...

La società - EcaWeb.it

by user

on
Category: Documents
16

views

Report

Comments

Transcript

La società - EcaWeb.it
La società
Art. 2247 c.c.
Con il contratto di società due o più persone
conferiscono beni o servizi per l'esercizio in
comune di un'attività economica allo scopo di
dividerne gli utili
La società _ caratteri essenziali
1. Pluralità dei soci
2. Conferimento di beni (denaro o beni in natura) o servizi
(prestazioni lavorative o professionali) da parte dei soci
3. Esercizio in comune di un'attività economica (oggetto
sociale)
4. Divisione degli utili (ovvero delle perdite) –
proporzionale al conferimento effettuato dal singolo
socio. (divieto patto leonino)
Caso particolare: le cooperative obiettivo fornire ai soci
condizioni più vantaggiose rispetto al mercato fine
mutualistico
La società _ forma
Forma del contratto varia a seconda del tipo di società:
- Può essere concluso oralmente (soc. di persone) o tramite
un comportamento significativo (soc. Di fatto)
- Atto pubblico (soc. di capitali)
E' importante stabilire la nazionalità della società:
Hanno nazionalità italiana tutte le soc. costituite in Italia
anche se svolgono la loro attività all'estero.
Alle società costituite all'estero si applica la normativa
italiana se hanno n Italia la sede amministrativa oppure
l'oggetto principale della loro attività.
La società _ soggetto giuridico
autonomo
Autonomia patrimoniale
Nella società, imprenditori non sono i singoli soci, ma la
società intesa come soggetto giuridico autonomo.
La società è titolare di diritti e obblighi.
La separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale
dei soci viene chiamata autonomia patrimoniale
La società _ soggetto giuridico
autonomo
Autonomia patrimoniale perfetta
se i soci non rispondono mai dei debiti della società-> la
separazione tra i patrimoni della società e personale è
perfetta
Autonomia patrimoniale imperfetta
se i soci (o alcuni di essi) possono essere chiamati
personalmente a rispondere dei debiti della società
La responsabilità patrimoniale del socio per i debiti della
società è solo sussidiaria = beneficio della preventiva
escussione del patrimonio sociale
La società _ soggetto giuridico
autonomo
Solo le società di capitali, in quanto dotate di
autonomia patrimoniale perfetta, hanno la
personalità giuridica.
I tipi sociali
La legge disciplina 6 tipi di società:
1. Società semplice (s.s.)
2. Società in nome collettivo (s.n.c.)
3. Società in accomandita semplice (s.a.s.)
4. Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
5. Società per azioni (s.p.a.)
6. Società in accomandita per azioni (s.a.a. o s.a.p.a.)
I tipi sociali
Art. 2249 c.c. stabilisce che le società commerciali possono
adottare uno qualunque di questi tipi a eccezione di quello
della società semplice viceversa la società che non esercita
un'attività commerciale può rivestire sia la forma della
società semplice sia quella delle altre società
I tipi sociali
Principio di tipicità: non è consentito costituire una
società che non rientri in uno dei 6 tipi previsti e
disciplinati dal codice civile
I tipi sociali
Le società commerciali vanno considerate imprese
commerciali pertanto ad esse si applicano le
disposizione definite come Statuto dell'imprenditore
commerciale:
- Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
- Obbligo di tenere le scritture contabili previste dalla
legge
- Assoggettamento a fallimento in caso di insolvenza
Società di persone e società di
capitali
Società di persone
1. società semplice
2. Società in nome collettivo
3. Società in accomandita semplice
Società di capitali
1. Società a responsabilità limitata
2. Società per azioni
3. Società in accomandita per azioni
Società di persone e società di
capitali
Differenze riguardano:
a) Autonomia patrimoniale
b) Amministrazione della società
c) Controllo sulla gestione sociale
d) Cessione delle quote
e) modificazione del contratto sociale
f) Rilevanza delle vicende personali del socio
Società di persone e società di
capitali
a) Autonomia patrimoniale:
Società di persone
Imperfetta
Società di capitali
Perfetta
Società di persone e società di
capitali
b) Amministrazione:
Società di persone
Società di capitali
Spetta ai soci
La qualità di socio è del
tutto autonoma rispetto
a quella di
amministratore
Società di persone e società di
capitali
c) Controllo sulla gestione:
Società di persone
Società di capitali
Il socio ha poteri di
controllo diretti
Il socio può controllare
l'andamento della
società solo attraverso
un organo di controllo
(collegio sindacale o
comitato di
sorveglianza)
Società di persone e società di
capitali
d) Cessione delle quote:
Società di persone
Società di capitali
Subordinata al consenso
di tutti i soci
La quota, salvo diversa
previsione dello statuto,
può essere trasferita
liberamente a terzi
Società di persone e società di
capitali
e) Modificazione contratto sociale: (trasferimento sede,
cambiamento oggetto sociale ecc.)
