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Formazionesicurezza

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Formazionesicurezza
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
A cura della prof.ssa Patrizia Pucarelli
D.Lgs. 81/2008
FINALITA’
•Conoscere l’evoluzione normativa della sicurezza
•Conoscere il D.Lgs. 81/08 (Definizioni e obblighi delle principali figure)
1 di 30
UN PO’ DI STORIA …
•Anni ‘50: la legislazione è orientata verso una prevenzione
tecnologica (DPR 547/55).
•D.Lgs. 626/94: la legislazione è attenta
verso una prevenzione che tiene conto dei
comportamenti da adottare.
•D. Lgs. 81/08: la legislazione è orientata verso
una prevenzione più legata all’organizzazione.
2 di 30
I DESTINATARI DEI DECRETI DEGLI ANNI ‘50
Il datore di lavoro
I dirigenti
I lavoratori
Il preposto
Ciascuno per le proprie competenze deve
rispettare specifici obblighi
3 di 30
I DESTINATARI del D. Lgs. 626/94
Datore di
Lavoro
Dirigenti
Preposto
Lavoratori
RLS
Medico
competente
progettisti
Responsabile del
Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP)
installatori
Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
appaltatori
Addetti alle
emergenze
Committente
appaltante
4 di 30
I RINFORZI del D. Lgs. 81/08
Datore di
Lavoro
Dirigenti
Preposto
Lavoratori
RLS
new
Lavoratore
autonomo ditta
individuale
progettisti
Responsabile del Servizio
Medico
di Prevenzione e Protezione
competente
(RSPP)
installatori
Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
appaltatori
Addetti alle
emergenze
Committente
appaltante
5 di 30
IL TESTO UNICO
La razionalizzazione in un solo documento riguarda i disposti legislativi relativi alla
sicurezza e all’igiene del lavoro emessi negli ultimi 50 anni.
Dall’entrata in vigore del Testo Unico (15.05.2008) i seguenti provvedimenti:










DPR 547/55 – Norme generali per la sicurezza sul lavoro
DPR 303/56 – Norme generali per l’igiene del lavoro (eccetto art. 64)
DPR 164/56 – Norme di sicurezza nelle costruzioni
DLGS 277/91 – Attuazione della direttiva CEE sull’esposizione a piombo, amianto e
rumore
DLGS 626/94 – Attuazione della direttiva CEE sulle misure di sicurezza nei luoghi di
lavoro
DLGS 493/96 – Attuazione della direttiva CEE sulla segnaletica di sicurezza
DLGS 494/96 – Attuazione della direttiva CEE sulle misure di sicurezza nei cantieri
DLGS 187/05 – Attuazione della direttiva CEE sui rischi derivanti da vibrazioni
Legge248/06 – Interventi in materia di contrasto all’evasione fiscale
Legge123/07 – Misure in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Legge
Delega)
SONO ABROGATI
•6
6 di 40
30
QUANDO ENTRA IN VIGORE IL D. Lgs. 81/08 (TESTO UNICO)
TESTO UNICO
SPECIFICA SU
VALUTAZIONE
DEI RISCHI
15.05.2008
01.01.2009
SPECIFICA SU
RADIAZIONI
OTTICHE
26.04.2010
SPECIFICA SU
RADIAZIONI
ELETTROMAGNETICHE
26.04.2010
7 di 30
GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE NEL TESTO
UNICO (D.LGS. 81/08)
DATORE DI
LAVORO
APPALTATORI
PROGETTISTI,
INSTALLATORI,
FORNITORI
DIRIGENTI E
PREPOSTI
PREVENZIONE E
SICUREZZA DEL
LAVORO
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
RAPP. LAV.
SICUREZZA
LAVORATORI
MEDICO
COMPETENTE
8 di 30
DEFINIZIONI
GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE NEL TESTO UNICO (D.Lgs. 81/08)
•DATORE DI LAVORO: il titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa.
•LAVORATORE: persona che svolge, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, una attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione di
un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o professione.
La nozione prescinde dalle tipologie contrattuali di lavoro e vengono aggiunte
precisazioni sui soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione,
volontari).
9 di 30
GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE NEL TESTO UNICO (D.Lgs. 81/08)
•MEDICO COMPETENTE: viene espressamente indicato il compito
di collaborazione “con il datore di lavoro ai fini della valutazione
dei rischi”.
•RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE: persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Viene rimarcata la dipendenza funzionale del soggetto
designato dal datore di lavoro (“a cui risponde”).
