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lezione 1 92KB Mar 16 2013 05:03:10 PM
Anno accademico 2012 – 2013
Corso integrato
di
Infermieristica clinica 1
Programma di Formazione professionale med. 45
CFU 2- 2° anno 1° semestre
STORIA E LEGISLAZIONE
• R.D. 1832 del 1925 - Trasformata in legge
562 del 1926 :Vengono aperte le scuole
convitto per infermiere, al termine delle quali
viene rilasciato un diploma di stato
• R.D. 2330 DEL 1926: Istituzione di corsi
biennali + 1 di specializzazione. Si rilascia
certificato abilitante alle funzioni direttive
STORIA E LEGISLAZIONE
• R.D. 2330 DEL 1929 Esecutivo del R.D. 1832 del 1925.
Per accedere ai corsi diventa obbligatorio il titolo di
scuola media di 1° grado. In più deve essere presentata
una lettera firmata da due persone di fiducia che
attestino l’ indiscussa moralità dell’aspirante infermiera
• D.M. 30 SETTEMBRE 1938: è il ministero dell’ interno,
in collaborazione con il ministero dell’educazione
nazionale a stabilire i programmi dei corsi. Questo al
fine di uniformare i programmi in tutte le scuole tutte
le scuole
STORIA E LEGISLAZIONE
• R.D. 1310 DEL 1940: Viene pubblicato il primo
mansionario per gli infermieri. Questo era
costituito da una serie di azioni che l’
infermiere doveva compiere.
• LEGGE 1098 DEL 1940 All’ articolo 3 prevede l’
istituzione di corsi di specializzazione per
infermieri professionali e asv
• D.L. 233 DEL 1946 Stabilisce la disciplina
relativa all’ albo professionale
STORIA E LEGISLAZIONE
• LEGGE 1048 DEL 1954 Istituisce il collegio
IPASVI
• LEGGE 1420 DEL 1956 La licenza media
inferiore diviene obbligatoria
• LEGGE 132 DEL 1968 RIFORMA OSPEDALIERA.
Trasformare
l’ospedale
da
istituzione
assistenziale in una struttura altamente
specializzata in cura e riabilitazione “ente
ospedaliero”
STORIA E LEGISLAZIONE
• D.P.R. 128 DEL 1969 Fissa l’ ordinamento interno
dei servizi ospedalieri. L’ art. 41 riguarda il
personale di assistenza diretta: caposala, IP,
infermiere generico ecc.. l’ orario di lavoro passa
da 48 a 40 ore settimanali.
• LEGGE 124 DEL 1971 Estende agli uomini la
possibilità di accesso alle scuole per infermieri.
Pone fine all’ obbligo dell’ internato. Dal 1973-74
occorre l’ ammissione al 3° anno di scuola
superiore. Sanatoria per i generici.
STORIA E LEGISLAZIONE
• LEGGE 795 DEL 1973 Viene recepito in Italia l’ Accordo
europeo di Strasburgo del 1967. L’ istruzione passa da 2
a 3 anni uniformandosi in tutta Europa. Vengono
aggiunte ai programmi le scienze umane e la lingua
straniera. Vengono stabilite le funzioni dell’ infermiere:
assistenza diretta e indiretta, organizzazione e gestione
(piccola equipe, funzionale, primaria), ricerca e
sviluppo della professione, educazione d istruzione
(delle collettività, degli studenti e personale di
supporto)
• D.P.R. 225 DEL 1974 Modifica del mansionario; si
aggiungono i compiti di pianificazione istruzione del
personale ed educazione sanitaria.
STORIA E LEGISLAZIONE
• LEGGE 833 DEL 1978
RIFORMA IN MATERIA SANITARIA.
Istituisce il Servizio Sanitario Nazionale. Estensione dell’
assistenza sanitaria a tutti i cittadini e uniformità di
trattamenti. Superamento dell’isolamento dei servizi
psichiatrici e riconoscimento della globalità della
salute. Vengono inseriti interventi di prevenzione, cura
e riabilitazione. Innalzamento del servizio tramite un
fondo nazionale da ripartire tra le regioni (e poi alle
usl). L’ assistenza domiciliare e ambulatoriale sono
compito delle USL.
