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Documenti per esportare vini

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Documenti per esportare vini
Raccolta delle
documentazioni necessarie
per l’esportazione
del vino
ANNO 2014
INDICE
EUROPA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ALBANIA …………………………………………………………………………………………………. Pag.
BELGIO …………………………………………………………………………………………………….
BOSNIA ERZEGOVINA ……………………………………………………………………………….
BULGARIA ………………………………………………………………………………………………..
CROAZIA …………………………………………………………………………………………………..
DANIMARCA …………………………………………………………………………………………….
FRANCIA …………………………………………………………………………………………………..
KOSOVO …………………………………………………………………………………………………..
MACEDONIA …………………………………………………………………………………………….
MONTENEGRO …………………………………………………………………………………………
PAESI BASSI ………………………………………………………………………………………………
POLONIA …………………………………………………………………………………………………..
REGNO UNITO …………………………………………………………………………………………..
ROMANIA ………………………………………………………………………………………………….
RUSSIA ………………………………………………………………………………………………………
SERBIA ………………………………………………………………………………………………………
SLOVENIA ………………………………………………………………………………………………….
SPAGNA …………………………………………………………………………………………………….
SVEZIA ……………………………………………………………………………………………………….
TURCHIA ……………………………………………………………………………………………………
UCRAINA ……………………………………………………………………………………………………
UNGHERIA …………………………………………………………………………………………………
5
11
13
15
17
19
22
24
25
26
27
29
31
35
37
40
41
46
47
50
52
54
AMERICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ARGENTINA …………………………………………………………………………………………………
BOLIVIA ……………………………………………………………………………………………………….
BRASILE ……………………………………………………………………………………………………….
CANADA ………………………………………………………………………………………………………
CILE ……………………………………………………………………………………………………………..
COLOMBIA …………………………………………………………………………………………………..
MESSICO ………………………………………………………………………………………………………
PANAMA ………………………………………………………………………………………………………
PERU’ ……………………………………………………………………………………………………………
STATI UNITI D’AMERICA ………………………………………………………………………………..
VENEZUELA …………………………………………………………………………………………………..
Pag.
57
61
65
70
72
78
81
86
87
94
97
ASIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AZERBAIJAN ………………………………………………………………………………………………….. Pag.
CINA ………………………………………………………………………………………………………………
COREA DEL SUD ……………………………………………………………………………………………..
EMIRATI ARABI UNITI ……………………………………………………………………………………..
GIAPPONE ………………………………………………………………………………………………………
GIORDANIA …………………………………………………………………………………………………….
HONG KONG ………………………………………………………………………………………………….
INDIA ………………………………………………………………………………………………………………
INDONESIA ……………………………………………………………………………………………………..
LIBANO ……………………………………………………………………………………………………………
MALAYSIA ……………………………………………………………………………………………………….
OMAN ……………………………………………………………………………………………………………..
SINGAPORE ……………………………………………………………………………………………………..
SIRIA ………………………………………………………………………………………………………………..
TAILANDIA ……………………………………………………………………………………………………….
TAIWAN …………………………………………………………………………………………………………..
VIETNAM …………………………………………………………………………………………………………
100
102
104
108
112
117
119
121
123
132
134
136
140
146
148
153
155
AFRICA
•
•
•
•
•
•
ALGERIA …………………………………………………………………………………………………………… Pag.
EGITTO ……………………………………………………………………………………………………………..
MAROCCO …………………………………………………………………………………………………………
MOZAMBICO ……………………………………………………………………………………………………
SUD AFRICA ……………………………………………………………………………………………………….
TUNISIA ……………………………………………………………………………………………………………..
158
160
162
164
166
169
OCEANIA
•
AUSTRALIA ……………………………………………………………………………………………………….. Pag.
172
Paesi in cui è vietata l’importazione di alcolici e superalcolici
•
•
•
•
•
•
•
ARABIA SAUDITA
CISGIORDANIA
IRAN
IRAQ
KUWAIT
LIBIA
QUATAR
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
3
EUROPA
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
4
ALBANIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Fattura Commerciale
Deve contenere gli elementi sotto indicati:
- destinatario
- data di emissione e numero progressivo
- data dell’ordine
- descrizione della merce e voce doganale
- valore della merce
- numero dei colli, peso lordo
- peso netto o numero di pezzi
- porto di destinazione
- ammontare spese di trasporto
- ammontare spese di assicurazione
- condizioni di pagamento
Si
- trasporto ferroviario: lettera di vettura
- trasporto via mare: polizza di carico (Bill
of Lading)
- trasporto per via aerea: lettera di vettura
aerea (Air way Bill)
- trasporto stradale: Carnet TIR, CMR
Si
- certificato sanitario per prodotti
zootecnici, alimentari, farmaceutici
- certificato fitosanitario per prodotti
chimici ed agricoli
In Albanese
Si
IVA 20%
Dazio doganale: codice doganale 2204....
I prodotti di origine europea sono esenti dal dazio
doganale.
Per i prodotti di origine non europea il dazio è del 15%.
(Per l’accisa consultare il documento allegato di
seguito).
Bollo fiscale: €32/1000 bolli
Per effettuare le procedure doganali di importazione è
necessario una partita IVA Albanese.
Le bottiglie devono avere il bollo fiscale prima di
entrare nel territorio albanese. Pertanto, è necessario
acquistare i bolli fiscali, compilando l’apposito
5
formulario presso la Direzione Generale delle Imposte,
e pagare l’accisa, compilando l’apposito formulario
presso l’Ufficio Regionale delle Imposte dove l’azienda
è/o si registrerà, prima di esportare in Albania.
Certificato di origine EUR.1
ALBANIA - ACCISE PER LE BEVANDE ALCOLICHE
22 03
da produttori locali o stranieri in quantità fino 1000 lekë/HL (circa 7,12 €/hl) per
al 70 000 ettolitri/anno
la birra con forza alcolica fino al 6
per cento e
1200 lekë/HL (circa 8,54 €/hl) per
- da produttori locali o stranieri in quantità da la birra con forza alcolica piu' di 6
70 001 fino al 200 000 ettolitri/anno
per cento
1200 lekë/HL(circa 8,54 €/hl) per
- da produttori locali o stranieri in quantità da la birra con forza alcolica fino al 6
200 001 fino al 300 000 ettolitri/anno
per cento e
1440 lekë/HL(circa 10,25 €/hl) per
la birra con forza alcolica piu' di 6
- da produttori locali o stranieri in quantità
per cento
piu' di 300 000 ettolitri/anno
1500 lekë/HL(circa 10,67 €/hl) per
la birra con forza alcolica fino al 6
per cento e
1800 lekë/HL (circa 12,81 €/hl) per
la birra con forza alcolica piu' di 6
per cento
22 04 21
22 04 29
22 04 30
22 04 30 10
22 04 30 96
22 04 30 98
22 05 10 10
22 05 90 10
22 06 00 10
22 06 00 51
22 06 00 59
3000 lekë/HL(circa 21,35 €/hl) per
la birra con forza alcolica fino al 6
per cento e
3600 lekë/HL (circa 25,62€/hl) per
la birra con forza alcolica piu' di 6
per cento
3000 lek/ettolitro (circa 21,35€/hl)
- da produttori locali o stranieri meno o pari a per i vini con forza alcolica fino al
12,5 %
< = 10 000 ettolitri/anno
4000 lek/ettolitro (circa 28,46€/hl)
per i vini con forza alcolica piu' di
12,5 %
- da produttori locali o stranieri in quantità
piu' di 10.000 ettolitri/anno
10000 lek/ettolitro (circa
71,15€/hl) per i vini con forza
alcolica fino al 12,5 %
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
6
22 06 00 81
22 06 00 89
12000 lek/ettolitro (circa
85,38€/hl) per i vini con forza
alcolica più di 12,5 %
22 04 10
22 04 21 06
22 04 21 07
22 04 21 08
22 04 21 09
22 05 10 10
22 05 90 10
22 06 00 31
22 06 00 39
22 04 21 85
22 04 21 86
22 04 21 87
22 04 21 88
22 04 21 89
22 04 21 90
22 04 21 91
22 04 21 93
22 04 21 94
22 04 21 95
22 04 21 96
22 04 21 97
22 04 21 98
22 04 29 85
22 04 29 86
22 04 29 87
22 04 29 88
22 04 29 89
22 04 29 90
22 04 29 91
22 04 29 93
22 04 29 94
22 04 29 95
22 04 29 96
22 04 29 97
22 04 29 98
22 05 10 10
22 05 10 90
22 05 90 10
2000 lek/ettolitro (circa 14,23€/hl)
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
2000 lek/ettolitro (circa 14,23€/hl)
7
22 05 90 90
22 06 00 10
22 06 00 31
22 06 00 39
22 06 00 51
22 06 00 59
22 06 00 81
22 06 00 89
22 04 21 92
22 04 21 93
22 04 21 94
22 04 21 95
22 04 21 96
22 04 21 97
22 04 21 98
22 04 29 92
22 04 29 93
22 04 29 94
22 04 29 95
22 04 29 96
22 04 29 97
22 04 29 98
22 05 10 90
22 05 90 90
22 06 00 10
22 06 00 31
22 06 00 39
22 06 00 51
22 06 00 59
22 06 00 81
22 06 00 89
22 08 20 12
22 08 20 14
22 08 20 26
22 08 20 27
22 08 20 29
22 08 20 40
22 08 20 62
22 08 20 64
22 08 20 86
22 08 20 87
22 08 20 89
22 08 30 11
22 08 30 19
22 08 30 30
22 08 30 41
50 000 lek/ettolitro alcol anidro
- da produttori locali o stranieri meno o pari a (circa 355,77€/hl)
< = 20 000 ettolitri/anno
- da produttori locali o stranieri in quantità
piu' di 20 000 ettolitri/anno
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
65 000 lek/ettolitro alcol anidro
(circa 462,50€/hl)
8
22 08 30 49
22 08 30 61
22 08 30 69
22 08 30 71
22 08 30 79
22 08 30 82
22 08 30 88
22 08 40 11
22 08 40 31
22 08 40 39
22 08 40 51
22 08 40 91
22 08 40 99
22 08 50 11
22 08 50 19
22 08 50 91
22 08 50 99
22 08 60 11
22 08 60 19
22 08 60 91
22 08 60 99
22 08 70 10
22 08 70 90
22 08 90 11
22 08 90 19
22 08 90 33
22 08 90 38
22 08 90 41
22 08 90 45
22 08 90 48
22 08 90 52
22 08 90 54
22 08 90 56
22 08 90 69
22 08 90 71
22 08 90 75
22 08 90 77
22 08 90 78
22 07 10 00
22 08 90 91
22 08 90 99
Alcole etilico non denaturato con titolo
45 000 lek/ettolitro alcol anidro
alocolometrico volumico uguale o superiore a (circa 320,19€/hl)
80% vol
22 07 20 00
22 08 20 29
Alcole etilico denaturato
Grappe
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
0 (zero)
20 000 lek/ettolitro alcol anidro
(circa 142,31€/hl)
9
Capitoli 17
fino al 22
della
Nomenclatura
Tutti i prodotti che hanno una scala
45 000 lek/ettolitro alcol anidro
alcolometrica effettivamente piu' dell' 1,2 per (circa 320,19€/hl)
cento del volume, indipendentemente dal
sistema di classificazione NC, ai sensi
dell'articolo 64 della legge.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
10
BELGIO
FATTURA EXPORT
Si
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
V. documento di trasporto
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE
NEL PAESE
Documento DAA elettronico (sistema EMCSExcise Movement and Control System per merce
sottoposta ad accise)
Non richiesto
Non richiesto
V. normativa UE *
V. normativa UE *
Si, ambito regolamento accise
documento di transito comunitario T1 **
No
Non di applicazione
No
No
Oltre l’I.V.A. (del 21%), gli alcolici e le bevande
alcoliche sono sottoposti ai dazi d’accisa
comunitaria (=dazio comune all’UEBL+ dazio
speciale proprio allo Stato belga).
Vino (NC 2204, NC 2205) :
- vino con titolo alcolometrico effettivo inferiore
all’8,5% vol. : 18,0360 Euro/hl
- vino con titolo alcolometrico effettivo uguale o
superiore all’8,5% vol. :
a) vini spumanti : 194,9400 Euro/hl
b) altri vini : 56,9700 Euro/hl
Esempio: per una bottiglia di vino tranquillo da
0,75l: 0,75 x 56,9700/100 = € 0,427275
Da rilevare che anche i campioni sono
sottoposti ai dazi d'accisa in vigore per il
vino. Attualmente la tassa va pagata nel paese
di destinazione, in questo caso in Belgio
(all'atto di sdoganamento).
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
11
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
nessuno
*Riassunto normative UE in materia di etichettatura e imballaggi disponibile su
(http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging
**http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Restituzioni+esportazione/Documentazio
ne/documento+di+trasporto
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
12
BOSNIA ERZEGOVINA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
La fattura commerciale deve contenere le seguenti
informazioni:
- Data di emissione e numero progressivo
- Nominativo ed indirizzo dell’acquirente e del
fornitore,
- Data dell’ordine,
- Descrizione della merce e voce doganale,
- Prezzo unitario e valore/prezzo complessivo della
merce (specificare se cif, fob, ecc.),
- Peso lordo e numero dei colli,
- Peso netto (numero di pezzi e peso kg/pezzo),
- Modalità di trasporto.
RICHIESTA
DOCUMENTI DI TRASPORTO
SI,CMR
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
ETICHETTATURA DEL VINO
OBBLIGATORIO
- Il certificato di origine viene rilasciato ovvero
autenticato dall’ente competente del Paese da cui
viene realizzata l’importazione;
- Il certificato di origine deve contenere tutti i dati
necessari per l’identificazione della merce a cui si
riferisce ed in particolare devono essere indicati i
seguenti elementi: il numero di pacchi, la loro
tipologia, le diciture e i numeri apportati sui pacchi,
la tipologia di merce, la quantità (peso lordo e
netto, numero, volume, ecc.), la denominazione e
la sede del fornitore;
- Ai fini doganali l’origine della merce viene
comprovata tramite l’ EUR1.
OBBLIGATORI
Rapporto sull’analisi del vino (normativa CE 883/2001)
SI (etichetta con la traduzione in lingua locale)
IMBALLAGGI
-
CERITIFICATI DI ANALISI
DOCUMENTO DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Dichiarazione doganale di importazione (viene
compilata alla dogana).
Documenti di importazione dello spedizioniere (si
ottengono in Bosnia Erzegovina durante la procedura di
sdoganamento da parte dello spedizioniere).
13
CERTIFICATI SANITARI E DI QUALITA’
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
Il certificato sanitario non serve;
Il certificato di qualita’ viene ottenuto in Bosnia
Erzegovina.
-
DISPOSIZIONE
-
NOTIFICA PREVENTIVO
-
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Obbligatoria etichetta con la traduzione in lingua
locale. L’etichetta deve riportare:
- la denominazione del prodotto,
- la % di alcol,
- il peso netto,
- il numero di serie della produzione,
- l’anno di imbottigliamento e/o produzione,
- la scadenza,
- la denominazione del produttore,
- il paese d’origine,
- il paese di produzione,
- la denominazione e
- l’indirizzo completo dell’importatore.
A) Se l’importazione rientra nella quota prestabilita
per i vini provenienti dall’UE (8.000 ettolitri per il
2013) :
- il dazio e’ 0%;
- non c’e’ nessuna tassa aggiuntiva;
- l’accisa e’ pari a 0,25 KM/litro;
- l’IVA e’ del 17%.
Nota: 1KM=0,51€
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
ESPORTATORE
B) se non rientra nella quota:
- il dazio e’ del 15%+1%;
- la tassa aggiuntiva (prelevman) e’ pari a
0,50KM/litro;
- l’accisa e’ 0,25KM/litro;
- l’IVA e’ del 17%.
EUR 1 o autorizzazione (obbligatorio quando il valore
della merce supera il valore di 6.000 €).
Se il valore della merce e’ inferiore ai 6.000 € essa deve
essere accompagnata dalla “dichiarazione di origine
preferenziale”.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
14
BULGARIA
FATTURA EXPORT
Fattura pro-forma
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
NO
NO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
NO
SI
SI - Certificato di analisi del prodotto e Certificato di
controllo sanitario
Conforme alla normativa dell’UE.
Indicazioni obbligatorie in bulgaro:
1. Categoria del prodotto;
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
2. Indicazioni se il prodotto e’ DOC oppure DOCG;
3. Contenuto alcolico;
4. Indicazione del luogo di provenienza del
prodotto;
5. Nome del produttore, o dell’ imbottigliatore, o
del commerciante;
6 Nome dell’importatore nel caso di vino importato;
7. Contenuto di zucchero;
8. Quantita’ del prodotto;
9. Numero di serie del prodotto;
10. Indicazioni nel caso di presenza di solfiti;
IMBALLAGGI
Conformi alla normativa U.E.
DOCUMENTI IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
Non previsto
BIOTERRORISM ACT
Non previsto
NOTIFICA PREVENTIVA
SI – 2 settimane prima dell’arrivo alla Dogana
REGISTRAZIONE ETICHETTE
ACCISE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Non obbligatoria
SI – 0 Leva
PAD – Documento per le accise
L’azienda che invia i prodotti alcoli deve avere un
contratto firmato con un deposito fiscale in
Bulgaria, deve pagare le tasse e le accise e
informare la Dogana del Paese di origine che
intende inviare i prodotti alcolici in Bulgaria.
L’Agenzia delle Dogane bulgara deve essere
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
15
avvertita della spedizione dei vini almeno due
settimane prima del loro arrivo.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
16
CROAZIA
FATTURA EXPORT
Richiesta la fattura commerciale
DICHIARAZIONE DOGANALE
Dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell’Unione
Europea; considerato che è entrata nell’area
doganale unica dell’UE non è necessario procedere
allo sdoganamento ai fini dell’immissione del vino
sul mercato croato, qualora si tratti di merce
prodotta (o acquistata) in un altro Paese dell’UE.
Le consegne nel territorio della Repubblica di
Croazia provenienti direttamente dai paesi terzi
devono essere munite dal documento VI 1
contenete il certificato di qualità ed il rapporto
sulle analisi.
DOCUMENTI DI TRASPORTO
CMR – Lettera di vettura internazionale
Il trasporto di vino è accompagnato dai documenti
specifici conformemente quanto prescritto dall’art.
24 (1) del Regolamento (CE) N. 436/2009 recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario
viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle
informazioni per il controllo del mercato, ai
documenti che scortano il trasporto dei prodotti e
alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Premesso che l’entrata nell’UE ha abolito i dazi
doganali, alle frontiere interne rimane, comunque,
l’obbligo del versamento dell’IVA la cui aliquota
ordinaria in Croazia è del 25%.
Nella nuova Legge sulle accise, entrata in vigore il
giorno dell’adesione della Croazia all’UE, sono state
recepite tutte le disposizioni legislative dell’UE sulle
accise; le disposizioni della Legge in merito agli
importi minimimi obbligatori delle accise sono
conformi a quelle prescritte dalle Direttive
Europee.
In base alle disposizioni vigenti l’accisa non grava
sull’alcol nel vino.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Nel corso dell’armonizzazione della legislazione
17
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
nazionale con la legislazione vigente nell’Unione
Europea (Acquis communitaire) la Croazia ha
implementato nella propria normativa sul vino le
disposizioni della seguente normativa Europea:
− Regolamento (CE) N. 1234/2007 del 22 ottobre
recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
− Regolamento (CE) N. 491/2009 del 25 maggio
2009 che modifica il Regolamento (CE) n.
1234/2007
− Regolamento (CE) N. 436/2009 del 26 maggio
2009 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in
ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni
obbligatorie e alle informazioni per il controllo
del mercato, ai documenti che scortano il
trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri
nel settore vitivinicolo
− Regolamento (CE) N. 607/2009 del 14 luglio 2009
recante
modalità
di
applicazione
del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per
quanto riguarda le denominazioni di origine
protette e le indicazioni geografiche protette, le
menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli
Premesso che la normativa croata in merito
all’etichettatura del vino è conforme alle
disposizioni Comunitarie va ribadito che alcune
indicazioni sono obbligatorie per qualsiasi tipologia
di vino, mentre altre sono obbligatorie solo per
alcune tipologie. Ci sono poi le indicazioni
facoltative che la legge prevede come possibili
opzioni non vincolanti.
Le menzioni/indicazioni tradizionali che gli altri
Paesi membri utilizzano per la Denominazione di
Origine Protetta o per l’Indicazione Geografica
Protetta non vanno tradotte.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
18
DANIMARCA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Contenuti :
Dati anagrafici sia del venditore che del compratore
Data di emissione
Numero fattura
Tipo e numero di colli
Tipologia di prodotto
Quantita´
Prezzo del prodotto
Condizioni di consegna
Condizioni di pagamento
VEDI “DOCUMENTO DI TRASPORTO”
Documento Accompagnamento Accise – DAA- che deve
essere emesso prima della consegna o della spedizione
della merce con l'indicazione degli elementi principali
dell'operazione.Il regime sospensivo vige nella
circolazione delle merci tra un deposito fiscale mittente
e un operatore registrato destinatario, che garantisce il
pagamento dell'accisa per i prodotti che riceve. Nel
caso in cui il destinatario non abbia un codice di accisa,
il mittente può servirsi di un proprio rappresentante
fiscale, munito di codice di accisa, che svolga le
operazioni fiscali in luogo del destinatario, oppure il
destinatario può farsi autorizzare per la singola
operazione.
Nessun vincolo di compilazione
NO
NO
Per quanto riguarda l’etichettatura dei vini, la
normativa danese si rifà alle direttive europee in
materia e prevede che l’etichetta deve riportare i
seguenti dati:
- nome del produttore o dell’azienda imbottigliatrice;
- nome del vino;
- paese di provenienza;
- gradazione alcolica;
- contenuto netto in ml/cl;
- denominazione del vino secondo il regolamento CE.
Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione
superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l devono essere
dichiarate.
È infine raccomandabile, sotto l’aspetto del marketing,
che l’etichettatura riporti anche tutte le caratteristiche
organolettiche utili al consumatore per una corretta
19
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
valutazione del prodotto:
tipo di vino – annata - area di produzione - bouquet,
etc.
Vedi Normativa UE
NO
NO
NO
NO
NO
NO
VEDI TABELLA SOTTOSTANTE*
No - Come per tutti i Paese dell’UE è in vigore il Reg. CE
1234/2007 del 22/10/2007
La tassazione delle bevande alcoliche
In Danimarca le bevande alcoliche sono soggette ad una specifica accisa, punktafgift (accisa
sull’alcol), che viene applicata sia in funzione della tipologia delle bevande che in funzione della
loro gradazione alcolica:
Modello di applicazione della accisa sulle bevande alcoliche in Danimarca 2014
Birra
2,8%<
>2,8%
DKK/Litro alcool
DKK 0,00
DKK 56,02
€/Litro alcool
€ 0,00
€ 7,52
Alcopops
DKK 150,00
+ DKK 3,56
litro/Alcopops
€ 20,13
+ € 0,48 ––
litro/Alcopops
Vini
>1,2 % - 6 %
> 6 % - 15 %
> 15 % - 22 %
DKK/Litro vino
DKK 5,06
DKK 11,01
DKK 14,74
€/Litro vino
€ 0,68
€ 1,48
€ 1,9
Liquori e distillati
DKK/Litro alcool
> 22 %
DKK 150,00
Fonte: Skat (www.skat.dk)
€/Litro alcool
€ 20,13
E’ da tenere presente anche la sovratassa addizionale per:
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20
- vini spumanti con sovrapressione misurata in co2, superiore a 3 BAR 3,06 DKK (€ 0,41) per litro.
Per quanto concerne l’imballaggio esiste una specifica accisa pari a 1,60 DKK (€ 0,20) per bottiglia
in vetro.
DKK = 0,1342 Euro al 03/03/2014 (tasso di cambio fisso)
In Danimarca l’aliquota I.V.A. sulle bevande alcoliche è pari al 25%
[email protected]
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21
FRANCIA
FATTURA EXPORT
Si
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
V. documento di trasporto
DAE – DAA – DSA
Regolamento CEE n° 684/2009 della Commissione del 24
luglio 2009
Regolamento CEE della Commissione n° 3649/92 del 11
settembre 1992
code général des impôts (CGI) articoli 302 B e successivi
Si
No
No
Regolamento (CE) n°1234/2007 del 22 ottobre 2007
« regolamento unico OCM »
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO /
SUPERALCOLICI
Regolamento (CE) n° 607/2009 del 14 luglio 2009 sulle
DOC sulle denominazioni di origine, le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti
del settore vitivinicolo
• Decreto n°2012-655 del 4 maggio 2012 riguardante
l’etichettatura dei vini e la tracciabilita dei prodotti
vitivinicoli
•
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Viepratique/Fiches-pratiques/Etiquetage-des-vins
Sono obbligatorie le seguenti menzioni :
- denominazione di vendita
- volume netto
- titolo alcolometrico volumico effettivo
- data limite d’utilizzo ottimale
- nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore o
dell’imbottigliatore
- il lotto di produzione
- gli allergeni
- il tenore di zucchero
Ricordiamo che secondo l’ordinanza del 02/10/2006, il logo
della donna incinta è obbligatorio su tutte le etichette di
bevande alcoliche (+1,2% Vol.) vendute in Francia. Il testo
completo della legislazione è consultabile sul seguente link :
http://www.legifrance.gouv.fr/
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
22
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
No
No
No
Direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992
Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008
La tabella riepilogativa dei diritti d’accisa per le bevande
alcoliche applicabili a partire dal 01 Gennaio 2014 è
disponibile sul seguente link :
http://douane.gouv.fr/data/file/7992.pdf
Inoltre, esiste in particolare in Francia, una tassa speciale
chiamata “Cotisation sécurité sociale” per tutte le bevande
alcoliche.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
NOTA BENE
Link:
Ministère de l'économie et des finances : (Regolamentazione)
DGCCRF – Bureau des marchés des produits d’origine végétale et des boissons 4C [email protected]
Amministrazioni incaricate della sorveglianza del mercato /
Ministère de l'économie et des finances :
DGCCRF – Bureau des marchés des produits d’origine végétale et des boissons 4C [email protected]
DGDDI (Dogane) – Bureau F3 – [email protected]
http://douane.gouv.fr/page.asp?id=288#4
[email protected]
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23
KOSOVO
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Fattura Commerciale
Deve contenere gli elementi sotto indicati:
- mittente e destinatario
- data di emissione
- descrizione della merce e voce doganale
- valore della merce
- numero dei colli, peso lordo
- peso netto o numero di pezzi
- condizioni di pagamento
- marchio commerciale
- percentuale di alcool
Si
- trasporto ferroviario: CIM
- trasporto via mare: KONOSMAN
- trasporto per via aerea: lettera di vettura
aerea ((Air way Bill)
- trasporto stradale:Fattura, CMR
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
Si
ETICHETTATURA DEL VINO
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
In Albanese
Si
-
Certificato fitosanitario
Certificato di conformità
IVA 16%
Dazio doganale: 10 % per tutti prodotti
I prodotti di origine non sono esenti dal dazio
doganale.
L'accisa secondo il percentuale di alcool, norma
attuale 500 € / Hlabs.alc. 100% vol in 20 oC (1 )
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Il bollo fiscale pari a circa 0,067 euro/bollo
Le bottiglie possono avere il bollo fiscale prima di
entrare nel territorio kosovaro, altrimenti
l’importatore deve essere fornito con bollo fiscale
entro 10 gg dal giorno del importazione dei prodotti
[email protected]
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MACEDONIA
FATTURA EXPORT
SI
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
SI
SI
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
SI, EUR1
SI
SI, in lingua locale
SI
NO
SI
NO
NO
NO
Obbligatorie etichette in lingua macedone, o
sull’etichetta originale o in forma di etichetta
adesiva. L’etichetta deve contenere i seguenti dati:
la denominazione del prodotto, nome della società
ed indirizzo completo del produttore, anno di
produzione, scadenza, peso netto, paese d’origine,
paese di produzione, nome della società ed
indirizzo completo dell’importatore.
Il dazio doganale per vini è 50% ad valorem. Per
vini spumanti il dazio doganale è 0% fino al
contingente di 397.500 l (per primi tre mesi),
esaurita la quota, si applica il dazio doganale dal
45% ad valorem. L’IVA è del 18%.
Certificato sulla provenienza geografica
Certificato sanitario
[email protected]
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MONTENEGRO
FATTURA EXPORT
Richiesta
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
Non obbligatoria
Richiesta
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
NOTA BENE
Richiesto EUR 1
Richiesti
Richiesta etichettatura in lingua locale.
Bollo di accise rilasciato dal Ministero delle
Finanze del Montenegro, presente sulla bottiglia
al momento dello sdoganamento, ad eccezione
di vini fermi per i quali non viene richiesto bollo
di accise
Richiesti
Richiesta. Viene preparata dallo spedizioniere e
timbrata per autorizzazione dalla Dogana
montenegrina (documento JCI)
Richiesti
3.500 hl all’ anno
No
No
Obbligatorie etichette in lingua locale, o
sull’etichetta originale o in forma di etichetta
adesiva in montenegrino. L’etichetta deve
contenere i seguenti dati: la denominazione del
prodotto e del produttore,anno di produzione,
scadenza, peso netto, paese d’origine, paese di
produzione, denominazione e indirizzo
completo dell’importatore, % di alcool
Dazio 0% fino al contingente di 3.500 hl,
esaurita la quota, si applica il dazio del
30%+0,20€/kg. In ambedue i casi l’IVA e’ 19%.
Certificato sulla provenienza geografica
(tradotta in montenegrino)
Certificato sanitario (tradotto in montenegrino).
Al confine vengono rifatte le analisi sanitarie e di
qualita’ delle competenti Autorita’ locali, per
ogni tipo di vino importato.
Accise per vini:
1) Vino fermo 0 (Zero) euro/ ettolitro
2) Vino frizzante 35 Euro/ettolitro
[email protected]
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26
PAESI BASSI
FATTURA EXPORT
Si
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
V. documento di trasporto
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE
NEL PAESE
Documento DAA elettronico (sistema EMCS Excise Movement and Control System per merce
sottoposta ad accise)
Non richiesto
Non richiesto
V. normativa UE*
V. normativa UE*
Si, ambito regolamento accise
Documento di transito comunitario T1 **
No
Non di applicazione
No
No
Oltre l’I.V.A. (del 21%), gli alcolici e le bevande
alcoliche sono sottoposti ai dazi d’accisa
Vino (NC 2204, NC 2205) :
- vino con titolo alcolometrico effettivo
inferiore all’8,5% vol. : 44,18 Euro/hl
- vino con titolo alcolometrico effettivo
compreso tra 8,5% e 15% vol: 88,36 Euro/hl
- vini spumanti
con titolo alcolometrico
effettivo inferiore all’8,5% vol. : 48,25
Euro/hl
- vini spumanti con titolo alcolometrico
effettivo superiore a 8,5% vol. : 254,41
Euro/hl
Esempio: per una bottiglia di vino tranquillo da
0,75l, 12° : 0,75 x 88,36/100 = € 0,6627
Da rilevare che anche i campioni sono
sottoposti ai dazi d'accisa in vigore per il
vino. Attualmente la tassa va pagata nel paese
di destinazione, in questo caso i Paesi Bassi
(all'atto di sdoganamento).
