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La legislazione
nazionale in
materia di
turismo: una
panoramica.
Dott.ssa CINZIA GOBBATO
UFFICIO DI GABINETTO
MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA’ CULTURALI E DEL
TURISMO
VIA DEL COLLEGIO ROMANO, 27
00197 – ROMA
[email protected]
06-67232828 – 2739
http://www.beniculturali.it/turismo
Viaggiare? Per viaggiare basta
esistere. (…)
TRATTEREMO…
DI LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO E POICHE’…
ANALIZZARE e RICOSTRUIRE UNA POLITICA PUBBLICA significa esaminare:
 Leggi


Delibere di giunta
Sentenze della C.C. e dei Tar
 Regolamenti e direttive Ue

Comportamenti amministrativi
 Discorsi di politici in TV
 Articoli di giornali
 Atteggiamenti dei destinatari
 Proposte tecniche



Bilanci di spesa
Manifestazioni di protesta
Comportamento degli impiegati agli sportelli
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica.
TRATTEREMO…
DI UNA DELLE COMPONENTI DELLA POLITICA NAZIONALE DEL TURISMO
IN QUANTO…
Le politiche pubbliche NON SONO:
Leggi (ma comprendono anche dei riferimenti normativi);
Procedimenti amministrativi (ma li comprendono).
PERCHE’?
Perché leggi e procedimenti amministrativi sono fenomeni oggettivi, i cui testi si
possono collezionare e ordinare in apposite raccolte.
Le politiche no.
CHE COS' E' UNA POLITICA PUBBLICA?
Le politiche pubbliche NON sono nemmeno «soltanto» delle DECISIONI, anche
se ovviamente comprendono delle decisioni. Le politiche cioè non coincidono con
un atto deliberato da un decisore o un gruppo di decisori. PERCHE? Perché dopo
che una decisione è stata presa essa viene attuata (implementata) e, in questa fase,
si possono verificare discrepanze anche notevoli rispetto al contenuto delle
decisioni formali. La messa in opera non è un processo né neutrale, né automatico.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica.
TRATTEREMO…
DI UNA DELLE COMPONENTI DELLA POLITICA
NAZIONALE DEL TURISMO ANCHE SE E’ IL CASO DI
RAMMENTARE CHE…
Le politiche pubbliche non hanno sempre bisogno di leggi: in
certi casi si possono fare politiche anche senza una nuova legge
La legge è comunque un ingrediente, tra altri, di una politica
pubblica: contano anche le discussioni e i negoziati che avvengono
prima della legge e contano soprattutto le azioni che vengono dopo
la legge: i processi attuativi.
La legge è un atto normativo in cui si stabiliscono regole e si
stanziano fondi.
La politica pubblica è un processo che parte da un problema e arriva
a certi risultati (alcuni peraltro anche non attesi)…
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica.
TRATTEREMO…
 1. Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali: alla ricerca di
un difficile equilibrio delle competenze.
 2. Codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo - D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, e
successive modificazioni.
 3. Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante
«Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale,
lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica.
DEFINIZIONE DI «TURISTA».
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo
(WTO – World Tourism Organization – un’Agenzia specializzata
delle Nazioni Unite) un turista è:
«Chiunque viaggi in Paesi diversi da quello in cui ha la residenza
abituale, al di fuori del proprio ambiente quotidiano, per un periodo
di almeno una notte e non superiore ad un anno e il cui scopo sia
svago, riposo, vacanza, studio visita a parenti e amici, per motivi di
salute, religiosi/pellegrinaggio, affari e altro.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica.
1
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
A partire dagli anni 70, la competenza legislativa del
«turismo e industria alberghiera» è stata inserita nella
Costituzione come competenza
legislativa concorrente con la necessità del rispetto, per le
norme regionali, delle leggi quadro statali.
Il quadro delle competenze è profondamente mutato in
seguito alla riforma costituzionale del 2001, che, non
inserendo la materia del turismo nell’elencazione delle
competenze regionali di tipo concorrente (e nemmeno
in quelle di competenza esclusiva statale) ne ha
determinato, implicitamente, il riconoscimento alle
Regioni a titolo di competenza c.d. esclusiva o
residuale (art. 117, comma 4, Cost.).
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
2
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
LA NUOVA POTESTA’ LEGISLATIVA DELLO STATO E DELLE REGIONI SECONDO
LA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA SECONDA PARTE DELLA COSTITUZIONE
tab. 1
Materie di competenza concorrente (1)
Materie di competenza esclusiva delloStato
Materie di competenza
esclusiva delleRegioni (2)
Politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l’Unione Europea; diritto d’asilo
e condizione giuridica dei cittadini degli Stati non
appartenenti all’Unione Europea
Rapporti internazionali e con
l’Unione Europea delle Regioni
Agricoltura
Immigrazione
Commercio con l’estero
Industria
Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose
Tutela e sicurezza del lavoro
Commercio, fiere e mercati
Difesa e forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed
esplosivi
Istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale
Artigianato
Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario
e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie
Professioni
Energia, produzione e
distribuzione di energia in
ambito regionale
Organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali;
elezione del Parlamento Europeo
Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi
Miniere, cave e torbiere
Tutela della salute
Turismo e industria
alberghiera
Ordinamento e organizzazione amministrativa
Stato e degli enti pubblici nazionali
dello
Ordine pubblico e sicurezza
Alimentazione
Politiche del lavoro
Cittadinanza, stato civile, anagrafi
Ordinamento sportivo
Risorse idriche, acquedotti,
acque minerali e termali
Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa
Protezione civile
Caccia e pesca nelle acque
interne
Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale
Governo del territorio
Edilizia e urbanistica
Norme generali sull’istruzione
Porti e aeroporti civili
Porti e aeroporti civili
di rilievo regionale
Previdenza sociale
Grandi reti di trasporto e di navigazione
Reti regionali di trasporto e di
navigazione, viabilità
Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane
Ordinamento della comunicazione
Trasporto pubblico locale
Dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale
Produzione, trasporto e
distribuzione nazionale di energia
Musei e biblioteche regionali
Pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informatico statistico e informatico dei
dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell’ingegno
Previdenza complementare ed integrativa
Istruzione e formazione
professionale
Polizia locale, urbana
e rurale
Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
Armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario
Servizi sociali
Valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali
Organizzazione degli uffici e
degli enti amministrativi
dipendenti dalla Regione
Casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale, enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale
Istituzione di nuovi enti locali
(1) Si tratta di materie per le quali “Spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato”, art. 117 della Costituzione.
(2) Le competenze esclusivamente attribuite alle Regioni non sono esplicitate nel nuovo testo della Costituzione. Esse sono quindi frutto
di una interpretazione dell’ISAE sulla base del principio, citato all’art. 117, che “Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad
ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
Il mutamento del titolo delle competenze attribuite alle
Regioni è stato confermato in più occasioni dalla Corte
,
Costituzionale, a partire dalla sentenza n. 197/2003 e, a
seguire, con numerose altre sentenze, tra le quali, la n.
90/2006 e la n. 214/2006.
E’ necessario sottolineare che, per numerosi e
rilevanti profili della disciplina del turismo, il
riferimento alla legislazione statale è sempre stato,
comunque, inevitabile e preponderante. La Corte
Costituzionale ha, a sua volta, contribuito
attraverso la giurisprudenza a scolpire il confine
tra competenze legislative statali e regionali in
materia di turismo.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
LIMITI IMPLICITI ALLA COMPETENZA
ESCLUSIVA REGIONALE
Il venir meno per la legislazione regionale del limite
posto dal rispetto dei principi fondamentali
della materia posti attraverso leggi quadro statali,
non sembra aver comportato la caducazione – o,
quanto meno, non integralmente – di altri limiti
alla competenza legislativa regionale, che già
prima della riforma costituzionale erano
considerati “limiti impliciti”:
il rispetto delle norme di diritto privato;
di diritto penale;
di diritto processuale.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
ULTERIORI LIMITI. Si devono considerare i rilevanti
condizionamenti che possono derivare alla potestà
legislativa regionale dall’intervento del legislatore
statale in altre materie affidate espressamente alla
sua competenza, esclusiva o concorrente, che
presentano profili di connessione o sovrapposizione
con la materia del turismo. In particolare, si segnalano
materie di comp. esclusiva statale quali: la tutela della
concorrenza; la tutela dell’ambiente e dei beni
culturali, nonché le competenze concorrenti in
materia di i rapporti internazionali e con l’UE;
professioni; governo del territorio (comprendente
l’urbanistica e l’edilizia); grandi reti di trasporto e
di navigazione.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali:
alla ricerca di un difficile equilibrio delle
competenze.
INOLTRE, le norme statali adottate in materie
“transitate” in capo alle Regioni sono restate in
vigore, in applicazione del principio di
continuità (legge 5 giugno 2003, n. 131 c.d.
legge “La Loggia”), fino a quando non fosse
intervenuta una nuova disciplina regionale
sostitutiva di quella statale. Tale soluzione è stata
applicata anche all’ultimo intervento legislativo
statale di ampio respiro in materia di turismo,
comunque precedente alla riforma costituzionale
del 2001, ovvero, la legge quadro n. 135/2001
(poi abrogata dall’entrata in vigore del Codice
del turismo – D. Lgs. N. 79 del 2011).
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
Le più ampie competenze concesse alle Regioni non
hanno escluso, a priori, la possibilità per la legge statale
di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e
di regolarne l’esercizio, in base ai principi di
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione (art. 118
Cost.), secondo l’impostazione introdotta dalla
sentenza n. 303 del 2003 (e più volte confermata in
successive sentenze), in presenza di determinate
condizioni di legittimazione della disciplina legislativa
statale (e, perciò, dell’esercizio stesso della potestà
legislativa ad opera dello Stato). Questo indirizzo ha
finito per elevare la Corte costituzionale ad arbitro
assoluto in merito alle decisioni legislative, data
l’evanescenza del parametro costituzionale (il
principio di sussidiarietà).
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali:
alla ricerca di un difficile equilibrio delle
competenze.
Volendo sintetizzare e semplificare i criteri assunti alla
base delle decisioni della Corte Costituzionale, essi
possono considerarsi: - l’esigenza di un esercizio
unitario di alcune competenze amministrative; - una
valutazione dell’interesse pubblico sottostante
all’assunzione di funzioni da parte dello Stato
proporzionata e ragionevole, alla stregua di uno
scrutinio stretto di costituzionalità; - il rispetto del
principio di leale collaborazione nella disciplina e
nell’esercizio delle competenze “attratte in
sussidiarietà” al livello statale.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
Estratto sentenza CC n. 303 del 2003 (…) a proposito dell’impugnazione, da parte di alcune
Regioni, di alcuni articoli della legge obiettivo n.443 del 2001 procedure e modalità per
l’individuazione delle opere da inserire nel programma delle infrastrutture strategiche.
(…) In questo quadro, limitare l'attività unificante dello Stato alle
sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla
determinazione dei principî nelle materie di potestà concorrente,
come postulano le ricorrenti, significherebbe bensì circondare le
competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma
vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che
pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo
istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una
deroga alla normale ripartizione di competenze.
Si definisce la vocazione dinamica e flessibile del principio di
sussidiarietà sia nella fase ascendente che in quella
discendente, sia in materia legislativa che nelle funzioni
amministrative.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
Estratto sentenza CC n. 303 del 2003 (,,,) a proposito dell’impugnazione, da parte di alcune
Regioni, di alcuni articoli della legge obiettivo n.443 del 2001 procedure e modalità per
l’individuazione delle opere da inserire nel programma delle infrastrutture strategiche.
(…) Una volta stabilito che, nelle materie di competenza statale esclusiva
o concorrente, in virtù dell'art. 118, primo comma, la legge può attribuire
allo Stato funzioni amministrative e riconosciuto che, in ossequio ai
canoni fondanti dello Stato di diritto, essa è anche abilitata a organizzarle
e regolarle, al fine di renderne l'esercizio permanentemente raffrontabile a
un parametro legale, resta da chiarire che i principi di sussidiarietà e di
adeguatezza convivono con il normale riparto di competenze
legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga
solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione
di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non
risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto
di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato con la
Regione interessata. Che dal congiunto disposto degli artt. 117 e 118,
primo comma, sia desumibile anche il principio dell'intesa consegue alla
peculiare funzione attribuita alla sussidiarietà, che si discosta in parte da
quella già conosciuta nel nostro diritto di fonte legale.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
Estratto sentenza CC n. 88 del 2007 (…) Questa
Corte ha più volte affermato
in proposito che, allorché sia ravvisabile un’esigenza di esercizio
unitario a livello statale di determinate funzioni
amministrative, lo Stato è abilitato a disciplinare siffatto esercizio
per legge, e ciò anche se quelle stesse funzioni siano riconducibili
a materie di legislazione concorrente o residuale. In tal caso, i
principi di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si
verifica l’ascesa della funzione normativa, dal livello regionale a
quello statale, convivono con il normale riparto di competenze
contenuto nel Titolo V della Costituzione e possono giustificarne
una deroga. Sempre che, naturalmente, la valutazione
dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni
regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da
ragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di
costituzionalità e sia previsto un coinvolgimento della Regione
interessata (sentenze n. 383, n. 285, n. 270 e n. 242 del 2005, n. 6
del 2004, n. 303 del 2003).
