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Materiale 10 05 2016

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Materiale 10 05 2016
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
N.B.: l'impostazione del materiale è stata attuata in modo
analitico per costituire «dispensa» dell'incontro di studio
e non come supporto di mera proiezione. In ogni caso, si
pone in evidenza che l'elaborazione dei testi, anche se
curata con scrupolosa attenzione, non può comportare
specifiche responsabilità per eventuali errori e/o
inesattezze.
Giancarlo Modolo – Milano
Vigevano
10 maggio 2016
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Aspetti generali
Giancarlo Modolo – Milano
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
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Aspetti generali
CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNICO
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre
2016 i contribuenti che:
 hanno conseguito redditi nell’anno 2015 e non rientrano nei casi di esonero;
 sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili anche nel caso in cui non hanno
conseguito alcun reddito;
 i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più
certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CU 2016) nel caso in cui l’imposta
corrispondente al reddito complessivo superi di oltre € 10,33 il totale delle ritenute
subite;
 i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito
indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente
non sono state effettuate le ritenute;
 i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito
e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una
sola Certificazione Unica 2016);
(segue)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
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Aspetti generali
CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DI UNICO
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2016
i contribuenti che:
 i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non
obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto;
 i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta non ha trattenuto il contributo di
solidarietà (art. 2 comma 2 D.L. n. 138/2011);
 i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente ;
 i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state
trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e
regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna
addizionale supera euro 10,33;
 i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad
imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
Inoltre, anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 potrebbero avere la necessità di
presentare alcuni quadri del modello Unico-PF (come il quadro RW - Investimenti e attività
finanziarie all'estero - Monitoraggio - IVIE/IVAFE).
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
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Aspetti generali
TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO 2016-PF
In relazione alle disposizioni del D.P.R. 322/1998, e successive modifiche, il Modello UNICO
Persone Fisiche 2016 deve essere presentato entro i termini seguenti:
 dal 2 maggio 2016 al 30 giugno 2016 se la presentazione viene effettuata in forma
cartacea per il tramite di un ufficio postale;
 entro il 30 settembre 2016 se la presentazione viene effettuata per via telematica,
direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato
alla trasmissione dei dati.
Regola procedurale -> Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione
Modello Unico 2016 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite
intermediario abilitato.
Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati
alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello
approvato -> applicabile la sanzione amministrativa.
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Aspetti generali
MODULISTICA DA UTILIZZARE
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
autonoma
Mod. UNICO 2016
DICHIARAZIONE IVA
autonoma
Mod. IVA 2016
Mod. UNICO 2016
DICHIARAZIONE UNIFICATA
Mod. IVA 2016
Frontespizio del modello Unico 2016
Non deve essere compilato il quadro VX della
dichiarazione Iva
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
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Aspetti generali
PRESENTAZIONE DALL'ESTERO
I contribuenti:
 possono trasmettere la propria dichiarazione in via telematica anche dall'estero,
se in possesso di un codice Pin;
oppure, in alternativa:
 possono spedirla (sempre che non siano titolari di redditi d'impresa o di
lavoro autonomo) entro il 30 settembre con raccomandata o altro mezzo
equivalente, dal quale risulti con certezza la data di invio, tenendo presente che,
in caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una
normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza
piegarla che deve risultare indirizzata:
all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Venezia
via Giorgio De Marchi n. 16, 30175
Marghera (VE) - Italia.
Sulla busta devono essere indicati:
 cognome, nome e codice fiscale del contribuente;
 la dicitura “Contiene dichiarazione modello Unico anno 2016-Persone Fisiche”.
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Aspetti generali
CONDIZIONI GENERALI DI ESONERO
Regola -> in generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato
alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non
superiore ad euro 10,33
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella
seguente condizione:
•
Imposta lorda
•
Detrazioni per carichi di famiglia
•
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi
•
Ritenute
Importo non superiore a euro 10,33
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Aspetti generali
CASI PARTICOLARI -> VENDITORI A DOMICILIO
dichiarazione
Obbligo di compilazione
Redditi
Esonerato dall’adempimento, se non
possiede altri redditi imponibili
Iva
Sì, adempimento previsto
Irap
Non soggetto all’adempimento (esclusione)
Sostituti d’imposta
Sì, solamente se in veste di sostituto
d’imposta ha effettuato ritenute alla fonte
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Aspetti generali
CASI PARTICOLARI -> EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI
Per le persone decedute:
 nel 2015;
o:
 entro il mese di febbraio 2016;
la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.
Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata
entro i termini distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di
presentazione della dichiarazione.
Presentazione cartacea agli uffici postali
Invio telematico
data del decesso
presentazione
data del decesso
presentazione
1.1.2015-28.2.2016
dal 2.5 al 30.6.2016
1.1.2015-31.5.2016
entro il 30.9.2016
1.3.2016-30.6.2016
entro 31.12.2016
1.6.2016-30.9.2016
entro il 31.3.2016
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Aspetti generali
CASI PARTICOLARI -> EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI
Se unico erede di un imprenditore deceduto nel 2015 che ha deciso di
continuare l’attività del de cuius
dichiarazione
Erede
obbligo
Redditi propri
Sì
Irap propria
Sì
Redditi del de
cuius
Sì
Irap del de cuius
Sì
Iva 2015
Sì
Sostituti
Sì
note
In concreto, l’erede:
- deve presentare il mod. Unico 2016 in forma
autonoma, con i redditi da dichiarare per
conto de cuius;
- può unificare la dichiarazione redditi propri
con dichiarazione Iva con modulo de cuius;
- presenta mod. Irap proprio autonomo e
quello del de cuius autonomo (in relazione
all’attività posta in essere)
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Aspetti generali
CASI PARTICOLARI -> EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI
Se unico erede di un imprenditore deceduto nel marzo 2016 che ha deciso di
continuare l’attività del de cuius
dichiarazione
Erede
obbligo
Redditi propri
Sì
Redditi del de
cuius
Sì
Irap del de cuius
Sì
Iva 2015 del
soggetto
deceduto con
saldo a debito
Sì
note
In concreto, l’erede:
- deve presentare la dichiarazione unificata
per conto del de cuius (mod. Unico + mod.
Iva da dichiarare per conto del de cuius);
- Deve presentare la dichiarazione Irap per
conto del de cuius in modo autonomo.
L’erede, inoltre, deve presentare il mod. Unico
2016 al fine dell’adempimento dichiarativo dei
propri redditi.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
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Aspetti generali
CASI PARTICOLARI -> EREDI DEI CONTRIBUENTI DECEDUTI
Se unico erede di un imprenditore deceduto nel 2015 che ha deciso di
non continuare l’attività del de cuius
dichiarazione
Erede
obbligo
Redditi e Iva del
de cuius
Sì
Irap del de cuius
Sì
note
In concreto, l’erede:
- può presentare la dichiarazione annuale
unificata per i redditi e Iva del de cuius
(oppure in forma autonoma);
- Potrebbe essere tenuto al versamento
dell’Iva a debito entro il 16 marzo.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
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Aspetti generali
TERMINI DI VERSAMENTO (salvo proroghe)
Versamento
imposte sui redditi
16 giugno
termine ordinario
dal 17 giugno
al 16 luglio
con maggiorazione dello
0,40%
con possibilità di rateizzazione
Versamento
Iva
(dichiarazione unificata)
16 marzo
termine ordinario
dal 17 marzo
al 16 giugno
con maggiorazione dello
0,40% mese
(entro 16/4-> 0,40% - 18/5 > 0,8% - 16/6 -> 1,2%)
Se differimento al 16/7 l’importo del 16/6
(comprensivo dell’1,2%) deve essere
ulteriormente aumentato dello 0,40%
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
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Aspetti generali
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Contribuente
Tipologia F24
Utilizzo tramite
Qualsiasi
F24 con saldo «a zero»
Solo Entratel/Fisconline
(F24 Web – F24 online – F24
cumulativo – F24 addebito unico)
Qualsiasi
F24 a debito con
compensazione
Entratel/Fisconline
Remote / home banking
Titolare Partita Iva
F24 a debito senza
compensazione
Entratel/Fisconline
Remote / home banking
Privato
F24 a debito senza
compensazione > € 1.000
Entratel/Fisconline
Remote / home banking
Privato
F24 a debito senza
compensazione < o uguale
a € 1.000
Entratel/Fisconline
Remote / home banking
o anche cartaceo
Importo minimo versamento F24 -> € 1,03 <-> No versamento Irpef e addizionali Irpef se
entità non superiore a € 12,00 <-> Iva dichiarazione annuale e Irap -> € 10,33.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
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Aspetti generali
OPERAZIONI STRAORDINARIE - ADEMPIMENTI PER SNC E SAS
A seguito della variazione apportata all’art. 1, c. 1, del DPR 322/98, è stato eliminato il
riferimento alle sole società di capitali, estendendo l’obbligo a qualsiasi tipologia di
contribuenti.
Poiché:
 per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide sempre con l’anno solare (utilizzano,
pertanto, sempre il cd. “modello nuovo”, cioè l’ultimo modello approvato disponibile);
 possibilità di utilizzare il “modello vecchio” (in presenza di dichiarazione di un periodo
d’imposta chiuso prima del 31 dicembre) ricorre per le sole società di persone (snc, sas,
ecc.) e soggetti assimilati (associazioni professionali, ecc.);
tenendo presente che se:
 periodo d’imposta > 365 giorni -> consentito per società di capitali in sede di
costituzione e per operazioni straordinarie -> società personali per operazioni
straordinarie;
 dichiarazione Iva -> se periodo chiuso prima del 31/12 -> adempimento obbligatorio
autonomo (generalizzato dalla Legge di stabilità 2016 a decorrere dal 2016);
 termine di presentazione -> sempre fissati alla fine del nono mese successivo a quello di
efficacia dell’operazione straordinaria.
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Aspetti generali
OPERAZIONI STRAORDINARIE - ADEMPIMENTI PER SNC E SAS
PERSONE FISICHE
indipendentemente dal
periodo d’imposta
SEMPRE
MODELLI NUOVI
SOCIETÀ DI CAPITALI
E DI PERSONE
periodo d’imposta chiuso o in
corso al 31 dicembre 2015
SEMPRE
MODELLI NUOVI
SOCIETÀ DI CAPITALI
E DI PERSONE
periodo d’imposta chiuso
prima del 31 dicembre 2015
MODELLI
PRECEDENTI
OPERAZIONI STRAORDINARIE INTERESSATE -> nuovi adempimenti si applicano ai casi:
 di cessazione della fase di liquidazione (o di cessazione senza messa in liquidazione)
ante 31/12;
 di scioglimento per perdita della pluralità dei soci con effetto ante 31/12;
 di conferimento di Snc/Sas con effetti ante 31/12;
 di trasformazione dal Snc/Sas ad Srl/Spa (o viceversa) con effetto ante 31/12;
 di fusione / scissione che coinvolga società di persone come danti causa.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori
TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
Giancarlo Modolo – Milano
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
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Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori
TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
Con decorrenza dal 2016 -> sono allungati di un anno i termini per l’accertamento
dell’Iva e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
E’ stata estesa al caso della dichiarazione Iva nulla l’allungamento dei termini per
l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso
dunque si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino all’ottavo anno
successivo a quello della dichiarazione (sette dalla presentazione).
E’ stata espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e
delle imposta sui redditi nel il caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
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Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori
AVVISI DI ACCERTAMENTO (IMPOSTE SUI REDDITI, IVA E IRAP)
Giancarlo Modolo – Milano
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori
AVVISI DI ACCERTAMENTO (IMPOSTE SUI REDDITI, IVA E IRAP)
Giancarlo Modolo – Milano
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori
CONSIDERAZIONI DA VALUTARE -> FAVOR REI
Il “favor rei” inerisce la misura delle sanzioni
applicabili a violazioni poste in essere prima
dell’entrata in vigore della norma sanzionatoria più
favorevole
Tuttavia, il “favor” per poter essere applicato
necessita l’entrata in vigore della norma
sanzionatoria più favorevole
Non è possibile applicare il “favor rei” sulla base di
una norma sanzionatoria più favorevole non
ancora entrata in vigore
Giancarlo Modolo – Milano
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
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Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori
CONSIDERAZIONI DA VALUTARE -> FAVOR REI
Fino al 31 dicembre 2015 tutte le
violazioni commesse vengono punite
con le sanzioni “vecchie” e ad esse
deve essere applicato il ravvedimento
operoso nella versione “aggiornata”
Dal 1 gennaio 2016 le violazioni
commesse da tale data vengono
punite con le sanzioni “nuove”,
mentre
quelle
commesse
in
precedenza con le sanzioni “nuove”
solo se più favorevoli
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
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Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori
VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Costo del ravvedimento-Omesso o tardivo versamento
Termine di versamento
Entro 14 giorni dalla scadenza
Sanzione piena
Sanzione ridotta
Da 1% a 14%
1/10 della sanzione
dovuta (o 0,1% per ogni
giorno di ritardo)
Dal 15° al 30° giorno
15%
1/10 della sanzione
dovuta (o 1,5%)
Dal 31° ai 90° giorno
15%
1/9 della sanzione
dovuta (o 1,67%)
dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata
commessa la violazione
30%
1/8 della sanzione
dovuta (o 3,75%)
entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata
commessa la violazione
30%
1/7 della sanzione
dovuta (o 4,28%)
oltre 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata
commessa la violazione
30%
1/6 della sanzione
dovuta (o 5%)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
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Tempistiche e possibilità di rimedio ad eventuali errori
AVVISI DI ACCERTAMENTO (VOLUNTARY DISCLOSURE)
Resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary
disclosure.
Pertanto, i termini di decadenza:
 per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA;
 per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni;
che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015,
limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e
interessi)
relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati, in deroga a quelli
ordinari, al 31 dicembre 2016.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
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Sanzioni applicabili per dichiarazione omessa o infedele
DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI
Sanzioni afferenti alle violazioni relative l'omessa e l'infedele dichiarazione dei
redditi, Irap e Iva -> irrogate in relazione del diverso disvalore che scaturisce dal tipo
di violazione dichiarativa commessa.
Applicazione principio di proporzionalità -> es.: per la dichiarazione infedele -> se
l'infedeltà:
 deriva da condotte fraudolente e come tali, quindi, particolarmente gravi, la
sanzione viene aumentata (del 50%);
 è di scarso profilo e/o di bassa pericolosità, la sanzione ridotta a 1/3.
Omessa dichiarazione dei redditi e Irap -> se la dichiarazione viene presentata entro
il termine per quella dell'anno successivo e, comunque, prima dell'inizio di un
controllo fiscale, la sanzione viene ridotta dal 60% al 120% dell'imposta dovuta (con
un minimo di € 200) -> riduzione del 50% rispetto alla misura base attuale.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
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Sanzioni applicabili per dichiarazione omessa o infedele
DICHIARAZIONI OMESSE O INFEDELI
Dichiarazione infedele -> dal 2016, nel caso di dichiarazione infedele si renderà
operativa per le violazioni:
 ordinarie -> sanzione dal 90 al 180% dell'imposta dovuta (assenza di condotte di
particolare insidiosità);
 da condotte fraudolente -> sanzione aumenta della metà: dal 135% al 270%
(presenza di condotte insidiose);
 di scarso profilo -> sanzione ridotta a 1/3: dal 30 al 60% (imposta accertata
inferiore al 3%, nel limite di € 30.000 – o presenza di errori di competenza
temporale);
 non comportanti danno erariale -> errore di competenza: sanzione fissa di € 250.
Omessa dichiarazione dei redditi e Irap -> la dichiarazione presentata oltre i 90
giorni successivi al termine ordinario si deve considerare omessa.
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Sanzioni applicabili per dichiarazione omessa o infedele
DICHIARAZIONI OMESSE
Presentazione dichiarazione omessa entro il termine di quella successiva, ma
prima dell’inizio di un’attività di controllo e/o di accertamento -> sanzione ridotta
al 50%:
 dal 60% al 120% imposte dovute (invece delle ordinarie: dal 120% al 240%);
 se non sono dovute imposte: sanzione fissa da € 150 a € 500.
DICHIARAZIONI TARDIVE-RAVVEDIBILE ENTRO 90 GIORNI
Si applica la lett. c) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97:
 dichiarazione tardiva -> sanzione fissa: da € 25,00 [€ 258 : 10 = € 25,80] a € 25,00
[€ 250 : 10 = € 15,00];
 imposte non versate -> sanzione base 30% : 8 = 3,75% (se si regolarizza prima c’è
la possibilità di effettuare ravvedimento sprint [0,1% giorno fino a 14 gg.] o breve
nei 30 gg. [1/10 del 15% = 1,5%] o intermedio non oltre i 90 gg. [1/9 del 15% =
1,6667%] -> dopo 90 gg.: sanzione base 30%.
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Sanzioni applicabili per dichiarazione omessa o infedele
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE-RAVVEDIBILE ENTRO 90 GIORNI
Si applica l’art. 13 del D.Lgs. 472/97:
 dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine previsto per
l’adempimento -> sanzione fissa: da € 28,00 [€ 258 : 9 = € 28,66] a € 27,00 [€ 250
: 9 = € 27,77];
 imposte non versate -> sanzione base 30% : 8 = 3,75% (possibilità di effettuare
ravvedimento sprint [0,1% giorno fino a 14 gg.] o breve nei 30 gg. [1/10 del 15% =
1,5%] o intermedio non oltre i 90 gg. [1/9 del 15% = 1,6667%] -> dopo 90 gg.:
sanzione base 30%.
COMPILAZIONE DEL MOD. F24 PER SANZIONE FISSA
indicare:
 codice tributo -> 8911;
 anno di riferimento (anno in cui si è commessa la violazione).
N.B.: la sanzione ridotta si applica per ciascuna “dichiarazione” (redditi/IVA/IRAP) a
prescindere dalla presentazione in forma unificata delle stesse (C.M. 54/2002).
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Violazioni in materia di versamenti d’imposta
VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Regola ->
applicazione della sanzione pari al 30% per gli omessi e carenti
versamenti periodici, di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione.
Versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni -> sanzione
amministrativa ridotta alla metà.
In pratica, il tardivo versamento sarà sanzionato nella misura ridotta del
15%, anziché con il 30%.
Viene anche stabilito che per i versamenti effettuati entro 15 giorni
(dal 1° al 14° giorno) la sanzione base è ridotta a un importo pari a
1/15 per ciascun giorno di ritardo, nonché l’operatività del
ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
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Violazioni in materia di versamenti d’imposta
VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Omessi o carenti versamenti
Esempio -> Versamento Iva del mese di ottobre di € 60.000, effettuato con ritardo di
10 giorni. La sanzione dovuta sarà pari a
0,10 x 10 = 1%
Sanzione dovuta: 1% di € 60.000 = € 600 (al presente la sanzione dovuta è pari al 2%
o allo 0,2 x 10 = 2% e dunque pari a € 1.200).
Ravvedimento effettuato:
 nei 30 giorni dalla scadenza -> sanzione per regolarizzazione spontanea passa
dal 3% all'1,50%;
 dal 31.mo giorno al 90.mo giorno dalla scadenza -> sanzione per
regolarizzazione spontanea passa dal 3,33% all’1,6667%.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
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Violazioni in materia di versamenti d’imposta
VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Omessi o carenti versamenti
In tutti i casi di violazione per tardivi versamenti (non ravveduti) effettuati nel
termine di 90 giorni, l'Agenzia delle entrate irrogherà, tramite la notifica della
«Comunicazione di irregolarità», la sanzione ridotta del 15%, con possibilità di
beneficiare della riduzione:
 a 1/3, in caso di pagamento nel termine di trenta;
o:
 al 5% in luogo dell'attuale 10%, in caso di pagamento nei novanta giorni dalla
notifica.
Analogamente, in caso di violazioni rilevabili ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R.
600/1973, la sanzione ridotta a 2/3 sarà pari al 10% in luogo dell'attuale 20%.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
33
Violazioni in materia di versamenti d’imposta
VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Indebite compensazioni
Nel caso di utilizzo:
 di un'eccedenza o di un credito di imposta esistenti in misura superiore a quello
spettante -> si rende applicabile la sanzione pari al 30% del credito utilizzato;
 in compensazione di crediti inesistenti -> si rende applicabile la sanzione dal 100
al 200% dell’entità misura dei crediti medesimi;
senza alcuna possibilità di definizione agevolata.
Credito inesistente ->
quello mancante, in tutto o in parte, del presupposto
costitutivo e la cui inesistenza non è riscontrabile
mediante i controlli 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54bis del decreto Iva.
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Violazioni in materia di versamenti d’imposta
VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Utilizzo di crediti inesistenti


confermata la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito;
è venuto meno l'aggravante per l'utilizzo in compensazione del credito
inesistente di importo superiore a € 50.000 (nella previgente disciplina
sanzionata in misura pari al 200% del credito compensato).
Attenzione -> non possono considerarsi crediti inesistenti quelli utilizzati in
compensazione in eccesso rispetto all'importo risultante dalla
dichiarazione presentata.
Esempio -> contribuente che a fronte di un credito Irpef scaturente
dal modello Unico PF presentato di € 5.600 utilizza
in F24 un importo di € 6.500.
Giancarlo Modolo – Milano
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35
Violazioni in materia di versamenti d’imposta
VERSAMENTI TARDIVI E INDEBITE COMPENSAZIONI
Utilizzo di crediti inesistenti
Se si verifica tale situazioni:
 per rettificare gli errori commessi nella determinazione delle imposte;
 per contestare un non corretto riporto delle eccedenze d'imposta risultanti dalle
precedenti dichiarazioni;
nella liquidazione automatica l'Agenzia delle entrate rileverà l’errore compilativo ed
emetterà la «comunicazione di irregolarità per la definizione bonaria»,
consentendo al contribuente che procedere a corrispondere il tributo e gli interessi
entro 30 giorni dalla sua ricezione
con il beneficio della riduzione a 1/3 delle sanzioni.
Giancarlo Modolo – Milano
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Violazioni in materia di versamenti d’imposta
OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24
Omessi e/o carenti versamenti
Il comma 2-bis dell’art. 15 del D.Lgs. 471/1997, sanziona l'omessa presentazione del
modello F24 contenente i dati relativi all'eseguita compensazione, con una sanzione
fissa di € 100 (diminuita rispetto agli attuali € 154).
Tale sanzione viene ridotta a € 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
Nel caso di presentazione di un modello F24 a saldo zero, la sanzione dovuta sarà
pari a:
 1/9 di € 50, in caso di presentazione entro 5 giorni lavorativi successivi (ovvero €
5,56);
 1/9 di € 100, in caso di presentazione del modello entro 90 giorni (ovvero €
11,11).
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Integrazioni e ravvedimenti
SANZIONI E RAVVEDIMENTO INERENTI ALLA PRESENTAZIONE MODELLO UNICO
Mod. UNICO 2016 non presentato entro il 30 settembre 2016:
 presentazione entro il 29 dicembre 2016 con ravvedimento operoso -> sanzione
ridotta a € 25,00 (€ 250 x 1/10) + eventuale sanzione ridotta per omesso
versamento;
 presentazione tra il 30 dicembre 2016 ed il 30 settembre 2017 -> non è possibile
ravvedersi e l'Ufficio applicherà la sanzione dal 60% al 120% delle imposte
dovute, con un minimo di € 200,00 (se non sono dovute imposte si applica la
sanzione da € 150,00 ad € 500,00);
 omessa presentazione/presentazione oltre il 30 settembre 2017 -> non è
possibile ravvedersi e l'Ufficio applicherà la sanzione dal 120% al 240% delle
imposte dovute, con un minimo di € 250,00 (se non sono dovute imposte si
applica la sanzione da € 250,00 ad € 1.000,00).
Mod. UNICO 2016 presentato entro il 30 settembre 2016 e ripresentato entro il 29
dicembre 2016 con ravvedimento operoso -> sanzione ridotta ad € 27,77 (€ 250 x
1/9) + eventuale sanzione ridotta per omesso versamento.
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38
Integrazioni e ravvedimenti
PRINCIPIO DI COMPETENZA – ART. 109 TUIR
Comma 1 -
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, ….., concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza …….. tuttavia i ricavi, le spese e
gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a
formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Comma 4 -
Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e
nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo
all'esercizio di competenza.
Sono tuttavia deducibili:
a. quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la
deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme … che
dispongono o consentono il rinvio;
b. [...]Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi,
che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a
formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui
risultano da elementi certi e precisi.
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39
Integrazioni e ravvedimenti
CORREZIONI NEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
I contribuenti che hanno necessità di correggere una dichiarazione già consegnata o
trasmessa, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un nuovo modello,
barrando la casella “Correttiva nei termini”.
Se dalla dichiarazione “rettificativa” emerge:
 una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le
somme dovute; nel caso i termini per i versamenti siano già scaduti, può ricorrere
al ravvedimento operoso per sanare il pagamento effettuato in ritardo;
 un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può chiedere il
rimborso o usufruire del credito per l'anno successivo; oppure, in alternativa, può
utilizzarlo in compensazione per pagare altri tributi.
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40
Integrazioni e ravvedimenti
CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può
rettificarla o integrarla presentando una nuova dichiarazione.
E' possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione)
soltanto se quella originaria è stata validamente presentata; è considerata tale
anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza.
Per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito,
un maggior debito o un minor credito d'imposta, il contribuente può integrare a
proprio favore la dichiarazione, presentando un altro Unico PF entro la scadenza
prevista per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione
integrativa a favore”.
L'eventuale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione o richiesto a
rimborso.
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Integrazioni e ravvedimenti
FORME DI COMUNICAZIONE TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE
Nel frontespizio - sezione «Tipo di dichiarazione» – è stata inserita la casella
"Dichiarazione integrativa" che prevede l'utilizzo del codice "2" nell'ipotesi in cui il
contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle
comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate.
 codice 1 -> per dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere
errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di minor reddito o di una
minore imposta o maggior credito (salva l’applicazione delle sanzioni);
 codice 2 -> rettifica dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni
inviate dall’Agenzia delle entrate (art. 1, commi 634 - 636, L. 190/2014), salva
l’applicazione delle sanzioni.
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Integrazioni e ravvedimenti
FORME DI COMUNICAZIONE TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE
Nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa -> evidenziare quali quadri o allegati
della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali non sono stati modificati.
Pertanto, nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro «Firma della
dichiarazione», nelle caselle presenti nel riquadro «Tipo di dichiarazione» e nella casella
relativa alla compilazione del quadro NI del frontespizio della dichiarazione integrativa, in
sostituzione della barratura, deve essere indicato uno dei seguenti codici:
 «1» -> quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa, sia nella
dichiarazione originaria senza modifiche;
 «2» -> quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o
compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
 «3» -> quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria, ma assente nella
dichiarazione integrativa.
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Integrazioni e ravvedimenti
FORME DI COMUNICAZIONE TRA CONTRIBUENTE E AMMINISTRAZIONE
Altra conseguente modifica risulta presente nella sezione «Firma della dichiarazione», dove:
 la casella «Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario» deve essere utilizzata
dal contribuente per richiedere che:
 le comunicazioni riguardanti possibili anomalie presenti nella dichiarazione;
e:
 la comunicazione delle anomalie riscontrate automaticamente nei dati dichiarati ai
fini dell'applicazione degli studi di settore;
Siano inviate all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione;
 l'intermediario, a sua volta, deve accettare di ricevere le predette comunicazioni
telematiche barrando la casella «Ricezione altre comunicazioni telematiche», inserita nel
riquadro "Impegno alla presentazione telematica".
Giancarlo Modolo – Milano
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Integrazioni e ravvedimenti
CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
Dichiarazione integrativa
(art. 2, c. 8-ter, DPR. 322/98)
Casella da barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa
allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta
esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia
stato già erogato anche in parte.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine
ordinario di presentazione.
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal
comma 8-ter del D.P.R. 322/1998, contenga anche la correzione di errori od omissioni non
deve essere barrata la presente casella, ma deve essere barrata la casella «Dichiarazione
integrativa a favore» o «Dichiarazione integrativa» a seconda della tipologia di correzioni
effettuate.
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45
Integrazioni e ravvedimenti
DICHIARAZIONE OMESSA
SANZIONE DI RIFERIMENTO -> DAL 120 AL 240%
Ipotesi sanzione ridotta:
Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente:
• entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo;
e, comunque:
• prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui
abbia avuto formale conoscenza;
si applica la sanzione amministrativa dal 60 al 120% (anziché dal 120 al 240%)
dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 200,00.
Se non sono dovute imposte -> sanzione da € 150,00 a € 500,00.
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Integrazioni e ravvedimenti
DICHIARAZIONE INFEDELE
Vecchia sanzione dal 100 al 200%
Attuale sanzione:
Se nella dichiarazione risulta indicato, ai fini delle singole imposte:
 un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato;
o, comunque:
 un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante;
si applica la sanzione amministrativa dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o
della differenza del credito utilizzato -> stessa sanzione se nella dichiarazione sono
esposte indebite detrazioni d’imposta o indebite deduzioni dall’imponibile, anche se
sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
MAGGIORAZIONE -> sanzione dal 135 al 270% -> se la violazione è realizzata mediante
l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti o con artifici o raggiri,
oppure utilizzando condotte simulatorie o fraudolente
Giancarlo Modolo – Milano
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problematiche e novità
Integrazioni e ravvedimenti
DICHIARAZIONE INFEDELE: ERRORE LIEVE
SANZIONE RIDOTTA AD UN TERZO = SANZIONE DAL 60 AL 120%
se:
 la maggiore imposta accertata;
o:
 il minore credito accertato;
risulta di entità complessivamente inferiore:
 al 3% dell’imposta e del credito dichiarati;
e, comunque:
 inferiori a € 30.000,00.
