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La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica. Dott.ssa CINZIA GOBBATO UFFICIO DI GABINETTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO VIA DEL COLLEGIO ROMANO, 27 00197 – ROMA [email protected] 06-67232828 – 2739 http://www.beniculturali.it/turismo Viaggiare? Per viaggiare basta esistere. (…) TRATTEREMO… DI LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO E POICHE’… ANALIZZARE e RICOSTRUIRE UNA POLITICA PUBBLICA significa esaminare: Leggi Delibere di giunta Sentenze della C.C. e dei Tar Regolamenti e direttive Ue Comportamenti amministrativi Discorsi di politici in TV Articoli di giornali Atteggiamenti dei destinatari Proposte tecniche Bilanci di spesa Manifestazioni di protesta Comportamento degli impiegati agli sportelli La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica. TRATTEREMO… DI UNA DELLE COMPONENTI DELLA POLITICA NAZIONALE DEL TURISMO IN QUANTO… Le politiche pubbliche NON SONO: Leggi (ma comprendono anche dei riferimenti normativi); Procedimenti amministrativi (ma li comprendono). PERCHE’? Perché leggi e procedimenti amministrativi sono fenomeni oggettivi, i cui testi si possono collezionare e ordinare in apposite raccolte. Le politiche no. CHE COS' E' UNA POLITICA PUBBLICA? Le politiche pubbliche NON sono nemmeno «soltanto» delle DECISIONI, anche se ovviamente comprendono delle decisioni. Le politiche cioè non coincidono con un atto deliberato da un decisore o un gruppo di decisori. PERCHE? Perché dopo che una decisione è stata presa essa viene attuata (implementata) e, in questa fase, si possono verificare discrepanze anche notevoli rispetto al contenuto delle decisioni formali. La messa in opera non è un processo né neutrale, né automatico. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica. TRATTEREMO… DI UNA DELLE COMPONENTI DELLA POLITICA NAZIONALE DEL TURISMO ANCHE SE E’ IL CASO DI RAMMENTARE CHE… Le politiche pubbliche non hanno sempre bisogno di leggi: in certi casi si possono fare politiche anche senza una nuova legge La legge è comunque un ingrediente, tra altri, di una politica pubblica: contano anche le discussioni e i negoziati che avvengono prima della legge e contano soprattutto le azioni che vengono dopo la legge: i processi attuativi. La legge è un atto normativo in cui si stabiliscono regole e si stanziano fondi. La politica pubblica è un processo che parte da un problema e arriva a certi risultati (alcuni peraltro anche non attesi)… La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica. TRATTEREMO… 1. Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. 2. Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. 3. Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica. DEFINIZIONE DI «TURISTA». Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO – World Tourism Organization – un’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite) un turista è: «Chiunque viaggi in Paesi diversi da quello in cui ha la residenza abituale, al di fuori del proprio ambiente quotidiano, per un periodo di almeno una notte e non superiore ad un anno e il cui scopo sia svago, riposo, vacanza, studio visita a parenti e amici, per motivi di salute, religiosi/pellegrinaggio, affari e altro. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica. 1 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. A partire dagli anni 70, la competenza legislativa del «turismo e industria alberghiera» è stata inserita nella Costituzione come competenza legislativa concorrente con la necessità del rispetto, per le norme regionali, delle leggi quadro statali. Il quadro delle competenze è profondamente mutato in seguito alla riforma costituzionale del 2001, che, non inserendo la materia del turismo nell’elencazione delle competenze regionali di tipo concorrente (e nemmeno in quelle di competenza esclusiva statale) ne ha determinato, implicitamente, il riconoscimento alle Regioni a titolo di competenza c.d. esclusiva o residuale (art. 117, comma 4, Cost.). La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 2 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. LA NUOVA POTESTA’ LEGISLATIVA DELLO STATO E DELLE REGIONI SECONDO LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE tab. 1 Materie di competenza concorrente (1) Materie di competenza esclusiva delloStato Materie di competenza esclusiva delleRegioni (2) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione Europea; diritto d’asilo e condizione giuridica dei cittadini degli Stati non appartenenti all’Unione Europea Rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni Agricoltura Immigrazione Commercio con l’estero Industria Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose Tutela e sicurezza del lavoro Commercio, fiere e mercati Difesa e forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi Istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale Artigianato Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie Professioni Energia, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento Europeo Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi Miniere, cave e torbiere Tutela della salute Turismo e industria alberghiera Ordinamento e organizzazione amministrativa Stato e degli enti pubblici nazionali dello Ordine pubblico e sicurezza Alimentazione Politiche del lavoro Cittadinanza, stato civile, anagrafi Ordinamento sportivo Risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa Protezione civile Caccia e pesca nelle acque interne Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale Governo del territorio Edilizia e urbanistica Norme generali sull’istruzione Porti e aeroporti civili Porti e aeroporti civili di rilievo regionale Previdenza sociale Grandi reti di trasporto e di navigazione Reti regionali di trasporto e di navigazione, viabilità Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane Ordinamento della comunicazione Trasporto pubblico locale Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale Produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia Musei e biblioteche regionali Pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informatico statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno Previdenza complementare ed integrativa Istruzione e formazione professionale Polizia locale, urbana e rurale Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Servizi sociali Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali Organizzazione degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale Istituzione di nuovi enti locali (1) Si tratta di materie per le quali “Spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”, art. 117 della Costituzione. (2) Le competenze esclusivamente attribuite alle Regioni non sono esplicitate nel nuovo testo della Costituzione. Esse sono quindi frutto di una interpretazione dell’ISAE sulla base del principio, citato all’art. 117, che “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 3 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Il mutamento del titolo delle competenze attribuite alle Regioni è stato confermato in più occasioni dalla Corte , Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 197/2003 e, a seguire, con numerose altre sentenze, tra le quali, la n. 90/2006 e la n. 214/2006. E’ necessario sottolineare che, per numerosi e rilevanti profili della disciplina del turismo, il riferimento alla legislazione statale è sempre stato, comunque, inevitabile e preponderante. La Corte Costituzionale ha, a sua volta, contribuito attraverso la giurisprudenza a scolpire il confine tra competenze legislative statali e regionali in materia di turismo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 4 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. LIMITI IMPLICITI ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE Il venir meno per la legislazione regionale del limite posto dal rispetto dei principi fondamentali della materia posti attraverso leggi quadro statali, non sembra aver comportato la caducazione – o, quanto meno, non integralmente – di altri limiti alla competenza legislativa regionale, che già prima della riforma costituzionale erano considerati “limiti impliciti”: il rispetto delle norme di diritto privato; di diritto penale; di diritto processuale. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 5 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. ULTERIORI LIMITI. Si devono considerare i rilevanti condizionamenti che possono derivare alla potestà legislativa regionale dall’intervento del legislatore statale in altre materie affidate espressamente alla sua competenza, esclusiva o concorrente, che presentano profili di connessione o sovrapposizione con la materia del turismo. In particolare, si segnalano materie di comp. esclusiva statale quali: la tutela della concorrenza; la tutela dell’ambiente e dei beni culturali, nonché le competenze concorrenti in materia di i rapporti internazionali e con l’UE; professioni; governo del territorio (comprendente l’urbanistica e l’edilizia); grandi reti di trasporto e di navigazione. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 6 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. INOLTRE, le norme statali adottate in materie “transitate” in capo alle Regioni sono restate in vigore, in applicazione del principio di continuità (legge 5 giugno 2003, n. 131 c.d. legge “La Loggia”), fino a quando non fosse intervenuta una nuova disciplina regionale sostitutiva di quella statale. Tale soluzione è stata applicata anche all’ultimo intervento legislativo statale di ampio respiro in materia di turismo, comunque precedente alla riforma costituzionale del 2001, ovvero, la legge quadro n. 135/2001 (poi abrogata dall’entrata in vigore del Codice del turismo – D. Lgs. N. 79 del 2011). La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 7 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Le più ampie competenze concesse alle Regioni non hanno escluso, a priori, la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne l’esercizio, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (art. 118 Cost.), secondo l’impostazione introdotta dalla sentenza n. 303 del 2003 (e più volte confermata in successive sentenze), in presenza di determinate condizioni di legittimazione della disciplina legislativa statale (e, perciò, dell’esercizio stesso della potestà legislativa ad opera dello Stato). Questo indirizzo ha finito per elevare la Corte costituzionale ad arbitro assoluto in merito alle decisioni legislative, data l’evanescenza del parametro costituzionale (il principio di sussidiarietà). La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 8 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Volendo sintetizzare e semplificare i criteri assunti alla base delle decisioni della Corte Costituzionale, essi possono considerarsi: - l’esigenza di un esercizio unitario di alcune competenze amministrative; - una valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni da parte dello Stato proporzionata e ragionevole, alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità; - il rispetto del principio di leale collaborazione nella disciplina e nell’esercizio delle competenze “attratte in sussidiarietà” al livello statale. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 9 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Estratto sentenza CC n. 303 del 2003 (…) a proposito dell’impugnazione, da parte di alcune Regioni, di alcuni articoli della legge obiettivo n.443 del 2001 procedure e modalità per l’individuazione delle opere da inserire nel programma delle infrastrutture strategiche. (…) In questo quadro, limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente, come postulano le ricorrenti, significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze. Si definisce la vocazione dinamica e flessibile del principio di sussidiarietà sia nella fase ascendente che in quella discendente, sia in materia legislativa che nelle funzioni amministrative. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 10 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Estratto sentenza CC n. 303 del 2003 (,,,) a proposito dell’impugnazione, da parte di alcune Regioni, di alcuni articoli della legge obiettivo n.443 del 2001 procedure e modalità per l’individuazione delle opere da inserire nel programma delle infrastrutture strategiche. (…) Una volta stabilito che, nelle materie di competenza statale esclusiva o concorrente, in virtù dell'art. 118, primo comma, la legge può attribuire allo Stato funzioni amministrative e riconosciuto che, in ossequio ai canoni fondanti dello Stato di diritto, essa è anche abilitata a organizzarle e regolarle, al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a un parametro legale, resta da chiarire che i principi di sussidiarietà e di adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. Che dal congiunto disposto degli artt. 117 e 118, primo comma, sia desumibile anche il principio dell'intesa consegue alla peculiare funzione attribuita alla sussidiarietà, che si discosta in parte da quella già conosciuta nel nostro diritto di fonte legale. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 11 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Estratto sentenza CC n. 88 del 2007 (…) Questa Corte ha più volte affermato in proposito che, allorché sia ravvisabile un’esigenza di esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, lo Stato è abilitato a disciplinare siffatto esercizio per legge, e ciò anche se quelle stesse funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l’ascesa della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e possono giustificarne una deroga. Sempre che, naturalmente, la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia previsto un coinvolgimento della Regione interessata (sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6 del 2004, n. 303 del 2003). La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 12 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. POSSIAMO QUINDI AFFERMARE CHE, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, nonostante la materia del turismo appartenga «alla competenza legislativa residuale, ovvero esclusiva delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sent. n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006), non è esclusa la possibilità «per la legge di attribuire funzioni legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio», vista l'importanza del settore turistico per l'economia nazionale. Come ha rilevato la Corte «la chiamata in sussidiarietà a livello centrale è legittima soltanto se l'intervento statale sia giustificato nel senso che, a causa della frammentazione dell'offerta turistica italiana, sia doverosa un'attività promozionale unitaria; d'altra parte, l'intervento deve essere anche proporzionato nel senso che lo Stato può attrarre su di sé non la generale attività di coordinamento complessivo delle politiche di indirizzo di tutto il settore turistico, bensì soltanto ciò che è necessario per soddisfare l'esigenza di fornire al resto del mondo un'immagine unitaria. Infine, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (Corte cost. sent. n. 214 del 2006, punti 8-9; sent. n. 76 del 2009, punti 2-3)». La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 13 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Sono state ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale norme statali che regolavano l'istituzione di organismi centrali in ambito turistico senza alcun coinvolgimento delle Regioni (sent. n. 339/2007, con riferimento all'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'agriturismo) norme statali che prevedevano un coinvolgimento insufficiente delle Regioni in termini di componenti di provenienza regionale (sent. n. 214/2006, con riferimento all'istituzione del Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia); La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 14 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Sono state ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale disposizioni contenute nella legge di stabilità per l’anno 2007: -articolo 1, comma 1227 per il rifinanziamento, per gli anni 2007,2008,2009 per un importo complessivo di 10 milioni di euro, di interventi riguardanti itinerari turistici a valenza interregionale, regionale o provinciale caratterizzati da spiccati elementi di rilevanza storica, culturale e religiosa e da un potenziale di attrazione della domanda turistica internazionale, nella parte in cui non stabilivano che i decreti di natura regolamentare da adottare per individuare criteri e modalità, fossero preceduti dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni - articolo 1, comma 1228 per il finanziamento, per gli anni 2007,2008,2009 per un importo complessivo di 48 milioni di euro, al fine di sviluppare il settore del turismo e riposizionarlo competitivamente quale fattore produttivo di interesse nazionale, interventi riguardanti la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale nella parte in cui non stabilivano che i decreti di natura regolamentare da adottare per individuare criteri e modalità, fossero preceduti dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 15 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Il dibattito politico-istituzionale, in questi ultimi anni ha visto contrapporsi, da un lato, i fautori di una ulteriore e più decisa regionalizzazione della materia del turismo, e, dall’altro, i sostenitori della necessità di un ritorno al passato e, dunque, di un ri-accentramento delle competenze in materia di turismo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 16 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. PRO – REGIONALIZZAZIONE… la già accentuata differenziazione amministrativa esistente in questo settore, l’indubbia diversità delle caratteristiche territoriali (e delle relative attrattive turistiche) del territorio italiano, e sull’altrettanto indubbia capacità differenziata di sperimentazione e innovazione delle Regioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 17 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. PRO – RIACCENTRAMENTO… (…) partendo dai dati economici, che mostrano una crescente sofferenza del mercato turistico italiano, dovuto, anche alla difficoltà di promuovere un’immagine unitaria dell’Italia all’estero; sottolineano la necessità di un utilizzo coordinato ed armonico dei fondi, specie di quelli comunitari, che rappresentano tuttora, per molte Regioni italiane, la principale fonte di finanziamento delle politiche di sviluppo ed incentivazione dell’offerta turistica; e, infine, rilevano come l’attuale situazione di solo parziale e limitata autonomia finanziaria delle Regioni dimostra come allo Stato debba essere tuttora riconosciuto un rilevante ruolo di impulso ed indirizzo nei settori economici che, come quello turistico, rappresentano una porzione rilevantissima del PIL nazionale. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 18 Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. IL RIACCENTRAMENTO IN ATTO… Il disegno di legge costituzionale A.S. 1429-B - XVII legislatura nel testo approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, (luglio 2015), stabilisce che le disposizioni generali e comuni sul turismo sono attribuite alla competenza esclusiva statale, mentre spetta alle Regioni la competenza in materia di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo. Dal mutamento delle attribuzioni delle competenze, come si deduce dal testo del nuovo art. 117 della Costituzione deriva un deciso e sostanziale rafforzamento del ruolo del legislatore statale in questo ambito materiale. CON QUALI CONSEGUENZE? La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 19 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Utilizziamo il Codice del turismo come FILO ROSSO per trattare alcuni punti essenziali della normativa statale vigente in materia di turismo, definendone i relativi ambiti alla luce di tre importanti fattori: • la sentenza n.80 del 2 aprile 2012 della Corte Costituzionale; • la legge speciale decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»; • ulteriori disposizioni normative che hanno inciso sul dettato del Codice del turismo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 20 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Come ogni settore economico anche quello turistico è un mercato. Mercato inteso sia come luogo di libero scambio di beni e servizi ma anche come complesso di norme giuridiche entro il quale ogni scambio va regolato: - norme costituzionali che sanciscono uguaglianza di opportunità e libertà di iniziativa economica (art.3 e art.41 della Costituzione); - leggi che permettano di realizzare interessi contrattuali nelle relazioni di scambio; - leggi che consentano di tutelare i diritti. Le leggi conformano il mercato preservandolo da relazioni economiche disordinate tutelando, nel contempo, i consumatori. Il turista è un consumatore i cui diritti sono tutelati dal Codice del consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, e dal Codice del turismo, decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 179, che qui andremo a trattare nei suoi aspetti più salienti. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 21 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Si tratta di un complesso norme in bilico tra diritto pubblico e diritto privato. La parola Codice significa strumento di raccolta e semplificazione delle norme del settore (che non sono comunque tutte) ed infatti, il Codice del turismo è l’attuazione di una legge di delegazione ovvero dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché dell’ attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. Da subito è apparsa discutibile, dal punto di vista costituzionale, la scelta di una codificazione statale in una materia di turismo - la cui competenza legislativa è esclusiva delle Regioni - ancorché idonea ad attribuire allo stesso un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 22 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Prima dell’adozione del Codice del turismo con il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (art. 1 e all. 1), la materia trovava il suo principale riferimento normativo nazionale nella legge-quadro 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e, prima ancora, nella legge 17 maggio 1983 n. 217 . Il nuovo Codice del turismo ha abrogato la legge n. 135 del 2001, assorbendone però alcune delle principali disposizioni. Non appena pubblicato, il Codice era così composto: Titolo I – Disposizioni generali (artt.1- 5) Titolo II – Professioni e formazione nel settore turistico (artt. 6-7) Titolo III – Mercato del turismo (artt. 8-17) Titolo IV – Agenzie di viaggio e turismo (artt. 18-21) Titolo V – Tipologie di prodotti turistici e relativi circuiti nazionali di eccellenza (artt. 22-31) Titolo VI – I contratti (artt. 32-53) Titolo VII – Ordinamento (artt. 54-69) ALLEGATI La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 23 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legge-quadro del 2001 definiva innanzi tutto (art. 1) - in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, dell’art. 56 del D.P.R. 616/1977 e ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 112/1998 – una serie di principi fondamentali in materia di turismo e gli strumenti della politica di settore. All’art. 2 definiva il riparto di competenze tra Stato e Regioni e, al comma 4, demandava ad un DPCM (da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni) l’adozione di terminologie, criteri e standards comuni in materia di servizi turistici e attività d’impresa correlate. Sempre la legge 135/2001 introduceva, poi, una serie di innovazioni, tra le quali vanno ricordate l'istituzione della Conferenza nazionale del turismo, l'introduzione di una Carta dei diritti del turista, la definizione e la definizione di Sistema turistico locale; l'istituzione di un Fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica, la definizione di Impresa turistica, l’estensione al settore turistico dello Sportello unico per le attività produttive. Il d.lgs. 79/2011 ha abrogato (art. 3) la legge-quadro sul turismo del 2001, ma alcune delle norme di questa legge sono confluite, senza o con minime modifiche, nel Codice del turismo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 24 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Con sentenza n. 80 del 2 aprile 2012, pronunciata nel giudizio promosso dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, nella parte in cui dispone l’approvazione dell’allegato 1 (Codice del turismo) ed in particolare dell’art. 1 dell’allegato stesso nella parte in cui prevede le disposizioni del Codice quali «necessarie all’esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 79 del 2011, attribuendo competenze statali in materia di turismo in violazione delle disposizioni previste nella legge delega 28 novembre 2005, n. 246. In sintesi le motivazioni alla base della incostituzionalità possono esser ricondotte in generale all’eccesso di delega in quanto la stessa aveva come finalità quella di realizzare una generale semplificazione del sistema normativo statale, mediante abrogazione di leggi ormai superate, raggruppamento di quelle superstiti per settori omogenei, con armonizzazione delle stesse e non comprendeva il riassetto generale dei rapporti tra Stato e regioni in materie non di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 25 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. A poco meno di un anno dalla sua adozione l’intero impianto normativo del Codice del turismo salta parzialmente in aria a causa dell’eccesso di delega da parte del Governo, rilevato dalla Consulta in merito a ben 19 articoli del D.lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, che travalicano le funzioni legislative di competenza delle Regioni. Con una sentenza che ha suscitato clamore, la Corte Costituzionale è intervenuta in materia di turismo censurando una molteplicità di articoli contenuti nel Codice. La sentenza n. 80 depositata il 5 aprile 2012 ha messo in evidenza il non corretto operato del Governo che, attraverso il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, non si è limitato a riordinare la normativa di propria competenza nel settore turistico, ma ha disciplinato anche i rapporti con le Regioni in subiecta materia. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 26 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Secondo i giudici della Consulta, il legislatore delegato poteva sicuramente raggruppare e riordinare le norme statali incidenti sulla materia del turismo, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale. Ciò che invece non risultava consentito era la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni nella stessa materia, peraltro – si legge nella sentenza in commento - con il ripetuto ricorso al metodo della cosiddetta ”attrazione in sussidiarietà”, che, qualificandosi come forma non ordinaria di esercizio, da parte dello Stato, di funzioni amministrative e legislative attribuite alle Regioni da norme costituzionali, richiede in tal senso una precisa manifestazione di volontà legislativa del Parlamento, con indicazione, tra l’altro, di adeguate forme collaborative con le Regioni, del tutto assenti nella legge di delegazione n. 246 del 2005. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 27 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La strada scelta dai giudici della Corte Costituzionale è stata quella di respingere la questione sull’intero impianto codicistico, affrontandola invece sui singoli articoli censurati. Infatti, l’oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materie. Ciò al fine di semplificare la normativa di settore, creando dei testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili. Al contrario, la delega non consentiva il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., in quanto – si legge nella sentenza - la disciplina necessaria per operare tale riassetto non può rimanere ristretta alla sfera legislativa di competenza dello Stato, ma coinvolge quella delle Regioni, sia nel rapporto tra princìpi fondamentali e legislazione di dettaglio, nelle materie di competenza concorrente, sia, a fortiori, nell’esercizio del potere di avocazione da parte dello Stato di funzioni amministrative, e conseguentemente legislative, sulla base dell’art. 118, primo comma, Cost., nelle materie di competenza regionale residuale. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 28 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. CHE COSA RIMANE IN VIGORE? Titolo I – Disposizioni generali (artt.1- 5) – (art.1 parz. abrogato, art.2, art. 3 abrogati dalla C.C.); Titolo II – Professioni e formazione nel settore turistico (artt. 6-7); Titolo III – Mercato del turismo (artt. 8-17) (tutti abrogati tranne l’art.17 dalla C.C.); Titolo IV – Agenzie di viaggio e turismo (artt. 18-21) (abrogati l’art.18, il 20 e il 21 dalla C.C.) Titolo V – Tipologie di prodotti turistici e relativi circuiti nazionali di eccellenza (artt. 22-31) (abrogato l’art. 23 (STL), articolo 27 FBV parzialmente abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35., articolo 30 dalla C.C.); Titolo VI – I contratti (artt. 32-53) (art. 51 FNG abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 9, comma 1 lett. b), L. 29 luglio 2015, n. 115); Titolo VII – Ordinamento (artt. 54-69) (art. 68 abrogato dalla C.C.); La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 29 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Articolo 4. Impresa turistica. 1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. 2.L'iscrizione al registro delle imprese, (…) ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica. 3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 30 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. L'iscrizione al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative, laddove previsto, è condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica. Ma si possono fare alcuni tipi di imprese turistica senza iscrizione al Registro e senza apertura di una partita IVA es. Bed and Breakfast, locazione alloggi, Casa Vacanze o “AAUT" – Appartamenti Ammobiliati ad uso turistico. Articolo 5. Imprese turistiche senza scopo di lucro. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all’ articolo 4, nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi di collaborazione. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 31 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Art. 6 Definizione 1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 32 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legge cornice in materia di turismo n. 217 del 1983 all’articolo 11 affermava: «Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica…Le regioni (…)dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C/180/89, emessa in data 26 febbraio 1991, ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 59 (libera prestazione di servizi) del trattato CEE, avendo subordinato la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando si tratta di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 33 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. D.P.R. 13 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996, n. 49): Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche. Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso che abbia ad oggetto: a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica; (…) Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 34 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo» Art. 7 comma 5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti. Art. 7 comma 6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g) rinvio all’adozione di un DPCM d’intesa con la Conferenza StatoRegioni per individuare i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore. Il decreto legge Bersani 31 gennaio 2007, n. 7 all’articolo 10 Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche disponeva «Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale. L’entrata in vigore del Codice del turismo abroga l’articolo 10 La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 35 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. …contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi imposti dalla direttiva servizi (2006/123/CE). Il 6 settembre 2012 la Commissione europea ha rilevato l'esistenza di norme in materia di guide turistiche in contrasto con l'art. 10, paragrafo 4, della direttiva servizi laddove la legislazione nazionale prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella Regione o Provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale Al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del TFUE, il Governo ha quindi scelto di rinviare l'adozione di un riordino normativo per definire i requisiti di accesso in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale prevedendo però che fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 36 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Legge 06 agosto 2013, n. 97 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013. Art. 3 Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK. 1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 2005/36/CE, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. 2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica. 3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. 37 • • • • • • E’ in corso di definizione il decreto ministeriale previsto al comma 3. QUESTIONI APERTE Se possono le abilitazioni alla professione di guida turistica (rilasciate dalle Regioni o dalle Province) essere valide su tutto il territorio nazionale. Se sia possibile una doppia abilitazione per l’esercizio della stessa professione. Nella procedura di pre-infrazione la Commissione ha rilevato l'esistenza di norme in materia di guide turistiche in contrasto con l'art. 10, paragrafo 4, della direttiva servizi (2006/123/CE) denominata Direttiva Bolkenstein laddove la legislazione nazionale prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella Regione o Provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale ma lo stesso paragrafo prevede anche la possibilità di limitare l’estensione territoriale per imperative ragioni di interesse generale (es. tutela dei consumatori). L’abilitazione a guida specializzata per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico di una Regione dà diritto ad essere iscritti all’Elenco nazionale delle guide turistiche dotate di particolare e tale abilitazione è valevole su tutto il territorio nazionale (o solo sui siti della Regione riproponendo la questione della limitazione territoriale oppure si invoca la tutela dei consumatori)? NECESSITA’ DI UN RIORDINO NORMATIVO alla luce del D. LGS 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento della direttiva sulle professioni La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 2005/36/CE? 38 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative. Procedura di infrazione n. 2008/4908 La questione La Commissione Europea richiede un adeguamento della legislazione italiana riguardante le concessioni balneari marittime per finalità ricreative, ossia gli stabilimenti balneari. Il sistema normativo italiano, infatti, prevedeva il diritto di insistenza (la preferenza del concessionario uscente) e il rinnovo automatico delle concessioni ogni 6 anni. La Commissione Europea giudica ogni automatismo a favore del concessionario uscente una disparità di trattamento tra gli operatori economici e una violazione dei principi di concorrenza tra le imprese dell’Unione (TFUE art. 49 - Libertà di stabilimento comporta libero accesso alle attività autonome e al loro esercizio), perciò impone di basare l’assegnazione su gare d’appalto pubbliche con procedure ad evidenza pubblica per concessioni di durata massima di 20/25 anni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 39 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative 30 dicembre 2009 Decreto legge 194/2009 (cd. “Mille Proroghe”) modifica l’art. 37, comma 2 del Codice della navigazione superando il diritto di insistenza e proroga le concessioni in essere fino al 31 dicembre 2015 per poter provvedere alla realizzazione di una normativa che preveda l’attribuzione di concessioni attraverso bandi di gara. In fase di conversione, il Senato inserisce però il rinvio al rinnovo automatico delle concessioni sessennali, impedendo la chiusura della procedura di infrazione. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 5 maggio 2010 La Commissione inviava al Governo una lettera di messa in mora in cui evidenzia, oltre alla violazione del Trattato, anche l’incompatibilità con l’art 12 della Direttiva dei servizi / cd. “Direttiva Bolkestein” (NB entrata in vigore il 28 dicembre 2009), e chiedeva, dunque, di sopprimere il rinvio al 2015, di abrogare il rinnovo automatico e di prevedere procedure di evidenza pubblica con adeguata pubblicità. 40 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative Art. 12 della Direttiva Bolkenstein (2006/123/CE) prevede lo svolgimento di procedure di selezione (tra i candidati prestatori di servizi) imparziali e trasparenti con adeguate forme di pubblicità. Nessuna previsione di rinnovi automatici. Legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 5 dicembre 2011): a) l’art. 11 della legge prevede una delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo che provveda a una revisione della legislazione sulle concessioni demaniali marittime: la DELEGA SCADE IL 17 APRILE 2013 SENZA CHE IL GOVERNO LA ESERCITI; b) un emendamento elimina il meccanismo del rinnovo automatico delle concessioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 41 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative il 27 febbraio 2012 La procedura di infrazione viene archiviata con decisione della Commissione. 18 ottobre 2012 Il Decreto Legge n. 179 cd. “Decreto Sviluppo” proroga al 31 dicembre 2020 la durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. Tale provvedimento di legge non è però mai stato trasmesso alla Commissione per cui sembrerebbe che il termine formale e ufficiale rimanga il 31 dicembre 2015. art. 34 duodecies inserito nella legge di conversione 221/2012 del decreto legge n. 179/2012, cd. “Decreto sviluppo”. IL GOVERNO (PCM E MIBACT) STANNO TRATTANDO CON LA COMMISSIONE EUROPEA IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 42 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Art. 7 Percorsi formativi 1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e della gioventù, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani operatori. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 43 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Art. 5. Proroga di termini in materia di beni culturali (…) 1-bis. Le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di "SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO« E’ in corso di definizione lo statuto della Scuola nel quale si prevede che operi: - come istituto di formazione avanzata (negli ambiti di competenza del Ministero); - come istituto di ricerca e studi avanzati; - può svolgere attività di consulenza nei propri ambiti di competenza anche a favore di soggetti pubblici, privati, nazionali e internazionali. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 44 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Titolo III – Mercato del turismo (artt. 8-17). ABROGATI DALLA SENTENZA N.80 DEL 2012 della C.C. Art. 8 Classificazione Strutture ricettive e altre forme di ricettività Art. 9 Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere Art. 10 Classificazione standard qualitativi Art. 11 Pubblicità dei prezzi Art. 12 Strutture ricettive extralberghiere Art. 13 Strutture ricettive all'aperto Art. 14 Strutture ricettive di mero supporto Art. 15 Standard qualitativi Art. 16 Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive IN VIGORE Art. 17 Sportello unico La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 45 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Titolo III – Mercato del turismo (artt. 8-17). IN VIGORE Art. 17 Sportello unico 1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 46 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Titolo III – Mercato del turismo (artt. 8-17). IN VIGORE Art. 17 Sportello unico Impresa in un giorno lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; • valevole sia per procedure e formalità per i prestatori di servizi sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi • i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 47 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Titolo IV – Agenzie di viaggio e turismo (artt. 18-21) ABROGATI DALLA SENTENZA N.80 DEL 2012 della C.C. Art. 18 Definizioni - Agenzie e organizzatori di viaggi Art. 20 Direttore tecnico Art. 21 Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo IN VIGORE Art. 19 Obbligo di assicurazione Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 48 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Titolo V – Tipologie di prodotti turistici e relativi circuiti nazionali di eccellenza (artt. 22-31) (abrogato l’art. 23 (STL), articolo 27 FBV parzialmente abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35., articolo 30 (turismo con animali a seguito) abrogato dalla C.C.); Art. 22 Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia Art. 24 Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano Art. 25 Strumenti di programmazione negoziale Art. 26 Funzioni di monitoraggio Art. 28 Turismo termale e del benessere (legge 24 ottobre 2000, n. 323, e successive modificazioni). Art. 29 Turismo della natura e faunistico (articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96). Art. 31 Turismo nautico La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 49 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. ART. 22 Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia Comma 2 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Essi sono individuati come segue: a) turismo della montagna; b) turismo del mare; c) turismo dei laghi e dei fiumi; d) turismo della cultura; e) turismo religioso; f) turismo della natura e faunistico; g) turismo dell'enogastronomia; h) turismo termale e del benessere; i) turismo dello sport e del golf; l) turismo congressuale; m) turismo giovanile; n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale; o) turismo delle arti e dello spettacolo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 50 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. I progetti del MIBACT - itinerari tematici omogenei (articolo 1, comma 1228 per il finanziamento, per gli anni 2007,2008,2009 per un importo complessivo di 48 milioni di euro, riguardanti la realizzazione di progetti di eccellenza). In collaborazione con le Regioni: I cammini -Via Francigena e le Vie di Francesco; In collaborazione con Fondazione FS: Treni storici e valorizzazione delle linee storiche. Treno storico che da Siena ha raggiunto Monte Antico attraversando la Val d' Orcia e le sue magnifiche crete senesi. Ciclabili: Vento (progetto di dorsale cicloturistica che connetta VENezia con TOrino lungo il fiume Po), Gardesana, Eurovelo sette, da Verona a Firenze in bicicletta passando per Modena (ciclabile del Sole). 