STORIA E LEGISLAZIONE
• D.Lgs. 502 DEL 1992
RIORDINO DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA.
L’ USL diviene più grande e acquista le caratteristiche di
azienda. Si configura come ente strumentale della
regione con persona giuridica pubblica e autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica. Tutti i poteri gestionali della USL
sono in mano al direttore regionale. Gli ospedali di
rilievo nazionale e alta specializzazione sono costituiti
come azienza ospedaliera (libera professione
intramuraria, istituzione di camere a pagamento).
STORIA E LEGISLAZIONE
• D.P.R. 761 DEL 1979 Definisce lo stato giuridico
del personale delle USL. Gli infermieri non sono
più personale sanitario ausiliario. Sono inseriti nel
ruolo sanitario con vari profili e posizioni
funzionali. Obbligatorietà dell’iscrizione all’ albo.
• LEGGE
243
DEL
1980
Riqualificazione
professionale degli infermieri generici e
psichiatrici ammettendo tali figure a corsi per
infermiere professionale. La loro formazione
viene sospesa
STORIA E LEGISLAZIONE
D.M. 739 DEL 1994
Profilo professionale degli infermieri.
STORIA E LEGISLAZIONE
• LEGGE 42 DEL 1999 RIFORMA IN MATERIA
SANITARIA. Abrogazione del mansionario. Il
mansionario resta in vigore per gli infermieri
generici ancora presenti.
• D.M. 509 DEL 1999 Autonomia degli atenei e
riforma universitaria
FORMAZIONE
L'attuale percorso formativo per diventare
infermieri e per proseguire gli studi - una volta
conseguito il titolo che abilita all'esercizio
professionale - si sviluppa secondo le disposizioni
del decreto del ministero dell'Università del 3
novembre 1999, n. 509 e successivamente
modificato dal Dm 22 ottobre 2004, n. 270.
Esso è articolato in più livelli.
FORMAZIONE
• Laurea in Infermieristica (L) - Dm 19 febbraio
2009
Ha l'obiettivo di assicurare allo studente
un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali (180 Cfu. 1 credito = 30 ore).
E' il titolo che abilita all'esercizio professionale
(sostituisce i precedenti titoli di Infermiere
professionale e di diploma universitario in Scienze
infermieristiche).
La durata accademicamente definita è di 3 anni.
FORMAZIONE
Laurea magistrale (LM) - Dm 270/04 (ex Laurea
specialistica in Scienze infermieristiche (LS) Dm 8 gennaio 2009)
Ha l'obiettivo di fornire allo studente una
formazione di livello avanzato per l'esercizio di
attività di elevata complessità (120 Cfu).
La durata è di 2 anni.
FORMAZIONE
Master di primo livello
Corso di approfondimento scientifico e alta
formazione permanente e ricorrente in ambiti
specifici (area critica, geriatria, pediatria,
salute mentale, sanità pubblica, management
infermieristico ecc.), successivo al
conseguimento della laurea in Infermieristica
(60 Cfu).
Master
Il percorso formativo post base che un infermiere può intraprendere è
flessibile e può svilupparsi nel corso dell'intera vita professionale,
anche a tappe (i master e i corsi di perfezionamento sono strutturati
in moduli).
I master sono di primo livello (dopo la Laurea di base) e di secondo
livello (dopo la Laurea specialistica). Consentono di acquisire crediti
formativi universitari (si ricorda che un master prevede
l'acquisizione di 60 crediti, equivalente a 1.500 ore) e possono
essere ad orientamento clinico, organizzativo, didattico/formativo o
di ricerca
FORMAZIONE
Master di secondo livello
Corsi di approfondimento scientifico e alta
formazione permanente e ricorrente in ambiti
specifici, successivo al conseguimento della
laurea specialistica (60 Cfu).
FORMAZIONE
Dottorato di ricerca (DS)
Fornisce le competenze necessarie per
esercitare, presso Università, enti pubblici o
soggetti privati, attività di ricerca e di alta
qualificazione.