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
27
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
nessuno
*Riassunto normative UE in materia di etichettatura e imballaggi disponibile su
(http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging
**http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Restituzioni+esportazione/Documentazio
ne/documento+di+trasporto
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
28
POLONIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Si, sempre obbligatoria
Documento di trasporto
DAA – cioè Documento Amministrativo di
Accompagnamento, per la circolazione in
regime sospensivo dei prodotti soggetti ad
accise,
DAS – cioè Documento di Accompagnamento
Semplificato, per i prodotti già assoggettati ad
accise ovvero ad accisa assolta.
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.
No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.
No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE, li
può chiedere l’importatore.
Normativa UE. Va comunque incollato nel retro
bottiglia un adesivo in lingua polacca dove devono
essere riportate almeno queste informazioni:
Denominazione (vino prodotto di uva - bianco,
rosato, rosso, frizzante, secco, dolce, etc.);
Paese di provenienza;
I dati identificativi del soggetto che introduce
vino sul mercato;
La frase “contiene solfiti” nel caso li contenga.
Normativa UE.
No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE.
Si, nell’ambito delle normative sull’accisa.
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
No, non sono richiesti per i prodotti dei Paesi UE.
No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.
No, non è richiesto per i prodotti dei Paesi UE.
No, non è richiesta per i prodotti dei Paesi UE.
No, non è richiesta per i prodotti dei Paesi UE.
L’ ACCISA sui vini è di 158 PLN per 1 ettolitro. Su
tutte le tipologie di vino grava l’imposta sul valore
aggiunto del 23%. Un importatore di vini (ditta di
diritto polacco) deve possedere apposita licenza per
la commercializzazione dei vini all’ingrosso.
Secondo le leggi vigenti, è necessario apporre le
fascette dell’accisa (c.d. banderuole) sulle bottiglie
di vini importate o prodotte nel Paese e destinate
alla commercializzazione in Polonia. L’importatore
polacco fornisce le fascette dell’accisa al produttore
che dovrà incollarle sulle bottiglie.
29
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
No - Come per tutti i Paesi dell’UE è in vigore il Reg.
CE 1234/2007 del 22/10/2007.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
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REGNO UNITO
FATTURA EXPORT
CMR – Lettera di vettura internazionale - Fattura
DICHIARAZIONE DOGANALE
La commercializzazione di vino e prodotti alcolici nel Regno Unito non
richiede particolari procedure dal punto di vista doganale, in quanto
paese membro dell’U.E. da considerarsi quindi, mercato domestico.
Il paese applica ai prodotti alcolici un’accisa (valori accise aggiornati al
2013: http://www.wsta.co.uk/images/stats/excisedutyrates.pdf)
che deve essere pagata al momento dell’ingresso del prodotto nel
territorio britannico. Le procedure per il pagamento di tale tassa sono
le seguenti:
A- Vendita ad importatori
Gli importatori hanno normalmente un numero identificativo di accisa
e quindi procederanno direttamente al pagamento della stessa.
B- Vendita a privati e/o entità senza codice accisa
In tale caso l’esportatore dovrà provvedere al pagamento della tassa.
Normalmente vi sono degli spedizionieri che svolgono tale servizio e
l’ufficio ICE può provvedere a fornire un elenco utile:
SPEDIZIONIERI / FREIGHT FORWARDERS
1 GeoLogistics Ltd.
Royal Court, 81 Tweedy Road
Bromley, Kent BR1 1TW - United Kingdom
Tel: (44)(0) 20 8460 5050, Produce Div:(44)(0) 20 8461 8755
Fax: Main:(44)(0) 20 8461 8884, Bromley Branch:(44)(0) 20 8461 8881
Website: http://www.geo-logistics.com
E-mail: [email protected]
Referente in Italia
Gelogistics s.r.l.
Interporto, km. 20,500
Tangenziale Sud
10040 Rivalta di Torino – (TO) - Italy
Tel: (39) 011 397 5633
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
31
Fax: (39) 011 397 5646
E-mail: [email protected]
2 Schenker Ltd.
Unitair Centre
Great South West Road
Feltham Middlesex TW14 8NT – United Kingdom
Tel: (44) (0) 20 8890 8899
Fax: (44) (0) 208890 6300 - Fax Ext. 751 0141 (Export) – Fax Ext. 890
8161 (Import)
Website: http://www.schenker.com
Referente in Italia
Schenker Italiana S.p.A.
Via Fratelli Bandiera n.31
20068 Peschiera Borromeo (MI) – Italy
Tel: (39) 02 516661
Fax: (39) 02 5166 6500
Fax Ext. 6795 (Land) - Ext. 505 (Airfreight Export) - Ext. 510 (Airfreight
Import)
Website: http://www.schenkerit.com
E-mail: [email protected];
[email protected]; [email protected]
3 Dornack Intl Ltd.
609 London Rd
Grays RM20 3BJ – United Kingdom
Tel: (44) (0) 17 0868 6960; Direct: (44) (0) 17 0868 6963
Fax: (44) (0) 17 0868 6980
Website: http://www.dornack.com
E-mail: [email protected]
Referente in Italia
Bracchi S.p.A.
Via Venezia, 443
Frazione Badalasco
24045 FARA GERA D’ADDA – BG
Tel: (39) 0363 390 225 or Ext. 226
Fax: (39) 0363 390 400
4 Anglo Overseas Ltd.
609 London Road
West Thurrock, Grays, Essex RM20 3BJ - United Kingdom
Tel: (44) (17) 0868 6868
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
32
Fax: (44) (17) 0868 6800
Website: http://www.anglooverseas.com
E-mail: (E-mail via the above-mentioned website)
Referente in Italia
Eurotir s.r.l.
38, v. Casaloldo
46042 Castel Goffredo (MN) - Italy
Tel: (39) 0376 780 551
Fax: (39) 0376 770 928 or (39) 0376 780 705
Website: http://www.eurotir.org
E-mail: [email protected]
Il costo del trasporto, sdoganamento e delle imposte sui vini ed altre
bevande alcoliche è a carico del mittente.
Pagamento delle accise
Gli spedizionieri sopra menzionati sono spedizionieri accreditati
presso il Custom & Excise ed autorizzati al disbrigo delle pratiche fiscali
e doganali (Registered Excise Dealer and Shipper) in possesso del
numero di registrazione per il pagamento delle accise e come tali
potranno occuparsi per vostro conto di tutte le operazioni doganali
necessarie.
L’immissione dei vini e bevande alcoliche può avvenire solo su prova
dell’avvenuto pagamento delle relative imposte. L’omissione del
pagamento di dette tasse sui campioni è considerato reato.
Per qualsiasi informazione contattare: www.wsta.co.uk
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Il trasporto del vino è accompagnato sempre dal documento di vettura
specifico per questo tipo di prodotti (oli minerali, vino, birra, prodotti
di tabacco, ecc.).
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Come per tutti i Paese dell’U.E. è in vigore il Reg.CE 1234/2007 del
22/10/2007
ALTRE INFORMAZIONI UTILI
- Nel link riporta una ricerca di mercato svolta dal WSTA per quanto
riguarda il prodotto vino e super alcolici.
http://www.wsta.co.uk/images/mr/2013WSTAMarketOverview.pdf
- Il link introduce il budget 2013 di vino e super alcolici
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
33
http://www.wsta.co.uk/images/budget/WSTABudgetsubmission13.pdf
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
34
ROMANIA
FATTURA
Fattura o documento commerciale di
accompagnamento, che devono contenere:
• tutte le informazioni necessarie per la completa
identificazione della merce;
• indicazione della partita IVA sia dell’acquirente
che del fornitore (la verifica della validità della
partita IVA comunicata dal beneficiario può
essere verificata al seguente link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?l
ocale=it
DICHIARAZIONE DOGANALE
e-AD (documento di accompagnamento elettronico) o
DAS (documenti accompagnamento semplificato, nel
caso dei prodotti ad accisa assolta)
LETTERA DI VETTURA
Si (distinta colli)
Non previsto per i prodotti originari dall’UE
Ove richiesto dall’acquirente
Conforme alla normativa dell’UE.
Indicazioni obbligatorie:
• denominazione di vendita (vino da tavola, vino
con indicazione geografica-IG, vini a
denominazione di origine controllata – DOC
• volume nominale
• titolo alcolometrico volumico espresso in %
• numero del lotto
• tipo: secco, semisecco, semidolce, dolce;
• dicitura “contiene solfiti”
• ragione sociale e località dell’imbottigliatore
La normativa riguardante l’etichettatura stabilisce che
le etichette degli alimenti debbano essere redatte in
lingua romena
Conforme alla normativa dell’UE
No
Non prevista; solo i documenti nell’ambito del regime
di accisa
No
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Non previsto
No
No
Non prevista
35
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
In quanto, i vini sono prodotti sottoposti ad accisa,
l’acquirente romeno (persona giuridica regolarmente
registrata) e’ tenuto, oltre ad ottenere l’autorizzazione
di destinatario registrato (codice d’accisa) rilasciata
dalle autorità fiscali (Direzioni distrettuali per le Accise
e le Operazioni Doganali) a pagare le seguenti accise:
- vini tranquilli – 0 euro/ettolitro
- spumanti – 34,05 euro/ettolitro
IVA: 24%
La verifica della validità del codice d’accisa (destinatario
registrato) può essere effettuata nel sistema SEED
No - Come per tutti i Paese dell’UE è in vigore il Reg. CE
1234/2007 del 22/10/2007
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
36
RUSSIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
Bolletta doganale o DAU
Fattura commerciale, in triplice copia, in lingua sia
inglese che russa
Dichiarazione Doganale Statale, oltre alle altre
informazioni indicate nelle Istruzioni, secondo l’allegato
n.1 delle Disposizioni del Servizio Federale Doganale,
dovra’ contenere per
- Vermut e altri vini naturali con aggiunta di sostanze
aromatiche:
- tipo della bevanda (vermut)
- tipo del vino (bianco, rosè o rosso)
- gradazione alcolica
- contenuto di zucchero.
CMR o Air bill of lading
qualora non inserito nella fattura, sempre in triplice
copia e bilingue
Certificato di origine non preferenziale che deve essere
richiesta alla Camera di Commercio competente
L’etichetta deve essere in lingua russa e deve essere
conforme alla normativa GOST R 51074:2003.
Le indicazioni minime da fornire:
- Nome del prodotto
- Paese d’origine
- Nome e indirizzo del produttore (la denominazione del
produttore può essere scritta anche in caratteri latini)
- Nome dell’imbottigliatore
- Data dell’imbottigliamento o registrazioni per vini da
collezione e champagne
- Volume
- Marchio del produttore o di chi commercializza (se
esistente)
- Contenuto di alcol etilico in percentuale sul volume
- Eventuale contenuto di zucchero
- Condizioni di conservazione in magazzino e ancora:
nome degli aromi, spezie e coloranti per brandy, miscele
di vino e cocktails, anno della vendemmia per vini DOC e
invecchiati, data di scadenza per il consumo per
bevande a base di vino o cocktails con contenuto di alcol
inferiore al 10%, additivi, riferimento a norme tecniche
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
37
o di legge, certificazioni
- Altre eventuali informazioni richieste specificamente
dalla legislazione russa e dagli standard governativi*
*Avvertenza per i consumatori
ll 1 febbraio 2007 e’ entrato in vigore il decreto del
Governo russo n. 770 del 15 dicembre 2006, che
prevede l’obbligo di apporre in etichetta – per le
bevande alcoliche – un’avvertenza per i consumatori
relativa ai danni causati da un eccessivo consumo di
alcol.
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
BIOTERRORISM ACT
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
La Russia non ha adottato la normativa fitosanitaria
ISPM n. 15 per gli imballaggi in legno, tuttavia è richiesto
l’impiego di materiale sano.
Documento di Accompagnamento per le Accise
(DAA), a scorta dei prodotti alcolici in sospensione di
accise fino alla dogana del confine comunitario, che
provvederà a effettuare le operazioni di esportazione
per l’invio del prodotto in Russia e a restituire
l’esemplare n. 3 del DAA al mittente.
Il DAA viene emesso dal depositario autorizzato, ovvero
dall’Azienda (che produce e/o detiene e/o spedisce e
riceve prodotti alcolici) che opera in regime sospensivo
ed alla quale l'Agenzia delle Dogane ha rilasciato il
Codice di Accisa, divenendo deposito fiscale. Si
ricorda che, a partire dal 1° aprile 2010, il DAA cartaceo
è stato sostituito dal DAA telematico.
Tutti i vini e i vermut devono pagare il 18% di IVA, oltre
ai dazi e alle accise.
Le importazioni di vino sono tutte soggette ad accisa.
dal 01.01.2014 dal 01.01.2015
al 31.12.2014 al 31.12.2015
Vino
0,19 euro per
0,21 euro per
fermo
litro
litro
Vino
0,60 euro per
0,62 euro per
spumante litro
litro
Originale del contratto di fornitura, in russo e in inglese
Certificato di conformità: i prodotti suscettibili di
38
IMPORTATORE
arrecare danno alla salute della popolazione o
dell’ambiente devono essere accompagnati dal
certificato di conformità alle norme russe (certificazione
Goststandard o GOST-R). Allegare tale certificato può
essere a carico dell’esportatore o dell’importatore, a
seconda degli accordi tra le parti. Il certificato viene
rilasciato da un organo di certificazione autorizzato dalle
autorità russe dietro presentazione di apposita istanza
corredata dal catalogo dei prodotti, campioni per le
prove, codice doganale e altra documentazione tecnica
richiesta.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
39
SERBIA
FATTURA EXPORT
Richiesta
DICHIARAZIONE DOGANALE
Non richiesta
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Richiesti
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
Richiesto (EUR 1)
CERTIFICATI DI ANALISI
Richiesti
ETICHETTATURA DEL VINO
Richiesta etichettatura in lingua locale
IMBALLAGGI
Richiesti
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Richiesta. Viene preparata dallo spedizioniere e
timbrata per autorizzazione dalla Dogana serba
(documento JCI)
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Richiesti
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
25.000 hl all’anno, dazio 0%
BIOTERRORISM ACT
Non richiesto
NOTIFICA PREVENTIVA
Registrazione presso il Ministero dell’Agricoltura
della Serbia di ogni tipo di vino importato. Il
numero di registrazione di un tipo di vino
prodotto della stessa cantina e’ valido per tutte
le successive importazioni. La registrazione deve
essere eseguita dall’importatore.
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Obbligatorie etichette in lingua locale, o
sull’etichetta originale o in forma di etichetta
adesiva in serbo. L’etichetta deve contenere i
seguenti dati: la denominazione del prodotto e
del produttore, anno di produzione, scadenza,
peso netto, paese d’origine, paese di
produzione,
denominazione
e
indirizzo
completo dell’importatore
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
Dazio 0% fino al contingente di 25.000 hl,
IMPORTATORE NEL PAESE
esaurita la quota, si applica il dazio del 30% ad
valorem. In ambedue i casi, l’IVA e’ del 20%
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
Certificato sulla provenienza geografica
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
(tradotto in serbo)
Certificato sanitario (tradotto in serbo)
- Al confine vengono ripetute le analisi sanitarie
e di qualità dalle competenti Autorità locali, per
ogni tipo di vino importato
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
40
SLOVENIA
FATTURA EXPORT
Si.
DICHIARAZIONE DOGANALE
Vedi documenti di trasporto.
DOCUMENTI DI TRASPORTO
La documentazione di accompagnamento per il commercio del
vino nel territorio UE è regolata dal Regolamento UE
436/2009. Il documento di accompagnamento deve contenere
almeno le seguenti informazioni:
- il nome e l'indirizzo del mittente,
- il nome e l'indirizzo del destinatario,
- il numero di riferimento per l'identificazione del documento di
accompagnamento,
- i dati relativi al vettore e tipo di trasporto,
- la data di preparazione del documento e la data di spedizione
- denominazione del prodotto e descrizione della merce
imballata
- la quantità del prodotto da trasportare.
Se il vino viene trasportato alla rinfusa o in contenitori senza
etichetta, il documento deve contenere informazioni sul
contenuto effettivo di alcol, sulla zona vinicola di produzione e
sulle pratiche enologiche effettuate.
Sia il documento di accompagnamento, come anche il
documento di accisa possono fare riferimento a diversi vini in
una spedizione per la quale la specifica può anche essere
effettuata su un foglio a parte.
Non è prescritta una forma particolare di documento di
accompagnamento.
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Il documento di accompagnamento vale come prova d'origine
e della qualità, solo nel caso in cui tali indicazioni siano
approvate sul documento di accompagnamento dalle autorità
competenti. La certificazione di origine e della qualità nel
41
documento di accompagnamento non è obbligatoria, in
pratica viene applicata, nel caso in cui questa venga richiesta
da parte dell'acquirente.
Le autorità competenti per l'attestato di denominazione di
origine protetta o di indicazione geografica protetta nei
documenti che scortano i trasporti di vini prodotti negli Stati
membri e in paesi terzi sono pubblicati sul sito della
Commissione europea:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/lists/index_it.h
tm (elenco 03 - Stati membri, elenco 6 - paesi terzi).
I documenti in materia di accise possono anche servire come
prova d'origine e della qualità, se compilata la sezione
"Certificati" (cioè, la sezione 14 del documento semplificato
sulle accise o sezione 23 di tale documento), in cui l'autorità
competente per certificare l’origine e la qualità indica le
informazioni sull'origine e la qualità del vino e attesta con il
timbro, la data e la firma della persona responsabile (tutti
nella stessa casella nella sezione 14 ovvero 23). Dal momento
che, in pratica, il vino da altri Stati membri arriva in Slovenia in
grandi quantità che vengono poi ripartite o parte della merce
esportata, può essere utilizzato, come prova di origine e di
qualità per ogni partita di vino, il documento di
accompagnamento, rilasciato dalle autorità competenti per la
certificazione di Stati membri produttori dell'intera spedizione,
se dai documenti allegati è evidente l’opportuna tracciabilità e
identità del vino.
CERTIFICATI DI ANALISI
No per vino proveniente da Paesi UE.
ETICHETTATURA
L’etichettatura del vino è regolata dal:
- Regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 Ottobre 2007,
recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM)
- Regolamento (CE) n. 607/2009 del 14 Luglio 2009, recante
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008
per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette, le menzioni
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
42
-
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni
prodotti vitivinicoli e
La Legge sul Vino (Gazzetta Ufficiale della RS, No. 105/06.)
Le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio di vino
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica 37/2010.)
Diciture che devono essere riportate sull’etichetta principale:
- Tipo di prodotto (Regolamento del Consiglio 1234/2007,
articolo 118y e allegato Xlb);
- Tenore alcolico effettivo (Regolamento della Commissione
607/2009, articolo 54);
- Volume nominale (Regolamento sull’etichettatura
generale dei prodotti alimentari preconfezionati Gazzetta ufficiale 50/2004 e Regolamento sulle quantità
dei prodotti preconfezionati - Gazzetta ufficiale
110/2002);
- Designazione di zuccheri residui per spumante e vino
frizzante (Regolamento della Commissione 607/2009,
articolo 58 e l'allegato XIV)
- Le menzioni tradizionali per i vini con denominazione di
origine protetta e vini con indicazione geografica
(Regolamento della Commissione 607/2009, allegato XII,
parte A, e il regolamento 1234/2007, articolo 118u):
- Le indicazioni geografiche (Legge sul vino - Gazzetta
Ufficiale RS 105/2006, articolo 39)
- Origine (Regolamento della Commissione 607/2009,
articolo 55)
- Imbottigliatore per vini fermi e produttore per i vini
spumanti (Regolamento della Commissione 607/2009,
articolo 56)
Diciture obbligatorie che possono essere riportate fuori
dall’etichetta principale:
- Numero di serie (Regolamento della Commissione
607/2009, articolo 50 ed il Regolamento sloveno
sull’etichettatura dei prodotti alimentari preconfezionati -.
Gazzetta Ufficiale 50/2004, l'articolo 7)
- Numero del documento di valutazione del vino o mosto
(Legge sul vino - Gazzetta Ufficiale 105/2006, articolo 31 e
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
43
Decisione della Commissione 607/2009, articolo 70)
- Designazione di zuccheri residui, relativo ai vini tranquilli
prodotti in Slovenia (regolamento 607/2009, articolo 58 e
allegato XIV e articolo 70)
- Indicazione dell’importatore per i vini importati (Decreto
della Commissione 607/2009, articolo 56)
- Il contenuto di solfiti (Regolamento della Commissione
607/2009, articolo 51)
Le diciture devono essere in lingua slovena.
IMBALLAGGI
Vedi normativa UE.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
No.
BIOTERRORISM ACT
No.
NOTIFICA PREVENTIVA
No.
REGISTRAZIONE ETICHETTE
No. Le diciture devono essere in lingua slovena.
Vedi documenti di trasporto.
No.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO In base al paragrafo 43, della legge slovena sulle accise (Zakon
IMPORTATORE NEL PAESE
o trošarinah), le accise sul vino ammontano a € 0 per ettolitro
di vino tranquillo e € 0 per ettolitro di vino spumante.
Per i vini provenienti da alcuni Stati membri dell'UE è
necessario ottenere il "numero di accisa", o il permesso del
magazzino accise o un destinatario autorizzato a ricevere i
prodotti soggetti ad accisa, nel caso la persona con sede in
Slovenia desideri richiedere un pagamento posticipato di
accise. Ciò significa che il fornitore di vino non applica le accise
nel paese di origine. Se il destinatario in Slovenia non possiede
un numero di accisa, sarà il fornitore degli Stati membri ad
addebitare le accise. In questo caso e in base a determinate
condizioni, il mittente può richiedere il rimborso delle accise
addebitate e pagate nel paese di spedizione.
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
44
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
No.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
45
SPAGNA
FATTURA EXPORT
SI
DICHIARAZIONE DOGANALE
NO
DOCUMENTI DI TRASPORTO
SI
PACKING LIST
SI
CERTIFICATO DI ORIGINE
NO
CERTIFICATI DI ANALISI
NO
ETICHETTATURA DEL VINO
V. NORMATIVA UE + NORMATIVA LOCALE
IMBALLAGGI
V. NORMATIVA UE + NORMATIVA LOCALE
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE SI. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
ELETTRONICO TRASMESSO DALLA SOCIETA’
ITALIANA ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PAESE DI
RICEZIONE DEI PRODOTTI, CHE A SUA VOLTA LO
FA PERVENIRE AL DESTINATARIO DEGLI STESSI.
CONOSCIUTO ANCHE COME EMCS (ARC),
SISTEMA DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELLE
ACCISE.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
SI. DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL’IMPORTAZIONE
ELETTRONICO TRASMESSO DALLA SOCIETA’
ITALIANA ALL’AMMINISTRAZIONE DEL PAESE DI
RICEZIONE DEI PRODOTTI, CHE A SUA VOLTA LO
FA PERVENIRE AL DESTINATARIO DEGLI STESSI.
CONOSCIUTO ANCHE COME EMCS (ARC),
SISTEMA DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI DELLE
ACCISE.
CONTINGENTE DOGANALE
NO
BIOTERRORISM ACT
NO
NOTIFICA PREVENTIVA
NO
REGISTRAZIONE ETICHETTE
NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
Accisa:
IMPORTATORE NEL PAESE
- Vini fermi e frizzanti .......... 0 € /ettolitro
- Prodotti intermedi con grado alcolico
volumetrico non superiore a 15%
vol............ 36,65 € /ettolitro
- I restanti prodotti intermedi >15% vol e <= 22%
vol....61,08 € /ettolitro
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
46
SVEZIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Contenuti :
Dati anagrafici sia del venditore che del compratore
Data di emissione
Numero fattura
Tipo e numero di colli
Tipologia di prodotto
Quantita´
Prezzo del prodotto
Condizioni di consegna
Condizioni di pagamento
VEDI “DOCUMENTO DI TRASPORTO”
Documento Accompagnamento Accise – DAA- che deve
essere emesso prima della consegna o della spedizione della
merce con l'indicazione degli elementi principali
dell'operazione.Il regime sospensivo vige nella circolazione
delle merci tra un deposito fiscale mittente e un operatore
registrato destinatario, che garantisce il pagamento dell'accisa
per i prodotti che riceve. Nel caso in cui il destinatario non
abbia un codice di accisa, il mittente può servirsi di un proprio
rappresentante fiscale, munito di codice di accisa, che svolga
le operazioni fiscali in luogo del destinatario, oppure il
destinatario può farsi autorizzare per la singola operazione.
Nessun vincolo di compilazione
NO
NO
Per quanto riguarda l’etichettatura dei vini, la normativa
svedese si rifà alle direttive europee in materia e prevede che
l’etichetta deve riportare i seguenti dati:
- nome del produttore o dell’azienda imbottigliatrice;
- nome del vino;
- paese di provenienza;
- gradazione alcolica;
- contenuto netto in ml/cl;
- denominazione del vino secondo il regolamento CE.
Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione
superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l devono essere dichiarate.
È infine raccomandabile, sotto l’aspetto del marketing, che
l’etichettatura riporti anche tutte le caratteristiche
organolettiche utili al consumatore per una corretta
valutazione del prodotto:
tipo di vino – annata - area di produzione - bouquet, etc.
Vedi Normativa UE
47
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
NO
NO
NO
NO
NO
NO
VEDI TABELLA SOTTOSTANTE*
No - Come per tutti i Paese dell’UE è in vigore il Reg. CE
1234/2007 del 22/10/2007
La tassazione delle bevande alcoliche
In Svezia le bevande alcoliche sono soggette ad una specifica accisa, alkoholskatten (tassa
sull’alcol), che viene applicata sia in funzione della tipologia delle bevande che in funzione della
loro gradazione alcolica:
Modello di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche in Svezia
Prodotto
Gradazione percentuale
Accisa in valore assoluto
Birra
> 0,5 a massimo 2,8
0,00
> 2,8
SEK 1,78 x gradazione percentuale x litro
Vino
>1,2 a massimo 2,25
0,00
>2,25 a massimo 4,5
SEK 8,11 x litro
>4,5 a massimo 7
SEK 11,98 x litro
>7
a massimo 8,5
SEK 16,49 x litro
>8,5 a massimo 15
SEK 23,09 x litro
>15 a massimo 18
SEK 48,33 x litro
Vini fort. & Vermuth
>1,2 a massimo 15
SEK 29,10 x litro
>15 a massimo 22
SEK 48,33 x litro
Liquori/distillati
>1,2
SEK 506,421 x litro di alcol etilico puro
Fonte: Riksskatteverket
1SEK = 0,1146 Euro al 18/12/2013
In Svezia l’aliquota I.V.A. sulle bevande alcoliche è pari al 25%
In Svezia non é ammessa la vendita libera al pubblico di bevande alcoliche e distillati, in quanto il
mercato di questi prodotti é regolato dal monopolio di Stato "Systembolaget".
Tutte le bevande alcoliche sono sottoposte ad accise a seconda del grado alcolico e la stessa
introduzione nel Paese di tali prodotti e´minuziosamente regolamentata.
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
48
L'imposta sulle bevande alcoliche é dovuta dal venditore nei seguenti casi:
- quando le bevande alcoliche vengono trasportate dal venditore;
- quando é il venditore responsabile del trasporto verso il Paese di destinazione;
- quando il venditore indica che il trasporto è incluso nel prezzo della merce.
In questo caso si parla quindi di VENDITA A DISTANZA.
L'imposta sulle bevande alcoliche é dovuta dal compratore nel seguente caso:
- quando é l'acquirente che organizza e paga il trasporto delle bevande alcoliche in Svezia. In
questo caso l'acquirente dovrá comunicare alle autoritá fiscali svedesi SKATTVERKET
(http://www.skatteverket.se/) il quantitativo di bevande alcoliche da ordinare, prima del trasporto
e dell'arrivo dello stesso in Svezia.
Nel caso di vendita a clienti privati l´imposta grava su chi cura il trasporto della merce.
Nell´eventualita´sia il venditore ad organizzare e farsi carico del trasporto si e´in regime di "
vendita a distanza ".
Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochure dell´Autorita´competente
Skatteverket www.skatteverket.se ( SKV 535 B , versione inglese).
Inoltre :
http://www.skatteverket.se/download/18.2b543913a42158acf800025516/1357314825814/535B
02.pdf
[email protected]
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49
TURCHIA
FATTURA EXPORT
SI
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Importatore richiede al Ministero dell’Agricoltura il
permesso presentando i seguenti documenti: Fattura
proforma,
Certificati di analisi di origine e sanitario; documenti
relativi alla fase di produzione (con processi produttivi)
del prodotto – volume/unita’ di che si vuole importare
e periodo di tempo
Ministero agricoltura
SI
Nel settembre 2014, il governo Turco ha pubblicato con
nuove restrizioni le nuove regolamentazioni sui principi
e sulle metodologie inerenti alla vendita e
presentazione dei prodotti del tabacco e delle bevande
alcoliche.
Nel mese di Gennaio 2014 Governo Turco ha
comunicato le nuove tasse per i vini e per le bevande
superalcoliche: le imposte speciali sul consumo privato
sugli alcolici sono attestate sui seguenti valori:
a)
Vini di uva fresche 3,97 lire turche al litro;
spumanti 26,83 lire turche al litro; Vini freschi
aromatici 36,81 lire turche al litro; Vini con il grado
d’alcol di 18 % e meno, 29,22 lire turche al litro;
Bevande alcoliche con il grado di alcol più di 22 %,
118,18 lire turche al litro
b)
L’IVA 18 %
c)
Dazi doganali applicati sulla merce proveniente
dall'UE 50 %
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
50
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
51
UCRAINA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE PER
EXPORT
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI BASE PER
IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Dettagliata con l’indicazione di ogni voce
Secondo la normativa del Paese esportatore
Air Way bill / CMR / TIR /
Si – Dettagliato con l’indicazione di ogni voce
Viene rilasciato in paese – esportatore
Per importare il vino in Ucraina deve essere ottenuto il
certificato
ucraino
secondo
delibera
del
“Derzhspozyvstandart n. 379 del 13.09.96
In lingua ucraina secondo la legge dell’Ucraina “Sulla
qualità e sulla sicurezza dei generi alimentari” del 23.12.97
n. 711/97-VR (articolo 38) e la legge “Sul regolamento
statale del commercio di bevande alcoliche” del 19.12.95
n. 481/95-VR (articolo 11)
- Documenti di trasporto;
- Contratto internazionale;
- Fattura;
- Dichiarazione doganale.
Si – viene compilata dall’importatore secondo la normativa
ucraina – Disposizione del Ministero delle Finanze n. 651
del 30.05.2012
- Fattura (invoice);
- Documenti di trasporto;
- Contratto: secondo la normativa ucraina (in particolare
“la Legge sull’attivita’ economica con l’estero”, capitolo 6),
il contratto e’ obbligatorio per l’importazione di merce.
Dichiarazione doganale
Non viene richiesto
Non viene richiesto
Non viene richiesto
- c.d. 2204 (tranne 2204.10, 2204.29) – Euro 0,3 / litro;
- c.d. 2204.29 – Euro 0,4 / litro;
- c.d. 2204.10 – Euro 1,5 / litro;
- accisa 0,001 Euro per 1 litro;
- l’IVA e’ del 20% (viene applicata per la somma di costo
doganale della merce + dazio + accisa)
Secondo la Legge ucraina “Sul regolamento della
produzione e del commercio di bevande alcoliche” del
17.11.2006 n. 374-V, per importare in Ucraina bevande
alcoliche bisogna ottenere una licenza presso l’Organo
incaricato dal Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina che costa
52
di UAH 780 / anno (Euro 80 circa) ed una licenza per
effettuare la commercializzazione all’ingrosso di questo
tipo di merce di UAH 500000 / anno (Euro 50000 circa).
