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Seminario 4 – Giurisdizione e competenza – Parte II

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Seminario 4 – Giurisdizione e competenza – Parte II
Giurisdizione e Competenza
I limiti esterni alla giurisdizione
Introduzione alla competenza
Università di Pisa,
29 Ottobre 2013
I Limiti Esterni alla Giurisdizione
I criteri attributivi della giurisdizione si dividono in principali
e sussidiari. I criteri principali sono disciplinati dagli artt.
3 e 5 l. 218/95.
Sussiste giurisdizione italiana ogniqualvolta:
- Il convenuto sia domiciliato o residente in Italia,
oppure
- Ivi abbia un rappresentante autorizzato a stare in
giudizio, oppure
- In tutti gli altri casi previsti dalla legge.
Bruxelles
Il comma 2 dell’art. 3 precisa in oltre che sussiste
giurisdizione anche in base ai criteri di cui alle sez. 2, 3 e 4
del Titolo II della Convenzione di Bruxelles del 1968,
oggi sostituita tra Stati membri dal Regolamento n.
44/2001.
Tutti i criterio del regolamento 44/2001 presuppongono che
il convenuto abbia il domicilio nel territorio di uno degli
Stati membri, anche se non necessariamente coincidente
con quello in cui l’azione viene esercitata.
I criteri del regolamento 44 si differenziano in base all’oggetto
della controversia:
Criteri di giurisdizione secondo il regolamento 44
-
Materia contrattuale: luogo ove l’obbligazione
caratterizzante è stata o deve essere eseguita;
Obbligazioni alimentari: domicilio o residenza del
creditore;
Illeciti civili: luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o
può avvenire;
Danni da reato: luogo di esercizio dell’azione penale;
In tema di contratti con la parte debole, si enucleano
vari criteri che favoriscono tutti la parte debole.
Azioni reali
Ex art. 5, la giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad
azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati
all’estero.
Criteri sussidiari
Quando la giurisdizione non sussiste in forza di alcuno dei
criteri principali, potrà essere considerata esistente in base
a uno dei due criteri sussidiari, di cui all’art. 4:
- Accettazione espressa delle parti;
- Accettazione tacita da parte del convenuto
Giurisdizione cautelare
Ex art. 10, il giudice italiano ha giurisdizione in materia
cautelare in due ipotesi:
- Quando ha anche giurisdizione nel merito;
- Quando il provvedimento cautelare va eseguito in
Italia.
Giurisdizione volontaria
In tema di volontaria giurisdizione i criteri di riparto generali
non possono agevolmente operare, perché manca una
controversia tra le parti. Per questa ragione, si è stabilito
che sussite la giurisdizione italiana anche quando:
- Il provvedimento richiesto concerne un cittadino
italiano o una persona residente in Italia;
- Il provvedimento riguarda situazioni o rapporti a cui è
applicabile la legge italiana.
In questo caso la tendenza espansiva della giurisdizione
italiana si giustifica per la necessità di coordinare
procedimento
giurisdizionale
e
procedimento
amministrativo.
Divorzio, separazione, annullamento:
Giurisdizione comunitaria
In tema di divorzio, separazione ed annullamento del
matrimonio, a livello comunitario opera il regolamento
22011/2003, in forza del quale ha giurisdizione lo Stato
membro di cui i coniugi sono entrambi cittadini o sul
cui territorio hanno residenza abituale entrambi o uno
di essi.
Per gli altri Stati, valgono le regole generali del criterio di
cittadinanza (art. 3 e 32 l. 218/95).
Successioni
In tema di successioni c’è giurisdizione italiana:
- Se il de cuius è cittadino italiano al momento della
morte;
- Se la successione è aperta in Italia;
- Se la parte dei beni di maggior consistenza
economica è situata in Italia;
- Se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o
ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la
domanda sia relativa a immobili situati all’estero;
- Se la domanda riguarda beni situati in Italia.
Derogabilità della giurisdizione
Ex art. 4 comma 2, la giurisdizione italiana può essere
derogata convenzionalmente. La deroga deve essere
provata per scritto e la causa deve vertere su diritti
disponibili.
Ex art. 4 comma 3, la deroga è inefficace ove l’arbitro o il
giudice estero convenzionalmente prescelti non possano
conoscere della causa.
Il regolamento 44 permette anche la deroga per fatti
concludenti, senza forma scritta ad probationem.
Litispendenza internazionale
Ex art. 7, la previa pendenza davanti ad un giudice straniero
della stessa causa può escludere la giurisdizione italiana.
Tuttavia, ci sono delle condizioni:
- La litispendenza internazionale non può essere rilevata
d’ufficio, ma solo su istanza di parte;
- Deve esserci identità di parti, oggetto e titolo;
- Il provvedimento adottato al termine del processo
straniero deve poter produrre effetti sul territorio
nazionale.
Effetti della litispendenza internazionale
Se i requisiti di cui sopra sono soddisfatti, il giudice dispone la
sospensione del processo italiano in attesa della
definizione di quello straniero.
Contro la decisione è esperibile il regolamento necessario di
competenza.
Disciplina sovranazionale della
litispendenza internazionale
La disciplina sovranazionale della l.i. denota una maggiore
apertura. La Convenzione di Bruxelles stabilisce che, ove
davanti a giudici di Paesi contraenti siano state proposte
tra le stesse parti domande aventi il medesimo oggetto ed
il medesimo titolo, la sospensione deve essere pronunciata
d’ufficio finché non sia stata accertata la giurisdizione del
giudice adito per primo. Accertata questa, il giudice adito
per secondo dichiara anche d’ufficio la propria assenza
di giurisdizione.