FORMAZIONE
Chi ha accesso al percorso formativo post laurea di base
Hanno accesso alla formazione post base tutti gli infermieri in
possesso del diploma di laurea in Infermieristica, rilasciato ai sensi
della normativa vigente.
Ma possono accedervi anche tutti gli altri infermieri e infermieri
pediatrici (ovviamente in possesso del titolo di scuola secondaria
superiore) grazie all'art. 4 della legge n. 42 del 1999 e all'art.1
comma 10 della legge n. 1 del 2002 che ha reso validi i precedenti
diplomi al fine del'esercizio professionale e del proseguimento
degli studi.
I precedenti diplomi erano comunque conseguiti in ottemperanza a
precise direttive europee (Accordo di Strasburgo del 1967: 4600 ore
di formazione) e davano e danno titolo all'esercizio professionale
infermieristico in tutta l'Unione Europea.
DOTTORATO DI RICERCA
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d.m. 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca" (G.U. n.
162 del 13/07/99) la legge di riforma: l. 3 luglio 1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei
ricercatori e dei professori universitari di ruolo" (G.U. n. 155 del 6/07/98) atti: nota 23 settembre
2002 - D.M. 10.6.2002 concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per
le borse di studio post-laurea per l’anno 2002 di cui alla legge 398/89.
decreto 10 giugno 2002 - anno finanziario 2002
nota 28 febbraio 2002 n. 522 - Borse di studio post-lauream. Richiesta dati per la ripartizione dei
finanziamenti relativi all'anno finanziario 2002.
nota 4 agosto 1999 - lettera ai Rettori
decreto ministeriale 20 luglio 1999 - criteri per la ripartizione dei finanziamenti - integrativo del
d.m. 4/6/1999
decreto ministeriale 4 giugno 1999 - criteri per la ripartizione dei finanziamenti per il conferimento
di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post laurea e post
dottorato, con esclusione di quelli delle scuole dell'area medica - anno finanziario 2000
nota del 15 marzo 1999 - Dottorati con tesi in co-tutela Italia/Francia
decreto ministeriale 14 dicembre 1998 - Integrativo del d.m. 11/09/98
decreto ministeriale 11 settembre 1998 - Determinazione dell'importo e dei criteri per l'incremento
delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca
DOTTORATO DI RICERCA
La qualifica accademica di Dottore di Ricerca,
spettante a chi ha conseguito un dottorato, è
corrispondente al titolo di PhD (acronimo di
Philosophiæ Doctor) previsto nei paesi
anglosassoni, ed a titoli analoghi presenti in
altri paesI
DOTTORATO DI RICERCA
Ammissione
L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca si ottiene mediante
concorso a carattere internazionale, bandito autonomamente dalle
singole università. Almeno la metà dei posti messi a concorso è
coperta da una borsa di studio, ammontante a circa 1.040 euro
mensili. I requisiti di ammissione al concorso e le modalità dello
stesso sono stabiliti autonomamente dalle singole università, come
pure denominazioni e contenuti dei corsi stessi. La durata del corso
di dottorato di ricerca è generalmente di tre anni accademici, e non
sono mai stati istituiti corsi di dottorato di durata superiore a
cinque. Al termine di ogni anno si viene ammessi all'anno
successivo previa relazione favorevole del Collegio dei docenti, e il
corso si conclude con una dissertazione presentante una ricerca
originale, nota come "tesi di dottorato".
DOTTORATO DI RICERCA
Titolo di Dottore di Ricerca e relative abbreviazioni
Sebbene nel gergo universitario con il termine dottorato si
faccia generalmente riferimento al corso di dottorato di
ricerca, e gli studenti dei corsi di dottorato siano noti come
dottorandi, in realtà il dottorato è il titolo che si consegue al
termine del corso, non il corso stesso. A chi ha conseguito il
titolo viene attribuita, ai sensi del decreto MIUR 22 ottobre
2004, n. 270, la qualifica accademica di Dottore di Ricerca. Il
titolo di Dottore di Ricerca può essere abbreviato con le
diciture "Dott. Ric." oppure "Ph. D.", ai sensi dell'articolo 8bis della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato
dall'articolo 19 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010,
pubblicata nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011.
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