Tabella sintetica di confronto tra Reg. (CE) 606/2009 sul vino
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Tabella sintetica di confronto tra Reg. (CE) 606/2009 sul vino
Tabella sintetica di confronto tra Reg. (CE) 606/2009 sul vino convenzionale, Reg. (UE) 834/2007 sul vino biologico e gli standard NOP (USA) e COR (Canada) Pratiche enologiche ammesse per vino convenzionale Reg. 606/09/CE allegato 1A Punto Tipo di trattamento 1 Arieggiamento o ossigenazione con ossigeno gassoso 2 Trattamenti termici 3 Centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte SI/NO 4 5 Impiego di lieviti per vinificazione, secchi o in sospensione vinica 6 Impiego, per favorire lo sviluppo dei lieviti, di una o più delle sostanze seguenti, eventualmente completate da un supporto inerte di cellulosa microcristallina: aggiunta di fosfato diammonico o solfato di ammonio, aggiunta di bisolfito di ammonio, aggiunta di dicloridrato di tiamina 7 Impiego di anidride solforosa, detta altresì biossido di zolfo, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio Limitazioni e specifiche NOP* (COR**) SI/NO, limitazioni e specifiche SI/NO Ossigeno gassoso SI SI Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione, compresa la micro ossigenazione SI SI / SI Ammessi almeno sino al 1/8/2015, Temperatura max 70°C SI Perlite SI SI Cellulosa Anidride carbonica SI SI SI SI La dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri ( ---> no osmosi e nanofiltrazione). L'eventuale impiego di un coadiuvante non deve lasciare residui indesiderabili nel prodotto trattato Argo Aria Limitazioni e specifiche NOP Solamente ad uso alimentare Elencati tra i processi ammessi, non specificato il campo specifico Usare solo come supporto filtro nella trasformazione dei prodotti alimentari Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dell'aria SI SI SI SI SI Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dell'aria NO / Lieviti SI I singoli ceppi di lievito, devono essere ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili. Non è consentito l'uso su vino ad esclusione della seconda fermentazione degli spumanti. * I lieviti OGM non sono consentiti anche nella produzione convenzionale SI Sono vietati lieviti sintetici e OGM, cresciuti su substrato petrolchimico e solfito liquore. Lieviti non biologici possono essere utilizzati quando lievito biologico non è disponibile in commercio DAP - Fosfato Diammonico SI Limite massimo, rispettivamente, di 1 g/l (espresso in sali) e di 0,3 g/l per la seconda fermentazione dei vini spumanti NO / Solfato ammonico / NO NO / Bisolfito di ammonio NO NO Tiamina SI NO / Anidride solforosa SI Bisolfito di potassio SI Metabisolfito di potassio SI NO Terra di diatomee Impiego di anidride carbonica, detta altresì biossido di carbonio, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, per creare un’atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall’aria Ammesso dal Reg. CE 834/2007 SI/NO, limitazioni e specifiche Nome del prodotto e della sostanza Azoto 8 Eliminazione anidride solforosa con procedimenti fisici Desolforazione 9 Trattamento con carbone per uso enologico Carbone per uso enologico SI (Solfitol) Limite massimo di 0,6 mg/l (espresso in tiamina) per ogni trattamento Filtrazione Coadiuvante alimentare di filtrazione Solamente ad uso alimentare / Il tenore totale di anidride solforosa dei vini, al momento del consumo umano: (vedi limiti specifici in fondo la tabella) a) non deve superare 100 mg/l per i vini rossi , se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l b) non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l c) per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma è ridotto di 30 mg/l NO / NO / Non si possono fare mosti muti BIO e desolforarli NO / Limite massimo di 100 g di prodotto secco/hl. Utilizzo ammesso soltanto per il mosto e il vino nuovo ancora in fermentazione, il mosto di uve concentrato rettificato e per i vini bianchi SI SI E' ammessa solo SO2 gassosa (vedi limiti in fondo tabella) Il carbone attivo deve essere derivato da fonti vegetali, ed essere utilizzato solo come coadiuvante di filtrazione Pratiche enologiche ammesse per vino convenzionale Reg. 606/09/CE