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relazione usura bancaria
Usura, usura bancaria, estorsione Codice Rocco Art. 644 c.p. (versione originaria) – elementi strutturali della fattispecie (≅ realtà criminologica): 1) stato di bisogno della vittima 2) interessi usurari (sproporzionati) Alta cifra oscura del fenomeno criminale ✚ Collegamento con la criminalità organizzata Legge antimafia 1992 Art. 644 bis c.p. (usura impropria) – elementi strutturali: 1) condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima-imprenditore 2) interessi usurari Stesse problematiche della fattispecie tradizionale ✚ Fenomeno criminale in aumento Riforma 1996 (l. 108) Art. 644 c.p. (versione attuale): 1) usura presunta: tasso di interesse superiore ad un tasso-soglia modulato sulle condizioni di mercato, a prescindere dalle condizioni della vittima 2) usura in concreto (ipotesi sussidiaria in funzione antielusiva): - tasso inferiore al tasso soglia, ma comunque sproporzionato in base alle circostanze del caso concreto; - condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima Obiettivi ed effetti della riforma Superamento degli inconvenienti delle fattispecie precedenti + Calmieramento del mercato legale del credito Criminalizzazione delle banche e degli altri intermediari finanziari (≠ realtà criminologica) Irrigidimento del mercato legale del credito Ampliamento del mercato illegale del credito Sanzioni dell’usura bancaria - Art. 644 c.p.: fino a 15 anni (e più) di reclusione - Art. 1815 cpv. c.c.: non sono dovuti interessi Tasso soglia (art. 2 l. 108/1996) - Fino a 5/2011: TEGM (decreti ministeriali trimestrali) della medesima tipologia di operazioni + ½ - Dopo 5/2011: TEGM (decreti ministeriali trimestrali) della medesima tipologia di operazioni + ¼ + 4% (limite TS-TEGM ≤ 8%) (segue) TEGM (art. 2 l. 108/1996) • TEGM = media tra i tassi, comprensivi di tutte le componenti del costo del credito, praticati alla clientela, dalle banche e dagli altri intermediari finanziari, nel trimestre precedente, per la stessa tipologia di operazioni creditizie • Calcolato da Banca d’Italia, in base ai dati trasmessi dalle banche e dagli intermediari finanziari, ottenuti secondo le Istruzioni (per es., oneri da computare, formule da utilizzare) Decreti ministeriali: diversi TEGM, a seconda di: - categoria di operazioni creditizie (mutuo con garanzia ipotecaria, apertura di credito, ecc.); - sottocategorie (per es., mutuo a tasso fisso o variabile; apertura di credito fino a 5.000 o superiore a 5.000 euro) - soggetto erogatore: banca o altro intermediario finanziario (privato) Usura in concreto 3 requisiti: 1) tasso (inferiore al tasso soglia, ma) superiore al TEGM 2) tasso comunque sproporzionato in relazione alle circostanze del caso concreto (per es., in presenza di modalità di rientro particolarmente gravose) 3) condizioni di difficoltà economica o finanziaria della vittima: - qualsiasi vittima (non solo imprenditore) - anche situazioni di carenza momentanea di liquidità, in presenza di condizione patrimoniale solida - valutazione oggettiva (parametri di mercato) - irrilevanti le cause - indifferente la destinazione della somma prestata (per es., investimenti) Commissione di massimo scoperto - Definizione: corrispettivo pagato dal cliente, nei rapporti di apertura di credito in c/c o finanziamento per anticipi, per compensare l’intermediario dell’onere di essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione dell’utilizzo dello scoperto di conto - Calcolo: addebitata trimestralmente, in misura percentuale, sul massimo utilizzo protrattosi per un dato numero di giorni Usura e CMS (fino al 2010) - Istruzioni: esclusa dalla determinazione del TEGM - Decreti trimestrali: ne riportano a parte la misura percentuale mediamente praticata dal sistema bancario, nel trimestre precedente (CMSM) Problema: rilevanza usuraria della CMS (≠ problemi civilistici) (segue) Cassazione penale Sentenza 2011: - si deve tener conto della CMS nella verifica del rispetto del tasso-soglia - se il tasso senza CMS è inferiore al tassosoglia, il funzionario di banca non è punibile Sotto-problema: come se ne deve tener conto? (segue) Giurisprudenza di merito 1) CMS vs CMSM + 1/2 (c.d. CMS-soglia) 2) CMS – CMS-soglia ≥ tasso-soglia – tasso (bollettino 12/2005 Bankitalia) 3) CMS in formula tasso vs tasso-soglia oppure (TEGM+CMSM)+1/2 Altra giurisprudenza di merito: la CMS non rileva ai fini dell’usura presunta, ma solo dell’usura in concreto Costi assicurativi Istruzioni: fino al 2009, esclusi dal computo del TEGM Problema (contratti fino al 2010): rilevanza ai fini dell’usura presunta Giurisprudenza di merito: 1) conteggiati in formula tasso vs tasso-soglia 2) non rilevano Formule Formule per il calcolo del tasso praticato dalla banca - Istruzioni (e giurisprudenza maggioritaria): formula del TEG - Giurisprudenza minoritaria: formule diverse (per es., TAEG) Interessi moratori e usura - Definizione: interessi dovuti dal debitore di un’obbligazione pecuniaria, dal giorno della costituzione in mora, a titolo di liquidazione presuntiva e forfettaria del danno da ritardo - Istruzioni: esclusi dalla determinazione del TEGM - Decreti ministeriali trimestrali: riportano lo spread degli interessi moratori mediamente applicato dal sistema bancario, secondo un’indagine statistica a campione del 2002 (2,1%) Problema: rilevanza usuraria degli interessi moratori (segue) Cassazione civile Sentenza 2013: si deve tener conto degli interessi moratori nella verifica del rispetto del tasso-soglia Sotto-problema: come se ne deve tener conto? (segue) Giurisprudenza di merito Contrasti in ordine: a) alla determinazione del tasso di interesse moratorio: - se il tasso moratorio si applica sulla rata già comprensiva degli interessi compensativi del periodo, i due tassi devono sommarsi - tasso moratorio e tasso compensativo non vanno mai sommati b) al tasso-soglia applicabile: - TIM vs tasso-soglia - TIM vs (TEGM+2,1%)+½ [dopo 5/2011: TIM vs (TEGM+2,1%)+¼+4%] c) alle conseguenze dell’usurarietà del tasso moratorio: - nulla solo la clausola degli interessi moratori - negozio gratuito (segue) giurisprudenza di merito Altra giurisprudenza di merito e Coord. ABF: escluso che gli interessi moratori rilevino ai fini dell’usura, fatti salvi: • frode alla legge (meccanismi che sospingono facilmente il cliente verso la mora) • riduzione Usura sopravvenuta Definizione: fenomeno per cui un tasso inferiore alla soglia al momento di stipulazione del contratto diventa usurario in trimestri successivi, per effetto della diminuzione del TEGM e quindi del tasso-soglia (≠ jus variandi) Trattamento dell’usura sopravvenuta - Soluzione legislativa (d.l. 394/2000) e giurisprudenza di legittimità e di merito prevalente: irrilevanza dell’usura sopravvenuta - Cassazione civile 2013: il tasso di un’apertura di credito in c/c accesa prima dell’entrata in vigore della l. 108/1996, se supera il tasso soglia di trimestri successivi, deve essere ridotto fino a questa soglia parte della giurisprudenza di merito: se il tasso è inferiore alla soglia nel trimestre di pattuizione, ma superiore a quello di trimestri successivi, in questi trimestri, il tasso va ridotto corrispondentemente altra giurisprudenza di merito: non sono proprio dovuti interessi per il trimestre in cui il tasso è usurario isolate decisioni: il contratto va ritenuto gratuito dall’inizio Coord. ABF e Bankitalia (comunicato 2013): no usura, ma non sono esigibili gli interessi che superano la soglia del trimestre - Altre questioni - Spese tenuta conto Anatocismo Pluralità di rapporti Ecc. Legislazione a sostegno delle vittime (l. 108/1996; l. 44/1999) a) Fondo di solidarietà: elargisce mutui gratuiti alla persona offesa, di durata massimo decennale, in base ad un piano di investimento finalizzato al reinserimento della vittima (imprenditore, artigiano o professionista) nell’economia legale Sospensione della pubblicazione o cancellazione dei protesti elevati a seguito della presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell’imputato Sospensione, per determinati periodi: b) c) - dei termini di scadenza per una nutrita serie di casi, tra cui il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, e gli adempimenti fiscali dei termini di prescrizione e di quelli comportanti decadenze dei termini relativi ai processi esecutivi mobiliari o immobiliari dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili Estorsione Art. 629 c.p. – elementi costitutivi: - condotta di violenza fisica (anche sulle cose) o minaccia (prospettazione di male futuro – non necessariamente ingiusto – dipendente dalla volontà dell’autore, anche se implicita, allusiva, ecc.) - stato di coazione psicologica della vittima (margine di scelta – altrimenti rapina) - atto di disposizione patrimoniale della vittima - utilità (anche non patrimoniale) non dovuta (altrimenti violenza privata) per l’autore o altri e danno patrimoniale (giusto o ingiusto) per la vittima o altri Esempi di (tentata) estorsione - imposizione del pizzo (o di un fornitore o di un dipendente), attraverso attentati dinamitardi al capannone dell’imprenditore (caso di scuola) pretesa, da parte del mutuante, di interessi maggiori e usurari, mediante minaccia, altrimenti, di mettere all’incasso e provocare il protesto di un assegno scoperto e consegnatogli in garanzia strozzino che rompa una gamba alla vittima, per ottenere il pagamento di interessi usurari (ma anche banca che minacci l’escussione di una fideiussione) datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole, costringa i lavoratori, dietro la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare condizioni di lavoro contrarie alle leggi e ai contratti collettivi prostituta che pretenda denaro dal cliente, per non rivelare alla moglie il suo vizio chi picchia altri per farsi pagare un debito di gioco paparazzo che si faccia pagare da un calciatore foto compromettenti, con la minaccia larvata, altrimenti, di venderle ad un rotocalco scandalistico Legislazione a sostegno delle vittime (l. 44/1999) a) Fondo di solidarietà: elargisce una somma di denaro, a titolo di ristoro per il danno subito, a chi: - non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive - abbia riferito all’autorità giudiziaria tutti i particolari di cui sia a conoscenza b) Sospensione, per determinati periodi, dei termini di scadenza del pagamento di ratei di mutuo e degli adempimenti fiscali, dei processi esecutivi, ecc.