli accertamenti –
successivi- motivano ancora parlando di abuso del diritto
Il caso specifico:
«Giova sottolineare che, in ogni caso, in tale scelta si possono ravvisare
tutti gli elementi che integrano un’ipotesi di abuso del diritto che si
sostanzino nell’indebito vantaggio fiscale conseguito con la scelta di
sottoscrivere all’estero i predetti contratti, scelta che, come già
rimarcato, difetta di ragioni economicamente apprezzabili a
giustificazione dell’operazione»
Accertamento del 13/09/2013, che cita addirittura la risoluzione n. 20 del 2013, la
quale a sua volta nega si possa accertare sotto tale profilo.
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
19
Dubbi, perplessità, auspici su elusione e abuso del diritto
alla luce della legge delega e della Raccomandazione della
Commissione UE del 6.12.2012
 Un amministratore di società può essere passibile di sanzioni penali e “risarcitorie” se:


nell’acquistare beni e servizi, a parità di qualità sceglie la strada ingiustificatamente più
onerosa
nel realizzare un’operazione societaria o nello stipulare un contratto, non sceglie la strada
fiscalmente più onerosa
Perché? Sufficiente il richiamo agli articoli della Costituzione ed ai principi UE?
 Se e nella misura in cui i principi su elusione e abuso del diritto sono insiti nella
Costituzione, come potrà prevalere una legge delega e dei decreti delegati, di rango
normativamente inferiore? Tali nuove norme non faranno la misera fine dello Statuto dei
diritti del contribuente (L. 212/2000)?
Dallo “scopo esclusivo” ex art. 10 L.408/90 allo scopo di riduzione d’imposte ex art. 37bis
DpR 600/1973 alla “causa prevalente” con “scopo di ottenere indebiti vantaggi
fiscali” della legge delega: c’è effettivamente maggiore tutela?
La previsione che si spera sinceramente sia smentita dai fatti:
“Tutto cambia affinché nulla cambi” (Tomasi di Lampedusa)
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
20
Tabella sinottica dell’interpello
ART. 21 L. 413/91
ANTIELUSIVO
DM 13 GIUGNO 1997 N. 195
ART. 37-BIS VIII c. DPR 600/73
DISAPPLICATIVO
DM 19 GIUGNO 1998 N. 259
ART. 11 L. 212/2000
DM 26 APRILE 2001 N. 209
DM 21 NOVEMBRE 2001 N. 429
ORDINARIO
NORME ANTIELUSIVE - FACOLTATIVO
ART. 110 TUIR
(COSTI BLACK LIST)
NORME ANTIELUSIVE - OBBLIGATORIO
ART. 30 CO. 4 BIS L. 724/94 (SOCIETA’ NON OPERATIVE)
ART. 2, CO. 36-DECIES, D.L. N. 138/2011 (SOCIETÀ IN PERDITA
SISTEMATICA)
ART. 1 D.L. 201/2011 (ACE)
ART. 172 TUIR (FUSIONI RIPORTO PERDITE ED INTERESSI)
ACE – disapplicativo dell’art. 10 del DM 14/3/2012
ORDINARIO - FACOLTATIVO
(APPLICAZIONE DISPOSIZIONI)
OBBLIGATORI
ART. 167 E 168 TUIR (CFC)
ART. 124 TUIR (CONTINUAZIONE CNM)
ART. 132 TUIR (REQUISITI CNM)
ART. 113 TUIR (REGIME PEX SU PARTECIPAZIONI ACQUISITE PER
RECUPERO CREDITI BANCARI)
ART. 1 CO. 54 L. 244/2007 (REQUISITI CREDITI IMPOSTA)
ART. 1 CO. 53 L. 244/2007 (LIMITI UTILIZZO CREDITI IMPOSTA)
ART. 47 TUIR (UTILI DA PARTECIPAZIONI)
ART. 68 TUIR (PLUSVALENZA DA PARTECIPAZIONI)
ART. 87 TUIR (PEX)
ART. 89 TUIR (DIVIDENDI)
120 GG. + 60 GG. per diffida
TERMINE PERENTORIO
→
SILENZIO ASSENSO
NON E’ PREVISTA LA
RICHIESTA DI DOC.
INTEGRATIVA
90 GG.
TERMINE ORDINATORIO
→
Inapplicabile silenzio assenso
RICHIESTA
DOCUMENTI
SOSPENSIVA
120 GG.
TERMINE PERENTORIO
→
SILENZIO ASSENSO
RICHIESTA
DOCUMENTI
INTERRUTTIVA
DIREZIONE CENTRALE PER LA NORMATIVA
TRAMITE DIREZIONE REGIONALE
(istruttoria in 15 giorni)
DIREZIONE CENTRALE PER LA NORMATIVA
(RICAVI NON INFERIORE A 100 MILIONI DI
EURO)
TRAMITE DIREZIONE REGIONALE
(istruttoria in 15 giorni)
O
TRAMITE L’UFFICIO COMPETENTE AL
DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE
(parere entro 30 giorni)
DIREZIONE CENTRALE PER LA NORMATIVA
(RICAVI NON INFERIORE A 100 MILIONI DI
EURO)
TRAMITE DIREZIONE REGIONALE
(istruttoria in 15 giorni)
O
DIREZIONE REGIONALE
RISPOSTE AGENZIE ENTRATE, PER TUTTI I TIPI DI’NTERPELLO, MAI VINCOLANTI PER I CONTRIBUENTI, MA SOLO PER L’AGENZIA
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
21
Il «Bilancio» degli Interpelli
Dubbi, perplessità e auspici
 Impugnabilità della risposta