allegato 1A Punto Tipo di trattamento 10 Chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico: 11 12 13 Impiego per l’acidificazione di: Impiego per la disacidificazione: NOP* (COR**) SI/NO, limitazioni e specifiche SI/NO Limitazioni e specifiche SI/NO Limitazioni e specifiche NOP Gelatina alimentare SI Devono essere ottenute da materie prime biologiche, se disponibili SI / Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli SI Devono essere ottenute da materie prime biologiche, se disponibili NO / Colla di pesce SI Devono essere ottenute da materie prime biologiche, se disponibili NO / Caseina e caseinati di potassio SI / NO / Ovoalbumina Devono essere ottenute da materie prime biologiche, se disponibili Devono essere ottenute da materie prime biologiche, se disponibili NO SI SI NO NO / Tannino SI SI SI NO SI Enzimi pectolitici SI / SI Preparati enzimatici di betaglucanasi NO / NO / Sorbato di potassio NO / NO / Bentonite Sol e gel di Silice Caolino Impiego di acido sorbico sotto forma di sorbato di potassio Ammesso dal Reg. CE 834/2007 SI/NO, limitazioni e specifiche Nome del prodotto e della sostanza Acido L (+) tartarico SI Acido lattico SI Acido DL malico Acido L (–) malico NO NO Tartrato neutro di potassio SI Bicarbonato di potassio SI SI Acido L (+) tartarico Preparato omogeneo di acido tartarico e carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato SI / / / Le operazioni devono essere effettuate in una sola volta. L’acido tartarico deve essere di origine agricola, estratto segnatamente da prodotti vitivinicoli. L’acidificazione dei prodotti diversi dal vino può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l. L’acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l. / / Le operazioni devono essere effettuate in una sola volta. L’acido tartarico deve essere di origine agricola, estratto segnatamente da prodotti vitivinicoli. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l. SI / / / / Devono essere derivati da piante commestibili e non tossiche, funghi non patogeni o batteri non patogeni Acido tartarico derivato da vino SI / NO NO / NO / NO SI / SI / Acido tartarico derivato da vino / Pratiche enologiche ammesse per vino convenzionale Reg. 606/09/CE allegato 1A Punto Tipo di trattamento 13 14 Impiego per la disacidificazione: Aggiunta di resina di pino di Aleppo 15 Impiego di preparati di scorze di lieviti 16 Impiego di polivinilpolipirrolidone 17 Impiego di batteri lattici 18 Aggiunta di lisozima 19 Aggiunta di acido L-ascorbico 20 Impiego di resine scambiatrici di ioni 21 Impiego nei vini secchi di fecce fresche, sane e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi 22 Immissione di argo o azoto 23 Ammesso dal Reg. CE 834/2007 SI/NO, limitazioni e specifiche Nome del prodotto e della sostanza SI/NO Carbonato di calcio (contenente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (–) malico ) Tartrato di calcio NO Resina di Pino Aleppo SI SI Scorze di Lieviti SI PVPP Lisozima NO SI NO Acido L-ascorbico SI Resine SI/NO Batteri lattici Limitazioni e specifiche Contenente solo carbonato di calcio / E' consentito solo per ottenere un vino «retsina» prodotto tipico della Grecia I singoli ceppi di lievito, devono essere ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili. Limite massimo di 40g/hl / / / Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 250 mg/l Ammesse sino al 1/8/2015. Soltanto per il mosto di uve destinato alla preparazione di MCR NOP* (COR**) SI/NO, limitazioni e specifiche SI/NO SI Limitazioni e specifiche NOP Usare solo il Carbonato di Calcio: CaCO3 NO / SI / SI Sono vietati lieviti sintetici, cresciuti su substrato petrolchimico e solfito liquore. Lieviti non biologici possono essere utilizzati quando lievito biologico non è disponibile in commercio NO SI NO / Tutti batteri commestibili, funghi e altri m.o. / SI / SI Solo se le sostanze attivanti le resine siano comprese nella national list NOP SI Sono vietati lieviti sintetici, cresciuti su substrato petrolchimico e solfito liquore. Lieviti non biologici possono essere utilizzati quando lievito biologico non è disponibile in commercio Feccia di fermentazione SI Azoto Argo SI NO Aggiunta di anidride