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
53
UNGHERIA
FATTURA EXPORT
Sí.
DICHIARAZIONE DOGANALE
No. Per importazioni dall’UE non è necessario procedere allo
sdoganamento, trattandosi di merce prodotta o acquistata in un
altro stato membro dell’UE.
• CMR – Lettera di vettura internazionale.
• e-TKO (e-DAA, documento di trasporto registrato nel
sistema EMCS)
DOCUMENTI DI TRASPORTO
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
Normalmente non viene presentato, in quanto non è
obbligatorio per la spedizione, ma nel caso di un controllo è
richiesto di presentarlo all’Ufficio Nazionale per la Sicurezza
Alimentare (NÉBIH).
Normalmente non viene presentato, in quanto non è
obbligatorio per la spedizione, ma nel caso di un controllo è
richiesto di presentarlo all’Ufficio Nazionale per la Sicurezza
Alimentare (NÉBIH).
Conforme alle normative dell’UE.
L’etichetta deve essere in lingua ungherese e deve riportare i
seguenti dati:
- nome e tipologia del vino;
- paese di provenienza;
- gradazione alcolica;
- contenuto netto;
- nome del produttore o dell’azienda imbottigliatrice;
- importatore/distributore del prodotto
Quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore
a 10 mg/kg o 10 mg/l devono essere dichiarate.
È infine raccomandabile che l’etichettatura riporti anche tutte le
caratteristiche organolettiche utili al consumatore per una
corretta valutazione del prodotto:
tipo di vino – annata - area di produzione etc.
Ente responsabile: NÉBIH (Ufficio Nazionale per la Sicurezza
Alimentare) www.nebih.gov.hu
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI L’importatore ungherese deve avere l’autorizzazione
IMPORTAZIONE
all’importazione di vino e deve inoltre disporre di un magazzino
temporaneo di 100 mq minimi registrato nel sistema delle
accise.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
L’Ungheria è membro dell’Unione Europea e, pertanto,
ALL’IMPORTAZIONE
l’esportatore italiano e l’importatore ungherese devono
registrarsi nel sistema elettronico europeo EMCS (Excise
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
54
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Movement and Control System). La EMCS registra un numero
AHK che accompagna la merce spedita. Nel momento della
partenza della merce l’esportatore deve digitare i dati specifici
dei prodotti spediti. L’importatore ungherese, al momento
dell’arrivo, deve confermare la ricezione dei prodotti sempre
attraverso il sistema EMCS.
No.
No.
No.
No.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A
CARICO IMPORTATORE NEL
PAESE
Il vino è esente da accise.
Lo spumante è soggetto ad un’accisa di HUF 16.460, pari a circa
€ 55/ettolitro.
L’IVA è del 27%.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI No. Come per tutti i Paesi dell’UE.
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
55
AMERICHE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
56
ARGENTINA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Deve contenere gli elementi sottoindicati:
- numero della fattura
- luogo e data di emisione
- nome ed indirizzo dell’esportatore
- nome ed indirizzo dell’importatore
- descrizione della merce e voce doganale
- quantitá di merce, numero di colli e peso
lordo
- valore della merce (CIF, FOB, C&F,..)
- paese d’origine
- porto di imbarco
- mezzo di trasporto
- porto di destinazione
- ammontare delle spese di trasporto
- ammontare delle spese di assicurazione
- la seguente dichiarazione redatta
dall’esportatore:
“Declaro bajo juramento que todos los datos que
contiene esta factura son el fiel reflejo de la verdad y que
los precios indicados son los realmente pagados (o a
pagarse). Declaro de igual forma que no existen
convenios que permitan alteraciones de estos precios”.
La fattura, esente da visti, e’ richiesta in 4 copie e va
redatta in lingua spagnola. E’ tuttavia ammesso l’uso
delle lingue italiana, francese, inglese e tedesca, salvo
facolta’ della dogana argentina di esigere la traduzione in
lingua spagnola.
E’inoltre richiesta la ”nota de empaque”, cioe’ la
descrizione analitica dell’imballaggio.
La Fattura consolare non e’ richiesta.
-Trasporto via mare: polizza di carico (Bill of Lading)
-Trasporto via aerea: lettera di vettura aerea (Air Way
Bill)
Per prodotti proveniente del Mercosur o altri Paesi con
preferenze tariffarie.
-Certificato di analisi emesso da laboratori ufficiali nel
Paese d’origine. Per ulteriori dettagli sulle determinazioni
del certificato analitico si può visitare il sito:
www.inv.gov.ar, sito ufficiale dell’Istituto Nazionale di
Vitivinicoltura.
57
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
All’etichetta originale del prodotto deve essere aggiunta
un’etichetta complementare con le seguenti informazioni
in spagnolo:
-denominazione del prodotto, tipo di vino secondo la
classifica argentina (esempio: vino fino, vino da tavola,
vino spumante o spumante naturale, vino gassato, ecc.)
- colore (rosso, bianco, rosato)
- gli spumanti in relazione al contenuto di zucchero si
classificano in:
Nature: fino 3 g. di zucchero per litro.
Extra Brut: Superiore a 3 g/l. e fino 8 g/l.
Brut: Superiore a 8 g/l. e fino 20 g/l.
Sec o Seco: Superiore a 15 g/l. e fino 20 g/l.
Medio Dulce, Demi Sec o Medio Seco: Superiore a 20 g/l.
e fino 60 g/l.
Dulce: Superiore a 60 g/l.
-origine del prodotto
-nome ed indirizzo dell’importatore
- numero di iscrizione presso il Istituto Nazionale di
Vitivinicoltura (INV) dell’importatore
-nome ed indirizzo dell’esportatore
-contenuto netto in cl, ml o cc.
-gradazione alcolica in % Volume
- numero di analisi di libera circolazione (puó essere
richiesto in anticipo agli effetti di stamparlo in origine)
-data di scadenza
-modalita’ di conservazione
-lotto di produzione
- Dicitura: "Beber con moderación" y "Prohibida su venta
a menores de 18 años".
I prodotti importati alla rinfusa "NON POSSONO ESSERE
MESCOLATI FRA DI LORO NE’ CON VINI NAZIONALI" (Ley
N° 14.878 - Art. 22).
La Resoluzione SENASA N° 19/02 (Servizio Nazionale di
Sanitá Agroalimentaria) dispone che il legno per
imballaggio, supporto e sistemazione, utilizzato per
trasportare ogni tipo di merce che si importa nel paese,
dovrà essere libero di scorie, insetti e danni derivati di
essi.
Gli ispettori del SENASA hanno la facoltà di ispezionare i
suddetti legni, qualsiasi sia la merce che contengono,
cosi come i mezzi di trasporto, allo scopo di determinare
lo stato fitosanitario.
Il documento doganale é il Form OM –
1993 SIM). Tuttavia previo alla presentazione di tale
58
documento, l’importatore dovrà ottenere la “Guida di
Importazione” che deve chiedere all’INV.
La “Guida di Importazione” é un documento unico, che
ha carattere di dichiarazione giurata, con la quale si
comunica all’INV le importazioni di vini o mosto,
chiedendo l’estrazione dei campioni per i relativi
controlli.
Il documento risulta valido anche per il trasporto dei
prodotti importati dalla zona doganale fino le cantine o
fabbriche di mosto, dove l’INV realizzerà i controlli e le
estrazioni di campioni.
La guida conterrà le seguenti informazioni:
Nome, numero di iscrizione ed indirizzo completo
dell’importatore,
Nome ed indirizzo del magazzino dove si trova la merce,
Paese di Origine, Dogana di Ingresso, data di ingresso,
Nº de prodotti, tipo di prodotti, annata di raccolta,
varietà, quantità e tipo di contenitori, litri, numero di
analisi di origine, Valore C.I.F., Chiave identificatoria,
luogo e data di presentazione, firma e timbro
dell’importatore e timbro del funzionario abilitato.
La presentazione della “Guida di Importazione” deve
realizzarsi con almeno 48 ore di anticipo alla data di
ingresso dichiarata.
Una volta che l’importatore conferma luogo, data e ora
della liberazione doganale del prodotto importato,
tramite il Servizio di Ispezione si procede al ritiro di
campioni rimanendo il prodotto immobilizzato fino
all’esito delle analisi a seguito del quale, se negativo,
l’INV autorizza l’immissione in commercio.
La “Guida di Importazione” si presenta in triplice copia.
Dovrà anche presentare l’originale delle analisi all’origine
di ogni prodotto importato, rilasciato da un laboratorio
ufficiale o autorizzato del Paese d’origine.
Verificata la conformità delle informazioni dichiarate
nella Guida, si consegna all’importatore due copie che
faranno parte della documentazione doganale.
Finalizzate le pratiche doganale, l’importatore dovrà
presentare al INV una copia debitamente vidimata del
documento doganale di Importazione per Consumo
(form. OM – 1993 SIM) per accreditare che l’operazione
é stata realizzata.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
59
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Non esistono contingenti doganali. Tuttavia
l’importazione é soggetta a Regime di “Declaración
Jurada Anticipada de Importación”. Questa
“Dichiarazione Giurata” é obbligatoria per tutti gli
importatori che devono fornire preventivamente
dettagliate informazioni sulla natura delle merci che
intendano acquistare all’estero, motivandone le ragioni
dell’importazione stessa. Ogni intenzione d’acquisto
viene sottoposta ai diversi organismi pubblici con
eventuali competenze sulle merci dichiarate, che
forniscono un parere in merito.
No
Dopo l’ingresso dei prodotti importati nello spazio
doganale, l’importatore deve fare richiesta ai rispettivi
Istituti di prelievo dei campioni per Controllo
Importazione d’ogni partita.
Al momento del prelievo dei campioni dovrà essere
presente
un
rappresentante
autorizzato
dall’importatore.
L’Istituto consegnerà all’importatore il certificato delle
analisi che abilita alla libera circolazione.
Si, presso l’Istituto Nazionale di Vitivinicoltura
L’importazione é soggetta al pagamento dei seguenti
dazi doganali:
dazio: 20% sul valore CIF
diritto di statistica: 0,5% sul valore CIF
IVA: 21% sul valore CIF più gli altri dazi
L’importatore di vini debe essere iscritto
-presso la dogana
-presso l’I.N.V. – ”Instituto Nacional de Vitivinicoltura”.
Per essere importatore di vini, le persone devono
ottenere il “Certificato di
Iscrizione come Importatore di Prodotti Vitivinicoli”
(form. SCD.RM.11).
L’iscrizione si realizza presso l’Istituto Nazionale di
Vitivinicoltura (INV). La persona deve essere iscritta
presso la AFIP (Administración Federal de Ingresos
Publicos)
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
60
BOLIVIA
-
DOCUMENTI ESPORTAZIONE
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
CERTIFICATO SANITARIO
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Codice
doganale:
sistema
NANDINA
Partita doganale: 22.94
armonizzato
La Fattura commerciale deve contenere i seguenti
dati:
• A) numero della fattura e data di emissione
• B) nome e indirizzo dell'esportatore
• C) nome e indirizzo dell'importatore ed
eventualmente del consegnatario
• D) descrizione della merce, quantità e prezzo
unitario.
• E) porto di spedizione e porto di destino.
• F) indicazione del mezzo di spedizione (via
mare, via terra o via aerea)
• G) condizioni di vendita (precisare se le merci
sono state spedite in consegna)
• H) paese d'origine della merce (non
indispensabile)
• I ) nolo, assicurazione: valore CIF.
• K) numero della licenza d' importazione.
La fattura, esente da visti, è richiesta in 1 originale e
1 copia e va redatta in lingua spagnola.
Si, www.aduana.gob.bo
• “Conocimiento de Embarque” secondo il
mezzo di trasporto:
• Bill of lading (via maritima), o air way bill (via
aerea)
SI, Allegato alla fattura
Si, obbligatorio Certificato della merce in originale
Si, rilasciato da un laboratorio ufficiale del Paese di
origine
Decreto Supremo 05190 del 24.04.59
regolamento sanitario per Prodotti alimentari e
bevande:
Articolo 740 – i Vini naturali importati dovranno
essere accompagnati da un Certificato Sanitario del
Paese di Origine che attesti la legittimità, purezza e
innocuità per il consumo umano e nel quale vengano
specificati i seguenti dati:
- nome del prodotto
61
-
-
-
Ragione Sociale dell’agente o importatore
boliviano
Denominazione di origine e/o produzione
Classificazione del vino
Denominazione o marca commerciale sotto la
quale viene commercializzato il vino nel Paese di
origine
informazione necessaria al fine di poter
determinare mediante analisi la natura del vino ,
vale a dire:
densità ai 15°C, graduazione alcolica, acidità
totale, acidità volatile, estratto secco e zuccheri.
Tale Certificato è richiesto soltanto per la prima
importazione; per le successive basta che il
produttore o importatore, assicurino che si tratta
dello stesso prodotto importato precedentemente,
indicando il numero di registro e autorizzazione
rilasciato da Servicio Nacional de Salud, per la
commercializzazione nel Paese.
Artículo 742.- In tutti i Certificati ai quali si
riferiscono nel presente articolo si deve accertare
che la vendita e il consumo del prodotto di cui si
tratta è stato autorizzato nel Paese di origine. Tali
Certificati dovranno essere vistati dal Console di
Bolivia.
Artículo 743.- L’ispezione di alimenti e bevande sará
a carico degli ispettori sanitari, dipendendi del
Ministerio de Salud Pubblica, secondo le normative
contenute nel “Manual de normas y procedimientos
elaborado por el Servicio Nacional de Salud”.
ETICHETTATURA
Normativa di etichettatura
Secondo il Regolamento di etichette e controllo
etichette di alimenti confezionati in Bolivia, il
modello delle etichette di tutti i prodotti alimentari
prodotti, commercializzati e importati
devono
essere approvati dal Senasag.
Tutta l’informazione deve essere riportata in lingua
spagnola e deve contenere le seguenti informazioni:
• Nome alimento
• natura e condizione fisica del alimento
• contenuto lordo
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
62
• composizione alimento : elenco degli ingredienti
in ordine decrescente, d'accordo alle percentuali
e gli additivi.
• identificazione della partita
• data di scadenza
• istruzione di conservazione
• nome o ragione sociale dell'azienda produttrice
• indirizzo dell'azienda
• Localitá e paese di origine
• marca
• Marca Registro Sanitario SENASAAG
• Ragione Sociale dell'importatore
• Numero del NIT (P.IVA)
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Trattamento degli imballaggi in legno
(trattati e marcati secondo le norme NIMP n.15)
I vini e derivati e altri prodotti finali dell’uva di
produzione
nazionale
o
importati
si
commercializzeranno in imballaggi di vetro con
capacità non superiore a 5 litri.
Sdoganamento e documenti di importazione
A) Polizza d’Importazione autoliquidata in 6
esemplari in lingua spagnola o inglese
B) Manifesto di carico
C) Fattura commerciale legalizzata
D) Documento d’imbarco
E) Lista d’imbarco
F) Certificato d’origine
G) Preventivo delle spese portuali e di trasporto
H) Guida Ferroviaria o di trasporto utilizzati.
I) Certificato della banca (pagamento delle imposte).
J) Autorizzazione dell’importatore allo
sdoganamento della merce.
No
No
I prodotti alimentari e bevande non registrati presso
il SENASAG , devono ottenere una “Autorizzazione
previa” da parte delle autoritá doganali, prima
63
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
dell'imbarco della merce nel Paese di origine.
Tutti i prodotti alimentari importati devono
richiedere al Senasag, l'approvazione del modello
dell'etichetta complementare in lingua spagnola,
attraverso il modulo: “Solicitud de aprobación del
modelo de etiqueta – UIA INSPECTRL – DJUR001”
www.senasag.gob.bo
Dazio doganale vino: 10% ad valorem CIF
Aliquota sul Valore Aggiunto (IVA):
tutte le merci che entrano nel territorio nazionale
sono gravate dall’IVA al 13%, ma ai fini contabili si
prende in considerazione il tasso nominale del
14,94% sulla base imponibile, la quale è costituita
dal valore CIF Frontiera o CIF Dogana più la GA ed
altre erogazioni non fatturate necessarie per lo
sdoganamento
Aliquota sul consumo Specifico (ICE):
grava solo su determinati prodotti, come gli
autoveicoli, le bevande alcoliche e il tabacco e viene
ricalcolata ogni anno.
Per il 2014 le aliquote ICE sono:
vini: 2,92% bs/litro
vini spumanti: 2,92% bs/litro + 5 % ad valorem
Tasse addizionali:
Ley Nº 204 de 15/12/2011. Ley de Creación del
Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo
Imposta all’importazione di alcune bevande
alcoliche destinati al finaziamento del Fondo Apoyo
al Complejo Productivo Lácteo (PROLECHE).
Tasse (Bs. per litro):
- Vino di uve fresche, e mosti di uva: 0,40
- Vermut e altri vini di uve fresche preparati con
piante aromatiche : 0,40
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
“Solicitud de permiso fitosanitario, zoosanitario y/o
de inocuidad alimentaria de importación” (Senasag –
imp.for 001)
Certificato di libera vendita al consumo del Paese di
origine vistato dal Consolato di Bolivia.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
64
BRASILE
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Deve essere redatta in portoghese o in inglese e
presentata in nº 5 copie alle autorità doganali al momento
dello sdoganamento.
SI – Bill of Lading o Air Way Bill
Allegata alla fatura commerciale con il dettaglio della
merce.
Certificato di origine della merce, rilasciato dall’autorità
competente del paese di origine deve essere riportato
nell’Anexo VIII scaricabile nel sito del ministero brasiliano
dell’agricoltura mediante l’accesso al seguente link:
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=2
1052
Il certificato di analisi dovrà contenere obbligatoriamente i
parametri richiesti nell’ Anexo VIII il quale dovrà essere
compilato in tutte le sue parti.
L’Anexo VIII è scaricabile nel sito del ministero brasiliano
dell’agricoltura mediante l’accesso al seguente link:
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegisconsulta/consultarlegislacao.do?operacao=visualizar&id=2
1052
L’etichetta potrà essere in lingua di origine ma con retroetichetta aggiuntiva tradotta in portoghese
Pallet in legno trattato (con il relativo certificato
comprovante) o in plastica
L’importatore dovrà richiedere la Licenza d’Importazione
(L.I.) relativa al prodotto specifico
NO
NO
NO
NO
Vedi allegato
All’arrivo della merce una bottiglia di ciascun tipo di vino
va presentato come campionatura per analisi a cura del
Ministero competente
65
Secondo la Normativa N°54 del 18 novembre 2009 del Ministero dell’Agricoltura brasiliano è
necessario fornire, per ogni spedizione, i Certificati di Origine e di Analisi del vino. Questa norma
innova la legislazione precedente che richiedeva la registrazione dell’impressa e dei vini presso gli
organi competenti locali.
L’etichetta potrà anche essere in lingua di origine ma con retro-etichetta aggiuntiva tradotta in
portoghese con la stessa dimensione grafica di quella italiana, proporzionale alla bottiglia e dovrà
contenere tutte le informazioni di una etichetta normale per il vino secondo il Decreto nº 99.066,
de 1990 art.47 e 49 , secondo lo schema riportato di seguito con la relativa traduzione:
Nome Do Produto: (Nome Del Prodotto)
Representante Importador: (Rappresentante Importatore)
End: (Indirizzo)
C.N.P.J. (Registro Che Il Rappresentante Vi Deve Fornire)
Produtor: (Produttore)
End.: (Vostro Indirizzo)
Ingredientes : Uvas Viníferas (Ingredienti: Uve vinifere)
Conservantes: Anidrido Sulforoso – INS 220 (Conservanti)
Origem: (Origine delle Uve)
Capacidade: (Capacità della bottiglia : 700ml, 1 litro ecc.)
Grad. Alcoólica: (Graduazione alcolica)
Lote N.º _____(N °Lotto secondo la Vostra qualifica del vino )
Safra _________ (Annata)
Contem o Não contem Gluten (Contiene o non Contiene GLUTINE)
Validade.: Indeterminada desde que conservado
em local seco, fresco e ao abrigo da luz. (Validità: indeterminata, etc…..)
Evite os riscos do consumo excessivo do alcool (Evitare il rischio del consumo eccessivo di alcol)
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
66
REGIME DOGANALE BRASILIANO
Nella seguente tabella sono riportate le aliquote delle principali imposte, secondo la tariffa
doganale brasiliana.
Voce
Doganale
2204
AFRM
DAZI
IPI ICMS
PIS
COFINS
O
M
Vini di Uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uve diversi da
quelli della voce n. 2009
Prodotto
2204.10
Vini Spumanti
Champagne
2204.10.10
20 % 20% 25% 1,65% 7,60%
25%
Altri
2204.2
Altri vini, mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con
aggiunta d’alcole (miscele):
in recipienti di capacità
27 % 10% 25% 1,65% 7,60%
25%
2204.21.00
inferiore o uguale a 2 litri
2204.29.00
Altri
Altri Mosti di Uva
20 %
10%
25%
1,65%
7,60%
25%
2204.30.00
(**) l’ICMS ha regole ed aliquote che possono variare da Stato a Stato. Le aliquote succitate
sono valide per lo Stato di San Paolo.
Di seguito una breve descrizione di ciascuna delle suddette imposte:
1. Dazio: imposta che incide su tutti i prodotti importati provenienti da paese con i quali il
Brasile non ha un accordo di collaborazione che preveda la sua esenzione totale o parziale.
Tra detti paesi, possono essere citati quelli appartenenti al Mercosud, Cile, Bolivia,
Venezuela, Messico ecc. Detta imposta viene calcolata direttamente sul valore CIF della
merce e la relativa aliquota varia da prodotto a prodotto.
2. IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados, ovvero Imposta sui Beni Lavorati). Tale
imposta incide pure sui prodotti fabbricati in Brasile, ma secondo una diversa base di
calcolo. Nel caso di un prodotto importato, l’IPI viene calcolata sul valore CIF + Dazio. Come
succede con il dazio, l’aliquota dell’IPI varia da prodotto a prodotto.
3. ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ovvero Imposta sulla
Circolazione delle Merci e dei Servizi). Viene calcolata sul valore CIF + Dazio + IPI + Altre
Spese di Sdoganamento/Imposte e sull’ICMS stessa. È un’imposta statale, che incide su
tutti i livelli dell’operazione di vendita, dal produttore fino al consumatore finale. L’ICMS,
imposta equivalente all’IVA, è dovuta/pagata dal fabbricante e/o commerciante. L’aliquota
ICMS è territoriale, nel senso che varia da uno Stato all’altro della Federazione brasiliana,
con oscillazioni dal 7% al 18% in conformità con la legislazione interna dello Stato dove
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
67
transita la merce. A San Paolo, per la maggior parte dei prodotti, le aliquote variano
dall’8,8% al 18%.
4. AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercantil, ovvero Addizionale sul
Frette Marittimo). Viene calcolato sul valore del nolo marittimo, nel caso il trasporto venga
realizzato via marittima. È un’imposta che è stata creata al fine di alimentar un fondo per
favorire il rinnovo della Marina Mercantile Brasiliana.
5. PIS (Programma de Integração Social) e COFINS (Contribuição para o Financiamento da
Seguridade). Il calcolo di tali imposte nell’importazione (la metodologia di calcolo è diversa
nel caso di prodotti fabbricati in Brasile) è piuttosto complesso e dipende da un grande
numero di variabili che includono, oltre al valore CIF della merce, il dazio, l’IPI, l’ICMS e
altre tasse inerenti allo sdoganamento.
Si sottolinea che l'ICMS regolato nelle operazioni di importazioni rimane un credito che potrà
essere scalato dalla ICMS inerente all’attività aziendale versata mensilmente.
Quindi, se in un certo mese determinata ditta deve per esempio versare R$ 100 relativi alle
vendite realizzate ed ha un credito di R$ 20,00 di un'importazione fatta precedentemente, alla
fine dovrà versare R$ 80,00.
PIS e COFINS nell'importazione sono nella quasi totalità dei casi un costo per l'azienda.
+
Altre imposte/spese inerenti allo sdoganamento includono:
•
Magazzinaggio presso il Magazzino Doganale: 0,65% sul CIF;
•
Tassa di apertura del container (Desconsolidação): US$ 100,00/container;
•
Liberazione della BL: da US$ 35 a US$ 50;
•
Capatazia (uso mano d’opera portuale) per un container da 20”: R$ 190,00;
•
Handling: US$ 30,00;
• Tassa di Sdoganamento: 0,8% sul valore CIF (ammontare minimo di R$ 450,00 e massimo
di R$ 1.500,00);
• SDA (Tassa obbligatoria +/- equivalente ad un fondo di liquidazione per doganalisti): 2% sul
valore CIF (ammontare minimo di R$ 224,00 e massimo di R$ 447,00);
•
Tassa Amministrazione Pratica Sdoganamento: 2% sul valore CIF;
•
Spese Varie (fotocopie, trasporto ecc): circa R$ 150,00.
N.B. A titolo informativo facciamo presente che la normativa locale ha imposto un aggravio per
L’IMPORTATORE. Il Fisco brasiliano (“Receita Federal”), tramite la Normativa SRF n. 504 e
Normativa RFB n. 1065 del 16 Agosto 2010, determina che i vini importati ai fini di distribuzione in
Brasile, a partire del 1° Gennaio 2011, devono avere un “bollo di controllo” con il relativo codice
d’identificazione, che indica diverse caratteristiche del prodotto importato, tra cui l’importatore
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
68
responsabile. Tale importatore deve essere stato previamente autorizzato ai fini delle importazioni
dal Fisco brasiliano.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
69
CANADA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Si, indicando tutte le informazioni previste dalla
normativa canadese. (cf. CCI - Canada Customs
Invoice).
La fattura export deve contenere le seguenti
informazioni: denominazione del prodotto, tipo di
vino, annata, grado alcolico, peso lordo e netto,
numero di bottiglie, numero di cartoni e prezzo FOB
per singolo prodotto.
Prevista dalla legge italiana per esportazione extra
comunitaria
Si (via aerea: Airway Bill; via mare: Ocean Cargo
Manifest)
No. Richiesto solo per usufruire di tariffe
preferenziali, se esistenti
No. Le analisi sono effettuate dai singoli Monopoli.
Deve essere conforme alla normativa canadese e
contenere sull’etichetta principale le seguenti
informazioni obbligatorie:
- Denominazione del prodotto bilingue (vin-wine)
- Paese di origine bilingue
- Tenore in alcol %
- Contenuto netto in ml o litri
- Annata
- Colore
Le denominazione di origine possono essere nella
lingua originale.
Sono obbligatorie, ma non è necessario che siano
sull’etichetta principale:
- Nome e indirizzo del fornitore
- Codice universale del prodotto (UCP – EAN) (non
necessario per l’importazione privata)
- Numero di lotto di produzione (non necessario per
l’importazione privata)
Il regolamento federale prevede che tutte le
bevande alcoliche vendute in Canada devono
riportare l’indicazione in etichetta della presenza di
allergeni con la menzione bilingue (francese e
inglese) “Contient (nome allergene) / Contains
(nome allergene)”. Le sostanze coperte dalla
normativa di riferimento sono quelle riportate nel
Food and Drugs Act and Regulations. Oltre a solfiti e
glutine (se presenti in quantità superiori a 10 ppm),
70
IMBALLAGGI
devono essere riportate, tra le altre, latte, uova e
prodotti derivati, noci, arachidi, crostacei,
molluschi.
Devono essere conformi alle normative federali e
rispettare le esigenze dei singoli Monopoli. Gli
imballaggi in legno devono essere conformi alle
nuove normative internazionali FAO (ISPM-15).
Il Monopolio dell’Ontario (LCBO), per alleggerire
l’impronta ambientale, ha limitato il peso delle
bottiglie a 420g per tutti quei prodotti che sono
venduti al pubblico ad un prezzo di CAD 15,00 o
inferiore.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
Modulo B3 (Canada Customs Coding Form). È di
solito preparato dal broker in dogana.
No. Esiste un limite per l’importazione privata di 45
litri se il vino è spedito direttamente all’acquirente
(senza passare dal Monopolio).
BIOTERRORISM ACT
No.
NOTIFICA PREVENTIVA
Non necessaria in quanto la merce viene spedita su
richiesta dei singoli Monopoli. Il Monopolio è per
legge federale l’unica figura autorizzata ad
importare alcolici in Canada.
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Non è richiesta la registrazione delle etichette.
Tuttavia è consigliato sottomettere la bozza finale
all’approvazione dei singoli Monopoli provinciali
per assicurarsi che l’etichetta soddisfi a tutte le
esigenze federali e provinciali.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
Dazi doganali (per litro – variabile a secondo del
IMPORTATORE NEL PAESE
prodotto), tassa d’accisa federale, tassa federale sul
valore aggiunto (GST), tassa provinciale di vendita
(TPS); in alcune province GST e TPS sono
raggruppate in un’unica tassa Harmonized Sales Tax
(HST). Tutte le tasse, dazi, ecc. sono normalmente a
carico del Monopolio, unico importatore
autorizzato dalla legge federale. La figura
dell’agente è limitata alla promozione del vino
presso i Monopoli. Calcolando anche la
maggiorazione imposta dai Monopoli, il prodotto
viene venduto al pubblico in media a 3-5 volte il
costo ex-cantina.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI Da concordare eventualmente con i Monopoli.
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
[email protected]
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
71
CILE
• FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
La Fattura Commerciale, esente da visti, è richiesta
in 4 esemplari contenente le seguenti informazioni:
• Nome e natura del prodotto
• Marchio o nome di Fantasia, se esistente
• Tipologia della confezione e volume contenuto
• Gradazione alcolica
• Numero di confezioni che compongono il lotto
Dichiarazione di congruità del valore della
merce riportato nella fattura
• Certificato assicurazioni (se il valore del premio
assicurativo non è riportato nella Fattura
commerciale).
SI
• “Conocimiento de Embarque” secondo il
mezzo di trasporto:
• Bill of lading (via maritima), o air way bill (via
aerea)
SI, Allegato alla fattura
Per i Paesi provenienti dall'UE, si deve presentare la
certificazione d'origine (Eur - 1)
L’ emissione di questo documento è obbligatoria
solo per IMBARCHI CHE SUPERANO IL VALORE DI
EURO 6.000. Per importi inferiori, nella fattura deve
essere chiaramente scritto (in qualsiasi lingua)
quanto segue:
“ L’ esportatore delle merci contemplate nel
presente documento, dichiara che, salvo indicazione
contraria, le merci sono di origine preferenziale Italia
“
Si, é richiesto il Certificato di analisi emesso nel
Paese di Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale
e/o attraverso la presentazione di un Certificato
elettronico emesso dall’UE, previa iscrizione dei
prodotti nel registro delle bevande alcoliche del
Servizio”
Ente di riferimento in Italia:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali –
Dipartimento delle Politiche competitive della
qualitá agroalimentare e della pesca – Direzione
Generale per la promozione della qualitá
agroalimentare. PQAIII
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
72
(e- mail: [email protected] – www.mpaaf.gov.it
CERTIFICATO SANITARIO
ETICHETTATURA
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
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I laboratori autorizzati da codesto Ministero
emettono i Certificati di analisi per i vini destinati
all’export.