Agenzia contraria, favorevole giurisprudenza con Cass. sent.8663 del 15
aprile 2011 (impugnazione necessaria, non facoltativa! Se non si impugna il
diniego, si perde la possibilità di impugnare l’accertamento!) e CTP Reggio Emila
n. 154/4/11 del 21 settembre 2011.
Problemi anche di individuazione di legittimato passivo: Direzione Centrale?
DRE? Direzione Provinciale?
SI TRATTA DI UNA POSSIBILITA’ IN PIÙ O DI UN’ARMA A
DOPPIO TAGLIO ?
Possibile soluzione: o l’implementazione dell’art. 19 d. lgs 546/92; oppure una norma di
interpretazione autentica che neghi la possibilità di impugnare una risposta di diniego.
 Uniformità della procedura


In particolare per quanto riguarda i destinatari dell’istanza, affinché siano
garantite sia una fase preliminare istruttoria più efficace (a cura delle
Direzioni Territoriali competenti) sia un’uniformità di pareri interpretativi
per fattispecie simili se non identiche (a cura della Direzione Centrale Normativa).
Esito territorialmente altalenante: il caso della produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
22
Il «Bilancio» degli Interpelli
Dubbi, perplessità e auspici
 Uniformità delle conseguenze rispetto alla mancata risposta da
parte dell’Ufficio
Attiene alla mancata risposta da parte dell’Agenzia, e alla conseguente formazione del
silenzio-assenso relativamente alle previsioni ex art.11 L. 212/2000 e art. 21
L.413/91, e non nel caso di Interpello art.37 bis, comma 8, DPR 600/73
 Obbligo di motivazione puntuale specifica nel caso in cui siano
richieste informazioni ulteriori e nel caso di diniego – maggiore
chiarezza in merito all’onere della prova, potere di istruttoria, oneri in
capo al contribuente di descrivere la situazione reale ed effettiva
 Come conciliare l’onere della prova a carico dell’istante ed il
potere di istruttoria dell’Ufficio: da tenere in considerazione l’inefficacia del
parere favorevole al contribuente nel caso la fattispecie illustrata non sia aderente al
caso concreto
Si evidenzia dunque un forte rischio di arbitrarietà nella valutazione ex post da
parte dell’amministrazione nel valutare non complete o non esatte le informazioni
fornite all’interno dell’interpello
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
23
Il «Bilancio» degli Interpelli
Cosa funziona o cosa no
Cosa NON funziona normativamente:

Gli interpelli disapplicativi sulle società «non operative», ex art. 30 L. 724/94 e sulla società in perdita
sistemica: lavoro immane per l’Ufficio. Nella generalità dei casi, di alto profilo, con imparzialità e
competenza.