Società di persone
Devono avvenire
all'unanimità
Società di capitali
A maggioranza
Società di persone e società di
capitali
f) Rilevanza delle vicende personali del socio:
-
Società di persone
-
-
Società di capitali
Non può svolgere attività in
concorrenza
Il fallimento personale del socio
comporta la sua esclusione di
diritto
L'interdizione o inabilitazione o
condanna alla interdizione dai
pubblici uffici, possono
determinare la sua esclusione
La morte del socio NON
comporta l'ingresso automatico
dei suoi eredi nella società
Non hanno rilevanza
Società semplice_normativa comune delle soc.
di persone
Società semplice è il tipo più elementare
Non può essere
utilizzata per
l'esercizio delle
attività
commerciali
Non è soggetta
all'iscrizione
presso il registro
delle imprese
In caso d'insolvenza non
può essere dichiarata
fallita
E' adottata per l'esercizio di attività di modeste dimensioni e
per lo svolgimento di attività agricole o professionali
Società semplice_normativa
comune delle soc. di persone
Da un punto di vista giuridico le norme sulla società
semplice del cod. civ. (artt. 2251 – 2290) costituiscono un
nucleo di norme applicabili anche alle altre società di
persone.
Il codice civile regola in maniera assai dettagliata la società
semplice, mentre per la s.n.c. e la s.a.s. si limita a dettare
alcune norme a loro specifiche, rinviando, per ciò che non è
espressamente previsto alla disciplina della s.s.
Società semplice_costituzione
Forma: il contratto sociale (atto costitutivo) non richiede
alcuna forma particolare.
N.B. se i conferimenti dei soci hanno a oggetto beni immobili,
l'atto scritto è necessario pena nullità.
L'atto costitutivo può essere modificato in ogni momento solo
all'unanimità.
Lo stesso atto costitutivo può derogare a questo principio
prevedendo che tutte o alcune modificazioni possano essere
approvate NON all'unanimità ma a maggioranza.
Società semplice_conferimenti
Con la costituzione della società il socio assume l'obbligo di
effettuare i conferimenti necessari per l'esercizio in comune
dell'attività economica. al momento della costituzione o
entro il termine fissato dall'atto costitutivo.
Conferimenti possono avere ad oggetto:
a) Beni in natura
b) Denaro
c) Crediti
d) Attività lavorativa: socio d'opera
Società semplice_la responsabilità
dei soci per i debiti sociali
Autonomia patrimoniale imperfetta per la società semplice
è ancora più attenuata rispetto alle altre società di persone
I creditori possono far valere i propri crediti
indifferentemente nei confronti della società o dei singoli
soci.
Unica tutela = i soci possono chiedere ai creditori la
preventiva escussione del patrimonio sociale, a patto che
indichino i beni sui quali i creditori della società possano
facilmente soddisfarsi
Società semplice_la responsabilità
dei soci per i debiti sociali
Beneficio d'escussione vantaggio accordato in via
generale ai soci di società di persone
I creditori sociali non possono pretendere il pagamento dal
socio se non dopo aver aggredito infruttuosamente il
patrimonio sociale.