Elenco consultabile sul sitio (www.accredia.it)
E' obbligatorio presentare il Certificato Sanitario del
paese di origine (D.F.L. Nº 19-2345 D.O. 26.11.79).
Articolo 35 della legge 18544 Inciso 1:
Le etichette devono riportare almeno:
• Nome e indirizzo dell’imbottigliatore
• nome e natura del prodotto
• gradazione alcolica espressa in gradi Gay
Lussac(1)
• volume espresso in unitá del sistema
metrico(2)
- il paese di origine
- nome e indirizzo dell’ importatore e del
distributore in lingua spagnola
(1) Nel caso si importino prodotti la cui etichetta
originale non registri tali menzioni e/o espresse in
altre unità di misura, dovrà segnalarsi l’equivalenza
in lingua spagnola in una etichetta complementare.
Inoltre i prodotti importati in unità di consumo
sigillate potranno essere importati con le etichette
di origine. Ció nonostante si deve adempiere a
quanto menzionato negli inciso 1 e nell’inciso 4
(**) dell’articolo 35 della legge, in una etichetta
complementare.
(2) Si proibisce l’utilizzo di etichette, confezioni ed
imballi con indicazioni geografiche, denominazione
di origine, espressioni tradizionali, menzioni
complementari di qualità o denominazioni straniere
protette e che siano state riconosciute come tali
negli accordi internazionali sottoscritti dal Cile.
• Secondo modalità di commercializzazione del
paese di origine
• Trattamento degli imballaggi in legno
(trattati e marcati secondo le norme NIMP n.15)
Certificato “Destinacion Aduanera para productos
Agropecuarios- CDA”
73
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
•
•
Documenti di trasporto internazionale
“Conocimiento de Embarque”secondo il
mezzo di trasporto (aereo,
marittimo,terrestre)
Fattura Commerciale, esente da visti, è
richiesta in 4 esemplari contenente le
seguenti informazioni:
◦ Nome e natura del prodotto
◦ Marchio o nome di Fantasia,se esistente
◦ Tipologia della confezione e volume
contenuto
◦ Graduazione alcolica (3).
◦ numero di confezioni che compongono il
lotto
◦ Dichiarazione di congruitá del valore della
merce riportato nella fattura
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
No
No
No
No
Il DL 825. Art. 42 comma c) stabilische una
sopratassa del 15% ad Valorem CIF destinata al
consumo di bevande alcoliche, vini, spumanti, birra e
simili + aliquota IVA del 19%.
Dazio generale del 6%
Dazio Accordo Cile - UE: 0%1
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Iscrizione nel Registro de Bebidas Alcholics del SAG2:
Le bevande alcoliche importate devono essere
previamente iscritte nel Registro del SAG, ed essere
catalogate come atte al consumo,previa ispezione e
analisi di ogni partita 3 .
Per l'iscrizione si deve presentare la seguente
documentazione:
a)natura specifica del prodotto (nome generico)
1 .- Nell’ambito dell’accordo di Associazione UE-Cile il Decreto Nº 233, D.O. del 12.08.2006 del Ministero di Affari Esteri, relativo al
Decreto Nº 1/2006, del Consiglio della Associazione UE-Cile si eliminano i dazi doganali relativi alle bevande alcoliche, vermut e
bevande aromatizzate di origine europea.
2.- Risoluzione N° 2388/2013, comma 2.- “si escludon o dalle analisi le partite di vino e/o bevande alcoliche e aceti provenienti da paesi
con i quali il Cile abbia sottoscritto accordi commerciali in vigore o memorandum d’intenti in materia di vini che stabiliscano il
riconoscimento e validità delle analisi realizzate nel Paese di Origine, al fine di facilitare il commercio e l’importazione di questi prodotti.”
3.-Servicio Agricolo y Ganadero: Ente governativo proposto per la tutela, controllo dei prodotti di origine animale, vegetale importati
/esportati
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
74
b)nome di fantasia, se procede
c)nome e ragione sociale, indirizzo importatore
d)composizione generica del prodotto e materie
prime utilizzate.
Nel caso dei liquori e distillati il SAG potrá inserire il
prodotto nelle classifiche di cui l'Articolo 12 del
Regolamento.
e) Graduazione alcolica
I prodotti che non sono iscritti nel Registro non
possono essere commercializzati nel Paese
Dopo le successive verifiche si procede alla consegna
della autorizzazione al consumo :
2.- Autorización de uso y disposición de alimentos
importados” rilasciata dal Servicio Nacional de Salud
– Seremi de Salud
Graduazione alcolica minima richiesta
-
In base all’Accordo di Associazione Cile – UE, il
grado alcolico per i vini d’importazione potrà
essere:
Superiore o uguale o all’ 8,5% ed inferiore o
uguale all’11,5% della graduazione alcolica
volumetrica acquistata per quanto si riferisce
a determinati vini comunitari con indicazione
geografica , inclusi i vini
“vcprd”, ad
eccezione di determinati vini di qualità con un
elevato contenuto di zucchero residuale senza
l’aumento artificiale della graduazione
alcolica , in tal caso la graduazione alcolica
volumetrica totale potrà essere superiore o
uguale al 6%. Si deve accompagnare la merce
con un Certificato Ufficiale dell’Organismo
competente del Paese di Origine
Superiore o uguale all’11,5% ed inferiore o
uguale a 20% della graduazione volumetrica
totale ad eccezione di determinati vini che
detengano un elevato contenuto di zucchero
residuale senza l’aumento artificiale della
graduazione alcolica naturale, tal cui caso la
graduazione alcolica potrà eccedere il limite
del 20%.Se il vino è destinato al consumo
umano si deve accompagnare la merce con
certificato di analisi rilasciato da un
laboratorio Ufficialmente riconosciuto per il
paese di origine. L’analisi dovrà includere la
seguenti informazioni:
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
75
•
•
•
•
•
•
•
•
grado alcolico totale
grado alcolico acquisito
estratto secco totale
aciditá totale, espressa in acido tartarico
aciditá vollatile espressa in acido acetico
acidità citrica
acidità residuale
anidrido sulfuroso totale
Inoltre il Cile autorizza che i vini provenienti dalla
Comunitá Europea ed esportati sfusi siano
imbottigliati in bottiglie con un volume superiore a
1,5 litri (Punto VII dell’appendice VIII dell’Accordo sui
vini fra il Cile e l’UE)
Normative sulla produzione, elaborazione e
Nel paese il Decreto N°78 del 1986, regola la
commercializzazione di bevande alcoliche, aceti Legge 18.455, la quale stabilisce le normative
e simili
sulla produzione, elaborazione e
commercializzazione di bevande alcoliche, aceti
e simili. Le ultime modifiche del 10 luglio 2009,
hanno incorporato nell’Articolo 23 il numero 32,
in cui viene permessa l’addizione de CMC, per la
stabilizzazione tartarica in vini e vini spumanti in
un dosaggio massimo di 100 mg/L.
Per i prodotti importati si evidenziano:
Articolo 38: I prodotti che s’importino nel Paese
devono adempiere con tutti i requisiti richiesti
per i prodotti simili nazionali.
Articolo 40: I prodotti importati non potranno
essere commercializzati prima che il Servizio
Agricola Ganadero, abbia verificato, mediante
analisi, l’adempimento dei requisiti richiesti.
All’ingresso del prodotto nella Dogana, il SAG
avrà una scadenza di 60 giorni dalla data di
ricezione della rispettiva richiesta, per procedere
all’ispezione, alla cui scadenza l’importatore
potrà disporre liberamente della merce.
N. B.:
La Risoluzione N° 36172013 del SAG, entrata in
vigore il 4 maggio 2013 con l'obiettivo di
facilitare le pratiche d'importazione di vino e
bevande alcoliche indica quanto segue:
C.1.-B) “ Per l’importazione delle partite di vino
e bevande alcoliche comprese nell’Accordo Cile
– Unione Europea è riconosciuto e validato il
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
76
rispettivo Certificato di analisi emesso nel Paese
di Origine da parte di un Laboratorio Ufficiale
e/o attraverso la presentazione di un Certificato
elettronico emesso dall’UE, previa iscrizione dei
prodotti nel registro delle bevande alcoliche del
Servizio”
Pratiche e trattamenti enologici autorizzati in L’accordo in forma di scambio di lettere tra la
base all'Accordo Cile - UE:
Comunità europea e la Repubblica del Cile che
modifica l’appendice V dell’accordo sul
commercio dei vini allegato all’accordo di
associazione tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Cile, dall’altra.
Il paragrafo 2 dell’appendice V dell’accordo sul
commercio dei vini è sostituito dal seguente:
"2. Elenco delle pratiche e dei trattamenti
enologici autorizzati per i vini originari della
Comunità con le seguenti restrizioni o, in
mancanza di esse, secondo le condizioni previste
dalla normativa comunitaria.
22009A0206(01)
Accordo in forma di scambio di lettere tra la
Comunità europea e la Repubblica del Cile che
modifica l’appendice V dell’accordo sul
commercio dei vini allegato all’accordo di
associazione tra la Comunità europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Repubblica del
Cile, dall’altra
Fonte: Gazzetta ufficiale n.
06/02/2009 pag. 0009 – 0013
L
037
del
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
77
COLOMBIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
VIENE RICHIESTA.
VIENE RICHIESTA.
SONO RICHIESTI .
VIENE RICHIESTA.
NON VIENE RICHIESTO .
VIENE RICHIESTO SULLA BASE DELLA
NORMATIVA SULLE BEVANDE ALCOLICHE IN
COLOMBIA CONSULTABILE NEL SITO WEB
DELL’INVIMA http://web.invima.gov.co, NELLA
SEZIONE NORMATIVIDAD/BEBIDAS
ALCOHÓLICAS.
IL QUADRO DI RIFERIMENTO RELATIVO ALLA
CONCESSIONE DEL REGISTRO SANITARIO PER
L’IMPORTAZIONE DELLE BEVANDE ALCOLICHE IN
COLOMBIA È IL CAPITOLO VIII DEL DECRETO
1686 DEL 2012
VIENE RICHIESTA, SULLA BASE DELL'ARTICOLO 46
DEL DECRETO 1686 DEL 2012, CONSULTABILE
NEL SITO WEB DELL’INVIMA
http://web.invima.gov.co, NELLA SEZIONE
NORMATIVIDAD/BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
NON RISULTANO DISPOSIZIONI SPECIFICHE
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE VIENE RICHIESTA.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE LA SPECIFICA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
CHE L’IMPORTATORE COLOMBIANO DEVE
PRESENTARE PER LO SDOGANAMENTO È
POSSIBILE RICHIEDERLA ALL’UFFICIO ICE DI
BOGOTÁ.
CONTINGENTE DOGANALE
NON È STATO FISSATO UN CONTINGENTE
DOGANALE PER L’IMPORTAZIONE DI VINI
DALL’ITALIA.
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
LA REGISTRAZIONE DELLE ETICHETTE DOVRÀ
OSSERVARE L’ITER PREVISTO DAGLI ARTICOLI 46
AL 52 DEL DECRETO 1686 DEL 2012,
CONSULTABILE NEL SITO WEB DELL’INVIMA
http://web.invima.gov.co, NELLA SEZIONE
NORMATIVIDAD/ BEBIDAS ALCOHÓLICAS.
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE VEDI ALLEGATO
NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
CONSIDERANDO L’EVOLUZIONE DELLE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
78
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
NORMATIVE VIGENTI SI PREGA DI CONTATTARE
L’UFFICIO ICE DI BOGOTÁ.
NOTA BENE
REGIME DOGANALE COLOMBIANO
Nella seguente tabella sono riportate le aliquote delle principali imposte (dazio e IVA), secondo la
tariffa doganale colombiana.
VOCE
DOGANALE
PRODOTTO
2204.10
Vini di Uve fresche, compresi i vini
arricchiti d’alcole; mosti di uve diversi
da quelli della voce n. 20.09
2204.10.00.00
Vini spumanti
2204.20
Altri vini, mosti di uva la cui
fermentazione è stata impedita o
fermata con aggiunta d’alcole
(miscele):
2204.21.00.00
DAZIO PER
LIBERO
DAZIO
GENERALE SCAMBIO
CON UE*
IVA
15%
0%
16%
15%
0%
16%
15%
0%
16%
15%
0%
16%
10%
12%
16%
in recipienti di capacità inferiore o
uguale a 2 litri
2204.29.10.00
Altri
Altri Mosti di Uva
2204.29.90.00
Altri vini
2204.30
Vini di Uve fresche, compresi i vini
arricchiti d’alcole; mosti di uve diversi
da quelli della voce n. 20.09
2204.30.00.00
Altri Mosti di Uva
2205
Bevande, liquidi alcolici ed aceti
Vermut ed altri vini di uve fresche
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
79
preparati con piante o con sostanze
aromatiche.
2205.10.00.00
15%
0%
16%
15%
0%
16%
in recipienti di capacità inferiore o
uguale a 2 litri
2205.90.00.00
Altri vini
*Dal 1 agosto 2013 è in vigore l'accordo di libero scambio tra Colombia e Unione Europea.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
80
MESSICO
FATTURA EXPORT
SI
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
SI
Bill of landing or air waybill
Tale documento contiene in dettaglio il contenuto del carico
EUR1
Chimiche da laboratorio autorizzato da Ministero di Sanità
Italiano
CERTIFICATI DI LIBERA VENDITA
ETICHETTATURA DEL VINO
Consigli annessi
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/res142ssa1.html
Pallet in legno trattato o in plastica
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
Da parte dell’importatore
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO Dazi 0%, iva 16% e Imposta Speciale su Prodotti e Servizi (IEPS)
IMPORTATORE NEL PAESE
(percentuale annesso)
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
I documenti da inviare all’agente doganale sono i seguenti:
•
Fattura commerciale o fattura pro forma redatta in spagnolo spedita dal produttore in
originale o copia, tre copie per il trasporto marittimo e quattro se il trasporto avviene
tramite aereo. Deve contenere le seguenti informazioni:
- Valore della mercanzia uguale a quello del certificato Eur1
- Valore delle spese di trasporto e assicurazione del trasporto
- Firma della persona autorizzata, con indicazione del nome dell’azienda o timbro in
tutti gli esemplari della fattura.
- Le fatture non devono contenere annotazioni o cancellazioni.
•
Packing List
Tale documento contiene in dettaglio il contenuto del carico.
•
Certificato di origine
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
81
Si tratta di un documento che certifica l’origine della mercanzia, può essere sostituto
dall’Eur 1 se la mercanzia proviene dall’Unione Europea (per la compilazione vedi allegato)
•
Certificato di analisi chimiche dei vini
Rilasciato da un laboratorio certificato e autorizzato dal Ministero della Sanità in Italia.
•
Certificato di libera vendita (emesso dall’USL o da ente certificato autorizzato) con la
conferma che i prodotti sono di libera vendita e adatti al consumo umano.
•
Bill of Lading (per nave) o Air Waybill (per aereo) rilasciato dal trasportatore.
La documentazione sopra elencata dovrà essere presentata inviata in originale almeno 8 giorni
prima dell’arrivo della merce, per poter procedere con le pratiche di sdoganamento.
I seguenti documenti dovranno essere presentati dall’importatore:
•
•
Richiesta di importazione
Manifestazione del valore
CONSIGLI UTILI PER LE ETICHETTE
Al momento dell’importazione ogni vino deve avere un’etichetta che risponda a determinati
parametri fissati dalla legge messicana.
L’etichetta deve avere una dimensione simile a quella frontale ma di colore diverso e ben visibile.
Il volume deve essere menzionato come “Contenido Neto” o “Cont. Neto” (con punto) e in “mL” o
“ml” (senza punto). Per una etichetta che va da 32 a 161 cm quadrati, la misura minima per ogni
singola lettera per la descrizione del contenuto è di 3,2 mm e deve essere ad uno spazio di
distanza (della stessa misura utilizzata per la lettera, ecc: arial 13) dal bordo superiore e da quello
inferiore della stessa misura utilizzata per la lettera. Allo stesso modo, deve esserci uno spazio a
destra e a sinistra di almeno due volte la misura utilizzata per la lettera.
La dicitura “El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud” deve essere scritta
in carattere Helvetica Condensed, in grassetto e maiuscolo. La misura della lettera deve essere,
per un contenuto di 500 ml a 1000 ml, di 3 mm e intorno a questa scritta si deve mantenere uno
spazio minimo di 3mm (sopra, sotto a destra e a sinistra). Il nome dell’esportatore non deve
necessariamente essere incluso nell’etichetta ma può essere utile.
Riassumendo l’etichetta deve contenere le seguenti informazioni:
-Norma e marca commerciale del prodotto;
- Indicazione della quantità;
- Nome dell’azienda e domicilio fiscale del produttore
- Paese di origine (es. Producto de….; Hecho en.....)
- Contenuto di alcool, indicare la percentuale di alcool su volume a 20°C, usare la seguente
abbreviazione:% Alc. Vol.
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
82
- Lotto di produzione e data di produzione
- Leggenda di precauzione (indicata dicitura esatta sopra)
- Lista di ingredienti da enumerarsi in ordine quantitativo decrescente.
Facciamo notare che esiste una proposta da modica alla norma NOM 142 SSAI 1995, che, di essere
approvata, aggiungerà qualche elemento all’ettichete
Alc. Vol. 12,5% Cont. Net. 750mL
Producto Italiano
Embotellado de Origen
VINO DE MESA “I CLASSICI PINOT GRIGIO”
BLANCO DOC 2001
(MARCA)
Exportador:
(Casa Vinicola)
Indirizzo
Reg. :
Importador:
(Nome importatore)
(Indirizzo e RFC dell’importatore)
Lote: (Lotto)
EL ABUSO EN EL CONSUMO DE ESTE
PRODUCTO ES NOCIVO PARA LA SALUD
IMPOSTE
Per poter introdurre il prodotto in Messico, è necessario pagare una serie di imposte:
- Imposta Generale di Importazione:
Tale imposta è sta eliminata a partire dal 1 luglio del 2008 grazie al Trattato di Libero Commercio
con l’Unione Europea (TLCUE), presentando il certificato Eur1.
- IVA al 16%.
- Imposta Speciale su Prodotti e Servizi (IEPS)
La percentuale di tale tassa dipende dalla gradazione alcolica del prodotto:
- 25% con gradazione alcolica fino a 14 gradi GL- 30% con gradazione alcolica da 14 a 20 gradi GL.
- 50% con gradazione alcolica da 20 gradi GL.
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83
- Diritto di Tramite Doganale (DTA)
Per i prodotti procedenti dall’Unione Europea si può pagare o l’otto per migliaia del valore in
dogana o pagare 250 pesos (circa €14,30).4 Tale quantità si modifica semestralmente e si può
consultare su www.aduanas.gob.mx.
COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO EUR 1
In occasione dell' Accordo di Associazione Economica, Concertazione Politica e Cooperazione tra
l'Unione Europea ed il Messico, entrato in vigore il 1 luglio 2000, che prevede nella parte
commerciale sgravi immediati o progressivi nei dazi doganali applicabili, è entrata in vigore anche
una nuova normativa relativa alla documentazione che accompagna le merci.
Il precedente Certificato di Origine è stato sostituito dal certificato denominato " EUR 1",
normalmente utilizzato dai paesi europei (quindi anche dall' Italia) nelle esportazioni.
Tale certificato viene normalmente compilato dal trasportatore e successivamente timbrato dall'
ufficio doganale competente territorialmente, ed ha valore di " dichiarazione certificata di origine
".
L' EUR 1 può essere omesso e sostituito dalla fattura, nella quale deve essere dichiarata l' origine
della merce, solamente in due casi :
1) nel caso di esportazioni il cui valore non superi i 6.000 €,
2) esportazioni per qualsiasi valore solo se autorizzate esplicitamente da autorità governative
messicane.
Il certificato EUR 1 si presenta con 12 campi, dei quali i numeri 3, 6 e 10 sono facoltativi, mentre
tutti gli altri devono essere compilati senza eccezione in lingua inglese o spagnola.
Nel caso in cui si volessero compilare i campi facoltativi, la compilazione deve essere
assolutamente esatta, pena la non accettazione del certificato in fase di controllo doganale in
Messico. Non ci soffermeremo su tutti i campi, essendo alcuni di facile compilazione.
Nel campo 1 va indicato il nome dell' esportatore o il numero di registro in qualità di esportatore
abituale (requisito che in Italia non è prioritariamente necessario per esportare).
A tal fine nessuna autorità o operatore commerciale può pretendere la citazione di tale numero o
addurre la sua mancanza per bloccare, ritardare o impedire l' importazione.
Nel campo 2 vanno indicati i paesi tra i quali si realizza lo scambio; nel nostro caso Italia ( EU) Mexico.
Nel campo 3 va indicato il nome del Club del Vino:
Selección del Club del Vino, S.A. de C.V.
Tuxpan 84, Col. Roma Sur México D.F. 06760
4
A tipo cambio Banca Centrale (Banco de México), 14 novembre 2013 = 17.49. Questi costi verrano modificati con la nuova miscelánea fiscale per il
2014.
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
84
Nel campo 4 va apposta la dicitura ITA - EU.
Nel campo 5 va indicato MEXICO.
Campo 6 : trasporto: aereo, bill of landing.
Il campo 8 è quello che ha suscitato le maggiori difformità interpretative.
Per spiegare quanto deve contenere, riportiamo la traduzione integrale delle istruzioni di
compilazione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del Messico in data 30 giugno 2000 :
"Dovrà essere annotata la descrizione dei prodotti, incluso il numero d' ordine, i marchi, la
numerazione, il numero e la natura degli imballi, la denominazione delle merci e la loro
classificazione doganale, per lo meno a livello di capitolo (primi quattro numeri) secondo il Sistema
Armonizzato. Nel caso in cui si tratti di merce sfusa e non in contenitori, dovrà essere apposta la
scritta "sfusa" ."I prodotti dovranno essere definiti secondo gli usi commerciali e con informazioni
sufficienti per poterne permettere la identificazione e poter essere messi in relazione con la
descrizione contenuta nella fattura." Si richiama l' attenzione su tale ultima frase, in quanto
decisiva affinché la merce possa ricevere il nulla osta definitivo da parte delle autorità doganali
messicane: la descrizione deve essere quindi particolarmente dettagliata. In questo contesto vale
la pena di sottolineare che a fronte di una modalità di descrizione sostanzialmente sintetica come
quella europea, viene privilegiata una descrizione più analitica e dettagliata da parte del Messico.
Nei casi in cui lo spazio lo consenta, e per evitare difformità interpretative, si consiglia l' esatta
trascrizione della fattura.
Un' ulteriore raccomandazione, sempre relativa alla compilazione di tale campo 8, si riferisce all'
obbligo assoluto di non lasciare spazi vuoti; sempre al riguardo si riporta la traduzione delle
istruzioni pubblicate dalla citata Gazzetta Ufficiale messicana: :
"In nessun caso dovranno apparire linee o spazi in bianco e non dovranno rimanere linee vuote tra
i differenti prodotti indicati nel certificato. Ogni prodotto dovrà essere preceduto da un numero d'
ordine. Dopo l' ultimo prodotto segnalato in questo campo, si dovrà tracciare una linea orizzontale
ed una croce nello spazio rimasto in bianco."
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
85
PANAMA
FATTURA EXPORT
Fattura commerciale emessa dall’esportatore.
DICHIARAZIONE DOGANALE
Non è richiesta.
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
Originale del documento di trasporto (Bill of Lading o Air
Way Bill).
Packing list con il dettaglio della merce.
CERTIFICATO DI ORIGINE
E obbligatorio.
CERTIFICATO DI ANALISI
Certificato rilasciato dalle autorità italiane competenti .
ETICHETTATURA DEL VINO
Non esiste una specifica normativa in materia di
etichettatura .
Non risultano disposizioni specifiche per gli imballaggi.
IMBALLAGGI
DICHIARAZIONE DOGANALE DI È richiesta la Dichiarazione doganale di importazione.
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DA TRASMETTERE Dopo la consegna al vettore della merce, l’esportare dovrà
ALL’IMPORTATORE
provvedere ad inviare via fax e successivamente in originale
la seguente documentazione all’importatore:
-Fattura commerciale;
-Originale del documento di trasporto (Bill of Lading o Air
Way Bill);
-Packing List.
CONTINGENTE DOGANALE
Non è stato fissato un contingente doganale per
l’importazione di vini dall’Italia.
DAZI ED ALTRE IMPOSTE A
Vini spumanti: 10% + imposta ITBMS 10%
CARICO DELL’IMPORTATORE
Altri vini: 15% + imposta ITBMS 10%
Occorre la registrazione del prodotto da parte
REGISTRO SANITARIO
dell’importatore presso l’Autoridad Panameña de Seguridad
de Alimentos (AUPSA).
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
86
PERU’
FATTURA
COMMERCIALE
DICHIARAZIONE
DOGANALE
DOCUMENTI DI
TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI
ORIGINE
La dogana peruviana ha stabilito delle istruzioni allo scopo che
l’importatore possa fornire in maniera dettagliata le caratteristiche
della merce, tra cui Fattura Commerciale
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/formatos/DUAB5.htm
“DUA – dichiarazione unica di dogana” per la nazionalizzazione della
merce. http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D574.htm
Bill of lading (via maritime), o air way bill (via aerea)
Allegata alla fattura commerciale
È obbligatorio
In Perú esistono normative riguardanti la registrazione di prodotti
alimentari e bevande (per la libera commercializzazione), della
DIGESA (Dirección Generale de Salud Ambiental) del Ministero della
Salute peruviano:
Registro Sanitario di Alimenti e Bevande, sulle seguenti basi legali:
- “Legge N° 26842, Art. 91° del 20-07-97”
- “D.S. N° 007-98-SA, Art. 105° (25-09-98)”,
- “Legge n° 27821, Legge de promoción de suplementos
nutricionales, Art. 3° del 16/10/02”
- “Legge N° 28405, Art 9°”
- “Legge N° 716, Legge di protezione del consumatore”
- “Legge N° 29571, Codice di Protezione del Consumatore”
CERTIFICATI DI
ANALISI
I principali REQUISITI sono i seguente ed è possibile visualizzarli nel
seguente: http://www.digesa.sld.pe/expedientes/detalles.aspx?id=28
1.
Formulario per la registrazione sanitaria, indirizzato al Direttore
Esecutivo di “Igiene Alimentare e Zoonosi” con carattere di
“Dichiarazione Giurata”, che contengano il N° di “RUC – Registro
Unico del Contribuente”, firmato dal rappresentante legale.
E’ possibile ottenere il documento di registrazione sanitaria o reiscrizione di prodotti alimentari maniffaturati (prodotti alimentari
e/o vino) e fabbricati all’estero destinati all’esportazione in Perú,
attraverso il seguente link:
http://www.digesa.sld.pe/formularios/29-2.xls
2.
Risultato delle analisi fisiche, chimiche e microbiologiche del
prodotto finito, confermando l’idoneità d’accordo alle normative
sanitarie in vigore, rilasciato da un laboratorio accreditato.
3.
Certificato di libera commercializzazione o certificato sanitario
emesso dall’Autorità competente del Paese di origine, in originale
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
87
e copia valicato dal Consolato.
Etichettato dei prodotti, in lingua spagnola legge 28405) (vedi
etichettatura del vino).
5.
I prodotti alimentari e bevande di regime speciale, dovranno
segnalare le proprietà nutrizionali e dovranno essere accompagnati
dal certificato di analisi del bromato emesso da un laboratorio
accreditato dall’INDECOPI.
Dall’1.6.2005 è in vigore la legge N° 28405 (30.11.04) sull’etichettatura
dei prodotti industriali
http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/NORMREGLAMENT
OS/Legge28405(1).pdf
e relativa Regolamentazione, D.S. N° 020-2005-PRODUCE (26-05-05)
http://www.aduanet.gob.pe/novedades/Doganales/comunicados/200
5/mayo/DS020-2005-PRODUCE.pdf
che impone l’obbligo di specificare in lingua spagnola il tipo di
prodotto ed il contenuto.
4.
ETICHETTATURA
DELLE BEVANDE
ALCOLICHE
La normativa specifica per la commercializzazione, pubblicità e
sull’etichettature Legge n° 28681 e la sua regolamentazione con D.S. n°
012-2009-SA, che regola gli obblighi e infrazioni dei consumatori e dei
commercializzatori, evidenzia che potrebbe danneggiare la salute.
http://www.opd.gob.pe/modulos/CDocumentacion/DOCUMENTOS/LE
G_00022_ds%200122009%20sa%20reglamento%20de%20ley%2028681%20alcohol%20200
9.pdf
A questo riguardo, si dovrà evidenziare nell’etichetta:
“PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE 18
AÑOS”
“SI HAS INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NO MANEJES”
IMBALLAGGI
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
88
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
I I documenti generali che richiede la SUNAT (Superintendencia
Nacional Tributaria) sono:
• Documento del trasporto (Bill of lading (via marittima), o air
way bill (via aerea))
• Fattura commerciale
• Certificato d’origine
• Certificazioni e/o autorizzazioni a seconda delle merci
• “DUA – dichiarazione unica di dogana” per la nazionalizzazione
della merce.
Ad ogni buon fine, indichiamo il link sulla normativa relativa al Regime
di Importazione di merce nel seguente link: Capitolo II, Articoli dal 49 al
59: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja03.htm
www.sunat.gob.pe/legislacion/tupa/2005/seccion-II/Proc_24.xls
Tutte le procedure per un’importazione definitiva sono regolate sulla
base delle seguenti normative, che si possono visualizzare nel link della
Dogana peruviana di seguito indicato:
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/base_leg
al.html
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/definitivos/i
mportac/procGenerale/index.html
DICHIARAZIONE
DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
•
Elenco delle Sanzioni applicabili a infrazioni previste nella Legge
Generale Doganale, approvata con D.S. N° 031-2009-EF pubblicata in data
11.02.2009.
•
Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato con D.S. Nº
010-2009-EF pubblicato in data 16.01.2009.
Legge Generale Doganale, approvata con D.L. Nº 1053 pubblicata in
data 27.06.2008.
Regolamento della Legge Generale Doganale, approvato por Decreto
Supremo Nº 011-2005-EF pubblicato in data 26.01.2005.
Normativa che approva le disposizioni regolamentari del D. L Nº 943,
Legge di Registro Unico dei Contribuenti, approvata con Risoluzione della
Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria Nº 210-2004SUNAT pubblicata in data 18.09.2004 e la sua normativa di modificazione.
Testo Unico della Legge Generale Doganale, approvato dal D.S. Nº
129-2004-EF pubblicato il 12.09.2004 e successive norme di modificazione.
Legge delle violazioni di carattere penale doganali, Legge Nº 28008
pubblicata in data 19.06.2003 e la sua normativa di modificazione.
Regolamento della Legge delle violazioni Doganali, approvato con D.S
Nº 121-2003-EF pubblicato in data 27.08.2003 e la sua normativa di
modificazione.
Obbligo di presentazione della Dichiarazione Andina di Valore -DAV
•
•
•
•
•
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
89
•
•
•
•
•
•
•
•
DOCUMENTI DI
SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE
DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
da parte degli operatori di qualunque Paese, approvata con Risoluzione
dell’Intendenza Nazionale Nº 000 ADT/2002-000051 pubblicata il in data
11.01.2002.
Legge delle Procedure Amministrative Generale, Legge Nº 27444
pubblicata il in data 11.04.2001 e la sua normativa di modificazione.
