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COS’E’ LA CONSULENZA TECNICA?
NON E’ MEZZO DI PROVA, MA SOLO STRUMENTO DI AUSILIO FORNITO
AL GIUDICE NELLA VALUTAZIONE DELLA PROVA, COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE DELLE
CONOSCENZE E DELL’ATTIVITA’ DEL GIUDICE
INFATTI:
- LA CONSULENZA TECNICA E’ INSERITA NELLA PARTE DEDICATA ALL’ISTRUZIONE PROBATORIA, MA
PRIMA E FUORI DALLA PARTE DEDICATA AI MEZZI DI PROVA PROPRIAMENTE DETTI
-
IL CODICE NON PREVEDE LA DISCIPLINA DELLA CONSULENZA TECNICA, MA PIUTTOSTO LA FIGURA
DEL CONSULENTE TECNICO.
In definitiva, la Consulenza Tecnica d’Ufficio ha la finalità di aiutare il Giudice nella valutazione degli
elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
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Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
1
CHI E’ IL CONSULENTE TECNICO
D’UFFICIO?
E’ UN SOGGETTO FORNITO DI CONOSCENZE TECNICHE E SCIENTIFICHE
DIVERSE DA QUELLE GIURIDICHE CHE IL GIUDICE NON CONOSCE, NE’ E’
TENUTO AD AVERE
QUINDI:
E’ UN AUSILIARIO DEL GIUDICE CHE PRESTA LA SUA OPERA IN BASE AD UN
INCARICO SPECIFICO CHE GLI E’ STATO AFFIDATO DAL GIUDICE.
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Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
2
IL RUOLO FONDAMENTALE DEL CONSULENTE DEL
GIUDICE È QUINDI QUELLO DI
RENDERE ESPLICITA, OSSIA CHIARAMENTE VISIBILE
UNA CONDIZIONE DI FATTO SINO A QUEL MOMENTO DI
DIFFICILE LETTURA PER CHI TECNICO NON E’, AFFINCHE’
COLUI CHE AVRA’ POI IL DOVERE DI DECIDERE POSSA
SVOLGERE APPIENO IL SUO RUOLO, FINANCHE
DISATTENDENDO IN TUTTO O IN PARTE LE CONCLUSIONI
TECNICHE CUI LO STESSO C.T.U. E’ GIUNTO.
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Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
3
PERCHE’ UN CONSULENTE TECNICO?
Accade che ai fini decisori della causa in essere, si venga a
palesare la necessità di ricorrere all’intervento di una figura, sino
a quel momento esterna al processo, che funga da
MEZZO MEDIANTE IL QUALE IL GIUDICE ACQUISISCE O INTEGRA,
NELLA FASE DELL’ISTRUZIONE PROBATORIA, QUELLE COGNIZIONI
TECNICHE DI CUI NON E’ FORNITO MA CHE SI APPALESANO
NECESSARIE PER LA DECISIONE DELLA CAUSA.
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Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
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CHI E’ IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE?
E’ UN SOGGETTO CHE RAPPRESENTA LE PARTI IN CAUSA PER
QUANTO ATTIENE L’ASPETTO TECNICO OGGETTO D’INDAGINE
QUINDI:
SVOLGE FUNZIONI PARAGONABILI A QUELLO DEL LEGALE, E
CIOE’ UN DIFENSORE LIMITATAMENTE AL PIANO TECNICO, CHE
INTEGRA L’OPERA DEL DIFENSORE GIURISTA.
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Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
5
A CHI LA DECISIONE DI AVVALERSI DI UN
CONSULENTE TECNICO?
LA DECISIONE DI AVVALERSI O NO DELL’AUSILIO DEL CONSULENTE TECNICO E’
RIMESSA IN VIA ESCLUSIVA ALLA
DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE
CHE E’ L’UNICO SOGGETTO PROCESSUALE IN GRADO DI VALUTARE, CASO PER
CASO, SE EGLI STESSO POSSIEDE O NO LE CONOSCENZE TECNICHE
NECESSARIE PER LA DECISIONE DELLA CAUSA.
In sede di accoglimento (o di rigetto) di un’istanza di Consulenza Tecnica
d’Ufficio avanzata da una delle parti del processo, il Giudice è tenuto
unicamente ad evidenziare, in sede di motivazione della propria decisione,
l’esaustività delle altre prove, acquisite o prodotte nel corso dell’istruttoria,
ai fini della pronuncia definitiva sulla controversia.