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problematiche e novità
Integrazioni e ravvedimenti
ERRORE COMPETENZA
SANZIONE DAL 60 AL 120%
quando:
• l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione
temporale di elementi positivi o negativi di reddito;
• il componente positivo ha già concorso alla determinazione del
reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento
o in una precedente.
Attenzione -> se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è
pari a € 250,00.
Giancarlo Modolo – Milano
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problematiche e novità
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Integrazioni e ravvedimenti
VIOLAZIONI SU VERSAMENTI
ART. 13 D.LGS. 471/1997
La sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli
articoli:
• 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973;
• 54-bis D.P.R. 633/1972.
Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione si applica altresì in ogni ipotesi
di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto
nelle altre ipotesi e/o situazioni, si tratta di
dichiarazione infedele
Giancarlo Modolo – Milano
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problematiche e novità
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Integrazioni e ravvedimenti
VIOLAZIONI SU VERSAMENTI
ART. 13 D.LGS. 471/1997: NUOVA VERSIONE
• sanzione dell’1% al giorno progressiva dal 1° al 14° giorno di ritardo
• al 15° giorno, sanzione del 15%
• la sanzione resta al 15% fino al 90 giorno di ritardo
• dal 91° giorno di ritardo la sanzione diviene del 30%
tenendo presente che alle predette sanzioni si rende attivabile la possibilità di
porre in essere il ravvedimento operoso.
Giancarlo Modolo – Milano
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51
problematiche e novità
Integrazioni e ravvedimenti
RAVVEDIMENTO: RIDUZIONI OTTENIBILI
Art. 13
Ambito temporale
Sanzione ridotta a
Tributi
Lett. a)
Fino a 30 gg. dalla violazione
1/10
tutti
Lett. a-bis)
da 31 a 90 gg. dalla violazione o dal
termine presentazione dichiarazione
1/9
tutti
Lett. b)
entro l’anno dalla violazione o entro
termine
presentazione
dichiarazione
dell’anno della violazione
1/8
tutti
Lett. b-bis)
entro due anni dalla violazione o entro
termine presentazione dichiarazione anno
successivo violazione
1/7
amministrati
Ade
Lett. b-ter)
oltre due anni dalla violazione o oltre
termine presentazione dichiarazione anno
successivo violazione
1/6
amministrati
Ade
Lett. bquater)
sanatoria dopo constatazione violazione nel
“PVC”
1/5
amministrati
Ade
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Integrazioni e ravvedimenti
ITER PROCEDURALE
1) verificare la violazione commessa (errato versamento, errore
da controllo formale, infedele dichiarazione);
2) individuare la sanzione applicabile;
3) ridurre la sanzione di riferimento in forza delle ipotesi di
ravvedimento operoso;
4) procedere al ravvedimento operoso.
Giancarlo Modolo – Milano
52
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
53
Integrazioni e ravvedimenti
CONSIDERAZIONI ESEMPLIFICATIVE
 versamento effettuato con un ritardo di 4 giorni:
- precedente sanzione -> 8% -> ravvedimento: 0,8%;
- attuale sanzione -> 4% -> ravvedimento: 0,4%;
in caso di mancato ravvedimento -> sanzione applicabile: 4%;
 errore di versamento in ritardo scoperto dopo 23 giorni:
- precedente sanzione -> 30% -> ravvedimento immediato: 3%;
- attuale sanzione -> 15% -> ravvedimento immediato:1,5%;
- ravvedimento dal 31° giorno al 90 giorno -> ravvedimento: 1,67%;
in caso di mancato ravvedimento -> sanzione applicabile: 15%
 dichiarazione infedele -> ravvedimento entro anno successivo:
- precedente sanzione -> 100% -> ravvedimento: 12,50%;
- attuale sanzione -> 90% (o anche 60%) -> ravvedimento: 11,25% (oppure
7,5%).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
54
Integrazioni e ravvedimenti
PRECISAZIONI OPERATIVE
RAVVEDIMENTO
PARZIALE
Ris. 67 del 2011 -> il ravvedimento operoso può essere anche
parziale, fermi restando i termini previsti dall’art. 13 del D.Lgs.
472/97 -> “è necessario che siano corrisposti interessi e
sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta
versato tardivamente”.
RAVVEDIMENTO
ERRATO
Circ. 27 del 2013 -> il ravvedimento operoso si deve ritenere
comunque valido, essendo sufficiente l’indicazione del relativo
codice di versamento.
Sarà poi l’Amministrazione finanziaria a ricalcolare gli esatti
importi del ravvedimento che si è inteso effettuare.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
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Aspetti generali inerenti alle novità dei modelli dichiarativi
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per esigenze di semplificazione risulta consentito effettuare il pagamento anche
mediante carte di credito o carte di debito.
In questo caso, la data di pagamento viene individuata nel giorno di utilizzo della
carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta
telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto
corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari,
contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la
documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute
di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni
con l’usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi
acquisiti.
CIRCOLARE 7 DEL 2016: ok bonifici ordinari
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Visto di conformità per imposte dirette e Irap
QUALI IMPOSTE
imposte sui redditi e addizionali
ritenute alla fonte
imposte sostitutive
per
importi
superiori
a € 15.000
Irap
Giancarlo Modolo – Milano
dal 2014
si
compensano
solamente con
visto di
conformità
oppure
con firma
del revisore
56
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Visto di conformità per imposte dirette e Irap
CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI
LIMITE ASSOLUTO COMPENSAZIONE IN F24
valore operativo € 700.000,00
il limite pari a € 1.000.000 per i subappaltatori edili
se il volume d'affari registrato nell'anno precedente è
costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in
subappalto
Giancarlo Modolo – Milano
57
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Visto di conformità per imposte dirette e Irap
CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI
ATTENZIONE
società non operative o in perdita sistematica
presenza di debiti per imposte erariali e accessori
superiori a € 1.500 iscritti a ruolo e scaduti
Giancarlo Modolo – Milano
58
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
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Visto di conformità per imposte dirette e Irap
CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI
Art. 1, c. 574, L. 147/2014
E' stato disposto, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,
l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, da parte di un soggetto abilitato,
per compensare, mediante modello F24, crediti di importo superiore a 15.000,00 € annui,
derivanti da:
• imposte sui redditi e relative addizionali;
• IRAP;
• ritenute alla fonte;
• imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
In alternativa, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti di cui all'art.
2409-bis c.c., hanno la possibilità di avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni
annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale,
revisore contabile o società di revisione iscritti nell'apposito Registro).
Giancarlo Modolo – Milano
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problematiche e novità
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Visto di conformità per imposte dirette e Irap
Art. 1, c. 574, L. 147/2014
CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI
Anno di riferimento
Compensazione
Periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2015
Entro il termine di presentazione
dell'adempimento dichiarativo
Apposizione visto di conformità in sede di adempimento dichiarativo
……………………………………………..
I crediti che risultano dal Modello UNICO 2016 possono essere utilizzati per compensare
debiti dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta per cui deve essere
presentata la dichiarazione da cui risultano i suddetti crediti.
Quindi, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione a partire dal mese di gennaio,
purché il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente
spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
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Visto di conformità per imposte dirette e Irap
VISTO DI CONFORMITÀ
Art. 1, c. 574, L. 147/2014
La casella “Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a
Redditi/IVA” deve essere compilata solo nella dichiarazione unificata indicando uno dei
seguenti codici:
1, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione dei redditi;
2, se il visto si riferisce alla sola dichiarazione IVA;
3, se il visto si riferisce a entrambe le dichiarazioni.
Negli appositi campi vanno riportati -> codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo
allo stesso CAF oppure -> codice fiscale del professionista.
Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria
firma che attesta il rilascio del visto di conformità.
Giancarlo Modolo – Milano
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problematiche e novità
62
Visto di conformità per imposte dirette e Irap
CERTIFICAZIONI CREDITI FISCALI
Art. 1, c. 574, L. 147/2014
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Per la compensazione eccedenze di ritenute IRPEF dei soci o associati con i debiti tributari e
contributivi delle società o associazioni è necessario tenere presente che se l'ammontare
portato in compensazione eccede € 15.000,00 è necessario che la dichiarazione risulti
corredata dal visto di conformità. Si rammenta l'iter operativo:
• la società semplice o l'associazione professionale segnalano le ritenute IRPEF subite alla
fonte da attribuire per trasparenza in capo a ciascun associato (o socio);
• il singolo socio (o associato), in sede di debito IRPEF individua l'entità delle ritenute IRPEF
che può effettivamente utilizzare;
• nell'ipotesi in cui le ritenute imputate dalla società o dall'associazione risultano di entità
superiore alle necessità, ha la possibilità di riattribuirle all'ente di competenza;
• con decorrenza dalla data certa dell'atto di riattribuzione, la società o l'associazione ha la
possibilità di portarle in compensazione in sede di redazione del modello F24;
• nella propria dichiarazione annuale, la società o l'associazione hanno l'onere di
evidenziare la quota delle ritenute subite nella loro disponibilità e l'entità delle medesime
che possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Visto di conformità per imposte dirette e Irap
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Visto di conformità per imposte dirette e Irap
COMPENSAZIONE CREDITI IMPOSTE DIRETTE
Credito IRPEF 2015-annuale
€ 30.000,00
per singola imposta
contraddistinta dal
relativo codice tributo
(es.: 4001)
Utilizzo dal periodo d'imposta successivo
€ 5.000,00 in data 16.1.2016
NO -> dichiarazione – NO -> Visto conformità
€ 9.000,00 in data 16.3.2016
NO -> dichiarazione – NO -> Visto conformità
€ 16.000,00 in data 16.4.2016
NO -> dichiarazione – SI -> Visto conformità
Giancarlo Modolo – Milano
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
65
Visto di conformità per imposte dirette e Irap
COMPENSAZIONE SENZA VISTO
CIRCOLARE N. 28/E/2014
E CIRCOLARE N. 1/E/2010
si rammenta infine che, come chiarito nella circolare n. 1/e del 2010, l’utilizzo in
compensazione di crediti in misura superiore ad € 15.000
senza che sia stato apposto sulla dichiarazione
il prescritto visto di conformità
comporta, nei confronti del contribuente, l’applicazione della sanzione prevista nel
caso di omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in
compensazione), di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
66
Visto di conformità per imposte dirette e Irap
CONTROLLI
Verificare
1 esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori e regolarità dei medesimi
2 riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni
3
del quadro RF ed alla relativa documentazione (contabilità ordinaria)
corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello unico alla relativa
4
documentazione (contabilità semplificata)
corrispondenza dei valori indicati nel quadro re del modello unico alla relativa
5
documentazione
6 controllo documentale degli oneri deducibili e degli oneri detraibili
7 controllo documentale dei crediti d’imposta
8 riscontro dell’eccedenza d’imposta emergente dall’unico dell’anno precedente
9 controllo delle compensazioni effettuate nell’anno
10 controllo delle ritenute d’acconto
11 controllo pagamenti effettuati con modello F24 per versamenti in acconto e a saldo
12 controllo delle perdite pregresse
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
67
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
SOGGETTI INTERESSATI
L’Agenzia delle entrate rende disponibile dal 15 aprile
di ogni anno, la dichiarazione precompilata, che poi
deve essere presentata entro il 7 luglio successivo, in
forma diretta tramite il sito dell’Agenzia, o tramite
sia il sostituto d’imposta che presta assistenza
diretta, sia un Caf o un professionista abilitato, con o
senza utilizzo del precompilato.
Il 730 precompilato viene proposto a chi:
 per il 2014 hanno presentato il mod. 730 (o il
mod. Unico con caratteristiche da 730);
 il sostituto d’imposta ha trasmesso la loro
Certificazione Unica 2016 relativa ai redditi 2015
(ex CUD);
 non sono stati titolari di partita Iva nel 2015;
 non ha presentato per il 2014 dichiarazioni
correttive nei termini o integrative.
Giancarlo Modolo – Milano
viene predisposto anche per i
destinatari della CU 2016, che
per l’anno 2014 hanno
presentato il mod. Unico-PF
2015 pur avendo i requisiti
per presentare il mod. 730,
oppure hanno presentato,
oltre al mod. 730, anche i
quadri AC, RM, RT e RW.
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
68
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
OPERATIVITÀ DELL’ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 730/2016










ENTI, IMPRESE, ECC.+ STS
Interessi passivi e oneri mutui
Premi assicurazioni vita-infortuni
Contributi previdenziali
Previdenza complementare
Spese funebri, spese mediche
Ecc.
BANCA DATI FISCALE
Dichiarazioni redditi-anno 2014
Dati catasto / imposta di registro
Detrazioni pluriennali
Crediti e versamenti




SOSTITUTI D’IMPOSTA
Dettaglio redditi e detrazioni
Familiari a carico
Altri redditi
Tfr e arretrati
Il 15.4.2016 è stato reso disponibile
il mod. 730 precompilato
 a lavoratori dipendenti
 a pensionati
che – entro il 7.7.2016 - può essere
accettato o modificato oppure
sostituito con altro 730 o con mod.
Unico 2016
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
69
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
MOD. 730 PRECOMPILATO – VISTO DI CONFORMITÀ
L’apposizione del visto di conformità comporta la verifica di corrispondenza formale:
 delle ritenute,
 dei versamenti,
 delle spese per oneri per i quali è richiesta la deduzione o la detrazione,
 dei crediti d’imposta,
 delle eccedenze d’imposta.
Ciò significa, per il contribuente, che l’apposizione del visto di conformità sulla
propria dichiarazione genera, a parere dell’Agenzia delle entrate, un affidamento
circa la definitività del rapporto tributario.
In tal senso, la definitività per il contribuente viene “barattata” con la
responsabilità del soggetto vistante, tenuto a rispondere al pagamento di un
«somma» corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della
sanzione reclamati dall’Agenzia.
La responsabilità viene esclusa solamente nel caso in cui l’infedeltà del visto sia
stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del
contribuente.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
70
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
MOD. 730 PRECOMPILATO – VISTO DI CONFORMITÀ
A chiarimento, si precisa che i Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i
dati indicati nel mod. 730 siano conformi (e, quindi, devono essere corretti e coerenti):
ai documenti esibiti dal contribuente (inerenti a oneri deducibili e detrazioni d’imposta
spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi)
al fine di rilasciare, per ogni dichiarazione, un visto di conformità (certificazione di
correttezza dei dati).
Visto di
conformità
Controlli art. 36-ter del D.P.R.
600/1973
possono determinare a carico del Caf
o del professionista abilitato
l’onere di dover corrispondere una
somma pari a
IMPOSTA+INTERESSI+SANZIONI
Nessuna responsabilità in capo al soggetto che appone il visto (quindi, obbligato solo
contribuente) per i dati che non sono oggetto di controlli formali, quali, ad esempio:
l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
71
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
SANZIONE SPECIFICA
Art. 6, comma 1, del D.Lgs. 175/2014:
«Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa (entro il 10
novembre), i soggetti sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso
ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo:
 dell’imposta;
 della sanzione;
 degli interessi;
che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter D.P.R.
600/73, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta
dolosa o gravemente colposa del contribuente».
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
72
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 1 di 3
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni)
Consapevole
delle
conseguenze
civili e penali
derivanti da
una falsa
dichiarazione,
sotto la mia
responsabilità
DICHIARO
FAMILIARI A CARICO -> che i familiari indicati a mio carico nel
modello 730, hanno posseduto, lo scorso anno, un reddito
complessivo inferiore a € 2.840,51.
DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO AL 100%-> di essere il genitore
con il reddito complessivo più elevato e che l’altro genitore
indicherà “0” (“zero”) come percentuale di detrazione.
SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (E2) -> che le
spese sanitarie indicate al rigo E2 sono relative a patologie esenti
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenuta per conto di
familiari non fiscalmente a carico che non trova capienza
nell’imposta da questi dovuta.
DISABILI (E3-E4-E5-E25) -> di essere, sulla base del
riconoscimento da parte della Commissione medica pubblica, un
soggetto portatore di handicap, ex art.3 della L. 5/2/1992 n.104.
segue
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
73
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 1 di 3
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni)
Consapevole
delle
conseguenze
civili e penali
derivanti da
una falsa
dichiarazione,
sotto la mia
responsabilità
DICHIARO
DISABILI (E4) -> di essere, sulla base del riconoscimento da parte
di una Commissione medica pubblica, un soggetto con ridotte o
impedite capacità motorie e che (nei casi necessari) sulla carta di
circolazione del veicolo sono indicati gli adattamenti sottoposti a
collaudo dagli uffici competenti.
SPESE FUNEBRI (E8 – cod. 14) -> che le spese funebri sono state
sostenute dal sottoscritto per il decesso anche del non familiare
________
TRASFERIMENTO RESIDENZA PER LAVORO (E72) -> di essere
lavoratore dipendente e di avere trasferito la residenza nel
comune di lavoro nei tre anni antecedenti la richiesta della
detrazione.
IMMOBILI LOCATI DA GIOVANI TRA 20 E 30 ANNI D’ETÀ (E71 cod. 3) -> che l’unità immobiliare locata non è destinata ad
abitazione principale dei genitori o di affidatari.
segue
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
74
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
AUTOCERTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE – 1 di 3
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni)
Consapevole
delle
conseguenze
civili e penali
derivanti da
una falsa
dichiarazione,
sotto la mia
responsabilità
DICHIARO
RISTRUTTURAZIONI e SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
(E41 – E44 e E61 – E63) -> che gli immobili per cui richiedo le
detrazioni del 36%, 41%, 50% o 65% per le spese di
ristrutturazione edilizia e/o del 55% o 65% per le spese di
riqualificazione energetica sono tuttora di mia proprietà, oppure
in caso di vendita, di aver formalizzato nell’atto il NON
trasferimento della detrazione all’acquirente.
SPESE PER ARREDO (E57) -> che i beni portati in detrazione sono
destinati ad essere utilizzati nell’immobile che è stato oggetto di
interventi di manutenzione straordinaria (art.16-bis del Tuir) per i
quali si è richiesta la detrazione Irpef del 50%
Dichiaro, inoltre, che i documenti (come da 730-2) esibiti o
consegnati, in copia, per la verifica della conformità dei dati
esposti nella dichiarazione sono conformi agli originali in mio
possesso.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
75
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
SPESE PER LE QUALI COMPETE LA DETRAZIONE DEL 19%
Spese sanitarie rimborsate -> non rilevare le spese sanitarie sostenute nel 2015 che nello
stesso anno sono state:
 risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona
arrecati da terzi;
 rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o
ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente
assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino
all’importo complessivo di € 3.615,20, non hanno contribuito a formare il reddito
imponibile di lavoro dipendente. Possono, invece, essere indicate le spese sanitarie
rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati (per i quali non spetta la
detrazione d’imposta del 19%);
 rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente
pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del
dipendente.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
SPESE SANITARIE
Risoluzione Agenzia entrate n. 10/e del 17/02/2010
precisazioni su scontrini con diciture varie
• “OMEOPATICO”;
• “TICKET”;
• “SOP” e “OTC”;
• Abbreviazioni “MED.” o “F.CO”
Scontrini tutti detraibili in quanto
soddisfano ugualmente l’esigenza di
individuare natura e qualità
Per gli scontrini relativi ai ticket nessun obbligo di conservare prescrizione medica
Giancarlo Modolo – Milano
76
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
SPESE MEDICHE: DISPOSITIVI MEDICI
Circ.
19/12
Il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere su
di sé l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla
detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo
scontrino fiscale/fattura con la dicitura “prodotto con
marcatura CE”, con l'indicazione del numero della direttiva
comunitaria di riferimento per i dispositivi medici diversi da
quelli di uso comune elencati in allegato alla citata circolare
n. 20/E del 2011.
Il contribuente, in possesso del documento di spesa con le
suddette indicazioni, non deve conservare anche la
documentazione comprovante la conformità alle direttive
europee del dispositivo medico acquistato.
Giancarlo Modolo – Milano
77
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
78
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
SPESE DI ISTRUZIONE: NUOVA RIPARTIZIONE
•
CODICE ‘12’ -> spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del
primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema
nazionale di istruzione (art. 1 della L. 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non
superiore a € 400 per alunno o studente. Questa detrazione non è cumulabile con quella
prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta
formativa che sono indicate con il codice 31.
•
CODICE ‘13’ -> spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di
specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani
o stranieri -> possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le
università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite
annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi
dovuti alle università statali.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
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Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
SPESE FUNEBRI – NUOVA PREVISIONE
CODICE ‘14’ -> spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente
dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse.
L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a € 1.550,00.
Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.
Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E12 riportando in ognuno di
essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
RECUPERO EDILIZIO: SOGGETTI AVENTI DIRITTO -> FAMILIARI CONVIVENTI
Non è necessario che l’immobile oggetto dei lavori sia quello in cui i congiunti
dimorano, essendo sufficiente che si tratti di un’abitazione in cui si esplica la
convivenza.
cfr.: circolare 24/E/2004
Anche seconda o terza casa
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
80
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
SPESE SOSTENUTE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI
TRASFERIMENTO DETRAZIONE
In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della
detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo
delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.
Nella situazione di morte del titolare il diritto alla detrazione, la stessa si
trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e
diretta del bene.
La cessazione dello stato di locazione o comodato, nell’ipotesi in cui le spese sono
state sostenute dall’inquilino o dal comodatario, non fa venir meno il diritto alla
detrazione in capo all’inquilino o al comodatario.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
81
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
Detrazione 50%
Adempimenti collegati al pagamento
A pena di decadenza dall’agevolazione unica modalità di pagamento delle spese è
mediante BONIFICO BANCARIO O POSTALE tranne per le spese per cui non è
possibile pagare con bonifico (es. oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali onorari sugli dei
professionisti, imposte di bollo).
Dati che devono comparire sul bonifico:
 causale del versamento (es.: estremi della legge/numero e data fatture);
 Codice fiscale del soggetto che paga;
 Codice fiscale/partita Iva del beneficiario del pagamento.
Se i lavori riguardano parti comuni dell’edificio sul bonifico deve comparire il
codice fiscale del condominio, dell’amministratore o del condomino che ha
effettuato il pagamento.
Circ. 17 del 2015 -> nessun problema con ordinante diverso dal
beneficiario della detrazione
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
CHIARIMENTI SUGLI ONERI – Circolare 11/E/2014
errata indicazione della causale dei bonifici di recupero edilizio
nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi
della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore
materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, si
ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri
presupposti previsti dalla norma agevolativa.
Giancarlo Modolo – Milano
82
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
83
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
Decorrenza termine di trasmissione
comunicazione ENEA
Detrazione 55%
Chiarimenti forniti nella circolare nr. 21/2010, punto 3
Anno spesa
Numero rate:
2007
3
2008
Da 3 a 10
2009
5
2010
5
Dal 2011
10
90
giorni
Nell’ipotesi in cui, in considerazione del tipo di
intervento, non sia richiesto il “collaudo”, il
contribuente può provare la data di fine lavori
anche con altra documentazione emessa dal
soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che
compila la scheda informativa).
A tal fine non può ritenersi valida una dichiarazione
del contribuente resa in sede di autocertificazione.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
84
Precisazioni in relazione alla dichiarazione precompilata
BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per esigenze di semplificazione risulta consentito effettuare il pagamento anche
mediante carte di credito o carte di debito.
In questo caso, la data di pagamento viene individuata nel giorno di utilizzo della
carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta
telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto
corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari,
contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere “documentate”, conservando la
documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute
di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni
con l’usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi
acquisiti.
CIRCOLARE 7 DEL 2016: ok bonifici ordinari
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Lavoro autonomo
professionale e occasionale
(e analisi dati quadro E)
Giancarlo Modolo – Milano
85
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
86
Lavoro autonomo professionale e occasionale
REGOLA GENERALE OPERATIVA
Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e
professioni, intendendosi per tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non
esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle d’impresa.
Risulta costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o
in natura percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel
periodo stesso, fatte salve alcune deroghe (“principio di cassa”), in
quanto concorrono a formare il reddito
le minusvalenze e/o le plusvalenze dei beni strumentali, escluse quelle
relative agli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione
i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi
immateriali riferibili all’attività artistica e/o professionale
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Lavoro autonomo professionale e occasionale
INDIVIDUAZIONE
Redditi di
lavoro
autonomo
Abituale
Abituale per i
contribuenti
«minori»
Occasionale
Quadro
Quadro
Quadro
RE
LM
RL
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87
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
88
Lavoro autonomo professionale e occasionale
MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Pagamento con bonifico bancario o postale
Circ. 5.8.1994, n. 134 e 30.4.2009, n. 20 -> per creditore la data della comunicazione
dell’avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute – per il debitore la data di
addebito in conto
Soluzione
Cedenti/prestatori
(creditori)
banca
Data della comunicazione
dell’accredito
Committenti/cessionari
(debitori)
banca
Data dell’addebito in conto
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
89
Lavoro autonomo professionale e occasionale
MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Pagamento con assegno bancario o postale o circolare
Circ. 29.5.2009, n. 138 -> l’imputazione temporale della rimessa mediante assegno
bancario o circolare avviene con la consegna del titolo di credito e, per il beneficiario,
non la data di versamento.
Soluzione
Cedenti/prestatori
(creditori)
Data di ricevimento
dell’assegno
Committenti/cessionari
(debitori)
Data dell’assegno
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
90
Lavoro autonomo professionale e occasionale
MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Pagamento con assegno non a buon fine
Circ. 29.5.2009, n. 138 -> l’imputazione temporale della rimessa mediante assegno
bancario o circolare avviene con la consegna del titolo di credito e, per il beneficiario,
non la data di versamento.
Attenzione
Assegno scoperto
(con protesto)
Si dovrebbe ritenere che
l’esigibilità non ha avuto
effetto (?), ma invece …
Assegno scoperto,
ripresentato
(senza protesto)
Si dovrebbe ritenere che
l’esigibilità è cambiata (?),
ma invece …
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
91
Lavoro autonomo professionale e occasionale
MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Pagamento con carta di credito
Ris. 23.4.2007, n. 77 -> il pagamento mediante carta di credito si realizza al momento
di utilizzo/accettazione della carta medesima, anche se il patrimonio del titolare della
carta diminuisce in sede di addebito mensile (anche con pagamento rateale).
Cedenti/prestatori
(creditori)
Soluzione
Data di utilizzo della carta
di credito
Committenti/cessionari
(debitori)
Data di utilizzo della carta
di credito
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
92
Lavoro autonomo professionale e occasionale
MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Pagamento con carta di debito (Bancomat)
il pagamento mediante carta di debito (Bancomat) si realizza al momento di
utilizzo/accettazione della carta medesima e, quindi, non la data di addebito sul conto
corrente di riferimento.
Soluzione
Cedenti/prestatori
(creditori)
Data di utilizzo della carta
di debito (bancomat)
Committenti/cessionari
(debitori)
Data di utilizzo della carta
di debito (bancomat)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
93
Lavoro autonomo professionale e occasionale
MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Pagamento con Ri.Ba. – Ricevuta bancaria
La Ri.Ba. è un documento probatorio di credito che consente al creditore di ottenere il
pagamento del suo credito o una concessione di credito conseguente ad una
valutazione della banca.
Soluzione
Cedenti/prestatori
(creditori)
Data di comunicazione
dell’avvenuto accredito
(non anticipazione)
Committenti/cessionari
(debitori)
Data di pagamento della
Ri.Ba.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
94
Lavoro autonomo professionale e occasionale
MOMENTO IN CUI SI REALIZZA IL PRINCIPIO DI CASSA
Pagamento con cambiali
Nota ministeriale 14.3.1981, n. 330541 -> il momento del rilascio del titolo di credito
– Corte di Cassazione sent. 13.5.2003, n. 7348 -> data di pagamento e non dalla data
della semplice promessa di pagamento.
Soluzione
Cedenti/prestatori
(creditori)
Data dell’avvenuto
pagamento (non
anticipazione)
Committenti/cessionari
(debitori)
Data di emissione del titolo
(?)
Giancarlo Modolo – Milano
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problematiche e novità
95
Lavoro autonomo professionale e occasionale
DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA
Il costo del bene strumentale avente utilità pluriennale deve essere per
quote ad ogni anno solare in cui viene utilizzato, indipendentemente dal
momento di pagamento (criterio di competenza)
Canoni di locazione finanziaria (leasing) di beni strumentali -> vale il
principio di competenza (c.s.)
Accantonamento Tfr e simili indennità -> è deducibile la quota maturata
nel corso dell’anno solare anche se non viene effettivamente corrisposta
(principio di competenza).
Leasing immobiliare -> dal 1° gennaio 2014 i canoni sono deducibili
considerando una durata minima di 12 anni.
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problematiche e novità
96
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
codice ATECO 2007 inerente all’attività prevalente -> nei campi 2 e 4 si devono
indicare i codici per cause di esclusione studi di settore e parametri
 in col. 1 -> i compensi convenzionali percepiti dai volontari e cooperanti delle
Organizzazioni non governative (ONG), di cui al c. 8-bis dell’art. 54 del Tuir
fissati con decreto (per tali compensi non è riconosciuta la deducibilità delle
spese e, di conseguenza, l’importo deve essere riportato nel rigo RE23);
 in col. 2 -> i compensi in denaro ed in natura, anche nella forma di
partecipazione agli utili, al netto dell’Iva, derivanti dall’attività professionale
e/o artistica anche se svolte all’estero (compreso ammontare maggiorazione
4% addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi del c. 212, art. 1, L.
