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Roppo I IL DIRITTO da pag 3 a pag 46

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Roppo I IL DIRITTO da pag 3 a pag 46
I. Il diritto
pagine da 3 a 46
Roppo Vincenzo
1
1.1 Di cosa si occupa il diritto privato
• Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita
economica-sociale.
• Organizzazioni
• Cose
• Beni
• Uso delle cose
• Debiti e crediti
• Contratti
• Danni
• Attività economiche iorganizzate
• Famiglia
• Successioni per causa di morte
2
1.2 la funzione del diritto privato: interessi e conflitti
• Interesse : la tensione dell’uomo verso qualcosa che serve a soddisfare i bisogni.
• Conflitto : quando l’interesse di uno può risultare incompatibile con l’’interesse di
un altro .
• Funzione del diritto: prevenire o risolvere i conflitti .
• Funzione di risoluzione dei conflitti = evita GIUSTIZIA DA SE’
Interessi:
 di tipo economico-sociale e
 di tipo morale;
3
1.3 diritto oggettivo e diritto soggettivo
• Diritto oggettivo : è un complesso di norme giuridiche; possiamo
dire anche che è un “sistema” di norme giuridiche ;
• Diritto soggettivo : significa potere di azione o pretesa che uno ha
verso qualcun altro.
• Connessione molto stretta tra d.o. e d. s. : i diritti soggettivi
dipendono dal diritto oggettivo;
4
1.4 Le norme giuridiche
• Per realizzare le sue funzioni di sistemazione degli interessi e
prevenzione/risoluzione dei conflitti, il diritto deve influire sui
comportamenti umani per orientarli nel senso corrispondente alle
gerarchie di interessi ( alle scelte politiche) che il diritto stesso fa
proprie.
• La norma giuridica: funziona attraverso : regola, sanzione , apparato.
• La norma giuridica consiste in una regola.
• Generalmente la N. G. è una regola di condotta indirizzata agli
uomini per orientarne il comportamento nel senso desiderato;
• Sanzione; ruolo satisfattivo; ruolo compensativo; ruolo punitivo;
ruolo deterrente o preventivo;
• ISTITUTO GIURIDICO: insieme delle norme giuridiche che regolano
un determinato e importante fenomeno della vita sociale; es istituto
del matrimonio;
5
1.5 L’applicazione delle norme giuridiche : la fattispecie
•
•
•
•
•
•
•
•
cosa è successo nella realtà’; fattispecie concreta
Che cosa prevede la norma in tal caso; fattispecie astratta;
Fattispecie = dal latino : immagine del fatto;
L’operazione logica concreta corrisponde a una fattispecie astratta
si chiama qualificazione della fattispecie( concreta).
Combinato disposto;
Carattere generale e astratto delle norme giuridiche : si collega alla
funzione del diritto.
Funzione del diritto: che è organizzare la società e gli interessi
presenti nella società, orientando i comportamenti di coloro che la
compongono.
Inoltre,esso costituisce una garanzia di uguale trattamento ( non
discriminazione) dei destinatari delle norme.
6
1.6 L’interpretazione delle norme giuridiche
Le Norme Giuridiche hanno due caratteristiche : generalità e
astrattezza; cioè sono generali e astratte.
Visione semplicistica: SILLOGISMO;
• Le cose sono più complesse : pagina 10 : per applicare la norma
bisogna prima interpretarla .
• Interpretazione o ermeneutica (parola greca = tecnica e attività di
interpretare) delle norme giuridiche è l’attività finalizzata a
identificare il giusto significato delle parole,e dei loro collegamenti
sintattici, che la norma usa per descrivere la fattispecie astratta.
• Quando? Quando le parole hanno un senso ambiguo; cioè si prestano
a significati diversi o contrastanti fra loro.
 Interpretazione restrittiva;
 Interpretazione estensiva
 Norma come TESTO
 Norma come PRECETTO
7
1.7 Criteri,limiti e spazi dell’interpretazione (pag. 11 Roppo)
• Interpretazione giuridica = occorre seguire i criteri fissati dalle norme giuridiche che
regolano l’interpretazione; ART.12 preleggi;
 Criterio letterale :usare questo criterio
 Criterio logico: se non basta il criterio letterale usare il criterio logico;
 Criterio psicologico; lavori preparatori;
 Criterio teleologico; intenzione del legislatore in senso oggettivo;
 Criterio sistematico; altre norme giuridiche collegate;
 Criterio storico;confronto con norme che l’hanno preceduta;
I criteri legali d’interpretazione vincolano gli interpreti ,che NON sono liberi di
applicare criteri diversi . C’è una distinzione di ruoli fra chi fa le norme e chi le
interpreta( art. 101,co.2 Costituzione).
8
1.7 Criteri,limiti e spazi dell’interpretazione (pag. 13 Roppo)
• Grado di autonomia dell’interprete dipende dalla formulazione delle norme:
• CLAUSOLE GENERALI: significato dal contesto (sociale,culturale, economico) in cui
devono essere applicate;
• NORME ANALITICHE : invecchiano più rapidamente.
• Certezza del diritto: possibilità di prevedere razionalmente quali conseguenze
deriveranno,in base al diritto da un determinato comportamento o fatto.
• Nesso con l’interpretazione delle norme: certezza del diritto equivale ,
fondamentalmente, a certezza circa il modo in cui il diritto viene interpretato.
• Interpretazione : no capriccio o buon senso , ma deve obbedire a criteri fissati dalle
norme .
• Equilibrio tra certezza e cambiamento.
9
1.8 Le lacune del diritto, e l’analogia.
• Casi di lacuna.Eppure tutti gli aspetti della realtà devono essere regolati dal diritto.
• L’analogia è uno strumento. L’analogia consiste nell’ applicare al caso, non
direttamente previsto da nessuna norma , una norma che regola un caso simile o
una materia analoga.
• Limiti: art 14 preleggi.Divieto di analogia vale:
 Per le norme penali
 Per le norme eccezionali e speciali
Analogia impossibile? Allora ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico (
art.12, comma 2 preleggi)
10
1.9 L’argomentazione giuridica
• L’argomentazione giuridica è il complesso delle operazioni logiche ( e delle formule
verbali che le esprimono) con cui, di fronte a un problema di applicazione di norme
giuridiche,si sostiene una soluzione e se ne combattono altre.
• Scopo pratico: persuasione; persuadere qualcun altro….pag.15
• OPERATORI GIURIDICI : avvocato, giudice, giurista, studiosi;
• L’argomentazione giuridica si basa sulle tecniche dell’interpretazione e
dell’analogia.
• Ma può servirsi anche di alcuni meccanismi logici(detti argomenti):
 Argomento “a contrario” pag 15
 Argomento “ a fortiori” pag 16
 Argomento “ad absurdum” pag. 16
 Analisi economica del diritto ( elaborata originariamente negli stati uniti) =
allocazione più razionale ed efficiente delle risorse economiche;
 De iure condito : argomentazione giuridica : sul diritto già fatto
 De iure condendo: argomentazione politica : sul diritto da fare.
11
1.10 Gli interpreti delle norme , e la giurisprudenza
 Interpretazione autentica è quella fatta da una altra norma (norma interpretativa)
di grado pari o superiore a quello della norma interpretata.
 Interpretazione giudiziale è quella fatta dai giudici. ( le sentenze producono la
Giurisprudenza)
 Interpretazione amministrativa fatta dagli organi della pubblica amministrazione;
 Interpretazione dottrinale fatta dagli studiosi.
 Vincolante : solo l’interpretazione autentica;
 Non vincolante : gli altri tipi di interpretazione.
 la Giurisprudenza è l’interpretazione giudiziale delle norme: è vincolante nei
sistemi di Common Law : le decisioni dei giudici di grado superiore sono vincolanti
per i giudici di grado inferiori. <JUDGE MADE LAW> : il Giudice fa il diritto nei
sistemi di Common Law.
 Tradizione civil law le decisioni giudiziarie non sono fonti del diritto.
 Riviste di giurisprudenza : contengono le principali decisioni dei giudici. Raccolta
anche su base informatiche. La conoscenza serve agli operatori del diritto.
12
2. Diritto privato e diritto pubblico
13
2.1 Diritto privato e diritto pubblico
• Le norme giuridiche si dividono in 2 grandi categorie che
compongono l’ordinamento giuridico:
 Il diritto privato si ispira ai principi dell’autonomia delle persone e
della parità tra di loro;
 Il diritto pubblico si ispira ai principi opposti : soggezione e
subordinazione di qualcun a qualcun altro.
 Possiamo definire il DIRITTO PUBBLICO come il complesso di norme
che attribuiscono a una pubblica autorità il potere di incidere su
posizioni e sugli interessi delle persone ,anche senza e anche contro
la volontà di queste. + le norme che regolano l’organizzazione , il
funzionamento e i rapporti reciproci delle pubbliche autorità.
Esempio espropriazione terreno + organizzazione dello stato.
 il DIRITTO PRIVATO si basa sulla autonomia delle persone, che lascia
libere di scegliere e di agire nel proprio interesse , senza costringerle
a subire imposizioni esterne.
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2.2 Il diritto privato come <diritto comune >
 d. comune perché può applicarsi sia a persone private che agiscono
per fini privati, sia ad apparati pubblici che agiscono per fini pubblici.
 d. comune perché si applica in via generale a tutti i rapporti e a tutti
le situazioni, esclusi soltanto i rapporti e le situazioni per cui norme
particolari stabiliscano una disciplina diversa da quella del diritto
privato. In questo senso il d. privato è la regola, il diritto pubblico è
l’eccezione.
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2.3 Diritto privato e diritto pubblico dallo Stato liberale allo Stato sociale
• Fenomeno: relazioni e azioni di apparati pubblici possono essere
regolati dal diritto privato;
• Una medesima situazione risulta regolata , al tempo stesso, da norme
del diritto privato e da norme del diritto pubblico. Proprietà + piano
regolatore,
• Fra i due campi dell’ordinamento giuridico esistono connessioni e
interferenze continue;
• In passato ( nello Stato liberale) i due diritti risultavano nettamente
separati;
• Ai primi del novecento , dopo la prima guerra mondiale (1914-1918)
si hanno dei mutamenti. Pertanto oggi ( nello Stato sociale )fra i due
campi dell’ordinamento giuridico esistono connessioni e interferenze
continue.
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2.4 Individuo e collettività; il <privato sociale>
• L’individuo merita tutela.
• La collettività merita di essere considerata e tutelata.
• Il contrasto è evidente tutte le volte che la realizzazione dell’interesse
individuale porta un danno alla collettività. ( es. costruire quando gli
pare).
• COMUNITA’ INTERMEDIE : svolgono un ruolo molto importante. Art 2.
Costituzione. È privato ma sociale . Perciò si parla di PRIVATO
SOCIALE.
• Lo Stato non interviene finché non ci sono( sorgono ) problemi
17
2.5 libertà e uguaglianza
a) La libertà è un valore importante.
b) Altrettanto è l’ uguaglianza.
c) I due valori rischiano di incontrare in contrasto. Il contrasto fra
libertà e uguaglianza è al centro della riflessione e dell’azione
politica a partire dagli inizi dell’ottocento.
d) Nostro ordinamento : cerca dio conciliare , trovando un punto di
equilibrio tra i due valori.
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2.6 L’uguaglianza formale
• Art 3. cost. comma 1: principio di uguaglianza formale o uguaglianza
davanti alla legge ;
19
2.7 L’uguaglianza sostanziale
• Art 3. Costituzione comma 2: principio di uguaglianza sostanziale.
• Dunque il principio di uguaglianza formale e quello di uguaglianza
sostanziale, pur avendo origini storiche e ideologiche diverse, non
sono antagonisti bensì complementari.
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2.8 Il principio di sussidiarità.
• Principio di sussidiarità significa per la realizzazione dei fini di
interesse sociale conviene puntare in prima battuta sul diritto privato,
e cioè basarsi sulle iniziative libere e autonome dei soggetti (individui
e gruppi) , in posizione di parità; e solo in seconda battuta puntare sul
diritto pubblico,cioè sugli interventi di qualche autorità pubblica in
posizione di supremazia sui privati.
• Si attualizza il diritto pubblico ai fini di interesse sociale solo quando
non solo raggiungibili dal diritto privato Art 118,comma 4.
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2.9 le principali aree del diritto privato
• Il diritto privato costituisce all’interno del sistema giuridico un settore
molto vasto ed eterogeneo.
• Aree omogenee per razionalizzare e specializzare la ricerca scientifica
e la didattica:
 Diritto civile
 Diritto commerciale
 Diritto industriale
 Diritto del lavoro
 Diritto della navigazione
 I confini : nulla di rigido! + ulteriori partizioni
22
3. Le fonti del diritto
I IL diritto
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3.1 Le fonti del diritto , e il sistema delle fonti
•
Per fonti del diritto si intendono i “fattori” (atti o fatti) considerati dall’ordinamento come
idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche.Uno dei primari principi in
materia, vigenti nel nostro ordinamento, è quello del pluralismo delle fonti, legato
all’esigenza di soddisfare la multiformità di esigenze della realtà sociale.
