...

Tabella sintetica di confronto tra Reg. (CE) 606/2009 sul vino

by user

on
Category: Documents
173

views

Report

Comments

Transcript

Tabella sintetica di confronto tra Reg. (CE) 606/2009 sul vino
Tabella sintetica di confronto tra Reg. (CE) 606/2009 sul vino convenzionale, Reg. (UE) 834/2007 sul vino biologico e gli standard NOP (USA) e COR (Canada)
Pratiche enologiche ammesse per
vino convenzionale
Reg. 606/09/CE allegato 1A
Punto Tipo di trattamento
1
Arieggiamento o ossigenazione con
ossigeno gassoso
2
Trattamenti termici
3
Centrifugazione e filtrazione, con o
senza coadiuvante di filtrazione inerte
SI/NO
4
5
Impiego di lieviti per vinificazione,
secchi o in sospensione vinica
6
Impiego, per favorire lo sviluppo dei
lieviti, di una o più delle sostanze
seguenti, eventualmente completate da
un supporto inerte di cellulosa
microcristallina: aggiunta di fosfato
diammonico o solfato di ammonio,
aggiunta di bisolfito di ammonio,
aggiunta di dicloridrato di tiamina
7
Impiego di anidride solforosa, detta
altresì biossido di zolfo, di bisolfito di
potassio o di metabisolfito di potassio,
detto altresì disolfito di potassio o
pirosolfito di potassio
Limitazioni e specifiche
NOP* (COR**)
SI/NO, limitazioni e specifiche
SI/NO
Ossigeno gassoso
SI
SI
Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione, compresa la micro
ossigenazione
SI
SI
/
SI
Ammessi almeno sino al 1/8/2015, Temperatura max 70°C
SI
Perlite
SI
SI
Cellulosa
Anidride carbonica
SI
SI
SI
SI
La dimensione dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri
( ---> no osmosi e nanofiltrazione). L'eventuale impiego di un
coadiuvante non deve lasciare residui indesiderabili nel prodotto
trattato
Argo
Aria
Limitazioni e specifiche NOP
Solamente ad uso alimentare
Elencati tra i processi ammessi, non specificato il campo
specifico
Usare solo come supporto filtro nella trasformazione dei
prodotti alimentari
Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al
riparo dell'aria
SI
SI
SI
SI
SI
Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al
riparo dell'aria
NO
/
Lieviti
SI
I singoli ceppi di lievito, devono essere ottenuti da materie prime
biologiche, se disponibili. Non è consentito l'uso su vino ad
esclusione della seconda fermentazione degli spumanti. * I lieviti
OGM non sono consentiti anche nella produzione convenzionale
SI
Sono vietati lieviti sintetici e OGM, cresciuti su substrato
petrolchimico e solfito liquore. Lieviti non biologici possono
essere utilizzati quando lievito biologico non è disponibile
in commercio
DAP - Fosfato
Diammonico
SI
Limite massimo, rispettivamente, di 1 g/l (espresso in sali) e di 0,3
g/l per la seconda fermentazione dei vini spumanti
NO
/
Solfato ammonico
/
NO
NO
/
Bisolfito di ammonio
NO
NO
Tiamina
SI
NO
/
Anidride solforosa
SI
Bisolfito di potassio
SI
Metabisolfito di
potassio
SI
NO
Terra di diatomee
Impiego di anidride carbonica, detta
altresì biossido di carbonio, di argo o di
azoto, soli o miscelati tra loro, per
creare un’atmosfera inerte e manipolare
il prodotto al riparo dall’aria
Ammesso dal Reg. CE 834/2007
SI/NO, limitazioni e specifiche
Nome del prodotto
e della sostanza
Azoto
8
Eliminazione anidride solforosa con
procedimenti fisici
Desolforazione
9
Trattamento con carbone per uso
enologico
Carbone per uso
enologico
SI
(Solfitol)
Limite massimo di 0,6 mg/l (espresso in tiamina) per ogni