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Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
6
QUINDI:
 l’istanza delle parti volta ad ottenere la nomina del consulente si
configura quale mera sollecitazione rivolta al Giudice, non
sussistendo in capo alle medesime un vero e proprio diritto
all’ammissione della consulenza.
La C.T.U. come mezzo istruttorio è sottratto alla disponibilità delle
parti. La sua ammissione rientra nei poteri discrezionali del Giudice ,
cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità;
 le parti possono suggerire i quesiti da sottoporre al consulente,
senza che ciò costituisca vincolo per il giudice, ma anche con la
possibilità di formularli in modo anche solo orientativo e al di fuori
di ogni barriera preclusiva;
 il Giudice può provvedere alla nomina di un C.T.U. anche senza
alcuna richiesta delle parti.
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NOVITA’ INTRODOTTE DALLA L. 69/2009
(applicabili tendenzialmente ai giudizi instaurati dopo la data della sua
entrata in vigore)
- ANTICIPAZIONE DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI AL
MOMENTO DELLA NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
(art. 191 c.p.c.);
- FISSAZIONE DA PARTE DEL G.I. DEL TERMINE ENTRO IL QUALE LE
PARTI DEVONO TRASMETTERE AL CONSULENTE TECNICO
D’UFFICIO LE PROPRIE OSSERVAZIONI SULLA RELAZIONE (art. 195
c.p.c.);
- FISSAZIONE DA PARTE DEL G.I. DEL TERMINE ENTRO IL QUALE IL
CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO DEVE DEPOSITARE LA
RELAZIONE, LE OSSERVAZIONI DELLE PARTI E UNA SINTETICA
VALUTAZIONE DELLE STESSE (art. 195 c.p.c.).
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Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
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FORMULAZIONE DEI QUESITI
Con l’ordinanza di nomina del C.T.U., il Giudice formula i quesiti
(al C.T.U. e alle parti è così consentito anticipare all’udienza fissata per
il giuramento l’esame dei quesiti e la richiesta di eventuali modifiche e
integrazioni che potranno essere discusse in quella sede)
La formulazione del quesito riveste capitale importanza per il corretto
svolgimento dell’incarico di consulenza tecnica in quanto più il quesito
è
analitico
dettagliato
chiaro
puntuale
minori saranno le questioni che potranno sorgere durante le
operazioni peritali con riferimento all’ambito dell’indagine.
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COSA NON DEVE FARE IL CONSULENTE
TECNICO?
- non deve esuberare dal quesito che il Giudice gli
sottopone;
- non deve travalicare il profilo squisitamente tecnico
del suo contributo al processo;
- non deve pretendere di dirimere problematiche di
natura legale o giuridica;
- non deve dimenticare di avere dalla sua parte chi, in
termini giuridici, può meglio di chiunque altro
supportarlo o aiutarlo nel compimento del suo
incarico: il Giudice che lo ha nominato.
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COSA DEVE FARE IL CONSULENTE
TECNICO?
-
Deve esaminare gli atti e i documenti di causa – gli elementi di fatto sui quali fonda il C.T.U. fonda il
proprio giudizio tecnico, devono essere i medesimi sui quali il Giudice potrebbe fondare la propria
sentenza
Il C.T.U. non potrà fondare le proprie conclusioni tecniche su fatti o circostanze che non siano mai stati
ritualmente dedotti e provati nel giudizio.
L’indagine del C.T.U. deve quindi essere circoscritta alle risultanze acquisite al processo.
La Consulenza Tecnica d’Ufficio NON può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la
prova di quanto assume tanto che la C.T.U. viene legittimamente negata qualora la parte tenda con essa
a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere un’indagine
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provate.
Nondimeno, per effetto dell’art. 194 c.p.c., egli può essere autorizzato dal Giudice a
- chiedere chiarimenti alle parti e ad
- assumere informazioni da terzi, oltre che a
- procedere all’esecuzione di piante, calchi.
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segue COSA DEVE FARE IL
CONSULENTE TECNICO?
Il potere del C.T.U. di acquisire informazioni da terzi è circoscritto agli elementi
accessori ed ai fatti secondari rientranti nell’ambito strettamente tecnico della
consulenza e in questi limiti e se ne sono indicate le fonti, quelle informazioni
possono concorrere a formare il convincimento giudiziale.