662/1996, in quanto parte integrante dei compensi).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
97
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE3 rilevare:
 ammontare lordo complessivo degli altri proventi, e specificamente:
 interessi moratori ed interessi per dilazione di pagamento percepiti nell’anno;
 proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio di arti e
professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il
risarcimento dei danni consistenti nella perdita di detti redditi, con esclusione
dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte;
nonché:
 i corrispettivi percepiti a seguito di cessione:
 della clientela;
 di elementi immateriali comunque riferibile all’attività artistica o
professionale;
tenendo presente che sussiste la facoltà di assoggettare detti importi a tassazione
separata, di cui all’art. 17 del Tuir.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
98
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
 In rigo RE4 -> le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso, risarcimento anche assicurativo per perdita o danneggiamento
dei beni e destinazione al consumo personale o familiare o a finalità
estranee all’attività esercitata dei beni strumentali (compresi gli immobili
acquistati nel corso del 2007 e del 2008 dell’esercente arte e
professione).
 in rigo RE18 -> in modo asimmetrico rispetto alla tassazione delle
plusvalenze, rimangono indeducibili le minusvalenze determinate in
seguito alla destinazione dei beni al consumo personale, familiare o a
finalità estranee all’attività esercitata, stante il mancato richiamo al c. 1bis 1, lett. c), dell’art. 54 del Tuir.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
99
Lavoro autonomo professionale e occasionale
PLUSVALENZE E MINUSVALENZE
Rilevanza proporzionale
Nell'ipotesi di beni il cui costo non sia integralmente
deducibile, le plusvalenze (e le minusvalenze)
patrimoniali rilevano nella stessa proporzione
esistente tra l'ammontare dell'ammortamento
fiscalmente dedotto e quello complessivamente
effettuato.
Agenzia delle Entrate, circolare del 4 agosto 2006, n. 28/E
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
100
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
Attenzione
L’adeguamento agli studi di settore ai fini Iva deve essere indicato nella sezione
specifica del quadro “RS” denominata
“Adeguamento agli studi di settore ai fini Iva”
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
101
Lavoro autonomo professionale e occasionale
DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA
DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA
Canoni di locazione
Sono deducibili nel periodo d'imposta in
finanziaria di beni
cui maturano.
strumentali
Quote di ammortamento di
beni strumentali di valore
superiore ad € 516,46
Sono deducibili nella misura determinata
sulla base dei coefficienti ministeriali, a
prescindere dalla circostanza che il costo
di acquisto dei beni sia o meno già stato
sostenuto (totalmente o parzialmente).
Quote di TFR e quote di
indennità di fine rapporto
relative a collaborazioni
coordinate e continuative
Sono deducibili in relazione all'importo
maturato nel periodo d'imposta.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
102
Lavoro autonomo professionale e occasionale
DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA
DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA
Canoni di locazione
Sono deducibili nel periodo d'imposta in
finanziaria di beni
cui maturano.
strumentali
Quote di ammortamento di
beni strumentali di valore
superiore ad € 516,46
Sono deducibili nella misura determinata
sulla base dei coefficienti ministeriali, a
prescindere dalla circostanza che il costo
di acquisto dei beni sia o meno già stato
sostenuto (totalmente o parzialmente).
Quote di TFR e quote di
indennità di fine rapporto
relative a collaborazioni
coordinate e continuative
Sono deducibili in relazione all'importo
maturato nel periodo d'imposta.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
103
Lavoro autonomo professionale e occasionale
DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA
DEROGHE AL PRINCIPIO DI CASSA
Sono deducibili, nel periodo
Spese relative
d'imposta di sostenimento, nel
all'ammodernamento, alla
limite
del
5%
del
costo
ristrutturazione e alla
complessivo di tutti i beni materiali
manutenzione di immobili utilizzati ammortizzabili,
quale
risulta
nell'esercizio di arti e professioni,
all'inizio del periodo d'imposta dal
che per le loro caratteristiche non
registro dei beni ammortizzabili;
sono imputabili ad incremento del l'eccedenza è deducibile in quote
costo dei beni ai quali si riferiscono costanti
nei
cinque
periodi
d'imposta successivi.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
104
problematiche e novità
Lavoro autonomo professionale e occasionale
AMMORTAMENTO BENI
TIPOLOGIA DI AMMORTAMENTO
SÌ/NO
Ammortamento in misura inferiore a quella risultante dai
coefficienti
Sì
Ammortamento anticipato
No
Ammortamento accelerato
No
LIMITI PER I VEICOLI
€ 18.075,99
per le autovetture e autocaravan
€ 4.131,66
per i motocicli
€ 2.065,83
per i ciclomotori
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
105
Lavoro autonomo professionale e occasionale
SCORPORO VALORE AREE
Valore di iscrizione in
bilancio dell'area
Fabbricato industriale
Non applicabile
Non configurabile
Acquisto dell'area e
successiva
costruzione
Applicabile
particolarità del lavoro autonomo
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Lavoro autonomo professionale e occasionale
AMMORTAMENTO BENE IMMOBILE
Descrizione
Deduzione
Criterio
Acquistato o costruito
fino al 14/6/1990
Quota di ammortamento
Competenza
Acquistato o costruito dal
15/6/1990 al 31/12/2006
Nessuna deduzione
------
Acquistato o costruito dal
1/1/2007 al 31/12/2009
Quota di ammortamento
Competenza
Acquistato o costruito dal
1/1/2010
Nessuna deduzione
------
* Regola particolare per l'immobile
acquistato o costruito ante 1/1/1985
Giancarlo Modolo – Milano
106
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
107
Lavoro autonomo professionale e occasionale
LEASING BENI MOBILI STRUMENTALI
contratti stipulati fino al 28 aprile 2012
La deducibilità dei canoni dei contratti di
leasing stipulati fino al 28 aprile 2012 è
condizionata al rispetto del requisito
della durata minima del contratto che
non deve essere inferiore alla metà del
periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito
con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze.
contratti stipulati dal 29 aprile 2012
Per i contratti stipulati dal 29 aprile
2012, invece, la deduzione è ammessa
per un periodo non inferiore alla metà
del
periodo
di
ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito
nel predetto decreto ministeriale.
LEASING IMMOBILIARE
LEGGE DI STABILITÀ 2014
Ai sensi dell'art. 1, comma 162, lett. a), della legge di stabilità 2014, i canoni di
leasing immobiliare sono deducibili per i contratti stipulati dall’1.1.2014 per un
periodo non inferiore a 12 anni.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
108
Lavoro autonomo professionale e occasionale
LEASING VEICOLI NON CONCESSI IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI
contratti stipulati
dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012
La deducibilità dei canoni dei contratti di
leasing stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28
aprile 2012 è condizionata al rispetto del
requisito della durata minima del contratto
che non deve essere inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze
contratti stipulati
dal 29 aprile 2012
Per i contratti di leasing stipulati dal 29
aprile 2012, invece, la deduzione è
ammessa per un periodo non inferiore al
periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
109
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
Super-ammortamento)
In rigo RE7 devono essere annotati:
 spese sostenute nell’anno per l’acquisizione di beni mobili strumentali di costo
unitario non superiore a € 516,46 (50% se utilizzati promiscuamente);
 l’ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell’anno relative ai
beni mobili strumentali (50% se utilizzati promiscuamente);
 le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per servizi di
comunicazione (cellulari) nella misura dell’80%;
 le quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli, limitatamente ad un solo mezzo, nella misura del 20% senza tener
conto della parte di costo eccedente € 18.075,99 per i primi due beni, €
4.131,66 per i motocicli ed € 2.065,83 per i ciclomotori;
 l’importo delle quote di ammortamento dei veicoli concessi in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta nella misura del 70%.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
110
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
Super-ammortamento)
In rigo RE8 devono essere annotati:
 i canoni di locazione maturati nel periodo d’imposta per i beni mobili
strumentali a condizione che la durata del contratto non risulti inferiore alla
metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente fissato
dallo specifico decreto (50% se i beni sono utilizzati promiscuamente);
 i canoni di locazione finanziaria di autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, nella misura del 20% tenendo
conto dei tetti evidenziati in precedenza;
 i canoni di locazione finanziaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, nella misura del 70%;
 I canoni di locazione finanziaria relativi alle apparecchiature terminali di
comunicazione, nella misura dell’80% .
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
111
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE9 devono essere annotati:
 i canoni di locazione o noleggio relativi alle apparecchiature di comunicazione
nella misura dell’80%;
 i canoni di locazione o noleggio per i beni strumentali (50% se i beni sono
utilizzati promiscuamente);
 i canoni di locazione o noleggio nella misura del 20% per le autovetture, gli
autocaravan, i motocicli ed i ciclomotori, limitatamente ad un solo veicolo,
senza tenere conto, rispettivamente, per i primi due dell’ammontare dei
canoni che superano € 3.615,20, per i motocicli quelli che superano € 774,69 e
per i ciclomotori quelli che superano € 413,17;
 i canoni di locazione o noleggio dei veicoli concessi in uso promiscuo per la
maggior parte del periodo d’imposta ai dipendenti nella misura del 70%.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
112
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
segue
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
Giancarlo Modolo – Milano
113
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
114
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE11 devono risultare annotato l’ammontare complessivo corrisposto a
titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali dei
dipendenti, le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di
previdenza (Tfr) maturate nel periodo d’imposta ancorché non liquidate ed i
premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono dette quote, in
tutto o in parte, tenendo presente che le spese di vitto ed alloggio sostenute dai
dipendenti e/o dai collaboratori sono ammesse entro determinati tetti giornalieri
(€ 180,76 se sostenute in Italia, € 258,23 se sostenute all’estero (non sono
deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età
o inabili al lavoro, né agli ascendenti per le prestazioni di lavoro subordinato).
In rigo RE12 deve essere indicato l’entità complessiva dei compensi corrisposti a
terzi per prestazioni professionali o di servizi afferenti l’attività professionale.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
115
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE13 devono essere rilevati:
 gli interessi sostenuti nel periodo d’imposta per finanziamenti inerenti
all’attività artistica e professionale (compresi quelli destinati all’acquisto degli
immobili strumentali);
 gli interessi per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l’esercizio di arti
e professioni.
Attenzione ->
sono esclusi dalla deducibilità gli interessi dovuti sui
versamenti Iva trimestrali.
In rigo RE14 deve essere indicato l’entità complessiva dei costi inerenti ai
consumi sostenuti nell’ambito dell’esercizio delle attività di lavoro
autonomo (spese telefoniche, energetiche, ecc.).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
116
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE15 devono trovare coerente e corretta collocazione le spese per
alberghi e ristoranti sostenute dal professionista, con separata indicazione di
quelle integralmente sostenute dal committente e quelle soggette al tetto del 2%
(c. 5, art. 54, Tuir).
Al riguardo, si precisa che per quanto concerne i lavoratori autonomi:
 la deducibilità, dall’1.1.2009, è parziale nella misura del 75%;
 occorre rispettare contestualmente il limite del 2% o dell’1% (se spese di
rappresentanza) dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, sia la
deducibilità nella misura del 50% per quelle spese di questo genere sostenute
per la partecipazione a convegni, congressi e simili (per cui 50% del 75%);
N.B.: è venuta meno la regola che le spese sostenute dal committente per conto
del professionista sono integralmente deducibili (se sostenute dal committente
per conto del professionista e da quest’ultimo addebitate nella fattura emessa nei
confronti del committente).
Agenzia delle entrate, circolari nn. 6/E del 3.3.2009 e 53/E del 5.9.2008.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
117
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE16 deve essere rilevato l’ammontare delle spese di rappresentanza
“effettivamente” sostenute (colonna 1) e “idoneamente” documentate con il
riporto in colonna 2 di un importo non superiore all’1% dell’ammontare dei
compensi percepiti (differenza tra importi indicati in RE6 e RE4), tenendo
presente, in merito, che il comma 5, dell’art. 54 del Tuir, dispone la deducibilità di
dette spese, comprese quelle inerenti all’acquisto di beni di antiquariato, d’arte o
da collezione anche se strumentali e di quelle sostenute per i beni destinati ad
essere ceduti gratuitamente.
In rigo RE17 deve essere rilevato l’ammontare pari al 50% delle spese sostenute
per la partecipazioni a convegni, congressi e simili o per aggiornamento
professionale comprensive di spese per viaggio e soggiorno relativamente a detta
partecipazione (suddivisi nei due campi) e in col. 3 il 50% dei predetti importi.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
118
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
In rigo RE19 devono essere indicati:
 l’80% delle spese di manutenzione relative alle apparecchiature terminali
(D.lgs. 259/2003);
 il 20% delle spese sostenute (per un solo veicolo) relativamente a carburanti,
lubrificanti e altro per la trazione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli ed il 70% di dette spese per i veicoli concessi in uso “promiscuo” ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;
 il 20% delle altre spese sostenute (per un solo veicolo) per il veicolo ed il 70%
delle altre spese per i veicoli concessi in uso “promiscuo” ai dipendenti per la
maggior parte del periodo d’imposta;
 il 50% delle spese di impiego dei beni mobili utilizzati promiscuamente
nell’esercizio di lavoro autonomo
 l’ammontare delle altre spese inerenti l’attività professionale o artistica
effettivamente sostenute e “debitamente” documentate;
e, in dettaglio, i di cui delle detrazioni consentite da indicare tra le «altre spese».
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
119
Lavoro autonomo professionale e occasionale
ESEMPIO
DEDUCIBILITÀ PARZIALE IMU PAGATA PER LO STUDIO
Caso ->
Un professionista ha corrisposto a titolo di IMU nel 2015 per il proprio studio di
proprietà (bene immobile strumentale) utilizzato esclusivamente per l'esercizio
dell'attività professionale un importo pari a € 5.000.
Analisi ->
per gli esercenti attività professionale e artistica è stato inserito nel modello
Unico-PF, il rigo RE19-Altre spese documentate, il campo 3, denominato “IMU
Fabbricati” destinato ad accogliere l'annotazione della quota dell'IMU deducibile
per il 2015. Pertanto, nel quadro RE del modello UNICO 2016-PF [rigo RE19] deve
essere annotato l'importo di € 1.000 (20% di € 5.000).
20% di € 5.000 = € 1.000
1.000
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
120
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
Per quanto attiene alle ritenute d’acconto, l’Agenzia delle entrate con la ris.
19.3.2009, n. 68/E, ha affermato che ai fini della prova dell’avvenuta effettuazione
della ritenuta, può essere esibito all’Ufficio sia la certificazione rilasciata dal
sostituto d’imposta, sia, in alternativa:
 la copia della parcella dalla quale si evince la presenza della ritenuta;
 la copia della documentazione bancaria dalla quale si rileva l’avvenuto
pagamento della somma al netto della ritenuta di acconto;
 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale il contribuente
dichiara che il pagamento riguarda una fattura regolarmente contabilizzata.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
121
Lavoro autonomo professionale e occasionale
CONTENUTO DEL QUADRO RE
Nel rigo RE24 deve essere annotata l’eventuale
eccedenza di perdite degli esercizi precedenti,
non utilizzata per compensare altri redditi di
lavoro autonomo dell’anno fino a concorrenza
dell’ammontare indicato al rigo RE23 (reddito e/o
perdita dell’attività professionale).
Dal 4.7.2006, si devono ritenere soggetti a tassazione la plusvalenza derivante
dalla cessione sia della clientela, sia di altri elementi immateriali riferibili
all’attività professionale esercitata, tenendo presente che la tassazione separata
può essere attuata quando il corrispettivo risulta interamente incassato nell’anno
di riferimento dell’adempimento dichiarativo.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Regimi fiscali sostitutivi:
Opzione e operatività
Giancarlo Modolo – Milano
122
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
123
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
NUOVO REGIME FORFETARIO
Persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni
determinazione forfetaria del reddito – imposta sostitutiva al 15% ( 5% x primi 5 anni)
(Irpef, addizionali e Irap)
contributi previdenziali deducibili
adozione: dal 01.01.2015
reddito imponibile = ricavi o compensi * % redditività (= forfetizzazione dei
costi che varia a seconda attività esercitata)
Semplificazione adempimenti: esonero obblighi iva e tenuta scritture contabili -> solo
conservazione (dichiarazione, spesometro, comunicazioni black list) + no ritenuta e no
sostituto d’imposta + no Irap + no studi di settore o parametri
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
124
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
NUOVO REGIME FORFETARIO - art. 1, co. 54-89 – L. 190/2014
Regime ordinario se + conveniente
nuovo regime
regime minimi (regime di vantaggio per
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)
– art. 27 co.1 e 2, dl 98/200, L. 111/2011
possono continuare ad avvalersene
fino a scadenza naturale (fino al
compimento del quinquennio o max
35° anno età)
nuove iniziative produttive
(art. 13 l. 388/2000)
abrogato dal 2015; nuovo regime
start-up fino a conclusione del triennio
regime contabile agevolato - art. 27 comma 3, dl
98/200
dal 1.1.2015 i contribuenti devono
entrare nel regime perché naturale
se rispettate condizioni
sopravvivenza per il 2015 regime fiscale di vantaggio (art. 10, co.12-undecies, d.l.192/2014
convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2015) -> prorogato regime fiscale vantaggio per i soggetti
che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso
dell'anno 2015.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
125
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
CONDIZIONI DI ACCESSO (UNICO 2017 – ANNO 2016)
(comma 54 l.190/2014 modificate dall'art.1 commi 111 e segg., l. stabilità 2016)
da verificare al 31.12. anno precedente rispetto a quello di accesso
es.: accesso 2016 -> 31.12.2015
1.
ricavi o compensi ragguagliati ad anno < o = soglia (variabile in base all'attività esercitatacodici Ateco € 15.0000 – € 40.000)
2. spese sostenute per prestazioni di lavoro < € 5.000 lordi all'anno (lav. dip., co.co.pro., lav.
accessorio,ass.in part. con apporto di lav, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex art.60
Tuir)
3. stock di beni mobili strumentali (lordo ammortamenti) < o = € 20.000 (immobili non
rilevanti, beni uso promiscuo rilevano al 50%)
4. redditi di lavoro dipendente o assimilati < € 30.000
Giancarlo Modolo – Milano
N.B.: non va verificata se:
lavoro è cessato
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
126
VECCHIE CONDIZIONI DI ACCESSO (UNICO 2016 – anno 2015)
(comma 54 L.190/2014 modificate dall'art.1 commi 111 e segg., L. stabilità 2016)
1.
ricavi o compensi ragguagliati ad anno < o = soglia (variabile in base all'attività esercitatacodici Ateco vecchie soglie)
2.
spese sostenute per prestazioni di lavoro < € 5.000 lordi all'anno (lav. dip., co.co.pro., lav.
accessorio,ass.in part. con apporto di lav, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex
art.60 Tuir)
3.
stock di beni mobili strumentali (lordo amm.ti) < o = € 20.000 (immobili non rilevanti, beni
uso promiscuo rilevano al 50%)
N.B.: non va verificata se: lavoro è cessato
4. prevalenza + somma redditi di lav. dip. o assimilati < € 20.000
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
Regime forfetario
problematiche e novità
127
CRITERI DI ACCESSO REGIME FORFAIT
Contribuenti che avviano NUOVA Attività-Comunicano di presumere di possedere i
requisiti
Modello AA9/11 (comunicato stampa Ae 31/12/2014)
Fino all'approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio
attività, per usufruire del nuovo regime semplificato basterà barrare la casella prevista per
l'adesione al precedente “Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e
lavoratori in mobilità, previsto dall'art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011
Modello AA9/12 (dal 4/6/2015)
1 Regime fisc.vantaggio DL 98
2 forfait L. 190/14
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
Regime minimi
problematiche e novità
128
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO (MINIMI) NATI 2015
Contribuenti che avviano NUOVA ATTIVITA’
Comunicano di presumere di possedere i requisiti
Modello AA9/12 (dal 4/6/2015)
1 Regime fisc.vantaggio DL 98
R.M. 67/E DEL 23/7/2015 (soluzione transitoria)
Nuove partite Iva 2015 aperte ante legge conversione D.L. 192/14
possibilità opzione
forfait (“tardiva”)
1
Rettifica fatture (recupero Iva) entro 30 gg da uscita RM (o prima liquidazione successiva
2
Opzione su VO da allegare a
UNICO 2016 (se non già fatta in AA9)
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
129
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
COEFFICIENTI E LIMITI DI RICAVI/COMPENSI PER ATTIVITÀ
PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE
CODICI ATTIVITÀ
ATECO 2007
LIMITE
DEI
COEFFICIENTE
RICAVI/COMPENSI REDDITIVITÀ
(artt. 57+85+54 TUIR)
1
Industrie alimentari e
delle bevande
(10 – 11)
Commercio all'ingrosso e
46.9) – (da 47.1 a
al dettaglio
47.7) – 47.9
3
4
5
Commercio ambulante di
prodotti alimentari e
bevande
40%
(45.000 dal 2016)
45 – (da 46.2 a
2
35.000
40.000
40%
(50.000 dal 2016)
30.000
47.81
40%
(40.000 dal 2016)
Commercio ambulante di
altri prodotti
47.82 – 47.89
Costruzioni e attività
immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)
20.000
54%
(30.000 dal 2016)
15.000
86%
(25.000 dal 2016)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
130
problematiche e novità
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
COEFFICIENTI E LIMITI DI RICAVI/COMPENSI PER ATTIVITÀ
PROGRESSIVO
5
6
7
8
GRUPPO DI
SETTORE
CODICI
ATTIVITÀ
ATECO 2007
COEFFICIENTE
DEI RICAVI/COMPENSI REDDITIVITÀ
Costruzioni e
(41 – 42 – 43) –
attività immobiliari
(68)
Intermediari del
commercio
Attività dei Servizi
di alloggio e di
ristorazione
Attività
Professionali,
Scientifiche,
Tecniche, Sanitarie,
di Istruzione, Servizi
Finanziari ed
Assicurativi
LIMITE
15.000
86%
(25.000 dal 2016)
15.000
46.1
62%
(25.000 dal 2016)
(55 – 56)
40.000
40%
(50.000 dal 2016)
(64 – 65 – 66) –
(69 – 70 – 71 –
72 – 73 – 74 –
75) – (85) – (86 –
87 – 88)
Giancarlo Modolo – Milano
15.000
78%
(30.000 dal 2016)
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
131
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
COEFFICIENTI E LIMITI DI RICAVI/COMPENSI PER ATTIVITÀ
LIMITE
GRUPPO DI
PROGRESSIVO
SETTORE
9
CODICI ATTIVITÀ ATECO
2007
(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 –
08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 –
16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 –
22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 –
28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) –
Altre attività
(35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49
economiche
– 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59
– 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78
– 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90
– 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96)
– (97 – 98) – (99)
Giancarlo Modolo – Milano
DEI
RICAVI/COMPENSI
COEFFICIENTE
REDDITIVITÀ
20.000
67%
(30.000 dal 2016)
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
ESEMPIO DI FATTURA -> IMPRESA
Giancarlo Modolo – Milano
132
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
ESEMPIO DI FATTURA -> PROFESSIONISTA
Giancarlo Modolo – Milano
133
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
134
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
PER IL PRIMO QUINQUENNIO DI ADOZIONE DEL REGIME
NUOVA INIZIATIVA ECONOMICA
reddito imponibile -> aliquota al 5%
per 1° anno + 4 anni successivi
(es.: adozione 2016-> 2016+2017+2018+2019+2020
o adozione 2015-> 2015+2016+2017+2018+2019)
rispettati i requisiti per l'accesso al forfait
nei 3 anni precedenti no attività (anche in forma associata o familiare)
nuova attività no mera prosecuzione di una già svolta come lavoratore
dipendente o autonomo
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
CARATTERISTICHE REGIME FORFETARIO
IMPOSTE DIRETTE
ADDIZIONALI
imposta
sostitutiva del
15%
5% per “start up”
primi 5 anni
(dal 2016 - L. Stabilità)
IRAP
IVA
NON SI APPLICA
TRANNE QUANDO SONO DEBITORE
STUDI SETTORE
ESCLUSIONE
PARAMETRI
Giancarlo Modolo – Milano
135
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
ricavi / compensi
coefficiente
reddito
contributi
imponibile
15%
i ricavi o i compensi rilevano se «percepiti»
Giancarlo Modolo – Milano
136
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
137
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
SE SODDISFO QUESTE CONDIZIONI
REGIME FORFETARIO PER START UP-NORMA 2015
• il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni
precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche
in forma associata o familiare
• l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai
fini dell'esercizio dell'arte / professione
• se l'attività è il proseguimento di un’attività esercitata da
un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi / compensi del
periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di
ricavi / compensi previsti per il regime forfetario
Novità 2016
(legge Stabilità 2016)
la percentuale
di redditività è
ridotta di un
terzo x i primi 3
anni
esempio:
professionisti
78 : 3 x 2 =
52
- Eliminazione riduzione redditività
- Imposta sostitutiva 5% (invece del 15%) per primi 5 anni
- Imposta ridotta per il periodo 2016-2019 anche per
forfetari che hanno iniziato nel 2015
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
138
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
IMPRESA FAMILIARE
l'imposta sostitutiva del 15% è
dovuta dal titolare dell'impresa
(anche con riferimento alla quota
di reddito del collaboratore
familiare)
Il reddito derivante dal nuovo
regime rileva ai fini del
raggiungimento dei carichi di
famiglia
Se titolare paga INPS del
collaboratore anche questo importo
si deduce dal reddito
Limite di € 2.840,51
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
139
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
GESTIONE DELLE PERDITE
in costanza di regime
ante regime
NON SI POSSONO PRODURRE
Il reddito è una percentuale dei ricavi.
Al massimo l'INPS può azzerare il
reddito
SCOMPUTABILI DAL REDDITO
Sono quelle generate nel regime dei
minimi ovvero quelle ante regime da
impresa individuale o partecipazioni in
società di persone in ordinaria
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
140
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
ALTRE RICADUTE
ADEMPIMENTI
RITENUTE IRPEF
FORFETARIO
•
•
•
Esonero tenuta scritture contabili
Esonero registrazione
SOLO obbligo di conservazione
documenti
Non subisce
alcuna ritenuta
Il committente
comunque
presenta il 770
Giancarlo Modolo – Milano
Non opera alcuna
ritenuta
tuttavia,
indicazione codice
fiscale percettori
redditi nel
modello Unico
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
141
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
ASPETTI IVA PER IL FORFETARIO
1
non esercita rivalsa da art. 18 per le operazioni nazionali
2
applicano art. 41 c.2-bis dl 331/1993 (non sono cessioni intra le vendite di beni
3
applicano art. 38 c.5, lett. c) dl 331/1993 (no acquisti intra se volume acquisti
4
applicano regole art. 7-ter e seguenti per le prestazioni servizi
5
applicano regole su importazioni ed esportazioni (ma non possono acquistare
6
non hanno diritto alla detrazione
poste in essere da soggetti in regime di franchigia)
anno precedente e anno corrente non supera € 10.000)
in sospensione con lettera di intento)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
142
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
ASPETTI IVA PER IL FORFETARIO
7
resta obbligo di conservazione e numerazione dei documenti
8
resta obbligo di certificazione dei corrispettivi (regime di franchigia + bollo)
9
quando sono debitori di imposta (r.c.) applicano iva (versamento 16 mese succ.)
sono esonerati da:
10
•
•
•
•
obbligo di versamento iva (tranne se debitori di imposta)
dichiarazione annuale e comunicazione dati iva (sino che resta)
presentazione comunicazione polivalente (spesometro)
presentazione comunicazione black list
devono invece presentare modelli Intrastat
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
143
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
CONSEGUENZE IVA PER IL FORFETARIO
•
DA ORDINARIO A
FORFETARIO
(nella dichiarazione
dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario si
restituisce l'IVA non spettante relativa a beni ammortizzabili e
rimanenze)
RETTIFICA
DELLA
DETRAZIONE
CREDITO IVA DA ULTIMA LIQUIDAZIONE
ORDINARIO:
- chiedere rimborso
- compensare
• CHIUSURA DELLE POSTE SOSPESE:
- operazioni in sospensione con Enti pubblici
- operazioni sospese per IVA di cassa
DA FORFETARIO A
ORDINARIO
•
IN
•
RETTIFICA DELLA DETRAZIONE (nella dichiarazione del
primo anno di applicazione del regime ordinario si recupera
l'IVA spettante)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO
2015
Non si applica il minimale
INPS (artigiani/commercianti)
Opzione
Entro il 28 febbraio
2015 (circ. Inps 29/2015)
Esempio: agente di commercio
Incassi dell'anno: 15.000 (siamo al limite massimo) * 62% = € 9.300
INPS commercianti: = € 9.300 * 22,29% = 2.054
Base imposta sostitutiva: 9.300 -2.054 = 7.246
Imposta sostitutiva: 7.246 * 15% = € 1.087
Non si applicano
Novità 2016
(Stabilità 2016)
Agevolazioni giovani < 21 anni
Aliquota al 50% soggetti > 65 anni
Applicazione contribuzione sul reddito forfetario
ridotto del 35% in luogo dell'eliminazione minimali
Giancarlo Modolo – Milano
144
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
COMPILAZIONE DI UNICO 2016 (ANNO 2015)
Giancarlo Modolo – Milano
145
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
146
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
CASELLA 1 -> CONDIZIONI DI ACCESSO
(comma 54 L.190/2014 modificate dall'art. 1 commi 111 e segg., L. stabilità 2016)
1.
ricavi o compensi ragguagliati ad anno < o = soglia (variabile in base all'attività esercitata codici Ateco vecchie soglie)
2.
spese sostenute per prestazioni di lavoro < € 5.000 lordi all'anno (lav. dip., co.co.pro., lav.
accessorio, ass.in part. con apporto di lav, lavoro prestato dai familiari dell'imprenditore ex
art.60 Tuir)
3.
stock di beni mobili strumentali (lordo amm.ti) < o = € 20.000 (immobili non rilevanti, beni
uso promiscuo rilevano al 50%)
N.B.: non va verificata se: lavoro è cessato
4.
prevalenza + somma redditi di lav. dip. o assimilati < € 20.000
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
147
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
UNICO 2016 (2015) -> VECCHIO REGIME FORFETARIO
PREVALENZA LAVORO AUTONOMO - LAV. DIPENDENTE
(lettera d), art. 1, comma 54, Legge di stabilità 2015)
Secondo la lettera d) del comma 54, introdotta nell'iter di approvazione della Legge di
Stabilità 2015, possono accedere al nuovo regime i contribuenti che nell'anno precedente
abbiano conseguito
redditi d’impresa, di lavoro autonomo
in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro
dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La verifica non va effettuata nei casi in cui:
• il rapporto di lavoro sia cessato;
• la somma dei redditi d’impresa, o di lavoro autonomo e di lavoro dipendente o
assimilato non ecceda l'importo di € 20.000.
