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Monitoraggio Fiscale e Adempimenti Antiriciclaggio

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Monitoraggio Fiscale e Adempimenti Antiriciclaggio
MONITORAGGIO FISCALE
 ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI E DEI
PAGAMENTI DA E PER L’ESTERO
 SOGGETTI OBBLIGATI
 ADEMPIMENTI
 SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON AGENZIA DELLE ENTRATE E
GUARDIA DI FINANZA. COORDINAMENTO (Provvedimento
dell’8 agosto 2014)
1
MONITORAGGIO FISCALE
HA PER OGGETTO:
 Pagamenti a soggetti esteri
– sistema di monitoraggio disciplinato dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, modificato in base
all’art. 9 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;
– sono oggetto di rilevamento gli importi pari o superiori ai 15.000 euro, ad opera di
ciascun operatore sottoposto ad obblighi anti-riciaclaggio (intermediari finanziari,
professionisti, revisori contabili, altri soggetti ed imprese);
–
gli intermediari finanziari sono tenuti a trasmettere i dati delle operazioni di
trasferimento e delle movimentazioni, anche con modalità telematiche, all’Agenzia delle
Entrate ed alla Guardia di Finanza.
 Movimenti transfrontalieri di denaro ed altri mezzi di
pagamento
– sistema di monitoraggio disciplinato dal D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195;
– sono oggetto di dichiarazione preventiva da parte di ciascun soggetto interessato, da
presentare o trasmettere, anche telematicamente, all’Agenzia delle Dogane, per importi
singoli o frazionati pari o superiori a 10.000 euro;
– Il dichiarante deve recare al seguito copia della dichiarazione e il numero di registrazione
attribuito dal sistema telematico doganale.
2
FONTI
La legge 6 agosto 2013, n. 97 ha modificato la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale di cui al
decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227.
L’articolo 9, comma 1, lettera a) ha sostituito il testo dell’art. 1 del decreto legge 167/1990
testo in vigore dal: 4-9-2013
Art. 1. Trasferimenti attraverso intermediari.
1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso
movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono
tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di
rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del
2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non
commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono
trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalita' e termini stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure
informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche
categorie di operazioni o causali.
3
misure introdotte dalla legge 97/2013
La legge 6 agosto 2013, n. 97 ha modificato la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28
giugno 1990, n. 167 convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227.
L’articolo 9, comma 1, lettera b) ha sostituito il testo dell’art. 2 del decreto legge 167/1990
testo in vigore dal: 4-9-2013
Art. 2.
Trasferimenti attraverso non residenti
1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e
la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e
finanziarie all'estero, l'unita‘ speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti
speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni
vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore
centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante Generale della
Guardia di Finanza o autorita' dallo stesso delegata:
a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire
evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche per masse
di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita'
dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e
dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante
generale della Guardia di finanza sono stabilite le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui
al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare
duplicazioni.
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MONITORAGGIO FISCALE
• D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Art. 1, comma 2
u) «titolare effettivo»:
la persona fisica per conto della quale è realizzata
un'operazione o un'attività
ovvero,
nel caso di entità giuridica, la persona o le persone
fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano
tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i
criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto
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MONITORAGGIO FISCALE
ALLEGATO TECNICO AL DECRETO ANTIRICICLAGGIO (d.Lgs. n. 231/2007)
2. Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo.
1. Per titolare effettivo s'intende:
a) in caso di società:
1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o
controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o
indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale
sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite
azioni al portatore, purchè non si tratti di una società ammessa alla
quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di
comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la
percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al
capitale sociale;
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il
controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
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MONITORAGGIO FISCALE
ALLEGATO TECNICO AL DECRETO ANTIRICICLAGGIO (d.Lgs. n.
231/2007)
2. Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo.