carbonica Anidride carbonica SI 24 Aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino Acido citrico SI Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 1 g/l SI 25 Aggiunta di tannino Tannino SI I tannini devono essere ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili NO / Ferrocianuro di potassio NO / NO / 26 Trattamento: dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio, dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio Fitato di calcio NO / NO / 27 Aggiunta di acido metatartarico Acido metatartarico SI NO / Quantità non superiori al 5 % del volume del prodotto trattato Utilizzo di azoto per gorgogliamento / Per i vini tranquilli, la quantità massima di anidride carbonica nel vino trattato immesso in commercio è di 3 g/l e la sovrappressione dovuta all’anidride carbonica deve essere inferiore a 1 bar alla temperatura di 20 °C. Limite massimo di 100 mg/l SI NO / SI / / Solo se prodotto da fermentazione microbica dei carboidrati Pratiche enologiche ammesse per vino convenzionale Reg. 606/09/CE allegato 1A Punto Tipo di trattamento 28 Impiego di gomma arabica 29 Impiego di acido DL-tartarico, detto acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per la precipitazione del calcio in eccedenza 30 Per favorire la precipitazione dei sali tartarici, impiego di: SI/NO 31 32 Aggiunta di caramello 33 34 35 36 37 38 Uso di dischi di paraffina pura impregnati di isotiocianato di allile per creare un’atmosfera sterile Aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la stabilizzazione microbiologica Aggiunta di mannoproteine di lieviti per garantire la stabilizzazione tartarica e proteica del vino Trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino Impiego di ureasi per diminuire il tenore di urea nel vino Impiego di pezzi di legno di quercia nella vinificazione e nell’affinamento del vino, anche per la fermentazione delle uve fresche e dei mosti di uve 39 Impiego di alginati: 40 Dealcolizzazione parziale del vino Limitazioni e specifiche SI/NO Limitazioni e specifiche NOP SI / NO / NO / Bitartrato di potassio / / SI SI NO NO NO NO / (caramello) SI SI NO SI SI NO (Flor Stop e simili) NO / NO / DMDC NO / NO / Mannoproteine NO NO / / NO / NO / Ureasi NO / NO / Chips SI I pezzi di legno debbono provenire esclusivamente dalle specie di Quercus. Le dimensioni delle particelle di legno debbono essere tali che almeno il 95 % in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie di 2 mm. SI/NO Alginato di calcio NO / NO / Alginato di potassio SI Soltanto per l’elaborazione di tutte le categorie di vini spumanti e di vini frizzanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura SI / / NO / NO / Tartrato acido di potassio Citrato rameico Solfato di rame La gomma arabica deve essere ottenuta da materie prime biologiche, se disponibili NOP* (COR**) SI/NO, limitazioni e specifiche Gomma arabica (gomma d'acacia ) Tartrato di calcio Impiego di solfato di rame o di citrato di rameper l’eliminazione di difetti di sapore o di odore del vino Ammesso dal Reg. CE 834/2007 SI/NO, limitazioni e specifiche Nome del prodotto e della sostanza / / Limite massimo di 1 g/hl, purché il tenore di rame del prodotto così trattato non superi 1 mg/l. Il Solfato di rame è ammesso sino al 31 luglio 2015 N.B. : I nostri Mannopur, Mannovin, Mannoflux sono ammessi SI Solo se estratta con acqua / / / / / Sì, solo se è Bio Pratiche enologiche ammesse per vino convenzionale Reg. 606/09/CE allegato 1A Punto Tipo di trattamento Impiego dei copolimeri polivinilimidazolo — polivinilpirrolidone (PVI/PVP) per ridurre il tenore di rame, di ferro e di metalli pesanti Aggiunta di carbossimetilcellulosa (gomme di cellulosa) ai vini per garantirne la stabilizzazione tartarica Trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino Trattamento con chitosano di origine fungina Trattamento con chitina-glucano di origine fungina Acidificazione con trattamento elettromembranario Impiego di preparati enzimatici per uso enologico per la macerazione, la chiarificazione, la stabilizzazione, la filtrazione e la rivelazione dei precursori aromatici dell'uva presenti nel mosto e nel vino 41 42 43 44 45 46 47 Ammesso dal Reg. CE 834/2007 