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
POSSIAMO QUINDI AFFERMARE CHE, in base alla giurisprudenza della
Corte costituzionale, nonostante la materia del turismo appartenga «alla
competenza legislativa residuale, ovvero esclusiva delle Regioni, ai sensi
dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sent. n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del
2006), non è esclusa la possibilità «per la legge di attribuire funzioni
legislative al livello statale e di regolarne l'esercizio», vista l'importanza
del settore turistico per l'economia nazionale. Come ha rilevato la Corte «la
chiamata in sussidiarietà a livello centrale è legittima soltanto se l'intervento
statale sia giustificato nel senso che, a causa della frammentazione dell'offerta
turistica italiana, sia doverosa un'attività promozionale unitaria; d'altra parte,
l'intervento deve essere anche proporzionato nel senso che lo Stato può
attrarre su di sé non la generale attività di coordinamento complessivo delle
politiche di indirizzo di tutto il settore turistico, bensì soltanto ciò che è
necessario per soddisfare l'esigenza di fornire al resto del mondo un'immagine
unitaria. Infine, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non
fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti
territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente
collaborativo (Corte cost. sent. n. 214 del 2006, punti 8-9; sent. n. 76 del
2009, punti 2-3)».
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
Sono state ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale norme
statali che regolavano l'istituzione di organismi centrali in ambito
turistico senza alcun coinvolgimento delle Regioni (sent. n.
339/2007, con riferimento all'istituzione dell'Osservatorio nazionale
per l'agriturismo) norme statali che prevedevano un
coinvolgimento insufficiente delle Regioni in termini di
componenti di provenienza regionale (sent. n. 214/2006, con
riferimento all'istituzione del Comitato permanente per la
promozione del turismo in Italia);
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
Sono state ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale disposizioni
contenute nella legge di stabilità per l’anno 2007:
-articolo 1, comma 1227 per il rifinanziamento, per gli anni
2007,2008,2009 per un importo complessivo di 10 milioni di euro, di
interventi riguardanti itinerari turistici a valenza interregionale,
regionale o provinciale caratterizzati da spiccati elementi di rilevanza
storica, culturale e religiosa e da un potenziale di attrazione della domanda
turistica internazionale, nella parte in cui non stabilivano che i decreti di
natura regolamentare da adottare per individuare criteri e modalità,
fossero preceduti dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni
- articolo 1, comma 1228 per il finanziamento, per gli anni 2007,2008,2009
per un importo complessivo di 48 milioni di euro, al fine di sviluppare il
settore del turismo e riposizionarlo competitivamente quale fattore
produttivo di interesse nazionale, interventi riguardanti la realizzazione di
progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico
nazionale nella parte in cui non stabilivano che i decreti di natura
regolamentare da adottare per individuare criteri e modalità, fossero
preceduti dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
15
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
Il dibattito politico-istituzionale, in questi ultimi
anni ha visto contrapporsi, da un lato, i fautori di
una ulteriore e più decisa regionalizzazione della
materia del turismo, e, dall’altro, i sostenitori della
necessità di un ritorno al passato e, dunque, di un
ri-accentramento delle competenze in materia di
turismo.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
16
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
PRO – REGIONALIZZAZIONE… la già
accentuata differenziazione amministrativa
esistente in questo settore, l’indubbia diversità
delle caratteristiche territoriali (e delle relative
attrattive turistiche) del territorio italiano, e
sull’altrettanto indubbia capacità differenziata di
sperimentazione e innovazione delle Regioni.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
PRO – RIACCENTRAMENTO…
(…) partendo dai dati economici, che mostrano una crescente
sofferenza del mercato turistico italiano, dovuto, anche alla
difficoltà di promuovere un’immagine unitaria dell’Italia
all’estero; sottolineano la necessità di un utilizzo coordinato ed
armonico dei fondi, specie di quelli comunitari, che rappresentano
tuttora, per molte Regioni italiane, la principale fonte di
finanziamento delle politiche di sviluppo ed incentivazione
dell’offerta turistica; e, infine, rilevano come l’attuale situazione di
solo parziale e limitata autonomia finanziaria delle Regioni
dimostra come allo Stato debba essere tuttora riconosciuto un
rilevante ruolo di impulso ed indirizzo nei settori economici
che, come quello turistico, rappresentano una porzione
rilevantissima del PIL nazionale.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
18
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
IL RIACCENTRAMENTO IN ATTO…
Il disegno di legge costituzionale A.S. 1429-B - XVII legislatura nel
testo approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, (luglio
2015), stabilisce che le disposizioni generali e comuni sul turismo
sono attribuite alla competenza esclusiva statale, mentre spetta
alle Regioni la competenza in materia di valorizzazione e
organizzazione regionale del turismo. Dal mutamento delle
attribuzioni delle competenze, come si deduce dal testo del nuovo
art. 117 della Costituzione deriva un deciso e sostanziale
rafforzamento del ruolo del legislatore statale in questo ambito
materiale.
CON QUALI CONSEGUENZE?
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Utilizziamo il Codice del turismo come FILO ROSSO per trattare alcuni punti
essenziali della normativa statale vigente in materia di turismo, definendone i
relativi ambiti alla luce di tre importanti fattori:
• la sentenza n.80 del 2 aprile 2012 della Corte Costituzionale;
• la legge speciale decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni
urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»;
• ulteriori disposizioni normative che hanno inciso sul dettato del Codice del
turismo.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
20
Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Come ogni settore economico anche quello turistico è un mercato.
Mercato inteso sia come luogo di libero scambio di beni e servizi ma anche
come complesso di norme giuridiche entro il quale ogni scambio va
regolato:
- norme costituzionali che sanciscono uguaglianza di opportunità e libertà
di iniziativa economica (art.3 e art.41 della Costituzione);
- leggi che permettano di realizzare interessi contrattuali nelle relazioni di
scambio;
- leggi che consentano di tutelare i diritti.
Le leggi conformano il mercato preservandolo da relazioni economiche
disordinate tutelando, nel contempo, i consumatori.
Il turista è un consumatore i cui diritti sono tutelati dal Codice del
consumo, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive
modificazioni, e dal Codice del turismo, decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 179, che qui andremo a trattare nei suoi aspetti più salienti.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Si tratta di un complesso norme in bilico tra diritto pubblico e diritto privato.
La parola Codice significa strumento di raccolta e semplificazione delle norme
del settore (che non sono comunque tutte) ed infatti, il Codice del turismo è
l’attuazione di una legge di delegazione ovvero dell’articolo 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246, nonché dell’ attuazione della direttiva 2008/122/CE,
relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze
di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Da subito è apparsa discutibile, dal punto di vista costituzionale, la scelta di
una codificazione statale in una materia di turismo - la cui competenza
legislativa è esclusiva delle Regioni - ancorché idonea ad attribuire allo
stesso un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del
Paese.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Prima dell’adozione del Codice del turismo con il D.Lgs. 23 maggio 2011, n.
79 (art. 1 e all. 1), la materia trovava il suo principale riferimento normativo
nazionale nella legge-quadro 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della
legislazione nazionale del turismo) e, prima ancora, nella legge 17 maggio
1983 n. 217 .
Il nuovo Codice del turismo ha abrogato la legge n. 135 del 2001,
assorbendone però alcune delle principali disposizioni.
Non appena pubblicato, il Codice era così composto:
Titolo I – Disposizioni generali (artt.1- 5)
Titolo II – Professioni e formazione nel settore turistico (artt. 6-7)
Titolo III – Mercato del turismo (artt. 8-17)
Titolo IV – Agenzie di viaggio e turismo (artt. 18-21)
Titolo V – Tipologie di prodotti turistici e relativi circuiti nazionali di
eccellenza (artt. 22-31)
Titolo VI – I contratti (artt. 32-53)
Titolo VII – Ordinamento (artt. 54-69)
ALLEGATI
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
La legge-quadro del 2001 definiva innanzi tutto (art. 1) - in attuazione degli
articoli 117 e 118 della Costituzione, dell’art. 56 del D.P.R. 616/1977 e ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 112/1998 – una serie di principi
fondamentali in materia di turismo e gli strumenti della politica di settore.
All’art. 2 definiva il riparto di competenze tra Stato e Regioni e, al comma 4,
demandava ad un DPCM (da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni)
l’adozione di terminologie, criteri e standards comuni in materia di servizi
turistici e attività d’impresa correlate.
Sempre la legge 135/2001 introduceva, poi, una serie di innovazioni, tra le quali
vanno ricordate l'istituzione della Conferenza nazionale del turismo,
l'introduzione di una Carta dei diritti del turista, la definizione e la
definizione di Sistema turistico locale; l'istituzione di un Fondo di
cofinanziamento dell’offerta turistica, la definizione di Impresa turistica,
l’estensione al settore turistico dello Sportello unico per le attività
produttive.
Il d.lgs. 79/2011 ha abrogato (art. 3) la legge-quadro sul turismo del 2001, ma
alcune delle norme di questa legge sono confluite, senza o con minime
modifiche, nel Codice del turismo.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Con sentenza n. 80 del 2 aprile 2012, pronunciata nel giudizio promosso dalle
Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, nella parte in cui dispone l’approvazione dell’allegato 1
(Codice del turismo) ed in particolare dell’art. 1 dell’allegato stesso nella parte in
cui prevede le disposizioni del Codice quali «necessarie all’esercizio unitario
delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli
artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23,
commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 79 del 2011,
attribuendo competenze statali in materia di turismo in violazione delle
disposizioni previste nella legge delega 28 novembre 2005, n. 246.
In sintesi le motivazioni alla base della incostituzionalità possono esser ricondotte
in generale all’eccesso di delega in quanto la stessa aveva come finalità quella di
realizzare una generale semplificazione del sistema normativo statale, mediante
abrogazione di leggi ormai superate, raggruppamento di quelle superstiti per
settori omogenei, con armonizzazione delle stesse e non comprendeva il riassetto
generale dei rapporti tra Stato e regioni in materie non di competenza esclusiva
statale, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
A poco meno di un anno dalla sua adozione l’intero impianto normativo del
Codice del turismo salta parzialmente in aria a causa dell’eccesso di delega
da parte del Governo, rilevato dalla Consulta in merito a ben 19 articoli del
D.lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, che travalicano le funzioni legislative di
competenza delle Regioni.
Con una sentenza che ha suscitato clamore, la Corte Costituzionale è
intervenuta in materia di turismo censurando una molteplicità di articoli
contenuti nel Codice. La sentenza n. 80 depositata il 5 aprile 2012 ha messo in
evidenza il non corretto operato del Governo che, attraverso il d.lgs. 23 maggio
2011, n. 79 - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato
del turismo, non si è limitato a riordinare la normativa di propria
competenza nel settore turistico, ma ha disciplinato anche i rapporti con le
Regioni in subiecta materia.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Secondo i giudici della Consulta, il legislatore delegato poteva
sicuramente raggruppare e riordinare le norme statali incidenti sulla
materia del turismo, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la
tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale. Ciò che invece non risultava
consentito era la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni nella
stessa materia, peraltro – si legge nella sentenza in commento - con il
ripetuto ricorso al metodo della cosiddetta ”attrazione in sussidiarietà”,
che, qualificandosi come forma non ordinaria di esercizio, da parte dello
Stato, di funzioni amministrative e legislative attribuite alle Regioni da
norme costituzionali, richiede in tal senso una precisa manifestazione di
volontà legislativa del Parlamento, con indicazione, tra l’altro, di
adeguate forme collaborative con le Regioni, del tutto assenti nella legge
di delegazione n. 246 del 2005.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
La strada scelta dai giudici della Corte Costituzionale è stata quella di respingere la
questione sull’intero impianto codicistico, affrontandola invece sui singoli articoli
censurati. Infatti, l’oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale
ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione
statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un
coerente riassetto normativo delle singole materie. Ciò al fine di semplificare la
normativa di settore, creando dei testi normativi coordinati, tendenzialmente
comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente
consultabili.
Al contrario, la delega non consentiva il riassetto generale dei rapporti tra Stato e
Regioni in materie non di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo
comma, Cost., in quanto – si legge nella sentenza - la disciplina necessaria per
operare tale riassetto non può rimanere ristretta alla sfera legislativa di competenza
dello Stato, ma coinvolge quella delle Regioni, sia nel rapporto tra princìpi
fondamentali e legislazione di dettaglio, nelle materie di competenza concorrente, sia,
a fortiori, nell’esercizio del potere di avocazione da parte dello Stato di funzioni
amministrative, e conseguentemente legislative, sulla base dell’art. 118, primo
comma, Cost., nelle materie di competenza regionale residuale.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
CHE COSA RIMANE IN VIGORE?
Titolo I – Disposizioni generali (artt.1- 5) – (art.1 parz. abrogato, art.2, art. 3
abrogati dalla C.C.);
Titolo II – Professioni e formazione nel settore turistico (artt. 6-7);
Titolo III – Mercato del turismo (artt. 8-17) (tutti abrogati tranne l’art.17 dalla
C.C.);
Titolo IV – Agenzie di viaggio e turismo (artt. 18-21) (abrogati l’art.18, il 20 e il
21 dalla C.C.)