Istruzioni per la compilazione della “Declaración Única de Aduanas
(DUA)” INTA-IT.00.04, approvato con Risoluzione dell’Intendenza Nazionale
Nº 000ADT/2000-002180 pubblicata in data 02.08.2000, e la sua normativa
di modificazione.
Forme ed istruzioni della “Declaración Única de Aduanas (DUA)”,
approvato con Risoluzione dell’Intendenza Nazionale Nº 000ADT/2000000750 pubblicata in data 22.03.2000.
Regolamento dell’Accordo relativo alla applicazione del Articolo VII
dell’Accordo Generale sui dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994,
approvato por Decreto Supremo Nº 186-99-EF pubblicato in data
29.12.1999, e la sua normativa di modificazione e di ampliamento.
Testo Unico del Codice Tributario, approvato con Decreto Supremo
Nº 135-99-EF pubblicato in data 19.08.1999 e la sua normativa di
modificazione.
Regolamento delle Ricevute di Pagamento, approvato con
Risoluzione della Soprintendenza Nazionale di Amministrazione Tributaria
N° 007-99/SUNAT pubblicata in data 24.01.1999.
Scheda della Dichiarazione Andina di Valore (DAV), approvato con la
Decisione Nº 379 della Comunità Andina delle Nazioni (CAN) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Accordo in data 27.06.1995.
Accordo relativo alla applicazione dell’Articolo VII dell’Accordo
Generale sui Dazi Doganali e Commerciali della OMC del 1994, approvato
con Risoluzione Legislativa Nº 26407 pubblicata in data 18.12.1994.
I documenti generali che richiede la SUNAT
(Superintendencia Nacional Tributaria) sono:
• Documento del trasporto (Bill of lading (via marittima), o air
way bill (via aerea))
• Fattura commerciale
• Certificato d’origine
• Certificazioni e/o autorizzazioni a seconda delle merci
• “DUA – dichiarazione unica di dogana” per la nazionalizzazione
della merce.
Ad ogni buon fine, indichiamo il link sulla normativa relativa al Regime
di Importazione di merce nel seguente link: Capitolo II, Articoli dal 49 al
59: http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja03.htm
La procedura specifica per l’applicazione dei contingenti doganali
all’importazione di merce sono regolati per ciascun accordo
commerciale internazionale sottoscritto dal Perú, INTA-PE.01.18
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/acuerdoscomerciales/
contingentes.html
Sussiste specialmente per assicurare i prodotti alimentari destinati agli
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
90
Stati Uniti:
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/OTROS/bioterrorismo/index.h
tm
NOTIFICA
PREVENTIVA
REGISTRAZIONE
ETICHETTE
No
No
Per tutto il capitolo 22: vini, spumanti, grappa i dazi sono stati ridotti
dal 9% al 6%, con DS 279 EF a partire dal 31/12/2010 :
Tuttavia a maggio del 2013 sono stati modificati le “Imposte Selletivo
al Consumo per vini e distillati” da un minimo del 20% ad un massimo
del 25%.
Per i vini e distillati con una percentuale superiore ai 20% saranno
sottomesse a pagamento fisso di S/. 3,4 / a litro o un tasso al valore del
25%.
Nel caso della birra é stato stabilito come Imposte selletivo al Consumo
da un minimo del 27,8% fino ad massimo del 30%. Inoltre le bevande
che possiedano tra 0% e 6% di alcool sono soggette a pagar un
ammontare fisso di S/. 1.35 (moneta locale: nuevos soles)/ a litro e/o
un tasso secondo il prezzo di vendita al pubblico di 30%.
DAZI E ALTRE
IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL
PAESE
22.04.21
vino, spumanti,
distillati
22.03
birra
Ad / Valorem
6%
6%
Impuesto Selectivo al
Consumo
20%
27.8%
Impuesto General a las
Ventas
16%
16%
Impuesto de Promoción
Municipal
2%
2%
Derecho Específicos
N.A.
N.A.
Derecho Antidumping
N.A.
N.A.
1.75%
1.75%
0%
0%
Gravámenes Vigentes
Seguo
Sobretasa
Unidad de Medida:
(*)
(*)
Fonte: Dogana Peruviana– Elaborazione Desk Italia-Perú
http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO
IL PAESE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
91
IMPORTATORE
Il vino è commercializzato sia nel settore retail, enoteche o negozi
specializzati per la vendita di vini e distillati, che nei ristoranti e catene
alberghiere di livello alto e medio.
Il settore "retail” ha avuto una crescita molto sostenuta negli ultimi
anni, in termini di numero di supermercati, di grandi magazzini e di
centri commerciali ed ha chiuso il 2013 con vendite per oltre USD 6
miliardi.
DISTRIBUZIONE E
SETTORE RETAIL
CONSUMO PER
CAPITA
RISTORAZIONE
La figura delle catene dei supermercati che peraltro includono un
ampio reparto di vini, in alcuni casi in area chiusa e temperata) in cui
appaiono quattro strutture principali, TOTTUS (investimento Cileno),
PLAZA VEA, SUPERMERCADOS PERUANOS, e WONG – quest’ultimo di
proprietà CENCOSUD – sempre investitore cileno-, che sono indirizzati
ai segmenti di mercato sia alto e medio, mentre per operare in questo
ultimo assumono nomi diversi come gli ipermercati Plaza Vea e Metro
(appartenenti a Supermercados Peruanos e a CENCOSUD
rispettivamente); gli acquisti avvengono direttamente dai produttori
locali e distributori, nonché con importazioni dirette. Durante l’ultima
edizione della EXPOVINO (organizza Cencosud) hanno dichiarato che
solo nel settore vino si muove USD 36 milioni, con circa 500 marche, ed
un consumo medio di 18/20 litri per capita, mentre i supermercati
hanno una partecipazione del 60% del mercato.
La catena Wong (Wong e Metro) possiede 18 punti di vendita,
Supermercati Peruviani (Plaza Vea e Vivanda) possiede 24 e Tottus
possiede 16 punti di vendita.
“Supermercados Peruanos” ha rivisto al rialzo le sue previsioni di
investimento
portandole all’inaugurazione di ulteriori ipermercati e supermercati
con marchio “VIVANDA”, indirizzato ai segmenti medio-alto.
Consumo per capita di vino 18/20 litri (Cencosud – Expovino)
Consumo per capita di birra 45 litri (fonte AMBEV Perú)
Altri fattori che hanno contribuito ad aumentare la domanda di vino –
oltre che dal ricordato maggiore potere d’acquisto della popolazione
ha incrementato l’offerta di infrastrutture alberghiere e ristoranti di
alto livello, non solo a Lima ma anche all’interno del Paese, nonché
dalla costante promozione della gastronomia nazionale ed
internazionale, dalla crescita delle scuole di cucina e dalla diffusione di
enoteche a livello nazionale.
Secondo l’Associazione Alberghiera del Perú, nel corso del 2011-2012
apriranno 42 nuovi alberghi di lusso (Westin, Hilton, Decameron, etc)
ed “alberghi boutique”, nelle principali città turistiche del Paese (Lima,
Piura, Cusco, Paracas, Arequipa).
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
92
ENTITÀ DI
FORMAZIONE DI
SOMMELIER E
PROMOZIONE DEL
VINO
RIVISTE E
PROMOTORI DEL
VINO
Nel 2013 continua l’investimento alberghiero dovuto ai grandi eventi di
rilievo internazionali che ospiterá il Perú, della COP 20 (Dic. 2014),
“Riunione dei Governatori Banca Mondiale/Fondo Monetario
Internazionale (Ott. 2015), dei Giochi Panamericani (2019)
http://www.ahora-peru.com/
http://www.sociedadhotelesdelperu.org/
INSTITUTO DEL VINO Y EL PISCO- IDVIP
Appartiene all’Università San Martín de Porras
http://www.idvip.edu.pe/
ESCUELA PERUANA DE SOMMELIERS
http://sommeliersperu.edu.pe/
FACULTAD ADMINISTRACION HOTELERA, TURISMO y GASTRONOMIA
Appartiene all’Università San Ignacio de Loyola
http://www.usil.edu.pe/0/facultad.aspx?PFL=8
ASOCIACION PERUANA DE SOMMELIERS
http://www.sommelierperu.blogspot.com/
Blog DESTILANDO VINO – appartenente al Giornale El Comercio
http://blogs.elcomercio.pe/destilandopisco/2013/12/el-espiritu-delvino-agenda-20.html
Pagina BARRICAS - Promozione dei Vini in Perú
http://barricas.com/
DIONISOS EL CLUB DEL VINO
http://www.dionisos.com.pe/
SOMMELIER
http://www.sommelier.com.pe/
EXPOVINO
https://www.wong.com.pe/pe/supermercado/mundo_vinos/index.ht
ml
Organizzata dalla catena di supermercati WONG, per promuovere i vini
che ha nei propri negozi e invita ai fornitori di quei vini, siano locali che
stranieri.
EXPOSIZIONE DI VINI settore: gastronomia
MISTURA – Lima, settembre 2014
http://mistura.pe/
Organizzata da APEGA – Societá Peruviana di Gastronomia
EXPOALIMENTARIA – Lima, ottobre 2013
http://www.expoalimentariaperu.com/
Organizzata da ADEX – Associazione di Esportatori - Promperu
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
93
STATI UNITI
D’AMERICA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
Fattura proforma. In ogni caso, e’ consigliabile controllare
con lo spedizioniere
Dichiarazione dettagliata sul contenuto (prodotti alcolici)
della spedizione - E’ indispensabile appoggiarsi ad uno
spedizioniere qualificato e ad un custom broker specializzato
nello sdoganamento dei vini
Non sono richiesti documenti particolari. In ogni caso, vanno
concordati con lo spedizioniere
Non richiesto
Non richiesti, salvo per alcuni liquori e distillati
Obbligatorio rispettare la normativa statunitense (v.
allegato)
Obbligatorio utilizzare soltanto le misure di bottiglie
specificate nell’allegato
Specificare il contenuto (prodotti alcolici) della spedizione –
E’ indispensabile appoggiarsi ad uno spedizioniere qualificato
e ad un custom broker specializzato nello sdoganamento dei
vini
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
Non sono richiesti documenti particolari. In ogni caso, vanno
concordati con lo spedizioniere
Non si applica ai vini
Obbligatorio effettuare la registrazione presso la FDA dello
stabilimento di produzione. Vedi sito web della FDA:
www.fda.gov/furls
NOTIFICA PREVENTIVA
Obbligatorio effettuare la Prior Notice presso la FDA
attraverso il custom broker (ABI - rete a circuito chiuso della
Dogana USA) oppure con l’aiuto dello spedizioniere. Vedi
sito web della FDA: www.fda.gov/furls
REGISTRAZIONE ETICHETTE
L’importatore americano e’ tenuto a registrare le etichette
(COLA) a nome suo presso il governo americano, prima di
procedere alla spedizione commerciale dei vini. Vedi sito
web del TTB:
https://www.ttbonline.gov/colasonline/registerDisplay.do
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
94
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
I vini sono soggetti a dazi doganali che variano sulla base
della tipologia, colore, misure contenitore, ecc. Vedi sito web
della US Customs:
http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0901C22.
pdf
Vanno concordati con lo spedizioniere e con l’importatore.
FACSIMILE DI UN’ ETICHETTA
Prendendo in considerazione le disposizioni sopra indicate, l'etichetta da apporre su un vino
D.O.C./D.O.C.G., dovrà riportare (come esempio) le seguenti diciture espresse in lingua
inglese:
COLIO PINOT GRIGIO
Denominazione di Origine Controllata
DELLA PERGOLA
Produced and bottled in Italy at the cellars in Gorizia
by DELLA PERGOLA S.P.A. GORIZIA
PRODUCT OF ITALY
Net Content: 750 ml
Alcohol: 12% by Volume
IMPORTED BY: BRESLAUER & CO. INC., NEW YORK, NY
Contains Sulfites
WARNING:
A)According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic
beverages duringpregnancy because of the risk of birth defects.
B)Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery
and may cause health problems.
H)
Dimensioni delle Bottiglie
I vini destinati all'esportazione verso gli USA devono essere imbottigliati solo in bottiglie delle
seguenti misure:
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
95
3 Litri
1,5 Litri
1 Litro
750 ml.
500 ml.
375 ml.
187 ml.
100 ml.
50 ml.
E' consentito anche l'uso di contenitori oltre i 3 litri, purché il loro contenuto netto sia sempre
in multipli di un litro.
La legislazione statunitense non specifica il numero di bottiglie che devono essere messe per
cartone. Risultano tuttavia prevalenti sul mercato i cartoni da 9 litri nei quali sono sistemate
12 bottiglie da 750 Ml. o 6 bottiglie da 1,5 litri.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
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VENEZUELA
FATTURA EXPORT
FATTURA COMMERCIALE EMESSA DALL’ESPORTATORE.
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
NON È RICHIESTA.
ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO (BILL OF
LADING O AIR WAY BILL).
PACKING LIST
PAKING LIST CON IL DETTAGLIO DELLA MERCE.
CERTIFICATO DI ORIGINE
NON È RICHIESTO IL CERTIFICATO DI ORIGINE CHE È
INVECE OBBLIGATORIO PER LE IMPORTAZIONI
PROVENIENTI DAI PAESI CON I QUALI IL VENEZUELA HA
FIRMATO ACCORDI PREFERENZIALI DI INTERSCAMBIO
COMMERCIALE.
CERTIFICATI DI ANALISI
-CERTIFICATO DI ANALISI RILASCIATO DA UN
LABORATORIO D'ANALISI RICONOSCIUTO DALLE
AUTORITÀ ITALIANE;
-IN PRESENZA DI VINI ITALIANI INVECCHIATI, VIENE
RICHIESTO IL CERTIFICATO CHE ATTESTI IL PERIODO DI
INVECCHIAMENTO DEL VINO E L’ORIGINE, RILASCIATO
DALLE AUTORITÀ ITALIANE COMPETENTI;
-CERTIFICATO RILASCIATO DALLE AUTORITÀ ITALIANE
COMPETENTI (PUÒ ESSERE RILASCIATO ANCHE DALLE
CAMERE DI COMMERCIO COMPETENTI), NEL QUALE SI
ATTESTI CHE I VINI ITALIANI IN ESPORTAZIONE VERSO IL
VENEZUELA SONO COMMERCIALIZZATI IN ITALIA E
SONO IDONEI AL CONSUMO UMANO.
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOLICO LE ETICHETTE DEVONO GIÀ ESSERE STATE REGISTRATE
PRESSO IL MINISTERO VENEZUELANO DEL PODER
POPULAR PARA LA SALUD .
PER L’INSERIMENTO NEL REGISTRO SANITARIO
OCCORRE CONSEGNARE:
-7 ESEMPLARI IN LINGUA SPAGNOLA DI ETICHETTE CON
LE QUALI VERRANNO COMMERCIALIZZATI I VINI
ITALIANI IMPORTATI IN VENEZUELA; LE ETICHETTE
DEVONO RIPORTARE: IL NOME DESCRITTIVO DEL
PRODOTTO, MARCA, RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DEL
PRODUTTORE, INDICAZIONE DELL’IMPORTATORE E
RAPPRESENTANTE, CONTENUTO E GRADO ALCOLICO,
NUMERO DI REGISTRO SANITARIO;
-4 CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DEL PRODOTTO CHE SI
VUOLE REGISTRARE;
-LETTERA DI AUTORIZZAZIONE O DELEGA, CON LA
QUALE L’ESPORTATORE AUTORIZZA IL RICHIEDENTE
VENEZUELANO AD EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI
REGISTRAZIONE SANITARIA IN VENEZUELA.
IMBALLAGGI
NON RISULTANO DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
97
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DA TRASMETTERE
ALL’IMPORTATORE
CONTINGENTE DOGANALE
DAZI ED ALTRE IMPOSTE A CARICO
DELL’ IMPORTATORE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI
IMBALLAGGI.
UNA VOLTA GIUNTA LA MERCE IN VENEZUELA E
DEPOSITATA IN MAGAZZINO, L’AGENTE DOGANALE
DISPONE DI CINQUE GIORNI LAVORATIVI PER
PREDISPORRE I SEGUENTI DOCUMENTI:
-DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR(FORMULARIO 87
DAV);
-DECLARACIÓN ÚNICA DE ADUANA (DUA), RILASCIATO
DAL SISTEMA INFORMATICO SIDUNEA.
CERTIFICATO CHE ATTESTA L’INSERIMENTO DEI VINI
ITALIANI IMPORTATI DA PARTE DELLA DITTA
IMPORTATRICE NEL REGISTRO SANITARIO TENUTO DAL
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD.
DOPO LA CONSEGNA AL VETTORE DELLA MERCE,
L’ESPORTATORE DOVRÁ PROVVEDERE AD INVIARE VIA
FAX E SUCCESSIVAMENTE IN ORIGINALE LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE ALL’IMPORTATORE:
-FATTURA COMMERCIALE;
-ORIGINALE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO (BILL OF
LADING O AIR WAY BILL);
-PACKING LIST
NON È STATO FISSATO UN CONTINGENTE DOGANALE
PER L’IMPORTAZIONE DI VINI DALL’ITALIA.
COMMISSIONE DELL’1% PER IL SERVIZIO DOGANALE DI
NAZIONALIZZAZIONE ED AI DAZI DOGANALI DEL 20%,
ENTRAMBI CALCOLATI SU VALORE CIF DELLA MERCE
IMPORTATA.
SUL VALORE CIF, AUMENTATO DELLE IMPOSTE
SOPRAINDICATE, VIENE APPLICATA L’IVA (12%).
CONSIDERANDO L’EVOLUZIONE DELLE NORMATIVE
VIGENTI SI PREGA DI CONTATTARE L’UFFICIO ICE DI
CARACAS.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
98
ASIA
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
99
AZERBAIJAN
FATTURA EXPORT
SI – La fattura dovra’ riportare il valore totale
della merce esportata.
DICHIARAZIONE DOGANALE
SI - La dichiarazione doganale dovra’ contenere
necessariamente:
La Partita IVA, dati anagrafici, recapiti del
dichiarante, nome e codice del paese, paese di
origine, paese di destinazione, codice del paese
di destinazione.
DOCUMENTI DI TRASPORTO
SI - Fattura commerciale, polizza di carico o
lettera di vettura aerea/terra
PACKING LIST
SI
CERTIFICATO DI ORIGINE
SI
CERTIFICATI DI ANALISI
SI
ETICHETTATURA DEL VINO
SI – La legge azera dispone l’obbligo di
etichettare il prodotto e di inserire le
informazioni tecniche e commerciali in lingua
azera: es. Nome, modello, tipo, misure,
parametri di unificazione del prodotto,
possibilmente etc.,
IMBALLAGGI
La documentazione di trasporto e la
dichiarazione doganale d’importazione
dovranno riportare la tipologia di imballaggio
dei prodotti.
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
- Contratto commerciale anche in lingua
azera, meglio se in doppia lingua;
- Licenza per importazione, vendita
all’ingrosso e/o al dettaglio degli alcolici
- Certificato fitosanitario
- certificato di conformità
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Documenti DAU
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE Fattura commerciale, polizza di carico o lettera
di vettura
CONTINGENTE DOGANALE
NO
BIOTERRORISM ACT
NO
NOTIFICA PREVENTIVA
..............
REGISTRAZIONE ETICHETTE
NO
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE - Dazio di importazione - 1,4$ per 1 litro
NEL PAESE
- Accisa - 2,5 $ per 1 litro
- 18% di IVA della somma totale
- 10 Euro per la dichiarazione doganale fino
alla somma di 1.000 Euro
- 50 Euro per la dichiarazione doganale fino
alla somma di 10.000 Euro
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
100
-
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
100 Euro per la dichiarazione doganale fino
alla somma di 100.000 Euro
275 Euro per la dichiarazione doganale per
le somme superiori a 100.000 Euro
NB. Dopo l’orario lavorativo (09.00-18.00), il
sabato e la domenica i costi per la dichiarazione
dogarane d’importazione saranno raddoppiati.
-
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
101
CINA
FATTURA EXPORT
SI’
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
SI’
Gli imballaggi devono essere di un materiale
idoneo, secondo gli accordi stipulati tra
venditore e compratore, in maniera che la
qualita’ del prodotto non sia compromessa. In
caso di imballaggi in legno, e’ comunque
necessario preparare il certificato fitosanitario
(trattamento termico/fumigazione).
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
I documenti normalmente richiesti sono:
-contratto di vendita o conferma dell’ordine;
-fattura;
-packing list;
-cargo manifest;
-bill of lading (B/L o Airway B/L)
-avviso di spedizione;
-certificato di origine;
-certificato sanitario;
-campione dell’etichetta tradotto in cinese;
-certificato fitosanitario;
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE SI’, VEDI SOPRA
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE SI’, VEDI SOPRA
CONTINGENTE DOGANALE
NO
BIOTERRORISM ACT
NO
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
L’etichetta deve recare obbligatoriamente i
seguenti elementi, scritti in cinese:
-denominazione e marchio del prodotto;
-luogo di origine;
-elenco degli ingredienti;
-peso netto e volume (ml);
-gradazione alcolica (% V/V);
-data di produzione(dd/mm/yy);
-data di scadenza (dd/mm/yy);
-condizioni di conservazione;
-produttore e indirizzo;
-importatore/distributore e indirizzo;
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
102
-codice identificativo del prodotto in base alla
applicabile normativa nazionale;
Riportare la dicitura in lingua cinese “bere
eccessivamente e’ dannoso alla salute”.
Riportare nelle bottiglie di vetro la dicitura in
lingua cinese “Non urtare, contenuto fragile!”
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE - tassa sul consumo 10%
NEL PAESE
- tassa di importazione(MFN):
-14% vino imbottigliato ≤2L
-20% vino sfuso
- VAT (IVA) 17%
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
NO
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
NOTA BENE
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
103
COREA DEL SUD
FATTURA EXPORT
SI, e’ necessaria (invoice)
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
SI (vedasi “import declaration”)
SI (B/L, packing list)
SI, e’ necessaria
*SI (Non e’ un documento obbligatorio per lo sdoganamento ma
viene richiesto dagli importatori per evitare eventuali problemi)
CERTIFICATI DI ANALISI
*SI(Non e’ un documento obbligatorio per lo sdoganamento ma
viene richiesto dagli importatori per evitare eventuali problemi
quando la merce entra nel Paese. Il vino infatti deve essere
conforme agli standards locali relativamente alla presenza di
alcune sostanze. In caso di non conformità vi è il rischio che il
vino venga rispedito al Paese d’origine.)
ETICHETTATURA DEL VINO
SI (vedasi “registrazione etichette”)
IMBALLAGGI
SI, sono necessari
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE Fattura, B/L, Packing List, *Certificato d’origine, *Certificato di
analisi
DICHIARAZIONE DOGANALE DI SI (vedasi “import declaration”)
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
SI (B/L, packing list)
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
NO, non si applica
BIOTERRORISM ACT
NO, non esiste
NOTIFICA PREVENTIVA
NO, non e’ necessaria
REGISTRAZIONE ETICHETTE (in *E’ un obbligo dell’importatore per sdoganare il vino. Molti
lingua coreana)
importatori mandano il testo e/o l’etichetta ai produttori perche’
li applichino sulla bottiglia in Italia prima dell’imballaggio, cosi’
da risparmiare tempo e costo della manodopera.
In caso contrario gli importatori stessi devono provvedere
direttamente ad applicare le etichette nei magazzini della
dogana, aprendo tutti i cartoni ed apponendole sulle bottiglie
una ad una. Nel caso dell’invio dei campioni la registrazione non
viene richiesta.
Informazioni da riportare nell’etichetta locale
-Nome del Prodotto
-Tipologia del Prodotto
-Paese d’Origine
-Ragione Sociale, Indirizzo, e N. Telefono dell’Importatore
N° di Registrazione / Licenza dell’Importatore
-Peso Netto del Prodotto, Data di imbottigliamento
-Elenco Ingredienti ed Additivi con Relative Percentuali, % di
Alcool Contenuto
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
104
DAZI E ALTRE IMPOSTE A
CARICO IMPORTATORE NEL
PAESE
-Restituzione e/o ricambio del prodotto
-Consigli per la conservazione
-Avvertimento sulla salute, Limite d’eta’ per la vendita
1. tassa sui prodotti alcolici 30%,
2. tassa sull’educazione10%
3. AT(IVA)10% *tassa di importazione:0 % (FTA-Accordo di
libero scambio)
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI L’accordo di libero scambio tra la Corea del Sud e l’UE (e quindi
NECESSARI SECONDO IL PAESE anche l’Italia) e` stato ratificato ed e` in vigore a partire dal 1
IMPORTATORE
luglio 2011. Per poter beneficiare di tale esenzione, l’azienda
esportatrice si dovra’ dotare del “Certificato di Esportatore
Autorizzato”, che’ e’ rilasciato dalla Direzione delle Dogane
regionalmente competente che ne stabilisce la relativa
procedura.
Standards applicati per i vini importati in Corea del Sud
Methanol
< 1.0 (mg/ml)
*Sorbic Acid
Preservatives
<0.2(g/l)
*Potassium Sorbate
*Potassium Calcium sorbate
Buthyl P-Hydroxy Benzoate
Non detected
*Sulfur Dioxide
< 0.35 (g/kg)
Ochratoxin A
<2(ug/kg)
Lead(Pb)
<0.2mg(kg)
*va indicato anche sull’etichetta coreana
※La Corea e’ un Paese molto sensibile sulle problematiche salutaristiche e il MFDS (Ministry of
Food and Drug Safety) sta ponendo controlli piu` rigidi sulle sostanze e gli additivi presenti nei
prodotti alimentari. Gli esportatori italiani dovranno tenersi costantemente aggiornati sull’
evoluzione della normativa e del mercato trasmettendo tutti i documenti agli importatori prima di
effettuare la spedizione per evitare eventuali problemi.
Import declaration (Korea Customs Service : www.customs.go.kr)
Import declaration
Declaration
Classification
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Declaration before
departure
Declaration
before the port
entry
before
arriving at
the bonded
area
Declaration
after being
stored in the
bonded area
105
Import declaration
Classification
Time for declaration
Declaration before
departure
Declaration
before the port
entry
Declaration
before
arriving at
the bonded
area
Five days before the
Five days
before the port
port entry to Korea
(one day prior for
the aircrafts), the
entry to Korea
(one day for
the aircraft)
ships (aircrafts)
containing the
goods depart for the
port of coaling
the ships
carried into
(aircrafts)
the bonded
depart the port area
entry and make
Before
arrival of the
goods to be
Declaration
after being
stored in the
bonded area
After the
goods have
been stored
in the
bonded area
the declaration
Goods subject to
declarations
Reporting agencies
Time for notifying the
goods subject to
inspection
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Goods which
must be imported in
ships
Imported
No restrictions
goods by ship from
Japan, China, Taiwan
and Hong Kong
Customs at the port
entry at the
destination
Time for submitting
the documents that
prove that the ships
(aircrafts) have set
out (Departure
Customs at the
port entry at
the destination
Date of import
declaration
No
No
restrictions
restrictions
Jurisdiction
customs in
the
scheduled
Jurisdiction
customs in
the bonded
area for the
bonded area
goods
Date of
Date of
import
declaration
import
declaration
106
Import declaration
Classification
Declaration before
departure
Declaration
before the port
Declaration
before
arriving at
Declaration
after being
stored in the
entry
the bonded
area
After
submitting the
shipping
After
reporting the
arrival at the
invoice
bonded area
After the
After the
After the
completion of
goods
inspection
completion
of goods
inspection
completion
of goods
inspection
bonded area
declaration for and
the shipping invoice)
Time of
acceptance
of the
declaration
Inspection
omitted
Goods
subject to
inspection
After submitting the
shipping invoice
After the
completion of goods
inspection
After the
import
declaration
Import declaration customs
•
•
•
Reporting before the departure or before the port entry: the customs collector under the
jurisdiction of the scheduled port entry by the ships which contain the import goods
Declaration before arriving at the bonded area: The customs collector under the
jurisdiction of the bonded area where the import goods are scheduled to arrive
Declaration after the goods are stored in the bonded area: The declaration must be made
to the customs collection under the jurisdiction of the bonded area where the import goods
are stored.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
107
EMIRATI ARABI UNITI
DOCUMENTI ESPORTAZIONE
I documenti (Fattura Commerciale, Certificato attestante l’
origine, Documento di Trasporto, Packing list, Certificato di
analisi) devono essere autenticati dall’Ambasciata degli
E.A.U. a Roma
FATTURA EXPORT
Commercial Invoice (Fattura Commerciale) deve contenere i
seguenti elementi:
- Destinatario, data di emissione e numero progressivo,
data dell’ordine, descrizione della merce e voce
doganale, valore della merce (CIF), numero dei colli e
peso lordo, peso netto e numero di pezzi, porto di
destinazione, ammontare spese di trasporto,
ammontare spese di assicurazione, condizione di
pagamento, attestazione congruità del prezzo a cura
della Camera di Commercio.
- Certificata dalla Camera di Commercio.
- Tre originali e due copie non negoziabili girate dallo
spedizioniere.
- Deve contenere la seguente dichiarazione:
“The goods are neither of Israel origin nor do they contain
Israeli materials nor are being exported from Israel”.
DICHIARAZIONE DOGANALE
Dazi doganali sul valore C.I.F. dichiarato sulla fattura.
Il dazio doganale sull’importazione di bevande alcoliche è
pari al 30%. Per la vendita al dettaglio s’impone un dazio
aggiuntivo del 30% sul totale del prezzo prodotto+dazio del
50%.
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Per trasporto via mare: Polizza di carico (Bill of lading).
Per trasporto per via aerea: Lettera di vettura aerea (Air way
bill)
PACKING LIST
Si’
CERTIFICATO DI ORIGINE
Certificate of Origin (Certificato attestante l’origine) deve
essere emesso dalla Camera Di Commercio:
- Product Type (Tipo di prodotto)
- Quantity and Net Weight (Quantità e Peso Netto)
- Country of Origin (Paese di Origine)
Queste informazioni devono anche figurare su ogni scatola.
CERTIFICATI DI ANALISI
Si’
ETICHETTATURA DEL SUPER-ALCOLICO Deve essere specificato il seguente:
• prodotti e marchio
• identificazione del lotto
• date di produzione e scadenza
• paese di origine
• nome produttori
• peso contenuto netto in unità metriche
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
108
•
elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine
decrescente di proporzione
b. L’Etichetta di ogni prodotto alimentare/bevande
deve:
• Essere difficile da rimuovere o modificare.
• Se il prodotto contiene qualsiasi componente
d’origine animale bisogna precisare di quale animale
si tratta.
• Le informazioni sull’etichetta devono essere chiare e
leggibili.
c.
•
•
•
•
•
•
L’Etichetta deve riportare le informazioni seguenti:
I nomi degli additivi (se ci sono)
Il contenuto netto (peso o volume)
Il nome e l’indirizzo del fabbricante
Il nome della marca
Il paese d’origine
Le condizioni di magazzinaggio (se applicabile)
d. L’Etichetta non deve essere:
• Falsa o ingannevole
• Pretendere di essere riferibile ad un altro prodotto
alimentare
• La data non deve essere coperta, alterata o
cancellata.
L’ etichetta deve essere in Inglese e in Arabo.
Sull’ etichetta in Arabo deve essere specificato il seguente:
• Il nome del prodotto e marchio
• L’elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine
decrescente di proporzione
• Il nome e l’indirizzo del fabbricante
• Il paese d’origine
• Il contenuto netto (peso o volume)
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Le casse devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in
plastica.
