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Deloitte Documentazione Iva Dogane e Accise 2012
Studio Tributario e Societario IVA, DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE Unindustria Roadshow - Le novità fiscali 2012 Alessandra Di Salvo Chiara Tomassetti Roma, 4 luglio 2012 © 2012 Studio Tributario e Societario Agenda - provvedimenti commentati • • • • • • • • • • • • • • • • 2 IVA LEGGE COMUNITARIA 2010 (L. 15/12/2011, N. 217) DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 24/1/ 2012, N. 1) DECRETO SEMPLIFICAZIONI (L. 26/04/2012 n. 44, conversione D.L. 16/2012) LEGGE DI STABILITA’ (L. 12/11/2011 N 183) DECRETO MONTI (L. 6/12/2011, n. 214, conversione D.L 201/2011) DISEGNO DI LEGGE DELEGA ALLA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO (16/04/2012) D.L. 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del paese» DOGANE DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 24 gennaio 2012, n. 1) DECRETO SEMPLIFICAZIONI (L. 26/04/2012 n. 44, conversione D.L. 16/2012) ACCISE DECRETI MEF 30 DICEMBRE 2011 (Circolare MEF n. 1/DF del 3 gennaio 2012) DECRETO LIBERALIZZAZIONI (D.L. 24/1/ 2012, N. 1) DECRETO SEMPLIFICAZIONI (L. 26/04/2012 n. 44, conversione D.L. 16/2012) D.M. 27 OTTOBRE 2011, G.U.S.G. N. 14 DEL 18/1/2012 (Nota Agenzia Dogane 9982 / R.U. 24/1/ 2012) DISEGNO DI LEGGE DELEGA ALLA RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO (16/04/2012) DECRETO MONTI (L. 6/12/2011, n. 214, conversione D.L 201/2011) D.L. 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del paese» Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA, Dogane e Imposte indirette © 2012 Studio Tributario e Societario IVA 3 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Legge Comunitaria 2010 (L.15/12/2011, n. 217) 4 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi «internazionali» ed integrazione delle fatture per servizi generici ricevuti da soggetti UE 5 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Momento di effettuazione per le prestazioni di servizi «internazionali» (art. 8, c. 2, lett. a), n. 2) La nuova norma (nuovo comma sesto dell’art. 6 del d.P.R. n. 633/72) «In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime» NOVITA’ IN VIGORE DAL 17 MARZO 2012 6 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Momento di effettuazione per le prestazioni di servizi «internazionali» (art. 8, c. 2, lett. a), n. 2) Portata applicativa: solo le prestazioni di servizi generiche 7-ter sia ricevute che prestate da soggetti passivi UE e Extra-UE si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate (in deroga al generale principio della rilevanza del pagamento del corrispettivo); se di carattere periodico e continuativo, tali prestazioni si considerano effettuate alla data di maturazione dei corrispettivi, ovvero al 31 dicembre di ciascun anno se di durata ultrannuale fino alla loro ultimazione; il pagamento del corrispettivo (parziale o integrale) anticipa il momento di effettuazione alla data del pagamento, limitatamente all’importo pagato. La fatturazione anticipata è ininfluente ai fini dell’effettuazione dell’operazione (deroga al quarto comma dell’art. 6). 7 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Momento di effettuazione per le prestazioni di servizi «internazionali» (art. 8, c. 2, lett. a), n. 2) RATIO/EFFETTI - Uniformati i periodi di riferimento degli scambi intracomunitari di servizi, essenzialmente ai fini della compilazione degli elenchi INTRASTAT DEFINIZIONE DELLA NATURA DELLA PRESTAZIONE - Incertezza dei criteri distintivi (limitati nel tempo o continuativi ? ) es. contratti annuali rinnovabili di anno in anno (es. consulenza) ? Contratti «intercompany» con rinnovo tacito? INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO incertezza «ultimazione»: collocazione temporale problematica rispetto al pagamento del concetto di per esigenze di semplificazione, la fattura emessa dal prestatore non residente si può assumere come “indice” di ultimazione del servizio, per cui è al momento della sua ricezione che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta (cfr risposte a quesiti dell’ADE nella videoconferenza del 31.5.2012 MAP Unico). NB emissione della fattura torna a rilevare : non in linea con le previsioni comunitarie recepite con il nuovo sesto comma. Sembrerebbe quindi comunque consigliabile che tra le parti intercorra qualche forma di corrispondenza che attesti l’avvenuta ultimazione della prestazione 8 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Momento di effettuazione per le prestazioni di servizi «internazionali» (art. 8, c. 2, lett. a), n. 2) segue INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO maturazione dei corrispettivi: rilevanza delle previsioni contrattuali (opportunità di porre particolare attenzione alla relativa redazione) CONTRATTI CONTINUATIVI E ULTRANNUALI – Per le prestazioni effettuate in modo continuativo per oltre un anno vale ancora il criterio indicato dalla Circ. 37/11 per quantificare la base imponibile della fattura del fornitore UE (rapporto tra il corrispettivo totale pattuito dalle parti e quota parte di servizio che è stata resa nel momento in cui si rileva l’ultimazione della prestazione e cioè alla fine di ciascun anno solare)? PRESTAZIONI RESE DA OPERATORI ITALIANI - l’omessa/tardiva fatturazione di servizi 7-ter a committenti UE costituisce violazione di un obbligo documentale? Quale sanzione sarebbe eventualmente applicabile, in assenza di una specifica norma imperativa? Prospettive di cambiamento entro il 31.12.2012 dovranno essere recepite le disposizioni della Dir. N. 45/2010 secondo cui, per le operazioni intraUE, la fattura potrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, anche cumulativamente. 9 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Obbligo di integrazione delle fatture per i servizi intracomunitari ricevuti (art. 8, c. 2, lett. g) La nuova norma (nuovo periodo del comma 2 dell’art. 17, d.P.R. n. 633/72) «Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni». ADEMPIMENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI INTRACOMUNITARIE RICEVUTE = ADEMPIMENTI PER ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI 10 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Obbligo di integrazione delle fatture per i servizi intracomunitari ricevuti (art. 8, c. 2, lett. g) Portata applicativa Per le sole prestazioni di servizi generiche 7-ter rese da fornitori UE a committenti nazionali, questi ultimi non emetteranno più «autofattura», ma integreranno la fattura ricevuta (facoltà già concessa da Circ 12/2010 ma con tempistiche art 6). Conseguentemente, i committenti nazionali dovranno (obbligo e non più facoltà) : • numerare e integrare la fattura del fornitore UE; • annotare la fattura distintamente entro il mese di ricevimento (ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni) nel registro delle fatture emesse e degli acquisti. Qualora i committenti nazionali non abbiano ricevuto fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione dovranno emettere la relativa fattura (con indicazione del numero di identificazione IVA del fornitore UE) entro il mese seguente (cfr. risposte a quesiti dell’ADE nella videoconferenza del 31.5.2012 MAP Unico). 11 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Obbligo di integrazione delle fatture per i servizi intracomunitari ricevuti (art. 8, c. 2, lett. g) SPUNTI DI RIFLESSIONE NB nei casi di fornitori non EU – o di fornitori EU per servizi diversi da quelli «generici» – il committente italiano resta obbligato ad emettere ed annotare autofattura nel rispetto delle tempistiche «ordinarie», seguendo i criteri di cui al nuovo sesto comma dell’art. 6 del dPR 633/72 (e quindi non contemplata l’ipotesi di autofatturazione anticipata rispetto al momento in cui la prestazione è ultimata o il corrispettivo maturato o avviene il pagamento) l’irrilevanza del ricevimento della fattura del fornitore estero/della emissione della autofattura anticipata rispetto al momento in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi del nuovo sesto comma dell’art. 6 potrebbero avere un impatto sul diritto alla detrazione dell’IVA per i soggetti che continuassero a integrare e annotare la fattura del fornitore estero al suo ricevimento/emettere e annotare autofattura, a prescindere da quando debba ritenersi verificato il momento impositivo, i.e. anticipazione della esigibilità della imposta e quindi del diritto alla detrazione per una operazione che non sarebbe ancora da ritenere effettuata ai fini IVA ? 12 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario IVA sospesa per importazioni di beni destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro UE, eventualmente dopo le manipolazioni ex all.72 Reg. n. 2454/93 13 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Importazioni in sospensione IVA ex art. 67, primo comma, lett. a) d.P.R. n. 633/1972 Versione previgente Art. 67 Importazioni 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell' articolo 7: a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell' imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea; . 14 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Importazioni in sospensione IVA ex art. 67 , primo comma, lett. a) d.P.R. n. 633/1972 Versione attuale (art. 8, c. 2, lett. i) 1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell' articolo 7: a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell' imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea; Nuovo c. 2-bis il pagamento dell’IVA è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993, previamente autorizzate dall'autorità doganale; Nuovo c. 2-ter Per fruire della sospensione l'importatore fornisce il proprio numero di PIVA, il numero di identificazione IVA del cessionario stabilito in un altro SM nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione. 15 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Importazioni in sospensione IVA ex art. 67, primo comma, lett. a) d.P.R. n. 633/1972 RATIO: nel quadro della strategia comunitaria di lotta alle frodi, vengono introdotti requisiti più stringenti che recepiscono le disposizione comunitarie di riferimento (v. già Circolare n. 120/365 del 17/04/1993), ma ammesse le manipolazioni usuali. SPUNTI DI RIFLESSIONE: • Requisito dello stabilimento del cessionario nel Paese di destinazione ? • Cessione intracomunitarie «assimilate» (già escluse da Circ. n. 120/365, ma non in linea con norme EU) ? • Documentazione adeguata che comprovi trasferimento merci (v. già Circ. n. 120/365 Intrastat con annotazione estremi bolletta, ma altre prove cessione intracomunitaria, es CMR o altro documento di trasporto e distinta bancaria che attesti il pagamento) ? 