Nella società semplice: il creditore può agire
immediatamente contro il socio senza dover dimostrare
nulla; spetta al socio indicare al creditore i beni della società
sui quali potersi soddisfare
Società semplice_la responsabilità
dei soci per i debiti sociali
Responsabilità dei soci per i debiti sociali è:
a) Illimitata i soci rispondono con tutto il loro patrimonio
presente e futuro
b) Solidale a ogni socio può essere richiesto il pagamento
dell’intero credito a prescindere dall’entità della sua
quota di partecipazione. Il socio può poi proporre azione
di regresso contro gli altri soci.
Società semplice _ la responsabilità dei
soci per i debiti sociali
Deroga al principio di responsabilità illimitata e
solidale
Uno specifico accordo può prevedere la responsabilità
limitata.
Devono sussistere alcune condizioni:
a) Il patto non può riguardare i soci che hanno agito in
nome e per conto della società (cioè gli amministratori)
b) Deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei.
Società semplice_la responsabilità
delle società per i debiti personali
La società non risponde dei debiti personali del socio
Il creditore personale del socio non può aggredire il
patrimonio della società per soddisfare il suo credito
Società semplice_la responsabilità
delle società per i debiti personali
Il creditore personale del socio può:
1. Soddisfarsi sugli utili che la società dovrebbe ripartire
al debitore
2. Chiedere alla società la liquidazione della quota del
debitore, in questo caso il valore della quota di
partecipazione del debitore viene convertito in una
somma di denaro. Con la liquidazione della quota il
debitore viene automaticamente escluso dalla società
3. Far sequestrare i beni residui che, in sede di
liquidazione della società, dovrebbero essere restituiti al
socio dopo il pagamento integrale dei debiti sociali.
Società semplice _ l'amministrazione
della società
Amministrare = realizzare tutti quegli atti necessari a
svolgere l'attività economica e quindi a raggiungere lo scopo
pratico per cui la società è stata costituita.
Atti di gestione
Società semplice _ l'amministrazione
della società
Nella società semplice l'amministrazione può essere:
a) Disgiuntiva l'amministrazione della società spetta
singolarmente a ciascun socio disgiuntamente dagli altri.
b) Congiuntiva gli atti di gestione devono essere compiuti con
il consenso dei soci (all’unanimità o a maggioranza). Il singolo
socio può compiere atti in autonomia solo se urgenti.
c) Mista i soci possono scegliere tipi intermedi di
amministrazione. Possono stabilire che una certa categoria di
atti sia compiuta disgiuntamente da tutti i soci ( per es. atti di
ordinaria amministrazione) e che altri tipi di atti (di
straordinaria amministrazione) debbano invece essere conclusi
congiuntamente con il consenso di tutti i soci o della
maggioranza.
Società semplice _ la rappresentanza
Gli amministratori hanno il potere di compiere atti giuridici
che producono i loro effetti direttamente in capo alla società
Egli ha la rappresentanza della società
Il potere di rappresentanza riguarda:
- Attività negoziale
- Costituzione in giudizio
La nomina dell'amministratore può essere fatta dai soci
nell'atto costitutivo oppure con atto separato,
contemporaneo o successivo
Società semplice _ diritti degli
amministratori
Tra società e amministratori rapporto fiduciario =
mandato
Pertanto gli amministratori (mandatari) hanno diritto di:
- Realizzare tutti quegli atti che ritengono necessari o anche
solo opportuni pe gli interessi della società
- Percepire il compenso stabilito dai soci
Società semplice_ obblighi degli
amministratori
Gli amministratori hanno l'obbligo di amministrare con la
diligenza del mandatario:
- Tutelare gli interessi della società
- Evitare di porsi in situazione di conflitto di interessi con
essa
- Informare la società degli affari più importanti
- Presentare il rendiconto della amministrazione
- Consentire ai soci di controllare il suo operato secondo le
modalità previste dalla legge e dall'atto costitutivo
- Osservare tutte le altre prescrizioni poste a suo carico dalla
legge o dall'atto costitutivo
Società semplice _ responsabilità degli
amministratori
Gli amministratori che con dolo oppure con colpa non
adempiano ai loro doveri, sono personalmente e
solidalmente responsabili per i danni causati dalla società.
La società può proporre azione di responsabilità
Responsabilità solidale nel caso di più amministratori, la
società può chiedere il risarcimento a uno qualunque di essi.