Se le casse sono su europallet di legno, questi ultimi devono
essere fumigati
Fattura commerciale
109
ALL’IMPORTAZIONE
Certificato di origine
Certificato di analisi
Documento di Trasporto
Packing List
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Limitazioni
L’importazione delle bevande alcoliche e` vietata per i musulmani. Per le persone non musulmane la
quantita` permessa all’importazione per consumo personale e` pari a 4 litri.
L’importazione delle bevande alcoliche è permessa solo nelle strutture alberghiere ed e` soggetta a
licenza d’importazione rilasciata dall’Economic Development Department ed dal Ministero della
Salute di ciascun Emirato ad eccezione degli Emirati di Sharjah e Ras Al Khaimah, che ne hanno
proibito l’importazione, la commercializzazione e il consumo nei loro territori.
L’Emirato di Sharjah ha recentemente proibito l’importazione e la rivendita della birra analcolica.
Sistemi di pagamento
Tutte le forme di pagamento sono ammesse, la più utilizzata e consigliabile è quella effettuata a
mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata. L’emissione di assegni a vuoto è perseguita
penalmente.
Altri requisiti
Importatore / distributore / agente locale: L’azienda esportatrice deve corrispondere con
un’operatore locale registrato alla camera di commercio. A Dubai, esistono solamente sei ditte
autorizzate ad importare bevande alcoliche:
1/ MARITIME & MERCANTILE INTERNATIONAL LLC MMI Dubai,
Contatto: Mr. Andrew Day, General Manager. PO Box 70, Dubai, UAE.
Tel.: +971 04-424 5000- Fax.: +971 4 3686305- Email : [email protected]
2/AFRICAN & EASTERN (NE) LTD
Mr. Dan Grieve, purchaser Manager
Po Box 32321 Dubai United Arab Emirates.
Telephone:; Facsimile:. +971(4) 4344500; +971(4) 4227688– Email: [email protected]
3/ ABU DHABI NATIONAL HOTELS COMPANY
Contatto: Mr. Ali Ahmed Al Maheree, General Manager
P.O. Box 46806Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Tel: +971 02-444 7228-Fax: +971 2 4448495 - Email: [email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
110
4/ DUBAI DUTY FREE
Contatto: Mr.Arvin, Purchasing Department. E-mail: [email protected]
Tel : (971-4) 601 9597 FAX: (971-4) 4-224 4323
5/TRUEBELL MARKETING AND TRADING LLC
Contatto: Mr. Peter Hinde. Po Box: 4146, Sharjah, UAE.
Tel: +971 6 5342111 – Fax: +971 6 5342112 – Email: [email protected]
6/ROOTSTOCK
Contatto: Karl Coveney - General Manager, Umm Al Quwain, United Arab Emirates
Tel: +971 50 556 7800 - Email: [email protected]
Altre informazioni sulle procedure di rilascio (negli Emirati Arabi Uniti)
La frequenza e la quantità della campionatura dipendono dal tipo di prodotti.
Nel caso di analisi di un campione su merci di sospetta qualità, la partita sarà rilasciata solo quando
essa risultera’ regolare. Il tempo necessario per tale procedura è di 5 giorni lavorativi durante i quali la
merce sarà trattenuta nel magazzino del destinatario.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
111
GIAPPONE
FATTURA EXPORT (INVOICE)
Attesta e comprova la transazione commerciale fra le
parti, descrivendo le merci in oggetto e fornendo tutti i
dettagli utili sia all’identificazione delle merci sia alla
spedizione. E’ emessa dal venditore per necessità
amministrative del compratore e per disposizioni
doganali del paese importatore.
Elementi da indicare in fattura:
dati della ditta del venditore fra cui: numero d’iscrizione
alla CCIAA e codice meccanografico (preceduto dalla
lettera M, assegnato dalla CCIAA, necessario per svolgere
abitualmente un´attività commerciale con l´estero);
data emissione e numero progressivo;
nome ed indirizzo completo dell’ordinante;
nome ed indirizzo completo dell’eventuale destinatario
della merce (se diverso dall’ordinante);
data dell'ordine, o riferimento alla fattura proforma o
alla conferma d’ordine;
caratteristiche della merce (onde si possa classificarla
doganalmente) e voce doganale (se si conosce);
dichiarazione sull’origine della merce;
valore della merce secondo quanto previsto dal contratto
(Incoterms 2000: Ex Works, FOB, FAS, CIF, C&F o altro);
tipo d’imballaggio;
marcature;
numero dei colli, peso lordo;
peso netto o numero di pezzi;
clausole di consegna, o Incoterms (FOB, CIF ecc. quando
si usano, per evitare problemi d’interpretazione è bene
riportare la dicitura “Incoterms 2000 della Camera di
Commercio Internazionale” e conoscerne il contenuto,
che stabilisce la ripartizione d’oneri e responsabilità tra
venditore e compratore);
luogo di spedizione e luogo d’arrivo della merce;
ammontare delle spese di trasporto;
ammontare delle spese d’assicurazione;
valuta, modo di pagamento con il riferimento e data di
pagamento;
eventuali sconti;
dicitura “non imponibile IVA ai sensi del DPR 633/72”, se
l’ordinante è un soggetto residente in paesi extra UE; è
consigliabile apporre il timbro e la firma.
DICHIARAZIONE DOGANALE
Vedi “DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE”
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
112
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
Non è richiesto per importare le merci in Giappone.
Talvolta può essere richiesto dal cliente soprattutto nel
credito documentario. E’ rilasciato dalla Camera di
Commercio (CCIAA), e va presentato in originale, in
lingua inglese.
Viene rilasciato da laboratori italiani o giapponesi,
possibilmente, riconosciuti dal Ministero della Sanità
giapponese. (Per i nominativi di tali laboratori italiani,
vedi l’elenco riportato sul sito del competente ministero
giapponese:
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/a6.pdf).
La legge giapponese sulla sanità alimentare impone dei
limiti per le sostanze disciolte nei vini, la cui osservanza
deve essere attestata dal certificato.
ETICHETTATURA DEL VINO
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Sostanze il cui contenuto è limitato o proibito
acido sorbico
inferiore a 200 ppm
anidride solforosa
inferiore a 350 ppm
Etichettatura obbligatoria
I vini destinati alla vendita devono rispettare le norme
sugli standard d’etichettatura secondo la Legge
dell’Associazione per il Commercio d’Alcolici, la Legge
sulla Sanità Alimentare e la Legge sulle Misurazioni. Per i
vini d’importazione, gli importatori e i rivenditori sono
obbligati ad apporre sui contenitori dei vini (es. bottiglie)
l’etichetta di cui sotto. Tal etichettatura deve essere
effettuata prima che la merce abbia lasciato gli
stabilimenti di produzione o la zona franca doganale.
Le diciture da riportare in lingua giapponese
sull’etichetta obbligatoria sono:
Nome del prodotto/tipo di vino (si deve distinguere
tra vini, vini a base di frutta e vini a base di frutta
dolcificati).
Additivi alimentari (antiossidanti e conservanti, es.
anidride solforosa).
Contenuto alcolico.
Quantità contenuta/volume del contenitore.
Paese d’origine.
Nome e indirizzo dell’importatore e del rivenditore.
Indirizzo del distributore (solo se non coincide con f).
Etichettatura per evitare il consumo da parte dei
minorenni.
Naturalmente l’applicazione dell’etichetta e’ uno dei
compiti caricati all’importatore locale. E’ importante che
113
il produttore italiano fornisca tutte le informazioni
necessarie.
Etichettatura industriale volontaria
L’indicazione sull’etichetta che riguardi solo l’origine del
prodotto, pone ancora delle difficoltà per il consumatore
nel cercare di capire le caratteristiche della bevanda.
Anche se non è obbligatorio, i produttori utilizzano
ulteriori etichette in giapponese che ne facilitino la
comprensione. Queste riportano informazioni quali la
descrizione del gusto, l’uvaggio e l’origine delle uve.
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
Generalmente 12 bottiglie a collo
“Notification form for importation of foods, etc.” (Vedi
allegato B). A tale modulo, deve essere allegata la
descrizione del processo produttivo e un certificato
d’analisi (in originale per la prima importazione) rilasciato
da laboratori (anche all’estero) riconosciuti dal Ministero
della Sanità giapponese.
Tale certificato può essere ritenuto sufficiente, e in tal
caso non sarà effettuata alcun’analisi nella zona franca
doganale, procedendo allo sdoganamento. E’
consigliabile che lo spedizioniere presenti tali documenti
in originale alla dogana, con un certo anticipo rispetto
all’arrivo della merce. Salvo non conformità o
irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso
articolo, le autorità dovrebbero non effettuare analisi e
ritenere sufficienti copie del certificato iniziale per un
certo periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo
spedizioniere verifichi tale eventualità.
Vedi “DOCUMENTI DI TRASPORTO”
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Non limitato
Non esiste
Generalmente non richiesta
Facoltativa
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Dazi doganali
Vini spumanti
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
182 yen/litro
Vini arricchiti
112 yen/litro
(sherry, porto ecc.)
in contenitori fino
a 2 litri
114
contenitore fino a
2 litri
Altri vini fermi in
contenitori da 2 a
150 litri
del valore totale o 125
yen/litro. In ogni caso la
tariffa minima non può
essere inferiore a 67
yen/litro
La tariffa più bassa fra il 15%
del valore totale o 125
yen/litro. In ogni caso la
tariffa minima non può
essere inferiore a 67
yen/litro
Altri vini fermi in
contenitore da 150 45 yen/litro
litri e più
Vermouth e altri
69,3 yen/litro
vini aromatizzati
Dopo lo sdoganamento l’importatore deve pagare
l’imposta sui consumi come segue:
(valore CIF + dazio doganale) x 5%
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Si applica inoltre l’imposta sugli alcolici, stabilita secondo
il tipo di bevanda e il tenore alcolico. Seguono le tariffe
per i vini che sono state maggiorate dal maggio 2006:
Vini-80.000 yen al kilolitro (era di 70.472 yen)
Vini dolcificati (fino al 12% d’alcol)- 120.000 yen al
kilolitro (era di103.722 yen)
Vini dolcificati (oltre il 12% d’alcol)- 120.000 yen al
kilolitro più altri 10.000 yen al kilolitro per ogni 1% d’alcol
sopra il 12%
Prodotti dell’agricoltura biologica
In Giappone esiste il marchio JAS semplice e JAS biologico
per contrassegnare i prodotti ottenuti secondo gli
standard agricoli giapponesi. La legge di riferimento è
stata emanata dal Ministero dell’Agricoltura, Foreste e
Pesca, e stabilisce le categorie merceologiche oggetto di
regolamentazione, oltre che i Paesi (fra i quali l’Italia) cui
è riconosciuta l’equipollenza della certificazione
biologica.
Gli alcolici però non sono oggetto d’applicazione del
sistema JAS bio, e sono, invece, di competenza del
Ministero delle Finanze. In base ad una circolare di tale
ministero, per gli alcolici è ammessa l’indicazione
sull’etichetta soltanto dell’uso di materie prime
biologiche, ma solo per quelli ricavati da materie prime
certificate JAS bio.
115
Le indicazioni in lingua straniera sull’etichetta non sono
disciplinate, ed è quindi possibile commercializzare il vino
italiano con la scritta “vino biologico”, “vino prodotto con
uve biologiche” ecc., in italiano o altra lingua straniera.
Non è ammessa in ogni caso la stessa dicitura in lingua
giapponese.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
116
GIORDANIA
FATTURA EXPORT
Fattura Commerciale, in tre esemplari con l’indicazione
del paese di origine, redatta in lingua inglese.
La fattura deve riportare la seguente dichiarazione
firmata dall'esportatore: "We hereby certify that this
invoice is authentic, that it is the only invoice issued by
us for the goods described herein and that it shows
their exact value without deduction of any discount
and that their origin is exclusively Italian”.
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
IM4
-Polizza di carico “clean on board” (per trasporto via
mare)
-lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea)
e’ richiesto
e’ richiesto (vedi documenti di spedizione
all’importazione)
Non e’ richiesto
devono essere indicati in lingua inglese i seguenti:
- il paese di origine;
- nominativo del produttore;
- denominazione del prodotto;
- volume;
- anno di produzione;
- percentuale dell’alcool;
- marchio commerciale
In casse da 6 oppure da 12 bottiglie
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’ESPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
IM4
I vini importati in Giordania devono essere
accompagnati dai seguenti documenti legalizzati e
timbrati dal Consolato della Giordania o dalla Camera
di Commercio Italo Araba di Roma :
- Certificato di origine;
- Certificato Sanitario;
- Fattura Commerciale in tre esemplari con l'indicazione
del paese di origine.
Modulo Euro 1 per poter usufruire della riduzione sul
dazio doganale secondo l’accordo di associazione tra la
Giordania e l’Unione Europea.
No
No
Se richiesta dall’importatore
117
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Se richiesta dall’importatore
l'importazione di vini e’ soggetta al pagamento di una
tassa (Unificata) di JD 4,150, una tassa (Speciale) di JD
3,500 per ogni litro di vino importato e una tassa sulle
vendite del 16% sul totale con le tasse su indicate.
N.B. I vini importati dai paesi membri dell’Unione
Europea, accompagnati dal modulo Euro1, la tassa
(Unificata) applicata e’ di solo JD 2,690 invece di
quanto esposto sopra.
(1 JD = Euro 1,03 circa – cambio medio in data
24/12/2013).
Una licenza di importazione di prodotti alcolici.
All'arrivo della merce, le autorità locali richiedono 2
campioni di ogni tipo di prodotto che vengono
sottoposti ad analisi, e solo dopo esito positivo la
merce potrà essere sdoganata e messa in vendita.
AGGIORNATO AL 2013 – Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’ufficio di Amman
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
118
HONG KONG
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE
NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
√:
√
√
√
Non obbligatorio ma raccomandato
Non obbligatorio ma raccomandato
√
√
√
√
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Obbligatorio
Import Duty on wines
Type of Liquor :
Rate
Liquor with an alcoholic strength of more than
30% by volume measured at a temperature of 20C
100%
Liquor, other than wine, with an alcoholic strength of
not more than 30% by volume measured at a temperature of 20C
0%
Wine
0%
For wine exporters, they should apply for a dutiable commodity permit for each shipment of liquors of more than 30%
alcoholic strength themselves or the consignee can apply on behalf of them from any of the following companies:
Tradelink
http://www.tradelink-ebiz.com
GETS
http://www.ge-ts.com.hk
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
119
You are suggested visiting the website of the Customs Department of the Hong Kong SAR at
http://www.customs.gov.hk/eng/major_dutiable_freeport_e.html#liq for more information concerning the import
regulations / procedures in Hong Kong.
Labeling laws of liquor in Hong Kong
According to Cap 109A of the Laws of Hong Kong, the alcohol strength of the wine in % should be on the label.
Furthermore, the Customs and Excises Department of Hong Kong (www.customs.gov.hk) recommends the following
items to be present on the label for tax assessment:
•
•
•
•
•
Brand name
Vintage
Winery
Grape varieties
Country of origin
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
120
INDIA
Up to arriving in Indian Airport/ Seaport) Stage 1
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
FATTURA EXPORT
DOCUMENTI DI TRASPORTO
CERTIFICATI DI ANALISI
CERTIFICATO DI ORIGINE
3 Invoices in original
AWB [Airway Bill]/ Bill of Lading [by sea]
Certificate of analysis required
Mandatory [with complete details of country, region & DOC/
DOCG ... details]
ETICHETTATURA DEL SUPERMandatory one label indicating type of wine & grape variety
ALCOOLICO
and the other label with producers details etc
IMBALLAGGI
Packaging details must be clearly and explicitly indicated [No.
of bottles per case, quantity per bottle etc]. If the packing
material is wood, fumigation certificate must be provided.
Stage 2
THE DOCUMENTS INDICATED BELOW ARE PREPARED BY THE
After arriving in airport/ seaport
LOCAL CLEARING & FORWARDING AGENT AND SIGNED &
STAMPED BY THE IMPORTER IN INDIA.
CONTINGENTE DOGANALE
DO [Delivery order from Airline of Shipping liner
DOUBLE DUTY BOND
BANK GUARANTEE (if required)
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Registration of labels and/ or brands in India states
[It is prudent to do the label
[Maharashtra, Goa, Karnataka.....] where the grappa is to be
registration in advance]
retailed. This registration in certain states needs yearly
renewal.
Stage 3
When goods are moved from Customs warehouse to excise
warehouse
ETICHETTATURA DI IMPORTAZIONE Labels must include the following information:
• Name, trade name, or description of the product
• Net weight and gross weight
• Date markings, including shelf life of the product
and/or expiration dates
• Special instructions for storage or use
• Bar codes (if applicable) are issued by EAN (European
Article Numbering) at New Delhi
• Market retail price depending on the Indian state
[Maharashtra, Goa, Karnataka....] of sale, including
taxes, duties, transportation
• Distinctive batch, lot, or code number
• Month and year the product was manufactured or
packed
• Band Rolling [Excise paid state government seal on
each bottle]
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO The custom duty on imported wine is approx. 160 %
IMPORTATORE NEL PAESE
All the states of India impose an excise duty on imported
spirits; these excise duties are different in all states of India.
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
121
There is also an octroi [entry tax] imposed in some zones (eg.
Mumbai]
ALTRI
EVENTUALI
DOCUMENTI NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
[email protected].
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
122
INDONESIA
DOCUMENTI
ESPORTAZIONE
Regular export documents needed to proceed with the import to
EXPORT DOCUMENTS Indonesia
FATTURA EXPORT
INVOICE EXPORT
Regular Export invoice needed to proceed with the importation
DICHIARAZIONE
DOGANALE
CUSTOMS
DECLARATION
DOCUMENTI DI
TRASPORTO
TRANSPORT
DOCUMENTS
PACKING LIST
PACKING LIST
CERTIFICATO DI
ORIGINE
CERTIFICATE OF
ORIGIN
CERTIFICATI DI
ANALISI
CERTIFICATES OF
ANALYSIS
ETICHETTATIRA DEL
VINO
ETICHETTATIRA WINE
IMBALLAGGI
PACKAGING
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTS
IMPORT
Regular Custom declaration needed to proceed with the
importation
Regular transport documents is required by the importers to
process the importation
Packing list is obligatory to provide to the importers for them to
process the importation of the wines and spirits
Certificate of Origin is compulsory to for entering the port in
Indonesia
Certificate of Analysis issued by the authorized body in Italy
endorse at the Indonesian Embassy in Rome
Labelling must be done in Indonesian language produced by the
factory
NO SPECIAL REGULATION MINIMUM 12 BOTTLES ONE CARTOON
PROCEDURE OF IMPORTING WINES AND SPIRITS TO
INDONESIA
FOREIGN SUPPLIER APPOINTMENT INDONESIAN
IMPORTERS/REGISTERED OR AUTHORIZED IMPORTERS AS AGENT
TO IMPORT WINES
REGISTERED IMPORTERS APPLY FOR QUOTAS TO DEPARTMENT OF
TRADE OF INDONESIA (BRAND NAMES AND FORCAST OF IMPORTS
INDICATED
AFTER QUOTAS APPLICATION RELEASE BY THE MINISTER OF TRADE
OF INDONESIA INDICATING THE TYPE/THE AMOUNT OF WINES
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
123
AND SPIRITS CAN BE IMPORTED BY THE IMPORTERS
APPLY FOR ML (MAKANAN LUAR OR IMPORTED PRODUCTS)
NUMBER AT THE FOOD AND DRUG CONTROL BOARD (MEDICAL
LICENSE )
IMPORTERS ARE ALLOWED TO PLACE ORDER AND PROCEED WITH
THE IMPORTATION
LICENSE AND DOCUMENT NEEDED FOR IMPORTING WINES AND
SPIRITS
TO INDONESIA
To be approve as IT-MB (Registered Importer for Alcoholic Drinks)
company must have the followings :
1. IMPORT LICENSE ISSUED BY THE DEPARTMENT OF TRADE OF
INDONESIA ;
Name : Importir Terdaftar Minuman Beralkohol
or IT-MB or “SIUP M.B.” (Import license for
Minuman Ber-alkohol or Alcoholic Drinks)
2. LICENSE ISSUED BY THE CUSTOM EXCISE DEPARTMENT OF
INDONESIA
Name : “NPPBKC” (Nomer Pokok Pengusaha Barang Kena
Cukai)
3. Appointment letter from the principals must be endorse by
the Indonesian Embassy after legalized by a notary in Italy.
Statement/recommendation letter from Indonesian
Embassy (in this case) in Rome indicating that the Italian
supplier/principal/owner of brand is authorized to appoint
a foreign distributor and that they have a distribution
network.
Address :
Ambasciata della Repubblica di Indonesia, Via Campania 5355, 00187 Roma, Italia, T: +39064200911, F: +39064880280
/ +390648904910, Commercial Attaché
[email protected]
4. Other necesary license needed to have importare regular ;
Angka Pengenal Import (API)/Import license, Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)/registered importers, Nomor Pokok
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
124
Wajib Pajak (NPWP)/Tax number, Nomor Identitas
Kepabeanan (NIK)/Custom number.
DICHIARAZIONE
DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
CUSTOMS
DECLARATION OF
IMPORTS
DOCUMENTI DI
SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
DOCUMENTS
SPEDIZIONE
ALL'IMPORTAZIONE
Customs declaration of imports needed to proceed with the import
to the country
DOCUMENTATION NEEDED FOR THE IMPORT PROCEDURE :
Documentation to be prepared by local Distributor/pricipals :
1. INVOICE
2. PACKING LIST (in side the boxes)
3. BILL OF LEADING (B.L).
4. Other standard import documents
5. ML registration number is required (certificate release by
BPOM – food and drug control board after series of
examination)
AUTHORIZE IMPORTERS
SUBMIT ALL DOCUMENTATION TO THE CUSTOM OFFICE
ALL DOCUMENTATION :
Calculation of Tax Excise of the wines/spirit to be imported
accordingly to the Custom Tariff Taxes, VAT, Local Tax, Stamp Duty,
Label Taxes
TAX – DUTY PAID
RELEASE BY THE CUSTOM OFFICE
TO AUTHORIZED IMPORTERS TO STORE IN THEIR WARE HOUSE
IMPORTERS WILL STICK STAMP DUTY TO EACH BOTTLES
BEFORE RELEASING THE APPOINTED DISTRIBUTORS
CONTINGENTE
DOGANALE
Importation of wines and spirits are set by Quotas fixed by the
Department of Trade of Indonesia. Only registered importers of
alcoholic drinks are allowed to import (IT – MB).
The regulation has change, now a private company who have been
dealing in the wine/spirit business and have established
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
125
cooperation with several numbers of foreign principals may
registered to become importer not as previously where only a state
owned company PT. Sarina (Persero) - the state own company can
importer wines and spirits, but also other privately owned
company can be importer.
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICATION
PREVENTIVA
Until this moment no information
IMPORT CAN ONLY BE DONE BY IMPORTERS WINES AND SPIRITS
WHO HAVE IMPORT LICENSE
REGISTRATION OF ML NUMBER AT THE BPOM /FOOD AND DRUG
CONTROL BOARD IS NEEDED
REGISTRATION OF ML NUMBER AT THE BPOM
FOOD AND DRUG CONTROL BOARD
Before importing the wines and spirits it is compulsory to
registered the wines/spirit at the BPOM (Badan Pengawas Obat
dan Makanan Minuman) or Food and Drug Control Board
procedure will need at least 45 working days after documents
being submitted.
In order to have registration number at the BPOM or ML number the
following are required :
Documents
Needed
Content
Conditions
Appointment
letter
List of product with Legalized by notary
total minimum
public and
quantity of 3000 Indonesian Embassy
dozens / year.
in
Rome - Italy.
Health certificate Issued by Italian
/ free sale
government
certificate
accreditted
organization.
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
List of
Ingridients/
126
Sorted by highest
percentage to
-
List of
Ingridients/
Certificate of
Composition
Sorted by highest
percentage to
lowest
-
General production
Generic
flow chart for each
Production Flow category: Red,
Chart
White, Sparkling,
Rose.
Test of: ethanol
(alcohol content);
Issued by
methanol; heavy
Certificate of
government
metals;
Analysis
accreditted
Microbiology;
organization
Preservatives;
Sweetener.
Importers name,
composition,
Label with
warning (21 y.o.
Indonesian
and pregnant
language
women), ML
number.
REGISTRAZIONE
ETICHETTE
DAZI E ALTRE
IMPOSTE A CARICO
IMPORTATO NEL
PAESE
YES NEEDED MUST BE IN INDONESIAN LANGUAGE
STAMP DUTY / LABELLINGS:
(PITA CUKAI- Stamp Duty stickers for the bottle) stamp duty charged for alcoholic drinks. Local production as well as for
imported alcoholic drinks. Stamp Duty ranging from Rp. 11.000 up
to Rp. 130.000 / per litter. Applying the following categories (when
a beverage belongs to two categories not on the same line, the
highest excise is applied)
CATEGORY
Alcohol
content
A
(Beer)
B
(Wine)
C
(Spirit)
0%-5%
>5%-20%
>20%
Rp.
55.000
Rp.
125.000
Import Duty Rp.
14,000
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
127
Stamp Duty
Tax per
litter
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO
IL PAESE
IMPORTATORE
Rp.11.0
00
Rp.40.000
Rp.130.0
00
VAT from
The total
10%
10%
10%
cost
structure
Local Tax
Article 22
2,5%
2,5%
2,5%
Note: Finance Minister Decree; 43/M-Dag/Per/9/2009 efferctive 1
April 2010.
REGULATION ON IMPORT
OF WINES AND SPIRITS TO INDONESIA
It is anticipated however that in terms of commercial relations with
Italy, including tariff and non tariff barriers are more meaningful
for our exports can be reported precisely those on wine and spirits.
The wine was taxed until the end of March 2010 from a high
taxation: import duty (150%) + luxury tax (40-150% ad valorem)
and there was a state monopoly in the import given to the stateowned company PT Sarinah, now there are at least 11 companies
registered / have license to imports wines and spirits where on 1
April 2010 the state monopoly was lifted.
Since 1 April 2010 the new tax regime on alcohol include:
1. the abolition of the luxury tax, offset by a sharp rise in excise
duty, by about 200-300% depending on alcohol content for the
three categories established by the Indonesian Ministry of Finance:
<5% 5-20%> 20%. It also changes the basis for the application, of
not more than ad valorem (which gave rise to the phenomena of
under-invoicing of amounts), but volume, per liter.
2. The import tax remains as it was before, that is 150% ad
valorem.
TYPES OF ALCOHOLIC ALLOWED TO BE IMPORTED TO INDONESIA
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
2203.00.10.00
2203.00.90.00
Stout and Porter
Other, including Ale
22.04
22.04.10.00.00
Wine of fresh grapes, including fortified
Sparkling wines
128
22.04.10.00.00
2204.21
2204.21.11.00
2204.21.12.00
2204.21.21.00
2204.21.22.00
2204.29
2204.29.11.00
2204.29.12.00
2204.29.21.00
2204.29.22.00
2204.30
2204.30.10.00
2204.30.20.00
22.05
2205.10
2205.10.10.00
2205.10.20.00
2205.90
2205.90.10.00
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Sparkling wines
Other wine; grape must with
fermentation prevented or arrested by
the addition of alcohol
In containers holding 2 or less
Wine
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 15% vol.
Grape must with fermentation prevented
or arrested by the addition of alcohol
Of an alcohol strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcohol strength by volume
exceeding 15% vol.
Other
Wine
Of an alcohol strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcohol strength by volume
exceeding 15% vol.
Grape must with fermentation prevented
or arrested by the addition of alcohol
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 15% vol.
Other grape must
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 15% vol.
Vermouth and other wine of fresh grapes
flavoured with plants or aromatic
substances
In containers holding 2 or less
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 15% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 15% vol.
Other
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 15% vol.
129
2205.90.20.00
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 15% vol.
22.06
Other fermented beverages (for example
cider, perry, mead); mixtures of
fermented beverages and mixtures of
fermented beverages and non-alcoholic
beverages, not elsewhere specified or
included
Cider and perry
Sake (rice wine)
Toddy
Shandy
Other, including mead
2206.00.10.00
2206.00.20.00
2206.00.30.00
2206.00.40.00
2206.00.90.00
22.08
2208.20
2208.20.10.00
2208.20.20.00
2208.20.30.00
2208.20.40.00
2208.30
2208.30.10.00
2208.30.20.00
2208.40
2208.40.10.00
2208.40.20.00
2208.05
2208.50.10.00
2208.50.20.00
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Under natured ethyl alcohol of an
alcoholic strength by volume of less than
80% volume; spirit, liqueur and other
spirituous beverages
Spirits obtained by distilling grape wine
or grape marc
Brandy of an alcoholic strength by
volume not exceeding 46% vol.
Brandy of an alcoholic strength by
volume exceeding 46% vol.
Other of an alcoholic strength by volume
not exceeding 46% vol.
Other of an alcoholic strength by volume
exceeding 46% vol.
Whiskies
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 46% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 46% vol.
Rum and other spirits obtained by
distilling fermented sugar-cane products
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 46% vol.
Of an alcoholic strength by
Volume exceeding 46% vol.
Gin and Gebene
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 46% vol.
Of an alcoholic strength by volume
exceeding 46% vol.
130
2208.60
2208.60.10.00
2208.60.20.00
2208.70
2208.70.10
2208.90
2208.90.10.00
2208.90.20.00
2208.90.30.00
2208.90.40.00
2208.90.50.00
2208.90.60.00
2208.90.70.00
2208.90.90.00
Vodka
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 46% vol.
Of an alcoholic strength by
Volume exceeding by volume 46% vol.
Liqueurs and Cordials
Of an alcoholic strength by volume not
exceeding 56% vol.
Other
Medicated samsu of an alcoholic
strength by volume not exceeding 40%
vol.
Medicated samsu of an alcoholic
strength by volume exceeding 40% vol.
Other samsu of an alcoholic strength by
volume not exceeding 40% vol.
Other samsu of an alcoholic strength by
volume exceeding 40% vol.
Arrack or pineapple spirit of an alcoholic
strength by volume not exceeding 40%
vol.
Arrack of pineapple spirit of an alcoholic
strength by volume exceeding 40% vol.
Bitter and similar beverages of an
alcoholic strength by volume not
exceeding 57% vol.
Other
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
131
LIBANO
FATTURA EXPORT
Fattura commerciale, in tanti esemplari quanti
richiesti dal cliente (di norma 3), redatta in lingua
francese o inglese. La fattura deve riportare la
seguente dichiarazione firmata dall’esportatore:
“We hereby certify that this invoice is authentic,
that is the only invoice issued by us for the goods
described herein and that it shows their exact
value without deduction of any discount and that
their origin is exclusively Italian”.
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
IM4
• Polizza di carico”clean on board” (per trasporto
via mare)
• Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto
via aerea)
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
Richiesto
Richiesto per i vini di qualità(*)
Accettati analisi da laboratori accreditati da Paesi
di provenienza (UE inclusa)
Conforme alla normativa dell’UE.
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
Indicazioni obbligatorie in francese o inglese:
- Il Paese di produzione e/o di imbottigliamento
(produced in Italy..)