Titolo V – Tipologie di prodotti turistici e relativi circuiti nazionali di eccellenza
(artt. 22-31) (abrogato l’art. 23 (STL), articolo 27 FBV parzialmente abrogato
dall'art. 56, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35., articolo 30 dalla C.C.);
Titolo VI – I contratti (artt. 32-53) (art. 51 FNG abrogato a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dall'art. 9, comma 1 lett. b), L. 29 luglio 2015, n. 115);
Titolo VII – Ordinamento (artt. 54-69) (art. 68 abrogato dalla C.C.);
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Articolo 4. Impresa turistica.
1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate
per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di
prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi,
compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali,
concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.
2.L'iscrizione al registro delle imprese, (…) ovvero al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) laddove previsto, costituiscono condizione
per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli
incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate
all'impresa turistica.
3. Fermi restando i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato
alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi i contributi, le agevolazioni, le
sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi generi previsti dalle norme
vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine disponibili ed
in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
L'iscrizione al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e
amministrative, laddove previsto, è condizione per usufruire delle agevolazioni, dei
contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a
qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica. Ma si possono fare alcuni tipi di
imprese turistica senza iscrizione al Registro e senza apertura di una partita
IVA es. Bed and Breakfast, locazione alloggi, Casa Vacanze o “AAUT" –
Appartamenti Ammobiliati ad uso turistico.
Articolo 5. Imprese turistiche senza scopo di lucro. Le associazioni che operano
nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose,
assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all’ articolo 4,
nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati,
anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra
di loro da accordi di collaborazione.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Art. 6 Definizione
1. Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la
prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di
ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai
turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo
della conoscenza dei luoghi visitati.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
La legge cornice in materia di turismo n. 217 del 1983 all’articolo 11
affermava: «Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle
professioni di guida turistica…Le regioni (…)dovranno accertare per le
guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere una
conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni
archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali
della località in cui dovrà essere esercitata la professione;
La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa
C/180/89, emessa in data 26 febbraio 1991, ha dichiarato che la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai
sensi dell'art. 59 (libera prestazione di servizi) del trattato CEE, avendo
subordinato la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna
un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando si tratta di
visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono
l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata
dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante
il superamento di un esame.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
D.P.R. 13 dicembre 1995 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996, n. 49): Atto di
indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche.
Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività
di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro
Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con
durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso che abbia ad oggetto: a) il
possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza
attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica;
(…)
Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini
di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed
artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da
guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della
legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in
relazione ai siti oggetto di visita turistica.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
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maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo»
Art. 7 comma 5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono
servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza,
accompagnamento e guida dei turisti.
Art. 7 comma 6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5.
L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio
nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, lettera g) rinvio all’adozione di un DPCM d’intesa con la Conferenza StatoRegioni per individuare i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio
nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili
omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti
nel settore.
Il decreto legge Bersani 31 gennaio 2007, n. 7 all’articolo 10 Misure urgenti per la
liberalizzazione di alcune attività economiche disponeva «Le attività di guida
turistica e accompagnatore turistico come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29
marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, non possono essere subordinate
all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti
di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale.
L’entrata in vigore del Codice del turismo abroga l’articolo 10
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
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…contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU
Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli
obblighi imposti dalla direttiva servizi (2006/123/CE). Il 6 settembre 2012 la
Commissione europea ha rilevato l'esistenza di norme in materia di guide
turistiche in contrasto con l'art. 10, paragrafo 4, della direttiva servizi
laddove la legislazione nazionale prevede che l'abilitazione all'esercizio della
professione di guida turistica abbia validità solo nella Regione o Provincia di
rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la
professione a livello nazionale
Al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del
TFUE, il Governo ha quindi scelto di rinviare l'adozione di un riordino
normativo per definire i requisiti di accesso in maniera uniforme su tutto il
territorio nazionale prevedendo però che fermo restando quanto previsto dal
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea
abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito
dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera
prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione,
sia essa generale o specifica.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Legge 06 agosto 2013, n. 97
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013.
Art. 3 Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di
guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea. Caso EU Pilot
4277/12/MARK.
1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio
nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il
riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
2005/36/CE, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione
europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i
cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica
nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di
libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione,
sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono
individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i
quali occorre una specifica abilitazione, nonché, previa intesa in sede di
Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la
disciplina del procedimento di rilascio.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
Codice della normativa statale in tema di
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maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
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•
•
•
•
•
•
E’ in corso di definizione il decreto ministeriale previsto al comma 3.
QUESTIONI APERTE
Se possono le abilitazioni alla professione di guida turistica (rilasciate dalle
Regioni o dalle Province) essere valide su tutto il territorio nazionale.
Se sia possibile una doppia abilitazione per l’esercizio della stessa professione.
Nella procedura di pre-infrazione la Commissione ha rilevato l'esistenza di
norme in materia di guide turistiche in contrasto con l'art. 10, paragrafo 4, della
direttiva servizi (2006/123/CE) denominata Direttiva Bolkenstein laddove la
legislazione nazionale prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di
guida turistica abbia validità solo nella Regione o Provincia di rilascio,
precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la professione a
livello nazionale ma lo stesso paragrafo prevede anche la possibilità di limitare
l’estensione territoriale per imperative ragioni di interesse generale (es. tutela
dei consumatori).
L’abilitazione a guida specializzata per i siti di particolare interesse storico,
artistico o archeologico di una Regione dà diritto ad essere iscritti all’Elenco
nazionale delle guide turistiche dotate di particolare e tale abilitazione è valevole
su tutto il territorio nazionale (o solo sui siti della Regione riproponendo la
questione della limitazione territoriale oppure si invoca la tutela dei
consumatori)?
NECESSITA’ DI UN RIORDINO NORMATIVO alla luce del D. LGS 9
novembre 2007, n. 206 di recepimento della direttiva sulle professioni
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
2005/36/CE?
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Codice della normativa statale in tema di
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maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Concessioni demaniali marittime per
finalità turistico – ricreative.
Procedura di infrazione n. 2008/4908
La questione
La Commissione Europea richiede un adeguamento della legislazione
italiana riguardante le concessioni balneari marittime per finalità
ricreative, ossia gli stabilimenti balneari. Il sistema normativo italiano,
infatti, prevedeva il diritto di insistenza (la preferenza del concessionario
uscente) e il rinnovo automatico delle concessioni ogni 6 anni. La
Commissione Europea giudica ogni automatismo a favore del
concessionario uscente una disparità di trattamento tra gli operatori
economici e una violazione dei principi di concorrenza tra le imprese
dell’Unione (TFUE art. 49 - Libertà di stabilimento comporta libero
accesso alle attività autonome e al loro esercizio), perciò impone di
basare l’assegnazione su gare d’appalto pubbliche con procedure ad
evidenza pubblica per concessioni di durata massima di 20/25 anni.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
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maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Concessioni demaniali marittime per
finalità turistico - ricreative
30 dicembre 2009 Decreto legge 194/2009
(cd. “Mille Proroghe”) modifica l’art. 37,
comma 2 del
Codice della navigazione
superando il diritto di insistenza e proroga le
concessioni in essere fino al 31 dicembre
2015 per poter provvedere alla realizzazione
di una normativa che preveda l’attribuzione
di concessioni attraverso bandi di gara. In
fase di conversione, il Senato inserisce però il
rinvio al rinnovo automatico delle concessioni
sessennali, impedendo la chiusura della
procedura di infrazione.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
5 maggio 2010 La Commissione
inviava al Governo una lettera di
messa in mora in cui evidenzia,
oltre alla violazione del Trattato,
anche l’incompatibilità con l’art
12 della Direttiva dei servizi / cd.
“Direttiva Bolkestein” (NB
entrata in vigore il 28 dicembre
2009), e chiedeva, dunque, di
sopprimere il rinvio al 2015, di
abrogare il rinnovo automatico e
di prevedere procedure di
evidenza pubblica con adeguata
pubblicità.
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Concessioni demaniali marittime per
finalità turistico - ricreative
Art. 12 della Direttiva Bolkenstein (2006/123/CE)
prevede lo svolgimento di procedure di selezione
(tra i candidati prestatori di servizi) imparziali e
trasparenti con adeguate forme di pubblicità.
Nessuna previsione di rinnovi automatici.
Legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 5
dicembre 2011):
a) l’art. 11 della legge prevede una delega al
Governo per l’emanazione di un decreto legislativo
che provveda a una revisione della legislazione sulle
concessioni demaniali marittime: la DELEGA
SCADE IL 17 APRILE 2013 SENZA CHE IL
GOVERNO LA ESERCITI;
b) un emendamento elimina il meccanismo del
rinnovo automatico delle concessioni.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
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maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Concessioni demaniali marittime per
finalità turistico - ricreative
il 27 febbraio 2012 La procedura di infrazione
viene archiviata con decisione della Commissione.
18 ottobre 2012 Il Decreto Legge n. 179 cd.
“Decreto Sviluppo” proroga al 31 dicembre 2020
la durata delle concessioni demaniali marittime ad
uso turistico ricreativo. Tale provvedimento di legge
non è però mai stato trasmesso alla Commissione
per cui sembrerebbe che il termine formale e
ufficiale rimanga il 31 dicembre 2015.
art. 34 duodecies inserito nella legge di conversione
221/2012 del decreto legge n. 179/2012, cd.
“Decreto sviluppo”.
IL GOVERNO (PCM E MIBACT) STANNO
TRATTANDO
CON
LA
COMMISSIONE
EUROPEA IL CONTENUTO DEL DISEGNO DI
LEGGE.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Art. 7 Percorsi formativi
1. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento
lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto
con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle
politiche sociali e della gioventù, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è autorizzato, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili a
legislazione vigente, a stipulare accordi o convenzioni con istituti di
istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli
ordini professionali per lo svolgimento di corsi orientati alla
preparazione dei giovani operatori.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Art. 5. Proroga di termini in materia di beni culturali
(…)
1-bis. Le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul
turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al
settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato
il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la
denominazione di
"SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO«
E’ in corso di definizione lo statuto della Scuola nel quale si prevede che operi:
- come istituto di formazione avanzata (negli ambiti di competenza del
Ministero);
- come istituto di ricerca e studi avanzati;
- può svolgere attività di consulenza nei propri ambiti di competenza anche a
favore di soggetti pubblici, privati, nazionali e internazionali.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Titolo III – Mercato del turismo (artt. 8-17).
ABROGATI DALLA SENTENZA N.80 DEL 2012 della C.C.
Art. 8 Classificazione
Strutture ricettive e altre forme di ricettività
Art. 9 Strutture ricettive alberghiere e paralberghiere
Art. 10 Classificazione standard qualitativi
Art. 11 Pubblicità dei prezzi
Art. 12 Strutture ricettive extralberghiere
Art. 13 Strutture ricettive all'aperto
Art. 14 Strutture ricettive di mero supporto
Art. 15 Standard qualitativi
Art. 16 Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture
turistico - ricettive
IN VIGORE
Art. 17 Sportello unico
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Titolo III – Mercato del turismo (artt. 8-17).
IN VIGORE
Art. 17 Sportello unico
1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità,
celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si
applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo
Sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del
relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più
avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.
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Titolo III – Mercato del turismo (artt. 8-17).
IN VIGORE
Art. 17 Sportello unico
Impresa in un giorno
lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in
relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività
produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva per conto di
tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241;
• valevole sia per procedure e formalità per i prestatori di servizi sia per la
realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi
• i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico
anche avvalendosi del sistema camerale
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Titolo IV – Agenzie di viaggio e turismo (artt. 18-21)
ABROGATI DALLA SENTENZA N.80 DEL 2012 della C.C.
Art. 18 Definizioni - Agenzie e organizzatori di viaggi
Art. 20 Direttore tecnico
Art. 21 Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle
agenzie di viaggi e turismo
IN VIGORE
Art. 19 Obbligo di assicurazione
Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano
congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi
assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo
dei servizi offerti
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Titolo V – Tipologie di prodotti turistici e relativi circuiti nazionali di eccellenza
(artt. 22-31) (abrogato l’art. 23 (STL), articolo 27 FBV parzialmente abrogato
dall'art. 56, comma 1, lett. b), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35., articolo 30 (turismo con animali a
seguito) abrogato dalla C.C.);
Art. 22 Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del
sistema Italia
Art. 24 Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla
valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico e
paesaggistico italiano
Art. 25 Strumenti di programmazione negoziale
Art. 26 Funzioni di monitoraggio
Art. 28 Turismo termale e del benessere (legge 24 ottobre 2000, n. 323, e
successive modificazioni).
Art. 29 Turismo della natura e faunistico (articolo 3 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96).
Art. 31 Turismo nautico
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ART. 22 Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del
sistema Italia
Comma 2 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle
politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di
eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano
regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della
capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo
accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori
interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le
persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Essi sono individuati come segue: a) turismo della montagna; b) turismo del mare; c)
turismo dei laghi e dei fiumi; d) turismo della cultura; e) turismo religioso; f) turismo
della natura e faunistico; g) turismo dell'enogastronomia; h) turismo termale e del
benessere; i) turismo dello sport e del golf; l) turismo congressuale; m) turismo
giovanile; n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed
artigianale; o) turismo delle arti e dello spettacolo.
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I progetti del MIBACT - itinerari tematici omogenei (articolo 1, comma 1228 per
il finanziamento, per gli anni 2007,2008,2009 per un importo complessivo di 48
milioni di euro, riguardanti la realizzazione di progetti di eccellenza).
In collaborazione con le Regioni: I cammini -Via Francigena e le Vie di Francesco;
In collaborazione con Fondazione FS: Treni storici e valorizzazione delle linee
storiche. Treno storico che da Siena ha raggiunto Monte Antico attraversando la Val
d' Orcia e le sue magnifiche crete senesi.
Ciclabili: Vento (progetto di dorsale cicloturistica che connetta VENezia con TOrino
lungo il fiume Po), Gardesana, Eurovelo sette, da Verona a Firenze in bicicletta
passando per Modena (ciclabile del Sole). 1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi
le amministrazioni interessate, statali, regionali e locali, promuovono ed utilizzano gli
strumenti di programmazione negoziale di cui all'articolo 2, comma 203, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. In sede di Conferenza Stato-regioni vengono stabiliti i
tempi per la conclusione degli accordi, che devono comunque essere stipulati entro i
successivi sessanta giorni. Intesa istituzionale di programma, Accordo di programma
quadro, Patto territoriale, Contratto di programma, Contratto di area.
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ABROGATO DALLA SENTENZA N.80 DEL 2012 della C.C.
Art. 23 Sistemi turistici locali
1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o
integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni
diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di
attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e
dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o
associate.
2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi
turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con
le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta
turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.
3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire
l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e
di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo
II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici
locali di cui al presente articolo.
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Turismo culturale
Art. 24 Incentivazione di iniziative di promozione turistica
finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico - artistico,
archeologico, architettonico e paesaggistico italiano
In vigore dal 21 giugno 2011
1. Nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione e del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche
finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico
- artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente
sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali
disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica.
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Art.27 Fondo buoni vacanza.
Comma 2. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema
turistico nazionale con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per le politiche della famiglia,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per
l'erogazione di buoni vacanza da destinare ad interventi di solidarietà in favore
delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di
destagionalizzazione dei flussi turistici ed anche ai fini della valorizzazione
delle aree che non abbiano ancora conosciuto una adeguata fruizione turistica.
Con decreto ministeriale del 15 dicembre 2014 si è provveduto ad impegnare la
somma di € 5.459.604,90 a favore dell'ENIT a valere sul capitolo 6829 del titolo
primo, recante "Fondo finalizzato all'erogazione di buoni vacanze".
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
…LA NASCITA DEL TURISMO «MODERNO».
Thomas Cook (Melbourne, nel Derbyshire, 22
novembre 1808 – Baltimora, 18 luglio 1892) è
stato un imprenditore inglese. Fondatore della
prima agenzia di viaggio, la Thomas Cook and
Son (divenuta poi Thomas Cook Group), è
Il successo di questa prima iniziativa
considerato l'inventore del turismo moderno. fu tale da spingere lo stesso Cook a
organizzare pacchetti e prodotti
Il 5 luglio 1841, sfruttando le nuove possibilità turistici sempre più articolati, dando
offerte dal treno, organizzò un viaggio di 11
inizio all'industria turistica
miglia da Leicester a Loughborough, a cui
modernamente intesa. Nel 1845
parteciparono 570 persone, al costo di uno
organizzò dei viaggi a Liverpool,
scellino a testa. Tale costo comprendeva il
mentre successivamente si diede
biglietto del treno e il pasto della giornata: era all'organizzazione di viaggi in
nato il viaggio organizzato.
occasione di importanti
manifestazioni, come l’Esposizione
Universale di Parigi, o viaggi sui
luoghi della Guerra civile americana.
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Titolo VI – I contratti (artt. 32-53) (art. 51 FNG abrogato a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dall'art. 9, comma 1 lett. b), L. 29 luglio 2015, n. 115);
Contratti del turismo organizzato
Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici
Art. 32 Ambito di applicazione
Art. 33 Definizioni
Art. 34 Pacchetti turistici
Art. 35 Forma dei contratti turistici
Art. 36 Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici
Art. 37 Informazione del turista
Art. 38 Opuscolo informativo
Art. 39 Cessione del contratto
Art. 40 Revisione del prezzo
Art. 41 Modifiche delle condizioni contrattuali
Art. 42 Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio
Art. 43 Mancato o inesatto adempimento
Art. 44 Responsabilità per danni alla persona
Art. 45 Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona
Art. 46 Esonero di responsabilità
Art. 47 Danno da vacanza rovinata
Art. 48 Diritto di surrogazione
Art. 49 Reclamo
Art. 50 Assicurazione
Art. 51 Fondo nazionale di garanzia
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Titolo VI – I contratti (artt. 32-53) (art. 51 FNG abrogato a decorrere dal 1°
gennaio 2016, dall'art. 9, comma 1 lett. b), L. 29 luglio 2015, n. 115);
Contratti del turismo organizzato
Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici
Art. 34 Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto
compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati,
venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano, per
la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del
pacchetto turistico.
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Art. 47 Danno da vacanza rovinata
1. Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni
che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai
sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed
indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del
danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all'irripetibilità dell'occasione perduta.
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La prima regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata è stata fornita
dalla Convenzione sul contratto di viaggio firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita in
Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1082 cui ha fatto seguito la direttiva CEE
90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita dal d.lgs.
n. 111/1995, confluito nel Codice del Consumo.
In particolare la Convenzione di Bruxelles statuisce che l'organizzatore di viaggi
risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano
dal contratto o dalla convenzione stessa, salvo che egli non provi di essersi comportato
da organizzatore di viaggi diligente.
Nel danno di vacanza rovinata sono risarcibili due voci di danno:
danno patrimoniale per gli esborsi economici sostenuti;
danno esistenziale o morale (causato da delusione e stress subiti a causa del
disservizio).
Il danno da vacanza rovinata comporta, quindi, un pregiudizio psicologico inteso come
mancato guadagno sul piano del benessere e della qualità della vita che avrebbe
potuto apportare la vacanza, oltre ai patimenti direttamente legati all’infortunio subito
che ha impedito al turista di conseguire gli obiettivi di svago e riposo.
I giudici hanno stabilito che i danni esistenziali sono risarcibili se derivano dalla
violazione di un diritto garantito dall’ordinamento (e, conseguentemente, trovano il
loro fondamento nell’art. 2059 del Codice Civile).
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Il risarcimento del danno da vacanza rovinata consiste nell’indennizzo
riconosciuto al turista-consumatore per riparare al disagio sopportato
(sofferenze morali e psicologiche) da quest'ultimo a seguito del non esatto
adempimento del contratto di viaggio. Esso, in genere, viene quantificato
nella metà del prezzo del pacchetto turistico venduto.
In sede di valutazione equitativa da parte del giudice, negli ultimi anni si
sono moltiplicate gli elementi da prendere in considerazione per determinare
il danno: le aspettative deluse precedenti al viaggio, i disagi ricevuti
durante il viaggio, le conseguenze subite dal turista a causa dell'inesatto
adempimento etc. La giurisprudenza ha ritenuto che gli inconvenienti
sopportati dal turista a causa dell'inadempimento degli obblighi contrattuali o
di parte di essi configurano un danno esistenziale (non patrimoniale ma
quantificabile), il cui risarcimento trova fondamento nell'art. 16 del decreto
legislativo n. 111 del 1995 (che ha recepito nel nostro ordinamento l'art. 13
CCV Convenzione sul contratto di viaggio, firmata a Bruxelles nel 1970) che
usando l'espressione 'qualsiasi altro pregiudizio', permette di far rientrare
anche il danno da vacanza rovinata.
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Il tour operator, o l’organizzatore, è responsabile di ogni problema relativo alla
qualità dei servizi e degli inadempimenti causati dai fornitori da lui scelti
(albergatori, guide turistiche, compagnia aerea) nei confronti dei quali dovrà
rivalersi dopo avere risarcito il turista.
Una volta ritornati a casa, e comunque non oltre i dieci giorni, si può
denunciare, per iscritto e tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al tour
operator, “l’inesatto adempimento e le difformità dagli standard qualitativi del
servizio promessi o pubblicizzati” e chiedere quindi un indennizzo.
L’agenzia di viaggi, invece, è responsabile in quanto mandatario e quindi
soltanto per il corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e
informazione del turista.
Il turista ha tempo un anno dal rientro per intentare la causa per i danni derivanti
dall’inadempimento o inesatta esecuzione della prestazione, che salgono a tre per i
danni alla persona. Se si riceve una risposta non soddisfacente o non si ottiene
alcuna risposta trascorsi 60 giorni dal reclamo, in prima battuta può tentare una
risoluzione bonaria tramite la conciliazione paritetica, istituita tra alcune
associazioni dei consumatori e quelle di categoria, oppure ricorrere all’ “arbitrato”
presso la Camera di Commercio della provincia in cui risiede. In alternativa, può
avviare una causa presso il giudice di pace del Foro di dove ha la residenza. Se
però il valore complessivo della causa supera i 5.000 euro, la competenza passa
al giudice ordinario.
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Art. 51 Fondo nazionale di garanzia (Procedura d’infrazione 2012/4094).
come modificato dalla LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 - Legge europea 2014
In ordine al funzionamento del Fondo nazionale di garanzia già da tempo si erano
evidenziati profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall’articolo 7
della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto
compreso", sollevati dalla Commissione europea nell’ambito della procedura
d’infrazione n. 2012/4094.
L’articolo 7 della direttiva stabilisce che “l’organizzatore e/o il venditore parte del
contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di
insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del
consumatore”.
• neppure la soluzione prefigurata con la legge europea 2013 - che aveva disposto
(con l'art. 4, comma 1, l. n. 97 del 2013) la modifica dell'art. 51, comma 2,
disponendo l’aumento dal 2% al 4% della quota dell’ammontare del premio delle
polizze di assicurazione obbligatoria come fonte di alimentazione del Fondo, si è
dimostrata insufficiente a risolvere il problema, il che produce ora l'abbandono del
Fondo e l'attribuzione dell'obbligo direttamente sui privati.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Art. 51 Fondo nazionale di garanzia (Procedura d’infrazione 2012/4094)
come modificato dalla LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 - Legge europea 2014
L’articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i
contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie
bancarie.
Fino ad oggi, l'articolo 50 comma 2 del Codice si limitava a prevedere la possibilità
che l'organizzatore o l'intermediario stipulasse le polizze, e solo per i viaggi
all'estero: ora la norma, come novellata, prevederà che la copertura si estenda anche ai
viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese e che essa possa assumere anche
la forma della garanzia bancaria. La copertura scatterà nei casi di insolvenza o
fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore e comporterà il rimborso del
prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista.
Come conseguenza della scelta di obbligare il settore privato a stipulare coperture
assicurative, cessa - mercé l'abrogazione dell'articolo 51 del codice medesimo, a
decorrere dal 1° gennaio 2016 - il secondo canale che era previsto a carico dello
Stato: il Fondo nazionale di garanzia. Il comma 2, comunque, prevede una forma di
ultrattività della disciplina dei rimborsi a carico del Fondo, per i contratti di vendita dei
pacchetti turistici, stipulati entro il 31 dicembre 2015. Le relative istanze di rimborso
devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla data in cui si è
concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio, e sono definite fino ai limiti della
capienza del Fondo nazionale di garanzia, la cui gestione liquidatoria è assicurata
dall'amministrazione competente.
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Art. 9. Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso». Procedura di
infrazione n. 2012/4094. Legge 29 luglio 2015, n. 115. Legge europea 2014.
In vigore dal 18 agosto 2015
1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 2:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono
assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si
svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento
dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di
stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1ºgennaio 2016.»;
3) il secondo periodo è soppresso;
b) l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016.
2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, come definiti dall'articolo 34 del codice di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad
applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 79 del
2011, e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei
pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015 devono essere presentate, a pena di
decadenza, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio
e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia previsto dal citato
articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni, la cui
gestione liquidatoria è assicurata dall'amministrazione competente.
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Art. 51 Fondo nazionale di garanzia
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso
di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del
prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché
per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore.
2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, è alimentato annualmente da una
quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al
predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del
fondo stesso
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza,
fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.
5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico.
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Capo II
Delle locazioni turistiche
Art. 52Locazioni di interesse turistico e alberghiere
Art. 53Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche
Titolo VII
ORDINAMENTO
Capo I
Organizzazione
Art. 54Funzioni di indirizzo e vigilanza dello Stato in materia di turismo 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato adotta atti di indirizzo ed
esercita la vigilanza su ACI e CAI, in modo da istituire forme di collaborazione
nell'ambito dei rispettivi settori di competenza.
Art. 55Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo
Art. 56Conferenza nazionale del turismo
Art. 57Ente nazionale italiano del turismo (E.N.I.T.) - Agenzia nazionale del turismo
Art. 58Comitato permanente di promozione del turismo in Italia
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il 18 aprile 1993 gli elettori italiani furono chiamati VOTI
RISPOSTA AFFERMATIVA
a votare otto referendum abrogativi promossi dal
SÌ
28 528 528
Partito Radicale.