E' data possibilità all'amministratore di dimostrare la propria
mancanza di colpa
Società semplice _ revoca e controllo
La società può revocare gli amministratoriCessano dalla
carica
Presupposti della revoca diversi a seconda che gli
amministratori siano stati nominati con il contratto sociale o
con atto separato.
Funzione di controllo  spetta indistintamente a ciascun
socio
Società semplice _ ripartizione utili e
perdite
a. Gli utili devono risultare dal rendiconto
b. Il rendiconto sia approvato dai soci
Il socio ha diritto alla ripartizione di tutti gli utili una
ripartizione di una sola parte è possibile solo se
espressamente prevista dall'atto costitutivo o se accettata
dall'unanimità dei soci
Criteri di ripartizione liberamente definiti dall'atto
costitutivo se non espressi dalla legge (art. 2263 c.c.):
- Proporzionalmente al conferimento
- Se non è specificato valore dei conferimenti in parti
uguali
- Se conferimento è attività lavorativa definirà il giudice
secondo equità
Società semplice _ cause di scioglimento
a. Decorso il termine
b. Conseguimento oggetto sociale o impossibilità di
raggiungimento
c. Volontà di tutti i soci
d. Venir meno della pluralità dei soci (può essere
ripristinata entro 6 mesi)
e. Altre cause previste dal contratto sociale
Società semplice _ liquidazione ed
estinzione della società
Verificata la causa di scioglimento: l'ordinaria attività
economica cessa
problema
Trasformare in denaro liquido il patrimonio della società al
fine sia di pagare tutti i debiti della società, sia di distribuire
tra i soci l'eventuale attivo che residui dopo l'estinzione di
tutte le passività.
Società semplice _ liquidazione ed
estinzione della società
Convertire il patrimonio sociale in denaro liquido
Liquidazione
Per le società semplici non è un obbligo giuridico ma è
tuttavia necessaria.
Amministratori in carica fino all'inizio della liquidazione
Società semplice _ liquidazione ed
estinzione della società
Modalità di liquidazione
Stabilite nell'atto costitutivo o con atto successivo o in
mancanza di accordo tra i soci gli stessi nominano uno più
liquidatori (tra i soci o estranei alla società).
Se manca accordo su nomina  decide il Presidente del
Tribunale
I liquidatori possono essere gli amministratori ai quali non si
applicherebbero più le norme che regolano il rapporto di
amministrazione
Società semplice _ liquidazione ed
estinzione della società
Liquidatori possono essere revocati:
- All'unanimità dei soci
- Dal Presidente del tribunale
- Solo per giusta causa
Società semplice _ liquidazione ed
estinzione della società
La società si estingue con la chiusura della liquidazione.
La chiusura deve essere effettiva e sostanziale tutte le
pendenze devono essere estinte
Società semplice _ scioglimento del rapporto
sociale limitatamente a un socio
E' possibile che durante la vita della società nuovi soci
entrino e alcuni soci escano.
Scioglimento del rapporto sociale solo in relazione al
socio uscente
La società continua nella sua attività: si pone il problema
di regolare i diritti del socio uscente o dei suoi eredi
Società semplice _ scioglimento del rapporto
sociale limitatamente a un socio
Cause:
- Morte
Liquidazione quota agli erede
Scioglimento società
Subentro eredi, se d'accordo
Quando la società è a tempo indeterminato o la
sua durata è prevista per tutta la vita del socio
- Recesso
Nei casi previsti dal contratto sociale
Per giusta causa-> fatto che renda problematica
la permanenza del socio
Atto unilaterale recettizio: non richiede
approvazione altri soci
Società semplice _ scioglimento del rapporto
sociale limitatamente a un socio
- Cessione quote
Al socio uscente si sostituisce il nuovo socio
senza liquidazione della quota
richiede approvazione altri soci
Diritto – fallimento del socio
- esclusione
Deliberata della società – es. arrecato danni alla
società
Provvedimento solo eventuale rimesso a
decisione dei soci – opposizione del socio entro
30 gg
Società semplice _ liquidazione della quota
La società deve corrispondere al socio uscente o ai suoi eredi
una somma di denaro pari al valore della quota
Determinato in base alla situazione
patrimoniale della società nel giorno in cui si
verifica la cessazione e pagato entro 6 mesi
Società in nome collettivo _ caratteristiche
Società di persone in cui tutti i soci rispondono solidalmente e
illimitatamente per i debiti sociali
"Normalmente" ha ad oggetto l'esercizio di attività commerciali di
dimensioni medio – piccole.
Soggetta all'iscrizione nel registro delle imprese e alla scrittura di
scritture contabili
Soggetta a fallimento
Società in nome collettivo _ differenze con la
s.s.
1. Inefficacia nei confronti dei terzi del patto che limita la
responsabilità
2. Obbligo della preventiva escussione del patrimonio
sociale
3. Impossibilità per il creditore particolare del socio di
ottenere la liquidazione della quota di questi fino a
quando la società è in vita
Società in nome collettivo _ atto costitutivo
Forma: iscrizione della società con il deposito dell'atto
costitutivo nel registro delle imprese
Società in nome collettivo _ atto costitutivo
Contenuto:
1. Generalità dei soci
2. Ragione sociale
3. Indicazione dei soci che hanno la rappresentanza e il
potere di amministrare
4. Sede della società
5. Oggetto sociale
6. Conferimenti di ogni singolo socio e il valore a essi
attribuito
7. Quota di partecipazione di ciascun socio
8. Criteri di ripartizione utili e perdite
9. Durata della società
Società in nome collettivo _ modifiche all'atto
costitutivo
• Solo con il consenso di tutti i soci (salvo patto
contrario)
• Ogni modificazione deve essere iscritta nel registro
delle imprese entro 30 giorni
• Le modifiche NON iscritte NON sono opponibili a terzi
(a meno che non si dimostri che questi ne erano a
conoscenza)
Nel caso di riduzione del capitale sociale:
- Approvazione di tutti i soci
- Possibilità per i creditori che si ritengano danneggiati
di proporre opposizione
Società in nome collettivo _ rappresentanza
Amministrazione:
1. Rapporto di mandato
2. Operare nell'esclusivo interesse della società
3. Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli
atti societari che vi siano soggetti (es. cambio sede
legale)
4. Obbligo di tenere la contabilità civile e fiscale
5. Rappresentanza sostanziale e processuale
N.B. se la società è amministrata un concreto da un
soggetto diverso da quello che risulta dall'atto
costitutivo (amm.re di fatto) è tenuto a osservare gli
obblighi posti a carico degli amministratori
Società in nome collettivo _ rappresentanza
Amministrazione:
1. Rapporto di mandato
2. Operare nell'esclusivo interesse della società
3. Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli
atti societari che vi siano soggetti (es. cambio sede
legale)
4. Obbligo di tenere la contabilità civile e fiscale
5. Rappresentanza sostanziale e processuale
N.B. se la società è amministrata un concreto da un
soggetto diverso da quello che risulta dall'atto
costitutivo (amm.re di fatto) è tenuto a osservare gli
obblighi posti a carico degli amministratori
Società in nome collettivo _ rappresentanza
Divieto di concorrenza:
Gli amministratori e tutti i soci non possono fare
concorrenza alla società.
Attività concorrenziale vietata quando:
- il socio è titolare di una ditta individuale
- partecipa come socio illimitatamente responsabile ad
una società di persone
Divieto non opera se socio di una società di capitali
Società in nome collettivo _ rappresentanza
Divieto di concorrenza:
Derogato con il consenso degli altri soci:
- espresso risulta dall'atto costitutivo o da una
successiva deliberazione
- Presunto se il socio svolgeva già l'attività
concorrenziale nel momento in cui la società è stata
costituita e se gli altri soci ne erano a conoscenza
Società in nome collettivo _ rappresentanza
Divieto di concorrenza:
Sanzioni:
- risarcimento
- Esclusione dalla società
Società in nome collettivo _ scioglimento,
liquidazione e cancellazione
Scioglimento:
stesse cause previste per la società semplice:
a. Decorso il termine
b. Conseguimento oggetto sociale o impossibilità di
raggiungimento
c. Volontà di tutti i soci
d. Venir meno della pluralità dei soci
e. Altre cause previste dal contratto sociale
Fallimento della società
Società in nome collettivo _ scioglimento,
liquidazione e cancellazione
Al verificarsi di una causa di scioglimento la società
viene posta in liquidazione con la nomina dei liquidatori.
Nel caso di dichiarazione di fallimento la liquidazione
viene fatta dal curatore fallimentare nominato dal
Tribunale.
Società in nome collettivo _ scioglimento,
liquidazione e cancellazione
Finite le operazioni di liquidazione, i liquidatori devono
predisporre e comunicare ai soci:
- Il bilancio finale di liquidazione
- Il piano di riparto dell'attivo residuo ai soci
Due mesi per impugnare questi atti altrimenti diventano
definitivi con l'approvazione da parte dei soci.
Società in nome collettivo _ scioglimento,
liquidazione e cancellazione
Dopo approvazione del bilancio finale di liquidazione,
i liquidatori hanno l'obbligo di depositare, presso il
registro delle imprese, l'istanza di cancellazione.
Ultimo atto della società
Società in nome collettivo _ scioglimento,
liquidazione e cancellazione
N.B. in caso di debiti non pagati nonostante la
cancellazione della società, i soci continuano a
rispondere con il proprio patrimonio personale.
Se però il fatto è dipeso da colpa dei liquidatori, il
creditore insoddisfatto può richiedere il pagamento,
oltre che ai soci, agli stessi liquidatori
Società in accomandita semplice_ generalità
I soci accomandatari rispondono solidalmente e
illimitatamente dei debiti sociali
I soci accomandanti rispondono limitatamente alla
quota di partecipazione
Società in accomandita semplice_ generalità
Obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese
Soggette a fallimento
Società in accomandita semplice_ differenze
con la s.n.c.
Due diverse categorie di soci:
a. Accomandatari
b. Accomandanti-> usufruiscono del beneficio della
responsabilità limitata
N.B. la società in accomandita per aioni è diversa in
quanto società di capitali nella quale il capitale sociale è
rappresentato da azioni.
Società in accomandita semplice_ atto
costitutivo
Forma:
- Scrittura privata autenticata o Atto pubblico
- Deve indicare quali soci assumono la veste di soci
accomandatari e quali quella di soci accomandanti
- un socio accomandatario (se comparisse solo il nome
di un accomandante questi risponderebbe delle
obbligazioni come un accomandatario!)
Società in accomandita semplice_ soci
accomandatari
La s.a.s. può essere amministrata solo da che siano
accomandatari.
Se l'amministrazione spetta a tutti i soci si applicano le
regole dell'amministrazione disgiuntiva.
Nomina degli amministrazione su atto costitutivo o atto
successivo.
Revoca amministratori solo per giusta causa
Società in accomandita semplice_ soci
accomandatari
Perché l'amministrazione spetta ai soci accomandatari?
Poiché essi hanno un interesse più forte ad
amministrare bene la società.
La quota del socio accomandatario può essere trasmessa
per atto tra vivi oppure per causa di morte.
Società in accomandita semplice_ soci
accomandanti
Non possono amministrare la società né averne la
rappresentanza.
Possono compiere atti specifici in nome e per conto
della società ma solo con procura speciale rilasciata
per singoli affari.
Società in accomandita semplice_ soci
accomandanti
Diritti:
a) Percezione utili
b) Comunicazione annuale del bilancio
c) Consultazione dei libri sociali e di altra
documentazione della società
d) Rilascio autorizzazioni e parrei su specifiche
questioni e atti di ispezione e sorveglianza
Società in accomandita semplice_ soci
accomandanti
Trasmissione quota:
- Per causa di morte  regole per la società semplice
MA sono frequenti negli atti costitutivi le clausole di
consolidamento per cui la quota del deceduto viene a
consolidarsi in capo ai soci superstiti in proporzione
alle quote possedute; nel caso bisognerà liquidare agli
eredi il valore della quota del defunto;
- Tra vivi con il consenso dei soci che rappresentino
la maggioranza del capitale
Società in accomandita semplice_ soci
accomandanti
Divieto di amministrare = divieto di ingerenza
Due tipi di sanzioni:
- La responsabilità illimitata perde il beneficio ed è
tenuto a rispondere senza limiti per i debiti sociali
- L'esclusione a seguito della violazione del divieto di
ingerenza che costituisce anche inadempimento
dell'atto costitutivo
Società in accomandita semplice_
scioglimento, liquidazione e cancellazione
Scioglimento:
stesse cause previste per la s.s. e la s.n.c:
a. Decorso il termine
b. Conseguimento oggetto sociale o impossibilità di
raggiungimento
c. Volontà di tutti i soci
d. Venir meno della pluralità dei soci
e. Altre cause previste dal contratto sociale
f. Fallimento della società
g. Estinzione di una delle due categorie di soci
Società in accomandita semplice_
scioglimento, liquidazione e cancellazione
Scioglimento:
evitato se, entro sei mesi, la categoria estinta sia
ricostituita.
Se sono venuti a mancare i soci accomandatari, i soci
accomandanti devono nominare un amministratore
provvisorio:
- Può compiere solo atti di ordinaria amministrazione;
- Non diventa socio accomandatario e non assume
responsabilità illimitata
- Nominato il nuovo socio accomandatario decade dalla
carica
Società in accomandita semplice_
scioglimento, liquidazione e cancellazione
Allo scioglimento segue la liquidazione e quindi la
cancellazione dal registro delle imprese.
Se dalla liquidazione residuano creditori sociali questi
potranno pretendere il pagamento da:
- Liquidatori
- Soci accomandatari
- Soci accomandanti solo nei limiti della quota
liquidata
Società per azioni _
caratteristiche fondamentali
Società di capitali
Autonomia patrimoniale perfetta
Personalità giuridica
Quote di partecipazioni = azioni
Società per azioni _ finalità
Vantaggi
1. limitazione responsabilità
2. possibilità di raccogliere presso un
numero indeterminato di soggetti capitali,
attraverso l'emissione e la circolazione delle azioni
(o altri titoli di debito – es. obbligazioni)
Svantaggi
1. Onerosità della costituzione occorre capitale
sociale di minimo 120.000 Euro
2. Organizzazione interna e funzionamento complessi
Società per azioni _ ruolo azionisti
S.p.a di tipo familiare = a ristretta base azionaria
La proprietà (azionisti) e il controllo di governo
(amministratori) coincidono in sostanza nelle stesse
persone fisiche
Società per azioni _ ruolo azionisti
Grande s.p.a. = a grande base azionaria
La proprietà e il controllo divergono:
- la prima (proprietà) spetta a una massa indistinta di
azionisti
- La seconda (controllo)ad amministratori
(management) nominati d aun piccolo ma determinato
gruppo di potere
Questa situazione pone problemi di corporate
governance ovvero di trasparenza di governo e tutela
degli azionisti di minoranza
Società per azioni _ mercato
finanziario
Le grandi s.p.a. collocano presso il pubblico dei
risparmiatori i titoli di propria emissione (es. azioni,
obbligazioni) venendo così a influire anche su diritti dei
risparmiatori e, in generale sul mercato finanziario e del
capitale di rischio
Così chiamato perché non da al risparmiatore diritto di
ottenerne in ogni caso la restituzione ma è soggetto a
incrementarsi o ridursi a seconda dell'andamento di
mercato e dei risultati di gestione
Società per azioni _ mercato
finanziario
La legge distingue due diverse categorie di s.p.a.:
1. Che non fanno ricorso al capitale di rischio
2. Che fanno ricorso al capitale di rischio
Quotate in borsa – possono essere negoziate sul
mercato regolamentato di borsa
Non quotate in borsa ma che collocano le proprie
azioni in misura rilevante e diffusa presso il pubblico
dei risparmiatori (tramite circuiti della normale
intermediazione mobiliare che fa capo alle banche,
alle SIM e agli altri operatori finanziaria autorizzati)
Società per azioni _ mercato
finanziario
Per s.p.a. che NON fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio si applicano le norme generali e ordinarie previste
dal codice civile (artt. 2325 – 2510 c.c.)
Per s.p.a. non quotate MA che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, si applicano anche alcune disposizioni
particolari a maggior garanzia degli azionisti
Per s.p.a. quotate si applicano anche le norme speciali
poste a tutela del mercato finanziario e contenute nel D.Lgs.
