...

art.14-21 cost. - Il blog della prof. di diritto

by user

on
Category: Documents
17

views

Report

Comments

Transcript

art.14-21 cost. - Il blog della prof. di diritto
Le libertà inviolabili
Art.14-21
Art.14 cost.: libertà di domicilio
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte
per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità
e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali
sono regolati da leggi speciali
Art.14 cost.: libertà di domicilio
• L’articolo riconosce il diritto di escludere
chiunque dallo spazio privato di cui una
persona dispone.
• Il domicilio è qualunque luogo di cui si
disponga a titolo privato anche
saltuariamente.
• Non solo la casa, ma anche l’ufficio, un
capannone, una camera d’albergo, un
camper, barca .
Le perquisizioni
• Le perquisizioni sono possibil solo negli
stessi casi dell’art 13 cost.:
– solo nei casi previsti dalla legge
– con un atto motivato del giudice
– in casi eccezionali di urgenza l’autorità di
pubblica sicurezza può procedere alla
perquisizione. La polizia giudiziaria comunica al
giudice non oltre quarantotto ore che la
perquisizione è stata eseguita. Il pubblico
ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle
quarantotto ore successive, convalida la
perquisizione
Leggi speciali
• Leggi speciali regolano in modo diverso gli
accertamenti:
– per motivi di salute (ad esempio l’Ispettorato
del lavoro per verificare le condizioni
igieniche di un luogo di lavoro)
– di incolumità pubblica (i Vigili del Fuoco per
verificare le condizioni di sicurezza di un
locale aperto al pubblico
– fini economici o fiscali (la guardia di finanza
per verificare il regolare adempimento degli
obblighi tributari)
Art.15 cost. Libertà e segretezza
della corrispondenza
• La libertà e la segretezza della corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili.
• La loro limitazione può avvenire soltanto per
atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
Art.15 cost. Libertà e segretezza
della corrispondenza
• L’articolo riconosce il diritto di un individuo
di comunicare con determinate persone
escludendone altre.
• Comprende qualunque forma di
comunicazione con un destinatario
determinato: lettere, telefonate, fax,
telegrammi ecc.
Le intercettazioni
• Sono ammesse le intercettazioni solo nei
soli casi previsti dalla legge e con atto
motivato del giudice.
• In questo caso, anche in casi eccezionali,
non è possibile l’intervento di urgenza
dell’autorità di pubblica sicurezza senza il
provvedimento del giudice.
Art 16 cost: libertà di circolazione e
soggiorno
• Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza.
• Nessuna restrizione può essere determinata da
ragioni politiche.
• Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di
legge.
Art 16 cost: libertà di circolazione e
soggiorno
• L’articolo riconosce la piena libertà di
movimento del cittadino: può circolare,
soggiornare, entrare e uscire dallo Stato
rispettando gli obblighi di legge (es. essere
in regola con il passaporto).
• La legge può porre dei limiti solo per
motivi di sanità (es.
Epidemia/inquinamento) o sicurezza
(grandi manifestazioni).
Art 17 cost.: libertà di riunione
• I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al
pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in
luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art 17 cost.: libertà di riunione
• Per riunione deve intendersi il darsi
convegno di più persone senza un
carattere di stabilità (ricevimenti,
cerimonie, spettacoli, manifestazioni
sportive e d’altro genere).
• Le Riunioni sono libere purché fatte
pacificamente e senza il ricorso all’uso
delle armi.
Le riunioni
• Se fatte in luogo privato o in luogo
aperto al pubblico (cinema, teatro) si
svolgono senza necessità di dare nessun
preavviso.
• Se fatte in luogo pubblico (piazze,
strade) occorre darne preavviso all’autorità
di pubblica sicurezza che può vietarle solo
per motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art.18 cost: libertà di associazione
• I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che
non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
• Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere
militare.
Art.18 cost: libertà di associazione
• E’ il diritto di costituire liberamente dei
gruppi a carattere stabile e duraturo.
• Comprende anche la libertà di aderire o di
uscire dalle associazioni già esistenti.
• Le associazioni possono avere qualunque
scopo: politico, economico, religioso,
culturale…
Sono vietate
• Le associazioni che perseguono scopi
vietati dalla legge penale: associazioni
mafiose, associazioni terroristiche.
• Le associazioni segrete, che non rendono
nota né la sede, né i nomi dei propri affiliati e
che mantengono segrete le loro finalità.
• Le associazioni che perseguono, anche
indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Art.19 cost.: libertà di fede religiosa
• Tutti hanno diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e
di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.
Art.19 cost.: libertà di fede religiosa
• Indica la libertà di
– scegliere la propria fede
– professare la propria fede (in forma individuale o
collettiva)
– di non essere costretti a professare una
determinata fede
– di farne propaganda
– di esercitare il proprio culto (in privato o in
pubblico)
– di non avere fede.
Sono vietati
• gli atti di culto contrari al buon costume
cioè non rispettosi del “comune
sentimento del pudore” (ad es. riti satanici
con sacrifici di animali, atti osceni ecc.)
Art 21: la libertà di manifestazione del pensiero
• Tutti hanno diritto di manifestare liberamente
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione.
• …
• Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume…”
Libertà di espressione
• L’articolo riconosce il diritto di comunicare
liberamente il proprio pensiero al
pubblico, senza che sia definibile il
destinatario.
• Comprende tutte le forme di possibili
comunicazioni (radio, televisione, cinema,
teatro, telecomunicazioni, etc) e tutti i tipi di
pensiero (politici/economici/sociali).
• Nessuno può obbligare un’altra persona a
manifestare un pensiero che non voglia
manifestare.
Limiti
• Limite esplicito: il BUON COSTUME cioè
rispetto del “comune sentimento del pudore”.
• Limiti derivanti dalla tutela di altri diritti. Ad
es.:
– Il limite del diritto all’ONORE cioè della integrità
morale.
– Il limite del diritto alla RISERVATEZZA cioè della
segretezza della vita privata.
– Il limite del REGOLARE FUNZIONAMENTO
DELLA GIUSTIZIA affinché non si diffondano
notizie che intralcino le indagini giudiziarie.
Fly UP