trattamento
Filtrazione
Coadiuvante alimentare di filtrazione
Solamente ad uso alimentare
/
Il tenore totale di anidride solforosa dei vini, al momento del
consumo umano: (vedi limiti specifici in fondo la tabella)
a) non deve superare 100 mg/l per i vini rossi , se il tenore di
zuccheri residui è inferiore a 2 g/l
b) non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, se il
tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l
c) per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa
fissato a norma è ridotto di 30 mg/l
NO
/
NO
/
Non si possono fare mosti muti BIO e desolforarli
NO
/
Limite massimo di 100 g di prodotto secco/hl. Utilizzo ammesso
soltanto per il mosto e il vino nuovo ancora in fermentazione, il
mosto di uve concentrato rettificato e per i vini bianchi
SI
SI
E' ammessa solo SO2 gassosa (vedi limiti in fondo tabella)
Il carbone attivo deve essere derivato
da fonti vegetali, ed essere utilizzato solo come
coadiuvante di filtrazione
Pratiche enologiche ammesse per
vino convenzionale
Reg. 606/09/CE allegato 1A
Punto Tipo di trattamento
10
Chiarificazione con una o più delle
seguenti sostanze per uso enologico:
11
12
13
Impiego per l’acidificazione di:
Impiego per la disacidificazione:
NOP* (COR**)
SI/NO, limitazioni e specifiche
SI/NO
Limitazioni e specifiche
SI/NO
Limitazioni e specifiche NOP
Gelatina alimentare
SI
Devono essere ottenute da materie prime biologiche, se disponibili
SI
/
Proteine vegetali ottenute
da frumento o piselli
SI
Devono essere ottenute da materie prime biologiche, se disponibili
NO
/
Colla di pesce
SI
Devono essere ottenute da materie prime biologiche, se disponibili
NO
/
Caseina e caseinati di
potassio
SI
/
NO
/
Ovoalbumina
Devono essere ottenute da materie prime biologiche, se disponibili
Devono essere ottenute da materie prime biologiche, se disponibili
NO
SI
SI
NO
NO
/
Tannino
SI
SI
SI
NO
SI
Enzimi pectolitici
SI
/
SI
Preparati enzimatici di
betaglucanasi
NO
/
NO
/
Sorbato di potassio
NO
/
NO
/
Bentonite
Sol e gel di Silice
Caolino
Impiego di acido sorbico sotto forma di
sorbato
di potassio
Ammesso dal Reg. CE 834/2007
SI/NO, limitazioni e specifiche
Nome del prodotto
e della sostanza
Acido L (+) tartarico
SI
Acido lattico
SI
Acido DL malico
Acido L (–) malico
NO
NO
Tartrato neutro di
potassio
SI
Bicarbonato di potassio
SI
SI
Acido L (+) tartarico
Preparato omogeneo di
acido tartarico e
carbonato di calcio in
proporzioni equivalenti e
finemente polverizzato
SI
/
/
/
Le operazioni devono essere effettuate in una sola volta. L’acido
tartarico deve essere di origine agricola, estratto segnatamente da
prodotti vitivinicoli. L’acidificazione dei prodotti diversi dal vino può
essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in
acido tartarico, di 1,50 g/l. L’acidificazione dei vini può essere
effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido
tartarico, di 2,50 g/l.
/
/
Le operazioni devono essere effettuate in una sola volta. L’acido
tartarico deve essere di origine agricola, estratto segnatamente da
prodotti vitivinicoli. La disacidificazione dei vini può essere
effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido
tartarico, di 1 g/l.
SI
/
/
/
/
Devono essere derivati da piante commestibili e non
tossiche, funghi non patogeni o batteri non patogeni
Acido tartarico derivato da vino
SI
/
NO
NO
/
NO
/
NO
SI
/
SI
/