1. Per titolare effettivo s'intende:
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali
i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o
le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio
di un'entità giuridica;
2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora
state determinate, la categoria di persone nel cui interesse
principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul
25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica
7
I destinatari delle richieste di cui all’art. 2, comma 1, lettera a del d.l. 167/1990 : intermediari
finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
Art. 11 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria
1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche; b) Poste italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; c-bis) gli istituti di
pagamento19; d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio
(SGR); f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che
operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP; h) gli agenti di cambio; i) le società
che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; l) 20 Lettera così soppressa dall’art. 27, comma 1,
lettera b) del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’art. 18, comma 1, del d. lgs. 19
settembre 2012, n. 169. Per l’applicazione di tale disposizione cfr. l’art. 27, comma 1-bis, del d. lgs. 13
agosto 2010, n. 141. m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB21;
m-bis) le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
5822; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in
uno Stato estero23; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:
a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui
all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5824; b) i soggetti disciplinati
dagli articoli 111 e 112 del TUB25; c) i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di
cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; d) Lettera
soppressa dall’art. 5, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 settembre 2009, n. 151. La lettera così recitava:
“d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero” .
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I destinatari delle richieste di cui all’art. 2, comma 1, lettera b del d.l. 167/1990 : intermediari
finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria oltre a quelli indicati nell'articolo 11,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche i professionisti, i revisori
contabili e gli altri soggetti di cui agli articoli 12,13 e 14 del medesimo decreto legislativo
Art. 12 Professionisti
1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo
dei consulenti del lavoro;
b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che
svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività
in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e
commercianti, CAF e patronati;
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi
operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella
predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3)
l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione
o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori
di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).
2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per le
informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o
dopo il procedimento stesso.
3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.
1235.
3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del
disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III.
9
Revisori contabili e altri soggetti
Art. 13
Revisori contabili
1. Ai fini del presente decreto per revisori contabili si intendono:
a) le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del TUF;
b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2.
2-bis. Con l’entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del
comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la
lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti
di interesse pubblico.
Art. 14
Altri soggetti
1. Ai fini del presente decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate,
il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate38:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della
licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione
nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30;
10
Uffici e reparti autorizzati a effettuare le richieste
AGENZIA DELLE ENTRATE, previa
autorizzazione del Direttore Centrale
accertamento, le richieste sono inoltrate
dall’ufficio centrale per il contrasto agli illeciti
fiscali internazionali (UCIFI) costituito in
attuazione dell’art. 12, comma3 , del decreto
legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n.
102
Decreto Anti Crisi Pubblicato nella GU n. 150 del
01/07/2009
Art. 12. Contrasto ai paradisi fiscali
3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di
controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione
dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di
attivita' economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia
delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia
di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio,
una unita' speciale per il contrasto della evasione ed
elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni
utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il
rafforzamento della cooperazione internazionale.
LA GUARDIA DI FINANZA, previa
autorizzazione del Comandante dei Reparti
Speciali, (DELEGATO COMANDANTE GENERALE) le
richieste sono inoltrate dai reparti speciali di
cui all’art. 6 comma 2, del regolamento di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1999, n 34.
Regolamento recante norme per la determinazione della
struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. (GU n.44 del 23-2-1999 )
Comandi e organi dei reparti speciali
1. Il comando dei reparti speciali e' retto da un
generale di corpo d'armata e ha alle dipendenze uno
o piu' comandi e nuclei speciali, nonche' il comando
aeronavale centrale.
2. I nuclei speciali:
a) sono unita' ad alta specializzazione per
l'investigazione in determinate materie;
b) si articolano su un numero vario di gruppi, di
sezioni ed unita' minori, hanno rango variabile e
sono costituiti per corrispondere ad autorita'
istituzionali centrali ovvero quando l'efficacia del
controllo richieda un dispositivo unitario.
3. Il comando aeronavale centrale e' retto da un ufficiale
generale ed ha alle dipendenze un comando
operativo aeronavale, il centro navale, il centro aviazione
ed i gruppi aeronavali.
11
Unita' speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78
Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini (GU n.150 del 1-7-2009 ) Entrata in vigore del provvedimento:
1/7/2009. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in SO n. 140, relativo alla G.U.
04/08/2009, n. 179).
Art. 12.
Contrasto ai paradisi fiscali
1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attivita' economiche e finanziarie
detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di
trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonche' di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.
2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attivita' di natura finanziaria detenute
negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 110, e al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23
novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di
dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi
sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, sono raddoppiate.
3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e
repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie
all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di Finanza e nei limiti dei
propri stanziamenti di bilancio, una unita' speciale per il contrasto della evasione ed elusione
internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il
rafforzamento della cooperazione internazionale.
