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le fonti del diritto tributario
LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO Prof. Marco Barassi Università di Bergamo LE FONTI DEL DIRITTO • Fonti: – atti o fatti che pongono in essere il diritto – scritte (Costituzione, legge, decreto legge) o non scritte (consuetudine) – nel diritto tributario le fonti sono scritte – i rapporti tra fonti sono prevalentemente regolati secondo un rapporto gerarchico (la fonte di grado superiore stabilisce condizioni di validità e limiti delle fonti subordinate) • Ordine gerarchico: Costituzione e leggi costituzionali, leggi e atti aventi forza di legge, regolamenti, usi e consuetudini; fonti dir. UE – In materia tributaria esiste una riserva a favore della legge (art. 23 Cost.) per la regolazione di alcuni elementi 2 LA RISERVA DI LEGGE (1) • Art. 23 Cost: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” • Funzione dell’art. 23 Cost.: – garanzia della libertà e proprietà dei privati (nel confronti del potere esecutivo) – espressione di democrazia (la ripartizione delle spese pubbliche, attuata tramite i tributi, deve avvenire secondo criteri scelti dai rappresentanti dei consociati) – controllo di legittimità della Corte cost. 3 LA RISERVA DI LEGGE (2) • L’art. 23 Cost. richiede di definire: – la legge, – la base legislativa e – le prestazioni patrimoniali imposte • La legge comprende: – – – – la legge ordinaria statale (art. 71-74 Cost.) le leggi regionali e delle province di Trento e Bolzano i decreti legge (art. 77 Cost.) i decreti legislativi (art. 76 Cost.) 4 LA RISERVA DI LEGGE (3) • La base legislativa: – Indica che la riserva di legge in materia tributaria è relativa e non assoluta – di conseguenza la legge non deve contenere l’intera disciplina della prestazione imposta ma deve avere un contenuto minimo relativamente alle norme sostanziali e a quelle che stabiliscono esenzioni e agevolazioni – Il contenuto minimo è soddisfatto quando la legge indica i soggetti, il presupposto e la misura del tributo (base imponibile e aliquota massima) • La prestazione patrimoniale imposta: – Prestazione stabilita da atto d’autorità, obbligatoria, senza che vi concorra la volontà del privato – comprende i tributi ma non solo – comprende anche i corrispettivi contrattuali quando siano dovuti a fronte di servizi essenziali (in relazione ai quali la libertà di scegliere se stipulare o meno il contratto è solo formale perché si riduce alla possibilità di scegliere fra la rinuncia a fruire di un servizio essenziale e l’accettazione di condizioni unilateralmente e autoritativamente prefissate): per esempio il servizio telefonico 5 LA LEGGE • Le leggi in materia tributaria: – sono soggette alle norme di formazione e approvazione valevoli per tutte le leggi ordinarie – con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi (previgente art. 81 cost., in seguito sostituito da l. cost. 1/2012) – non sono abrogabili con referendum (art. 75 cost.) 6 LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE • • • Legge 212/2000: origini Contiene l’autoqualifica di legge “in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.” ed espressione di “principi generali dell’ordinamento tributario”, ma è una legge ordinaria quindi può essere abrogata o modificata da atti di pari grado successivi Ha contenuto molteplice tra cui norme su: – chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie (art. 2: menzione dell’oggetto nel titolo delle leggi tributarie, ecc.) – informazione del contribuente (art. 5: conoscenza delle disposizioni tributarie, circolari, risoluzioni) e conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6: assicurare effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente, informare su mancato riconoscimento di crediti o irrogazione sanzioni, ecc.) – motivazione degli atti (art. 7) – Tutela e affidamento della buona fede (art. 10) – Interpello del contribuente (art. 11) – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali (art. 12: minor turbativa possibile, diritto a conoscere le ragioni della verifica, durata massima delle verifiche, rispetto termine di 60 gg. dopo PVC per osservazioni e richieste del contribuente prima dell’emissione dell’accertamento) – Garante del contribuente (art. 13) 7 I TESTI UNICI • In ambito tributario sono generalmente emanati dal Governo sulla base di delega legislativa, analogamente ai decreti legislativi • hanno, quindi, generalmente contenuto innovativo piuttosto che di mera raccolta delle disposizioni vigenti • in materia tributaria: – Testo unico imposte sui redditi (Tuir, D.P.R. 917/1986) – Testo unico imposta di registro (D.P.R. 131/1986) – Testo unico imposte ipotecarie e catastali (D.Lgs. 347/1990) – Testo unico successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990) 8 I DECRETI LEGGE • I decreti legge: – – – – sono emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione se non convertiti perdono