In questi due casi, quindi, i contribuenti possono comunque accedere al regime, purché
rispettino gli altri requisiti, senza dover verificare la prevalenza.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
148
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
DA UNICO 2017 (2016) -> NUOVO REGIME FORFETARIO
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO
(lettera d)-bis, art. 1, comma 57, Legge di stabilità 2015)
La Legge di Stabilità 2016 ha abrogato la citata lett. d) e contestualmente introduce al
comma 57 la nuova lett. d-bis) in base alla quale non possono avvalersi del regime in esame
i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro
dipendente/assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti €
30.000.
La condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
149
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
CASELLA 2 – FATTISPECIE DI ESCLUSIONE
Nell'art. 1, comma 57, Legge n. 190/2014 sono individuate le fattispecie di esclusione
(cause ostative) dall'applicazione del regime forfetario.
Si tratta di ipotesi di incompatibilità tra regime forfetario e particolari situazioni, che
riprendono sostanzialmente quelle previste per il regime dei minimi elencate
all'articolo 1, comma 99, Legge n. 244/2007.
In particolare, non possono applicare il regime forfetario i contribuenti che:
1. si avvalgono di regimi speciali IVA;
2. risultano non residenti;
3. effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8, D.P.R.
n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/93;
4. partecipano a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti ex
art. 116, TUIR.
Secondo la Relazione governativa, l'esercizio di un’attività esclusa dal regime
forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale IVA, ed espressiva ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di un reddito d’impresa, preclude
l'accesso al regime anche per le altre attività esercitate non in regime speciale.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
150
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
CASELLA 3 -> PRIMO QUINQUENNIO DI ADOZIONE DEL REGIME
NUOVA INIZIATIVA ECONOMICA
reddito imponibile -> < 1/3 con aliquota al 15%
la nuova start-up (5% per 1° anno + 4 anni successivi) solo dal 2016
adozione 2016-> 2016+2017+2018+2019+2020
rispettati i requisiti per l'accesso al forfait
nei 3 anni precedenti no attività
(anche in forma associata o familiare)
nuova attività no mera prosecuzione di una già svolta come lav. dip. o
autonomo
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Regimi fiscali sostitutivi – opzione e operatività
“770” E LO “STUDIO DI SETTORE” PER IL FORFETARIO
Giancarlo Modolo – Milano
151
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Super-ammortamento
nuovi beni strumentali:
imprese e professionisti
Giancarlo Modolo – Milano
152
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
153
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
SOGGETTI INTERESSATI
Principio -> alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni
strumentali nuovi, viene consentito di incrementare il costo di acquisizione del 40%
al (solo) fine di dedurre maggiori quote di ammortamento / canoni di leasing.
l'agevolazione riguarda:
 i titolari di reddito d’impresa;
 i lavoratori autonomi;
a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o
semplificata), mentre si ritengono non interessati:
 i soggetti in regime forfetario, posto che gli stessi determinano il reddito
applicando il coefficiente di redditività ai ricavi / compensi;
 i contribuenti minimi in quanto, in costanza di applicazione del regime, il
costo dell'immobilizzazione materiale è interamente deducibile nell'anno
di acquisto e non per ammortamento (dubbio: possono beneficiare della
maggiorazione?).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
154
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
ASPETTI PROCEDURALI
Regola procedurale -> Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di
reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in
beni materiali strumentali nuovi
dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016,
con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.
Dall'agevolazione sono espressamente esclusi gli acquisti di:
 i beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.1988 stabilisce
coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
 gli acquisti di fabbricati e di costruzioni
(??? Compresa la categoria “Costruzioni leggere”, riguardante tettoie,
baracche e simili, normalmente ammortizzabile fiscalmente con aliquota
del 10% ???).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
155
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
REQUISITI DEI BENI AGEVOLABILI - 1
Strumentalità
Investimenti in beni strumentali di uso durevole ed atti ad
essere impiegati come strumenti di produzione all'interno
del processo produttivo dell'impresa.
Beni di costo
unitario inferiore
a
€ 516,46
Si ritengono rientrare nell'agevolazione anche i beni di
costo unitario inferiore a € 516,46.
Il limite di € 516,46 deve risultare riferito al costo del bene
ante maggiorazione del 40%.
Comodato
Sono strumentali per il comodante i beni utilizzati dal
comodatario nell'ambito dell'attività funzionale all'esigenza
di produzione del comodante e che cedono le proprie
utilità anche all'impresa comodante.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
156
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
REQUISITI DEI BENI AGEVOLABILI - 2
Requisito
della «novità»
Il requisito della novità sussiste se il bene viene acquistato
dal produttore o da un soggetto diverso dal produttore e
dal rivenditore purché non utilizzato né da parte del
cedente, né da alcun altro soggetto.
Beni
esposti in show
room
Si ritengono rientrare nell'agevolazione anche i beni che
sono stati esposti in show room ed utilizzati esclusivamente
dal rivenditore solamente per scopi dimostrativi. Anche
AUTO COSIDDETTE A KM ZERO.
Beni
complessi
Per i beni complessi ai quali hanno concorso anche beni
usati -> requisito della novità sussiste in relazione all'intero
bene -> entità del costo dei beni usati non deve essere
prevalente rispetto al costo sostenuto.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
157
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI ED ESCLUSIONI
Regola
i beni possono essere acquistati:
 a titolo di proprietà -> dovrebbe essere ammissibile
anche la realizzazione in economia;
 in leasing.
Locazione
operativa e
noleggio
Si devono ritenere esclusi per gli utilizzatori sia la locazione
operativa (senza opzione di riscatto), sia il noleggio ->
l'agevolazione può competere alle società di locazione e/o
noleggio.
Esclusioni
Si devono ritenere esclusi gli investimenti in beni
immateriali (es. software) e/o con beni “usati” (vale a dire i
beni a qualunque titolo utilizzati), nonché i beni merce
(anche se trasformati o assemblati per la vendita) e i
materiali di consumo.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
158
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
INVESTIMENTI ESPRESSAMENTE ESCLUSI - 1
 Gruppo V - Specie 19-imbottigliamento acque minerali:
 condutture -> ammortizzabili all'8%;
 Gruppo XVII - Specie 2/b-produzione e distribuzione gas naturale:
 condutture per usi civili (reti urbane) -> ammortizzabili all'8%;
 condutture dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione ->
ammortizzabili al 10%;
 condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassosoacquiferi e condotte di derivazione e allacciamento -> ammortizzabili al 12%;
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
159
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
INVESTIMENTI ESPRESSAMENTE ESCLUSI - 2
 Gruppo XVII - Specie 4/b-stabilimenti termali ed idrotermali):
 Condutture -> ammortizzabili all'8%;
 Gruppo XVIII - Specie 4 e 5-ferrovie, esercizio di binari, vagoni letto e ristorante,
tramvie, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed
ascensori):
 materiale rotabile, ferroviario e tramviario, con esclusione delle motrici ->
ammortizzabili al 7,5%
 Gruppo XVIII - Specie 1, 2 e 3-trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e
lagunari):
 aerei completi di equipaggiamento, con motore a terra, ammortizzabili al
12%.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
160
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
PERIODO DI OPERATIVITÀ DELL'AGEVOLAZIONE
15 OTTOBRE 2015
31 DICEMBRE 2016
Acquisto
Regola -> data di consegna o spedizione;
oppure, se diverso e successivo:
-> momento in cui si verifica il trasferimento proprietà.
Leasing
Regola -> data di consegna del bene al locatario, salvo il
caso in cui risulta operativa la clausola inerente al collaudo
o all'esito positivo della prova.
Appalto
Regola -> momento di ultimazione della prestazione
(con accettazione, se prevista).
N.B.: per fruire dell'agevolazione è necessaria l'entrata in funzione del bene ->
l'ammortamento, infatti, decorre, ai sensi dell'art. 102 del Tuir, dal momento
in cui si verifica tale evento.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
161
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
MISURA DELL'AGEVOLAZIONE SPETTANTE
l'agevolazione consiste nella maggiorazione del 40% del costo del bene.
Infatti, la medesima è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni strumentali
nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto
dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'Ires e
dell'Irpef, l'imputazione al periodo d’imposta di quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria più elevati.
Cessione bene = venir meno
dell'agevolazione.
Regola -> Al costo maggiorato del bene devono essere applicati gli ordinari
coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31.12.88 e opera ai soli fini
delle imposte sui redditi (IRPEF / IRES), e, quindi, non esplica alcun effetto ai
fini IRAP.
Lavoratori autonomi -> art. 54 del Tuir non prevede rinvio all'art. 102 (entrata
in funzione del bene) -> si ritiene necessaria un’effettiva, di conseguenza,
utilizzazione del bene.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
162
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
PRECISAZIONI TELEFISCO 2016
Contribuenti
minori
Contribuenti di vantaggio -> Sì agevolazione;
Contribuenti forfetari -> No agevolazione.
Base di calcolo
Poiché la maggiorazione del 40% si concretizza in una
deduzione che opera in via extracontabile, non correlata
alle valutazioni di bilancio, la stessa va fruita in base ai
coefficienti di ammortamento a partire dall'esercizio di
entrata in funzione del bene.
Agevolazione ai
fini Irap
Riguarda solo le imposte sui redditi e non produce effetti
ai fini dell'Irap -> Non opera nemmeno per coloro che
determinano la base imponibile dell'Irap secondo i criteri
stabili per le imposte sui redditi.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
163
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
PRECISAZIONI TELEFISCO 2016
Società di
comodo
Agevolazione non opera ai fini del test di operatività ->
maggiorazione costo si applica esclusivamente con
«riferimento alla determinazione delle quote di
ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria».
Reddito minimo
società non
operative
Società non operative -> la maggiore quota di
ammortamento del periodo d’imposta riduce il reddito
minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di
comodo.
Inizio
ammortamento
Decorrenza maggiorazione -> poiché si tratta di
incremento del costo fiscalmente ammortizzabile,
l'agevolazione esplica effetti - conformemente all'art. 102,
comma 1, del Tuir – solo «a partire dall'esercizio di entrata
in funzione del bene».
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
164
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
INDIVIDUAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER LEASING
Per i beni in leasing la maggiorazione opera sulla quota capitale dei canoni e,
quindi:
 per lo scomputo della quota interessi deve essere utilizzabile la formula di cui al
DM 24 aprile 1998 per la determinazione forfetaria degli interessi impliciti, e
cioè:
costo sostenuto
dal concedente – prezzo riscatto
-------------------------------------------------- x giorni del periodo d’imposta
numero giorni durata fiscale contratto
 il maggior valore dei canoni deve essere imputato nel corso della durata fiscale
del contratto se la stessa è pari o superiore a quella contrattuale o nel corso della
durata contrattuale se la durata fiscale è inferiore;
 sul prezzo di riscatto, per le quote di ammortamento dopo aver riscattato il bene.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
165
problematiche e novità
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA
Investimenti in veicoli nuovi -> oltre all'incremento del 40% del costo di
acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di
deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), del Tuir.
Imprese (in genere)
Tipologia beni
Agenti e rappresentanti
Limite
ordinario
Limite
maggiorato
Limite
ordinario
Limite
maggiorato
Autovetture
18.075,99
25.306,39
25.822,84
25.306,39
Motocicli
4.131,66
5.784,32
4.131,66
5.784,32
Ciclomotori
2.065,83
2.892,16
2.065,83
2.892,16
N.B.: l'incremento del 40% non opera per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d’imposta. Inoltre, rimane invariata la percentuale di
deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti, riparazioni, ecc.) inerente agli autoveicoli
pari al 20% (80% per agenti e rappresentanti).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
166
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
AUTO AZIENDALI – SITUAZIONE
Utilizzo veicolo
Deducibilità spese e oneri
Strumentali attività propria dell'impresa
100% di tutti i costi
Uso pubblico
100% di tutti i costi
Agenti o rappresentanti di commercio
80% e fino al limite di € 36.152 (per leasing
canoni deducibili proporzionalmente al limite di
€ 36.152 - per il noleggio limite fisso di € 3.615
Impresa in situazioni diverse dalle
precedenti (veicolo non assegnato o a
disposizione dipendenti e amministratori)
20% e fino al limite di € 25.306 (per leasing
canoni deducibili in proporzione al limite di €
25.306 - per il noleggio limite fisso di € 3.615).
Utilizzati da artisti e professionisti
20% e fino al limite di € 25.306 (per leasing
canoni deducibili in proporzione al limite di €
25.306 - per il noleggio limite fisso di € 3.615).
Uso promiscuo ai dipendenti per la
maggior parte del periodo di imposta
70% di tutti costi [no s.a.)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
167
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA
Investimenti in veicoli nuovi -> oltre all'incremento del 40% del costo di
acquisizione, è previsto l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di
deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), del Tuir.
PLUSVALENZA DA CESSIONE SUCCESSIVA DEL BENE
La maggiorazione del 40% non esplica alcuna influenza sul calcolo di eventuali
plusvalenze/minusvalenze, che devono essere calcolate, ai sensi dell'art. 86, comma
2, del Tuir, come differenza
tra corrispettivo e costo non ammortizzato,
quest’ultimo determinato senza tener conto della maggiorazione del 40% quale
super-ammortamento.
Bene ceduto prima del termine dell'ammortamento -> cessa deduzione del 40%
(nell'esercizio di cessione, il 40% dovrebbe ragguagliarsi ai giorni di possesso se
l'ammortamento viene stanziato in modo corrispondente).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
168
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
La maggiorazione del costo del bene:
 ha rilevanza esclusivamente fiscale.
 avendo natura extracontabile, non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio
d’esercizio.
N.B.: in deroga al principio della previa imputazione dei costi a «conto economico»
(art. 109 Tuir), è prevista la variazione in diminuzione nel mod. Unico ai fini
IRES e IRPEF (non IRAP).
Ai fini procedurali sussiste la necessità di gestire una sorta di doppio piano
di ammortamento, al fine di individuare nei vari periodi d’imposta la quota
(ulteriore) da imputare in deduzione (variazione in diminuzione) in sede di
adempimento dichiarativo.
Se la deduzione del 40% genera una perdita fiscale, quest’ultima dovrebbe
essere deducibile secondo le regole ordinarie previste (artt. 8 e 84 del Tuir).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
169
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
ESEMPIO – ACQUISTO DEL BENE
Una srl ha acquistato nel mese di dicembre 2015 un bene nuovo per € 50.000 + Iva,
per il quale si rende applicabile l'aliquota di ammortamento del 20%.
Applicando la maggiorazione del 40%, il valore sul quale conteggiare
l'ammortamento deducibile risulta pari a € 70.000,00
[50.000,00 + (50.000,00 x 40%)].
PIANO DI AMMORTAMENTO
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
170
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
ESEMPIO – ACQUISTO DEL BENE IN LEASING
Una srl ha stipulato un contratto di leasing per un impianto (coefficiente di
ammortamento: 20%), che prevede:
 durata 30 mesi (dall'1.11.2015) - periodo d’ammortamento: 5 anni (60 mesi) spesa deducibile (durata contratto rispetta quella minima fiscale);
 canone mensile di € 1.200,00 (di cui quota capitale € 1.020);
 prezzo di riscatto € 3.000.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
171
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Se il contratto di locazione finanziaria fosse ceduto prima del riscatto:
 nessuna perdita del beneficio si avrebbe sulle quote di surplus dedotte dal
cedente;
 né cedente né cessionario potranno continuare a imputare le quote residue di
surplus lungo la durata residua del contratto e dell'ammortamento del prezzo di
riscatto (in analogia a quanto avverrebbe in caso di cessione del bene acquisito in
proprietà).
Attenzione -> si rammenta che la maggiorazione del 40% riguarderà esclusivamente
le quote capitale dei canoni, la cui sommatoria, unitamente al
prezzo di riscatto, coincide con il costo di acquisizione del bene.
Resta naturalmente fuori dal beneficio la quota interessi, che non rappresenta il
costo di acquisizione del bene ma il costo del finanziamento in leasing finanziario.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
172
Super-ammortamento nuovi beni strumentali: imprese e professionisti
ASPETTI FISCALI PARTICOLARI DA CONSIDERARE
Acconti
d’imposta
l'agevolazione riguardante i “super-ammortamenti”, per il
calcolo degli acconti dovuti per il periodo d’imposta:
 in corso al 31.12.2015, non esplica effetti;
 in corso al 31.12.2016, si deve considerare quale
imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata in assenza dell'agevolazione.
Studi di settore
Irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di
settore -> comma 97 prevede l'assenza di effetti sui valori
attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli
studi di settore.
Cumulabilità con
altre agevolazioni
la misura relativa ai “super-ammortamenti” può essere
fruita anche in presenza di altre misure di favore (es.:
nuova Sabatini), salvo esclusioni previste.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
173
Operazioni con soggetti localizzati in Paesi
Black List
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
174
Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST IN UNICO
LEGGE STABILITA’ 2015 (art.1, co. 678)
DM MEF 27.04.2015
deducibilità
costi black list
modifica criterio per individuare i Paesi
black list (dm 23.01.2002)
elimina il criterio del congruo livello di
tassazione
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alderney (Isole del Canale);
Anguilla, ex Antille Olandesi;
Aruba;
Belize;
Bermuda;
Costarica;
Emirati Arabi Uniti;
Filippine;
Gibilterra;
Guernsey (Isole del Canale);
Herm (Isole del Canale);
Isola di Man;
Isole Cayman;
Isole Turks
Isole Caicos;
Isole Vergini britanniche;
Jersey (Isole del Canale);
Malesia;
Mauritius;
Montserrat;
Singapore.
dal 2015, escono dalla lista nera n. 21
territori:
N.B.: la Svizzera uscirà dal 2017!
Giancarlo Modolo – Milano
175
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
normativa di riferimento
art.110 co. 10,11, e 12 Tuir
Deducibilità
costi black list
(art.5, D.Lgs.
147/2015)
Società di capitali, di persone, ditte individuali, enti non
commerciali , società residenti in Italia
•
•
spese transazioni economiche e commerciali
e ogni altro componente negativo (es. minusvalenze,
ammortamenti, perdite su crediti) – cm. n.35/e/2012
indeducibili dal reddito d’impresa
Giancarlo Modolo – Milano
176
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
177
Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
CONDIZIONI ESIMENTI (co.11, art.110 Tuir)
novità – abrogazione della 1° esimente
svolgimento di un'attività comm.le
effettiva (R.M.46/E/2004)
operazioni poste in essere effettivo
interesse economico
alternative
comunque: va dimostrato che l’operazione commerciale e ha
avuto concreta esecuzione
copia fatture, documenti doganali, fattura spedizioniere,
contabili bancarie, ecc.
novità - deducibilità riconosciuta in ogni caso, nel limite del valore normale –
solo per unico 2016 (anno 2015)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST - NORME 2015
entro il valore normale
costi da operazioni black list
eccedenti il valore normale
costi da operazioni black list
entro il valore normale
deducibili
Giancarlo Modolo – Milano
178
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST - NORME 2015
fornitore
costi eccedenti
il valore normale
assenza di prova circa
effettivo interesse economico
prova effettivo interesse
economico
oneri non deducibili
oneri deducibili
Giancarlo Modolo – Milano
179
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
180
Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST - NORME 2015
costi da operazioni
black list
Paese incluso nella lista DM 23.1.2002
operazioni entro il valore
normale si applicano
regole ordinarie ex art.
109 Tuir
operazioni oltre il valore
normale (extra costo) da
documentare l’effettivo
interesse economico
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
181
Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST - NORME 2015
Fornitore localizzato in un Paese
escluso dalla lista DM 23.1.2002
tutte le operazioni (anche oltre il valore normale) si applicano regole
ordinarie ex art. 109 Tuir
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
182
Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST - NORME 2015
Permane obbligo indicazione delle operazioni
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Art. 110 co. 11: operazioni per le quali è fornita la prova della concreta esecuzione per un
effettivo interesse economico con soggetti che svolgono effettiva attività commerciale
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
183
Operazioni con soggetti localizzati in Paesi black list
COSTI BLACK LIST - NORME 2016
LEGGE STABILITÀ 2016
 Abrogazione regime dei costi che derivano da operazioni intercorse con imprese o
professionisti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co. 10 12-bis del Tuir);
 Costi parificati ai costi di fonte interna (o a quelli derivanti da transazioni con controparti
localizzate in Stati “collaborativi”);
 Eliminazione obbligo di indicare i suddetti costi in modo separato nella dichiarazione dei
redditi.
Decorrenza
L’abrogazione delle norme contenute nell’art. 110, commi 10 - 12-bis, del Tuir ha effetto dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015 (2016, per i soggetti “solari”).
Favor rei ?
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Accantonamenti, svalutazioni
e perdite su crediti
Giancarlo Modolo – Milano
184
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
185
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
REQUISITI PER LA CONTABILIZZAZIONE
Il processo produttivo dei beni e dei servizi è già stato
completato
I ricavi devono
essere rilevati
contabilmente al
verificarsi di due
contestuali
condizioni:
Lo scambio deve necessariamente risultare già
avvenuto, deve cioè essersi già verificato lo scambio
sostanziale e non formale del titolo di proprietà
si deve ritenere solitamente avvenuto
alla data di spedizione o di consegna dei
beni mobili
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
186
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
VALORE DI ISCRIZIONE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO
valore di iscrizione in
bilancio dei crediti
=
al presumibile valore
di realizzo
Valore nominale
meno
Fondo svalutazione
crediti
Deve necessariamente risultare rettificato per:





perdite conseguenti a inesigibilità;
resi e/o rettifiche di fatturazione;
sconti e/o abbuoni;
interessi non maturati:
altre cause di non realizzo.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
187
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: ACCANTONAMENTO
Il fondo svalutazione crediti deve essere stanziato per coprire le perdite per
inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai
saldi dei crediti esposti in bilancio.
Nel rispetto del principio di
competenza, occorre considerare
Perdite per situazioni di inesigibilità che
si sono già manifestate
Perdite per altre inesigibilità non ancora
manifestatesi, ma temute o latenti
Il fondo svalutazione crediti deve, inoltre, coprire le perdite che si potranno
subire sui crediti ceduti a terzi per i quali sussista ancora l'obbligazione di
regresso.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
Metodo sintetico
DETERMINAZIONE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Crediti verso clienti
Crediti al legale:
- falliti
- crediti inesigibili
………..
Crediti scaduti < 30 gg
Crediti scaduti > 30 gg
Crediti scaduti > 120 gg
% di svalutazione
100,00%
100,00%
Importi
130.000,00
78.000,00
5,00%
150.000,00
8,00%
39.000,00
15,00%
60.000,00
Totale Fondo svalutazione
Giancarlo Modolo – Milano
Svalutazione
130.000,00
78.000,00
7.500,00
3.120,00
9.000,00
227.620,00
188
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
VALUTAZIONE CIVILISTICA DEI CREDITI
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI: UTILIZZO
Il fondo svalutazione crediti viene utilizzato
per la copertura di future perdite sui crediti
Se:
Fondo capiente
Fondo NON capiente
Utilizzo diretto del fondo
Utilizzo diretto del fondo
+
Perdita su crediti
Giancarlo Modolo – Milano
189
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Crediti verso clienti
Disciplina fiscale
Fonte normativa
1. Base di calcolo della
svalutazione deducibile
(Accantonamento)
Art. 106 Tuir
2. Deducibilità delle perdite
(utilizzo del fondo)
Art. 101, c. 5, Tuir
Modificato dalla
legge di stabilità 2014
Giancarlo Modolo – Milano
190
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
191
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
Le perdite (…) su crediti sono
deducibili se
Art. 101, c. 5, Tuir
risultano da elementi certi e precisi
in ogni caso, se debitore in procedura concorsuale
in presenza di “elementi certi e precisi” ex lege
crediti di modesta entità e decorso di
un periodo di sei mesi dalla scadenza
di pagamento del credito stesso
€ 5.000 per le
imprese di più
rilevante dimensione
non
superiore a €
2.500 per le
altre imprese
quando il diritto alla
riscossione del credito
è prescritto
Svalutazione
«civilistica» =
Perdita «fiscale»
Giancarlo Modolo – Milano
crediti cancellati dal bilancio in
applicazione dei principi contabili
Il fondo svalutazione crediti è
utilizzato per crediti inesigibili
nel momento in cui tale
inesigibilità è ritenuta definitiva,
come per:
▪ transazione (art. 1965 c.c.);
▪ rinuncia al credito (art. 1236
c.c.);
▪ chiusura
della procedura
fallimentare;
▪ cessione definitiva credito.
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
192
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
PERDITE SU CREDITI
(+ art. 13 D.Lgs.147/2015)
Comma 5-bis nell’art. 101 del Tuir, in tema di competenza delle perdite su crediti -> “Per i
crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a
procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di
ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su
crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando
detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del
predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l’imputazione non avvenga in un periodo di
imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si
sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”.
In pratica, il credito non può più essere mantenuto in bilancio quando la procedura è chiusa,
mentre invece, nel periodo di svolgimento della stessa, al redattore del bilancio viene
demandato il compito di stimare la quota incassabile.
Le nuove regole si applicano a partire dal periodo di imposta 2015.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
PERDITE SU CREDITI
(+ art. 13 D.Lgs.147/2015)
PROCEDURE CONCORSUALI E PARACONCORSUALI
 Fallimento
 Liquidazione coatta
amministrativa
 Concordato preventivo
 Amministrazione straordinaria
 Gli accordi di ristrutturazione dei
debiti (art. 182 L. fall.)
 Piani di risanamento attestati
iscritti al Registro delle Imprese
Nessuna previsione per:
 composizione crisi debitore
non fallibile (L. 3/2012)
 composizione crisi
consumatore (L. 3/2012)
Giancarlo Modolo – Milano
193
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
194
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
TRATTAMENTO CONTABILE
(art. 101, c. 5, Tuir)
PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
1. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio
senza rinuncia o prescrizione
esigibili -> nessun problema contabile
e fiscale
2. Crediti prescritti o rinuncia
Perdita su crediti -> sì deducibilità
3. Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio,
senza prescrizione o rinuncia, non esigibili
Svalutazione in conto economico -> no
perdita su crediti -> sì deducibilità
COMPORTAMENTI DA SEGUIRE NELLE SITUAZIONI DI
1.
Fondo svalutazione crediti pregresso pari a zero
2.
Fondo svalutazione crediti pregresso esistente
3.