12
Uffici e reparti autorizzati a effettuare le richieste
UFFICIO CENTRALE PER IL
CONTRASTO AGLI ILLECITI
FISCALI INTERNAZIONALI
Email:
[email protected]
Telefono: 0650545262
Sede: via Cristoforo Colombo
n. 426 c/d - 00145 Roma
Reparti Speciali Gdf:
COMANDO REPARTI SPECIALI:
 COMANDO TUTELA FINANZA PUBBLICA
 NUCLEO SPECIALE TUTELA ENTRATE
 NUCLEO SPECIALE SPESA PUBBLICA E
REPRESSIONE FRODI COMUNITARIE
 NUCLEO SPECIALE PUBBLICA AMMIN.
 COMANDO TUTELA ECONOMIA
 NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA
 SERVIZIO CENTRALE INVESTIGAZIONI
SULLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
 COMANDO UNITA’ SPECIALI
 NUCLEO SPECIALE COMMISSIONI
PARLAMENTARI D’INCHIESTA
 NUCLEO SPECIALE PRIVACY
 NUCLEO SPECIALE FRODI TECNOLOGICHE
 NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI
 NUCLEO SPECIALE RADIODIFFUSIONE ED
EDITORIA.
13
Coordinamento
L’UCIFI ed il COMANDO REPARTI SPECIALI della G.
di F. assicurano:
 coordinamento delle attività di prevenzione
 contrasto dei fenomeni di trasferimento e
detenzione di attività economiche e finanziarie
all’estero
attraverso le richieste avanzate nei confronti dei
soggetti indicati nell’art. 11, commi 1, 2, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
anche al fine di evitare duplicazioni delle richieste .
14
MONITORAGGIO FISCALE
Il provvedimento dell’8 agosto 2014 del Direttore dell’Agenzia e del Comandante Generale della
Guardia di Finanza, determina modalità e tempi delle richieste di informazioni sui trasferimenti di
risorse finanziarie e di mezzi di pagamento (investimenti e attività) da e per l’estero, realizzati da
Persone Fisiche, Enti non commerciali, Società Semplici ed Associazioni.
Tali norme attuano le disposizioni introdotte dalla c.d. Legge Finanziaria Europea n. 97/2013,
che hanno modificato in maniera significativa la disciplina del monitoraggio fiscale (DL
167/1990) al fine di rendere più efficace l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti
riguardanti le attività economiche e finanziarie con l’estero.
Oltre alla funzione di rilevamento dei pagamenti da e verso l’estero, disposta a carico degli
intermediari finanziari che dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati
delle operazioni di trasferimento che hanno interessato Persone Fisiche, Enti non commerciali,
Società Semplici ed Associazioni, è stato anche previsto che l’Ufficio centrale per il contrasto
agli illeciti fiscali (Ucifi) dell’Agenzia delle Entrate ed i Reparti speciali della Guardia di
Finanza, previa autorizzazione (del Direttore Centrale Accertamento per l’Agenzia o del
Comandante Generale), possano richiedere:


notizie riguardanti specifiche operazioni;
dati e notizie sul conto dei contribuenti che le effettuano.
Oggetto di rilevazione per il monitoraggio sono i pagamenti intercorsi da e verso l’estero di
importo pari o superiore a 15mila euro, sia con unica operazione che con più operazioni
collegate) per le quali vige, ordinariamente, l’obbligo di registrazione.
Professionisti contabili e legali, revisori contabili ed altri soggetti che svolgono attività finanziarie
(di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Dlgs 231/2007) sono tenute, invece, a fornire tutti gli elementi in
loro possesso o che devono rilevare per le singole operazioni della specie chiarimenti su
specifiche operazioni e sui titolari effettivi dei movimenti.
15
TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE E DELLE RISPOSTE
Richieste e risposte (delle quali il provvedimento specifica formati ammessi e termini), in
via ordinaria, vanno effettuate attraverso la Posta elettronica certificata, per cui, tutti i
potenziali interessati devono comunicare il loro indirizzo Pec all’Agenzia delle Entrate
entro il prossimo 31 ottobre, attraverso i servizi telematici Entratel o Fiscooline. L’utilizzo
della PEC avviene in conformità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n.68
Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. (G.U. 28
marzo 2005, n. 97)
Articolo 4 - Utilizzo della posta elettronica certificata
1. La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione e' valida agli effetti di legge.
2. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, e' quello espressamente
dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche
amministrazioni. Tale dichiarazione obbliga solo il dichiarante e puo' essere revocata nella stessa forma.