efficacia ex tunc possono essere regolati con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti – in materia tributaria sono frequentemente utilizzati per la rapidità con cui si producono i loro effetti (per esempio: evitare fenomeni di accaparramento quando si elevi un’imposta sui consumi, produrre gettito in relazione a urgenti esigenze finanziarie, ecc.) – lo Statuto dei diritti del contribuente (art. 4, l. 212/2000) stabilisce che: “non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di contribuenti” – la Corte cost. ha censurato, in passato, la prassi di reiterare i decreti legge non convertiti 9 I DECRETI LEGISLATIVI • I decreti legislativi: – il Parlamento può delegare (legge delega) la funzione legislativa al Governo con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti – il Governo deve attenersi ai principi e criteri direttivi (in caso di violazione il decreto delegato può essere dichiarato costituzionalmente illegittimo) – il decreto delegato deve essere interpretato in relazione ai principi e criteri contenuti nella legge delega – l’utilizzo della delega si giustifica per l’elevata tecnicità della materia tributaria che non si presta alla discussione nelle aule parlamentari – esempi: • riforma tributaria attuata con legge delega n. 825/1971 e relativi decreti delegati • Riforma dell’Ires attuata con legge delega n. 80/2003 e D.Lgs. 344/2003 10 I REGOLAMENTI STATALI • • • Sono fonti secondarie, completano la disciplina del tributo per quanto non riservato alla legge Se illegittimi possono essere annullati dal giudice amministrativo (erga omnes) o disapplicati dal giudice tributario I regolamenti governativi si dividono in (art. 17, L. 400/1988): – – – – – • • esecutivi (regolano l’esecuzione di leggi e decreti legislativi) attuativi e integrativi (attuano e integrano leggi e d.lgs. contenenti norme di principio) indipendenti (regolano materie in cui manchi la disciplina legislativa se non si tratta di materie riservate alla legge) organizzatori (regolano organizzazione e funzionamento delle p.a.) delegati: se manca riserva assoluta di legge, la legge può autorizzare la potestà regolamentare del Governo determinando le norme generali regolatrici della materia e disponendo l’abrogazione delle norme vigenti (delegificazione; esempio: D.P.R. 322/1998) A causa della riserva di legge in diritto tributario sono ammissibili regolamenti esecutivi e delegati; quelli attuativi e integrativi sono ammissibili solo per la parte di disciplina del tributo non riservata alla legge; non sono ammissibili i regolamenti indipendenti Esistono anche regolamenti ministeriali emanati dal Ministro competente quando la legge conferisce il relativo potere (numerosi esempi in materia tributaria tra cui art. 168-bis individuazioni Stati white list) 11 LE LEGGI REGIONALI • • • • La riforma del Titolo V della Costituzione è stata attuata con legge cost. 3/2001 Art. 117 Cost: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” I rapporti tra legge statale e legge regionale non sono ordinati gerarchicamente ma in base alla competenza per materie Art. 117, c. 4: le Regioni hanno potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato – • • • • è riservato alla legge statale il sistema tributario e contabile dello Stato e la perequazione delle risorse finanziarie (art. 117, c. 2, lett. e)) Art. 117, c. 3: le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale Tuttavia, secondo la Corte cost. (303/2003)la mancata inclusione di una materia tra quelle riservate ex art. 117, commi 2 e 3, alla competenza esclusiva dello Stato e a quella concorrente delle regioni, non implica che essa sia necessariamente oggetto di potestà legislativa residuale delle regioni Art. 119, c. 2: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Art. 119, c. 1: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e spesa nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci 12 LE LEGGI REGIONALI • Segue Art. 117 Cost: – tuttavia solo le Regioni hanno potestà legislativa (non Provincie, Comuni e Città metropolitane) – quindi le Regioni hanno potestà legislativa in materia di tributi regionali e locali ma nell’ambito dei principi fondamentali (art. 117, c. 3) e dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 119, c. 2) • La Corte cost. ha definito l’ambito dei tributi propri delle regioni: – I tributi il cui gettito va alle regioni ma istituiti con legge statale prima della riforma del Titolo V (esempio: Irap e tassa automobilistica), non sono tributi regionali propri nel senso di cui all’art. 119, c. 2; per istituire tali tributi serve una legge regionale nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema statale; tali principi non possono essere ricavati dalle regioni ma devono essere preliminarmente definiti da apposita legge statale; dunque la potestà legislativa delle regioni potrà esplicarsi con la istituzione di tributi propri solo dopo che la legge statale avrà indicato i principi di coordinamento 13 I REGOLAMENTI DI REGIONI, PROVINCE E COMUNI • Le regioni hanno potestà regolamentare generale nelle materia che non siano di esclusiva potestà legislativa statale (art. 117, c. 6); quindi possono emanare regolamenti in materia tributaria • la possibilità per province, città metropolitane e comuni di istituire e applicare tributi propri (art. 119, c. 2) va riferita alla potestà regolamentare di attuazione o integrazione di leggi statali o regionali (esempi si rinvengono nella determinazione di aliquote, esenzioni, ecc. per tributi quali Imu e Tasi) 14 LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI • Sono numerose quelle che hanno lo scopo principale di ripartire la potestà impositiva tra gli Stati contraenti al fine di eliminare la doppia imposizione internazionale; altre hanno per oggetto la cooperazione tra AA.FF. • Le convenzioni diventano norme interne con la legge di ratifica ed esecuzione (ex. art. 80 Cost.) • Le norme delle convenzioni prevalgono sulle norme interne essendo norme speciali; tuttavia in materia di imposte sui redditi prevale la norma del Tuir se più favorevole (art. 169 Tuir) • La potestà legislativa deve avvenire nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.) 15 LE FONTI DELL’UNIONE EUROPEA • • • • • • L’Italia ha sottoscritto i Trattati dell’UE sottoponendo la propria sovranità alle limitazioni necessarie ad assicurare la piena realizzazione delle finalità dei trattati e trasferendo la potestà normativa all’UE nelle materia oggetto dei Trattati (art. 11 Cost.) Le fonti del diritto UE possono essere distinte in primarie (i vari Trattati) e secondarie (gli atti prodotti dagli organi della UE) Secondo la giurisprudenza consolidata il diritto UE prevale sul diritto interno degli Stati membri in contrasto con esso; le norme nazionali incompatibili devono essere disapplicate dallo stesso giudice nazionale Le fonti primarie contengono disposizioni volte ad assicurare la libera concorrenza, e le libertà fondamentali (divieto di istituire dazi, divieto di aiuti di Stato, libera circolazione merci, persone, servizi, capitali) Armonizzazione positiva (assicurare instaurazione e funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza; art. 113; art. 114) e negativa Le fonti secondarie sono costituite da: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri (art. 288 TFUE) 16 LE FONTI DELL’UNIONE EUROPEA • Regolamenti: – – – – – – • hanno portata generale sono obbligatori in tutti i loro elementi sono applicabili in ciascuno degli Stati membri hanno efficacia diretta e producono effetti immediati negli Stati membri non devono (né possono) essere attuati da norme interne Esempio: reg. 1798/2003 su cooperazione in materia di Iva Direttive: – vincolano gli Stati membri in ordine ai risultati da raggiungere – Gli Stati sono liberi di scegliere i mezzi e gli strumenti per conseguire tali risultati – Non hanno portata generale ma si rivolgono agli Stati membri che devono dare loro attuazione (producono effetti verticali e non orizzontali tra privati) – In mancanza di recepimento, se le direttive contengono disposizioni precise e incondizionate (self-executing ovvero non richiedono disposizioni per l’attuazione), scaduto il termine stabilito per l’attuazione, queste direttive producono effetti diretti nello Stato membro inadempiente; di conseguenza i privati possono vantare diritti derivanti dalla direttiva che i giudici nazionali devono tutelare – Esempio di direttiva self executing sono quelle che stabiliscono non applicazione di ritenute alla fonte su determinati flussi di reddito – Le direttive sono utilizzate per l’armonizzazione: per esempio la dir. 2006/112/CE riguarda l’Iva 17 LE FONTI DELL’UNIONE EUROPEA • Decisioni: – – – – riguardano casi specifici hanno effetto diretto sono obbligatorie per i destinatari esempio: decisioni che ordinano a Stati di revocare benefici fiscali qualificati “aiuti di Stato” • Raccomandazioni e pareri: – non hanno efficacia vincolante – la raccomandazione sollecita un determinato comportamento – il parere esprime il punto di vista dell’istituzione su una specifica questione • In ordine ai rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento UE – Le limitazioni di sovranità di cui all’art. 11 Cost., che permettono di attribuire potestà normativa anche a fonti estranee all’ordinamento, possono riguardare anche materie coperte da riserva di legge (art. 23 Cost.) 18 USI, CONSUETUDINI E CIRCOLARI • Usi e consuetudini non sono fonte del diritto tributario a causa della riserva di legge (art. 23 Cost.) • Hanno invece rilevanza le consuetudini internazionali in base alle quali è stabilito, per esempio, il trattamento fiscale dei rappresentanti diplomatici esteri – art. 10, c. 1, Cost: l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute • Neppure le circolari dell’AF sono fonti del diritto tributario non vincolando i giudici, il contribuente e neppure la stessa AF 19