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Lezioni 3-4

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Lezioni 3-4
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio
Articolo 3
Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e le legislazioni
nazionali in materia di concorrenza
1. Quando le autorità garanti della concorrenza degli
Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la
legislazione nazionale in materia di concorrenza ad
accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche
concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del
trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati
membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano
anche l'articolo 81 del trattato a siffatti accordi,
decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità
garanti della concorrenza degli Stati membri o le
giurisdizioni nazionali applicano la legislazione
nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti
abusivi vietati dall'articolo 82 del trattato, esse
applicano anche l'articolo 82 del trattato.
2. Dall'applicazione della legislazione nazionale in materia di
concorrenza non può scaturire il divieto di accordi, decisioni
di associazioni di imprese o pratiche concordate che
possano pregiudicare il commercio tra Stati membri che non
impongono restrizioni alla concorrenza ai sensi dell'articolo
81, paragrafo 1, del trattato, che soddisfano le condizioni
dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato o che sono
disciplinati da un regolamento per l'applicazione
dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Il presente
regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare e
applicare nel loro territorio norme nazionali più rigorose che
vietino o sanzionino le condotte unilaterali delle imprese.
B
A
C
CONSUMATORI / UTILIZZATORI
effetti restrittivi della
concorrenza?
effetti benefici ?
teoria classica
teoria neoclassica
teoria ordoliberale
austriaca
teorie dinamiche
schumpeteriana
neo-schumpeteriana
ora: moderna teoria industriale
„MORE ECONOMIC APPROACH“
„ECONOMICS-BASED APPROACH
EFFETTI RESTRITTIVI
EFFETTI BENEFICI
BENESSERE DEL CONSUMATORE ?
EFFICIENZA
strumenti
sviluppi nella teoria dell‘oligopolio
teoria dei giochi, ecc.
situazioni di equilibrio: pensiero neoclassico
teorie di agency, problemi di informazione, ecc.
econometria, simulazioni, ecc.
Valutazione in base
all‘art.101, par.1
VIETATI
agli accordi di cooperazione
orizzontale che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o
falsare il gioco della concorrenza
„problemi di concorrenza“
fissazione dei prezzi
o della produzione
ripartizione
dei mercati
mantenere, ottenere o
aumentare potere
di mercato
effetti di mercato negativi
sui prezzi, la produzione,
l‘innovazione o la varietà
e la qualità dei prodotti
„benefici economici“
condivisione dei rischi
realizzare economie
condivisione di know-how
più veloce introduzione di
innovazioni sul mercato
LINEE DIRETTRICI
art. 101.1 ?
accordi che vi rientrano
quasi sempre
accordi che non vi
rientrano quasi mai
ALTRI: necessario un esame
degli effetti degli accordi
art. 101.3 ?
benefici
economici ?
per la natura
dell‘accordo
fondato su
criteri
economici
QUADRO DI ANALISI
(I) natura dell‘accordo
(II) potere di
mercato delle
parti
(III) altri fattori relativi
alla struttura del
mercato
(IV) benefici economici
(II) posizione delle parti nei mercati
interessati dalla cooperazione
scopo dell‘analisi
somma delle quote
di mercato
determinare se le parti possano,
grazie alla cooperazione, mantenere,
acquisire o rafforzare il loro potere
di mercato
ovvero
se abbiano la capacità di causare
effetti negativi sul mercato in relazione
ai prezzi, alla produzione, all'innovazione
o alla varietà o qualità delle merci
e dei servizi.
potere di mercato sufficiente
a causare degli effetti restrittivi
grado di concentrazione
del mercato
numero
dei concorrenti
posizione
INDICI
Herfindahl-Hirschman („HH“)
coefficiente di concentrazione
delle imprese leader
somma dei quadrati delle quote
di mercato detenute dai concorrenti
concentrazione
bassa: max 1000
moderata: tra 1000 e
1800
elevata: oltre 1800
es.
prima: 30%, 25%, 25%, 20%
900 + 625 + 625 + 400 = 2550
dopo: 30% + 25% cooperazione
3025
+ 625 + 400 = 4050
somma delle quote di mercato
dei principali concorrenti
(III) altri fattori
stabilità delle quote di
mercato nel tempo
barriere all‘ingresso
probabilità di altri ingressi
potere di contrattazione degli
acquirenti/fornitori
natura dei prodotti
FATTORI
SPECIFICI
se prevedibili delle ripercussioni
sulla concorrenza in tema di innovazione
quando tali ripercussioni non possono
essere valutate in modo adeguato
attraverso l‘esame dei mercati preesistenti
LINEE DIRETTRICI
art. 101.1 ?
accordi che vi rientrano
quasi sempre
accordi che non vi
rientrano quasi mai
ALTRI: necessario un esame
degli effetti degli accordi
art. 101.3 ?