- ragione sociale del produttore e/o dell’azienda
imbottigliatrice;
- nome del vino;
- Paese di provenienza
- volume di graduazione alcolica in %;
- volume nominale
- numero del lotto
- dicitura: “white wine”, “red wine”, “rose wine” o
“sparkling wine”
Informazioni utili al consumatore per una corretta
valutazione del prodotto
- tipo: secco, dolce
- annata
- dicitura “contiene solfiti”
(*)Bisogna riferirsi alla lista C106/1 emessa dal Giornale Europeo (GUCE).
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
132
IMBALLAGGI
Conformi alla normativa dell’U.E.
I cartoni di vino devono essere su pedane (pallet)
preferibilmente in plastica.
DOCUMENTI IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
Non previsto
BIOTERRORISM ACT
Non previsto
NOTIFICA PREVENTIVA
Non prevista
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Non obbligatoria
Dazio doganale del 15% ad valorem CIF per i vini
spumanti “sparkling wine”, con un minimo di
percezione di 200 L.L./litro
1 US$ = 1507 L.L
Dazio doganale del 35% ad valorem CIF per i vini
pregiati di qualità e del 56% ad valorem CIF per i
vini da tavola, con un minimo di percezione di 200
L.L./litro
L’UE fornisce un elenco aggiornato dei vini pregiati
all’Autorità doganale.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Oltre al dazio, grava sul vino l’IVA, pari al 10% del
valore CIF + dazio. Le spese accessorie (diritti di
banchina, facchinaggio, ispezione, ecc) sono
variabili, ma rientrano nell’ordine di $400-600 per
bolletta doganale, a prescindere dal valore della
merce.
Certificato Euro1
Per permettere all’importatore di beneficiare dei
dazi applicati ai vini pregiati, bisogna riferirsi alla
lista C106/1 emessa dal Giornale Europeo ed
indicare su ogni cassa di vino pregiato importato in
Libano, il numero della pagina del Giornale Ufficio
Europeo che certifica l’origine e quindi la qualità
del vino importato
- all’arrivo della merce:
Una bottiglia di ciascun tipo di vino va presentata
come campionatura per l’analisi a cura del
Ministero competente.
- E’ obbligatorio di riportare sulle fatture
commerciali, il numero identificativo dei prodotti,
secondo il sistema armonizzato.
(*)Bisogna riferirsi alla lista C106/1 emessa dal Giornale Europeo.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
133
MALAYSIA
FATTURA EXPORT
OBBLIGATORIO
La fattura pro-forma deve contenere i seguenti elementi:
• Dati identificativi della parte venditrice e di quella acquirente
• Descrizione dei beni
• Quantità, specificando pesi e misure
• Il prezzo dei beni
La fattura e tutta la documentazione dovranno essere compilate in
lingua malese o inglese.
Per le spedizioni di campioni (al massimo 2 bottiglie per ogni
etichetta), sulla fattura pro-forma ci deve essere la dizione “SAMPLE
ONLY”.
DICHIARAZIONE DOGANALE OBBLIGATORIO
DOCUMENTI DI
OBBLIGATORIO
TRASPORTO
- AIR WAY BILL per via area
- BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo
PACKING LIST
OBBLIGATORIO
CERTIFICATO DI ORIGINE
SU RICHIESTA
CERTIFICATI DI ANALISI
SU RICHIESTA
ETICHETTATURA DEL VINO Food Act 1983 (Act 281)Informazioni e dettagli riguardano
(1) produttori,
(2) importatori,
(3) peso netto devono essere redatti in inglese o malese.
Sulla parte della bottiglia dove si trova la etichetta principale, ci
deve essere la dicitura:
“ARAK MENGANDUNGI __% ALKOHOL”
(Bevanda alcolica contenente __% di alcol),
in maiuscolo grassetto, di caratteri sans serif e di dimensione non
meno di 12 punti.
Ulteriori informazioni su:
http://fsq.moh.gov.my/v4/index.php/perundangan2/foodregulations-1985.
IMBALLAGGI
Le bevande alcoliche devono essere contenute in bottiglia di vetro,
lattina d’alluminio, bottiglia plastica oppure bottiglia di porcellana
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
134
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE OBBLIGATORIO
DI IMPORTAZIONE
a carico dell’importatore
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE OBBLIGATORIO
ALL’IMPORTAZIONE
- AIR WAY BILL per via area
- BILL OF LADING polizza di carico per trasporto marittimo
CONTINGENTE DOGANALE NON APPLICABILE
BIOTERRORISM ACT
NON APPLICABILE
NOTIFICA PREVENTIVA
NON APPLICABILE
REGISTRAZIONE ETICHETTE OBBLIGATORIO
Gli importatori devono fornire annualmente l’elenco di etichette per
il rinnovo di licenza di importazione di bevande alcoliche.
Non si possono aggiungere nuove etichette prima della scadenza
della licenza
DAZI E ALTRE IMPOSTE A
VINI SPUMANTI (HS 220410):
CARICO IMPORTATORE NEL Dazio all’importazione: RM 23 al litro
PAESE
Imposta di consumo: RM 34 al litro + 15%
Sales Tax : 5%
VINI ROSSI E BIANCHI (HS 220421, 220429, 220430, 220510 and
220590)
Dazio all’importazione: RM 7 al litro
Imposta di consumo: RM 12 al litro + 15%
Sales Tax : 5%
Per aggiornamenti sui dazi di import, vedi:
http://tariff.customs.gov.my/
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Licenza di importazione per bevande alcoliche - da rinnovare ogni
anno
Gli importatori devono mettere sul contenitore di tutti i vini e liquori
un’etichetta di sicurezza:
- ROSSO significa i dazi e le imposte sono stati pagati
- VERDE per i beni esenti da imposta
- VIOLA per i beni prodotti in loco.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
135
OMAN
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL SUPERALCOOLICO
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
I documenti (Fattura Commerciale, Certificato attestante l’
origine, Documento di Trasporto, Packing list, Certificato di
analisi) devono essere autenticati dall’Ambasciata dell’Oman
a Roma
Commercial Invoice (Fattura Commerciale) deve contenere i
seguenti elementi:
- Destinatario, data di emissione e numero progressivo,
data dell’ordine, descrizione della merce e voce
doganale, valore della merce (CIF), numero dei colli e
peso lordo, peso netto e numero di pezzi, porto di
destinazione, ammontare spese di trasporto,
ammontare spese di assicurazione, condizione di
pagamento, attestazione congruità del prezzo a cura
della Camera di Commercio.
- Certificata dalla Camera di Commercio.
- Tre originali e due copie non negoziabili girate dallo
spedizioniere.
- Deve contenere la seguente dichiarazione:
“The goods are neither of Israel origin nor do they contain
Israeli materials nor are being exported from Israel”.
Dazi doganali sul valore C.I.F. dichiarato sulla fattura.
Il dazio doganale sull’importazione di bevande alcoliche è
pari al 100%.
Per trasporto via mare: Polizza di carico (Bill of lading).
Per trasporto per via aerea: Lettera di vettura aerea (Air way
bill)
Si’
Certificate of Origin (Certificato attestante l’origine) deve
essere emesso dalla Camera Di Commercio:
- Product Type (Tipo di prodotto)
- Quantity and Net Weight (Quantità e Peso Netto)
- Country of Origin (Paese di Origine)
Queste informazioni devono anche figurare su ogni scatola.
Si’
Deve essere specificato il seguente:
• prodotti e marchio
• identificazione del lotto
• date di produzione e scadenza
• paese di origine
• nome produttori
• peso contenuto netto in unità metriche
• elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine
decrescente di proporzione
136
L’Etichetta di ogni prodotto alimentare/bevande deve:
Essere difficile da rimuovere o modificare.
Se il prodotto contiene qualsiasi componente
d’origine animale bisogna precisare di quale animale
si tratta.
• Le informazioni sull’etichetta devono essere chiare e
leggibili.
L’Etichetta deve riportare le informazioni seguenti:
• I nomi degli additivi (se ci sono)
• Il contenuto netto (peso o volume)
• Il nome e l’indirizzo del fabbricante
• Il nome della marca
• Il paese d’origine
• Le condizioni di magazzinaggio (se applicabile)
L’Etichetta non deve essere:
• Falsa o ingannevole
• Pretendere di essere riferibile ad un altro prodotto
alimentare
• La Data non deve essere coperta, alterata o
cancellata.
•
•
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
L’ etichetta deve essere in Inglese e in Arabo.
Sull’ etichetta in Arabo deve essere specificato il seguente:
• Il nome del prodotto e marchio
• L’elenco degli ingredienti e degli additivi in ordine
decrescente di proporzione
• Il nome e l’indirizzo del fabbricante
• Il paese d’origine
• Il contenuto netto (peso o volume)
Le casse devono essere su pedane (pallet) preferibilmente in
plastica.
Se le casse sono su europallet di legno, questi ultimi devono
essere fumigati
Fattura commerciale
Certificato di origine
Certificato di analisi
Documento di Trasporto
Packing List
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
137
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Limitazioni
L’importazione delle bevande alcoliche e` vietata per i musulmani. Per le persone non musulmane
e piu’ di 21 anni, la quantità permessa all’importazione per famiglia e` pari a 24 lattine o 2 litri di
alcol o 2 litri di vino.
L’importazione delle bevande alcoliche è permessa solo nelle strutture alberghiere e in negozi
specializzati, e` soggetta a licenza d’importazione rilasciata da Ministry of Commerce and Industry
(MOCI) e della Camera di Commercio dell’Oman.
Sistemi di pagamento
Tutte le forme di pagamento sono ammesse, la più utilizzata e consigliabile è quella effettuata a
mezzo di lettera di credito irrevocabile e confermata. L’emissione di assegni a vuoto è perseguita
penalmente.
Altri requisiti
Importatore / distributore / agente locale: L’azienda esportatrice deve corrispondere con un
operatore locale registrato presso la Camera di Commercio. In Oman, esistono solamente cinque
ditte autorizzate ad importare bevande alcoliche:
1/ MARITIME & MERCANTILE INTERNATIONAL LLC MMI Oman,
Contatto: Mr. Andrew Day, General Manager. PO Box 70, Dubai, UAE.
Tel.: +971 04-424 5000- Fax.: +971 4 3686305- Email : [email protected]
(Hanno sede a Dubai, EAU.)
2/AFRICAN & EASTERN (NE) LTD
Contatto: Mr. Dan Grieve-Purchasing Manager or Mrs Nickie Tilbury–Marketing Manager, wine
Po Box 2321 Dubai United Arab Emirates.
Telephone:; Facsimile:. +971(4) 4344500; +971(4) 4227688– Email: [email protected]
(Hanno sede a Dubai, EAU.)
3/ Gulf Supplies & Services
Contatto: Mr. Vishwanath Chavan, Group Sales & Marketing Manager
P.O. Box 3650, Ruwi, Muscat, Oman
Tel: (+968) 2448 2333 -Fax: (+968) 2448 9489 – Email: [email protected] o
[email protected]
Web: http://www.gulfsupplyoman.com
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
138
4/ Marketing and Services Co
Contatto: Mr Joseph Abdo-General Manager
P.O.Box: 3828, Ruwi, Oman
Email: [email protected]
Tel : (968) 24 703057 FAX: (968) 24 705455
5/ Desert Trading Co. LLC
Contatto: Mr Simon Mathew – Country Manager, Mr Lawrence Chandran – Operation Manager.
Po Box: 1644, Muscat, Oman.
Tel: +968 24793720 – Fax: +968 24793720 – Email: [email protected] or
[email protected]
E’ consigliabile spedire alle Autorità Sanitarie un campione dei prodotti per ottenere il nulla osta
per l’importazione.
Altre informazioni sulle procedure di rilascio (negli Emirati Arabi Uniti)
La frequenza e la quantità della campionatura dipendono dal tipo di prodotti.
Nel caso di analisi di un campione su merci di sospetta qualità, la partita sarà rilasciata solo
quando essa risulta regolare. Il tempo necessario per tale procedura è di 5 giorni lavorativi durante
i quali la merce sarà trattenuta nel magazzino del destinatario.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
139
SINGAPORE
INFORMAZIONI
ESSENZIALI PER
IMPORTATORI ED
ESPORTATORI
STRANIERI
L’ufficio doganale di Singapore consiglia fortemente agli
importatori/esportatori stranieri di ingaggiare un’azienda autorizzata nel
trasporto merci, in modo da essere guidati nella presentazione del
necessario declaration permit e della documentazione di supporto, qualora
siano interessati ad esportare prodotti verso il mercato di Singapore.
Si prega di consultare il sito web della dogana di Singapore (indicato di
seguito), in modo da prendere visione dei nominativi delle imprese di
trasporto merci consigliate dalla dogana di Singapore:
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/TradeNet/List+of+Some+Service+C
entres.htm
Per gli esportatori stranieri che hanno intenzione di esportare I propri
prodotti in Singapore per la prima volta, si prega di consultare il sito web
della dogana di Singapore (indicato di seguito), al fine di prendere visione
delle procedure necessarie:
http://www.customs.gov.sg/leftNav/trad/Transacting+with+Customs+for+th
e+First+Time.htm
Le procedure fondamentali sono:
1) Attivazione dell’Account doganale
2) Ottenimento del permesso doganale
3) Richiesta per l’Inter-Bank GIRO Account
4) Autorizzazione delle autorita’ competenti
EXPORT PERMIT
(Permesso
doganale)
CUSTOMS
DECLARATION
(dichiarazione
doganale)
Obbligatorio:
•
Consegna elettronica alla dogana di Singapore e alle autorita’
competenti, utilizzando TradeNet®, per valutazione e approvazione.
Sito Web: http://www.customs.gov.sg
• Tutti gli enti che hanno intenzione di stabilire attivita’ di
import/export a Singapore, o fare richiesta per autorizzazioni o
certificati per import/export e trasbordo tramite TradeNet®, devono
attivare un account doganale.
Obbligatorio:.
• IN-Payment declaration- per il pagamento di dazi e/o GST (IVA) sui
prodotti che saranno consumati a Singapore.
• IN-Non-Payment declaration – rimozione delle merci dal punto di
arrivo (via mare, aria, terra e rotaia) a sedi autorizzate o altri punti di
stoccaggio autorizzati.
• Dichiarazione di trasbordo/trasloco
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
140
Per maggiori informazioni, visitare il sito web della dogana di Singapore
(www.customs.gov.sg) o contattare direttamente l’ufficio doganale:
Singapore Customs
55 Newton Road, #10-01
Revenue House
Singapore 307987
Fax: (65) 6250 8663
Tel: (65) 6355 2000
Email: [email protected]
SUPPORTING
DOCUMENTS
(documenti di
supporto)
E’ obbligatorio presentare alla dogana di Singapore I seguenti documenti di
supporto solo nel caso siano richiesti o se parte dei documenti richiesti nelle
permit conditions.
• Polizza di carico (lading bill) o lettera di vettura aerea (airway bill),
dalla data dell’approvazione del permesso.
• Fattura commerciale (commercial invoice)
• Bolla di accompagnamento (packing list)
CERTIFICATE OF
ORIGIN
(certificazione di
origine)
A seconda dell’ente regolatore del paese d’origine, la certificazione di origine
per una merce puo’ essere presentata sotto forma di autocertificazione
dall’importatore/esportatore all’interno della fattura riguardante la merce,
oppure attraverso una lettera ufficiale dell’importatore/esportatore. La
certificazione di origine puo’ essere inoltre prodotta attraverso la richiesta
del certificato presso un ente autorizzato operante nel paese esportatore.
Gli esportatori sono tenuti a prendere visione delle condizioni richieste per le
certificazioni all’interno dei vari schemi preferenziali e degli accordi di libero
scambio, e produrre il certificato di origine appropriato per le proprie
esportazioni.
Le certificazioni di origine sono classificate in due tipologie: Certificazione
ordinaria e certificazione preferenziale.
•
•
La certificazione di origine ordinaria e’ un documento che puo’ essere
utilizzato per assicurare I propri comparatori che I prodotti esportati
sono stati interamente acquisiti.
La certificazione di origine preferenziale e’ un documento che puo’
concorrere ad incrementare il vantaggio competitivo delle proprie
esportazioni, consentendo ai propri compratori di godere di un
trattamento tariffario preferenziale quando importano i relativi
prodotti soggetti ad uno degli accordi di libero scambio (FTA) o a
schemi preferenziali.
Back-to-Back preferential Certificate of Origin (CO) e’ una certificazione di
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
141
origine preferenziale prodotta dalla dogana di Singapore per le esportazioni
di merci, basata sul certificato di orgine emesso dall’iniziale controparte
esportatrice. Le richieste per il Back-to-Back CO vanno presentate tramite
TradeNet®. L’esportatore e’ tenuto a completare la domanda per ogni lotto
e faxare i documenti di supporto richiesti, come indicato nelle linee guida
relative ai documenti di supporto richiesti per fare domanda per il Back-toBack Certificate of Origin.
Indicazioni per l’esportatore non produttore
•
CERTIFICATES OF
ANALYSIS
(certificate di
analisi)
L’esportatore che non e’ il produttore delle merci, puo’ comunque
fare richiesta per una certificazione di origine ordinaria or
preferenziale, fatto salvo che l’esportatore abbia ottenuto la
necessaria prova documentale dal produttore, in modo da provare
che le merci soddisfino la normativa relativa al certificato di origine
che l’esportatore vuole richiedere. L’esportatore e’ tenuto ad
indicare il nome dell’azienda/ente produttore, dettagli e numero di
telefono di un referente del produttore, ed indicarli nelle note
(trader’s remark) della propria TradeNet® application.
A discrezione della dogana, potranno essere effettuate analisi su campioni di
bevande alcoliche importate.
L’importatore locale deve essere registrato come AVA importer, al fine di
importare vino. Per maggiori informazioni consultare il sito web dell’AVA
(www.ava.gov.sg)
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
142
WINE LABEL
Nel caso la partita sia destinata solamente al mercato singaporiano, le
(etichettatura dei etichette possono essere stampate in Italiano. Qualora la partita di vino sara’
vini)
ri-esportata verso paesi del sud-est asiatico, attraverso Singapore, le
etichette devono essere stampate in Inglese.
Per quanto riguarda l’etichettatura della vino, le seguenti informazioni
devono essere espresse nell’etichetta:
Nome, tipo e descrizione del vino
Sono richiesti nome o descrizione comuni, sufficienti ad indicare la vera
natura del prodotto alimentare.
Volume netto
Il volume minimo del vino, espresso in termini volumetrici (ml, litres) o in
peso netto (g, kg) o in ogni altra misura , deve essere stampato sull’etichetta
per indicare la quantita’ del contenuto. Nel caso si utilizzi una misura di peso,
indicazioni come “netto” dovrebbero essere utilizzate per descrivere il
metodo di misurazione.
Nominativo. indirizzo del produttore e dell’importatore
Nome e indirizzo del produttore, imballatore o venditore locale devono
essere stampati sull’etichetta del prodotto di origine locale.
Nel caso di alimenti importati, l’etichetta deve indicare il nome e indirizzo
dell’importatore,distributore o agente.
Indirizzi troppo concisi, facsimili o relativi ad uffici postali non sono accettati
Paese di origine dei vini
Il nome del paese di origine del vino deve essere indicato sull’etichetta del
prodotto importato. Il nome della regione, citta’ o provincia di orgine non
sono sufficienti per indicare l’origine del prodotto.
Per maggiori informazioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari, si prega
di consultare il sito web www.ava.gov.sg o contattare direttamente l’ufficio
Food Control Division:
Food Control Division
Agri-Food & Veterinary Authority
5 Maxwell Road, #18-00, Tower Block, MND Complex,
Singapore 069110
Tel: 6325 7625
Fax: 6223 5383
PACKAGING
(confezione)
CUSTOMS
DECLARATION OF
IMPORTATION
(dichiarazione
Non ci sono restrizioni nel confezionamento/imballaggio dei prodotti
provenienti dall’Italia
Documenti riguardanti l’importatore (licenza per l’importazione di bevande
alcoliche)..
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
143
doganale di
importazione)
TARIFF QUOTA
BIOTERRORISM
ACT
PRIOR
NOTIFICATION
RECORD LABEL
DUTIES AND
OTHER TAXES
CHARGED IN THE
IMPORTING
COUNTRY
(dazi ed altre
tasse applicati nel
paese
importatore)
N/A
La normativa sulle armi chimiche (proibizione) del 2007 e’ applicata dal 14
dicembre 2007, al fine di mettere in pratica un insieme di linee guida
procedurali contenute nella legge sulla gestione delle armi chimiche
(proibizione). Nello specifico, la normativa identifica le condizioni per
l’approvazione della licenza, le eccezioni relative a certe miscele a bassa
concentrazione di certe sostanze chimiche, e l’obbligatorieta’ di presentare
delle note informative al direttore generale della dogana relative ad attivita’
che riguardino tali sostanze chimiche. In linea con le modifiche apportate, il
“Strategic good permit” non sara’ richiesto prima delle esportazioni di
miscele a bassa concentrazione. Tuttavia, se la miscela contiene anche altre
sostanze chimiche incluse nel Strategic Good Act, l’autorizzazione e’
comunque richiesta come stabilito dalla normativa.
N/A
N/A
A Singapore i vini sono soggetti a dazi doganali, disponibili in dettaglio
all’indirizzo web http://www.customs.gov.sg/leftNav/info/Importer.htm
Il dazio e’ stato standardizzato a S$ 70 (dollari di Singapore) per litro di alcol
per altri tipi di liquori, come i vini.
Tutte le merci importate in Singapore sono soggette alla Goods and Services
Tax (GST), imposta al 7 per cento del costo CAT della merce (costo,
assicurazione, trasporto). GST viene considerata applicabile quando le merci
lasciano la nave, aereo o treno, ed entrano in territorio singaporeano.
Tariffa preferenziale
Un tasso preferenziale sulla tariffa e’ esteso ai paesi partner che hanno
sottoscritto un accordo di libero scambio (FTA) con Singapore. Questo
significa che i dazi doganali su certe tipologie di prodotti importati da paesi
partner dell’FTA, sono minori o eliminati totalmente
Tariffa preferenziale per prodotti di importazione entranti in Singapore
Sotto gli FTA di Singapore, l’importazione di prodotti provenienti da paesi
partner nell’FTA saranno soggetti a minori dazi doganali o alla completa
esenzione da tali tariffe
Tariffa preferenziale per prodotti provenienti da Singapore e diretti a pesi
partner negli FTA.
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
144
Le tariffe doganali per I prodotti di Singapore, esportati verso paesi partner
in FTA che soddisfino la normativa di origine saranno piu’ ridotte o
totalmente eliminate .
La lista completa dei paesi partner con Singapore negli FTA, la normativa di
origine, l’elenco dei prodotti che sono soggetti a trattamenti preferenziali , si
prega di visitare il relativo sito web tenuto dal Ministero del Commercio e
dell’Industria di Singapore: http://www.fta.gov.sg/
ANY OTHER
N/A
DOCUMENTS
REQUIRED UNDER
THE IMPORTING
COUNTRY
(altri documenti
richiesti)
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
145
SIRIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
Fattura commerciale emessa a nome dell’importatore, in
originale, firmata e timbrata dall’esportatore, certificata
dalla Camera di Commercio operante nella circoscrizione in
cui ha sede l’esportatore e legalizzata dall’Ambasciata
siriana in Italia.
La fattura deve recare alcune dichiarazioni standard:
consumabile nel paese di origine; non contiene materie
prime provenienti da Israele.
Alla fattura deve essere allegata la dichiarazione di
conformità agli standard siriani.
Si
Bill of lading (3 originali)
Si
Certificato di origine, in originale, certificato dalla Camera
di Commercio operante nella circoscrizione in cui ha sede
l’esportatore e legalizzato dall’Ambasciata siriana in Italia.
Certificato fitosanitario rilasciato dall'ente italiano
competente
Indicazioni obbligatorie in arabo:
- Il Paese di produzione e/o di imbottigliamento (produced
in Italy..)
- ragione sociale del produttore e/o dell’azienda
imbottigliatrice;
- il nome dell’importatore, con relativo recapito in Siria
- ingredienti
- volume di graduazione alcolica espresso in %;
- capacità della bottiglia
- data di produzione
- dicitura: vino bianco- vino rosso- vino rosato
IMBALLAGGI
DOCUMENTI D’ IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’
IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
Si
No
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
No
No
No
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Preferibilmente in cartoni
No
146
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
ll totale delle imposte e delle spese è pari a 165-170% del
valore del prodotto base CIF, riportato in fattura. Se il
valore è espresso su base FOB, devono essere aggiunte le
spese di trasporto e di assicurazione.
Imposte che si applicano sul valore del prodotto:
- dazio doganale (80%);
- diritti consolari (1,5%);
- multa consolare (0,5%).
Imposte che si applicano sul valore prodotto + dazio:
- imposta sul guadagno (4%);
- imposta sul consumo (35%)
Altre spese e imposte:
- imposta di ricostruzione (5% del totale dazio + imposta di
consumo + imposta sul guadagno );
- imposta di spese belliche (5% del totale dazio + imposta
di consumo + imposta sul guadagno );
- imposta per l’ energia atomica (1000 Lire Siriane per ogni
veicolo di trasporto);
- spese di analisi (7000 Lire Siriane per ogni campione di
vino);
- spese d’immagazzinamento (25 Lire Siriane per ogni
tonnellata al giorno).
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Licenza d'importazione rilasciata dal Ministero
dell’Economia siriano;
autorizzazione rilasciata dalla GFTO - General Foreign
Trade Organization, agenzia governativa per il controllo dl
commercio estero, che fa capo al Ministero dell’ Economia
siriano;
certificato fitosanitario rilasciato dal laboratorio centrale
che controlla la qualità del prodotto e fa capo al Ministero
dell’Economia siriano.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
147
TAILANDIA
FATTURA EXPORT
Yes
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE
Yes
Bill of lading
Yes
Yes
Not obligation, but may require (case by case)
Please see ‘Remark’ below
Please see ‘Remark’ below
(1) Import Declaration
(2) Import Permit
(3) Bill of Lading (B/L) or Air Waybill
(4) Invoice
(5) Packing List
(6) Document from brand’s owner for certifying
sole distributor in Thailand
(7) Certificates of Origin
(8) Other relevant documents such as catalogue,
product ingredients, etc.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE (1) Bill of Lading (B/L) or Air Waybill
(2) Invoice
(3) Packing List
(4) Document from brand’s owner for certifying
sole distributor in Thailand
(5) Certificates of Origin
(6) Certificate of analysis
(7) Other relevant documents such as catalogue,
product ingredients, etc.
CONTINGENTE DOGANALE
no
BIOTERRORISM ACT
no
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
The importer has to contact the Excise
Department under Ministry of Finance of
Thailand to apply for import license.
The importer needs to submit Document from
brand’s owner for certifying sold distributor in
Thailand
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Please see ‘Remark’ below
NEL PAESE
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
Please see ‘Remark’ below
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
148
Customs Regulations for wine and alcoholic beverages :
Wine and alcoholic beverages fall under special food and beverage category and it is under the
control of the Liquor Division, Excise Department, Ministry of Finance. According to import
regulation, an importer has to apply for license to sell liquor to be able to trade in liquor at the
Excise Department.
The importer needs to apply for Vendor License Type 1. This license is valid for 1 year.
The annual fee for Vendor License is Baht 8,250+ Baht 1,000 if the warehouse is separated from
the office (at the moment, 1 Euro = 44 Baht). In addition, it is required by the Excise Department
for the importer to pay Baht 100,000 as the guaranteed deposit.
An importer also has to apply for an Import Permit which costs Baht 200 for every importation.
To derive the Import Permit, the importer has to submit to the Liquor Division, Excise
Department, Ministry of Finance, the followings :
• The Vendor License Type 1 to sell liquor (Vendor License Type 1 : sell all types of liquor more
than 10 litres) ; and
• 2 copies of invoice or Pro-forma invoice ; and
• To import wine into Thailand, the importer must apply for an import licence and present the
following documents to the Excise Department:
• A copy of certificate of origin
• A sample of each product label. All labels must contain the following information in Thai or
English:
Name and brand of the product
Details of sole importer/distributor including name, company address and telephone number
Details of manufacturer including company name and source of product
Net weight/volume of product
Percentage of alcoholic content
• 11 examples of label for each type of wine to be brought to Thailand by specifying name and
location of importer, product name, alcohol degree, size of wine container, name and
location of wine producer.
Labels:
In the label, it is required to state the followings:
• Name and address of producer of wine; name of country of origin; degree of alcohol; size
of container
It will be necessary for the importer to add stickers with indication in both English and/or Thai
language stating the followings:
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
149
•
•
Name and address of permitted importer
Children under 18 years should not drink. Drinking alcoholic beverage will decrease driving
capabilities. Prohibit the sale of alcohol to children below 18year.
IMPORT DUTIES FOR WINES
Customs tariff or Harmonized codes and Definitions:
HS Code 2204.1000.001 :Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than
that of heading 20.09- Sparkling wine: Champagne
(Import tax = Advalorem tax 54%)
HS Code 2204.1000.090: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than
that of heading 20.09- Sparkling wine: Other Sparkling wine
(Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the
addition of alcohol ) (Import tax = Advalorem tax 54%)
HS Code 2204.2111.000 : Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than
that of heading 20.09. – Other Wine in Container holding 2 litres
or less Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol.
(Import tax = Ad valorem tax 54%)
HS Code 2204.2121.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than
that of heading 20.09. Other Wine in Container holding 2 litres or
less Of an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol.
(Import tax = Ad valorem tax 60%)
HS Code 2204.2122.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than
that of heading 20.09. Other Wine in Container holding 2 litres or
less Of an alcoholic strength by volume exceeding 15% vol
(Import tax = Ad valorem tax 60%)
HS Code 2204.2911.000: Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than
that of heading 20.09. - Container holding more than 2 litres Of
an alcoholic strength by volume not exceeding 15% vol
(Import tax = Ad valorem tax 54%)
** Remark: From November 2006, the Customs Department has started collecting import tariff
according to the “custom evaluation” instead of the invoice price which has always been done
previously.
It will be necessary for any producer to check any crucial part of this information with your
importer before contracting due to the technical nature and the possibility of different
interpretation.
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
150
Taxes for Imported Wine
There are 6 kinds of taxes for imported wine which will be described as follows :
1. Customs tax* 54-60% on CIF value (base on type of alcoholic beverage)
2. Excise tax** 4-48% on CIF value (conditions applied) + Customs tax
3. Ministry of Interior tax 10% on Excise tax
4. Tax for Thai Health Promotion Foundation 2% on excise tax
5. Tax for Thailand Public Broadcasting Service (Thai PBS-the former ITV) 1.5% on excise tax
6.Value Added Tax (VAT) 7% on [CIF value + Customs tax + Excise tax + Ministry of Interior tax +
Tax for Thai Health Promotion Foundation + Tax for Thailand Public Broadcasting Service
[CIF value + Customs tax + Excise tax + Ministry of Interior tax + Tax for Thai Health Promotion
Foundation+ Thailand Public Broadcasting Service]
(Note: VAT will be collected by Customs Department at the time goods are imported)
Remark :
*Customs tax: Please note that the import tariffs change according to the Customs Department’s
minimum price list
**Excise tax: There are two types of calculation methods applied on import alcoholic beverages
and the importer has to pay the higher rate.