10 di 30
IL PREPOSTO (art. 2 c. 1 lettera e) D.Lgs. 81/08)
•PREPOSTI: Il preposto è la persona che, in
ragione delle competenze professionali e nei limiti
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, sovrintende
all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando
un funzionale potere di iniziativa. Il caposquadra
va inquadrato nella figura del preposto perché
rientra nei suoi compiti dirigere e sorvegliare il
lavoro dei componenti la squadra.
•Non può sfuggire, pertanto, alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di
ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme
antinfortunistiche; in caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa,
essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che
costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni"
(Cassazione Penale, Sez. 4, 21 aprile 2006, n. 14192).
11 di 30
RIASSUMENDO:
•Il preposto è la persona che ha le seguenti
caratteristiche:
- competenza professionale;
- poteri gerarchici e funzionali adeguati
all’incarico;
- sovrintende all’attività lavorativa;
- garantisce l’attuazione delle direttive ricevute;
- controlla la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori;
- esercita un funzionale potere di iniziativa.
12 di 30
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI
(ART. 17 D.LGS. 81/08)
Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
13 di 30
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
(ART. 18 D.LGS. 81/08)
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave
e immediato;
1/2
14 di 30
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
(ART. 18 D.LGS. 81/08)
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della
sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i
dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
2/2
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
15 di 30
OBBLIGHI DEL PREPOSTO (ART. 19
D.LGS. 81/08)
La disposizione individua gli obblighi del preposto distintamente da quelli del datore
di lavoro e del dirigente, mutuandoli dagli indirizzi giurisprudenziali.
Si tratta di obblighi connessi all’incarico
operativo e che consistono esclusivamente
nell’attività di sovrintendenza e controllo
Di particolare rilievo è la lettera g) che prevede per il preposto una formazione
specifica.
(v. successivo art. 37)
16 di 30
OBBLIGHI DEL PREPOSTO (ART. 19 D.LGS. 81/08)
Secondo le attribuzioni e competenze, il preposto deve:
1) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi
di legge, delle disposizioni aziendali …. dell’uso dei Dispositivi di Protezione
Individuali … e in caso di persistenza di inosservanza di informare i diretti
superiori;
2) verificare che solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate informazioni
accedano a zone con rischio specifico;
3) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dare istruzioni di abbandono del posto di lavoro in caso
di pericolo grave;
4) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio e dare
disposizioni in materia di protezione;
17 di 30
OBBLIGHI DEL PREPOSTO (ART. 19 D.LGS. 81/08)
5) astenersi da richiedere al lavoratore di riprendere l’attività quando persiste
una situazione di pericolo;
6) segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze
dei DPI e delle attrezzature, sia ogni altra situazione di pericolo che venga a
conoscenza;
7) frequentare appositi corsi di formazione.
18 di 30
OBBLIGHI DEL PREPOSTO (ART. 19 D.LGS. 81/08)
DELICATEZZA DELLA FIGURA DEL PREPOSTO
•E’ il responsabile dell’attuazione delle direttive aziendali in materia di sicurezza
•Elemento essenziale della catena gerarchica del potere
•Profondo conoscitore delle attività lavorative e degli ambienti di lavoro
•Necessità di elevate capacità di Comunicazione
•Capacità organizzative e gestionali
19 di 30
CONCETTO DEL “SOVRINTENDERE” IN
GIURISPRUDENZA
•SENTENZA CORTE DI APPELLO DI MILANO 23.10.1998
“Tale
verbo - indica essenzialmente un'attività rivolta a vigilare sul lavoro dei
dipendenti, per garantire che esso si
svolga nel pieno rispetto delle regole di
sicurezza imposte dalla legge e dagli
organi dirigenti dell'azienda e comporta
anche un limitato potere di impartire
ordini e istruzioni di natura meramente
esecutiva".
20 di 30
RESPONSABILITA’ DEL
PREPOSTO
Corte di Cassazione Penale - (sez. IV, 19 /11/2001)
Grava altresì l’obbligo di fornire adeguate informazioni circa le procedure esecutive da
adottare; non grava invece sul preposto l’obbligo relativo alla fornitura dei mezzi di
protezione, trattandosi di adempimento fondamentale devoluto dalla legge al datore
di lavoro ed al dirigente.
E’ indubbio, inoltre, che il responsabile di turno e
l’assistente di giornata sono figure riconducibili a
quella del preposto, da qualificare come lavoratore
più esperto cui è devoluto il compito di sorvegliare
l’attività dei lavoratori che egli è chiamato a
coordinare.
21 di 30
SORVEGLIANZA CONTINUA ED ININTERROTTA DA PARTE DEL
PREPOSTO?
•SENTENZA CASSAZIONE PENALE SEZ. IV DEL 5.11.1987
“compito del preposto non è quello di sorvegliare
ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il
lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore
abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone,
cioè il lavoratore ed il suo controllore; il preposto deve
semplicemente assicurarsi in modo continuo ed
efficace che il lavoratore segua le disposizioni di
sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti;
egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediari di altri,
tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel
quale opera il lavoratore, né dedicarsi ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”.
22 di 30
SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO (ART. 56 D.LGS. 81/08)
Sono previste per:
1) Mancata vigilanza, imposizione ai lavoratori di svolgere attività in aree
pericolose, obbligo di segnalazione al Datore di Lavoro dei problemi riscontrati in
materia di sicurezza.
2) Verifica delle competenze dei lavoratori per lo svolgimento di attività
pericolose, informazione dei lavoratori delle misure di
controllo delle situazioni di rischio.
3) Mancata partecipazione ai corsi di formazione previsti
dal Datore di Lavoro.
23 di 30
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20
D.LGS. N. 81/08)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre
le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza;
1/2
24 di 30
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20 D.Lgs. N. 81/08)
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti
dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono
esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2/2
25 di 30
ASPETTI OPERATIVI NELL’ANALISI DEI RISCHI
• Identificazione e valutazione dei rischi legati al processo
produttivo
• Contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi
26 di 30
INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO
In Azienda sono state analizzate tutte le lavorazioni legate alla natura dell’attività
che, sulla base:
• dell’analisi dei dati infortunistici rilevati nell’ultimo decennio,
• di eventuali riconoscimenti di malattie professionali,
• dell’esperienza professionale acquisita in materia,
potrebbero, comunque, rappresentare fonte di rischio per la sicurezza e salute sul
lavoro.
Dopo aver individuato i rischi sono state definite ed adottate tutte le possibili misure
tecniche per la loro eliminazione seguendo questi principi:
• eliminazione dei rischi;
• sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
Per gli eventuali rischi residui ineliminabili, si è proceduto alla loro riduzione al
minimo tramite l'individuazione ed attuazione delle necessarie misure di
prevenzione e protezione.
27 di 30
ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
PRONTO
SOCCORSO
I RUOLI DELL’
ORGANIZZAZIONE
MISURE DI
CONTROLLO
D.V.R.
GESTIONE
DELL’EMERGENZA
VALUTAZIONE
EDIFICI
LUOGHI
DI
LAVORO
PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE
DELLE MISURE DI SICUREZZA
VALUTAZIONE
ATTIVITA’
ATTREZZATURE
DPI
SOSTANZE
ATTIVITA’
A RISCHIO
DATI
INFORTUNI
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CONTENUTO DEL DVR
PROCEDURE DI
SICUREZZA
SCHEDE DATI
SICUREZZA
Attività
Attrezzature
CLASSIFICAZIONE
RISCHIO INCENDIO
Sostanze e
preparati chimici
FORMAZIONE
INFORMAZIONE
PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE
DELLE MISURE DI SICUREZZA
Ambienti di lavoro
Rischio da stress
lavoro correlato
RUOLI DELL’ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE CHE VI DEBBONO
PROVVEDERE
29 di 30
QUALI MISURE DI PREVENZIONE
Le misure preventive, unitamente alle procedure di sicurezza sono distribuite
ed illustrate a tutto il personale interessato tramite interventi formativi in
fase preassunzionale, per trasferimento o cambio mansione ovvero ogni
qualvolta si introduca una variazione di carattere tecnico o organizzativo
dell'attività lavorativa.
 Questi interventi sono integrati da momenti di formazione permanente
sul lavoro a cura del preposto; rafforzati, anche attraverso corsi di
teledidattica, da mirati interventi di formazione specifica, volti a favorire
l'acquisizione di corretti comportamenti da parte dei lavoratori.
 Le procedure di sicurezza descrivono i comportamenti che i lavoratori
devono adottare per controllare eventuali rischi risultati ineliminabili.
 Vengono attivate idonee procedure di verifica dell’applicazione delle
misure di prevenzione e protezione previste ai fini del controllo del
rischio medesimo.
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