Unica eccezione, come si vedrà, è costituita dalla consulenza contabile per la
quale il C.T.U. può, a certe condizioni, esaminare documenti non prodotti in causa
e menzionarli nella Relazione.
-
Deve condurre le operazioni peritali in contradditorio tra le parti: tutte le parti
in causa devono essere poste su un piano paritetico in quanto a documenti
processuali, informazioni assunte sulla vicenda di causa, ecc.;
-
Deve esperire il tentativo di conciliazione della lite (art. 199 c.p.c.).
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VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA
TECNICA DA PARTE DEL GIUDICE
Considerazioni tecniche
-
Il Giudice potrà discostarsi in qualsivoglia momento dalle risultanze della consulenza purchè
1) motivi espressamente simile scelta che deve essere ancorata alle risultanze processuali;
2) Indichi gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il C.T.U. si è basato,
ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla
decisione contrastante con il parere del C.T.U.
In altre parole, le valutazioni espresse dal C.T.U. non hanno efficacia vincolante per il Giudice che può
legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze
processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il Giudice indicare gli elementi di
cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi
probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per giungere alla decisione contrastante
con il parere del C.T.U.
-
Qualora invece il Giudice ritenga di non doversene allontanare, potrà fare un semplice riferimento
alla consulenza, dando luogo ad una motivazione per relationem.
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segue VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA
TECNICA DA PARTE DEL GIUDICE
Considerazioni giuridiche
Diversa è la problematica del C.T.U. che, oltrepassando il campo del
proprio incarico, abbia tratto delle conseguenze giuridiche dagli
accertamenti svolti non limitando la propria analisi al campo
meramente tecnico e fattuale al quale simile mezzo è destinato, ma
invadendo il campo riservato alla cognizione del Giudice.
In tal caso, il Giudice non potrà avvalersi dello strumento della
motivazione per relationem, ma qualora voglia aderire alle conclusioni
raggiunte dal C.T.U., dovrà formare una propria ed autonoma
motivazione, tenendo conto delle deduzioni che abbiano fatto sul
punto le parti.
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I DIVERSI GRADI DI RESPONSABILITA’
C.T.U.
SI ATTIENE
ALLE NORME DEONTOLOGICHE PROFESSIONALI
+
ALL’ATTO FORMALE DI GIURAMENTO DI FRONTE
AD UN ORGANO GIUDICANTE (assumendo
funzioni di ausiliario del Giudice)
Se esiste colpa grave: arresto o ammenda.
Quindi non in caso di semplici errori od omissioni,
ma quando il C.T.U. dà luogo d inadempimenti
apprezzabili non già secondo il parametro della
diligenza professionale propria del buon
consulente, ma secondo la diligenza richiesta
dalla comune esperienza (es. macroscopici vizi
logici, inosservanza palese e grave del
contraddittorio, ecc.)
C.T.P.
SI ATTIENE
ALLE NORME DEONTOLOGICHE
PROFESSIONALI
+
AL MANDATO POSTO DAL SUO
COMMITTENTE
Non presta giuramento e non
sono applicabili le disposizioni
sull’astensione e la ricusazione
del C.T.U.
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CONSULENZA TECNICA CONTABILE
(art. 198 c.p.c.)
L’esame contabile rappresenta una peculiare
figura di consulenza tecnica disciplinata dagli
artt. 198 – 200 c.p.c. che si distingue per i
maggiori poteri che possono essere conferiti al
C.T.U. nell’ambito del tentativo di conciliazione.
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segue CONSULENZA TECNICA CONTABILE
(art. 198 c.p.c.)
Una prima caratteristica è rappresentata dal fatto che al C.T.U. , prima di effettuare le indagini, è attribuito
dall’art. 199 c.p.c. il compito di tentare la conciliazione tra le parti.
Unico caso in cui è prevista l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione a cura del C.T.U. Al di fuori dell’ipotesi
della consulenza contabile, il C.T.U. non è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione.