Fondo svalutazione crediti nel corso di due esercizi
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
195
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
TRATTAMENTO CONTABILE
(art. 101, c. 5, Tuir)
1 – fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio con saldo pari a zero
Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti:
 Crediti scaduti da oltre sei mesi
 credito A:
2.000 (non esigibile, rinuncia)
 credito B:
1.500 (esigibile)
 credito C:
2.400 (non esigibile)
 credito D:
23.100 (oltre i 2.500, non esigibile)
 Crediti prescritti:
10.000
Rilevazione perdita su crediti relativa al credito A (rinuncia)
Perdita su crediti
a
Crediti v. clienti
2.000
Sì, deducibile
Rilevazione svalutazione su crediti relativa al credito C (non esigibile)
Svalutazione crediti
a Fondo svalutazione
crediti
Giancarlo Modolo – Milano
2.400
Sì, deducibile
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
196
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
TRATTAMENTO CONTABILE
(art. 101, c. 5, Tuir)
PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
1 – fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio con saldo pari a zero
Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti:
 Crediti scaduti da oltre sei mesi
 credito A:
2.000 (non esigibile, rinuncia)
 credito B:
1.500 (esigibile)
 credito C:
2.400 (non esigibile)
 credito D:
23.100 (oltre i 2.500, non esigibile)
 Crediti prescritti:
10.000
Rilevazione svalutazione su crediti oltre i 2.500 non esigibili (credito D)
Svalutazione crediti
a Fondo
crediti
svalutazione
Rilevazione perdita su crediti relativa ai crediti prescritti
Perdita su crediti
a Crediti v. clienti
Giancarlo Modolo – Milano
23.100
Sì, deducibile
nei limiti
10.000
Sì, deducibile
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
197
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
TRATTAMENTO CONTABILE
(art. 101, c. 5, Tuir)
2 – fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio con saldo pari a 30.000 di
cui 27.000 tassato
Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti:
 Crediti scaduti da oltre sei mesi
 credito A:
2.000 (non esigibile, rinuncia)
 credito B:
1.500 (esigibile)
 credito C:
2.400 (non esigibile)
 credito D:
23.100 (oltre i 2.500, non esigibile)
 Crediti prescritti:
10.000
Rilevazione perdita su crediti relativa ai crediti prescritti
Fondo svalutazione crediti a Crediti v. clienti
10.000
Attenzione – necessaria
Variazione in diminuzione in sede di adempimento dichiarativo per € 7.000
(€ 10.000 – € 3.000 di fondo dedotto)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
198
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
TRATTAMENTO CONTABILE
(art. 101, c. 5, Tuir)
2 – fondo svalutazione crediti alla data di chiusura dell’esercizio con saldo pari a 30.000 di
cui 27.000 tassato
Un’impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente situazione con riferimento ai crediti:
 Crediti scaduti da oltre sei mesi
 credito A:
2.000 (non esigibile, rinuncia)
 credito B:
1.500 (esigibile)
 credito C:
2.400 (non esigibile)
 credito D:
23.100 (oltre i 2.500, non esigibile)
 Crediti prescritti:
10.000
Rilevazione perdita crediti relativa al credito A (rinuncia)
Svalutazione crediti
a Fondo sval. crediti
2.000
Rilevazione svalutazione crediti relativa al credito C (non esigibile)
Svalutazione crediti
a Fondo sval. crediti
2.400
Rilevazione adeguamento fondo svalutazione crediti (art. 106, c. 1)
Svalutazione crediti
a Fondo sval. crediti
Giancarlo Modolo – Milano
3.100
Fondo pregresso
20.000
(30.000-10.000)
Fondo necessario
27.500
Acc.to annuo
7.500
(2.000+2.400+3.100)
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
TRATTAMENTO CONTABILE
(art. 101, c. 5, Tuir)
3 – Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti
anno 1  primo anno di determinazione del fondo svalutazione crediti
Rilevazione dell’accantonamento stimato complessivo
Svalutazione crediti
a
Fondo svalutazione crediti
Giancarlo Modolo – Milano
149,5
199
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
TRATTAMENTO CONTABILE
(art. 101, c. 5, Tuir)
3 – Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti
anno 1  primo anno di determinazione del fondo svalutazione crediti
Stratificazione Fondo Svalutazione crediti
Fondo svalutazione totale
149,5
Fondo svalutazione dedotto (art. 106)
25,0
Fondo svalutazione tassato
74,5
Fondo svalutazione dedotto (art. 101 comma 5)
50,0
99,5
Variazione in aumento di 74,5 in dichiarazione dei redditi
Volutamente non si considerano le problematiche connesse alla fiscalità anticipata (Oic 25)
Giancarlo Modolo – Milano
200
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
201
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
TRATTAMENTO CONTABILE
(art. 101, c. 5, Tuir)
PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
3 – Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti
anno 2  utilizzo del fondo svalutazione crediti accantonato
Fondo sval. crediti
Fondo sval. crediti
Fondo svalutazione
dedotto
25
25
a Crediti
a Crediti
90
30
Fondo svalutazione
tassato
65
74,5
Fisc. rilevante per la parte non dedotta
Fisc. NO rilevante già dedotto  perdita
Fondo svalutazione art.
101 co 5
30
120
Giancarlo Modolo – Milano
50
Fondo sval. Crediti
149,5
120
29,5
Fiscalmente  Variazione in
diminuzione di 65 (90 - 25)
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
TRATTAMENTO CONTABILE
(art. 101, c. 5, Tuir)
PROBLEMATICHE DI NATURA FISCALE
3 – Determinazione e utilizzo del fondo svalutazione crediti
anno 2  utilizzo del fondo svalutazione crediti accantonato
Stratificazione Fondo Svalutazione crediti
Fondo svalutazione totale
29,5
Fondo svalutazione dedotto
–
Fondo svalutazione tassato
9,5
Fondo svalutazione dedotto (art. 101 c. 5)
20
Volutamente non si considerano le problematiche connesse alla fiscalità anticipata (Oic 25)
Giancarlo Modolo – Milano
202
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
203
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
ESEMPIO
Società “BETA S.R.L.” costituita in data 20 gennaio 2015
2015
Ammontare dei crediti
100.000,00
Perdite su crediti deducibili ex art. 101, comma 5, del Tuir
Valore fiscale della svalutazione
0
100.000,00 x 0,5% = 500,00
Svalutazione forfettaria iscritta in bilancio
3.000,00
Variazione in aumento di 2.500,00 (3.000,00 - 500,00)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
204
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
ESEMPIO
Società “ALFA S.R.L.” costituita in data 20 gennaio 2015
2016
Ammontare dei crediti
Perdite su crediti deducibili ex art. 101, comma 5, del Tuir
Valore fiscale della svalutazione
Svalutazione forfettaria iscritta in bilancio
105.000,00
3.600,00
105.000,00 x 0,5% = 525,00
1.000,00
Si rende, pertanto, necessario effettuare una variazione complessiva in diminuzione di euro 2.025,00
nell'apposto rigo del quadro RF del modello UNICO 2017-SC.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Accantonamenti, svalutazioni e perdite su crediti
Svalutazione
«civilistica»
Giancarlo Modolo – Milano
Perdita «fiscale»
205
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Imposte correnti,
differite e anticipate
(dati riferibili all’anno 2015)
Giancarlo Modolo – Milano
206
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
207
Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 1
L'art. 2424 del codice civile prevede che tra le voci dell’attivo e del passivo dello
stato patrimoniale siano indicati (i codici alfabetici e numerici sono quelli utilizzati
dalla norma):
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo
4 bis) crediti tributari
4 ter) imposte anticipate
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) Fondi per imposte, anche differite
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l'esercizio successivo:
12) Debiti tributari
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
208
Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 2
C) ATTIVO CIRCOLANTE
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi
esigibili oltre l’esercizio successivo
4 bis) crediti tributari
4 ter) imposte anticipate
voce C.II. 4-bis Crediti tributari accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali
sussiste un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione, quali ad esempio:
• i crediti per eccedenze d’imposte correnti per i quali è stato richiesto il rimborso;
• l’IVA a credito da portare a nuovo;
• le ritenute a titolo di acconto subite all’atto della riscossione di determinati proventi;
• gli acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti.
voce C.II. 4-ter Imposte anticipate accoglie le attività per le imposte anticipate determinate
in base:
• alle differenze temporanee deducibili;
• al riporto a nuovo delle perdite fiscali.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
209
Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 3
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) Fondi per imposte, anche differite
voce B.2 - Fondi per imposte, anche differite accoglie:
• le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza
indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in
corso e altre fattispecie similari;
• le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee
imponibili.
La contropartita al conto economico degli accantonamenti al fondo per imposte è
rappresentata da:
• voce E - 21 Oneri straordinari/Imposte relative a esercizi precedenti, se
l’accantonamento si riferisce a passività per imposte probabili relative ad esercizi
precedenti;
• voce 22- Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate, se
l’accantonamento si riferisce alle passività per imposte differite.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
210
Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 4
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l'esercizio successivo:
12) Debiti tributari
voce D.12 - Debiti tributari accoglie le passività per imposte certe e determinate, quali:
• i debiti per imposte correnti dell’esercizio in corso e di quelli precedenti (IRES, IRAP
ed eventuali imposte sostitutive delle stesse) dovute in base a dichiarazioni dei
redditi;
• per accertamenti definitivi o contenziosi chiusi;
• le ritenute operate come sostituto d'imposta e non versate alla data di bilancio;
nonché i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo.
I debiti tributari devono essere iscritti al netto di acconti, di ritenute d'acconto subite
e crediti d'imposta, se compensabili, tranne nel caso in cui ne sia richiesto il rimborso,
nel qual caso devono risultare rilevati tra i crediti tributari alla voce C.II.4-bis
dell’attivo di stato patrimoniale.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
211
Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 5
L'art. 2425 del codice civile prevede che tra le voci del conto economico siano
indicati:
• alla voce E 21 -> gli oneri straordinari con separata indicazione delle imposte
relative a esercizi precedenti;
……
voce E. 21 - Oneri straordinari rileva, in un’apposita sottovoce, tutte le imposte correnti
(dirette e indirette) relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori
(sanzioni e interessi).
Tali imposte possono derivare, a titolo di mera esemplificazione da:
• iscrizioni a ruolo;
• avvisi di liquidazione;
• avvisi di pagamento;
• avvisi di accertamento;
e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria.
La loro contropartita patrimoniale può essere costituita dalle voci B.2 Fondo per imposte,
anche differite e D.12 Debiti tributari, a seconda delle caratteristiche della passività.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
212
Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 6
L'art. 2425 del codice civile prevede che tra le voci del conto economico siano
indicati:
……
• alla voce 22 - Imposte correnti, differite e anticipate, le imposte sul reddito
dell'esercizio (correnti, differite e anticipate).
voce 22 -> le imposte sul reddito dell'esercizio sono suddivise in due voci distinte:
a) imposte correnti che accoglie le imposte sul reddito dovute sul reddito imponibile
dell’esercizio (comprese sanzioni pecuniarie e interessi maturati se attinenti ad eventi
dell’esercizio (ad es.: ritardato versamento acconti ed altre irregolarità);
b) imposte differite e anticipate, che accoglie:
• con segno positivo, l’accantonamento al fondo per imposte differite; e
• con segno negativo, le imposte anticipate, che identificano l’importo complessivo
delle imposte sul reddito di competenza dell’esercizio.
La voce accoglie sia le imposte differite e anticipate dell’esercizio sia quelle provenienti da
esercizi precedenti, o, più in generale, tutte le variazioni delle attività per imposte
anticipate e delle passività per imposte differite sono iscritte nel conto economico in
contropartita alla voce 22 imposte differite e anticipate.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
213
Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 7
L’art. 2427, comma 1, del codice civile richiede, al numero 14, la
predisposizione di un apposito prospetto contenente:
a. la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando:
- l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente;
- gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a
patrimonio netto;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b. l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a
perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e:
- le motivazioni dell’iscrizione;
- l’ammontare non ancora contabilizzato; e:
- le motivazioni della mancata iscrizione.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
214
Imposte correnti, differite e anticipate
DISPOSTI NORMATIVI CIVILISTICI - 8
L’art. 2435-bis del codice civile, prevede che nel bilancio in forma abbreviata:
• lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art. 2424
con le lettere maiuscole e con i numeri arabi (comma 2) e specificamente
nelle voci:
- C.II dell’attivo [crediti -> tra cui: 4 bis) crediti tributari - 4 ter) imposte
anticipate];
- D del passivo [Debiti -> tra cui 12) Debiti tributari];
devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre
l’esercizio successivo (comma 2);
• nella voce E 21-oneri straordinari non è richiesta la separata indicazione
delle imposte relative agli esercizi precedenti (comma 4).
L’art. 2435-bis, comma 5, del codice civile, prevede che sono omesse nella nota
integrativa del bilancio in forma abbreviata le informazioni di cui al numero 14
dell’art. 2427 medesimo codice.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
215
Imposte correnti, differite e anticipate
NOTA INTEGRATIVA - 1
Per le imposte sul reddito, l’art. 2427, comma 1, c.c., richiede di indicare:
a) le variazioni significative intervenute nella consistenza delle voci dei debiti e crediti
tributari, rispetto all'esercizio precedente (numero 4);
b) le variazioni intervenute nella consistenza del fondo per imposte, il suo utilizzo e
formazione (numero 4);
c) la predisposizione di un apposito prospetto contenente:
• la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di
imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni
rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
motivazioni;
• l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite
dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare
non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione (numero 14).
Es.: motivo della mancata iscrizione di imposte differite relative a:
- riserve in sospensione di imposta;
- utili non distribuiti da società controllate, collegate e joint venture nel caso di
valutazione con il metodo del patrimonio netto.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
216
Imposte correnti, differite e anticipate
NOTA INTEGRATIVA - 2
Ai sensi dell’art. 2423, comma 3, del codice civile, si devono considerare
informazioni complementari da fornire, se rilevanti:
a) il rapporto tra l’onere fiscale corrente e il risultato civilistico mediante una o
entrambi le seguenti modalità:
• una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, fra l'onere
fiscale corrente e l'onere fiscale teorico, quando la differenza è
significativa;
• una riconciliazione numerica, con le relative motivazioni, tra l’aliquota
fiscale applicabile (o aliquota teorica) e l’aliquota fiscale media effettiva,
quando la differenza è significativa;
b) le motivazioni in virtù delle quali non è stato iscritto un fondo imposte, pur
in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali;
c) l’ammontare e la natura di singoli crediti o debiti tributari di importo
rilevante con peculiari caratteristiche di cui è importante che il lettore del
bilancio abbia conoscenza;
d) gli effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell’esercizio.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
217
Imposte correnti, differite e anticipate
DEFINIZIONI - 1
onere fiscale
entità complessiva delle imposte sul reddito di competenza
dell’esercizio, costituito da:
- imposte correnti;
- imposte differite;
- Imposte anticipate.
imposte
correnti
ammontare delle imposte sul reddito dovute riferibili al reddito
imponibile di un esercizio.
risultato
civilistico
reddito
imponibile
risultato prima delle imposte determinato secondo quanto previsto
dall’art. 2425 del codice civile (contenuto del conto economico).
[A-valore della produzione – B-costo della produzione + - C-proventi e oneri finanziari +
- D-rettifiche di valore di attività finanziarie + - E-proventi e oneri finanziari].
utile di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla
legislazione fiscale, su cui sono calcolate le imposte correnti (dovute).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
218
Imposte correnti, differite e anticipate
DEFINIZIONI - 2
passività per
imposte
differite
ammontari delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri
riferibili alle differenze temporanee imponibili.
attività per
imposte
anticipate
ammontari delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri
riferibili:
- alle differenze temporanee deducibili;
o:
- al riporto a nuovo di perdite fiscali.
operazione
straordinaria
operazione che comporta il trasferimento di patrimoni di aziende,
rami di azienda o società, quali le operazioni di:
- cessione o conferimento di aziende;
- cessione o conferimento di rami d’azienda;
- operazioni di fusione;
- operazioni di scissione di società.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
219
Imposte correnti, differite e anticipate
DIFFERENZE TEMPORANEE - 1
rappresentano, ad una certa data, la differenza:
- tra il valore di un’attività o di una passività determinato con criteri di valutazione
civilistici;
e:
- il loro valore riconosciuto ai fini fiscali;
destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
Si tratta di componenti negativi (o positivi) di reddito parzialmente o
totalmente indeducibili (o imponibili) ai fini fiscali, che derivano dalle
differenze tra il risultato civilistico e il reddito imponibile, che:
operazioni
- hanno origine in un esercizio;
che hanno
e:
effetto sul
- si annullano in uno o più esercizi successivi;
conto
e, quindi, riguardano ricavi e costi (o di parte di essi) che concorrono a
economico
formare il reddito imponibile in un esercizio diverso da quello nel
quale concorrono a formare il risultato civilistico, che producono
differenze temporanee, pur non determinando la rilevazione di
un’attività o passività nello stato patrimoniale.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
220
Imposte correnti, differite e anticipate
DIFFERENZE TEMPORANEE - 2
rappresentano, ad una certa data, la differenza:
- tra il valore di un’attività o di una passività determinato con criteri di valutazione
civilistici;
e:
- il loro valore riconosciuto ai fini fiscali;
destinate ad annullarsi negli esercizi successivi.
Si tratta, a titolo meramente indicativo, di operazioni straordinarie,
quali:
operazioni
- fusioni;
che non
- scissioni;
hanno
- conferimenti;
effetto sul
o di operazioni inerenti alla rivalutazione di attività iscritte nello stato
conto
patrimoniale a seguito di:
economico
- specifiche leggi;
- o:
- riserve in sospensione di imposta.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
221
Imposte correnti, differite e anticipate
DIFFERENZE TEMPORANEE IMPONIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI
Sono differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (o
perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi imponibili quando il
valore contabile dell’attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in
parte.
Le differenze temporanee imponibili generano imposte differite, ossia imposte che
pur essendo di competenza dell’esercizio sono dovute in esercizi futuri.
Ne deriva che le imposte dovute nell’esercizio risultano inferiori alle imposte di
competenza rilevate in bilancio con l’onere di rilevare una passività per imposte
differite, che saranno corrisposte negli esercizi successivi.
differenze temporanee imponibili che generano imposte differite derivano da:
• plusvalenze patrimoniali nel caso in cui il contribuente ha optato per la rateizzazione
dell’onere fiscale;
• componenti negativi di reddito che sono deducibili fiscalmente in esercizi precedenti
rispetto a quando verranno imputati al conto economico;
• dividendi rilevati per competenza.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
222
Imposte correnti, differite e anticipate
DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI - 1
Sono differenze temporanee deducibili che generano imposte anticipate derivano
da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a
quello in cui vengono imputati al conto economico.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a seguito di limitazioni per
accantonamenti a fondi del passivo e per rettifiche di valore
la svalutazione dei crediti (art. 106, comma 1, del Tuir);
i rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93, c. 2, del Tuir);
l'ammortamento dei beni materiali (art. 102, comma 2, del Tuir);
l'ammortamento dei beni immateriali e dell'avviamento (art. 103, comma 1 e 3, del Tuir);
l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (art. 104, comma 3, del Tuir);
i rischi su cambi (art. 110, del Tuir);
i lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e aeromobili (art. 107, comma 1, del Tuir);
i costi di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili (art. 107, c. 2, del Tuir);
gli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio (art. 107, comma 3, del Tuir);
gli altri accantonamenti non previsti da norme fiscali (art. 107, comma 4, del Tuir).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
223
Imposte correnti, differite e anticipate
DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI - 2
Sono differenze temporanee deducibili che generano imposte anticipate derivano da
componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in
cui vengono imputati al conto economico.
•
•
a seguito di deducibilità parzialmente differita:
spese di manutenzione imputate a conto economico, eccedenti il 5% del costo dei beni
materiali ammortizzabili (art. 102, comma 6, del Tuir);
o a seguito di deducibilità facoltativamente differita:
adeguamenti, per sopravvenute modificazioni normative e retributive, del fondo di
indennità di fine rapporto e dei fondi di previdenza del personale dipendente (art. 105,
comma 2, del Tuir);
•
•
•
•
spese relative a studi e ricerche (art. 108, comma 1, del Tuir);
spese di pubblicità e propaganda (art. 108, comma 2, del Tuir);
o a seguito di rilevazione per cassa:
imposte deducibili (art. 99, comma 1, del Tuir);
contributi ad associazioni sindacali e di categoria (art. 99, comma 3, del Tuir).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
224
Imposte correnti, differite e anticipate
DIFFERENZE PERMANENTI - 1
Una differenza permanente rappresenta, ad una certa data, una differenza tra il
reddito imponibile e il risultato civilistico che non è destinata ad annullarsi negli
esercizi successivi.
Si tratta, ad esempio, di componenti negativi o positivi di reddito parzialmente o
totalmente indeducibili o esenti ai fini fiscali.
L’onere fiscale teorico rappresenta il
prodotto tra il risultato civilistico
per l’aliquota fiscale applicabile (o
aliquota ordinaria).
Imposte differite e imposte anticipate (previsti dal
codice civile) sono sinonimi di imposte differite
passive e imposte differite attive.
L’aliquota media effettiva rappresenta l’incidenza dell’onere
fiscale corrente sul risultato
civilistico.
Con fiscalità differita viene fatto riferimento sia si
alle imposte differite sia a quelle anticipate.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
225
Imposte correnti, differite e anticipate
DIFFERENZE PERMANENTI - 2
Individuazione -> in relazione all’attuale normativa fiscale, le differenze
permanenti possono derivare da:
•
dividendi esenti (art. 89 del Tuir);
•
proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (art. 91, comma
•
proventi soggetti ad imposta sostitutiva (art. 91, comma
•
componenti postivi esenti (art. 87 del Tuir);
•
liberalità integralmente indeducibili (art. 100, comma
•
liberalità parzialmente indeducibili per la parte eccedente il limite di deducibilità
previsto (art. 100, commi 1 e 2, del Tuir);
•
imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (art. 99,
1, lett. b, del Tuir);
1, lett. b, del Tuir);
4, del Tuir);
comma 1, del Tuir).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
226
Imposte correnti, differite e anticipate
RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ CORRENTE
Alla fine dell’esercizio, in sede di redazione del bilancio, si deve procedere a
determinare l’ammontare delle imposte, tenendo presente che l’onere derivante
delle imposte correnti (o dovute) deve essere individuato in relazione al reddito
imponibile e alle aliquote d’imposta vigenti alla data di bilancio.
I debiti tributari devono essere esposti in bilancio al loro valore nominale, comprensivo di
eventuali sanzioni pecuniarie e interessi maturati ed esigibili alla data di bilancio.
Nell'esercizio di definizione:
- del contenzioso;
- dell'accertamento;
se l'ammontare accantonato nel fondo imposte risulta carente rispetto a quello dovuto, la
differenza deve essere imputata a conto economico tra gli oneri straordinari per imposte
relative a esercizi precedenti, mentre, in caso contrario, l'eventuale eccedenza deve risultare
imputata nei proventi straordinari.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
227
Imposte correnti, differite e anticipate
FISCALITÀ DIFFERITA SU OPERAZIONI CON EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO
Le imposte anticipate e differite (e le correlate attività e passività) devono essere
rilevate nel conto economico (e nello stato patrimoniale) nell’esercizio in cui
emergono le differenze temporanee.
Le attività per imposte anticipate e la passività per imposte differite non sono rilevate in
bilancio in presenza di una differenza permanente.
La determinazione delle imposte differite si articola nelle seguenti fasi:
• l’individuazione delle differenze temporanee alla fine dell’esercizio;
• la determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo;
• l’analisi dei tempi di rientro (o di annullamento) delle differenze temporanee da cui
traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite;
• il calcolo della fiscalità differita alla data del bilancio;
• l’analisi e la valutazione delle attività per imposte anticipate e passività per imposte
differite iscritte in bilancio.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
228
Imposte correnti, differite e anticipate
IMPOSTE ANTICIPATE E PRINCIPIO DELLA PRUDENZA
Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate nel rispetto del principio
della prudenza, solamente quando vi è la ragionevole certezza del futuro recupero.
La ragionevole certezza risulta comprovata quando:
• esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un
periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli esercizi in cui si
annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori
all'ammontare delle differenze che si annulleranno;
e/o:
• negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea
deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede
l’annullamento.
Ai fini IRAP le differenze temporanee su cui
calcolare le imposte differite sono diverse da quelle
IRES, a causa della specificità delle norme IRAP in
materia di imponibilità e deducibilità.
Giancarlo Modolo – Milano
L’esempio numerico che
segue meglio chiarirà
l’assunto.
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Società di comodo
e obblighi di segnalazione
Giancarlo Modolo – Milano
229
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
230
Società di comodo e obblighi di segnalazione
A norma dell'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, DL 138/2011, devono essere
considerate “di comodo” le società (di persone / capitali) che, pur in assenza dei presupposti
di cui all'art. 30, comma 1, L. 724/1994 (conseguimento di ricavi inferiori a quelli minimi
presunti individuati applicando prefissate percentuali a specifiche voci dell'attivo di Stato
patrimoniale), risultano “in perdita sistematica”.
La qualifica di società “non operativa” e di società “in perdita sistematica”
comporta le seguenti conseguenze negative:
 obbligo di dichiarare:
- ai fini delle imposte dirette (Ires o Irpef) un reddito non inferiore a quello
minimo presunto;
- ai fini Irap un valore della produzione minimo (determinato aumentando il
reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili);
 utilizzo, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, delle perdite dei
periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto della parte di reddito
eccedente il minimo;
 impossibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione nel mod. F24
il credito Iva;
 obbligo, per le società di capitali, di versare la maggiorazione Ires del 10,50%.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Società di comodo e obblighi di segnalazione
AMBITO SOGGETTIVO
Si applica a:
Non si applica a:
1. s.p.a. residenti
1. società cooperative
2. società di mutua
2. s.a.p.a. residenti
assicurazione
3. s.r.l. residenti
3. società consortili
4. s.n.c. residenti
4. enti commerciali residenti
5. enti commerciali e non
5. s.a.s. residenti
commerciali residenti
6. società ed enti esteri privi di
6. s.o. residenti di enti esteri
stabile organizzazione
Un caso particolare: soggetti esterovestiti (art. 73 co. 5-bis Tuir)
s.r.l.s.
Start-up
Giancarlo Modolo – Milano
Art. 26 co. 4
D.L. 179/2012
231
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
232
problematiche e novità
Società di comodo e obblighi di segnalazione
Società
non operative
Determinazione
Reddito
minimo
Maggiorazione
IRES
27,50%
Valore produzione
netta
IRAP
Giancarlo Modolo – Milano
IVA
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
233
Società di comodo e obblighi di segnalazione
Fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (quindi: fino al 2013 per i soggetti
«solari»), si doveva considerare in “perdita sistematica”, con decorrenza dal quarto periodo
d’imposta, la società che:
 risultava in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi;
oppure che:
 in un triennio:
- risultava in perdita per due periodi d’imposta;
- per il restante periodo d’imposta dichiarava un reddito inferiore a quello minimo
presunto determinato ai sensi del citato art. 30.
Anno n-3
Anno n-2
Anno n-1
Anno n
Periodo di monitoraggio
Attenzione: se in un periodo d’imposta la società risulta «congrua e
coerente» si spezzava la cosiddetta «catena di riferimento»
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
234
Società di comodo e obblighi di segnalazione
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (quindi: dal 2014 per i soggetti
«solari»), si deve essere considerare in “perdita sistematica”, con decorrenza dal sesto
periodo d’imposta, la società che:
 risulta in perdita per cinque periodi d’imposta consecutivi;
oppure che:
 in un quinquiennio:
- risulta in perdita per quattro periodi d’imposta;
- per il restante periodo d’imposta dichiara un reddito inferiore a quello minimo
presunto determinato ai sensi del citato art. 30.
Anno n-5
Anno n-4
Anno n-3
Anno n-2
Anno n-1
Periodo di monitoraggio
Attenzione: se in un periodo d’imposta la società risulta «congrua e
coerente» si spezza la cosiddetta «catena di riferimento»
Giancarlo Modolo – Milano
Anno n
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
235
Società di comodo e obblighi di segnalazione
Dal 2015 una società deve essere considerata “in perdita sistematica” e, quindi, “di
comodo” se si verificano situazioni tipo le seguenti:
2010
2011
2012
2013
2014
perdita
perdita
perdita
perdita
perdita
Reddito
< minimo
perdita
perdita
perdita
perdita
perdita
Reddito
< minimo
perdita
perdita
perdita
perdita
perdita
Reddito
< minimo
perdita
perdita
perdita
perdita
Reddito
< minimo
perdita
perdita
perdita
Giancarlo Modolo – Milano
perdita
perdita
perdita
Reddito
< minimo
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
236
Società di comodo e obblighi di segnalazione
Nel 2015 una società risulterà “non in perdita sistematica” e, quindi, “non di comodo” se si
verificano situazioni tipo le seguenti:
2010
2011
2012
2013
2014
perdita
perdita
perdita
Reddito
anche < minimo
Reddito
anche < minimo
Reddito
anche < minimo
perdita
perdita
Reddito
anche < minimo
perdita
Reddito
anche < minimo
perdita
perdita
Reddito
anche < minimo
Reddito
anche < minimo
perdita
Reddito
anche < minimo
perdita
perdita
Reddito
anche < minimo
perdita
Reddito
anche < minimo
perdita
perdita
perdita
Reddito
anche < minimo
perdita
Reddito
anche < minimo
perdita
Giancarlo Modolo – Milano
perdita
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Società di comodo e obblighi di segnalazione
DECORRENZA DEGLI EFFETTI
Giancarlo Modolo – Milano
237
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
238
Società di comodo e obblighi di segnalazione
CAUSE DI
ESCLUSIONE
CAUSE DI
DISAPPLICAZIONE
Si rendono applicabili sia per le società non operative, sia per
quelle in perdita sistematica.
-> devono essere verificate solamente con riferimento
all'esercizio o periodo d’imposta oggetto della verifica
dell'operatività.
Si rendono applicabili, senza la necessità di presentazione di un
preventivo interpello.
Sono disciplinate:
 per le società non operative, dal provvedimento dell'Agenzia
delle entrate 14.2.2008;
 per le società in perdita sistematica, dal provvedimento
dell'Agenzia delle entrate 11.6.2012.