( IV) benefici
economici ?
per la natura
dell‘accordo
Valutazione in base
all‘art. 101, par.3
„benefici
economici“
migliorare la produzione o la distribuzione
dei prodotti o a promuovere il
progresso tecnico o economico
efficienze statiche
o dinamiche
combinazione e integrazione
di varie competenze o risorse
possono compensare gli
effetti restrittivi della concorrenza
efficienze documentate
considerazioni ipotetiche
o dichiarazioni generali non
sono sufficienti
non si tiene conto del risparmio
dei costi da
-riduzione produzione
- ripartizione mercati
- puro esercizio del
potere di mercato
„congrua parte dell‘utile
riservata ai consumatori“
dipende dall‘intensità
della concorrenza
sul mercato rilevante
economie di costi passate ai
consumatori grazie ad una
diminuzione die prezzi
imprese stimolate a lanciare
sul mercato nuovi prodotti il
più rapidamente possibile
„carattere indispensabile
delle restrizioni“
esistono mezzi meno restrittivi
per ottenere vantaggi comparabili?
situazione di mercato
durata dell‘accordo
„ non eliminazione
della concorrenza per una
parte sostanziale dei prodotti
di cui trattasi“
non esentabile, di regola, un accordo grazie
al quale un‘impresa rafforzi o acquisti una
posizione dominante
COME
SI ARRIVA AL
COMPORTAMENTO
COORDINATO?
prezzo
quantità
quote di mercato
ecc.
ACCORDO ESPLICITO
SCAMBI DI INFORMAZIONI
es., su prezzi attuali
o futuri
LEADER DI PREZZO
Ecc.
COMPORTAMENTO
COORDINATO
STABILE:
fattori facilitanti
Fattori legati alle imprese
NUMERO LIMITATO DI IMPRESE
TECNOLOGIE E STRUTTURE
DEI COSTI SIMILI
CAPACITÀ PRODUTTIVE SIMILI
LEGAMI STRUTTURALI
es., partecipazioni
reciprche
COMPORTAMENTO
COORDINATO
STABILE:
fattori facilitanti
Fattori di mercato
BARRIERE ALL‘INGRESSO
INELASTICITÀ DELLA DOMANDA
PRODOTTI POCO DIFFERENZIATI
POCA INNOVAZIONE
ECC.
COME FARE
PER SCOPRIRLI ?
DIFFICILE!
INCORAGGIARE
A „CONFESSARE“
c.d. programma di
leniency (clemenza)
Sanzione ridotta
Sanzione non comminata
INTESE VERTICALI
VENDITORE
COMPRATORE/
RIVENDITORE
CONSUMATORI
VENDITORE
prezzo
imposto
COMPRATORE
COMPRATORE
CONSUMATORI
COMPRATORE
VENDITORE
territorio
esclusivo
COMPRATORE COMPRATORE COMPRATORE
X
CONSUMATORI
VENDITORE
VENDITORE
monomarchismo
X
X
COMPRATORE
X
COMPRATORE
COMPRATORE
X
CONSUMATORI
VENDITORE
distribuzione
selettiva
X
COMPRATORE
COMPRATORE
COMPRATORE
COMPRATORE
l‘impresa che non detiene potere di
mercato può aumentare gli utili solo
ottimizzando i processi di fabbricazione
e distribuzione
#
se l‘impresa detiene potere di mercato
si deve verificare se essa, tramite le intese
verticali, non intenda accrescere gli utili a
spese dei concorrenti diretti, aumentando i
loro costi, nonché a detrimento dei suoi clienti
e in ultima analisi dei consumatori,
appropriandosi di una parte del loro margine
(3)
EFFETTI NEGATIVI
effetto di escludere
altri fornitori o
acquirenti dal mercato per
mezzo della creazione di
barriere all‘accesso
riduzione della
concorrenza fra marche
all‘interno del punto vendita
riduzione della concorrenza
fra marche per mezzo
della agevolazione della
collusione fra fornitori
riduzione della concorrenza
all‘interno della marca fra
distributori della stessa marca
creazione di ostacoli alla
integrazione dei mercati
EFFETTI POSITIVI
B
I
L
A
N
C
I
A
M
E
N
T
O
permettere la realizzazione di
livelli di investimenti e di vendite
ottimali
aprire od accedere
a nuovi mercati
soluzione al problema della
rinuncia all‘
investimento a causa
del rischio che la controparte
si comporti in modo
opportunistico
soluzione del problema
della rinuncia all‘investimento
in caso di trasferimento
consistente di know-how
soluzione del problema del
parassitismo di certificazione
ALTRE...
B
I
L
A
N
C
I
A
M
restrizioni verticali
messe in atto da impresa
che detiene potere di
mercato presumibilmente
dannose
più grave la restrizione
interbrand che intrabrand
più ampi gli investimenti realizzati,
più giustificabile la restrizione
E
N
T
O
le restrizioni verticali collegate alla
penetrazione di nuovi mercati non
limitano in via di massima la concorrenza
SE P DETIENE UNA QUOTA DI MERCATO
NON SUPERIORE AL 30% SI PRESUME
PREVALENTE IL MIGLIORAMENTO
DELLA DISTRIBUZIONE
esenzione
per categoria
30% D se accordo di
acquisto esclusivo
SI PRESUME CHE AI CONSUMATORI
VENGA RISERVATA UNA CONGRUA
PARTE DELL‘UTILE CHE NE DERIVA
(4) le restrizioni gravi
previste dal regolamento
di esenzione per
categoria
•prezzo imposto
•ripartizione
dei mercati (però
varie eccezioni
altre..
ESENZIONE PER
CATEGORIA NON
SI APPLICA
POSIZIONE
DOMINANTE
POTERE DI MERCATO
„CONSIDEREVOLE“ (substantial)
VIETATO
ABUSO
non il mero possesso,
no il raggiungimento della
pd tramite una concorrenza
„di merito“
Art. 102 TFUE
È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in
cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri,
lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una
posizione dominante sul mercato comune o su una parte
sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita
od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno
dei consumatori;
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni
dissimil per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno
svantaggio per la concorrenza;
d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti
stessi.
ABUSO DELLA
POSIZIONE
DOMINANTE
„qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza
o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per
il fatto che vi opera un‘impresa in posizione dominante,
il grado di concorrenza è già ridotto“
particolare RESPONSABILITA’
dell’impresa in posizione dom.
APPROCCIO „TRADIZIONALE“
accertamento della
posizione dominante
accertamento dell‘abuso
della posizione dominante
POSIZIONE
DOMINANTE
posizione indipendente
non soggetta ad effettive
costrizioni concorrenziali
POTERE DI MERCATO
SOSTANZIALE (CONSIDEREVOLE)
INDICATORI DI
POTERE DI MERCATO
QUOTA DI MERCATO
in termini assoluti e/o relativi
temporanea o posseduta
per lungo tempo
BARRIERE ALL‘INGRESSO
o ALLA ESPANSIONE
LEGALI
CAPACITÀ ESPANSIVE LIMITATE
ECONOMIE DI SCALA O SCOPO
ACCESSO PRIVILEGIATO
A MATERIE PRIME
RETE DISTRIBUTIVA CAPILLARE,
DIFFICILMENTE REPLICABILE
„SWITCHING COSTS“
ALTRO…
punto di vista
giuridico
individuale
IMPRESA
imprenditore
persona fisica
società
persona giuridica
collettiva
però società senza
impresa
associazione
• dell‘imprenditore stesso
rischia il proprio
patrimonio
• di terzi (privati, banche)
pretendono una
remunerazione
CONCETTO
DI IMPRESA
centrale
concetto di
imprenditore
commerciale
sottoposizione al
fallimento ed alle
altre procedure
concorsuali
no fall. impresa agricola,
neppure se di grandi
dimensioni
Art. 2082 c.c. Imprenditore
È imprenditore chi esercita professionalmente
una attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Nozione di
azienda
Art. 2555.
L`azienda è il complesso dei beni organizzati
dall`imprenditore per l`esercizio dell`impresa
ACQUISTO della
qualifica
di imprenditore
ex art. 2082 c.c.
esercizio di fatto
di un‘attività economica
attività economica svolta
professionalmente
attività economica
organizzata
fine dell‘attività economica organizzata
è la produzione di beni o servizi oppure
lo scambio di beni
esercizio di fatto
di un‘attività economica
ATTIVITÀ
ECONOMICA
pluralità di atti, fatti
e contratti
pluralità di
operazioni
economiche
anche unico
affare
diretta alla produzione
di ricchezza
modalità che consentano
almeno potenzialmente la
copertura dei costi con i ricavi
anche SENZA
fine di lucro inteso
come conseguimento
di un utile
 art. 2247 c.c.
attività economica svolta
professionalmente
stabile e non occasionale
pr.: chi realizza un
singolo affare?
es.: costruzione
di una diga
pr.: deve essere
l‘attività prevalente?
es.: impiegato dello Stato che
nei week-end gestisce un
chiosco di bibite sulla spiaggia
attività economica
organizzata
organizzazione
„produttiva“
coordinamento dei
fattori della produzione
pr.: necessaria l‘organizzazione
del lavoro altrui?
es., gioielliere?
lavoro e capitali
personali dell‘impr.
pr.: necessità di un minimo
di „etero-organizzazione“?
organizzazione anche di fattori diversi
dal lavoro personale dell‘imprenditore
es., un mediatore è imprenditore o
lavoratore autonomo ?
solo lavoro proprio
no capitali
d1: capacità di combinare fra loro
i mezzi della produzione è centrale
d2: organizzazione non requisito
autonomo: espressione di teoria
politico-economica a giustificazione
del profitto
fine dell‘attività economica organizzata
è la produzione di beni o servizi oppure
lo scambio di beni
attività che
produce ricchezza
pr.: necessaria la
destinazione
al mercato?
es., costruttore di
appartamento per
abitazione propria
d. maggioritaria: SI
perché, altrimenti, manca la professionalità
perché non ricorrono esigenze di tutela
dei terzi
pdv economico
impresa/mercato: binomio necessario
l‘esercizio di l‘attività
economica illegittima
dà luogo ad un‘impresa?
attività vietata in modo assoluto
es., contrabbando
attività esercitata in difetto delle
necessarie autorizzazioni
necessità di tutela
dell‘affidamento dei terzi
SI norme a tutela dei terzi
NO norme poste a favore
dell‘imprenditore
attività esercitata in
nome proprio?
pr.: imprenditore occulto
A
C2
B (prestanome)
C2
C3
CHI è
imprenditore?
A
POTERE DI
DIREZIONE
C1
B (prestanome)
art. 1705 cc.
affidamento
mandato senza
rappresentanza
C2
C3
d1
d2
colui nel cui nome l‘attività
viene svolta
necessità della
spendita del nome
imprenditore solo il prestanome
responsabile anche l‘impr.occulto
chi dirige l‘impresa deve
assumersene il rischio
d3
fallisce anche l‘impr.occulto
Teoria dell‘imprenditore
occulto
Teoria
dell‘imprenditore
occulto
art.147 c.2, l. fall.
fallimento soci ill. resp
assieme alla società
G
fallimento della
società occulta
fallimento del soggetto –
imprenditore individualeocculto
anche senza
spendita del nome
C4
danno dei creditori
personali del dominus
che non potevano
conoscere l‘esistenza
dell‘attività economica
tramite prestanome
C1
B (prestanome)
affidamento
C6
affidamento
C5
A
tutela dei creditori
del prestanome
oltre all‘affidamento
C2
C3
SI fallimento di
socio occulto
di società occulta
NO fallimento
dell‘impr. occulto
LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
TITOLO I
NORME SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE
DOMINANTE E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Art. 2. Intese restrittive della libertà di concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate
tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi
di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni
di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese
tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
Concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua
parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a)
b)
fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita
ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato,
gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni
oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare
per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli
altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura
o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto
dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
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