82,30%
RISPOSTA NEGATIVA
NO
6 143 898
QUESITO n. 9
17,70%
Ministero turismo e spettacolo
Abrogazione della legge che istituisce il Ministero bianche/nulle 2 191 440
Totale voti validi
del turismo e dello spettacolo. Promosso dai
Radicali.
34 672 426
Quesito: "Volete che sia abrogata la legge 31
luglio 1959, n. 617 'istituzione del Ministero del
100%
turismo e dello spettacolo'?"
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
66
Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs.
23 maggio 2011, n. 79, e successive
modificazioni.
Il d.lgs. n. 300/1999 aveva attribuito le residue funzioni statali al neoistituito Ministero delle attività produttive, frutto dell'accorpamento
– nel contesto della drastica riduzione dei Ministeri prevista dalla
riforma Bassanini – di tutte le funzioni attinenti alle politiche
nazionali rivolte al settore produttivo nel suo complesso. La nuova
modifica dell'assetto dei Ministeri operata dal Governo Prodi con il
d.l. 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge n. 233/2006, ha
sancito il trasferimento delle residue competenze statali in materia di
turismo al Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e articolato
in due uffici dirigenziali di livello generale, con relativa attrazione di
competenze e di risorse finanziarie. Nel 2013 il governo Letta affida
le competenze del turismo al Ministero che assume dunque l'attuale
denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo (Articolo 1, comma 2 e 3 della legge 24 giugno 2013, n.
71).
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
67
Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs.
23 maggio 2011, n. 79, e successive
modificazioni.
L'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71 di conversione
del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 ha stabilito che fossero trasferite
al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, il cui
esercizio è avvenuto, in un primo tempo, in regime di avvalimento dell’
Ufficio per le politiche del turismo presso il Dipartimento per gli affari
regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2013,
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 71 del 2013, si è
provveduto all'individuazione ed al trasferimento dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie.
Sono stati trasferiti 34 dipendenti, una posizione dirigenziale di livello
generale e quattro posizioni dirigenziali di livello non generale, poi
ridotte a due.
Sono state, inoltre, trasferite risorse finanziarie pari a Euro 165.948.917,87
dal bilancio della PCM al bilancio del Mibact - Centro di responsabilità
La
legislazione nazionale in materia
una panoramica
amministrativa
n. 16di turismo:
"Direzione
generale turismo".
68
Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Articolo 19 DPCM n. 171 del 2014 Regolamento di organizzazione del
MIBACT.
La Direzione generale Turismo svolge funzioni e compiti in materia di
turismo, e a tal fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione
delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le Regioni e i progetti di
sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali
in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese
turistiche.
a) elabora e sottopone all'approvazione del Ministro i piani di sviluppo e
integrazione delle politiche turistiche nazionali, nonché di quelle europee e
internazionali e ne cura l'attuazione;
b) definisce le strategie per rilanciare la competitività dell'Italia sullo scenario
internazionale e per la promozione del Made in Italy; a tal fine si raccorda con il
Segretariato generale e con le Direzioni generali competenti per materia;
c) promuove iniziative, raccordandosi con le altre Direzioni generali e con l'ENITAgenzia nazionale del turismo, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici
per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità
dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori;
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
71
Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
d) promuove, in raccordo con l'ENIT, azioni dirette alla valorizzazione della
ricchezza e della varietà delle destinazioni turistiche italiane, attraverso l'attuazione
di interventi in favore del settore turistico, sia su fondi nazionali sia in riferimento a
programmi cofinanziati dall'Unione europea;
e) cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo
internazionale concernenti il settore del turismo;
f) elabora, in raccordo con l'ENIT, programmi e promuove iniziative, in
raccordo con le Direzioni generali competenti e i Segretariati regionali, finalizzate
all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio
culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO
patrimonio culturale materiale o immateriale dell'umanità;
g) attiva, in raccordo con i Segretariati regionali e con gli enti territoriali, reti e
percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale e cura la definizione, in
raccordo con la Direzione generale Belle arti e paesaggio e la Direzione generale
Musei, degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli
itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative di promozione
turistica finalizzate a valorizzare le identità territoriali e le radici culturali delle
comunità locali;
h) elabora programmi e promuove iniziative finalizzati a sensibilizzare le giovani
generazioni al turismo sostenibile e rispettoso del patrimonio culturale, dell'ambiente e
dell'ecosistema;
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
i) provvede alla diffusione del Codice di Etica del Turismo;
l) gestisce il Fondo buoni vacanze da destinare a interventi di solidarietà in favore
delle fasce sociali più deboli;
m) attua iniziative di assistenza e tutela dei turisti, garantendo il consumatore di
pacchetto turistico;
n) esercita le funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di
vigilanza, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per
finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale, ivi inclusi ENITAgenzia nazionale del turismo, ACI - Automobile Club d'Italia e CAI - Club Alpino
Italiano, nonché la società Promuovi Italia S.p.a. in liquidazione;
o) gestisce il Fondo nazionale di garanzia;
p) cura le attività di regolazione delle imprese turistiche e di interazione con il sistema
delle autonomie locali e le realtà imprenditoriali;
q) provvede alla programmazione e gestione di fondi strutturali e promuove gli
investimenti di competenza all'estero e in Italia;
r) predispone gli atti necessari all'attuazione delle misure a sostegno delle imprese di
settore, ivi compresa la concessione di crediti di imposta;
s) predispone gli atti necessari al monitoraggio dell'applicazione e alla revisione periodica
degli standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni
per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, tenendo conto
delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti
territoriali, e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo ed
internazionale;
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
t) convoca, in qualità di amministrazione procedente, apposite conferenze di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al fine di promuovere la realizzazione di circuiti
nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e
accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi
permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque
denominati;
u) promuove la realizzazione di progetti di valorizzazione del paesaggio, anche
tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati,
nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia,
predisposti a cura delle Regioni e degli enti locali, singoli o associati;
v) cura le attività inerenti all'esercizio di ogni altra competenza statale in
materia di turismo.
3. Presso la Direzione generale Turismo, che ne supporta le attività, hanno sede e
operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo,
costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia
specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del
turismo.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
L’ENIT è stato istituito nel 1919 con la denominazione di Ente nazionale
per l’incremento delle industrie turistiche.
Con il d.P.R. 27 agosto 1960 n. 1041 il Governo riordinò l’ENIT che
assunse la nuova denominazione di Ente nazionale italiano per il turismo.
Con la legge di riforma 11 ottobre 1990 n. 292, si è tentato di dare un
nuovo impulso al ruolo dell’ENIT, liberandolo da alcuni limiti di fondo che
ne avevano caratterizzato negativamente l’esperienza e si è riconosciuta alle
Regioni la possibilità di svolgere, autonomamente dall’ENIT, attività
promozionali all’estero, sia pure all’interno dell’area comunitaria.
Il d.l. n. 97 del 1995, conv. in legge n. 203 del 1995, di riordino delle
funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, ha ulteriormente modificato
la struttura organizzativa dell’ENIT, prevedendo un ulteriore riordino della
struttura da parte del Governo con proprio regolamento.
L’art. 12 del d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005 ha
dettato anche le norme per un ulteriore riordino dell’ENIT. Il dato di maggior
rilievo è la trasformazione dell’Ente in Agenzia, che assume la
denominazione di ENIT – Agenzia nazionale del turismo.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Art.12 comma 2. D.L. 35 del 2005 e s.m. Per promuovere l'immagine
unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la
commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è
trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata:
«Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
attività produttive.
3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico,
con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale,
contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio
di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del
turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che
prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto
previsto dal comma 7.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Art. 12, comma 5, D.L. 35 del 2005 e s.m. L'Agenzia provvede alle spese
necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti
pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a
soggetti pubblici e privati.
e) contribuzioni diverse. (…)
comma 7.
Tra i compiti dell’Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura
del turismo culturale e del turismo congressuale in raccordo con le iniziative
di valorizzazione del patrimonio culturale. (…)
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
IL PORTALE ITALIA.IT
Art. 12 comma 8 D.L. 35 del 2005 e s.m.. Per l'iniziativa volta a
promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet,
già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede,
attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla
gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle
modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti
interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero
delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro
per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti
relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e
internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo
con il Ministero per i beni e le attività.
PROMUOVITALIA SPA E CONVENTION BUREAU SPA
comma (8-bis) la PCM si avvale di ENIT e delle società da essa controllate
per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate
allo sviluppo di sistemi turistici multiregionali. Opera in avvalimento. (…)
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Con Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n.207 è stato
adottato il Regolamento di organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del
turismo che all’articolo 2 ha ulteriormente dettagliato le funzioni attribuite dalla
legge:
a) cura la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana e
delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale, nonché la promozione
integrata delle risorse turistiche delle regioni;
b) realizza le strategie promozionali a livello nazionale e internazionale e di
informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti
turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori
economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi
individuati dal Comitato nazionale del turismo;
c) svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le regioni e per
altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici,
individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi
in modo efficace sui mercati stranieri;
d) organizza servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di
soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per
promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di
accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività
promozionali e pubblicitarie, di comunicazione e pubbliche relazioni.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
e) attua forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare
del Ministero degli affari esteri, secondo quanto previsto dai Protocolli di intesa
con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero degli affari esteri, e
con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'articolo 1,
della legge 31 marzo 2005, n. 56; f) svolge le altre funzioni previste dall'articolo 12
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
Per lo svolgimento nelle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia elabora, secondo gli
indirizzi del Comitato nazionale per il turismo e sentito il Comitato tecnicoconsultivo il Piano nazionale promozionale triennale e i relativi piani esecutivi
annuali, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, sentita, per i soli
piani triennali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Nei piani di cui al comma 2,
l'Agenzia persegue obiettivi di sviluppo e cura delle diverse tipologie del turismo.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Art. 5 DPR n.207 del 2006. Il consiglio di amministrazione è nominato con
decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente, al Coordinatore
degli assessori regionali al turismo e al Direttore della Direzione
generale per il turismo del Ministero delle attività produttive, da
tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, tre designati dalle
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due
designati dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal
Ministro degli affari esteri ed uno designato dall‘ Unioncamere. 2. Alle
sedute del consiglio di amministrazione viene invitato, senza diritto di voto,
il Presidente del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 8. 3. Al
Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al
perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di
programmazione, organizzazione, indirizzo, nonchè istituzione del relativo
controllo strategico.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
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maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
L’OSSERVATOTORIO NAZIONALE DEL TURISMO
Art. 9. DPR n. 207 del 2006. Osservatorio nazionale del turismo 1. Presso
la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo è istituito
l'Osservatorio nazionale del turismo, presieduto dal Direttore della
Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive
e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e
monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno,
anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono definiti l'organizzazione, la
composizione, il funzionamento e le risorse dell'Osservatorio di cui al
comma 1, nonche' la previsione di eventuali rimborsi spese e gettoni di
presenza. 3. Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
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ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
L’ articolo 16 del D.L. n. 83 del 2014 convertito nella legge n. 125 del 2014 ha
stabilito la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e la liquidazione di
Promuovi Italia S.p.a società il cui capitale azionario è interamente posseduto da
ENIT., al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la
promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la
commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre
europeo e di EXPO 2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è sottoposto alla
vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'ENIT, nel
perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare,
organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per
favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali
in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali,
nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del
portale "Italia.it", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista,
anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite
convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto
per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei
luoghi della cultura. Kit del Turista
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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L’ articolo 16 del D.L. n. 83 del 2014 convertito nella legge n. 125 del 2014,
prevede, inoltre, che le attività di ENIT riferite a mercati esteri e le forme di
collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti
italiani di cultura siano regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri.
Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo. Lo statuto dell'ENIT prevede anche l'istituzione
di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in
assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in
ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi
direttivi. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia
composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati dal Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative, Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e
delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché
dell'Osservatorio nazionale del turismo.
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La trasformazione di ENIT in Ente pubblico economico. Questo tipo di ente, essendo
separato dall'apparato burocratico della pubblica amministrazione italiana, può
adattarsi più facilmente ai cambiamenti del mercato. Tali enti hanno ad oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa commerciale, inoltre, devono iscriversi
nel registro delle imprese. Essi infatti non fanno parte della P.A. italiana, ed il rapporto
d'impiego del personale presso tali enti è di diritto privato.
Conseguentemente sono state modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo
ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti e la fase di transizione
è stata affidata alla gestione di un commissario straordinario.
Viene ribadita la missione di promozione nazionale del turismo, specificandosi
che gli interventi sono finalizzati all’individuazione, organizzazione e
commercializzazione dei servizi, turistici e culturali e dei prodotti
enogastronomici tipici in Italia e all’estero (ciò anche nella piattaforma
tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale Italia.it),
nonché alla promozione degli investimenti nei mezzi digitali. Vi si aggiunge anche
il fine di realizzare e distribuire una Carta del Turista, anche solo virtuale, che
consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti
pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione
integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
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L’ENIT conserva l’autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale,
contabile e di gestione. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato e
può stipulare convenzioni con le Regioni le province autonome, gli enti locali ed altri
enti pubblici.
Un punto significativo riguarda l’attività all’estero dell’ente, che sarà regolata
da apposite intese stipulate con il Ministero degli affari esteri. Attualmente
l’ENIT dispone di 25 strutture all’estero, articolate tra Direzioni d’area,
Agenzie ed Antenne. E’ scaduta la Convenzione con il MAE e potrebbe
nuovamente usufruendo di un contributo statale riprendere le attività di
rilascio dei visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero
(quali Pechino, Shanghai, Canton, Mosca, San Pietroburgo, Mumbai, New
Delhi, Kiev) attraverso un contingente di personale, con contratto a tempo
determinato, destinato esclusivamente al rilascio dei visti turistici.
Gli organi del nuovo ente restano tre: il presidente, il consiglio di amministrazione e il
collegio dei revisori dei conti. Cambia però significativamente la procedura di nomina
e la composizione degli organi stessi.
Il presidente dell’ENIT è nominato con D.P.C.M. su proposta del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo (comma 5). Rispetto alla disciplina attuale non è
prevista l’intesa con la Conferenza Stato-regioni.
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Il consiglio di amministrazione del nuovo ENIT è più snello ed è composto
dal presidente e da due membri nominati dal MIBACT di cui uno designato
dalla Conferenza Stato-regioni e l’altro scelto tra le organizzazioni
maggiormente rappresentative nel settore del turismo, nel rispetto della
disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
PA. Anche in questo caso non è prevista, per la nomina, la previa intesa in
Conferenza Stato-Regioni.
Tra i compiti più rilevanti affidati al Commissario vi è quello di adottare il
nuovo Statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
disposizione. Inoltre, sentite le organizzazioni sindacali, adottare un piano di
riorganizzazione del personale (comma 8).
Infine porre in liquidazione Promuovi Italia S.p.A. (comma 10).
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il presidente dell’ENIT,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano stipulano una convenzione con cadenza triennale, che
può esser adeguata annualmente per ciascun esercizio finanziario. Nella convenzione
sono definiti:
o
gli obiettivi della convenzione stessa, al fine di promuovere il turismo,
commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici in Italia
e all’estero;
o
i risultati attesi in un arco temporale predeterminato;
o
le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all’ENIT;
o
le strategie per il miglioramento dei servizi;
o
le modalità di verifica dei risultati;
o
o
le modalità per conoscere il sistema gestionale interno dell’ENIT, tra cui
l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse;
le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell’Italia
nella rete web, nell’ambito degli interventi volti a migliorare l’offerta turistica
nazionale
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
Codice della normativa statale in tema di
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maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
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o
o
Le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell’Italia nella
rete web, nell’ambito degli interventi volti a migliorare l’offerta turistica
nazionale…
218 MILA POST:
GLI OCCHI DEL MONDO
SULL’ITALIA
ANALISI SEMANTICA DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE
ANTONIO PREITI
SOCIOMETRICA
TECNOLOGIA SEMANTICA COGITO © EXPERT SYSTEM
febbraio 2014
o
o
o
(…) Il passaggio fondamentale della cultura turistica, alla fine, è proprio in questo
capovolgimento del punto d’osservazione: dal nostro al loro (quello dei turisti ndr)
Finora gli strumenti a disposizione erano sostanzialmente le indagini autoreferenti del
settore turistico (…) il commento su internet delle impressioni di viaggio, permette
oggi un’osservazione molto diretta dell’esperienza del viaggio e della vacanza.
l’analisi semantica diventa fondamentale. È con questa tecnologia che una mole
impressionante di testi può essere analizzata, sintetizzata e poi riportata in
maniera compatta, plausibile, efficace. È il mondo dei big data, che riesce a
indicizzare, cioè a mettere ordine in un’infinita successione di testi, di comportamenti,
di suggestioni…
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ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
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o
218 MILA POST:
GLI OCCHI DEL MONDO
SULL’ITALIA
ANALISI SEMANTICA DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE
• (…)È la prima volta che l’analisi semantica viene impiegata in maniera così
massiccia su un intero paese. Ci restituisce un quadro dei turisti così come sono, non
come vorremmo che fossero. È un punto di partenza, perché da questa comprensione
può nascere una “politica turistica” davvero adeguata.
o
o
Chiunque lavori nel campo del largo consumo (e i viaggi lo sono) sa che un prodotto va
bene quando incontra i desideri dei consumatori; nel turismo sembra invece che debba
incontrare i desideri di chi lo propone. È questa distorsione che bisogna correggere.
Sempre se vogliamo avere ospiti felici.
L’analisi semantica è uno strumento formidabile per capire qual è la percezione di
una destinazione turistica. La capacità tecnologica di raccogliere ed elaborare
un’immensa quantità di dati, di testi nel nostro caso, è impressionante.
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218 MILA POST:
GLI OCCHI DEL MONDO
SULL’ITALIA
ANALISI SEMANTICA DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE
• (…) La differenza, rispetto alla ricerca Google style è notevole; in quest’ultimo caso la
tecnica seguita è quella delle keyword, mentre l’analisi semantica procede per concetti,
cioè per gruppi di parole.
• catturato l’autentico pensiero degli utenti, prodotto non in un contesto definito “a priori”,
come l’intervista, ma in maniera libera, perché il fine è quello di comunicare agli altri
…big data, cioè la raccolta di un’enorme quantità di dati non strutturata, che viene
sintetizzata attraverso la sintesi del significato del loro pensiero. L’analisi semantica
non scopre i nessi causali (quelli vengono lasciati alla libera interpretazione di chi
legge e interpreta i dati) ma le occorrenze, le connessioni.
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218 MILA POST:
GLI OCCHI DEL MONDO
SULL’ITALIA
ANALISI SEMANTICA DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE
o
In generale, rispetto al Paese, dall’insieme dei commenti si evince che la
destinazione ideale deve essere, per le sue caratteristiche distintive, un unicum, una
rarità, con una qualità eccellente dei servizi e una logistica adeguata. Il punto è che
l’ospite non può essere colpito dalla meraviglia di un dipinto in un museo e poi
irritato dall’impossibilità di parcheggiare. Questi aspetti legati alla logistica
rappresentano una sorta di condizione necessaria, ma non sufficiente. Non si va nei
posti solo perché la sua logistica è perfetta e agevole. Ma, allo stesso tempo, è
difficile godere di una destinazione, delle sue promesse, se la qualità (e l’umore)
sono inficiati da costrizioni che distraggono dalla bellezza e non consentono una
piena immersione nell’ambiente della vacanza.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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23 maggio 2011, n. 79, e successive
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COMITATO PERMANENTE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO IN
ITALIA. L’esigenza di un più stretto raccordo tra i diversi livelli di governo
ha spinto il legislatore ad istituire anche un’apposita sede istituzionale di
dialogo nella materia specifica del turismo . Si tratta del Comitato
permanente per la promozione del turismo in Italia art. 58 del D.Lgs n.
79 del 2011.
DECRETO DI COSTITUZ COMITATO PERMANENTE TURISMO DOPO CONF STATO REGIONI 5 8 2014.docx
Negli intenti del legislatore, il Comitato permanente si configura dunque
come la CABINA DI REGIA del turismo: un organo non pletorico, ma tale
da garantire la partecipazione al processo decisionale dei più importanti
attori istituzionali che operano nel settore. Il Comitato permanente, in
seduta ristretta, predispone il piano strategico di sviluppo del turismo in
Italia, di durata almeno quinquennale. In seduta plenaria, approva lo
schema del piano e lo trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo che, per la conseguente adozione, a sua volta, lo propone per
l’adozione al Governo, sentita la Conferenza e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
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23 maggio 2011, n. 79, e successive
modificazioni.
I viaggiatori internazionali sono fondamentali per il settore turistico
italiano perché rappresentano il motore della crescita, in quanto la
domanda interna è destinata nel migliore dei casi a rimanere invariata
o al massimo, una volta superata l’attuale crisi economica, a crescere a
tassi molto contenuti. Si tratta di un trend già in atto da tempo:
considerando il numero di notti acquistate in albergo come un indicatore
della domanda, nel periodo 2005-2012 le notti acquistate in Italia da
viaggiatori italiani sono stabili, mentre quelle acquistate da viaggiatori
internazionali sono cresciute con tasso annuo del 2,6% (Istat, Federalberghi,
2013).…è poi opportuno ricordare che l’andamento del turismo
internazionale continuerà a essere positivo, perché trainato dalla domanda
delle economie ad alta crescita, il cui ruolo sarà sempre più significativo
sia a livello outbound sia inbound. Il ruolo dell'Europa nella domanda è
pertanto destinato a ridimensionarsi ed è oggi molto importante per
l’Italia difendere la propria quota di mercato e conquistare quote di
viaggiatori internazionali provenienti da Paesi in rapida espansione che,
se in questo momento non rappresentano ancora valori significativi, sono
destinati a raggiungerli in tempi molto brevi, crescendo insieme
all’economia dei loro Paesi.
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Il turismo internazionale è in continua crescita dal
1980 e le previsioni indicano una crescita sostenuta
anche per i prossimi 10 anni.
Considerando l’incremento di passeggeri che è
passato da ~280 milioni nel 1980 a circa ~900 milioni
del 2010 e le stime di 1,3 miliardi attesi per il 2020 e
1,8 miliardi per il 2030 (World Tourism Organization,
2013), il tasso medio di crescita del CAGR (Compound
Annual Growth Rate) nel cinquantennio 1980 – 2030
sarebbe del ~4% annuo.
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L’Italia è solo terza nel suo bacino di riferimento, con una quota di
mercato dei viaggiatori internazionali in termini di arrivi pari all’11% (a
cui corrispondono ~ 46 milioni di viaggiatori), dietro a Francia (quota del
20%) e Spagna (quota del 14%).
l’Italia non è mai leader né per numero di viaggiatori a corto raggio
(Europa Occidentale e Orientale) e neppure per numero di viaggiatori a
medio e lungo raggio (sia considerando i mercati storici come Giappone e
Stati Uniti, sia considerando i mercati emergenti come Brasile, Russia,
Cina e Golfo)…QUINDI…
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23 maggio 2011, n. 79, e successive
modificazioni.
7 linee guida declinate in piani di azione
1. Ripensare la Governance del Settore • potenziamento del supporto e del
coordinamento centrale.
2. Restituire centralità di ruolo a una forte Agenzia Nazionale del Turismo •
riprogettandone la missione e l’organizzazione, in linea con le migliori agenzie
internazionali per il turismo, e fornendole le necessarie disponibilità di risorse
umane (es., con competenze digitali) e finanziarie.
3. Organizzare un’offerta moderna • con focus su 30-40 poli prioritari, con particolare
priorità per quelli ad alta intensità culturale, come un elemento forte di
caratterizzazione dell'Italia; • innovazione dell'offerta (in particolare per il prodotto
“mare”). • segmenti BRIC e Affluent Europei (per alzare il valore della spesa media
per turista); • posizionamento dell'Italia come “Paese della Bellezza”, intesa come
filo rosso che accomuna cultura, arte, eno-gastronomia, design e moda, che
caratterizzano il nostro Paese e possono rappresentare gli elementi differenzianti
della nostra offerta agli occhi dei viaggiatori Internazionali
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23 maggio 2011, n. 79, e successive
modificazioni.
4. Portare le strutture ricettive al livello dei competitor internazionali
• riqualificando e consolidando strutture ed operatori e favorendo la
creazione di un campione nazionale.
5. Investire in trasporti e infrastrutture • permettendo un'evoluzione
coerente con i bisogni del turismo moderno.
6. Sviluppare le competenze lungo tutta la filiera • riqualificando la
formazione per tutta la filiera turistica e l'attrattività delle professioni
del settore.
7. Attrarre investimenti internazionali e reinvestire nel turismo fondi
generati dal settore • attraverso incentivi dedicati ma soprattutto
snellimento burocratico (“burocrazia zero”); • destinando al reinvestimento nel turismo fondi che sono generati direttamente dal
settore (es., tassa di soggiorno e visti).
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23 maggio 2011, n. 79, e successive
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Art. 59 Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico ed
alberghiero
(…)denominata Maestro di cucina italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese
della ristorazione italiana che, con la propria attività, abbiano contribuito in modo
significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta qualità, la ricerca e la professionalità,
(…)l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro dell'ospitalità
italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese alberghiere italiane che, con la
propria attività, abbiano contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per
l'alta qualità, la ricerca e la professionalità,
(…)il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato è autorizzato a
disciplinare, con proprio decreto, sul quale è acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le
modalità organizzative e procedurali idonee al
(…)E' istituita l'attestazione della Medaglia al merito del turismo per la
valorizzazione dell'immagine dell'Italia, destinata a tributare un giusto
riconoscimento alle persone che, per il loro impegno e valore professionale, nonché
per la qualità e durata dei servizi resi, hanno efficacemente contribuito allo sviluppo
del settore turistico ed alla valorizzazione e diffusione dell'immagine dell'Italia nel
mondo.
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23 maggio 2011, n. 79, e successive
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Le attestazioni sono conferite nel giorno della Giornata
mondiale del turismo - il 27 settembre (il 2015 – 36° giornata).
Gli Organi dell'OMT sono l’Assemblea Generale che si riunisce in sessione
ordinaria ogni due anni; il Comitato Esecutivo (composto da 31 membri
effettivi - eletti dall’Assemblea Generale, nonché dalla Spagna, membro
permanente). Si riunisce almeno due volte all’anno. I membri restano in
carica quattro anni. Il Comitato Esecutivo è coadiuvato nella sua attività
dagli organi sussidiari:
Comitato programma e bilancio
Comitato sviluppo sostenibile in campo turistico
Comitato statistiche e Tourism Satellite Account
Comitato per la revisione delle richieste di adesione dei “membri affiliati”
Comitato mondiale per l’etica nel turismo
L'Italia è anche membro del Comitato Mondiale per l'Etica del turismo e dal
2008 ospita a Roma il Centro per la Promozione del Codice Mondiale di
Etica del Turismo (già Segretariato del Comitato Etico del Turismo),
presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
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23 maggio 2011, n. 79, e successive
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FUGA IN AVANTI ?
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ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs.
23 maggio 2011, n. 79, e successive
modificazioni.
Il 27 settembre 2012, in occasione della
Giornata mondiale del turismo, l’Italia ha
adottato il Protocollo d’intesa per
l’applicazione dei principi del Codice
Mondiale di Etica del Turismo. Il documento
è stato firmato dal Ministro degli Affari
Regionali, il Turismo e lo Sport, dalle Regioni
e dalle Associazioni di categoria Confturismo,
Federturismo, Assoturismo, Fitus e AITR
Il Protocollo segna un passo fondamentale verso l’attuazione degli
accordi sottoscritti nell’aprile 2008 dal Governo italiano con
l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, in relazione
alla diffusione del Codice sul territorio nazionale e all’attuazione dei suoi
principi. La firma del Protocollo coincide con il tredicesimo anniversario
della nascita del Codice Mondiale di Etica del Turismo, adottato
mediante risoluzione dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione
Mondiale del Turismo (OMT) di Santiago del Cile (27 settembre - 1
ottobre 1999).
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs.
23 maggio 2011, n. 79, e successive
modificazioni.
Il testo approvato in quella sede ha l’obiettivo di guidare il
turismo mondiale verso uno sviluppo responsabile,
sostenibile e accessibile a tutti. Il Codice si struttura in
tredici articoli che riguardano le componenti economiche,
sociali, culturali e ambientali del turismo. L’idea di turismo
che ne scaturisce è quella di uno strumento per la crescita
individuale e collettiva, che favorisce la mutua
comprensione e il rispetto tra i popoli. Secondo i principi
contenuti nel documento, il turismo è sostenibile e
responsabile, quando rispetta l’ambiente, difende e
valorizza il patrimonio culturale ed è economicamente e
socialmente vantaggioso per le comunità ospitanti. Poiché
viaggiare è un modo per scoprire e godere della ricchezza del
pianeta, il Codice definisce il turismo come un “diritto di
cui tutti gli abitanti del mondo devono poter usufruire in
modo paritario”, e per questo motivo promuove il turismo
sociale e associato, il turismo dei giovani, delle famiglie,
degli anziani e dei disabili. Nel rispetto dei diritti del
turista, il Codice fissa, inoltre, obblighi precisi cui si
devono attenere i governi e gli operatori del settore.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs.
23 maggio 2011, n. 79, e successive
modificazioni.
The Millennium Development Goals (MDGs) are the eight
international development goals that were established following the
Millennium Summit of the United Nations in 2000, following the
adoption of the United Nations Millennium Declaration. All 189
United Nations member states at the time (there are 193 currently),
and at least 23 international organizations, committed to help achieve
the following Millennium Development Goals by 2015:
1.To eradicate extreme poverty and hunger
2.To achieve universal primary education
3.To promote gender equality
4.To reduce child mortality
5.To improve maternal health
6.To combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases
7.To ensure environmental sustainability
8.To develop a global partnership for development
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106 recante «Disposizioni urgenti
per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo
della cultura e il rilancio del turismo»
Art. 9. Disposizioni urgenti recanti introduzione di un
credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi
ricettivi
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
118
Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la
digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 agli
esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari,
nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse, alle
agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore che
risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in
turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo
incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto è riconosciuto un
credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per
investimenti e attività di sviluppo fino all'importo massimo complessivo di
12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
119
Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
2. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:
a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei
propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s
in download;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti,
purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari
all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire
l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e
pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche
gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di
inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto
previsto dal presente comma.
2-bis. Sono esclusi dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
… è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a decorrere dal 1°
gennaio 2015….nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per
ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
[email protected] o rivolgersi al Servizio I –
Organizzazione e funzionamento – Segreteria – tel. 06 67232868.
D.I. Mibact - MEF 12 febbraio 2015 - Disposizioni applicative per
l'attribuzione del credito d'imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e
tour operator. (GU Serie Generale n.68 del 23-3-2015).
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106
recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
Art. 10. Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture
ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore
turistico.
Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la
competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle
imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un
credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad
un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli
interventi di ristrutturazione edilizia o a interventi di eliminazione delle
barriere architettoniche.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 nel limite massimo complessivo di 20
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016
al 2019.
D.I. Mibact – Mef – Mit - MISE 7 maggio 2015. Disposizioni applicative
per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turisticoalberghiere. (GU Serie Generale n.138 del 17-6-2015).
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
Art. 10. Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture
ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore
turistico.
….comma 6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro
aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
L’articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con
modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 come modificato dall’articolo 10,
comma 6 del decreto legge n.83 del 2014.
Possono essere istituiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei
territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti
turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello
nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del
Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei
servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano
con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al
credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
124
Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
La delimitazione territoriale dei Distretti è effettuata , entro il 31 dicembre 2015, dalle
Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i
Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se
richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.
Nell'ambito dei distretti, come individuati, possono essere realizzati progetti pilota,
concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e
fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree
favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree
del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento
professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
125
Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni:
alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa,
finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 368,
lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime
imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta,
le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368,
lettera a), della citata legge n. 266 del 2005.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni:
alle imprese dei Distretti, costituite in rete:
b) Amministrative - massima semplificazione ed economicità - facilitare
l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
nazionali o di disposizioni comunitarie - convenzioni, anche di tipo collettivo
con gli istituti di credito ed intermediari finanziari
c) Finanziarie - al fine di favorire l’accesso al credito e il finanziamento dei
distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai
progetti di sviluppo e innovazione
d) per la ricerca e lo sviluppo: al fine di accrescere la capacità competitiva
delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali, attraverso la diffusione
di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali, è costituita
l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni:
Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete:
a) fiscali: le imprese appartenenti a distretti possono congiuntamente esercitare
l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’IRES tassazione di gruppo delle imprese residenti - l’opzione per la tassazione
unitaria la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei
tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su
base concordataria per almeno un triennio - possono concordare in via
preventiva e vincolante con l’Agenzia delle entrate per la durata di almeno
un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese
appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura,
tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva - la
ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al
distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di
trattamento,
sulla
base
di
princìpi
di
mutualità;
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
Nei Distretti turistici si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
- in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle
"zone a burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili
ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorché soggetti a vincolo
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;
- il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive
modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il
perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della
filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto;
incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa
dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
ALCUNE CONSIDERAZIONI
- strumenti di politica industriale;
- le forme aggregative hanno subito una notevole evoluzione si è passati dai
distretti industriali alle reti d’impresa…
…alla base vi è una diversa spinta propulsiva all’aggregazione…
- distretto industriale: un’entità socio-territoriale caratterizzata dalla compresenza
attiva in un’area territoriale circoscritta, naturalisticamente e storicamente
determinata, di una comunità di persone e di una popolazione di imprese industriali
(di piccola e media dimensione)…(Beccattini, 1991)
- competenze e risorse strategiche fortemente radicate al territorio; forte
specializzazione in un comparto produttivo manifatturiero (made in Italy);
scomposizione dei processi produttivi con relazioni tra imprese di tipo verticale o
orizzontale; sistema di valori comuni che esprime appartenenza al distretto etc…
- inizia un processo di delocalizzazione - nessuna possibilità di svalutazione
competitiva.., crisi del distretto…
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
ALCUNE CONSIDERAZIONI
- le reti d’impresa – costituite con contratti di rete stipulati ai sensi della legge
n. 33 del 2009 e s.m. - sono libere aggregazioni tra imprese con forme di
coordinamento di natura contrattuale (soggette a registrazione presso le
Camere di commercio) e un obiettivo comune e condiviso dalle imprese
partecipanti: quello di aumentare la forza nel mercato, accrescendo la capacità
competitiva (riducendo costi e facilitando accesso al credito) e l’innovatività
(favorendo anche l’implementazione di nuove tecnologie) senza doversi
fondere o unire sotto il controllo di un unico soggetto;
- è uno strumento che si adatta a imprese di ogni genere e dimensione
indipendentemente dalla forma giuridica e dalla localizzazione
territoriale…comitato di gestione…quorum costitutivi e deliberativi…può
prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale…gestione costi e ricavi scelti
sulla base di parametri condivisi…fare rete: correttezza, trasparenza,
fiducia, autoregolamentazione
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
ALCUNE CONSIDERAZIONI
da uno studio di Renata Imbruglia e Angelo Quarto apparso sulla rivista
di Scienze del turismo (n.2 del 2014)
Ancora limitato sebbene crescente nel settore turistico il ricorso ai contratti di
rete…fenomeno ancora allo stato nascente e non consolidato…confermata la
coesistenza delle reti accanto al distretto…forse è prematuro discutere dei
risultati economici…gli incentivi pubblici influenzano le reti d’impresa ma
il fenomeno dei contratti di rete non è una conseguenza degli incentivi…
articolo 66 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 134 – Reti d’impresa.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
articolo 66. Al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra
le aziende del comparto turistico del territorio nazionale, con uno o piu'
decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e modalità
per la realizzazione di progetti pilota. Con i medesimi provvedimenti sono
definiti gli interventi oggetto dei contributi, finalizzati alla messa a sistema
degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione
dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di formazione e
riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio
nazionale ed alla promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare
attraverso le attivita' di promozione dell'ENIT ….Agli oneri derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di 8 milioni di
euro,
DM 8 gennaio 2013 – bando con scadenza 9 maggio 2014 – annullato per vizi
di illegittimità – si procede a riformulare e bandire nuovamente…
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
DISTRETTI TURISTICI
Nell’anno 2014 sono stati costituiti e riconosciuti 14 distretti turistici:
Atargatis, Costa del Vesuvio, Capri Isola Azzurra, Cilento Blu, Costa di
Amalfi, Roma Capitale (distretto turistico-balneare), Emiliano Romagnolo,
Flegreo, Isola di Procida, Riviera Salernitana, Sele Picentini, Isola Verde
d’Ischia, Litoriale Domizio, Policastro, Penisola Sorrentina…
Stanno arrivando le istanze…Dolomiti bellunesi, Le Terre di Aristeo in
Lucania (turismo rurale); il Distretto abruzzese dei Monti della Laga…
RETI D’IMPRESA NEL SETTORE TURISTICO
Made in Rimini Holidays (turismo balneare integrato -110 alberghi riminesi
che propongono un’offerta integrata di albergo, spiaggia, enogastronomia,
attività ricreative e culturali (anche nell’entroterra) eventi e spettacoli.
W.O.M.A. Worldwide Masserie of Apulia – Primo contratto di rete in Puglia
2012 per il recupero delle aree rurali del territorio masserie e trulli
Rete Verona Garda Bike rete di imprese con la collaborazione di
Confindustria, Camera di Commercio Verona Banca popolare di Verona e
FIAB – promozione turismo in bicicletta.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
Art. 11. Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo e con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano
favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle
destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese.
Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
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patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
Art. 11-bis Start-up turismo
…si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto
sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie
e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la
predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche.
Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la
costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie
di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour
operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e
quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi
centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di
dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta,
l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al
movimento turistico
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2015.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
Art. 13-bis Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping
Istituzione gruppo di lavoro finalizzato a individuare princìpi e criteri per la
disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping.
Gli acquisti esentasse, conosciuti anche con l'espressione inglese tax free shopping,
consentono ai viaggiatori di recuperare, passando attraverso la dogana, l'IVA pagata
sugli acquisti effettuati all'interno del Paese in cui hanno soggiornato. Si tratta di
un'importante misura di stimolo del commercio internazionale, volta ad attirare
consumatori e favorire il turismo.
Dei 130 Paesi che applicano l'IVA attualmente circa 50 consentono acquisti esentasse
ai visitatori stranieri.
In Italia lo tax free shopping è possibile solo ai non residenti nell'Unione europea.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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Il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 recante «Disposizioni urgenti per la tutela del
patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo»
Art. 13-bis Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping
il sistema “tax free” permette, agli acquirenti domiciliati e residenti fuori dalla
Comunità europea, di ottenere lo sgravio dell’Iva pagata sui beni acquistati dal
venditore italiano o il rimborso successivo dell’Iva stessa, laddove si
realizzino i presupposti previsti dall’articolo 38-quater del Dpr 633/1972.
In base a tale articolo, infatti, il beneficio può essere riconosciuto se si tratta
di prodotti ceduti da commercianti al dettaglio, acquistati per uso personale o
familiare del cessionario e non destinati alla successiva commercializzazione.