Cause di disapplicazione -> operano se le stesse sono verificate
in almeno uno dei 3 (fino al 2013) o uno dei 5 (dal 2014)
periodi d’imposta di osservazione con effetto sul 4° (fino al
2013) o sul 6° (dal 2014) periodo d’imposta.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
239
Società di comodo e obblighi di segnalazione

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









PRINCIPALI CAUSE DI ESCLUSIONE
(da verificare solo nel periodo d’imposta di riferimento)
soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;
società in amministrazione controllata / straordinaria;
società ed enti che controllano ovvero controllati da società/enti i cui titoli sono negoziati
in mercati regolamentati;
società esercenti pubblici servizi di trasporto;
società con un numero di soci non inferiore a 50;
società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore
a 10 unità;
società assoggettate a procedure concorsuali;
società con un valore della produzione superiore al totale attivo dello Stato
Patrimoniale;
società partecipate da Enti pubblici per almeno il 20%;
società congrue e coerenti agli studi di settore;
società consortili.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
240
Società di comodo e obblighi di segnalazione










PRINCIPALI CAUSE DI DISAPPLICAZIONE DISCIPLINA DELLE
SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA
(da verificare in almeno 1 degli anni del periodo di monitoraggio)
società sottoposte a procedure concorsuali, a sequestro penale o a confisca;
società che detengono partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni
finanziarie, in società non in perdita sistematica o in società escluse dalla disciplina delle
società in perdita sistematica, anche a seguito di accoglimento dell'interpello o in società
collegate non residenti cui si applica l'art. 168 del Tuir;
società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'interpello disapplicativo in relazione a un
precedente periodo d’imposta;
società che presentano un MOL positivo:
società per le quali gli adempimenti e i versamenti sono stati sospesi / differiti
società con risultato positivo per presenza di proventi esenti, esclusi, soggetti a ritenuta a
titolo d’imposta / imposta sostitutiva, agevolazioni;
società esercenti esclusivamente attività agricola;
società congrue e coerenti agli studi di settore;
soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;
società in liquidazione volontaria, che richiedono la cancellazione dal Registro delle
Imprese entro il termine della dichiarazione successiva.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Società di comodo e obblighi di segnalazione
Giancarlo Modolo – Milano
241
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Società di comodo e obblighi di segnalazione
Giancarlo Modolo – Milano
242
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
243
Società di comodo e obblighi di segnalazione
SOCIETA’ DI COMODO
Test 1-> ricavi effettivi -> ricavi presunti
Test 2 -> è o non è in perdita sistemica
1° TEST OPERATIVITÀ
RICAVI EFFETTIVI
(somma dei ricavi, dell'incremento
delle rimanenze e dei proventi,
esclusi quelli straordinari, risultanti
dal conto economico)
<
RICAVI PRESUNTI
(somma degli importi che risultano
applicando ai titoli e alle
partecipazioni, agli immobili e alle altre
immobilizzazioni le percentuali
previste)
2° TEST DELLE PERDITE SISTEMATICHE
1. la società è in perdita fiscale
per 5 esercizi consecutivi;
=
2. per 4 periodi in perdita e il 5°
con reddito < minimo;
per il 6° periodo d’imposta è non
operativa
(a prescindere dal calcolo della
operatività in termini di ricavi)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
244
Società di comodo e obblighi di segnalazione
CONSEGUENZE DELLA QUALIFICA DI SOCIETÀ DI COMODO
SERIE DI RESTRIZIONI
 obbligo di dichiarare ai fini Ires / Irpef un reddito non inferiore a quello minimo
presunto + ai fini Irap un valore della produzione minimo (determinato
aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti
indeducibili);
 possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa,
le perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte
di reddito che eccede quello minimo;
 impossibilità di chiedere a rimborso / utilizzare in compensazione nel mod. F24
il credito Iva - qualora la società risulti non operativa per 5 periodi d’imposta e
negli stessi dichiari un volume d’affari inferiore a quello presunto, il credito Iva è
definitivamente perso.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
245
Società di comodo e obblighi di segnalazione
PROBLEMATICHE OPERATIVE …
Le problematiche per le società non operative e in perdita sistematica:
• reddito minimo IRES e IRPEF;
• IRES maggiorata al 38%;
• valore della produzione minimo IRAP;
• blocco su utilizzo perdite;
• blocco IVA su compensazioni (primo step);
• perdita credito IVA (secondo step).
POSSIBILI SOLUZIONI …
l'estromissione agevolata regolata dalla Legge di stabilità 2016:
• assegnazione, cessione o trasformazione?
• decorrenza 2016. Resta il problema per il 2015;
• comunque i beni faranno “media” per gli anni precedenti;
• trasformazione in società semplice: causa di disapplicazione per il 2015 (impegno allo
scioglimento)?
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
246
Società di comodo e obblighi di segnalazione
INTERPELLO - CIRC. 9/E DEL 1° aprile 2016
le società che ritengono sussistenti le “oggettive situazioni che hanno reso impossibile il
conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito…..”,
di cui al comma 4-bis, e intendano richiedere il rimborso IVA annuale, possono acclarare la
sussistenza delle “oggettive situazioni” presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, mediante sottoscrizione
dell'apposito campo del quadro VX della dichiarazione Iva.
Mario Bianchi
Con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva si attesta anche che sussistono le
condizioni oggettive di cui al comma 4-bis del citato articolo 30 e non è stata presentata
istanza di interpello.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
247
Società di comodo e obblighi di segnalazione
REGOLE INERENTI AGLI INTERPELLI
Le nuove regole applicative:
 interpello “probatorio” e non “disapplicativo”;
 non obbligatorio, ma facoltativo (circ. 32/e/2010 – sanzione fissa);
 obbligo di comunicazione in dichiarazione redditi di:
 mancata presentazione istanza;
 mancata indicazione risposta negativa;
 omessa o infedele comunicazione sanzione da € 2 a € 21.000;
 mancata risposta entro 120 giorni -> silenzio assenso;
 diniego -> Circolare n. 9/E/2016 - superato il problema dell'impugnabilità del diniego.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Società di comodo e obblighi di segnalazione
Giancarlo Modolo – Milano
248
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
249
Società di comodo e obblighi di segnalazione
OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI NON PIÙ UTILIZZABILI E DESTINATE ALLA VENDITA
Lo spostamento delle immobilizzazioni non più utilizzabili e destinate alla vendita
nell'attivo circolante, per il principio contabile nazionale Oic 16, si deve considerare
possibile se:
•
sono vendibili alle loro condizioni attuali e non richiedono modifiche tali da differirne
l'alienazione;
•
la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo
previsto e delle condizioni di mercato;
•
l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Società di comodo e obblighi di segnalazione
GESTIONE DEL PROSPETTO: REGOLE PROCEDURALI
Verifiche sulle società immobiliari:
 contratti di locazione a canone vincolato - disapplicazione;
 contratti di locazione a enti pubblici o assimilati - disapplicazione;
 subentro in locazioni stipulate da altri - interpello;
 locazione a valore di mercato - interpello;
 bene in costruzione o “rimanenza” – escluso.
Verifiche sulle holding -> disapplicazione legale:
 società partecipata è esclusa;
 società partecipata è operativa;
 società partecipata ha ottenuto l'accoglimento dell'interpello.
Verifiche sulle holding -> interpello preventivo:
 possesso della sola nuda proprietà;
 società partecipata non ha riserve di utili sufficienti;
 società partecipata ha perdite da coprire;
 società partecipata è in fase di start up;
 società partecipata appartiene ad un settore in crisi.
Giancarlo Modolo – Milano
250
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
251
Società di comodo e obblighi di segnalazione
GESTIONE DEL PROSPETTO: REGOLE PROCEDURALI
•
La casella “start-up” deve essere barrata dalle società “start-up innovative”, di cui
all'art. 25, comma, 2 del D.L. 179/2012, che, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.L.
179/2012, non applicano le discipline previste per le società di comodo e per i
soggetti in perdita sistematica.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Società di comodo:
casi di maggiorazione dell'Ires
Giancarlo Modolo – Milano
252
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
253
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
IMPLICAZIONI PROCEDURALI
La normativa riguardante le «società non operative» ha molteplici implicazioni,
prescindendo dagli aspetti soggettivi, quali:
 la determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo ai fini delle imposte sui redditi;
 i riflessi dell'imputazione di tale reddito minimo ai fini Irap;
 le limitazioni alla compensazione o al rimborso del credito Iva;
 la disapplicazione della norma mediante interpello;
 la disciplina agevolativa prevista dalla legge n. 296/2006 per lo scioglimento o la
trasformazione in società semplice delle società non operative;
 la maggiorazione dell'aliquota Ires (38,00%) in presenza di perdite «sistemiche».
Obiettivo essenziale della normativa riguardante le cosiddette «società di comodo» è la
disincentivazione del ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per
nascondere l'effettivo proprietario del bene, avvalendosi delle più favorevoli norme
previste per le società, costituite per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per
esercitare un’attività commerciale.
.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
254
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
CRITICITÀ
Con l'art. 2, commi da 36-quinquies a 36-duodecies del D.L. 13.8.2011 n. 138, è stata
integrata in modo significativo la disciplina delle società non operative (o di «comodo»),
con un duplice scopo:
 contrastare l'utilizzo della forma societaria per l'intestazione di beni che, in realtà,
permangono nella disponibilità dei soci o dei familiari, innalzando per le società di
comodo l'aliquota Ires al 38,00% dal 2012;
 prevedere nuovi strumenti di controllo sulle società in perdita «sistemica», attribuendo
loro lo status di società di comodo se questa situazione si protrae per almeno un
triennio ovvero, nell'arco del triennio, per 2 periodi d'imposta e con la produzione di un
reddito inferiore a quello minimo nel terzo (novità applicabile a decorrere dal 2012).
l'originario presupposto per considerare di comodo la società (insufficienza dei ricavi) e il
nuovo (stato di perdita strutturale) sono alternativi: pertanto, le società saranno esposte
alle penalizzazioni ex L. 724/1994 in presenza di anche solo uno di essi. La «vecchia»,
dunque, disciplina continua a essere in vigore.
.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
255
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
CRITICITÀ
La maggiorazione riguarda i soli soggetti Ires, in quanto - per le società di persone - il
reddito, pur se adeguato al minimo presunto, è tassato in capo ai soci secondo le aliquote
ordinarie.
Secondo la Relazione al D.L. 138/2011 sono soggette alla nuova aliquota Ires del 38%:
 le «vecchie» società di comodo, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi presunti;
 le «nuove» società di comodo (ovvero, strutturalmente in perdita).
La formulazione letterale della norma autorizza a ritenere che la maggiorazione del 38%
sia applicabile al reddito complessivo della società e, quindi, anche all'eventuale parte
eccedente il reddito minimo; la ratio della maggiorazione, infatti, è quella di colpire le
società non operative per il semplice fatto di essere tali.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
256
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Telefisco 2014
La condizione di non operatività – che si ha sia in caso di mancato superamento del test di
operatività, sia per effetto del conseguimento di perdite – determina, comunque, le
penalizzazioni Iva (divieto di utilizzo del credito in compensazione o a rimborso, eccetera),
anche se il contribuente si adegua al reddito minimo previsto?
Art. 30, c. 4, 1° periodo legge n. 724/1994: per le società e gli enti di comodo (da intendersi,
come indicato nella circolare n. 23/E/2012, sia i soggetti non operativi del citato art. 30, sia i
soggetti in perdita sistematica ex art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies D.L. n. 138/2011)
l'eccedenza di credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale:
 non può essere chiesta a rimborso;
 non può essere utilizzata in compensazione (c.d. compensazione orizzontale);
 non può essere ceduta ex articolo 5, comma 4-ter D.L. n. 70/1988.
Circ. 25/E/2007 -> ai fini dell'applicazione delle richiamate limitazioni al riporto
dell'eccedenza di credito Iva, è irrilevante l'adeguamento al c.d. reddito minimo previsto per
l'anno in cui il soggetto interessato risulta non operativo. Anche nei confronti dei soggetti in
perdita sistematica troverà applicazione tale limitazione, visto il richiamo dell'art. 2, c. 36decies, 1° periodo D.L. n. 138/2011, al citato art. 30.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
257
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
SOCIETÀ DI COMODO-PENALIZZAZIONI IVA
Casella di RIGO VA15
Rigo VA15 DEL MODELLO IVA 2016 -> riservato:
 alle società che risultino non operative (art. 30 della L. 23.12.1994, n. 724;
 alle società in perdita sistematica ai sensi dell'art. 2, c. 36-decies e 36-undecies del D.L.
13.8.2011, n. 138, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs.21.11.2014, n. 175.
Circ. 23 dell'11.6.2012 -> disciplina delle società di comodo opera nei confronti dei soggetti in
perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta successivo al quinquennio in cui è stata
evidenziata, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi:
 una situazione di perdita fiscale;
 una situazione di perdita fiscale per un quadriennio e per un anno un reddito imponibile
inferiore a quello minimo presunto.
Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:
 “1” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione;
 “2” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
 “3” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
 “4” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che
non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'Iva non inferiori all'importo
che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, c. 1, della L. 724 del 1994.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
258
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
SOCIETÀ DI COMODO-PENALIZZAZIONI IVA
Casella di RIGO VA15
Attenzione -> il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale
per le società e gli enti considerati di comodo
 non può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in presenza delle situazioni di
cui ai codici:
 “1” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione;
 “2” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
 “3” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
 si deve considerare venuto meno, come precisato con la circolare n. 25 del 4.5.2007, in
presenza della situazioni di cui al codice:
 “4” società di comodo per l'anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e
che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell'Iva non inferiori
all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali di cui all'art. 30, c. 1, della L.
724 del 1994;
In quanto trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del c. 4, dell'art.
30, della L. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito Iva annuale.
N.B.: il credito d’imposta annuale comporta, in ogni caso, la compilazione del rigo VX2 o del
corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di Unico 2016.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
259
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di capitali ‘‘non operative’’
Caso 1
Reddito minimo superiore a reddito
complessivo
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies,
36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
Fattispecie individuabile nelle società di capitali
che non superano il test di operatività di cui
all'art. 30 della L. 724/1994
Alfa S.r.l. - periodo di imposta 2015 - test di operatività NON superato
Reddito complessivo ………………………………………………….. euro 100.000,00
Reddito minimo previsto ……………………………………………… euro 150.000,00
Individuazione entità Ires dovuta:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38,00% di euro 150.000 (reddito imponibile)
(27,50% Ires aliquota ordinaria
+
euro 57.000,00
- 10,50% per maggiorazione)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B.: in questo caso si rende operativa anche l'applicazione della maggiorazione.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
260
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di capitali ‘‘non operative’’
Caso 2
Reddito minimo inferiore a reddito
complessivo
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
Fattispecie individuabile nelle società di capitali
che non superano il test di operatività di cui
all'art. 30 della L. 724/1994
Alfa S.r.l. - periodo di imposta 2015 - test di operatività NON superato
Reddito complessivo ………………………………………………….. euro 120.000,00
Reddito minimo previsto ……………………………………………… euro 100.000,00
Individuazione entità Ires dovuta:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38,00% di euro 120.000 (reddito imponibile)
(27,50% Ires aliquota ordinaria
+
euro 45.600,00
- 10,50% per maggiorazione)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B.: in questo caso si rende operativa anche l'applicazione della maggiorazione.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
261
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di capitali ‘‘non operative’’
Caso 3
Presenza di
perdite fiscali pregresse
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
Fattispecie individuabile nelle società di capitali
che non superano il test di operatività di cui
all'art. 30 della L. 724/1994
Alfa S.r.l. - periodo di imposta 2015 - test di operatività NON superato
Reddito complessivo …………………………………………………..
euro 100.000,00
Reddito minimo previsto ………………………………………………
euro 80.000,00
Perdite fiscali pregresse ………………………………………………
euro 30.000.00
Perdite compensabili: 80% di euro 20.000,00 (euro 100.000,00 – euro 80.000,00)
Individuazione entità Ires dovuta:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38,00% di euro 84.000 (reddito imponibile)
(27,50% Ires aliquota ordinaria
+
euro 31.920,00
- 10,50% per maggiorazione)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
262
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di persone ‘‘non operative’’
Caso 1
Srl con partecipazione in una sas non
operativa
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies,
36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
Fattispecie individuabile nelle società di capitali
che non superano il test di operatività di cui
all'art. 30 della L. 724/1994
Il reddito delle società di persone deve essere tassato per trasparenza in capo ai soci, siano
esse persone fisiche o società di capitali, tenendo presente che:
• se il socio è una persona fisica, la maggiorazione non trova attivazione poiché la stessa è
inerente all'Ires e non all'Irpef (i soci, pertanto, devono far concorrere il reddito imputato
dalla società di persone ‘‘non operativa’’ al reddito complessivo);
• se il socio è una società di capitali, invece, questa deve necessariamente applicare la
maggiorazione, ‘‘comunque’’, sulla quota parte del reddito imputato per trasparenza dalla
società di persone ‘‘non operativa’’ (art. 2, comma 36-quinquies, secondo periodo).
Ne deriva che nel caso di reddito di partecipazione imputato per trasparenza da
una società di persone ‘non operativa’’, la società-socia (operativa) deve applicare
l'Ires del 27,50% su tutto il reddito e la maggiorazione sul reddito imputato dalla
società partecipata.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
263
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di persone ‘‘non operative’’
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
Caso 1
Srl con partecipazione in una sas non operativa
Alfa sas - periodo di imposta 2015 - test di operatività NON superato
Reddito imponibile srl (art. 75 Tuir-non società di comodo) .…….. euro 100.000,00
Reddito da partecipazione in sas (società di comodo) … …………
euro 70.000,00
Reddito d’impresa srl …………………………………………………
euro 30.000.00
Individuazione entità Ires dovuta:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27,50% di euro 100.000,00 (reddito imponibile) ………..………
euro 27.500,00
+
- 10,50% su reddito imputato dalla sas (euro 70.000,00) ……....
euro 7.350,00
complessivamente Ires dovuta euro 34.850,00.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
264
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di persone ‘‘non operative’’
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
Caso 2
Srl non operativa con partecipazione in una sas di comodo
Srl e sas - periodo di imposta 2015 - test di operatività NON superato
Reddito imponibile srl (art. 75 Tuir) ……………………..…….……..
euro 100.000,00
Reddito da partecipazione in sas (società di comodo) …..…………
euro 70.000,00
Reddito d’impresa srl (società di comodo)……………………………
euro 30.000.00
Reddito minimo srl (entità superiore al reddito imputato) ..………… euro 80.000.00
Individuazione entità Ires dovuta:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27,50% di euro 100.000,00 (reddito imponibile) …………………… euro 27.500,00
+
- 10,50% di euro 100.000,00 ……….
euro 10.500,00
complessivamente Ires dovuta euro 38.000,00.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
265
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di capitali trasparenti ‘‘non
operative’’
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
Le società di capitali hanno la possibilità di beneficiare del regime della
trasparenza fiscale, ai sensi degli artt. 115 e 116 del Tuir, nelle situazioni sia di
soci/società di capitali, sia di soci/persone fisiche.
Se il reddito viene tassato per trasparenza in capo ai soci, compete alla società
partecipata ‘‘non operativa’’ a liquidare e corrispondere la maggiorazione Ires
del 10,50% (art. 2, comma 36-octies).
Per le società di capitali che detengono partecipazioni in società ‘‘non
operative’’ in regime di art. 115 del Tuir l'art. 2, comma 36-octies, secondo
periodo, stabilisce che la società partecipante deve assoggettare il proprio
reddito imponibile alla maggiorazione prevista dal comma 37-quinquies,
‘‘senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata’’.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
266
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di capitali trasparenti ‘‘non
operative’’
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
Caso 1
Società operativa con partecipazione in srl trasparente «non operativa»
periodo imposta 2015 - test operatività NON superato da srl trasparente
Reddito complessivo ……………..…………………………….……..
Reddito da partecipazione in srl trasparente (società di comodo) ...
Reddito d’impresa srl ………………………………..…………………
Reddito imponibile srl (art. 75 Tuir) ……………………..…….……..
Individuazione entità Ires dovuta:
- 27,50% di euro 100.000,00 (reddito imponibile) ……………………
euro 100.000,00
euro 70.000,00
euro 30.000.00
euro 100.000,00
euro 27.500,00
La srl partecipata liquida e corrisponde la maggiorazione del 10,50% del proprio
reddito [10,50% di euro 70.000,00 = euro 7.350,00]
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
267
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Società di capitali trasparenti ‘‘non
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
operative’’
Caso 2
Società non operativa con partecipazione in srl trasparente «non operativa»
periodo imposta 2015 - test operatività NON superato da entrambe le srl
Reddito complessivo ……………..…………………………….……..
euro 100.000,00
Reddito minimo ……………..…………………………….……..
euro 80.000,00
Reddito da partecipazione in srl trasparente (società di comodo) ...
euro 70.000,00
Reddito d’impresa srl (società di comodo) …………..………………
euro 30.000.00
Reddito imponibile srl (art. 75 Tuir) ……………………..…….……..
euro 100.000,00
Individuazione entità Ires dovuta:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27,50% di euro 100.000,00 (reddito imponibile) …………………
euro 27.500,00
- 10,50% di euro 30.000,00 (ecced. su reddito partecipazione) …
euro 3.150,00
La srl partecipata liquida e corrisponde la maggiorazione del 10,50% del proprio
reddito [10,50% di euro 70.000,00 = euro 7.350,00]
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
268
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Presunzioni di
NON OPERATIVITÀ
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
Si devono considerare soggetti ‘‘non operativi’’ (art. 2, comma 36-decies e
undicies) quelli di cui all'art. 30 che:
 conseguono in un triennio, perdite fiscali;
 conseguono in un triennio, perdite fiscali per due periodi di imposta e
hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo di cui al comma 3,
dell'art. 30, L. 724/1994, nell'altro.
Con decorrenza dal periodo di imposta successivo al triennio di riferimento (dal
quarto periodo, indipendentemente dalla verifica di operatività per tale
periodo), si devono presumere ‘‘non operativi’’ e, conseguentemente, devono
applicare sia le regole di individuazione del reddito minimo, sia quelle inerenti
alla maggiorazione Ires del 10,50%.
La presunzione, per disposto normativo, non opera se sussiste una causa di
esclusione o di non applicazione della disciplina delle società di comodo (art. 2,
comma 36-decies, secondo periodo).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
269
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Presunzioni di
NON OPERATIVITÀ
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
La presunzione di non operativa conseguenti a perdite fiscali non sussiste nelle
ipotesi in cui nel triennio:
• il soggetto ha conseguito la perdita fiscale in un unico periodo di imposta;
• il soggetto ha dichiarato redditi inferiori a quelli minimi per almeno due
periodi di imposta;
• il soggetto è risultato sempre ‘‘non operativo’’ (senza aver però subito
perdite fiscali) o è risultato a volte operativo e a volte ‘‘non operativo’’ (in
entrambi i casi, senza aver subito perdite fiscali o di averne subita in non più
di un periodo di imposta).
Per procedere all'individuazione del triennio su cui eseguire la verifica si deve
fare riferimento annualmente a quello temporale e cioè:
• nel 2015, agli anni 2012, 2013 e 2014;
• nel 2016, agli anni 2013, 2014 e 2015;
• nel 2017, agli anni 2014, 2015 e 2016;
e così di seguito.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
270
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Presunzioni di
NON OPERATIVITÀ
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
Caso 1
Ipotesi di presunzione di «non operatività»
Periodo d’imposta: 2015 – triennio di riferimento: 2012 – 2013 – 2014
 2012 - perdita fiscale, non rilevante se risulta superato o meno il test di operatività;
 2013 - perdita fiscale, non rilevante se risulta superato o meno il test di operatività;
 2014 - perdita fiscale, non rilevante se risulta superato o meno il test di operatività;
in quanto la presunzione di non operatività sussiste dal 2015:
reddito minimo (o maggior reddito effettivo)
maggiorazione Ires
indipendentemente se nell'anno 2015 il soggetto:
• ha superato o meno il test di operatività;
e:
• se risulta conseguito un reddito o rilevata una perdita fiscale.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
271
Società di comodo: casi di maggiorazione dell'Ires
Presunzioni di
NON OPERATIVITÀ
Art. 2, commi 36-quinquies, 36-sexies, 36septies, 36-octies e 36-novies, D.L. 138/2011
Caso 2
Ipotesi di NON presunzione, con società operativa per il 2015
Periodo d’imposta: 2015 – con reddito imponibile che supera il test di operatività
Se si considera che:
 2012 – è stata rilevata una perdita fiscale, la quale non è rilevante se risulta
superato o meno il test di operatività;
 2013 - il test di operatività è stato superato, ma con reddito di entità inferiore a
quello minimo;
 2014 – il test di operatività non risulta essere superato;
non sussiste la presunzione di non operatività per il 2015 e, di conseguenza, ai fini Ires
di rende applicabile la tassazione con l'aliquota ordinaria (27,50%).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni
amministrative e ravvedimento
Giancarlo Modolo – Milano
272
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
273
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
TITOLARE EFFETTIVO
1
Partecipazione in società residenti con investimenti esteri → nessun
obbligo
2
Se con partecipazione italiana si integra requisito di titolare
effettivo società estera → scatta obbligo
3
Per società white list → indicazione valore complessivo detenuto e
percentuale di partecipazione anche tramite partecipazione
indiretta
4
Per società black list → indicazione diretta attività detenuta con
riferimento a % di partecipazione in società black list
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
274
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
PARTECIPAZIONE ESTERA
1
Ivafe dovuta solo su prodotti finanziari → non si paga patrimoniale
2
Per valorizzazione regole Ivafe → valore nominale o in assenza valore
di rimborso
3
Importo in valuta estera → indicazione in euro in base a cambio
mensile per valori da segnalare a inizio e fine anno →
cambio di dicembre (circ. n. 27/e/2015 risposta 2.5)
4
Eventuale omessa compilazione → sanzione riferita a importo rilevante
termine periodo detenzione (risposta Telefisco 16)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
275
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Dati
• contribuente detiene 50% società estera + 15% tramite italiana → titolare
effettivo
• due soci valore partecipazione 70.000 dollari
• cambio dicembre 2014 euro 1,02 - dicembre 2015 1,03
• partecipazione intero anno - infruttifera nel 2015
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
276
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
CONTO CORRENTE ESTERO
1
Ivafe dovuta solo da titolari rapporto → non da delegati
(risposta Telefisco 16)
2
Eventuale omissione compilazione → sanzionata su valore giacenza
media
3
Ivafe dovuta per ogni conto corrente anche se presso stesso
intermediario → se giacenza media > € 5.000
4
Per Paesi black list → indicazione anche valore massimo giacenza
nell’anno
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
ESEMPIO DI COMPILAZIONE
Dati:
• conto corrente detenuto in svizzera cointestato con coniuge
• giacenza media € 8.700
• picco € 11.200
• fruttifero di interessi
Giancarlo Modolo – Milano
277
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
278
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
VIOLAZIONI QUADRO RW
Anno riferimento
redditi
Modello
Anno della
violazione
Termine
2015
UNICO 2016
2016
31/12/2021
2014
UNICO 2015
2015
31/12/2020
2013
UNICO 2014
2014
31/12/2019
2012
UNICO 2013
2013
30/12/2018
2011
UNICO 2012
2012
31/12/2017
2010
UNICO 2011
2011
31/12/2016
2009
UNICO 2010
2010
31/12/2015
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
279
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
RAVVEDIMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016
Presentazione della
Sanzione
Riduzione
Sanzione
Sanzione paradisi
Sanzione
dichiarazione dei redditi
paesi white sanzione per
ridotta white
fiscali
ridotta paradisi
relativa all’anno
list
ravvedimento
list
Unico 2015 - redditi 2014
6%
3%
un ottavo
0,75%
0,375%
Unico 2014 - redditi 2013
6%
3%
un settimo
0,857%
0,429%
Unico 2013 - redditi 2012
6%
3%
un sesto
1%
0,5%
Unico 2012 - redditi 2011
6%
3%
un sesto
1%
0,5%
Unico 2011 - redditi 2010
6%
3%
un sesto
1%
0,5%
Unico 2010 - redditi 2009
6%
un sesto
1%
Unico 2009 - redditi 2008
5% o 6%
un sesto
0,833% o 1%
Unico 2008 - redditi 2007
5%
un sesto
0,833% o 1%
Unico 2007 - redditi 2006
5%
un sesto
0,833% o 1%
Unico 2008 - redditi 2005
5%
un sesto
0,833% o 1%
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
280
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
VIOLAZIONI SUL MONITORAGGIO FISCALE
Anno in cui si detengono Anno in cui si compie
attività all'estero
violazione RW
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Termine di decadenza
ordinaria ex art. 20
D.Lgs. 472/97
31/12/2010
31/12/2011
31/12/2012
31/12/2013
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
Termine raddopiato di cui al
comma 2 ter dell'art. 12
D.L.78/2009
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025
Art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 -> l’atto di contestazione di cui all’art. 16, o l’atto di irrogazione, deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è
avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
281
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL QUADRO RW
L’Agenzia delle entrate, nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, ha precisato che
le violazioni riguardanti il quadro RW
hanno natura tributaria e per le stesse è, quindi, possibile provvedere alla
regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso.
Conseguentemente si deve ritenere ammesso il RAVVEDIMENTO OPEROSO anche per il
quadro RW -> A quale costo?
ATTENZIONE -> presupposto indispensabile per poter far ricorso al ravvedimento operoso nei
più ampi termini previsti dalle lett. b-bis), b-ter), b-quater) dell’art. 13,
comma 1, D.Lgs. 472/97, è la valida presentazione della dichiarazione per il
periodo di imposta considerato, in quanto la legge di stabilità 2015 (L.
190/2014) non ha modificato la successiva lett. c) del medesimo comma 1
che sana l’omissione della dichiarazione solamente nell’ipotesi di
presentazione della medesima entro 90 giorni dalla scadenza del termine
originario previsto.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
282
Quadro
RW: monitoraggio,
sanzioni amministrative
e ravvedimento
Modello
RW e monitoraggio
fiscale
UTILIZZO DEI CAMBI PER CONTI TITOLI IN VALUTA ESTERA
Dubbio -> il tasso di cambio di conti titoli detenuti in valuta estera deve essere utilizzato il
tasso medio di cambio o il tasso al 31 dicembre?