Decreto 2 novembre 2005
“Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”
G.U. 15 novembre 2005, n. 266)
Articolo 7 - Firma elettronica dei messaggi di posta elettronica certificata
1. I messaggi di cui all’articolo 6, generati dai sistemi di posta elettronica certificata, sono sottoscritti dai gestori mediante la firma del gestore di posta
elettronica certificata, in conformità a quanto previsto dall’allegato.
2. I certificati di firma di cui al comma 1 sono rilasciati dal CNIPA al gestore al momento dell’iscrizione nell’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica
certificata e sino ad un numero massimo di dieci firme per ciascun gestore.
3. Qualora un gestore abbia ravvisato la necessità di utilizzare un numero di certificati di firma superiore a dieci, può richiederli al CNIPA documentando tale
necessità. Il CNIPA, previa valutazione della richiesta, stabilisce se fornire o meno al gestore ulteriori certificati di firma.
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FORMATO E CONTENUTO DELLE RICHIESTE
Le richieste nei confronti dei soggetti
indicati nell’art.11, commi 1 e 2 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono
effettuate utilizzando esclusivamente la
procedura telematica già in uso di cui all’art.
32, terzo comma del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
dei relativi provvedimenti di attuazione
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi
Art. 32 comma 3
Poteri degli uffici
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i
documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti
obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le
disposizioni del Titolo III può essere richiesta anche
l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri
previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può
estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone
ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni
dalla ricezione. Non possono essere trattenute le
scritture cronologiche in uso;
Le richieste nei confronti degli altri soggetti
esercenti attività finanziaria (di cui all’art. 11,
commi 3 e seguenti del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231) dei professionisti (art.
12), dei revisori contabili (art. 13) e degli altri
soggetti (art. 14) sono effettuate utilizzando i
poteri di cui all’art. 32, comma 1, n. 8 bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
Art. 32 comma 1 e 8 bis
Poteri degli uffici
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte
possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
8-bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i
chiarimenti relativi;
17
FORMATO E CONTENUTO DELLE RICHIESTE
Le richieste nei confronti dei soggetti indicati
nell’art.11, commi 1 e 2 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231 sono effettuate
formate secondo lo schema XML dell’agenzia
delle entrate e firmate digitalmente dal
responsabile dell’ufficio o dal Comandante dei
Reparti speciali della G di F.
18
COMUNICAZIONE DELLA PEC
Entro il 31.10.2014
I soggetti di cui agli art. 11,12,13 e 14 del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
comunicano all’Agenzia delle Entrate, per
l’inserimento delle caselle di posta elettronica
certificata nel registro degli indirizzi elettronici
di cui al punto 7 del provvedimento del 22
dicembre 2005 , il proprio indirizzo di PEC,
utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line.
19
FORMATO E CONTENUTO DELLE RISPOSTE
LE RISPOSTE DA PARTE DEGLI
INTERMEDIATRI FINANZIARI DI CUI
ALL’ART. 1, COMMI 1 E 2 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N.
231 FORMATE SULLA BASE DELLO
SCHEMA XML, SONO FIRMATE
DIGITALMENTE DAL RESPONSABILE
DELLA SEDE O DELL’UFFICIO
DESTINATARI DELLE RICHIESTE O DA
ALTRA PERSONA DA QUESTI
DELEGATA.
LE RISPOSTE DA PARTE DEGLI ALTRI
SOGGETTI DIVERSI DAGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI, HANNO LA
CARATTERISTICA DI UN DOCUMENTO
STATICO NON MODIFICABILE E NEI
SEGUENTI FORMATI
.PDF,.JPG,.GIF,.TIFF.
E’ CONSENTITO IL FORMATO
COMPRESSO .ZIP
LE RISPOSTE POSSONO CONTENERE
DOCUMENTI ALLEGATI IN FORMATO
DIGITALE NON MODIFICABILI CON
FORMATO .PDF,.JPG,.GIF,.TIFF.