Disciplina sovranazionale della
litispendenza internazionale per connessione
La disciplina del regolamento 44/2001 va oltre e prevede
un’ipotesi
di
litispendenza
internazionale
per
connessione. In presenza di un’ipotesi di connessione e
su richiesta delle parti, il giudice adito successivamente
potrà dichiarare la propria incompetenza a favore del
giudice adito per primo anche quando il procedimento
non sia identico.
Si parla di litispendenza comunitaria.
Momento determinante della giurisdizione
Si applica la regola generale dell’art. 5 c.p.c.: si fa riferimento
allo stato di fatto esistente al momento della proposizione
della domanda, dopodiché opera la perpetuatio iurisdictionis.
La giurisdizione sussiste, però, anche se i suoi presupposti
sopravvengono dopo la proposizione della domanda.
Immunità dalla giurisdizione italiana
Ne godono:
- Gli Stati stranieri, per ciò che concerne gli atti che
costituiscono diretta estrinsecazione della loro sovranità
(atti jure imperii);
- Le organizzazioni internazionali, a seconda di cosa
prevedano gli accordi o trattati istitutivi;
- Gli agenti diplomatici, con riferimento agli atti compiuti
nell’esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza.
La competenza: nozione generale
La competenza è la misura della giurisdizione spettante a
ciascun ufficio giudiziario. Tramite la competenza, il
potere di decidere viene distribuito tra i diversi uffici
appartenenti al medesimo ordine.
A ciascun giudice, pertanto, competerà una determinata
frazione della giurisdizione. La competenza ha lo scopo di
individuare tale frazione.
Perpetuatio Iurisdictionis
Anche per la competenza vige la regola già illustrata della
perpetuatio iurisdictionis: essa si individuerà in base alla legge
vigente ed allo stato di fatto esistente al momento
della proposizione della domanda giudiziale (art. 5).
Le vicende successive non potranno scalfire il radicamento
della competenza in base ai criteri di cui sopra.
Artt. 7 e segg.
Competenza
Verticale
Valore
Orizziontale
Materia
Territorio
Competenza per valore
La competenza per valore si determina sulla base del valore
economico della causa. Ex art. 10 c.p.c., il valore della causa
si determina dalla domanda, indipendentemente dalla
fondatezza della stessa.
Si applica il principio del cumulo: nel caso di più domande
proposte nello stesso processo, esse si sommano tra loro
(capitale + interessi scaduti).
Il cumulo può essere:
a. Oggettivo: Più domande proposte contro la stessa persona. I
valori si sommano tra loro.
b. Soggettivo: Adempimento per quote di un’obbligazione,
richiesto da più persone o contro più persone. Si ha riguardo
all’ammontare dell’obbligazione nel suo complesso.
Limiti della competenza per valore
La competenza per valore si ripartisce tra Tribunale e
Giudice di pace.
Il Giudice di pace ha competenza per le cause fino a €
5.000,00, tranne che per le cause di risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione di autoveicoli e natanti,
per le quali è competente fino a € 20.000,00.
Il Tribunale ha competenza residuale su tutte le altre cause
che non siano di competenza di un altro giudice.
Criteri particolari di determinazione del valore:
Rapporti Obbligatori e Divisione
Quando la controversia ha ad oggetto un rapporto
obbligatorio, il valore della causa si determina in base a
quella parte del rapporto che è in contestazione.
Può darsi che il rapporto complessivamente inteso sia di
importo maggiore, ma se il giudice è chiamato a
pronunciarsi solo su una parte di esso, ciò non influenza il
valore della causa e quindi la determinazione della
competenza per valore.
Quando la controversia ha ad oggetto una divisione, il valore
si determina in base all’importo della massa attiva
oggetto di divisione.
Criteri particolari di determinazione del valore:
Prestazioni Alimentari e Rendite
Nelle cause per prestazioni alimentari periodiche, il valore si
determina in base all’ammontare delle somme dovute
per due anni.
Nelle cause relative a rendite perpetue (cioè non solo in
favore del beneficiario, ma anche delle generazioni
successive), il valore si determina sommando venti
annualità.
Nelle cause relative a rendite temporanee o vitalizie, il
valore si determina cumulando le annualità domandate
fino ad un massimo di dieci.
Criteri particolari di determinazione del valore:
Cause relative a somme di denaro e beni mobili
Ex art. 14, nelle cause relative a somme di denaro o beni
mobili, il valore si determina in base alla somma indicata
o al valore dichiarato dall’attore. In mancanza di
indicazione o dichiarazione, si presume che la causa sia di
competenza del giudice adito.
Il convenuto nella prima difesa può contestare che il valore
rientri nella competenza del giudice adito; in tal caso il
giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a ciò
che risulta dagli atti di causa e senza attività istruttoria.
Se il convenuto non contesta, il valore rimane fissato, anche
agli effetti del merito, nei limiti della competenza del
giudice adito.
Criteri particolari di determinazione del valore:
Cause relative a beni immobili
Nelle cause relative a beni immobili, il valore si determina
moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita
catastale del fabbricato per un certo coefficiente, che
cambia a seconda che l’oggetto della controversia sia la
proprietà o un diritto reale minore.
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