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Slides LA CAUSA DI SERVIZIO
LA CAUSA DI SERVIZIO La causa di servizio è il riconoscimento di un danno fisico o di una malattia contratta per cause o condizioni di lavoro insite nel servizio prestato. La concausa esiste quando una predisposizione all'infermità degenera per cause "preponderanti" da addebitarsi alle condizioni di servizio. LA CAUSA DI SERVIZIO Normativa di riferimento: D.P.R. 461/2001 LA DOMANDA Domanda anche contestuale di riconoscimento causa di servizio, equo indennizzo, pensione privilegiata La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza dall'interessato o dai superstiti entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità. Accertamenti ed adempimenti dell'amministrazione Dopo avere effettuato le opportune indagini e redatto il rapporto informativo, l'Amministrazione dispone gli accertamenti sanitari presso le apposite Commissioni costituite presso Ospedali Militari Accertamenti ed adempimenti dell'amministrazione - L'interessato potrà farsi assistere da un medico di fiducia. - Il verbale dell'Ospedale Militare costituisce provvedimento definitivo, tranne che per l'equo indennizzo e pensione privilegiata per i quali è obbligatorio il parere del Comitato Pensioni Privilegiate. Termini per il ricorso Qualora l'interessato non intenda accettare il parere dell'Ospedale Militare, può ricorrere : - al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento - inoltrare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento Benefici derivanti da riconoscimento: Il lavoratore cui sia stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità, ha diritto: Benefici derivanti da riconoscimento: 1) alla retribuzione integrale per tutti i periodi di aspettativa fruiti a causa delle infermità riconosciute; 2) al rimborso delle spese di cura; Benefici derivanti da riconoscimento: 3)all'abbreviazione anzianità: dello scatto di - di due anni per le infermità ascrivibili dalla prima alla sesta categoria; - di un anno per quelle ascrivibili alla settimana ed ottava categoria. Aggravamento della menomazione Equo indennizzo e cumulo In caso di aggravamento della menomazione che ha dato diritto all'equo indennizzo, entro 5 anni dalla data di notifica del decreto concessivo e per una sola volta, l'interessato può chiedere la revisione dell'equo indennizzo Aggravamento della menomazione e cumulo Se il lavoratore, per causa di servizio, riporta altre menomazioni, viene liquidato il nuovo indennizzo se l'invalidità rientra in una delle categorie superiori a quelle in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo. Dal nuovo indennizzo andrà dedotto quanto in precedenza liquidato.