Il valore complessivo dei beni ceduti deve essere superiore a 154,94 euro (Iva
inclusa). In caso di mancata esportazione entro il terzo mese da quello
dell’acquisto o di mancata trasmissione, da parte del cessionario, della fattura
vidimata dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello
dell’operazione, il cedente procede alla regolarizzazione dell’operazione, a
norma dell’articolo 26 del Dpr 633/1972, sul registro delle fatture emesse per
la sola Iva
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
Per questo dobbiamo rilanciare
il turismo e, soprattutto, attrarre
investimenti. Rimuoviamo
quegli ostacoli che fanno sì che
l’Italia per molti non sia una
scelta di vita. Questo significa
puntare sulla cultura, motore e
moltiplicatore dello sviluppo, o
sulle straordinarie realtà
“L’altra grande risorsa è
l’Italia stessa. Bellezza
senza navigatore. La nostra
tendenza
all’autocommiserazione è
pari solo all’ammirazione
che l’Italia suscita
all’estero. Molti stranieri
vogliono bagnarsi nei nostri
mari, visitare le nostre città,
mangiare e vestire italiano.
L’Italia e il made in Italy
sono le nostre migliori
ricchezze […]
dell'agro-alimentare. Questo
significa valorizzare e
custodire l'ambiente, il
paesaggio, l'arte, l'architettura,
le eccellenze
enogastronomiche, le
infrastrutture stradali,
ferroviarie, portuali e
aeroportuali. […]
L’intraprendenza dei
giovani e la bellezza
dei territori sono d'altra
parte due risorse
cruciali per il
Mezzogiorno. In
entrambi i casi un
patrimonio dissipato,
un giacimento
inutilizzato di
potenzialità. Dobbiamo
mettere in condizione il
Sud di crescere da solo,
annullando i divari
infrastrutturali e di
ordine pubblico che
l’hanno frenato,
puntando sulle nuove
imprese, in particolare
le industrie culturali e
creative…”.
Enrico Letta - 29 aprile 2013
«Viaggiare? Per viaggiare basta esistere. Passo di giorno in giorno come
di stazione in stazione, nel treno del mio corpo, o del mio destino,
affacciato sulle strade e sulle piazze, sui gesti, e sui volti, sempre uguali
e sempre diversi come sono i paesaggi. (…)
E’ in noi che i paesaggi hanno paesaggio. Perciò se li immagino, li creo,
se li creo esistono; se esistono li vedo come vedo gli altri. A che scopo
viaggiare? (…)
La vita è ciò che facciamo di essa. I viaggi sono i viaggiatori. Ciò che
vediamo non è ciò che vediamo, ma ciò che siamo».
Tratto da « Il libro dell’Inquietudine» di Fernando Pessoa (18881935)
9/1
Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
LE IMPRESE DI INTERMEDIAZIONE (servizi turistici in senso stretto)
agenzie di viaggio, imprese che gestiscono reti di prenotazione, imprese di produzione di
pacchetti turistici, talvolta con servizi incoming, (e legati al territorio) talvolta outgoing
(riferiti a luoghi lontani da quello di localizzazione dell'azienda).
LE IMPRESE CROCIERISTICHE (servizi turistici in senso stretto)
LE IMPRESE DEL SETTORE CONGRESSUALE (servizi turistici in senso
stretto)imprese relative alla gestione e ospitalità di eventi aggregativi (congressi).
LE IMPRESE BALNEARI: marittime, lacuali e fluviali;
LE IMPRESE DI RISTORAZIONE (servizi non solo turistici)
Ristoranti, trattorie, osterie e birrerie etc
LE IMPRESE DI TRASPORTO (servizi non solo turistici)
Noleggio di autovetture e autobus Gran Turismo e servizi di mobilità
LE IMPRESE DI FUNZIONE: (servizi non solo turistici)
impianti di risalita, sciovie, seggiovie e funivie, porti turistici, Locazioni e/o noleggio
imbarcazioni da diporto nautico, infrastrutture ed impianti per il turismo fluviale,
lagunare e lacuale
LE IMPRESE TERMALI(servizi non solo turistici)
LUOGHI DI RICREAZIONE URBANA E EXTRAURBANA: parchi di
divertimento strutture sportive, ricreative e per il tempo libero (piscine, campi da tennis,
basket, pallavolo, calcetto, minigolf, piste di pattinaggio, night, dancing, discoteche,
teatri, arene, auditorium, piste di go-kart, maneggi.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
9/1
Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
I caratteri della produzione turistica sono fortemente atipici rispetto ad altri tipi
di industria, a causa di una serie di fattori:
-oggetto della produzione turistica è tutto ciò che serve a soddisfare i bisogni dei
viaggiatori, cioè un insieme non definibile a priori e una volta per tutte ma solo
in virtù del consumo effettuato;
-questo insieme è variabile e comprende sia servizi e beni esclusivi per i turisti
(es. la struttura ricettiva) che servizi e beni destinati alla popolazione locale o
non turistica (ad esempio, i trasporti pubblici, le attività di intrattenimento
quali teatro, musei, cinema, discoteche, gli impianti sportivi, le strutture
sanitarie, ecc.);
- in questo ambito sono presenti alcuni beni e servizi essenziali ed altri di
supporto. Tra quelli essenziali vanno ricondotte le risorse naturali o artificiali di
diverso tipo (i beni culturali, i beni artistici, ecc.) che si caratterizzano in molti
casi per l’essere beni pubblici (si pensi al Museo del Louvre a Parigi, ai parchi
naturali, agli Scavi di Pompei, ecc.); tra i servizi offerti molti sono forniti da
risorse non riproducibili (la grotta di Lourdes, Mont Saint Michel, ad esempio) ,
con caratteri di non divisibilità e non esclusività;
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
9/1
Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo - D. Lgs. 23
maggio 2011, n. 79, e successive modificazioni.
-essendo il turismo un “fenomeno tipicamente spaziale”, elemento
fondamentale va riconosciuto nel territorio che costituisce la destinazione del
viaggio dei turisti, con le sue caratteristiche sociali, economiche, fisiche. Esso,
essendo luogo necessario del consumo viene interessato ampiamente dalla
pratica turistica, con impatti positivi (es. la ricaduta economica) e negativi (es.
la cementificazione selvaggia, l'inquinamento, l'abusivismo).
Da questi caratteri deriva la necessità di definire il sistema turistico come
“luogo” in cui si inserisce la produzione turistica e il prodotto turistico.
Il consumatore turista acquistando una vacanza, acquista un paniere di
prodotti specifici a fronte di un prezzo (l’albergo, il trasporto, la
ristorazione, ecc), ma consuma un prodotto globale più ampio (l’intera
destinazione), che comprende anche elementi non prodotti (le risorse
naturali che sono fattori di attrattiva) e talora non immessi nel mercato
(eventualmente gestiti da un’impresa). Esso si configura anche come prodotto
virtuale, conosciuto -in quanto experience good- solo nell’atto del consumo, alla
cui realizzazione concorrono elementi interni ed esterni all’azienda, che
verranno sperimentati nella loro unità solo nel momento della loro erogazione
fruizione.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
In relazione ai sistemi turistici locali, inoltre, la legge (articolo
23 del decreto legislativo n. 79 del 2011 – Codice del turismo)
attribuisce alle Regioni il rilevante ruolo di selezione delle
iniziative presentate dai soggetti pubblici e privati, alla luce dei
requisiti previsti dalla legge e, con tutta probabilità, dei contenuti
dei progetti di sviluppo presentati da ciascuno di essi: questa è
infatti la funzione a cui sembra essere finalizzato il c.d.
“riconoscimento” dei sistemi turistici locali. La legge, peraltro,
anche su questo punto lascia ampio spazio all’autonomia
legislativa delle Regioni, non fornendo alcuna indicazione circa
la procedura amministrativa per il riconoscimento.
Un’altra competenza di grande rilevanza attribuita alle Regioni,
strettamente connessa al riconoscimento, è quella relativa al
finanziamento degli STL.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
Per lo svolgimento delle competenze, le Regioni si avvalgono, oltre che
della loro amministrazione diretta (Assessorati al turismo), di strutture
rientranti nella c.d. “amministrazione regionale indiretta”. I principali
modelli organizzativi sono:
– società per azioni, di cui la Regione conserva il capitale di
maggioranza, nonché una serie di poteri di controllo;
– “agenzie” di ambito regionale, per l’elaborazione e la concertazione
delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di
promozione e commercializzazione turistica.
Il ruolo regionale di “governo” del settore trova inoltre con-ferma in un
complesso di funzioni che pongono la Regione al centro delle relazioni
con gli altri soggetti istituzionali, a partire dallo Stato, attraverso la
partecipazione alla Conferenza Stato-Regioni ed alla Conferenza
Unificata.
Una seconda costante di tutte le leggi regionali è rappresentata dal
riconoscimento del ruolo centrale dei comuni nella promozione dei
sistemi integrati di offerta turistica e nella creazione di reti di
cooperazione pubblico-privata.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
Il quadro delle competenze amministrative delle Regioni e
degli enti locali è il seguente:
funzioni amministrative mantenute in capo alle Regioni, che
possono essere così schematizzate:
– programmazione, di norma attraverso l’adozione di piani
triennali di sviluppo turistico e dei relativi programmi annuali
di attuazione di tutte le iniziative e coordinamento delle attività
dei diversi soggetti operanti nel territorio;
– promozione dell’immagine unitaria della Regione all’Italia
ed all’estero, anche attraverso le relazioni internazionali; –
finanziamento e dei progetti di sviluppo del territorio e loro
selezione (riconoscimento dei sistemi turistici locali e simili),
incentivazione degli operatori del settore;
– coordinamento della raccolta, elaborazione e diffusione dei
dati concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
Si tratta di una tendenza che si pone in linea con il
potenziamento delle competenze dei comuni,
che, quali titolari primari della valorizzazione
dell’economia turistica del proprio territorio,
devono farsi parte attiva nella realizzazione di
interventi finalizzati alla qualificazione del sistema
dell’offerta locale e dei servizi turistici di base
relativi all’informazione, all’accoglienza turistica,
all’intrattenimento degli ospiti, agli eventi ed
iniziative promozionali.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
L’art. 5 della legge n. 135/2001, definiva i sistemi turistici locali come
“contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali
appartenenti anche a Regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata
di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti
tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di
imprese singole o associate”.
Il sistema turistico locale viene pertanto inteso, in una prima accezione, come
un ambito territoriale avente determinati caratteri ed aspirazioni di sviluppo. In
tal senso, esso costituisce implicitamente il riconoscimento di aree a forte
potenzialità di sviluppo o già caratterizzate da una preesistente economia di
sviluppo, dotate non solo di attrazioni turistiche, ma di un complesso sinergico
di elementi (beni culturali, ambientali, produzioni tipiche, ecc.) che le
contraddistingue rispetto ad altre parti del territorio. La dimensione territoriale
del sistema turistico locale è del tutto variabile, e non è vincolata dalla legge a
parametri di ampiezza o di consistenza dell’offerta, né in relazione ai confini
amministrativi degli enti territoriali coinvolti.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti locali:
alla ricerca di un difficile equilibrio delle
competenze.
L’assetto delle funzioni amministrative nel settore del
turismo ha visto la permanenza di più livelli di competenza.
A partire dalla seconda metà degli anni ’90 le Regioni hanno
dato luogo ad una intensa produzione legislativa in
materia di turismo, spinte dapprima dall’esigenza di
adattare al mutato quadro normativo ed economico la
propria organizzazione; poi, dalla necessità di ridistribuire le
funzioni amministrative in attuazione dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza introdotti dal
c.d. federalismo amministrativo ed infine, dall’esigenza di
introdurre all’interno dei propri ordinamenti i principi
riformatori dettati dalla riforma costituzionale del 2001.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
La riforma del Titolo V della Costituzione, infatti, se da
un lato, ha ampliato la potestà legislativa delle Regioni,
confermando in capo a queste ultime il potere di decidere
organizzazione ed articolazione delle competenze in
materia, ha dall’altro lato costituzionalizzato il principio
di sussidiarietà quale criterio cardine per la ripartizione
delle funzioni amministrative, confermando la centralità
del ruolo comunale. Il nuovo articolo 118 della
Costituzione, infatti, stabilisce che “le funzioni
amministrative sono attribuite ai comuni, salvo che,
per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza”.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
Il turismo tra Stato, Regioni ed enti
locali: alla ricerca di un difficile
equilibrio delle competenze.
Accanto alle tradizionali Pro loco - associazioni di diritto privato che,
in ambito locale, promuovono il turismo e forniscono assistenza ai
turisti - da lungo tempo operano a livello locale organismi destinati
alla promozione ed alla assistenza turistica in ambiti territoriali
circoscritti, ovvero, alla promozione di un determinato segmento di
offerta. La natura giuridica di questi soggetti è molto diversificata, ma
analoga è la partecipazione contestuale di soggetti pubblici e privati e
l’importante ruolo riconosciuto al loro interno agli enti locali, ed
in particolare ai comuni. Sono tratti, come vedremo, che
caratterizzano, in particolare, il nuovo modello organizzativo dei
“sistemi turistici locali” (ormai non più definiti, a livello
nazionale, in quanto la legge n. 135 del 2001 - articolo 5 - è stata
abrogata dalla legge n. 79/2011 - Codice del turismo) applicati e
sviluppati nella legislazione regionale che ne individua anche i
parametri di definizione.
La legislazione nazionale in materia di turismo: una panoramica
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