Ed infatti è proprio in relazione alla specifica previsione dell’incarico di tentare la conciliazione delle parti che
l’art. 198 c.p.c., 2° comma, attribuisce al C.T.U., previo consenso delle parti stesse, la facoltà di esaminare
documenti e registri non prodotti in causa, al fine evidente di permettere all’ausiliario del Giudice di formarsi
una cognizione dei fatti, anche oltre gli stretti limiti dell’oggetto del processo, per facilitare il raggiungimento di
un componimento della lite.
Tale tentativo di conciliazione viene in genere compiuto sentendo le parti ed esaminando i documenti e i registri
prodotti in causa e, eventualmente, quelli che le parti concordemente consentono di prendere in esame.
Unico limite: la facoltà del C.T.U. di esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa può
essere esercitata solo previo consenso di tutte le parti.
Di essi, senza il consenso delle parti il C.T.U. non può fare menzione nei processi verbali o nella sua
Relazione.
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segue CONSULENZA TECNICA
CONTABILE (art. 198 c.p.c.)
Domanda
Qualora anche solo una parte neghi il consenso ad utilizzare documenti, ritenuti
funzionali alla risoluzione del quesito, il C.T.U. può esaminare i documenti (quando
in loro assenza la risposta sarebbe diversa o scorretta o addirittura impossibile?
Risposte
1)
Senza il consenso delle parti, il C.T.U. non può esaminare documenti
prodotti tardivamente.
In caso di utilizzo, la consulenza tecnica è affetta da nullità relativa, sanabile ex art.
157 c.p.c.
La facoltà del C.T.U. di esaminare documenti non ritualmente prodotti sussiste solo
in vista del potere di tentare la conciliazione, tanto che, se sono stati presi in
considerazione documenti «nuovi» ai fini del tentativo di conciliazione e questo poi
fallisce, la parte che li ha prodotti non può essere costretta ad esibirli in giudizio
(salva l’ipotesi dell’art. 210 c.p.c.), né essi possono essere usati per la Relazione
(art. 198, ult. co. c.p.c.).
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segue CONSULENZA TECNICA
CONTABILE (art. 198 c.p.c.)
segue Risposte
2)
Le limitazioni relative all’assenza di consenso di tutte le parti non
operano quando
- i documenti prodotti tardivamente sono necessari per la risoluzione
del quesito posto al C.T.U. e
- la loro esistenza risulti logicamente plausibile sulla base degli
elementi allegati dalle parti o desumibili dalla stessa indagine
tecnica
L’acquisizione riguarderebbe quindi documenti già implicitamente
considerati dalle parti nel processo e solo materialmente estranei ad
esso.
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segue CONSULENZA TECNICA
CONTABILE (art. 198 c.p.c.)
segue Risposte
3) Si riconosce al Giudice il potere di affidare al C.T.U. la facoltà di esaminare validamente i
documenti che siano necessari per la soluzione della controversia, indipendentemente dal
consenso di tutte le parti, semprechè
essi siano poi comunicati a tutte le parti e quindi suscettibili di divenire oggetto di
contraddittorio
!!!!!!!!!!!!!!!
4) L’utilizzo da parte del C.T.U. di documenti non acquisiti al processo, anche in assenza di
consenso di tutte le parti, è possibile
solo se
si tratta di documenti concernenti fatti secondari, cioè non fatti primari che le parti
avrebbero dovuto porre a fondamento di domande od eccezioni.
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segue CONSULENZA TECNICA
CONTABILE (art. 198 c.p.c.)
- Nel caso di esame contabile, l’accordo fra le parti, ottenuto a mezzo
dell’opera del C.T.U., ha valore di conciliazione giudiziale.
Il Giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo
verbale (art. 199, 2° co. c.p.c.)
Conseguenza: La parte a favore della quale è stata definita la
conciliazione, in mancanza di adempimento spontaneo di controparte,
può agire in via esecutiva
- Qualora invece, al di fuori dell’ipotesi della consulenza contabile, le
parti concludano un accordo avanti il C.T.U., la relativa convenzione
conserva valore di transazione stragiudiziale.
Il Giudice non può attribuire efficacia di titolo esecutivo al verbale di
conciliazione redatto dal C.T.U.
Conseguenza: La parte a favore della quale è stata definita la
conciliazione, in mancanza di adempimento spontaneo di controparte,
deve promuovere un giudizio per procurarsi il titolo esecutivo
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segue CONSULENZA TECNICA
CONTABILE (art. 198 c.p.c.)
