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Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni

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Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni
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IMPRESA E DIRITTO:
“Licenze e Autorizzazioni
per aprire”
N. 56
Licenze e Autorizzazioni per aprire:
“ESTETISTA”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Estetista
ESTETISTA
Definizione
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico,
modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con
l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione dei
prodotti cosmetici Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di
carattere terapeutico.
La professione di estetista può essere esercitata previo rilascio dell’apposita autorizzazione.
Requisiti Professionali
La qualificazione professionale di estetista si consegue mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico
preceduto dallo svolgimento:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo
dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una
impresa di estetista;
b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico
specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa
di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, della durata
prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione
teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o
collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di
documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b).
Adempimenti per l’avvio dell’attività
Per l’avvio dell’attività di estetista,oltre al possesso della qualifica professionale,sono necessarie:
- Domanda di attribuzione del numero di partita iva
- Iscrizione all’Albo delle imprese artigiane
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Estetista
- Domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo
(REA)
- Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l'Inps
- Iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail
- Rispetto delle direttive e delle norme igienico-sanitarie regionali e provinciali
Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici,
strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non
necessitano dell'autorizzazione amministrativa relativa al commercio.
Attività di massaggio
L'attività di massaggio può essere svolta in funzione di tre scopi:
1) curativo (ad es. fisioterapia, Kinesiterapia);
2) sportivo;
3) estetico;
Soltanto l'attività di massaggio estetico di cui al n. 3) rientra nella sfera di applicazione della legge n. 1/90, sulla disciplina
delle attività di estetista, mentre le attività di cui ai numeri 1) (curativo) e 2) (sportivo) nell’ambito dei centri gestiti in
forma imprenditoriale, sono suscettibili di essere disciplinati ai sensi della Legge-quadro per l'artigianato
Disegno epidermico o trucco semipermanente.
L'attività relativa al disegno epidermico o trucco semipermanente comprende un insieme di trattamenti eseguiti sul viso o sul
corpo allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico. Tali trattamenti avvengono attraverso l'introduzione del
pigmento a livello superficiale, il trucco è duraturo ma non definitivo in quanto si autoelimina senza ricorrere ad
interventi esterni. Tale attività, svolta in forma imprenditoriale rientra nella sfera di applicazione della legge L. 4 gennaio
1990, n. 1. (disciplina dell’attività estetica).
Utilizzo lampade abbronzanti
L'art. 1, comma 2 L. 4 gennaio 1990, n. 1, prevede espressamente che l'attività di estetista possa essere svolta mediante
utilizzo di alcuni apparecchi elettromeccanici per uso estetico. Tra questi apparecchi vengono specificatamente comprese
le "lampade abbronzanti UV-A".
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Estetista
in particolare, la tutela dell'utenza nella fruizione di una prestazione che deve essere svolta nel rispetto dei necessari criteri di
sicurezza e di tutela della salute.
Si ritiene pertanto che l'attività di utilizzo lampade abbronzanti anche se solo in centri di abbronzatura, rientri nell'attività di
estetista per la quale è previsto il possesso dei requisiti professionali previsti dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1.
Decorazione e ricostruzione unghie
L'attività di decorazione e ricostruzione delle unghie, può essere svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di
qualificazione professionale di estetista previsti dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1.
Riferimenti Normativi nazionali
- L. 23.12.1970, n. 1142 (G.U. n. 12 del 16.1.1971) - Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, numero 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere,
parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.
- L. 29.10.1984, n. 735 (G.U. n. 302 del 2.11.1984) - Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante
misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.
- L. 4.1.1990, n. 1 (G.U. n. 4 del 5.1.1990) - Disciplina dell'attività di estetista.
- D.M. 21 marzo 1994, n. 352 (G.U. n. 133 del 9 giugno 1994) - Regolamento recante i contenuti tecnico culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di
esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.
- D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (G.U. n. 26 del 01.2.2007) - Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnicoprofessionale e la rottamazione di autoveicoli. Art. 10, commi 2 e 6.
Legge-quadro per l'artigianato
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Estetista
Codici Attività Economica ATECO
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza.
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure.
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing
96.04.10 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).
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