Acido tartarico derivato da vino
/
Pratiche enologiche ammesse per
vino convenzionale
Reg. 606/09/CE allegato 1A
Punto Tipo di trattamento
13
14
Impiego per la disacidificazione:
Aggiunta di resina di pino di Aleppo
15
Impiego di preparati di scorze di lieviti
16
Impiego di polivinilpolipirrolidone
17
Impiego di batteri lattici
18
Aggiunta di lisozima
19
Aggiunta di acido L-ascorbico
20
Impiego di resine scambiatrici di ioni
21
Impiego nei vini secchi di fecce fresche,
sane e non diluite contenenti lieviti
provenienti dalla vinificazione recente di
vini secchi
22
Immissione di argo o azoto
23
Ammesso dal Reg. CE 834/2007
SI/NO, limitazioni e specifiche
Nome del prodotto
e della sostanza
SI/NO
Carbonato di calcio
(contenente piccoli
quantitativi di sale doppio
di calcio degli acidi L (+)
tartarico e L (–) malico )
Tartrato di calcio
NO
Resina di Pino Aleppo
SI
SI
Scorze di Lieviti
SI
PVPP
Lisozima
NO
SI
NO
Acido L-ascorbico
SI
Resine
SI/NO
Batteri lattici
Limitazioni e specifiche
Contenente solo carbonato di calcio
/
E' consentito solo per ottenere un vino «retsina» prodotto tipico
della Grecia
I singoli ceppi di lievito, devono essere ottenuti da materie prime
biologiche, se disponibili. Limite massimo di 40g/hl
/
/
/
Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 250
mg/l
Ammesse sino al 1/8/2015. Soltanto per il mosto di uve destinato
alla preparazione di MCR
NOP* (COR**)
SI/NO, limitazioni e specifiche
SI/NO
SI
Limitazioni e specifiche NOP
Usare solo il Carbonato di Calcio: CaCO3
NO
/
SI
/
SI
Sono vietati lieviti sintetici, cresciuti su substrato
petrolchimico e solfito liquore. Lieviti non biologici possono
essere utilizzati quando lievito biologico non è disponibile
in commercio
NO
SI
NO
/
Tutti batteri commestibili, funghi e altri m.o.
/
SI
/
SI
Solo se le sostanze attivanti le resine siano comprese nella
national list NOP
SI
Sono vietati lieviti sintetici, cresciuti su substrato
petrolchimico e solfito liquore. Lieviti non biologici possono
essere utilizzati quando lievito biologico non è disponibile
in commercio
Feccia di fermentazione
SI
Azoto
Argo
SI
NO
Aggiunta di anidride carbonica
Anidride carbonica
SI
24
Aggiunta di acido citrico per la
stabilizzazione del vino
Acido citrico
SI
Quantità massima nel vino trattato immesso in commercio: 1 g/l
SI
25
Aggiunta di tannino
Tannino
SI
I tannini devono essere ottenuti da materie prime biologiche, se
disponibili
NO
/
Ferrocianuro di potassio
NO
/
NO
/
26
Trattamento: dei vini bianchi e rosati
con ferrocianuro di potassio, dei vini
rossi con ferrocianuro di potassio o con
fitato di calcio
Fitato di calcio
NO
/
NO
/
27
Aggiunta di acido metatartarico
Acido metatartarico
SI
NO
/
Quantità non superiori al 5 % del volume del prodotto trattato
Utilizzo di azoto per gorgogliamento
/
Per i vini tranquilli, la quantità massima di anidride carbonica nel
vino trattato immesso in commercio è di 3 g/l e la sovrappressione
dovuta all’anidride carbonica deve essere inferiore a 1 bar alla
temperatura di 20 °C.
Limite massimo di 100 mg/l
SI
NO
/
SI
/
/
Solo se prodotto da fermentazione microbica dei
carboidrati
Pratiche enologiche ammesse per
vino convenzionale
Reg. 606/09/CE allegato 1A
Punto Tipo di trattamento
28
Impiego di gomma arabica
29
Impiego di acido DL-tartarico, detto
acido racemico, o del suo sale neutro di
potassio, per la precipitazione del calcio