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli strumenti di programmazione negoziale di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i successivi sessanta giorni. Intesa istituzionale di programma, Accordo di programma quadro, Patto territoriale, Contratto di programma, Contratto di area. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 51 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. ABROGATO DALLA SENTENZA N.80 DEL 2012 della C.C. Art. 23 Sistemi turistici locali 1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate. 2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati. 3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 52 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Turismo culturale Art. 24 Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano In vigore dal 21 giugno 2011 1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 53 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Art.27 Fondo buoni vacanza. Comma 2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica. Con decreto ministeriale del 15 dicembre 2014 si è provveduto ad impegnare la somma di € 5.459.604,90 a favore dell'ENIT a valere sul capitolo 6829 del titolo primo, recante "Fondo finalizzato all'erogazione di buoni vacanze". La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica …LA NASCITA DEL TURISMO «MODERNO». Thomas Cook (Melbourne, nel Derbyshire, 22 novembre 1808 – Baltimora, 18 luglio 1892) è stato un imprenditore inglese. Fondatore della prima agenzia di viaggio, la Thomas Cook and Son (divenuta poi Thomas Cook Group), è Il successo di questa prima iniziativa considerato l'inventore del turismo moderno. fu tale da spingere lo stesso Cook a organizzare pacchetti e prodotti Il 5 luglio 1841, sfruttando le nuove possibilità turistici sempre più articolati, dando offerte dal treno, organizzò un viaggio di 11 inizio all'industria turistica miglia da Leicester a Loughborough, a cui modernamente intesa. Nel 1845 parteciparono 570 persone, al costo di uno organizzò dei viaggi a Liverpool, scellino a testa. Tale costo comprendeva il mentre successivamente si diede biglietto del treno e il pasto della giornata: era all'organizzazione di viaggi in nato il viaggio organizzato. occasione di importanti manifestazioni, come l’Esposizione Universale di Parigi, o viaggi sui luoghi della Guerra civile americana. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica. 54 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Titolo VI – I contratti (artt. 32-53) (art. 51 FNG abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 9, comma 1 lett. b), L. 29 luglio 2015, n. 115); Contratti del turismo organizzato Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici Art. 32 Ambito di applicazione Art. 33 Definizioni Art. 34 Pacchetti turistici Art. 35 Forma dei contratti turistici Art. 36 Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici Art. 37 Informazione del turista Art. 38 Opuscolo informativo Art. 39 Cessione del contratto Art. 40 Revisione del prezzo Art. 41 Modifiche delle condizioni contrattuali Art. 42 Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio Art. 43 Mancato o inesatto adempimento Art. 44 Responsabilità per danni alla persona Art. 45 Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona Art. 46 Esonero di responsabilità Art. 47 Danno da vacanza rovinata Art. 48 Diritto di surrogazione Art. 49 Reclamo Art. 50 Assicurazione Art. 51 Fondo nazionale di garanzia La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 55 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Titolo VI – I contratti (artt. 32-53) (art. 51 FNG abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall'art. 9, comma 1 lett. b), L. 29 luglio 2015, n. 115); Contratti del turismo organizzato Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici Art. 34 Pacchetti turistici 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 56 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Art. 47 Danno da vacanza rovinata 1. Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 57 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La prima regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata è stata fornita dalla Convenzione sul contratto di viaggio firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1082 cui ha fatto seguito la direttiva CEE 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita dal d.lgs. n. 111/1995, confluito nel Codice del Consumo. In particolare la Convenzione di Bruxelles statuisce che l'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla convenzione stessa, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente. Nel danno di vacanza rovinata sono risarcibili due voci di danno: danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti; danno esistenziale o morale (causato da delusione e stress subiti a causa del disservizio). Il danno da vacanza rovinata comporta, quindi, un pregiudizio psicologico inteso come mancato guadagno sul piano del benessere e della qualità della vita che avrebbe potuto apportare la vacanza, oltre ai patimenti direttamente legati all’infortunio subito che ha impedito al turista di conseguire gli obiettivi di svago e riposo. I giudici hanno stabilito che i danni esistenziali sono risarcibili se derivano dalla violazione di un diritto garantito dall’ordinamento (e, conseguentemente, trovano il loro fondamento nell’art. 2059 del Codice Civile). La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 58 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Il risarcimento del danno da vacanza rovinata consiste nell’indennizzo riconosciuto al turista-consumatore per riparare al disagio sopportato (sofferenze morali e psicologiche) da quest'ultimo a seguito del non esatto adempimento del contratto di viaggio. Esso, in genere, viene quantificato nella metà del prezzo del pacchetto turistico venduto. In sede di valutazione equitativa da parte del giudice, negli ultimi anni si sono moltiplicate gli elementi da prendere in considerazione per determinare il danno: le aspettative deluse precedenti al viaggio, i disagi ricevuti durante il viaggio, le conseguenze subite dal turista a causa dell'inesatto adempimento etc. La giurisprudenza ha ritenuto che gli inconvenienti sopportati dal turista a causa dell'inadempimento degli obblighi contrattuali o di parte di essi configurano un danno esistenziale (non patrimoniale ma quantificabile), il cui risarcimento trova fondamento nell'art. 16 del decreto legislativo n. 111 del 1995 (che ha recepito nel nostro ordinamento l'art. 13 CCV Convenzione sul contratto di viaggio, firmata a Bruxelles nel 1970) che usando l'espressione 'qualsiasi altro pregiudizio', permette di far rientrare anche il danno da vacanza rovinata. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 59 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Il tour operator, o l’organizzatore, è responsabile di ogni problema relativo alla qualità dei servizi e degli inadempimenti causati dai fornitori da lui scelti (albergatori, guide turistiche, compagnia aerea) nei confronti dei quali dovrà rivalersi dopo avere risarcito il turista. Una volta ritornati a casa, e comunque non oltre i dieci giorni, si può denunciare, per iscritto e tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al tour operator, “l’inesatto adempimento e le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati” e chiedere quindi un indennizzo. L’agenzia di viaggi, invece, è responsabile in quanto mandatario e quindi soltanto per il corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione del turista. Il turista ha tempo un anno dal rientro per intentare la causa per i danni derivanti dall’inadempimento o inesatta esecuzione della prestazione, che salgono a tre per i danni alla persona. Se si riceve una risposta non soddisfacente o non si ottiene alcuna risposta trascorsi 60 giorni dal reclamo, in prima battuta può tentare una risoluzione bonaria tramite la conciliazione paritetica, istituita tra alcune associazioni dei consumatori e quelle di categoria, oppure ricorrere all’ “arbitrato” presso la Camera di Commercio della provincia in cui risiede. In alternativa, può avviare una causa presso il giudice di pace del Foro di dove ha la residenza. Se però il valore complessivo della causa supera i 5.000 euro, la competenza passa al giudice ordinario. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 60 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Art. 51 Fondo nazionale di garanzia (Procedura d’infrazione 2012/4094). come modificato dalla LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 - Legge europea 2014 In ordine al funzionamento del Fondo nazionale di garanzia già da tempo si erano evidenziati profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", sollevati dalla Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2012/4094. L’articolo 7 della direttiva stabilisce che “l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore”. • neppure la soluzione prefigurata con la legge europea 2013 - che aveva disposto (con l'art. 4, comma 1, l. n. 97 del 2013) la modifica dell'art. 51, comma 2, disponendo l’aumento dal 2% al 4% della quota dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria come fonte di alimentazione del Fondo, si è dimostrata insufficiente a risolvere il problema, il che produce ora l'abbandono del Fondo e l'attribuzione dell'obbligo direttamente sui privati. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 61 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Art. 51 Fondo nazionale di garanzia (Procedura d’infrazione 2012/4094) come modificato dalla LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 - Legge europea 2014 L’articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie. Fino ad oggi, l'articolo 50 comma 2 del Codice si limitava a prevedere la possibilità che l'organizzatore o l'intermediario stipulasse le polizze, e solo per i viaggi all'estero: ora la norma, come novellata, prevederà che la copertura si estenda anche ai viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese e che essa possa assumere anche la forma della garanzia bancaria. La copertura scatterà nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore e comporterà il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista. Come conseguenza della scelta di obbligare il settore privato a stipulare coperture assicurative, cessa - mercé l'abrogazione dell'articolo 51 del codice medesimo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - il secondo canale che era previsto a carico dello Stato: il Fondo nazionale di garanzia. Il comma 2, comunque, prevede una forma di ultrattività della disciplina dei rimborsi a carico del Fondo, per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, stipulati entro il 31 dicembre 2015. Le relative istanze di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio, e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall'amministrazione competente. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 62 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Art. 9. Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094. Legge 29 luglio 2015, n. 115. Legge europea 2014. In vigore dal 18 agosto 2015 1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 50, comma 2: 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»; 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1ºgennaio 2016.»; 3) il secondo periodo è soppresso; b) l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016. 2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia previsto dal citato articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall'amministrazione competente. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 63 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Art. 51 Fondo nazionale di garanzia 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. 2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, è alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso 4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso. 5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 64 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Capo II Delle locazioni turistiche Art. 52Locazioni di interesse turistico e alberghiere Art. 53Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche Titolo VII ORDINAMENTO Capo I Organizzazione Art. 54Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione nell'ambito dei rispettivi settori di competenza. Art. 55Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo Art. 56Conferenza nazionale del turismo Art. 57Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo Art. 58Comitato permanente di promozione del turismo in Italia La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 65 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. il 18 aprile 1993 gli elettori italiani furono chiamati VOTI RISPOSTA AFFERMATIVA a votare otto referendum abrogativi promossi dal SÌ 28 528 528 Partito Radicale. 