• Le fonti sono:
 Fonti costituzionali :
 La Costituzione
 Le successive leggi costituzionali e di revisione costituzionali;
 Fonti primarie;
 La legge ordinaria;
 Gli altri atti con forza di legge;
 Le leggi regionali
 I regolamenti della Unione Europea
 Fonti secondarie:
 I regolamenti del governo
 I regolamenti di altre autorità amministrative
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3.1 Le fonti del diritto , e il sistema delle fonti
La pluralità delle fonti importa la necessità di individuare un ordine
che consenta di stabilire la fonte ordinatrice del caso concreto.
Possiamo individuare i seguenti criteri:
 GERARCHICO,
 CRONOLOGICO,
 DI SPECIALITA’ E
 DI COMPETENZA.
I IL diritto
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3.1 Le fonti del diritto , e il sistema delle fonti
Principio di gerarchia
L’art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile (1942) disegna
una stretta gerarchia delle fonti:
LEGGI
REGOLAMENTI
USI
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3.1 Le fonti del diritto , e il sistema delle fonti
Principio di competenza
• Si tratta di un principio enunciato già dall’art. 3 prel. sopra
citato e ripreso quanto ai rapporti Stato- regioni e Stato- UE
dall’art. 117 Cost. come modificato dalla legge cost. 3/2001.
• Il principio di competenza si lega al principio di sussidiarietà,
per cui le attività normative e amministrative dovrebbero
essere svolte dall'entità più vicina (soprattutto dal p.d.v.
territoriale) all’ambiente sociale di riferimento e delegata ai
livelli superiori (organi statali) solo se questi possono
adoperarsi in maniera più efficace ed efficiente.
I IL diritto
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3.1 Le fonti del diritto , e il sistema delle fonti
Principio cronologico
 Le antinomie tra fonti di pari grado e ambito di competenza devono
essere risolte tenuto conto del tempo della loro entrata in vigore.
 La norma successiva abroga la norma anteriore incompatibile.
 In base all’art. 10 delle preleggi: le leggi e i regolamenti divengono
obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro
pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
 Nell’applicazione del principio cronologico deve comunque essere
rispettata la generale regola della irretroattività delle leggi di cui
all’art. 11 delle preleggi: “la legge non dispone che per l’avvenire:
essa non ha effetto retroattivo”.
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3.1 Le fonti del diritto , e il sistema delle fonti
Principio di specialità
• La norma speciale prevale sulla norma generale di pari grado.
Laddove la generalità viene determinata tenuto in particolare conto
dell’ambito di applicazione della norma.
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3.1 Le fonti del diritto , e il sistema delle fonti
Gerarchia delle fonti secondo il codice civile
•LE LEGGI
secondo l’art. 2 delle preleggi sono gli atti
del parlamento o del governo aventi forza di legge secondo le norme
a carattere costituzionale.
• Si tratta di fonti primarie subordinate solo alle norme costituzionali (v.
Costituizione 1948).
• Le Leggi sono fatte dal Parlamento
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3.1 Le fonti del diritto , e il sistema delle fonti
Gerarchia delle fonti secondo il codice civile
• I REGOLAMENTI
secondo l’art. 3 delle preleggi sono gli atti
emanati dal Governo o da altre autorità nel rispetto delle proprie
competenze.
• Si tratta di fonti secondarie:subordinate alle fonti primarie.
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3.1 Le fonti del diritto , e il sistema delle fonti
Gerarchia delle fonti secondo il codice civile
• GLI USI:
ripetizione costante e uniforme di un dato
comportamento da parte dei consociati (componente oggettiva della
norma consuetudinaria), con la convinzione di essere vincolati
giuridicamente a tenere quel comportamento (componente
soggettiva della norma consuetudinaria).
• In base all’art. 8 delle preleggi, nelle materie regolate dalle leggi e
dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi
richiamati un esempio art. 1665 c.c.
• In base all’art. 9 delle preleggi esistono raccolte ufficiali di usi ( v.
raccolte c/o camere di commercio). Tale pubblicazione determina
però solo una presunzione semplice (salva prova contraria) circa
l’esistenza degli usi.
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Principio di gerarchia e complessità:
la Costituzione (1948)
• La Costituzione rappresenta una fonte sopraordinata alla legge
ordinaria, che è suscettibile di giudizio di legittimità costituzionale
(art. 134 Cost.).
• Sulla base di orientamenti interpretativi ormai consolidati la
Costituzione:
- trova applicazione diretta da parte dei giudici
- impone interpretazioni costituzionalmente orientate della legge.
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Principio di gerarchia delle fonti: il diritto comunitario
(trattati CEE 1957)
• I regolamenti comunitari sono norme direttamente
vincolanti per gli Stati UE e per i loro cittadini.
direttive
• Le
importano obblighi per gli Stati membri ai fini della
conformazione del loro diritto interno al diritto comunitario.
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Principio di gerarchia delle fonti:
il diritto comunitario
• La Corte di Giustizia CE interpreta il diritto dell'UE perchè esso venga
applicato allo stesso modo in tutti i paesi dell'UE.
Nel far ciò la Corte ha inciso sull’ordinamento interno statuale
attuativo di direttive rinnovando la dogmatica privatistica.
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Principio di gerarchia delle fonti:
il diritto internazionale
Varie convenzioni internazionali (accordi tra Stati che vengono
trasferiti nel diritto interno degli Stati a seguito di ratifica) hanno
rilevanza nel diritto privato. Pensiamo alla convenzione sui contratti
internazionali di viaggio (Bruxelles 1970); alla convenzione sulla
vendita internazione di cose mobili (Vienna, 1980), ecc.
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Crisi del principio di gerarchia delle fonti nell’attuale
complessità del diritto privato
Con la Costituzione, il diritto comunitario e le convenzioni
internazionali si perde la razionalità verticale di un ordine gerarchico
tra le fonti che vede a proprio capo la legge dello Stato e si deve
prender atto della pluralità di attori nella produzione giuridica.
L’ordine viene così ritrovato attraverso logiche diverse di
competenza e sussidiarietà.
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3.2 Fonti non scritte : la consuetudine.
 Fonti scritte;
 Fonti non scritte : LE CONSUETUDINI ( o USI); ( art. 1);
La consuetudine è fonte di norme prodotte direttamente dal corpo
sociale, tramite l’osservanza costante di comportamenti che non sono
tenuti con l’intenzione di creare norme giuridiche, ma piuttosto con
l’atteggiamento di chi si uniforma a norme già esistenti.
 Elemento oggettivo : ripetizione costante e uniforme di un dato
comportamento ;
 Elemento soggettivo: convinzione dei consociati di essere
giuridicamente obbligati a tenere quel comportamento;
Oggi è una fonte marginale. Subordinata a tutte le fonti scritte.
 Contra legem : NO;
 Secundum legem : solo se richiamate da tali fonti scritte;
 Praeter legem : solo se riguardano materie non disciplinate da tali fonte scritte,
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3.3 Le fonti del diritto privato
 Distinguiamo tra grandi blocchi normativi
 Il codice civile
 La costituzione
 Le leggi speciali
Inoltre occorre considerare le fonti internazionali e sovranazionali.
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3.4 Il codice civile . Inquadramento storico
• Il codice civile : testo normativo ampio e completo che raccoglie
organicamente l’insieme delle norme relative a una determinata
materia.
• I codici stanno sullo stesso piano delle fonti primarie.
• Code Napoleon 1804
• fine settecento/primi ottocento eta delle codificazioni;
• 1865 codice civile del Regno d’Italia;
• Opera di revisione : iniziata negli anni 20 e terminata negli anni 40;
• Usci il codice del 1942;
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3.5L’abrogazione del codice di commercio
• Il codice di commercio fatto nel 1882 fu abolito nel 1942.
• ASSORBIMENTO DELLE MATERIE.
• Il codice civile del 1942 ha realizzato la “UNIFICAZIONE DEL DIRITTO
PRIVATO , ma la tempo stesso la “commercializzazione” del diritto
privato.
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3.6 Struttura e contenuti del codice civile
• Il codice civile è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale o
preleggi.
• Le preleggi sono : 31 articoli ; ma da 17 a 31 sono stati abrogati legge
1995 n. 218;
• Gli articoli del codice vanno dal 1 a 2969.
• Libro 1 delle persone e della famiglia
• Libro 2 delle successioni
• Libro 3 della proprietà
• Libro 4 delle obbligazioni
• Libro 5 del lavoro
• Libro 6 della tutela dei diritti
• Appendice : disposizioni di attuazione e transitorie
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3.7 La costituzione e i rapporti privati
• La Costituzione del 1948 si occupa anche degli istituti del diritto
privato più rilevanti dal punto di vista economico e sociale .