16 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Rimborsi infra–annuali 17 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Rimborsi infra-annuali la modifica all’art. 38 bis L’effetto della modifica 18 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA La legge comunitaria 2010 interviene sull’art. 38-bis, secondo comma, del d.P.R. n. 633/1972 prevedendo per il contribuente la possibilità di ottenere il rimborso IVA in relazione a periodi inferiori all’anno anche nelle <<ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19, comma 3, lettera a-bis)>>. Rimborso IVA infra-annuale anche per i contribuenti che effettuano: 1. PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI; 2. PRESTAZIONI DI TRASPORTO DI BENI E RELATIVE INTERMEDIAZIONI; 3. PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCESSORIE AI TRASPORTI DI BENI E RELATIVE INTERMEDIAZIONI; 4. OPERAZIONI CREDITIZIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE (ex art. 10, nn. da 1 a 4 del d.P.R. n. 633/1972) rese nei confronti di soggetti stabiliti fuori dalla Comunità o relative a beni destinati all’esportazione. © 2012 Studio Tributario e Societario Varie: cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo; regime di non imponibilità delle operazioni del settore aero-navale; operazioni non imponibili ex art. 72 d.P.R. n. 633/1972 19 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo: le modifiche al d.P.R. n. 633/1972 art. 7-bis, <<Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o una comma 3 rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per soggetto passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas e di elettricità energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile>> art. 7septies, comma 1 <<In deroga a quanto stabilito dall’ articolo 7-ter, comma 1, lettera b), non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità: g) la concessione dell’accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati la concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati>> art. 68 <<Non sono soggette all' imposta: g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento>>.le importazioni di gas mediante sistemi di gas naturale e le importazioni di energia elettrica mediante sistemi di energia elettrica. 20 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Cessioni di gas, energia elettrica, calore e freddo: le modifiche al D.L. 331/1993 art. 38, comma 4 bis <<agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l’energia elettrica quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema>> art. 38, comma 5, lett. c-bis) Non costituiscono acquisti intracomunitari <<l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, e di energia elettrica di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni>> art. 41, comma 2-bis <<Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei confronti di soggetti di altro Stato membro nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia>> 21 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Regime di non imponibilità delle operazioni del settore aero-navale : le modifiche al d.P.R. 633/1972 art. 8 bis, lett. a) <<Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8: a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50>> art. 8 bis, lett. a-bis) Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: a -bis ) <<le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66>> art. 8 bis, lett. b) Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: b) <<le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica>> art. 8 bis, lett. d ) Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: d) <<le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento>> art. 8 bis, lett. e-bis ) Sono assimilate alle cessioni all'esportazione: e -bis ) <<le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a) , a -bis ) e c) e del loro carico>>. 22 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Operazioni non imponibili ex art. 72, d.P.R. n. 633/1972 Agli effetti dell’imposta, godono della non imponibilità: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefìci alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all’amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il medesimo Trattato; c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell’Unione stessa; d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c) , nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. Il limite di lire cinquecentomila (258,23 euro) previsto nel testo previgente della disposizione in esame, viene innalzato a 300 euro. 23 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Decreto Liberalizzazioni (D.L. 24/01/2012, n.1) 24 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Diritto di rivalsa dell’IVA relativa ad avvisi di accertamento 25 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica – art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1) Versione previgente Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi. Deroga alle ordinarie regole di funzionamento dell’IVA (obbligo di rivalsa disciplinato dall’ art. 18 del d.P.R. 633/1972) Ratio della deroga individuata nella relazione illustrativa al d.P.R. 633/1972: L' art. 60, ultimo comma del d.P.R. 26-10-1972, n. 633, dispone, poi, che l'imposta (o la maggiore imposta) dovuta a seguito di accertamento è destinata a rimanere a carico del contribuente. Questa disposizione, oltre che da intenti sanzionatori è suggerita da valutazioni pratiche, data l'impossibilità e, comunque, l'inopportunità di porre le premesse legislative per una riapertura dei rapporti contrattuali allo scopo di recuperare, a posteriori, l'imposta a suo tempo non addebitata. (Cfr Cass 12882/2010 stabilità dei rapporti prevale su neutralità e tassazione del solo consumo finale). 26 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1) Versione attuale (entrata in vigore il 24 gennaio 2012, in assenza di disposizioni di diritto transitorio o di coordinamento con la precedente disposizione) Il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. Ratio della modifica individuata nella relazione governativa al D.L. n. 1/2012: Sanare procedura di infrazione elevata nel 2011 dalla Commissione UE contro l’Italia (effetti distorsivi della precedente disposizione che, impedendo al soggetto passivo di rivalersi sulla controparte dell’IVA pagata in seguito ad accertamento, lasciava che questo rimanesse inciso dal tributo) 27 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1) ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE … A. Diritto di rivalsa o Facoltà del cedente/prestatore (non obbligo diversamente da art. 18); o Nessuna limitazione normativa quanto alla natura e tipologia delle violazioni commesse (?); o Pagamento dell’imposta accertata: solo a titolo definitivo (cfr risposte a quesiti dell’ADE nella videoconferenza del 31.5.2012 MAP Unico) o Pagamento delle sanzioni e degli interessi: ove effettivamente dovuti? o Entro quali termini il cedente/prestatore può esercitare la rivalsa? o Con quali modalità operative (necessaria emissione fattura impatto su liquidazioni visto che imposta GIA’ versata)? 28 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1) segue ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE … B. Diritto alla detrazione in capo al cessionario/committente o Deroga alla regola generale di decadenza del diritto alla detrazione (art. 19, scongiura rischio accertamento nel quinquiennio, ma successivo al bienno della detrazione) o Termine per l’esercizio della detrazione: decorre dal momento del pagamento effettuato dal cliente al fornitore (cfr risposte a quesiti dell’ADE nella videoconferenza del 31.5.2012 MAP Unico) sebbene in dissonanza con principi di i) irrilevanza del pagamento ai fini dell’esercizio del diritto a detrazione e ii) proporzionalità delle misure antielusive, ma in linea con dicotomia rapporti fornitore-Stato e fornitore-cliente o Detrazione esercitata alle condizioni che sussistevano al momento dell’effettuazione dell’operazione originaria o E se il cessionario/committente ha già emesso «autofattura spia» ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.Lgs. 471/1997 ? 29 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Diritto di rivalsa a seguito di accertamento o rettifica art. 60 comma settimo del d.P.R. 633/1972 (art. 93, c. 1) …ULTERIORI SPUNTI DI RIFLESSIONE Ambito di applicazione Fattispecie c.d. «non esaurite» al momento di entrata in vigore della norma: 1. provvedimento impositivo, con cui viene accertata o rettificata un’imposta o una maggiore imposta dovuta, notificato successivamente all’entrata in vigore della disposizione, anche se riferito ad annualità pregresse; 2. provvedimento impositivo già notificato alla data di entrata in vigore della disposizione, ma per il quale non si sia ancora verificato il presupposto per esercitare il diritto di rivalsa: il pagamento dell’imposta. Esclusa l’applicazione a rapporti ormai «esauriti» (provvedimento di accertamento/rettifica ormai definitivo e imposta versata dal contribuente accertato – tipicamente il prestatore – a titolo definitivo). 30 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Varie: modifica al regime IVA delle locazioni e delle cessioni degli immobili ad uso abitativo; estensione della separazione delle attività alle cessioni di immobili 31 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Locazioni e cessioni degli immobili ad uso abitativo (versione ante-D.L. 22/06/2012, n. 83) art. 10, n. 8 , d.P.R. 633/1972 Confermando in generale il regime IVA di esenzione delle locazioni di fabbricati ad uso abitativo, viene prevista l’imponibilità IVA, per opzione del locatore (manifestata nel relativo contratto d’affitto), nei seguenti casi: 1. Locazioni di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata; 2. Locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 art. 10, n. 8-bis , d.P.R. 633/1972 Confermando in generale il regime IVA di esenzione, viene prevista l’imponibilità per: 1. Cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di recupero entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; 2. Cessioni, per le quali nel relativo atto di vendita il cedente abbia espresso l’opzione per l’imponibilità, aventi ad oggetto: • Fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata; • Alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 n. 127duodevicies Tabella A, parte III, d.P.R. 633/1972 Aliquota IVA del 10% applicabile alle locazioni imponibili di fabbricati abitativi. 32 A seguito delle modifiche apportate al regime delle locazioni di cui al n. 8 dell’art. 10, è stato sostituito il n. 127-duodevicies prevedendo per le locazioni imponibili effettuate in attuazione di piani di edilizia convenzionata e per quelle relative agli alloggi sociali l’aliquota IVA del 10%. Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Separazione delle attività per le cessioni di immobili la modifica all’art. 36 L’effetto della modifica 33 <<I soggetti che esercitano più imprese o più attività nell' ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà di optare per l' applicazione separata dell' imposta relativamente ad alcuna delle attività esercitate, dandone comunicazione all' Ufficio nella dichiarazione relativa all' anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell' attività. In tal caso la detrazione di cui all' art. 19 spetta a condizione che l' attività sia gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito nell' ultimo comma, per l' imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati promiscuamente. L' opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione di cui all' art. 19-bis. La revoca deve essere comunicata all' Ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall' anno in corso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5 e dell’articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni, di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività >> ESTENSIONE ANCHE ALLE CESSIONI DI IMMOBILI DELLA POSSIBILITA’ DI OPTARE PER LA SEPARAZIONE DELL’IMPOSTA Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Decreto Semplificazioni (L. 26/04/2012 n. 44, conversione D.L. n. 16/2012) 34 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Comunicazione delle dichiarazione d’intento ricevute - Nuovo termine di presentazione telematica 35 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute: Nuovo termine di presentazione telematica Articolo 1 comma 1 lettera c) del D.L. 29 Dicembre 1983 n. 746 così modificato con effetto dal 2 marzo 2012 : «….. il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.» Abolito quindi il previgente obbligo di comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione di intento, a prescindere dalla effettuazione di operazioni in sospensione la modifica attiene non solo al profilo temporale ma incide sul presupposto dell’adempimento. Favor rei applicabile alle violazioni commesse nella vigenza della precedente formulazione ? Inapplicabilità sanzione formale art. 11 DLgs 471/97 (omesso invio in assenza di operazioni in sospensione) In via pratica, per esigenze di semplificazione, possibilità di anticipare la comunicazione al momento del ricevimento della dichiarazione di intento, senza attendere l’effettuazione di operazioni in sospensione di imposta. 36 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede o domicilio in paesi c.d. Black List: soglia minima 37 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, o domicilio in paesi c.d. Black List: soglia minima. . Art. 1 comma 1 D.L. 25-03-2010, n. 40 - Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere», così integrato con effetto dal 2 marzo 2012: «Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere" … i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, … tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto …..» • Attesa la finalità di semplificazione, soglia minima da intendersi riferita ad ogni singola fattura emessa/ricevuta (anche in presenza di rapporti continuativi con lo stesso cliente/fornitore) ? Cfr in tal senso Assonime n. 11 del 10 maggio 2012 • Al fine di evitare aggravio oneri amministrativi e costi connessi alla necessità di distinguere le operazioni che superano o meno la soglia, possibilità di continuare a dichiarare tutte le operazioni ? 38 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Compensazione crediti IVA: riduzione soglia “agevolata” 39 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Compensazione dei crediti IVA : riduzione soglia “agevolata” Articolo 17, comma 1, terzo periodo del D.Lgs n. 241/1997 così modificato: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge». Il nuovo limite opera a decorrere dalle compensazioni effettuate dal 1° Aprile 2012. È necessario presentare la dichiarazione IVA per poter procedere alla compensazione c.d. orizzontale del credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui e fino a 15.000; La compensazione c.d. orizzontale può essere effettuata a partire dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA; Il modello F24 deve essere inviato attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate quali Fisconline o Entratel Compensazione ammessa senza condizioni per importi inferiori o pari a € 5.000 annui NB NON E’ STATA MODIFICATA LA SOGLIA DEI € 15.000 OLTRE LA QUALE LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA E’ SUBORDINATA ALL’APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA’ SULLA DICHIARAZIONE IVA PRESENTATA. 40 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA c.d. Spesometro 41 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA c.d. Spesometro Modifica articolo 21 comma 1, del DL 31 maggio 2010 n.78 : • operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura: trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate soppressa la soglia minima di 3000 euro (esigenze di semplificazione) irrilevanza status del cliente (anche non soggetto passivo) indicazione cumulativa ammontare complessivo delle operazioni • operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura: la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto comunicazione puntuale per singola operazione • operatori finanziari tenuti alle comunicazioni all’anagrafe tributaria: la comunicazione deve essere trasmessa limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione 42 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA c.d. Spesometro ATTESA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DIRETTORE ADE …. Varie questioni aperte: ATTUATIVO DEL 1. Emissione fattura su richiesta cliente (art. 22) ? 2. Esclusioni già riconosciute (es operazioni doganali, intracomunitarie, black list) ? 3. Decorrenza «dal 1 gennaio 2012»: si applica alle operazioni effettuate a partire da tale data (per le quali lo spesometro andrà presentato entro il 30 aprile 2013), quindi con riferimento alle operazioni poste in essere nel 2011 restano valide le precedenti regole (cfr risposta a question time Ministero Economia del 28 marzo 2012 e. comunicato stampa del 5 aprile 2012) 43 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Responsabilità dei committenti di appalti di opere e servizi per il versamento dell’IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti 44 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Responsabilità dei committenti di appalti di opere e servizi per il versamento dell’IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti 1/2 Nuova formulazione del comma 28 dell’articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 Testo vigente Testo previgente <<In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento>> <<L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore>> 45 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Responsabilità dei committenti di appalti di opere e servizi per il versamento dell’IVA relativa alle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti 2/2 Responsabilità solidale «ambivalente», sia per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dei dipendenti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, sia per quello dell’IVA fatturata in relazione alla realizzazione dell’appalto da entrambi tali soggetti. Spunti critici (cfr Assonime n. 10 dell’11 maggio 2012): o Assenza di indicazioni circa le modalità con cui il committente può dimostrare di “aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento” dell’appaltatore o del subappaltatore, e di quelle con cui tali soggetti possono, a loro volta, dimostrare al committente di aver correttamente assolto i propri obblighi fiscali o Difficoltà applicative (credito/debito) in considerazione del meccanismo di liquidazione imposta o Ai fini IVA, in materia dei subappalti nel settore edile, già vige una norma anti frode: reverse charge - lettera a) del comma 6 dell’art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, quindi, la ratio della nuova norma sembra quella di estendere la finalità antifrode anche al rapporto intercorrente tra soggetti appaltatori e i soggetti committenti segnatamente escluso dal suddetto regime di inversione contabile 46 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario La sanatoria dell’opzione «tardiva» 47 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario La sanatoria dell’opzione «tardiva» ex art. 2, D.L. n. 16 del 02/03/2012 <<La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ndr: 258 Euro), secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista>>. 48 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Ulteriori semplificazioni in materia fiscale 49 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Ulteriori semplificazioni in materia fiscale 1/3 Testo in vigore: Testo previgente: PARTITA IVA INATTIVA: Art. 35 comma 15 -quinquies del DPR 633/72 PARTITA IVA INATTIVA: Art. 35 comma 15 quinquies del DPR 633/72 «L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo dell'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell' articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997». «L'attribuzione del numero di partita IVA e' revocata d'ufficio qualora per tre annualità consecutive il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale in materia d'imposta sul valore aggiunto, non abbia adempiuto a tale obbligo. Il provvedimento di revoca e' impugnabile davanti alle Commissioni tributarie.» PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A BENI CUSTODITI IN DEPOSITI IVA: Norma interpretazione autentica art. 16 comma 5 bis del DL 185/2008 “La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di trasporto». 50 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA ** Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla parte relativa alle Novità in materia Doganale © 2012 Studio Tributario e Societario Ulteriori semplificazioni in materia fiscale 2/3 PUBBLICITA’ IN MATERIA DI PARTITA IVA: ART 35 quater del DPR 633/72 così aggiunto: « al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell' articolo 35 o 35-ter . Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare». REGIME DEL MARGINE: Art. 36 D.L. 41/1995 così integrato al comma: «10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.» OBBLIGO DI NON EMISSIONE DELLA FATTURA: Art. 22 d.P.R 633/72 Commercio al minuto e attività assimilate così integrato: L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: (…) «6-bis) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.» 51 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Ulteriori semplificazioni in materia fiscale Testo in vigore 3/3 Testo previgente CONTRIBUENTI MINORI Art. 32 Dpr 633/72 così CONTRIBUENTI MINORI: Art. 32 Dpr modificato: 633/72 “I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a quattrocentomila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. … Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di settecentomila euro relativamente a tutte le attività esercitate. 52 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. …. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire seicento milioni relativamente a tutte le attività esercitate. © 2012 Studio Tributario e Societario Legge di stabilità (L. 12/11/2011, n.183) 53 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Innalzamento limiti liquidazioni trimestrali 54 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Innalzamento limiti liquidazioni la modifica Le nuove soglie ex art. 14, comma 11, della L. 12/11/2011, n. 183 <<i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata>>. possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA (versamento dell’IVA eventualmente dovuta entro il 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento per i primi tre trimestri) i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari: • non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni; • non superiore a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività; • non superiore a 700mila euro per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, senza distinta annotazione dei corrispettivi. • Scadenza per il versamento del conguaglio (nel caso di saldo finale a debito) 55 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA • entro il 16 marzo dell'anno successivo, maggiorando l'importo dovuto della percentuale dell'1%; entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell'1% deve essere corrisposta l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo). © 2012 Studio Tributario e Societario Decreto Monti (L. 6/12/2011, n.214, conversione D.L. 201/2011) 56 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Aumento aliquota IVA al 12% e al 23% 57 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Aumento aliquota IVA al 12% e al 23% art.18 del D.L. 6/12/2011, n. 241: «… A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad applicarsi il predetto aumento. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali» la modifica Dal 01/10/2012: • • Aumento dell’IVA dal 10% al 12%; Aumento dell’IVA dal 21% al 23%. l’effetto della modifica Dal 01/01/2014: • • 58 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA Aumento dell’IVA dal 12% al 12,5%; Aumento dell’IVA dal 23% al 23,5%. © 2012 Studio Tributario e Societario Disegno di legge delega alla riforma del sistema tributario approvato il 16/04/2012 59 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario IVA di gruppo 60 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Il Disegno di legge delega 16 aprile 2012 Art. 1 Art. 14 61 <<il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge>>. <<con i decreti legislativi di cui all’art. 1, il Governo è delegato ad introdurre norme per il recepimento della direttiva 2006/112/CE, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) … b) attuazione del regime del gruppo IVA previsto dall’art. 11 della direttiva 2006/112/CE>>. Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario L’art. 11, Dir. 2006/112/CE e l’art. 73, d.P.R. 633/1972 Art. 11 Dir. 2006/112/CE, <<previa consultazione del comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi. Uno Stato membro che esercita l‘opzione prevista al primo comma, può adottare le misure necessarie a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale mediante l'esercizio di tale disposizione>> (cfr. sentenza Ampliscientifica/Amplifin C-162/07) Art. 73, d.P.R. 633/1972: <<Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall’ente o società controllante all’ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 siano fatti all’ufficio stesso per l’ammontare complessivamente dovuto dall’ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall’ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall’altra per oltre la metà fin dall’inizio dell’anno solare precedente>>. 62 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Le norme a confronto MONOSOGGETTIVITA’ PASSIVA DEL GRUPPO IVA: il gruppo IVA – inteso come unico soggetto passivo – è una «finzione» creata ai fini IVA, in cui la sostanza economica prevale sulla forme giuridiche di diritto civile o societario (cfr. COM (2009) 325 del 2 luglio 2009). IRRILEVANZA IVA DELLE OPERAZIONI INFRA-GRUPPO: poiché il gruppo IVA è assimilato ad un soggetto passivo unico, le operazioni a titolo oneroso tra i membri vanno considerate come effettuate dal gruppo per sé stesso e quindi non rilevano ai fini IVA. OBIETTIVI E RAGIONI DI CAUTELA: attesa l’irrilevanza delle operazioni interne il gruppo IVA: • favorisce l’outsourcing in particolare nei settori con detrazione – in tutto o in parte – limitata, quali quelli bancario, finanziario, assicurativo (annulla il costo dell’IVA indetraibile); • genera vantaggi di tesoreria anche per i soggetti operanti in settori con piena detrazione, ma anche economici, v. costo garanzia (?); • comporta semplificazione amministrativa (?) 63 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA MECCANISMO MERAMENTE PROCEDURALE DI SEMPLIFICAZIONE di DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL’IVA per le società controllanti e controllate, aderenti all’IVA di GRUPPO (cfr. CGCE C-162/07 del 22/05/1998 e Corte Cassazione n. 6105/09 del 13/03/2009) AUTONOMIA delle SINGOLE SOCIETA’ ADERENTI ALL’IVA di GRUPPO che : partecipano alla compensazione, ma conservano sempre e comunque la loro autonomia giuridica e fiscale; sono singolarmente soggette a tutti gli obblighi di legge in qualità di contribuenti d’imposta; restano sotto l’esclusiva competenza degli Uffici delle Entrate nella cui circoscrizione hanno il loro domicilio fiscale OPERAZIONI INFRA-GRUPPO SOGGETTE AD IVA: poiché il gruppo IVA NON è assimilato ad un soggetto passivo unico, le operazioni a titolo oneroso tra i singoli membri vanno normalmente considerate effettuate tra soggetti passivi distinti e quindi rilevano ai fini IVA. © 2012 Studio Tributario e Societario Segue. Le norme a confronto: un esempio E E IVA IVA A A IVA IVA 100% 100% C B IVA D B C ESENTE IVA C soffre limitazioni al diritto alla detrazione piena 64 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA 100% 100% D IVA Il Gruppo non soffre alcuna limitazione © 2012 Studio Tributario e Societario D.L. 22 giugno 2012, n. 83, «Misure urgenti per la crescita del paese », entrato in vigore il 26/06/2012 65 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni 66 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Modifica al regime IVA delle locazioni e delle cessioni degli immobili (versione post-D.L. 22/06/2012, n. 83) art. 10, n. 8 , d.P.R. 633/1972 Confermando in generale il regime IVA di esenzione delle locazioni di fabbricati, viene prevista l’imponibilità IVA, per opzione del locatore (manifestata nel relativo contratto d’affitto), nei seguenti casi: 1. Locazioni effettuate da imprese costruttrici o da imprese che abbiano eseguito interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione (anche tramite imprese appaltatrici); 2. Locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008; 3. Locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione, salvo radicali trasformazioni. art. 10, n. 8-bis , d.P.R. 633/1972 IMMOBILI ABITATIVI Confermando in generale il regime IVA di esenzione, viene prevista l’imponibilità per: 1. Cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione ENTRO 5 ANNI dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; 2. Cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione DOPO 5 ANNI dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, sempre che il cedente abbia espresso l’opzione per l’imponibilità nel relativo atto di vendita art. 10, n. 8-ter , d.P.R. 633/1972 IMMOBILI STRUMENT ALI Confermando in generale il regime IVA di esenzione, viene prevista l’imponibilità IVA, per 1. Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione ENTRO 5 ANNI dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento; 2. Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali effettuate DOPO 5 ANNI dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, sempre che il cedente abbia espresso l’opzione per l’imponibilità nel relativo atto di vendita 67 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Modifica al regime IVA delle locazioni e delle cessioni degli immobili (versione post-D.L. 22/06/2012, n. 83) art. 17, comma sesto, lett. a bis) d.P.R. 633/1972 REVERSE CHARGE ESTENSIONE DEL REGIME DEL REVERSE-CHARGE per tutte le cessioni di fabbricati o porzioni di FABBRICATI ABITATIVI E STRUMENTALI per le quali il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione nel relativo atto. n. 127duodevicies Tabella A, parte III, d.P.R. 633/1972 Aliquota IVA del 10% applicabile alle locazioni imponibili di fabbricati abitativi: • • effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguiti gli interventi di restauro, ristrutturazione e nuova costruzione; relative agli alloggi sociali. 68 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario DOGANE 69 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Decreto Liberalizzazioni (D.L. 24/01/2012, n.1) 70 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Contraddittorio preventivo obbligatorio per l’Agenzia delle Dogane 71 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Contraddittorio preventivo in materia doganale Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale art. 92, Co. 1 e 2, Decreto legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71) («Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività») Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012 • All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il comma 4, è aggiunto il comma 4-bis. • All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, é aggiunto, in fine, un periodo per rinviare all’articolo di cui al punto precedente 72 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Contraddittorio preventivo in materia doganale prima del Decreto liberalizzazioni La Dogana riteneva che la norma statutaria sul diritto al Contraddittorio non potesse trovare applicazione in ambito doganale NB controversia doganale nonostante i principi comunitari come individuati dalla Giurisprudenza comunitaria nella nota sentenza «Sopropè» del 18 dicembre 2008, C-349/07 e recepiti dalla giurisprudenza di legittimità «i destinatari di decisioni (n.d.r. i.e. decisioni doganali quali gli avvisi di rettifica di cui alla procedura di revisione dell’accertamento di cui all’art. 78 del CDC e dell’art. 11 del D. Lgs. n. 374 del 1990) che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente» 73 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Contraddittorio preventivo in materia doganale L’art. 92, Co. 1 e 2, Decreto legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 ha espressamente introdotto norme specifiche per la fase dell’accertamento in dogana, in materia di revisione e di accessi, ispezioni e verifiche (con integrazione nel D.L. 374/1990 e nello Statuto del Contribuente, legge n. 212/00) In particolare l’obbligo per l’Autorità doganale di emettere, a termine delle operazioni di accertamento, un verbale che raccolga le ragioni di fatto e di diritto delle irregolarità, il diritto del contribuente a presentare osservazioni a tale verbale entro 30 giorni dalla sua notifica, l’obbligo da parte dell’amministrazione di valutarle prima dell’emissione dell’accertamento definitivo. 