1st calculation method:
Excise tax = (CIF price + Import duty+ others fees)*Excise tax rate in accordance with its last
wholesale price
1-(1.1*Excise tax rate according to its last wholesale price)
2nd calculation method:
Excise tax: Degree* Volume per container*Excise tax rate according to its volume
100
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
151
New Excise Tax Rates for Alcoholic Beverages in Thailand (enforced on 3 September 2013)
Excise Tax
Specific
(Additional Tax
for Exceeded
Degree of
Alcohol Content:
Baht/Liter/Degr
ee)
Specific (whichever is higher)
Description
Ad Valorem (%)
Baht/Liter of Pure Alcohol
Baht/Liter
1. Ferment alcoholic beverage
1.1 Beer (by alcohol content)
(1) not exceeding 7 degrees
48
155
8
(2) exceeding 7 degrees
48
155
8
(1) not exceeding 15 degrees, with Bt600 or
lower last wholesale price (exclude VAT)
0
1,000
225
(2) Not exceeding 15 degrees, and exceeding
Bt600 or lower last wholesale price (exclude
VAT)
36
1,000
225
(3) Exceeding 15 degrees, with Bt600 or lower
last wholesale price (exclude VAT)
0
1,000
225
3
Exceeding 15 degrees, and exceeding Bt600
last wholesale price
36
1,000
225
3
3
1.2 Wine (by alcohol content)
1.3 others (by alcohol content, apart form 1.1
and 1.2)
(1) Not exceeding 15 degrees
5
70
10
(2) Exceeding 15 degrees
5
70
10
3
2. Distille alcoholic beverage
2.1 White spirits (by alcohol content)
(1) Not exceeding 40 degrees
4
145
40
(2) Exceeding 40 degrees
4
145
40
3
2.2 Others (by alcolhol content)
(1) Not exceeding 45 degrees
25
250
50
(2) Exceeding 45 degrees
25
250
50
3
Source: Excise Department and Notification of Ministry of Finance on classification and new excise tax
rates for alcoholic Beverage in Thailand, published in Royal Gazzette on 3 September 2013
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
152
TAIWAN
FATTURA EXPORT
sì
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
sì
sì
sì
sì
sì
sì , con etichetta in cinese tradizionale.
con legno trattato ed altre indicazioni fornite dall’importatore
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
1. A photocopy of the tobacco and/or alcohol importer
business license or an approval issued by Ministry of
Finance is required. Provided that the importation is
for self-consumption and the quantity does not
exceed the following, the above mentioned
documents are not required: (1) Tobacco: 1,000
cigarettes, 125 cigars or 5 pounds of cut tobacco. (2)
Alcoholic beverage: 5 liters. For importation of
tobacco products to repackage, the usage should be
specified during customs clearance, and the certificate
of origin issued by the government or chambers of
commerce authorized by the government of the
country of production is required.
2. Importation of alcohol shall be made in accordance
with "Regulations Governing the Inspection of
Imported Alcohol" jointly promulgated by the Ministry
of Finance and the Ministry of Health and Welfare.
The importer shall apply for inspection to the Ministry
of Finance.
3. Importation of Mainland China products is prohibited.
sì
sì
Non esiste alcun contingente per l’import, solo per invio dei
campioni
N/A
sì
sì
Il dazio sul vino e’ del 10,0 % Per gli spumanti il dazio e’ del
20%. La tassa all’importazione e’ NTD 7 per litro per ogni
grado di alcool. L’ IVA 5%.
153
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Maggiori informazioni sul ns. website “Italian Wines and food
in Taiwan”
http://www.enjoygourmet.com/italianwines/eindex.html
E il sito di “National Treasury Angency”
http://www.nta.gov.tw/web/Announce/listAnnounceEng.asp
x?c0=316
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
154
VIETNAM
FATTURA EXPORT
Yes. 2 hard copies, in English or Vietnamese
DICHIARAZIONE DOGANALE
Yes. Custom declaration can be done by the
importer at border gate or through electronic
custom declaration.
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Yes. 1 hard copy
PACKING LIST
Yes. 1 hard copy
CERTIFICATO DI ORIGINE
Yes. 1 hard copy
CERTIFICATI DI ANALISI
Yes. The certificate will be issued by Vietnam
Ministry of Health
ETICHETTATURA DEL VINO
Yes. Conditions for labelling have to conform
with local government requirement
IMBALLAGGI
Yes. Complied to international packaging
standard
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
Custom declaration form, Business contract,
Packing list, Import license, Business license of
the importer, Certificate of origin and of health,
Letter of assignment or authorization
Yes. Custom declaration can be done by the
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE importer at border gate or through electronic
custom declaration.
Yes. Documents relating to shipping such as bill
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE
of lading, L/C
CONTINGENTE DOGANALE
Quota is applied for wine and liquor import
BIOTERRORISM ACT
Si, per primi campioni
NOTIFICA PREVENTIVA
No
Product label has to be registered with Vietnam
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Ministry of Science and Technology
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Import tax: 50%; Special consumption tax: 25%;
NEL PAESE
Value-added Tax: 10%
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
LETTERA D’AUTORIZZAZIONE (allegato) *
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
In addition to the above-mentioned documents, businessman shall have to submit the Letter of
Assignment or Authorization as the distributor, importer of the genuine manufacturing, trading
brand or agent contract of such genuine manufacturing, trading brand.
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
155
<Your company letterhead>
<Place & Date>
LETTERA D’AUTORIZZAZIONE / LETTER OF AUTHORIZATION
<YOUR COMPANY NAME>, con sede in <your company address>
autorizza
<YOUR DISTRIBUTOR’S COMPANY NAME>, <ADDRESS> a importare e distribuire I seguenti vini in
Vietnam:
We, <YOUR COMPANY NAME>, whose address in <YOUR ADDRESS>
hereby authorise
<YOUR DISTRIBUTOR’S COMPANY NAME>, <ADDRESS> to import and distribute the following
wines to Vietnam
- Your product name no. 1
- Your product name no. 2
- Your product name no. n
Validità: dal <Date>
Validation: from <Date >
(signed and sealed)
Full name of your company’s director whose signature
has been registered at the Chamber of Commerce
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
156
AFRICA
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
157
ALGERIA
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA
IMBALLAGGI
Devono essere indicati : prezzo unitario, quantità,
origine merce, l’incoterm ,
modo di pagamento : (Lettera di credito
obbligatoria)
La fattura deve essere firmata con timbro umido
•
Polizza di carico”clean on board” (per trasporto
via mare)
• Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto
via aerea)
Con menzione : Freight prepaid
- Boarding list
L’assicurazione deve obbligatoriamente essere
pagata in Algeria
Richiesto
Obbligatorio
Accettati analisi da laboratori indipendenti dal
produttore
Indicazioni obbligatorie in arabo :
- Il Paese di produzione e/o di
imbottigliamento
- ragione sociale del produttore ;
- nome del vino;
- Paese di provenienza
- volume di graduazione alcolica in %;
- volume nominale
- numero del lotto
- dicitura: “white wine”, “red wine”, “rose wine” o
“sparkling wine”
- tipo: secco, dolce
- annata
- dicitura “contiene solfiti”
Conformi alla normativa dell’U.E.
I cartoni di vino devono essere su pedane (pallet)
preferibilmente in plastica.
DOCUMENTI IMPORTAZIONE
CONTINGENTE DOGANALE
Non previsto
BIOTERRORISM ACT
Non previsto
NOTIFICA PREVENTIVA
Non prevista
REGISTRAZIONE ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Non obbligatoria
Dazio doganale del 30%
IVA 17%
Imposta indiretta relativa al diritto di circolazione
per ettolitro di alcol puro :
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
158
per ettolitro di alcol puro :
1) 14 Euro per gli alcolici utilizzati nella
preparazione di vini spumanti e di vini dolci
naturali che beneficiano del regime fiscale
dei vini
2) 642 Euro per gli aperitivi a base di vini,
vermut, vini di liquori e derivati, vini dolci
naturali sottoposti al regime fiscale degli
alcolici, vini e liquori di origine straniera che
usufruiscono di una denominazione di
origine o controllata o regolamentata non
che per crema di “cassis”
3) 917 Euros per Whiskies ed aperitivi a base
di alcolici come bitters, amari, anice, e
caltrami
4) 642 euros per i rhums e per i prodotti non
riportati ai punti 1) 2) e 3).
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
Certificato Euro1
Documento “Acquist du sergice des alcools”
rilasciato dall’Amministrazione delle imposte in
loco
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
159
EGITTO
FATTURA EXPORT
Fattura commerciale, in 4 esemplari, redatta in lingua
inglese. La fattura deve riportare la seguente dichiarazione
firmata dall’esportatore:
“We hereby certify that this invoice is authentic, that is the
only invoice issued by us for the goods described herein and
that it shows their exact value without deduction of any
discount and that their origin is exclusively Italian”.
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA DEL VINO
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
SI
Polizza di carico (in 3 copie)
”Bill of Lading” (per trasporto via mare)
Lettera di vettura “airwaybill” (per trasporto via aerea)
Polizza di assicurazione (2 copie)
Si
Si
Sono obbligatori in lingua francese o inglese:
- Il Paese di produzione (Produced in Italy)
- La dicitura “White wine” o “red wine”
o “Rose wine” o “sparkling wine”
- Alcool effettivo
- Volume nominale
e tutto quello richiesto nei Paesi UE
I cartoni di vino devono essere su pedane (pallet)
preferibilmente in plastica.
Se i cartoni di vino sono su pallet di legno, questi ultimi
devono essere fumigati.
SI
CONTINGENTE DOGANALE
Fattura commerciale
Certificato di origine
Certificato di analisi
Polizza di carico “Bill of Lading”(per trasporto via mare)
Lettera di vettura “air way-bill” per trasporto via aerea
Packing List
Certificato Euro1 (per le merci con un valore a partire da
Euro 6.000,00).
No
BIOTERRORISM ACT
No
NOTIFICA PREVENTIVA
No
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
160
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Non obbligatoria
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL PAESE
Dazio doganale del 3000% ad valorem CIF per i vini pregiati
di qualità e per i vini da tavola.
Viene inoltre aggiunta una tassa sulle vendite “sales tax”
pari al 10% del valore CIF aumentato dall’importo del dazio
doganale.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
- all’arrivo della merce:
Una bottiglia di ciascun tipo di vino va presentato come
campionatura per analisi a cura del Ministero competente.
NOTA BENE
I quantitativi limitati alla domanda - che nasce dal turismo
e dagli stranieri residenti – sono introdotti dai principali
alberghi internazionali e dal “Duty Free Shop Co.” che
vende a stranieri nei propri 8 negozi sparsi nel paese (6 al
Cairo).
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
161
MAROCCO
FATTURA EXPORT
Obbligatoria
DICHIARAZIONE DOGANALE
DOCUMENTI DI TRASPORTO
Obbligatoria
Obbligatorio – Tale documento deve riportare in
dettaglio tutta la documentazione in allegato
che accompagni la merce.
PACKING LIST
Obbligatorio – Per identificare il contenuto dei
pacchi importati durante il controllo delle
autorità doganali
CERTIFICATO DI ORIGINE
Obbligatorio
CERTIFICATI DI ANALISI
Obbligatorio - Vista la legge n°13-83 relativa alla
repressione delle frodi, gli agenti delle dogane e
delle entrate sono abilitate ad effettuare i
necessari controlli per ricercare e constatare le
infrazioni alla sopracitata legge. E’ previsto
anche un prelievo di campionatura per eseguire
delle analisi di conformità presso laboratori
competenti in materia.
ETICHETTATURA DEL VINO
Obbligatoria - Recentemente, si sono resi
obbligatori l’etichettatura in lingua araba per i
prodotti alimentari e l’indicazione delle
coordinate dell’importatore marocchino su tutte
le merci importate – Legge n° 13-83 art.16 IMBALLAGGI
SI
DOCUMENTI DI IMPORTAZIONE
SI
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE Obbligatoria – Gli importatori abilitati
all’importazione di bevande alcoliche
dispongono di una apposita licenza. Per
ottenerla la legge prevede delle condizioni
molto particolari, che ostacolano l’importazione
e la distribuzione di tale prodotto.
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE ALL’IMPORTAZIONE Per il fornitore : Fattura Proforma –Lettera di
vettura –Packing list – certificato di origine –
certificato di analisi (ulteriore documentazione
va richiesta direttamente dall’importatore)
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
SI
-La notifica preventiva va rilasciata dalle autorità
competenti per la repressione delle frodi
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Obbligatoria – Monopolio dello Stato
DAZI E ALTRE IMPOSTE A CARICO IMPORTATORE Nonostante l’accordo di libero scambio tra
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
162
NEL PAESE
Marocco e UE entrato in vigore ormai dal 01
marzo 2012, l’importazione delle bevande
alcoliche sono sottoposte a dazi doganali elevati
:
Dazio all’importazione : 39,2% (secondo la
convenzione bilaterale)
Tassa Parafiscale all’Importazione : 0,25%
TIC – Imposta di Consumo Interno :
• Birra da 80 a 90 euro per ettolitro
• Vini da 39 a 50 euro per ettolitro
• Liquori e super alcolici da 1050 a 1500
euro per ettolitro
TVB - Tassa sui Vini e Birre : 0,50 centesimi per
ettolitro
IVA specifica sul TIC : 10 euro per ettolitro
IVA ad valorem : 20%
Marcatura :
• Birra : 0,32 centesimi di euro per ogni
bottiglia
• Vino : 0,88 centesimi di euro per ogni
bottiglia
• Liquori e super alcolici : 3,20 centesimi di
euro per ogni bottiglia
Contributo (da quantificarsi) sulla CRM – Mezza
luna Rossa Marocchina per la marcatura.
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE IMPORTATORE
NOTA BENE
Le autorizzazioni e dichiarazioni per
l’importazione sono a carico dell’importatore
AGGIORNATO AL 2014 – Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’ufficio di Casablanca
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
163
MOZAMBICO
FATTURA EXPORT
DICHIARAZIONE
DOGANALE
DOCUMENTI DI
TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
CERTIFICATI DI ANALISI
ETICHETTATURA
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE
DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
DOCUMENTI DI
SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE
DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA PREVENTIVA
si. Deve contenere le seguenti informazioni:
anagrafica completa del fornitore/esportatore; data di emissione
e numero, descrizione della merce, quantità e marca, peso,
prezzo unitario, valore di transazione e moneta, condizioni di
consegna (incoterms)
Obbligatoria. Presentata dall'importatore o da un suo rappresentate
legale
AWB [Airway Bill]/ Bill Of Lading [by sea]
SI
SI
Si - LEGGE 22 del 2009 su protezione dei consumatori
- FATTURA e documenti di spedizione- Dichiarazione doganale Le
operazioni doganali devono essere effettuate tramite un Agente
(Despachante). Gli importatori devono essere iscritti ad un apposito
registro tenuto presso il Ministero dell'industria e Commercio
La dichiarazione doganale puo' avere le seguenti forme: ·
Documento UNICO (DU) per i regimi normali; ·
Documento Unico Abbreviato (DUA) per per valori inferiori a
37 Milioni di Meticais (Valore FOB)· Despacho Semplificado (DS) per
valori inferiori o uguali a 12 Mil. Di Meticais che non siano destinati a
fini commerciali
La procedura doganale inizia alla presentazione della Dichiarazione
Doganale, questa puo' essere presentata anche prima dell'arrivo
della Merce.Per tale categoria di prodotti non e' prevista l'Ispezione
pre imbarco.
REGISTRAZIONE
ETICHETTE
DAZI E ALTRE IMPOSTE A Ad Valorem: Diritti Doganali: 20%
CARICO IMPORTATORE
Imposte di Consumo: 75% con un minimo di 160 meticais a litro
NEL PAESE
IVA: 17%
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI NECESSARI
SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
164
1 Euro circa 40 Meticais
Link:
Autorità Tributaria http://www.at.gov.mz/
Sportello Unico doganale: http://www.mcnet.co.mz/
Portale del Governo http://www.portaldogoverno.gov.mz/Servicos/comercioExt/regimeAd/
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
165
SUD AFRICA
FATTURA EXPORT
Fattura commerciale, redatta in lingua inglese, in 4 copie, di cui una
in originale, indicando:
• nome e domicilio del venditore e del compratore
• numero d’ordine e data di emissione della fattura e data di
stipula del contratto
• elementi di identificazione dei colli (numero, tipo di
imballaggio, peso lordo e volume, marchio)
• denominazione commerciale delle merci con indicazione del
codice doganale a tariffa integrata
• quantità delle merci
• prezzi delle merci
• termini di consegna e pagamento
• modalità di resa (FOB, CIF, ecc)
• polizza di carico
• documenti di assicurazione
DICHIARAZIONE
Certificato EUR1 rilasciato dalla Dogana Italiana
DOGANALE
DOCUMENTI DI
Documenti di spedizione rilasciati dallo spedizioniere in Italia
TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE Certificato di origine modulo SAD 500 rilasciato dalla Dogana
Sudafricana
CERTIFICATI DI ANALISI
Certificato di analisi rilasciato dall’Ente nazionale dell’agricoltura
sudafricano, dietro invio della scheda Application for credit facility
dall’importatore sudafricano
ETICHETTATURA
Prescrizioni devono essere in conformita’ con i requisiti riportati
nella normativa sudafricana. E’ inoltre, obbligatorio, indicare il B
code (identificazione dell’importatore sudafricano). Il B code e’
rilasciato dall’Ente nazionale dell’agricoltura sudafricano, dietro
rilascio della licenza di importazione.
IMBALLAGGI
Bottiglie di 750 ml oppure 1 litro
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE
DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
NOTIFICA PREVENTIVA
Certificato di sdoganamento (Removal Certificate), rilasciato
dall’Ente nazionale dell’agricoltura sudafricano
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
Richiesta licenza di importazione
166
CALCOLO DELLE ACCISE SUGLI ALCOLICI IN SUD AFRICA
Il sistema di calcolo delle accise sugli alcolici in Sudafrica puo essere richiesto all 'Agenzia delle
tasse sudafricano al seguente sito
http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Excise/Pages/default.aspx
In breve le principali accise sono le seguenti:
•
•
•
Customs Duty (dazi doganali), variano a seconda del prodotto
Excise Duty (tassa d’ accise), variano a secondo del prodotto
Value Added Tax (l 'IVA del 14%)
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
167
ETICHETTATURA DEGLI ALCOLICI IN SUD AFRICA
La normativa che stabilisce i requisiti per l 'etichettatura e' denominata; Labels & Labelling
Requirements. Prescrizioni devono essere in conformita’ con i requisiti riportati nella normativa
sudafricana; Liquor Products Act 60 of of 1989. Maggiori informazioni possono essere richiesti al
dipartimento dell 'agricoltura di Cape Town:
DEPARTMENT OF AGRICULTURE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
DIRECTORATE FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE
P/BAG X5015 STELLENBOSCH 7599 (CAPE TOWN)
T. 021 809 1704 / 809 1645 / 809 1664
Att.: Mrs R Arendson Email: [email protected] http://www.doa.agric.za/
Il sopracitato Ente richiede di analizzare un campione del vino (bottiglia di 750 ml con etichetta), il
cui costo e’ a carico dell'importatore sudafricano, dietro invio della scheda “application for a credit
facility”.
Le importazioni di vino in Sudafrica sono sottoposte alle seguenti procedure:
Le esportazioni di vino in Sudafrica sono ammesse soltanto da parte di un importatore
sudafricano in possesso di licenza d'importazione rilasciata dal dipartimento dell'Agricoltura.
La licenza d'importazione viene rilasciata in base ai risultati delle analisi.
Le analisi vengono effettuate in conformita’ con le normative sudafricane (prescrizioni di legge
relative all'etichettatura e requisiti relativi alla composizione del vino)
Nel caso i risultati siano positivi, il dipartimento dell'Agricoltura richiede che l'importatore
sudafricano effettui un deposito in un stabilimento di stoccaggio a scelta dell’importatore fino al
rilascio di un certificato di sdoganamento (removal certificate) rilasciato dal dipartimento.
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
168
TUNISIA
FATTURA EXPORT
OBBLIGATORIA - Fattura commerciale, in molti
esemplari quanti richiesti dal cliente (di norma 6),
redatta preferibilmente in lingua francese, se no in
lingua inglese
DICHIARAZIONE DOGANALE
OBBLIGATORIA
IM4
OBBLIGATORIA
- Polizza di carico”clean on board” (per trasporto
via mare)
- LTA - Lettera di vettura “airwaybill” (per
trasporto via aerea)
- CMR (Convenzione Trasporto Internazionale
Merci) per via terrestre
DOCUMENTI DI TRASPORTO
PACKING LIST
CERTIFICATO DI ORIGINE
E' obbligatorio per tutte le importazioni di vini e
prodotti affini
CERTIFICATI DI ANALISI
SI, oltre alle analisi effettuate nei paesi di
provenienza, spesso vanno effettuate ulteriori analisi
con prelevamento di un campione (una bottiglia di
ogni tipo)
ETICHETTATURA DEL VINO
E' obbligatoria su tutti prodotti specie in francese ed
è preferibile anche in arabo, in particolare riguardo
a:
- Il Paese di produzione e/o di imbottigliamento
(produced in Italy..)
- ragione sociale del produttore e/o dell’azienda
imbottigliatrice;
- nome del vino;
- Paese di provenienza
- volume di graduazione alcolica in %;
- volume nominale
- numero del lotto
- tipo: secco, dolce...
- annata ecc..
IMBALLAGGI
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
SI, con conformità alle norme europee,
particolarmente in appositi cartoni
SI, Obbligatoria in quanto le importazioni tunisine di
vino, non essendo libere, sono sottoposte al rilascio
della relativa autorizzazione che è di difficile
ottenimento
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DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
OBBLIGATORI
In caso di importazioni temporanee (in occasione di
fiere, degustazioni in albergo, cerimonie particolari),
è raccomandato l'utilizzo del Carnet ATA.
CONTINGENTE DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
Accordo con l'U.E. per 235.000 ettolitri/anno
Non obbligatoria
NOTIFICA PREVENTIVA
Non obbligatoria
REGISTRAZIONE ETICHETTE
Non obbligatoria
DAZI E ALTRE IMPOSTE A
CARICO IMPORTATORE NEL
PAESE
I dazi applicati all’importazione di vini in Tunisia sono
in linea di massima attorno al 36%, per altri tipi di
vini 0 % se provenienti da U.E. (come per es . Vini da
tavola con un tasso di alcol non eccedente il 18 %),
mentre la tassa s/Valore aggiunto (taxe sur la Valeur
Ajoutée) (IVA) è del 18%, oltre al D.c. Dazio al
consumo (Droit de Consommation) variabile a
seconda della tipologia del prodotto importato.
In aggiunta a questo, è applicata una ulteriore tassa
fissa del 3 % relativa alle prestazioni doganali :
R.P.D.> Redevance de Prestation Douanière
ALTRI EVENTUALI DOCUMENTI Certificato Eur 1
NECESSARI SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Nell’ambito delle importazioni effettuate sotto il
« regime di compensazione », le importazioni sono
compensate da operazioni di esportazione e
sottoposte ad apposito accordo del Ministero del
Commercio tunisino con la relativa autorizzazione
E’ obbligatorio di precisare sulle fatture commerciali,
il numero identificativo dei prodotti, secondo la
nomenclatura di « Bruxelles »
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
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OCEANIA
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
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AUSTRALIA
FATTURA EXPORT
The Commercial Invoice is supplied by the exporter to provide the price,
description and other particulars of the transaction. The terms of sale,
known as the incoterm, is to appear on the invoice, i.e. FOB, CIF, for
Customs valuation purpose. The commercial invoice is a legal document
that is to be signed by the responsible exporting party attesting to the
veracity of the information being declared.
The packing list serves to itemize the details of a shipment. It is provided by
the exporter and is a standard document that accompanies the commercial
invoice. The packing list facilitates the customs clearance process for the
customs broker, since often times a customs entry must provide itemized
costs and weights of goods packaged within each box.
DICHIARAZIONE
DOGANALE
DOCUMENTI DI
TRASPORTO
Customs entry done on line by custom agent.
The airway bill (AWB) is a non-negotiable transport document issued by
the air carrier or by the forwarder which serves to indicate acceptance of
goods for carriage and the terms and conditions of the carriage. Since the
AWB is non-negotiable, it does not evidence title to the goods.
AWB's
are issued in 3 originals, one for the carrier, one for the consignee, and one
for the shipper. Therefore, a letter of credit for an airshipment should not
require presentation of more than one original, nor should it specify a full
set of original airway bills. The AWB is issued by the air carrier in the
country of embarkation. Generally, a copy of the AWB is presented to
customs upon entry.
The Bill of Lading (B/L) is a transport document issued by the ocean carrier
or forwarder covering a shipment of goods via ocean. It can either be a
negotiable or non-negotiable document supplied by the carrier or
forwarder to confirm on board carriage of cargo. Multi-modal bills or
through B/Ls are as a rule non-negotiable. The negotiable ocean bill of
lading may be endorsed and transferred to a third party while the goods
are in transit. The bill of lading is presented to customs upon entry and
serves to verify that the description on the bill of lading matches the
description and quantities specified on the commercial invoice and carrier
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
172
manifest. The ocean freight used for customs valuation purposes also may
appear on the bill of lading.
PACKING LIST
CERTIFICATO DI
ORIGINE
Rules of origin are the rules applied to determine from which country a
good originates for international trade purposes. Rules of origin are
necessary for both preferential reasons i.e. determining eligibility for
benefits such as reduced rates of duty, and non-preferential reasons such
as the imposition of anti-dumping and countervailing duties, country of
origin marking, etc.
CERTIFICATI DI
ANALISI
ETICHETTATURA
DEL VINO
www.foodstandards.gov.au
The labelling requirements for alcoholic beverages are ruled by the Food
Standards Australia and New Zealand.
These
requirements apply to beverages such as beer, wine and spirits. Alcohol
products imported into Australia for sale on the domestic market may be
required to display certain information on the label including the number of
standard drinks. Importers should check with www.foodstandards.gov.au
for information on alcohol product labelling: Chapter 1 General Food
Standars / Part 1.2 Labelling and other Information Requirements AND
Chapter 2 Food Product Standards / Part 2.7 Alcoholic Beverages).
IMBALLAGGI
The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity
Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced
as of 1 September 2009, requires that all full container load (FCL) and less
than container load (LCL) consignments be accompanied by a packing
declaration certifying that the packing materials used are in accordance
with ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary Measures). The
Packing Declaration may also be stated on the packing list or the
commercial invoice accompanying the import consignment. In order to
minimize problems with interpretation, the statement must be worded as
specified in the sample below. Shipments without such a declaration will be
routed for physical inspection and cargo release will be delayed.
The Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) Non-Commodity
Information Requirement Policy implemented 1 August 2009 and enforced
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
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as of 1 September 2009, require that all full container load (FCL)
consignments transported via ocean carriage be accompanied by a
Container Cleanliness Statement.
A separate Container Cleanliness Statement is not mandatory. The
statement may also be stated on the packing list, packing declaration, or
the commercial invoice accompanying the import consignment. In order to
minimize problems with interpretation, the statement must be worded as
specified in the sample below. FCL shipments without such a declaration
will be routed for physical inspection and cargo release will be delayed.
DOCUMENTI DI
IMPORTAZIONE
DICHIARAZIONE
DOGANALE DI
IMPORTAZIONE
In accordance with the Australian Customs Act of 1901, all importations
into Australia are to be declared. Import declarations in Australia are
lodged either by the importer or appointed customs broker via the
electronic Integrated Cargo System (ICS). Imported goods with a customs
value of AUD 1000 or less may be declared as a Self Assessed Clearance
Declaration (SAC) which also is lodged electronically. Upon customs
clearance, Customs transmits via the ICS an Authority to Deal which
confirms that the import may enter the commerce of Australia.
IMPORTED GOODS WITH A VALUE ABOVE A$1000 Air/sea cargo or post
If imported alcohol and/or tobacco products in a consignment valued
above A$1000 arrive by air or sea cargo or by post, in most cases, you will
be required to make an import declaration. For more information see the
fact sheet Import Declarations on the Customs and Border Protection
website at:
www.customs.gov.au/webdata/resources/files/ImportDeclarationsWEB.pdf
Fees:
Australian
customs
will
asses
GST
and
AQIS
fee.
Process Time: Electronic entries lodged via ICS are processed upon receipt.
Customs aims to transmit an Authority to Deal notification within 30
minutes of receiving payment of applicable duties, taxes and charges.
Clearance time also depends on the customs' selectivity setting and
whether the commodity is subject to intervening authority regulations.
Length of Validity: Import declarations are to be maintained within the
importer's file for 5 years in accordance with Customs Act 1901.
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Registration with Customs is needed in order to use the Integrated Cargo
System (ICS) for the lodging of import declarations. Registration can be
carried out by submitting the information contained on the form B319
electronically or may be submitted manually at a customs counter at the
port of entry.
Australian Customs Service
Customs House
5 Constitution Avenue
AU-Canberra ACT 2601
Tel: 61 2 62756666
www.customs.gov.au
Fees: No customs fee but customs broker may charge a fee to send
registration electronically.
Process Time: Within same business day
Length of Validity: Indefinite
DOCUMENTI DI
SPEDIZIONE
ALL’IMPORTAZIONE
CONTINGENTE
DOGANALE
BIOTERRORISM ACT
NOTIFICA
PREVENTIVA
REGISTRAZIONE
ETICHETTE
DAZI E ALTRE
IMPOSTE A CARICO
IMPORTATORE NEL
PAESE
As above
As above
No relevant to alcohol products
Trade mark checked by customs
Regardless of the value of imported alcohol products, you will be liable for
import tax, custom’s duty, Goods and Services Tax (GST) and Wine
Equalisation Tax (WET) if applicable.
GST is 10%, WET is 29%, Import Tax is 5%.
Duty for alcohol products
Different duty rates apply to alcoholic beverages dependent upon the type
of beverage and its alcohol content (lal = litres of alcohol). There is no
general formula, rate or amount that applies.
Some wines are subject to a percentage rate of duty and others are subject
to a percentage duty rate applied to the value of the wine and a fixed rate
per lal.
Information
on
tariff
classifications
can
be
found
at
www.customs.gov.au/tariff/tariff.asp
Customs duty rates are subject to change. Importers are advised to check
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
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the current published rates.
GST – Imported alcohol and tobacco products are subject to GST at a rate of
10% of the Value of the Taxable Importation (VoTI). The VoTI is the sum of:
• the customs value
• any duty payable
• the amount paid or payable to transport the goods to Australia and to
insure the goods for the transport
• WET, if applicable.
WET – Wine products are also subject to Wine Equalisation Tax (WET) at a
rate of 29%.
ALTRI EVENTUALI
DOCUMENTI
NECESSARI
SECONDO IL PAESE
IMPORTATORE
Revocation of Gift Concessions for Alcoholic Beverages and Tobacco
Products, effective 1 October 2008
In accordance with Australian Customs Notice 2008/43, the gift concessions
for gifts valued under $200 per consignment of alcoholic beverages and
tobacco has been revoked effective 1 October 2008.
Under the gift concession by-law 9740019 of 17 September 1997, gifts
valued under $200 of such items were exempt from duty and tax when
imported into Australia. Effective 1 October 2008, gift consignments of such
products will be subject to duties and taxes. The uniform duty and tax free
threshold for all imported goods of $1000 AU does not include alcoholic
beverages and tobacco products.
Australian Customs Service, Manager, Schedule 4 Concessions, Tel: 02 6275
6542
[email protected]
Ufficio Agroalimentari e Vini – anno 2014
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