• Ricca di norme per la configurazione di molti istituti del diritto
privato:
• In particolare le norme:
 Sulla liberta di associazione ( art 18) Associazione per fini sindacali ( art 39)
 Libertà di creare organizzazione educative ( art 33) e assistenziali ( art.38)
 Sulla difesa in giudizio ( art 24) sulla famiglia (art 29 ,30,31); sulla tutela dei
lavoratori (art.35 e 36) lavoro femminile e minorile ( art. 37) diritto di sciopero ( art.
40) sulla iniziativa economica privata ( art.41) sul diritto di proprietà 8(art.42) sulla
proprietà agraria ( art. 44); sulle cooperative (art. 45) sulla partecipazione dei
lavoratori alla gestione delle imprese (art.46) su tutela del risparmio ed esercizio
del credito ( art.47)
 I principi della costituzione sono più moderni e più evoluti.
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3.8 La costituzione come fonte del diritto privato
 Prima di tutto operano come stimolo e direttive al legislatore
ordinario
 Bensì anche norme giuridiche che possono trovare applicazione
diretta ai rapporti privati. Esempio art 37 della Cost.
 Operano come norme di controllo della legittimità delle norme
ordinarie che come sappiamo sono fonti inferiori alla costituzione e
non possono contraddirla.
 La Corte costituzionale dichiara la illegittimità : art.134 Cost.
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3.9 La legislazione speciale: “decodificazione “ e “ricodificazione”
 Nel campo delle fonti infra-costituzionali, il codice civile era tradizionalmente
considerate la fonte di gran lunga più importante dell’intero diritto privato.
 Con gli anni 70 del XX secolo si ha uno straordinario incremento quantitativo
delle leggi speciali del diritto privato.
• Il diritto di famiglia;legge sul divorzio; legge sulla adozione; sull’aborto; sulla
cittadinanza; sulla procreazione assistita; sulla locazione urbane;rapporto di
lavoro subordinato; rapporti fra consumatori e imprese;
• In questo modo porzioni sempre più grandi del diritto privato si collocano fuori
dal codice;
 Si registra soprattutto un mutamento qualitativo.
 DECODIFICAZIONE = allude a una crescente marginalità del codice di fronte
all’avanzata della legislazione speciale. Contemporaneamente cresce l’area del
diritto privato coperta da fonti secondarie.
 Perciò tra codice civile e leggi speciali può esserci non antagonismo, ma
complementarietà.
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3.10 I nuovi <codici > di settore












Codici di settore:
In materia di protezione dei dati personali (2003)
Comunicazione elettroniche (2003)
Beni culturali e paesaggio (2004)
Proprietà industriale (2005)
Amministrazione digitale ( 2005)
Diritti dei consumatori (2005)
Assicurazioni private( 2005)
Protezione dell’ambiente (2006)
Contratti pubblici (2006)
Pari opportunità tra uomo e donna (2006)
Turismo (2011)
I IL diritto
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3.11 Le leggi regionali
 La legge costituzionale 3/2001 ha modificato l’art. 117 comma 2 lettera L : la
competenza legislativa in materia di ordinamento civile è competenza esclusiva
dello Stato.
 RAGIONE : esigenza di uniformità nazionale.
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3.12 Diritto internazionale privato; armonizzazione internazionale del
diritto privato; diritto privato europeo.
 Le norme del Diritto internazionale privato , che servono precisamente a
individuare quale, fra i diritti dei diversi Stati coinvolti il giudice deve applicare
alla fattispecie. Esse sono norme del diritto interno italiano.
 Esigenza di ARMONIZZAZIONE internazionale del diritto privato ,che superi le
differenze dei diritti privati nazionali. Come?
 Strumento delle convenzioni internazionali;
 Regolamenti della Unione Europea;
 Direttive della Unione Europea;
 NASCE un nucleo sempre più importante di diritto privato europeo;
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3.13 Gli usi
 La marginalità degli usi nel quadro delle fonti ( dove domina il diritto scritto)
vale anche per il diritto privato.
 Usi secundum legem : raccolti dalle Camere di Commercio;
 Usi in materia di navigazione;
 Dimensione internazionale : le prassi e i principi abitualmente osservati nei
rapporti commerciali fra operatori di paesi diversi formano un corpo di
regole. ( lex mercatoria)
I IL diritto
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