Gli interpelli sulla «seconda esimente» di cui alla lettera b) del V c. dell’art. 167 TUIR (“CFC”), soprattutto in
combinato disposto delle disposizioni sulle disposizioni sulla parziale detassazione di dividendi e plusvalenze.:
“Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:
a)
la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come
sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività
bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la
maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano dello Stato o territorio di
insediamento
b)
dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo
168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente
l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
lo statuto dei diritti del contribuente”
Probatio diabolica!
A maggior ragione, per la sussistenza del requisito richiesto per la parziale detassazione di
plusvalenze e dividendi (“sin dall’inizio del periodo di possesso”)
Norma da modificare, per renderla attuabile
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
24
Interpelli
Taluni aspetti particolari
 Gli interpelli nella PEX


I requisiti di commercialità e di «territorialità non black list» nel triennio
antecedente.
Disposizioni considerate antielusive dall’Agenzia.
Perchè non dovrebbero essere ritenute tali.
In tema di commercialità, presenti però solo interpelli ordinari, ex art. 11,
L.212/2000, e non «disapplicativi».
 Interpello CFC: obbligatorio, ma non nel rispetto del suo esito

Circ. 6/10/2010, n. 51/E: ”La circolare n. 32/E del 14 giugno 2010 chiarisce
che l’interpello CFC rule si caratterizza per l’obbligatorietà della presentazione
della relativa istanza ai fini dell’ottenimento del parere favorevole all’accesso al
regime derogatorio rispetto a quello legale, normalmente applicabile. L’obbligo
di presentazione dell’istanza previsto dalla normativa di riferimento, risponde
peraltro all’esigenza di consentire all’Amministrazione finanziaria un
monitoraggio preventivo in merito a particolari situazioni considerate dal
legislatore potenzialmente elusive. L’obbligatorietà dell’istanza non muta
il carattere non vincolante della risposta quale atto avente natura di
parere, né tantomeno preclude all’istante la possibilità di dimostrare
anche successivamente la sussistenza delle condizioni che legittimano
l’accesso al regime derogatorio”
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
25
Interpelli
Taluni aspetti particolari
 Il Ruling internazionale ex art. 8, DL 30/9/2003, n. 269
(provvedimento 23/7/2004)
 Istanza avente ad oggetto il valore normale delle operazioni di cui
al comma 7 dell'articolo 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
 Istanza avente ad oggetto l'applicazione ad un caso concreto di norme,
anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione
di dividendi, interessi o royalties a o da soggetti non residenti
 Istanza avente ad oggetto l'applicazione ad un caso concreto di norme,
anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione
di altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti
 Istanza avente ad oggetto l'applicazione ad un caso concreto di norme,
anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili o
perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa
residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non
residente
Dare maggior impulso alla procedura.
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
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Interpelli
Taluni aspetti particolari
Interpelli ed elusione sono temi urgenti, ma non
troppo… (“Dum ea Romani parant consultantque, iam Saguntum summa vi
oppugnabatur” = mentre a Roma ci vogliono anni per mettere bene mano alla legislazione,
le aziende chiudono e i capitali stranieri vengono investiti in altri paesi)
“Disegno di legge 28 giugno 2007, n. C 1762.” :
Art. 4.
“Delega in materia di accertamento
d) armonizzazione delle diverse forme di interpello, incluso quello
internazionale, e definizione di una normativa generale antielusiva
valevole per tutti i tributi erariali, con la previsione della possibilità di
disconoscere le condotte poste in essere per fini esclusivamente o
prevalentemente fiscali, anche mediante l’eventuale modificazione
delle disposizioni antielusive di cui all’articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;”
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
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La «collaborazione rafforzata»
Dall’enhanced relationship (OECD) alla
«collaborazione rafforzata»
Dalle forme sperimentali di «adempimento collaborativo» alla
«cooperazione rafforzata» di cui al primo comma dell’art. 6 della legge
delega
Speranze ed auspici
Importanza dell’art. 97 della Costituzione (“imparzialità” della
pubblica amministrazione) per la effettiva realizzazione di un’effettiva
cooperazione / collaborazione, pur in presenza di un ovvio e
giustificato confronto fra diversi ed a volte opposti interessi
Emilio Abruzzese, 29 Aprile 2014
28
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