82,30% RISPOSTA NEGATIVA NO 6 143 898 QUESITO n. 9 17,70% Ministero turismo e spettacolo Abrogazione della legge che istituisce il Ministero bianche/nulle 2 191 440 Totale voti validi del turismo e dello spettacolo. Promosso dai Radicali. 34 672 426 Quesito: "Volete che sia abrogata la legge 31 luglio 1959, n. 617 'istituzione del Ministero del 100% turismo e dello spettacolo'?" La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 66 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Il d.lgs. n. 300/1999 aveva attribuito le residue funzioni statali al neoistituito Ministero delle attività produttive, frutto dell'accorpamento – nel contesto della drastica riduzione dei Ministeri prevista dalla riforma Bassanini – di tutte le funzioni attinenti alle politiche nazionali rivolte al settore produttivo nel suo complesso. La nuova modifica dell'assetto dei Ministeri operata dal Governo Prodi con il d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge n. 233/2006, ha sancito il trasferimento delle residue competenze statali in materia di turismo al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, con relativa attrazione di competenze e di risorse finanziarie. Nel 2013 il governo Letta affida le competenze del turismo al Ministero che assume dunque l'attuale denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Articolo 1, comma 2 e 3 della legge 24 giugno 2013, n. 71). La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 67 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. L'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 ha stabilito che fossero trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, il cui esercizio è avvenuto, in un primo tempo, in regime di avvalimento dell’ Ufficio per le politiche del turismo presso il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 71 del 2013, si è provveduto all'individuazione ed al trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Sono stati trasferiti 34 dipendenti, una posizione dirigenziale di livello generale e quattro posizioni dirigenziali di livello non generale, poi ridotte a due. Sono state, inoltre, trasferite risorse finanziarie pari a Euro 165.948.917,87 dal bilancio della PCM al bilancio del Mibact - Centro di responsabilità La legislazione nazionale in materia una panoramica amministrativa n. 16di turismo: "Direzione generale turismo". 68 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 69 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 70 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Articolo 19 DPCM n. 171 del 2014 Regolamento di organizzazione del MIBACT. La Direzione generale Turismo svolge funzioni e compiti in materia di turismo, e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche. a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonché di quelle europee e internazionali e ne cura l'attuazione; b) definisce le strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario internazionale e per la promozione del Made in Italy; a tal fine si raccorda con il Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia; c) promuove iniziative, raccordandosi con le altre Direzioni generali e con l'ENITAgenzia nazionale del turismo, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori; La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 71 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. d) promuove, in raccordo con l'ENIT, azioni dirette alla valorizzazione della ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a programmi cofinanziati dall'Unione europea; e) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo internazionale concernenti il settore del turismo; f) elabora, in raccordo con l'ENIT, programmi e promuove iniziative, in raccordo con le Direzioni generali competenti e i Segretariati regionali, finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità; g) attiva, in raccordo con i Segretariati regionali e con gli enti territoriali, reti e percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale e cura la definizione, in raccordo con la Direzione generale Belle arti e paesaggio e la Direzione generale Musei, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle comunità locali; h) elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e dell'ecosistema; La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 72 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. i) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo; l) gestisce il Fondo buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli; m) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di pacchetto turistico; n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale, ivi inclusi ENITAgenzia nazionale del turismo, ACI - Automobile Club d'Italia e CAI - Club Alpino Italiano, nonché la società Promuovi Italia S.p.a. in liquidazione; o) gestisce il Fondo nazionale di garanzia; p) cura le attività di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema delle autonomie locali e le realtà imprenditoriali; q) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia; r) predispone gli atti necessari all'attuazione delle misure a sostegno delle imprese di settore, ivi compresa la concessione di crediti di imposta; s) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed internazionale; La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 73 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. t) convoca, in qualità di amministrazione procedente, apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati; u) promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, predisposti a cura delle Regioni e degli enti locali, singoli o associati; v) cura le attività inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in materia di turismo. 3. Presso la Direzione generale Turismo, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 74 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. L’ENIT è stato istituito nel 1919 con la denominazione di Ente nazionale per l’incremento delle industrie turistiche. Con il d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1041 il Governo riordinò l’ENIT che assunse la nuova denominazione di Ente nazionale italiano per il turismo. Con la legge di riforma 11 ottobre 1990 n. 292, si è tentato di dare un nuovo impulso al ruolo dell’ENIT, liberandolo da alcuni limiti di fondo che ne avevano caratterizzato negativamente l’esperienza e si è riconosciuta alle Regioni la possibilità di svolgere, autonomamente dall’ENIT, attività promozionali all’estero, sia pure all’interno dell’area comunitaria. Il d.l. n. 97 del 1995, conv. in legge n. 203 del 1995, di riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, ha ulteriormente modificato la struttura organizzativa dell’ENIT, prevedendo un ulteriore riordino della struttura da parte del Governo con proprio regolamento. L’art. 12 del d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005 ha dettato anche le norme per un ulteriore riordino dell’ENIT. Il dato di maggior rilievo è la trasformazione dell’Ente in Agenzia, che assume la denominazione di ENIT – Agenzia nazionale del turismo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 75 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Art.12 comma 2. D.L. 35 del 2005 e s.m. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive. 3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti. 4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 76 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Art. 12, comma 5, D.L. 35 del 2005 e s.m. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate: a) contributi dello Stato; b) contributi delle regioni; c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali; d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati. e) contribuzioni diverse. (…) comma 7. Tra i compiti dell’Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale. (…) La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 77 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. IL PORTALE ITALIA.IT Art. 12 comma 8 D.L. 35 del 2005 e s.m.. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività. PROMUOVITALIA SPA E CONVENTION BUREAU SPA comma (8-bis) la PCM si avvale di ENIT e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo di sistemi turistici multiregionali. Opera in avvalimento. (…) La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 78 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n.207 è stato adottato il Regolamento di organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo che all’articolo 2 ha ulteriormente dettagliato le funzioni attribuite dalla legge: a) cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle regioni; b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dal Comitato nazionale del turismo; c) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri; d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. e) attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero degli affari esteri, e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 marzo 2005, n. 56; f) svolge le altre funzioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Per lo svolgimento nelle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia elabora, secondo gli indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e sentito il Comitato tecnicoconsultivo il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli piani triennali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Nei piani di cui al comma 2, l'Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 80 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Art. 5 DPR n.207 del 2006. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente, al Coordinatore degli assessori regionali al turismo e al Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive, da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall‘ Unioncamere. 2. Alle sedute del consiglio di amministrazione viene invitato, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8. 3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonchè istituzione del relativo controllo strategico. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 81 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. L’OSSERVATOTORIO NAZIONALE DEL TURISMO Art. 9. DPR n. 207 del 2006. Osservatorio nazionale del turismo 1. Presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo, presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema. 2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti l'organizzazione, la composizione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio di cui al comma 1, nonche' la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza. 3. Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 82 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 83 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 84 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 85 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 86 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 87 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 88 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 89 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. L’ articolo 16 del D.L. n. 83 del 2014 convertito nella legge n. 125 del 2014 ha stabilito la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e la liquidazione di Promuovi Italia S.p.a società il cui capitale azionario è interamente posseduto da ENIT., al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale "Italia.it", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura. Kit del Turista La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 90 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. L’ articolo 16 del D.L. n. 83 del 2014 convertito nella legge n. 125 del 2014, prevede, inoltre, che le attività di ENIT riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura siano regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri. Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Lo statuto dell'ENIT prevede anche l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell'Osservatorio nazionale del turismo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 91 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La trasformazione di ENIT in Ente pubblico economico. Questo tipo di ente, essendo separato dall'apparato burocratico della pubblica amministrazione italiana, può adattarsi più facilmente ai cambiamenti del mercato. Tali enti hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa commerciale, inoltre, devono iscriversi nel registro delle imprese. Essi infatti non fanno parte della P.A. italiana, ed il rapporto d'impiego del personale presso tali enti è di diritto privato. Conseguentemente sono state modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti e la fase di transizione è stata affidata alla gestione di un commissario straordinario. Viene ribadita la missione di promozione nazionale del turismo, specificandosi che gli interventi sono finalizzati all’individuazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi, turistici e culturali e dei prodotti enogastronomici tipici in Italia e all’estero (ciò anche nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale Italia.it), nonché alla promozione degli investimenti nei mezzi digitali. Vi si aggiunge anche il fine di realizzare e distribuire una Carta del Turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 92 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. L’ENIT conserva l’autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato e può stipulare convenzioni con le Regioni le province autonome, gli enti locali ed altri enti pubblici. Un punto significativo riguarda l’attività all’estero dell’ente, che sarà regolata da apposite intese stipulate con il Ministero degli affari esteri. Attualmente l’ENIT dispone di 25 strutture all’estero, articolate tra Direzioni d’area, Agenzie ed Antenne. E’ scaduta la Convenzione con il MAE e potrebbe nuovamente usufruendo di un contributo statale riprendere le attività di rilascio dei visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero (quali Pechino, Shanghai, Canton, Mosca, San Pietroburgo, Mumbai, New Delhi, Kiev) attraverso un contingente di personale, con contratto a tempo determinato, destinato esclusivamente al rilascio dei visti turistici. Gli organi del nuovo ente restano tre: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Cambia però significativamente la procedura di nomina e la composizione degli organi stessi. Il presidente dell’ENIT è nominato con D.P.C.M. su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5). Rispetto alla disciplina attuale non è prevista l’intesa con la Conferenza Stato-regioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 93 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione del nuovo ENIT è più snello ed è composto dal presidente e da due membri nominati dal MIBACT di cui uno designato dalla Conferenza Stato-regioni e l’altro scelto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative nel settore del turismo, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PA. Anche in questo caso non è prevista, per la nomina, la previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Tra i compiti più rilevanti affidati al Commissario vi è quello di adottare il nuovo Statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Inoltre, sentite le organizzazioni sindacali, adottare un piano di riorganizzazione del personale (comma 8). Infine porre in liquidazione Promuovi Italia S.p.A. (comma 10). La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 94 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il presidente dell’ENIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulano una convenzione con cadenza triennale, che può esser adeguata annualmente per ciascun esercizio finanziario. Nella convenzione sono definiti: o gli obiettivi della convenzione stessa, al fine di promuovere il turismo, commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici in Italia e all’estero; o i risultati attesi in un arco temporale predeterminato; o le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all’ENIT; o le strategie per il miglioramento dei servizi; o le modalità di verifica dei risultati; o o le modalità per conoscere il sistema gestionale interno dell’ENIT, tra cui l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse; le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell’Italia nella rete web, nell’ambito degli interventi volti a migliorare l’offerta turistica nazionale La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. 95 o o Le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell’Italia nella rete web, nell’ambito degli interventi volti a migliorare l’offerta turistica nazionale… 218 MILA POST: GLI OCCHI DEL MONDO SULL’ITALIA ANALISI SEMANTICA DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE ANTONIO PREITI SOCIOMETRICA TECNOLOGIA SEMANTICA COGITO © EXPERT SYSTEM febbraio 2014 o o o (…) Il passaggio fondamentale della cultura turistica, alla fine, è proprio in questo capovolgimento del punto d’osservazione: dal nostro al loro (quello dei turisti ndr) Finora gli strumenti a disposizione erano sostanzialmente le indagini autoreferenti del settore turistico (…) il commento su internet delle impressioni di viaggio, permette oggi un’osservazione molto diretta dell’esperienza del viaggio e della vacanza. l’analisi semantica diventa fondamentale. È con questa tecnologia che una mole impressionante di testi può essere analizzata, sintetizzata e poi riportata in maniera compatta, plausibile, efficace. È il mondo dei big data, che riesce a indicizzare, cioè a mettere ordine in un’infinita successione di testi, di comportamenti, di suggestioni… La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. 96 o 218 MILA POST: GLI OCCHI DEL MONDO SULL’ITALIA ANALISI SEMANTICA DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE • (…)È la prima volta che l’analisi semantica viene impiegata in maniera così massiccia su un intero paese. Ci restituisce un quadro dei turisti così come sono, non come vorremmo che fossero. È un punto di partenza, perché da questa comprensione può nascere una “politica turistica” davvero adeguata. o o Chiunque lavori nel campo del largo consumo (e i viaggi lo sono) sa che un prodotto va bene quando incontra i desideri dei consumatori; nel turismo sembra invece che debba incontrare i desideri di chi lo propone. È questa distorsione che bisogna correggere. Sempre se vogliamo avere ospiti felici. L’analisi semantica è uno strumento formidabile per capire qual è la percezione di una destinazione turistica. La capacità tecnologica di raccogliere ed elaborare un’immensa quantità di dati, di testi nel nostro caso, è impressionante. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. 97 o 218 MILA POST: GLI OCCHI DEL MONDO SULL’ITALIA ANALISI SEMANTICA DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE • (…) La differenza, rispetto alla ricerca Google style è notevole; in quest’ultimo caso la tecnica seguita è quella delle keyword, mentre l’analisi semantica procede per concetti, cioè per gruppi di parole. • catturato l’autentico pensiero degli utenti, prodotto non in un contesto definito “a priori”, come l’intervista, ma in maniera libera, perché il fine è quello di comunicare agli altri …big data, cioè la raccolta di un’enorme quantità di dati non strutturata, che viene sintetizzata attraverso la sintesi del significato del loro pensiero. L’analisi semantica non scopre i nessi causali (quelli vengono lasciati alla libera interpretazione di chi legge e interpreta i dati) ma le occorrenze, le connessioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. 98 o 218 MILA POST: GLI OCCHI DEL MONDO SULL’ITALIA ANALISI SEMANTICA DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE o In generale, rispetto al Paese, dall’insieme dei commenti si evince che la destinazione ideale deve essere, per le sue caratteristiche distintive, un unicum, una rarità, con una qualità eccellente dei servizi e una logistica adeguata. Il punto è che l’ospite non può essere colpito dalla meraviglia di un dipinto in un museo e poi irritato dall’impossibilità di parcheggiare. Questi aspetti legati alla logistica rappresentano una sorta di condizione necessaria, ma non sufficiente. Non si va nei posti solo perché la sua logistica è perfetta e agevole. Ma, allo stesso tempo, è difficile godere di una destinazione, delle sue promesse, se la qualità (e l’umore) sono inficiati da costrizioni che distraggono dalla bellezza e non consentono una piena immersione nell’ambiente della vacanza. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 99 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. COMITATO PERMANENTE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO IN ITALIA. L’esigenza di un più stretto raccordo tra i diversi livelli di governo ha spinto il legislatore ad istituire anche un’apposita sede istituzionale di dialogo nella materia specifica del turismo . Si tratta del Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia art. 58 del D.Lgs n. 79 del 2011. DECRETO DI COSTITUZ COMITATO PERMANENTE TURISMO DOPO CONF STATO REGIONI 5 8 2014.docx Negli intenti del legislatore, il Comitato permanente si configura dunque come la CABINA DI REGIA del turismo: un organo non pletorico, ma tale da garantire la partecipazione al processo decisionale dei più importanti attori istituzionali che operano nel settore. Il Comitato permanente, in seduta ristretta, predispone il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale. In seduta plenaria, approva lo schema del piano e lo trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che, per la conseguente adozione, a sua volta, lo propone per l’adozione al Governo, sentita la Conferenza e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 100 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 101 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 102 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. I viaggiatori internazionali sono fondamentali per il settore turistico italiano perché rappresentano il motore della crescita, in quanto la domanda interna è destinata nel migliore dei casi a rimanere invariata o al massimo, una volta superata l’attuale crisi economica, a crescere a tassi molto contenuti. Si tratta di un trend già in atto da tempo: considerando il numero di notti acquistate in albergo come un indicatore della domanda, nel periodo 2005-2012 le notti acquistate in Italia da viaggiatori italiani sono stabili, mentre quelle acquistate da viaggiatori internazionali sono cresciute con tasso annuo del 2,6% (Istat, Federalberghi, 2013).…è poi opportuno ricordare che l’andamento del turismo internazionale continuerà a essere positivo, perché trainato dalla domanda delle economie ad alta crescita, il cui ruolo sarà sempre più significativo sia a livello outbound sia inbound. Il ruolo dell'Europa nella domanda è pertanto destinato a ridimensionarsi ed è oggi molto importante per l’Italia difendere la propria quota di mercato e conquistare quote di viaggiatori internazionali provenienti da Paesi in rapida espansione che, se in questo momento non rappresentano ancora valori significativi, sono destinati a raggiungerli in tempi molto brevi, crescendo insieme all’economia dei loro Paesi. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 103 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Il turismo internazionale è in continua crescita dal 1980 e le previsioni indicano una crescita sostenuta anche per i prossimi 10 anni. Considerando l’incremento di passeggeri che è passato da ~280 milioni nel 1980 a circa ~900 milioni del 2010 e le stime di 1,3 miliardi attesi per il 2020 e 1,8 miliardi per il 2030 (World Tourism Organization, 2013), il tasso medio di crescita del CAGR (Compound Annual Growth Rate) nel cinquantennio 1980 – 2030 sarebbe del ~4% annuo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 104 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. L’Italia è solo terza nel suo bacino di riferimento, con una quota di mercato dei viaggiatori internazionali in termini di arrivi pari all’11% (a cui corrispondono ~ 46 milioni di viaggiatori), dietro a Francia (quota del 20%) e Spagna (quota del 14%). l’Italia non è mai leader né per numero di viaggiatori a corto raggio (Europa Occidentale e Orientale) e neppure per numero di viaggiatori a medio e lungo raggio (sia considerando i mercati storici come Giappone e Stati Uniti, sia considerando i mercati emergenti come Brasile, Russia, Cina e Golfo)…QUINDI… La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 105 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 106 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 107 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 108 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 109 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. 7 linee guida declinate in piani di azione 1. Ripensare la Governance del Settore • potenziamento del supporto e del coordinamento centrale. 2. Restituire centralità di ruolo a una forte Agenzia Nazionale del Turismo • riprogettandone la missione e l’organizzazione, in linea con le migliori agenzie internazionali per il turismo, e fornendole le necessarie disponibilità di risorse umane (es., con competenze digitali) e finanziarie. 3. Organizzare un’offerta moderna • con focus su 30-40 poli prioritari, con particolare priorità per quelli ad alta intensità culturale, come un elemento forte di caratterizzazione dell'Italia; • innovazione dell'offerta (in particolare per il prodotto “mare”). • segmenti BRIC e Affluent Europei (per alzare il valore della spesa media per turista); • posizionamento dell'Italia come “Paese della Bellezza”, intesa come filo rosso che accomuna cultura, arte, eno-gastronomia, design e moda, che caratterizzano il nostro Paese e possono rappresentare gli elementi differenzianti della nostra offerta agli occhi dei viaggiatori Internazionali La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 110 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. 4. Portare le strutture ricettive al livello dei competitor internazionali • riqualificando e consolidando strutture ed operatori e favorendo la creazione di un campione nazionale. 5. Investire in trasporti e infrastrutture • permettendo un'evoluzione coerente con i bisogni del turismo moderno. 6. Sviluppare le competenze lungo tutta la filiera • riqualificando la formazione per tutta la filiera turistica e l'attrattività delle professioni del settore. 7. Attrarre investimenti internazionali e reinvestire nel turismo fondi generati dal settore • attraverso incentivi dedicati ma soprattutto snellimento burocratico (“burocrazia zero”); • destinando al reinvestimento nel turismo fondi che sono generati direttamente dal settore (es., tassa di soggiorno e visti). La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 111 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Art. 59 Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed alberghiero (…)denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, (…)l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell'ospitalità italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità, (…)il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità organizzative e procedurali idonee al (…)E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel mondo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 112 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Le attestazioni sono conferite nel giorno della Giornata mondiale del turismo - il 27 settembre (il 2015 – 36° giornata). Gli Organi dell'OMT sono l’Assemblea Generale che si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni; il Comitato Esecutivo (composto da 31 membri effettivi - eletti dall’Assemblea Generale, nonché dalla Spagna, membro permanente). Si riunisce almeno due volte all’anno. I membri restano in carica quattro anni. Il Comitato Esecutivo è coadiuvato nella sua attività dagli organi sussidiari: Comitato programma e bilancio Comitato sviluppo sostenibile in campo turistico Comitato statistiche e Tourism Satellite Account Comitato per la revisione delle richieste di adesione dei “membri affiliati” Comitato mondiale per l’etica nel turismo L'Italia è anche membro del Comitato Mondiale per l'Etica del turismo e dal 2008 ospita a Roma il Centro per la Promozione del Codice Mondiale di Etica del Turismo (già Segretariato del Comitato Etico del Turismo), presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 113 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. FUGA IN AVANTI ? La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 114 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Il 27 settembre 2012, in occasione della Giornata mondiale del turismo, l’Italia ha adottato il Protocollo d’intesa per l’applicazione dei principi del Codice Mondiale di Etica del Turismo. Il documento è stato firmato dal Ministro degli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, dalle Regioni e dalle Associazioni di categoria Confturismo, Federturismo, Assoturismo, Fitus e AITR Il Protocollo segna un passo fondamentale verso l’attuazione degli accordi sottoscritti nell’aprile 2008 dal Governo italiano con l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, in relazione alla diffusione del Codice sul territorio nazionale e all’attuazione dei suoi principi. La firma del Protocollo coincide con il tredicesimo anniversario della nascita del Codice Mondiale di Etica del Turismo, adottato mediante risoluzione dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) di Santiago del Cile (27 settembre - 1 ottobre 1999). La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 115 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. Il testo approvato in quella sede ha l’obiettivo di guidare il turismo mondiale verso uno sviluppo responsabile, sostenibile e accessibile a tutti. Il Codice si struttura in tredici articoli che riguardano le componenti economiche, sociali, culturali e ambientali del turismo. L’idea di turismo che ne scaturisce è quella di uno strumento per la crescita individuale e collettiva, che favorisce la mutua comprensione e il rispetto tra i popoli. Secondo i principi contenuti nel documento, il turismo è sostenibile e responsabile, quando rispetta l’ambiente, difende e valorizza il patrimonio culturale ed è economicamente e socialmente vantaggioso per le comunità ospitanti. Poiché viaggiare è un modo per scoprire e godere della ricchezza del pianeta, il Codice definisce il turismo come un “diritto di cui tutti gli abitanti del mondo devono poter usufruire in modo paritario”, e per questo motivo promuove il turismo sociale e associato, il turismo dei giovani, delle famiglie, degli anziani e dei disabili. Nel rispetto dei diritti del turista, il Codice fissa, inoltre, obblighi precisi cui si devono attenere i governi e gli operatori del settore. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 116 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. The Millennium Development Goals (MDGs) are the eight international development goals that were established following the Millennium Summit of the United Nations in 2000, following the adoption of the United Nations Millennium Declaration. All 189 United Nations member states at the time (there are 193 currently), and at least 23 international organizations, committed to help achieve the following Millennium Development Goals by 2015: 1.To eradicate extreme poverty and hunger 2.To achieve universal primary education 3.To promote gender equality 4.To reduce child mortality 5.To improve maternal health 6.To combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases 7.To ensure environmental sustainability 8.To develop a global partnership for development La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 117 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» Art. 9. Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 118 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 119 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» 2. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a: a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download; b) siti web ottimizzati per il sistema mobile; c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma. 2-bis. Sono esclusi dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 120 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» … è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a decorrere dal 1° gennaio 2015….nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. [email protected] o rivolgersi al Servizio I – Organizzazione e funzionamento – Segreteria – tel. 06 67232868. D.I. Mibact - MEF 12 febbraio 2015 - Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator. (GU Serie Generale n.68 del 23-3-2015). La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 121 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» Art. 10. Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di ristrutturazione edilizia o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. A decorrere dal 1° gennaio 2015 nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. D.I. Mibact – Mef – Mit - MISE 7 maggio 2015. Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turisticoalberghiere. (GU Serie Generale n.138 del 17-6-2015). La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 122 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» Art. 10. Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico. ….comma 6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa: La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 123 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» L’articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 come modificato dall’articolo 10, comma 6 del decreto legge n.83 del 2014. Possono essere istituiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 124 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» La delimitazione territoriale dei Distretti è effettuata , entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Nell'ambito dei distretti, come individuati, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 125 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni: alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 126 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni: alle imprese dei Distretti, costituite in rete: b) Amministrative - massima semplificazione ed economicità - facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie - convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari c) Finanziarie - al fine di favorire l’accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione d) per la ricerca e lo sviluppo: al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 127 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni: Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete: a) fiscali: le imprese appartenenti a distretti possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES tassazione di gruppo delle imprese residenti - l’opzione per la tassazione unitaria la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio - possono concordare in via preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva - la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di mutualità; La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 128 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» Nei Distretti turistici si applicano inoltre le seguenti disposizioni: - in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle "zone a burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico; - il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 130 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» ALCUNE CONSIDERAZIONI - strumenti di politica industriale; - le forme aggregative hanno subito una notevole evoluzione si è passati dai distretti industriali alle reti d’impresa… …alla base vi è una diversa spinta propulsiva all’aggregazione… - distretto industriale: un’entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza attiva in un’area territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali (di piccola e media dimensione)…(Beccattini, 1991) - competenze e risorse strategiche fortemente radicate al territorio; forte specializzazione in un comparto produttivo manifatturiero (made in Italy); scomposizione dei processi produttivi con relazioni tra imprese di tipo verticale o orizzontale; sistema di valori comuni che esprime appartenenza al distretto etc… - inizia un processo di delocalizzazione - nessuna possibilità di svalutazione competitiva.., crisi del distretto… La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 131 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» ALCUNE CONSIDERAZIONI - le reti d’impresa – costituite con contratti di rete stipulati ai sensi della legge n. 33 del 2009 e s.m. - sono libere aggregazioni tra imprese con forme di coordinamento di natura contrattuale (soggette a registrazione presso le Camere di commercio) e un obiettivo comune e condiviso dalle imprese partecipanti: quello di aumentare la forza nel mercato, accrescendo la capacità competitiva (riducendo costi e facilitando accesso al credito) e l’innovatività (favorendo anche l’implementazione di nuove tecnologie) senza doversi fondere o unire sotto il controllo di un unico soggetto; - è uno strumento che si adatta a imprese di ogni genere e dimensione indipendentemente dalla forma giuridica e dalla localizzazione territoriale…comitato di gestione…quorum costitutivi e deliberativi…può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale…gestione costi e ricavi scelti sulla base di parametri condivisi…fare rete: correttezza, trasparenza, fiducia, autoregolamentazione La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 132 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» ALCUNE CONSIDERAZIONI da uno studio di Renata Imbruglia e Angelo Quarto apparso sulla rivista di Scienze del turismo (n.2 del 2014) Ancora limitato sebbene crescente nel settore turistico il ricorso ai contratti di rete…fenomeno ancora allo stato nascente e non consolidato…confermata la coesistenza delle reti accanto al distretto…forse è prematuro discutere dei risultati economici…gli incentivi pubblici influenzano le reti d’impresa ma il fenomeno dei contratti di rete non è una conseguenza degli incentivi… articolo 66 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Reti d’impresa. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 133 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» articolo 66. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, con uno o piu' decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota. Con i medesimi provvedimenti sono definiti gli interventi oggetto dei contributi, finalizzati alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attivita' di promozione dell'ENIT ….Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di euro, DM 8 gennaio 2013 – bando con scadenza 9 maggio 2014 – annullato per vizi di illegittimità – si procede a riformulare e bandire nuovamente… La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 134 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» DISTRETTI TURISTICI Nell’anno 2014 sono stati costituiti e riconosciuti 14 distretti turistici: Atargatis, Costa del Vesuvio, Capri Isola Azzurra, Cilento Blu, Costa di Amalfi, Roma Capitale (distretto turistico-balneare), Emiliano Romagnolo, Flegreo, Isola di Procida, Riviera Salernitana, Sele Picentini, Isola Verde d’Ischia, Litoriale Domizio, Policastro, Penisola Sorrentina… Stanno arrivando le istanze…Dolomiti bellunesi, Le Terre di Aristeo in Lucania (turismo rurale); il Distretto abruzzese dei Monti della Laga… RETI D’IMPRESA NEL SETTORE TURISTICO Made in Rimini Holidays (turismo balneare integrato -110 alberghi riminesi che propongono un’offerta integrata di albergo, spiaggia, enogastronomia, attività ricreative e culturali (anche nell’entroterra) eventi e spettacoli. W.O.M.A. Worldwide Masserie of Apulia – Primo contratto di rete in Puglia 2012 per il recupero delle aree rurali del territorio masserie e trulli Rete Verona Garda Bike rete di imprese con la collaborazione di Confindustria, Camera di Commercio Verona Banca popolare di Verona e FIAB – promozione turismo in bicicletta. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 135 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» Art. 11. Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 136 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» Art. 11-bis Start-up turismo …si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 137 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» Art. 13-bis Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping Istituzione gruppo di lavoro finalizzato a individuare princìpi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping. Gli acquisti esentasse, conosciuti anche con l'espressione inglese tax free shopping, consentono ai viaggiatori di recuperare, passando attraverso la dogana, l'IVA pagata sugli acquisti effettuati all'interno del Paese in cui hanno soggiornato. Si tratta di un'importante misura di stimolo del commercio internazionale, volta ad attirare consumatori e favorire il turismo. Dei 130 Paesi che applicano l'IVA attualmente circa 50 consentono acquisti esentasse ai visitatori stranieri. In Italia lo tax free shopping è possibile solo ai non residenti nell'Unione europea. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 138 Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» Art. 13-bis Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping il sistema “tax free” permette, agli acquirenti domiciliati e residenti fuori dalla Comunità europea, di ottenere lo sgravio dell’Iva pagata sui beni acquistati dal venditore italiano o il rimborso successivo dell’Iva stessa, laddove si realizzino i presupposti previsti dall’articolo 38-quater del Dpr 633/1972. In base a tale articolo, infatti, il beneficio può essere riconosciuto se si tratta di prodotti ceduti da commercianti al dettaglio, acquistati per uso personale o familiare del cessionario e non destinati alla successiva commercializzazione. Il valore complessivo dei beni ceduti deve essere superiore a 154,94 euro (Iva inclusa). In caso di mancata esportazione entro il terzo mese da quello dell’acquisto o di mancata trasmissione, da parte del cessionario, della fattura vidimata dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello dell’operazione, il cedente procede alla regolarizzazione dell’operazione, a norma dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, sul registro delle fatture emesse per la sola Iva La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Per questo dobbiamo rilanciare il turismo e, soprattutto, attrarre investimenti. Rimuoviamo quegli ostacoli che fanno sì che l’Italia per molti non sia una scelta di vita. Questo significa puntare sulla cultura, motore e moltiplicatore dello sviluppo, o sulle straordinarie realtà “L’altra grande risorsa è l’Italia stessa. Bellezza senza navigatore. La nostra tendenza all’autocommiserazione è pari solo all’ammirazione che l’Italia suscita all’estero. Molti stranieri vogliono bagnarsi nei nostri mari, visitare le nostre città, mangiare e vestire italiano. L’Italia e il made in Italy sono le nostre migliori ricchezze […] dell'agro-alimentare. Questo significa valorizzare e custodire l'ambiente, il paesaggio, l'arte, l'architettura, le eccellenze enogastronomiche, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. […] L’intraprendenza dei giovani e la bellezza dei territori sono d'altra parte due risorse cruciali per il Mezzogiorno. In entrambi i casi un patrimonio dissipato, un giacimento inutilizzato di potenzialità. Dobbiamo mettere in condizione il Sud di crescere da solo, annullando i divari infrastrutturali e di ordine pubblico che l’hanno frenato, puntando sulle nuove imprese, in particolare le industrie culturali e creative…”. Enrico Letta - 29 aprile 2013 «Viaggiare? Per viaggiare basta esistere. Passo di giorno in giorno come di stazione in stazione, nel treno del mio corpo, o del mio destino, affacciato sulle strade e sulle piazze, sui gesti, e sui volti, sempre uguali e sempre diversi come sono i paesaggi. (…) E’ in noi che i paesaggi hanno paesaggio. Perciò se li immagino, li creo, se li creo esistono; se esistono li vedo come vedo gli altri. A che scopo viaggiare? (…) La vita è ciò che facciamo di essa. I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo». Tratto da « Il libro dell’Inquietudine» di Fernando Pessoa (18881935) 9/1 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. LE IMPRESE DI INTERMEDIAZIONE (servizi turistici in senso stretto) agenzie di viaggio, imprese che gestiscono reti di prenotazione, imprese di produzione di pacchetti turistici, talvolta con servizi incoming, (e legati al territorio) talvolta outgoing (riferiti a luoghi lontani da quello di localizzazione dell'azienda). LE IMPRESE CROCIERISTICHE (servizi turistici in senso stretto) LE IMPRESE DEL SETTORE CONGRESSUALE (servizi turistici in senso stretto)imprese relative alla gestione e ospitalità di eventi aggregativi (congressi). LE IMPRESE BALNEARI: marittime, lacuali e fluviali; LE IMPRESE DI RISTORAZIONE (servizi non solo turistici) Ristoranti, trattorie, osterie e birrerie etc LE IMPRESE DI TRASPORTO (servizi non solo turistici) Noleggio di autovetture e autobus Gran Turismo e servizi di mobilità LE IMPRESE DI FUNZIONE: (servizi non solo turistici) impianti di risalita, sciovie, seggiovie e funivie, porti turistici, Locazioni e/o noleggio imbarcazioni da diporto nautico, infrastrutture ed impianti per il turismo fluviale, lagunare e lacuale LE IMPRESE TERMALI(servizi non solo turistici) LUOGHI DI RICREAZIONE URBANA E EXTRAURBANA: parchi di divertimento strutture sportive, ricreative e per il tempo libero (piscine, campi da tennis, basket, pallavolo, calcetto, minigolf, piste di pattinaggio, night, dancing, discoteche, teatri, arene, auditorium, piste di go-kart, maneggi. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 9/1 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. I caratteri della produzione turistica sono fortemente atipici rispetto ad altri tipi di industria, a causa di una serie di fattori: -oggetto della produzione turistica è tutto ciò che serve a soddisfare i bisogni dei viaggiatori, cioè un insieme non definibile a priori e una volta per tutte ma solo in virtù del consumo effettuato; -questo insieme è variabile e comprende sia servizi e beni esclusivi per i turisti (es. la struttura ricettiva) che servizi e beni destinati alla popolazione locale o non turistica (ad esempio, i trasporti pubblici, le attività di intrattenimento quali teatro, musei, cinema, discoteche, gli impianti sportivi, le strutture sanitarie, ecc.); - in questo ambito sono presenti alcuni beni e servizi essenziali ed altri di supporto. Tra quelli essenziali vanno ricondotte le risorse naturali o artificiali di diverso tipo (i beni culturali, i beni artistici, ecc.) che si caratterizzano in molti casi per l’essere beni pubblici (si pensi al Museo del Louvre a Parigi, ai parchi naturali, agli Scavi di Pompei, ecc.); tra i servizi offerti molti sono forniti da risorse non riproducibili (la grotta di Lourdes, Mont Saint Michel, ad esempio) , con caratteri di non divisibilità e non esclusività; La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica 9/1 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni. -essendo il turismo un “fenomeno tipicamente spaziale”, elemento fondamentale va riconosciuto nel territorio che costituisce la destinazione del viaggio dei turisti, con le sue caratteristiche sociali, economiche, fisiche. Esso, essendo luogo necessario del consumo viene interessato ampiamente dalla pratica turistica, con impatti positivi (es. la ricaduta economica) e negativi (es. la cementificazione selvaggia, l'inquinamento, l'abusivismo). Da questi caratteri deriva la necessità di definire il sistema turistico come “luogo” in cui si inserisce la produzione turistica e il prodotto turistico. Il consumatore turista acquistando una vacanza, acquista un paniere di prodotti specifici a fronte di un prezzo (l’albergo, il trasporto, la ristorazione, ecc), ma consuma un prodotto globale più ampio (l’intera destinazione), che comprende anche elementi non prodotti (le risorse naturali che sono fattori di attrattiva) e talora non immessi nel mercato (eventualmente gestiti da un’impresa). Esso si configura anche come prodotto virtuale, conosciuto -in quanto experience good- solo nell’atto del consumo, alla cui realizzazione concorrono elementi interni ed esterni all’azienda, che verranno sperimentati nella loro unità solo nel momento della loro erogazione fruizione. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. In relazione ai sistemi turistici locali, inoltre, la legge (articolo 23 del decreto legislativo n. 79 del 2011 – Codice del turismo) attribuisce alle Regioni il rilevante ruolo di selezione delle iniziative presentate dai soggetti pubblici e privati, alla luce dei requisiti previsti dalla legge e, con tutta probabilità, dei contenuti dei progetti di sviluppo presentati da ciascuno di essi: questa è infatti la funzione a cui sembra essere finalizzato il c.d. “riconoscimento” dei sistemi turistici locali. La legge, peraltro, anche su questo punto lascia ampio spazio all’autonomia legislativa delle Regioni, non fornendo alcuna indicazione circa la procedura amministrativa per il riconoscimento. Un’altra competenza di grande rilevanza attribuita alle Regioni, strettamente connessa al riconoscimento, è quella relativa al finanziamento degli STL. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Per lo svolgimento delle competenze, le Regioni si avvalgono, oltre che della loro amministrazione diretta (Assessorati al turismo), di strutture rientranti nella c.d. “amministrazione regionale indiretta”. I principali modelli organizzativi sono: – società per azioni, di cui la Regione conserva il capitale di maggioranza, nonché una serie di poteri di controllo; – “agenzie” di ambito regionale, per l’elaborazione e la concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica. Il ruolo regionale di “governo” del settore trova inoltre con-ferma in un complesso di funzioni che pongono la Regione al centro delle relazioni con gli altri soggetti istituzionali, a partire dallo Stato, attraverso la partecipazione alla Conferenza Stato-Regioni ed alla Conferenza Unificata. Una seconda costante di tutte le leggi regionali è rappresentata dal riconoscimento del ruolo centrale dei comuni nella promozione dei sistemi integrati di offerta turistica e nella creazione di reti di cooperazione pubblico-privata. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Il quadro delle competenze amministrative delle Regioni e degli enti locali è il seguente: funzioni amministrative mantenute in capo alle Regioni, che possono essere così schematizzate: – programmazione, di norma attraverso l’adozione di piani triennali di sviluppo turistico e dei relativi programmi annuali di attuazione di tutte le iniziative e coordinamento delle attività dei diversi soggetti operanti nel territorio; – promozione dell’immagine unitaria della Regione all’Italia ed all’estero, anche attraverso le relazioni internazionali; – finanziamento e dei progetti di sviluppo del territorio e loro selezione (riconoscimento dei sistemi turistici locali e simili), incentivazione degli operatori del settore; – coordinamento della raccolta, elaborazione e diffusione dei dati concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Si tratta di una tendenza che si pone in linea con il potenziamento delle competenze dei comuni, che, quali titolari primari della valorizzazione dell’economia turistica del proprio territorio, devono farsi parte attiva nella realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici di base relativi all’informazione, all’accoglienza turistica, all’intrattenimento degli ospiti, agli eventi ed iniziative promozionali. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. L’art. 5 della legge n. 135/2001, definiva i sistemi turistici locali come “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a Regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate”. Il sistema turistico locale viene pertanto inteso, in una prima accezione, come un ambito territoriale avente determinati caratteri ed aspirazioni di sviluppo. In tal senso, esso costituisce implicitamente il riconoscimento di aree a forte potenzialità di sviluppo o già caratterizzate da una preesistente economia di sviluppo, dotate non solo di attrazioni turistiche, ma di un complesso sinergico di elementi (beni culturali, ambientali, produzioni tipiche, ecc.) che le contraddistingue rispetto ad altre parti del territorio. La dimensione territoriale del sistema turistico locale è del tutto variabile, e non è vincolata dalla legge a parametri di ampiezza o di consistenza dell’offerta, né in relazione ai confini amministrativi degli enti territoriali coinvolti. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. L’assetto delle funzioni amministrative nel settore del turismo ha visto la permanenza di più livelli di competenza. A partire dalla seconda metà degli anni ’90 le Regioni hanno dato luogo ad una intensa produzione legislativa in materia di turismo, spinte dapprima dall’esigenza di adattare al mutato quadro normativo ed economico la propria organizzazione; poi, dalla necessità di ridistribuire le funzioni amministrative in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza introdotti dal c.d. federalismo amministrativo ed infine, dall’esigenza di introdurre all’interno dei propri ordinamenti i principi riformatori dettati dalla riforma costituzionale del 2001. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. La riforma del Titolo V della Costituzione, infatti, se da un lato, ha ampliato la potestà legislativa delle Regioni, confermando in capo a queste ultime il potere di decidere organizzazione ed articolazione delle competenze in materia, ha dall’altro lato costituzionalizzato il principio di sussidiarietà quale criterio cardine per la ripartizione delle funzioni amministrative, confermando la centralità del ruolo comunale. Il nuovo articolo 118 della Costituzione, infatti, stabilisce che “le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di un difficile equilibrio delle competenze. Accanto alle tradizionali Pro loco - associazioni di diritto privato che, in ambito locale, promuovono il turismo e forniscono assistenza ai turisti - da lungo tempo operano a livello locale organismi destinati alla promozione ed alla assistenza turistica in ambiti territoriali circoscritti, ovvero, alla promozione di un determinato segmento di offerta. La natura giuridica di questi soggetti è molto diversificata, ma analoga è la partecipazione contestuale di soggetti pubblici e privati e l’importante ruolo riconosciuto al loro interno agli enti locali, ed in particolare ai comuni. Sono tratti, come vedremo, che caratterizzano, in particolare, il nuovo modello organizzativo dei “sistemi turistici locali” (ormai non più definiti, a livello nazionale, in quanto la legge n. 135 del 2001 - articolo 5 - è stata abrogata dalla legge n. 79/2011 - Codice del turismo) applicati e sviluppati nella legislazione regionale che ne individua anche i parametri di definizione. La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica