Comments
Transcript
art.14-21 cost. - Il blog della prof. di diritto
Le libertà inviolabili Art.14-21 Art.14 cost.: libertà di domicilio Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali Art.14 cost.: libertà di domicilio • L’articolo riconosce il diritto di escludere chiunque dallo spazio privato di cui una persona dispone. • Il domicilio è qualunque luogo di cui si disponga a titolo privato anche saltuariamente. • Non solo la casa, ma anche l’ufficio, un capannone, una camera d’albergo, un camper, barca . Le perquisizioni • Le perquisizioni sono possibil solo negli stessi casi dell’art 13 cost.: – solo nei casi previsti dalla legge – con un atto motivato del giudice – in casi eccezionali di urgenza l’autorità di pubblica sicurezza può procedere alla perquisizione. La polizia giudiziaria comunica al giudice non oltre quarantotto ore che la perquisizione è stata eseguita. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione Leggi speciali • Leggi speciali regolano in modo diverso gli accertamenti: – per motivi di salute (ad esempio l’Ispettorato del lavoro per verificare le condizioni igieniche di un luogo di lavoro) – di incolumità pubblica (i Vigili del Fuoco per verificare le condizioni di sicurezza di un locale aperto al pubblico – fini economici o fiscali (la guardia di finanza per verificare il regolare adempimento degli obblighi tributari) Art.15 cost. Libertà e segretezza della corrispondenza • La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. • La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Art.15 cost. Libertà e segretezza della corrispondenza • L’articolo riconosce il diritto di un individuo di comunicare con determinate persone escludendone altre. • Comprende qualunque forma di comunicazione con un destinatario determinato: lettere, telefonate, fax, telegrammi ecc. Le intercettazioni • Sono ammesse le intercettazioni solo nei soli casi previsti dalla legge e con atto motivato del giudice. • In questo caso, anche in casi eccezionali, non è possibile l’intervento di urgenza dell’autorità di pubblica sicurezza senza il provvedimento del giudice. Art 16 cost: libertà di circolazione e soggiorno • Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. • Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. • Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Art 16 cost: libertà di circolazione e soggiorno • L’articolo riconosce la piena libertà di movimento del cittadino: può circolare, soggiornare, entrare e uscire dallo Stato rispettando gli obblighi di legge (es. essere in regola con il passaporto). • La legge può porre dei limiti solo per motivi di sanità (es. Epidemia/inquinamento) o sicurezza (grandi manifestazioni). Art 17 cost.: libertà di riunione • I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art 17 cost.: libertà di riunione • Per riunione deve intendersi il darsi convegno di più persone senza un carattere di stabilità (ricevimenti, cerimonie, spettacoli, manifestazioni sportive e d’altro genere). • Le Riunioni sono libere purché fatte pacificamente e senza il ricorso all’uso delle armi. Le riunioni • Se fatte in luogo privato o in luogo aperto al pubblico (cinema, teatro) si svolgono senza necessità di dare nessun preavviso. • Se fatte in luogo pubblico (piazze, strade) occorre darne preavviso all’autorità di pubblica sicurezza che può vietarle solo per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art.18 cost: libertà di associazione • I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. • Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art.18 cost: libertà di associazione • E’ il diritto di costituire liberamente dei gruppi a carattere stabile e duraturo. • Comprende anche la libertà di aderire o di uscire dalle associazioni già esistenti. • Le associazioni possono avere qualunque scopo: politico, economico, religioso, culturale… Sono vietate • Le associazioni che perseguono scopi vietati dalla legge penale: associazioni mafiose, associazioni terroristiche. • Le associazioni segrete, che non rendono nota né la sede, né i nomi dei propri affiliati e che mantengono segrete le loro finalità. • Le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art.19 cost.: libertà di fede religiosa • Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art.19 cost.: libertà di fede religiosa • Indica la libertà di – scegliere la propria fede – professare la propria fede (in forma individuale o collettiva) – di non essere costretti a professare una determinata fede – di farne propaganda – di esercitare il proprio culto (in privato o in pubblico) – di non avere fede. Sono vietati • gli atti di culto contrari al buon costume cioè non rispettosi del “comune sentimento del pudore” (ad es. riti satanici con sacrifici di animali, atti osceni ecc.) Art 21: la libertà di manifestazione del pensiero • Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. • … • Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume…” Libertà di espressione • L’articolo riconosce il diritto di comunicare liberamente il proprio pensiero al pubblico, senza che sia definibile il destinatario. • Comprende tutte le forme di possibili comunicazioni (radio, televisione, cinema, teatro, telecomunicazioni, etc) e tutti i tipi di pensiero (politici/economici/sociali). • Nessuno può obbligare un’altra persona a manifestare un pensiero che non voglia manifestare. Limiti • Limite esplicito: il BUON COSTUME cioè rispetto del “comune sentimento del pudore”. • Limiti derivanti dalla tutela di altri diritti. Ad es.: – Il limite del diritto all’ONORE cioè della integrità morale. – Il limite del diritto alla RISERVATEZZA cioè della segretezza della vita privata. – Il limite del REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA affinché non si diffondano notizie che intralcino le indagini giudiziarie.