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla conciliazione delle parti, il
C.T.U. provvede all’esecuzione delle sue indagini affidate, sulla scorta dei:
- registri e documenti acquisiti;
- registri e documenti non prodotti che però le parti consensualmente
consentono che siano indicati nella relazione;
- dichiarazioni delle parti, che, ai sensi dell’art. 200, 2° co. c.p.c., se
riportate dal C.T.U. nella relazione possono, ai sensi dell’art. 116 c.p.c.,
essere valutate dal Giudice che da esse può desumere argomenti di
prova, secondo il suo prudente apprezzamento.
Una volta che le indagini siano state portate a compimento, il C.T.U.
esprime il suo parere in apposita relazione che viene depositata in
Cancelleria nel termine fissato
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ESEMPI CONSULENZA TECNICA
CONTABILE (art. 198 c.p.c.)
Nell’ambito delle materie che ci interessano vengono in considerazione, a mero titolo esemplificativo:
-
corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
-
-
corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili;
corrispondenza tra risultanze delle scritture e appostazioni nel bilancio di esercizio o consolidato;
-
conformità del bilancio alle norme che lo disciplinano;
ricostruzione dei rapporti di «dare» ed «avere» tra soggetti, risultanti dalle scritture contabili;
-
ricostruzione di operazioni finanziarie;
rilevazioni di movimentazioni di c/c bancario e calcolo dell’anatocismo;
-
-
valutazione di aziende;
valutazione di quote societarie nelle controversie relative a recesso o esclusione del socio;
verifica del momento in cui la società ha perso il capitale ai fini della valutazione della responsabilità degli
amministratori ex art. 2485 c.c. e 2486 c.c. e quantificazione del relativo danno
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ESEMPI CONSULENZA TECNICA
CONTABILE (art. 198 c.p.c.)
1) Verifica del momento in cui la società ha perso il capitale e danno da
prosecuzione dell’attività
-
Logica ex ante
Principi Contabili di riferimento
-
Differenza tra rettifiche e riclassifiche di bilancio
-
Rilevanza qualitativa delle riclassifiche di bilancio
-
Rilevanza quantitativa delle rettifiche di bilancio
______________________________________________________________
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ESEMPI CONSULENZA TECNICA
CONTABILE (art. 198 c.p.c.)
Segue Verifica del momento in cui la società ha perso il capitale e danno da
prosecuzione dell’attività
2005
Patrimonio netto iniziale
2006
1.122,3
Risultato d'esercizio
-
Aumento capitale sociale a pagamento
Aumento Soci c/future ricapitalizzazioni capitale
Aumento Ant. Soci c/futuro aumento capitale
Rettifiche
Svalutazione crediti inesigibili
Svalutazione WP non fatturati e contestati
Iscrizione Fondo Rischi
Svalutazione asset non suscettibili di autonomo e certo realizzo
Effetto reversal svalutazione crediti inesigibili
Effetto reversal svalutazione WP
Effetto reversal accantonamento Fondo Rischi
Totale rettifiche
Patrimonio netto finale rettificato
Patrimonio netto da bilancio ufficiale
-
(517,2)
-
2007
2008
2009
(7.300,0) (12.382,5)
605,1
604,7
(2.486,9)
(89,6)
4,7
(162,0)
-
-
-
2010
28,3
-
(4.686,0)
5.000,0
1.919,7
-
173,0
-
350,0
(80,9)
9.377,0
9.296,1
(517,2)
(79,8)
(5.868,0)
837,0
(5.110,8)
(40,6)
(900,0)
(940,6)
605,1
604,7 (2.486,9)
(7.300,0) (12.382,5)
(6.353,4)
1.032,7 1.037,4
875,4
903,8
(6.353,4) (10.011,9)
(13.127,6)
(187,0)
(1.760,0)
(1.690,0)
(1.262,1)
248,0
(4.651,1)
1.122,3
2012
50,0
(50,0) (1.076,1)
(941,2)
(650,0)
(76,8) (1.233,4)
561,4
128,0
243,0
88,0
89,2 (3.096,3)
7.873,5
______________________________________________________________
Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
2011
-
0,0
(10.011,9) (14.347,9)
(5.081,1)
(9.417,1)
25
ESEMPI CONSULENZA TECNICA
CONTABILE (art. 198 c.p.c.)