Per la determinazione del controvalore in euro delle attività presenti su di un conto
titoli in valuta estera acceso presso un istituto bancario estero, ai fini del
monitoraggio fiscale si deve fare riferimento:
 fino al periodo d’imposta 2012 -> cambio medio annuale, secondo le indicazioni
riportate nella circolare n. 45 del 2010, richiamata anche dalle istruzioni relative
alla compilazione del quadro RW (e prima modulo RW) del Modello UNICO;
 dal periodo d’imposta 2013 -> il cambio medio mensile, secondo quanto disposto
dal Provvedimento 18 dicembre 2013 e dalla circolare n. 38/E del 2013. Infatti, dal
periodo d’imposta 2013, nel quadro RW è richiesta l’indicazione del valore
iniziale e del valore finale dell’investimento. Per cui:
 investimento detenuto per l’intero anno -> utilizzare i cambi al 31 dicembre
rispettivamente dell’anno precedente e di quello di detenzione dell’investimento;
 se effettuato o cessato durante l’anno -> utilizzare il cambio relativo al mese di
costituzione o di dismissione dell’investimento.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
283
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO
1) dichiarazione tardiva o integrativa di quella da presentarsi entro il 30 settembre
o entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per la dichiarazione dei
redditi con il quadro RW non presentato alla scadenza o presentato in modo
incompleto
Sanzione per
dichiarazione
 tardiva: € 25,00 (1/10 di € 250,00) - Integrativa : € 27,00 (1/9 di
€ 250,00)*
 sanzione ex art. 13 D.Lgs. 471/97 a cui applicare la misura della
riduzione corrispondente al periodo di tempo trascorso tra il
termine di versamento e la data della regolarizzazione, oltre al
pagamento dell’imposta e degli interessi
Sanzione per
quadro RW
 € 25,00 o € 25,80 (1/10 di € 258,00)
* sanzione che non dovrebbe essere dovuta per dichiarazione integrativa finalizzata a sanare
solo l’omessa o incompleta compilazione del modulo RW.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
284
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO
2) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di 90 giorni, ma entro il termine per
presentazione dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è
stata commessa la violazione (30 settembre anno + 1)
Sanzione per
quadro RW
 0,38% o 0,75% (1/8 del 3% o 6% degli importi non indicati nel
quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in
Paesi black list)
CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO
3) dichiarazione integrativa presentata entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa
la violazione (30 settembre anno + 2)
Sanzione per
quadro RW
 0,43% o 0,86% (1/7 del 3% o 6% degli importi non indicati nel
quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in
Paesi black list)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
285
Quadro RW: monitoraggio, sanzioni amministrative e ravvedimento
CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO
4) dichiarazione integrativa presentata oltre il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno successivo a quello della commessa la violazione (30
settembre anno + 3 e fino alla decadenza dal potere di accertamento)
Sanzione per
quadro RW
 0,5% o 1% (1/6 del 3% o 6% degli importi non indicati nel
quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in
Paesi black list)
CON PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO 30.9 DI CIASCUN ANNO
5) dichiarazione integrativa presentata successivamente alla constatazione della violazione
ai sensi dell'art. 24 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e fino alla notifica dei relativi atti di
liquidazione o di accertamento
Sanzione per
quadro RW
 0,6% o 1,2% (1/5 del 3% o del 6% degli importi non indicati nel
quadro RW a seconda che le attività siano detenute o meno in
Paesi black list)
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
286
Variazioni in aumento e in diminuzione dei
quadri RF
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
287
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
PRINCIPIO DI COMPETENZA – ART. 109 TUIR
Comma 1 -
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, ….., concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza …….. tuttavia i ricavi, le spese e
gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a
formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
Comma 4 -
Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e
nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo
all'esercizio di competenza.
Sono tuttavia deducibili:
a. quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la
deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme … che
dispongono o consentono il rinvio;
b. [...]Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi,
che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a
formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui
risultano da elementi certi e precisi.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
288
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RISULTATO ECONOMICO E REDDITO FISCALE
Regola -> società di capitali ed enti commerciali sono tenuti, entro i termini stabiliti dalla
legge o dall'atto costitutivo, alla redazione del bilancio d'esercizio (SP+CE+NI), dal
quale di rileva il risultato economico (utile e/o perdita d’esercizio).
Art. 83, c. 1, Tuir -> al risultato economico del CE devono essere apportate
variazioni in aumento o in diminuzione per individuare il reddito fiscale.
Variazioni in aumento e in diminuzione:
 indeducibilità di certi oneri (spese promozionali non documentabili, imposte sul reddito
dell'esercizio, multe e sanzioni);
 deducibilità parziale di certi oneri (spese di rappresentanza, spese inerenti ai cellulari,
interessi passivi, erogazioni liberali, ecc.);
 rinvio a successivi periodi d'imposta della deducibilità di certi oneri (compensi
amministratori, imposte e tasse, spese di manutenzione eccedenti la quota deducibile);
 rinvio nella tassazione di certi proventi (plusvalenze rateizza bili, contributi in conto
capitale riscossi in un periodo d'imposta successivo a quello di competenza);
 tassazione di alcuni proventi immobiliari da conteggiare con il criterio catastale.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
289
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
COMPOSIZIONE DEL QUADRO RF
Quadro RF suddiviso in sezioni:
 dati generali (codice attività, applicazione parametri o studi di settore);
 risultato del CE (utile o perdita di bilancio);
 componenti positivi extracontabili;
 variazioni in aumento;
 variazioni in diminuzione;
 determinazione del reddito;
e per il modello Unico SC in particolare
 reddito del Trust misto;
 importi ricevuti (società partecipate in regime di trasparenza artt. 5 e 115, Tuir);
 reddito delle società sportive dilettantistiche;
 determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIINQ;
 prospetto degli interessi passivi indeducibili.
 inseriti prospetti -> «Enti creditizi (art. 113 del Tuir)» e «Esenzione degli utili e delle perdite
delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti»;
 eliminati prospetti -> «del reddito imputato ex art. 115 del TUIR e dei dati per la relativa
rideterminazione» e «dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128, Tuir».
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
290
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DATI GENERALI
Rigo RF1, campo 1 -> codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla tabella ATECO
2007 -> esercizio di più attività: codice riferito all'attività prevalente sotto il
profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.
Rigo RF1, campi 2 e 3 -> cause di esclusione / cause di esclusione applicazione studi di
settore in fase accertativa (specificare codice appropriato campo 2 o barrare
campo 3);
Rigo RF1, campo 4 -> cause di esclusione in fase accertativa dall'applicazione dei parametri
(specificare codice appropriato);
Rigo RF2 -> ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore annotati nelle scritture contabili;
Rigo RF3 -> barrare -> casella 1: soggetti adottano, i principi contabili internazionali -> casella
2: soggetti che, si avvalgono della facoltà di continuare ad adottare, ai soli fini
fiscali, i criteri di valutazione rimanenze lifo (art. 92, commi 2 e 3, Tuir) -> casella 3:
soggetti che continuano a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di
durata ultrannuale in corso di esecuzione in base al criterio del costo.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
291
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RF 3 - CASELLA 1 - ADOZIONE IAS
PRINCIPALI MISURE DI COORDINAMENTO:
 Art. 110, c. 1, lett. b), TUIR - Costo di beni strumentali materiali e immateriali ->
Assumono rilevanza ai fini fiscali anche gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo medesimo per effetto di disposizioni di legge e cioè an che quelli non
riconducibili specificamente a capitali presi a prestito per l'acquisizione delle suddette
immobilizzazioni.
 Art. 110, c. 3, TUIR - Crediti e debiti in valuta -> fiscalmente irrilevante la valutazione
secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio.
 Art. 110, c. 1, lett. c), TUIR - Valutazione delle obbligazioni -> se:
 non costituiscono immobilizzazioni finanziarie assumono rilevanza fiscale le
minusvalenze e le plusvalenze iscritte;
 costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
292
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RF 3 - CASELLA 1 - ADOZIONE IAS (modello Unico SC)
PRINCIPALI MISURE DI TRANSIZIONE (prima applicazione):
 Rimanenze beni fungibili, opere, forniture e servizi di durata ultrannuale -> Possibilità di
continuare ad adottare i precedenti criteri di valutazione (LIFO e criterio della commessa
completata) mediante opzione, non revocabile, da esercitare in dichiarazione dei redditi.
 Ripristino nell'attivo patrimoniale di costi già imputati al Conto economico di precedenti
esercizi -> Non rilevanza fiscale.
 Eliminazione nell'attivo patrimoniale di costi iscritti e non più capitalizzabili -> Irrilevanza
fiscale del ripristino ferma restando la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli
esercizi precedenti.
 Eliminazione nel passivo patrimoniale dei fondi di accantonamento -> Non rilevanza
fiscale se considerati dedotti per effetto dell'applicazione delle disposizioni degli artt. 115,
comma 11, 128 e 141, TUIR, ferma restando l'indeducibilità degli oneri a fronte dei quali
detti fondi sono stati costituiti, nonché l'imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso
del mancato verificarsi degli stessi.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
293
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RF 3 - CASELLA 2 – RIMANENZE AL LIFO (modello Unico SC)
Principi internazionali -> non contemplano la valutazione delle rimanenze dei beni fungibili
con il criterio LIFO -> necessario il passaggio a criteri di valutazione alternativi.
Art. 13, c. 2, 3, 4, D.Lgs. n. 38/2005 -> società che adottando gli IAS cambiano i criteri di
valutazione e abbandonano civilisticamente il criterio LIFO per i beni fungibili, potendo
continuare ad applicarlo ai fini fiscali, con opzione in sede di prima applicazione di tali principi.
Casella 2 -> da barrare quale opzione irrevocabile -> se si intende avvalersi della facoltà di
continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di valutazione delle rimanenze di cui all'art.
92, commi 2 e 3, TUIR (criterio LIFO). -> In sede di prima applicazione degli IAS/IFRS ->
opzione può essere esercitata anche se il LIFO non è stato adottato per i tre periodi di
imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali stessi o
dal minore periodo che intercorre dalla costituzione.
Opzione mai possibile per soggetti che commercializzano benzine, petroli, gasoli, ecc.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
294
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RF 3 - CASELLA 3 – OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE
(modello Unico SC)
Principi internazionali -> non contemplano la valutazione delle rimanenze di opere, fornitura
e servizi di durata ultrannuale il criterio di valutazione al costo -> in bilancio necessario il
passaggio a criteri di valutazione alternativi.
Art. 13, commi 2, 3 e 4 D.Lgs. 38/2005 -> società che adottando gli IAS, cambiano i criteri di
valutazione e abbandonano civilisticamente il criterio del costo, anche se possono
continuare ad applicarlo ai fini fiscali tramite apposita opzione in sede di prima applicazione
dei principi contabili internazionali.
Casella 3 -> da barrare quale opzione irrevocabile -> se si intende avvalersi della facoltà di
continuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in
corso di esecuzione nell'esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, in
base al criterio del costo (art. 93, comma 5, TUIR).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
295
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO
Reddito d’impresa -> determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto
economico, da indicare rispettivamente nel rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in
diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
La perdita non deve essere preceduta dal segno “meno”.
Art. 14 del D.Lgs. 147/2015 -> nuovo art. 168-ter Tuir -> Esenzione utili e perdite delle stabili
organizzazioni di imprese residenti (c.d."branch exemption"):
 per l'impresa residente nel territorio dello Stato italiano -> sussiste la possibilità di optare
per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni
all'estero;
 opzione non revocabile -> da esercitare al momento di costituzione della stabile
organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
296
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI
Rigo RF6 – anche se è stato eliminato il quadro EC -> indicare gli importi complessivi degli
ammortamenti, le maggiori plusvalenze o le minori minusvalenze e le
sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 109, comma
4, lett. b), quarto periodo, Tuir, ante modifiche apportate dalla L. 244/2007.
In pratica, devono essere annotati alla colonna:
1 – «Ammortamenti» -> quota riferita ai beni materiali e immateriali ammortizzabili;
2 – «Altre rettifiche» -> parte inerente a rettifiche di valore beni diversi da quelli
ammortizzabili;
3 – «Accantonamenti» -> quota riferita agli accantonamenti;
4 – «Totale» -> decremento dell'eccedenza pregressa = somma valori colonne precedenti.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
297
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
(nel modello Unico SC)
Rigo RF7 - QUOTE COSTANTI DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI
All'esercizio
Quota di competenza dell'esercizio inerente a plusvalenze e/o sopravvenienze patrimoniali
rateizzate in quote costanti, riguardanti:
• quota costante che si porta come variazione in aumento per la prima volta;
• quota costante delle plusvalenze o sopravvenienze già oggetto di rateizzazione in
precedenti esercizi.
Fattispecie di cui all'art. 86, comma 4 e all'art. 88, comma 2, Tuir:
 cessione a titolo oneroso di beni strumentali;
 cessione d'azienda;
 risarcimenti assicurativi relativi alla perdita o al danneggiamento di beni strumentali;
 immobilizzazioni finanziarie.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
298
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
(nel modello Unico SC)
Rigo RF7 - QUOTE COSTANTI DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI
ALL'ESERCIZIO
CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI BENI STRUMENTALI
Regola -> art. 86, c. 4, Tuir -> plusvalenze patrimoniali da cessioni a titolo oneroso di beni
strumentali realizzate nel 2015 dichiarabili:
 interamente nell'esercizio in cui sono state realizzate;
 in quote costanti nell'esercizio stesso e al massimo nei quattro esercizi
successivi a scelta del contribuente, se il bene è stato posseduto per almeno 3
anni [almeno 1.095 giorni (365 x 3)].
Riferimento temporale di 1.095 giorni:
 beni mobili -> dalla data di consegna all'impresa acquirente a quella al nuovo acquirente;
 beni immobili -> dalla data di stipula del rogito notarile;
 beni in leasing -> periodo in cui il bene è posseduto in proprietà + quello in cui la
detenzione deriva dal contratto di leasing.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
299
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
(nel modello Unico SC)
Rigo RF7 - QUOTE COSTANTI DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI
ALL'ESERCIZIO
SOPRAWENIENZA ATTIVA RATEIZZABILE
Regola -> art. 86, c. 2, Tuir -> sopravvenienze derivanti da risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni patrimoniali, conseguite
per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi -> differenza positiva, pur costituendo una sopravvenienza
attiva, può le modalità di differimento della tassazione delle plusvalenze.
Attenzione -> tassazione frazionata in cinque periodi d'imposta, se al momento del sinistro, il
bene risultava posseduto per almeno tre anni.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
300
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
(nel modello Unico SC)
Rigo RF7 - QUOTE COSTANTI DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI
ALL'ESERCIZIO
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL RIGO RF7
 colonna 1 -> quota parte di competenza dell'esercizio -> plusvalenze per le quali la
società ha scelto la rateizzazione in quote costanti;
 colonna 2 -> importo di cui a colonna 1 + sopravvenienze attive costituite dalle indennità
risarcitorie cui si applica il medesimo trattamento fiscale.
Attenzione -> al rigo RF34 -> variazione in diminuzione dell'utile economico per l'intero
ammontare delle plusvalenze patrimoniali (col. 1 e 2) e/o sopravvenienze (col. 2) da
rateizzare.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
301
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
(nel modello Unico SC)
Rigo RF7 - QUOTE COSTANTI DELLE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI
ALL'ESERCIZIO
Dichiarare nel rigo:
 RF7 -> quota di plusvalenze realizzate negli anni precedenti per le quali si è optato per la
rateizzazione;
 RS127 -> quota costante annuale;
 RS126 -> importo totale delle plusvalenze da rateizzare.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
302
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
(nel modello Unico SC)
Rigo RF8 - QUOTE COSTANTI DEI CONTRIBUTI O LIBERALITÀ COSTITUENTI SOPRAVVENIENZE
ATTIVE IMPUTABILI ALL'ESERCIZIO (ART. 88, COMMA 3, LETT. B)
Quote costanti inerenti a contributi in conto capitale e liberalità, se si è optato per la
rateizzazione (art. 88, c. 3, lett. b, Tuir).
Rigo RF8 -> prima quota del contributo in c/capitale incassato nel 2015 -> quota di contributi
in c/capitale incassati in esercizi precedenti, per i quali si è optato per la rateizzazione.
RS128 -> importo complessivo del contributo;
RF35 -> ammontare imputato al CE
quale variazione in diminuzione.
RS129 -> quota costante.
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problematiche e novità
303
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO – UNICO SC
(nel modello Unico SC)
Rigo RF9 - REDDITO DETERMINATO CON CRITERI NON ANALITICI
Per soggetti che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito e che esercitano
anche attività il cui reddito non è incluso nel predetto regime (es.: imprese marittime –
società che assumono la qualifica di imprese agricole – srl costituite da soci imprenditori
agricoli, ecc.).
Tali soggetti devono dichiarare in:
 RF9 -> VA -> entità del reddito determinato forfetariamente;
 RF31 -> VA -> neutralizzazione costi riferiti ad attività forfetaria;
 RF55 -> VD -> neutralizzazione ricavi riferiti ad attività forfetaria.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
304
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO – UNICO SC
(nel modello Unico SC)
Rigo RF9 - REDDITO DETERMINATO CON CRITERI NON ANALITICI
Per neutralizzare le componenti analitiche attive e passive devono essere indicati:
 a rigo RF31 -> altre variazioni in aumento -> costi dell'attività, specificando:
 codice 99 -> per le imprese marittime;
 codice 8 -> per le società agricole e le Srl di soci imprenditori agricoli;
 codice 42 -> per le società che esercitano attività di produzione e cessione di energia
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
 a rigo RF55 -> altre variazioni in diminuzione -> ricavi dell'attività, specificando:
 codice 99 per le imprese marittime;
 codice 8 per le società agricole e le Srl di soci imprenditori agricoli;
 codice 42 per le società che esercitano attività di produzione e cessione di energia
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
305
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF10 - REDDITI DI IMMOBILI NON COSTITUENTI BENI STRUMENTALI NÉ BENI ALLA CUI
PRODUZIONE O AL CUI SCAMBIO È DIRETTA l'ATTIVITÀ
Redditi dei terreni e/o dei fabbricati -> diversi da quelli strumentali e da quelli che
costituiscono beni-merce -> determinazione del reddito prescinde dagli importi contabilizzati
in bilancio.
Neutralizzare i costi afferenti contabilizzati
VA
RIGO RF11
Neutralizzare eventuali quote di ammortamento
VA
RIGO RF21-col. 3
Neutralizzare i proventi afferenti contabilizzati
VD
RIGO RF39
Imputazione reddito secondo specifiche norme
VA
RIGO RF10
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
306
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
REDDITI DI IMMOBILI NON COSTITUENTI BENI STRUMENTALI
Immobile a destinazione abitativa non locato con rendita catastale di € 1.000; la ripresa in
aumento comporta la tassazione della rendita rivalutata del 5%; a rigo RF10 indicherò l'importo
di € 1.050
Immobile a destinazione abitativa locato, con rendita catastale di € 1.000, e canone di
locazione annuale di € 5.000; la società ha sostenuto per tale immobile costi di
manutenzione per € 2.000; le riprese in diminuzione comportano:
a)la variazione per l'intero canone di locazione; a rigo RF39 indicherò l'importo di € 5.000
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
307
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF12 – RICAVI NON ANNOTATI
Art. 2, c. 2-bis, D.P.R. 195/1999 -> se adeguamento alle risultanze degli studi di settore
richiede l'indicazione in dichiarazione di ricavi non annotati nelle scritture contabili in misura
superiore al 10% degli stessi -> a colonna 2 -> rilevare maggiorazione del 3% di tale
differenza, da pagare entro il saldo dell'imposta sul reddito -> codice tributo «2118».
N.B.: adeguamento agli studi di settore ai fini IVA va indicato nell'apposita sezione XXI
"Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA" del quadro RQ -> rigo RQ80.
Adeguamento studi di settore, senza sanzioni e interessi, possibile anche ai fini IVA -> da
versata entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
308
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF13 – RIMANENZE NON CONTABILIZZATE O CONTABILIZZATE IN MISURA INFERIORE A
QUELLA DETERMINATA AI SENSI DEL TUIR
Totale o eccedenza non contabilizzata a Conto economico delle rimanenze finali inerenti a:
1. materie prime, sussidiarie, semilavorati, servizi di durata non ultrannuale (art. 92);
2. materie prime, sussidiarie, semilavorati, servizi di durata non ultrannuale, impiegate
nell'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi o di raffinazione
petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, ecc., il cui volume di ricavi
supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (art. 92-bis).
3. opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93);
4. obbligazioni, titoli similari e altri titoli in serie o di massa, azioni o quote (art. 94) in:
 società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società
cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
 enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
 società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel
territorio dello Stato.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
309
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
(nel modello Unico SC)
RIGO RF14 – COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI MA NON CORRISPOSTI
Art. 95, c. 5, Tuir -> I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art.
73, c. 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto
forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fonda tori,
sono deducibili anche se non imputati al conto economico.
N.B.: eventuali autoveicoli concessi in uso promiscuo agli amministratori si classificano come
erogazioni di compensi in natura, in base all'art. 95, TUIR
Compensi di competenza 2015 non pagati
VA
RIGO RF14
Compensi pagati nel 2015 di competenza di esercizi
precedenti
VD
RIGO RF40
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
310
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF15 – INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI
Art. 96, Tuir -> gli interessi passivi e gli altri oneri assimilati non capitalizzati, possono essere
dedotti fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati.
Parte eccedente -> deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (R.O.L.) della
gestione caratteristica -> eventuale eccedenza che ancora residua potrà essere dedotta nei
periodi d'imposta successivi.
Quota di R.O.L. non utilizzata ai fini della deducibilità degli interessi passivi dell'esercizio ->
può essere portata ad incremento dei R.O.L. dei successivi periodi d'imposta.
Quota implicita degli interessi passivi sui canoni di leasing (indipendentemente dalla data di
stipula del contratto) -> concorre alla determinazione dell'ammontare deducibile.
Novità del D.Lgs. n. 147/2015 -> in vigore dal 7.10.2015 -> applicabili, per la generalità dei
casi, dal 2016.
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problematiche e novità
311
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF16 – IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE
Art. 99, Tuir -> costituiscono variazioni in aumento del risultato d'esercizio:
 le imposte sui redditi (IRES);
 le imposte per le quali è prevista la rivalsa (IV A, imposta sugli intrattenimenti), anche
facoltativa (esempio: IVA sugli omaggi di beni oggetto dell'attività);
 l'imposta comunale sugli immobili (IMU), che deve essere qui riportata per l'intero
ammontare risultante da CE mentre nel rigo RF55 (codice 38) indicare solo la quota
deducibile (il 20% dell'IMU relativa agli immobili strumentali versata nel 2015);
 l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni;
 IRAP, che deve essere qui riportata per l'intero ammontare risultante da CE mentre nel
rigo RF55 (codici 12 e 33) indicare la quota pagata nel periodo d'imposta oggetto della
dichiarazione sia a titolo di saldo (di periodi d'imposta precedenti) che di acconto,
deducibile dal reddito d'impresa.
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312
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 23/2011 “l'imposta municipale propria è indeducibile
dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive”,
così come già previsto per l'ICI.
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 23/2011 “l'imposta municipale propria è
indeducibile Per effetto delle variazioni apportate dell'art. 1, commi 715 e
716, della legge di stabilità 2014, si rende operativa la parziale
deducibilità dell'IMU inerente agli immobili strumentali dal reddito
d'impresa e di lavoro autonomo.
Specificamente la deducibilità è stata prevista nella misura del 20%, per i
periodi d'imposta successivi al 2013, tenendo presente, in ogni caso, che
ai fini IRAP l'IMU continua ad essere non deducibile a prescindere dal
metodo, “da bilancio” o “fiscale” utilizzato per l'individuazione della base
imponibile.
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problematiche e novità
313
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI
IMMOBILI INTERESSATI
La deducibilità parziale riguarda soltanto per l'IMU riferita agli immobili strumentali
(l'Agenzia delle entrate a Telefisco 2014 ha posto in rilievo che il riferimento deve essere
fatto agli artt. 43, c. 2, per le imprese e 54, Tuir per i lavoratori autonomi.
Per quanto attiene:
• alle imprese, l'art. 43 individua due tipologie di beni immobili strumentali:
 per natura, se riferita ai beni immobili accatastati nelle categorie A/10, B,
C, D ed E;
 per destinazione, se riferita ai beni immobili utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento
dell'attività
d'impresa
indipendentemente
dalla
classificazione catastale del bene;
• ai lavoratori autonomi, la natura strumentale è collegata all'utilizzazione
esclusiva ed effettiva per lo svolgimento dell'attività professionale,
indipendentemente dalla categoria catastale.
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314
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI
DEROGHE ALLA PARZIALE DEDUCIBILITÀ
La parziale deducibilità dell'Imu non è stata riconosciuta:
 per gli immobili patrimonio ;
 per i beni immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività
d'impresa (cosiddetti beni merce).
BENI IMMOBILI AD USO PROMISCUO
Poiché sono considerati strumentali i beni immobili che risultano utilizzati
esclusivamente per l'esercizio dell'attività, l'Agenzia delle entrate ha posto in
evidenza che la parziale deducibilità non si rende applicabile agli immobili
adibiti promiscuamente:
 all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
e:
 all'uso personale o familiare del contribuente;
per cui l'IMU è integralmente non deducibile.
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problematiche e novità
315
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI
SOCIETÀ IMMOBILIARI DI GESTIONE
Per quanto attiene ai beni immobili detenuti dalle società immobiliari di gestione,
cioè quelle società che hanno come oggetto dell'attività la locazione immobiliare, si
concretizza il problema di procedere all'individuazione dei beni per i quali è
consentita l'applicazione della deducibilità parziale dell'IMU.
Si ritiene che:
 per gli immobili strumentali per natura (anche locati), l'IMU è parzialmente
deducibile;
 per gli immobili abitativi locati, l'IMU non è deducibile e, quindi, non si rende
applicabile nemmeno la parziale deduzione;
 per gli immobili abitativi non locati, l'IMU si deve ritenere parzialmente
deducibile se utilizzati direttamente dalla società (es.: quale sede legale e/o
amministrativa).
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problematiche e novità
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI
SOCIETÀ IMMOBILIARI DI GESTIONE
In sintesi schematica:
Tipologia immobile
Deducibilità IMU
Strumentale per natura
Sì, nella misura del 20%
Strumentale per destinazione
Sì, nella misura del 20%
Uso promiscuo
No
Bene merce
No
Bene patrimonio
No
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316
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
317
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DEDICIBILITÀ IMU - ANALISI
DEDUCIBILITÀ IMU E PRINCIPIO DI CASSA
Ai sensi dell'art. 99, comma 1, del Tuir “le imposte sui redditi e quelle per le quali è
prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.
Per l'IMU si rende operativo il principio di cassa e, di conseguenza, la deducibilità
(parziale) è collegata all'ammontare corrisposto nel periodo d'imposta.
Attenzione -> civilisticamente le imposte devono risultare imputate nell'esercizio di
competenza, per cui si potrebbe generare un disallineamento nell'ipotesi in cui l'IMU
risulta corrisposta successivamente alla chiusura dell'esercizio.
Ne deriva, di conseguenza che non è deducibile l'IMU di competenza di esercizi
precedenti al 2015, corrisposta in tale anno o in anni successivi. Infatti, per le
imprese la deducibilità parziale dell'IMU risulta decorrente dal periodo d'imposta in
corso al 31.12.2013, e, quindi, è necessario valutare gli effetti con il predetto
principio di cassa.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
318
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
ESEMPIO
Caso ->
Analisi ->
IMPRESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA
Nel 2015, ALFA srl ha corrisposto a titolo di IMU 2015 sugli immobili strumentali
di proprietà un importo pari a € 10.000.
per gli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria l'IMU di competenza
deve essere rilevata tra le variazioni in aumento [a rigo RF16 “Imposte
indeducibili o non pagate”], mentre la quota deducibile (20%) deve essere
annotata tra le variazione in diminuzione [a rigo RF55 “Altre variazioni in
diminuzione”], specificando il codice “38”. Pertanto, nel mod. UNICO 2016-SC a
rigo RF16 deve essere annotata la variazione in aumento per l'intera imposta (€
10.000), mentre tra le “Altre variazioni in diminuzione” [rigo RF55, con il codice
“38”, deve essere indicata la quota deducibile pari a € 2.000 (20% di € 10.000).
10.000
2.000
38
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319
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF17 – ONERI DI UTILITÀ SOCIALE (art. 100 Tuir)
 colonna 1 -> ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad
esclusione di quelle di importo non superiore a € 30.000, lett. l), se di importo non
superiore a € 1.549,37, comprese erogazioni liberali che danno diritto al credito d’imposta
“Art - bonus” -> Le erogazioni liberali che invece non danno diritto al credito d’imposta
“Art - bonus” non devono essere indicate come variazione in aumento perché
interamente deducibili;
 colonna 2, oltre l'importo di colonna 1 -> spese relative ad opere o servizi – forniti
direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di
dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo
deducibile ai sensi dell'art. 100, comma 1, del TUIR (comprese spese relative all'impiego di
lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi
erogati a favore delle ONLUS, per la parte eccedente l'importo deducibile.
La deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese
per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
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320
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF18 – SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO INDEDUCIBILI
Art. 164, TUIR -> spese sostenute per l'acquisto di autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli da parte della generalità delle imprese sono deducibili nella misura del 20% nel
limite di spesa di € 18.075,99.
Autovetture concesse in uso gratuito ai dipendenti -> deduzione ammessa per il 70%.
Limiti di deduzione delle spese sostenute per l'acquisto di veicoli da parte dell'impresa sono:
 20% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli a motore non
strumentali;
 80% per le autovetture di agenti e rappresentanti;
 70% delle spese sostenute per veicoli dati in uso ai dipendenti, per la maggior parte del
periodo d'imposta.