in eccedenza
30
Per favorire la precipitazione dei sali
tartarici, impiego di:
SI/NO
31
32
Aggiunta di caramello
33
34
35
36
37
38
Uso di dischi di paraffina pura
impregnati di isotiocianato di allile per
creare un’atmosfera sterile
Aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC)
ai vini per garantirne la stabilizzazione
microbiologica
Aggiunta di mannoproteine di lieviti per
garantire la stabilizzazione tartarica e
proteica del vino
Trattamento per elettrodialisi per
garantire la stabilizzazione tartarica del
vino
Impiego di ureasi per diminuire il tenore
di urea nel vino
Impiego di pezzi di legno di quercia nella
vinificazione e nell’affinamento del vino,
anche per la fermentazione delle uve
fresche e dei mosti di uve
39
Impiego di alginati:
40
Dealcolizzazione parziale del vino
Limitazioni e specifiche
SI/NO
Limitazioni e specifiche NOP
SI
/
NO
/
NO
/
Bitartrato di potassio
/
/
SI
SI
NO
NO
NO
NO
/
(caramello)
SI
SI
NO
SI
SI
NO
(Flor Stop e simili)
NO
/
NO
/
DMDC
NO
/
NO
/
Mannoproteine
NO
NO
/
/
NO
/
NO
/
Ureasi
NO
/
NO
/
Chips
SI
I pezzi di legno debbono provenire esclusivamente dalle specie di
Quercus. Le dimensioni delle particelle di legno debbono essere tali
che almeno il 95 % in peso sia trattenuto da un setaccio con maglie
di 2 mm.
SI/NO
Alginato di calcio
NO
/
NO
/
Alginato di potassio
SI
Soltanto per l’elaborazione di tutte le categorie di vini spumanti e
di vini frizzanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali
la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura
SI
/
/
NO
/
NO
/
Tartrato acido di potassio
Citrato rameico
Solfato di rame
La gomma arabica deve essere ottenuta da materie prime
biologiche, se disponibili
NOP* (COR**)
SI/NO, limitazioni e specifiche
Gomma arabica
(gomma d'acacia )
Tartrato di calcio
Impiego di solfato di rame o di citrato di
rameper l’eliminazione di difetti di
sapore o di odore del vino
Ammesso dal Reg. CE 834/2007
SI/NO, limitazioni e specifiche
Nome del prodotto
e della sostanza
/
/
Limite massimo di 1 g/hl, purché il tenore di rame del prodotto
così trattato non superi 1 mg/l.
Il Solfato di rame è ammesso sino al 31 luglio 2015
N.B. : I nostri Mannopur, Mannovin, Mannoflux sono ammessi
SI
Solo se estratta con acqua
/
/
/
/
/
Sì, solo se è Bio
Pratiche enologiche ammesse per
vino convenzionale
Reg. 606/09/CE allegato 1A
Punto Tipo di trattamento
Impiego dei copolimeri
polivinilimidazolo — polivinilpirrolidone
(PVI/PVP) per ridurre il tenore di rame,
di ferro e di metalli pesanti
Aggiunta di carbossimetilcellulosa
(gomme di cellulosa) ai vini per
garantirne la stabilizzazione tartarica
Trattamento con scambiatori di cationi
per garantire la stabilizzazione tartarica
del vino
Trattamento con chitosano di origine
fungina
Trattamento con chitina-glucano di
origine fungina
Acidificazione con trattamento
elettromembranario
Impiego di preparati enzimatici per uso
enologico per la macerazione, la
chiarificazione, la stabilizzazione, la
filtrazione e la rivelazione dei precursori
aromatici dell'uva presenti nel mosto e
nel vino
41
42
43
44
45
46
47
Ammesso dal Reg. CE 834/2007
SI/NO, limitazioni e specifiche
Nome del prodotto
e della sostanza
SI/NO
Limitazioni e specifiche
SI/NO
Limitazioni e specifiche NOP
/
NO
/
NO
/
CMC
NO
/
NO
/
/
NO
/
NO
/
Chitosano
NO
/
NO
/
Chitina-glucano
NO
/
NO
/
/
NO
/
NO
/
/
NO
/
NO
/
LEGGENDA:



NOP* (COR**)
SI/NO, limitazioni e specifiche
IN ROSSO: ELEMENTI NON AMMESSI IN TUTTI E TRE I CASI
IN GIALLO: ELEMENTI AMMESSI NEL BIO EUROPEO MA NON NEL NOP E COR
IN VERDE: ELEMENTI AMMESSI IN TUTTI E TRE I CASI
NOTE IMPORTANTI
VINO NOP: il vino certificato BIO EU in conformità al Reg. CE 834/2007 (a partire dal 1° agosto 2012) può essere commercializzato negli USA se rispetta anche le limitazioni imposte dal NOP
e se soddisfa i seguenti requisiti di etichettatura NOP:
a) ORGANIC WINE: se non sono stati aggiunti Solfiti e altre sostanze non previste dalla National List NOP 205.605. NB: negli USA è ammessa la SO 2 naturalmente prodotta dai lieviti e non si
applica il limite di 10 mg/l vigente in Europa.
b) WINE MADE WITH ORAGNIC GRAPES: può essere utilizzata l’SO2 (la concentrazione max ammessa è di 100 ppm); il Potassio metabisolfito non è ammesso. Altre sostanze non previste dalla
National List NOP 205.605 non sono ammesse. Se soddisfano questi criteri può essere riportata la dicitura “Made with organic grapes”. Questo vino non può riportare il Logo USDA.
Per semplificare l’iter della certificazione è conveniente certificare direttamente il vino come NOP richiedendolo al proprio Organismo di Certificazione.
VINO COR: L’Unione Europea, nel 2011, ha raggiunto con il Canada un accordo di mutua equivalenza delle produzioni biologiche (Allegato III del Reg. N° 590/2011 del 20 giugno 2011). Questo
accordo non riguarda le bevande alcoliche. Ne consegue che il vino europeo esportato in Canada deve essere certificato secondo il COR. Poiché, invece, tra il Canadian Food Inspection Agency
(CFIA) e USDA esiste un regime di equivalenza che copre anche i prodotti enologici, i vini biologici europei certificati in conformità al NOP possono essere venduti come biologici anche in Canada.
Per le spedizioni di vino in Canada l’ente certificatore deve rilasciare un apposito certificato di transazione che riporta: la tipologia di vino, la quantità oggetto di transazione e i riferimenti del
cliente finale.
Requisiti di etichettatura e diciture COR:
 Le diciture obbligatorie devono essere riportate in inglese/francese
 100% ORGANIC/WINE MADE WITH ORGANIC GRAPES  NON SONO AMMESSE
 E’ AMMESSO  ORGANIC WINE / VIN BIOLOGIQUE
 Certified by/certifiè par…
 Logo COR facoltativo
 Nello stesso campo visivo del logo COR; «Imported by/importè pour» oppure «product of…»
 Logo bio UE facoltativo. Se compare il logo europeo, compaiono anche il codice dell’ Organismo di controllo (IT-BIO-xxx) e l’indicazione di origine di cui all’art. 24 del reg. ce 834/07 (AGRICOLTURA UE, AGRICOLTURA
NON UE, AGRICOLTURA UE/NON UE)
ATTENZIONE AI LIMITI DELL’ANIDRIDE SOLFOROSA NEI VINI:
il tenore massimo di solforosa totale nei vini è da intendersi quello all’atto dell’imbottigliamento (o alla somministrazione al consumo).
TENORE ZUCCHERI
X (g/L)
X<2
2 ≤ X ≥5
5 ≤ X ≥10
X ≥ 10
Reg. (CE) 834/2007
SOLFOROSA TOTALE SOLFOROSA TOTALE
Rossi
Bianchi e Rosati
100
150
120
170
170
220
170
220
NOP
COR
SOLFOROSA TOTALE
SOLFOROSA TOTALE
SOLFOROSA LIBERA
100
100
100
100
100
100
150
250
30
30
35
45
QUESTO DOCUMENTO HA PURO SCOPO INFORMATIVO E POTREBBE NON ESSERE AGGIORNATO RISPETTO RECENTI VARIAZIONI DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE.
ENOBIOTECH SRL E GLI AUTORI DI QUESTO DOCUMENTO NON POSSONO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI A NESSUN TITOLO DI EVENTUALI CONTESTAZIONI, NON CONFORMITA’ E DI QUALSIASI SANZIONE O AZIONE LEGALE EVENTUALMENTE DERIVANTE
DALL’IMPROPRIO UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DOCUMENTO STESSO.
IL LETTORE DI QUESTO DOCUMENTO NELL’UTILIZZARE UN QUALSIASI PRODOTTO ENOLOGICO E’ LEGALMENTE RESPONSABILE DELL’UTILIZZO STESSO.
ENOBIOTECH SRL CONSIGLIA A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE BIOLOGICO DI RIVOLGERSI AL PROPRIO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE BIOLOGICA PER DUBBI, OPINIONI, CHIARIMENTI ED EVENTUALE CONFERMA DEI CONTENUTI DEL PRESENTE DOCUMENTO
Fly UP