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istituzionalizzazione dell*irc
Prof. Francesco Sandroni
ISTITUZIONALIZZAZIONE DELL’IRC
Seminario di Legislazione Scolastica
a.a. 2015-2016
Istituto Teologico Marchigiano - Fermo
Istituzionalizzazione dell’insegnamento della religione (IR) in Italia è un processo in
cambiamento
sia per le riforme dell’IR
sia per le riforme del sistema scolastico
sia per i cambiamenti culturali
Riforme IR
-1923-1930 Riforma scolastica Gentile e Patti lateranensi
-1984-1990 Revisione del Concordato e nuove Intese
-Legge 18 luglio 2003 n. 186
Riforme scolastiche
-1948 Costituzione e libertà religiosa (principio di laicità)
-1974-1985 Professionalizzazione dell’insegnamento
-1997-2003 Autonomia scolastica e riforme del sistema scolastico
Cambiamenti culturali
-1965 Concilio Vaticano II
-Dagli anni ‘90 Processo di globalizzazione e pluralismo religioso
La legge Casati (L. 3275/1859) piemontese poi diffusa in tutta Italia nel 1861:
-Nelle scuole elementari una istruzione religiosa sulla base del “Catechismo della Diocesi”
e sulla “Storia sacra” impartita dal maestro e controllata dal parroco (in teoria, in pratica
poco controllata per ostruzionismo politico dei parroci)
-Nelle scuole superiori in orario di lezione la presenza di un “direttore spirituale”
nominato dal Ministero della P.I.
-Nelle università statali persisteva la presenza delle facoltà di teologia
Regolamento del 1 settembre 1865 confermava l’IR nelle scuole superiori ma una o due
volte a settimana, possibilmente in orario scolastico a classi riunite (esercizio di culto?
sermone pubblico?). Aristide Gabelli la definì una “faticosa e penosa commedia”
I programmi della scuola elementare del 1867 del ministro Coppino non facevano
menzione dell’insegnamento della religione
Circolare 29 settembre 1870 n. 274 (ministro Cesare Correnti) rende facoltativo l’IR da
effettuarsi su richiesta delle famiglie
Legge 26 gennaio 1873 n. 1251 soppressione delle Facoltà statali di teologia
Legge 23 giugno 1877 n. 3918 sopprime i direttori spirituali nelle scuole superiori
Legge 15 luglio 1877 n. 3961 (legge Coppino sull’obbligo scolastico) non prevede
l’insegnamento della religione nelle scuole elementari ma prevede un insegnamento sulle
“prime nozioni sui doveri dell’uomo e del cittadino”
Non esplicitamente soppresso, l’IR rimane però fortemente marginale, su richiesta delle
famiglie e a carico economico dei comuni
Fino al 1923 nessuna norma ha sostanzialmente cambiato l’IR ma molte proposte di legge
hanno dato occasione a dibattiti tra laici e cattolici. L’IR diventa uno degli argomenti del
delicato rapporto tra cattolici e stato italiano.
La Chiesa considerava sé stessa come mediazione della grazia divina nel mondo il quale è
parte dell’ordine della natura: senza chiesa niente grazia, niente salvezza. Solo un ritorno
all’autorità spirituale della Chiesa cattolica nello Stato può far cessare il disordine della
natura senza grazia.
Secondo la visione educativa della Chiesa dell’epoca è l’intero sistema scolastico a dover
avere una caratterizzazione religiosa. La religione, cioè la dottrina cattolica, deve essere
“fondamento e coronamento” dell’intero impianto culturale e istituzionale della scuola.
In questo senso un insegnamento scolastico di religione, come disciplina autonoma, ha
un significato relativo e può svolgere solo compiti di indirizzo spirituale e insegnamento
morale sotto la forma catechetica. Non è necessario avere un insegnamento riguardante
la rilevanza culturale della religione perché essa è compresa all’interno delle altre
discipline, culturalmente qualificate e religiosamente fondate e coronate.
In questo senso è stato sempre più importante per la Chiesa avere una “libertà della
scuola” attraverso la quale istituire un sistema di scuole cattoliche alternative a quelle
laiche statali che un insegnamento scolastico di religione.
Giovanni Gentile (1875-1944), filosofo e pedagogista, ministro della P.I. dal 1922 al 1924
Laicità positiva e ruolo fondamentale della religione nello sviluppo del pensiero come
philosophia inferior o minor, preparatoria all’emergere pieno dello spirito nella
riflessione filosofica
R.D. 1 ottobre 1923 n. 2185 (riforma scuola elementare) viene inserito l’IR obbligatorio
(tranne esonero) per la scuola elementare
Principio di pervasività: IR inserito non come materia specifica ma in modo organico, in
modo da pervadere ogni insegnamento specifico. La religione cattolica come
“fondamento e coronamento” dell’istruzione elementare.
Principio di laicità: IR interamente gestito e organizzato dallo Stato anche se impartito
“secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica” dai maestri laici anche se muniti di
idoneità ecclesiastica.
Patti Lateranensi firmati 11 febbraio 1929 (Trattato e Concordato)
Il Concordato afferma che “la religione cattolica, apostolica e romana, è la sola religione
dello Stato”
“L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento
della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò
consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari
abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi
d’accordo tra la Santa sede e lo Stato”.
“Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi,
approvati dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori
laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi
dall’Ordinario Diocesano. La revoca del certificato da parte dell’Ordinario priva senz’altro
l’insegnante della capacità di insegnare”.
Legge 5 giugno 1930 n. 824 attuativa dell’IR previsto dal Concordato
Art. 1 È istituito negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle
scuole e negli istituti d'istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d'istruzione
artistica l'insegnamento religioso.
Art. 2 Sono dispensati dall'obbligo di frequentare l'insegnamento religioso gli alunni i cui
genitori, o chi ne fa le veci, ne facciano richiesta per iscritto al capo dell'istituto all'inizio
dell'anno scolastico.
Art. 3 L'insegnamento religioso è impartito secondo i programmi approvati con decreto
reale per un'ora settimanale in ogni classe di ciascun istituto. Nelle prime due classi del
corso superiore dell'istituto magistrale saranno assegnate due ore.
Art. 4 Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura
dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella
scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto
che ne ritrae.
Art. 5 L'insegnamento religioso è affidato per incarico, e, normalmente, per non più di
diciotto ore settimanali, a persone scelte all'inizio dell'anno scolastico dal capo dell'istituto,
inteso l'ordinario diocesano.
Nelle sedi in cui sia da provvedere a più istituti, la scelta degli incaricati sarà fatta
collegialmente dai rispettivi capi, inteso l'ordinario diocesano.
L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via
sussidiaria, a laici riconosciuti a questo fine idonei dall'ordinario diocesano.
Art. 6 Oltre il caso previsto dal terzo comma dell'art. 36 del concordato, l'incarico può
essere revocato, anche durante l'anno, di accordo con l'autorità ecclesiastica.
Art. 7 Gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri
docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di
esso, plenaria o parziale.
Costituzione Repubblicana
-Libertà di religione e superamento dello Stato confessionale
-Inserimento del Patti lateranensi (art. 7) che affermano, però, la confessionalità dello
Stato e che la religione cattolica è “fondamento e coronamento” dell’istruzione pubblica
-Giuseppe Dossetti, nei dibattiti alla costituente, risponde al problema dicendo: «A parte
la forma un po’ aulica e solenne in cui l’articolo è redatto, vorrei sapere – poiché nessuno
ancora qui l’ha detto – in quali disposizioni legislative e in quale disciplina amministrativa
si è concretato l'impegno assunto dallo Stato nell'articolo 36. Ve lo dirò io: semplicemente
in una disciplina che assicura un modesto orario settimanale di istruzione catechistica
nelle scuole elementari e medie, senza che questa implichi nessuna limitazione e nessun
influsso (neppure indiretto) per gli altri insegnamenti e nessuna costrizione per coloro che
non desiderano ricevere l'insegnamento religioso. Ora, questo Stato è confessionale?
Questa è la violazione della libertà delle coscienze?»
-IR come concessione alla pacificazione repubblicana con la Chiesa Cattolica
-La sensibilità diffusa della libertà di religione si maturerà in Italia piano piano nel tempo,
condizionata dalla presenza di un forte partito politico di ispirazione cattolica, la DC
Concilio Vaticano II:
- È all’interno della storia degli uomini che la Chiesa vive il proprio essere sacramento di
Cristo. La storia della salvezza e la storia degli uomini non camminano più su binari
paralleli ma l’azione della grazia è già presente e operante nella natura delle cose umane.
Compito della Chiesa è leggere i “segni dei tempi”.
-Uno di questi “segni” è la “libertà religiosa” che informa buona parte degli ordinamenti
giuridici moderni secondo il principio di laicità. In Dignitatis Humanae la laicità è vista
come l’espressione politica della libertà dell’atto di fede. Questo non può tollerare una
pressione politica, sia essa negativa come in uno Stato totalitario ateista sia positiva come
in un regime di cristianità. Non è compito dello Stato “dire il vero” in campo spirituale o
filosofico. Una laicità, questa, non intesa naturalmente come esclusione del religioso dal
contesto sociale, ma come fioritura della libertà spirituale che si esprime nell’ambito della
ricerca pluralistica. Mancando il pluralismo viene meno l’autentica ricerca e l’effettiva
adesione alla fede religiosa.
-Dopo il CVII diventa sempre più inadeguato un IR catechistico nella scuola statale
-Il Rinnovamento della Catechesi porta a un nuovo modo di fare catechesi, non più un
sapere “mnemonico-intellettuale” ma accordo profondo e vero tra fede e vita.
Dalla fine degli anni ‘60 e per tutti gli anni ’70, in attesa della revisione dei Patti
Lateranensi, i vertici della CEI iniziano a proporre agli IdR l’IR secondo gli obiettivi e i
metodi della scuola moderna anche se poi tutto deve essere “ricapitolato in Cristo”
Giovanni Paolo II in un importante discorso al clero romano nel 1981 prepara la strada
al rinnovo del concordato caratterizzando il rapporto IR-catechesi come un rapporto di
“distinzione e complementarietà”
-Distinzione perché l’IR è cultura mente la catechesi è annuncio e cammino di fede
-Complementarietà perché l’IR prepara il giovane al senso religioso e approfondisce i
contenuti della fede
-Convegni, riviste e dibattiti tra esperti convergono sul fatto che se l’IR vuole avere un
futuro deve diventare “scolastica” come le altre discipline
-Proposta del “doppio canale”: materia scolastica e insegnamento confessionale
Le spinte assembleari e anti-scolastiche del post-’68 e le proposte di “promozione
umana”della Chiesa italiana portano l’IR ad una anti-didattica
L’ottimismo post-conciliare frena davanti alla società scristianizzata (divorzio ed aborto)
Legge 11 luglio 1980 n. 312 (vedi CM 10-09-1980 n. 254)
Art. 53, ultimo comma. Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si
applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti
all’80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l’obbligatorietà di costituzione
e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra.
Codice Diritto Canonico 1983
Canone 804
§1. […]
§2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come
insegnanti della religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta
dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica.
Canone 805
È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli
insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di
rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.
Accordi di Villa Madama del 18 febbraio 1984 (Legge 25 marzo 1985 n. 121, “Accordo di
revisione del Concordato lateranense fra Italia e Santa Sede dell’11 febbraio 1929” )
Art. 1 - La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto
di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione
dell’uomo e il bene del paese.
Art. 9 - 1. […]
2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto
che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano,
continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel
rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito
a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto
dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta
dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di
discriminazione
Protocollo addizionale
5. In relazione all’art. 9:
a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in
conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli
alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica,
nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica. Nelle scuole materne ed
elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe,
riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza
episcopale italiana verranno determinati:
1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi
delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla
collocazione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di
confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.
Intesa CEI-MPI - DPR 16 dicembre 1985 n. 751 e
DPR 23 giugno 1990 n. 202
(oggi è il DPR 20 agosto 2012 n. 175).
-Qualifica professionale dell’IdR: un competente non un ordinato
-La competenza è “teologica”: i titoli professionali sono in teologia (e le scienze religiose?
la teologia è una scienza?)
-Organizzazione anni ‘30: niente voti né esami, valutazione in nota allegata alla pagella,
secondarie una ora settimanale in tutte le classi
-Nomina degli insegnanti d’Intesa tra ordinario diocesano e autorità scolastica ma in realtà
in mano all’ordinario diocesano
-Assurdità del punto 2.7 inserito nel 1990 (ora 2.8 intesa del 2012): “Nello scrutinio finale,
nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza,
il voto espresso dall’IdR, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”
La questione dell’ora alternativa
-Ordine del giorno della Camera dei deputati del 16 gennaio 1986 e successiva CM
302/1986: “Assicurare la scelta tra alternative entrambe note e definite” per assicurare
eguale tempo scuola agli alunni
-Sentenze del TAR Lazio (nn. 1273 e 1274 del 17-7-1987): legittimo allontanarsi da scuola
per chi non si avvale dell’IRC
Sentenza 11-12 aprile 1989 n. 203 della Corte Costituzionale
-Obiettivo implicito dei ricorrenti è la incostituzionalità dell’art. 9 del Concordato
-Obiettivo formale ed esplicito è la marginalizzazione dell’IRC dall’orario scolastico perché
discriminante
La CC parte dal giudicare l’art.9 del Concordato dai principi supremi dell’ordinamento
costituzionale, uno dei quali è il principio di laicità ex art. 2-3-7-9-19-20 della Cost.
-La laicità non è indifferenza verso la religione ma garanzia attiva verso la libertà di
religione
-Il contesto socio-culturale è quello del pluralismo religioso, causa ed effetto del principio
di laicità
Secondo la Corte l’art. 9 del Concordato ha in sé quattro dati significativi:
1) Il riconoscimento del valore della cultura religiosa
2) La considerazione dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del
popolo italiano
3) La continuità di impegno dello Stato italiano nell’assicurare l’IRC nelle scuole
4) L’inserimento di tale insegnamento nel quadro delle finalità della scuola
La Corte conclude che i dati sub 1), 2) e 4) rappresentano una novità coerente con la forma
di Stato laico della Repubblica italiana
Quindi l’IRC è perfettamente compatibile con il principio di laicità, anzi la sentenza 13/91
dirà addirittura che ne è manifestazione
La scelta se avvalersi o non avvalersi di questo insegnamento, secondo la Corte, nasce
dall’esigenza di rispettare i principi costituzionali di libertà di coscienza (art. 19) e della
responsabilità educativa dei genitori (art. 30):
“Al nuovo Concordato viene riconosciuto il merito di aver fatto emergere un carattere
peculiare dell’insegnamento di una religione positiva: il poter suscitare, dinanzi a proposte
di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione
familiare, per evitare i quali lo stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta”
La Corte continua analizzando il divieto di discriminazione (da non confondersi con la
necessità della “distinzione” tra scelte diverse)
Dopo una lunga disamina storica la Corte conclude dicendo che “per quanti decidano di
non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione, infatti, di altro
insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella
interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto:
l’esercizio della libertà costituzionale della religione”.
Il ragionamento parte dalla premessa che “dinanzi all’IRC si è chiamati ad esercitare un
diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di
coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche”.
Sentenza 11-14 gennaio 1991 n. 13 della Corte Costituzionale
“Alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo stato di nonobbligo può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o
assentarsi dall’edificio della scuola”
Nota pastorale della CEI Insegnare religione cattolica oggi del 1991
-La presenza della Chiesa nell’IRC è dato da esigenze di garantire la conformità
dell’insegnamento alla dottrina della Chiesa
-Le finalità sono scolastiche, diverse ma non opposte a quelle catechistiche
-Positività pedagogica della scelta di avvalersi perché promuove il valore della libertà di
coscienza
-Importanza dell’adesione alla fede cattolica dell’IdR, dell’indispensabile coerenza della
sua vita e della manifesta convinzione con cui svolge il suo insegnamento
-L’idoneità stabilisce il legame di fiducia dell’IdR con la comunità ecclesiale
-Necessità di uno stato giuridico completo dell’IdR che tenga conto delle sue specificità
Dagli anni ’90 ai primi decenni del XXI secolo si afferma sempre più la consapevolezza del
pluralismo religioso inteso non solo come dialettica cattolici-laici ma come soprattutto
come convivenza interreligiosa.
La religione, inoltre, si emancipa dalla dimensione “privata” per ambire a una dimensione
“pubblica”. Ambiguità e metamorfosi della secolarizzazione. Violenza delle religione vista
sempre più come pericolosa.
Emerge il problema dell’ignoranza del fenomeno religioso: è sufficiente l’IRC a colmare
questa ignoranza?
Legge 18 giugno 2003 n. 186 (Stato giuridico dell’IdR)
-Istituisce due ruoli regionali per l’IdR, uno per ciclo (infanzia-primaria e secondaria?)
-L’immissione in ruolo avviene attraverso concorso per titoli ed esami su base regionale
con frequenza triennale…
-…nella misura del 70% dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna
diocesi
-Chi supera il concorso farà parte di un elenco suddiviso per diocesi e da questo elenco si
attingerà per segnalare all’ordinario diocesano il nome necessario a coprire il posto
-Il ruolo è regionale, l’IdR non ha titolarità di cattedra
-Per gli altri posti (il 30%) si utilizzano contratti a tempo determinato
-Gli insegnanti di ruolo hanno diritto alla mobilità territoriale se l’idoneità lo consente…
-…e hanno diritto alla mobilità professionale solo per passaggi di ciclo
-La mobilità professionale completa è possibile solo per l’insegnante di ruolo a cui viene
revocata l’idoneità
Nel 2004 si è svolto un concorso riservato, l’unico concorso fin ora svolto.
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