Tenere in considerazione il SUPER-AMMORTAMENTO DEL 140%
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
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321
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
322
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
SPESE MEZZI TRASPORTO INDEDUCIBILI
La quota deducibile è stata ridotta dal 40% al 20% (dal 90% al 70% per i mezzi concessi in
uso ai dipendenti per oltre la metà del periodo di imposta)
ATTENZIONE A
-
computare i costi al netto dell'Iva deducibile (confermata nella misura del 40% e
interamente deducibile per i mezzi concessi in uso ai dipendenti)
-
ricalcolare la deduzione dei canoni di leasing in corso da annualità precedenti
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
323
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF19 – SVALUTAZIONI E MINUSVALENZE PATRIMONIALI, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E
PERDITE NON DEDUCIBILI
Sono indeducibili le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive, le perdite diverse
da quelle previste nell'art. 101, TUIR, derivanti, ad esempio, da:
 ricavi o proventi che non hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
 perdite ed oneri che non hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi in
quanto, ad esempio, non si è rispettato il principio della competenza;
nonché le minusvalenze derivanti dalla destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa.
Minusvalenze relative a partecipazioni che si qualificano per l'esenzione (PEX) -> devono
essere indicate nel rigo RF20.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
324
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF21 – AMMORTAMENTI NON DEDUCIBILI
Sono quote di ammortamento imputate a bilancio per un importo superiore a quello
fiscalmente deducibile:
 colonna 1 -> quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali imputate a Conto
economico eccedenti l'importo fiscalmente deducibile ex artt. 102, 102-bis e 103, TUIR;
 colonna 2 -> quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili imputati a Conto
economico eccedenti l'importo fiscalmente deducibile ex art. 104, TUIR;
 colonna 3 -> sommatoria di colonne 1 e 2.
Fattispecie:
 beni il cui valore patrimoniale è maggiore di quello fiscale (ad esempio beni rivalutati in
bilancio con riconoscimento fiscale differito);
 ramo d'azienda dato in affitto o in usufrutto -> ammortamenti deducibili fiscalmente
dall'affittuario o dall'usufruttuario;
 immobili non costituenti beni strumentali secondo il TUIR -> reddito catastalmente;
 beni indeducibili o a deducibilità limitata quali autovetture e telefoni cellulari.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
325
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO - UNICO SC
(nel modello Unico SC)
RIGO RF22 – VARIAZIONI EX ARTT. 118 E 123
Società che aderiscono al consolidato fiscale nazionale, potevano effettuare cessioni e
conferimenti in regime di neutralità fiscale se in capo alla cessionaria venivano mantenuti i
medesimi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla cedente.
L. 244/2007 -> abrogazione dell'art. 123, TUIR (e della neutralità fiscale) -> trasferimenti
effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 ->
può risultare necessario compilare il rigo per rettifiche relative a trasferimenti effettuati
precedentemente, per le quali la neutralità rimane valida.
 colonna 1 -> differenza tra la quota di ammortamento contabile e quella minore
fiscalmente rilevante in capo alla società che ha ceduto i beni in regime di neutralità (se
negativa -> rigo RF55);
 colonna 2 -> VA = differenza residua tra il valore contabile e il valore fiscale dei beni
acquisiti in regime di neutralità e successivamente ceduti al di fuori di tale regime;
 colonna 3 -> somme corrisposte a fronte di vantaggi fiscali ricevuti per effetto dell'opzione
per il consolidato.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
326
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF23 – SPESE DI CUI AGLI ARTT. 108, 109 COMMA 5 ULTIMO PERIODO O DI
COMPETENZA DI ALTRI ESERCIZI (ART. 109, COMMA 4)
 colonna 1 -> importo imputato a Conto economico delle spese relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma
3 dell'art. 95, TUIR (cioè spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale da parte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi) -> comprese
spese per alberghi e ristoranti qualificabili come spese di rappresentanza;
 colonna 2 -> importo imputato a Conto economico delle spese di rappresentanza diverse
da quelle di col. 1 -> escluse quelle interamente deducibili (art. 108, comma 2, terzo
periodo ovvero omaggi di beni di valore unitario fino a € 50,00);
 colonna 3, oltre agli importi indicati in colonna 1e 2 -> riportare le spese di competenza
di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, TUIR, deducibili in quote costanti
nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108,
comma 3, secondo periodo, TUIR.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
SPESE ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE
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327
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
328
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF23 – SPESE DI CUI AGLI ARTT. 108, 109 COMMA 5 ULTIMO PERIODO O DI
COMPETENZA DI ALTRI ESERCIZI (ART. 109, COMMA 4)
 colonna 1 -> importo imputato a Conto economico delle spese relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma
3 dell'art. 95, TUIR (cioè spese sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale da parte di dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi) -> comprese
spese per alberghi e ristoranti qualificabili come spese di rappresentanza;
 colonna 2 -> importo imputato a Conto economico delle spese di rappresentanza diverse
da quelle di col. 1 -> escluse quelle interamente deducibili (art. 108, comma 2, terzo
periodo ovvero omaggi di beni di valore unitario fino a € 50,00);
 colonna 3, oltre agli importi indicati in colonna 1e 2 -> riportare le spese di competenza
di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, TUIR, deducibili in quote costanti
nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108,
comma 3, secondo periodo, TUIR.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
329
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
SPESE SOSTENUTE DA SOCI DI SRL
Art. 95, c. 3, TUIR -> riguarda spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte effettuate dai
dipendenti e co.co.co. -> Agenzia delle entrate al p. 4 circolare 6/2009, ha precisato per le
società di persone che: le spese sostenute dalla società per le trasferte effettuate dai soci
possono, invece, essere portate in deduzione secondo il generale principio di inerenza che
sottende alla determinazione del reddito di impresa. In relazione alle spese per prestazioni
alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande opera, inoltre, la previsione normativa
dettata dall'art. 109, c. 5, del Tuir che limita la deducibilità di tali costi al 75% del loro
ammontare.
-> si ritiene che tale principio è valido anche per spese di trasferta sostenute da soci di
società di capitali -> rimborsi spese dei soci di una s.r.l. relativi a trasferte da essi effettuate,
le spese sostenute dalla società possono essere portate in deduzione dal reddito secondo il
generale principio di inerenza.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
330
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
SPESE DI RAPPRESENTANZA
spese di rappresentanza-> deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, sono
commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa
(voci A.1 e A.5 del CE) risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in
misura pari:
 all'1,30% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;
 allo 0,50% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a 50 milioni;
 c) allo 0,10% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.
Nel conteggio delle spese sostenute non devono essere computate le spese relative a beni
distribuiti gratuitamente, del valore unitario non superiore ad € 50,00 (deducibili
integralmente nel periodo di imposta di sostenimento), in quanto non concorrono alla
formazione dell'importo massimo deducibile calcolato con l'applicazione delle percentuali
sopra evidenziate.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
331
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF24 – SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO E
TRASFORMAZIONE ECCEDENTI LA QUOTA DEDUCIBILE
Art. 102, c. 6, TUIR -> deduzione dal reddito di esercizio le spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e trasformazione effettuate su beni propri, per le quali non si
sia provveduto alla loro capitalizzazione, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni
materiali ammortizzabili risultanti all'inizio dell'esercizio dal libro cespiti ammortizzabili, e di
spesare l'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello in cui i costi sono
stati sostenuti.
Art. 3, c.16-quater, D.L. 16/2012 -> abrogata la disposizione in base alla quale per i beni
ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti
costruire, il calcolo del plafond del 5% competeva in relazione al periodo di possesso.
Periodo d'imposta 2015 -> determinazione del plafond di deducibilità avviene applicando il
5% al valore dei beni ammortizzabili all'1/1/2015.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
332
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF24 – SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO E
TRASFORMAZIONE ECCEDENTI LA QUOTA DEDUCIBILE
Costo complessivo beni materiali
ammortizzabili all'1/1
(senza ragguaglio)
Totale spese
di
manutenzione
5
Spese di
manutenzione
deducibili nell'esercizio
Spese di
manutenzione
deducibili nell'esercizio
Eccedenza -> deducibile
in quote costanti nei
5 esercizi successivi
l'intera eccedenza (deducibile in 5 esercizi) deve essere riportata a rigo RF24, mentre le
quote imputabili al reddito del periodo oggetto di dichiarazione sono relative ad anni
pregressi e devono essere indicate nel rigo RF55 con codice 6 nell'apposito campo.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
333
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF24 – SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO E
TRASFORMAZIONE ECCEDENTI LA QUOTA DEDUCIBILE
BENI RIVALUTATI
I valori dei beni strumentali rivalutati:
 D.L. 185/2008 -> maggior valore si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte
sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello in cui la
rivalutazione è stata eseguita -> dal 2013;
 Legge di stabilità 2014 (art. 1, c. da 140 a 146) -> maggior valore si considera fiscalmente
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e IRAP a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita -> dal 2016;
 Legge di stabilità 2016 (art. 1, c. da 889 a 896) -> maggior valore si considera fiscalmente
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e IRAP a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita -> dal 2018.
Imprese neocostituite -> calcolo del 5% per il primo esercizio deve essere effettuato dalla
imprese di nuova costituzione prendendo come riferimento il valore dei beni che risultano in
bilancio alla fine dell'esercizio stesso.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
334
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF24 – SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO E
TRASFORMAZIONE ECCEDENTI LA QUOTA DEDUCIBILE
BENI ESCLUSI DAL CALCOLO -> Non concorrono a formare la base per il calcolo del limite
deducibile del 5%:
 beni non strumentali (es.: unità immobiliare ad uso abitativo dato in affitto a terzi);
 terreni;
 beni immateriali (es.: avviamento);
 costi pluriennali (es.: spese di costituzione, costi di manutenzione e riparazione ancora da
ammortizzare, ecc.).
CONTRATTI DI MANUTENZIONE -> I beni per i quali è previsto un contratto di assistenza
tecnica (ad esempio PC, registratori di cassa, ecc.) devono essere esclusi dal totale dei beni sul
quale calcolare la percentuale del5%, se i relativi canoni previsti dal contratto sono
integralmente dedotti.
BENI IN LEASING -> Il valore dei beni in leasing non concorre alla formazione del plafond sul
quale si calcola il predetto limite del 5%, in quanto si tratta di beni non di proprietà della
società.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
335
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF25 – SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE
• colonna 1 -> accantonamenti di quiescenza e previdenza -> quota indeducibile relativa al
trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine
rapporto. l'accantonamento, infatti, è deducibile nei limiti delle quote maturate nel
periodo d'imposta in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il
rapporto di lavoro (art. 17, c. 1, lett. c), d) e f) e art. 105, TUIR).
Sono deducibili con le stesse regole gli accantonamenti relativi alle indennità:
 per la cessazione del rapporto di agenzia;
 per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Imputazione a CE di un costo superiore a quello fiscalmente riconosciuto determina la
rilevazione di una variazione in aumento del risultato di esercizio pari alla differenza fra
il dato civilistico e quello fiscale -> da indicare a rigo RF25, col. 1 .
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336
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF25 – SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE
ULTERIORE DEDUZIONE CONFERIMENTO TFR A FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Art. 105, c. 3, TUIR -> l'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche
complementari è deducibile dal reddito d'impresa per il:
 4% del TFR annualmente conferito nel fondo pensione complementare o nel "Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all'art. 2120 c.c.", per le imprese con almeno 50 addetti;
 6% del TFR annualmente conferito nel fondo pensione complementare o nel "Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui ali 'articolo 2120 del codice civile« per le imprese con meno di 50 addetti.
Dette quote (4% o 6%) sono aggiuntive rispetto alla deducibilità della quota di TFR maturata
nell'esercizio, prevista dall'art. 105, c. 1, TUIR. -> queste ulteriori deduzioni non vanno
indicate nel rigo RF25 ma a rigo RF55 "Altre variazioni in diminuzione" con codice 4.
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337
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF25 – SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE
•
colonna 2 -> svalutazione e accantonamenti per rischi su crediti (art. 106, c. 3, Tuir) ->
ammontare delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela, iscritte in bilancio,
diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di cui al c. 3, art. 106 TUIR
(svalutazioni e accantonamenti per enti creditizi e finanziari).
Attenzione -> quota indeducibile degli accantonamenti per rischi su crediti, di cui all'art. 106,
comma 1, Tuir, relativa alla generalità delle imprese, deve essere indicata tra le
altre variazioni in aumento rigo RF31 codice 41.
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problematiche e novità
338
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF25 – SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI IN TUTTO O IN PARTE
•
colonna 3 -> altri accantonamenti -> imputati a Conto economico che risultano
fiscalmente indeducibili in tutto o in parte ai sensi dell'art. 107, Tuir.
Accantonamenti effettuati:
 per spese relative a lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili
(deduzione 5% del costo);
 per spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili sostenute dalle
imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e dalle
imprese sub-concessionarie di queste (deduzione 5% del costo - consentita fino a quando
il fondo che accoglie gli accantonamenti relativi a quel bene, non abbia raggiunto
l'ammontare delle spese complessive per esso sostenute negli ultimi due esercizi. La quota
eccedente è deducibile in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei 5 successivi);
 per oneri derivanti da operazioni a premio (deduzione del 30% degli impegni assunti);
 per oneri derivanti da concorsi a premio (deduzione del 70% degli impegni assunti).
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339
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF27 – SPESE ED ALTRI COMPONENTI NEGATIVI ECCEDENTI LA QUOTA DEDUCIBILE
Art. 109, c. 5, Tuir -> deducibilità delle spese generali (costi relativi a cancelleria, stampati,
spese postali, bolli, telefono, assicurazioni, carburanti, consulenze, riscaldamento, autostrada,
omaggi, spese promozionali e di rappresentanza, ecc.).
Regola -> se i componenti negativi di reddito (diversi dagli interessi passivi, dagli oneri fiscali e
contributivi e dagli oneri di utilità sociale) si riferiscono indistintamente ad attività o
beni da cui derivano componenti positivi che concorrono a formare il reddito (o
non computabili in quanto esclusi) ed altri che non concorrono in tal senso, in
quanto esenti, è prevista una deducibilità limitata, per la parte corrispondente al
seguente rapporto:
Ricavi e proventi che concorrono/non concorrono a formare il reddito d'impresa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricavi e proventi complessivi
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340
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF28 – DIFFERENZE SU CAMBI
Rispetto a quanto disposto dall'art. 2426 C.c., (nella versione in vigore fino al 31/12/2015)
sotto il profilo fiscale, attività e passività in valuta devono essere mantenute al cambio in cui
sono originariamente iscritte, salvo il caso in cui tali poste siano coperte dal rischio cambi, e
sempre che anche i contratti di copertura siano valutati in modo coerente, secondo il cambio
di chiusura dell'esercizio.
Indipendentemente dalla loro collocazione in bilancio:
 tutte le attività e le passività in valuta devono essere valutate in bilancio al cambio in
vigore alla data di chiusura dell'esercizio;
 i relativi utili e perdite su cambi non hanno rilevanza fiscale fino alloro effettivo realizzo.
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341
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF29 – COMPONENTI NEGATIVI DA STATI O TERRITORI AVENTI REGIMI FISCALI
PRIVILEGIATI
Spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta
esecuzione intercorse con imprese residenti e imprese/professionisti domiciliati in Stati o
territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 110, c. 10 e 12-bis, TUIR,
indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo.
In alternativa all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 110, c. 10 (ed
eventualmente 11), TUIR, è possibile applicare il particolare regime di tassazione
previsto per le CFC, che si concretizza nella compilazione del quadro FC.
 i costi, purché l'operazione abbia avuto concreta esecuzione, risultano deducibili nel limite
del valore normale;
 per la parte di costo eccedente il valore normale, ai fini della deducibilità è necessario
fornire la prova della sussistenza delle circostanze esimenti
C. 11 art. 110 -> sufficiente" dimostrare che le operazioni sono state effettivamente eseguite
e le stesse rispondono ad un interesse economico effettivo.
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342
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF29 – COMPONENTI NEGATIVI DA STATI O TERRITORI AVENTI REGIMI FISCALI
PRIVILEGIATI
Le spese e gli altri componenti negativi in esame devono essere separatamente indicati nel
Mod. UNICO quale variazione in aumento a rigo RF29 e come variazione in diminuzione a rigo
RF52.
La necessità di tale indicazione è confermata anche dopo le modifiche apportate dal Decreto
Internazionalizzazione.
In particolare, come disposto dal comma 11 del citato art. 110, la separata indicazione
riguarda sia la parte di costo "automaticamente" deducibile, in quanto non superiore al valore
normale, sia la parte eccedente la cui deducibilità è subordinata alla prova della circostanza
esimente.
Si rammenta che la mancata separata indicazione nel Mod. UNICO, sebbene non costituisca
una condizione essenziale ai fini della deducibilità dei costi, comporta l'applicazione della
sanzione pari al 10% del relativo ammontare, con un minimo di € 500 ed un massimo di €
50.000 (art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997).
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problematiche e novità
343
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF31 – ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO
Vedere i diversi codici al riguardo previsti dalle istruzioni che accompagnano il modello
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problematiche e novità
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
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344
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE – UNICO SP
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345
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE – UNICO SC
Giancarlo Modolo – Milano
346
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE – UNICO PF
Giancarlo Modolo – Milano
347
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Giancarlo Modolo – Milano
348
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Variazioni in aumento e in diminuzione nei quadri RF
DETERMINAZIONE DEL REDDITO
Giancarlo Modolo – Milano
349
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
Irap e studi di settore
Giancarlo Modolo – Milano
350
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problematiche e novità
351
Novità della dichiarazione Irap
NOVITÀ NEL FRONTESPIZIO
Nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”:
 la casella “Invio avviso telematico all’intermediario” presente nel precedente modello è stata
ridenominata “Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all’intermediario”.
Tale casella deve essere barrata qualora il contribuente chieda che l’invito a fornire chiarimenti
emesso a seguito del controllo automatizzato ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, sia inviato direttamente
all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione (in mancanza di tale scelta l’invito è inviato
dall’Agenzia delle Entrate al domicilio fiscale del contribuente);
 è presente la nuova casella “Invio altre comunicazioni telematiche all’intermediario” con la quale il
contribuente può chiedere che le comunicazioni riguardanti le eventuali anomalie riscontrate nella
dichiarazione ex art. 1, commi da 634 a 636, Finanziaria 2015, siano inviate direttamente
all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione (le comunicazioni in esame saranno comunque
disponibili nel “Cassetto fiscale”).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
352
Novità della dichiarazione Irap
NOVITÀ NEL FRONTESPIZIO
L’intermediario che accetta l’una o l’altra o entrambe le richieste del contribuente deve
manifestare la propria accettazione barrando la relativa casella presente nel riquadro
“IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”.
A tal fine nel citato riquadro, oltre alla consueta casella “Soggetto che ha predisposto la
dichiarazione” e alla casella ora ridenominata “Ricezione avviso telematico controllo
automatizzato dichiarazione”, è presente la nuova casella “Ricezione altre comunicazioni
telematiche”.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
353
Novità della dichiarazione Irap
ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO / DIMINUZIONE
Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
99
Altre variazioni in aumento
Spese per personale dipendente ed assimilato, comprese quelle per personale dipendente distaccato presso
l’impresa, classificato in voci diverse da B.9 di Conto economico
Plusvalenze da realizzo di beni strumentali non imputate alla voce A.5 di Conto economico
Maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili per adeguamento agli studi di settore, indicati a
colonna 1 dell’apposito rigo del quadro IQ / IP / IC / IE
Contributi erogati a norma di legge non contabilizzati in una voce di Conto economico rilevante per la
determinazione della base imponibile
Quota ammortamento area sottostante il fabbricato / di pertinenza del fabbricato
Costi / spese per beni / prestazioni di servizi utilizzati per il compimento di atti qualificabili come
delitto non colposo
Oneri finanziari e spese per il personale sostenuti per realizzare, con lavori interni, le immobilizzazioni,
capitalizzati senza transitare nella voce A.4 di Conto economico
Componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione integrativa
Altre variazioni in aumento non espressamente elencate
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
354
Novità della dichiarazione Irap
ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO / DIMINUZIONE
Codice
Altre variazioni in diminuzione
1
Minusvalenze da realizzo di beni strumentali non imputate alla voce B.14 di Conto economico
2
Premio ex art. 1, comma 2, DL n. 154/99 per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca, se contabilizzato tra i componenti positivi
3
Importi spettanti per il distacco di personale presso terzi (compresa la parte eccedente di rimborso degli oneri retributivi / contributivi) e quota parte del
corrispettivo ricevuto in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi / contributivi
5
Insussistenze e sopravvenienze attive relative a componenti di Conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini IRAP (ad esempio, fondi per
rischi e oneri non dedotti risultati esuberanti)
Indennità di trasferta, previste contrattualmente, erogate da imprese autorizzate all’autotrasporto merci per la parte che non concorre a formare il reddito
del dipendente ex art. 51, comma 5, TUIR, contabilizzate alla voce B.9 di Conto economico
6
Quote di ammortamento non dedotte in applicazione della previgente disciplina in quanto eccedenti i limiti fiscali. Sono deducibili dall’esercizio
successivo a quello di conclusione dell’ammortamento contabile, nel limite dell’importo derivante dall’applicazione dei coefficienti ex DM 31.12.88
4
9
Maggiori quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti dal mancato riconoscimento fiscale delle svalutazioni imputate a
bilancio
Costi di chiusura e post chiusura delle discariche accantonati nell’esercizio di competenza in fondi rischi classificati nelle voci B.12 e B.13 di Conto
economico
Costi accantonati dall’affittuario / usufruttuario d’azienda nell’esercizio di competenza al fondo per il ripristino degli impianti allo stato in cui devono essere
restituiti, classificati nella voce B.13 di Conto economico
10
Quota dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali che non concorre alla formazione del valore della produzione netta nella misura del 40%
7
8
11
99
Componenti negativi non imputati al corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione integrativa
Altre variazioni in diminuzione non espressamente elencate
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
355
Novità della dichiarazione Irap
VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA – DEDUZIONI
Nella Sezione destinata alla determinazione del “Valore della produzione netta” sono stati
inseriti 2 nuovi righi in cui riportare:
 la “Deduzione del costo residuo per il personale dipendente” (IQ64 / IP70 / IC69 / IE57),
prevista dall’art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/97, introdotta dalla Finanziaria 2015 e
applicabile dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2014, ossia dal 2015 per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare;
 la “Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori” (IQ66 / IP72 / IC74 / IE59)
ex art. 11, comma 1, lett. a), n. 1-bis, D.Lgs. n. 446/97 introdotta dalla Finanziaria 2016 e
applicabile dall’esercizio in corso al 31.12.2015 (2015 per i soggetti con esercizio
coincidente con l’anno solare).
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
356
Novità della dichiarazione Irap
QUADRO IS
Nella Sezione I del quadro IS, relativa all’indicazione delle deduzioni di cui all’art. 11, D.Lgs. n.
446/97:
 è stato introdotto un nuovo rigo, destinato all’indicazione della “Deduzione del costo
residuo per il personale dipendente”, nel quale riportare l’importo della citata nuova
deduzione di cui all’art. 11, comma 4-octies, (campo 2) e il numero di dipendenti per i
quali la stessa spetta (campo 1);
 è stato eliminato il campo “Lavoratori agricoli” dei righi IS2 “Deduzione forfetaria” e IS3
“Contributi previdenziali ed assistenziali” a seguito dell’abrogazione, ad opera del DL n.
4/2015, del comma 1.1 del citato art. 11, che riconosceva la deduzione IRAP del costo del
lavoro a favore dei produttori agricoli / società agricole per ogni lavoratore dipendente a
tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata
almeno triennale.
Giancarlo Modolo – Milano
ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
357
Novità della dichiarazione Irap
QUADRO IS
Nella Sezione XI:
 ai righi da IS43 a IS45 è stato introdotto il nuovo campo “Codice credito d’imposta” nel
quale va riportato il codice identificativo del credito d’imposta riconosciuto dalla Regione /
Provincia (“1”, “2”, “3” per la Toscana e “1” per la Lombardia);
 nel campo “Deduzione / detrazione / credito d’imposta regionale” vanno riportati gli
importi, oltre che delle deduzioni / detrazioni, anche dei predetti crediti d’imposta
regionali.
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problematiche e novità
358
Novità della dichiarazione Irap
QUADRO IS
Nella Sezione XIV, destinata all’indicazione del “Credito ACE”, ossia del credito derivante dalla
scelta, operata nel quadro RS del mod. UNICO, di trasformare l’eccedenza ACE in credito
d’imposta ai fini IRAP, è stato “sbloccato” il campo 4 relativo al credito residuo del “1° periodo
d’imposta precedente”. In particolare:
 a campo 4 di rigo IS85 “Credito da eccedenza ACE”, va indicato l’importo evidenziato a
campo 5 di rigo IS85 del mod. IRAP 2015;
 a campo 4 di rigo IS86 “Credito residuo”, va indicata la somma tra l’importo evidenziato a
campo 2 di rigo IS86 del mod. IRAP 2015 e il credito d’imposta residuo che non trova
capienza nell’IRAP dovuta per il 2015.
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ADEMPIMENTO DICHIARATIVO 2016:
problematiche e novità
359
Novità della dichiarazione Irap
QUADRO IS
Nuova Sezione XVI “Patent Box”, destinata ai soggetti che hanno esercitato l’opzione per
l’agevolazione in base alla quale concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella
misura del 50% del relativo ammontare (30% per il 2015) i redditi derivanti dall’utilizzo di
opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa funzionalmente equivalenti ai
brevetti nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
Nuova Sezione XVII “Credito d’imposta (art. 1, co. 21, legge n. 190/2014)” riservata
all’indicazione del credito d’imposta pari al 10% dell’IRAP lorda a favore dei soggetti che non
si avvalgono di lavoratori dipendenti.
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problematiche e novità
360
Studi di settore
FUNZIONI ED OBIETTIVI DEGLI STUDI DI SETTORE
STRUMENTO DI ACCERTAMENTO (congruità dei ricavi dichiarati) -> le vigenti disposizioni
consentono all'Amministrazione finanziaria di operare accertamenti presuntivi a carico dei
soggetti che hanno dichiarato ricavi non congrui rispetto ai risultati forniti dal software di
determinazione del reddito, GERICO; tuttavia, è notevole il ricorso all'accertamento con
adesione.
STRUMENTO DI SELEZIONE DEI CONTRIBUENTI DA VERIFICARE (coerenza degli indicatori
economici) -> Gli studi di settore evidenziano elementi anomali nei dati inviati dal
contribuente per indirizzare le verifiche dell'Agenzia delle Entra te (ricarico, rotazione del
magazzino, resa oraria). Il contribuente conosce così il rischio di accertamento legato a fattori
diversi dalla congruità dei ricavi dichiarati.
STRUMENTO DIANALISI GESTIONALE DELL'IMPRESA -> Gli studi di settore, che tengono
conto di molte variabili aziendali anche gestionali, possono rappresentare un prezioso
strumento di verifica dell'efficienza produttiva e della capacità di competere dell'impresa.
Possono costituire un primo strumento di analisi gestionale per le imprese che - per
dimensione, attività o cultura imprenditoriale - non necessitano di strumenti professionali più
sofisticati (contabilità direzionale e analisi di bilancio).
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problematiche e novità
361
Studi di settore
FUNZIONI ED OBIETTIVI DEGLI STUDI DI SETTORE
TRASPARENZA -> Potendo conoscere preventivamente quali saranno i criteri di controllo che
il Fisco applica, il contribuente può adeguarsi ai risultati degli studi di settore (oppure far
valere validi motivi che ne giustifichino lo scostamento)
OGGETTIVITÀ -> Viene fornito un quadro di riferimento certo alle valutazioni del verificatore
STABILITÀ -> Gli studi di settore sono uno strumento destinato a rimanere un riferimento
costante, anche perché vengono aggiornati e affinati periodicamente
COERENZA -> Gli studi di settore, pur rispecchiando ognuno la realtà economica territoriale e
di settore, utilizzano tutti le stesse correlazioni logiche
CERTEZZA -> Poiché gli studi di settore vengono realizzati in base agli elementi che tutti (o
quasi) i contribuenti interessati inviano, e non sulla base di indagini a campione, sono
eliminati alcuni elementi statistici di incertezza. Acquisendo i dati relativi all'intera platea degli
operatori è possibile, infatti, effettuare raggruppamenti omogenei per territorio, per
dimensione e caratteristiche strutturali, che consentono una comparazione ragionata dei
risultati della gestione
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problematiche e novità
362
Studi di settore
FUNZIONI ED OBIETTIVI DEGLI STUDI DI SETTORE
Sul versante dell'accertamento, gli studi di settore hanno la funzione di verificare la congruità
dei ricavi dichiarati dai contribuenti, al fine di procedere ad eventuali accertamenti induttivi
basati sullo stesso strumento.
Si tratta, in sostanza, di un utilizzo non diverso da quello previsto per i parametri contabili,
con la differenza, tuttavia, che gli studi di settore tengono conto anche di elementi
extracontabili.
Obiettivo primario che caratterizza lo studio di settore:
 individuazione delle relazioni esistenti tra le variabili contabili ed
extracontabili, da un lato;
e:
 misurare la capacità di un operatore economico di produrre ricavi e/o
compensi, dall'altro.
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problematiche e novità
363
Grazie
per l’attenzione
prestata
Giancarlo Modolo – Milano
Email -> [email protected]
Giancarlo Modolo – Milano
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