E’ CONSENTITO IL FORMATO
COMPRESSO .ZIP
20
Obblighi antiriciclaggio del professionista
Adeguata verifica della
clientela
Obblighi
antiriciclaggio del
professionista
Segnalazioni operazioni
sospette
comunicazione delle
infrazioni
Formazione del
personale
Art. 16
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili
identificazione del cliente
Gli obblighi di adeguata verifica si devono applicare ai nuovi clienti
successivi al 29.12.2007 e, fatta salva la valutazione del rischio
presente, anche alla clientela precedente fin dal primo contatto utile;
identificazione del cliente. E’ estremamente importante sapere chi e
perché va identificato nell’ambito dell’operazione che ci viene
sottoposta; identificare il soggetto sbagliato comporta, come
conseguenza, la mancata registrazione del cliente o del titolare
effettivo nell’Archivio Unico Informatico (AUI) o negli archivi e/o registri
alternativi, fatto che è sanzionato penalmente, come delitto, con una
multa. La verifica dell’identità, che può essere diretta, indiretta o a
distanza, deve essere compiuta, al momento in cui è conferito
l’incarico di svolgere una prestazione professionale.
22
L’adeguata verifica della clientela
chiedere ed ottenere informazioni
(obbligo del cliente di fornire informazioni)
Dopo aver identificato il cliente e l’eventuale diverso titolare effettivo, i
professionisti dovranno ottemperare all’obbligo di ottenere
informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione
professionale.
• E’ stato previsto nel decreto legislativo 231/2007 uno specifico
obbligo (Art. 21 obblighi del cliente) a carico del cliente di fornire,
sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e
aggiornate per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi
di adeguata verifica della clientela e consentire l’identificazione del
titolare effettivo. E’ stata all’uopo introdotta anche una specifica
sanzione di natura penale contravvenzionale (arresto e ammenda)
per il cliente, che non fornisca le informazioni sullo scopo e sulla
natura della prestazione professionale, o le fornisca false. Il cliente
ha il preciso obbligo di fornire “per iscritto e sotto la sua
responsabilità” (anche penale) tutte le informazioni necessarie.
23
L’adeguata verifica della clientela
il monitoraggio e il controllo
Durante tutto il periodo di svolgimento della prestazione professionale
deve essere eseguito quello che il legislatore dell’antiriciclaggio
definisce un “controllo costante” da eseguirsi analizzando, a mano a
mano che vengono compiute, le transazioni concluse durante tutta la
durata della prestazione professionale, in modo da verificare che tali
transazioni siano compatibili con la conoscenza che il professionista
tenuto all'identificazione ha del proprio cliente, delle sue attività
commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario,
all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le
informazioni detenute. Qualora il professionista o il revisore non sia in
grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica, (se, ad
esempio, impossibilitato a raccogliere le dovute informazioni per
ostruzionismo, riluttanza o voluta imprecisione del cliente nel fornire i
dati richiesti) non può instaurare il rapporto continuativo né eseguire
operazioni o prestazioni professionali oppure deve porre fine al
rapporto o prestazione già in essere, valutando l’opportunità di
effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
24
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER
PROFESSIONISTI DELL’AEREA CONTABILE/FISCALE
I professionisti e anche i revisori legali, devono procedere ad un'adeguata verifica della clientela in ogni caso
quando:





la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o
superiore a 15.000 euro;
eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più
operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile (la costituzione, gestione o
amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso
un’operazione di valore non determinabile);
vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi
deroga, esenzione o soglia applicabile; (ciò significa che l’obbligo di adeguata verifica scatta ogni
qual volta sussista il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente dal fatto
che l’operazione ne risulti normalmente esclusa, come nel caso di redazione o trasmissione di
dichiarazioni fiscali o anche di pratiche di amministrazione del personale.)
vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini
dell’identificazione di un cliente.
25
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
Capo II Obblighi di registrazione ART 36 E SUCC.
Gli obblighi di registrazione previsti dal Decreto
Legislativo 231/2007 sono assolti riportando nel
relativo Archivio Unico Informatico (AUI) o nel
registro della clientela le informazioni acquisite
per assolvere gli obblighi di adeguata verifica
26
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
Capo II Obblighi di registrazione ART 36 E SUCC.
Le informazioni oggetto di registrazione devono
essere raccolte affinché possano:
essere utilizzate per qualsiasi indagine su
eventuali operazioni di riciclaggio o di
finanziamento
del
terrorismo,
o
per
corrispondenti analisi, effettuate dalla UIF o da
qualsiasi altra Autorità competente ;
essere utilizzate ai fini fiscali secondo le
disposizioni vigenti (e quindi al ricorrere dei
presupposti previsti dal DPR 600/73 per le
imposte dirette e dal DPR 633/72 per l’Imposta
sul Valore Aggiunto)
27
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
informazioni obbligatorie da registrare
 la data di instaurazione (conferimento dell’incarico) e i
dati identificativi del cliente, del suo rappresentante e
del titolare effettivo, una sintetica descrizione della
tipologia della prestazione professionale fornita, oltre
allo scopo e alla natura prevista della prestazione
professionale;
 tutte le operazioni di importo pari o superiore a
15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti
di un’operazione unica o di più operazioni che
appaiono tra di loro collegate per realizzare
un’operazione frazionata: la causale, l’importo, la
tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati
identificativi del soggetto che effettua l’operazione e di
quello per conto del quale eventualmente opera.
28
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI
quando registrare le informazioni obbligatorie
Le informazioni di natura obbligatoria, devono
essere registrate tempestivamente e,
comunque, non oltre il trentesimo giorno
successivo all’accettazione dell’incarico
professionale o all’eventuale conoscenza
successiva di ulteriori informazioni o al termine
della prestazione professionale (quest’ultima
possibilità riguarda le sole prestazioni di durata
istantanea o comunque molto breve) e devono
essere conservate per un periodo di dieci
anni.
• Gli obblighi di registrazione non si applicano nelle ipotesi di obblighi
semplificati di adeguata verifica della clientela.
29
Gli obblighi di conservazione dei dati
Gli obblighi di conservazione sono di durata decennale a decorrere dall’ultimazione
della prestazione e riguardano:
 L’archivio informatizzato (AUI) o il registro della clientela, con tutti i dati ivi inseriti relativi
alla prestazione professionale, compresa la data di cessazione della stessa;
 la copia o i riferimenti (non è obbligatorio, ma consigliabile, conservare fotocopia del
documento d’identità) dei documenti acquisiti per assolvere gli obblighi di adeguata verifica
della clientela, oltre a tutti i dati relativi alla prestazione professionale se si è optato per la
tenuta del registro della clientela dove, si ribadisce, vanno indicati solo i dati identificativi del
cliente;
 le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga
efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari;
I professionisti dovranno conservare nel FASCICOLO DEL CLIENTE quanto indicato che, assieme
all’AUI o al registro della clientela, costituiranno la cosiddetta “pratica” da archiviare sotto il nome
del cliente, in un archivio (faldone, fascicolo, cartella, ecc...) da conservare se possibile
separatamente da altre forme di archiviazione relative alla clientela, allo scopo di poterlo
consegnare, a chi, avendone titolo ne facesse legittimamente richiesta
30
Il fascicolo del cliente
il FASCICOLO DEL CLIENTE potrà essere TENUTO ANCHE CON
MODALITÀ INFORMATICHE, nel rispetto degli adempimenti previsti
in materia, con particolare riguardo a CNIPA, MEF e Tesoro, soprattutto
per quanto concerne software, hardware e smart card.
Potranno, quindi, essere generate cartelle informatiche intestate a
ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti.
Se il documento è già informatizzato non sarà necessaria alcuna
ulteriore operazione, mentre se è in forma cartacea allora bisognerà
procedere alla sua scannerizzazione.
Affinché il documento conservato mediante modalità informatiche abbia
validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari, il professionista
dovrà procedere all’apposizione della FIRMA DIGITALE e, ove sia
necessaria la data certa, anche della MARCA TEMPORALE.
31
SEGNALAZIONE
OPERAZIONI SOSPETTE ART. 41 E SUCC.
il professionista dovrà avere cura di avvalersi
delle informazioni fornite nel corso
dell’identificazione per individuare eventuali
incongruenze rispetto alla capacità economica,
alle attività svolte o da svolgere e al profilo di
rischio del cliente, basandosi sia sugli aspetti
oggettivi delle attività, sia sugli aspetti
soggettivi del cliente.
Occorre considerare e valutare le caratteristiche,
l’entità e la natura dell’operazione o qualsivoglia
altra circostanza conosciuta in ragione delle
funzioni esercitate
32
Obbligo della segnalazione
L’obbligo di segnalazione a carico dei professionisti
sorge se i medesimi sanno, sospettano, hanno
motivi ragionevoli per sospettare, che siano in
corso, che siano state compiute, che siano state
tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.
E’ da considerarsi sospetta, per il professionista,
qualsivoglia attività, anche solo apparentemente
finalizzata al compimento degli illeciti previsti dalla
norma e indipendentemente dal fatto che il
riciclaggio o il finanziamento del terrorismo si sia o
meno effettivamente concretizzato.
33
L’esclusione dall’obbligo di segnalazione
Non vi è alcun obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per le
informazioni ricevute da un cliente o ottenute riguardo allo stesso, nel
corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un
procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un
procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima,
durante o dopo il procedimento stesso.
L’esclusione dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è
applicabile per estensione ai giudizi arbitrali o di risoluzione delle
controversie (ADR) avanti gli organismi di conciliazione ed anche alle
consulenze tecniche di parte (CTP), anche se queste ultime, al
contrario di arbitrati, conciliazioni e CTU devono essere registrate e
assoggettate ad adeguata verifica della clientela.(Nota MEF n. 65633 del 12.06.2008)
a differenza di avvocati e notai per i quali l’esclusione è normativamente
prevista, non vi è una esplicita esenzione dalla registrazione e
dall’assoggettamento ad adeguata verifica della clientela per le pratiche di
contenzioso espletate dal professionista di area contabile/fiscale, ancorché,
come abbiamo visto, viga per tutti l’esonero dall’obbligo di segnalazione.
34
Inoltro della segnalazione sospetta
In ambito professionale la norma prevede la
possibilità (solo per notai, avvocati, dottori
commercialisti ed esperti contabili e consulenti
del lavoro) che le segnalazioni possano essere
indirizzate, di volta in volta, agli Ordini
professionali che poi le inoltreranno senza
ritardo e integralmente all’UIF eliminando il
nome del professionista segnalante e quindi in
forma totalmente anonima.
35
Obblighi di comunicazione delle infrazioni
Le comunicazioni d’infrazione riguardano tutte le regole previste in materia di seguito elencate, e tutti i soggetti
destinatari della normativa antiriciclaggio:
1. trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro
o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è
complessivamente pari o superiore a 1.000 euro; Una rilevante novità introdotta nel 2009 dal D.lgs. 151 è il concetto di “valore oggetto di
trasferimento” in sostituzione di quello di “valore dell’operazione”.
2. assegni bancari e postali emessi, trasferiti o presentati all’incasso per importi pari o superiori a 1.000 euro senza
recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
3. assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente (non girati unicamente) trasferiti o presentati per l’incasso a
una banca o a Poste Italiane Spa, da soggetto diverso dall’emittente;
4. assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi, trasferiti o presentati all’incasso per importi pari o superiori a
1.000 euro senza l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
5. libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro;
6. libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro esistenti alla data del 6
dicembre 2011, non estinti dal portatore ovvero con il loro saldo non ridotto a una somma non eccedente il predetto
importo entro il 31 marzo 2012;
7. trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, con omissione della comunicazione da parte del
cedente, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A. dei dati identificativi del cessionario, dell’accettazione di
questi, e della data del trasferimento.
8. Trasferimento in uscita dal territorio nazionale, di denaro contante effettuato per il tramite dei cosiddetti “money
transfer”, pari o superiore a 1.000 euro.
9. L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
10. L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso
Stati esteri.
Destinatarie delle comunicazioni sono le Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS), che hanno sostituito dal 01.03.2011
le soppresse Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze, di cui però soltanto sei sono competenti alla trattazione
delle contestazioni per singoli rilievi superiori a 250.000 euro (non oblabili)
36
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
i professionisti e gli ordini professionali (così come tutti gli altri soggetti
obbligati) adottano misure di adeguata formazione del personale e
dei collaboratori al fine di una corretta applicazione delle
disposizioni del decreto. I programmi di formazione devono essere
finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio
o al finanziamento del terrorismo.
Nel caso in cui l’attività venga svolta in forma associata o societaria, è
obbligo della società o dell’associazione farsi carico della formazione
del personale.
La formazione è obbligatoria:
 con cadenza annuale;
 deve essere erogata organicamente (non suppliscono all’obbligo in parola,
secondo la prassi interpretativa dell’UIC, l’autoformazione o la
partecipazione episodica di qualche elemento della struttura a convegni ed
iniziative esterne di portata generale);
 deve essere concordata tra il “dominus” ed i suoi collaboratori;
 deve essere relazionata annualmente.
37
Art. 55. Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel
Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le
generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito
con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce Informazioni
sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le
fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in
modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punito
con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti,
idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai
commi 1, 2 e 4 è raddoppiata.
38
Art 57 principali sanzioni amministrative
 Art. 57. Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III
2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto
della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo,
con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per
estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno
economico, a cura e spese del sanzionato.
3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata
adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con
una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo
dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione
desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con
il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del
decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a
cura e spese del sanzionato.
39
Art 58 principali sanzioni amministrative
 Art. 58. Violazioni del Titolo III
7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione,
del saldo del libretto ovvero del conto.( Obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e
Finanze delle infrazioni )
40
CHIUSURA
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 del D.L. 167/90, come
sostituito dall’art.9, comma 1°, lett. b della L. 6-8-2013, n.97, in
materia di controlli fiscali per la prevenzione e la repressione dei
fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività
economiche e finanziarie all’estero, l’8 agosto 2014 è stato
emanato un provvedimento (prot. 2014/105953) concernente le
modalità riguardanti le richieste di informazioni sulle operazioni
intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità
dei relativi titolari.
41
CHIUSURA - LE RICHIESTE DEI DATI DEL MONITORAGGIO
Le richieste possono essere inoltrate, previa autorizzazione del Direttore Centrale accertamento,
dall’Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) e, per la Guardia di
Finanza, previa autorizzazione del Comandante dei reparti speciali, dai reparti speciali stessi.
Le richieste sono indirizzate ai seguenti intermediari:
a) banche, Poste SpA, SIM, SICAV, imprese di assicurazione e società fiduciarie (art. 11, commi 1°
e 2° del D. Lgs. 231/2007);
b) oltre ai soggetti di cui alla precedente lettera a), professionisti (dottori commercialisti, avvocati,
notai), revisori contabili e altri soggetti di cui agli articoli 12, 13 e 14 del D. Lgs. 231/2007.
L’oggetto delle richieste rivolte agli intermediari di cui alla lettera a) è costituito dalle operazioni
di importo pari o superiore a 15.000 euro, registrate a norma dell’art. 36, comma 2°, lett b) del
richiamato D. Lgs. 231/2007 (disposizioni antiriciclaggio), intercorse con l’estero eseguite per
conto oppure a favore di soggetti diversi da quelli per i quali gli intermediari finanziari già
forniscono le informazioni a norma dell’ art. 1 del D.L,. 167/90 (persone fisiche, enti non
commerciali, società semplici ed associazioni equiparate). Nelle richieste vengono riportati anche
il periodo temporale di riferimento, di durata non superiore a 12 mesi, la causale dell’operazione
(es. bonifico da o per l’estero), il Paese estero interessato e, in caso di richiesta nominativa, i
relativi dati anagrafici.
Le richieste agli intermediari finanziari devono essere formulate esclusivamente per via
telematica, mentre nei confronti degli altri soggetti si devono utilizzare le modalità previste dal
sistema PEC (Posta Elettronica Certificata) i cui indirizzi devono essere comunicati all’Agenzia delle
entrate
42
CHIUSURA - LE RICHIESTE DEI DATI DEL MONITORAGGIO
Le risposte devono contenere, tra gli altri, i seguenti dati:
- data, causale, importo e tipologia dell’operazione,
- eventuale rapporto continuativo movimentato (conto corrente,
deposito, etc.) o, in caso di operazione fuori conto, l’eventuale
presenza di denaro contante,
- dati identificativi dei soggetti che hanno dato l’ordine di
pagamento, ivi compresi i soggetti delegati e i titolari effettivi,
- gli eventuali dati identificativi dell’intermediario finanziario
estero.
Per quanto concerne, invece, le richieste rivolte ai soggetti di cui
alle precedente lettera b), gli stessi sono tenuti a fornire
l’identità dei titolari effettivi rilevati in base alla normativa
antiriciclaggio con riferimento a specifiche operazioni con
l’estero o a rapporti alle stesse collegate.
43
Fly UP