2) Scientia decoctionis nell’azione revocatoria fallimentare
Profilo soggettivo dell’azione
-
-
Logica ex ante
Patrimonio conoscitivo di riferimento e disponibile per la Parte convenuta
«in base alle notizie a disposizione dell’Istituto di credito convenuto, nonché ai dati ufficiali noti all’Istituto, e
precisamente:
 bilanci d’esercizio e bilanci consolidati;

numero dei titoli emessi e collocati sul mercato, considerate le tornate tutte di emissioni;

i dati comunque noti al mercato creditizio;



le notizie della stampa;
gli atti emessi dalle Autorità di Controllo;
le segnalazioni comunicate ai centri di raccolta dati accessibili alla Banca»
______________________________________________________________
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26
DECALOGO
Art. 62 c.p.c.
Art. 63 c.p.c.
Il C.T.U. compie le indagini che
gli sono commesse dal Giudice
e fornisce i chiarimenti che il
Giudice gli richiede
Obbligo per il C.T.U. di prestare
l’ufficio tranne che il Giudice
riconosca che ricorra un giusto
motivo di astensione.
Il C.T.U. può essere ricusato per i
motivi indicati nell’art. 51 c.p.c. (es.
se esiste, in capo al C.T.U., interesse
nella causa)
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Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
27
Segue DECALOGO
Responsabilità del C.T.U.
Se esiste colpa grave: arresto fino
1 anno o ammenda.
In ogni caso è dovuto il
risarcimento dei danni
Art. 64 c.p.c.
Art. 191 c.p.c.
Nomina del C.T.U.
Al momento della nomina del C.T.U., il
Giudice formula i quesiti (NEW)
e fissa l’udienza in cui il C.T.U. deve
comparire.
Possibilità di nominare più C.T.U. in caso
di grave necessità
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Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
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Segue DECALOGO
Astensione e ricusazione del C.T.U.
Termine di 3 giorni prima dell’udienza di
comparizione
- per il C.T.U. che non ritiene di
accettare l’incarico;
- per le parti che intendono proporre
istanza di ricusazione
Art. 192 c.p.c.
Norma volta a tutelare, insieme alla
nomina giudiziale, l’imparzialità-terzietà
del C.T.U., come suoi connotati essenziali
in quanto ausiliare del Giudice
Art. 193 c.p.c.
Giuramento del C.T.U.
All’udienza di
comparizione
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29
Segue DECALOGO
Art. 194 c.p.c.
Attività del C.T.U.
- assiste alle udienze alle quali è invitato dal
G.I.;
- compie le indagini che gli sono commesse dal
G.I.;
- se autorizzato, chiede chiarimenti alle parti
ed assume informazioni da terzi
NEW
Art. 195 c.p.c.
Processo verbale e relazione
Il C.T.U. deve predisporre Relazione, nella quale è tenuto
ad inserire anche le osservazioni e le istanze delle parti.
La Relazione viene trasmessa ai C.T.P. nel termine
stabilito dal G.I. che stabilisce altresì
il termine entro il quale le parti devono trasmettere
al C.T.U. le proprie osservazioni sulla Relazione;
- IL TERMINE ENTRO IL QUALE IL c.t.u. DEVE
DEPOSITARE LA Relazione, le osservazioni delle parti
e una sintetica valutazione delle stesse.
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Ordine Dottori Commercialisti di Modena – 31 ottobre 2013
30
Segue DECALOGO
Art. 196 c.p.c.
Art. 197 c.p.c.
Possibilità per il Giudice di
disporre in ogni momento la
rinnovazione delle indagine e, per
gravi motivi, la sostituzione del
C.T.U.
Possibilità per il C.T.U. di assistere
alla discussione dinnanzi al
Collegio e ad esprimere il suo
parere in camera di Consiglio, se
ritenuto necessario dal
Presidente
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Segue DECALOGO
Art. 198 c.p.c.
Art. 199 c.p.c.
Esame contabile
Se le parti si conciliano, si
redige il processo verbale di
conciliazione al quale il
Giudice attribuisce, con
proprio decreto, efficacia di
titolo esecutivo
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Segue DECALOGO
Art. 200 c.p.c.
Se fallisce il tentativo di
conciliazione, il C.T.U. passa alla
stesura della propria Relazione
Art. 201 c.p.c.
Nomina e funzioni
del C.T.P.
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