74 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Contraddittorio preventivo in materia doganale L’art. 92, decreto legge 1 del 2012 nel prevedere espressamente il termine per l’esercizio del diritto al contraddittorio preventivo ha dimezzato il termine ordinario dello Statuto del contribuente (30 gg anziché il termine ordinario dei 60 gg previsti dall’art. 12 della L. 212/2000) Il termine doganale non appare congruo Non sembra infatti essere giustificabile una differenza peggiorativa nell’esercizio del diritto di difesa del contribuente (ridotto in ambito di tributi doganali rispetto ad accertamenti di altra natura) se solo si tiene conto delle complessità del diritto doganale 75 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Decreto Semplificazioni (L. 26/04/2012 n. 44, conversione D.L. n. 16/2012) 76 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Nuove sanzioni in materia doganale 77 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario SANZIONI IN MATERIA DOGANALE: Art. 303 TULD art. 11, Comma 4 “Modifiche in materia di sanzioni amministrative”, DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 n.16 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di Accertamento» (in Gazz. Uff., 2 marzo 2012, n. 52) Decreto convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44 78 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Nuove sanzioni in materia doganale: modifiche normative Previgente Art. 303 TULD Nuovo Art. 303 TULD Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la punito con l'ammenda da lire 20.000 a 50.000. sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3. … (Inapplicabilità del comma 1 in caso di esimenti) …. 2. … (esimenti come prima, cfr. slide successiva) … Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo 3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata in misura non minore dell'intero ammontare reato, è applicata come segue: della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di amministrativa da 103 a 500 euro; conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; dovuta ad inesatta indicazione del valore, sempreché il dichiarante c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; valore stesso, si applica in luogo dell'ammenda, la sanzione d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; ammontare della differenza stessa. e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti. 79 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Nuove sanzioni in materia doganale: impatto delle modifiche Rel. Governativa D.L. n. 16/2006: «elevare l’attenzione delle categorie professionali e degli operatori economici che agiscono nel commercio internazionale» Dichiarazioni non corrispondenti all’accertamento con inesatta indicazione del valore che comporta diritti di confine accertati maggiori di quelli dichiarati con differenza oltre il 5% Dichiarazioni non corrispondenti all’accertamento per valore (e per quantità e qualità?) senza rideterminazione di diritti di confine (perché vi è una differenza con le esimente?) • Sanzioni amministrative secondo scaglioni (in precedenza, sanzi. amm. da 1 a 10 volte) Sanzione amministrativa da Euro 103 a Euro 516 (in precedenza, ammenda «da Lire 20.000 a 50.000») mantenute le cause di non punibilità (es. indicazione precisa della denominazione commerciale pur in case di errata denominazione della tariffa; differenze in + o in – nella quantità o nel valore sono minori del 5% per ciascuna qualità della merce dichiarata - cfr. art. 303, c. 2,); soppressa l’esimente per errori in buona fede (che comportava sanzione amministrativa da 1/10 alla differenza – cfr. art. 303, previgente c. 3). • 80 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Nuove sanzioni in materia doganale: Reg. CE n. 450/08 Articolo 21 (Applicazione di sanzioni): «1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale comunitaria. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l’altro la forma di: a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale; b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall’interessato. 3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro sei mesi dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell’articolo 188, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica delle stesse.» norma che sarà applicabile al momento dell’adozione delle disposizioni di attuazione al Codice Modernizzato 81 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Modifiche all’art. 11 del D.Lgs. N. 374/90 82 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Soppressione del ricorso al direttore compartimentale avverso il rigetto dell’istanza di revisione Previgente Art. 11, c. 6, D.Lgs. N. 374/90 Nuovo Art. 11, c. 6 , D. Lgs. N. 374/90 6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende 6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello presentazione non è stato notificato il relativo avviso di di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è rettifica. ammesso ricorso entro trenta giorni al direttore compartimentale, che provvede in via definitiva. 83 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario MODIFICHE ALL’ART. 11 ABROGAZIONE DELLA CONTROVERSIA DOGANALE: Art. 11 D. Lgs 374/90 art. 12, Comma 1 e 2 «Contenzioso in materia tributaria e riscossione» del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 n.16 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di Accertamento» (in Gazz. Uff., 2 marzo 2012, n. 52) Decreto convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44 84 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - IVA © 2012 Studio Tributario e Societario Soppressione controversia doganale nel caso di avviso di rettifica Cosa è (era) la controversia doganale ex 65, 66 e ss. del TULD? Un procedimento di carattere amministrativo per raggiungere un’esatta tassazione attraverso un’indagine volta ad identificare la merce in modo da individuare qualsiasi elemento che influisca sull’accertamento o sulla liquidazione dei diritti (classificazione doganale, valore e origine) • sia nel corso dell’accertamento stesso (artt. 61 e 65 del TULD) • sia in occasione di revisioni, rettifiche o controlli a posteriori (art. 78 del CDC e art.11 del D.Lgs 374/90). per tentare di evitare l’instaurazione di un contenzioso tributario ! NB Decisione del Direttore Interregionale competente «deve» essere assunta entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della istanza di cui all’art. 66 del TULD ed è impugnabile entro sessanta giorni dalla data della sua notifica di fronte alla Commissione Tributaria competente per territorio. 85 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Soppressione controversia doganale nel caso di avviso di rettifica Previgente Art. 11, c. 7, D. Lgs. N. 374/90 Nuovo Art. 11, c. 7, D. Lgs. N. 374/90 7. La rettifica può essere contestata dall'operatore entro 7. (Comma abrogato) trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66 e ss. del TULD instaurati al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 16/2012), ai sensi dell'art. 11, c. 7, D.Lgs n. 374/90. 86 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario MODIFICHE ALL’ART. 11 Competenza alla revisione delle dichiarazioni doganali in caso di verifiche Art. 11, Co. 9, D. Lgs 374/90 art. 9,Comma 3-decies «Potenziamento dell'accertamento in materia doganale» del DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012 n.16 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di Accertamento» (in Gazz. Uff., 2 marzo 2012, n. 52) Decreto convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44 87 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Competenza alla revisione delle dichiarazioni doganali in caso di verifiche Previgente Art. 11, c. 9, D. Lgs. N. 374/90 Nuovo Art. 11, c. 9, D. Lgs. N. 374/90 9. L'ufficio doganale può anche procedere a verifiche 9. L'ufficio doganale può anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di più operazioni doganali con generali o parziali per revisioni di più operazioni doganali le modalità indicate nel presente articolo per accertare le con le modalità indicate nel presente articolo per accertare violazioni al presente decreto, al testo unico delle le violazioni al presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 43, ad ogni altra legge la cui applicazione è demandata agli n. 43, ad ogni altra legge la cui applicazione è demandata uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di mutua agli uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in mutua assistenza amministrativa o di atti normativi tali ipotesi, al fine di evitare reiterazioni di accessi presso gli comunitari; in tali ipotesi, al fine di evitare reiterazioni di stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la dall'art. 63, comma terzo*, del decreto del Presidente della procedura prevista dall'art. 63, comma terzo *, del decreto Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale. * «gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento». 88 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Prestazioni di servizi relative a beni custoditi in depositi IVA 89 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Prestazioni di servizi relative a beni custoditi in depositi IVA Art. 50-bis, c. 4, lett. h), D.L. n. 331/93 Art. 16, c. 5-bis, D.L. n. 185/2008 ante D.L. n. 16/2012 4. Sono effettuate senza pagamento 5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'imposta sul valore aggiunto le dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 seguenti operazioni: agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre … 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative h) le prestazioni di servizi, comprese le a beni consegnati al depositario, operazioni di perfezionamento e le costituiscono ad ogni effetto introduzione manipolazioni usuali, relative a beni nel deposito IVA custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette Norma operazioni siano di durata non superiore interpretativa a sessanta giorni 90 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane Art. 16, c. 5-bis, D.L. n. 185/2008 post D.L. n. 16/2012 5-bis. La lettera h) del comma 4 dell’articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza nè obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. Integrazione della norma interpretativa © 2012 Studio Tributario e Societario Prestazioni di servizi relative a beni custoditi in depositi IVA Modifica normativa Intervenuta solo sulla norma interpretativa relativa alle prestazioni di servizi di cui all’art. 50-bis, c. 4, lett. h), D.L. n. 331/93 E’, pertanto, consigliabile considerare che tale intervento non possa interessare anche le operazioni previste dalle altre lettere dell’art. 50-bis, c. 4, D.L. n. 331/93 (es. immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA), in quanto non espressamente richiamate dalla Legge n. 44/2012 91 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Esonero dalla prestazione della garanzia per le introduzioni nei Depositi IVA 92 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA Art. 50-bis, c. 4, lett. b), D.L. n. 331/93 4. Sono effettuate senza pagamento dell' imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: … b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell‘articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell‘articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1972, n. 43; … Esonero per i soggetti AEO e per i soggetti ex art. 90 TULD dal prestare la cauzione richiesta per l’introduzione dei beni nel deposito IVA Nota prot. 148047/RU dell’Agenzia delle Dogane del 1 febbraio 2012 93 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA Secondo la Nota 127293/RU del 4 novembre 2011, in ragione dello «stato di crisi economica che interessa anche il comparto del commercio internazionale» la solvibilità aziendale del soggetto che chiede il rilascio dell’esonero ex art. 90 TULD, è verificata dalla Dogana sulla base, Soggetti residenti • Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da almeno un anno • Certificato storico rilasciato dalla Camera di Comm., Ind., Art. e Agr. • Assenza di carichi pendenti, • Autocertificazione di aver effettuato nel corso dell’ultimo anno, operazioni di importazione di merci non comunitarie in relazione alle quali commisurare l’ammontare dell’esonero stesso senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili L’istanza è presentata all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto istante (residente). 94 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA Secondo la Nota 148047/RU del 1° febbraio 2012 i soggetti non residenti registrati ai fini IVA in Italia in luogo del certificato storico rilasciato dalla Camera di Comm., Ind., Art. e Agr., allegano all’istanza di esonero: Soggetti non residenti • certificato originale (con timbro dell’Autorità che lo emette e firma del funzionario competente) ed aggiornato della Camera di Commercio del Paese dove ha sede l’impresa (se trattasi di società, con indicazione dei rappresentanti con facoltà di agire ed i poteri di firma) accompagnato da una traduzione in lingua italiana, sottoscritta da colui che l’ha eseguita, unitamente alla copia di un suo documento d’identità • copia di un documento d’identità del firmatario della richiesta di esonero o del rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633/72. L’istanza è presentata all’Ufficio delle Dogane presso cui ha prevalentemente effettuato le importazioni e/o immissioni in libera pratica con introduzione della merce nel deposito IVA nell’anno precedente, o presso quello territorialmente competente in relazione alla sede del proprio rappresentante fiscale. Nell’istanza va indicato, ove eventualmente attribuito da altro Stato membro, il codice EORI. 95 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA E’ possibile utilizzare l’esonero ex art. 90 del TULD per operazioni da effettuare presso diversi Uffici delle Dogane. Operazioni effettuate presso diversi Uffici delle Dogane In tale ipotesi, il soggetto deve indicare preventivamente nell’istanza gli Uffici delle Dogane ove verranno effettuate le operazioni e le singole quote di esonero che intende ivi utilizzare. L’Ufficio che ha rilasciato l’esonero deve dare comunicazione agli altri Uffici delle Dogane interessati. cfr. Nota prot. 148047/RU dell’Agenzia delle Dogane del 1 febbraio 2012 96 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA Esonero per i soggetti assimilati ai soggetti ex art. 90 del TULD solo entro il limite massimo dell’ammontare dell’IVA relativa alle operazioni di importazioni effettuate nell’anno precedente ovvero relativa alle immissioni in libera pratica di beni introdotti in un deposito IVA (cfr. Nota 127293/RU del 4 novembre 2011) Se il predetto limite massimo è superato nel corso dell’anno Superamento dell’esonero • il soggetto è tenuto a prestare cauzione nei modi di rito • salvo per i soggetti AEO, status che consente di usufruire dell’assenza di limiti circa l’ammontare complessivo delle operazioni che possono essere effettuate in regime di esonero cfr. Nota 148047/RU del 1° febbraio 2012 NB Si ritiene che tale interpretazione debba valere anche per i soggetti ex art. 90 del TULD 97 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Esonero dalla garanzia per le introduzioni nei depositi IVA Art. 15, comma 1, della L. 12/11/11 n. 183 (Legge di stabilità 2012), entrato in vigore il 1 gennaio «decertificazione nei Semplificazione della documentazione richiesta scorso, è rapporti stata prevista una completa tra P.A. e privati» In luogo del certificato dei carichi pendenti, il soggetto istante può rilasciare una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole, ai sensi dell’art. 75, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Gli Uffici delle Dogane effettueranno idonei controlli mediante acquisizione di dati e informazioni presso il competente Ufficio delle Entrate - anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate ai fini dell’esonero. Cfr. Nota 148047/RU del 1° febbraio 2012 98 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario ACCISE 99 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse © 2012 Studio Tributario e Societario Decreti MEF 30 Dicembre 2011 (Circolare MEF n. 1/DF del 3 gennaio 2012) 100 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse © 2012 Studio Tributario e Societario Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa sull’energia elettrica per le Regioni a Statuto ordinario 101 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse © 2012 Studio Tributario e Societario Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa Art. 2, co. 6, D. Lgs. n. 23 14/32011 (c.d. Federalismo Fiscale Municipale) e articolo 18, comma 5, D.Lgs. n. 68 del 06.05.2011 A decorrere dal 1 gennaio 2012, le addizionali comunali e provinciali nelle Regioni a statuto ordinario sono soppresse e trasferite allo Stato • Cfr. slide su Decreto Semplificazioni per la successiva soppressione delle addizionali comunali e provinciali nelle Regioni a statuto speciale/Provincie autonomi soppresse, a decorrere dal 1 aprile 2012. 102 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse © 2012 Studio Tributario e Societario Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa • Aumento aliquota anche per accisa su energia elettrica per usi abitativi (e contestuale soppressione dell’addizionale comunale) • Aumento aliquota anche per accisa su energia elettrica per altri usi (e contestuale soppressione dell’addizionale provinciale) Perché? 103 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse © 2012 Studio Tributario e Societario Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa Giustificazioni ufficiali (con riferimento a usi abitativi): • cfr. considerando del DM del 30 dicembre 2011 (aumento accisa su energia elettrica per usi abitativi/soppressione dell’addizionale comunale): «Ritenuto che non risulta possibile, ai sensi dei principi giuridici posti a fondamento della predetta direttiva del Consiglio 2003/96/CE, applicare aliquote di accisa sull’energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, diversificate in relazione al luogo geografico in cui ne avviene il consumo e che pertanto non risulterebbe coerente con il diritto comunitario la determinazione di una aliquota di accisa sull’energia elettrica impiegata, per il predetto uso, nelle Regioni a statuto ordinario differente dall’aliquota applicata alla medesima energia elettrica impiegata nelle Regioni a statuto speciale»; • cfr. circolare dell’Agenzia delle Dogane «la previsione di aliquote di accisa differenziate per i consumi di energia elettrica effettuati nelle regioni a statuto ordinano e per quelli effettuati nelle regioni a statuto speciale, risulterebbe, infatti, non conforme con il diritto comunitario in materia di accisa e, in particolare, con quanto stabilito nella direttiva 2003/96/CE». 104 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse © 2012 Studio Tributario e Societario Soppressione addizionali e connesso aumento dell’accisa In generale, sulla base della normativa comunitaria, gli Stati membri devono adottare un aliquota unica, essendo prevista l’applicazione di aliquote differenziate solamente nei seguenti casi: • Quando le aliquote differenziate sono direttamente connesse con la qualità del prodotto; • Quando le aliquote differenziate dipendono dai livelli quantitativi del consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento; • Tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l'elettricità; • Al fine di concedere le esenzioni o le riduzioni del livello di tassazione previste nella ETD. 105 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse © 2012 Studio Tributario e Societario Soppressione addizionali accisa vs aumento accisa Il D.M. del 30/12/2011, a seguito della soppressione • Dell’addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ha aumentato l’aliquota dell'accisa sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: euro 0,0121 per ogni chilowattora di energia impiegata (vedi ulteriori aumenti introdotti dal Decreto Semplificazioni, L. 26 aprile 2012, n. 44, conversione D.L. n. 16/2012, a partire dal 1 giugno 2012) • Dell’addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, ha aumentato l'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica impiegata nelle abitazioni: euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata. per assicurare l’equivalenza del gettito! 106 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse © 2012 Studio Tributario e Societario Decreto Liberalizzazioni (D.L. 24/01/2012, n.1) 107 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Anticipo recupero accise per autotrasportatori 108 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Art. 61 Anticipo recupero accise per autotrasportatori Per garantire la riduzione dei maggiori oneri conseguenti agli incrementi dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante a favore degli esercenti le attività di trasporto • • • • 109 frequenza delle domanda di rimborso che passa da annuale a trimestrale, per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate; la richiesta per ciascun trimestre solare deve essere presentata entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso; il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito riconosciuto per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane viene ampliato al “31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto”; da tale termine, quindi, decorrono i sei mesi entro i quali, ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, deve essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non compensate; è stato eliminato il limite di 250mila euro per la compensazione dei crediti d'imposta. Cfr. Circ. 24/02/2012, Prot. RU 22756 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Decreto Semplificazioni (L. 26 aprile 2012, n. 44, conversione D.L. n. 16/2012) 110 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Abrogazione addizionale all’accisa sull’energia elettrica per le Regioni a Statuto Speciale 111 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse © 2012 Studio Tributario e Societario Abrogazione addizionali accisa – Regioni a statuto speciale • Con i commi 10 e 11 dell’articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 («Decreto semplificazioni fiscali») si è disposta la soppressione, dal 1° aprile 2012, nei territori degli enti a statuto speciale - nei territori facenti parte degli enti a statuto ordinario l’imposta è già venuta meno a decorrere dal 1° gennaio 2012 - dell’addizionale all’accisa sull’energia elettrica (uso abitativo) in favore dei Comuni, nonché delle Province (uso non abitativo); • L’intervento abrogativo in esame completa il percorso intrapreso dal legislatore con i provvedimenti in materia di federalismo fiscale municipale e regionale, nell’ambito dei quali specifiche disposizioni avevano stabilito la soppressione delle predette addizionali nei territori delle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2012, garantendo la piena compatibilità delle norme nazionali con l’ordinamento comunitario nonché equità sull’intero territorio nazionale. 112 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario • Abrogazione dell’esenzione da accisa per l’energia elettrica per opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kwh • Variazione aliquote di accisa per energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni 113 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Abrogazione dell’esenzione op. industriali e nuove aliquote Art. 3-bis: A decorrere dal 1° giugno 2012, è abrogata l’esenzione da accisa per l’energia elettrica utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh; A decorrere dalla stessa data, sono state introdotte nuove aliquote per energia elettrica impiegata in qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (i.e. in luogo della precedente pari a lire 6 al kWh) Vedi novità Decreto Crescita imprese a forte consumo di energia 114 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Abrogazione dell’esenzione op. industriali e nuove aliquote Nuove aliquote a partire dal 1 giugno 2012: a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili: • sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; • sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh; * b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili: • sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh; • sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820. * * Ai fini dell'applicazione del secondo scaglione sub a) e b), i soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano devono trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. 115 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Abrogazione dell’esenzione op. industriali e nuove aliquote Nota dell’Agenzia delle Dogane n° 62488 del 31 maggio 2012 Rideterminazione della rate di acconto a partire dalla rata di giugno (da versare entro il 16 giugno 2012) da calcolare per le officine di produzione e per le officine acquirenti energia elettrica per uso proprio gli esercenti procederanno a rideterminare, sulla base della conoscenza diretta dei propri consumi, per gli esercenti officine che pagano anticipatamente l’imposta mediante canone annuo, il competente Ufficio delle Dogane provvederà, laddove ne ricorra la necessità, a revisionarne l’importo. per gli altri soggetti (venditori, soggetti obbligati) sulla base dei consumi indicate nella dichiarazione annuale di consumo dell’anno 2011 per ciascun utente NB la Circolare prevede che gli uffici dovranno tener conto di motivate ed oggettive difficoltà manifestate dai soggetti obbligati interessati! 116 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Produzione combinata di Energia elettrica e calore: nuovi parametri forfetari 117 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Produzione combinata di e.e. e calore: nuovi parametri Art. 3 bis, comma 1 e 2, D.L.16/2012 1. In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero dell‘Economia e delle Finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento (punto 11 della tabella A allegata al TUA, D.Lgs. n. 504/95). 2. Periodo transitorio: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n.16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento. 118 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Produzione combinata di e.e. e calore: nuovi parametri Pertanto, la Nota dell’A.D. n° 62488 del 31 maggio 2012 riepiloga, in una apposita tabella, i consumi specifici medi indicati (Olio combustibile ATZ, gas naturale, carbone) dalla predetta deliberazione n.16/98 nonché i consumi specifici degli altri combustibili determinati per equivalenza (gasolio, GPL) e quelli che, alla luce della intervenuta disposizione legislativa, si applicano fino al 31 dicembre del 2012 (periodo transitorio). Combustibile Potere calorifico inferiore medio Consumi specifici medi ex Consumi specifici medi Unità di deliberazione n.16/98 aggiornati (i.e. con misura dell’AEEG riduzione del 12%) Altri produttori ENEL Altri produttori ENEL Olio comb. ATZ 9800 kcal/kg kg/kWh 0,221 Gas naturale 9200 kcal/kg m3/kWh 0,25 Carbone 7400 kcal/kg kg/kWh 10200 kcal/kg kg/kWh 11000 kcal/kg kg/kWh 0,355 0,345 0,312 0,304 0,212 0,208 0,186 0,183 0,197 0,193 0,173 0,17 Gasolio GPL 119 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise 0,217 0,194 0,191 0,22 © 2012 Studio Tributario e Societario Dichiarazione annuale di consumo dell’energia elettrica: indicazione dei consumi fatturati per coloro che fatturano l’energia elettrica ai consumatori finali (c.d. “venditori”) 112 120 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise Titolo presentazione © 2012 Studio Tributario e Societario Dichiarazione annuale di consumo dell’e.e.: consumi fatturati Art. 9, comma 2, D.L. 16/2012 Potenziamento dell’accertamento I soggetti che procedono alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali (c.d. “venditori”) sono tenuti ad indicare tra gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell’anno con l’applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali. (all’articolo 53 del TUA, D.lgs. 504/95, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali»). 121 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Nuove sanzioni in materia di accise Titolo presentazione - Le novità fiscali 2012 - Accise 122 Roadshow © 2012 Studio Tributario e Societario Nuove sanzioni in materia di accise Art. 11, comma 5, D.L. 16/2012 Sanzioni amministrative Indipendentemente dall’applicazione delle eventuali pene previste per le violazioni che costituiscono reato e salva l’applicazione di altre sanzioni amministrative già previste dal TUA (per i casi di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e energia elettrica), le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal TUA e dalle relative norme di esecuzione comprese • l’irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti • e l’omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte sono ora punite con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro (in luogo della sanzione da 3.000 euro a 30.000 euro che era stata in precedenza introdotta dal D.L. n. 16/2012 prima della sua conversione in legge in commento) Rel. Governativa D.L. n. 16/2006: elevare «l’attenzione dei soggetti obbligati che operano nei settori dei prodotti energetici, dell’alcol e delle bevande alcoliche e dell’energia elettrica» 123 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Nuovi soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica Titolo presentazione - Le novità fiscali 2012 - Accise 124 Roadshow © 2012 Studio Tributario e Societario Nuovi soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’e.e. I soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul Mercato Elettrico vengono compresi tra i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, limitatamente al consumo di detta energia. Al riguardo, la Nota dell’Agenzia delle Dogane n° 62488 del 31 maggio 2012 ha specificato al riguardo che “il ruolo del Gestore del Mercato Elettrico è quello di provvedere a far incontrare la domanda con l’offerta, senza che rientri nei suoi compiti aver conoscenza delle successive operazioni commerciali fino all’immissione in consumo dell’elettricità” e pertanto il GME non deve essere considerato come soggetto che procede alla fatturazione dell’energia elettrica ai consumatori finali. 125 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Varie 126 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Sostituzione dei registri obbligatori ai sensi del TUA con la presentazione telematica Art. 2 del Decreto Semplificazioni (L. 26/4/12, n. 44, conversione D.L. n. 16/2012) Entrato in vigore 2 marzo 2012 • i depositari autorizzati del settore dei prodotti energetici, dell’alcole e delle bevande alcoliche già trasmettono telematicamente i dati delle contabilità con cadenza giornaliera, ai sensi delle Determinazioni Direttoriali attuative del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 • I destinatari registrati, gli speditori registrati e gli esercenti i depositi commerciali già trasmettono telematicamente i dati delle contabilità con cadenze temporali diverse dalla giornaliera, ai sensi delle Determinazioni Direttoriali attuative del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286 … con il nuovo provvedimento 127 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse © 2012 Studio Tributario e Societario Sostituzione dei registri obbligatori ai sensi del TUA con la presentazione telematica Art. 2 del Decreto Semplificazioni (L. 26/4/12, n. 44, conversione D.L. n. 16/2012) Entrato in vigore 2 marzo 2012 Il provvedimento estende la facoltà in argomento anche ad altri operatori * che, pur non soggetti all’obbligo di trasmissione telematica delle contabilità, decidano di uniformarsi alle procedure previste dalla telematizzazione delle accise (i.e. possibilità di sostituire la tenuta dei registri cartacei obbligatori con la trasmissione esclusivamente telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità) * e.g. esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all’art. 25 del TUA; Norme attuative da stabilirsi con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane entro il 29/08/12 per: - disciplinare i tempi e le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica; - regolamentare la gestione e la conservazione dei dati trasmessi telematicamente; - impartire le istruzioni per la stampa dei dati delle contabilità da esibire in caso di controlli. 128 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accse © 2012 Studio Tributario e Societario Accertamento dell’accisa sulla birra per produzioni annue non superiori a 10.000 ettolitri Art. 2 del Decreto Semplificazioni (L. 26/4/12, n. 44, conversione D.L. n. 16/2012) Entrato in vigore 2 marzo 2012 Fatta salva una motivata richiesta del depositario per l’applicazione della normativa generale (di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 35 TUA), nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Per dette fabbriche, l’assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione saranno stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane. 129 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili: canone di abbonamento annuale Art. 3, comma 13, lett. b), D.L. 16/2012, per esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali, ha previsto la possibilità di corrispondere l’imposta mediante canone di abbonamento annuale (quantificazione forfetaria del debito di imposta) per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili • • sforniti di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell’energia con potenza disponibile non superiore a 100KW con riferimento ai casi di consumi tassati (es. usi abitativi o cessione diretta a terzi consumatori con impianto di potenza superiore a 20 KW ed inferiore a 100KW) NB • Esclusione per energia elettrica prodotta con gli impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile inferiore a 20 KW • Esenzione per energia elettrica prodotta con gli impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 KW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni 130 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili: controlli documentali ai fini del rilascio della licenza Art. 2, comma 13, D.L. 16/2012, ha previsto il rilascio della licenza agli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, azionate da fonti rinnovabili (con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all’art. 21 del TUA) successivamente al controllo degli atti documentali (tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale) in luogo dell’esperimento della verifica tecnica – fiscale sull’impianto per esigenze di semplificazione degli adempimenti fiscali! 131 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Inserimento della benzina tra i carburanti esenti per navigazione Art. 3 ter, comma 1, D.L. 16/2012: norma di interpretazione autentica L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie) si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti è compresa la benzina 132 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario D.M. 27 ottobre 2011, G.U.S.G. n. 14 del 18/1/2012 (Nota Agenzia Dogane 9982 / R.U. 24/1/ 2012) 133 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Officine di micro-cogenerazione D.M. 27 ottobre 2011 prevede varie semplificazioni accisa (es. canone di abbonamento annuale, minori documenti da allegare alla richiesta di licenza) per le officine di micro-cogenerazione (officine elettriche dotate di impianto di microcogenerazione ad alto rendimento) azionate con gas naturale, gasolio ovvero gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) Impianti con potenza elettrica complessiva non superiore a 50 kW e caratteristiche conformi ai criteri di cui all’allegato III al D. Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni. Cfr. Nota dell’A.D. 9982 / R.U. 24 /01/12 (comunicazione del decreto) 134 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Disegno di Legge Delega alla Riforma del Sistema Tributario approvato il 16 aprile 2012 135 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Delega al Governo ad introdurre nuove forme di tassazione ambientale (Carbon tax) 136 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Tassazione ambientale (Carbon Tax) Art. 15 del Disegno di Legge del 16 aprile 2012 «In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione Europea per Io sviluppo sostenibile e la green economy, nonché della proposta di direttiva del Consiglio COM (2011) 169 recante modifica della direttiva 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, il Governo, con i decreti legislativi di cu i all'articolo 1 è delegato ad • introdurre nuove forme di tassazione finalizzate a preservare e garantire l'equilibrio ambientale (incentives and green taxes) e revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, • prevedendo che il gettito riveniente dall'introduzione della carbon tax sia destinato prioritariamente al finanziamento del sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e degli interventi volti alla tutela dell'ambiente, in particolare alla diffusione delle tecnologie a basso contenuto di carbonio. • La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi previsti dal presente articolo sarà coordinata con la data di recepimento, nei Paesi membri, della disciplina armonizzata stabilita i n materia a livello europeo.» NB Articolo 1 della Direttiva 2003/96/CE: «Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l'elettricità conformemente alla presente direttiva». 137 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Tassazione ambientale (Carbon Tax) Settimo considerando della ultima versione della proposta di direttiva del Consiglio COM (2011) 169 • «È opportuno adeguare la tassazione legata al CO2 al funzionamento della direttiva 2003/87/CE affinché la possa integrare in modo efficace. • Tale tassazione dovrebbe essere applicata a tutti gli usi, compresi quelli a fini diversi dal riscaldamento, dei prodotti energetici che causano emissioni di CO2 in impianti che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva, purché gli impianti interessati non siano soggetti al sistema di scambio di quote di cui alla direttiva stessa. • Tuttavia, la tassazione legata al CO2 non deve applicarsi ai consumi diretti o indiretti degli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote dell'Unione, perché l'applicazione congiunta dei due strumenti non consentirebbe di ridurre le emissioni oltre i livelli complessivi raggiunti grazie al solo sistema di scambio di quote, ma aumenterebbe semplicemente il costo totale di tali riduzioni. • La duplicazione degli oneri dovuta a una doppia imposizione fiscale e ad una doppia regolamentazione produrrebbe distorsioni della concorrenza e deve dunque essere esclusa». 138 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario DECRETO MONTI (L. 6/12/2011, n. 214, conversione D.L 201/2011) 139 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Aumento aliquote accisa su benzina e benzina con piombo, gasolio usato come carburante, gas di petrolio liquefatti usati come carburante, gas naturale per autotrazione 140 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Aumento aliquote benzina ed altri carburanti Art. 15 del Decreto Monti ((L. 6/12/2011, n. 214, conversione del D.L 201/2011) 1. A decorrere dal 28/12/2011, le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del D.Lgs. Del 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle seguenti misure: ‒ a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri (i.e. 724,20 per mille litri dal 8/6/12 al 31/12/12, cfr. D.L. 6/6/12/12 n. 74 in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici); ‒ b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri (i.e. 613,20 per mille litri dal 8/6/12 al 31/12/12, cfr. D.L. 6/6/12/12 n. 74); ‒ c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi; ‒ d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri. 141 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario D.L. 22 giugno 2012, n. 83, «Misure urgenti per la crescita del paese », entrato in vigore il 26/06/2012 142 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy 143 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy Art. 43, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita) 1. Dopo il comma 49-ter dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: “49-quater. Le Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti ricevono il rapporto di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui al precedente comma 49-bis (n.d.r. i.e. sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 10.000,00 ad Euro 250.000,00 per licenziatario o titolare del marchio)”. Relazione «La norma intende chiarire quale sia l’Autorità amministrativa competente all’esercizio del potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in Italy dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, laddove, quindi, il titolare o il licenziatario del marchio realizzi una condotta illecita, sub specie di fallace indicazione, dell’ uso del marchio, qualora lo stesso avvenga con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea sull'origine. Al riguardo, infatti è previsto l’obbligo, per i soggetti interessati (titolari o licenziatari di marchi), di accompagnare i prodotti o le merci alternativamente con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto; ovvero con un’attestazione, circa le informazioni - che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione - sulla effettiva origine estera di prodotti o merci”». 144 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Dogane © 2012 Studio Tributario e Societario Criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia. 145 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Imprese a forte consumo di energia Art. 39 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. Decreto Crescita) • • • L’attuale normativa in materia fiscale identifica i grandi consumatori di energia, per i quali esiste una disciplina di maggior favore, esclusivamente in base alla quantità di energia consumata La norma che si propone è finalizzata ad identificare le categorie di imprese a forte consumo di energia secondo i criteri dati dalla direttiva europea, ossia con riferimento non solo alla quantità di energia consumata ma anche al peso che riveste il costo dell’energia sui costi di produzione e sull’attività di impresa, in modo da riequilibrare in modo più equo le attuali agevolazioni La norma prevede, al comma 1, che si proceda a definire le imprese a forte consumo di energia, entro il 31 dicembre 2012, attraverso uno o più decreti del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico tenuto conto dell’art. 17 della direttiva 2003/96/CE che prevede che i Paesi membri possano definire sgravi fiscali a favore delle imprese a forte consumo di energia, identificate secondo parametri di incidenza dei costi di acquisto dell’energia sul valore produttivo dell’impresa NB Per ‘impresa a forte consumo di energia’ si intende un'impresa «in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto» 146 Roadshow - Le novità fiscali 2012 - Accise © 2012 Studio Tributario e Societario Studio Tributario e Societario I nostri uffici Bologna Firenze Via Testoni, 3 Corso Italia, 17 Tel: +39 051.65821 Tel: +39 055.2671011 Fax: +39 051.228976 Fax: +39 055.282147 Genova Padova Piazza della Vittoria, 15/34 G.A. 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