24.2.1998, n. 58 (Testo unico sull'intermediazione
finanziaria)
Società per azioni _ quando
l'azionista è un'altra società
E' frequente che le azioni di una s.p.a. siano detenute da
un'altra s.p.a.
Situazione disciplinata dall'art. 2359 c.c. "soc. controllate e
collegate"
Controllate:
a) Società in cui un'altra società detiene la maggioranza dei
voti esercitabili nell'assemblea ordinaria
b) Società in cui un'altra società detiene voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria
c) Società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra
società in virtù di particolari vincoli contrattuali
Società per azioni _ quando
l'azionista è un'altra società
Per le società quotate, la legge (art. 93 del T.U. 58/98)
fornisce un'apposita definizione di controllo che specifica
la nozione di influenza dominante:
a) In forza di un contratto o di una clausola statutaria
b) In forza di tanti voti che un singolo socio possa esercitare
nell'assemblea ordinaria in base ad accordi con altri soci
(--> patti parasociali)
Collegate: le società sulle qualcun'altra società esercita
un'influenza notevole (almeno il 20% dei voti nella assemblea
ordinaria)
Società per azioni _ gruppo
societario
Il gruppo societario è oggi il vero protagonista del mercato
e del sistema produttivo e commerciale.
- Il gruppo si forma nel caso in cui la società A ottenga il
controllo della società B gli azionisti di maggioranza di A
si troveranno a controllare anche B
- Occorre che tutte le società controllate da una stessa
società (capogruppo – holding) siano soggette ad un
indirizzo imprenditoriale unitario
L'andamento complessivo del gruppo (rappresentato dal
bilancio consolidato) costituisce la sintesi dell'andamento di
ogni singola società.
Società per azioni _ gruppo
societario
La creazione di un gruppo societario contraddistinto da una
politica imprenditoriale unitaria persegue le seguenti finalità:
- Frazionare l'attività di un'unica impresa in un maggior
numero di società capaci di usufruire di più vantaggiose
economie di scala e penetrare più direttamente ed
efficacemente nel mercato
- Ampliare i settori di investimento
- Ampliare la capacità di controllo di un determinato
azionista
Società per azioni _ gruppo
societario
La holding può avere ad oggetto sia l'esercizio di attività
produttive sia esclusivamente la partecipazione in altre
società (= holding pura o finanziaria).
Se invece la società capogruppo ha ad oggetto sia l'attività
produttiva sia la partecipazione azionaria in altre società si
dice che la holding è mista.
Una delle finalità del gruppo è quella di poter operare con
società dislocate in varie aree geografiche e spesso con
nazionalità diverse.
Si parla di multinazionali = società che attraverso società
partecipate opera in una molteplicità di paesi.
Dal punto di vista giuridico ogni società è soggetta alla legge
dello Stato nella quale ha sede.
Società per azioni _ gruppo
societario
Artt. 2497- 2497 sexies c.c. dettano alcuni principi
fondamentali per i gruppi societari:
- Esistenza di un rapporto di direzione e coordinamento si
presume in presenza dei criteri di controllo di cui all'art.
2359 c.c.
- La società controllata deve rendere di pubblico dominio
l'esistenza del rapporto di controllo mediante iscrizione
nell'apposita sezione del registro delle imprese e mediante
la sua espressa indicazione nella corrispondenza e negli
atti societari
- Nel bilancio della società controllata devono essere indicati
i dati essenziali del bilancio della capogruppo e anche i
rapporti intercorsi con questa e le altre società del gruppo
Società per azioni _ gruppo
societario
- La società capogruppo ha l'obbligo di gestire la società
controllata secondo correttezza e a tutela sia dei soci, sia dei
creditori di quest'ultima
- I soci e i creditori della società controllata possono agire
contro la società capogruppo per chiedere il risarcimento
dei danni che quest'ultima abbia loro causato nella
gestione; l'azione diretta contro la capogruppo può essere
proposta solo dopo che gli stessi abbiano richiesto
inutilmente il risarcimento alla controllata.
Fly UP