SI/NO, limitazioni e specifiche Nome del prodotto e della sostanza SI/NO Limitazioni e specifiche SI/NO Limitazioni e specifiche NOP / NO / NO / CMC NO / NO / / NO / NO / Chitosano NO / NO / Chitina-glucano NO / NO / / NO / NO / / NO / NO / LEGGENDA: NOP* (COR**) SI/NO, limitazioni e specifiche IN ROSSO: ELEMENTI NON AMMESSI IN TUTTI E TRE I CASI IN GIALLO: ELEMENTI AMMESSI NEL BIO EUROPEO MA NON NEL NOP E COR IN VERDE: ELEMENTI AMMESSI IN TUTTI E TRE I CASI NOTE IMPORTANTI VINO NOP: il vino certificato BIO EU in conformità al Reg. CE 834/2007 (a partire dal 1° agosto 2012) può essere commercializzato negli USA se rispetta anche le limitazioni imposte dal NOP e se soddisfa i seguenti requisiti di etichettatura NOP: a) ORGANIC WINE: se non sono stati aggiunti Solfiti e altre sostanze non previste dalla National List NOP 205.605. NB: negli USA è ammessa la SO 2 naturalmente prodotta dai lieviti e non si applica il limite di 10 mg/l vigente in Europa. b) WINE MADE WITH ORAGNIC GRAPES: può essere utilizzata l’SO2 (la concentrazione max ammessa è di 100 ppm); il Potassio metabisolfito non è ammesso. Altre sostanze non previste dalla National List NOP 205.605 non sono ammesse. Se soddisfano questi criteri può essere riportata la dicitura “Made with organic grapes”. Questo vino non può riportare il Logo USDA. Per semplificare l’iter della certificazione è conveniente certificare direttamente il vino come NOP richiedendolo al proprio Organismo di Certificazione. VINO COR: L’Unione Europea, nel 2011, ha raggiunto con il Canada un accordo di mutua equivalenza delle produzioni biologiche (Allegato III del Reg. N° 590/2011 del 20 giugno 2011). Questo accordo non riguarda le bevande alcoliche. Ne consegue che il vino europeo esportato in Canada deve essere certificato secondo il COR. Poiché, invece, tra il Canadian Food Inspection Agency (CFIA) e USDA esiste un regime di equivalenza che copre anche i prodotti enologici, i vini biologici europei certificati in conformità al NOP possono essere venduti come biologici anche in Canada. Per le spedizioni di vino in Canada l’ente certificatore deve rilasciare un apposito certificato di transazione che riporta: la tipologia di vino, la quantità oggetto di transazione e i riferimenti del cliente finale. Requisiti di etichettatura e diciture COR: Le diciture obbligatorie devono essere riportate in inglese/francese 100% ORGANIC/WINE MADE WITH ORGANIC GRAPES NON SONO AMMESSE E’ AMMESSO ORGANIC WINE / VIN BIOLOGIQUE Certified by/certifiè par… Logo COR facoltativo Nello stesso campo visivo del logo COR; «Imported by/importè pour» oppure «product of…» Logo bio UE facoltativo. Se compare il logo europeo, compaiono anche il codice dell’ Organismo di controllo (IT-BIO-xxx) e l’indicazione di origine di cui all’art. 24 del reg. ce 834/07 (AGRICOLTURA UE, AGRICOLTURA NON UE, AGRICOLTURA UE/NON UE) ATTENZIONE AI LIMITI DELL’ANIDRIDE SOLFOROSA NEI VINI: il tenore massimo di solforosa totale nei vini è da intendersi quello all’atto dell’imbottigliamento (o alla somministrazione al consumo). TENORE ZUCCHERI X (g/L) X<2 2 ≤ X ≥5 5 ≤ X ≥10 X ≥ 10 Reg. (CE) 834/2007 SOLFOROSA TOTALE SOLFOROSA TOTALE Rossi Bianchi e Rosati 100 150 120 170 170 220 170 220 NOP COR SOLFOROSA TOTALE SOLFOROSA TOTALE SOLFOROSA LIBERA 100 100 100 100 100 100 150 250 30 30 35 45 QUESTO DOCUMENTO HA PURO SCOPO INFORMATIVO E POTREBBE NON ESSERE AGGIORNATO RISPETTO RECENTI VARIAZIONI DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE. ENOBIOTECH SRL E GLI AUTORI DI QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI A NESSUN TITOLO DI EVENTUALI CONTESTAZIONI, NON CONFORMITA’ E DI QUALSIASI SANZIONE O AZIONE LEGALE EVENTUALMENTE DERIVANTE DALL’IMPROPRIO UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO STESSO. IL LETTORE DI QUESTO DOCUMENTO NELL’UTILIZZARE UN QUALSIASI PRODOTTO ENOLOGICO E’ LEGALMENTE RESPONSABILE DELL’UTILIZZO STESSO. ENOBIOTECH SRL CONSIGLIA A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE BIOLOGICO DI RIVOLGERSI AL PROPRIO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE BIOLOGICA PER DUBBI, OPINIONI, CHIARIMENTI ED EVENTUALE CONFERMA DEI CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO